ex dipendente: l`e-mail aziendale va rimossa
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ex dipendente: l`e-mail aziendale va rimossa
Venerdì,17Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti LAVORO&PREVIDENZA 4DICEMBRE2015 EXDIPENDENTE:L’E-MAILAZIENDALEVARIMOSSA IlGarantedellaprivacyhaimpostol’obbligoincapoaldatoredilavorodidisattivarel’e-mail aziendaledeiexdipendenti Occhioagliaccountdipostaelettronicaaziendaleancoraattivi deilavoratoriaseguitodicessazionedelrapportodilavoro.In talicasi,infatti,èobbligodeldatoredilavoroprovvederealla rimozione dell’account, con contestuale adozione di sistemi automatici volti a informare i terzi ed a fornire indirizzi alternativioveproseguirelecomunicazioniconl’azienda.Per garantire la piena tutela della sfera di riservatezza del dipendente cessato, non basta il ricorso al sistema del c.d. “reindirizzo automatico” delle missive da account aziendale dell’ex-dipendente ad altro account operativo: l’unica precauzioneadottabileèladisattivazione. Soloinquestomodol’interessedeldatoreadaccederealle informazioninecessarieperlagestionedellapropriaattività, vieneesattamente“contemperatoconlalegittimaaspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collab oratorinonchédeiterzi”. Achiarirloèilpareren.4dellaFondazioneStudiCdLcheapprofondiscelaposizioneassuntadalGarantedella Privacyconilprovvedimenton.456del30luglio2015inmateriadigestioneecontrollodell'emailaziendale. La posizione del Garante –Con il provvedimento appena citato, il Garante torna ad occuparsi delle modalità da seguirenellagestionedell’accountdipostaelettronicaaziendale.Sulpunto,l’Authorityhaessenzialmenteribaditoi propriprecedentiinmateria,specificandoulteriormentegliobblighicomportamentaligravantisuldatoredilavoro.In particolare,secondoilGarante,ildatorepuravendolafacoltàdiverificarel’esattoadempimentodellaprestazione lavorativaeilcorrettoutilizzodeglistrumentidilavorodapartedeidipendenti,deveinognicaso“salvaguardarela lib ertàeladignità”deldipendente. Atalfine,enelrispettodeiprincipidiliceitàecorrettezzadeltrattamentodeidatipersonaliexart.11e13D.Lgsn. 196/2003 (Codice della Privacy), il datore di lavoro è chiamato ad osservare deimodusoperandi in assenza dei qualiscattanodelleconseguenzesanzionatoriepecuniarieeavolteanchepenali. Perfarciò,ildatoredilavoroètenutoainformareilavoratoriinmodochiaroedettagliatocircalemodalitàdiutilizzo deglistrumentiaziendaliel’eventualeeffettuazionedicontrolli,anchesubaseindividuale. L’Autorità, inoltre, in precedenti interventi (Provv. 7Aprile 2011, n. 139; Provv. 21 Luglio 2011, n. 308; Provv. 23 Dicembre 2010) ha sottolineato come sia onere specifico del datore di lavoro quello di predisporre una “politica aziendale”chiaraepuntualecircailricorsoastrumenticomelapostaelettronica. Quanto appena affermato è di primaria importanza in quanto, in assenza di una specifica “policy” aziendale, secondoilGarantesiconsolidaincapoallavoratore“unalegittimaaspettativadiconfidenzialitàrispettoadalcune formedicomunicazione”. AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>VARIE ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:[email protected] al-foc us.it