Oggetto della presente circolare sono i rifugi con posti letto superiori

Transcript

Oggetto della presente circolare sono i rifugi con posti letto superiori
Club Alpino Italiano
Commissione Regionale Lombarda Rifugi e Opere Alpine
Alla c.a Spett.li Sezioni CAI Regione Lombardia Loro Sedi Monza, 22 maggio 2015 Oggetto: MATERASSI ‐ Rifugi Alpini – DM 03/03/2014 “Modifica del Titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini” – Materassi – integrazione con chiarimenti Oggetto della presente circolare sono i rifugi con posti letto superiori a venticinque. Facendo riferimento a quanto in oggetto, ed alla precedente comunicazione, ricordiamo che uno dei requisiti minimi da soddisfare entro la seconda scadenza (31 dicembre 2014) era l’adeguamento al Titolo II , Parte I e II del DM 9 Aprile 1994 e i materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi all'interno delle camere per ospiti a quanto previsto dal punto 19.2.del citato DM. La conversione in legge del Decreto Milleproroghe avvenuta il 28 febbraio scorso ha spostato il termine al prossimo 31 ottobre 2015. In particolare, per le attività esistenti, è prevista la sola adozione dei materassi omologati 1 IM, non sussistono quindi obblighi per eventuali altri mobili imbottiti, incluse le sommier, ne per guanciali, coperte, piumoni ecc. In particolare i rifugi, con più di 25 posti letto, vanno suddivisi in tre categorie ai fini dell prevenzione incendi: 1. Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile, l’art. 26.4 esclude l’applicazione dell’intero punto 19 del titolo II, quindi incluso il punto 19.2 che rimanda al punto 6.2 (reazione al fuoco materassi e mobili imbottiti). Ergo sono esentati da tale obbligo. 2. Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie, l’art 26.3 non esclude l’applicazione del punto 19.2 che rimanda al puto 6.2 limitando l’obbligo ai soli materassi, esclusi quindi sommier, tendaggi ecc. Questi rifugi possono essere esclusi da tale obbligo, ed in generale dall’intero punto 19, applicando la normativa per i rifugi non raggiungibili da strada rotabile di cui sopra, alla condizione che: sia realizzato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio a servizio dell'intera attività e che sia garantita la presenza, durante tutti i periodi di apertura al pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tale addetto deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso almeno di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tale addetto, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. 3. Rifugi esistenti raggiungibili da strada rotabile, si applica l’intero titolo II – parte seconda, quindi incluso il punto 19.2 che rimanda al punto 6.2 (reazione al fuoco materassi e mobili imbottiti). Ergo sono soggetti a tale obbligo. TIPOLOGIA RIFUGI FINO A 25 POSTI RIFUGI CON PIU’ DI 25 POSTI ACCESSIBILITA’ DOTAZIONI
OBBLIGO
SCADENZA
QUALSIASI QUALSIASI NESSUN OBBLIGO STRADA ROTABILE QUALSIASI
STANDARD
Impianto rilevazione e addetti formati ed esaminati OBBLIGATORI
OBBLIGATORI
31/10/2015
31/10/2015
NON OBBLIGATORI NON OBBLIGATORI MEZZO MECCANICO DI RISALITA NON ACCESSIBILE DA STRADA ROTABILE O MEZZO MECCANICO QUALSIASI NOTA BENE: Si intende per strada rotabile una strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m. Si intendono raggiungibili con strada rotabile anche i rifugi presso i quali è possibile arrivare attraverso una via di accesso, anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada e il piano dell'area esterna del rifugio. Attenzione inoltre che “strada ad uso pubblico” non significa strada aperta al pubblico o di proprietà pubblica, bensì alla possibilità di utilizzo nell’interesse pubblico (CFR Consiglio di Stato 728/2012). Al fine di venire incontro alle sezioni la OTTO ROA si è adoperata per avere una convenzione con un produttore di tali materassi contando sul numero di posti letti assoggettati alla norma MODELLO FIRELAX sfoderabile in poliuretano espanso cm. 80 x 190 h16 € 65,00 +iva MODELLO APOLLO ortopedico a molle tradizionali cm. 80 x 190 h18 € 79,00 +iva Le sezioni che fossero interessate ad aderire possono contattare direttamente il produttore dandone comunicazione, anche a posteriori, alla OTTO ROA, indicando tipologia e dimensione di quanto richiesto. La scrivente Commissione Regionale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. Cordiali saluti CAI CRL 8ROA CAI CRL 8ROA Il segretario Il Presidente f.to Carlo Alfredo Pessina f.to Carlo Lucioni