Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato

Transcript

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato
REGOLAMENTO DEL “COMITATO CONTROLLO E RISCHI”
ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato controllo e rischi costituito con delibera del
Consiglio di Amministrazione di SORIN S.p.A. (la “Società”) in data 4 maggio 2012.
ARTICOLO 2
COMPOSIZIONE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Il Comitato controllo e rischi è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre o più
Amministratori, non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Il Comitato controllo e rischi resta in
carica per il periodo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancata
determinazione, per tutto il periodo in cui i suoi componenti rivestiranno la carica di Amministratori della
Società. Almeno un componente del Comitato possiede una adeguata esperienza contabile e finanziaria o di
gestione dei rischi da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
ARTICOLO 3
COMPITI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Al Comitato controllo e rischi vengono affidati i compiti di cui agli art. 7.C.2 del Codice di Autodisciplina delle
Società quotate e pertanto dovrà, assistendo il Consiglio di Amministrazione:
a) valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore
legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro
omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
b) esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
c) esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal audit;
d) monitorare l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di Internal audit;
e) chiedere alla funzione di Internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone
contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale e
f) riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della
relazione finanziaria annuale e della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
Il Comitato controllo e rischi ha funzioni consultive e propositive e, nell’esercizio delle sue funzioni:
• mantiene uno stretto coordinamento con il Collegio Sindacale e
• svolge il proprio compito in modo del tutto autonomo e indipendente sia nei riguardi del Presidente e
dell’Amministratore Delegato, per quanto riguarda le tematiche di salvaguardia dell’integrità aziendale,
sia della società di revisione, per quanto concerne la valutazione dei risultati da essa esposti nella
relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti.
ARTICOLO 4
COORDINAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione, all’atto della nomina del Comitato controllo e rischi elegge fra i suoi membri
un Presidente, al quale spetta il compito di coordinare e programmare le attività del Comitato e di guidare lo
svolgimento delle relative riunioni.
ARTICOLO 5
RIUNIONI
Il Comitato controllo e rischi è convocato presso la sede sociale (o in altro luogo indicato dal Presidente, purché
in Italia) dal Presidente, su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta anche di un solo componente e
comunque sempre prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare
sull’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato, sulla relazione semestrale e sui rendiconti
intermedi di gestione.
La convocazione avverrà mediante raccomandata a mano e/o fax e/o e-mail da inviare a ciascuno dei componenti
del Comitato controllo e rischi con un preavviso di 3 giorni, ovvero di 1 giorno in caso di urgenza. Copia della
convocazione verrà inviata anche al Presidente della Società, al Presidente del Collegio Sindacale,
all’Amministratore Delegato, al responsabile della funzione di Internal audit e al General Counsel della Società.
Il Comitato controllo e rischi, comunque, può validamente deliberare, anche in mancanza di formale
convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti.
Le riunioni del Comitato controllo e rischi sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal
componente più anziano.
Le adunanze del Comitato controllo e rischi possono svolgersi per video o tele conferenza e si considerano
tenute nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e il segretario della riunione.
Alle riunioni del Comitato controllo e rischi partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio
Sindacale e il responsabile della funzione di Internal audit. Partecipano inoltre senza diritto di voto, se invitati, il
Presidente della Società e l’Amministratore Delegato.
Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato controllo e rischi, senza diritto di voto, uno o
più componenti il Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, i responsabili della società di
revisione di volta in volta nominata e/o qualsivoglia collaboratore e/o dipendente della Società.
ARTICOLO 6
DELIBERAZIONI
Le deliberazioni del Comitato controllo e rischi sono validamente assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ARTICOLO 7
VERBALIZZAZIONI
Le riunioni del Comitato controllo e rischi devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto dal
Presidente, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Comitato.
ARTICOLO 8
INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Comitato controllo e rischi riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione riguardo agli aspetti di
particolare rilevanza e, comunque, almeno semestralmente sull’attività svolta.
ARTICOLO 9
COMPENSI
Ai componenti del Comitato controllo e rischi spettano i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione,
nonché i rimborsi delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
ARTICOLO 10
AUTOVALUTAZIONE
Il Comitato Controllo e Rischi effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione sulla dimensione, sulla
composizione e sul funzionamento del Comitato stesso, riferendo al Consiglio di Amministrazione l’esito di tale
valutazione nell’ambito delle relazioni periodiche.
ARTICOLO 11
MODIFICHE
Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione.