capitolato speciale di appalto

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capitolato speciale di appalto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CON ANNESSO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – UGENTO (LE)
Risparmio energetico, potenziamento ed adeguamento alle norme per la sicurezza della Scuola Elementare e Materna
"Lorenzo Milani" - Ugento (LE)
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Parte 1 – Condizioni Amministrative
R. 12 – Capitolato speciale di appalto
Condizioni amministrative
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CON ANNESSO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – UGENTO (LE)
Risparmio energetico, potenziamento ed adeguamento alle norme per la sicurezza della Scuola Elementare e Materna
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CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e provviste necessarie per i lavori di “Risparmio energetico,
potenziamento ed adeguamento alle norme per la sicurezza della scuola elementare e materna - Lorenzo Milani” Ugento (le).
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera di cui al precedente
comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza e salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, possono essere impartite dalla
Direzione Lavori.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 1.2
AMMONTARE DELL' APPALTO - RIEPILOGO DEI LAVORI
L'importo complessivo dei lavori compensato a corpo, ammonta a € 211.139,75 comprensivo degli oneri di sicurezza
diretti e speciali, escluso IVA come di seguito suddivisi:
1) IMPORTO LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)
2) INCIDENZA MANODOPERA (non soggetta a ribasso)
3) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
di cui
Oneri diretti
Oneri speciali
TOTALE COMPLESSIVO
€ 120.997,06
(Euro centoventimilanovecentonovantasette/06)
€ 81.803,12
(Euro ottantunomilaottocentrotre/12)
€ 8.339,57
€ 6.035,82
€ 2.303,75
€ 211.139,75
(Euro duecentoundicicentotrentanove/75)
L'importo complessivo relativo all’incidenza della manodopera e relativo ai costi per la sicurezza, evidenziati nel bando
di gara e non soggetto al ribasso d'asta sarà pagato ad ogni Stato di avanzamento in proporzione percentuale
all'avanzamento dei lavori.
L'importo a corpo, fisso ed invariabile, determinato attraverso l’applicazione di un unico ribasso offerto dall’impresa
alle quantità delle varie lavorazioni, costituisce per l' Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti sia
indiretti, espressamente previsti o meno dal presente Capitolato, dal Capitolato Generale, dal citato Disciplinare
Tecnico, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito
riferimento.
Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione
dell'offerta di tutti gli oneri (esplicitati o meno) posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato
con l' importo, da ridurre del ribasso d' asta.
R. 12 – Capitolato speciale di appalto
Condizioni amministrative
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CON ANNESSO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – UGENTO (LE)
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Il concorrente, è obbligato al controllo e alla verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle
quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta è sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi
Ai soli fini amministrativi (redazione Stati di avanzamento lavori), nella tabella seguente sono indicate le incidenze,
sull'intero ammontare dell'appalto, delle singole categorie di lavoro.
QUADRO RIEPILOGATIVO DI PERCENTUALIZZAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
Progr.
(COMPRENSIVO DEGLI ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA)
IMPORTO
DELLA
CATEGORIE
CATEG.
DI LAVORO (%)
01
Scavi – demolizioni – rimozioni- traporti – oneri di conferimento
€ 16.279,30
7,795
02
Calcestruzzi – casseri – acciaio
€ 11.211,42
5,369
03
Rinterri
€ 152,58
0,073
04
Murature – tramezzature – architravi – varchi
€ 6.198,02
2,968
05
Pavimenti e rivestimenti
€ 31.708,61
15,183
06
Infissi interni ed esterni
€ 26.624,52
12,749
07
Intonaci interni e ripristini
€ 893,08
0,428
08
Opere in ferro
€ 13.887,20
6,65
09
Tinteggiature interne – verniciature – accessori
€ 6.764,68
3,239
10
Opere varie
€ 1.050,00
0,503
11
Impianto idrico – tubazioni ed accessori
€ 5.701,70
2,73
12
Impianto idrico – sanitari ed accessori
€ 13.319,68
6,378
13
Impiano idrico – spostamenti e modifica impianti esistenti
€ 500,00
0,239
14
Impianto antincendio – tubazioni
€ 14.183,40
6,792
15
Impianto antincendio – gruppo di spinta – locale VVF – accessori
€ 27.500,00
13,168
16
Impianto antincendio – idranti
€ 3.292,25
1,576
17
Impianto deflusso acque meteoriche
€ 532,84
0,255
18
Impianto elettrico – punti luce – punti presa – cavi – cavidotti – cassette di derivazione
€ 1.036,72
0,496
19
Impianto piattaforma elevatrice
€ 28.000,00
13,408
208.836,00
100,00
TOTALE
Essendo il ribasso offerto dall'Appaltatore scaturito da proprie valutazioni tecniche, economiche e computistiche sul
complesso dei lavori da eseguirsi a forfait, così come descritti dagli elaborati di progetto, le cifre dei precedenti
prospetti, che indicano le incidenze delle diverse categorie di lavori, potranno variare tanto in più quanto in meno per
effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che
l'Appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e comunque nel rispetto della
normativa di cui al D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dal DPR n°
207/2010 e da tutte le altre Leggi Statali e Regionali in materia di Opere Pubbliche.
Inoltre, in nessun caso, eventuali integrazioni e migliorie relative al piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art.
93 del D.lgs n°163/06 e ss.mm.ii., proposte dall' Impresa ed accettate dal Coordinatore per l'esecuzione, potranno
giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Altresì per ulteriori definizioni si veda l’art. successivo 1.3.
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Art. 1.3
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi ai sensi dell’art. 326 comma 2 della legge n° 2248 del 20.03.1865 e degli
artt. 43, comma 6, e 119, comma 5, del regolamento generale.
2. L’importo contrattuale a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle
quantità, ai sensi del D.lgs n°163/06 e ss.mm.ii., dell’art. 326, comma 2 della legge 30 marzo 1865, n° 2248,
allegato “F” e dell’art. 119, comma 5 del D.P.R. n° 207/2010;
3. Per la parte di lavoro di cui all’articolo 1.2, comma 1, numeri 1 e 2, prevista a corpo negli atti progettuali e offerto
con un unico ribasso dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo
complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo di
quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità
indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Tutti gli oneri derivanti da maggiori dimensionamenti delle opere
in oggetto sono, pertanto, a completo carico dell’aggiudicatario, avendo questo dichiarato di ben conoscere i
luoghi, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto ritenendolo adeguato ed eseguibile in ogni sua
parte e tenuto conto di ciò nel prezzo chiuso offerto in sede di gara.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
1.2, comma 1, punto 1), mentre per gli oneri per la manodopera e per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 1.2, comma 1, punto 2) e 3), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e, in particolare, nella descrizione e nel quadro di incidenza della
manodopera e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
5. E’ fatto obbligo di accompagnare l’offerta a pena di inammissibilità della dichiarazione di aver effettuato uno
studio approfondito del progetto, di averlo ritenuto adeguato e realizzabile al costo corrispondente all’offerta
presentata e di aver preso atto che l’indicazione delle voci e delle quantità riportate nella lista per la parte a corpo,
non hanno valore contrattuale essendo il prezzo attraverso la stessa determinato, fisso ed invariabile.
6. Sulla base degli elaborati di progetto, del computo metrico estimativo e delle considerazioni tecniche afferenti la
realizzazione delle opere, sono state individuate le categorie di lavoro, di cui alla Tabella riportata nell’art. 1.2, qui
allegate, che dovranno caratterizzare la contabilizzazione delle opere a corpo, nonché i punti percentuali di
ciascuna di esse rispetto alla totalità dell’opera (mediante il rapporto della somma dei dati economici raggruppati
per ciascuna categorie di lavoro ed il costo totale risultante dal computo metrico estimativo).
Poiché l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi è effettuata al prezzo più basso, le percentuali relative alle
categorie di lavoro da utilizzare per la contabilizzazione delle opere a corpo saranno individuate a seguito
dell’aggiudicazione medesima sulla scorta delle Schede di individuazione delle categorie e/o sottocategorie di
lavoro di cui sopra è fatto cenno.
Art. 1.4
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
a) Demolizione e ricostruzione dei servizi igienici ubicati al piano rialzato, ex scuola elementare, da destinare ai
bambini della scuola materna (w.c. presso zona piattaforma elevatrice);
b) Sostituzione dei soli sanitari (tazze) dei servizi igienici da destinare ai bambini della scuola elementare,
attualmente destinati ai bambini della scuola materna (piano rialzato);
c) Realizzazione al piano rialzato di servizi igienici per normo e diversamente abili nei pressi del refettorio;
d) Realizzazione al piano primo di servizi igienici per diversamente abili;
e) Modifica e risistemazione dei servizi igienici adiacenti quelli di cui ai punto c) e d);
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
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Realizzazione del locale docce dell’area destinata a spogliatoio nella palestra;
Rimozione della pavimentazione dell’area di gioco della palestra e sua sostituzione;
Infissi interni nei servizi igienici:
Infissi interni ed esterni con avvolgibili nella sola palestra, senza avvolgibili nel locale docce;
Tinteggiature interne nei servizi igienici del plesso scolastico e in quelli della palestra;
Impianti idrico-fognante-elettrico- riscaldamento;
Fornitura in opera di sanitari e relative rubinetterie, di corpi illuminanti e di elementi radianti;
Impianto antincendio completo di gruppo di pressurizzazione antincendio, allacci idro-elettrici, struttura di
ricovero e cassette complete di manichette e lance per idranti;
Realizzazione di rampe di accesso al plesso scolastico (ingresso principale e lato Via F.lli Molle);
Smontaggio e rimontaggio del cancello posto in corrispondenza dell’ingresso principale, consolidamento dei
relativi pilastri e ripristino delle rifiniture degli stessi conservando il loro aspetto originario;
Fornitura in opera di piattaforma elevatrice completa delle relative opere in cemento armato, dei collegamenti e
degli allacci elettro-meccanici, previa rimozione del montascala per diversamente abili e modifica della rampa scala
ivi ubicata;
Modifica e ampliamento della scala di emergenza esterna con esecuzione delle opere in cemento armato;
Tamponatura di n.03 vani finestre (due al primo piano ed uno al piano rialzato) adiacenti la scala di emergenza;
Fornitura in opera di ringhiere metalliche (rampe di accesso e scala di emergenza);
Fornitura in opera di porte REI, previa rimozione delle esistenti, e di maniglioni antipanico;
Esecuzione di vano finestra completo di infisso in anticorodal, tipo persiana, della superficie minima di 1,50 mq., da
realizzare sulla muratura perimetrale esterna posta sul pianerottolo di accesso al piano copertura.
Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che
dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia.
Art. 1.6
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
1. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente
Capitolato Generale (D.M. 145/21.12.2000), come previsto dal D.lgs n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., e per le
parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dal DPR n° 207/2010 e da tutte le altre Leggi Statali e Regionali in
materia di Opere Pubbliche, e con quanto previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino
un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
3. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 114 del D.lgs n°
163/06 e ss.mm.ii..
4. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento
dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste
varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera.
5. Salvo i casi di cui ai commi 2 e 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
6. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario
del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà
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essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
7. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti
calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
8. Quanto sopra decade in presenza di legislazione sopravenuta o sopraveniente sia essa di carattere nazionale o
regionale, o per fronteggiare lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale che, a seguito di ------circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto originario, siano diventati
necessari all’esecuzione dell’opera.
9. Per le opere a rete è in facoltà dell’Amministrazione Appaltante invocare l’applicazione della L.R. n° 13 del
11.05.2001 art. 18 comma 2, e ss.mm.ii..
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CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI
PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato Generale per gli
appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi
stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n° 915 e successive
modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N°I., C.N°R..
Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui al DD.lgss. 81/2008,106/2009 e ss.mm.ii. in materia di
segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 e successive
modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”, alla Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), D.P.C.M.
05.12.1997 e ss.mm.ii..
Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n°
207/2010, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto e al Capitolato Generale (D.M. n° 145/2000), tutti gli
elaborati tecnico - amministrativi e grafici di cui alla relazione R.01 Elenco Elaborati allegata al progetto esecutivo, con
esclusione del computo metrico estimativo.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di LL.PP., e in particolare:
a. la legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b. il D. Lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/02 e
dalla Legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004);
c. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. n.81 del 2008 e ss.mm.ii.;
d. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art.131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
e. il Cronoprogramma economico di cui all’art.40 del D.P.R. 207/2010;
f. la Legge Regione Puglia 11 maggio 2001, n°13 recante “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici e
successive modifiche ed integrazioni;
g. la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;
h. l’elenco descrittivo delle voci.
Art. 2.3
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione
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dei lavori.
3. L’appaltatore dichiara, altresì, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di
aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto:
a) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei
materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
b) di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso al plesso scolastico, di impianto del cantiere, dell’esistenza di
discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
c) di aver verificato la compatibilità della viabilità interna ed esterna al plesso scolastico con la movimentazione, la
tipologia e gli ingombri delle strutture da porre in opera;
d) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole d’arte,
anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola
d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione
dei lavori;
e) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, oggetto
dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori
posti in appalto;
f) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo
particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’appaltatore;
g) di aver tenuto conto, considerato il contesto in cui opererà, che dovranno essere concordate preventivamente
con la D.L. e con la DIREZIONE SCOLASTICA orario e giorno per la esecuzione di determinate fasi lavorative al fine
di minimizzare e/o non arrecare alcun disturbo ai bambini, al corpo insegnate e amministrativo durante l’orario
scolastico;
h) di aver tenuto conto, inoltre, della eventualità di dover eseguire alcune attività lavorative fuori dell’orario in cui i
bambini sono presenti a scuola e/o di domenica, previo concordamento con la D.L. e la DIREZIONE SCOLASTICA con
la quale l’impresa si interfaccerà in modo continuativo.
L’APPALTATORE NON POTRÀ, QUINDI, ECCEPIRE, DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI, LA MANCATA CONOSCENZA
DI CONDIZIONI O SOPRAVVENIENZA DI ELEMENTI ULTERIORI, A MENO CHE TALI NUOVI ELEMENTI APPARTENGANO
ALLA CATEGORIA DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
Art. 2.4
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 140 del D. Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e
ss.mm.ii..
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D. Lgs n° 163/2006 e
ss.mm.ii..
Art. 2.5
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore
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tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 2.6
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è
richiesta la qualificazione dell’impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità
previste dal D.P.R. 93/2004 e 74/2007, Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma dell’art. 40 del
D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/02 e dalla
Legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004). L’importo indicato nella quarta colonna della tabella sotto emarginata è
comprensivo degli oneri diretti e speciali per la sicurezza.
Lavorazione
Opere Edili
Impianto antincendioidrico-sanitario
Impianti elettromeccanici
trasportatori
Categoria
Classifica
Qualificazione
Obbligatoria
Importo
Lavori Euro
%
OG1
I
SI
€ 115.538,97
55,32
OS 3
I
SI
€ 65.297,03
31,27
OS 4
I
SI
€ 28.000
13,41
€ 208.836,00
100 %
Sommano
Art. 2.7
CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori, pari al 2%
dell’importo posto a base d’asta, da prestare anche mediante fidejussoria bancaria o assicurativa (la cui validità non
può essere inferiore a centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta), con i contenuti prescritti dall’art. 75
del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., (impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia pari al 10% dell’importo dei lavori,
compreso le modifiche introdotte dalla Legge n° 166/02 art. 7 lett. t, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario –
previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale – previsione operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante), copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario.
Tale cauzione provvisoria, per le imprese munite della certificazione di qualità (conforme alle norme europee della
serie “UNI-EN ISO 9000”), rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee UNI CEI EN 45000, è ridotta
del 50%, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
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preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.
Art. 2.8
CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10%
(diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del d. lgs n°
163/06 e ss.mm.ii., e dell’art. 123 del D.P.R. n° 207/2010 e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti,
dalla Legge n° 166/02 e dalla legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10%
(diecipercento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%,
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento.
Qualora l’appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la garanzia è
ridotta della metà.
La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.
Art. 2.9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante
ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118, comma 2, del d. lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti
non in contrasto con il Codice degli Appalti, compreso quanto previsto all’art. 10 della Legge n° 166/02, dalla legge n°
62 del 18.04.2005 (Comunitaria 2004), e come ulteriormente modificato dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010, tenendo
presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.
E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest’ultime, considerate singolarmente,
superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37, del d. lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in
contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/02 e dalla Legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di
opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato
successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle
specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni
specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel
bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere
speciali quali:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse
storico, artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione;
e) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici,telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
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i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
j)
k)
l)
m)
n)
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
l'armamento ferroviario;
gli impianti per la trazione elettrica;
gli impianti di trattamento rifiuti;
gli impianti di potabilizzazione.
Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.37,comma 11, della Legge sono comunque subappaltabili ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale.
In particolare, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n°163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli
Appalti, della Legge n° 166/02 e dalla Legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004), l’Appaltatore è tenuto ai seguenti
adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:
1 che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2 che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3 che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore trasmetta
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
4 che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente
per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
5 che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n° 575 e ss.mm.ii., fino alla legge 356/92.
Eventuali subappalti o cottimi sono, altresì, soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
6) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
7) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
8) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere
entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
temporanea, società o consorzio;
9) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni
dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante
stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le
Casse Edili),assicurativi e infortunistici;
10) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la
regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della
Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultime da qualsiasi
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente
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avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Ai sensi dell’art.118, comma 8, D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) gg. della relativa richiesta.
Il termine di 30 (trenta) gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto
del “silenzio-assenso”.
Art. 2.10
RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1.
2.
3.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’art. 92 del D. lgs. n° 81/09.04.2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la parte di
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n°139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n°246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno), e da altre eventuali sanzioni previste da successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.11
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1.
2.
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ovvero nel rispetto di quanto
previsto nell’art. 118 del d. lgs n°163/06 e ss.mm.ii..
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini di erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
l’appaltatore non provveda.
Art. 2.12
CARTELLI ALL' ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la
Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n° 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m.1,80 (larghezza) per
m.2,20 (altezza) in cui deve essere indicato l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del
Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 118, comma 5 del D.lgs n°163/06 e ss.mm.ii., i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 2, punto 4 dello stesso art. 118 del d. lgs n° 163/2006 e
ss.mm.ii., il tutto secondo uno schema preventivamente approvato dal Direttore dei Lavori.
I cartelloni da collocare devono riportare gli estremi dell’Ente Finanziatore.
Art. 2.13
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore
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per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se
receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 118
del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/02 e dalla
Legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola,
agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e
per la scuola professionale.
L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.
L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante
prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata
dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 2.14
COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 75, del d. lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla
Legge n° 166/02 e dalla legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004), l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una
o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione.
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione,
presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:
1. fideiussione - bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale di cui al
D.lgs. n° 385/1993, art. 107, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - per l’ esecuzione del contratto, di validità pari alla durata
del contratto medesimo e contenente l’ impegno a prorogarne l’ efficacia su richiesta dell’ Ente.
La fideiussione:
a. dovrà essere prestata ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., art. 113;
b. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’ eccezione di cui al cod. civ., art. 1957/2, nonché l’ operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ;
c. dovrà essere di importo pari a quello che sarà richiesto;
2. La polizza assicurativa:
a. priva di franchigie;
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b. che tenga indenne questa stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, da insufficiente progettazione, da azioni di terzi o cause di forza
maggiore;
c. che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’ esecuzione dei lavori, avente validità
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
d. per la RCT con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00;
e. per la RCO con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00.
Le fideiussioni/polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono
portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto
fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo
premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e
comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della
documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
L’impresa appaltatrice è tenuta altresì alle spese delle polizze richieste da altri Enti (Provincia, AQP, ENEL, TELECOM,
ecc.), e/o Uffici per i lavori da eseguire su viabilità e/o reti di loro competenza, se non già compresi nelle polizze sopra
indicate.
Art. 2.15
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice sarà effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione
del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità previste dal
D.P.R. 05.ottobre.2010 n° 207, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. di cui all’art. 5 e all’art. 253 commi 2 e 3
del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/02 e dalla
legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di
richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro
cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la
Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero
minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da
parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o
cottimo.
L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del
programma operativo dei lavori.
L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 131, comma 2c del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., presenterà alla direzione dei lavori per
l'approvazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio lavori, il piano operativo di
sicurezza dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col
programma di cui all'art. 128 del d. lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti,
dalla Legge n° 166 del 01.08.2002 e dalla legge n° 62/18.04.2005 (comunitaria 2004).
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e
numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
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Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà
all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione,
l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le
direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il
programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni
altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve, altresì, tenere conto, nella redazione del programma:
a. delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
b. della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
b) delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;
c) dei condizionamenti dettati dall’orario in cui si svolgono le attività scolastiche;
d) dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di 1‰
(unopermille) dell’ammontare netto contrattuale (art.145 c. 3 DPR n° 207/2010).
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione finale del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal Capitolato Speciale.
Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 (trenta), la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del
contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori
l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la
consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di
consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da
prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la
durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il
rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei
lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni
necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo
suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente
aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal
programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione
R. 12 – Capitolato speciale di appalto
Condizioni amministrative
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CON ANNESSO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – UGENTO (LE)
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appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere
dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di
recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o
indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni,
all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati
dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai
DD.lgss. n° 81/08, 106/09 e ss.mm.ii., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai
requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel
numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano
tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole
categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su
istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata
della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta
la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento
della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa
appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le
opere sospese.
Art. 2.16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 136 del D.lgs. n° 163/06 e ss.mm.ii. e dell’articolo 146 del Regolamento Generale (D.P.R. n°
207/2010).
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 2.15, è computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui allo stesso articolo 2.15.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
frode nell'esecuzione dei lavori;
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
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c)
d)
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il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i)
nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai decreti legislativi
nn° 81/08, 106/09 e s.mm.ii e/o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 2.18 del presente Capitolato Speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
6. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
7. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.
8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
10. Il contratto è, altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo
114, D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
e)
f)
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quattro quinti dell’importo del contratto.
Art. 2.17
DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
I danni per causa di forza maggiore vengono accertati con la procedura stabilita dall’ art.166 del Regolamento
n° 207/2010 di attuazione in materia di LL.PP., e saranno compensati ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 20 del
Capitolato Generale dello Stato (Ministero dei LL.PP.), sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell’Appaltatore e da
invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti
di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale
intensità o geli.
Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così
dette provvisionali, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non
ancora posti in opera.
Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo dei lavori
necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
E' pure a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento di tutti i danni causati a materiali o ad altre opere eseguite per
conto dell’Amm.ne, in conseguenza di negligenza dell'Appaltatore stesso.
Art. 2.18
SICUREZZA DEI LAVORI
L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 131, del D.lgs n°163/06 e ss.mm.ii., presenterà alla direzione dei lavori per
l'approvazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio lavori, il piano operativo di
sicurezza dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col
programma di cui all'art. 128 del sopra richiamato D.lgs n°163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il
Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/02 e dalla legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il
Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di
sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali
lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni dei DD.lgss. nn° 81/08, 106/09 e successive
modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 2 del predetto D.lgs 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e
Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del
citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di
essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi dei DD.lgss. 81/08, 106/09 e successive
modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131, del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e
per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166/02 e dalla legge n° 62/18.04.2005 (Legge
Comunitaria), ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di
sicurezza”, i dati relativi all'impresa esecutrice, quali:
•
•
•
Anagrafica dell'impresa esecutrice;
Rappresentante legale (datore di lavoro);
Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza,
accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
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•
•
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Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale
e, eventualmente, di cantiere;
Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale
di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel
caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza);
i dati relativi al singolo cantiere:
•
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•
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Ubicazione del cantiere;
Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;
Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa
nel cantiere;
Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da
aggiornare in corso d'opera);
Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di
competenza dell'appaltatore;
Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC);
Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;
Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni
del cantiere;
Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del
medico competente;
Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in
cantiere
Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati
alla gestione dell'emergenza
Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
Organizzazione e viabilità del cantiere
Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure
per il loro corretto utilizzo
Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri
lavoratori dipendenti
Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di:-Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori;
lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo e quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene
del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore
intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da
questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
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a) Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
b) L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione
dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la
sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di
informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Art. 2.19
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
L’appaltatore avrà diritto ai pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 70.000,00 (diconsi eurosettantamila/00); contestualmente
saranno pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto non può superare
i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori ( art. 143 D.P.R.
207/2010).
Tale somma sarà somministrata tenendo conto dei tempi di accredito da parte dell’Ente Finanziatore (Regione Puglia,
altro Istituto di Credito autorizzato e/o altra Istituzione), senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere per i tempi
tecnici di accredito dei vari acconti e del saldo da parte dell’ Ente sopra citato.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, sarà rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, saranno compresi
negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore
secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. n° 145/19.04.2000.
Art. 2.20
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all’appaltatore, con le scansioni fissate al punto precedente, è
condizionato dall’erogazione alla Stazione Appaltante delle relative risorse economiche utili da parte della Regione
Puglia o altra Istituzione e/o da Istituto di Credito autorizzato, in caso di mutuo. Il ritardo o quant’altro incida
sull’adempimento dell’obbligazione di pagamento causato dalla non tempestiva predetta erogazione regionale e/o
altra istituzione e/o istituto di credito autorizzato solleva la Stazione Appaltante dall’obbligo di corrispondere importi,
comunque denominati, a titolo di mora o di penalità genericamente intesa.
Si farà, inoltre, riferimento a quant’altro che segue:
1 Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 2.19 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii..
2 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, del D.lgs n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii..
3 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
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Condizioni amministrative
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Risparmio energetico, potenziamento ed adeguamento alle norme per la sicurezza della Scuola Elementare e Materna
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prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4 E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente
al pagamento integrale di quanto maturato.
5 Si stabilisce che, nel caso in cui l’intervento sia finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento, ai sensi della Circolare della stessa Cassa n°
1120/83 (in G.U. 11/07/1983, n° 188), non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di
somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato presso la competente Tesoreria.
Art. 2.21
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 2.19, per causa imputabile
all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 2.22
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
E’ vietata qualunque cessione del credito senza l’espressa preventiva approvazione dell’Amministrazione.
Ai sensi dell’ art. 117 del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, dalla
Legge n° 166/2002 e dalla legge n 62/2005 (Comunitaria 2004), le cessioni dei crediti vantati nei confronti dell’
Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’ appaltatore a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’ esercizio
dell’ attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediate atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’
Amministrazione debitrice.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica Amministrazione qualora
questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di
cui al comma precedente.
L’amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente
riconoscere la cessione da parte dell’ appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto.
Art. 2.23
LAVORI A CORPO
1.
2.
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.
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3.
4.
5.
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La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella riportata all’art. 1.2
allegata al presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, ricalcolate a seguito
dell’aggiudicazione secondo quanto indicato nell’art.1.3, comma 7, ultima parte, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto
l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per
l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.2, comma 1, numero 2, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 2.24
LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del
regolamento generale (D.P.R. n° 207/2010).
Gli operai per detti lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi ed accessori in perfetto stato di efficienza. Saranno a carico dell’appaltatore la manutenzione degli
attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio, nonché i mezzi per
il carico e trasporto del materiale proveniente dagli scavi effettuati in economia a discarica ubicata a qualsiasi
distanza. Per tali oneri l’appaltatore non potrà richiedere alcun compenso oltre quelli già previsti nelle relative voci di
Elenco Prezzi.
Art. 2.25
CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale sarà compilato entro tre (03) mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 2.26
COLLAUDO
La stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori
in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere.
L’Amministrazione Appaltante, in alternativa, può esercitare la facoltà di far redigere allo stesso Direttore dei Lavori il
Certificato di Regolare Esecuzione in applicazione a quanto disposto dall’art. 237 del D.P.R. n° 207/2010, dall’art. 21 c.
6 della L.R. n° 13/11.05.2001 e dall’art. 141 c. 3 del D.lgs n° 163 del 12.04.2006.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al
D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP., dall'art. 5 della Legge n° 741 del 10.10.1981 e
dell'art. 141 del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti, Legge n°
166/01.08.2000 e legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).
Art. 2.27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/19.04.2000 Capitolato Generale di Appalto e agli altri indicati nel presente
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Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1)
Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere un professionista
tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita
dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità
dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico,
secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e
la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti.
3) La guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno
consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche,
l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, il mantenimento, la segnalazione di passerelle, sia carrabili che pedonali, attraverso gli scavi
aperti con necessari corrimano, nonché segnalazioni di legge, sia diurne che notturne in modo che la circolazione
su di esse risulti interrotta o limitata.
5) La costruzione nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale
della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la
relativa manutenzione.
6) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di
idoneo smaltimento dei liquami.
7) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le eventuali prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini
d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. Altresì, dovrà fornire alla
Direzione dei Lavori tutta la certificazione di qualità dei materiali usati (edili e impiantistici), completi di manuale
d’uso e relazione di calcolo se necessari.
8) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
9) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
10) L’appaltatore dovrà produrre, dopo la fine dei lavori, i disegni “as built” (due copie in formato cartaceo e due
copie su supporto magnetico modificabile) delle parti impiantistiche e meccaniche delle opere realizzate. La
mancata produzione dei predetti “as built” con le modalità sopra indicate sospende la liquidazione del saldo
senza che l’Appaltatore possa recriminare e/o avanzare alcuna lamentela e/o risarcimento danno economico
di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo.
11) L'Impresa dovrà presentare alla D.L. programma esecutivo per la elaborazione e consegna della progettazione di
cantiere. Nella progettazione di dettaglio cantieristico la ditta dovrà tener conto delle reali esigenze delle
strutture e degli impianti, della reperibilità dei componenti e degli spazi disponibili, il tutto secondo le normative
vigenti. L'Impresa Appaltatrice dovrà, a proprie cure e spese (compreso le polizze assicurative necessarie) e
senza addebitare aggravi di spese ed oneri per ritardo od altro all'Amministrazione Appaltante, richiedere agli
Enti preposti tutte le approvazioni necessarie nonché gli aggiornamenti relativi. Pertanto, e ciò quale condizione
essenziale del contratto, l'inizio dei lavori e dei pagamenti corrispondenti per i quali sono necessarie
autorizzazioni, licenze integrative od altro è subordinato all'ottenimento delle stesse.
L'Impresa Appaltatrice si impegna altresì a verificare se Decreti, Leggi, Regolamenti, promulgati in corso d'opera,
siano compatibili con quanto va eseguendosi, segnalando, tempestivamente, le eventuali sopravvenute necessità
all'Amministrazione Appaltante ed alla Direzione dei Lavori, al fine di rimuovere ogni impedimento alla oggettiva
realizzazione dell'opera. Tali revisioni ed aggiornamenti e normative, dovranno anch'esse essere redatte
dall'Impresa Appaltatrice (all’interno della progettazione di cantiere) senza che la stessa possa avanzare richiesta
od oneri per ritardo od altro all'Amministrazione Appaltante. I disegni e le calcolazioni, rivenienti da tali
aggiornamenti, dovranno essere consegnati alla D.L. preventivamente ed in forma preliminare. Una volta
ottenuta l'approvazione, della D.L. la ditta appaltante consegnerà i disegni definitivi in due copie, in riproducibile,
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secondo formati UNI e su file (supporto magnetico modificabile). Tali varianti e/o aggiornamenti potranno essere
introdotte in apposite Perizie di Variante, autorizzate dall’Amministrazione appaltante, da redigersi a cura della
D.L.;
12) Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o autorizzare a pubblicare
notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
13) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che saranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più
adatti a garantirne l'autenticità.
14) Provvedere a propria cura e spese alla esecuzione di eventuale prova di carico che sia ordinata dalla Direzione
dei Lavori su solai, sbalzi e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
15) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici
o privati latistanti alle opere da eseguire.
16) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
16) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
17) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” e successivi decreti di attuazione;
18) La comunicazione settimanale all'Ufficio (D.L.), da cui i lavori dipendono di tutte le notizie relative ai lavori in
corso, quali numero di operai e mezzi impiegati , lavorazioni effettuate, ed ogni altra notizia utile che la Direzione
dovesse richiedere nel corso dei lavori;
19) Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie di cui al punto 18) sarà
applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art.2.15 "Consegna dei Lavori - Programma Operativo
dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando
salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato
Generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
20) Provvedere a sua cura e spese a tutte le prove e verifiche tecniche richieste dalla D.L. e dalle norme vigenti in
materia di impianti (elettrici, riscaldamento, antincendio ed altri) oltre al rilascio delle attestazioni/certificazioni
di legge.
21) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. n° 128 del 9
aprile 1959.
22) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni
che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore a cinque (05) rilievi
fotografici durante il corso delle principali lavorazioni, quali massetti, strutture metalliche in elevazione,
l’esecuzione delle murature, impianti ed altre.
23) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi
dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
24) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura
inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi
sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
25) La pulizia quotidiana dei locali oggetto d’intervento e delle vie di transito del cantiere, con particolare attenzione
all’area del cortile interno, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre Ditte.
26) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della
Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
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impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte,
dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
27) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I
danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
28) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (POS) di
cui all’art. 131 comma 2c del D.lgs n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice
degli Appalti, Legge n° 166 del 01.08.2000 e legge n° 62 del 18.04.2005 (Comunitaria 2004) e nel rispetto del
D.lgs. n° 81/09.04.2008 e ss.mm.ii.
29) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. n° 81/09.04.2008 e di tutte le norme in vigore in materia
di infortunistica.
30) Per garantire quanto sopra, se necessario, si dovrà utilizzare la paratia mobile per la salvaguardia della vita degli
operai posti nelle trincee di scavo, quando questi ultimi superano una certa altezza, su decisione insindacabile
del Direttore dei Lavori.
31) Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione
Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza e il C.S.E..
32) Consentire l'uso anticipato degli ambienti che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi.
33) Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai
possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore
dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
34) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle
indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, comma 5 del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii..
35) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse
stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 punto 2) dell'art. 118 sempre del citato d.lgs n°
163/06 e ss.mm.ii.. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
36) Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale.
37) Provvedere allo smaltimento alle pubbliche discariche controllate del materiale di risulta proveniente dagli scavi,
intendendosi compreso nel prezzo di trasporto anche l’onere del conferimento alla stessa discarica.
38) Provvedere a sua cura e spese a coordinarsi con la Polizia Locale (VV.UU.) per autorizzazioni/permessi per
deviazioni/interruzioni del traffico veicolare;
39) Provvedere a sua cura e spese a coordinarsi con i vari gestori (Enel, Acquedotto, Gas e altri) per eventuali allacci
e/o spostamenti.
40) Istruire la pratica delle opere in cemento armato presso il competente ufficio della provincia dalla quale
dipende il comune di Ugento, con anticipo delle somme occorrenti per i versamenti necessari per la suddetta
istruttoria i cui oneri sono a carico della stazione appaltante;
41) Provvedere alla fornitura di un PC notebook da tenere in cantiere con i seguenti requisiti minimi di sistema:
• Personal computer con microprocessore Intel Core 2 o superiore
• 1 GB di Memoria RAM
• Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8
• Disco rigido, Lettore di CD-ROM e Mouse con rotellina
• Scheda video con minimo 256 MB di memoria
• Scheda audio supportata da Windows
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formato elettronico del Giornale dei Lavori che dovrà, di volta in volta, essere aggiornato insieme alla versione
cartacea dello stesso.
42) Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
Il certificato di collaudo emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
Capitolato Speciale o nel contratto.
Art. 2.28
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione
dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
Art. 2.29
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue.
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente
accatastarli nel luogo indicato dall’Amministrazione entro un raggio di 10 km dal cantiere intendendosi di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 40 del
Capitolato Generale.
Art. 2.30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante è competente, ai sensi
dell’art. 20 del c.p.c., il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’art. 34 comma 1 del Capitolato
Generale d’Appalto del Ministero dei LL..PP. n° 145 del 19.04.2000 , con l’esclusione della clausola arbitrale.
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Art. 2.31
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI
INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base
d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori
appaltati sono indicati nel relativo allegato di progetto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli
e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 133, del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il Codice degli Appalti,
Legge n° 166/01.08.2000 e legge n° 62/18.04.2005 (Comunitaria 2004).
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si procederà
alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione
in materia di LL.PP. di cui all’art. 5, del D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali
poste in calce dell’elenco prezzi allegato.
L'Appaltatore, con la partecipazione all' appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente
Capitolato Speciale di Appalto, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori e di avere considerato tutte le
condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dell’ offerta, offerta che
l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativa e di sua convenienza.
Art. 2.32
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita
delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione del lavori nel modo che riterrà conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto,
senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Le tratte ricadenti in terreni soggetti ad invasioni di acque dovranno essere costruite e provate in tempo perché
possano trovarsi rinterrate e garantite, con eventuali opere di difesa, al sopravvenire della stagione autunnale.
L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 131, comma 2c, del d. lgs n° 163/06 e ss.mm.ii presenterà alla direzione dei lavori per
l'approvazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio lavori, il piano operativo di
sicurezza dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col
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programma di cui all'art. 128 del sopra richiamato D.lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., e per le parti non in contrasto con il
Codice degli Appalti, dalla Legge n° 166 del 01.08.2002.
Art. 2.33
NORME GENERALI
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con le modalità stabilite negli articoli 1.3, 2.23 e 2.24.
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Parte 2 – Condizioni Tecniche
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Condizioni tecniche
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Risparmio energetico, potenziamento ed adeguamento alle norme per la sicurezza della Scuola Elementare e Materna
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CAPITOLO 1 - OPERE EDILI
Art. 1.1
NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere,
proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. Essi
dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n.
207/2010.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei
materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica
rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei Lavori può
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo
caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante
può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e
la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo
di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata
dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel
presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese
sono poste a carico dell'Appaltatore.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato
dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.
Art. 1.2
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva
di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le
calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche
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e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme
UNI EN 459-1 e 459-2.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n.
595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e
UNI EN 197-2.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè cementi
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge
595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da
altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate
per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti
degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego
dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di
tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata
resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà
superare il 2%.
La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati
cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E'
assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI
EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 1.3
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in
materia.
2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni
massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La
sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani
di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti;
aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelosuperfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od
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accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali",
l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.
4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI
EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 1.4
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della
norma UNI EN 771.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove
e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi
da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Art. 1.5
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE
1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero
sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto
che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione di
cui alla norma 14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO
10545-2 e 10545-3.
a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base
alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.
b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle greificate"
dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:
- resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;
- resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)2 minimo;
- coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di
una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse, per cui:
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- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti;
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua,
i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente,
sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel
rispetto della norma UNI EN ISO 10545-1.
d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc.
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi
riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
3 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni.
a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra
con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni
del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 del presente articolo avendo il Regio Decreto
sopracitato quale riferimento.
b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore
e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si
rinvia alla norma UNI EN 338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue:
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali
ammesse.
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure
sul campione prelevato;
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il singolo massello e ±10%
sulle medie;
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il singolo
massello e non più del 10% per le medie;
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ±5% per un singolo
elemento e ±3% per la media;
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento e
maggiore di 60 N/mm² per la media;
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 338.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze
sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le
istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN 1816, UNI EN 1817,
UNI 8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN 434, UNI ISO 4649.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 1.6
INFISSI
1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra
ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono,
inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
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Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla
norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate
nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel
loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare
resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la
resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al
fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più
eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo
insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il
telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in
caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere punto
3).
3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono
essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la
parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di
ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
a) La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle
guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in
particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente
(viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono
sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle
prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi
non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 12207, UNI EN 12208,
UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1154, UNI EN 1155, UNI EN 1158,
UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN 13241-1, UNI 10818, UNI EN 13126-1, UNI EN 1026
UNI EN 1027.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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Art. 1.7
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti –
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico:
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);
a seconda della loro collocazione:
- per esterno;
- per interno;
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
- di fondo;
- intermedi;
- di finitura.
Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma UNI
8012.
2 - Prodotti rigidi
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981 (varie parti).
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo
delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni da
apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo:
prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per
le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc.
per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.
c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche
(resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti,
inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione
all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro
mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti
per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno
riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore
tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture discontinue.
f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in
aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati
dall'acqua piovana e dall'aria.
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di
fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via
orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
3 - Prodotti fluidi o in pasta.
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Pag. 36 di 71
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-cementogesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi
e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
-
effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni predette; per
gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale
o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o
uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore
proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro
richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- avere funzione impermeabilizzante;
- impedire il passaggio dei raggi U.V.;
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle
norme UNI.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 1.8
PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE
1 - Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati
funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di
prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in
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Condizioni tecniche
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mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
2 - I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma
unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro
completamento alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con materiale normale od
alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI EN 771-1 (ad
esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in
loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;
c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche
dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche
meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione,
assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore
ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
Art. 1.9
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
1.9.1) Scavi in Genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere
l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche
in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e
sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione
per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore
scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di
scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
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I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi
fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello
scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo
prezzo di elenco.
1.9.2) Rilevati e Rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per
gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per
gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
1.9.3) Riempimenti con Misto Granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per
il suo volume effettivo misurato in opera.
1.9.4) Murature in Genere
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà
fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che
abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale
chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte
incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri
prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure
sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in
generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od
artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci,
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle
murature rette senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata
come della stessa specie del muro stesso
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare
allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
1.9.5) Pavimenti
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella
misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, compreso il sottofondo.
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In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.
1.9.6 Opere da pittore
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente
realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.
Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i
vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.
L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di
sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata secondo lo sviluppo
effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate come
superfici piane.
Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori,
applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:
a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari, etc. (x 0,75)
b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)
c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1)
d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3)
e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5)
f) porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2)
Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli accessori, i
sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura si intende
eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o
smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.
Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai).
Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici interessate.
1.9.7) Rivestimenti di Pareti
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i
pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva
preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per
rivestimenti.
1.9.8) Intonaci
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti,
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia
per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti
e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.
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Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.
1.9.9) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per
gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci
sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e
dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione
su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così
compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà
computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del
vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della
superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende
altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
1.9.10) Infissi di Legno
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei
telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.
Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti della ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro,
maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in
ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello
scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
1.9.11) Infissi di Alluminio
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le
rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a
pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e
prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
1.9.12) Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei
Lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
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collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
1.9.13) Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
1.9.14) Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.
Art. 1.10
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 1.10.1
Scavi in Genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondo le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
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franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche
discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il loro utilizzo avverrà nel
rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale; inoltre, esse dovranno essere depositate previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi
riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di
ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia
stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 1.10.2
Scavi di Sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale
tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo
evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del
piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati, poiché per
scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta.
Art. 1.10.3
Rilevati e Rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in
generale, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto
disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque
l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, rinterri, riempimenti, modellazioni e
rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di
concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da
bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la Legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro
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esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento
della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso
qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la
sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se
inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
Art. 1.10.4
COSTRUZIONI DI ALTRI MATERIALI
Generalità
I materiali non tradizionali o che non trattati nel D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per
le costruzioni" potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l'utilizzo
del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico
Centrale.
I materiali ai quali ci si riferisce sono: calcestruzzi di classe di resistenza superiore a C70/85, calcestruzzi fibrorinforzati,
acciai da costruzione non previsti nel punto 4.2 del sopracitato D.M., leghe di alluminio, leghe di rame, travi tralicciate
in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante, materiali polimerici fibrorinforzati, pannelli con
poliuretano o polistirolo collaborante, materiali murari non tradizionali, vetro strutturale, materiali diversi dall'acciaio
con funzione di armatura da c.a.
Art. 1.10.5
STRUTTURE IN ACCIAIO
1.10.5.1) Generalità
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 e
s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti.
I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 gennaio 2008.
L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed
all'approvazione della Direzione dei Lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere
riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun
elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
Verniciatura e zincatura
Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, devono essere
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Condizioni tecniche
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adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, della sua posizione nella
struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente protetti i collegamenti bullonati
(precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del collegamento.
Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento alla norma UNI EN
10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura.
Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, dovranno prevedersi
adeguati sovraspessori.
Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati:
possono essere invece zincati a caldo.
Controlli in Corso di Lavorazione
L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a
richiesta della Direzione dei Lavori.
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli
che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai
disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la Direzione
dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la
spedizione delle strutture stesse in cantiere.
Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche
qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio
Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al
tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma
fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma
fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore.
La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il
prodotto non impiegabile.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o fascio) venga
scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori
sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla
sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori, quale risulta
dai documenti di accompagnamento del materiale.
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di
accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei
prodotti, l'Appaltatore deve, inoltre, assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a
marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei
controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non
dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non
possono assumere valenza e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio
Tecnico Centrale.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 ed altri eventuali a seconda del
tipo di metallo in esame.
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L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a
richiesta della Direzione dei Lavori.
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli
che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai
disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la Direzione
dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la
spedizione delle strutture stesse in cantiere.
Forniture e Documentazione di Accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla
copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati
dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008, a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della
documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Centri di Trasformazione
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività,
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del
centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dei
Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni
in cui la lavorazione è stata effettuata.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi,
ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto
il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito
l'eventuale materiale lavorato.
Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale
riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le
strutture vengano sovrasollecitate o deformate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto
dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento
sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti
provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di
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cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da
concordare con la Direzione dei Lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona
interessata, ed in particolare:
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
Prove di Carico e Collaudo Statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che
siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori una
accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai
relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno
condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R.
380/2001 e s.m.i.
1.10.5.2 Acciaio per Strutture Metalliche e per Strutture Composte
Generalità
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme
armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per
i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità e per i quali si rimanda
a quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008; per i prodotti per cui non sia applicabile la
marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla lettera B del medesimo punto e si applica la procedura di cui al
punto 11.3.4.11. del medesimo decreto.
Acciaio per getti
Per l'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293.
Processo di saldatura
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN
ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e
sperimentale.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1 da
parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che eseguono giunti a T con
cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante
l'esecuzione di giunti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418.
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a
scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555; valgono perciò i requisiti di
qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo; in
assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata
non inferiori a quelle del materiale base.
Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 e 2 per gli acciai
ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la
norma UNI EN ISO 9692-1.
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Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità
stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.
In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO 5817 e il livello B
per strutture soggette a fatica.
L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal
Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di
superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto
sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo
ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della
norma UNI EN ISO 17635.
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473 almeno di
secondo livello.
Procedure di controllo su acciai da carpenteria
Controlli di accettazione in cantiere
I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo quanto
disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di
spedizione, di massimo 30 t.
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo
essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti,
può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In
tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le
disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i
campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui
prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le
disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008.
Art. 1.10.6
SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della
loro funzione in:
- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
1.10.6.1) Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le indicazioni
seguenti:
a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa su letto di
malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato
stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la
composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o
con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie
risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procederà
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all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in
modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate
compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra
descritto.
1.10.6.2) Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici
impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto
devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti
agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;
b) su intonaci esterni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche;
c) su intonaci interni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
d) su prodotti di legno e di acciaio:
- I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro integrazione) si
intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori; le informazioni
saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
- criteri e materiali di preparazione del supporto;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura,
umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la successiva operazione;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate all'alinea
precedente per la realizzazione e maturazione;
- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea;
e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la
realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta condizione dello strato
precedente (essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e
sicurezza.
1.10.6.3) Norme Esecutive per il Direttore dei Lavori
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più significativi
verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato.
In particolare verificherà:
- per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro
dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.;
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo punto;
- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a)
verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori.
b) A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando sollecitazioni
compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti
futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti; per i
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rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, l'assenza di difetti locali,
l'aderenza al supporto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.
Art. 1.10.7
OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA
- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti
similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, porta-finestre o
porte;
- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti
delle parti murarie destinate a riceverli.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove
questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro
dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali
sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione
luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti
vandalici, ecc.
Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si
intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143,
12758 e 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni
delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità
di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli
termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto
all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e
spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere
adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione.
Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti, ecc. e
collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli
di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono
essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e
serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono
rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di
manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti
utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà
essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato
deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare
sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al
serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
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- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non fosse
sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel
tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi dovuti
all'utenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti,
fogli, ecc.;
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con
la malta.
c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare
le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali" e/o lucernari ad illuminazione zenitale si farà riferimento
alle norme di qualità contenute nella Guida Tecnica UEAtc (ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica.
La Direzione dei Lavori per la realizzazione opererà come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la
esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del
produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti,
sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la
forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con
spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 1.10.8
OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA
Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture
Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle
superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalità e sistemi idonei ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di
sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.
Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone difficilmente
accessibili.
L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle
case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi
o simili che non siano state specificatamente prescritte.
Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul
contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per l'impiego dei materiali.
La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovrà essere
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Condizioni tecniche
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compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo
l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di
vento.
In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondità, dalle correnti
d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di degenerazione in
genere.
L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di pitture,
vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari,
rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli
imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.
La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle lavorazioni
risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea
preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per
qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni
conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da
ogni altra fonte di degradazione.
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle
forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla
normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità.
Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere completamente essiccata
o indurita e, inoltre, dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani già applicate, utilizzando lo
stesso tipo di pittura usato in precedenza.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione
tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare zone non
pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni
passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei
Lavori una dichiarazione scritta.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che gli
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di
ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovrà
infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente
arrecati.
Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di
elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva
ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa
uniformità della superficie.
Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la
levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive
fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di stagionatura degli
intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti
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speciali) o una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche
fissate.
La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in conformità con i
modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.
IDROSABBIATURA
Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante l'uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia di quarzo di
opportuna granulometria.
TEMPERA
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire interamente le
superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani.
TINTEGGIATURA LAVABILE
- Tinteggiatura lavabile del tipo:
a) a base di resine vinil-acriliche;
b) a base di resine acriliche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa
rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani;
- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:
a) pittura oleosa opaca;
b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;
c) pitture uretaniche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa
rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani.
RESINE SINTETICHE
Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +solvente), essere inodori, avere
un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare manifestazioni di alterazione.
Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con
resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.
La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine sintetiche in emulsione con
pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data anche
in più mani, per una quantità minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i modi seguenti:
a) pennellata o rullata granulata per esterni;
b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.
FONDI MINERALI
Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con colori
minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con colore
a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere puramente
minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi
pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola,
idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce,
resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non
inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.
VERNICIATURA CLS
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno liberate, con opportuno
sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi
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di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la
reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e
solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile,
resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello
e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.
PRIMER AL SILICONE
Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il trattamento
preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle parti
da trattare.
CONVERTITORE DI RUGGINE
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due mani a
pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa
tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.
VERNICE ANTIRUGGINE
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a finire di
vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura,mediante l'applicazione di una resina composta da
un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti, permeabilità al vapore
d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non
inquinante,applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;– verniciatura
antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantità di olio di lino
cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del sottofondo con
carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.
PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE
Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e solventi
organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate proprietà di
aereazione e saranno di facile applicabilità.
RESINE EPOSSIDICHE
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mq. 0,60) da applicare su superfici già
predisposte in almeno due mani.
SMALTO OLEOSINTETICO
Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in
confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso. Le caratteristiche dovranno
essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilità, la stabilità dei colori, la
resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con componenti (olio e
resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in
ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice
antiruggine. I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.
IMPREGNANTE PER LEGNO
Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalità o trasparente da applicare su superfici
precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano con
minor quantità di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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Art. 1.10.9
OPERE DA STUCCATORE
Le opere da stuccatore vengono generalmente eseguite in ambiente interni, oppure possono essere eseguite in
ambienti esterni di particolare tipo (porticati, passaggi ed androni).
I supporti su cui vengono applicate le stuccature devono essere ben stadiati, tirati a piano con frattazzo, asciutti,
esenti da parti disaggregate, pulvirulente ed untuose e sufficientemente stagionati se trattasi di intonaci nuovi. Le
stesse condizioni valgono anche nel caso di pareti su calcestruzzo semplice od armato.
Le superfici di cui sopra, che risultino essere già state trattate con qualsiasi tipo di finitura, devono essere preparate
con tecniche idonee a garantire la durezza dello stucco.
Nelle opere di stuccatura, di norma deve essere impiegato il gesso ventilato in polvere, appropriatamente
confezionato in fabbrica, il quale verrà predisposto in acqua e rimescolato sino ad ottenere una pasta omogenea,
oppure verranno aggiunti altri prodotti quali calce super ventilata, polvere di marmo, agglomerati inerti, coibenti
leggeri o collante cellulosico.
Esclusi i lavori particolari, l'impasto per le lisciatura deve ottenersi mescolando il gesso con il 75% di acqua fredda.
Per le lisciature di superfici precedentemente con intonaco di malta bastarda, l'impasto deve essere composto da una
parte di calce adesiva, precedentemente spenta in acqua e da due parti di gesso ventilato in polvere sempre con
l'aggiunta di acqua.
In qualsiasi opera di stuccatura, l'Appaltatore è ritenuto unico responsabile della corretta esecuzione della stessa,
rimangono pertanto a suo completo e totale carico gli oneri di eventuali rappezzi e rifacimenti, per lavori in cui
risultassero difetti di esecuzione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 1.10.10
ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE
1 Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al
sistema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del
sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica, ad
intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (solitamente
realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in sito
di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
2 Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è composta da più strati
funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati come segue.
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente
capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).
Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti ed, a
seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura
dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del
rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di
procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le tolleranze di
posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando
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Condizioni tecniche
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correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di
isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati dalla facciata e dei suoi elementi dovuti a
variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la
protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle
facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra
naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nell'articolo opere di muratura,
tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha
compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con
precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo
relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione
alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curerà la realizzazione dei giunti, la
connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle interferenze con altri
elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni,
curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e senza piccole opere di
adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti
rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate
dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto
in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo
assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed
installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli,
vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che
garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc.
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito
secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con
accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
Art. 1.10.11
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la
resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta dal
terreno).
Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non è diversamente descritto negli altri
documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie
sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato può assolvere una o più
funzioni).
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di
esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali
tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai
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carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente
differenziati;
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali;
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi dai
vapori;
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed eventualmente
incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
2) strato impermeabilizzante (o drenante);
3) il ripartitore;
4) strato di compensazione e/o pendenza;
5) il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere previsti.
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel
progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti.
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel
presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo,
sulle strutture di legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già
date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o
pannelli di fibre, di vetro o roccia.
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e
l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date
per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non,
lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici
in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato
successivo.
4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già
date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del
produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o
quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa
resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali
(temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 10329).
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già
date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali,
ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di
progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
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6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al
vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo "Esecuzione di
Coperture Continue (Piane)".
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento per i
prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato
con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di
interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli
strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento
di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati
sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti.
1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza,
limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi
meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli
adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà
riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di
separazione e/o scorrimento.) si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia,
pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle
norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo,
limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza
e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o
alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli
strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che
esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque
compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di
presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà, a seconda della soluzione
costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in
particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.), l'esecuzione dei
bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del
materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
R. 12 – Capitolato speciale di appalto
Condizioni tecniche
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Art. 1.10.12
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
Stazione Appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e
spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per
non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli
in tutto od in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori
del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
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Condizioni tecniche
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CAPITOLO 2
IMPIANTI
Art. 2.1
IMPIANTI ELETTRICI
2.1.1) Impianti Elettrico
a) Canalizzazioni e cavi.
- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per
i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a
parete con tasselli ad espansione.
- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in
opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT
sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.
- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm
per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi,
morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione.
- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali
passacavi pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.
- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata
entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i
contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno
l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare
l'interruttore funzionante.
- I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità. Sono
comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli
accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
2.1.2 Quadro generale di protezione e distribuzione
Detto quadro elettrico (da ubicare nel blocco servizi zona palestra) sarà costituito da centralino 24 moduli in PVC con
sportello.
Sul quadro dovranno essere montati ed elettricamente connessi, almeno le protezioni ed il comando dei seguenti
impianti.
2.1.3 Assegnazione dei valori di illuminazione
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I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori su un piano
orizzontale posto a m 0,85 dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno desunti, per i vari locali,
dalle tabelle della norma UNI EN 12464-1.
Ai sensi della stessa norma il rapporto tra i valori minimi e massimi di illuminazione, nell'area di lavoro non deve
essere inferiore a 0.80.
In fase di progettazione si adotteranno valori di illuminazione pari a 1.25 volte quelli richiesti per compensare il fattore
di deprezzamento ordinario (norma UNI EN 12464-1).
2.1.4 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)
Il tipo di illuminazione sarà prescritto dalla Stazione Appaltante, scegliendo fra i sistemi più idonei, di cui, a titolo
esemplificativo, si citano i seguenti:
- ad incandescenza;
- a fluorescenza;
- a vapori di mercurio;
- a vapori di sodio.
Le imprese concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che ritenessero più adatto.
In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non dovranno avere un fattore di
potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento. Dovranno essere presi opportuni
provvedimenti per evitare l'effetto stroboscopico.
2.1.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti
Particolare cura si dovrà porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle sorgenti
luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto o indiretto, come prescritto dalla norma UNI EN
12464-1.
In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione dovranno ubicarsi a soffitto con disposizione simmetrica e
distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformità consentito.
In locali di abitazione è tuttavia consentita la disposizione di apparecchi a parete (applique), per esempio, nelle
seguenti circostanze: sopra i lavabi a circa m 1,80 dal pavimento, in disimpegni di piccole e medie dimensioni sopra la
porta.
2.1.6 Apparecchiatura illuminante
Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o controllo ottico del
flusso luminoso emesso dalla lampada.
Soltanto per ambienti con atmosfera pulita sarà consentito l'impiego di apparecchi aperti con lampada non protetta.
Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un migliore sfruttamento della luce emessa dalle
lampade; per installazioni particolari, la Stazione Appaltante potrà prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso
diretto-indietro o totalmente indiretto.
2.1.7 Potenza emittente (Lumen)
Con tutte le condizioni imposte sarà calcolata, per ogni ambiente, la potenza totale emessa in lumen, necessaria per
ottenere i valori di illuminazione prescritti.
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Art. 2.2
IMPIANTO IDRICO FOGNANTE
Art. 2.2.1) PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Gli impianti idrico-sanitari e del gas dovranno essere realizzati in conformità a quanto indicato nelle rispettive norme
UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo planimetrico e altimetrico, al fine di
garantire il regolare e sicuro funzionamento.
a) Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua dovranno essere assunte le portate e le pressioni
nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito riportate:
Apparecchio
Lavabi
Bidet
Vasi a cassetta
Vasi con passo rapido o
flussometro f 3/4"
Vasca da bagno
Doccia
Lavello di cucina
Lavabiancheria
Orinatoio comandato
Vuotatoio con cassetta
Beverino
Idrantino f 1/2"
Idrantino f 3/4"
Idrantino f 1"
Portata
l/s
Pressione minima
kPa
0,10
0,10
0,10
50
50
50
1,50
0,20
0,15
0,20
0,10
0,10
0,15
0,05
0,40
0,60
0,80
150
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
Qualora la pressione disponibile non sia sufficiente a garantire le portate degli erogatori sopra indicate, dovrà essere
previsto un sistema di sopraelevazione della pressione.
b) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque usate saranno assunti i seguenti valori di unità di scarico
per apparecchio:
Apparecchio
Vasca (con o senza doccia)
Doccia (per un solo soffione)
Doccia (per ogni soffione di installazione multipla)
Lavabo
Bidet
Vaso con cassetta
Vaso con flussometro
Lavello di cucina
Lavello con tritarifiuti
Lavapiatti
Lavabiancheria
Lavabo con piletta di scarico f > 1 1/2"
Lavabo clinico
Lavabo da dentista
Lavabo da barbiere
Lavabo circolare (per ogni erogatore)
Beverino
Orinatoio (senza cassetta o flussometro)
Piletta da pavimento
Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con cassetta
Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con flussometro
Unità di scarico
2
2
3
1
2
4
8
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
7
10
4
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Combinazione lavabo-vaso con cassetta
Combinazione lavabo-vaso con flussometro
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8
Qualora non fosse possibile convogliare per gravità le acque di scarico nella fognatura comunale, dovrà essere
previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto in cui sia possibile farle defluire per gravità.
Se espressamente richiesto dai regolamenti d'igiene dei singoli Comuni, dovrà essere previsto un sistema di
depurazione con caratteristiche rispondenti alle indicazioni di detti regolamenti.
c) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere assunti i valori dell'altezza e
della durata delle piogge, pubblicati nell'annuncio statistico meteorologico dell'Istat relativamente al luogo in cui è
situato l'edificio.
Per le superfici da considerare nel calcolo vale quanto indicato nella norma UNI EN 12056-3.
Qualora non fosse possibile convogliare per gravità le acque di scarico nella fognatura comunale, dovrà essere
previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto a partire dal quale sia possibile farle defluire per gravità.
È consentito, se non espressamente vietato dai regolamenti di igiene dei singoli Comuni, usare un sistema di accumulo
e di sollevamento comune sia per le acque usate sia per quelle meteoriche.
d) Per il dimensionamento delle reti del gas, all'interno dell'edificio, le portate del gas necessarie all'alimentazione di
ogni apparecchio dovranno essere rilevate sulla base delle indicazioni dei loro costruttori.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica
vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 2.2.2) ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA
Alimentazione
L'alimentazione dell'acqua necessaria al fabbisogno dell'edificio dovrà derivare direttamente dall'acquedotto
cittadino, a valle del contatore.
La Stazione Appaltante preciserà, in mancanza di acquedotto cittadino, o in presenza di acquedotto con pressione e
portata molto variabili o insufficienti, se l'alimentazione dovrà avvenire attraverso serbatoi di accumulo per acqua
potabile o pozzo.
Nel caso di alimentazione da serbatoi di accumulo, questi dovranno avere i requisiti richiesti dalla norma UNI 9182 e
UNI EN 806 varie parti; nel caso di alimentazione da pozzo, questo, oltre a contenere acqua ritenuta potabile dalle
Autorità competenti, dovrà essere conforme alla succitata norma UNI 9182.
Distribuzione
Dovrà essere adottata una distribuzione dell'acqua in grado di:
- garantire l'osservanza delle norme di igiene;
- assicurare la pressione e la portata di progetto alle utenze;
- limitare la produzione di rumori e vibrazioni.
La distribuzione dell'acqua dovrà essere realizzata con materiali e componenti idonei e deve avere le parti non in vista
facilmente accessibili per la manutenzione.
Le tubazioni costituenti la rete di distribuzione dell'acqua fredda dovranno essere coibentate con materiale isolante,
atto ad evitare il fenomeno di condensa superficiale.
È assolutamente necessario evitare il ritorno di eventuali acque contaminate sia nell'acquedotto che nella
distribuzione di acqua potabile, mediante disconnettore idraulico.
Ogni distribuzione di acqua potabile, prima di essere utilizzata, dovrà essere pulita e disinfettata come indicato nelle
norme UNI 9182.
Le colonne montanti della rete di distribuzione dovranno essere munite di un organo di intercettazione, con rubinetto
di scarico alla base e ammortizzatore di colpo d'ariete in sommità.
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in uno stesso ambiente,
sarà installato un organo di intercettazione.
Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985 nonché delle istruzioni emanate con
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la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica
vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 2.2.3) PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA
Produzione
Il fabbisogno di acqua calda sanitaria dovrà essere stabilito secondo la tipologia d'uso dell'edificio, che ne
caratterizzerà la durata del periodo di punta dei consumi.
I sistemi di produzione dell'acqua calda potranno essere del tipo ad accumulo od istantanei.
I sistemi di accumulo potranno essere del tipo centralizzato o locali.
Distribuzione
La distribuzione dell'acqua calda dovrà avere le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda.
Per gli impianti con produzione di acqua calda centralizzata, dovrà essere realizzata una rete di ricircolo in grado di
garantire la portata e la temperatura di progetto entro 15 s dall'apertura dei rubinetti.
La rete di ricircolo può essere omessa quando i consumi di acqua calda sono continui, o gli erogatori servono al
riempimento complessivo inferiore a 50 m.
La temperatura di distribuzione dell'acqua calda, negli impianti con produzione centralizzata, non dovrà essere
superiore a 48 °C + 5 °C di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di distribuzione, come indicato nel D.P.R.
412/93 e s.m.i.
Le tubazioni delle reti di distribuzione e di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere coibentate con materiale
isolante di spessore minimo come indicato nella tabella I dell'allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i. sopra citato.
Come per la distribuzione dell'acqua fredda, le colonne montanti della rete di distribuzione dell'acqua calda saranno
munite di un organo di intercettazione, con rubinetto di scarico alla base e ammortizzatore di colpo d'ariete in
sommità.
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in uno stesso ambiente,
dovrà essere installato un organo di intercettazione.
Le colonne di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere collegate nella parte più alta del circuito.
Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985 nonché delle istruzioni emanate con
la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica
vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 2.2.4) COMPONENTI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
Tubazioni
Per la realizzazione delle distribuzioni dell'acqua fredda e calda potranno essere usati tubi:
- acciaio zincato;
- rame;
- PVC;
- polietilene ad alta densità.
È vietato l'uso di tubi di piombo.
I tubi di acciaio zincato dovranno essere conformi alle norme UNI 10255, UNI EN 10224.
I tubi di rame dovranno essere conformi alla norme UNI EN 1057.
I tubi di PVC dovranno essere conformi alla norma UNI EN ISO 1452-2.
I tubi di polietilene ad alta densità dovranno essere conformi alla norma UNI 12201-1-2-3-4-5.
Il percorso delle tubazioni dovrà essere tale da consentirne il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria.
Se necessario, sulle tubazioni percorse da acqua calda dovranno essere installati compensatori di dilatazione e relativi
punti fissi.
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E' vietato collocare le tubazioni di adduzione acqua all'interno di cabine elettriche e sopra quadri e apparecchiature
elettriche.
Nei tratti interrati, le tubazioni di adduzione dell'acqua dovranno essere collocate ad una distanza minima di 1 m e ad
un livello superiore rispetto ad eventuali tubazioni di scarico.
Le tubazioni metalliche interrate dovranno essere protette dalla azione corrosiva del terreno e da eventuali correnti
vaganti.
Nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, le tubazioni dovranno essere installate entro controtubi in
materiale plastico o in acciaio zincato. I controtubi sporgeranno di 25 mm dal filo esterno delle strutture e avranno
diametro superiore a quello dei tubi passanti, compreso il rivestimento coibente.
Lo spazio tra tubo e controtubo dovrà essere riempito con materiale incombustibile e le estremità dei controtubi
dovranno essere sigillate con materiale adeguato.
Il collegamento delle tubazioni delle apparecchiature dovrà essere eseguito con flange o con bocchettoni a tre pezzi.
Le tubazioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente supportate secondo quanto indicato nelle norme UNI
9182 e UNI EN 806 varie parti.
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con colori distintivi, secondo la norma UNI 5634.
Valvole ed Accessori
Il valvolame e gli accessori in genere dovranno essere conformi alle rispettive norme UNI, secondo l'uso specifico.
Per i collegamenti alle tubazioni saranno usati collegamenti filettati per diametri nominali fino a 50 mm, e flangiati per
diametri superiori.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica
vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 2.2.5) RETI DI SCARICO ACQUE USATE
Recapiti acque usate
Il recapito delle acque usate dovrà essere realizzato in conformità al regolamento d'igiene del Comune in cui è situato
l'edificio.
In particolare, per scarichi con presenza di olii o di grassi, dovrà essere previsto un separatore prima del recapito.
In prossimità del recapito, lo scarico dovrà essere dotato, nel verso del flusso di scarico, di ispezione, sifone ventilato
con tubazione comunicante con l'esterno, e derivazione.
Ventilazione
Le colonne di scarico, nelle quali confluiscono le acque usate degli apparecchi, attraverso le diramazioni, dovranno
essere messe in comunicazione diretta con l'esterno, per realizzare la ventilazione primaria. In caso di necessità, è
consentito riunire le colonne in uno o più collettori, aventi ciascuno una sezione maggiore o uguale alla somma delle
colonne che vi affluiscono.
Per non generare sovrapressioni o depressioni superiori a 250 Pa, nelle colonne e nelle diramazioni di scarico, l'acqua
usata dovrà defluire per gravità e non dovrà occupare l'intera sezione dei tubi.
Dovrà essere realizzata una ventilazione secondaria per omogeneizzare le resistenze opposte al moto dell'aria dei vari
componenti le reti di scarico, così come indicato nelle norme UNI EN 12056-1.
Art. 2.2.6) COMPONENTI RETI DI SCARICO
Tubazioni
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate potranno essere usati tubi di:
- ghisa;
- piombo;
- grés;
- fibro cemento;
- calcestruzzo;
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- materiale plastico.
I tubi di ghisa dovranno essere conformi alla norma UNI EN 877.
Le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI EN 12056-1.
I tubi di piombo dovranno essere conformi alle norme vigenti.
Le modalità di lavorazione e le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI EN 120561.
I tubi di grés dovranno essere conformi alle norme UNI EN 295-1 e UNI EN 295-3.
I tubi di calcestruzzo dovranno essere conformi alle norme vigenti per i singoli materiali.
I tubi di materiale plastico dovranno essere conformi rispettivamente per:
- policroruro di vinile, per condotte all'interno dell'edificio, alle norme UNI EN 1329-1 e I.I.P. n. 8;
- policroruro di vinile per condotte interrate, alle norme UNI EN 1401-1 e I.I.P. n. 3;
- polietilene ad alta densità per condotte interrate alle norme UNI EN 12666-1 e I.I.P. n. 11;
- polipropilene, alle norme UNI EN 1451-1;
- polietilene ad alta densità alle norme UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-2-3-4-5.
Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985.
Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i quali una possibile
perdita possa provocare pericolo o contaminazione.
Quando questo non sia evitabile, occorre realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle tubazioni con proprio
drenaggio e connesso con la rete generale di scarico.
Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto per connessioni fra
tubazioni orizzontali e verticali.
La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi formanti angolo con la
verticale vicino a 90°.
Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico dovranno essere utilizzate riduzioni eccentriche, così da tenere
allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati entro le distanze massime indicate nelle
norme UNI EN 12056-1.
Quando non hanno una connessione diretta con l'esterno, le colonne di ventilazione secondaria devono essere
raccordate alle rispettive colonne di scarico, in alto, a non meno di 15 cm al di sopra del bordo superiore del più alto
troppopieno di apparecchio allacciato ed, in basso, al di sotto del più basso raccordo di scarico.
I terminali delle colonne uscenti verticalmente dalle coperture dovranno avere il bordo inferiore a non meno di 0,15 m
oppure di 2,00 m sopra il piano delle coperture, a seconda che le stesse siano o non frequentate dalle persone.
Inoltre, i terminali devono distare non meno di 3,00 m da ogni finestra, a meno che non siano almeno 0,60 m più alti
del bordo superiore delle finestre.
Dovranno essere previste ispezioni di diametro uguale a quello del tubo sino al diametro 100 mm e del diametro di
100 mm per tubi di diametro superiore, nelle seguenti posizioni:
- al termine della rete interna di scarico, insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ogni 15 m di percorso lineare, per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;
- ad ogni confluenza di due o più provenienze;
- alla base di ogni colonna.
Tutte le ispezioni devono essere accessibili.
Nel caso di tubi interrati, con diametro uguale o superiore a 300 mm, bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni
cambio di direzione e comunque almeno ogni 45 m.
In linea generale, le tubazioni vanno supportate alle seguenti distanze:
- tubazioni orizzontali:
sino al diametro 100 mm
oltre il diametro 100 mm
sino al diametro 50 mm
ogni 0,80 m
ogni 1,00 m
ogni 0,50 m
R. 12 – Capitolato speciale di appalto
Condizioni tecniche
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CON ANNESSO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – UGENTO (LE)
Risparmio energetico, potenziamento ed adeguamento alle norme per la sicurezza della Scuola Elementare e Materna
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- tubazioni verticali:
qualsiasi diametro
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ogni 2,50 m
Le tubazioni di materiale plastico dovranno essere installate in modo da potersi dilatare o contrarre senza
danneggiamenti.
In linea generale, si deve prevedere un punto fisso in corrispondenza di ogni derivazione o comunque a questi
intervalli:
- 3 m per le diramazioni orizzontali;
- 4 m per le colonne verticali;
- 8 m per i collettori sub-orizzontali.
Nell'intervallo fra due punti fissi, dovranno essere previsti giunti scorrevoli che consentano la massima dilatazione
prevedibile.
In caso di montaggio in cavedi non accessibili, le uniche giunzioni ammesse per le tubazioni di materiale plastico sono
quelle per incollaggio o per saldatura e la massima distanza fra due punti fissi deve essere ridotta a 2 m.
Gli attraversamenti di pavimenti e pareti potranno essere di tre tipi:
- per incasso diretto;
- con utilizzazione di un manicotto passante e materiale di riempimento fra tubazione e manicotto;
- liberi con predisposizione di fori di dimensioni maggiori del diametro esterno delle tubazioni.
Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti dovranno sempre essere sifonati e con un secondo attacco. A
quest'ultimo, al fine del mantenimento della tenuta idraulica, potranno essere collegati, se necessario, o lo scarico di
un apparecchio oppure un'alimentazione diretta d'acqua intercettabile a mano.
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque meteoriche potranno essere usati tubi di:
- ghisa;
- PVC;
- polietilene ad alta densità;
- fibro cemento;
- grés;
- acciaio inox.
I tubi di acciaio inox dovranno essere conformi alle norme UNI EN 10088-2 e UNI EN 10088-3.
Le gronde potranno essere realizzate con i seguenti materiali:
- acciaio inox;
- rame;
- PVC;
- acciaio zincato.
Il PVC per le gronde dovrà essere conforme alle norme UNI EN 607, l'acciaio zincato alle norme UNI EN 10346 e UNI
EN 10143 e il rame alle norme UNI EN 1057.
Per le tubazioni valgono le indicazioni riportate per i tubi delle reti di scarico delle acque usate.
I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
I sifoni sulle reti di acque meteoriche sono necessari solo quando le reti stesse sono connesse a reti di acqua miste,
convoglianti cioè altre acque oltre a quelle meteoriche.
Tutte le caditoie, però, anche se facenti capo a reti di sole acque meteoriche, dovranno essere sifonate.
Ogni raccordo orizzontale dovrà essere connesso ai collettori generali orizzontali ad una distanza non minore di 1,5 m
dal punto di innesto di una tubazione verticale.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
R. 12 – Capitolato speciale di appalto
Condizioni tecniche
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Art. 2.2.7) APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA
In generale, gli apparecchi sanitari dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- robustezza meccanica;
- durabilità;
- assenza di difetti;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilità di tutte le parti;
- a resistenza alla corrosione (per usi specifici);
- adeguatezza alle prestazioni da fornire.
Di seguito si riportano le caratteristiche degli apparecchi.
Vasi
- Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 997 se di porcellana sanitaria ed alla UNI 8196 se di resina
metacrilica.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- tenuta d'acqua del sifone incorporato, visibili e di altezza non minore a 50 mm;
- superficie interne visibili completamente pulite dall'azione del flusso d'acqua comunque prodotto;
- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso;
- sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttività termica relativamente bassa, con apertura frontale
quando montati in servizi pubblici.
Lavabi
Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 14688.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- ogni punto deve essere agevolmente raggiungibile per la pulizia;
- il bacino di raccolta deve essere di conformazione tale da evitare la proiezione di spruzzi ed il ristagno di acqua al
suo interno a scarico aperto.
Lavelli e pilozzi
Dovranno avere le stesse caratteristiche dei lavabi e cioè: dimensioni delle vasche e collocazione della rubinetteria tali
da consentire la maneggiabilità del più grosso oggetto da sottoporre a lavaggio.
Piatti doccia
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14527 se di resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi i criteri di scelta sono:
- piatto doccia o, più genericamente, superficie di ricevimento ed evacuazione dell'acqua non scivolosa;
- conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico aperto;
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.
Rubinetti di erogazione e miscelazione
I rubinetti singoli ed i miscelatori dovranno essere conformi alla UNI EN 200.
Tutti i tipi non normati devono avere le seguenti caratteristiche:
- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste;
- tenuta all'acqua nel tempo;
- conformazione dei getti tale da non provocare spruzzi all'esterno dell'apparecchio, per effetto dell'impatto sulla
superficie di raccolta;
- proporzionalità fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento;
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- facile smontabilità e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari;
- continuità nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti
miscelatori).
Scarichi
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- inalterabilità;
- tenuta fra otturatore e piletta;
- facile e sicura regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (scarichi a comando meccanico).
Sifoni
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- autopulibilità;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
-
altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm;
facile accessibilità e smontabilità.
Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e rubinetteria)
I tubi metallici flessibili dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste;
- indeformabilità in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all'uso;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano i depositi;
- pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono ad una serie di norme,
alcune specifiche in relazione al materiale, tra le quali: UNI EN 579, UNI EN 580, UNI EN 712, UNI EN 713, UNI EN 714,
UNI EN 715, UNI EN ISO 1167, UNI EN ISO 2505, UNI EN ISO 4671, UNI EN ISO 7686, UNI EN ISO 15875. Tale
rispondenza deve essere comprovata da una dichiarazione di conformità.
Rubinetti a passo rapido, flussometri (per vasi, orinatoi e vuotatoi)
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- erogazione con acqua di portata, energia e quantità sufficienti ad assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per
effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
Cassette per l'acqua di pulizia (per vasi, orinatoi e vuotatoi)
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia, l'acqua
fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per
effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento;
- spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari.
Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme UNI 9182 e UNI
EN 806 varie parti.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 2.3
IMPIANTO ANTINCENDIO - OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI
Art. 2.3.1) Generalità
Nei locali o parti di edifici sottoposti all'applicazione della normativa per la prevenzione degli incendi dovranno,
conformemente alle prescrizioni progettuali, essere realizzate tutte quelle opere necessarie a garantire l'effettiva
tenuta, in caso d'incendio, delle strutture o materiali interessati.
L'impianto antincendio conforme alle norme vigenti, dove previsto, dovrà avere una rete di distribuzione
indipendente con colonne montanti di diametro non inferiore a 70 mm., avere prese ai vari piani con rubinetti e
tubazioni non inferiore a 45 mm.
In corrispondenza dell'ingresso degli edifici o nei punti disposti dalla Direzione dei Lavori, la rete dovrà avere una o più
prese per l'innesto del tubo premente delle autopompe dei Vigili del Fuoco per la fornitura di acqua agli idranti
secondo la UNI 10779 facilmente accessibili e opportunamente segnalati; la presa avrà una valvola di non ritorno o
altro dispositivo atto ad evitare fuoriuscita d'acqua dall'impianto in pressione ed una valvola di sicurezza con
allacciamento allo scarico.
Gli idranti saranno posizionati come riportato nelle tavole grafiche di progetto salvo altre prescrizioni ed alloggiati in
cassette con sportello di protezione.
L'attrezzatura, in tutti i suoi componenti, deve essere conforme alla norma UNI EN 671, UNI EN 14540, UNI 9487 e
dotata della marcatura CE.
A completamento dell'impianto antincendio dovranno essere previste opere ed installazioni necessarie a garantire la
rispondenza prescritta dalla normativa vigente per tutti i locali del plesso scolastico da realizzare in funzione delle
specifiche attività che dovranno accogliere.
E’ previsto altresì il collegamento del nuovo gruppo di sovrappressione all’impianto elettrico esistente che dovrà
essere eseguito con cavo del tipo con mescola elastomerica (G10) non propagante l'incendio senza alogeni a basso
sviluppo di fumi opachi con conduttori flessibili in rame rosso con barriera antifuoco con sigla FTG10(O)M1 della
sezione di 1x(4x10)+10PE protetto a sua volta da interruttore magneto termico differenziale 4P da 25A con corrente di
intervento differenziale da 0,3A e potere di interruzione pari a 6kA da alloggiare in centralino a parete da 12 posti DIN
ubicato vicino al quadro generale. Il cavo dal nuovo centralino a parete fino al gruppo di sovrappressione dovrà essere
posato in canalina a sezione rettangolare in PVC posata a vista.
Art. 2.3.2) Mezzi Antincendi
Attacco per idrante 45 UNI costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega
leggera lucidata e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash, contenente all'interno rubinetto
idrante filettato 1 1/2" con sbocco a 45° per presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile a norma UNI EN
14540 di lunghezza mt. 20, con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar.
L'attrezzatura, in tutti i suoi componenti, deve essere conforme alla norma UNI EN 671-2, dotata della marcatura CE e
perfettamente funzionante.
Attacco per idrante 70 UNI costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega
leggera lucidata e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash, contenente all'interno rubinetto
idrante filettato 2" con sbocco a 45 ° per presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile a norma UNI EN 14540
di lunghezza mt. 20, con portata minima 240 litri/minuto alla pressione di 2 bar.
L'attrezzatura, in tutti i suoi componenti, deve essere conforme alla norma UNI EN 671-2, dotata della marcatura CE e
perfettamente funzionante.
Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" dotato di saracinesca di intercettazione
piombata, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e attacco per i Vigili del Fuoco.
conforme alla norma UNI 10779 compreso il montaggio e le eventuali opere murarie.
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Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in acciaio
verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro trasparente, chiusura con chiave, compreso
il montaggio e le eventuali opere murarie.
Estintore portatile d'incendio ad anidride carbonica idoneo all'estinzione di fuochi di classe A-B-C (secondo la norma
EN 3/7:2004) del tipo omologato dal D.M. 7 gennaio 2005 " Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed
omologazione di estintori portatili di incendio".
Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere conformi alla
normativa tecnica vigente e dotati della marcatura CE.
Art. 2.3.3) Cartellonistica di Sicurezza Attrezzature Antincendio
Come previsto da specifica normativa in termini di sicurezza per gli addetti e per il pubblico, tutti i componenti attivi
dell'impianto antincendio (Idranti UNI 45, Estintori, Attacco di mandata per mezzi VV.F., ecc.) dovranno essere forniti
di idonea cartellonistica di segnalazione visibile con distanze di 30 metri, con pittogramma bianco su fondo rosso.
I cartelli segnaletici dovranno essere alla norma UNI 7543, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle direttive CEE e alla
normativa tecnica vigente.
Art. 2.4
PIATTAFORMA ELEVATRICE
Art. 2.4.1. Generalità
Impianto elevatore del tipo automatico con sollevamento mezzo gruppo oleodinamico con comando in taglia, con
dimensioni cabina 0.95 x 1,30 m., portata Kg. 350 capienza persone incluse, idoneo al trasporto di persone con n° 3
fermate, velocità 0,15 m/sec, con rallentamento alle fermate, guide di scorrimento della cabina in profilati a T in
acciaio trafilato e fresato, cabina realizzata in profilati di ferro e pannelli di lamiera con rivestimento interno e delle
facce viste in laminato plastico con profili in acciaio inox ,fondo fisso con pavimento in lineolum.
N° 2 ingressi opposti, con porte di cabina a due elementi scorrevoli orizzontali di tipo telescopico, accoppiate a quelle
di piano ed azionate da operatore automatico, con porte di piano di dimensioni nette non inferiori a 80 cm, in vano
metallico di dimensioni nette 1,60 x 1,86 m. nel rispetto delle norme di legge, accensione automatica delle luce e
controllo manovra esterna a mezzo relè ritardatore di manovra, illuminazione a luce diffusa dall' alto a mezzo
plafoniera o faretti, areazione laterale in alto, sollevamento mezzo gruppo oleodinamico con n° 1 pistone ad un solo
elemento con comando indiretto disposto lateralmente alla cabina, dim.80 x 5 e centralina doppia velocità, con
pompa e potenza adeguata alimentata a 220 V, luce emergenza incorporata nelle bottoniera di cabina e ogni altro
accessorio per rendere l'ascensore in tutto rispondente alla legge in vigore per le piattaforme elevatrici per
diversamente abili. Le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, l’illuminazione
del vano corsa; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato;
l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per
l'installazione dell'impianto. Sono comprese le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al
macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.
Art. 2.4.2. Caratteristiche Tecniche
Le caratteristiche tecniche della piattaforma elevatrice sono riportate nella tabella sotto riportata.
PORTATA
CAPIENZA
VELOCITA’
FERMATE
SERVIZI
MANOVRA
TIPO direttiva macchine 2006/42/CE
350 kg
4
0,15 m/s
3 (0 1 2)
3
UNIVERSALE
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Condizioni tecniche
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Risparmio energetico, potenziamento ed adeguamento alle norme per la sicurezza della Scuola Elementare e Materna
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PULEGGIA DI TAGLIA
NUMERO FUNI
DIAMETRO
COMPOSIZIONE
GUIDE DI CABINA
TUBAZIONE
PISTONE
OLIO
PILASTRINO
IDRAULICA
POMPA
POTENZA DEL MOTORE
TENSIONE F.M.
NUMERO STAFFE
TENSIONE MANOVRA
CORRENTE NOMINALE
CORRENTE AVVIAMENTO
TIPO DI VANO
PORTE DI CABINA
PORTE DI PIANO
N° STAFFE
AMMORTIZZATORI
TESTATA
CORSA
FOSSA
Pag. 71 di 71
360 mm
4
8 mm (12 m x 4)
114 FILI 6 TREFOLI
T82/B (82,5 x 68,25 x 9) (L=8.650)
3/4" flex. mt. 5.0
MORIS 80 x 5 x 3200 mm (1 PEZZO)
41 litri
80 x 80 x 4 (1450 mm)
MORIS HL – OIL – 265
23 l/min
2,2 kw (2,99 Hp)
220 V 50 Hz (Monofase)
6+6
24 V
16,2 A
61,7 A (DIRETTO)
INCASELLATURA METALLICA
FERMATOR (AUTOMATICHE TELESCOPICHE)
FERMATOR (AUTOMATICHE TELESCOPICHE)
6+6
-2.700 mm
5.800 mm
200 mm
Art. 2.4.3. PRESCRIZIONI
La struttura metallica portante della piattaforma dovrà essere progettata, con oneri a carico dell’ impresa appaltatrice,
in conformità del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”.
Altresì, le prescrizioni relative alla ubicazione degli elevatori e della protezione antincendio imposte dal locale
Comando dei VV.FF. dalla Direzione Generale dei Servizi Antincendio, ecc., saranno previste e realizzate a cura
dell’Impresa appaltatrice.
1) L’altezza del locale macchinario non deve essere assolutamente inferiore a mt 2.
2) Le dimensioni del vano di percorso finito, devono intendersi le minime nette tra i piombi.
3) Il vano corsa, quando è chiuso da pareti opache deve essere provvisto di impianto di illuminazione, come pure gli
ambienti dove sono disposti gli accessi dei piani e le aperture di carico.
R. 12 – Capitolato speciale di appalto
Condizioni tecniche