PROGETTO GIAPPONE - Sprint Calabria

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PROGETTO GIAPPONE - Sprint Calabria
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PROGETTO GIAPPONE
Politica comme rciale e di accesso al me rcato
Barriere tariffarie
Sebbene il Giappone, a partire dalla metà degli anni ottanta, abbia iniziato ad aprire il proprio
mercato alle merci e agli investimenti stranieri, permangono ancora rilev anti barriere tariffarie,
soprattutto in campo agricolo, a tutela di prodotti nazionali ritenuti strategici (ad esempio il
riso) e nel settore degli investimenti e servizi.
Dazi sull’importazione di prodotti di interesse strategico
Il Giappone impone rilevanti dazi su un numero di prodotti di interesse strategico per il nostro
Paese, tra cui:
• pellame e calzature: il Giappone mantiene un sistema di quote tariffarie sull’importazione del
che prevede un dazio del 24% per gli articoli “in quota” ed un dazio del 30% o di circa 32 euro
(livello minimo di dazio), per gli articoli fuori quota;
• vino: il complesso sistema di quote comporta un dazio del 30%;
• formaggio: il sistema di quote tariffarie comporta un dazio del 35%;
• gioielleria: viene applicato un sistema di quote tariffarie del 20,8%;
• salumi: viene applicato un sistema di quote tariffarie del 10%
• caffé: viene applicato un sistema di quote tariffarie del 12%;
• salse di pomodoro: viene applicato un sistema di quote tariffarie del 17%
Barriere non tariffarie
Controlli fito-sanitari, prospettive pe r il settore ortofrutticolo, additiv i a lime ntari
La liberalizzazione delle importazioni in Giappone delle arance di Sicilia della varietà “tarocco”,
sulla base del trattamento a freddo per l’eliminazione de lla mosca mediterranea apre
interessanti spiragli per l’apertura del mercato giapponese all’importazione di ulteriori varietà
ortofrutticole italiane. In questo senso sono stati avviati i contatti con le Autorità fitosanitarie
giapponesi volti ad ampliare i protocolli di intesa per includervi anche le varietà “moro” e
“sanguinello”. Al contempo, d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, sono
stati avviati i primi contatti per aprire il mercato giapponese all’importazione dall’Italia d i kiw i,
pere, mele ed uva da tavola.
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Permangono tuttavia rilevanti ostacoli di natura non-tariffa ria
Barriere fito-sanitarie. risultano tra i principali ostacoli all’ingresso in Giappone di molti prodotti
ortofrutticoli italiani. In tale settore, risulta al momento possibile solo l’importazione di carciofi,
asparagi, tartufi, funghi, radicchio rosso, cicoria fresca, lattuga, pistacchi, mandorle. Frutti di
bosco (mirtilli e lamponi), spinaci e cipolle sono soggetti ad esame con obbligo di certificato di
quarantena.
Additivi alimentari
Il Giappone non accetta gli standard internazionali per l’impiego di additivi alimentari. In
numerose occasioni e’ stato richiesto al Giappone di adottare i metodi di ricerca comunemente
in uso in Europa e nel resto del mondo – in linea con il CODEX Alimentarius della Commissione
Congiunta FAO-WHO.
Scheda tecnica di approfondimento per i seguenti prodotti: FORMAGGI, OLIO EXTRAVERGINE di
OLIVA, VINO, SALUMI, PRODOTTI FORNO
Indice Argomenti

DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE

DOCUMENTI A CARICO DELL’IMPORTATORE

DOCUMENTI A CARICO DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE

CONTENUTI DELL’ETIC HETTA

SPECIFIC HE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI

LISTA DEI PRINCIPALI IMPORTATORI
Dal 29 maggio 2006 il Giappone ha introdotto nuove regolamentazioni sui livelli massimi di
residui chimici agricoli, di additivi nei mangimi e nei prodotti farmaceutici veterinari (MRLs –
Maximum Residue Levels).
I cibi che presentano livelli eccedenti a quelli def initi dalla legge non possono essere
commercializzati nel territorio giapponese, mentre quelli che contengono residui non compresi
nella lista possono essere commercializzati, purché essi siano presenti nel limite massimo di
0,01 ppm.
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Il Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) ha inoltre definito una lista di 15 prodot ti
chimici, che per l’alto livello di rischio per la salute umana non possono in alcun caso essere
presenti negli alimenti. Essi sono:
2,4,5- T
Daminozide
Amitrole
Diethylstilbestrol
Captafol
Dimetridazole
Carbadox inc luding QCA
Metronidazole
Chloramphe nicol
Nitrofura ns
Chlorpromazine
Propham
Coumafos/Coumaphos
Ronidazole
Cyhexatin and Azocyclotin
Con riferimento ai controlli all’importazione, il MHLW ha previsto specifici campionamenti sui
prodotti in entrata per verif icare che gli alimenti provenienti dall’estero non presentino i residui
chimici e/o le sostanze vietate. A tale scopo molti importatori giapponesi richiedono dati,
informazioni o documentazioni comprovanti che il prodotto sia conforme alla legge; può essere
utile, pertanto, fornire al proprio importatore una descrizione dettagliata delle fasi del processo
produttivo e le caratteristiche del prodotto finito, così da facilitare l’entrata delle merci in
Giappone.
Si fa inoltre presente che per lo sdoganamento dei prodotti latt iero-caseari è richiesta la
presentazione di un certificato di analisi (Vedi sezione Documenti di accompagno alla merce)
per attestare la presenza/assenza di tali sostanze nell’alimento:
acido sorbico: inferiore a 3000 ppm;
nitrato di potassio: Inferiore a 200 ppm;
nitrato di sodio: non consentito;
antibiotici: non consentiti;
listeria: non consentito.
DOC UMENTI DI ACCOMPAGNO ALLA MERCE
Riportiamo, in questa sezione, i documenti commerciali di accompagnamento alla merce,
classificati in base all’operatore commerciale che ne deve garantire la presenza
(esportatore, importatore, vettore/spedizioniere).
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DOC UMENTI A CARIC O DELL’ESPORTATORE
Numero meccanografico
E’ un codice alfanumerico, preceduto da una M, attribuito alle imprese che svolgono
attività commerciali con l’estero, e rappresenta una specie di matricola con cui l’azienda
viene individuata e riconosciuta dal Ministero del commercio internazionale. Il numero
meccanografico viene rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente compete nte
e deve essere sempre indicato sui documento utilizzati nelle operazioni con l’estero
(fatture, certificati di origine, ecc.).
Fattura commerciale
E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario per lo
sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della
fattura commerciale, l’importante è che essa sia scritta in inglese (possono essere
previste altre lingue ma non in sostituzione) e che contenga almeno i seguenti dati:







numero della fattura e data;
Paese di origine e porto di ingresso;
denominazione completa dell’esportatore con relativa P.iva, nonché l’esatta
denominazione del destinatario;
natura, qualità e quantità dei prodotti oggetto della spedizione, specificando pesi e
misure e numero dei colli inviati;
la forma di pagamento pattuita contrattualmente;
le modalità di trasporto e il riferimento all’eventuale DDT emesso;
prezzo espresso nella valuta con cui sarà effettuato il pagamento, per i beni destinati
alla vendita.
L’omissione dei dati relativi alla quantità, a pesi e misure comporterà l’accertamento da
parte delle autorità doganali con addebito dei costi al destinatario delle merci.
Dichiarazione doganale di esportazione
E’ un documento che costituisce la manifestazione di volontà del proprietario delle merci,
o del suo rappresentante (ad esempio lo spedizioniere), di voler trasferire fuori dal
territorio doganale comunitario merci di produzione comunitaria. La Dichiarazione,
predisposta su particolari moduli conformi al model lo Dau-EX (Documento amministrativo
unico), va presentata alla Dogana presso la quale si intende compiere l’esportazione e
segue un iter che corrisponde ai vari controlli doganali, ovvero:
 accettazione della Dichiarazione da parte dell’Ufficio divieti;
 verif ica delle merci da parte di un funzionario doganale per accertare la conformità
della loro natura a quanto dichiarato;
 dichiarazione di conformità con liquidazione e pagamento dei eventuali diritti
doganali.
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La descrizione della merce sulla Dichiarazione non deve fare riferimento alla
denominazione commerciale del prodotto, ma deve riportare le voci previste dalla tariffa
doganale d’uso integrata, consultabile dal sito delle dogane (vedi: Taric).
Al termine di queste operazioni, all’esportatore rimarrà la copia 3 della Dichiarazione, che
deve essere conservata per documentare la non imponibilità IVA dell’operazione.
Packing list
In Italiano “Bolla di carico” o anche “Lista dei contenuti e dei pesi”, è il documento che
descrive il tipo, la natura (casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati per
la spedizione della merce, nonché il contenuto di ciascuno di essi.
Certificato di origine
E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato e può essere,
facoltativamente, richiesto dall’importatore. Il certificato di origine (in giapponese
Gensanchi shoumeisho) viene emesso dalla CCIAA e deve essere consegnato in originale.
Certificato veterinario
E’ un documento che attesta che i prodotti di origine animale importati sono
commestibili, in idonee condizioni igienico-sanitarie e che non sono fonte di malattie
infettive per l’uomo. Non è previsto alcun requisito per il certificato, ad eccezione che
esso deve essere emanato da una competente struttura nazionale (es. ASL). L’inglese è
la lingua obbligatoria mentre il giapponese è consigliato sebbene non obbligatorio.
Bill of Lading
In Italiano “Polizza di carico”, è il documento, in forza ad un contratto di spedizione,
rappresentativo della merce, nel senso che il legittimo posse ssore di tale polizza ha il
diritto di farsi consegnare la merce giunta a destinazione.
Certificato di esportazione
L’esportazione di prodotti agricoli soggetti alla regolamentazione comunitaria, tra i quali i
formaggi, prevede il rilascio di certificati di esportazione verso i Paesi terzi allo scopo di
garantire un’efficace gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali
certificati sono rilasciati, in via automatica, dal Ministero per il commercio internazionale
e autorizzano l’operatore ad esportare la quantità di prodotto specificato entro il periodo
di validità previsto dal titolo stesso. Al momento del loro rilascio viene richiesto un
deposito cauzionale a garanzia dell’impegno ad esportare il prodotto indicato. Le richieste
vanno inviate a Ministero del Commercio Internazionale - D.G. Politica Commerciale Div. II - Viale Boston, 25 - 00144 Roma
(http://www.mincomes.it/prod_agroalim/indice.ht m).
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DOC UMENTI A CARIC O DELL’IMPORTATORE
I documenti di seguito elencati sono a carico dell’operatore estero e, pertanto, se ne
fornirà una breve e sintetica descrizione.
Dichiarazione doganale di importazione (Customs Import Decla ration)
E' obbligatorio per lo sdoganamento e deve essere compilato dall'importatore in duplice
copia.
Dichiarazione di valore assoggettabile a dazio
E’ il documento che contiene tutte le informazioni necessarie a calcolare il valore della
merce assoggettabile a dazio ed è richiesto alla dogana per lo sdoganame nto delle merci.
DOC UMENTI A CARIC O DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE
I documenti di seguito elencati sono a carico del vettore/spedizioniere e, pertanto, se ne
fornirà una breve e sintetica descrizione.
Air way bill
In Italiano “Lettera di vettura aerea”, è il documento di trasporto non rappresentativo
della merce rilasciato dal vettore aereo generalmente attraverso un Agente IATA
(trasportatore).
Inward Dec laration for Airc raft / Vessels
E’ il documento che fornisce il dettaglio del vettore in arrivo nel Giappo ne. Deve essere
compilato dal comandante del vettore e fornito immediatamente alla dogana.
Manifest for Airc raft/Manifest for Vessels
E’ il documento obbligatorio in possesso del vettore, comprensivo del dettaglio completo
della merce caricata a bordo mezzo, dei passeggeri e dell’equipaggio. A seconda del
vettore di trasporto può essere tanto aereo quanto marittimo. Tale documento viene
consegnato alla dogana di arrivo della merce.
CONTENUTI DELL’ETICHETTA
Le informazioni obbligatorie da riportare in lingua giapponese, generalmente redatte con
il supporto dell’importatore, sono:
nome del prodotto;
ingredienti e additivi alimentari (es. antiossidanti, conservanti, ecc.);
quantità netta;
Paese d’origine;
metodo di conservazione;
nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore;
indirizzo del distributore (solo se non coincide con quello dell’importatore e del
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rivenditore).
Si applica ai formaggi anche la legge relativa al riciclaggio dei materiali degli imballaggi
(Law for promotion of effective utilisation of resources), secondo la quale sull'etichetta e
devono essere obbligatoriamente riportati i marchi giapponesi (JIS) che indicano il
materiale del contenitore e dell’etichetta. Ad esempio, nel caso di una confezione in
plastica con etichetta di carta, dovranno essere riprodotti i rispettivi marchi con accanto il
nome della parte (es. marchio PE con dicitura “confezione” in Giapponese).
E’ facoltà dell’operatore riportare sull’etichetta ulteriori informazioni relative al metodo di
produzione, se convenzionale o biologico.
Per avvalersi di tale tipologia di loghi l’operatore dovrà operare conformemente agli
standard previsti dalla legge JAS (Japan Agricultural Standard) e dovrà essere certificato
da un organismo nazionale purché riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura giapponese.
In alternativa tali loghi potranno essere applicati direttamente dall’importatore, purché le
merci siano accompagnate da specifica certificazione rilasciata dal Paese di o rigine ed
emessa da un ente riconosciuto dalle Autorità giapponesi.
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Specific he relative agli imballaggi
Per evitare che i prodotti giungano a destinazione deteriorati è necessario utilizzare un
imballaggio idoneo. Un buon imballaggio deve:



proteggere la merce;
essere facilmente apribile per agevolare i controlli doganali, ma al contempo
prevenire manomissioni;
essere poco ingombrante e, preferibilmente, cintato con opportune stringhe di metallo
o plastica per evitare il furto parziale dei colli.
Si tenga anche conto che un imballaggio non idoneo al mezzo di trasporto utilizzato può
essere causa di esonero delle responsabilità del vettore in caso di danneggiamento
durante il trasporto.
E’ importante marchiare tutti i colli, al f ine di agevolare le ope razioni di identificazione in
caso di smarrimento; le informazioni minime da riportare sono (vedi anche Packing list):
nome dell’esportatore, nome del cliente estero, luogo di destinazione delle merci, porto di
spedizione, peso lordo e/o netto, numerazione dei colli, Paesi di origine (Made in Italy).
Gli imballaggi di legno sono assoggettati a specifiche norme di fumigazione stabilite dalla
International Plant Protection Convention (IPPC) del 15 marzo 2002; tale Convenzione
richiede l’obbligo della marchiat ura fitosanitaria IPCC/FAO sugli imballaggi di legno e la
loro fumigazione. I costi relativi a tale procedura sono interamente a carico
dell’esportatore.
Con riferimento ai controlli all’importazione, il MHLW ha previsto specifici
campionamenti sui prodott i in entrata per verificare che gli alimenti provenienti
dall’estero non presentino i residui chimici e/o le sostanze vietate. A tale scopo molti
importatori giapponesi richiedono dati, informazioni o documentazioni comprovanti che
il prodotto sia conforme alla legge; può essere utile, pertanto, fornire al proprio
importatore una descrizione dettagliata delle fasi del processo produttivo e le
caratteristiche del prodotto finito, così da facilitare l’entrata delle merci in Giappone.
Si fa inoltre presente c he per lo sdoganamento del prodotto è richiesta la
presentazione di un certificato di analisi (Vedi sezione Documenti di accompagno alla
merce) per attestare l’assenza di tali sostanze nell’alimento:
BHA (Butilidrossianisolo);
BHT (Butilidrossitoluolo).
Si applica anche all’olio extravergine di oliva la legge relativa al riciclaggio dei
materiali degli imballaggi (Law for promotion of effective utilisation of resources),
secondo la quale sull'etichetta o sul contenitore del prodotto devono essere
obbligatoriamente riportati i marchi giapponesi (JIS) che indicano il materiale del
tappo, del contenitore e dell’etichetta. Ad esempio, nel caso di una bottiglia di
alluminio, col tappo di plastica e l’etichetta di carta, dovranno essere riprodotti i
rispettivi ma rchi con accanto il nome della parte (es. marchio dell’alluminio con dicitura
“bottiglia” in Giapponese). È consigliabile che le bottiglie siano trasparenti e incolori,
per incontrare meno difficoltà riguardo al riciclaggio.
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A seguito dei problemi di BSE in alcuni Paesi dell’Europa, le Autorità giapponesi hanno
vietato l’importazione dei salumi insaccati con budelli naturali di carne bovina
provenienti da tutti i Paesi dell’Unione Europea, compresi quelli certificati BSE Free. Per
evitare rallentame nti molte aziende italiane hanno adottato soluzioni alternative per
poter continuare ad esportare in Giappone (es. utilizzo di un budello fatto di carta
naturale, prodotti sottovuoto, ecc.).
Si ricorda, infine, che l’esportazione di salumi in Giappone è regolata da una serie di
normative emanate dal Ministero della Sanità italiano in accordo con il Ministry of
Agricolture, Forest and Fishery giapponese (MAFF). In particolare, secondo tali accordi,
possono esportare prodotti a base di carne solo gli stabili menti riconosciuti dal
Ministero della salute nipponico. Gli stabilimenti interessati ad ottenere tale
riconoscimento devono contattare il Ministero della Salute, Direzione Alimenti e
Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria (tel.:06-5994-3382, fax:06-5994-3555) che
fornirà indicazioni sulla procedura da seguire.
LISTA DEI PRINC IPALI IMPORTATORI
Nihon Shurui Hanbai Co., Ltd.
2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028
Tel 03-3273-1751 Fax 03-3242-0457
Kikkoman Corporation
2-1-1 Nishi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8428
Tel 03-5521-5131 Fax 03-5521-5369
Mottox Inc.
1-9-10, Kosakahon-Machi
Higashiosaka-shi, OSAKA 577-0802
Tel 06-6723-3131 Fax 06-6723-3140
ASH Trading Inc.
6-7-7 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo
Tel 03-5812-6488 Fax 03-5812-6976
Bond & Co., Ltd.
1-1-4 Shimagamicho, Kobe, Hyogo
Tel 078-671-6001 Fax 078-651-6614
Nippon Liquor Ltd.
Frointo Mita Building, 2-14-5, Mita
Minato-ku, Tokyo 105-0014
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Tel 03-3453-2201 Fax 03-3453-2209
Chubu Trading Co., Ltd.
Hattan 79, Kataba, Shikatsu-cho
Nishikasugai-Gun, Aichi 481-0002
Tel 0568-24-1331 Fax 0568-24-1677
Yamaya Corp.
Sompo Japan Sendai Bldg 9 F., 3-7-35 Tsutsujigaoka
Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0852
Tel 022-742-3111 Fax 022-742-3100
Tomoe Wines & Spirits Co., Ltd.
2nd Maruzen building, 3-9-2, Nihonbashi
Chuo-ku, Tokyo 103-0027
Tel 03-3271-7890 Fax 03-3517-5661
Inaba Co., Ltd.
5-228, Ematsu, Nakagawa-ku
Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0954
Tel 052-301-1441 Fax 052-301-1701
Hakutsuru Sake Brew ing Co., Ltd.
4-5-5, Sumiyoshi Minami-Machi
Higashinada-ku Kobe-shi, Hyogo 658-0041
Tel 078-822-8901 Fax 078-822-1456
Shosan Shoji Co., Ltd.
Shosan Shoji building, 1-9-3, Itabashi
Itabashi-ku, Tokyo 173-8580
Tel 03-3579-7272 Fax 03-3579-7411
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