apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANGELO MAMBRIANI ha pronunciato, in nome del
Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4833/2012 R.G. promossa da:
OSVALDO SCALON (C.F. SCL SLD 52C 06C 422 S), rappresentato e difeso dall' avv.
Salvatore Nolasco del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
Via Principe Amedeo n. 3, come da procura in calce alla memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.
ATTORE
CONTRO
PREMIERE CARGO & LOGISTICS S.r.l. (C.F. 01506620994), rappresentata e difesa dall'
avv. Gabriele Prenna del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Via Visconti di Modrone 8/10, come da procura a margine della comparsa di costituzione
e risposta
INNOCENZO MASIELLO (C.F. MSL NCN 56H 26E 326 W), ERMENEGILDO SALSI (C.F.
SLS RNG 50L 24E 463 C), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Liguori del foro di Milano ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Alfonso Lamarmora n. 40/A, come da
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica ovvero prodotti in formato
analogico e allegati al verbale d‟udienza di precisazione delle conclusioni.
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12 gennaio 2012 il sig. Osvaldo Scalon (di seguito: “Scalon”), socio
titolare di una quota pari al 33,33% del capitale sociale di Premiere Cargo & Logistics S.r.l. (di
seguito: “Premiere” o la “Società”), conveniva in giudizio la Società, il sig. Innocenzo Masiello ed
il sig. Ermenegildo Massimo Salsi (di seguito: “Masiello”; “Salsi”), anch‟essi titolari di una
partecipazione pari al 33,33%, al fine di sentir accertare:
1. L‟abusiva applicazione della clausola simul stabunt simul cadent, prevista all‟art. 18 dello Statuto
di Premiere (doc.29 att.; di seguito: “Statuto”), mediante dimissioni immotivate da parte del
consigliere Masiello, d‟accordo con Salsi, al solo fine provocare la revoca di Scalon, senza giusta
causa, dalla carica di amministratore.
2. Chiedeva altresì (e conseguentemente: v. postea) pronunciarsi la condanna di Premiere, ai sensi
degli artt. 1723 comma 1 e 1725 comma 2 c.c., e degli altri convenuti, responsabili in solido con
questa ex art. 2043 c.c., a risarcire il danno quantificato in euro 1.189.784,42 e corrispondente a sei
annualità e una mensilità di emolumenti, oltre accessori di legge. In subordine, formulava richiesta
di liquidazione del danno, in via equitativa, pari all‟indennità da mancato preavviso.
3. la natura “mobbizzante” o comunque illecita ex art. 2043 c.c. dei comportamenti tenuti dai
convenuti Masiello e Salsi in ambito lavorativo, con conseguente loro condanna al risarcimento di
tutti i danni subiti dall‟attore, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, da liquidarsi in corso
di causa ovvero in via equitativa ai sensi dell‟art. 1226 c.c.
In via subordinata sono state proposte domande pressocchè identiche a quelle proposte in via
principale.
* Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 ottobre 2012 si costituiva in
giudizio Premiere, contestando le avverse allegazioni e deduzioni e chiedendo il rigetto delle
domande attoree.
Proponeva inoltre tre domande riconvenzionali:
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Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
una prima domanda di risarcimento del danno nei confronti della società Londa International s.r.l.
(di seguito: “Londa”) - nei cui confronti chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa ex artt. 106,
167 e 269 c.p.c. - per assunte condotte di concorrenza sleale rilevanti ex art. 2598 comma 1 n. 3
c.c. e nei confronti dell‟attore per concorso nelle stesse condotte; una seconda domanda nei
riguardi di Scalon volta all‟accertamento del diritto alla restituzione di somme della Società da lui
impiegate in acquisti senza giustificazione o autorizzazione, con conseguente condanna alla
rifusione delle stesse; una terza domanda di condanna al risarcimento del danno cagionato ad
un‟automobile aziendale dall‟attore in occasione di una lite con il convenuto Masiello.
* Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 ottobre 2012, Salsi e Masiello si
costituivano in giudizio contestando i fatti e la rappresentazione degli stessi forniti da parte attrice
e sostenendo l‟infondatezza delle avversarie deduzioni. Svolgevano, altresì, argomentazioni a
supporto della prima domanda riconvenzionale di Premiere.
* All‟udienza di prima comparizione e trattazione del 30 ottobre 2012 il Giudice non autorizzava il
differimento dell‟udienza per consentire la chiamata in causa di Londa, ritenendo maggiormente
conforme alle esigenze di speditezza processuale l‟avvio di separata causa da parte della Società
nei suoi confronti.
All‟esito della complessa fase istruttoria, il Giudice, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell‟art.
281 quinquies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
***
Per vagliare la fondatezza della prima domanda attorea è necessario richiamare brevemente
l‟orientamento del Tribunale in punto di ratio, corretta applicazione e, al contrario, impiego
abusivo della clausola statutaria simul stabunt simul cadent.
Come noto, la clausola in parola è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli
equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione
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Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
nella delibera assembleare di nomina (1). La clausola, dunque, ha l‟effetto di caratterizzare
intrinsecamente il rapporto amministratore-società, funzionando da stimolo alla coesione
dell'organo gestorio, poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno/alcuni
degli altri determinano la decadenza dell'intero consiglio e, nel contempo, può contribuire a quella
decadenza, quando in disaccordo con gli altri.
Nello stesso tempo si deve sottolineare che l‟operatività fisiologica della clausola di decadenza non
implica una valutazione dei motivi delle singole dimissioni presentate da ciascun componente (2),
le quali costituiscono atto ampiamente connotato da discrezionalità. La conferma di tale principio
deriva dall‟analisi dell‟art. 2385 comma 1 c.c., in materia di S.p.A., il quale assicura
all‟amministratore sostanziale libertà di recesso, poiché non richiede la sussistenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo per la rinuncia all‟incarico, prescrivendo solamente l‟obbligo di
comunicazione per iscritto della rinuncia al c.d.a. ed al Presidente del Collegio sindacale (3).
Tanto premesso, è pacifico che la clausola simul stabunt simul cadent può prestarsi ad un uso
strumentale, ogni qual volta le dimissioni di quell'amministratore o di quegli amministratori capaci
di provocare la decadenza di tutto l'organo di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente
dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, e quindi eludendo
l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (ed in generale di risarcimento del danno) che
spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica, non per effetto della clausola in discussione, ma
per revoca ex art. 2383 comma 3 c.c. nelle S.p.A. ed ex art. 1723 comma 2 e 1725 c.c. nelle S.r.l.
Perciò la giurisprudenza ha inteso reprimere siffatti comportamenti riconoscendo comunque agli
amministratori non dimissionari decaduti il diritto al risarcimento del danno, quando sia dimostrato
che le dimissioni che hanno determinato l'effetto decadenziale sono state date abusivamente - cioè
per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica - o
strumentalmente - cioè per eludere l'obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa -.
Si è inoltre precisato che: “Vanno rimarcate le evidenti differenze che rimangono ferme tra la
situazione di abusivo esercizio del diritto alla rinuncia da parte dell'amministratore in relazione
1
) Ex multis, Trib. Milano, 28.7.2010, in Soc. 2011, 151.
) Ciò è stato riaffermato recentemente nella sentenza del Tribunale di Milano n. 3388 del 2015 emessa in data 13 marzo
2015 e reperibile in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
3
) “I poteri di rappresentanza dell'amministratore di società di capitale cessano per effetto di un valido atto di rinuncia,
senza che si renda a tal fine necessaria, salvo specifico patto, la sussistenza di una giusta causa o l'accettazione di
quell'atto da parte dei soci.”, Cass. 13 agosto del 2008 n. 21563. V. anche statuto Premiere art. 18, commi 4 e 5.
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Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
all'operatività della clausola simul stabunt simul cadent e la revoca dell'amministratore da parte
dell'assemblea in assenza di giusta causa: nel primo caso l'amministratore che assume illegittima
la propria decadenza per effetto delle altrui dimissioni è gravato dell'onere di provare che quelle
dimissioni costituiscono un abuso del diritto da parte di chi le ha rese; nel secondo caso invece
l'amministratore che assume insussistente la giusta causa di revoca deve provare che non
sussistono o non sono illegittimi quei suoi comportamenti, che la società deve avere previamente
indicato come giusta causa di revoca nella relativa delibera assembleare.(4)
Infine, con riferimento alla finalità concreta della clausola in oggetto, occorre considerare la
struttura amministrativa e aziendale di Premiere.
È risultato pacifico in giudizio che la Società, costituita nell‟ottobre 2004 ed operante nel settore
del trasporto e della spedizione marittima, aerea, terrestre, sia internazionale che nazionale (doc. 2
att.), è stata amministrata sin dalla sua costituzione da un Consiglio di amministrazione composto,
per ciò che qui rileva (5), da quattro consiglieri.
In particolare Scalon, Masiello e Salsi erano titolari di deleghe operative esercitabili in via
disgiuntiva e ciascuno era dunque dotato del potere di rappresentanza, con l‟unico limite delle
decisioni aventi ad oggetto la sottoscrizione di atti/contratti ovvero operazioni di valore superiore
ad €100.000,00 (6).
Il sig. Mario Galeazzi (di seguito: Galeazzi), quale Presidente del C.d.A. sin dalla costituzione
della Società (cfr. doc. 2 att.), deteneva il potere di rappresentanza legale ed era titolare del potere
di firma libera per l‟esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio (doc. 29 att.). A differenza
4
) “Nel caso di utilizzo strumentale ed abusivo della clausola in questione, cioè, si discute solo indirettamente della
sussistenza o meno di una giusta causa di revoca degli amministratori non dimissionari, ed invece direttamente
dell'abusività o meno della rinuncia dei dimissionari. Non v'è dubbio che, nei fatti, i due aspetti sono collegati tra loro, ma
il collegamento non è del tutto automatico, ben potendo esistere casi in cui legittimamente, eseguendo in buona fede il
contratto sociale, un amministratore rinuncia alla carica, senza che sussista in capo agli altri una giusta causa di revoca.
In tal caso questi ultimi non hanno comunque diritto al risarcimento del danno, poiché la clausola statutaria configura
intrinsecamente il rapporto società-amministratore.” (Tribunale di Milano, Sentenza del 18.06.2014, r.g.n. 77923-2010).
5
) In particolare, si intende a partire dal 2 maggio 2006 (doc. 1 att.).
6
) Cfr. visura Premiere doc. 1 att. Peraltro “al solo signor Masiello venivano conferiti anche altri incarichi e attribuiti i
poteri di firma relativi al servizio di cassetta di sicurezza a favore della società presso la Banca Popolare di Crema, filiale
di Paullo, presso la quale è stata depositata la somma complessiva di € 120.000,00 (docc. 7-8) al fine di costituire un fondo
di riserva, in caso di crisi di liquidità bancarie (p. 2 citazione).
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RG n. 4833/2012
degli altri consiglieri, non rivestiva ruoli operativi e non deteneva partecipazioni in Premiere, tanto
che veniva considerato figura indipendente e terza rispetto agli altri soci-amministratori (7).
Gli altri membri del C.d.a. erano invece incaricati ciascuno della direzione di un settore gestionale:
l‟attore rivestiva il ruolo di direttore commerciale-vendite, Masiello quello di direttore tecnico e
responsabile delle spedizioni internazionali e Salsi quello di supervisore della contabilità e gestore
delle spedizioni nazionali (8).
Il C.d.a. era dunque formato da soci fondatori ed amministratori con sostanziale delega alla
gestione delle aree operative aziendali e da una figura indipendente e terza rispetto ad essi, il
Presidente. Si può dunque affermare che il C.d.a. rispecchiava sostanzialmente la compagine
sociale, nell‟ambito di una società a struttura chiusa.
Lo Statuto di Premiere prevedeva, quanto all‟assetto dell‟organo amministrativo, che:
18) – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
[…] Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venisse a mancare la maggioranza
degli Amministratori in carica, ovvero la metà, nel caso in cui sia nominato un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero pari di Consiglieri, decade l‟intero Consiglio di
Amministrazione. […]
Evidentemente lo scopo pratico della clausola di decadenza in tale contesto societario - ove
originariamente mancava una maggioranza precostituita (in tal senso, p. 23 comparsa Salsi e
Masiello, non contestata da parte attrice) - non poteva che essere quello di garantire che il C.d.a.
rimanesse luogo di sintesi e mediazione tra le varie esigenze gestionali della Società rappresentate
da ciascun socio, con previsione per il caso del venir meno della composizione “pluralistica”
dell‟organo, della decadenza dello stesso con rimessione all‟Assemblea del problema della sua
ricostituzione.
7
) Sul punto si veda a p. 23 la comparsa Masiello e Salsi, ove i convenuti affermano, senza poi essere smentiti dall‟attore:
“anzi il Presidente del Cda da sempre indipendente e terzo nei confronti dei soci”; nello stesso senso la testimonianza
dell‟avv. Donato Iacovazzi, sentito come testimone all‟udienza del 8 aprile 2014, in cui ha dichiarato:“Il Sig. Galeazzi era
sempre stato il punto di riferimento dei soci come legale rappresentante; i soci preferivano essere operativi; quando il sig.
Galeazzi ha saputo di un conflitto tra i soci ha preferito comunicare le proprie dimissioni, ritenendo venute meno le
condizioni della sua collaborazione, che era nata e proseguita quando i soci erano in accordo tra di loro”.
8
) Quanto al compenso deliberato dalla Società a favore dei tre consiglieri cd. “operativi”, risulta che con delibera del 10
gennaio 2007 l‟emolumento mensile netto ammontava ad € 6.500,00 e, successivamente, a partire dal 2009 risultava pari ad
€ 8.000,00.
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RG n. 4833/2012
* Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che la prima domanda proposta da parte attrice non è
fondata per diverse ragioni.
Anzitutto perché la prospettazione dei fatti desumibile dalle allegazioni attoree, a seguito della
contestazione dei convenuti, non ha trovato piena corrispondenza nelle risultanze dell‟istruttoria.
In secondo luogo, in quanto l‟attore è incorso in una commistione dei piani di allegazione e prova
tra il presupposto fondamentale della sua pretesa risarcitoria - cioè l‟abuso del diritto di rinuncia
all‟incarico da parte dell‟amministratore dimissionario - e l‟elemento logicamente successivo della
mancanza di giusta causa di revoca ed ha perciò inutilmente concentrato la sua attenzione nella
deduzione e dimostrazione della mancanza di comportamenti negligenti a lui imputabili.
In particolare, parte attrice ha fornito concreti elementi volti alla dimostrazione di questo secondo
presupposto, senza tuttavia dare prova dell‟abuso nella rinuncia all‟incarico da parte del Masiello,
in quanto non ha dimostrato né l‟esistenza in capo a quello dell‟intento di conseguire
esclusivamente l‟estromissione senza giusta causa del consigliere non gradito, né la carenza
assoluta di motivazione nelle sue dimissioni.
In particolare, secondo le allegazioni dell‟attore, nel corso della primavera-estate 2011, sorgevano
contrasti tra i soci-amministratori, a causa dell‟aperto dissenso di Scalon rispetto: - ad alcune scelte
contabili, amministrative e finanziarie assunte dai convenuti; - in particolare, rispetto alla sua
esclusione dalla redazione della bozza di bilancio dell‟esercizio 2010, che pertanto l‟attore
decideva di non approvare; - rispetto alla volontà dei convenuti di trasformare in rapporto a tempo
indeterminato il rapporto di lavoro già in essere con la sig.ra Filippina Masiello (di seguito: “La
Masiello”) (9), sorella del convenuto Masiello, per la sua presunta carenza di competenze tecniche
specifiche e per l‟inutilità del suo apporto lavorativo.
In conseguenza di tale ultimo episodio il conflitto si sarebbe acuito, sfociando in una violenta lite
tra l‟attore e il Masiello avvenuta in data 7 giugno 2010, cui avrebbe fatto seguito la proposizione
di querela da parte di Scalon nei confronti del convenuto per fatti integranti, fra gli altri, il reato di
lesioni personali (10).
9
) Doc. 11-12 att.
) Doc. 13 att., verbale di Pronto soccorso e referto medico prodotto da Scalon; doc. 49 att., denuncia querela presentata da
Scalon per le condotte tenute dal Masiello; doc. 60 att. ordinanza del Giudice di Pace di rigetto della richiesta di
archiviazione proposta dal P.M. L‟attore riferisce in memoria di replica che “per quanto subito il Sig. Masiello è stato
rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 8, 594 e 612 c.p.c., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
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Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
Tale avvenimento avrebbe, dunque, determinato l‟azzeramento dei rapporti tra i soci (11) e,
secondo l‟attore, la sua completa estromissione da ogni altra decisione societaria assunta dai
convenuti, i quali avrebbero altresì diffuso voci false in azienda relative ad un suo imminente
abbandono della Società.
Successivamente, in data 28 giugno 2011, il Presidente del C.d.a. Galeazzi rinunciava all‟incarico
con effetto immediato (12) e, nel corso della riunione del C.d.a. del 29 giugno 2011, la bozza di
bilancio 2010 veniva definitivamente approvata dalla maggioranza degli amministratori rimasti in
carica, dissenziente lo Scalon, il quale dichiarava che il suo voto contrario discendeva dal fatto di
non aver partecipato “alla stesura” del bilancio e si riservava di richiedere un‟ispezione contabile
(13).
In data 29 agosto/2 settembre 2011 anche Masiello rassegnava le proprie dimissioni senza addurre
alcuna giustificazione in merito, determinando il presupposto per l‟operatività della clausola di cui
all‟art. 18 Statuto.
In seguito, i soci intavolavano delle trattative volte a porre fine all‟inconciliabile dissidio, mediante
la cessione delle quote di Masiello e Salsi a Scalon, ovvero di quest‟ultimo a loro favore. Fallite le
trattative, l‟Assemblea del 9 novembre 2011 prendeva atto dell‟avvenuta decadenza del C.d.a. e
deliberava la nomina ad amministratore unico del sig. Vincenzo Cuccaro (di seguito: “Cuccaro”).
Assume parte attrice che sussisterebbero tutti i presupposti per ravvisare una sua revoca implicita
senza giusta causa, attuata tramite l‟illecita applicazione della clausola simul stabunt simul cadent,
sulla base delle seguenti deduzioni:
criminoso offendeva l‟onore ed il decoro del Sig. Scalon nonché minacciava allo stesso un danno ingiusto profferendo nei
di lui confronti espressioni gravemente lesive dell‟onore, nonché per il reato di cui all‟art. 582 c.p.c., perché percuotendo il
Sig. Scalon alla testa e al braccio sinistro, con il quale cercava di ripararsi dai colpi alla testa inferti dal Sig. Masiello,
cagionava allo stesso lesioni personali guaribili in dieci giorni.”
11
) Sul punto doc. 50 att., verbale di sommarie informazioni rese in data 20 giugno 2011 dal sig. Giuseppe Pratillo presso i
Carabinieri di Peschiera Borromeo il quale ha dichiarato “noto però che da quel giorno [ossia dal giorno della lite] gli stessi
[Masiello e Scalon] tendono ad ignorarsi”, ed il doc. 14 att., verbale C.d.A. di Premiere del 21.06.2011, in cui il dissenso di
Scalon rispetto all‟assunzione di Filippina Masiello e rispetto all‟approvazione della bozza di bilancio al 31.12.2010 viene
“formalizzato” ed egli ribadisce la sua volontà di rimanere in Società e di non scioglierla.
12
) Durante la riunione del 29 giugno 2011, il C.d.a. prendeva atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente, producendo
lettera consegnata a mani del 28 giugno 2011 in cui egli dichiarava: “faccio seguito a quanto anticipato in via informale,
per comunicare le mie dimissioni”(doc. 15 att.).
13
) In particolare l‟attore conferiva l‟incarico di verifica contabile rispetto alla documentazione contabile relativa al bilancio
2010 a due professionisti di sua fiducia, dott. Luca Marioli e dott.ssa Paola Menotti. I professionisti effettuavano un accesso
in data 20 luglio 2011 e, svolti i controlli necessari, richiedevano di poter visionare ulteriore documentazione (doc 19 att.),
per chiarire l‟entità di alcune posizioni contabili e finanziarie rimaste oscure. A detta dell‟attore, tale ulteriore
documentazione non veniva fornita da Premiere.
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1. l‟assenza di alcun comportamento negligente imputabile a Scalon quale amministratore, non
potendosi ravvisare alcun inadempimento agli obblighi di buona amministrazione societaria nel
legittimo esercizio di poteri/diritti di controllo, a partire dalla primavera del 2011, culminati con
l‟ispezione contabile avviata nel luglio 2011;
2. il complessivo comportamento dei convenuti volto, dal momento dell‟emersione del dissenso,
ad escluderlo dalla Società;
3. la carenza assoluta di motivazione delle dimissioni di Galeazzi e di Masiello, unita alla
considerazione del fatto che soprattutto le dimissioni del Masiello risultavano del tutto strumentali,
poiché un C.d.a. senza il Presidente Galeazzi non avrebbe comportato una situazione di
ingestibilità, potendo il c.d.a. validamente deliberare a maggioranza;
4. il conferimento successivo dell‟incarico di amministratore unico al Cuccaro, soggetto ignoto,
privo di esperienza nel settore dei trasporti e delle spedizioni e originario di una località vicina a
quella di provenienza del Masiello;
5. la sostanziale prosecuzione dell‟incarico di gestione aziendale da parte dei convenuti, nonostante
la nomina di Cuccaro, con l‟esclusione forzata del solo Scalon, il cui ruolo professionale veniva
attribuito al sig. Andrea Benvenuti;
6. la riassunzione dell‟incarico di amministratori da parte di Salsi e Masiello, in data 26 marzo
2014, a seguito delle dimissioni di Cuccaro (p.12 comparsa conclusionale).
Orbene, per quanto sopra detto, la prima deduzione di parte attrice (assenza di comportamenti
negligenti imputabili allo Scalon) non può essere valutata al fine di accertare o meno l‟esistenza di
un intento abusivo in capo al Masiello, in quanto si tratta di deduzione relativa ad un elemento
logicamente successivo e secondario della pretesa risarcitoria azionata, la quale è invece
necessariamente fondata anzitutto sul presupposto dell‟abuso.
In relazione alle deduzioni di cui ai punti 2., 4., 5., 6., connesse al tema della strumentalizzazione
della clausola, il Tribunale ritiene che la versione dei fatti fornita da parte attrice, tesa a dimostrare
una strategia dei convenuti tesa all‟emarginazione ed esautorazione dello Scalon, culminata con le
dimissioni di Masiello – in tesi abusive - è rimasta in parte indimostrata ed in parte è stata
efficacemente contestata e confutata dai convenuti.
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Anzitutto, quanto alle accennate “scelte contabili, amministrative e finanziarie” dalle quali Scalon
sarebbe stato escluso si rileva che esse non sono state oggetto di adeguata precisazione da parte
dell‟attore.
Inoltre, nessuna conferma alla lamentata “diffusione di voci false in azienda” sull‟imminente
abbandono degli incarichi da parte di Scalon è giunta dai dipendenti di Premiere. Anzi, la
dipendente di Premiere, Simona Braganti, ha riferito di essere stata a conoscenza dell‟esistenza di
dissapori tra i soci, ma di non aver mai avuto chiaro precisamente i motivi ed i termini del dissidio.
L‟ex dipendente Patrizia Ravanelli, cui veniva chiesto di riferire se fosse stata a conoscenza di
critiche dirette allo Scalon nell‟autunno 2011 sulle modalità con cui gestiva l‟area commerciale in
quel periodo, riferiva parimenti di non essere mai stata messa a conoscenza, da parte dei soci di
Premiere, della politica commerciale o aziendale della stessa (14).
Quanto agli episodi specifici dedotti dall‟attore, ossia la trasformazione del rapporto di lavoro della
Masiello e la mancata approvazione da parte sua del bilancio 2010, non è emerso che i convenuti
abbiano attuato una strategia volta alla sua esautorazione o marginalizzazione, poi culminata con
la decisione di strumentalizzare la clausola di decadenza.
Quanto al primo episodio i convenuti hanno ammesso che Salsi aveva in via autonoma autorizzato
la proroga del contratto con la Masiello e poi la trasformazione dello stesso, in forza dei suoi
rapporti diretti di collaborazione, senza consultare Scalon e Masiello. Tuttavia Salsi si è
giustificato affermando che tale modus operandi era stato utilizzato in occasione di altre
assunzioni, senza contestazione da parte degli altri soci, e di aver agito ritenendo di fare cosa
gradita agli altri amministratori, che mai si erano lamentati dell‟operato della collaboratrice (cfr.
verbale del C.d.a doc. 14).
Sul punto, il Tribunale ritiene che una scelta aziendale di tal genere e la successiva manifestazione
del dissenso da parte di Scalon rientrino nella normale e fisiologica dinamica delle relazioni di
governance aziendale – anche in relazione al fatto che agli amministratori delegati erano
riconosciuti poteri in via disgiuntiva - e che la mancata considerazione di quel dissenso ad opera
della maggioranza del C.d.a. allora in carica non costituisca di per sé dimostrazione di alcun
intento di marginalizzazione o di esautorazione.
14
) cfr. testimonianza di Patrizia Ravanelli resa all‟udienza del 27 gennaio 2015.
10
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
In relazione invece alla seconda questione (mancata partecipazione alla redazione del bilancio di
esercizio 2010), i convenuti hanno efficacemente negato di aver adottato comportamenti volti a
conculcare i diritti di controllo e di accesso alla contabilità spettanti a Scalon come amministratore
e come socio.
In tal senso hanno osservato che mai lo Scalon si era interessato prima di tale settore della gestione
e che “la Società era coadiuvata nella cura e nella gestione della contabilità, nella preparazione
dei bilanci e nella cura degli affari legali dallo studio del Commercialista Dott. Francesco Gatto e
dell‟avv. Donato Iacovazzi” (p. 8 comparsa), senza che vi sia stata contestazione attorea sul punto.
I convenuti inoltre hanno dimostrato di non avere comunque ostacolato lo Scalon nelle sue
richieste di documentazione e verifiche contabili avanzate successivamente alla primavera del
2011.
Ciò è stato confermato dalle testimonianze dei sig.ri Simona Braganti, Alessandro De Santis,
Donato Iacovazzi e Paola Menotti.
15
Teste Simona Braganti ( ):“Posso confermare che lo Scalon aveva chiesto e ricevuto tutti i documenti relativi
al bilancio di Premiere relativo all‟esercizio 2010 e che li aveva visionati insieme all‟avv. Iacovazzi, che era
venuto in sede da noi; ricordo anche che Scalon e Iacovazzi si sono sentiti telefonicamente” Su domanda
dell‟avv. Nolasco: “Sono a conoscenza dell‟accesso ex art. 2476 comma 2 c.c. effettuato dallo Scalon anche
tramite i suoi professionisti, ed in particolare la dottoressa Menotti, sua commercialista; ricordo di avere
predisposto documentazione su richiesta dell‟avv. Corabi nel luglio 2011.
[…] Su domanda dell‟avv. Liguori: Lo Scalon si occupava fondamentalmente della parte commerciale; il suo
interesse per la parte amministrativa, prima della primavera 2011, era del tutto episodico e marginale.”
16
Teste Alessandro De Santis ( ): “Confermo la circostanza in particolare che il sig. Scalon chiedeva di
visionare giornalmente la contabilità svolgendo osservazioni di vario genere”.
17
Teste Donato Iacovazzi ( ): “è vero. Preciso che la spiegazione fornita al sig. Scalon ed anche agli altri soci
non aveva avuto ad oggetto tutte le poste contabili, ma in generale l‟andamento della società ed i risultati di
bilancio.”
15
) Simona Braganti, dipendente di Premiere con mansioni di addetta alla contabilità, era sentita in qualità di testimone sul
capitolo n. 7 della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 dei convenuti (“Vero che il sig. Scalon nell‟aprile-maggio 2011 in
occasione della predisposizione del bilancio relativo relativo all‟anno conclusosi il 31.12.2010 ha visionato tutti i dati
contabili relativi alle poste inserite nel bilancio […] e che gli stessi gli sono stati spiegati dall‟avv. Iacovazzi”) all‟udienza
del 1 ottobre 2013.
16
) Alessandro De Santis, dipendente di Premiere addetto all‟amministrazione con mansioni di contabilità clienti, era sentito
sul capitolo n. 14 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 dei convenuti (“Vero che il sig. Scalon dal mese di maggio a
giugno 2011 compreso chiedeva di visionare giornalmente i libri iva, le scritture contabili societarie anche di anni pregressi,
gli estratti conto bancari, le fatture dei clienti e le fatture dei magazzinaggi sindacando ogni scelta relativa alla gestione
amministrativa della società”) all‟udienza del 18 novembre 2014.
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Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
18
Teste Paola Menotti ( ): “Su domanda dell‟avv. Nolasco: „Ricordo che abbiamo fatto un accesso presso
Premiere il 20 luglio 2011. Hanno presenziato all'accesso il sig. Scalon, la sig.ra Bragante, che era impiegata
amministrativa e ci ha fornito il bilancio; avevamo chiesto un partitario clienti / fornitori, che la sig.ra
Bragante ci ha fornito; avevamo anche acquisito estratti conto bancari; in quell’occasione erano state
individuate alcune anomalie nei saldi; avevamo poi chiesto una serie di documenti (TFR, rate 13° e 14°,
adempimenti fiscali, ecc.); questi documenti in quella sede non sono stati dati; c’era stata anche una richiesta
dell’avv. Corabi; l’ulteriore documentazione doveva essere acquisita nel corso del secondo accesso del 19
settembre 2011, ma ci era stata fornita solo in parte in quanto la società adduceva motivi di tempo per
acquisirla e l’aveva promessa nei giorni successivi; l’incarico non è stato portato a termine in quanto
subito dopo ci è stato chiesto da Scalon di valutare il valore del 100% della società; poi dai primi di
ottobre il nostro intervento non è stato più richiesto, sicché il lavoro sul bilancio è stato interrotto; non
so se la società abbia fornito per intero la documentazione che avevamo richiesto. ( 19)
I convenuti hanno altresì dedotto che sarebbe stato l‟attore ad isolarsi volontariamente dagli altri
soci a far data dal 7 giugno 2011, mantenendo la completa e autonoma gestione del settore
commerciale fino alla nomina di Cuccaro, sindacando le scelte degli altri amministratori senza
però dialogare correttamente con loro.
Sul punto si riporta la testimonianza di Simona Braganti:
“Per quanto posso avere compreso io, la parte commerciale dell‟attività aziendale non era stata sufficientemente seguita nell‟autunno del
2011. Scalon curava in particolare la parte commerciale. C‟è stato un periodo in cui lo Scalon veniva in azienda, si chiudeva in ufficio e
non era chiaro cosa facesse per la gestione della parte commerciale dell‟azienda […] Spesso a partire dal luglio 2011, ho visto riunioni di
Scalon cui partecipavano di volta in volta una o più delle persone che mi vengono indicate (Ravanelli, Batassa, Romagnoli, Buttini)”.
L‟assenza di un intento di emarginazione dello Scalon sarebbe poi confermata dal fatto che, una
volta rinnovata la governance mediante la nomina di un amministratore unico esterno ai soci,
l‟attore neppure accoglieva le richieste di quest‟ultimo di mantenere un ruolo fattivo in Società
(20), diversamente dai convenuti.
17
) Donato Iacovazzi, avvocato e consulente legale di Premiere sugli aspetti aziendali, fiscali, relativi alla contrattualistica e
al recupero crediti, era sentito in qualità di testimone sul capitolo n. 7 della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 dei convenuti
(di cui supra) all‟udienza dell‟8 aprile 2014.
18
) Paola Menotti, consulente di Scalon nel 2011, era sentita in qualità di testimone sul capitolo n. 7 della memoria ex art.
186 comma 6 n.2 dei convenuti (di cui supra) all‟udienza del 1 ottobre 2013.
19
) I convenuti hanno riferito che nel gennaio 2012 avveniva un secondo accesso da parte di un diverso consulente di
Scalon, Rag. Copia, che richiedeva alla Premiere di visionare i documenti in precedenza non consegnati. Secondo i
convenuti, l‟unica accortezza seguita dalla società era quella di non fornire copie con l‟intestazione dei clienti o in genere
informazioni che potevano favorire la concorrenza del sig. Scalon.
Sul punto lo Scalon ha genericamente contestato l‟effettiva trasparenza dei convenuti ed ha affermato che per ottenere
quanto richiesto è stato costretto a ricorrere ex 700 c.p.c. Sul punto, nulla di più preciso è stato allegato o prodotto dalle
parti.
20
) In particolare si rinvia ai documenti allegati alla comparsa di Salsi e Masiello, n. 13, consistenti in uno scambio di
missive tra Scalon e Cuccaro con data 21.11.2011, 25.11.2011. Nella lettera del 1 dicembre 2011 Cuccaro ribadisce la sua
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Il Tribunale ritiene altresì che parte attrice non ha dimostrato la natura di amministratore di pura
facciata del Cuccaro e neppure la sua “vicinanza” al Masiello, essendo al contrario risultato che
l‟amministratore unico neo insediato, pur non avendo esperienza nella logistica, “aveva esperienza
manageriale nella gestione di aziende. La persona che stavano [I soci] cercando doveva essere
esperta in materie amministrative/manageriale, non cercavano un esperto di logistica” (21), talché
non appare verosimile che le dimissioni di Masiello siano state strumentalmente volte a provocare
la decadenza del Cda e poi la nomina a maggioranza di un soggetto che costituisse mero esecutore
delle sue direttive.
Quanto alla deduzione di parte attrice di cui al punto 6., contenuta in comparsa conclusionale p. 12,
(dimissioni del Cuccaro dopo due anni e successiva ricostituzione di un C.d.a. composto
esclusivamente dai convenuti) essa costituisce mera allegazione di un fatto secondario che risulta
del tutto insignificante nella prospettiva attorea, difettando la preliminare dimostrazione della
natura di “mero schermo” della nomina del Cuccaro, ed anzi finisce per smentirla, proprio perché
la durata della gestione da parte di un terzo per circa due anni depone semmai nel senso che la sua
nomina non era stata strumentale e di mera facciata.
Ciò premesso sulla ricostruzione dei fatti, la domanda attorea è da rigettare altresì perché parti
convenute hanno fornito adeguate giustificazioni rispetto alle dimissioni rese da Galeazzi e,
soprattutto, da Masiello.
In particolare il Tribunale osserva che l‟emersione postuma di tali giustificazioni non le rende
tardive o inammissibili, posto che, per quanto affermato in premessa, nell‟esercizio della facoltà di
dimissioni non è richiesta l‟espressa e contestuale motivazione, come vale invece per l‟ipotesi della
giusta causa di revoca, e dall‟altro è emerso in causa che le ragioni sottese alle rinunce erano chiare
e congruenti, non strumentali, nonché probabilmente evidenti a tutti i membri del Consiglio di
amministrazione.
In particolare, le dimissioni del Galeazzi sono state giustificate, secondo i convenuti, dalla palese
“acredine che si era determinata in seno al Consiglio e in azienda” (p. 19 comparsa Salsi e
Masiello). La deduzione trova conforto, oltre che nella superiore ricostruzione dei fatti da
volontà di incontrare l‟attore, ribadendo che “In difetto, nell‟interesse di Premiere Cargo & Logistics S.r.l., dovrò operare
senza il Suo apporto e riorganizzare le aree di interesse societario e commerciale rideterminandone funzioni e incarichi.”
21
) Così ha riferito l‟avv. Donato Iacovazzi nella sua deposizione. Ciò risulta confermato dal doc. 35 att., ossia dalla missiva
inviata da Cuccaro con allegato il suo curriculum vitae.
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apprezzare in particolare rispetto alla posizione dell‟amministratore indipendente, in due
testimonianze assunte nel corso del giudizio: quelle del consulente legale di Premiere, avv. Donato
Iacovazzi e della dipendente Simona Braganti.
Teste Simona Braganti (22): “Nella primavera dell'anno 2011 era accaduto in più occasioni che il sig. Scalon chiedesse documenti contabili.
Ne avevo desunto che c'era qualche cosa che non andava tra lui e gli altri amministratori. Non so quale potesse essere l'oggetto di dissapori
tra loro".
Sul capitolo n. 4.: "Sono a conoscenza che, sempre nella primavera del 2011, Scalon si opponeva alla trasformazione dal rapporto di lavoro
della sig.ra Filippina Masiello - sorella del sig. Masiello - da tempo determinato a tempo indeterminato, considerato che tale rapporto di
lavoro era iniziato come sostituzione maternità e la dipendete sostituita - Buttini Monica - era tornata in servizio
[…]
Sul capitolo 8 (Vero che il sig. Scalon, dall‟inizio della costituzione della società approvò la collaborazione della sig.ra Filippina
Masiello;):"E' vero, anche perchè erano amici di famiglia, oltre ad avere rapporti lavorativi. Poi so che è successo qualche cosa tra Scalon
e i soci, ma non so di preciso quale fosse il motivo ed i termini del dissidio".
Teste Donato Iacovazzi(23):“Il Sig. Galeazzi era sempre stato il punto di riferimento dei soci come legale rappresentante; i soci preferivano
essere operativi; quando il sig. Galeazzi ha saputo di un conflitto tra i soci ha preferito comunicare le proprie dimissioni, ritenendo venute
meno le condizioni della sua collaborazione, che era nata e proseguita quando i soci erano in accordo tra di loro".
Su domanda dell'avv. Nolasco: "Il sig. Galeazzi mi ha personalmente comunicato la sua intenzione di dimettersi, quando io l'ho informato
che i soci erano in forte dissidio tra loro, esplodendo in un conflitto conclamato ai primi di giugno del 2011. L'episodio scatenante è stato
costituito dalla lettera che Scalon aveva consegnato agli altri due soci, e che riguardava il dissenso rispetto all'assunzione a tempo
indeterminato della sig.ra Masiello".
Ritiene dunque il Tribunale che le dimissioni del Galeazzi siano state dovute a fisiologiche
valutazioni in ordine all‟impossibilità, per lui, di continuare a svolgere la funzione di raccordo e
sintesi, anche tecnica, tra le posizioni degli altri amministratori, tipica dell‟amministratore terzo
rispetto alla compagine sociale, esercizio ormai precluso dal sopravvenuto grave dissidio tra i soci.
Quanto alle dimissioni di Masiello, peraltro intervenute ad un mese e mezzo di distanza da quelle
del Galeazzi, esse risultano plausibilmente motivate da almeno cinque ragioni:
- il dissenso di Scalon rispetto alla scelta di trasformare il rapporto di lavoro con la Masiello da
tempo determinato a tempo indeterminato;
- la lite violenta del 7 giugno 2011, cui hanno fatto seguito le reciproche querele presentate da
Scalon e Masiello ed il conseguente rinvio a giudizio sia del Masiello sia dello Scalon (doc. 20
Masiello);
- la mancata approvazione della bozza del bilancio 2010 nella riunione del C.d.a. del 21 giugno
2011 da parte dello Scalon, sulla base della mancata partecipazione dello stesso alla stesura della
medesimo;
- le dimissioni dell‟amministratore indipendente Galeazzi del 28 giugno 2011, a seguito della
constatata acredine insorta tra i soci;
22
23
) Estratto della dichiarazione testimoniale resa dalla sig.ra Simona Braganti all‟udienza del 1 ottobre 2013.
) Estratto della dichiarazione testimoniale resa dall‟avv. Donato Iacovazzi all‟udienza del 8 aprile 2014.
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- la volontà di non “ostacolare con la sua presenza nel Cda possibili iniziative e/o trattative per
dirimere i contrasti” (24), trattative del resto effettivamente svoltesi nei mesi successivi.
Quanto alla prima ragione, si osserva che il dissenso manifestato da un amministratore su una
specifica scelta gestionale (assunzione della Masiello), che non sia arbitraria o irrazionale,
costituisce già di per sé un valido motivo di dimissioni del soggetto che ha assunto o concorso
nell‟assumere tale scelta gestionale. Soprattutto qualora tale dissenso sia correlato all‟insinuazione
di una presunta volontà dell‟amministratore agente di favorire un parente in danno della Società,
come affermato da Scalon nella riunione del C.d.a del 21.06.2011 (“la società non è un luogo per
assumente parenti e amici”). Masiello in tale riunione precisava che “sin da quando la società è
sorta si è proceduto ad assumere parenti o amici, la nostra società a conduzione quasi familiare
ha sempre fatto così (Paolo Boniolo, Dario Salsi, Silvia Sacchiero); b. mia moglie è stata assunta
con collaborazione co.co. 9 anni fa con 500 euro al mese e ancora percepisce questa stessa cifra
(prima ancora per circa due anni aveva collaborato gratuitamente) c. la signora Scalon ha potuto
aprire un‟azienda di spedizioni (la LONDA INTERNATIONAL srl) grazie alla collaborazione con
la Premiere che le ha fornito il nostro know how”.
Nel caso di specie, pertanto, non può dirsi che l‟assunzione della Masiello fosse del tutto arbitraria,
irragionevole o eccentrica rispetto alla prassi adottata dalla Società, posto che la stessa già
collaborava con la Società da tempo, si era dimostrata valida collaboratrice, tanto che non aveva
ricevuto mai “(nessun richiamo, nessuna contestazione)”- riferisce Masiello nella riunione citata-,
ed era di “grande utilità” per Salsi in quanto lavorava per lui nell‟operativo (verbale c.d.a cit.).
Quanto all‟episodio del 7 giugno 2011, esso altresì costituisce di per sé valida giustificazione delle
dimissioni di Masiello, in quanto il fatto che i soci siano giunti ad uno scontro fisico e verbale
tanto acceso conferma chiaramente l‟esistenza di un dissidio e disprezzo reciproci.
Sul punto l‟attore è confesso in quanto egli ha affermato che l‟aggressione “azzerava le relazioni
personali tra i soci”(25) ed ha altresì dichiarato, al termine della sua esposizione dei fatti, che “con
tutta evidenza, le vicende societarie sopra descritte costituivano la conseguenza dei dissidi sorti
tra le parti e della gravissima aggressione subita da Scalon, all‟inizio di settembre i legali di
24
25
) p. 20 della comparsa Masiello e Salsi.
) p. 7 comparsa conclusionale Scalon.
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Masiello e Salsi da una parte e di Scalon dall‟altra ricercavano la possibilità di addivenire ad una
composizione bonaria della vicenda”(26).
Inoltre, la decisione di Scalon di non approvare il progetto di bilancio 2010 con la motivazione di
non aver partecipato alla sua stesura è ulteriormente indicativa dell‟aperta sfiducia rispetto
all‟operato degli altri amministratori, posto che invece prima dell‟aprile/maggio 2011 egli aveva
sempre avallato il loro operato, e di per sé avvalora il significato delle dimissioni di Masiello.
Quanto all‟ultima motivazione addotta da Masiello, il Tribunale ritiene che essa sia attendibile, in
quanto, se è vero che il c.d.a. di Premiere avrebbe potuto continuare deliberare a maggioranza
dopo le dimissioni di Galeazzi e dunque una situazione di stallo astrattamente non si sarebbe
verificata, è altrettanto vero che, divenuto ormai inconciliabile il dissidio tra i soci nell‟estate del
2011 (dopo la lite violenta, l‟avvio delle ispezioni contabili e la decisione comune di avviare
trattative per una “spartizione” della Società a partire dal settembre 2011), il C.d.a. di Premiere non
era più luogo di composizione e sintesi delle rispettive esigenze e prospettive gestionali, quale era
stato sino ad allora.
Conclusivamente, il Tribunale ritiene dunque plausibile che Masiello abbia deciso di rassegnare le
proprie dimissioni, oltre che per l‟aperta sfiducia dimostrata da Scalon rispetto alla sua persona e
per il dissenso maturato in ordine a specifiche scelte gestorie, anche per consentire un nuovo avvio
nella gestione della Società ovvero per garantire una maggiore distensione delle trattative.
Quanto alla posizione del convenuto Salsi, si osserva che parte attrice non è riuscita comunque a
dimostrare che egli abbia in alcun modo condiviso la decisione di Masiello di rassegnare le
dimissioni, pertanto nei suoi confronti alcun addebito di mala fede è risultato provato.
Per le superiori considerazioni, dunque, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia fornito
sufficienti indizi di abuso nelle dimissioni rese da Masiello e conseguente illecito impiego della
clausola simul stabunt simul cadent da parte dei convenuti. Risulta al contrario che nella vicenda in
questione vi sia stato un utilizzo fisiologico da parte dei consiglieri del C.d.a. di Premiere delle
facoltà che ineriscono alla clausola.
La prima domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata.
26
) p. 7 punto 27) dell‟atto di citazione.
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Ogni altra deduzione svolta da Premiere in punto di presenza di una giusta causa di revoca, fondata
su comportamenti integranti concorrenza sleale posti in essere prima della decadenza del C. d.a.,
nonché sull‟esistenza di un congruo preavviso devono dunque ritenersi assorbite e superflue.
Dovrà viceversa valutarsi la fondatezza di tali addebiti nella decisione della prima domanda
riconvenzionale proposta da Premiere (v. postea).
* La seconda domanda formulata da parte attrice è stata oggetto di “precisazione/modificazione” in
memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.
In tale atto parte attrice ha chiarito di aver azionato due concorrenti titoli di responsabilità
risarcitoria, entrambi aventi natura “extracontrattuale” e fondati sulle medesime condotte
sostanziali allegate: il primo titolo, più specifico, individuato in termini di “mobbing” orizzontale;
il secondo, generale ed idoneo a ricomprendere il primo, definito in termini di “atto comunque
illecito” ai sensi del 2043 c.c.
Anzitutto, il Tribunale ritiene che l‟eccezione di tardività o novità della domanda di risarcimento
del danno ex art. 2043 c.c. sollevata dai convenuti in memoria di replica deve essere rigettata. Si è
trattato invero di modificazione della domanda tempestiva ed ammissibile in quanto ha avuto come
esito solamente un ampliamento del titolo giuridico della domanda proposta in citazione,
mantenendosi la domanda come precisata/modificata nell‟alveo della responsabilità aquiliana e
nell‟ambito della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Ciò si può ritenere a maggior ragione considerando l‟orientamento estensivo enunciato dalla Corte
di cassazione nella sua recente decisione a Sezioni Unite, n. 12310 del 2015: “La modificazione
della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli
elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così
modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che,
perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali.”
Tanto premesso in punto di ammissibilità della domanda, considerando il primo titolo di
responsabilità azionato dallo Scalon, vanno premessi brevi cenni in materia di “mobbing”.
È noto che il mobbing rientra fra le “situazioni potenzialmente dannose e non normativamente
tipizzate e che […] esso designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso
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fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in
essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è
inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato
all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359
del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927).” (27).
Ai fini della configurabilità del “mobbing” lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati
singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo
mirato, sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo
preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi nell‟ambiente
di lavoro; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso
eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio
unificante di tutti i comportamenti lesivi (28).
Ciò posto, la tesi attorea prospettata assai genericamente in atto di citazione è quella secondo la
quale “il signor Scalon „è affetto da un quadro psicopatologico che può essere anamnesticamente
ricondotto alle situazioni di stress, isolamento, dequalificazione ed aggressione subite sul lavoro e
che con queste risulta compatibile‟ con una sintomatologia caratterizzata da „disturbi di ansia,
legata alle già citate difficoltà emergenti con i soci, a partire dal 2011, ovvero da quando sono
subentrati svalutazione del ruolo, emarginazione ed infine riferita violenza verbale e fisica, si è
aggravata con il manifestarsi di un franco disturbo depressivo‟, oltre che da „ansia generalizzata
ed attacchi di panico, ma anche da deflessione del tono dell‟umore, insonnia, ritiro sociale ed in
generale adenodia‟, „cefalea, problemi gastrointestinali, oppressione toracica, etc.”.
L‟attore produceva copiosa documentazione medica attestante i disturbi psico-fisici che
affliggevano Scalon dal giugno 2011 al novembre 2011 (doc. 27 att.).
Orbene, va premesso che il Tribunale nutre serie perplessità sulla configurabilità in astratto della
fattispecie del mobbing c.d. orizzontale in un contesto lavorativo quale quello di Premiere, in cui
ciascun socio fondatore deteneva una partecipazione di pari valore nella Società, era presente come
27
28
) Cass., Sez. lav., Sentenza n. 17698 del 2014.
) Cfr.: Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. 26/3/2010 n. 7382.
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RG n. 4833/2012
consigliere in C.d.a. e rappresentava in seno al C.d.a. stesso il vertice di un determinato settore
aziendale. Cioè, essendo i pretesi “mobbizzanti” – Masiello e Salsi -, in condizioni di assoluta
parità di poteri con lo Scalon e nessuno essendo superiore a tutti loro nella scala gerarchica
aziendale, verrebbe a mancare uno dei presupposti del mobbing, ovvero che le condotte
mobbizzanti siano poste in essere dal superiore gerarchico o da colleghi di lavoro in pari grado, ma
tollerate e non impedite dal superiore stesso.
Invero, in mancanza del differenziale di potere (diretto o indiretto, nel quadro degli organigrammi
aziendali) tra preteso mobbizzante e preteso mobbizzato - differenziale che configura in termini
antigiuridici il mobbing lavorativo, basato appunto sulla violazione dell‟obbligo del datore di
lavoro di garantire parità di trattamento e di condizioni lavorative, dignità e integrità psico-fisica di
ogni lavoratore -, la fattispecie in questione perde un elemento qualificante di tale rilievo da far
degradare il fenomeno ad una serie di comportamenti che possono essere bensì illeciti (o leciti), ma
alla luce di altre e diverse fattispecie.
In ogni caso, anche ipotizzando in astratto che la maggioranza assoluta dei consiglieri/soci di una
società possa tenere comportamenti qualificabili come “mobbing” nei confronti del
consigliere/socio di minoranza dissenziente, e non eventualmente solo singoli comportamenti
illeciti valutabili ex art. 2043 c.c., il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, tali comportamenti
complessivamente “mobbizzanti” non siano stati posti in essere da Masiello e Salsi a danno di
Scalon.
Invero, è emerso dall‟istruttoria che la complessiva condotta dei primi non era sorretta dall‟intento
di vessare o perseguitare e neppure ad isolare o esautorare il consigliere Scalon.
In particolare, non è risultato in questo processo che egli sia stato oggetto di critiche denigratorie o
tali da ledere la sua dignità di fronte agli altri dipendenti ovvero ai clienti di Premiere; non è
risultato che egli sia stato forzatamente messo in minoranza, in quanto è emerso, al contrario, che è
stato lui stesso a porsi consapevolmente in una posizione di criticità all‟interno del C.d.a.,
dapprima manifestando il proprio dissenso rispetto ad alcune decisioni organizzative o contabili e
dopo azzerando (comprensibilmente, alla luce dell‟episodio del 7 giugno 2011) i rapporti con gli
altri soci.
Infine, è emerso che i convenuti non lo hanno esautorato, posto che l‟attore ha invece vivacemente
manifestato il proprio dissenso, ha esercitato i propri doveri/diritti di controllo mediante le
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RG n. 4833/2012
ispezioni del luglio 2011, ha continuato a svolgere il suo ruolo sino alla nomina di Cuccaro, con
l‟appoggio del suo staff dell‟ufficio commerciale e, da ultimo, ha liberamente deciso di non offrire
la propria collaborazione al Cuccaro, preferendo intraprendere un diverso percorso professionale
pur mantenendo la carica di socio (v. postea).
È emersa dal processo una diversa ricostruzione dei fatti: dalla primavera al novembre del 2011 i
rapporti tra i soci hanno conosciuto una fase di grande difficoltà, a causa di divergenze reciproche,
dissidi e incomprensioni di vario genere, culminata in un episodio che per la sua gravità fuoriesce
dalla area del dissidio e delle divergenze di normale tollerabilità nella vita di una società.
Si allude all‟episodio del 7 giugno 2011 in cui, stando a quanto rilevato dal Giudice di Pace (doc.
60 att.) con l‟ordinanza che si è pronunciata sulla richiesta di archiviazione e sulla relativa
opposizione formulata da Scalon nel proc. 6659/11 R.G.N.R. n. 2015/12, il Masiello, irritato per
l‟opposizione da parte dello Scalon all‟assunzione della sorella a tempo indeterminato, l‟avrebbe
aggredito per primo procurandogli ferite al capo; Scalon, colto di sorpresa, avrebbe
immediatamente reagito con una condotta qualificata nell‟ordinanza come di legittima difesa,
ferendo lievemente il Masiello.
Orbene, con riferimento a tale episodio, potrà essere certamente valutabile l‟illiceità isolata della
specifica condotta materiale del Masiello.
Tuttavia, non pare che essa possa ricondursi al concetto di mobbing in quanto condotta unitaria,
singola, non reiterata, non inserita in un (inesistente) quadro persecutorio e del tutto estranea al
contesto di ordinaria manifestazione del dissenso in cui si collocano invece le precedenti condotte
contestate (infondatamente) dall‟attore a titolo di mobbing.
Alla stregua di quanto osservato sinora, si deve concludere che non può essere ritenuto fondato
alcun addebito a titolo di mobbing a carico di Masiello e Salsi per le condotte complessivamente
considerate sopra.
Quanto all‟idoneità di tali condotte ad integrare un fatto illecito contrario al dovere di neminem
ledere si osserva quanto segue.
Con riferimento al Salsi è evidente che nessuna condotta illecita, per quanto sopra detto, può
essergli addebitata.
Con riferimento al Masiello, a questo Tribunale preme osservare anzitutto che, avendo parte attrice
proposto una genericissima domanda risarcitoria in relazione al complesso delle condotte tenute
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dal convenuto dalla primavera del 2011 sino al novembre 2011 e non con riguardo allo specifico
episodio del 7 giugno 2011, deve escludersi che essa abbia in questa sede inteso formulare una
specifica domanda di risarcimento del danno da reato (impregiudicata per l‟attore la facoltà di
proporre tale domanda in altra sede).
Le superiori considerazioni consentono di ritenere infondata anche la generale pretesa risarcitoria
fondata sul dovere di neminem ledere per mancata idonea specificazione, da parte dell‟attore,
dell‟elemento oggettivo della condotta illecita del Masiello.
E‟ altresì il caso di osservare, in punto di nesso di causalità, che il documentato stato di sofferenza
psico-fisica che ha afflitto l‟attore in quel periodo, a parere di questo Tribunale, ben può ritenersi
dovuto alla somatizzazione di un malessere proveniente da cause non riconducibili a condotte
illecite altrui ma dall‟oggettiva situazione in cui versavano i rapporti tra i soci/amministratori di
Premiere in ragione del legittimo esercizio da parte di ciascuno dei propri poteri gestori, ma
secondo prospettive e valutazioni tra loro opposte ed incompatibili, tali da generare una forte
radicalizzazione del conflitto interno alla compagine sociale e, quindi e poi, la decisione dello
Scalon di avviare ex novo un‟attività lavorativa per la società Londa, gestita dalla di lui moglie (v.
postea). Cioè, lo stato di ansia e depressione manifestato dallo Scalon in quel periodo si giustifica
ampiamente anche a prescindere da comportamenti illeciti degli odierni convenuti, sulla base della
necessità di affrontare una contingenza difficile, densa di contrasti e foriera di radicali
cambiamenti, lavorativi ed esistenziali.
Pertanto e conclusivamente il Tribunale ritiene che anche la domanda di risarcimento del danno ex
art. 2043 c.c. non è meritevole di accoglimento.
* Il Tribunale reputa che la prima domanda riconvenzionale risarcitoria di Premiere, relativa alla
responsabilità dell‟attore per avere posto in essere una serie di condotte qualificabili come atti di
concorrenza sleale a beneficio di Londa, non può trovare accoglimento in quanto infondata per
diversi motivi, che si esporranno nel prosieguo.
In diritto, per quel che qui rileva ed in estrema sintesi, costituiscono presupposti dell'illecito da
concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c.:
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RG n. 4833/2012
a) l'essere il soggetto cui l'addebito è imputato un imprenditore (29) ovvero un soggetto cd. terzo
interposto che, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi, agisca tuttavia per
conto di o comunque in collegamento con un imprenditore concorrente del danneggiato stesso (30).
b) l' esservi un rapporto di concorrenza tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo delle condotte di
cui si discorre, cioè il "contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o
commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune" (31);
c) l'avere l'imprenditore cui l'addebito è imputato compiuto condotte confusive (art. 2598 comma 1
n. 1 c.c.) ovvero condotte denigratorie o di appropriazione di pregi dei prodotti del concorrente
(art. 2598 comma 1 n. 2 c.c.) ovvero posto in essere "ogni altro mezzo non conforme ai principi
della concorrenza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda" (art. 2598 comma 1 n. 3)
c.c.).
d) il danno concreto ed attuale arrecato per effetto di tali condotte illecite alla società concorrente.
Ebbene, il Tribunale ritiene che Premiere ha fornito dimostrazione soltanto della sussistenza dei
primi due elementi dell‟illecito anticoncorrenziale, ma non ha sufficientemente provato il carattere
illecito di tutte le condotte addebitate e, soprattutto, non ha fornito adeguata evidenza di aver
subito un danno effettivo e di consistenza apprezzabile.
In particolare, con riferimento al requisito sub a), il collegamento tra Scalon (soggetto convenuto
nell‟azione risarcitoria e qualificabile come interposto) e Londa (imprenditore concorrente) deriva
dal suo inserimento nell‟organizzazione economica giuridica della medesima (rapporto di
dipendenza formale: l‟attore, già direttore tecnico di Londa dal 10/10/2001 - doc. 26 att. - veniva
poi assunto dal 12 dicembre 2011 come direttore della logistica e responsabile delle risorse umane,
doc. 41 att.).
Con riferimento al requisito sub b), Premiere ha ammesso che: “sino alla data del 9 novembre
2011 Londa International, società la cui maggioranza di capitale era in mano alla moglie del sig.
Scalon (sig.ra Maria Grazie Zedda – doc.2), non era una società in concorrenza con Premiere
[…]”(32).
29
) Cass., n. 17144 del 2009; Cass., n. 1259 del 1999; Cass., n. 1871 del 1968.
) Cass., n. 17459 del 2007 e da ultimo Cass. n. 18691 del 2015.
31
) v. Cass., cit. nota 30.
32
) Si veda p. 9 comparsa di costituzione e risposta di Premiere.
30
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RG n. 4833/2012
Invero, per ciò che è emerso in causa, risulta invece che fra le due società, aventi il medesimo
oggetto sociale (doc. 1 e doc. 26 att.), esisteva un generale rapporto collaborazione o partnership
poiché Londa svolgeva un‟attività commerciale più ristretta, concernente la“spedizione di pacchi –
limitata sia per numero, sia per dimensioni -
in ambito prevalentemente regionale” (c.d.
“courier”), rispetto a quella di Premiere, operante invece come vettore o spedizioniere nazionale ed
internazionale di colli e pacchi, soprattutto su commissione di aziende di moda
(p. 7-8
conclusionale Premiere). Tale accordo, vigente in sostanza sino al novembre 2011, comprendeva
l‟uso, da parte di Londa, del marchio di Premiere nonché lo scambio di informazioni relative alla
clientela, appunto in ragione dell‟originaria diversificazione e compatibilità delle attività svolte e
dei mercati di riferimento (v.postea, con particolare riferimento alle dichiarazioni della teste
Batassa ed alle deduzioni confessorie di Premiere).
Londa ha invece iniziato ad esercitare un‟attività in concorrenza con Premiere, ampliando la
propria attività, a partire da fine novembre 2011-gennaio 2012, ossia a far data dalla definitiva
rottura degli accordi di collaborazione commerciale e logistica con Premiere.
Ciò risulta dalle seguenti evidenze:
- in data 23 novembre 2011 venivano stipulati i contratti di locazione tra la società Olpidurr S.p.A.
e la società Londa aventi ad oggetto la locazione dal 1 gennaio 2012 al 31/12/2017 di un
immobile ad uso commerciale, sito in Novegro di Segrate (Mi), Via F. Baracca n. 21, dunque nelle
vicinanze della sede di Premiere;
- in data 25 novembre 2011 Premiere dichiarava di voler risolvere il contratto di licenza d‟uso del
marchio “PREMIERE CARGO & LOGISTICS” (doc. 37 att.); Londa adottava quindi un nuovo
marchio figurativo (doc. 9 Premiere);
- in data 29 novembre 2011 Londa otteneva la registrazione di un nuovo dominio per il sito
internet aziendale www.londaint.eu (docc. 7-8 Premiere);
- dal 1 dicembre 2011 Londa si dotava di un nuovo team di collaboratori che precedentemente
lavoravano nell‟ufficio commerciale di Premiere, alle dirette dipendenze di Scalon (1 dicembre
2011 assunzione della sig.ra Patrizia Ravanelli; 9 gennaio 2012 assunzione di Chiara Batassa; 16
gennaio 2012 assunzione di Monica Buttini; 20 gennaio 2012 assunzione di Paolo Romagnoli;
docc. da 42 a 45 att.);
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- in data 12 dicembre 2011 il sig. Scalon, cessato dalla carica di amministratore di Premiere,
veniva assunto da Londa come direttore tecnico e responsabile del personale;
- le testimonianze rese da alcuni ex clienti di Premiere hanno confermato di aver iniziato a
rivolgersi a Londa a partire dal 2012 (v. postea).
Quanto al requisito sub c), come sopra anticipato, gli addebiti di condotta sleale mossi da Premiere
al sig. Scalon non sono risultati del tutto provati e, pertanto, non risultano integrate le fattispecie di
illecito previste dall'art. 2598 comma 1 c.c., con l‟unica eccezione della condotta di storno dei
dipendenti.
In relazione al requisito sub d), come sopra anticipato, si osserva la carente dimostrazione del
danno subìto, a fronte della contestazione dei documenti prodotti da Premiere.
Orbene, procedendo con ordine, il Tribunale esaminerà ora gli addebiti di condotta sleale formulati
da Premiere, per concludere poi con la valutazione del profilo del danno.
* Premiere ha sostenuto che le condotte anticoncorrenziali tenute da Scalon siano state tenute in
parte prima della nomina del Cuccaro – avvenuta il 9 novembre 2011 (v. supra) - ed, in gran parte,
successivamente.
Anzitutto si procederà analizzando le condotte anticoncorrenziali asseritamente poste in essere
dall‟attore prima della nomina del Cuccaro.
In particolare, Premiere ha sostenuto che Scalon già a partire dall‟estate 2011 stava organizzando
assieme alle altre persone del suo staff lo sviamento di clientela a vantaggio di Londa in quanto
avrebbe comunicato a diversi clienti di Premiere il suo progetto di uscita da quest‟ultima per
avviare una propria iniziativa con la società Londa. A dimostrazione della sua allegazione
Premiere produceva alcune mails (doc. 3-4-5).
Anzitutto, il primo messaggio risulta inviato in data 26 settembre 2011 dall‟allora dipendente di
Premiere Chiara Batassa ai soci di Londa, Maria Grazia Zedda e Roberto Caldara, i quali
detenevano però un indirizzo di posta con dominio @premierebg.it, con invio di copia dello stesso
messaggio in conoscenza a due soggetti rappresentanti il cliente Compel della Premiere. In
particolare, nel testo del messaggio si legge che Chiara Batassa chiedeva ai soci di Londa di
inviare al cliente Compel le loro tariffe per il servizio “courier” affinché questo potesse valutare
una futura collaborazione.
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RG n. 4833/2012
Il secondo documento allegato è relativo ad uno scambio di messaggi del 19 ottobre 2011 tra la
responsabile export di C.B. s.r.l., cliente di Premiere, e la socia di Londa Maria Grazia Zedda, in
cui quest‟ultima facendo seguito ad una richiesta del cliente, qualificandosi come “Maria Grazia
dalla Premiere di Brembate”, comunicava l‟indirizzo di posta corretto di Chiara Batassa e la tariffa
per una spedizione, invitandolo a rivolgersi direttamente a loro per il servizio courier.
Secondo Premiere da tali documenti si evincerebbe che Chiara Batassa, in tesi attuando direttive
dello Scalon, avrebbe iniziato ad operare a vantaggio di Londa già dal settembre 2011.
Sul terzo documento prodotto nulla è stato allegato o dedotto da parte di Premiere, pertanto il
medesimo deve considerarsi irrilevante. Peraltro, la testimonianza del sig. Vincenzo d‟Angelo ha
escluso ogni rilevanza del medesimo (33).
Premiere deduceva altresì che il rifiuto di Scalon di vincolarsi ad un patto di non concorrenza di
due anni in relazione a tutti i maggiori clienti di Premiere, manifestato ai soci in sede di trattative
dal settembre 2011, avrebbe costituito ulteriore conferma delle assunte condotte di sviamento poste
in essere dall‟estate 2011 e comprovate dalle mails sopra richiamate.
Infine, a detta dei convenuti, ulteriori circostanze indicative delle condotte anticoncorrenziali
precedenti alla nomina di Cuccaro sarebbero: le frequenti riunioni riservate tra Scalon e i
dipendenti di Premiere che l‟avrebbero poi seguito in Londa a partire dal luglio 2011, nonché la
stipula del contratto di locazione dell‟immobile, in cui si sarebbe trasferita la nuova sede di Londa,
avvenuta il 23 novembre 2011, da cui si doveva desumere che l‟avvio delle trattative con il
proprietario dello stabile dovesse essere necessariamente antecedente.
Orbene, il Tribunale ritiene che le condotte preparatorie appena richiamate non siano addebitabili
allo Scalon a titolo di concorrenza sleale.
In particolare con riferimento alle mails prodotte da Premiere, dal loro contenuto non è dato
desumere alcuna prova dello sviamento di clientela di Premiere a vantaggio di Londa né alcuna
imputabilità allo Scalon dei suddetti messaggi di posta elettronica, dei quali l‟attore non risulta né
mittente, né destinatario né tra i soggetti indicati in copia conoscenza.
Il Tribunale ritiene invece che il significato dei messaggi in questione sia quello chiarito dalla
dipendente Chiara Batassa la quale, in sede di esame testimoniale, ha affermato che questi
33
) Il teste, sentito all‟udienza del 28 gennaio 2014, ha dichiarato: “Questo documento non è un‟offerta della Londa. È
un‟informazione in merito ad un ritiro e non mi risulta che sia stata mandata a Londa”.
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RG n. 4833/2012
costituivano mera esecuzione dell‟accordo di partnership all‟epoca (settembre-ottobre 2011)
ancora esistente tra Premiere e Londa:
[Sentita sul capitolo 1 della memoria di Premiere (“Vero che le comunicazioni email che si
rammostrano al teste come doc. 3-4-5 del fascicolo di Premiere riguardano possibili offerte
contrattuali di Londa International”)]:“Premetto che tra Premiere – che stava a Pantigliate- e Londa
– che stava a Brembate – vi era un accordo di collaborazione generale secondo il quale il courier
(spedizione veloce di piccoli pacchi e buste), della zona di Bergamo lo faceva Londa. I documenti sub
3 e 4 sono proposte di eventuali offerte che riguardano spedizioni courier che rientravano
nell‟accordo. Il doc. 5 riguarda un orario di ritiro di merci da spedire. In particolare con riferimento
al doc. 3, noi Premiere gestivamo per Compel l‟import aereo ed io volevo proporre loro la gestione
del courier su Bergamo.
Io come impiegata commerciale ero a conoscenza degli accordi perché era necessario per svolgere le
mie funzioni.
[…]
[Sentita sul capitolo 2 della memoria di Premiere (“Vero che la circostanza che l‟ufficio commerciale
di Premiere svolgeva attività anche in favore di Londa International prima del 9 novembre 2011
veniva tenuta nascosta ai sig.ri Masiello e Salsi”)]:“La circostanza non è vera, almeno con
riferimento all‟accordo di cui ho appena parlato, che era noto a tutti gli addetti dell‟ufficio
commerciale”.
Su domanda dell‟avv. Prenna “Che io sappia il cliente di Premiere Compel non ha mai lavorato con
Londa”
Su domanda dell‟avv. Liguori “L‟iniziativa di fare offerte ai clienti rientrava nelle miei
mansioni. Poi riferivo, a seconda del tipo di servizio, a Scalon o Masiello.”(34)
L‟esistenza della partneship con riferimento alla attività di “spedizione di pacchi – limitata sia per
numero, sia per dimensioni -
in ambito prevalentemente regionale” (p. 7-8 conclusionale
Premiere) è stata oggetto di ammissione da parte di Premiere in memoria di replica (p. 2-3: “il
rapporto di partnership con la Londa trovava giustificazione, perché sia quest‟ultima svolgeva
attività in un settore diverso e più limitato, sia per il rapporto di coniugio tra il sig. Scalon con la
socia di riferimento di Londa sig. Zedda).
Al contrario, Premiere non ha specificamente contestato la testimonianza della sig.ra Batassa in
relazione alla perdurante vigenza dell‟accordo sino all‟ottobre 2011 (invero, risulta che soltanto in
data 25 novembre 2011 il contratto di licenza d‟uso del marchio sia stato risolto da Premiere).
Lo stesso dipendente di Compel s.r.l. a cui era indirizzata in copia conoscenza la prima delle mail
citate, sentito all‟udienza del 28 gennaio 2014, ha dichiarato “Ho visto invece in precedenza il
34
) Estratto della dichiarazione testimoniale resa dalla sig.ra Chiara Batassa all‟udienza del 24 giugno 2014.
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documento n. 3. .. riguarda una richiesta a Premiere di tariffe per esportazioni. Posso aggiungere
che usualmente ci servivamo di Premiere per importazioni dalla Cina. Non ho mai sentito
nominare la società Londa. Per quanto ne so io, in indirizzo come destinatari della mail di cui al
documento n.3 vi erano tutte persone di Premiere.”
Peraltro, non si vede come tali messaggi possano essere indicativi di condotte sleali ai danni di
Premiere posto che negli stessi i soggetti si qualificano come dipendenti di Premiere ed il nome di
Londa non risulta mai essere stato speso.
Con riferimento alle altre assunte condotte anticoncorrenziali anteriori al 9 novembre 2011 (rifiuto
di stipula del patto di non concorrenza; locazione dell‟immobile per il trasferimento di Londa;
riunioni frequenti coi dipendenti) il Tribunale ritiene che dalle medesime si evince unicamente
l‟avvio di una fase preparatoria al distacco da Premiere di Scalon e di alcuni dei suoi dipendenti al
fine di approntare l‟organizzazione di Londa in chiave concorrenziale. Tali comportamenti
preparatori, poiché non qualificabili come già “sleali” per le loro modalità esecutive né in se stessi
causativi di danni, non risultano tuttavia rilevanti.
* Quanto alle condotte anticoncorrenziali tenute da Scalon successivamente alla nomina di
Cuccaro, Premiere ha formulato i seguenti addebiti:
 l‟apertura di una nuova sede operativa a Segrate, ossia in località estremamente vicina alla sede
operativa di Premiere di Pantigliate, costituirebbe mezzo per servire i clienti di quest‟ultima (doc. 2
Premiere e contratti di locazione prodotti dall‟attore a seguito dell‟ordine di esibizione);
 l’accreditamento, in modo clandestino, della nuova sede di Londa presso UPS, quale soggetto
legato a Premiere, consentiva a Londa di beneficiare delle tariffe scontate applicate da UPS a
quest‟ultima (doc. 6 Premiere e doc. 9 Masiello e Salsi);
 l‟adozione di un nuovo marchio figurativo da parte di Londa (docc. 8 e 9 Premiere) riproducente
in modo quasi servile quello di Premiere (raffigurato ad es. nel doc. 38), in quanto l‟unica
variazione risulterebbe la diversa inclinazione dell‟aereo riprodotto nel logo;
 la presa di contatti con l’agente francese di Premiere sig. Xavier du Crest, sarebbe stata
funzionale ad introdurre Londa nel mercato d‟oltralpe (doc. 13);
 lo storno, nell‟arco di un mese (29 novembre 2011 – 2 gennaio 2012), di tutti i dipendenti di
Premiere appartenenti all‟ufficio commerciale e che, insieme a Scalon, rappresentavano quasi la
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metà della forza lavoro di Premiere, composta complessivamente da 12 dipendenti (docc. 42 a 45
att.); tale storno costringeva Premiere ad assumere con assoluta urgenza in data 2 gennaio 2012 un
nuovo responsabile del settore commerciale, sig. Andrea Benvenuti (doc. 38 Premiere).
Per effetto di tali condotte, secondo Premiere, numerosi suoi clienti - elencati in dettaglio a p. 1213 della comparsa conclusionale - sarebbero stati sviati a Londa nel 2012, provocando un danno in
termini di fatturato perso rispetto all‟anno precedente pari ad € 973.000,00 (35).
* Il Tribunale ritiene che la gran parte di tali condotte non siano connotate da slealtà ai sensi
dell‟art. 2598 comma 1 n. 3 c.c. (nuova sede; nuovo marchio) ovvero che la loro effettività non sia
stata dimostrata in concreto da Premiere (accreditamento UPS; contatti con agente francese).
L‟unica condotta che il Tribunale ritiene illecita è quella di storno dei dipendenti (v. postea).
In particolare, esaminando dapprima le condotte che risultano ictu oculi non difformi ai principi
della correttezza professionale e dunque perfettamente lecite nel gioco della libera concorrenza fra
imprese, questo Tribunale ritiene che:
 l‟apertura nel gennaio 2012 (cfr. periodo di efficacia del contratto di locazione) di una nuova sede
operativa da parte di Londa, nelle immediate vicinanze dell‟impresa concorrente Premiere, rientra
nel diritto di libera iniziativa economica sancito dalla Costituzione all‟art. 41, che trova piena
espansione in assenza di un impegno contrattuale limitativo della concorrenza, mai assunto da
parte di Londa.
Invero, la libertà di iniziativa economica implica la normale presenza sul mercato di più
imprenditori in competizione fra loro per conquistare il potenziale pubblico dei consumatori e
conseguire il maggior successo economico, risultato sempre legittimo qualora raggiunto con
comportamenti non scorretti. Ne deriva che ogni impresa è libera di stabilire la sua sede legale e
operativa nel luogo ritenuto più opportuno dai suoi amministratori, senza limitazioni che non siano
quelle derivanti da norme o provvedimenti della pubblica autorità volti alla tutela di superiori
interessi generali ovvero derivanti da impegni di diritto privato.
35
) Quanto alla dimostrazione del nesso di causalità tra le condotte sleali e il danno patito, Premiere allegava di aver
accertato l‟avvenuta trasmissione di documenti interni a Premiere a terzi e, segnatamente, al cliente Warner Bros
Entertainment Italia nella persona del sig. Scauri (doc. 34).
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Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
La suddetta scelta di stabilimento di Londa dunque, costituisce semmai indice della sua volontà di
divenire uno dei concorrenti di Premiere nel settore delle spedizioni aeree internazionali
(trovandosi la località di Novegro più vicina all‟aereoporto di Linate e al centro di Milano, rispetto
alla vecchia sede di Brembate), ma – in quanto conclamato esercizio di un diritto di libertà non
limitato per legge o contrattualmente - non costituisce né una condotta illecita né una condotta
sleale.
Per altro verso tale condotta non è addebitabile a Scalon in quanto, in generale, non è stato provato
che egli abbia mai assunto la veste di amministratore di fatto di Londa e, in particolare, che egli
abbia personalmente concorso alla stipula del contratto di locazione.
 quanto al nuovo marchio adottato da Londa è opportuno effettuare un sintetica premessa sulla
tipologia di giudizio che il Tribunale è chiamato ad effettuare per valutare la fondatezza
dell‟addebito.
In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che “l'attività illecita, consistente
nell'approvazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o
simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo
dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul
marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel
comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.” (Cass. civ., Sez. 1, n. 8157
del 1992)
In materia di giudizio di confondibilità questo Tribunale ha precisato che esso: “va fatto tenendo
conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo
all’esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica,
mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi principali e di tutti i
fattori pertinenti del caso di specie.
Il rischio di confusione va valutato prendendo come riferimento un consumatore medio dei
prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto e basandosi sulla percezione di tale
consumatore, “normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”.
Nella valutazione di confondibilità si tiene conto del profilo visivo, di quello fonetico e, infine, di
quello concettuale. Nel caso di marchio complesso, l’esame va fatto con riguardo alle singole
componenti dotate di autonoma efficacia distintiva, denominative o figurative che siano, non
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RG n. 4833/2012
essendo configurabile un’astratta gerarchia, la cui tutela si rifletta sull’intero marchio
complesso. Inoltre il rischio di confusione deve essere valutato in concreto con riguardo al
contesto in cui i segni sono utilizzati, alle circostanze che contraddistinguono tale uso e a tutti i
fattori pertinenti.” (36)
Ebbene, a prescindere dalla questione della non imputabilità a Scalon della decisione di Londa di
dotarsi di un nuovo e diverso logo, in assenza della prova della sua qualifica di amministratore di
fatto della medesima, il Tribunale ritiene che i marchi in oggetto non siano idonei a creare
confusione rispetto alla riconducibilità dei servizi resi dall‟una o dall‟altra impresa.
Anzitutto entrambi i marchi recano, oltre al segno figurativo costituito dall‟aereo, una parte
denominativa costituita dalle rispettive ragioni sociali, in se stesse diverse e non confondibili
(Premiere / Londa).
In secondo luogo poiché per rappresentare l‟ elemento denominativo è stato utilizzato un tipo di
carattere diverso e, con riferimento al dato contenutistico, esso è costituito da una parola in più,
cioè per Premiere Cargo & Logistics “INTERNATIONAL”, per Londa International “EXPRESS”.
In terzo luogo perché l‟elemento figurativo costituito dall‟aereo si colloca, all‟interno dei due segni
distintivi, in posizione diversa rispetto all‟elemento letterale, oltre che rivolto in direzioni opposte.
Inoltre si deve considerare che dall‟esame delle testimonianze dei clienti di Premiere passati a
Londa è emerso che vero “segno distintivo” dell‟azienda di Premiere era, non tanto il marchio
registrato, quanto l‟abilità commerciale dei suoi soci fondatori e, in particolare, di Scalon (v.
postea). Pertanto, non si può ritenere che alcuni dei clienti di Premiere abbiano iniziato a
collaborare con Londa per errore, in quanto inconsapevolmente sviati o confusi dal nuovo marchio
di questa in quanto simile a quello di Premiere. Dalle testimonianze assunte si può desumere al
contrario che i clienti di Premiere avessero ben chiare la diversa identità e composizione di Londa
a partire dal 2012 e che, proprio per questa ragione, alcuni di essi abbiano deciso di rivolgersi a
questa e non più a Premiere.
Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni e nei limiti della domanda risarcitoria formulata da
Premiere, il Tribunale ritiene che “l‟impressione d‟insieme che i due segni distintivi possono
suscitare in un cliente normalmente informato e ragionevolmente avveduto” non è tale da indurlo a
36
) Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 9250 del 2015 del 5 agosto 2015, in
www.giurisprudenzadelleimprese.it.
30
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confondere le rispettive aziende titolari, ponendolo invece in condizione di percepire la differenza
tra i marchi di Premiere e di Londa e tra le identità imprenditoriali che essi rappresentano.
Venendo ora all‟esame delle condotte che, secondo la convenuta Premiere, presenterebbero in
astratto profili di illiceità ma che non sono risultate provate ovvero ascrivibili a Scalon, il
Tribunale ritiene che:
 l’accreditamento presso UPS della nuova sede di Londa ad opera di Scalon non è stato
dimostrato dalla convenuta.
Premiere ha prodotto solamente un allegato alla proposta di accordo inerente alle tariffe scontate e
contenente la specificazione delle aziende collegate a Premiere e ricomprese nell‟accordo, tra le
quali risulta indicata anche Londa. Il testo della proposta contrattuale è stato fornito dai convenuti
Masiello e Salsi.
In proposito è stato sentito il teste Alberto Tagliabue, dipendente di UPS Italia srl con mansioni di
direttore commerciale, il quale ha dichiarato (37):
[Sentito sul capitolo n. 26 della memoria di Masiello e Salsi (“Vero che il sig. Scalon accreditava
presso la società UPS la nuova sede operativa di Londa in Segrate quale soggetto legato a Premiere,
chiedendo di poter beneficiare delle tariffe scontate applicate a quest‟ultima”)]“riconosco il contratto
che mi viene mostrato (doc. 9 conv. Masiello e Salsi). Rilevo che da tali documenti risulta che
Premiere – ma non so chi per essa – ha fatto una richiesta di estensione delle tariffe che le venivano
praticate ad altri soggetti, tra cui Londa; si tratta di una procedura di estensione del contratto , che
può pervenire solamente dal titolare del contratto, cioè Premiere; non ricordo la data in cui venne
inoltrata la richiesta di estensione, anche perché non ne ho la visibilità; constato che il contratto è
datato 29 novembre 2011, sicché la richiesta di estensione doveva essere anteriore di qualche
giorno”.
Tuttavia, considerato che al 29 novembre 2011 lo Scalon non svolgeva più alcuna attività in
Premiere, si deve constatare che non è stato acquisito alcun elemento specifico nel senso che la
formazione di questa proposta contrattuale sia a lui riconducibile direttamente o indirettamente.
Peraltro non è stato provato nemmeno che alla proposta così formulata e comprensiva dell‟allegato
sia poi seguita l‟accettazione di Premiere, accettazione che, in ogni caso, le sarebbe esclusivamente
imputabile.
37
) Cfr. verbale ud. 24 giugno 2014.
31
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Si può dunque escludere che la vicenda relativa alla proposta contrattuale di cui si discute integri
una condotta di concorrenza sleale.
 Sull‟addebito relativo alla presa di contatti con l’agente francese di Premiere, in tesi funzionale
a garantire a Londa l‟accesso al mercato francese, anzitutto, questo Giudice osserva che tale
allegazione è rimasta indimostrata e comunque è relativa ad un addebito improduttivo di danno per
Premiere.
Per quanto è possibile comprendere, la mail (non tradotta in italiano) contiene l‟invio a Chiara
Batassa, e per conoscenza allo Scalon, presso Londa, in data 24 febbraio 2012, dell‟indirizzo della
boutique di Sonia Rykiel Cdm Sas a Milano, da parte dell‟agente francese di Premiere. È
verosimile che il cliente Sonia Rykiel Cdm Sas sia di nazionalità francese.
Null‟altro risultando in proposito, si può dunque affermare soltanto che Londa, giovandosi del
contatto fornito dall‟agente di Premiere, ha posto in essere atti meramente prodromici all‟
acquisizione, in tesi scorretta, di questo nuovo cliente.
Tuttavia non risulta né che il cliente sia stato effettivamente contattato da Londa, né che sia stato
acquisito dalla stessa né il danno in ipotesi arrecato a Premiere in termini di perdita di fatturato, in
quanto Sonia Rykiel Cdm Sas non è indicata tra i clienti oggetto di sviamento, sicché se ne deve
desumere che essa non abbia interrotto i rapporti commerciali con Premiere.
* Si devono ora più diffusamente esaminare le due condotte illecite residue: il cd. storno di
dipendenti e lo sviamento di clientela.
Sul punto di deve premettere, in materia di “storno di dipendenti”, che la Corte di cassazione ha
definito la fattispecie in questi termini: “Questa è stata infatti individuata, alla luce della
giurisprudenza di questa Corte, nell'atto illecito che "venga attuato con lo specifico scopo di
danneggiare l'altrui azienda animus nocendi (Cass. civ. sez. 1 22.07.2004 n. 13658) avuto
riguardo a determinati elementi quali: a) la quantità del soggetti stornati, b) la portata
dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente; c) la posizione che i dipendenti
stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente; d) la scarsa fungibilità dei dipendenti; e)
la rapidità dello storno; f) il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante". In
tale contesto nessun rilievo viene dato all'attività di convincimento svolta dalla parte stornante
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poiché ciò che rileva è il risultato che viene perseguito che è quello di crearsi un vantaggio
competitivo a danno del concorrente tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff operativo
costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro dentro una zona precisa. In tal modo
il loro modus operandi, le conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, l'immagine
stessa di operatori di un certo settore, sono stati tolti ad una organizzazione concorrente, la quale,
nell'immediato, si è trovata svuotata di specifiche sue ordinarie possibilità operative.(v. Cass.
5671/98)”(38)
La Corte ha altresì precisato che l‟eventuale rapidità nel ricostituire l‟ufficio oggetto dello storno
“è invero priva di rilevanza in ordine alla sussistenza della concorrenza sleale perché, anche a
ritenere fondata la circostanza dedotta, ciò non escluderebbe che, comunque, per un certo lasso di
tempo la *** [società che ha subito lo storno nel caso deciso dalla Cassazione] non è stata in
condizione di concorrere validamente sul mercato in ragione dello smembramento dei propri uffici
di distribuzione subendo pertanto un pregiudizio concorrenziale.”(39)
Ebbene nel caso di specie risulta che ben 4 dei 12 dipendenti di Premiere, costituenti l‟intero
ufficio commerciale della stessa, sono stati assunti da Londa nell‟arco di meno di due mesi (40).
Scalon ha cercato di ridimensionare la gravità dello storno deducendo: che gli unici dipendenti
stornati con mansioni di addetto al commerciale (ossia Batassa e Romagnoli) non costituivano “la
chiave del settore commerciale della Premiere”, rappresentata invece da Scalon in persona; che del
settore commerciale si occupavano anche gli altri due soci; che Premiere provvedeva
immediatamente ad assumere il signor Benvenuti e che, come dichiarato dall‟amministratore unico
di Premiere (doc. 46 att.), “la nuova area commerciale della Premiere & Cargo Logistics srl, ha
già permesso l‟acquisizione di nuova clientela e di consolidare la propria pur al netto di quella
persa ..” (p. 35 comparsa conclusionale Scalon).
Il Tribunale, al contrario, ritiene indubbio che tale storno sia stato, per la sua quantità, rapidità e
oggetto (si allude alle caratteristiche degli impiegati stornati) coscientemente volto a danneggiane
la capacità competitiva di Premiere sul mercato e pertanto debba ritenersi sleale.
38
) Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 20228 del 2013.
) Cass. ult. cit.
40
) In particolare la dipendente Chiara Batassa è stata assunta in Londa il 9 gennaio 2012 (doc. 42 att.); il dipendente Paolo
Romagnoli il 20 gennaio 2012 (doc. 43 att.); la dipendente Patrizia Ravanelli in data 1 dicembre 2011 (doc. 44 att.); la
dipendente Monica Buttini in data 16 gennaio 2012 (doc. 45).
39
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RG n. 4833/2012
Infatti, privare l‟azienda concorrente del personale che costituisce il cuore di un impresa di servizi,
ossia l‟intero reparto commerciale che intrattiene diretti contatti con i clienti (in particolare, sig.ra
Batassa Chiara, Paolo Rovagnoli), oltre ad un addetto all‟attività di segreteria (Patrizia Ravanelli) e
ad un‟addetta all‟operativo (Monica Buttini), in concomitanza con l‟abbandono dell‟ufficio del
responsabile apicale del commerciale (lo stesso Scalon), non può che costituire atto non conforme
ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l‟altrui azienda.
Comprova ne sia la circostanza che Premiere è stata costretta ad assumere repentinamente il sig.
Benvenuti al fine di non rimanere interamente scoperta nel settore commerciale.
E‟ risultato inoltre che gli altri due soci svolgevano prevalentemente compiti del tutto diversi e,
come riferito dal sig. Alessandro De Santis (“mi sento di escludere che Masiello e Salsi si
occupassero della totalità dei clienti di Premiere. So che avevamo contatti con due o tre clienti
storici della società”), non avevano contatti con l‟intero portfolio clienti di Premiere ma solamente
con un numero molto limitato di essi, sicché l‟eccezione di Scalon sul punto risulta infondata.
Peraltro, l‟ulteriore eccezione relativa al fatto che Premiere sia riuscita a riorganizzarsi evitando di
disgregarsi non fa venir meno – giusta la giurisprudenza sopra citata - l‟illiceità della condotta,
essendo provato che comunque la società ha dovuto fronteggiare una difficoltà inaspettata.
Sul punto, infatti, il Benvenuti ha riferito:
“Confermo di essere stato assunto da Premiere il 2.01.2012, mentre nel dicembre 2011 ero alle
dipendenze di altra società; mi ha chiamato in Premiere il sig. Masiello in quanto aveva necessità di
inserire una persona di esperienza nel settore commerciale, in quanto c’era una situazione difficile
nella gestione commerciale; quando sono entrato in azienda ho potuto constatare che
effettivamente alcuni clienti hanno dato disdetta al contratto senza motivi plausibili; ricordo in
particolare la Warner di Milano e Calvin Klein, che nel giro di 4 mesi dal mio ingresso in azienda
hanno svuotato il magazzino della Premiere dirottandolo altrove.” (41)
Quanto all‟addebitabilità a Scalon di tale condotta illecita di storno, essa è risultata provata da
diverse circostanze: tali dipendenti appartenevano allo staff di Scalon; essi facevano riferimento
prevalentemente a lui, il quale gestiva pressoché autonomamente il settore commerciale di
Premiere; le riunioni dello staff si sono intensificate a partire dal settembre 2011, ossia poco prima
della rottura delle trattative tra Scalon e gli altri soci di Premiere; in concomitanza con
l‟assunzione di Scalon in Londa (il quale, come detto, peraltro già rivestiva il ruolo di direttore
41
) Estratto della deposizione testimoniale resa dal sig. Andrea Benvenuti all‟udienza del 1 ottobre 2013.
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RG n. 4833/2012
tecnico della stessa), tutti i 4 membri del suo team sono stati assunti da Londa; l‟amministratore
unico di Londa, sig.ra Maria Grazia Zedda, è la moglie di Scalon.
Il Tribunale ritiene pertanto che una pluralità di elementi gravi precisi e concordanti conducano a
ritenere che l‟assunzione in Londa dei quattro dipendenti di Premiere sia stata frutto di una scelta
condivisa tra l‟attore e l‟amministratrice di Londa, la quale peraltro già intratteneva rapporti di
lavoro con costoro in virtù della partnership sopra descritta.
Ritenuto ciò in punto di illiceità e imputabilità della condotta di storno dei dipendenti, il Tribunale
rileva tuttavia che Premiere non ha fornito dimostrazione convincente ed esaustiva del danno che
tale condotta le abbia arrecato (v. postea).
Venendo ora a trattare dello sviamento di clientela, è necessario effettuare una sintetica premessa
sulle modalità di “avvicinamento” o “contatto” alla clientela del concorrente ritenute illecite dalla
giurisprudenza.
Oltre alle ipotesi di scuola della denigrazione del concorrente al cospetto della sua clientela e dello
sfruttamento di notizie e dati riservati sui clienti al fine di proporre loro condizioni contrattuali
migliori o prezzi eccessivamente ridotti, la giurisprudenza si è espressa anche in relazione alla
condotta di mero contatto o segnalazione alla clientela dell‟avvio di una nuova attività
imprenditoriale da parte dell‟ex dipendente o agente.
In particolare, tale tipologia di condotta è stata ritenuta illecita solo a condizione che la
segnalazione venga effettuata in modo diffuso e sistematico.
Al contrario, il contatto di alcuni clienti del vecchio datore di lavoro è ritenuto fisiologico,
soprattutto qualora con tali clienti si sia costruita una relazione duratura, poiché essa costituisce
lecita attività di proposizione e promozione sul mercato della nuova attività imprenditoriale.
In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che “mentre è contraria alle norme di
correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro
il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della
nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate
precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua
opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti
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RG n. 4833/2012
di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato
attività (v. Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in motivazione)” (42).
Sull‟illiceità di “campagne” di acquisto sistematico della clientela effettuate dagli ex dipendenti o
ex agenti di una società poi assunti da altro soggetto in concorrenza si è espresso anche il
Tribunale di Milano affermando che: “l‟utilizzo delle loro capacità personali di relazione [n.d.r.
con i clienti] – certamente lecitamente acquisite nel tempo – non possano estendersi fino a
consentire che nell’immediatezza della loro fuoriuscita dall‟azienda ricorrente gli ex dipendenti
potessero procedere ad una sistematica attività di contatto dei soggetti che essi avevano seguito
per molti anni per conto ed in favore di *** s.r.l., provocando la sostanziale interruzione dei
pluriennali rapporti già intrattenuti con essi in maniera abnorme rispetto alla normale fisiologia
del mercato.
[…]Se appare del tutto fisiologico che, nelle ipotesi in cui la lunga attività di un soggetto abbia
potuto determinare l‟insorgere anche di relazioni personali con clienti, possa avvenire un
fenomeno di “passaggio” di tale clientela sul diverso soggetto presso il quale l‟ex dipendente o
l‟ex agente abbia stretto il nuovo rapporto di lavoro, tuttavia tale passaggio non può superare
limiti ragionevoli di tolleranza e – soprattutto – deve verificarsi in un contesto di sostanziale
assenza di specifiche iniziative di contatto dell’ex dipendente o dell’ex agente che assumano,
come nel caso di specie, un carattere di sistematicità di contatti tali da escludere la pretesa
naturalità del fenomeno.” (43)
Ebbene il Tribunale ha esaminato le testimonianze e la documentazione assunta nel giudizio ed ha
ricostruito diverse modalità di passaggio dei clienti da Premiere a Londa.
Dall‟istruttoria sono emerse quattro tipologie di situazioni:
a) Clienti per i quali non risulta alcuna prova delle modalità o dei motivi per i quali è avvenuto il
passaggio a Londa (Prada, Blufin S.p.A.) o per i quali non risulta, in aggiunta, nemmeno alcuna
allegazione in tema di fatturato perduto a causa di atti di concorrenza sleale (Edizioni Condé
Nast);
42
) Cass., sez. I, sent. n. 12681 del 30/05/2007.
) Trib. Milano, sent. 2 luglio 2015, R.G.N. 32959 del 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
43
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Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
b) Clienti che si sono rivolti a Londa dopo aver riscontrato problemi nel servizio reso da Premiere
(Calvin Klein e Dani Express Courier), ovvero a seguito della comunicazione dell‟uscita di Scalon
dalla gestione commerciale di Premiere ad opera del Masiello (LVMH Italia S.p.A.);
c) Clienti direttamente contattati da Scalon (ovvero dai dipendenti stornati) al fine di presentare
Londa come nuova realtà imprenditoriale: Warner Bros, Loro Piana, Sotheby‟s, Guccio Gucci.
d) Clienti che hanno deciso di rivolgersi a Londa dopo aver appreso che in essa era confluito l‟ufficio
commerciale di Premiere: Loro Piana; Dolce&Gabbana.
È evidente che rispetto ai gruppi di clienti sub a) e b) non è prospettabile alcun addebito a titolo di
concorrenza sleale per sviamento di clientela e neppure alcun danno risarcibile: con riferimento al
gruppo di clienti sub a) poiché le conseguenze del mancato assolvimento dell‟onere della prova dei
fatti costituitivi del diritto azionato (slealtà della condotta causativa dello sviamento, danno subito)
non possono che ricadere in capo all‟attore in senso sostanziale, ossia Premiere, comportando il
rigetto della domanda limitatamente a tale aspetto; con riferimento al gruppo sub b) è evidente che
l‟incapacità di Premiere di mantenere la propria clientela ovvero l‟ autonoma decisione del socio di
Premiere di comunicare al cliente notizie sulla nuova attività lavorativa di Scalon in Londa non
può costituire fatto addebitabile a Scalon nel presente giudizio.
Le uniche situazioni che potrebbero assumere rilievo sono quelle sub c) e d).
Tuttavia con riferimento al gruppo di clienti sub c) non sussistono gli elementi che consentono di
ritenere illecita la condotta di Scalon, per le considerazioni svolte in premessa.
Invero, considerato il
ridotto numero dei clienti contattati
(solo 3, considerato che, con
riferimento al cliente Guccio Gucci, Premiere non ha nemmeno articolato una richiesta risarcitoria)
rispetto al numero complessivo di clienti del cui sviamento Premiere si è lamentata in causa (10) e
soprattutto rispetto al numero complessivo dei clienti di Premiere (fatturato da bilancio al
31.12.2011, quasi 5 milioni di euro), non si configura quella fattispecie di sistematico contatto
della clientela del concorrente, che, secondo il diritto vivente, costituisce modalità illecita di
promozione della propria attività commerciale.
Al contrario, con riferimento al gruppo di clienti di cui al punto d), anche se non è emersa l‟illiceità
obiettiva di una condotta di sviamento, è risultato direttamente provato il collegamento causale tra
la condotta illecita di storno dei dipendenti (v. supra) e la decisione dei clienti di interrompere un
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RG n. 4833/2012
rapporto commerciale consolidato con Premiere e rivolgersi a Londa, società presso la quale quei
dipendenti e lo stesso Scalon erano stati assunti.
Teste Maurizio Gabbana: “attualmente sono responsabile della logistica di Dolce e Gabbana
srl. In questa veste posso confermare che attualmente tale società è cliente di Londa
International. A Londa facciamo spedire capi di abbigliamento che richiedono una
particolare attenzione. Siamo clienti di Londa da circa due/tre anni, non posso essere più
preciso al riguardo. Prima di diventare clienti di Londa, Dolce e Gabbana era cliente di
Premiere. Poi ho saputo che c‟era stata una scissione interna a Premiere e ho chiamato il
sig. Scalon chiedendogli di farmi un‟offerta di prezzi relativi a spedizioni rispetto a quello
che facevano gli altri spedizionieri, quali UPS e simili.
Preciso che sono stato io a telefonare a Scalon e non il contrario. Preciso altresì che la mia
scelta è dovuta al fatto che, quando accadono cose simili io scelgo di seguire la parte
commerciale della società, ritenendo tale scelta più conforme agli interessi dell‟azienda per
cui lavoro. Preciso altresì che per quanto a mia conoscenza, per un certo periodo di tempo
dopo la scissione l‟ufficio dell‟amministrazione dei beni personali degli stilisti Dolce e
Gabbana ha continuato a rivolgersi a Premiere” (44).
Teste Catherine Robert: “sono dipendente di Loro Piana spa con mansioni di responsabile
sviluppo Europa. Fino a tre anni fa nelle mie mansioni rientrava la gestione del mailing cioè
l‟invio di materiale promozionale. Tale attività è iniziata circa sei/sette anni fa ed allo scopo
ci siamo rivolti a Premiere. Oggi siamo clienti di Londa International. Ad un certo momento,
circa tre anni fa, ci ha contattato Londa International e ci hanno detto che le persone che in
precedenza per Premiere gestivano il cliente Loro Piana erano transitate in Londa e ci
hanno chiesto un incontro.
Abbiamo quindi deciso di rivolgerci a Londa perché per noi era molto importante seguire le
stesse persone che avevano avuto a che fare con noi in precedenza, anche per ragioni di
prassi commerciali già instaurate. Ricordo che il contatto con noi per Londa era stato
effettuato dalle sig. Patrizia e Monica.
In conclusione, accertata l‟illiceità della condotta di storno di dipendenti e la sua idoneità a
danneggiare l‟azienda di Premiere (v. supra), si deve ritenere parimenti illecita la perdita di clienti
e fatturato che trova la sua origine causale in quello storno di dipendenti: si tratta appunto della
perdita del fatturato generato dai clienti di cui al gruppo d).
Ciò posto, si presenta all‟attenzione del Tribunale il profilo della prova del danno concretamente
subito da Premiere con riferimento ai suddetti due clienti.
44
) Deposizione resa dal sig. Gabbana all‟udienza del 18 novembre 2014.
38
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
Come ha infatti precisato la Suprema Corte “l'accertamento di concreti fatti materiali di
concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli
stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua
responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale
conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita
di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la
dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa
liquidazione.” (45).
Orbene Premiere ha chiesto di essere risarcita del danno pari alla differenza fra il minor fatturato
lordo realizzato con i clienti sviati nel 2012 e il maggior fatturato lordo generato dagli stessi nel
2011.
Con riferimento ai clienti Loro Piana S.p.A. e Dolce Gabbana S.r.l., Premiere ha allegato di avere
subito una perdita di fatturato rispetto al 2011 pari circa rispettivamente ad € 228.000,00 ed
€130.000,00.
A sostegno delle sue allegazioni, ha prodotto: doc. 26: “prospetto del venduto” dell‟anno 2011
riferito al cliente Loro Piana S.p.A., in cui è indicato un totale di fatturato lordo pari ad €
228.627,48; “prospetto del venduto” dell‟anno 2012 riferito al medesimo cliente, in cui è indicato
un totale di fatturato lordo pari ad € 179,08; doc. 27: documento di trasporto datato 2 febbraio
2012 relativo al trasporto di “Libri Dolce & Gabbana” dal magazzino di Premiere al magazzino di
Londa; doc. 28: “prospetto del venduto” dell‟anno 2011 riferito al cliente Dolce & Gabbana
S.r.l., in cui è indicato un totale di fatturato lordo pari ad € 124.938,99; “prospetto del venduto”
dell‟anno 2012 riferito al medesimo cliente, in cui è indicato un totale di fatturato lordo pari ad €
16.774,52.
La medesima tipologia di documentazione, con l‟aggiunta di alcune e-mail relative a ordinativi
rivolti dai clienti di Premiere a Londa a partire dal 2012, è stata prodotta anche in relazione agli
altri clienti in tesi sviati.
A fronte di tale scarna documentazione, Scalon ha tempestivamente contestato già in memoria ex
art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. l‟efficacia probatoria della medesima, deducendo in particolare che,
essendo i documenti 26 e 27 dei “meri prospetti interni, unilateralmente redatti da controparte”,
45
) Cass., sez. 1, sent. n. 25921 del 2015.
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Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012
questi non possono costituire prova dell‟ammontare del fatturato in tesi perduto da Premiere. Ha
inoltre contestato la correttezza del criterio di liquidazione del danno proposto da Premiere,
osservando che un eventuale danno da mancato guadagno non potrebbe essere riferito tout court al
fatturato, posto che tale voce andrebbe comunque depurata dai costi che Premiere avrebbe
sostenuto per la sua realizzazione.
In replica a tale contestazione Premiere nulla ha prodotto né chiesto di provare (cfr. memoria ex
art. 183 comma 6 n. 2 Premiere), limitandosi chiedere l‟emissione di ordine di esibizione nei
confronti di Londa.
Orbene, il Tribunale ha potuto appurare che i prospetti allegati da Premiere costituiscono dei
semplici elenchi sintetici di numeri relativi ad ordinativi oppure a fatture (non risulta
comprensibile dalla loro lettura se si tratti degli uni o delle altre), raggruppati per cliente e recanti
l‟importo di ogni ordinativo/fattura. La modalità di formazione di tali prospetti risulta
assolutamente unilaterale e, per altro verso, oscura, non risultando nemmeno la prova della
conformità dei risultati ivi indicati alle registrazioni contabili di Premiere ovvero alle fatture da lei
emesse.
Pertanto, a fronte del rilievo da parte di Scalon dell‟unilateralità e della carente efficacia probatoria
dei dati relativi al fatturato ricavabili dai prospetti, considerata altresì la carenza assoluta di
integrazione successiva da parte di Premiere di tali elenchi mediante produzione di
documentazione ulteriore volta a dimostrare
l‟esattezza dei dati di fatturato ricavabili dai
medesimi (fatture emesse, mastrini contabili, testimonianza del cliente volta a confermare la
dimensione del fatturato), il Tribunale non può che rilevare la carenza di prova dell‟entità del
fatturato perduto da Premiere rispetto a tutti i clienti di cui lamenta ha lamentato lo sviamento per
effetto delle condotte anticoncorrenziali addebitate a Scalon.
Si osserva in proposito che la Corte di cassazione ha precisato che le fatture commerciali, in
quanto documenti redatti unilateralmente a fini fiscali, non sono prova dell‟esecuzione delle
prestazioni indicate nelle medesime, a fronte di contestazione, ma al più costituiscono un mero
indizio (46).
46
) “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare
documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando
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RG n. 4833/2012
Pertanto e a fortiori questo Tribunale ritiene che i meri elenchi di ordinativi/ovvero fatture, in
presenza di contestazione, non possano costituire nemmeno un indizio rispetto all‟entità del
fatturato prodotto.
Inoltre, a nulla rileva che Premiere abbia formulato istanza di ordine di esibizione delle scritture
contabili di Londa: anzitutto poiché tale istanza è stata formulata in modo del tutto generico ( 47); in
secondo luogo perché tale richiesta non è idonea a sanare il difetto di prova del calo del fatturato
lamentato da Premiere, essendo nella piena disponibilità della stessa la prova documentale della
consistenza e diminuzione del proprio fatturato.
Per tutte le suesposte ragioni, la prima domanda riconvenzionale di Premiere deve essere rigettata
e non può trovare accoglimento. Rimane conseguentemente assorbita la domanda di autorizzazione
alla citazione in giudizio di Londa.
* La seconda domanda riconvenzionale di Premiere non è fondata e non può pertanto trovare
accoglimento.
Premiere ha chiesto la condanna di Scalon alla restituzione di una somma (€ 2.957,31; doc. 35)
pari all‟ammontare delle spese da lui sostenute mediante l‟utilizzo della carta di credito aziendale
successivamente al 9 novembre 2011 e senza giustificazione alcuna.
Scalon ha contestato la circostanza dell‟assenza di giustificazione, riferendo di aver sostenuto le
suddette spese in occasione di una trasferta a New York per la chiusura di un conto corrente
bancario intestato alla società Premiere Cargo Corp., dopo essere stato autorizzato dai soci di
Premiere (doc. 47 comunicazione dell‟avv. Corabi che riferisce di aver ricevuto l‟autorizzazione
dai restanti soci di Premiere).
Scalon produceva altresì parziali giustificativi delle spese sostenute.
Premiere nulla ha eccepito rispetto alla giustificazione addotta da Scalon, salvo dedurre
l‟inopponibilità alla Società di un‟autorizzazione proveniente da soci privi del potere di
rappresentanza della stessa.
tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero
indizio” (Cass., sez. 2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016).
47
) L‟istanza è stata così formulata: “chiede che venga disposta ordinanza esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. nei confronti
di Londa International in relazione: (i) […..] (ii) alle scritture contabili al fine di accertare se i clienti persi da Premiere (e
indicati in modo analitico nella comparsa di costituzione) siano stati acquisiti da Londa International.” (cfr. p. 7 della
memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di Premiere).
41
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Orbene, considerato che la contestazione mossa dalla Società è genericamente riferita a tutte le
somme addebitate nella carta di credito aziendale successivamente al 9 novembre 2011 e non a
specifiche voci e appurato altresì che la Società non ha replicato alla giustificazione fornita da
Scalon e ai giustificativi di spesa prodotti, il Tribunale reputa attendibile la giustificazione allegata
dall‟attore e priva di rilevanza l‟eccezione di Premiere.
Costituisce cioè circostanza dirimente che le spese sostenute da Scalon e addebitate alla Società
devono essere considerate inerenti all‟attività della stessa e che esse sarebbero state comunque
sostenute dalla medesima avvalendosi di altro collaboratore. Ciò esclude il diritto di Premiere di
pretendere un rimborso delle somme in questione ed esclude la rilevanza dell‟eccezione di difetto
di rappresentanza, potendosi ritenere che lo Scalon abbia agito quale gestore con poteri disgiunti
nell‟interesse della Società e senza l‟opposizione degli altri.
* La terza e ultima domanda riconvenzionale formulata da Premiere è fondata e deve trovare
accoglimento.
Premiere chiede di essere risarcita per il danno cagionato all‟autovettura aziendale BMW Tg.
EA880ST, concessa in uso al Masiello, dalla condotta dello Scalon che, in data 7 giugno 2011, “in
un eccesso di rabbia” avrebbe preso a calci la carrozzeria dell‟autovettura in questione. La
convenuta ha prodotto documentazione da cui risulta che la Società ha sostenuto costi di
riparazione pari ad €3.300,00 (cfr. quietanza di pagamento rilasciata dal concessionario: doc. 36
Premiere).
Ebbene, Scalon ha reso in proposito deduzioni pienamente confessorie, considerando che in atti si
legge: “Il Si.g Scalon avrebbe dovuto essere un filosofo zen per non reagire a questa gravissima ed
insopportabile provocazione” (il riferimento è all‟aggressione subita da Masiello e avvenuta nella
stessa data) (48).
Orbene, è evidente che i motivi che hanno spinto Scalon a danneggiare l‟automobile aziendale in
uso al Masiello non assumono alcuna rilevanza in questa sede, sia perché non configurano una
causa di giustificazione o una scriminante della condotta di cui si discute ed invece ben
rappresentano la sua connotazione meramente ritorsiva (per quanto in reazione ad un fatto ingiusto
48
) Cfr.: pp. 13 e 14 memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. di parte Scalon, nonché identici passi in memoria
conclusionale.
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subito nello stesso contesto fattuale), sia perché essa condotta è causativa di un danno a Premiere,
proprietaria del veicolo utilizzato dal socio Masiello e soggetto del tutto terzo rispetto alla lite
intercorsa tra i due soci-persone fisiche.
Pertanto, lo Scalon è tenuto a risarcire alla Società le spese sostenute per la riparazione del veicolo,
oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dalla data del fatto illecito al dì del saldo.
* Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, sicché parte attrice, risultata
soccombente rispetto alle domande proposte nei confronti dei convenuti Salsi e Masiello, deve
essere condannata a pagare in favore dei medesimi le spese di lite che si liquidano in euro
30.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Con riferimento alla posizione dell‟ulteriore convenuta Premiere, Scalon è soccombente rispetto
alle domande n. 1. e 2. e Premiere è soccombente rispetto alla prima ed alla seconda domanda
riconvenzionale (concorrenza sleale e spese ingiustificate) e vittoriosa rispetto alla terza domanda
riconvenzionale (risarcimento danni autovettura).
Le spese relative alle domande di Scalon verso Premiere ed alla prima e seconda domanda
riconvenzionale di Premiere devono essere perciò integralmente compensate.
Trattandosi di soccombenza reciproca solo parziale, Scalon deve invece essere condannato alla
rifusione, in favore di Premiere, delle spese di lite relative alla terza domanda riconvenzionale, che
si liquidano in € 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o
contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) RIGETTA tutte le domande di parte attrice OSVALDO SCALON.
II) RIGETTA la prima e la seconda domanda riconvenzionale di parte convenuta PREMIERE CARGO
& LOGISTICS S.r.l. nei confronti di parte attrice OSVALDO SCALON.
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RG n. 4833/2012
III) In accoglimento della terza domanda riconvenzionale di parte convenuta PREMIERE CARGO &
LOGISTICS S.r.l. CONDANNA parte attrice OSVALDO SCALON, per i titoli di cui in motivazione,
a pagare a parte convenuta PREMIERE CARGO & LOGISTICS S.r.l. la somma di € 3.300,00, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al saldo
effettivo.
IV) CONDANNA parte attrice OSVALDO SCALON a rifondere: - a parti convenute INNOCENZO
MASIELLO e ERMENEGILDO SALSI, in solido tra loro, le spese processuali, che si liquidano in €
30.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge; - a parte
convenuta PREMIERE CARGO & LOGISTICS S.r.l. le spese processuali, che si liquidano in €
2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 18 aprile 2016.
IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI
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Sentenza n. 4955/2016 pubbl. il 20/04/2016
RG n. 4833/2012