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ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 40 DEL 27 OTTOBRE 2001 40 articoli Le novità nel trasferimento d’azienda (Mancuso) Dal 9 dicembre il Registro è telematico (De Stefanis) Enpals e sportivi professionisti (De Lorenzis) rubriche Notizie dall’Ordine (cancellazione dall’Albo) Fisco in pillole (censimento, fisco on line, manovra economica) Dubbi & Quesiti (Onder, Gangi, Bradaschia, Lepsky) Week Work (Studio associato Paoli) Storie di lavoro (Paoli) IMPORTANTE Si è ricostituita l'Unione Provinciale di Matera. Prossimamente forniremo la composizione degli organi dirigenziali. CONVEGNI ❑ ❑ A Pescara il 30 ottobre A Padova il 31 ottobre (pag. 721) (pag. 721) CORSI Dal 6 al 20 novembre a Catania si terrà un corso d’amministrazione del personale (vedi a pag. 714). 705 708 711 713 715 717 718 719 Riunificazione tra Ancl, Siclam e Ucla Un unico sindacato per una grande professione Milano, 9 novembre 2001 (v. a pag. 704) ANCL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO SICLAM – SINDACATO CONSULENTI DEL LAVORO MILANO E LOMBARDIA UCLA – UNIONE CONSULENTI DEL LAVORO NAZIONALE con il patrocinio del CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI MILANO organizzano un CONVEGNO NAZIONALE per il giornio venerdì 9 novembre 2001 – presso la Sala Orlando dell’Unione Commercianti – Corso Venezia, 49 – MILANO sul tema UN UNICO SINDACATO PER UNA GRANDE PROFESSIONE PROGRAMMA DEI LAVORI rio Generale Nazionale Ancl; MARTINA BONESCHI POZZI, Segretario Generale Siclam; POTITO DI NUNZIO, Presidente Ucla. Ore 9,00 Registrazione. Ore 9,30 Introduzione e saluto: GABRIELLA PERINI, Presidente Consiglio Nazionale dell’Ordine dei cdl; GIOVANNI ZINGALES, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Milano. Ore 9,45 L’emersione del lavoro sommerso. RELATORE: GABRIELE BONATI. Ore 12,30 Saluto del Presidente dell’Enpacl,VINCENZO MICELI. Ore 12,45 Interventi, dibattito e risposta ai quesiti. Ore 13,00 Brunch. Ore 10,30 La manovra dei 100 giorni. Legge finanziaria anno 2002. RELATORE: on. DANIELE MOLGORA, Sottosegretario al Ministero delle finanze. Ore 11,15 Coffee break. Ore 11,45 Progetto di unificazione sindacale e la politica del nuovo Sindacato Ancl/Siclam/ Ucla. RELATORI: ROBERTO DE LORENZIS, Segreta- Ore 15,00 Il libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. RELATORE: on. ALBERTO BRAMBILLA, Sottosegretario al Ministero del welfare (lavoro e politiche sociali). Ore 16,00 La nuova disciplina dei contratti a termine. RELATORE: MARIO NAPOLI, Università Cattolica di Milano. Ore 17,00 Interventi, dibattito e risposta ai quesiti. Ore 18,00 Conclusione e chiusura dei lavori. I lavori saranno coordinati dalla collega GABRIELLA PERINI, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei cdl. Segreterie organizzative: Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Tel. 06/5415521 – Fax 06/5415565; Sindacato Consulenti del Lavoro Milano e Lombardia – Tel. 02/58317241 – Fax 02/58310253; Unione Consulenti del Lavoro Nazionale – Tel. 02/48029848 – Fax 02/48012811. - 704 - N. 40 del 27 ottobre 2001 Recepite le modifiche attuative di una direttiva europea Le novità nel trasferimento d’azienda I l decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, di attuazione alla direttiva 98/50/ Ce del Consiglio, ha modificato l’art. 2112 c.c. e i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, riguardanti il trasferimento d’azienda. Nozione di trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.) Il nuovo testo dell’art. 2112 stabilisce che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, per la produzione o lo scambio di beni o servizi, che sia preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. Si considerano trasferimento d’azienda anche l’usufrutto o l’affitto d’azienda. La nuova disciplina si applica anche al trasferimento di parte dell’azienda; si intende per parte, un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi di quanto detto sopra, che sia preesistente come tale al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità. Avendo il legislatore utilizza- N. 40 del 27 ottobre 2001 to termini generici per definire il trasferimento d’azienda, quest’ultimo, dunque, non risulta vincolato dallo strumento negoziale utilizzato e dalla natura del soggetto utilizzatore. Si ricorda che anche la previgente normativa non individuava espressamente, fatta eccezione per l’usufrutto e per l’affitto d’azienda, le tipologie negoziali in grado di integrare l’ipotesi di trasferimento d’azienda ai fini dell’applicazione della relativa normativa, e che la giurisprudenza aveva quindi tentato di definire la nozione di trasferimento d’azienda: in particolare sono state considerate come trasferimento d’azienda la fusione in senso stretto e la fusione per incorporazione tra società; il conferimento d’azienda; il trasferimento d’azienda in virtù di successione mortis causa e anche una pluralità di atti negoziali succedutisi in un determinato periodo di tempo che realizzino il disegno unitario di un unico atto di cessione. Al contrario, il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza o di controllo della società, non incidendo sull’autonoma soggettività giuridica delle società interessate, non sono state considerate trasferimento d’azienda. L’attuale disposizione si riferisce anche al termine “provvedimento” per indicare una delle modalità di attuazione del trasfe- - 705 - rimento. In dottrina si osserva che il termine “provvedimento” sembra legittimare la configurazione del trasferimento d’azienda anche per i provvedimenti autoritativi amministrativi nell’ambito della gestione di pubblici servizi, che però la giurisprudenza aveva escluso dalla sfera di applicazione della normativa sul trasferimento d’azienda. Adempimenti a carico del cedente e del cessionario in caso di trasferimento di un’azienda, o di parte di essa, che occupi complessivamente più di quindici lavoratori (art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428) ● Comunicazione al sindacato Almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento, o che sia raggiunta un’intesa vincolante (per esempio, la stipulazione di un contratto preliminare), il cedente e il cessionario devono dare comunicazione per iscritto del trasferimento alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipula- ➦ (segue) to il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. Qualora non siano presenti le predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi.Tale obbligo può essere assolto dal cedente o dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. ● Il mancato rispetto, ad opera del cedente o del cessionario, degli obblighi di comunicazione e di avvio della procedura di esame congiunto costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma, secondo la giurisprudenza, non incide sulla validità del negozio traslativo. ● ● Contenuto della comunicazione L’informazione deve riguardare: – la data o la data proposta del trasferimento; – i motivi del programmato trasferimento d’azienda; – le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; – le eventuali misure previste nei confronti degli stessi. Esame congiunto Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione del trasferimento, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Decisione di trasferimento d’azienda presa da impresa controllante Gli obblighi di comunicazione e di esame congiunto devono essere assolti anche qualora la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta dall’impresa che controlla quella che intende trasferire l’azienda o un suo ramo. La mancata trasmissione da parte di detta impresa controllante delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi. ● ● Inadempimento dell’obbligo di comunicazione e di avvio della procedura di esame congiunto Altri adempimenti a carico di cedente e cessionario Oltre a quanto previsto dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990, il trasferimento d’azienda, che comporta il passaggio di lavoratori dipendenti ad un nuovo soggetto, richiede anche l’osservanza dei seguenti adempimenti. 1 – Comunicazione al centro per l’impiego Nel termine di cinque giorni, il cedente è tenuto a comunicare il passaggio dei lavoratori all’azienda cessionaria e il cessionario è tenuto a comunicare l’acqui- - 706 - sizione dei nuovi dipendenti. 2 – Comunicazione all’Inail Nello stesso giorno del trasferimento, il cedente deve comunicare l’uscita dei lavoratori trasferiti dalla posizione assicurativa interessata (denuncia di cessazione) e il cessionario deve includere nella competente posizione assicurativa i nuovi dipendenti (denuncia di assunzione). 3 – Comunicazione all’Ufficio provinciale per il collocamento dei disabili Occorre regolarizzare il passaggio al cessionario di eventuali lavoratori disabili al fine del riconoscimento dell’obbligo di riserva. Rapporto di lavoro dei dipendenti applicati all’azienda ceduta (art. 2112 c.c.) ● Diritti del lavoratore In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Quindi, il rapporto di lavoro prosegue, senza soluzione di continuità, con il cessionario, che si sostituisce automaticamente al cedente. In particolare: – è mantenuta l’anzianità di servizio; – è mantenuto il diritto al godimento delle ferie maturate complessivamente; – le mensilità aggiuntive verranno corrisposte per intero, compresa anche la quota maturata alle dipendenze del cedente; ➦ N. 40 del 27 ottobre 2001 (segue) – i conguagli fiscali e contributivi di fine anno dovranno tener conto della retribuzione complessiva percepita dai lavoratori interessati, sia alle dipendenze del cedente che del cessionario, il quale dovrà proseguire nelle operazioni di conguaglio derivanti da eventuale assistenza fiscale; – se il trasferimento comporta l’estinzione del soggetto preesistente, il cessionario dovrà presentare la dichiarazione mod. 770 anche per il cedente, compilando per quest’ultimo appositi quadri aggiuntivi. ● Crediti del lavoratore applicato all’azienda ceduta Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il lavoratore potrà chiedere l’adempimento per l’intero credito sia al cedente che al cessionario. Il debitore che ha pagato l’intero debito potrà poi avvalersi della facoltà di regresso nei confronti dell’altro debitore in solido, chiedendogli il pagamento della propria parte. Il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con le procedure previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c. ● Contratto collettivo applicabile Il cessionario è tenuto ad applicare ai lavoratori addetti all’azienda a lui trasferita i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali, territoriali ed aziendali, applicati N. 40 del 27 ottobre 2001 alla data del trasferimento dal cedente, fino alla loro scadenza e ferma restando la possibilità di una sostituzione con i contratti collettivi del medesimo livello applicabili all’impresa del cessionario. ● Recesso da parte del datore di lavoro o del lavoratore Il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà per il datore di lavoro di esercitare il recesso ai sensi della normativa in tema di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può dimettersi con gli effetti di cui al primo comma dell’art. 2119 c.c. Questioni non trattate dall’art. 2112 e dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990 ● Trasferimento di azienda e premi Inail L’Inail, con delibera n. 646 del 16 novembre 2000, ha introdotto una norma premiale consistente nella riduzione del tasso di premio per le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, che investono nella sicurezza, trascorso un periodo di due anni di assicurazione. L’art. 25 della delibera chiarisce che il trasferimento d’azienda non determina una modificazione automatica dell’oscillazione delle tariffe dei premi applicabili alle aziende; per aversi una modificazione è infatti necessario che ricorra anche un cambia- - 707 - mento della natura del rischio assicurato. ● Trasferimento d’azienda e trattamento di fine rapporto Il cessionario deve essere considerato unico debitore del pagamento del tfr nel caso in cui si risolva il rapporto di lavoro di un lavoratore, che abbia precedentemente cambiato datore di lavoro a seguito di un trasferimento d’azienda, poiché il rapporto di lavoro prosegue, senza soluzione di continuità, con il cessionario e poiché il diritto del lavoratore al tfr matura solo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, il fondo maturato presso il cedente deve essere trasferito presso il cessionario. ● Anticipo imposte del tfr La Finanziaria per il 1997 ha stabilito che i sostituti d’imposta con più di cinque dipendenti per l’anno 1997, ovvero con più di quindici dipendenti per l’anno 1998, debbano versare un’anticipazione sulle imposte del tfr. Tale anticipazione rappresenta un credito d’imposta recuperabile dalle imposte sui tfr liquidati dal 1° gennaio 2000 e, dal 1° gennaio 2001, dall’imposta sostitutiva dell’11% dovuta sulle rivalutazioni. In caso di operazioni straordinarie, fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda e cessioni delle stesse, il nuovo soggetto alle dipendenze del quale i dipendenti sono confluiti senza soluzione di continuità acquisisce anche la titolarità del suddetto credito. Maria Vittoria Mancuso CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL Partono le smart card per le imprese Dal 9 dicembre il Registro è telematico L’ articolo 31, comma 2, legge 24.11.2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), ha stabilito che dal prossimo 9.12.2001 gli atti, le domande e le denunce relative alle società dovranno essere obbligatoriamente presentate all’Ufficio del Registro delle imprese per via informatica e telematica, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, legge 15.3.1997, n. 59. Questo significa che tutte le società, per le domande di iscrizione, di modifica e di cancellazione al Registro delle imprese non potranno più utilizzare l’attuale modulistica (il cd. supporto cartaceo), ma dovranno in ogni caso utilizzare il supporto informatico e la trasmissione telematica. Tale disposizione, per ora, non riguarda le imprese individuali ed i soggetti iscritti al solo Rea (Repertorio economico amministrativo). Per questi soggetti sarà un apposito decreto a definire i tempi e i modi per la loro assoggettabilità alle procedure informatiche. In questa breve nota, cercheremo di sintetizzare quelli che sono i concetti fondamentali evidenziando i princìpi generali che regolano la materia, cercando poi di schematizzare quelli che sono gli adempimenti cui sono tenute le imprese costituite in forma societaria nei confronti del Registro delle imprese. SMART CARD I mesi che mancano per l’adozione in forma obbligatoria della pratica telematica e della firma digitale da parte dell’Ufficio del Registro delle imprese sono molto importanti. Infatti, in questo lasso di tempo le Camere di commercio sa- ranno chiamate: 1) al rilascio delle smart card alle imprese, per consentire, tra le altre cose, la trasmissione telematica degli atti, delle domande e delle denunce al Registro delle imprese; 2) a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie in merito all’uso di questo nuovo strumento. Gli uffici di registrazione Per il rilascio della smart card è necessario rivolgersi agli Uffici di registrazione ubicati nel territorio. Gli Uffici di registrazione si trovano anche presso le Camere di commercio competenti. Gli Uffici di registrazione eseguono le operazioni di identificazione, raccolta e conservazione dei dati relativi ai richiedenti i certificati. L’operatore dell’Ufficio di registrazione viene chiamato rao. Il certificatore si avvale, sul territorio, di Uffici di registrazione per svolgere principalmente le funzioni di: – identificazione e registrazione degli utenti titolari; – validazione della richiesta del certificato; – distribuzione ed inizializzazione del dispositivo di firma; – attivazione della procedura di certificazione della chiave pubblica del titolare; – supporto al titolare e al certificatore nel rinnovo/revoca dei certificati. Le caratteristiche della smart card Gli Uffici di registrazione, come abbiamo visto, hanno il compito principale della distribuzione delle smart card. La smart card (carta intelligente), è il dispositivo di firma digitale, cioè l’apparato elettronico che, oltre a conservare in luogo protetto la chiave privata, serve anche per generare la firma digitale. Si tratta di una carta simile ad una carta di credito, dotata però di un microprocessore, nel quale viene scritta una serie di dati significativi. La smart card custodisce e rende inaccessibile dall’esterno la chiave privata. Su un lato della smart card è riportato un numero di serie chiamato “identificativo della smart card”. ➦ DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE REGOLANO IL DOCUMENTO INFORMATICO E LA SUA SOTTOSCRIZIONE 1) Il DPCM 8.2.1999 regola gli aspetti tecnici ed organizzativi di chi usufruisce ed opera con i documenti informatici e la firma digitale; 2) la circolare Aipa, n. Aipa/CR/22 del 26.7.1999, contiene le norme per l’iscrizione nell’elenco pubblico dei certificatori; 3) il DPR 28.12.2000, n. 445 recante la dicitura “Testo unico delle disposizioni legisltative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, tratta, nelle prime cinque sezioni del Capo II (articoli dal 6 al 29), del documento informatico e della firma digitale. - 708 - N. 40 del 27 ottobre 2001 (segue) La smart card è protetta da un pin (personal identification number) segreto dell’utente, che dovrà essere rigorosamente numerico e di lunghezza tra i cinque e gli otto caratteri. Il pin è fondamentale per la sicurezza della propria chiave privata; va gestito, conservato e custodito esattamente come quello del proprio bancomat. Insieme alla smart card viene consegnata una busta contenente “l’identificativo del codice di revoca”. Il costo della smart card potrà essere pagato o con carta di credito (Visa e Master card) o con versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. 22447379, intestato a: InfoCamere scpa – Direzione amministrazione e finanza – C.so Stati Uniti, 14 – 35127, Padova. Non viene accettata per pagamenti Internet la carta Visa Electron. A fronte del pagamento da parte dell’utente dell’importo previsto, l’addetto all’Ufficio di registrazione rilascerà sempre e in ogni caso una regolare fattura. LE MODALITÀ DELL’INVIO TELEMATICO DEI DOCUMENTI Soggetti interessati Le smart card verranno rilasciate a tutte quelle persone fisiche che, a titolo pesonale o per conto di un’impresa (amministratori, soci, sindaci), si presentino presso un Ufficio di registrazione. Dal momento in cui le pratiche all’Ufficio del Registro delle imprese potranno essere inviate telematicamente, non ci si dovrà più recare materialmente presso l’Ufficio per depositare atti o denunce. La procedura di generazione della smart card Per ottenere il dispositivo di firma è necessario rivolgersi personalmente ad uno qualsiasi degli Uffici di registrazione sopra riportati, esibendo un valido documento, che potrà essere solo la carta d’identità o il passaporto. Non verrà accettato alcun altro tipo di documento. Al termine della richiesta viene stampato un modulo di registrazione, che l’utente dovrà sottoscrivere. Il modulo viene stampato almeno in tre copie, di cui una rimane all’Ufficio di registrazione, una viene spedita all’Ente di certificazione da parte dell’Ufficio di registrazione e una viene consegnata all’utente. Diritti Il rilascio della prima smart card alle imprese, da parte della Camera di commercio, è gratuito. Per ogni rilascio successivo di smart card, ad altri soggetti interni alla società o a persone diverse, l’Ente certificatore camerale ha fissato un importo di lire 60.000 (Iva compresa). N. 40 del 27 ottobre 2001 Supporti tecnici Per la transazione telematica degli atti, delle domande e delle denunce al Registro delle imprese sono necessari particolari supporti tecnici. La trasmissione telematica dei documenti avviene attraverso il sistema informatico denominato Telemaco, realizzato secondo le dispo- sizioni previste dal DPR 28.12.2000, n. 445. Telemaco è il servizio che consente di effettuare via Internet l’invio delle pratiche di denuncia e di modifica al Registro delle imprese. Grazie a Telemaco è, inoltre, possibile ottenere, sempre via Internet, visure, certificati, atti e bilanci ottici, informazioni sulle procedure concorsuali esistenti nei confronti di persone fisiche o giuridiche. Per l’utilizzo di tale servizio occorre sottoscrivere un’apposita convenzione o con la locale Camera di commercio o con una delle associazioni convenzionate con InfoCamere. La sottoscrizione dei documenti Per firmare digitalmente un documento, il sottoscrittore deve: – poter visualizzare chiaramente il documento che si accinge a firmare; – una volta visualizzato il documento, dare conferma e decidere dove salvare il file firmato; – inserire il dispositivo di firma (smart card), contenente la “chiave privata”, nell’apposito lettore; – digitare il pin segreto; ➦ IL SOGGETTO CHE INTENDE UTILIZZARE LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI TECNICI: – – – – – – – – – pc con collegamento Internet via modem, lan o altro; processore Pentium II, 350 MHz o superiore, con almeno 64 Mb di Ram e 100 Mb di spazio disco disponibile; sistema Windows 9x, NT, 2000; card reader (lettore di smart card), compatibile con sistema operativo(1); essere abilitato a Telemaco; avere installato il software Fedra, nella versione 5.4 (distribuito gratuitamente dalla Camera di commercio; disporre di un programma per la conversione di documenti in formato pdf (es. Acrobat Pdfwriter)(2); avere installato il toolkit di firma digitale Dike, versione 1.2 (distribuito gratuitamente da InfoCamere, scaricabile direttamente dal sito www.infocamere.it); essere in possesso della smart card per la firma digitale, rilasciata da un Ufficio di registrazione. (1) Tale supporto viene venduto dalla Camera di commercio al prezzo di lire 50.000 + Iva. (2) Il formato dei documenti accettati dall’Aipa sono: pdf, tiff e txt. - 709 - (segue) – attendere la generazione della firma. Se c’è un secondo firmatario, questi deve: – visualizzare il documento già firmato dal primo e decidere dove salvare il file firmato; – inserire la propria smart card e digitare il pin segreto; – attendere la generazione della firma. È necessario che ogni documento firmato contenga, in calce alla scrittura, l’indicazione dei nominativi dei sottoscrittori, la data e il luogo di sottoscrizione. La procedura di autentica della firma digitale un pubblico ufficiale o da altra indicazione alla quale viene attribuito valore legale. Si tratta ora di chiederci come datare un documento informatico. La procedura con la quale si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un’ora opponibili a terzi si chiama “validazione temporale”. La procedura consiste nel calcolare l’impronta del documento firmato e trasmetterla ad un servizio di marcatura gestito da un ente di certificazione; il servizio aggiunge all’impronta ricevuta la data e l’ora ottenendo un’impronta “marcata“, che viene poi cifrata con la chiave privata del servizio di marcatura e trasmessa al richiedente che la allega al documento in questione. La spedizione L’autenticazione della firma digitale consiste “nell‘attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l’ordinamento giuridico” (articolo 24, comma 2, DPR n. 445/2000). L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti (vedi box in questa pagina – ndr). La procedura di inoltro degli atti e delle pratiche avviene mediante l’utilizzo di Telemaco. Telemaco è lo sportello telematico che consente sia l‘accesso remoto all‘archivio del Registro delle imprese che la spedizione degli atti e delle pratiche al Registro delle imprese. L’invio telematico degli atti e delle pratiche deve avvenire in conformità al disposto di cui all‘articolo 15 del DPR n. 581/1995 e quindi con le stesse garanzie dell’invio di corrispondenza a mezzo plico raccomandato. La marcatura temporale Diritti di segreteria La data, pur non essendo un elemento costitutivo necessario di un atto, viene normalmente indicata da chi firma o sottoscrive un documento destinato ad essere esteriorizzato. Quando è necessario accertare anche il momento in cui il documento è stato sottoscritto, spedito o ricevuto, l’indicazione della data deve essere giuridicamente certa e deve risultare dall’attestazione di Diritti di segreteria e imposta di bollo Se la pratica è presentata su supporto informatico, i diritti potranno essere versati allo sportello nei modi in cui ciò avviene attualmente (contante, ricevuta di versamento su conto corrente postale, bancomat). Se la pratica è presentata per via telematica i diritti verranno detratti da un ammontare prepagato o versati con meccanismo di post pagato secondo gli schemi previsti per il servizio Telemaco. Imposta di bollo Sarà assolta virtualmente dalla Camera, appositamente autorizzata dall‘Intendenza di finanza alla riscossione del bollo virtuale in entrata (a tutti gli utenti abilitati alla pratica telematica la Camera dovrà pertanto comunicare gli estremi di tale autorizzazione). Per gli atti e i documenti soggetti ad imposta di bollo, la distinta di presentazione deve recare chiaramente la dicitura indicante il pagamento virtuale dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Il meccanismo di calcolo dei bolli, in assenza del decreto del Ministero delle finanze previsto dal DPR n. 513/1997 e non potendo equiparare i documenti elettronici a tabulati meccanografici, è determinato in modo analogo al documento cartaceo dattiloscritto e quindi si basa sul numero di pagine “elettroniche” fissato dal formato di impaginazione utilizzato dal programma informatico di videoscrittura del documento stesso (che, dunque, dovrà essere aderente ai criteri previsti per il formato “uso bollo”). Cinzia De Stefanis LA PROCEDURA DI AUTENTICA DELLA FIRMA DIGITALE VA ESEGUITA NEL MODO DI SEGUITO RIPORTATO: – – – – il documento viene firmato dal sottoscrittore; il pubblico ufficiale verifica, collegandosi con l’Ente di certificazione, la validità della chiave pubblica del sottoscrittore, aggiunge al documento l’attestazione di autenticità e appone la sua firma digitale, la cui impronta sarà calcolata sull’insieme costituito dal documento, dalla firma del sottoscrittore e dal certificato digitale del sottoscrittore e dall’attestazione di autenticità. - 710 - N. 40 del 27 ottobre 2001 Particolare regime previdenziale Enpals e sportivi professionisti Definizione Si definisce sportivo professionista chi esercita l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che consegue la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali. La legge n. 91/1981 all’art. 2 indica come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici. In generale, per atleta si intende lo sportivo che scambi prestazioni agonistiche con retribuzione ed infatti la Federazione italiana gioco calcio definisce professionista solo il giocatore che pratica l’attività sportiva come lavoro primario. Gli allenatori e i preparatori atletici sono generalmente indicati nelle normative federali con la qualifica di tecnici, cioè coloro ai quali sono affidati compiti e funzioni di tipo “tecnico-sportivo”. Nel nostro caso specifico la Federazione italiana gioco calcio definisce tecnici le seguenti figure professionali: allenatori, massaggiatori, direttori tecnici e medici sociali. In base all’art. 3 della legge n. 91/1981, affinché lo sportivo possa essere qualificato come professionista l’attività da lui prestata deve possedere determinati requisiti: – onerosità; – continuità; – natura professionistica secon- N. 40 del 27 ottobre 2001 do la normativa federale sportiva; – riconducibilità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni. La previdenza degli sportivi professionisti è gestita in via principale dall’Enpals sostitutivo dell’Ago. La nuova disciplina che regola il regime contributivo e pensionistico degli sportivi professionisti iscritti al Fondo pensioni presso l’Enpals ha previsto un intervento di armonizzazione allineando le aliquote contributive a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti. Le nuove disposizioni si applicano ai seguenti soggetti: – giocatori ed allenatori di calcio che hanno stipulato un contratto con società affiliate alla Figc e che prestano la loro attività in campionati di serie A, B e C; – altri sportivi professionisti quali atleti, allenatori, direttori tecnici sportivi e preparatori atletici. Il regime previdenziale conserva, comunque, alcune particolarità connesse alle specifiche modalità di svolgimento dell’attività lavorativa proprie del settore, che tiene conto della durata più breve della carriera dello sportivo rispetto a quella del lavoratore dipendente comune. Indichiamo di seguito le mo- - 711 - difiche introdotte dal D.Lgs 30 aprile 1997, n. 166, che ha ridisegnato la previdenza degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, giocatori, allenatori, atleti, direttori tecnici, iscritti all’Enpals sulla base di quanto previsto dalla L. n. 335/1995. Contributi L’aliquota contributiva dovuta per il personale, iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, istituito presso l’Enpals, è stabilita, a partire dal 3 luglio 1997, nella misura del 18% di cui 9,11% a carico dei datori di lavoro e 8,89% (prima era il 4,43%), a carico dei lavoratori. L’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è incrementata annualmente del 2% fino ad uniformarsi all’aliquota in vigore nell’Ago. Iscritti dopo il 31 dicembre 1995 La circolare Enpals del 23 febbraio 1998, n. 4, ha previsto che per gli sportivi iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data, ai quali si applica esclusivamente il nuovo regime contributivo di calcolo della pensione, le aliquote contributive dovute si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera fino al massimale annuo di retribuzione pensionabile del nuovo sistema contributivo (per il 2001 pari a L. 148.014.000). Il ➦ (segue) massimale non è frazionabile. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale annuo e fino al tetto, per il 2001, di L. 1.079.220.000, si applica un contributo di solidarietà dell’1,2% di cui lo 0,60% a carico del lavoratore. Sulla retribuzione eccedente questo tetto annuo non è dovuto alcun contributo. Iscritti al 31 dicembre 1995 Per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente ma che possano far valere alla stessa data un’anzianità contributiva maturata in altre gestioni previdenziali obbligatorie, le aliquote si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera fino al massimale annuo di retribuzione pensionabile diviso per 312 (pari, per il 2001, a L. 474.404 gionaliere). Sulle quote di retribuzione eccedenti e fino al tetto, per il 2001, di L. 1.079.220.000 pari a L. 3.459.038 giornaliere, si applica un contributo di solidarietà dell’1,2% di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,60% a carico del lavoratore. Sulla retribuzione eccedente questo tetto non è dovuto alcuno contributo. Pensioni Il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il diritto alle prestazioni è pari a 260 contributi giornalieri. Per i lavoratori iscritti all’Enpals che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di un’anzianità assicurativa e contributiva di 18 anni interi la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo. Per quelli che alla stessa data potevano far valere un’anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni la pensione è inve- ce calcolata con il sistema misto. Ai lavoratori iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data, al posto delle pensioni di vecchiaia e anzianità viene erogata un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia contributiva. Requisiti di accesso per gli sportivi professionisti Dal 1° gennaio 1998 l’età pensionabile è gradualmente elevata di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino a raggiungere l’età di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini. I lavoratori conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla data iniziale dell’assicurazione all’Enpals e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli volontari. La contribuzione deve risultare versata per il lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo. Calcolo Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 3 luglio 1997, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l’aliquota di rendimento annuo del 2% è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore per ciascun anno nell’assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Per i lavoratori iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data è consentito aggiungere all’età anagrafica ai fini - 712 - del conseguimento dell’età pensionabile un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto con tali qualifiche, fino ad un massimo di 5 anni, applicando i coefficienti di trasformazione. Riassunto novità introdotte dal D.Lgs 30 aprile 1997, n. 166, sul pensionamento anticipato degli sportivi professionisti – Un anno di contribuzione, valido per il diritto alla pensione, si considera raggiunto con 260 contributi giornalieri (art. 2, comma 1); – dal 1° gennaio 1998 l’età pensionabile è elevata di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino a raggiungere 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini (la regola vale per coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva ed assicurativa pari o inferiore a 18 anni interi) (art. 3, comma 1); – gli stessi lavoratori hanno diritto alla pensione con almeno 20 anni di iscrizione all’Enpals e 20 anni di contributi giornalieri compresi quelli volontari versati per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo (art. 3, comma 2); – gli iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e senza anzianità contributiva alla predetta data, possono aggiungere alla propria età anagrafica, per il conseguimento dell’età pensionabile, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto fino ad un massimo di 5 (art. 3, comma 8). Roberto De Lorenzis N. 40 del 27 ottobre 2001 NOTIZIE DALL’ORDINE Cancellazioni dall’Albo Circolare n. 708 del 9 ottobre 2001 C ontinuano a verificarsi casi di cancellazioni dall’Albo deliberati con effetto retroattivo (talvolta di anni) rispetto alla data della delibera assunta. Dal momento che tali situazioni, oltre che contrastare con specifiche direttive impartite da questo Consiglio, creano problemi e disguidi all’Enpacl, questo Consiglio medesimo, dopo aver nuovamente esaminato la problematica, ha deliberato di richiamare l’attenzione di codesti Consigli Provinciali sulla inderogabile necessità di una uniforme e meticolosa osservanza delle disposizioni contenute nelle precedenti circolari di questo Consiglio n. 393 del 26 giugno 1991 (“Norme in materia di variazioni degli Albi”), n. 446 del 22 agosto 1995 (“Albo professionale: cancellazioni”), n. 689 dell’11 aprile 2001 (“Sentenza Cassazione su incompatibilità pubblici dipendenti”). Ad ogni buon fine, per le parti che qui interessano, si riportano stralci delle prime due circolari. Circolare n. 393 del 26 giugno 1991: “… D) Cancellazione: decorre: N. 40 del 27 ottobre 2001 a) dalla data di assunzione della delibera, del Consiglio Provinciale o del Presidente, se la domanda dell’iscritto è generica, senza cioè l’indicazione di una specifica data di cessazione dell‘attività professionale; b) dalla data di decesso, indipendentemente dalla data della conoscenza dell’evento o dell’assunzione della delibera del Consiglio Provinciale o del Presidente. Unitamente alla notifica si trasmetterà fotocopia del certificato di morte rilasciato dal competente servizio anagrafico comunale; c) dalla data indicata espressamente dal consulente, nel qual caso la medesima dovrà essere contemporanea o successiva, a quella della domanda di richiesta di cancellazione che contenga una espressa dichiarazione di cessazione dell’attività professionale. La dichiarazione e la data di cessazione dell’attività professionale dovranno essere indicate chiaramente nella notifica di cancellazione. Altre motivazioni (pensionamento, salute, personali e - 713 - simili) rientrano nei casi regolati al punto a). Nell’ipotesi che la documentazione sia carente, fino a che questa non risulti completa e regolare, non dovrà essere assunta delibera alcuna e non dovrà essere data retrodatazione di sorta all’atto dell‘assunzione della delibera; d) dalla data dell’insorta incompatibilità nel caso di incompatibilità sopravvenuta all’iscrizione. In caso di incompatibilità esistente al tempo dell’iscrizione ed accertata successivamente sarà dichiarata la nullità dell’iscrizione stessa; e) per la cancellazione di quanti risultino sospesi, in possesso dell‘autorizzazione (ex L. n. 1081/ 1964), occorre distinguere: 1 – sospesi per sospensione dell‘autorizzazione da parte dell’Ispettorato provinciale del lavoro; 2 – sospesi per ritiro dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato provinciale del lavoro. ➦ (segue Notizie dall’Ordine) Nel primo caso non è possibile la cancellazione se l’Ispettorato provinciale non trasforma la sospensione in ritiro dell’autorizzazione; in questo caso sarà il Consiglio Provinciale ad attivarsi nei confronti dell’Ispettorato. Nel secondo caso il Consiglio Provinciale deve farsi carico di deliberare la cancellazione che, per la decorrenza, deve iniziare dalla data del ritiro dell’autorizzazione stessa”. Circolare n. 446 del 22 agosto 1995: “… La richiesta di cancellazione è spesso concomitante con la fine dell’anno solare, e alla irretroattività, stabilita con la circo- lare n. 393 del 26 giugno 1991 dello scrivente Consiglio Nazionale, consegue che domande presentate nei primi giorni dell’anno comportino il pagamento della quota di iscrizione annuale per intero, oltre al dodicesimo contributivo dovuto alla Cassa di previdenza. Ciò considerato, il Consiglio Nazionale dell’Ordine, nella seduta del 10 maggio 1995, con delibera n. 58 ha deciso di uniformare i termini per la presentazione della domanda di cancellazione a quelli comunemente in atto nella prassi amministrativa. Gli iscritti potranno presentare la domanda di cancellazione all‘Albo entro trenta giorni dalla data ri- chiesta, e da tale data avrà effetto la delibera assunta …”. Al di fuori dei casi sopra specificati non se ne rinvengono altri di alcun tipo. Premesso tutto quanto sopra e nel raccomandarne la stretta osservanza, si invitano codesti Consigli Provinciali a dare divulgazione presso gli iscritti della presente circolare per capillare conoscenza ed anche per evitare possibili equivoci o eventuali abusi. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. IL PRESIDENTE Gabriella Perini Corso d’amministrazione del personale a Catania dal 6 al 20 novembre presso il Grande Hotel Baia Verde – Via Angelo Musco, 8/10 – Catania – dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (con spazio per i quesiti). ● ● ● PROGRAMMA FRANCESCO ANDRONICO, avvocato in Catania. Lezione 1 (6 novembre 2001) Mobbing e rapporto di lavoro. LINO NIGRO, magistrato della Corte d’Appello di Catania, sez. lavoro. DANIELA CALAFIORE, magistrato presso il Tribunale di Siracusa, sez. lavoro. Lezione 2 (9 novembre 2001) La nuova disciplina del lavoro notturno. SALVATORE PAGANO, Presidente della sez.lav. della Corte d‘Appello di Catania. ROBERTO CORDIO, magistrato del lavoro presso il Tribunale di Catania. Lezione 3 (13 novembre 2001) Le modifiche alla disciplina del part time: il D.Lgs 26.2.01, n. 100. FRANCESCO CRISTALDI, direttore dell’Ufficio del lavoro di Catania. ● ● Lezione 4 (16 novembre 2001) La privatizzazione del pubblico impiego. VINCENZO ZINGALES, Presidente della III sez. del Tar Sicilia (Catania). VITTORIO MAIORANA, avvocatura di Stato di Catania. Lezione 5 (20 novembre 2001) La nuova disciplina del trasferimento delle imprese: il D.Lgs 2.2.01, n. 18. ROBERTO COSIO, avvocato in Catania. CAMILLO LA ROSA, capo dell’Ispettorato del lavoro di Catania. MODERATORE: ROBERTO COSIO, avvocato in Catania. Registrazione dei partecipanti: Quote di partecipazione: dalle ore 16,30 alle ore 17,00 della 1ª lezione. euro 284,05 (L. 550.000) + Iva euro 46,48 (L. 90.000). La quota è comprensiva di un abbonamento annuale alla rivista “DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO – I CORSI”. Quota per il secondo partecipante e successivi dello stesso studio/ azienda: euro 258,23 (L. 500.000) + Iva euro 41,32 (L. 80.000). Le quote di partecipazione sono comprensive di una dispensa realizzata con documentazione tratta da pubblicazioni Ipsoa. La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità. Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni e iscrizioni: Vincenzo Polizzi, agente Indicitalia per Catania/Siracusa/Ragusa Via F.sco Crispi, 177 – Catania – Tel. 095/539108-348/3366385 – Fax 06/233249639. - 714 - N. 40 del 27 ottobre 2001 FISCO IN PILLOLE Censimento – Rilevazione 2001 Nel censimento di quest’anno debuttano gli edifici È iniziato il 21 ottobre il XIV censimento generale per la rilevazione della popolazione italiana e delle abitazioni e il 22 ottobre l’VIII censimento generale dell’industria e dei servizi. Quest’anno, per la prima volta Fisco on line – Tutor fiscale Le procedure per assistere “on line” gli agevolati H a preso il via il 16.10.01 il servizio di assistenza telematica del Fisco ai soggetti che hanno scelto i regimi agevolati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali previsti dagli artt. 13 e 14 della L. n. 388/00. È stato chiamato “tutoraggio telematico”. Le regole per il servizio telematico di “tutoraggio” sono state fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 86/E del 2.10.01. Ricordiamo che l’art. 13 della L. n. 388/00 ha previsto per le nuove N. 40 del 27 ottobre 2001 saranno censiti anche gli edifici e sapremo, pertanto, con esattezza le loro caratteristiche e quanti sono gli immobili dove risiedono gli italiani. Sulla GU n. 159 del 11.7.01 è stato pubblicato il regolamento (DPR n. 276 del 22.5.01), che dà il via al censimento di: popolazione, abitazioni, industria e servizi, con la collaborazione dell’Istat. Il rilevatore, dopo aver consegnato i moduli, tornerà entro l’11 novembre a ritirarli compilati. L’Istat raccomanda che i questionari siano compilati con sincerità poiché i dati raccolti “sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal regolamento Ce n. 322/97, dalla L. n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni”. Pertanto, i dati possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendono non identificabili gli interessati. Alle imprese, il questionario “Cis.1” è stato spedito per posta e, pertanto, queste potranno depositarlo, dopo averlo compilato, presso un luogo o un soggetto facilmente contattabile dal rilevatore incaricato dall’Ufficio comunale di censimento. iniziative sia imprenditoriali che di lavoro autonomo delle persone fisiche, la possibilità di applicare per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, un regime fiscale agevolato, cosiddetto “forfettino” che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10% del reddito, purché il totale dei compensi, per il lavoro autonomo, non superi i 60 milioni di lire, oppure un ammontare di ricavi, per le imprese di servizi, sempre di 60 milioni elevati a 120 per quelle aventi per oggetto altre attività. L’art. 14, invece, riguarda le attività marginali e l’imposta sostitutiva dell’Irpef da versare è pari al 15% del reddito del lavoro autonomo o d’impresa ed è chiamata comunemente “forfettone”. L’attività marginale è applicabile alle persone fisiche – soggette agli studi di settore – che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiori ad un limite individuato con appositi decreti ministeriali (per la verità molto bassi) e comunque non superiori a 50 milioni di lire. Dopo aver ricordato ciò, vediamo quali sono i benefici del “fisco on line” per coloro (in regime di forfettino o forfettone), che hanno scelto di valersi dell’assistenza gratuita fornita dall’amministrazione finanziaria. In particolare, il servizio di “tutoraggio” consente l’elaborazione dei dati contabili trasmessi dal contribuente; la liquidazione delle imposte; la predisposizione dei modelli F24 per il versamento delle imposte dovute; la predisposizione del modello per il rimborso dell’Iva, se dovuto; la predisposizione dei quadri della dichiarazione unificata relativi all’attività esercitata dal contribuente. Vediamo ora le scadenze: i suddetti contribuenti, a partire sempre dal 16 ottobre, potranno acquistare il software necessario per l’inseri- - 715 - ➩ (segue Fisco in pillole) mento dei dati trasmessi periodicamente all’Anagrafe tributaria collegandosi al sito Internet delle entrate (www.agenziaentrate.it). La circolare nel fornire tutte le istruzioni necessarie per il collegamento con gli uffici i quali potranno monitorare i predetti dati, chiarisce anche che i contribuenti i quali intendono avvalersi del servizio devono richiedere un “pin-code” e una “password” compilando uno stampato disponibile nel sito “www.uniconline.finanze.it”. La circolare afferma che, entro il 10.11.01, i suddetti contribuenti dovranno trasmettere per via telematica i dati relativi ai primi tre trimestri del 2001, fermo restando la data del 10.1.02 per la trasmissione dei dati delle operazioni relative al quarto trimestre 2001. Manovra economica Pacchetto dei “100 giorni” no, il rilancio dell’economia che mira a “riallineare la crescita economica alle reali potenzialità del Paese … e sbloccare fattori economici fondamentali nella strategia dello sviluppo, come il lavoro, i capitali, le infrastrutture, le tecnologie, ecc …”. Infine, con la circolare 91/E del 18.10.01, vengono spiegate agli operatori gli effetti della soppressione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, come previsto dalla legge dei “100 giorni” che, pur con la promulgazione del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre, ancora non è stata pubblicata sulla GU. Vediamo, succitamente, i contenuti della nuova legge. o prestiti bancari; cancellati, inoltre, gli effetti di dit e “Visco”, mentre al Sud restano in vigore i crediti d’imposta. La riedizione riveduta e corretta della legge “Tremonti” varrà a partire dal 30.6.01 sino alla fine del 2002. Il beneficio vale anche per gli investimenti in formazione o asili nido. Le misure per rilanciare l’economia e le istruzioni del Fisco A pprovata dal Parlamento in data 10.10.01 la legge per il rilancio dell’economia, meglio conosciuta come legge dei “100 giorni”. È una legge “omnibus” ove trovano spazio argomenti diversi: si va dalla detassazione delle risorse destinate all’acquisto dei beni strumentali (la riedizione della legge Tremonti che diventa bis), all’emersione del lavoro sommerso, le semplificazioni in materia di libri contabili, per finire all’abrogazione della tassa sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda la sanatoria del lavoro sommerso, l’Agenzia delle entrate ha emanato in data 11.10.01 la circolare n. 88/E avente per oggetto “Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa” dove sono indicate le possibilità per godere di un regime fiscale e contributivo agevolato per chi intenda regolarizzare i redditi mai dichiarati. Con circolare n. 90/E in data 17.10.01, inoltre, sono state date istruzioni operative per l’applicazione della“Tremonti bis” riguardanti la detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nell’esercizio dell’attività che dovrebbero consentire, secondo le intenzioni del Gover- ● Emersione del sommerso Sconti fiscali e contributivi per fare emergere il lavoro sommerso. La dichiarazione di emersione dovrà essere presentata entro il 30 novembre. Per le imprese, le aliquote di emersione agevolate saranno, per Irpef, Irpeg e Iva, del 10% nel 2001, 15% nel 2002 e 20% nel 2003. Per mettersi in regola con i contributi, inoltre, le imprese dovranno pagare l’8% il primo anno, il 10% il secondo e il 12% il terzo. I lavoratori, invece, dovranno pagare il 6% di Irpef nel 2001, l’8% nel 2002 e il 10% nel 2003 e per i contributi saranno tenuti a pagare in misura fissa 103,29 euro (200 mila lire) anno per anno (più i versamenti contributivi volontari per altri cinque anni), per ricostituire la posizione previdenziale. ● Tremonti/bis Detassati al 50% gli investimenti delle imprese superiori alla media degli ultimi cinque anni senza differenze se finanziati con utili reinvestiti - 716 - ● Successioni e donazioni Niente più tassa di successione e donazione nemmeno al di sopra della franchigia di 350 milioni, mentre per le donazioni a parenti non in linea retta si applicano le imposte sui trasferimenti ordinariamente previste per le vendite. Le novità scattano con l’entrata in vigore della legge. Per i beni immobili “esentati” dall’imposta è prevista l’indicazione in una dichiarazione di successione, mentre salta l’obbligo di dichiarazione Ici. ● Euro e semplificazioni Facilitata la conversione in euro del capitale sociale delle srl: basta, infatti, una delibera dall’organo amministrativo senza convocazione dell’assemblea straordinaria. Il deposito delle delibere non è soggetto a omologa. La legge abolisce numerosi adempimenti, tra cui la dichiarazione periodica Iva e il versamento delle imposte a ferragosto. ● Società e new economy Possibile sostituire la sottoscrizione del capitale di spa e srl con la stipula di una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria. Ai ricercatori universitari sarà riconosciuta la titolarità dei brevetti delle proprie invenzioni e non meno del 50% dei proventi per lo sfruttamento dell’invenzione. N. 40 del 27 ottobre 2001 ? A cura del Servizio quesiti Ancl, coordinato dalla collega Diana Onder DUBBI E QUESITI Quesito Il quesito che Vi pongo è inerente al DM 16 gennaio 1997 il quale obbliga il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori ad una formazione appositamente attestata. Chi può ritenersi autorizzato ad effettuare e ad attestare i suddetti corsi? Risposta Il DM 16 gennaio 1997 individua unicamente i contenuti minimi della formazione, mentre l’obbligo deriva dal D.Lgs n. 626/1994, nel quale tale obbligo è posto a carico del datore di lavoro. Non vi è comunque alcuna riserva alla formazione, che risulta attività libera ed esercitabile da chiunque, salvo il giudizio reso a posteriori (secondo lo schema della culpa in eligendo), nel caso in cui il formatore non risultasse idoneo. Giuseppe Gangi Quesito Sono un consulente del lavoro, iscritto all’Albo di Salerno: non so come comportarmi nel predisporre una parcella per prestazioni professionali (perizia), resa come ctp (a percentuale?). Preciso che la prestazione consiste nell’accertare l’ammontare del danno subìto dall’attrice per effet- N. 40 del 27 ottobre 2001 to del più basso inquadramento lavorativo conseguente a un sinistro. Tale danno è stato determinato in lire 347.922.000. Risposta Le prestazioni effettuate come consulente tecnico d’ufficio fanno riferimento ad un tariffario separato da quello dei consulenti del lavoro, precisamente al DPR n. 352/1988, art. 2, il quale prevede per materie amministrative, contabili e fiscali, compensi a percentuale: nel caso del collega da lire 200 milioni a lire 500 milioni, dallo 0,59% all’1,19%; tali compensi spettano per prestazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, ma per analogia potrebbe applicare lo stesso onorario anche nel suo caso (lui ha fatto il consulente tecnico di parte); in alternativa dovrebbe ricercare nel tariffario dei consulenti del lavoro, DM n. 430/1992, l’art. 25, lettera d), nel quale vengono previsti gli onorari per consulenze in materia di controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale con percentuali dal 2% al 7% delle somme liquidate. Silvia Bradaschia Quesito La legge 27 febbraio 1998, n. 30, di conversione del DL n. 457/1997, quindi, da ultimo, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 11, hanno este- - 717 - so i benefici dell’esonero del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali anche alle imprese che esercitano la pesca costiera, quindi, anche a questa cooperativa. In merito a ciò, mentre l’Inail ha esaminato le relative disposizioni attuative con sua nota, in data 21 maggio 2001, dall’Inps ancora non si è saputo un bel niente. È possibile essere informati su tale argomento? Risposta Dopo varie ricerche infruttuose (non risulta pubblicata alcuna circolare sull’argomento), sono stati chiesti chiarimenti alla Direzione generale di Roma che, per le vie brevi, ha chiarito di non aver ancora fornito alcuna istruzione perché in attesa di ottenere una risposta dal Ministero delle politiche agricole in merito alla legittimità della norma che, sembra, trovi ostacoli in sede comunitaria. Pur in presenza di una norma di legge che riconosce il diritto ai benefici contributivi, l’Inps attende di ricevere il “via libera” dal Ministero che, a sua volta, è in attesa di conoscere il parere della Ce. Quest‘ultima dovrà valutare che le norme non vìolino il regime della concorrenza. Qualora venga riconosciuta la legittimità della norma, l’Inps fornirà tutte le istruzioni operative comprese quelle per l‘eventuale recupero degli arretrati. Enrico Lepsky In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) WEEK WORK WORK WEEK N. Argomento Oggetto 181 Euro Disciplina Conversione sanzioni amministrative e penali Dal 1° gennaio 2002, gli importi del limite massimo e minimo delle “Il Sole” 14.10.01 sanzioni penali e amministrative pecuniarie, fissati dalle vigenti disposizioni normative in lire, saranno tradotti in euro. Se l’operazione di conversione produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (cd. troncamento). Ad esempio, in caso di applicazione della sanzione da 500 mila a 3 milioni di lire, prevista per le violazioni in materia di collocamento, la conversione oscillerà da un minimo di 127,71 euro ad un massimo di 766,28 euro. Applicando il criterio del troncamento, il limite minimo della sanzione sarà 127 euro, mentre quello massimo sarà 766 euro (circolare Minlav. n. 83 del 4.10.01). 182 Collocamento Obbligatorio Incompatibilità tra gli istituti dell’esonero parziale e della compensazione territoriale Gli istituti dell’esonero parziale e della compensazione territoriale “Italia Oggi” del sono incompatibili tra loro. È pertanto inammissibile una domanda 18.10.01 contestuale volta a conseguire entrambi gli obiettivi. Quindi, il datore di lavoro in possesso del provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale potrà far ricorso all’istituto dell’esonero parziale, per le sedi nelle quali si assume in eccedenza, solo dopo l’accertata impossibilità di effettuare il collocamento mirato e/o ogni altra iniziativa diretta all’inserimento del disabile (nota Minlav. n. 1630 dell’11.10.01). 183 Contributi Imprese di assicurazione Fondo di solidarietà A seguito di richieste di chiarimento circa l’individuazione delle dit- “www.inps.it” te soggette all’obbligo di contribuire al finanziamento del “Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa”, l’Inps chiarisce che il Fondo grava sulle imprese di assicurazione operanti in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo esercitato. Sono esclusi quei soggetti che, in forza di un contratto di agenzia stipulato con le imprese di assicurazione, promuovono la conclusione di contratti per conto delle imprese stesse in una zona determinata (messaggio Inps n. 158 del 15.10.01). 184 Agricoltura Aziende agricole Nessuna contribuzione per le collaborazioni occasionali I coltivatori diretti possono avvalersi per un periodo di 3 mesi l’anno, “www.inps.it” per la raccolta di prodotti agricoli, della collaborazione occasionale di parenti ed affini. Per gli aspetti che attengono al rapporto previdenziale ed assistenziale, anche l’Inps, dopo il Minlav., conferma che tale collaborazione occasionale, se resa a titolo gratuito non delinea un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e pertanto non va assoggettata ad alcun tipo di contribuzione (circolare Inps n. 184 del 18.10.01). - 718 - Fonte N. 40 del 27 ottobre 2001 STORIE DI LAVORO S ignor Memmo, le devo fare una confessione – dice al principale Milena, quella bella ragazza che lavora allo stampaggio – però mi vergogno un po’, perché riguarda proprio il momento in cui mi spoglio e per un attimo resto come m’ha fatto mamma. A me puoi dire tutto, ci mancherebbe altro – risponde il giovane e aitante principale – immagino che ti vuoi lamentare del fatto che nella mia piccola officina per spogliatoio c’è solo uno stanzone diviso da una vecchia parete di legno. Proprio così, signor Memmo, replica Milena – quando arrivo la mattina e mi tolgo i vestiti, vedo un movimento dei maschi che non mi piace per niente. Sento benissimo che stanno tutti dietro la parete, che ormai è piena di buchi da sembrare quel formaggio chiamato gruviera. Memmo li sa benissimo quei buchi, uno ne ha fatto pure lui, mesi fa, ed è rimasto sconvolto perché Milena non si leva i vestiti punto e basta, ma, sentendosi osservata, fa un vero e proprio spogliarello professionale. Eppoi, signor Memmo, succede anche che i maschi vadano a toccare ogni tanto i miei indu- N. 40 del 27 ottobre 2001 Spogliarello nello spogliatoio menti più intimi. Poco fa sono improvvisamente rientrata nello spogliatoio e ho trovato il ragazzo delle spedizioni che aveva in mano il mio reggiseno. Non si può andare avanti così. Purtroppo ti devi adattare, Milena. Io non ho ora i soldi per rinnovare i servizi. D’altra parte, la legge è chiara (articolo 40, DPR 19 marzo 1956, n. 303) e stabilisce spogliatoi distinti per sesso solo nelle aziende con più di 50 dipendenti. In questo momento arriva il giovane consulente; anche lui amerebbe vedere uno spogliarello professionale. Però è deontologicamente costretto a sostenere che quell’articolo 40 è stato aggiornato dal DPR n. 626/1994. Da allora non c’è più il limite dei 50 dipendenti, tutti gli spogliatoi devono essere divisi per sesso, nonché chiudibili a chiave. Pare che il giovane e aitante principale voglia cambiare consulente. TANTO PER RIDERE - 719 - Valfrido Paoli Si allarga la convenzione La firma digitale Ancl/Cgn Il servizio La firma digitale permette di conferire validità giuridica ad un qualsiasi documento informatico garantendo autenticità (certezza del mittente), integrità (nessuna alterazione sul documento), riservatezza e non ripudiabilità. Inoltre, fornisce la possibilità di depositare telematicamente i bilanci e le pratiche camerali. Per attivare il servizio è necessario aver aderito precedentemente al servizio sportello Cciaa. ● Kit “Firma digitale” fornito da Cgn – Smart card, personalizzata da un lato con il logo “Servizi Cgn”; – certificato di firma; – certificato di autenticazione; – copia del manuale operativo; – busta di revoca; – cd rom “Servizi Cgn” contenente gli applicativi autoinstallanti Fedra (software per la compilazione delle pratiche), Dike (software per firmare digitalmente le pratiche), Ghostscript (software per elaborazioni in formato pdf); ● Dotazione del professionista necessaria – Pc con collegamento Internet (browser: Explorer 5.0 o successive; Netscape 4.7 o successive); corso su Fedra deposito bilanci (fad: formazione a distanza/sezione riservata su www.cgn.it); – lettore smart card. fornitura gratuita del kit “Firma digitale Cgn” a tutti gli associati Cgn attivi al 30 settembre 2001; ● garanzia di installazione corretta. Alcuni campi di utilizzo: – processore Intel Pentium II 350 MHz o superiore, almeno 64 MB di Ram; ● deposito dei bilanci e delle pratiche camerali (sportello telematico Cciaa); – sistema Windows 95; 98; NT; 2000; ME; ● – modem, Ian o altro. invio telematico degli adempimenti finali (servizio 730 telematico); ● interscambio banche dati comunali (servizio Ici telematico); ● invio di posta elettronica sicura (si ha la certezza dell’identità del mittente); ● invio di posta elettronica cifrata (la può leggere solo il destinatario); ● comunicazioni ufficiali con le amministrazioni pubbliche; ● risposte a bandi e gare pubbliche; ● dichiarazioni fiscali; ● trasmissione di documenti legali; ● e-commerce; ● transazioni finanziarie; ● transazioni personali. I vantaggi ● Servizio di assistenza telefonica e quesiti telematici; ● corso di formazione a distanza (fad) su Fedra deposito bilanci e pratiche camerali; ● applicativi software Fedra, Dike e Ghostscript autoinstallanti: tempo medio di installazione solo tre minuti; ● – ● ● assegnazione gratuita di casella di posta elettronica professionale: [email protected]; possibilità di essere delegati IR per conto di tutta la propria clientela mediante i corsi IR organizzati su scala nazionale da Cgn; Trovi le informazioni complete nel sito www.cgn.it ovvero presso Cgn, Via San Giuliano, 43 – 33170 Pordenone Tel. 0434/28293 – Fax 0434/28458. - 720 - N. 40 del 27 ottobre 2001 UNIONE PROVINCIALE ANCL DI PESCARA CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI PESCARA organizzano un CONVEGNO per il giorno martedì 30 ottobre 2001, alle ore 15,00, presso l’Hotel Serena Majestic – Zona grandi alberghi – Montesilvano (PE) PROGRAMMA Saluti e interventi: ● la Tremonti bis: la detassazione degli investimenti. Definiziorag. MARIO FUSCHINI, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine ne, conferme e novità rispetto alla norma del 1994; dei cdl di Pescara; ● le semplificazioni tributarie della manovra dei 100 giorni: rag. LUIGI SERRA, Consigliere Nazionale dell’Ordine dei cdl; dall’abrogazione delle dichiarazioni periodiche Iva, alla posrag. ANTONELLA GRANNONICO, Presidente UP Ancl di Pescara. sibilità di rettificare la dichiarazione dei redditi; RELATORI: ● il passaggio all’euro: sintesi delle maggiori problematiche fidott.MASSIMILIANO MARIANI,dirigente Ufficio attività istituzionali Inail scali e contabili; regione Abruzzo: dott. UMBERTO COSTABILE, responsabile Abruzzo “TELECONSUL”: ● finanziamenti Inail alle piccole e medie imprese per l’abbat● presentazione “TELECONSUL”; timento delle barriere architettoniche nei posti di lavoro; dott. PAOLO MENEGHETTI, pubblicista, consulente del lavoro, collaboratore de “IL SOLE-24 ORE”: avv. OSVALDO GALIZIA, consulente del lavoro: le novità sul rapporto di lavoro a tempo determinato. ● MODERATORE: rag. FERNANDO TIBERIO, Consigliere UP Ancl di Pescara, in collaborazione con la rag. SABRINA PADOVANO, Segretaria UP Ancl di Pescara. La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità. Segreteria: Unione Provinciale Ancl di Pescara – Via Chieti, 5 – Tel. 085/28983. CONSIGLIO REGIONALE ANCL DEL VENETO CONSILP VENETO con il patrocinio della RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA organizzano un CONVEGNO per il giorno mercoledì 31 ottobre 2001, alle ore 15,00, presso la Sala Congressi della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Via Adige – Sarmeola di Rubano (PD) sul tema PROBLEMATICHE OPERATIVE ALL’INTRODUZIONE DELL’EURO PROGRAMMA L’introduzione dell’euro nell’ambito bancario. Saluto di benvenuto: rag. FERNANDO TEBALDI, Presidente Consiglio Regionale Ancl del Veneto. RELATORE: dott. CESARE RIZZO, dottore commercialista, libero professionista. Introduzione: dott.ssa VALERIA GUALANDI, responsabile Campagna informazione euro Rappresentanza Commissione europea Milano. L’introduzione dell’euro nell’ambito fiscale e del lavoro. RELATORE: dott. GIOVANNI FIORE, Direttore redazione editoriale REFI srl. Dibattito. Si prega cortesemente di confermare la propria partecipazione alla segreteria organizzativa. Segreteria: Proservizi – Via Leonardo da Vinci, 14 – Vicenza – Tel. 0444/914236 – Fax 0444/913358 – E-mail: [email protected]. N. 40 del 27 ottobre 2001 - 721 -