Testo - Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali

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Testo - Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali
LA PERDITA DEL MANDATO POLITICO
per
rayv. GIOVANNI CRiSTOFOLINI
Quasi itutte le costituzioni moderne e le leggi sulTelettorato politico
che ne costituiscono un'integrazione, se subordinano l'eleggibilità alle
assemblee legislative a determinate condizioni di capacità e ad altre,
pure determinate, condizioni d'incompatibilità che le varie leggi regolano con criteri di maggiore e minor rigore, si studiano poi di assicurare all'eletto la più ampia libertà nell'esercizio della sua funzione,
che non è soggeitta ad alcun controllo giuridico sul modo del suo esercizio e sui fini che il deputato persegue nella sua veste, ma solo a un
controllo jjolitico da parte della opinione pubblica e del corpo elettorale.
Così quasi tutte le costituzioni assicurano al deputato la più ampia
immunità da censura per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (Stat. art. 51) e taluna (p. es, l'austriaca prebellica) toglieva ogni
limite penale e di polizia alla diffuisione mediante la stampa dei discorsi
parlarneQtari (1).
Salvo le decadenze che operano ipso iure se il deputato venga a
trovarsi in determinate condizioni d'incompatibilità e salvo la perdita
dei diritti politici e quindi del mandato, connessa come pena accessoria
a certe condanne penali per reati particolarmente qualificati (-? la condanna e il processo sono subordinati sempre alla previa autorizzazione
a procedere concessa dell'assemblea), il deputato non è soggetto se non
al potere disciplinare del presidente e dell'assemblea, che — nei limiti
dei regolamenti interni di vari parlamenti. — può togliergli la parola,
o, al massimo, escluderlo da un certo numero di sedute, per reprimere
le più gravi perturbazioni dell'ordine dei la,vori dell'assemblea. AJl'infuori di questo potere disciplinare, contenuto in limiti rigorosamente circoscritti, nessun'altra limitazione giuridica è imposta all'attività del depurato, per quanto egli possa abusare del ÌSUO ufficio a danno degli interessi
dello Stato^, di cui è pure organo, e a detrimento del decoro della turione, sia per fini personali, sia con intenti di sovversione politica.
Non è qui il luogo di giudicare della bontà di questo sistema di
laisscr taire, laisser passer né di studiarne le giustificazioni giuridiche
ip, il fondamento politico dottrinario. Questa nota si propone scltanto Ì\
modestissimo intento di richiamare l'attenzione degli studiosi di problemi giuridici e politici su una tendenza che è sorta dopo la guerra
nella Germania repubblicana, nell'Austria, nella repubblica cecoslovacca
e che batte una via radicalmente divergente da quella tradizionale.
Pare che in questi paesi l'opinione pubblica sia stata vivacemente commossa da scandali numerosi e clamorosi di abuso del mandato parlamentare per scopi di lucro personale mediante illecite specuJazioni, e
impressionata dall'ostentazione con cui i rappresentanti parlamentari
di correnti estreme mettevano il loro mandato parlamentare al servizio
dichiarato di interessi stranieri.
— 122 - Cosi, subito dopo la sconfìtta tedesca del 1918 e il mutamento della
forma di governo, nelle costituzioni repubblicane dell'Anhalt e del
Meclemburgo Schwerin (§ 23 della prima, § 39 della seconda) fu introdotta la disposizione che la Dieta (Landtag) può mettere in istato
d'accusa e deferire all'Alta corte di giustizia (Staatsgerichtsthof) (2)
quei deputati che si sieno resi colpevoli di concussione {Bestechurig) e di
grave violazione del segreto su circostanze, comunicate all'assemblea in
comitato segreto. La costituzione dell'Anhalt dispone esplicitamente che
la Corte di giustizia può pronunciare la decadenza del deputato. Ma a
parte queste disposizioni introdotte in Stati minori e quindi di importanza
piuttosto scarsa, ben più interessante e degna di essere conosciuta,
qualunque sia il giudizio che si voglia darne nel merito, è una recentissima legge bavarese, della quale dà ampia notizia un articolo del
dott. Enrico von Jan Privazione della carica di deputato alla Dieta
bavarese
[Aherennung
der Ahgeordnetneigenschaft
im
bayrischen
Landtage), pubblicato nelVArchivio per il diritto pubblico (Archiv f. òffentliches Rechi) (N. S., IX [1925], fase. I l i - pag. 314-339), dal quale
riassumo queste notizie, che'— specie nel momento attuale — possono
riuscire interessanti anche per noi italiani, poiché l'autore osserva non
a torto che si tratta di un territorio di recente scoperta per la disciplina
giuridica (3).
Non è il caso di trattenersi sulle vicende parlamentari di quesito
disegno di legge dalla prima proposta, presentata dal partito vólkisch
il 10 luglio 1924, e decaduta per la chiusura della sessione, all'approvazione definitiva della legge, avvenuta il 17 giugno 1925, c^ol voto di
tutti i partiti ad eccezione dei cinque deputati comunisti; per questo rinvio all'articolo citato, limitandomi a riprodurre le disposizioni principali
della legge che, modificando alcuni articoli della Costituzione bavarese,
dispone nell'art. 2:
« Il § 41 della Costituzione viene modificato come segue :
« 1.)
« 2.) Le seguenti disposizioni vengono introdotte come commi 3.), 4.),
5.), 6.).
« 3.) Deve pronunciarsi la perdita dell'ufficio di deputato contro
« quei deputati:
<( A) - Che per avidità di lucro hanno abusato della loro influenza
(( quali deputati in modo dà pregiudicare gravemente (gròblich) il decoro
« e il prestigio della rappresentanza popolare;
({ B) - Che hanno deliberatamente comunicato ad estranei, preve« dendo che potessero divenire di pubblico dominio, notizie sulle quali in
tt sedute della Dieta o di commissioni di essa con voto di maggioranza
« di due terzi venne stabilito di mantenere il segreto per il pericolo che
« dalla loro diffusione poteva derivare agli interessi della patria o alla
« sicurezza pubblica.
<( (4) La proposta di elevare l'accusa va diretta alla Dieta. Ogni dece putato può chiedere che l'accusa sia sollevata contro di lui. Diversa« mente la proposta è valida ^solo se avanzata almeno da un terzo del nu« mero legale dei membri della Dieta. La Dieta decide sulla proposizione
V
( dell'accusa a maggioranza semplice del numero legale dei suoi membri.
— 123 ~(( 5.) Suiraccusa decide l'Alta corte di giustizia (Staa-tsgerichtshof).
« La sentenza può pronunciare solo l'assoluzione o la perdita della
« qualità di deputato. Se il deputato cessa di appartenere alla Dieta
« prima della pubblicazione della sentenza il provvedimento viene so« (Speso. Se l'accusato fa opposizione alla sospensione, la pronuncia, deve
c< limitarsi alla questione della colpevolezza.
(( 6.) In caso dì assoluzione in sede di riassunzione del procedimento,
« la qualità di membro dell'assemblea riprende vigore solo se nel frat« ,|empo non sia occorsa altra causa per cui essa sarebbe egualmente
« cessata. Spetta alla Dieta determinare,-secondo i principii della legge
f( elettorale, quale deputato debba cessare dalla carica (scil. per cedere
« il 'SUO posto al rientrante ».
Colla legge riferita si tennero presenti le ragioni morali per cui
poteva essere opportuno che ai deputati fosse dato modo, occorrendo,
di giustificarsi pubblicamente da accuse loro rivolte; indi la disposizione suir auto-denuncia e quella sulla continuazione del procedimento,
su domanda dell'interessato, anche nel caso di perdita del mandato per
cause indipendenti dal giudizio.
Può essere interessante avvertire che la proposta di legge del partito popolare bavarese, oltre alle due ipotesi passate nella legge, comminava la perdita del mandato anche:
III) - Per i deputati che hanno conrunesso un delitto di alto tradimento (Hoch-und Landesverrat);
IV) - Per i deputati che si sono vincolati all'obbedienza verso superiori stranieri per lo scopo di una rivoluzione (Urnsturz) in Germania.
Con formula poco diversa il progetto governativo comminava quella
sanzione per i deputati che sono stati condannati « per delitto di alto
tradimento o per infrazione alle norme della legge 3 giugno 1914 (§ § 1,
3, 5, 6) contro la divulgazione di segreti miUtari » e per quelli (( che
si sono obbligati all'obbedienza verso altri per la violenta mutazione
della costituzione dell'Impero tedesco o dello Stato libero di Baviera )>.
Ma sui due commi relativi non si raggiunse la necessaria maggioranza dei due terzi richiesta per le modifiche alla costit.uzione, mentre
il secondo caso di perdita del mandato fu iSottoposto a limitazioni tali da
avere ben difficilmente applicazione pratica.
La legge cecoslovacca del 18 giugno 1924 tende invece a reprimere
solo gli abusi del mandato parlamentare a base al^aristica. Essa
proclama rìncompat'ìbilità tra la qualità di membro dell'assemblea nazionale e certe attività econ.o.miche congiunte a rapporti di interessi con
lo Stato o che rappresentano un pericolo d'abuso del mandato.
Dopo un giudizio preliminare della giunta delle incompatibilità
sulla conciliabilità di una determinata occupazione coU'ufficio di deputato, il tribunale elett.orale stabilisce se per un determinato deputato
ricorre il caso dell'incompatibilità. In caso affermativo la sentenza intima all'interessato di cessare entro 14 giorni dall'attività incompatlibile
col mandato parlamentare colla comminatoria che in caso diverso l'interessato verrà considerato rinunciante al mandato. Se il tribunale giudica che il deputato fu guidato da moventi indecorosi e che ha danneggiato gravemente l'interesse pubblico o si è arricchito indebitamente,
ne pronuncia senz'altro la decadenza (4).
— 124 Dopo l'approvazione della legge bavarese fu presentata
Parlamento germanico, una proposta di legge, che si modella per la parte
formale sulla legge bavarese, per la parte sostanziale limita i motivi
di perdita del mandato ai casi di abuso a fini di lucro affaristico. Un'altra proposta, che si avvicina alla legge boema, fu presentata al Consiglio nazionale austriaco. Ma a queste, che sono finora rimaste allo
stato di proposte, basti avere accennato, mentre solo l'esperienza potrà
istruirci isull'efficacia di queste norme e sulla loro necessità.
NOTE.
(1) Non è fuori di luogo ricordar© c[ui l'espediente al quale ricorsero spesso i
deputati irredenti, Cesare Battisti specialmente, di fronte- al rigore neirapplicazione della ^ leì^ge austriaca sulla stampa impiegato' dalle procure di Stato e dall'autorità giudiziaria ; ia presentazione di interpellaaize alla Camera dei deputati o
alle diete provinciali (assemblee legislative) colle quali si protestava contro il secmestro di uno o di altro articolo di giornale, del quale sii riferiva nell'interpellanza
il testo integrale. L'articolo, divenuto così parte integrante dei verbali dell'assemblea, poteva esser© liberamente diffuso,
(2) E appena necessario ricordarei come, nelle costituzioni a tipo germanico,
l'Alta corte di giustizia non si identifichi con uno dei due rami del parlamento ma
costituisca un collegio ristretto con un numero di componenti fìsso', eletti per un
determinato periodo dall'assemblea legislativa fra i cittadini che posseggano' i voluti requisiti.
(3) Il von J a n ci tiene a dichiarare che in Baviera non avvennero fatti che dessero occasione a queste propost© di legge.
(4) Abbiamo dunque una figura processuale curiosa di scissione del giudizio sulla
premessa maggior© e sulla premessa minore del sillogismo giudiziario, affidati a organi diversi, che ricorda un poco le due fasi del processo classico romano in iure e
apud iudicem. Della praticità di questo congegno non saprei giudicare; mi sembra
però che la questione astratta, sottoposta al giudizio della Giunta parlamentar© si
compenetri troppo colla questione concreta deferita al tribunale elettorale, di modo
che il giudizio della prima pregiudicherà inevitabilmente la pronuncia del secondo,
a meno che a questo non sia riconosciuta la facoltà di ribellarsi alla decisione pregiudiziale.