L`estromissione - Università degli Studi Guglielmo Marconi

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L`estromissione - Università degli Studi Guglielmo Marconi
L’estromissione
Prof. Leo Piccininni
Introduzione
La perdita della qualità di parte nel processo:
l’estromissione.
Estromissione: ipotesi di riduzione “successiva” dell’ambito
soggettivo della vicenda processuale: l’estromissione implica
che un soggetto sia estromesso da un processo con pluralità di
parti.
Ipotesi inversa rispetto alla fattispecie dell’intervento.
Le ipotesi di estromissione previste nel c.p.c.
L’estromissione nel c.p.c.
• Estromissione del garantito (art. 108 c.p.c.);
• Estromissione dell’obbligato (art. 109 c.p.c.);
• Estromissione del dante causa nella successione a
titolo particolare nel diritto controverso (art. 111, 3°
comma, c.p.c.).
Le ipotesi di estromissione previste nel c.p.c.
Di norma, a prescindere dalle figure tipicamente previste, il
giudice dispone l’estromissione quando riscontri la
carenza di legittimazione attiva o passiva di una parte
coinvolta in un processo litisconsortile.
Elemento
comune
alle
tre
figure
di
estromissione
espressamente previste
i
d l codice:
dal
di
• il giudice sancisce l’esclusione della parte prendendo atto
di ragioni di estromissione sopravvenute.
L’estromissione del garantito
Art. 108 c.p.c. «Se il garante comparisce e accetta di
assumere la causa in luogo del garantito, questi può
chiedere,
hi d
qualora
l
l altre
le
lt parti
ti non sii oppongano, la
l
propria estromissione.
Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la
sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi
effetti anche contro l’estromesso ».
Presupposto applicativo: pluralità di parti in ragione di un
rapporto di garanzia.
L’estromissione del garantito
Ricostruzione della vicenda processuale:
a) Il giudizio verte tra due parti (es. Tizio rivendica la
proprietà di un bene da Caio);
b) Una parte deduce l’esistenza di un rapporto di garanzia
e chiama in causa il garante (es. Caio chiama in giudizio
Sempronio, che gli ha venduto il bene, per essere
garantito);
c) Il garante, chiamato in causa, può:
• rimanere contumace; ovvero negare l’esistenza del
rapporto di garanzia
non può darsi estromissione;
ƒ costituirsi, ammettere l’esistenza dell’obbligo di garanzia
ed assumere la difesa
può darsi estromissione.
L’estromissione del garantito
Costituitosi il garante ed assunta da questi la difesa, il
garantito può essere estromesso se:
• ne fa richiesta;
• le altre parti (ossia la controparte originaria, non il
garante) non si oppongono.
L’estromissione del garantito
Posizione del garantito, estromesso dal processo:
‰ Perdita della qualità di parte processuale: non gli sono
imputabili gli effetti degli atti processuali compiuti dal
garante, neanche ai fini della pronuncia sulle spese di lite;
‰ Conservazione della qualità di parte sostanziale: rimane
tit l
titolare
d ll situazione
della
it
i
sostanziale
t
i l controversa.
t
La sentenza di merito pronunciata nel giudizio
spiega effetti anche nei confronti dell’estromesso.
L’estromissione del garantito
Posizione del garante, costituitosi nel processo:
‰ Acquisto della qualità di parte processuale: può
compiere atti processuali anche di natura dispositiva; è
destinatario degli effetti degli atti processuali che compie,
anche ai fini della pronuncia sulle spese di lite.
Ipotesi di legittimazione straordinaria, in particolare nella
forma della sostituzione processuale.
L’estromissione del garantito
La pronuncia dell’estromissione:
¾ La lettera della legge
pronuncia con ordinanza;
¾ Gli sviluppi interpretativi:
a) In difetto di opposizione all’estromissione: ordinanza
(non impugnabile);
b) In caso di opposizione all’estromissione: sentenza
(interpretazione evolutiva: è possibile pronunciare
l’estromissione anche in presenza di opposizione di parte,
ove la stessa sia ritenuta infondata).
L’estromissione dell’obbligato
Art. 109 c.p.c. «Se si contende a quale di più
parti spetta una prestazione e l’obbligato si
dichiara pronto ad eseguirla a favore di chi ne ha
diritto, il giudice può ordinare il deposito della
cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito,
può estromettere l’obbligato dal processo».
Presupposto applicativo: pluralità di parti in una lite tra
più pretendenti contro il medesimo obbligato.
L’estromissione dell’obbligato
Ricostruzione della vicenda processuale:
a) Due parti avanzano la medesima pretesa verso lo stesso
soggetto (es. Tizio e Caio pretendono da Sempronio la
restituzione dello stesso bene lasciatogli in deposito);
b) Il soggetto passivo del rapporto si ritiene obbligato e si
dichiara pronto a consegnare la cosa all’avente diritto (es.
Sempronio non nega di avere avuto in deposito il bene altrui,
ma ha interesse che sia individuato il soggetto verso il quale
è tenuto
t
t alla
ll restituzione);
tit i
)
c) Il giudice ordina il deposito della somma o della cosa dovuta;
d) Avvenuto il deposito, il giudice dispone l’estromissione
dell’obbligato dal processo.
L’estromissione dell’obbligato
Posizione dell’obbligato estromesso:
‰
Perdita
della
qualità
di
parte
processuale:
l’obbligato,
riconosciutosi tale, non ha interesse a difendersi; non gli sono
imputabili gli effetti degli atti processuali compiuti dal garante,
neanche ai fini della pronuncia sulle spese di lite;
L’estromissione dell’obbligato
‰ Conservazione della qualità di parte sostanziale:
ll’estromesso
estromesso rimane titolare della situazione sostanziale
controversa. La dichiarazione di essere obbligato ed il
deposito del bene o della cosa dovuta non implicano
abdicazione rispetto al bene o alla cosa stessa
se
non si stabilisce che il titolare del rapporto dal lato attivo è
una delle controparti, il bene torna all’estromesso.
La sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega effetti
anche nei confronti dell’estromesso.
L’estromissione dell’obbligato
La pronuncia dell’estromissione:
a) In difetto di opposizione all’estromissione: ordinanza (non
impugnabile);
b) In
caso
di
(interpretazione
opposizione
evolutiva:
all’estromissione:
è
possibile
sentenza
pronunciare
l’estromissione anche in presenza di opposizione di parte,
ove la stessa sia ritenuta infondata).
L’estromissione del dante causa a titolo
particolare
Art. 111, 3° comma, c.p.c. « In ogni caso il
successore a titolo particolare può intervenire o
essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi
consentono, l’alienante o il successore
universale può esserne estromesso».
Presupposto applicativo: successione
particolare nel diritto controverso.
a
titolo
L’estromissione del dante causa a titolo
particolare
Ricostruzione della vicenda processuale:
a) Una delle due parti in causa trasferisce a titolo particolare ad un
terzo, per atto tra vivi o mortis causa, il diritto controverso (es.
Tizio agisce contro Caio, suo debitore, per recuperare la somma
p
; ovvero Tizio
dovuta e in corso di causa cede il credito a Sempronio;
e Caio controvertono circa la proprietà di un bene; Tizio muore e
lascia in legato il bene a Sempronio);
L’estromissione del dante causa a titolo
particolare
b) Benché in principio il processo prosegua tra le parti
originarie, l’avente causa interviene – o è chiamato – nel
processo (es. Sempronio vuole difendere e far valere il
diritto acquisito, oggetto di controversia, nel processo
pendente);
parti non si oppongono,
pp g
, il dante causa ((il
c)) Se le altre p
successore universale, nel caso di trasferimento mortis
causa) può essere estromesso dal processo.
L’estromissione del dante causa a titolo
particolare
Posizione del dante causa estromesso:
‰
Perdita della qualità di parte processuale: non gli sono imputabili
gli effetti degli atti processuali compiuti dal garante, neanche ai
fini della pronuncia sulle spese di lite;
‰
Conservazione della qualità di parte sostanziale.
La sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega effetti anche
nei confronti dell’estromesso (art. 111, 4° comma, c.p.c.).
L’estromissione del dante causa a titolo
particolare
La pronuncia dell
dell’estromissione:
estromissione:
a) in difetto di opposizione all’estromissione: ordinanza
(non impugnabile);
b) in caso di opposizione all’estromissione: sentenza
(interpretazione evolutiva: è possibile pronunciare
l’estromissione anche in p
presenza di opposizione
pp
di p
parte,,
ove la stessa sia ritenuta infondata).
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