Documentazione per il procedimento di trasferimento della titolarità
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Documentazione per il procedimento di trasferimento della titolarità
DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ DELLE CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO - Istanza, sottoscritta dal rappresentante legale della società concessionaria, di trasferimento della concessione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto 31 gennaio 2000, n. 29 e dell’art 7 della convenzione. - Atto di cessione di ramo d’azienda avente ad oggetto la sala-bingo perfettamente attrezzata e funzionante e con accollo, da parte della società cessionaria, degli eventuali debiti della società cedente verso l’Amministrazione (penale; spese contrattuali; debiti, relativi al pagamento differito del prelievo erariale sulle cartelle, non scaduti alla data della sottoscrizione della convenzione di trasferimento della concessione). I debiti scaduti relativi al pagamento rateizzato delle cartelle, invece, devono essere integralmente estinti dalla società cedente prima del trasferimento della concessione e non potranno essere oggetto di accollo da parte della cessionaria. Inoltre, l’atto di cessione d’azienda dovrà prevedere la permanenza della gestione dell’azienda in capo all’attuale concessionario fino al momento della sottoscrizione della convenzione di trasferimento tra l’Amministrazione e la società cessionaria. Con l’atto di cessione d’azienda, la società cedente è tenuta a trasferire all’acquirente anche la quota di montepremi accantonata al fondo per i premi speciali, previsto dall’art. 9, comma 4, del regolamento di gioco (decreto 16/11/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), esistente alla data di cessazione dell’attività da parte della società cedente stessa oppure, qualora il cedente svolga ancora l’attività di gioco, alla data del trasferimento della titolarità della concessione. - Certificato di iscrizione della società cedente al Registro delle imprese non anteriore a quindici giorni, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato, riportante le generalità della società stessa, gli organi sociali in carica, l’attività d’impresa, l’indicazione di insussistenza nell’ultimo quinquennio, di procedimenti concorsuali iniziati o pendenti a carico della società cessionaria, nonché la dicitura anti-mafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252/1998. - Documentazione comprovante il possesso, da parte della società cessionaria, dei requisiti previsti dal bando di gara (referenza bancaria, dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”). - Certificato di iscrizione al Registro delle imprese non anteriore a sei mesi, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato, riportante le generalità dell’impresa cessionaria, gli organi sociali in carica, l’attività d’impresa, l’indicazione di insussistenza nell’ultimo quinquennio, di procedimenti concorsuali iniziati o pendenti a carico della società cessionaria, nonché la dicitura anti-mafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252/1998. - Visura camerale contenente l’elenco dei soci della società cessionaria e l’entità delle quote sociali da essi rispettivamente possedute. - Copia registrata dell’atto attestante la disponibilità giuridica del locale ove si svolge l’attività oggetto della concessione Bingo ovvero copia della comunicazione (raccomandata A/R) al proprietario dei locali di cessione del ramo d’azienda. 1 - Fideiussione bancaria o polizza assicurativa equivalente (oppure voltura della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa già presentata) “a prima richiesta”, con autentica notarile della firma e dei poteri del rappresentante della società garante. - Certificazione di regolarità contributiva, rilasciata dai competenti Istituti previdenziali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni. - Copia della ricevuta di pagamento delle spese contrattuali, nonchè le marche da bollo. - Restituzione dell’originale della precedente convenzione. 2