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ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 40 DEL 27 OTTOBRE 2001
40
articoli
Le novità nel trasferimento d’azienda (Mancuso)
Dal 9 dicembre il Registro è telematico (De Stefanis)
Enpals e sportivi professionisti (De Lorenzis)
rubriche
Notizie dall’Ordine (cancellazione dall’Albo)
Fisco in pillole (censimento, fisco on line, manovra economica)
Dubbi & Quesiti (Onder, Gangi, Bradaschia, Lepsky)
Week Work (Studio associato Paoli)
Storie di lavoro (Paoli)
IMPORTANTE
Si è ricostituita l'Unione Provinciale
di Matera. Prossimamente forniremo la
composizione degli organi dirigenziali.
CONVEGNI
❑
❑
A Pescara il 30 ottobre
A Padova il 31 ottobre
(pag. 721)
(pag. 721)
CORSI
Dal 6 al 20 novembre a Catania si terrà un corso d’amministrazione del personale (vedi a pag. 714).
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Riunificazione tra Ancl, Siclam e Ucla
Un unico sindacato
per una grande professione
Milano, 9 novembre 2001
(v. a pag. 704)
ANCL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
SICLAM – SINDACATO CONSULENTI DEL LAVORO MILANO E LOMBARDIA
UCLA – UNIONE CONSULENTI DEL LAVORO NAZIONALE
con il patrocinio del
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI MILANO
organizzano un
CONVEGNO NAZIONALE
per il giornio venerdì 9 novembre 2001 – presso la Sala Orlando dell’Unione Commercianti – Corso Venezia, 49 – MILANO
sul tema
UN UNICO SINDACATO
PER UNA GRANDE PROFESSIONE
PROGRAMMA DEI LAVORI
rio Generale Nazionale Ancl;
MARTINA BONESCHI POZZI, Segretario Generale Siclam;
POTITO DI NUNZIO, Presidente Ucla.
Ore 9,00 Registrazione.
Ore 9,30 Introduzione e saluto:
GABRIELLA PERINI, Presidente Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei cdl;
GIOVANNI ZINGALES, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di
Milano.
Ore 9,45 L’emersione del lavoro sommerso.
RELATORE: GABRIELE BONATI.
Ore 12,30 Saluto del Presidente dell’Enpacl,VINCENZO
MICELI.
Ore 12,45 Interventi, dibattito e risposta ai quesiti.
Ore 13,00 Brunch.
Ore 10,30 La manovra dei 100 giorni. Legge finanziaria anno 2002.
RELATORE: on. DANIELE MOLGORA, Sottosegretario al Ministero delle finanze.
Ore 11,15 Coffee break.
Ore 11,45 Progetto di unificazione sindacale e la politica del nuovo Sindacato Ancl/Siclam/
Ucla.
RELATORI: ROBERTO DE LORENZIS, Segreta-
Ore 15,00 Il libro bianco sul mercato del lavoro in Italia.
RELATORE: on. ALBERTO BRAMBILLA, Sottosegretario al Ministero del welfare (lavoro
e politiche sociali).
Ore 16,00 La nuova disciplina dei contratti a termine.
RELATORE: MARIO NAPOLI, Università Cattolica di Milano.
Ore 17,00 Interventi, dibattito e risposta ai quesiti.
Ore 18,00 Conclusione e chiusura dei lavori.
I lavori saranno coordinati dalla collega GABRIELLA PERINI, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei cdl.
Segreterie organizzative:
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Tel. 06/5415521 – Fax 06/5415565;
Sindacato Consulenti del Lavoro Milano e Lombardia – Tel. 02/58317241 – Fax 02/58310253;
Unione Consulenti del Lavoro Nazionale – Tel. 02/48029848 – Fax 02/48012811.
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N. 40 del 27 ottobre 2001
Recepite le modifiche attuative di una direttiva europea
Le novità nel trasferimento d’azienda
I
l decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, di attuazione alla direttiva 98/50/
Ce del Consiglio, ha modificato
l’art. 2112 c.c. e i commi 1, 2, 3 e 4
dell’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, riguardanti il trasferimento d’azienda.
Nozione di trasferimento
d’azienda (art. 2112 c.c.)
Il nuovo testo dell’art. 2112
stabilisce che per trasferimento
d’azienda si intende qualsiasi
operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con
o senza scopo di lucro, per la produzione o lo scambio di beni o
servizi, che sia preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla
base dei quali il trasferimento è
attuato.
Si considerano trasferimento
d’azienda anche l’usufrutto o l’affitto d’azienda.
La nuova disciplina si applica
anche al trasferimento di parte
dell’azienda; si intende per parte,
un’articolazione funzionalmente
autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi di quanto
detto sopra, che sia preesistente
come tale al trasferimento e che
conservi nel trasferimento la propria identità.
Avendo il legislatore utilizza-
N. 40 del 27 ottobre 2001
to termini generici per definire il
trasferimento d’azienda, quest’ultimo, dunque, non risulta vincolato dallo strumento negoziale
utilizzato e dalla natura del soggetto utilizzatore.
Si ricorda che anche la previgente normativa non individuava espressamente, fatta eccezione per l’usufrutto e per l’affitto
d’azienda, le tipologie negoziali
in grado di integrare l’ipotesi di
trasferimento d’azienda ai fini
dell’applicazione della relativa
normativa, e che la giurisprudenza aveva quindi tentato di definire la nozione di trasferimento
d’azienda: in particolare sono
state considerate come trasferimento d’azienda la fusione in
senso stretto e la fusione per incorporazione tra società; il conferimento d’azienda; il trasferimento d’azienda in virtù di successione mortis causa e anche
una pluralità di atti negoziali succedutisi in un determinato periodo di tempo che realizzino il disegno unitario di un unico atto di
cessione. Al contrario, il trasferimento del pacchetto azionario
di maggioranza o di controllo
della società, non incidendo sull’autonoma soggettività giuridica delle società interessate, non
sono state considerate trasferimento d’azienda.
L’attuale disposizione si riferisce anche al termine “provvedimento” per indicare una delle
modalità di attuazione del trasfe-
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rimento. In dottrina si osserva che
il termine “provvedimento” sembra legittimare la configurazione
del trasferimento d’azienda anche per i provvedimenti autoritativi amministrativi nell’ambito
della gestione di pubblici servizi,
che però la giurisprudenza aveva
escluso dalla sfera di applicazione
della normativa sul trasferimento
d’azienda.
Adempimenti a carico del
cedente e del cessionario
in caso di trasferimento
di un’azienda, o di parte
di essa, che occupi complessivamente più di
quindici lavoratori (art.
47, legge 29 dicembre
1990, n. 428)
●
Comunicazione al sindacato
Almeno venticinque giorni
prima che sia perfezionato l’atto
da cui deriva il trasferimento, o
che sia raggiunta un’intesa vincolante (per esempio, la stipulazione
di un contratto preliminare), il cedente e il cessionario devono
dare comunicazione per iscritto
del trasferimento alle rispettive
rappresentanze sindacali unitarie,
ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell’art. 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipula-
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(segue)
to il contratto collettivo applicato
nelle imprese interessate al trasferimento.
Qualora non siano presenti le
predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi.Tale
obbligo può essere assolto dal
cedente o dal cessionario per il
tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
●
Il mancato rispetto, ad opera
del cedente o del cessionario, degli obblighi di comunicazione e di
avvio della procedura di esame
congiunto costituisce condotta
antisindacale ai sensi dell’art. 28
della legge n. 300 del 1970, ma,
secondo la giurisprudenza, non
incide sulla validità del negozio
traslativo.
●
●
Contenuto della comunicazione
L’informazione deve riguardare:
– la data o la data proposta del
trasferimento;
– i motivi del programmato trasferimento d’azienda;
– le conseguenze giuridiche,
economiche e sociali per i lavoratori;
– le eventuali misure previste
nei confronti degli stessi.
Esame congiunto
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata
entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione del trasferimento, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento
della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo
inizio, non sia stato raggiunto un
accordo.
Decisione di trasferimento
d’azienda presa da impresa
controllante
Gli obblighi di comunicazione e di esame congiunto devono
essere assolti anche qualora la
decisione relativa al trasferimento sia stata assunta dall’impresa
che controlla quella che intende
trasferire l’azienda o un suo ramo.
La mancata trasmissione da
parte di detta impresa controllante delle informazioni necessarie
non giustifica l’inadempimento
dei predetti obblighi.
●
●
Inadempimento dell’obbligo
di comunicazione e di avvio
della procedura di esame congiunto
Altri adempimenti a carico di
cedente e cessionario
Oltre a quanto previsto dall’art. 47 della legge n. 428 del
1990, il trasferimento d’azienda,
che comporta il passaggio di lavoratori dipendenti ad un nuovo
soggetto, richiede anche l’osservanza dei seguenti adempimenti.
1 – Comunicazione al centro per
l’impiego
Nel termine di cinque giorni,
il cedente è tenuto a comunicare
il passaggio dei lavoratori all’azienda cessionaria e il cessionario è tenuto a comunicare l’acqui-
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sizione dei nuovi dipendenti.
2 – Comunicazione all’Inail
Nello stesso giorno del trasferimento, il cedente deve comunicare l’uscita dei lavoratori trasferiti dalla posizione assicurativa interessata (denuncia di cessazione) e il cessionario deve includere nella competente posizione assicurativa i nuovi dipendenti (denuncia di assunzione).
3 – Comunicazione all’Ufficio provinciale per il collocamento
dei disabili
Occorre regolarizzare il passaggio al cessionario di eventuali lavoratori disabili al fine del riconoscimento dell’obbligo di riserva.
Rapporto di lavoro dei dipendenti applicati all’azienda ceduta (art. 2112
c.c.)
●
Diritti del lavoratore
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano. Quindi, il rapporto di lavoro prosegue, senza soluzione di
continuità, con il cessionario, che
si sostituisce automaticamente al
cedente. In particolare:
– è mantenuta l’anzianità di servizio;
– è mantenuto il diritto al godimento delle ferie maturate
complessivamente;
– le mensilità aggiuntive verranno corrisposte per intero,
compresa anche la quota maturata alle dipendenze del cedente;
➦
N. 40 del 27 ottobre 2001
(segue)
– i conguagli fiscali e contributivi di fine anno dovranno tener conto della retribuzione
complessiva percepita dai lavoratori interessati, sia alle dipendenze del cedente che del
cessionario, il quale dovrà proseguire nelle operazioni di
conguaglio derivanti da eventuale assistenza fiscale;
– se il trasferimento comporta
l’estinzione del soggetto preesistente, il cessionario dovrà
presentare la dichiarazione
mod. 770 anche per il cedente, compilando per quest’ultimo appositi quadri aggiuntivi.
●
Crediti del lavoratore applicato all’azienda ceduta
Il cedente e il cessionario sono
obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo
del trasferimento. Il lavoratore potrà chiedere l’adempimento per
l’intero credito sia al cedente che
al cessionario. Il debitore che ha
pagato l’intero debito potrà poi
avvalersi della facoltà di regresso
nei confronti dell’altro debitore in
solido, chiedendogli il pagamento della propria parte.
Il lavoratore può consentire la
liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro con le procedure previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c.
●
Contratto collettivo applicabile
Il cessionario è tenuto ad applicare ai lavoratori addetti all’azienda a lui trasferita i trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti nazionali,
territoriali ed aziendali, applicati
N. 40 del 27 ottobre 2001
alla data del trasferimento dal
cedente, fino alla loro scadenza
e ferma restando la possibilità di
una sostituzione con i contratti
collettivi del medesimo livello
applicabili all’impresa del cessionario.
●
Recesso da parte del datore di
lavoro o del lavoratore
Il trasferimento di azienda
non costituisce di per sé motivo
di licenziamento, ferma restando
la facoltà per il datore di lavoro
di esercitare il recesso ai sensi
della normativa in tema di licenziamento.
Il lavoratore, le cui condizioni
di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può dimettersi con gli effetti
di cui al primo comma dell’art.
2119 c.c.
Questioni non trattate dall’art. 2112 e dall’art. 47
della legge n. 428 del
1990
●
Trasferimento di azienda e
premi Inail
L’Inail, con delibera n. 646 del
16 novembre 2000, ha introdotto
una norma premiale consistente
nella riduzione del tasso di premio per le aziende, in regola con
gli adempimenti contributivi assicurativi, che investono nella sicurezza, trascorso un periodo di due
anni di assicurazione.
L’art. 25 della delibera chiarisce che il trasferimento d’azienda non determina una modificazione automatica dell’oscillazione delle tariffe dei premi applicabili alle aziende; per aversi una
modificazione è infatti necessario che ricorra anche un cambia-
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mento della natura del rischio
assicurato.
●
Trasferimento d’azienda e
trattamento di fine rapporto
Il cessionario deve essere
considerato unico debitore del
pagamento del tfr nel caso in cui
si risolva il rapporto di lavoro di
un lavoratore, che abbia precedentemente cambiato datore di
lavoro a seguito di un trasferimento d’azienda, poiché il rapporto di lavoro prosegue, senza
soluzione di continuità, con il cessionario e poiché il diritto del lavoratore al tfr matura solo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, il
fondo maturato presso il cedente deve essere trasferito presso il
cessionario.
●
Anticipo imposte del tfr
La Finanziaria per il 1997 ha
stabilito che i sostituti d’imposta
con più di cinque dipendenti per
l’anno 1997, ovvero con più di
quindici dipendenti per l’anno
1998, debbano versare un’anticipazione sulle imposte del tfr. Tale
anticipazione rappresenta un credito d’imposta recuperabile dalle
imposte sui tfr liquidati dal 1° gennaio 2000 e, dal 1° gennaio 2001,
dall’imposta sostitutiva dell’11%
dovuta sulle rivalutazioni.
In caso di operazioni straordinarie, fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda e cessioni delle stesse, il nuovo soggetto alle
dipendenze del quale i dipendenti sono confluiti senza soluzione di continuità acquisisce
anche la titolarità del suddetto
credito.
Maria Vittoria Mancuso
CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL
Partono le smart card per le imprese
Dal 9 dicembre il Registro è telematico
L’
articolo 31, comma 2, legge
24.11.2000, n. 340 (legge di
semplificazione 1999), ha
stabilito che dal prossimo 9.12.2001
gli atti, le domande e le denunce relative alle società dovranno essere
obbligatoriamente presentate all’Ufficio del Registro delle imprese
per via informatica e telematica, ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, legge 15.3.1997, n. 59.
Questo significa che tutte le società, per le domande di iscrizione, di
modifica e di cancellazione al Registro delle imprese non potranno più
utilizzare l’attuale modulistica (il cd.
supporto cartaceo), ma dovranno in
ogni caso utilizzare il supporto informatico e la trasmissione telematica.
Tale disposizione, per ora, non
riguarda le imprese individuali ed
i soggetti iscritti al solo Rea (Repertorio economico amministrativo). Per questi soggetti sarà un apposito decreto a definire i tempi e i
modi per la loro assoggettabilità alle
procedure informatiche.
In questa breve nota, cercheremo di sintetizzare quelli che sono i
concetti fondamentali evidenziando i princìpi generali che regolano
la materia, cercando poi di schematizzare quelli che sono gli adempimenti cui sono tenute le imprese
costituite in forma societaria nei
confronti del Registro delle imprese.
SMART CARD
I mesi che mancano per l’adozione in forma obbligatoria della
pratica telematica e della firma digitale da parte dell’Ufficio del Registro delle imprese sono molto importanti. Infatti, in questo lasso di
tempo le Camere di commercio sa-
ranno chiamate:
1) al rilascio delle smart card alle
imprese, per consentire, tra le
altre cose, la trasmissione telematica degli atti, delle domande e delle denunce al Registro
delle imprese;
2) a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie in merito
all’uso di questo nuovo strumento.
Gli uffici di registrazione
Per il rilascio della smart card è
necessario rivolgersi agli Uffici di
registrazione ubicati nel territorio.
Gli Uffici di registrazione si trovano anche presso le Camere di
commercio competenti.
Gli Uffici di registrazione eseguono le operazioni di identificazione, raccolta e conservazione dei
dati relativi ai richiedenti i certificati.
L’operatore dell’Ufficio di registrazione viene chiamato rao.
Il certificatore si avvale, sul territorio, di Uffici di registrazione per
svolgere principalmente le funzioni di:
– identificazione e registrazione
degli utenti titolari;
– validazione della richiesta del
certificato;
–
distribuzione ed inizializzazione del dispositivo di firma;
–
attivazione della procedura di
certificazione della chiave pubblica del titolare;
–
supporto al titolare e al certificatore nel rinnovo/revoca dei
certificati.
Le caratteristiche
della smart card
Gli Uffici di registrazione, come
abbiamo visto, hanno il compito
principale della distribuzione delle
smart card.
La smart card (carta intelligente), è il dispositivo di firma digitale,
cioè l’apparato elettronico che, oltre a conservare in luogo protetto
la chiave privata, serve anche per
generare la firma digitale.
Si tratta di una carta simile ad
una carta di credito, dotata però di
un microprocessore, nel quale viene scritta una serie di dati significativi.
La smart card custodisce e rende inaccessibile dall’esterno la chiave privata.
Su un lato della smart card è riportato un numero di serie chiamato “identificativo della smart card”.
➦
DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE REGOLANO IL DOCUMENTO INFORMATICO E LA SUA SOTTOSCRIZIONE
1) Il DPCM 8.2.1999 regola gli aspetti tecnici ed organizzativi di chi usufruisce ed
opera con i documenti informatici e la firma digitale;
2) la circolare Aipa, n. Aipa/CR/22 del 26.7.1999, contiene le norme per l’iscrizione nell’elenco pubblico dei certificatori;
3) il DPR 28.12.2000, n. 445 recante la dicitura “Testo unico delle disposizioni legisltative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, tratta, nelle prime cinque sezioni del Capo II (articoli dal 6 al 29), del documento informatico e della firma digitale.
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N. 40 del 27 ottobre 2001
(segue)
La smart card è protetta da un
pin (personal identification number)
segreto dell’utente, che dovrà essere rigorosamente numerico e di
lunghezza tra i cinque e gli otto caratteri.
Il pin è fondamentale per la sicurezza della propria chiave privata; va gestito, conservato e custodito esattamente come quello del
proprio bancomat.
Insieme alla smart card viene
consegnata una busta contenente
“l’identificativo del codice di revoca”.
Il costo della smart card potrà
essere pagato o con carta di credito
(Visa e Master card) o con versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. 22447379, intestato
a: InfoCamere scpa – Direzione amministrazione e finanza – C.so Stati
Uniti, 14 – 35127, Padova.
Non viene accettata per pagamenti Internet la carta Visa Electron.
A fronte del pagamento da parte dell’utente dell’importo previsto,
l’addetto all’Ufficio di registrazione
rilascerà sempre e in ogni caso una
regolare fattura.
LE MODALITÀ DELL’INVIO
TELEMATICO DEI DOCUMENTI
Soggetti interessati
Le smart card verranno rilasciate a tutte quelle persone fisiche che,
a titolo pesonale o per conto di
un’impresa (amministratori, soci,
sindaci), si presentino presso un Ufficio di registrazione.
Dal momento in cui le pratiche
all’Ufficio del Registro delle imprese potranno essere inviate telematicamente, non ci si dovrà più recare materialmente presso l’Ufficio
per depositare atti o denunce.
La procedura di generazione
della smart card
Per ottenere il dispositivo di firma è necessario rivolgersi personalmente ad uno qualsiasi degli Uffici
di registrazione sopra riportati, esibendo un valido documento, che
potrà essere solo la carta d’identità
o il passaporto.
Non verrà accettato alcun altro
tipo di documento.
Al termine della richiesta viene
stampato un modulo di registrazione, che l’utente dovrà sottoscrivere.
Il modulo viene stampato almeno in tre copie, di cui una rimane
all’Ufficio di registrazione, una viene spedita all’Ente di certificazione
da parte dell’Ufficio di registrazione
e una viene consegnata all’utente.
Diritti
Il rilascio della prima smart card
alle imprese, da parte della Camera
di commercio, è gratuito.
Per ogni rilascio successivo di
smart card, ad altri soggetti interni
alla società o a persone diverse,
l’Ente certificatore camerale ha fissato un importo di lire 60.000 (Iva
compresa).
N. 40 del 27 ottobre 2001
Supporti tecnici
Per la transazione telematica
degli atti, delle domande e delle
denunce al Registro delle imprese
sono necessari particolari supporti
tecnici.
La trasmissione telematica dei
documenti avviene attraverso il sistema informatico denominato Telemaco, realizzato secondo le dispo-
sizioni previste dal DPR 28.12.2000,
n. 445.
Telemaco è il servizio che consente di effettuare via Internet l’invio delle pratiche di denuncia e di
modifica al Registro delle imprese.
Grazie a Telemaco è, inoltre, possibile ottenere, sempre via Internet,
visure, certificati, atti e bilanci ottici, informazioni sulle procedure
concorsuali esistenti nei confronti
di persone fisiche o giuridiche.
Per l’utilizzo di tale servizio occorre sottoscrivere un’apposita
convenzione o con la locale Camera di commercio o con una delle associazioni convenzionate con InfoCamere.
La sottoscrizione
dei documenti
Per firmare digitalmente un documento, il sottoscrittore deve:
– poter visualizzare chiaramente
il documento che si accinge a
firmare;
– una volta visualizzato il documento, dare conferma e decidere dove salvare il file firmato;
– inserire il dispositivo di firma
(smart card), contenente la
“chiave privata”, nell’apposito
lettore;
– digitare il pin segreto;
➦
IL SOGGETTO CHE INTENDE UTILIZZARE LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEVE ESSERE IN
POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI TECNICI:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
pc con collegamento Internet via modem, lan o altro;
processore Pentium II, 350 MHz o superiore, con almeno 64 Mb di Ram e 100 Mb di spazio
disco disponibile;
sistema Windows 9x, NT, 2000;
card reader (lettore di smart card), compatibile con sistema operativo(1);
essere abilitato a Telemaco;
avere installato il software Fedra, nella versione 5.4 (distribuito gratuitamente dalla Camera di commercio;
disporre di un programma per la conversione di documenti in formato pdf (es. Acrobat
Pdfwriter)(2);
avere installato il toolkit di firma digitale Dike, versione 1.2 (distribuito gratuitamente da
InfoCamere, scaricabile direttamente dal sito www.infocamere.it);
essere in possesso della smart card per la firma digitale, rilasciata da un Ufficio di registrazione.
(1) Tale supporto viene venduto dalla Camera di commercio al prezzo di lire 50.000 + Iva.
(2) Il formato dei documenti accettati dall’Aipa sono: pdf, tiff e txt.
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(segue)
–
attendere la generazione della
firma.
Se c’è un secondo firmatario,
questi deve:
– visualizzare il documento già
firmato dal primo e decidere
dove salvare il file firmato;
– inserire la propria smart card e
digitare il pin segreto;
– attendere la generazione della
firma.
È necessario che ogni documento firmato contenga, in calce
alla scrittura, l’indicazione dei nominativi dei sottoscrittori, la data e il
luogo di sottoscrizione.
La procedura di autentica
della firma digitale
un pubblico ufficiale o da altra indicazione alla quale viene attribuito
valore legale.
Si tratta ora di chiederci come
datare un documento informatico.
La procedura con la quale si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un’ora
opponibili a terzi si chiama “validazione temporale”.
La procedura consiste nel calcolare l’impronta del documento firmato e trasmetterla ad un servizio
di marcatura gestito da un ente di
certificazione; il servizio aggiunge
all’impronta ricevuta la data e l’ora
ottenendo un’impronta “marcata“,
che viene poi cifrata con la chiave
privata del servizio di marcatura e
trasmessa al richiedente che la allega al documento in questione.
La spedizione
L’autenticazione della firma digitale consiste “nell‘attestazione, da
parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua
presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale,
della validità della chiave utilizzata
e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della
parte e non è in contrasto con l’ordinamento giuridico” (articolo 24,
comma 2, DPR n. 445/2000).
L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale
integra e sostituisce ad ogni fine di
legge l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti (vedi box in questa
pagina – ndr).
La procedura di inoltro degli
atti e delle pratiche avviene mediante l’utilizzo di Telemaco.
Telemaco è lo sportello telematico che consente sia l‘accesso remoto all‘archivio del Registro delle
imprese che la spedizione degli atti
e delle pratiche al Registro delle imprese.
L’invio telematico degli atti e
delle pratiche deve avvenire in conformità al disposto di cui all‘articolo
15 del DPR n. 581/1995 e quindi
con le stesse garanzie dell’invio di
corrispondenza a mezzo plico raccomandato.
La marcatura temporale
Diritti di segreteria
La data, pur non essendo un
elemento costitutivo necessario di
un atto, viene normalmente indicata da chi firma o sottoscrive un documento destinato ad essere esteriorizzato.
Quando è necessario accertare
anche il momento in cui il documento è stato sottoscritto, spedito
o ricevuto, l’indicazione della data
deve essere giuridicamente certa e
deve risultare dall’attestazione di
Diritti di segreteria
e imposta di bollo
Se la pratica è presentata su
supporto informatico, i diritti potranno essere versati allo sportello
nei modi in cui ciò avviene attualmente (contante, ricevuta di versamento su conto corrente postale,
bancomat).
Se la pratica è presentata per
via telematica i diritti verranno detratti da un ammontare prepagato
o versati con meccanismo di post
pagato secondo gli schemi previsti
per il servizio Telemaco.
Imposta di bollo
Sarà assolta virtualmente dalla
Camera, appositamente autorizzata dall‘Intendenza di finanza alla riscossione del bollo virtuale in entrata (a tutti gli utenti abilitati alla
pratica telematica la Camera dovrà
pertanto comunicare gli estremi di
tale autorizzazione).
Per gli atti e i documenti soggetti ad imposta di bollo, la distinta di
presentazione deve recare chiaramente la dicitura indicante il pagamento virtuale dell’imposta e gli
estremi della relativa autorizzazione.
Il meccanismo di calcolo dei
bolli, in assenza del decreto del Ministero delle finanze previsto dal DPR
n. 513/1997 e non potendo equiparare i documenti elettronici a tabulati meccanografici, è determinato
in modo analogo al documento cartaceo dattiloscritto e quindi si basa
sul numero di pagine “elettroniche”
fissato dal formato di impaginazione utilizzato dal programma informatico di videoscrittura del documento stesso (che, dunque, dovrà
essere aderente ai criteri previsti per
il formato “uso bollo”).
Cinzia De Stefanis
LA PROCEDURA DI AUTENTICA DELLA FIRMA DIGITALE VA ESEGUITA NEL MODO DI SEGUITO RIPORTATO:
–
–
–
–
il documento viene firmato dal sottoscrittore;
il pubblico ufficiale verifica, collegandosi con l’Ente di certificazione, la validità della chiave pubblica del sottoscrittore,
aggiunge al documento l’attestazione di autenticità e
appone la sua firma digitale, la cui impronta sarà calcolata sull’insieme costituito dal documento, dalla firma del sottoscrittore e dal certificato digitale del sottoscrittore e dall’attestazione di autenticità.
- 710 -
N. 40 del 27 ottobre 2001
Particolare regime previdenziale
Enpals e sportivi professionisti
Definizione
Si definisce sportivo professionista chi esercita l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal
Coni e che consegue la relativa
qualificazione dalle Federazioni
sportive nazionali.
La legge n. 91/1981 all’art. 2 indica come sportivi professionisti
gli atleti, gli allenatori, i direttori
tecnico-sportivi ed i preparatori
atletici. In generale, per atleta si intende lo sportivo che scambi prestazioni agonistiche con retribuzione ed infatti la Federazione italiana gioco calcio definisce professionista solo il giocatore che
pratica l’attività sportiva come lavoro primario. Gli allenatori e i preparatori atletici sono generalmente indicati nelle normative federali con la qualifica di tecnici,
cioè coloro ai quali sono affidati
compiti e funzioni di tipo “tecnico-sportivo”. Nel nostro caso specifico la Federazione italiana gioco calcio definisce tecnici le seguenti figure professionali: allenatori, massaggiatori, direttori tecnici e medici sociali. In base all’art. 3
della legge n. 91/1981, affinché lo
sportivo possa essere qualificato
come professionista l’attività da
lui prestata deve possedere determinati requisiti:
– onerosità;
– continuità;
– natura professionistica secon-
N. 40 del 27 ottobre 2001
do la normativa federale sportiva;
– riconducibilità nell’ambito
delle discipline regolamentate dal Coni.
La previdenza degli sportivi
professionisti è gestita in via principale dall’Enpals sostitutivo dell’Ago.
La nuova disciplina che regola il regime contributivo e pensionistico degli sportivi professionisti iscritti al Fondo pensioni presso l’Enpals ha previsto un intervento di armonizzazione allineando le aliquote contributive a
quelle in vigore per la generalità
dei dipendenti.
Le nuove disposizioni si applicano ai seguenti soggetti:
– giocatori ed allenatori di calcio che hanno stipulato un
contratto con società affiliate
alla Figc e che prestano la loro
attività in campionati di serie
A, B e C;
– altri sportivi professionisti
quali atleti, allenatori, direttori
tecnici sportivi e preparatori
atletici.
Il regime previdenziale conserva, comunque, alcune particolarità connesse alle specifiche modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa proprie del settore, che
tiene conto della durata più breve della carriera dello sportivo rispetto a quella del lavoratore dipendente comune.
Indichiamo di seguito le mo-
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difiche introdotte dal D.Lgs 30
aprile 1997, n. 166, che ha ridisegnato la previdenza degli iscritti al
Fondo pensioni per gli sportivi
professionisti, giocatori, allenatori, atleti, direttori tecnici, iscritti all’Enpals sulla base di quanto previsto dalla L. n. 335/1995.
Contributi
L’aliquota contributiva dovuta per il personale, iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, istituito presso l’Enpals,
è stabilita, a partire dal 3 luglio
1997, nella misura del 18% di cui
9,11% a carico dei datori di lavoro
e 8,89% (prima era il 4,43%), a carico dei lavoratori. L’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è incrementata annualmente del 2% fino ad uniformarsi all’aliquota in vigore nell’Ago.
Iscritti dopo il 31 dicembre
1995
La circolare Enpals del 23 febbraio 1998, n. 4, ha previsto che per
gli sportivi iscritti al Fondo dopo il
31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data, ai
quali si applica esclusivamente il
nuovo regime contributivo di calcolo della pensione, le aliquote
contributive dovute si applicano
integralmente sulla retribuzione
giornaliera fino al massimale annuo di retribuzione pensionabile
del nuovo sistema contributivo
(per il 2001 pari a L. 148.014.000). Il
➦
(segue)
massimale non è frazionabile. Sulle quote di retribuzione eccedenti
il massimale annuo e fino al tetto,
per il 2001, di L. 1.079.220.000, si
applica un contributo di solidarietà dell’1,2% di cui lo 0,60% a carico del lavoratore. Sulla retribuzione eccedente questo tetto annuo
non è dovuto alcun contributo.
Iscritti al 31 dicembre 1995
Per i soggetti già iscritti al 31
dicembre 1995 e per quelli iscritti
successivamente ma che possano far valere alla stessa data
un’anzianità contributiva maturata in altre gestioni previdenziali
obbligatorie, le aliquote si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera fino al massimale annuo di retribuzione pensionabile diviso per 312 (pari, per il
2001, a L. 474.404 gionaliere). Sulle quote di retribuzione eccedenti e fino al tetto, per il 2001, di L.
1.079.220.000 pari a L. 3.459.038
giornaliere, si applica un contributo di solidarietà dell’1,2% di cui
lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,60% a carico del lavoratore. Sulla retribuzione eccedente questo tetto non è dovuto
alcuno contributo.
Pensioni
Il requisito dell’annualità di
contribuzione richiesto per il diritto alle prestazioni è pari a 260
contributi giornalieri.
Per i lavoratori iscritti all’Enpals
che al 31 dicembre 1995 erano in
possesso di un’anzianità assicurativa e contributiva di 18 anni interi
la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo.
Per quelli che alla stessa data
potevano far valere un’anzianità
assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni la pensione è inve-
ce calcolata con il sistema misto.
Ai lavoratori iscritti all’Enpals
dopo il 31 dicembre 1995 e privi
di anzianità contributiva alla stessa data, al posto delle pensioni di
vecchiaia e anzianità viene erogata un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia contributiva.
Requisiti di accesso per gli
sportivi professionisti
Dal 1° gennaio 1998 l’età pensionabile è gradualmente elevata di un anno anagrafico ogni 18
mesi fino a raggiungere l’età di 47
anni per le donne e di 52 anni per
gli uomini.
I lavoratori conseguono il diritto alla pensione quando siano
trascorsi almeno 20 anni dalla
data iniziale dell’assicurazione all’Enpals e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20
anni di contributi giornalieri,
compresi quelli volontari. La contribuzione deve risultare versata
per il lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo.
Calcolo
Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 3 luglio 1997, per
la quota di pensione relativa alle
anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l’aliquota di rendimento annuo del
2% è applicata sino alla quota di
retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite
massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore per
ciascun anno nell’assicurazione
generale obbligatoria diviso per
312. Per i lavoratori iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995
e privi di anzianità contributiva
alla stessa data è consentito aggiungere all’età anagrafica ai fini
- 712 -
del conseguimento dell’età pensionabile un anno ogni quattro
di lavoro effettivamente svolto
con tali qualifiche, fino ad un massimo di 5 anni, applicando i coefficienti di trasformazione.
Riassunto novità introdotte
dal D.Lgs 30 aprile 1997,
n. 166, sul pensionamento anticipato degli sportivi professionisti
– Un anno di contribuzione, valido per il diritto alla pensione, si considera raggiunto con
260 contributi giornalieri (art.
2, comma 1);
– dal 1° gennaio 1998 l’età
pensionabile è elevata di un
anno anagrafico ogni 18 mesi
fino a raggiungere 47 anni per
le donne e 52 anni per gli uomini (la regola vale per coloro
che al 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità
contributiva ed assicurativa
pari o inferiore a 18 anni interi)
(art. 3, comma 1);
– gli stessi lavoratori hanno diritto alla pensione con almeno 20 anni di iscrizione all’Enpals e 20 anni di contributi
giornalieri compresi quelli volontari versati per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo
(art. 3, comma 2);
– gli iscritti all’Enpals dopo il 31
dicembre 1995 e senza anzianità contributiva alla predetta
data, possono aggiungere alla
propria età anagrafica, per il
conseguimento dell’età pensionabile, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente
svolto fino ad un massimo di 5
(art. 3, comma 8).
Roberto De Lorenzis
N. 40 del 27 ottobre 2001
NOTIZIE DALL’ORDINE
Cancellazioni dall’Albo
Circolare n. 708 del 9 ottobre 2001
C
ontinuano a verificarsi casi
di cancellazioni dall’Albo
deliberati con effetto retroattivo (talvolta di anni) rispetto
alla data della delibera assunta.
Dal momento che tali situazioni, oltre che contrastare con
specifiche direttive impartite da
questo Consiglio, creano problemi e disguidi all’Enpacl, questo
Consiglio medesimo, dopo aver
nuovamente esaminato la problematica, ha deliberato di richiamare l’attenzione di codesti Consigli Provinciali sulla inderogabile
necessità di una uniforme e meticolosa osservanza delle disposizioni contenute nelle precedenti
circolari di questo Consiglio n. 393
del 26 giugno 1991 (“Norme in
materia di variazioni degli Albi”), n.
446 del 22 agosto 1995 (“Albo professionale: cancellazioni”), n. 689
dell’11 aprile 2001 (“Sentenza Cassazione su incompatibilità pubblici
dipendenti”).
Ad ogni buon fine, per le parti
che qui interessano, si riportano
stralci delle prime due circolari.
Circolare n. 393 del 26 giugno 1991: “… D) Cancellazione:
decorre:
N. 40 del 27 ottobre 2001
a) dalla data di assunzione della
delibera, del Consiglio Provinciale o del Presidente, se la domanda dell’iscritto è generica,
senza cioè l’indicazione di una
specifica data di cessazione
dell‘attività professionale;
b) dalla data di decesso, indipendentemente dalla data della
conoscenza dell’evento o dell’assunzione della delibera del
Consiglio Provinciale o del Presidente. Unitamente alla notifica si trasmetterà fotocopia del
certificato di morte rilasciato
dal competente servizio anagrafico comunale;
c) dalla data indicata espressamente dal consulente, nel qual
caso la medesima dovrà essere contemporanea o successiva, a quella della domanda di
richiesta di cancellazione che
contenga una espressa dichiarazione di cessazione dell’attività professionale. La dichiarazione e la data di cessazione
dell’attività professionale dovranno essere indicate chiaramente nella notifica di cancellazione. Altre motivazioni (pensionamento, salute, personali e
- 713 -
simili) rientrano nei casi regolati al punto a). Nell’ipotesi che
la documentazione sia carente, fino a che questa non risulti
completa e regolare, non dovrà essere assunta delibera
alcuna e non dovrà essere
data retrodatazione di sorta
all’atto dell‘assunzione della delibera;
d) dalla data dell’insorta incompatibilità nel caso di incompatibilità sopravvenuta all’iscrizione. In caso di incompatibilità esistente al tempo dell’iscrizione ed accertata successivamente sarà dichiarata la nullità dell’iscrizione stessa;
e) per la cancellazione di quanti risultino sospesi, in possesso dell‘autorizzazione (ex L. n. 1081/
1964), occorre distinguere:
1 – sospesi per sospensione
dell‘autorizzazione da parte dell’Ispettorato provinciale del lavoro;
2 – sospesi per ritiro dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato provinciale
del lavoro.
➦
(segue Notizie dall’Ordine)
Nel primo caso non è possibile
la cancellazione se l’Ispettorato
provinciale non trasforma la sospensione in ritiro dell’autorizzazione; in questo caso sarà il
Consiglio Provinciale ad attivarsi nei confronti dell’Ispettorato.
Nel secondo caso il Consiglio
Provinciale deve farsi carico di
deliberare la cancellazione che,
per la decorrenza, deve iniziare
dalla data del ritiro dell’autorizzazione stessa”.
Circolare n. 446 del 22 agosto 1995: “… La richiesta di cancellazione è spesso concomitante
con la fine dell’anno solare, e alla
irretroattività, stabilita con la circo-
lare n. 393 del 26 giugno 1991 dello scrivente Consiglio Nazionale,
consegue che domande presentate nei primi giorni dell’anno comportino il pagamento della quota
di iscrizione annuale per intero, oltre al dodicesimo contributivo dovuto alla Cassa di previdenza.
Ciò considerato, il Consiglio
Nazionale dell’Ordine, nella seduta del 10 maggio 1995, con delibera n. 58 ha deciso di uniformare i
termini per la presentazione della
domanda di cancellazione a quelli
comunemente in atto nella prassi
amministrativa.
Gli iscritti potranno presentare
la domanda di cancellazione all‘Albo entro trenta giorni dalla data ri-
chiesta, e da tale data avrà effetto
la delibera assunta …”.
Al di fuori dei casi sopra specificati non se ne rinvengono altri di alcun tipo.
Premesso tutto quanto sopra
e nel raccomandarne la stretta osservanza, si invitano codesti Consigli Provinciali a dare divulgazione presso gli iscritti della presente circolare per capillare conoscenza ed anche per evitare possibili equivoci o eventuali abusi.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Gabriella Perini
Corso d’amministrazione del personale a Catania dal 6 al 20 novembre
presso il Grande Hotel Baia Verde – Via Angelo Musco, 8/10 – Catania – dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (con spazio per i quesiti).
●
●
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PROGRAMMA
FRANCESCO ANDRONICO, avvocato in Catania.
Lezione 1 (6 novembre 2001)
Mobbing e rapporto di lavoro.
LINO NIGRO, magistrato della Corte d’Appello di Catania, sez. lavoro.
DANIELA CALAFIORE, magistrato presso il Tribunale di Siracusa, sez. lavoro.
Lezione 2 (9 novembre 2001)
La nuova disciplina del lavoro notturno.
SALVATORE PAGANO, Presidente della sez.lav. della Corte d‘Appello di Catania.
ROBERTO CORDIO, magistrato del lavoro presso il Tribunale di Catania.
Lezione 3 (13 novembre 2001)
Le modifiche alla disciplina del part time: il D.Lgs 26.2.01, n. 100.
FRANCESCO CRISTALDI, direttore dell’Ufficio del lavoro di Catania.
●
●
Lezione 4 (16 novembre 2001)
La privatizzazione del pubblico impiego.
VINCENZO ZINGALES, Presidente della III sez. del Tar Sicilia (Catania).
VITTORIO MAIORANA, avvocatura di Stato di Catania.
Lezione 5 (20 novembre 2001)
La nuova disciplina del trasferimento delle imprese: il D.Lgs 2.2.01, n. 18.
ROBERTO COSIO, avvocato in Catania.
CAMILLO LA ROSA, capo dell’Ispettorato del lavoro di Catania.
MODERATORE: ROBERTO COSIO, avvocato in Catania.
Registrazione dei partecipanti:
Quote di partecipazione:
dalle ore 16,30 alle ore 17,00 della 1ª lezione.
euro 284,05 (L. 550.000) + Iva euro 46,48 (L. 90.000). La quota è comprensiva di un abbonamento annuale alla
rivista “DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO – I CORSI”. Quota per il secondo partecipante e successivi dello stesso studio/
azienda: euro 258,23 (L. 500.000) + Iva euro 41,32 (L. 80.000).
Le quote di partecipazione sono comprensive di una dispensa realizzata con documentazione tratta da pubblicazioni Ipsoa.
La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità. Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per informazioni e iscrizioni: Vincenzo Polizzi, agente Indicitalia per Catania/Siracusa/Ragusa
Via F.sco Crispi, 177 – Catania – Tel. 095/539108-348/3366385 – Fax 06/233249639.
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N. 40 del 27 ottobre 2001
FISCO IN PILLOLE
Censimento – Rilevazione 2001
Nel censimento
di quest’anno
debuttano gli edifici
È
iniziato il 21 ottobre il XIV
censimento generale per
la rilevazione della popolazione italiana e delle abitazioni e il
22 ottobre l’VIII censimento generale dell’industria e dei servizi.
Quest’anno, per la prima volta
Fisco on line – Tutor fiscale
Le procedure per
assistere “on line”
gli agevolati
H
a preso il via il 16.10.01 il servizio di assistenza telematica del Fisco ai soggetti che
hanno scelto i regimi agevolati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per
le attività marginali previsti dagli
artt. 13 e 14 della L. n. 388/00.
È stato chiamato “tutoraggio telematico”.
Le regole per il servizio telematico di “tutoraggio” sono state fornite
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 86/E del 2.10.01.
Ricordiamo che l’art. 13 della L.
n. 388/00 ha previsto per le nuove
N. 40 del 27 ottobre 2001
saranno censiti anche gli edifici e
sapremo, pertanto, con esattezza le
loro caratteristiche e quanti sono gli
immobili dove risiedono gli italiani.
Sulla GU n. 159 del 11.7.01 è stato pubblicato il regolamento (DPR
n. 276 del 22.5.01), che dà il via al
censimento di: popolazione, abitazioni, industria e servizi, con la collaborazione dell’Istat.
Il rilevatore, dopo aver consegnato i moduli, tornerà entro l’11
novembre a ritirarli compilati.
L’Istat raccomanda che i questionari siano compilati con sincerità poiché i dati raccolti “sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti
alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal regolamento Ce n.
322/97, dalla L. n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni”. Pertanto, i dati possono essere esternati o
comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che
rendono non identificabili gli interessati.
Alle imprese, il questionario
“Cis.1” è stato spedito per posta e,
pertanto, queste potranno depositarlo, dopo averlo compilato, presso un luogo o un soggetto facilmente contattabile dal rilevatore
incaricato dall’Ufficio comunale di
censimento.
iniziative sia imprenditoriali che di
lavoro autonomo delle persone fisiche, la possibilità di applicare per il
periodo d’imposta in cui l’attività è
iniziata e per i due successivi, un regime fiscale agevolato, cosiddetto
“forfettino” che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10% del reddito, purché il
totale dei compensi, per il lavoro autonomo, non superi i 60 milioni di
lire, oppure un ammontare di ricavi,
per le imprese di servizi, sempre di
60 milioni elevati a 120 per quelle
aventi per oggetto altre attività.
L’art. 14, invece, riguarda le attività marginali e l’imposta sostitutiva dell’Irpef da versare è pari al 15%
del reddito del lavoro autonomo o
d’impresa ed è chiamata comunemente “forfettone”. L’attività marginale è applicabile alle persone fisiche – soggette agli studi di settore –
che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi o
compensi di ammontare non superiori ad un limite individuato con
appositi decreti ministeriali (per la
verità molto bassi) e comunque non
superiori a 50 milioni di lire.
Dopo aver ricordato ciò, vediamo quali sono i benefici del “fisco
on line” per coloro (in regime di forfettino o forfettone), che hanno scelto di valersi dell’assistenza gratuita
fornita dall’amministrazione finanziaria.
In particolare, il servizio di “tutoraggio” consente l’elaborazione
dei dati contabili trasmessi dal contribuente; la liquidazione delle imposte; la predisposizione dei modelli F24 per il versamento delle
imposte dovute; la predisposizione
del modello per il rimborso dell’Iva,
se dovuto; la predisposizione dei
quadri della dichiarazione unificata relativi all’attività esercitata dal
contribuente.
Vediamo ora le scadenze: i suddetti contribuenti, a partire sempre
dal 16 ottobre, potranno acquistare
il software necessario per l’inseri-
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➩
(segue Fisco in pillole)
mento dei dati trasmessi periodicamente all’Anagrafe tributaria collegandosi al sito Internet delle entrate
(www.agenziaentrate.it). La circolare nel fornire tutte le istruzioni necessarie per il collegamento con gli
uffici i quali potranno monitorare i
predetti dati, chiarisce anche che i
contribuenti i quali intendono avvalersi del servizio devono richiedere
un “pin-code” e una “password” compilando uno stampato disponibile
nel sito “www.uniconline.finanze.it”.
La circolare afferma che, entro il
10.11.01, i suddetti contribuenti
dovranno trasmettere per via telematica i dati relativi ai primi tre trimestri del 2001, fermo restando la
data del 10.1.02 per la trasmissione
dei dati delle operazioni relative al
quarto trimestre 2001.
Manovra economica
Pacchetto dei “100 giorni”
no, il rilancio dell’economia che
mira a “riallineare la crescita economica alle reali potenzialità del Paese
… e sbloccare fattori economici fondamentali nella strategia dello sviluppo, come il lavoro, i capitali, le infrastrutture, le tecnologie, ecc …”.
Infine, con la circolare 91/E del
18.10.01, vengono spiegate agli
operatori gli effetti della soppressione dell’imposta sulle successioni e
sulle donazioni, come previsto dalla
legge dei “100 giorni” che, pur con la
promulgazione del Presidente della
Repubblica in data 18 ottobre, ancora non è stata pubblicata sulla GU.
Vediamo, succitamente, i contenuti della nuova legge.
o prestiti bancari; cancellati, inoltre,
gli effetti di dit e “Visco”, mentre al
Sud restano in vigore i crediti d’imposta. La riedizione riveduta e corretta della legge “Tremonti” varrà a partire dal 30.6.01 sino alla fine del 2002.
Il beneficio vale anche per gli investimenti in formazione o asili nido.
Le misure
per rilanciare
l’economia e
le istruzioni del Fisco
A
pprovata dal Parlamento
in data 10.10.01 la legge
per il rilancio dell’economia,
meglio conosciuta come legge dei
“100 giorni”. È una legge “omnibus”
ove trovano spazio argomenti diversi: si va dalla detassazione delle risorse destinate all’acquisto dei beni
strumentali (la riedizione della legge
Tremonti che diventa bis), all’emersione del lavoro sommerso, le semplificazioni in materia di libri contabili, per finire all’abrogazione della
tassa sulle successioni e donazioni.
Per quanto riguarda la sanatoria
del lavoro sommerso, l’Agenzia delle
entrate ha emanato in data 11.10.01
la circolare n. 88/E avente per oggetto “Norme per incentivare l’emersione
dell’economia sommersa” dove sono
indicate le possibilità per godere di
un regime fiscale e contributivo agevolato per chi intenda regolarizzare i
redditi mai dichiarati.
Con circolare n. 90/E in data
17.10.01, inoltre, sono state date
istruzioni operative per l’applicazione della“Tremonti bis” riguardanti la
detassazione degli utili reinvestiti in
beni strumentali nell’esercizio dell’attività che dovrebbero consentire, secondo le intenzioni del Gover-
●
Emersione del sommerso
Sconti fiscali e contributivi per
fare emergere il lavoro sommerso.
La dichiarazione di emersione dovrà
essere presentata entro il 30 novembre. Per le imprese, le aliquote di
emersione agevolate saranno, per
Irpef, Irpeg e Iva, del 10% nel 2001,
15% nel 2002 e 20% nel 2003. Per
mettersi in regola con i contributi,
inoltre, le imprese dovranno pagare
l’8% il primo anno, il 10% il secondo
e il 12% il terzo. I lavoratori, invece,
dovranno pagare il 6% di Irpef nel
2001, l’8% nel 2002 e il 10% nel 2003
e per i contributi saranno tenuti a
pagare in misura fissa 103,29 euro
(200 mila lire) anno per anno (più i
versamenti contributivi volontari
per altri cinque anni), per ricostituire la posizione previdenziale.
●
Tremonti/bis
Detassati al 50% gli investimenti
delle imprese superiori alla media
degli ultimi cinque anni senza differenze se finanziati con utili reinvestiti
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●
Successioni e donazioni
Niente più tassa di successione
e donazione nemmeno al di sopra
della franchigia di 350 milioni, mentre per le donazioni a parenti non
in linea retta si applicano le imposte sui trasferimenti ordinariamente previste per le vendite. Le novità
scattano con l’entrata in vigore della legge. Per i beni immobili “esentati” dall’imposta è prevista l’indicazione in una dichiarazione di successione, mentre salta l’obbligo di
dichiarazione Ici.
●
Euro e semplificazioni
Facilitata la conversione in euro
del capitale sociale delle srl: basta,
infatti, una delibera dall’organo amministrativo senza convocazione
dell’assemblea straordinaria. Il deposito delle delibere non è soggetto a omologa. La legge abolisce numerosi adempimenti, tra cui la dichiarazione periodica Iva e il versamento delle imposte a ferragosto.
●
Società e new economy
Possibile sostituire la sottoscrizione del capitale di spa e srl con la
stipula di una polizza assicurativa o
una fideiussione bancaria. Ai ricercatori universitari sarà riconosciuta
la titolarità dei brevetti delle proprie
invenzioni e non meno del 50% dei
proventi per lo sfruttamento dell’invenzione.
N. 40 del 27 ottobre 2001
?
A cura del Servizio quesiti Ancl,
coordinato dalla collega Diana Onder
DUBBI E QUESITI
Quesito
Il quesito che Vi pongo è inerente al DM 16 gennaio 1997 il quale obbliga il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori ad una
formazione appositamente attestata. Chi può ritenersi autorizzato
ad effettuare e ad attestare i suddetti corsi?
Risposta
Il DM 16 gennaio 1997 individua unicamente i contenuti minimi della formazione, mentre l’obbligo deriva dal D.Lgs n. 626/1994, nel
quale tale obbligo è posto a carico
del datore di lavoro. Non vi è comunque alcuna riserva alla formazione, che risulta attività libera ed
esercitabile da chiunque, salvo il
giudizio reso a posteriori (secondo
lo schema della culpa in eligendo),
nel caso in cui il formatore non risultasse idoneo.
Giuseppe Gangi
Quesito
Sono un consulente del lavoro,
iscritto all’Albo di Salerno: non so
come comportarmi nel predisporre una parcella per prestazioni professionali (perizia), resa come ctp (a
percentuale?).
Preciso che la prestazione consiste nell’accertare l’ammontare del
danno subìto dall’attrice per effet-
N. 40 del 27 ottobre 2001
to del più basso inquadramento
lavorativo conseguente a un sinistro. Tale danno è stato determinato in lire 347.922.000.
Risposta
Le prestazioni effettuate come
consulente tecnico d’ufficio fanno
riferimento ad un tariffario separato
da quello dei consulenti del lavoro,
precisamente al DPR n. 352/1988,
art. 2, il quale prevede per materie
amministrative, contabili e fiscali,
compensi a percentuale: nel caso
del collega da lire 200 milioni a lire
500 milioni, dallo 0,59% all’1,19%;
tali compensi spettano per prestazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, ma per analogia potrebbe applicare lo stesso onorario
anche nel suo caso (lui ha fatto il
consulente tecnico di parte); in alternativa dovrebbe ricercare nel tariffario dei consulenti del lavoro, DM
n. 430/1992, l’art. 25, lettera d), nel
quale vengono previsti gli onorari
per consulenze in materia di controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale con percentuali
dal 2% al 7% delle somme liquidate.
Silvia Bradaschia
Quesito
La legge 27 febbraio 1998, n. 30,
di conversione del DL n. 457/1997,
quindi, da ultimo, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 11, hanno este-
- 717 -
so i benefici dell’esonero del pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali anche alle imprese
che esercitano la pesca costiera,
quindi, anche a questa cooperativa.
In merito a ciò, mentre l’Inail ha esaminato le relative disposizioni attuative con sua nota, in data 21
maggio 2001, dall’Inps ancora non
si è saputo un bel niente. È possibile
essere informati su tale argomento?
Risposta
Dopo varie ricerche infruttuose (non risulta pubblicata alcuna
circolare sull’argomento), sono stati
chiesti chiarimenti alla Direzione
generale di Roma che, per le vie
brevi, ha chiarito di non aver ancora fornito alcuna istruzione perché
in attesa di ottenere una risposta
dal Ministero delle politiche agricole in merito alla legittimità della
norma che, sembra, trovi ostacoli in
sede comunitaria.
Pur in presenza di una norma di
legge che riconosce il diritto ai benefici contributivi, l’Inps attende di
ricevere il “via libera” dal Ministero
che, a sua volta, è in attesa di conoscere il parere della Ce.
Quest‘ultima dovrà valutare che
le norme non vìolino il regime della
concorrenza. Qualora venga riconosciuta la legittimità della norma,
l’Inps fornirà tutte le istruzioni operative comprese quelle per l‘eventuale recupero degli arretrati.
Enrico Lepsky
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è
distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
WEEK WORK
WORK
WEEK
N.
Argomento
Oggetto
181
Euro
Disciplina
Conversione
sanzioni
amministrative
e penali
Dal 1° gennaio 2002, gli importi del limite massimo e minimo delle “Il Sole” 14.10.01
sanzioni penali e amministrative pecuniarie, fissati dalle vigenti disposizioni normative in lire, saranno tradotti in euro. Se l’operazione
di conversione produce un risultato espresso anche con decimali, la
cifra è arrotondata eliminando i decimali (cd. troncamento). Ad
esempio, in caso di applicazione della sanzione da 500 mila a 3 milioni di lire, prevista per le violazioni in materia di collocamento, la
conversione oscillerà da un minimo di 127,71 euro ad un massimo
di 766,28 euro. Applicando il criterio del troncamento, il limite minimo della sanzione sarà 127 euro, mentre quello massimo sarà 766
euro (circolare Minlav. n. 83 del 4.10.01).
182
Collocamento
Obbligatorio
Incompatibilità
tra gli istituti
dell’esonero
parziale e della
compensazione
territoriale
Gli istituti dell’esonero parziale e della compensazione territoriale “Italia Oggi” del
sono incompatibili tra loro. È pertanto inammissibile una domanda 18.10.01
contestuale volta a conseguire entrambi gli obiettivi. Quindi, il datore di lavoro in possesso del provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale potrà far ricorso all’istituto dell’esonero parziale, per le sedi nelle quali si assume in eccedenza, solo dopo l’accertata impossibilità di effettuare il collocamento mirato e/o ogni altra
iniziativa diretta all’inserimento del disabile (nota Minlav. n. 1630
dell’11.10.01).
183
Contributi
Imprese
di assicurazione
Fondo
di solidarietà
A seguito di richieste di chiarimento circa l’individuazione delle dit- “www.inps.it”
te soggette all’obbligo di contribuire al finanziamento del “Fondo di
solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa”, l’Inps chiarisce che
il Fondo grava sulle imprese di assicurazione operanti in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo
esercitato. Sono esclusi quei soggetti che, in forza di un contratto di
agenzia stipulato con le imprese di assicurazione, promuovono la
conclusione di contratti per conto delle imprese stesse in una zona
determinata (messaggio Inps n. 158 del 15.10.01).
184
Agricoltura
Aziende agricole
Nessuna
contribuzione
per le
collaborazioni
occasionali
I coltivatori diretti possono avvalersi per un periodo di 3 mesi l’anno, “www.inps.it”
per la raccolta di prodotti agricoli, della collaborazione occasionale di
parenti ed affini. Per gli aspetti che attengono al rapporto previdenziale ed assistenziale, anche l’Inps, dopo il Minlav., conferma che tale collaborazione occasionale, se resa a titolo gratuito non delinea un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e pertanto non va assoggettata
ad alcun tipo di contribuzione (circolare Inps n. 184 del 18.10.01).
- 718 -
Fonte
N. 40 del 27 ottobre 2001
STORIE DI LAVORO
S
ignor Memmo, le devo
fare una confessione –
dice al principale Milena,
quella bella ragazza che lavora
allo stampaggio – però mi vergogno un po’, perché riguarda proprio il momento in cui mi spoglio
e per un attimo resto come m’ha
fatto mamma.
A me puoi dire tutto, ci mancherebbe altro – risponde il giovane e aitante principale – immagino che ti vuoi lamentare del
fatto che nella mia piccola officina per spogliatoio c’è solo uno
stanzone diviso da una vecchia
parete di legno.
Proprio così, signor Memmo, replica Milena – quando arrivo la mattina e mi tolgo i vestiti,
vedo un movimento dei maschi
che non mi piace per niente. Sento benissimo che stanno tutti dietro la parete, che ormai è piena di
buchi da sembrare quel formaggio chiamato gruviera.
Memmo li sa benissimo quei
buchi, uno ne ha fatto pure lui,
mesi fa, ed è rimasto sconvolto
perché Milena non si leva i vestiti
punto e basta, ma, sentendosi
osservata, fa un vero e proprio
spogliarello professionale.
Eppoi, signor Memmo, succede anche che i maschi vadano
a toccare ogni tanto i miei indu-
N. 40 del 27 ottobre 2001
Spogliarello nello spogliatoio
menti più intimi. Poco fa sono
improvvisamente rientrata nello
spogliatoio e ho trovato il ragazzo delle spedizioni che aveva in
mano il mio reggiseno. Non si può
andare avanti così.
Purtroppo ti devi adattare,
Milena. Io non ho ora i soldi per
rinnovare i servizi. D’altra parte,
la legge è chiara (articolo 40, DPR
19 marzo 1956, n. 303) e stabilisce spogliatoi distinti per sesso
solo nelle aziende con più di 50
dipendenti.
In questo momento arriva il
giovane consulente; anche lui
amerebbe vedere uno spogliarello professionale. Però è deontologicamente costretto a sostenere che quell’articolo 40 è stato
aggiornato dal DPR n. 626/1994.
Da allora non c’è più il limite dei
50 dipendenti, tutti gli spogliatoi
devono essere divisi per sesso,
nonché chiudibili a chiave.
Pare che il giovane e aitante principale voglia cambiare
consulente.
TANTO PER RIDERE
- 719 -
Valfrido Paoli
Si allarga la convenzione
La firma digitale Ancl/Cgn
Il servizio
La firma digitale permette di
conferire validità giuridica ad un
qualsiasi documento informatico
garantendo autenticità (certezza
del mittente), integrità (nessuna alterazione sul documento), riservatezza e non ripudiabilità. Inoltre, fornisce la possibilità di depositare telematicamente i bilanci e le pratiche camerali.
Per attivare il servizio è necessario aver aderito precedentemente al servizio sportello Cciaa.
●
Kit “Firma digitale” fornito
da Cgn
–
Smart card, personalizzata da
un lato con il logo “Servizi Cgn”;
–
certificato di firma;
–
certificato di autenticazione;
–
copia del manuale operativo;
–
busta di revoca;
–
cd rom “Servizi Cgn” contenente gli applicativi autoinstallanti
Fedra (software per la compilazione delle pratiche), Dike (software per firmare digitalmente
le pratiche), Ghostscript (software per elaborazioni in formato pdf);
●
Dotazione del professionista
necessaria
–
Pc con collegamento Internet
(browser: Explorer 5.0 o successive; Netscape 4.7 o successive);
corso su Fedra deposito bilanci
(fad: formazione a distanza/sezione riservata su www.cgn.it);
–
lettore smart card.
fornitura gratuita del kit “Firma
digitale Cgn” a tutti gli associati
Cgn attivi al 30 settembre 2001;
●
garanzia di installazione corretta.
Alcuni campi di utilizzo:
–
processore Intel Pentium II 350
MHz o superiore, almeno 64 MB
di Ram;
●
deposito dei bilanci e delle pratiche camerali (sportello telematico Cciaa);
–
sistema Windows 95; 98; NT;
2000; ME;
●
–
modem, Ian o altro.
invio telematico degli adempimenti finali (servizio 730 telematico);
●
interscambio banche dati comunali (servizio Ici telematico);
●
invio di posta elettronica sicura (si ha la certezza dell’identità del mittente);
●
invio di posta elettronica cifrata (la può leggere solo il destinatario);
●
comunicazioni ufficiali con le
amministrazioni pubbliche;
●
risposte a bandi e gare pubbliche;
●
dichiarazioni fiscali;
●
trasmissione di documenti legali;
●
e-commerce;
●
transazioni finanziarie;
●
transazioni personali.
I vantaggi
●
Servizio di assistenza telefonica e quesiti telematici;
●
corso di formazione a distanza
(fad) su Fedra deposito bilanci
e pratiche camerali;
●
applicativi software Fedra, Dike
e Ghostscript autoinstallanti:
tempo medio di installazione
solo tre minuti;
●
–
●
●
assegnazione gratuita di casella
di posta elettronica professionale: [email protected];
possibilità di essere delegati IR
per conto di tutta la propria clientela mediante i corsi IR organizzati su scala nazionale da Cgn;
Trovi le informazioni complete nel sito
www.cgn.it ovvero presso Cgn,
Via San Giuliano, 43 – 33170 Pordenone
Tel. 0434/28293 – Fax 0434/28458.
- 720 -
N. 40 del 27 ottobre 2001
UNIONE PROVINCIALE ANCL
DI PESCARA
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL DI PESCARA
organizzano un
CONVEGNO
per il giorno martedì 30 ottobre 2001, alle ore 15,00, presso l’Hotel Serena Majestic – Zona grandi alberghi – Montesilvano (PE)
PROGRAMMA
Saluti e interventi:
● la Tremonti bis: la detassazione degli investimenti. Definiziorag. MARIO FUSCHINI, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine
ne, conferme e novità rispetto alla norma del 1994;
dei cdl di Pescara;
● le semplificazioni tributarie della manovra dei 100 giorni:
rag. LUIGI SERRA, Consigliere Nazionale dell’Ordine dei cdl;
dall’abrogazione delle dichiarazioni periodiche Iva, alla posrag. ANTONELLA GRANNONICO, Presidente UP Ancl di Pescara.
sibilità di rettificare la dichiarazione dei redditi;
RELATORI:
● il passaggio all’euro: sintesi delle maggiori problematiche fidott.MASSIMILIANO MARIANI,dirigente Ufficio attività istituzionali Inail
scali e contabili;
regione Abruzzo:
dott. UMBERTO COSTABILE, responsabile Abruzzo “TELECONSUL”:
● finanziamenti Inail alle piccole e medie imprese per l’abbat● presentazione “TELECONSUL”;
timento delle barriere architettoniche nei posti di lavoro;
dott. PAOLO MENEGHETTI, pubblicista, consulente del lavoro, collaboratore de “IL SOLE-24 ORE”:
avv. OSVALDO GALIZIA, consulente del lavoro:
le novità sul rapporto di lavoro a tempo determinato.
●
MODERATORE: rag. FERNANDO TIBERIO, Consigliere UP Ancl di Pescara, in collaborazione con la rag. SABRINA PADOVANO, Segretaria UP Ancl di Pescara.
La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità.
Segreteria: Unione Provinciale Ancl di Pescara – Via Chieti, 5 – Tel. 085/28983.
CONSIGLIO REGIONALE ANCL DEL VENETO
CONSILP VENETO
con il patrocinio della RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
organizzano un
CONVEGNO
per il giorno mercoledì 31 ottobre 2001, alle ore 15,00,
presso la Sala Congressi della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Via Adige – Sarmeola di Rubano (PD)
sul tema
PROBLEMATICHE OPERATIVE ALL’INTRODUZIONE DELL’EURO
PROGRAMMA
L’introduzione dell’euro nell’ambito bancario.
Saluto di benvenuto:
rag. FERNANDO TEBALDI, Presidente Consiglio Regionale Ancl del Veneto.
RELATORE: dott. CESARE RIZZO, dottore commercialista, libero professionista.
Introduzione:
dott.ssa VALERIA GUALANDI, responsabile Campagna informazione euro
Rappresentanza Commissione europea Milano.
L’introduzione dell’euro nell’ambito fiscale e del lavoro.
RELATORE: dott. GIOVANNI FIORE, Direttore redazione editoriale REFI srl.
Dibattito.
Si prega cortesemente di confermare la propria partecipazione alla segreteria organizzativa.
Segreteria: Proservizi – Via Leonardo da Vinci, 14 – Vicenza – Tel. 0444/914236 – Fax 0444/913358 – E-mail: [email protected].
N. 40 del 27 ottobre 2001
- 721 -