Comune Di Marino - Parco Regionale dei Castelli Romani

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Comune Di Marino - Parco Regionale dei Castelli Romani
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUI BACINI LACUSTRI DEL LAGO
ALBANO DI CASTEL GANDOLFO E DEL LAGO DI NEMI
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Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007
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a cura del Servizio Agro – Silvo – Pastorale – Flora e Fauna
Regolamento delle attività sui Bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007)
PREMESSA NORMATIVA
Il presente Regolamento va inserito nel quadro normativo di seguito elencato:
1.
Legge Regione Lazio n. 61 del 19 settembre 1974 e successive modifiche e integrazioni
“Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”.
2.
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche e
integrazioni concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed
integrazioni.
3.
Legge Regione Lazio n. 29 del 30 marzo 1987 e successive modifiche e integrazioni
“Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”.
4.
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
5.
Legge Regione Lazio n. 87 del 7 dicembre 1990 e successive modifiche e integrazioni
“Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque
interne del Lazio”;
6.
Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni.
7.
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive
modifiche ed integrazioni.
8.
Legge Regione Lazio n. 17 del 2 maggio 1995 e successive modifiche e integrazioni “Norme
per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio”.
9.
Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 2146 del 19 marzo 1996: “Direttiva 92/43/CEE:
approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini
dell’inserimento nella Rete Ecologica Europea Natura 2000”.
10.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e successive modifiche
e integrazioni “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
11.
Legge Regione Lazio n. 32 del 5 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni
“Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti
del sottobosco”.
12.
Legge Regione Lazio n. 23 del 13 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni
“Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso”.
13.
Legge n. 353 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni “Legge
quadro in materia di incendi boschivi”.
14.
“Regolamento provinciale per la sicurezza della navigazione lacuale” approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 136 del 26 luglio 2001 e successive modifiche
approvate con deliberazione n. 185 del 24 giugno 2002.
15.
Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del
territorio”.
16.
Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle
linee guida per la redazione di piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS, ai
sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione
degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria
presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 “Tutela e gestione degli
ecosistemi naturali” (Docup Obiettivo 2 2000-2006)”.
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Regolamento delle attività sui Bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007)
17.
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, “Linee
guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”.
18.
“Misure di salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei monti Sabatini”
approvate con atto della Giunta Regione Lazio, di cui al supplemento ordinario n. 4 al B.U.R.L. n. 2
del 20 gennaio 2004 e confermate con deliberazione n. 1/2006 delle Autorità dei Bacini Regionali.
19.
Legge n. 189 del 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni concernente il divieto
di maltrattamento degli animali;
20.
Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 651 del 19 luglio 2005 recante “Direttive
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione alla Direttiva
92/43/CEE, Adozione delle limitazioni dei proposti S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria), e delle
Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale). Integrazione deliberazione Giunta Regione Lazio 19 marzo
1996, n. 2146”.
21.
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.
22.
Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 533 del 4 agosto 2006 “Rete Europea Natura
2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione
Speciale”.
23.
Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 785 del 31 ottobre 2006 con oggetto: “Ratifica
“Protocollo d’intesa quadro per la tutela del bilancio idrico degli acquiferi vulcanici e costieri,
nonché negli acquiferi carbonatici di Tivoli-Guidonia e di quelli ricompresi nel territorio
dell’Autorità dei bacini regionali del Lazio”. Ratifica “Protocollo d’intesa stralcio per la tutela del
bilancio idrico dei Colli Albani”. Provvedimenti d’emergenza per la tutela dei laghi Albano di
Castel Gandolfo e di Nemi.
24.
Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 320 del 22 maggio 2007 “Legge Regione Lazio
n. 39/2002 art. 64 comma 5 - Programma attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli
incendi boschivi dichiarazione periodo di massimo rischio Campagna Antincendio Boschivo anno
2007”.
25.
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007,
“Elenco delle zone di protezione speciale (Z.P.S.) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”.
26.
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007
“Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai
sensi della direttiva 92/43/CEE”.
27.
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani n. 29
del 7 agosto 2007 avente per oggetto “Definizione della validità temporale del nulla osta previsto
dall’art. 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m.i.”.
28.
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di
protezione speciale (Z.P.S.)”.
TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione e finalità
1.
Il presente regolamento è emanato con la finalità di contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo fissato dall’art. 1 della Legge Regione Lazio n. 2 del 13 gennaio 1984 istitutiva del
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Regolamento delle attività sui Bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi
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Parco dei Castelli Romani, consistente nella tutela dell'integrità delle caratteristiche naturali e
culturali del Vulcano Laziale dei monti Albani e nella valorizzazione delle risorse ai fini di una
razionale fruizione da parte dei cittadini e per contribuire al riequilibrio territoriale ed allo sviluppo
sociale ed economico delle popolazioni interessate.
2.
Il presente regolamento disciplina le attività sui bacini lacustri del Lago Albano e di Nemi
(Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Genzano di Roma e Nemi), nel
rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, al fine di garantire da un lato
l’integrità e la funzionalità degli ecosistemi dei due laghi, minimizzando gli impatti sugli stessi, e
dall’altro, al fine di permettere una fruizione che rispetti tali finalità.
ARTICOLO 2
Criteri generali
1.
Il presente regolamento opera in accordo con quanto disposto dalla normativa di settore
citata nella premessa normativa.
2.
Il presente regolamento, in ossequio alle finalità di cui all’art. 1, fissa e disciplina le attività
consentite sugli specchi lacustri del lago Albano e del lago di Nemi e stabilisce espressamente le
attività vietate.
3.
Ai fini del presente regolamento, nelle attività di cui al precedente comma sono comprese sia
quelle praticate sopra o sotto il livello delle acque lacustri, sia quelle che possano in altro modo
avere incidenze sulle stesse acque o sul relativo ecosistema.
4.
L’Ente Parco, mediante lo strumento preventivo del nulla osta di cui all’art. 28 della Legge
Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia di
aree naturali protette regionali”, può consentire espressamente su istanza di parte o d’ufficio,
nell’ambito delle prescrizioni di cui agli articoli successivi, tutte le attività che non siano in
contrasto con le norme vigenti, principalmente con la speciale tutela a garanzia dei valori naturali e
culturali dell’area naturale protetta. Tali attività sono specificate nei successivi articoli.
ARTICOLO 3
Modalità di presentazione delle richieste e termini
1.
Qualsiasi attività praticata sopra o sotto il livello delle acque lacustri o che comunque possa
avere incidenze sull’ecosistema lacustre considerato nel suo complesso, dovrà essere oggetto di
richiesta di nulla osta preventivo, da parte del proponente, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regione
Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997.
2.
Tale richiesta dovrà pervenire all’Ente Parco in carta semplice, sottoscritta dal richiedente e
completa di tutte le indicazioni utili allo svolgimento dell’istruttoria da parte del preposto ufficio
dell’Ente Parco. Dovranno essere precisati i seguenti elementi:
A) l’indicazione del soggetto proponente con indirizzo e recapiti ove indirizzare le
comunicazioni in risposta;
B) le finalità dell’attività;
C) il giorno/i di svolgimento della attività per cui si propone istanza;
D) gli orari di svolgimento;
E) le modalità di svolgimento, il numero di persone coinvolte ed i mezzi eventualmente da
impiegarsi;
F) uno stralcio cartografico leggibile con precisa indicazione del luogo scelto;
G) l’ottenimento o la richiesta di altre eventuali autorizzazioni;
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Regolamento delle attività sui Bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007)
H) la dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e di accettazione di quanto in
esso contenuto.
3.
La richiesta dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data prescelta di inizio della
attività. In caso contrario, l’Ente potrebbe non essere in condizioni di valutare la richiesta nei tempi
di legge. Nel caso di richiesta pervenuta senza uno degli elementi di cui al comma precedente,
l’Ente Parco chiederà integrazioni che dovranno pervenire entro il termine indicato, pena la
decadenza della richiesta stessa.
4.
La validità temporale del nulla osta, salvo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani n. 29 del 7 agosto 2007, si esaurirà ad
attività ultimata; qualsiasi nuova attività necessiterà di ulteriore richiesta e di conseguente nulla osta.
TITOLO II – NORME GENERALI
ARTICOLO 4
Norme generali
1.
Prescrizioni e divieti relativi ad entrambi i bacini lacustri:
A) sono valide tutte le prescrizioni stabilite dalle “Misure di salvaguardia degli acquiferi
vulcanici dei Colli Albani e dei monti Sabatini” di cui alla premessa normativa; in
particolare, sono sospese tutte le concessioni e autorizzazioni a qualsiasi titolo di derivazione
d’acqua direttamente dai laghi;
B) sono valide tutte le prescrizioni stabilite dal “Protocollo d’intesa stralcio per la tutela del
bilancio idrico dei Colli Albani”. Provvedimenti d’emergenza per la tutela dei laghi Albano
di Castel Gandolfo e di Nemi;
C) qualsiasi attività di ricerca scientifica dovrà preventivamente essere autorizzata dall’Ente
Parco;
D) qualsiasi attività degli organi di Polizia Giudiziaria dovrà essere comunicata all’Ente Parco;
E) nel caso di necessità di installare nuovi elettrodotti nelle aree dei bacini lacustri, saranno
consentiti solamente quelli “interrati”, e per quanto concerne la manutenzione degli esistenti
“aerei” andranno progressivamente sostituiti con quelli “interrati” e andranno smantellate le
relative strutture in disuso.
F) È obbligatorio che i solventi e le vernici antivegetative utilizzate per la lotta al fenomeno del
“bio-fouling” siano compatibili con il mantenimento di un una buona qualità del mezzo
idrico. Bisognerà quindi prevedere l’uso biocidi a basso impatto ambientale.
G) Qualsiasi manifestazione autorizzata dall’Ente Parco e qualsiasi altra attività svolta negli
invasi lacustri deve essere effettuata nel rispetto della normativa in materia di emissioni
sonore e in particolare a quanto stabilito dalla della Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto
2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il
risanamento del territorio”.
H) Qualsiasi manifestazione autorizzata dall’Ente Parco e qualsiasi altra attività svolta negli
invasi lacustri deve essere effettuata nel rispetto della normativa in materia di emissioni
luminose e in particolare a quanto stabilito dalla della Legge Regione Lazio n. 23 del 13
aprile 2000 “Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso”.
I) Al fine di ottenere l’autorizzazione dall’Ente Parco per qualsiasi manifestazione e ogni altra
attività svolta negli invasi lacustri, deve essere depositata all’Ufficio Ragioneria dell’Ente
Parco una cauzione.
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Regolamento delle attività sui Bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007)
J) Qualora il personale dell’Ente Parco riscontri attività in difformità alle prescrizioni espresse
dal nulla osta preventivo tale somma sarà trattenuta per le spese necessarie al ripristino delle
condizioni ambientali precedenti alla manifestazione e/o attività. Se l’importo della cauzione
non risulti sufficiente al raggiungimento di tale ripristino, i responsabili saranno tenuti al
versamento della differenza.
K) È assolutamente vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli
lubrificanti, carburante ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se
diluita. È altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, rifiuti di
qualsiasi genere, detriti.
L) È fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori elettrici delle unità di
navigazione.
2.
Divieti relativi al solo Lago Albano:
A) mettere in acqua ed impiegare in navigazione natanti a motore di qualsiasi tipo. Tale divieto
non si applica nei casi sottoelencati:
A.1) motoscafi ed altri natanti a motore elettrico o a combustione interna appartenenti alla
Regione Lazio, alla Provincia di Roma, e agli Organi di Polizia giudiziaria per lo
stretto svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilità
limitatamente alle operazioni di sicurezza ed ai servizi di salvataggio, previa
comunicazione all’Ente Parco (ad esclusione dei servizi di salvataggio urgenti);
A.2) natanti con motore elettrico, di proprietà di pescatori professionisti in possesso di
licenza di pesca di categoria A, che esercitino l'attività di pescatore in modo
professionale ed a titolo principale e che abbiano la residenza nei comuni compresi nel
territorio del Parco (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di
Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio
Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri);
A.3) motoscafi ed altri natanti a motore elettrico in servizio presso la Federazione Italiana
Canottaggio e in servizio presso le associazioni di vela affiliate alla Federazione
Italiana Vela (F.I.V.), con i soli compiti necessari allo svolgimento delle attività di
scuola vela organizzate dai circoli affiliati alla F.I.V., delle regate e degli allenamenti
limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi e previa autorizzazione
dell’Ente Parco sulla base di un programma annuale; per le modalità relative si
rimanda all’art. 6 del presente Regolamento;
A.4) natanti a motore elettrico necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo
svolgimento delle regate veliche e delle gare di canottaggio, canoa, kayak e di nuoto su
distanze superiori ai metri 500, a condizione che le competizioni siano organizzate
dalle rispettive Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I.;
B) Navigare con i mezzi a motore elettrico nella fascia entro i 200 metri dalla costa, inoltre tali
mezzi, per oltrepassare tale fascia, dovranno utilizzare gli appositi corridoi d'ingresso delle
imbarcazioni, opportunamente segnalati da boe con bandierine di colore giallo,
preventivamente concordate con l’Ente Parco. Tale divieto è derogato per le imbarcazione
dell’Ente Parco durante lo svolgimento dei compiti d’istituto.
3.
Divieti relativi al solo Lago di Nemi:
A) mettere in acqua natanti a motore di qualsiasi tipo. Il divieto non si applica nei casi
sottoelencati:
A.1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore elettrico appartenenti alla Regione Lazio, alla
Provincia di Roma, agli enti ed agli organismi pubblici per lo stretto svolgimento dei
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Regolamento delle attività sui Bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007)
compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilità limitatamente alle operazioni
di sicurezza ed ai servizi di salvataggio;
A.2) natanti a motore elettrico, di proprietà di pescatori professionali in possesso di licenza
di pesca categoria "A" che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a
titolo principale, e in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ente gestore del parco.
B) mettere in acqua qualsiasi altro natante non a motore, ivi compresi natanti a vela (anche
tavole da wind-surf) e natanti a pedale. Non è consentito l’uso di natanti a pagaia (canoe,
kayak).
4.
Sono fatti salvi dai divieti del presente articolo i casi di somma urgenza, come definiti dalla
relativa normativa, di pubblica incolumità o che presentino altri caratteri di eccezionalità in
relazione a situazioni di pericolo, o di prioritario interesse pubblico preventivamente autorizzati
dall’Ente Parco.
ARTICOLO 5
Norme di comportamento
1.
Sullo specchio lacustre e negli invasi dei due laghi sono attività vietate:
A) i sorvoli da parte di velivoli a motore;
B) i sorvoli degli stessi invasi e di una fascia di 150 metri dai loro confini da parte di qualsiasi
velivolo ultraleggero privo di propulsione a motore (parapendio, alianti, deltaplani, ecc.), in
ossequio alla Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 533 del 4 agosto 2006 “Rete
Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle
Zone di Protezione Speciale”;
C) la circolazione e sosta con mezzi a motore nelle zone boschive e di pascolo ad eccezione dei
mezzi di servizio del parco, dei mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei
compiti di istituto (escluse le esercitazioni) e dei mezzi connessi con l'esercizio delle attività
agricole e quant’altro disposto dalla Legge Regione Lazio n. 29 del 30 marzo 1987
“Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”;
D) le esercitazioni di protezione civile non preventivamente autorizzate dall’Ente Parco;
E) lo sci nautico;
F) le gare di pesca sportiva (tipo carp-fishing) che siano svolte in contrasto con la
regolamentazione provinciale di settore e, in particolare, quelle svolte “da un'ora dopo il
tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba”, così come sancito dall’art. 14 della Legge
Regione Lazio n. 87 del 7 dicembre 1990 e successive modifiche e integrazioni “Norme per
la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne
del Lazio”;
G) l’esercizio della pesca in difformità alla normativa vigente (Legge Regione Lazio n. 87 del 7
dicembre 1990 e successive modifiche e integrazioni “Norme per la tutela del patrimonio
ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”);
H) la raccolta di prodotti del sottobosco svolta in contrasto con la Legge Regione Lazio n. 32
del 5 agosto 1998 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
spontanei e di altri prodotti del sottobosco”;
I) qualsiasi introduzione di fauna o flora alloctona e qualsiasi reintroduzione di fauna o flora
autoctona, o di qualsiasi altra entità biologica;
J) l’abbandono di rifiuti o comunque di sostanze solide, liquide o gassose di qualsiasi natura
all’interno dell’invaso dei laghi, conformemente a quanto sancito dal Decreto legislativo n.
152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
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(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007)
K) le sagre e le manifestazioni folcloristiche assimilabili che comportino l’uso di animali
domestici o selvatici o, comunque, che sia in contrasto con la Legge n. 189 del 20 luglio
2004 concernente il divieto di maltrattamento degli animali;
L) l’esercizio di attività estrattiva nelle zone boschive;
M) l’apertura di nuove cave o riattivare quelle dimesse;
N) il disturbo della quiete naturale e degli animali con schiamazzi e grida, e il disturbo della
quiete pubblica e all'ambiente con apparecchi radio o altri strumenti rumorosi che superino i
limiti di tollerabilità consentiti dalla normativa vigente;
O) arrecare danno agli animali di qualunque specie;
P) distruggere, danneggiare o asportare deliberatamente i rifugi di qualsiasi animale, compresi i
nidi e le uova dell’avifauna;
Q) arrecare danno a qualsiasi specie della flora, con particolare riferimento alle specie elencate
nella Legge Regione Lazio n° 61 del 19 settembre 1974 eventualmente presenti nel sito;
R) occupare con beni e mezzi la battigia, nella misura stabilita della normativa vigente, che
deve essere lasciata libera per il transito dei pedoni e degli eventuali mezzi di soccorso;
S) porre in essere qualunque azione determinante anche solo potenzialmente l’innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui al vigente “Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
T) il campeggio;
U) qualsiasi attività svolta nelle vicinanze o all’interno della vegetazione ripariale che possa
arrecare danno alla stessa;
V) qualsiasi disturbo ai siti riproduttivi di specie di Anatidi e di specie coloniali appartenenti
alle famiglie degli Ardeidi e dei Laridi nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 luglio;
W) spettacoli pirotecnici all’interno dell’invaso del lago o comunque in vista delle acque;
X) accensione di fuochi a terra o con l’ausilio di fornelli all’interno dell’invaso del lago, salvo
quanto permesso dal vigente “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi” e comunque mai nella vegetazione ripariale o in sua prossimità;
Y) pesca subacquea; per le altre attività subacquee si rimanda a quanto stabilito nell’art. 7 del
presente Regolamento.
Z) quanto ulteriormente vietato dalla Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 533 del 4
agosto 2006 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie
da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale”.
TITOLO III – ATTIVITA’ SPORTIVE NEL LAGO ALBANO
ARTICOLO 6
Associazioni e Circoli sportivi (Vela, Surf, Canoa e Kayak)
1.
Le Associazioni e i Circoli sportivi sono tenuti a:
A) rispettare le norme generali di sicurezza riportate nell'apposito regolamento per la
navigazione da diporto nonché quelle predisposte dalla Federazione Italiana Vela e dalle
Federazioni od Organizzazioni cui aderiscono;
B) assicurare il possesso delle dotazioni di sicurezza che i natanti devono avere a bordo per tipo
e specie di navigazione, e comunque munirsi almeno di un salvagente per ogni persona
imbarcata;
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Regolamento delle attività sui Bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007)
C) regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione
e alla balneazione. A tal fine i natanti a vela devono tenere tra loro una distanza di almeno
10 metri;
D) predisporre, a proprie spese, appositi corridoi d'ingresso per l'ammaraggio dei natanti,
segnalati da boe comprese nei 200 metri di fascia dalla costa.
2.
Le Associazioni e i circoli sono tenuti a consentire l'uso dei corridoi d'ingresso realizzati,
anche ai privati muniti di mezzi propri o noleggiati, senza pretendere alcun compenso.
ARTICOLO 7
Attività subacquea
1.
L'attività subacquea può essere svolta solo di giorno con buona visibilità e lago calmo. E'
comunque vietata, salvo apposita autorizzazione da rilasciarsi a fini scientifici o di ricerca da parte
dell'Ente Parco, sentita la Soprintendenza ai Beni Archeologici, nelle aree archeologiche protette,
quali: "Le Macine", il "Porticciolo romano" e il "Faro".
2.
Nello svolgimento dell'attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
A) segnalare la propria presenza mediante boa rossa con striscia diagonale bianca, anche nel
caso di immersione con partenza dalla riva;
B) non praticare immersioni nelle aree delimitate per specifici usi, quali campi di gara e
corridoi di ammaraggio per mezzi di soccorso.
C) Individuare i punti di immersione, previo accordo con il Comune di Castel Gandolfo e
dell’Ente Parco, che fungeranno da centro di raccolta per le attività subacquee, segnalati a
mezzo di bandierine.
3.
II Comune di Castel Gandolfo, di concerto con l'Ente Parco, individuerà percorsi subacquei
compatibili con l'habitat naturale del Lago Albano, e un calendario annuale di immersioni guidate,
curate da istruttori subacquei di provata esperienza e muniti di patentino a norma di legge.
TITOLO IV – ATTIVITA’ DI NOLEGGIO NEL LAGO ALBANO
ARTICOLO 8
Natanti a remi, a pedali e a vela
1.
I noleggianti di natanti a remi, a pedali e a vela, s'impegnano a svolgere le proprie attività
secondo le seguenti modalità:
A) rispettare le norme di sicurezza secondo le leggi vigenti e le prescrizioni contenute
nell'autorizzazione amministrativa da intendersi qui integralmente trascritte;
B) mantenere in perfetta efficienza i propri mezzi;
C) identificare le proprie imbarcazioni mediante un codice alfabetico corrispondente all'elenco
che sarà allegato al presente Regolamento, e numerare su i due lati le imbarcazioni con
vernici catarifrangenti di colore nero su fondo bianco e di dimensioni di cm 20 x 25 (es A28
su i due lati a prua dell'imbarcazione). L'elenco con i codici identificati vi delle attività dovrà
essere rimesso all'Autorità amministrativa per essere introdotto nella licenza;
D) munirsi di corridoi d'ingresso delle imbarcazioni, segnalati da boe con bandierine di colore
giallo, compresi nei 200 metri di fascia dalla costa;
E) individuare il limite dei 200 metri dalla costa, oltre il quale i natanti non possono
allontanarsi, mediante apposizione di minimo n° 2 boe con bandierina rossa;
F) dotare obbligatoriamente i noleggiatori che non sanno nuotare di un giubbotto salvagente;
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Regolamento delle attività sui Bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007)
G) assicurarsi che al momento del noleggio coloro che prendono posto sul natante siano in
numero inferiore o uguale a quelli previsti per legge come passeggeri;
H) rendere edotti i noleggiatori, mediante avviso ben visibile, di tutte le prescrizioni di cui
sopra;
I) provvedere alla stipula, con ogni singolo noleggiatore e per singolo natante, di apposito
contratto contenente, oltre le prescrizioni di sicurezza cui debbono attenersi, la dichiarazione
della capacità di saper nuotare o meno, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal noleggio
e dalla conduzione del natante;
J) munirsi di cassetta di pronto soccorso e di estintore.
TITOLO V – SANZIONI
ARTICOLO 9
Sanzioni
1.
Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste
dalla Legge 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge Regione Lazio 2/1984 e
successive modifiche ed integrazioni e Legge Regione Lazio 29/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
2.
L'autore della violazione resta comunque obbligato, ai sensi dell’art. 300 e seguenti del
Decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed
integrazioni, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area
naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.
3.
Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alle disposizioni
relative alle violazioni amministrative contenute nella normativa vigente.
ARTICOLO 10
Sorveglianza e soggetti incaricati
1.
Il personale di vigilanza dell’Ente Parco – Guardiaparco – sarà incaricato di verificare la
validità di tutti gli elementi presentati a corredo della richiesta. Tali controlli, potranno essere
effettuati precedentemente alla richiesta oppure, qualora l’attività relativa fosse autorizzata dall’Ente
Parco, contestualmente o successivamente allo svolgimento della stessa.
2.
Qualora i Guardiaparco verifichino l’esistenza di difformità tra l’attività praticata e quanto
autorizzato dall’Ente Parco oppure verifichino la mancanza del nulla osta, si provvederà ad irrogare
le sanzioni come previsto dall’articolo 9 del presente regolamento.
TITOLO VI – NORME FINALI
ARTICOLO 11
Disposizioni finali
1.
L’Ente Parco si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento allo scopo di
adeguarlo a sopravvenute esigenze o con la finalità di migliorarlo rispetto ai vincoli di tutela
dell’area naturale protetta. Tali modificazioni potranno essere più restrittive anche a fronte di un
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Regolamento delle attività sui Bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 27 novembre 2007)
principio di precauzione derivante da eventuali notizie acquisite dall’Ente Parco in merito allo stato
di salute dell’ecosistema lacustre.
2.
Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della affissione all’Albo dell’Ente.
3.
I dati personali forniti dagli istanti saranno raccolti e trattati con modalità di tipo cartaceo ed
elettronico ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.
4.
Il presente regolamento dovrà recepire le indicazioni emerse nell’ambito del Piano di
gestione e regolamentazione sostenibile dei S.I.C. e Z.P.S. in cui ricade il Lago Albano attualmente
in fase di elaborazione.
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