il glossario della sicurezza

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il glossario della sicurezza
CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
CGIL VERONA
IL GLOSSARIO DELLA SICUREZZA
Verona 2006
Zuffo 2006
TERMINI E DEFINIZIONI
Dare un nome significa separare quell’oggetto da altri che gli sono
simili e vicini. Definire il significato di termini e concetti è quindi una
delle operazioni preliminari di conoscenza.
SALUTE
è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale (non
solo assenza di malattia)
e’ una risorsa per la vita quotidiana, che va costruita giorno
giorno.
O.M.S.
per
è uno stato che permette agli individui di svolgere il proprio ruolo
sociale
PARSONS
è sia una risorsa che uno stato
O.M.S.
 è un “benessere” dal punto di vista :
- OGGETTIVO
 stare bene
- SOGGETTIVO  sentirsi bene
- PSICOLOGICO E SOCIALE avere la coscienza di stare bene
e di sentirsi bene con se stessi e
con gli altri
 Costituisce un bene e un diritto fondamentale per ogni essere
umano
 ALLA SALUTE NON SI PUÒ RINUNCIARE
1. Nessun uomo (datore di lavoro) può disporre de lla
salute di un altro uomo (lavoratore)
2. Nessun lavoratore può vendere (monetizzare) la
propria salute
3. Nessun delegato o RLS può contrattare condizioni di
lavoro che peggiorino lo stato di salute del lavoratore
BISOGNA GARANTIRE LE CONDIZIONI PER MANTENERLA NEL TEMPO
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PERICOLO
Per pericolo si intende la proprietà o qualità intrinseca di una determinata "entità"
(sostanza, attrezzo, macchina, procedura di lavoro, ecc.) potenzialmente in
grado di causare danni
Coltello
SITUAZIONE PERICOLOSA
qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli (fattori di
rischio)
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
RISCHIO
E’ un’espressione di origine greca, che significa sorte, destino, in senso positivo
e negativo. In camp o assicurativo, è la possibilità che si verifichi un evento,
per solito negativo . E’ dato da una combinazione di Probabilità e di gravità di
possibili lesioni o Danni alla salute, in una situazione pericolosa
R = P X D

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
E’ uno studio comparato della probabilità e della magnitudo (o gravità) di un
evento negativo, con conseguente studio delle misure che possono modificarle, in
senso migliorativo.
Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in
una
situazione pericolosa, per scegliere le adeguate misure di sicurezza che devono
essere messe in atto per evitare il verificarsi di un evento dannoso.
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
SICUREZZA
 ASSENZA DI PERICOLO : situazione certa e costante di non pericolo tale da
garantire lo svolgimento di qualsiasi attività senza pregiudizio per la propria e
l’altrui integrità psico -fisica.
 RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE Situazione in cui il r ischio è reso
accettabile , cioè controllato in modo tale da garantire lo svolgimento di qualsiasi
attività senza che si possano verificare eventi dannosi volontari (dolosi).
Si ottiene con un’insieme di azioni e/o comportamenti atti ad evitare il verificarsi di
eventi dannosi, mediante l’adozione di sistemi, dispositivi, procedure che
impediscano, neutralizzino, riducano ogni minaccia all’integrità psico -fisica.
Per SICURO si intende:
o
o
o
AMBIENTE: luogo protetto dai pericoli
MACCHNA: che non presenta pericoli
PERSONA: formata che mette in atto un comportamento responsabile
Rísultato:
possibilità di gestire ogni situazione con estrema fiducia senza timore di incorrere
in eventuali eventi dannosi
INFORTUNIO
Evento traumatico avvenuto:
a) in occasione di lavoro (collegamento fra l’attività lavorativa e
l’incidente)
b) per causa vio lenta (aggressione che dall’esterno danneggi l’integrità
psico-fisica)
c) che abbia causato una o più lesioni (lieve, grave o mortale)
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MALATTIA PROFESSIONALE
Malattia contratta:
a) nell’esercizio della lavorazione
b) a causa della lavorazione
 Alterazione che colpisce un determinato organo del lavoratore addetto a
lavorazione particolarmente nociva che comporta un contatto con sostanze e
fattori ambientali pericolosi
Tutti quegli eventi dannosi acuti o cronici provocati o ric
lavorativa svolta
onducibili all’attività
Espressione del fallimento degli interventi di prevenzione e protezione
sull’ambiente di lavoro
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I RISCHI
PRIMA CLASSIFICAZIONE
- RISCHI PER LA SICUREZZA: sono dettati da particolari situazioni
lavorative (pericolose) che potrebbero causare un INFORTUNIO
- RISCHI PER LA SALUTE: sono dettati da particolari situazioni
lavorative (pericolose) che protratte nel tempo possono determinare
una MALATTIA PROFESSIONALE
- RISCHI TRASVERSALI: sono perlopiù dettati da situazioni legate
all’organizzazione del lavoro, a fattori psicologici o a fattori ergonomici
che possono comportare infortuni e anche malattie professionali
ELENCO (non esaustivo) DEI RISCHI PER LA SICUREZZA
CARENZE STRUTTURALI DELL’AMBIENTE DI LAVORO


Altezza dell’ambiente

Superficie dell’ambiente

Volume dell’ambiente

Illuminazione (normale e in emergenza)

Pavimenti (lisci o sconnessi)

Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)

Solai (tenuta)

Soppalchi (destin azione, praticabilità, tenuta, portata)

Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)

Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)

Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
 Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’ aria)
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CARENZE DI SICUREZZA SU MACCHINE E APPARECCHIATURE

Protezione degli organi di avviamento

Protezione degli organi di trasmissione

Protezione degli organi di lavoro

Protezione degli organi di comando

Macchine con marchio Ce ( riferimento D.P.R. 459/96)

Macchine prive di marchio Ce (riferimento al D.P.R. 547/55)

Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento

Protezione nell’uso di ascensori e montacarichi

Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e c
ircuiti)
MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Sostanze infiammabili

Sostanze corrosive

Sostanze comburenti

Sostanze esplosive

CARENZA DI SICUREZZA ELETTRICA

Idoneità del progetto

Idoneità d’uso

Impianti a sicurezza intrins eca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione
Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza
INCENDIO E/O ESPLOSIONE

Presenza di materiali infiammabili d’uso

Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e d
i aerazione)
 Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali di
ventilazione e di ricambi d’aria)


Carenza di sistemi antincendio
Carenza di segnaletica di sicurezza
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ELENCO (non esaustivo) DEI RISCHI PER LA SALUTE
AGENTI CHIMICI
(SOSTANZE TOSSICO-NOCIVE)
-
INGESTIONE - CONTATTO CUTANEO - INALAZIONE
• polveri;
• fumi;
• nebbie;
• gas;
• liquidi ;
• vapori .
AGENTI BIOLOGICI
(ORGANISMI E MICROORGANISMI PATOGENI)
AGENTI FISICI
Rumore
Presenza di ap parecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di
funzionamento, con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro
• Ultrasuoni
Microclima
- temperatura
- umidità relativa
- ventilazione
- calore radiante
- condizionamento
Illuminazione
(in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima ecc.).
(in presenza di videoterminali.)
• posizionamento;
• illuminotecnica (intensità, temperatura colore, ecc.);
Radiofrequenze
-
campi elettromagnetici
microonde
Radiazioni
-
Infrarosso
Ultravioletto
Laser
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ELENCO (non esaustivo) DEI RISCHI TRASVERSALI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- processi di lavoro usuranti: per es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro
frenetico;
- manutenzione degli impianti;
- procedure adeguate per far fron te agli incidenti e a situazioni di emergenza;
- movimentazione manuale dei carichi;
- lavoro ai Vdt (es. data entry).
FATTORI PSICOLOGICI
- intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;
- carenze di contributo al processo decisionale
e situazioni di conflittualità;
- complessità o eccessiva semplificazione delle mansioni
- carenza di controllo/supporto;
- reattività anomala a condizioni di emergenza.
FATTORI ERGONOMICI
- sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazi oni;
- conoscenze e capacità del personale;
- norme di comportamento;
- soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili
- integrazione nel gruppo
- progettazione del lavoro, dell’attrezzatura dell’ambiente
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SECONDA CLASSIFICAZIONE
(DEI FATTORI DI RISCHIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)
I fattori di rischio sono suddivisi in
FATTORI FISICI
FATTORI CHIMICI E BIOLOGICI
RISCHIO DI INFORTUNIO
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
FATTORI FISICI
Appartengono a questo gruppo i fattori dovuti a
• RUMORE E VIBRAZIONI
• MICROCLIMA
• PRESSIONE ATMOSFERICA
• RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
• ILLUMINAZIONE.
 Sono normalmente presenti anche negli ambienti di vita
 Sono nocivi quando la loro intensità raggiunge livelli elevati
 Sono tutti esattamente misurabili con opportuna strumentazione (qualche volta
complessa)
FATTORI DI RISCHIO CHIMICI BIOLOGICI
CHIMICI
• Rappresentano il fattore di rischio più diffuso e importante
• Spesso sono pericolosi per la salute:
infortuni, intossicazioni, neoplasie, alterazioni genetiche, malformazioni del feto
• Difficoltà di eliminazione
• Esistono valori limite di soglia
• Sono tutti misurabili con opportuna strumentazione
BIOLOGICI
• Sono costituiti da virus, batteri, parassiti ecc.
• Diventano uno specifico fattore di rischio per alcune particolari categorie di lavoratori:
- operatori del settore agricolo, zootecnico e veterinario
- lavoratori ospedalieri
- lavoratori di imprese di pulizie e disinfezioni
- lavoratori di laboratori biologici
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FATTORI DI RISCHIO INFORTUNISTICO
• Sono sempre presenti in tutte le attività lavorative
• Spesso le cause sono molteplici:
- carenze di sicurezza nelle macchine e/o impianti
- carenza di formazione
- condizioni disagevoli dell’ambiente di lavoro
- assenza dei mansionari o di direttive specifiche
- mancanza di Dispositivi di Protezione Individuali
- comportamenti non corretti ed imprudenti dei lavoratori.
- distrazione, disaffezione, monotonia, eccessiva confidenza, ripetitività, fretta, ecc.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
FATICA FISICA
• E’ dovuta:
- allo spostamento di carichi pesanti
- all’effettuazione di movimenti bruschi o ripetitivi
- a posture fisse
- a necessità di assumere posture viziate
• E’ influenzata da:
- carichi di lavoro
- tempi e ritmi di lavoro
- posizione di lavoro
- livelli di automazione
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
FATICA MENTALE
• E’ dovuta all’organizzazione del lavoro:
- tempi, ritmi e carichi di lavoro
- rapporti gerarchici
- monotonia e ripetitività
- mancanza di autonomia, eccesso o mancanza di responsabilità
- frustrazione, dequalificazione
- inadeguatezza delle mansioni
- difficoltà di inserimento nel gruppo
- paura di perdere il posto di lavoro
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Alcuni esempi di rischi presenti per i lavoratori dell’industria alimentare
1) FATTORI FISICI
2) FATTORI CHIMICI E BIOLOGICI
3) RISCHIO DI INFORTUNIO
4) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
1) FATTORI FISICI
2) FATTORI CHIMICI E BIOLOGICI
3) RISCHIO DI INFORTUNIO
4) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
IMPIEGATI
• Microclima
• correnti d’aria
inquinamento indoor
• videoterminali
• postura
OPERAI
• Microclima
• Ag. atmosferici
• ustioni
• verruche
• schiacciamento
• taglio
• caduta
• sindrome del tunnel carpale
• movimentazione manuale dei carichi
• turni e ritmi di lavoro
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PREVENZIONE
Tutte le “azioni” che possono essere messe in atto per evitare il verificarsi di un evento
dannoso o ridurne le probabilità di accadimento;
Le azioni di prevenzione si suddividono in:
 Prevenzione PRIMARIA:
Valutare le cause di rischio
Intervenire sulle cause per eliminarle ( oppure se non e' possibile riducendole)
 Prevenzione SECONDARIA:
Individuare i “campanelli di allarme” (indicatori) di eventuali malattie dovute ad un
rischio specifico attrave rso controlli periodici
Diagnosi precoce (ripetuta ad intervalli sufficientemente brevi) e mirata per curare
meglio le malattie eventualmente rilevate
Serve anche a valutare l’efficacia della prevenzione primaria (misure per
l’eliminazione o riduzione de l rischio)
 Prevenzione TERZIARIA :
 Impedire che una malattia incurabile possa aggravarsi
 Insieme di misure (terapeutiche, comportamentali, ecc.) atte ad impedire che la
malattia si aggravi o possa dare origine a complicazioni e rendere l’individu
o
totalmente invalido e non autosufficente.
 Valorizzare le rimanenti risorse affinché vi sia una continuità della vita sociale
PROTEZIONE
L’insieme delle azioni messe in atto sia a livello collettivo che individuale volte a
ridurre/eliminare il da nno possibile in conseguenza di un evento prevedibile non
desiderato
Dal latino PRO + TEGERE = COPRIRE
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria serve a tutelare la salute dei lavoratori che sono adibiti od
impiegati in particolari lavorazioni considerate a rischio, e proprio per questo deve essere
considerata un’importante strumento che permette di fare prevenzione (PREVENZIONE
SECONDARIA).
I fini preventivi della stessa si deducono soprattutto quando essendo precocemente
rilevati, con visi te od indagini clinico/strumentali, alcuni effetti “allarme” da correlare al
fattore di rischio conosciuto o qualora siano evidenziate particolari condizioni psico
fisiche, si procede a controindicarne
l’esposizione ed è consigliato o determinato
l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla lavorazione a rischio, emettendo un
giudizio medico di inidoneità lavorativa alla mansione specifica.
-
Strumento fondamentale quindi per tenere sotto controllo la nocività conosciuta e
“tollerata” di alcun i lavorazioni che però al contempo risulta estremamente “delicato” in
quanto può assumere le caratteristiche tipiche dello strumento che porta alla risoluzione
del rapporto di lavoro nell’estremo caso appunto della non idoneità lavorativa.
Proprio per l ’importanza che tale azione assume e per l’estrema chiarezza con cui deve
essere espletata, è affidata a personale competente che deve operare secondo
“deontologia” medica sottostando ai precisi obblighi dettati dalle leggi vigenti.
Si ricordi che la sorveglianza sanitaria è sì considerata uno strumento preventivo, in
quanto indispensabile ad evitare che un potenziale danno psico -fisico sia raggiunto, ma
secondario, proprio per il fatto che risulta complementare all’azione preventiva primaria
che identifica e valuta i diversi fattori di rischio presenti nel modo lavorativo per giungere
all’eliminazione o comunque ad una riduzione secondo quanto consentito dalle
conoscenze tecniche e scientifiche
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori deve qu indi essere attuata quando gli stessi
svolgono attività per le quali è riconosciuta l’esposizione a particolari rischi per la salute.
Deve essere effettuata, a cura ed a spese del datore di lavoro, da parte di un medico
competente; quest'ultimo, come indi cato nell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994,
può svolgere la propria opera in qualità di:
- professionista operante in strutture pubbliche o private convenzionate con
l'imprenditore;
- consulente esterno o libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro (con la clausola che, in tal caso, gli siano forniti i mezzi
e le condizioni necessarie per lo svolgimento degli specifici compiti).
La sorveglianza sanitaria, che è effettuata attraverso un complesso di indagini cliniche, è
necessaria p er valutare l'idoneità di ciascun lavoratore a svolgere la specifica attività,
nonché ad individuare i segni patologici rivelatori di malattia o l'eccessiva esposizione ai
fattori di rischio.
Tali accertamenti sanitari periodici si articolano sostanzialm ente nelle visite mediche e
negli esami complementari strumentali, specialistici e di laboratorio che devono essere
effettuati, ad integrazione delle prime, in base a specifiche normative, a prescrizioni delle
USL, alle conoscenze scientifiche.
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Il D.P.R. n. 303/1956 distingue due eventualità di visite mediche per i lavoratori esposti:
1. accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica (visite preventive);
2. accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica (visite periodiche).
Tali eventualità sono da considerare immutate con l'entrata
in vigore delle più recenti
normative sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 277/1991 e n. 626/1994
integrato con il D.Lgs 25/02) è aumentata invece la discrezionalità e l’autonomia del
medico.
Il medico con il D.L.gs 626/94, estende la sorv eglianza sanitaria a tutti i rischi chimici e
biologici che possono costituire una nocività per la salute dei lavoratori, (superando la
tabella allegata al DPR 303/56) estende la sorveglianza sanitaria a tutti i cancerogeni, alla
movimentazione manuale dei carichi, ai VDT, stabilendo la periodicità degli accertamenti
sanitari, non in base ad un decreto ma dalla valutazione combinata dell’esposizione
personale e dello stato di salute del lavoratore (giovane, anziano, donna, uomo, pregressi
ecc.). Per i risch i tabellati (considerevolmente ridotti) continuano a valere le periodicità
stabilite dalle varie norme specifiche. Il medico, tramite il datore di lavoro, qualora ritenga
incongrue tali periodicità può chiedere l’autorizzazione allo SPISAL di dilatarla.
Qualora il medico competente in seguito agli accertamenti di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b, del decreto legislativo 626/94, esprima un giudizio sull'inidoneità, parziale o
temporanea o totale, del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore.
Contro il giudizio sull'inidoneità è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente
(USL) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
Per quanto riguarda le malattie professionali le tabelle sono quelle annesse al DPR
336/94.
Es. di protocollo sanitario per addetti dell’industria alimentare:
TIPO DI ACCERTAMENTO
 Visita Medica
 Spirometria
 Radiografia torace
 Audiometria
 Vaccinazioni
PERIODICITA’
 Annuale con particolare attenzione agli apparati
muscolo-scheletrico, respiratorio, cute e
mucose
 Ogni tre anni
 Ogni tre anni
 Con la periodicità che deriva dal titol V bis del
D.Lgs. 626/94
 Tetano, tifo, tubercolosi
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Obblighi dei lavoratori
Se l’attività lavorativa è soggetta a rischi particolari per cui la legge ha previsto l’obbligo
della sorveglianza sanitaria, i lavoratori vi si devono obbligatoriamente sottoporre.
Viceversa, ogni tipo di accertamento sanitario, ancorché effettuato dal Medico Competente
su richiesta del Datore di Lavoro, è da ritenersi non obbligatorio. In questo caso è bene
che il lavoratore e l’RLS chiarisca con il medico e con l’azienda che:
- tali ac certamenti non sono previsti dalla normativa
- il lavoratore/lavoratrice si possono rifiutare
- comunque ogni comunicazione rimane esclusivamente confinata tra medico e
lavoratore/lavoratrice.
Deve essere altrettanto chiaro che i rischi per i quali il medico
esegue gli accertamenti
sanitari, devono essere prima di tutto rilevati, censiti e riportati su un documento di
“valutazione” (ad esclusione delle aziende familiari e quelle che occupano fino a dieci
addetti), per essere eliminati o ridotti e comunque es sere sempre resi noti al lavoratore.
Quindi solo successivamente a questo viene a determinarsi l'obbligo della cosiddetta
"visita medica preventiva".
Obblighi del datore di lavoro.
Vi è da dire inoltre che l'onere della sorveglianza sanitaria, esercit
ata dal medico
competente, rimane comunque a carico del datore di lavoro, non solo per la spesa
economica, ma per l'obbligo di verificare che essa sia effettivamente svolta. Il datore di
lavoro non può eccepire sul protocollo sanitario, ma deve control lare che gli accertamenti
siano eseguiti, che il medico fornisca le informazioni necessarie, che il medico effetti i
sopralluoghi negli ambienti di lavoro e collabori alla gestione della sicurezza.
Ovviamente al Datore di Lavoro deve essere data notizia s olo dell'inidoneità lavorativa
riscontrata al lavoratore, preservando il segreto della diagnosi (diritto del lavoratore alla
propria privacy).
In sintesi le visite mediche periodiche dovrebbero avere significato preventivo, servire cioè
a fare sì che il lavoratore esposto a lavorazioni o sostanze potenzialmente nocive, non si
ammali.
In realtà, però, spesso assumono un significato rituale, simbolico, liberatorio e purificatore:
diventano cioè il momento magico in cui il lavoratore è controllato, rasseren
ato,
rassicurato e, liberato dalle proprie paure, ritorna a lavorare nello stesso ambiente e con
gli stessi rischi di prima.
Questa funzione rasserenante, di per sé non necessariamente negativa, può diventare
però estremamente pericolosa in presenza di so ttovalutazione o di scarsa conoscenza dei
rischi o quando la visita medica è svolta da persone “non competenti” o con obiettivi non di
salute.
In questi casi l’attenzione naturale del lavoratore può venire smorzata a tal punto da
trasformare le stesse vi site periodiche in un autentico e pericoloso fattore di rischio per la
salute.
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Per evitare ciò è importante che l’RLS si adoperi affinché i controlli sanitari abbiano alcune
caratteristiche fondamentali e debbano prevedere:
• la presenza di un medico competente, di fiducia dei lavoratori, per evitare inutili e
improduttive contestazioni;
• la conoscenza da parte del medico dell’ambiente di lavoro e dei fattori di rischio
presenti;
• il controllo, mirato e non dispersivo, dei fattori di rischio e delle
condizioni di salute non
solo del singolo ma anche, e soprattutto, del gruppo degli esposti;
• l’aggiornamento costante sia della cartella sanitaria di ogni lavoratore che del registro
dei dati biostatistici del gruppo degli esposti; copia del registro va
consegnata anche al
servizio pubblico di medicina del lavoro competente per territorio;
• lo studio dell’evoluzione nel tempo delle condizioni di salute del singolo e del gruppo;
• il ritorno dei risultati individuali ad ogni lavoratore e dei risultati co
llettivi al gruppo,
insieme alla costante e corretta informazione sui rischi presenti;
• una periodicità adeguata anche dei controlli ambientali;
• il giudizio di idoneità, oltre che del lavoratore, anche dell’ambiente di lavoro e quindi
l’individuazione d ei fattori di rischio e l’indicazione per la loro bonifica.
Formazione dei lavoratori
Ciascun lavoratore ha il diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e
alle proprie mansioni.
Tale formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o
cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei
rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
In particolare, il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione specifica
in materia di salute e sicurezza conc ernente la normativa in materia di sicurezza e
salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. I lavoratori incaricat i dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono
essere adeguatamente formati.
Tale formazione dei lavoratori, e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico d ei lavoratori. Relativa all'uso delle attrezzature di lavoro: I
lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione
adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro. Il datore di lavoro si assicura che i
lavoratori incaricati de ll'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta
in grado di usare tali attrezzature i n modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi
causati ad altre persone. .
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Informazione dei lavoratori
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione sui:
 i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'a ttività dell'impresa in generale;
 le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta,
 le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 i pericoli connessi all 'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
 le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei lavorator i;
 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
 i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.
Informazione relativa all'uso di attrezzature di lavoro:
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso
necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle co ndizioni di impiego delle
attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze
acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro ed alle situazioni
anormali prevedibili.
Le informazioni e le istruzioni d' uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati;
Informazione relativa alla movimentazione manuale dei carichi:
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
il peso di un carico, il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto
di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica, la movimentazione corretta dei
carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non sono eseguite in
maniera corretta, tenuto cont o degli elementi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Informazione relativa all'utilizzo dei videoterminali:
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda: le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; le modalità di svolgimento
dell'attività; la protezione degli occhi e della vista;
Informazione relativa all'utilizzo degli agenti cancerogeni:
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: gli agenti cancerogeni
presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione , i rischi per la salute connessi al loro
impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; le precauzioni da
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prendere per evitare l'esposizione; le misure igieniche da osservare; la necessità di
indossare e impiegare indumenti di lavoro e pro tettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego; il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le
misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
Informazione relativa all'utilizzo degli agenti biologici:
Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda: i rischi per la salute dovuti agli agenti
biologici utilizzati; le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; le misure
igieniche da osservare; la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; le procedure da seguire
per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; il modo di prevenire il verificarsi
di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
ASPETTI DISTINTIVI INFORMAZIONE
Modalità comunicativa
1 via
Tempo
Modelli organizzativi
Breve
Persone coinvolte
Strumenti
Illimitate
Libretti informativi, di
istruzioni, circolari,
avvisi,…
Area dell’apprendimento SAPERE
ADDESTRAMENTO
1 via + feedback e
verifica finale
Breve - medio
TAYLOR
Piccoli gruppi
Affiancamento,
osservazione
SAPER FARE
FORMAZIONE
2 vie, circolarità
Medio - lungo
RELAZIONI E
RISORSE UMANE
Piccoli gruppi
Corso, discussione,
confronto in piccoli
gruppi
SAPER ESSERE
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ERGONOMIA
L'ergonomia è la scienza che si occupa dell'uomo al lavoro, anche se il termine lavoro può
essere inteso in senso molto generale e può includere qualsiasi attività svolta dagli esseri
umani.
L'ergonomia cognitiva è lo studio dell'interazione tra indivi dui e tecnologie. Essendo
compito del datore di lavoro valutare anche quei rischi che derivano da un carico di lavoro
mentale troppo elevato l’ergonomia cognitiva aiuta a capire come ridurre il carico di lavoro
mentale fornendo indicazioni per la progettaz ione di artefatti che tengano conto dei limiti e
delle possiblità del sistema cognitivo umano.
Alcune definizioni di ergonomia:
Per raggiungere la massima efficienza, un sistema uomo-macchina deve essere
progettato come complesso, con l'uomo complementare alla macchina e la macchina
complementare alle attitudini dell'uomo.
(Murrell, K.F.H 1965 Ergonomia. L’uomo e il lavoro. Tr it. ISPER, Torino 1967)
Zuffo 2006
L'ergonomia studia il comportamento dell'uomo in relazione al suo lavoro. L'oggetto di
questa ricerca è rappresentato dall'uomo e dal suo lavoro in relazione agli spazi
dell'ambiente circostante. Le ricerche ergonomiche si pongono lo scopo di adattare le
condizioni di lavoro alla natura fisio-psicologica dell'uomo e da esso deriva il principio più
importante dell'ergonomia che è il seguente: adattare il lavoro all'uomo.
(Grandjcan, E. 1979 Il lavoro a misura d’uomo. Tr it. Edizioni di Comunità, Milano 1986)
E’ stata recentemente coniata una nuova parola: ergonomia. Si intende con ciò
"l'adattamento del lavoro all'uomo". Semplificando, si potrebbe dire che la fisiologia e la
psicologia del lavoro studiano l'adattamento dell'uomo ai suoi compiti di lavoro, mentre
l’ergonomia ha come fine di modificare i compiti di lavoro e di realizzare le condizioni
ottimali per l'attività umana.
(Scherrer, J et al., 1967 Manuale di fisiologia del lavoro. Tr. it. Masson , Milano 1984)
pe rso na
Am b i e n t e
fisico e re la zio na le
Ma cchine e
a ttre zza ture
Zuffo 2006