Voli low cost: attenzione al prezzo effettivo

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Voli low cost: attenzione al prezzo effettivo
Voli low cost: attenzione al
prezzo effettivo
Per i subacquei, sempre alla ricerca della nuova meta di
vacanza dove poter soddisfare la propria passione, la ricerca
del prezzo più basso per volare in luoghi da sogno è quasi un
must.
Sul web le offerte all’ultimo prezzo delle compagnie low cost
non mancano, e sono davvero molto allettanti: voli offerti al
costo di pochi euro (sebbene – diciamocelo – ad orari
impossibili!) che invogliano a prenotare immediatamente il
viaggio per non perdere “l’occasione”.
Come dice un vecchio adagio, però “non è tutto oro quello che
luccica”….
Ed infatti, sono numerosi gli interventi dell’Antitrust
diretti a multare le compagnie aeree low cost per pratiche
commerciali scorrette, in quanto non sempre il prezzo
pubblicizzato corrisponde al prezzo pagato effettivamente
dall’utente al termine della procedura di acquisto.
E’ infatti diffusa tra le compagnie low cost la pratica di
pubblicizzare il prezzo del volo al netto di IVA, tassa
carburante, tassa per l’acquisto con carta di credito, ecc.,
costi che vengono aggiunti durante la procedura di acquisto
del biglietto e che modificano il prezzo iniziale giungendo a
volte addirittura a raddoppiarlo.
A tal proposito è recentemente intervenuto il Garante per la
concorrenza multando la compagnia Ryanair con una sanzione da
400.000,00 euro per aver riscontrato tale pratica scorretta.
Questa l’intera vicenda.
Con il provvedimento n. 22511, del 15 giugno 2011, l’Autorità
Garante per la concorrenza del mercato (AGCOM) ha accertato la
scorrettezza di pratiche commerciali poste in essere dal
vettore aereo irlandese Ryanair, tra le quali quella
consistente nello scorporo di alcuni elementi di costo
rientranti nel prezzo dei biglietti aerei, a volte qualificati
anche come “oneri facoltativi”, che venivano normalmente
separati dal prezzo delle tariffe pubblicizzato ed addebitati
ai consumatori nel corso del processo di booking (ad es. il
web check in e l’IVA sui voli nazionali italiani) o al termine
dello stesso processo di prenotazione al momento del pagamento
con carta di credito (la tariffa amministrativa).
In tale occasione l’AGCOM rilevava come tali elementi di
costo, aggiungendosi ed incrementando considerevolmente la
tariffa inizialmente proposta, fossero in grado di falsare in
maniera apprezzabile la scelta del consumatore in relazione al
costo effettivo del servizio, in violazione del principio di
chiarezza e correttezza delle informazioni pubblicitarie, che
devono essere tali da non trarre in inganno il consumatore.
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità vietava pertanto
l’ulteriore
descritta.
diffusione
della
pratica
commerciale
sopra
Non avendo Ryanair adottato, entro il termine previsto nella
delibera, alcuna misura al fine di rimuovere i profili di
scorrettezza accertati dall’Autorità in relazione alla
condotta sopra descritta, con provvedimento n. 22889 del 18
ottobre 2011, l’Autorità ha contestato a Ryanair la violazione
della citata delibera del 15 giugno 2011, n. 22511,
successivamente
deliberandone
l’inottemperanza
provvedimento n. 23613 del 30 maggio 2012.
con
Peraltro, in quest’ultimo provvedimento l’Autorità teneva in
debita considerazione l’impegno del professionista a
modificare definitivamente, entro la data del 1° dicembre
2012, le modalità di rappresentazione ai consumatori del
prezzo dei biglietti aerei offerti, ovvero a non indicare ed
applicare separatamente alcun supplemento al momento del
pagamento con carta di credito.
Occorre evidenziare che tale impegno era stato espressamente
condizionato da Ryanair al fatto che anche le altre maggiori
compagnie operanti sul mercato italiano avessero adottato i
medesimi rimedi con la medesima tempistica (non essendo
Ryanair l’unica compagnia che ha utilizzato tale meccanismo
nella pubblicizzazione delle tariffe aeree).
Nonostante una comunicazione da parte di Ryanair con la quale
dichiarava la cessazione della pratica ritenuta illegittima,
veniva riscontrato dall’AGCOM il perdurare della pratica
scorretta.
In particolare, rileva l’AGCOM, “a fronte dell’eliminazione
della “tariffa amministrativa”, è risultato che il
professionista ha proceduto ad introdurre una nuova
commissione, denominata Tassa carta di credito, pari al 2%
dell’importo totale della transazione, che si aggiungeva al
termine del processo di prenotazione on line nel caso di
pagamento con carta di credito (ovvero principalmente Visa e
Mastercard). Solo nel caso di pagamento con carta di debito il
prezzo inizialmente proposto non subiva incrementi”.
Tale condotta, continua l’AGCOM “sebbene attuata con modalità
differenti rispetto al passato (applicazione di un costo
aggiuntivo al termine del processo di prenotazione on line di
un volo calcolato in percentuale sul totale della transazione
e non in misura fissa), reitera, nella sostanza, il
comportamento scorretto già sanzionato nel provvedimento n.
22511 del 15 giugno 2011. In tale provvedimento, come in altre
precedenti e successive delibere dell’Autorità, si è
evidenziato che il prezzo dei biglietti per il trasporto aereo
deve essere chiaramente ed integralmente indicato, sin dal
primo contatto con il consumatore, in modo da rendere
immediatamente percepibile l’esborso finale.”
Alla luce delle risultanze istruttorie svolte dall’AGCOM, e
nonostante le difese svolte sul punto da Ryanair, l’Autorità
Garante ha ritenuto che il comportamento posto in essere dal
professionista, a partire dal 1° dicembre 2012 (data in cui
Ryanair avrebbe dovuto modificare definitivamente le modalità
di rappresentazione ai consumatori del prezzo dei biglietti
aerei offerti, tenendo fede all’impegno preso nel corso del
precedente procedimento) e fino alla data del 7 febbraio 2013
(momento in cui dette modalità appaiono definitivamente
rimuovere i profili di scorrettezza contestati), costituisse
reiterata inottemperanza della delibera del 15 giugno 2011, n.
22511.
Nel valutare la gravità della condotta della Compagnia aerea
ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa da
applicare, l’AGCOM ha ritenuto tale condotta “particolarmente
grave”, trattandosi di reiterata inottemperanza intervenuta a
fronte del mancato rispetto degli impegni che il
professionista aveva presentato nel corso della prima
procedura di inottemperanza, nonché in considerazione del
numero di transazioni effettuate nel periodo dell’infrazione
stimate
sulla
base
del
numero
passeggeri
mese
(complessivamente circa 2 milioni) e dell’ampia diffusione dei
pagamenti con carta di credito.
Considerati tali elementi, l’AGCOM ha ritenuto opportuno
comminare una sanzione amministrativa determinata nella misura
di Euro 400.000, mentre – in ragione del fatto che durante il
procedimento Ryanair ha rimosso definitivamente i profili
ritenuti scorretti – non ha applicato la più severa sanzione
della sospensione dell’attività di impresa.
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