Codice della navigazione da rivedere mario tullo fu il primo
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Codice della navigazione da rivedere mario tullo fu il primo
I lavori parlamentari L’iter legislativo del ddl 2460 partì dalla proposta di legge alla Camera del 2014 Codice della navigazione da rivedere Mario Tullo fu il primo firmatario “Necessario l’ammodernamento complessivo della disciplina” Di Paolo Repetto I l disegno di legge sulle “modifiche al Codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti” è stato approvato in Commissione al Senato il 22 novembre, dopo il “sì” di Montecitorio datato 29 giugno. Va però ricordato che l’iter legislativo viene da lontano, avendo avuto inizio il 13 novembre 2014, data in cui un folto gruppo di deputati (primo firmatario l’onorevole Mario Tullo) deposita alla Camera una proposta di legge. Nel corso dell’esame alla Camera la proposta Tullo viene integrata da nuove disposizioni in materia di Servizi tecnico-nautici. Si tratta, di fatto, dell’assorbimento, aggiornato, dell’accordo interassociativo. Accordo, giova ricordarlo, che era già stato trasfuso in un testo di legge in materia di riforma portuale discusso in Senato nel corso del 2013. Le norme erano passate a Palazzo Madama nelle loro interezza ma erano poi state stralciate dal disegno di legge nel passaggio da una legislatura all’altra. Si trattava, dunque, di recuperare quel testo ed ecco perché, dopo aver sollecitato in tal senso i parlamentari e verificata l’adesione dei piloti a questa possibilità, gli emendamenti sui Servizi tecnico-nautici sono stati agganciati al progetto di legge Tullo, già incardinato a Montecitorio. La ratio dell’iniziativa politico-legislativa risiede nella necessità di riformulare alcune regole, previste dal Codice della navigazione, considerate ormai obsolete. Nello specifico, si legge nel preambolo alla proposta di legge, “la progressiva erosione di preesistenti spazi di irresponsabilità ammessi nei riguardi dei prestatori di servizi, compresi quelli caratterizzati da particolare complessità, e al contempo la sopravvenuta esigenza di individuare modelli di responsabilità attuali e idonei a ‘socializzare’ il rischio derivante dall’esercizio di attività svolte anche nell’interesse pubblico, rendono necessario l’ammodernamento complessivo della disciplina prevista a tale riguardo dal Codice della navigazione”. In moltissimi ordinamenti stranieri la legge prevede un limite di responsabilità per i piloti, “che si palesa del tutto opportuno – argomentano ancora i deputati nella premessa all’articolato legislativo proposto all’esame della Camera – ed è anche tipico del settore dei trasporti (di quelli marittimi in particolare), con il quale l’attività di Speciale -A S pilotaggio nei nostri porti”. Alle modifiche apportate al Codice della navigazione “conseguono necessariamente corrispondenti modifiche alle pertinenti norme del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le quali sono dettagliatamente indicati i princìpi sulla cui base il Governo è incaricato di provvedervi”. Il confronto è proseguito nell’ambito proprio, ovvero nelle due Commissioni competenti di Camera e Senato. Precisamente, a Montecitorio la proposta di legge – come anticipato all’inizio – è stata approvata il 29 giugno scorso e trasmessa a palazzo Madama pochi giorni dopo, il 6 luglio. L’iter, in Commissione al Senato, è stato piuttosto celere, al punto che il testo riformulato è stato approvato in pochi mesi e licenziato il 22 novembre. ZIONE NAZ IO CIA N SO ITALIANI RTI PO ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ RUPPI ORM EG EG AL I E BARCA OR IO LI IAT G pilotaggio ha evidenti connessioni. L’introduzione di un tale regime di responsabilità nell’ordinamento italiano, anche in ragione di specifiche pronunce della Corte costituzionale, dovrebbe concretarsi in un limite fissato in misura congrua, per non incorrere nella violazione di diritti inviolabili costituzionalmente protetti”. L’analisi introduttiva del provvedimento legislativo si conclude con una netta presa di posizione: “Si ritengono del tutto superate sia la previsione relativa alla prestazione della cauzione da parte della corporazione dei piloti, sia la responsabilità solidale della medesima corporazione per i danni causati da un pilota. Si propone quindi la soppressione di tale disciplina, in una logica, peraltro, che nella sostanza migliora notevolmente la situazione attuale dal punto di vista dell’effettiva risarcibilità dei danni eventualmente cagionati in occasione di manovre di Ormeggiatore di Trieste