18 - ferie, permesso frazionato e festività soppresse

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18 - ferie, permesso frazionato e festività soppresse
18 - FERIE,
PERMESSO FRAZIONATO E FESTIVITÀ SOPPRESSE
18.1 FERIE ANNUALI1
La durata delle ferie è stabilita come segue:
• durante l’anno di assunzione: 20 giorni lavorativi da proporzionare ai mesi di servizio prestati
nell’anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese (i Quadri Direttivi
hanno diritto a 2 giorni di ferie per ogni mese intercorrente tra la data di assunzione e il 31
dicembre, con un massimo di 20 giorni); per gli invalidi assunti in base alla legge 482 del
2/4/68 questo periodo di ferie non può essere comunque inferiore a 12 o 6 giorni, a seconda
che abbiano preso servizio nel 1° o 2° semestre (20 o 12 giorni se Quadri Direttivi);
• da 1 a 5 anni di anzianità: 20 giorni lavorativi;
• con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: 22 giorni lavorativi;
• con oltre 10 anni di anzianità di servizio: 25 giorni lavorativi;
• per i Quadri Direttivi: 26 giorni lavorativi.
Fatte salve le esigenze di servizio, le ferie sono a richiesta frazionabili in mezze giornate. La "mezza"
giornata è da intendersi come assenza effettuata per l’intera mattina o per l’intero pomeriggio. Nel caso
di due mattinate o di due pomeriggi di ferie, verranno conteggiate come una giornata di ferie. Nei
prefestivi viene comunque considerato un giorno intero di ferie.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad almeno 3 settimane di ferie nel periodo giugno/settembre, di cui
minimo 2 consecutive2.
Nella predisposizione dei turni ferie - fissati e confermati dai Capi Servizio o dalle Direzioni delle Filiali
- compatibilmente con le esigenze di servizio3, si tiene conto dei desideri dell’interessato in rapporto
all’anzianità di servizio e alla situazione familiare.
Se nel corso delle ferie il lavoratore si ammala, i relativi giorni di malattia generalmente non sono
computati come ferie; ovviamente occorre comunicare tempestivamente all’azienda l’insorgenza dello
stato di infermità4.
Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi
interi di assenza. In caso di malattia superiore a 6 mesi, la riduzione non si applica per i primi 6 mesi
salvo che l’assenza duri l’intero anno.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al personale spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie
previsto nell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Gli eventuali giorni di ferie non fruiti
vengono liquidati (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
18.1.1 Termini di fruizione delle ferie
Il recente Decreto Legislativo n. 66/2003 ha stabilito che il periodo minimo di ferie annuali è di 4
settimane5, salvo condizioni di miglior favore stabiliti dai contratti collettivi. Le 4 settimane di ferie
annuali sono obbligatorie e non possono essere monetizzate; devono essere fruite per almeno due
settimane6, nell’anno di maturazione, quindi entro il 31 dicembre, e per le restanti due settimane, nei 18
mesi successivi il termine dell’anno di maturazione, quindi entro il 30 giugno del secondo anno
successivo7. Il termine può essere sospeso solo nel caso in cui intervengano, in quel momento, cause
legali di sospensione del rapporto di lavoro (es. malattia, maternità, ecc.): dal momento del rientro in
servizio, il termine ricomincia a decorrere per un periodo della stessa durata della sospensione8. Nel caso
cui il personale non provveda a richiedere le ferie obbligatorie entro i termini previsti, verranno fissate
d’ufficio dall’azienda.
1
CCNL, art. 47 e CIA, art. 25. Per il personale proveniente da Banca Popolare dell’Adriatico sono mantenute le giornate
aggiuntive (1 o 2 giorni) maturate in correlazione col premio fedeltà alla data del 17/6/06.
2
CIA, art. 25, impegno dell’azienda.
3
Ferma restando la precedenza ai mutilati ed invalidi di cui alla L. 482 del 2/4/68.
4
Vedi capitolo “MALATTIA”.
5
Quindi 20 giorni di ferie; per i part-time verticali con calcolo proporzionale.
6
Quindi 10 giorni di ferie; per i part-time verticali con calcolo proporzionale.
7
D. Lgs. 213/04 correttivo del D. Lgs. 66/2003. Circolare aziendale n. 13353 del 7/6/06.
8
Messaggio INPS n. 18850 del 3/7/06.
Eventuali giorni di ferie previsti dal CCNL superiori alle 4 settimane di legge, possono essere fruiti
anche in un periodo superiore ai 18 mesi e possono essere anche monetizzati9. Al riguardo, tuttavia,
occorre richiamare la normativa INPS relativa alla “indennità per ferie non godute”. Questa normativa
prevede che sul controvalore dei giorni di ferie non fruiti entro il diciottesimo mese successivo al termine
dell’anno solare di competenza, qualora questi giorni di ferie non siano monetizzati, venga versata la
contribuzione previdenziale (pari al 9/10% per il lavoratore ed il 28% per l’azienda). Per questo motivo,
l’azienda procede alla monetizzazione, normalmente con lo stipendio di luglio, delle eventuali giornate di
ferie arretrate, superiori alle 4 settimane obbligatorie, non fruite entro i 18 mesi, cioè fino a 5 giorni, in
base all’anzianità di servizio, per il personale delle Aree professionali; 6 giorni per i Quadri Direttivi..
18.2 PERMESSI PER FESTIVITÀ SOPPRESSE10
Il numero dei giorni di permesso derivanti dalla soppressione di alcune festività è determinato tenendo
conto dei giorni ex festivi che - anno per anno - cadono in giornate lavorative. Le festività soppresse
sono: 19/3 S. Giuseppe, Ascensione (trentanovesimo giorno dopo Pasqua), Corpus Domini (sessantesimo
giorno dopo Pasqua), 29/6 SS. Pietro e Paolo, 4/11 Festa delle Forze Armate11. Per la piazza di Roma il
29/6 SS. Pietro e Paolo è giornata festiva a tutti gli effetti.
Nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su sei giorni, spetta anche il giorno di permesso qualora la
festività soppressa cada di sabato.
Il personale QD ex Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha mantenuto un giorno di permesso
aggiuntivo derivante dal superamento delle semifestività del martedì e giovedì di carnevale.
Queste giornate devono essere fruite entro il 31 dicembre12; possono essere collegate anche a periodi di
ferie o ad altri permessi (permessi frazionati, banca delle ore). Non sono frazionabili in mezze giornate.
Per ottemperare alle disposizioni di legge sulle ferie, i permessi ex festività possono essere fruiti solo
successivamente all’esaurimento dei residui di ferie relativi a periodi antecedenti ai 18 mesi e all’utilizzo
delle 2 settimane obbligatorie di ferie dell’anno in corso13. Nel caso in cui i permessi non siano utilizzati
nell’anno, sono automaticamente monetizzati con la retribuzione del mese di febbraio dell’anno
successivo (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
Ricordiamo che il diritto a fruire dei giorni di permesso sostitutivi si esercita solamente se nei giorni
delle ex festività spetta l’intero trattamento economico.
Anche nell’anno di assunzione spettano tanti giorni di permesso quante sono le ex festività comprese nel
periodo lavorato.
A un collega assunto il 1° ottobre spetta un solo giorno, corrispondente al 4 novembre,
sempre che tale data corrisponda a una giornata lavorativa. Se il 4 novembre non cade in
giornata lavorativa non spetta alcun giorno.
18.3 PERMESSO FRAZIONATO (PFR)14
I lavoratori, con esclusione dei Quadri Direttivi, hanno diritto a 1 giorno di Permesso
Frazionato (PFR). Tale giornata deve essere utilizzata, inderogabilmente entro il 31 dicembre, sotto
forma di permesso retribuito anche frazionabile, ma non può essere inferiore a un’ora. E’ collegabile a
periodi di ferie o ad altri permessi (ex festività, banca delle ore). Se non utilizzata nell’arco dell’anno, la
giornata di PFR si perde e non verrà monetizzata.
Alle lavoratrici madri o ai padri, che fruiscano dei riposi giornalieri (cosiddetto allattamento), nel caso di
utilizzo del permesso frazionato per la giornata, vengono comunque imputate 7 ore e 30 minuti di PFR15.
Nel primo anno di lavoro il PFR viene conteggiato in proporzione ai mesi intercorrenti dalla data di
assunzione e il 31 dicembre, computando come mese intero l’eventuale frazione.
Per i part time, non avendo la banca delle ore, i giorni di PFR sono 4 (pari a 30 ore ridotte
proporzionalmente in base all’orario di lavoro individuale)16.
Il personale delle Aree Professionali ex Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha mantenuto un
giorno di permesso aggiuntivo derivante dal superamento delle semifestività del martedì e giovedì di
carnevale.
9
Circolare Ministero del Lavoro n. 8 del 3/3/05.
CCNL, art. 48.
11
Per il 2007 spettano 4 giorni (3 giorni per la piazza di Roma).
12
CIA, art. 26.
13
E’ un’interpretazione unilaterale dell’azienda.
14
CCNL, art. 91.
15
Vedi capitolo “MATERNITÀ E PATERNITÀ”.
16
CCNL, art. 29, punto 15.
10
18.4 FESTIVITA’ CIVILI CADENTI DI DOMENICA
Le festività civili che ricorrono nella giornata di domenica danno diritto ad una giornata di permesso
retribuito o al pagamento del compenso aggiuntivo17.
Le festività civili sono: 25 Aprile, 1° Maggio e 2 Giugno.
Il personale assente senza diritto alla retribuzione (ad esempio per aspettativa) non ha diritto né al
compenso né alla giornata di permesso.
Negli anni in cui queste festività coincidono con la domenica, le relative giornate di permesso verranno
aggiunte, successivamente alla maturazione, ai giorni di permesso per festività soppresse e, qualora non
fruite entro il 31 dicembre, saranno retribuite nel mese di febbraio dell’anno successivo (1/360 della
retribuzione annua).
17
CCNL, art. 46.