regolamento del consiglio di istituto - "Ilaria Alpi"

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regolamento del consiglio di istituto - "Ilaria Alpi"
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Art. 6, lettera A, del D.P.R. 416/74)
ART. 1 (Validità, diffusione, revisione del presente atto normativo)
Il presente regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo a quello della sua
approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Esso ha validità fino a che non intervengano
motivate richieste di revisione totale o parziale.
ART. 2 (Prima Convocazione)
Le sedute del C.d.I. hanno luogo nei locali dell’istituto stesso, considerati più idonei ad ospitare il
maggior numero di persone che volessero partecipare in condizioni di sicurezza. Nella prima
convocazione, disposta dal D.S. che presiede la seduta, si elegge, tra i rappresentanti dei genitori
membri del Consiglio stesso, il Presidente, nel rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 416/74.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al
numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti
nella seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-presidente, tra i genitori componenti il
Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l’elezione del Presidente. Le stesse modalità
saranno applicate per l’elezione della Giunta Esecutiva, la cui composizione è così costituita :
dal D. S che ne è di diritto il Presidente ed ha la rappresentanza dell’Istituto.
dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, membro di diritto, che svolge altresì le funzioni
di segretario.
da 1 docente designato nell’ ambito dei docenti facenti parte del C. d. I.
da 2 genitori designati nell’ ambito dei genitori facenti parte del C. d. I.
da 1 persona facente parte del personale ATA designato nell’ ambito degli eletti al C.d.I.
ART. 3 (Compiti del Presidente)
Il Presidente del C.d.I. presiede l’organo e nell’assicurare l’ordinato svolgimento della seduta
accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, informa su eventuali
comunicazioni, propone la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, coordina, regola e
riassume la discussione; pone, infine, in votazione le proposte fatte dai componenti del Consiglio
per la delibera e ne proclama l’esito. Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti
dal segretario, su un registro a pagine precedentemente numerate, dichiara sciolta la seduta.
Verifica, periodicamente, l’attuazione degli interventi operativi decisi nella/e seduta/e precedente/i e
delle evasioni delle richieste di competenza dell’Istituto provenienti dagli altri Organi Collegiali. Le
funzioni del segretario sono esercitate da un componente del Consiglio, scelto dal Presidente.
Compito del segretario è quello di redigere il verbale della seduta. In ciò egli può essere coadiuvato
dal personale di segreteria della scuola. In caso di assenza o impedimento del Presidente, o quando
la carica si sia resa vacante, il C.d.I. è presieduto dal Vice-presidente e, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, dal consigliere più anziano. Il Presidente può essere revocato se, da
votazione palese, risulterà sfiduciato da una maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio stesso.
ART. 4 (Convocazione del Consiglio di Istituto)
Il C.d.I. è convocato dal Presidente, sentito il D.S, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, o qualora lo
richieda la Giunta oppure 1/3 dei membri del Consiglio stesso. La convocazione è sottoscritta dal
Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi esercita la funzione vicaria, fatta eccezione per i
casi di particolare urgenza in cui è ammessa la convocazione per telefono anche 24 ore prima del
giorno stabilito per la riunione. Le convocazioni sono diramate a cura della segreteria dell’Istituto,
almeno cinque giorni prima della data della riunione, mediante avviso scritto e/o telefonate per ogni
singolo membro dell’ organo collegiale. In caso di avviso telefonico sarà cura della segreteria
annotare data, ora ed esito della comunicazione. La convocazione deve contenere la data, ora, luogo
ed ordine del giorno della seduta. Gli avvisi possono essere fatti pervenire ai genitori, eletti membri
del C.d.I., anche mediante gli insegnanti di classe/sezione, che li consegneranno ai figli degli
interessati.
ART. 5 (Sedute del Consiglio d’Istituto)
Le sedute del C.d.I. si svolgono, di norma, presso la sede dell’Istituto Comprensivo e sono valide in
presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsi venti minuti dall’ora fissata della
convocazione per l’inizio della seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente
aggiorna la seduta. Quanto stabilito dal comma precedente riguardo al non raggiungimento del
numero legale, si applica, altresì, qualora il numero legale venga a mancare nel corso della seduta. Il
C.d.I., nel rispetto del parere del D.S., ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio stesso
specialisti esterni con funzioni consultive. Chiunque intenda prendere la parola deve
preventivamente chiedere l’autorizzazione al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella
discussione in base all’ordine della richiesta. In caso di più richieste, ad ogni membro è concesso di
intervenire una sola volta per ogni punto all’ordine del giorno e per non più di 5 minuti. Ha diritto
di precedenza, in ogni caso, la mozione d’ordine che può essere illustrata dal presentatore appena
sia esaurito l’intervento in corso.
ART. 6 (Pubblicità delle sedute)
Le sedute sono pubbliche e vi possono accedere tutti gli elettori delle varie componenti senza diritto
di parola.
ART. 7 (Assenze, dimissioni, decadenze, surroghe)
I membri che si trovino nell’impossibilità di partecipare alle riunioni, devono comunicare, per
tempo e comunque prima della riunione, i motivi della propria assenza al Presidente o al D.S. La
giustificazione dell’ assenza dei rappresentanti dei genitori è valutata dal Presidente della Giunta
Esecutiva che chiede parere al Presidente del Consiglio d’Istituto. I membri eletti in un organo
collegiale, assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, sono considerati decaduti. I
membri del C.d.I., a qualunque titolo decaduti dalla carica, sono surrogati con il primo dei non eletti
appartenente alla stessa lista.
ART. 8 ( Commissioni di lavoro )
Il C.d.I. può costituire, ai fini delle proprie decisioni, uno o più gruppi di lavoro per lo studio di
particolari questioni; tali gruppi saranno composti di norma da non più di 5 consiglieri, che
riflettono proporzionalmente la composizione del Consiglio stesso. La nomina dei componenti è
effettuata dal Consiglio stesso su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. Qualora non si
raggiunga l’unanimità, la nomina è effettuata con votazione a scrutinio segreto. Le preferenze
saranno espresse in numero non superiore alla metà degli eleggenti nell’ambito di ciascuna
componente del Consiglio. Sono nominati coloro che abbiano ottenuto maggior numero di voti. Il
Presidente può indicare a chi vada affidata la funzione di relatore.
ART. 9 (Trattazione argomenti)
Non si può discutere e deliberare su argomenti che non siano all’o.d.g. Tuttavia, in casi
eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione dei singoli argomenti in
aggiunta all’ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più
membri ne faccia motivata richiesta all’inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta dalla
maggioranza dei presenti. L’inversione della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno
può essere decisa dal Consiglio, qualora il Presidente di sua iniziativa o su proposta di uno o più
membri, ne faccia richiesta e questa sia accolta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente può
disporre, all’inizio della seduta lo stralcio dall’ordine del giorno di uno o più argomenti ove motivi
particolari, da indicarsi espressamente, lo rendano opportuno e qualora la maggioranza dei presenti
approvi tale risoluzione.
ART. 10 (Votazioni)
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il Presidente, di sua iniziativa, può
disporre che le votazioni avvengano per appello nominale o, qualora lo richieda prima della
votazione, da 1/3 dei presenti. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla
comunicazione dell’esito della votazione stessa. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova,
se richiesto, anche da uno solo dei presenti, prima della comunicazione dell’esito della votazione.
Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto, oltre che nel caso indicato dall’art.2, quando trattasi di
questioni concernenti singole persone. In caso di scrutinio segreto, il Presidente è assistito da due
scrutatori da lui scelti di volta in volta, fra i membri del Consiglio; in caso di irregolarità, deve
annullare la votazione e disporre l’immediata ripetizione. I membri che escono dalla sala delle
riunioni prima della votazione non sono computati nel numero necessario per la validità delle
deliberazioni.
ART. 11 (Deliberazioni)
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti nel
caso di votazioni per alzata di mano; per le votazioni a scrutinio segreto è sufficiente la
maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 12 (Emendamenti)
La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sull’intero schema dell’emendamento proposto.
Pertanto, ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo essi sono posti
ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli soppressivi,
poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Quando il
testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque
suscettibile di essere modificato in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un
valore normativo, può essere richiesta la votazione per parte separata. Il Consiglio decide sulla
richiesta a maggioranza dei presenti.
ART. 13 (Verbale delle sedute)
Il processo verbale deve contenere la data della riunione ed i nomi dei presenti e riportare, oltre alla
eventuale documentazione, il testo dei provvedimenti adottati, i punti principali della discussione, la
procedura e l’esito della votazione. Il processo verbale è compilato dal segretario e firmato dal
Presidente e dal segretario stesso. Il processo verbale è sottoposto all’approvazione del Consiglio
nella seduta successiva e si intende approvato senza votazione quando sul testo non siano formulate
osservazioni. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti
che ne formano l’oggetto; gli eventuali rilievi debbono limitarsi alla conformità del verbale, ai fatti
avvenuti ed al significato delle parole pronunciate. Eventuali chiarimenti e precisazioni saranno
riportati nel verbale originario, ovvero richiamati in calce al verbale stesso che diverrà solo allora
definitivo.
ART. 14 (OO.CC.)
Il C.d.I. opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali dell’Istituto che esercitano
competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie in quanto ciascuno
programma le proprie attività nel tempo e in rapporto ai propri compiti con lo scopo di realizzare,
nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività. Le elezioni per gli Organi Collegiali
della durata annuale hanno luogo entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve
diverse disposizioni ministeriali.
ART. 15 (Competenze del Consiglio di Istituto)
Ogni anno è formulata una relazione generale sull’andamento dell’ anno scolastico di cui fa parte
integrante la relazione del D.S. sui reclami ricevuti e i relativi provvedimenti.
In particolare:
1) Elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2) Approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e dispone dell’impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
3) Può partecipare nella componente-genitori ai consigli d’interclasse/sezione.
4) Ha inoltre potere di deliberare, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali,
su:
a) Adozioni del regolamento interno dell’Istituto.
b) Acquisto, rinnovo, conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei
sussidi didattici e acquisto di materiale di consumo.
5) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e locali.
6) Criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche,
extrascolastiche, interscolastiche, visite guidate, viaggi di istruzione, campi-scuola.
7) Criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli
docenti.
8) Adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle specifiche attività
ambientali.
9) Criteri generali relativi al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse/sezione.
10) Iniziative dirette alla promozione della salute.
Si specifica relativamente ai punti:
6) - Attività culturali, ricreative, sportive, di particolare interesse educativo
Il C.d. I. delega il D.S. a decidere della partecipazione della scuola secondaria di I grado, scuola
primaria e dell’infanzia dell’Istituto ad attività culturali, sportive, e ricreative di particolari
interesse, che dovessero essere proposte in tempi troppo brevi per consultare l’organo collegiale
preposto.
Visite guidate e viaggi d’istruzione
Essi si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità alle quali
dovrebbero partecipare tutti gli alunni della classe, salvo giustificati impedimenti. Nessun viaggio
può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni
componenti le singole classi coinvolte. Gli insegnanti sono tenuti a programmare entro il mese di
ottobre di ogni anno e a comunicare al C.d.I. l’eventuale piano di visite guidate e viaggi di
istruzione, precisando il valore e le finalità educative. Ogni uscita con la classe va comunque
inserita in una programmazione e comunicata alle famiglie.
Procedura organizzativa dei viaggi e visite d’istruzione
1. individuazione dei luoghi significativi per la didattica;
2. proposta dei docenti al C. d. I.;
3. individuazione dei docenti accompagnatori;
4. autorizzazione del genitore per le visita/viaggio;
5. autorizzazione cumulativa annuale dei genitori o di chi esercita la patria potestà per le
uscite sul territorio;
6. autorizzazione D. S. ;
7. consegna di tutta la documentazione completa in segreteria almeno 30 giorni prima della
partenza;
8. elenco degli alunni partecipanti;
9. la scuola ha l’obbligo di informare il corpo dei Vigili Urbani per il controllo dei mezzi di
trasporto privati utilizzati per tutte le uscite didattiche.
Tipologie di viaggio
Viaggi d’istruzione di più giorni;
Campi scuola;
Uscite didattiche di un giorno oltre l’orario scolastico;
Uscite in orario scolastico;
Viaggi per attività sportive.
Documenti per viaggi d’istruzione di più giorni
1. documento di identificazione rilasciato dalla scuola;
2. fotocopia della tessera sanitaria;
3. eventuale certificazione medica inerente intolleranze alimentari e/o allergie;
4. comunicazione di alimentazione differenziata per motivi religiosi.
Destinatari
 I destinatari dei viaggi e delle visite di istruzione sono
tutti gli alunni della scuola, purché:

ogni singola classe raggiunga il quorum di almeno 2/3
dei partecipanti;
 gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla
frequenza delle lezioni in classi possibilmente
parallele;
 il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti
dall’assicurazione stipulata dall’Istituto.
Docenti accompagnatori
E’ prevista la presenza di almeno un docente ogni 15 alunni e, nel caso di alunni diversamente abili,
si designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, anche l’insegnante di sostegno per
garantire un maggior supporto. Gli accompagnatori dovranno essere scritti nell’elenco dei
partecipanti per la copertura assicurativa. In casi particolari il D.S. valuterà la possibilità di ricorrere
anche ai collaboratori scolastici, compatibilmente al servizio di sorveglianza che dovrà essere
comunque assicurato. Tale procedura dovrà essere garantita per tutte le uscite, comprese quelle che
si effettuano nell’ambito del Comune. Per l’alunno diversamente abile è prevista la presenza di un
genitore accompagnatore che dovrà versare quota di partecipazione; di casi altrettanto per
l’assistente fisico, se necessario, previo nulla osta del Comune.
Pagamenti
Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico dei partecipanti. Per
il pagamento, i genitori, singolarmente o tramite un loro rappresentante, provvederanno ad
effettuare il versamento su conto corrente bancario intestato alla scuola e consegneranno alla
segreteria la fotocopia della ricevuta dell’avvenuto pagamento. I pagamenti dei costi dei viaggi e
delle visite guidate saranno effettuati dagli uffici della segreteria, dietro presentazione di fattura o
altro documento giustificativo. Per le uscite con trasporto scuolabus extraterritoriale è previsto il
pagamento di una quota per ogni singolo alunno da versare sul c/c del Comune.
8) Criteri di formazione delle sezioni e delle classi Scuola dell’infanzia
Ai fini dell’integrazione, le sezioni della scuola dell’Infanzia sono formate secondo il criterio
dell’omogenità rispetto all’età degli alunni, considerando la capienza di ciascun plesso e tenuto
conto delle proposte della specifica commissione formata in seno al C.d.I., con particolare
attenzione all’inserimento degli alunni diversamente abili. Sarà data la precedenza ai bambini che
compiono:
1. il 5° anno di età;
2. il 4° anno di età;
3. il 3° anno di età entro il 31dicembre dell’anno in corso.
4. Gli alunni diversabili, a parità di età, avranno la precedenza.
Le iscrizioni dei bambini che compiono i 3 anni dal 01/1 al 28/02/dell’anno successivo rispetto al
momento dell’iscrizione, sono subordinate alla disponibilità dei posti. L’accettazione di bambini
trasferiti da altri Comuni o Regioni è subordinata alla disponibilità dei locali e all’età. Per la lista
d’attesa saranno prese in considerazione le situazioni di cui alle lettere A-B-C-D-E-F sottoindicate
che devono essere attestate da apposita certificazione o nelle forme e nei limiti previsti dalla Legge
n. 15 del 15/01/1968, da produrre all’ufficio di segreteria:
A. Mancanza di entrambi i genitori o di uno dei genitori (morte, divorzio, separazione
ed altro);
B. Invalidità grave di uno dei genitori, che non permette di seguire il bambino;
C. Genitori entrambi occupati;
D. Genitori entrambi disoccupati;
E. Un solo genitore occupato;
F. Famiglie al di sopra di 3 figli.
Criteri di formazione delle sezioni e delle classi Scuola primaria e secondaria di 1° grado
Per la formazione delle classi prime, considerata la delibera del C.d.D. e della realizzazione del
P.O.F., vengono valutate le richieste dell’utenza, tenuto conto dei seguenti
CRITERI GENERALI:
1. Alunni /e diversabili già frequentanti l’Istituto Comprensivo.
2. Alunni/e con fratelli o sorelle presenti nel plesso richiesto.
3. Alunni/e provenienti dall’istituto.
Alla luce della reale capienza di ciascuna classe e/o plesso richiesto, in caso di esubero delle
domande di iscrizione, l’alunno sarà inserito:
là dove ci sarà disponibilità di posti nell’Istituto;
per la sc. primaria avranno la precedenza gli alunni che nell’anno solare in corso compiono 6 anni.
Se la richiesta per una classe e/o plesso è in forte esubero, il C.d.I. valuterà la situazione, applicando
specifici criteri che saranno opportunamente pubblicizzati all’albo dell’Istituto.
Variazioni o assegnazioni di alunni per motivi contingenti
Avvenute le iscrizioni e formulati gli elenchi degli alunni destinati alla singola classe, nessuna
variazione è possibile se non disposta dal D.S. È facoltà del D.S. operare, eccezionalmente,
variazioni e assegnazione di alunni per motivi contingenti da lui ritenuti validi e comunque
informando le famiglie.
ART. 16 (Nomina responsabile di plesso)
All’inizio dell’anno scolastico, il D. S. nominerà nei plessi un proprio collaboratore che sia:
a) responsabile del prestigio e del buon andamento della scuola, della presa visione e
conservazione dei documenti, circolari, verbali, sussidi e materiale vario;
b) delegato a promuovere gli incontri con le famiglie e convocare le riunioni dei consigli di
interclasse e di plesso.
c) diligente nel rendere pubblici i verbali dei consigli di interclasse e di plesso;
ART. 17 (Richiesta d’ingresso di estranei nei plessi)
Non sono ammessi nei locali scolastici persone non autorizzate.Il collaboratore scolastico ha
l’obbligo di chiedere alle sopra indicate persone l’autorizzazione scritta dal D.S. o a chi ne fa le
veci. I genitori degli alunni sono ammessi in occasione degli incontri collegiali ad essi destinati o
se convocati dai docenti fuori orario di lezione o dall’ ufficio di Segreteria.
ART. 18 (Distribuzione dei materiali di propaganda)
Il materiale informativo fornito da Ente Locale, ASL, Associazioni, Comitati ecc. può essere
distribuito solo dopo essere visionato dal D.S., sulla base di una valutazione sul carattere attinente
alle finalità educative della scuola. L’ufficio di Segreteria provvederà a trasmettere i materiali ai
docenti per la distribuzione agli alunni. La distribuzione agli alunni di tale materiale deve essere
estremamente limitata. A tale scopo deve essere preferito l’uso della bacheca o quello di un
manifesto da affiggere nell’atrio della scuola. E’ fatto divieto di distribuzione entro i confini
dell’edificio scolastico, di materiale pubblicitario di qualsiasi natura o comunque sprovvisto del
preventivo assenso del D. S.
ART. 19 (Intervento di esperti nell’Istituto)
E’ resa possibile la presenza di esperti nella scuola se espressamente indicati all’interno di un
progetto didattico approvato dal C.d.D. e adottato dal C.d.I. L’intervento dell’esperto, assumendo
carattere di consulenza, non può in alcun modo sollevare l’insegnante dalla responsabilità della
conduzione delle attività promosse. L’autorizzazione formale spetta al D.S. sulla base di richiesta
scritta da parte dei docenti e dell’esperto consultato.
ART. 20 (Raccolta di denaro all’interno dell’istituto)
I docenti possono raccogliere somme di denaro nella scuola solo se espressamente previste da
apposite circolari trasmesse dagli organi gerarchici competenti. Il C.d.I. fissa una quota annuale
forfettaria da richiedere alle famiglie come contributo volontario parziale alle spese sostenute per
gli alunni, di cui parte sarà destinato all’assicurazione integrativa, scelta dal Consiglio, e parte per la
migliore realizzazione del Piano dell’offerta formativa.
ART. 21 (Disponibilità dei locali scolastici)
I locali scolastici possono essere chiesti in orario non coincidente con quello delle lezioni, per usi
previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.La richiesta deve contenere il motivo
per il quale viene effettuata la riunione in detti locali, la data, l’orario e l’o.d.g.. Sulla base delle
disposizioni vigenti, la facoltà di disporre la concessione dei locali, fuori dall’orario scolastico,
spetta all’Ente proprietario dell’edificio a cui, di conseguenza, vanno rivolte le istanze di
concessione; su tali richieste, l’Ente proprietario è tenuto ad acquisire l’assenso del C.d.I. che, per
quanto di competenza, deve dare priorità agli enti o istituzioni che hanno, come fine, la promozione
culturale, sociale e civile, in una visione di educazione permanente, con l’esclusione di attività che
abbiano carattere meramente ricreativo, o non siano potenzialmente aperte a tutte le comunità. Chi
ottiene la concessione dei locali o attrezzature scolastiche, si impegna a risarcire eventuali danni
arrecati all’immobile o alle attrezzature; la concessione in uso potrà essere revocata dall’autorità
che l’ha disposta, in qualsiasi momento, e soprattutto a seguito di inosservanza delle condizioni di
cui al presente regolamento.
ART. 22 (Divieto assoluto di fumo)
Al fine di tutelare idonee condizioni igienico- sanitarie per gli alunni e gli operatori e in coerenza
con gli obiettivi fondamentali di prevenzione dei danni provocati dal tabagismo e di educazione alla
salute, è fatto divieto assoluto di fumo nei locali degli edifici scolastici.
ART.23 (Segreto professionale)
I componenti dei seguenti Organi Collegiali: Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consigli di
Interclasse, Classe, Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, sono tenuti al segreto
professionale.
ART. 24 (Disposizioni finali)
Per quanto previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.