Quali sono i vincoli alla pubblicità dei Sanitari

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Quali sono i vincoli alla pubblicità dei Sanitari
Quali sono i vincoli alla pubblicità dei Sanitari
Pubblicità commerciale
Non è ammessa alcuna forma di pubblicità esclusivamente commerciale, promozionale e comparativa.
Pubblicità informativa sanitaria
È consentita ai professionisti e alle strutture sanitarie la diffusione di messaggi informativi sui titoli, le
specializzazioni, le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti.
Informazione scientifica
L’informazione scientifica e l’educazione sanitaria possono essere realizzate con libertà di forme e di mezzi,
purché i messaggi contengano informazioni scientificamente rigorose, che non divulghino notizie inattendibili
su eventuali ricerche scientifiche, tali da produrre timori infondati, spinte consumistiche o attese illusorie
nella pubblica opinione.
Competenze dell’Ordine
È affidato all’Ordine professionale competente sul territorio il compito preventivo di verifica (attraverso
un’apposita commissione) e di controllo successivo (anche in via disciplinare) del rispetto delle regole
attinenti la pubblicità sanitaria.
Forme di pubblicità
La pubblicità informativa sanitaria può essere realizzata attraverso diversi canali:
- targhe murarie;
- inserzioni su elenchi telefonici, pagine gialle, elenchi di categoria;
- inserzioni su riviste specializzate, giornali (quotidiani o periodici) destinati al grande pubblico;
- volantini;
- ogni altra forma o strumento purché avvenga nel rispetto del decoro professionale.
Contenuti
La pubblicità informativa sanitaria, deve obbligatoriamente contenere:
- nome e cognome del sanitario;
- il titolo di medico chirurgo e/o di odontoiatra;
- il domicilio professionale.
Contenuti non ammessi nell’informativa pubblicitaria
Non è ammesso l’inserimento di contenuti ingannevoli, compresa la pubblicazione di notizie che diano luogo
ad aspettative illusorie, oppure che siano false, non verificabili o che possano procurare timori infondati o
comportamenti clinicamente inopportuni.
Sono vietate anche le notizie e le informazioni con carattere di pubblicità promozionale e commerciale,
artificiosamente mascherata da informazione sanitaria o che siano lesive della dignità e del decoro della
categoria professionale.
Statistiche e promozioni farmaceutiche
È vietato informare gli utenti su indagini statistiche relative ai servizi sanitari o fare comparazioni che non
abbiano esclusivo riferimento ai dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali
certificate.
Non è ammesso nelle inserzioni ospitare altri spazi pubblicitari, soprattutto di aziende farmaceutiche o
produttrici di dispositivi sanitari.
Tariffe e costi
È consentito inserire nella pubblicità informativa sanitaria indicazioni attinenti le tariffe e i costi complessivi
delle prestazioni erogate, purché tali elementi economici non costituiscano il contenuto essenziale del
messaggio.
Inoltre, i costi e le tariffe delle prestazioni non possono essere inseriti nelle targhe e nelle insegne del
professionista.
LA PUBBLICITÀ SU INTERNET
Informativa sanitaria sulla Rete
È consentito effettuare pubblicità informativa sanitaria attraverso i siti internet, nel rispetto delle norme e dei
principi dettati in materia dal Codice deontologico.
Comunicazione all’Ordine e successivi controlli
Il professionista che intende effettuare pubblicità su internet deve darne comunicazione all’Ordine (con
un’autocertificazione), entro e non oltre 3 giorni dalla data di consultabilità del sito. Ogni successiva
variazione apportata alle pagine web necessita di un’altra comunicazione da parte del professionista
L’Ordine, attraverso i propri organi competenti, provvede alla verifica di quanto comunicato dal
professionista. Se, durante i controlli, vengono accertate delle irregolarità, l’Ordine può prendere
provvedimenti sanzionatori o disciplinari.
Caratteristiche del sito
Il sito deve essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o dell’odontoiatra. L’
indirizzo e-mail deve contenere riferimenti diretti a identificare professionista. Per la corretta visualizzazione
del sito, non deve essere richiesta l’installazione di software, né di cookies.
Contenuti del sito
Nel sito deve anche essere indicato l’Ordine Provinciale di appartenenza e il numero di iscrizione del
professionista. Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche che non compromettono il decoro della
professione. Non sono consentite animazioni, esclusi i filmati di carattere scientifico.
Spazi pubblicitari e collegamenti
Il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari (banner) o fare riferimento a prodotti di industrie
farmaceutiche. Sono esclusi dal divieto gli spazi pubblicitari “tecnici”, la cui presenza sul sito ha il solo scopo
di fornire all’utente strumenti utili per visualizzare i dati (ad esempio, un software da scaricare per leggere
determinati tipi di documenti come i file pdf)
Utilizzo della posta elettronica per motivi clinici
L’utilizzo della posta elettronica nei rapporti con i pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti i criteri
di riservatezza dei dati alle seguenti condizioni:
a) ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita medica odontoiatrica rappresenta il solo
strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi
come semplici suggerimenti
b) è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti i dati sanitari di un paziente a soggetti terzi;
c) è rigorosamente vietato comunicare a terzi l’indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi
pubblicitari d) Se l’odontoiatra predispone un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi
a tutti gli appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario veda i dati relativi agli altri;
e) l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti tra colleghi per qualche consulto su un tema specifico è
consentito purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato.