schema di contratto per l`affidamento del servizio di manutenzione
Transcript
schema di contratto per l`affidamento del servizio di manutenzione
Mod. PG2-D SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA In Reggio Emilia addì __________________ TRA ACER AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA DI REGGIO EMILIA, di seguito per brevità denominata ACER, con sede in Reggio Emilia via Costituzione n. 6, Codice Fiscale 00141470351, rappresentata da _________________, nella sua qualità di ______________, autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera consiliare n. __ OdG del --- , da un lato; e L’Impresa _____________ , di seguito per brevità denominata IMPRESA, con sede in ________________, via ____________, n. ______, Codice Fiscale e Partita IVA _____________, rappresentata dal Sig. _______________, nella sua qualità di legale rappresentante, come tale autorizzato alla stipula del presente contratto; PREMESSO - Che in esecuzione alla deliberazione del C.d.A. approvata in data 11/04/2006 Reg. N° 37 e alla relativa convenzione sottoscritta con il Comune di Reggio Emilia per la gestione di parte del patrimonio immobiliare, ivi compresa l’attività relativa ai servizi cimiteriali, Acer ha acquisito la titolarità del contratto di manutenzione ordinaria delle lampade votive e relativi impianti elettrici presso tutti i Cimiteri comunali; - Che con Atto presidenziale d’Urgenza n. ____ del _________, ratificato dal Consiglio di Amministrazione di ACER in data _________, si è dato mandato di avviare la procedura di affidamento del servizio di cui trattasi mediante esperimento di una procedura semplificata ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’ art. 12 del Regolamento Economia adottato sa ACER medesima; - Che la procedura di gara si è svolta in data _______, risultando in quella sede aggiudicataria provvisoria l’Impresa ____________, che ha offerto il ribasso percentuale del _____% dull’Elenco Prezzi posto a base di gara; - Che il Consiglio di Amministrazione di ACER, con propria delibera n. __ OdG del _______, ha approvato l'esito della procedura di cui sopra; - Che l’IMPRESA ha prodotto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese contenente le diciture “fallimentare”; - CHE nulla osta, quindi, alla stipulazione del presente contratto; Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008 1 Mod. PG2-D TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO L'ACER di Reggio Emilia affida in appalto all’IMPRESA, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta e si impegna ad eseguire con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio ai sensi dell’articolo 1655 cod. civ., il servizio di manutenzione ordinaria delle lampade votive e dei relativi impianti elettrici presso tutti i cimiteri comunali del Comune di Reggio Emilia e precisamente: - Cimitero Suburbano (Monumentale) - Cimitero di Bagno - Cimitero di Cadè - Cimitero di Canali - Cimitero di Cavazzoli - Cimitero di Cella - Cimitero di Codemondo - Cimitero di Coviolo (vecchio) - Nuovo Cimitero di Coviolo - Cimitero di Fogliano - Cimitero di Gaida - Cimitero di Gavassa - Cimitero di Gavasseto - Cimitero di Mancasale - Cimitero di Marmirolo - Cimitero di Masone - Cimitero di Massenzatico - Cimitero di Pieve Modolena - Cimitero di Pratofontana - Cimitero di Rivalta - Cimitero di Roncadella - Cimitero di Roncocesi - Cimitero di Sabbione - Cimitero di S. Bartolomeo - Cimitero di S. Maurizio - Cimitero di S. Prospero Strinati Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008 2 Mod. PG2-D - Cimitero di Sesso - Cimitero Ebraico. ART. 2) IMPORTO DEL CONTRATTO Il contratto è stipulato a misura in base agli interventi effettivamente richiesti e svolti, che verranno periodicamente rendicontati e liquidati applicando lo sconto percentuale del ___%, offerto in sede di gara, sull’Elenco Prezzi allegato al presente quale parte integrante e sostanziale. ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO La durata dell'appalto è di anni uno, a decorrere dal 1/1/2010 e fino al 31/12/2010, con possibilità di proroga di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori due. ART. 4) DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’APPALTO Formano parte integrante ed essenziale dell’Appalto, anche se non materialmente allegati: 1. il Capitolato Speciale; 2. la Relazione Tecnica; 3. ……; 4. nonché tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore in sede di gara. L’Elenco Prezzi posto a base di gara viene invece allegato quale parte integrante e sostanziale. ART. 5) RISCHI DA INTERFERENZE La valutazione dei rischi da interferenze ha evidenziato che, trattandosi di servizio da svolgere presso i cimiteri comunali, per il quale non è prevista la presenza di personale del fornitore presso la sede di ACER, i rischi medesimi sono nulli. Non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI, che per tali motivazioni non viene allegato al presente contratto. ART. 6) GARANZIE FINANZIARIE A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'IMPRESA ha costituito una cauzione definitiva in favore di ACER, dell’importo di Euro ________ (__________________), pari al ___% (__________ per cento) dell’importo presunto dell’appalto, mediante ____________________ a prima richiesta. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’IMPRESA dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ACER. Detta cauzione sarà svincolata al termine del contratto. ART. 7) PAGAMENTI Il pagamento dell’importo dovuto avverrà con cadenza trimestrale, a seguito di rendicontazione e validazione degli interventi effettivamente svolti, entro sessanta giorni dalla data della fattura a mezzo di bonifico bancario che ACER effettuerà in base alle coordinate indicate dall’IMPRESA, ed Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008 3 Mod. PG2-D a seguito di verifica della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC a cura degli Uffici di ACER. ART. 8) POLIZZA ASSICURATIVA L’IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di terze persone e/o di loro beni, in virtù dei servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili. L’IMPRESA ha stipulato / è in possesso di una polizza assicurativa RCT/O stipulata presso una primaria Compagnia assicurativa, con massimale per sinistro e per anno pari ad € 1.500.000. La polizza, a copertura del rischio da responsabilità civile dell’IMPRESA in ordine allo svolgimento di tutte le attività, tiene indenne ACER, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l’IMPRESA possa ad essi arrecare. L’IMPRESA inoltre, ha stipulato / è in possesso di una polizza assicurativa stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 1.500.000, che copra ogni rischio di danni ad opere ed impianti. Entrambe le polizze devono avere validità non inferiore a quella del presente contratto. L’IMPRESA ha la facoltà di stipulare un’unica polizza comprendente responsabilità civile e per danni come sopra specificato. ART. 9) GARANZIE L'IMPRESA assume tutti gli oneri relativi all’assicurazione e previdenza ed assistenza del personale addetto alla manutenzione a norma degli articoli 2114 e seguenti del Cod.Civ. e si impegna al rispetto dei minimi salariali e di quanto previsto nei contratti di categoria. L’IMPRESA si impegna ad effettuare il servizio in oggetto sotto la sua completa responsabilità, osservando integralmente tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente Contratto. L’IMPRESA dovrà inoltre adottare tutte le misure e cautele necessarie per evitare infortuni sia ai propri dipendenti sia a terzi. L'IMPRESA è tenuta a corrispondere al proprio personale un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro del settore, in vigore nel luogo dove si svolgeranno le attività. In relazione a quanto previsto nel presente articolo, l’IMPRESA si impegna sin d’ora a tenere indenne e manlevata ACER da ogni e qualsiasi pretesa di terzi in genere. Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008 4 Mod. PG2-D ART. 10) DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI L’IMPRESA è in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 22.1.2008 n. 37 relativamente agli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del medesimo decreto e si impegna, in caso di richiesta, a rilasciare la dichiarazione di conformità relativamente alle parti dell’impianto dalla medesima realizzati. ART. 11) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, PENALITÀ PER I RITARDI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE Gli interventi da effettuare verranno richiesti settimanalmente mediante invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo _________@________ di file riepilogativo, e dovranno essere svolti entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla trasmissione medesima. L’IMPRESA dovrà, al termine del 10° giorno lavorativo, trasmettere a mezzo posta elettronica all’indirizzo _________@________ la rendicontazione degli interventi effettuati. In caso di accertati ritardi nell’esecuzione degli interventi, imputabili all’IMPRESA, previa contestazione scritta, sarà applicata a carico dell’appaltatore una penale di € 50,00 una tantum per ritardi ricompresi fra l’11° ed il 20° giorno, mentre nell’ipotesi di persistenza del mancato intervento ACER procederà ad effettuare l’intervento medesimo mediante altra Impresa di fiducia, con addebito delle relative spese all’appaltatore. In ogni caso ACER potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicare all’IMPRESA con lettera Raccomandata A.R., nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’IMPRESA, comprovati da almeno 20 documenti di contestazione ufficiale, b) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti, c) violazione delle norme in materia assicurativa, d) violazione delle norme in materia salariale, contributiva, assistenziale, previdenziale ed antinfortunistica. ART. 12) RECESSO ACER ha il diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’IMPRESA con lettera Raccomandata A.R.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - qualora sia stato depositato contro l’IMPRESA un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008 5 Mod. PG2-D con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’IMPRESA, - qualora l’IMPRESA perda i requisiti richiesti per l’affidamento di appalti di pubblici servizi, - qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’IMPRESA siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Dalla data di efficacia del recesso l’IMPRESA dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ACER. L’IMPRESA ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del cod. civ.. ART. 13) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO È fatto divieto all'IMPRESA di cedere in tutto o in parte, il presente contratto. È altresì vietato, salva autorizzazione di ACER, il subappalto anche parziale del servizio. ART. 14) FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione del presente contratto competente in via esclusiva sarà il Foro di Reggio Emilia. ART. 15) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO La registrazione del presente contratto avrà luogo in caso d’uso, a cura della parte interessata. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte inadempiente. Letto, approvato e sottoscritto. ACER Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008 IMPRESA 6 Mod. PG2-D APPROVAZIONE SPECIFICA Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: Art. 11 (Modalità di esecuzione del servizio, penalità per ritardi e risoluzione), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), Art. 14 (Foro competente). Ed. 3 Rev. 2 del 10/11/2008 7