schema di contratto per l`affidamento del servizio di manutenzione

Transcript

schema di contratto per l`affidamento del servizio di manutenzione
Mod. PG2-D
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA
In Reggio Emilia addì __________________
TRA
ACER AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA DI REGGIO EMILIA, di seguito per brevità
denominata ACER, con sede in Reggio Emilia via Costituzione n. 6, Codice Fiscale 00141470351,
rappresentata da
_________________, nella sua qualità di ______________, autorizzato alla
stipula del presente contratto con delibera consiliare n. __ OdG del --- , da un lato;
e
L’Impresa _____________ , di seguito per brevità denominata IMPRESA, con sede in
________________, via ____________, n. ______, Codice Fiscale e Partita IVA _____________,
rappresentata dal Sig. _______________, nella sua qualità di legale rappresentante, come tale
autorizzato alla stipula del presente contratto;
PREMESSO
- Che in esecuzione alla deliberazione del C.d.A. approvata in data 11/04/2006 Reg. N° 37 e alla
relativa convenzione sottoscritta con il Comune di Reggio Emilia per la gestione di parte del
patrimonio immobiliare, ivi compresa l’attività relativa ai servizi cimiteriali, Acer ha acquisito la
titolarità del contratto di manutenzione ordinaria delle lampade votive e relativi impianti elettrici
presso tutti i Cimiteri comunali;
- Che con Atto presidenziale d’Urgenza n. ____ del _________, ratificato dal Consiglio di
Amministrazione di ACER in data _________, si è dato mandato di avviare la procedura di
affidamento del servizio di cui trattasi mediante esperimento di una procedura semplificata ai
sensi del combinato disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’ art. 12 del Regolamento
Economia adottato sa ACER medesima;
- Che la procedura di gara si è svolta in data _______, risultando in quella sede aggiudicataria
provvisoria l’Impresa ____________, che ha offerto il ribasso percentuale del _____%
dull’Elenco Prezzi posto a base di gara;
- Che il Consiglio di Amministrazione di ACER, con propria delibera n. __ OdG del _______, ha
approvato l'esito della procedura di cui sopra;
- Che l’IMPRESA ha prodotto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese contenente le
diciture “fallimentare”;
- CHE nulla osta, quindi, alla stipulazione del presente contratto;
Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008
1
Mod. PG2-D
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1)
OGGETTO DEL CONTRATTO
L'ACER di Reggio Emilia affida in appalto all’IMPRESA, che a mezzo del suo legale
rappresentante accetta e si impegna ad eseguire con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio ai sensi dell’articolo 1655 cod. civ., il servizio di manutenzione ordinaria
delle lampade votive e dei relativi impianti elettrici presso tutti i cimiteri comunali del Comune di
Reggio Emilia e precisamente:
- Cimitero Suburbano (Monumentale)
- Cimitero di Bagno
- Cimitero di Cadè
- Cimitero di Canali
- Cimitero di Cavazzoli
- Cimitero di Cella
- Cimitero di Codemondo
- Cimitero di Coviolo (vecchio)
- Nuovo Cimitero di Coviolo
- Cimitero di Fogliano
- Cimitero di Gaida
- Cimitero di Gavassa
- Cimitero di Gavasseto
- Cimitero di Mancasale
- Cimitero di Marmirolo
- Cimitero di Masone
- Cimitero di Massenzatico
- Cimitero di Pieve Modolena
- Cimitero di Pratofontana
- Cimitero di Rivalta
- Cimitero di Roncadella
- Cimitero di Roncocesi
- Cimitero di Sabbione
- Cimitero di S. Bartolomeo
- Cimitero di S. Maurizio
- Cimitero di S. Prospero Strinati
Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008
2
Mod. PG2-D
- Cimitero di Sesso
- Cimitero Ebraico.
ART. 2)
IMPORTO DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato a misura in base agli interventi effettivamente richiesti e svolti, che verranno
periodicamente rendicontati e liquidati applicando lo sconto percentuale del ___%, offerto in sede
di gara, sull’Elenco Prezzi allegato al presente quale parte integrante e sostanziale.
ART. 3)
DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell'appalto è di anni uno, a decorrere dal 1/1/2010 e fino al 31/12/2010, con possibilità di
proroga di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori due.
ART. 4)
DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’APPALTO
Formano parte integrante ed essenziale dell’Appalto, anche se non materialmente allegati:
1. il Capitolato Speciale;
2. la Relazione Tecnica;
3. ……;
4. nonché tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore in sede di gara.
L’Elenco Prezzi posto a base di gara viene invece allegato quale parte integrante e sostanziale.
ART. 5)
RISCHI DA INTERFERENZE
La valutazione dei rischi da interferenze ha evidenziato che, trattandosi di servizio da svolgere
presso i cimiteri comunali, per il quale non è prevista la presenza di personale del fornitore presso la
sede di ACER, i rischi medesimi sono nulli. Non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI, che
per tali motivazioni non viene allegato al presente contratto.
ART. 6)
GARANZIE FINANZIARIE
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'IMPRESA ha costituito una
cauzione definitiva in favore di ACER, dell’importo di Euro ________ (__________________),
pari
al
___%
(__________
per
cento)
dell’importo
presunto
dell’appalto,
mediante
____________________ a prima richiesta. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse
ridursi per qualsiasi causa, l’IMPRESA dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ACER. Detta cauzione sarà
svincolata al termine del contratto.
ART. 7)
PAGAMENTI
Il pagamento dell’importo dovuto avverrà con cadenza trimestrale, a seguito di rendicontazione e
validazione degli interventi effettivamente svolti, entro sessanta giorni dalla data della fattura a
mezzo di bonifico bancario che ACER effettuerà in base alle coordinate indicate dall’IMPRESA, ed
Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008
3
Mod. PG2-D
a seguito di verifica della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC a cura degli Uffici di
ACER.
ART. 8)
POLIZZA ASSICURATIVA
L’IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da
parte di terze persone e/o di loro beni, in virtù dei servizi oggetto del presente contratto, ovvero in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ad esso riferibili.
L’IMPRESA ha stipulato / è in possesso di una polizza assicurativa RCT/O stipulata presso una
primaria Compagnia assicurativa, con massimale per sinistro e per anno pari ad € 1.500.000. La
polizza, a copertura del rischio da responsabilità civile dell’IMPRESA in ordine allo svolgimento di
tutte le attività, tiene indenne ACER, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi
per qualsiasi danno che l’IMPRESA possa ad essi arrecare.
L’IMPRESA inoltre, ha stipulato / è in possesso di una polizza assicurativa stipulata presso una
primaria Compagnia Assicurativa, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad €
1.500.000, che copra ogni rischio di danni ad opere ed impianti.
Entrambe le polizze devono avere validità non inferiore a quella del presente contratto.
L’IMPRESA ha la facoltà di stipulare un’unica polizza comprendente responsabilità civile e per
danni come sopra specificato.
ART. 9)
GARANZIE
L'IMPRESA assume tutti gli oneri relativi all’assicurazione e previdenza ed assistenza del
personale addetto alla manutenzione a norma degli articoli 2114 e seguenti del Cod.Civ. e si
impegna al rispetto dei minimi salariali e di quanto previsto nei contratti di categoria.
L’IMPRESA si impegna ad effettuare il servizio in oggetto sotto la sua completa responsabilità,
osservando integralmente tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 626/94 e
s.m.i., e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente Contratto. L’IMPRESA
dovrà inoltre adottare tutte le misure e cautele necessarie per evitare infortuni sia ai propri
dipendenti sia a terzi.
L'IMPRESA è tenuta a corrispondere al proprio personale un trattamento economico non inferiore a
quello previsto dai contratti collettivi di lavoro del settore, in vigore nel luogo dove si svolgeranno
le attività.
In relazione a quanto previsto nel presente articolo, l’IMPRESA si impegna sin d’ora a tenere
indenne e manlevata ACER da ogni e qualsiasi pretesa di terzi in genere.
Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008
4
Mod. PG2-D
ART. 10)
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI
L’IMPRESA è in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 22.1.2008 n. 37 relativamente agli
impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del medesimo decreto e si impegna, in caso di richiesta,
a rilasciare la dichiarazione di conformità relativamente alle parti dell’impianto dalla medesima
realizzati.
ART. 11)
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, PENALITÀ PER I
RITARDI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Gli interventi da effettuare verranno richiesti settimanalmente mediante invio a mezzo posta
elettronica all’indirizzo _________@________ di file riepilogativo, e dovranno essere svolti entro e
non oltre 10 giorni lavorativi dalla trasmissione medesima. L’IMPRESA dovrà, al termine del 10°
giorno lavorativo, trasmettere a mezzo posta elettronica all’indirizzo _________@________ la
rendicontazione degli interventi effettuati.
In caso di accertati ritardi nell’esecuzione degli interventi, imputabili all’IMPRESA, previa
contestazione scritta, sarà applicata a carico dell’appaltatore una penale di € 50,00 una tantum per
ritardi ricompresi fra l’11° ed il 20° giorno, mentre nell’ipotesi di persistenza del mancato
intervento ACER procederà ad effettuare l’intervento medesimo mediante altra Impresa di fiducia,
con addebito delle relative spese all’appaltatore.
In ogni caso ACER potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod.
civ., previa dichiarazione da comunicare all’IMPRESA con lettera Raccomandata A.R., nei seguenti
casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’IMPRESA, comprovati da almeno 20
documenti di contestazione ufficiale,
b) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti,
c) violazione delle norme in materia assicurativa,
d) violazione delle norme in materia salariale, contributiva, assistenziale, previdenziale ed
antinfortunistica.
ART. 12)
RECESSO
ACER ha il diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in
parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
all’IMPRESA con lettera Raccomandata A.R..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l’IMPRESA un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008
5
Mod. PG2-D
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della
gestione degli affari dell’IMPRESA,
- qualora l’IMPRESA perda i requisiti richiesti per l’affidamento di appalti di pubblici servizi,
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il
Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’IMPRESA siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso l’IMPRESA dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ACER.
L’IMPRESA ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed
a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora
per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671
del cod. civ..
ART. 13)
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
È fatto divieto all'IMPRESA di cedere in tutto o in parte, il presente contratto.
È altresì vietato, salva autorizzazione di ACER, il subappalto anche parziale del servizio.
ART. 14)
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa l’interpretazione, l’esecuzione e/o
la risoluzione del presente contratto competente in via esclusiva sarà il Foro di Reggio Emilia.
ART. 15)
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
La registrazione del presente contratto avrà luogo in caso d’uso, a cura della parte interessata. In tal
caso le spese di registrazione saranno a carico della parte inadempiente.
Letto, approvato e sottoscritto.
ACER
Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008
IMPRESA
6
Mod. PG2-D
APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti
clausole: Art. 11 (Modalità di esecuzione del servizio, penalità per ritardi e risoluzione), Art. 12
(Recesso), Art. 13 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), Art. 14 (Foro competente).
Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008
7