1.2.1 Biodiversita`

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1.2.1 Biodiversita`
 BIODIVERSITA’ LO SCENARIO NORMATIVO La normativa che regola il settore della conservazione (di habitat e specie animali e vegetali) è articolata su diversi livelli: internazionale, comunitario, nazionale e regionale. CONVENZIONI INTERNAZIONALI Convenzione di Parigi Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli firmata a Parigi il 18.10.50, ratificata in Italia con Legge n.812 del 24.11.78. Ha per oggetto la protezione di tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico e fu formulata a modifica ed ampliamento della preesistente "Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura" firmata a Parigi nel 1902. Convenzione di Barcellona Nel 1976 le Nazioni Unite hanno elaborato la Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, modificata nel 1995 e ratificata da 21 Stati rivieraschi, compresa l’Italia (Legge n. 30 del 25.01.79). La Convenzione è attuata principalmente attraverso una serie di protocolli tecnici, tra cui si ricordano: • DUMPING per la prevenzione dell'inquinamento dovuto allo scarico di rifiuti da navi ed aeromobili; • LBS (Land Based Sources) per la protezione dall’inquinamento di origine terrestre; • SPA/BIO sulle aree a protezione speciale e la diversità Biologica; • ICZM (Integrated Coastal Zone Management) sulla gestione integrata delle aree costiere, firmato nel 2008. Convenzione di Berna La Convenzione riguarda la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19.09.79; è stata ratificata dallo Stato Italiano con la Legge n° 503 del 05.08.81. All’Art. 4 sulla protezione degli habitat si afferma che: “Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate negli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitat naturali che minacciano di scomparire”. E’ composta di 4 allegati dedicati alla flora ed alla fauna particolarmente protette, nonché alle norme per garantirne la sopravvivenza. Convenzione di Bonn La Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici di Animali Selvatici è stata sottoscritta da 49 parti contraenti, tra cui 20 Stati europei, ed ha lo scopo di tutelare e gestire in modo efficace le specie di animali migratori su tutto il loro areale. L’Italia ha ratificato la Convenzione di Bonn con la Legge n. 42 del 25.01.83. Successive modifiche agli Allegati I e II sono state adottate con la Decisione del Consiglio della Comunità Europea 98/145/CE. Ulteriori convenzioni specifiche sono state successivamente firmate per la tutela di gruppi di specie migratrici particolari, quali ad esempio le popolazioni europee di pipistrelli (EUROBATS), i cetacei nel Mediterraneo (ACCOBAMS), gli uccelli acquatici migranti tra Europa ed Africa (AEWA ). Convenzione di Ramsar E’ l’importante Convenzione del 1971 relativa alle “zone umide di importanza internazionale come habitat di uccelli acquatici”. In Italia essa è stata ratificata e resa esecutiva con il D.P.R. n.448 del 13.03.76 e con il successivo D.P.R. n.184 del 11.02.87, con cui sono stati riconosciuti ed inseriti nell'elenco d'importanza internazionale 50 siti comprendenti aree acquitrinose, paludi, torbiere, zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie, comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri. Convenzione di Rio de Janeiro SI tratta della Convenzione sulla diversità biologica siglata a Rio il 05.06.92 e ratificata in Italia con Legge n.124 del 14.02.1994. L’articolo 2 della Convenzione contiene la seguente definizione di diversità biologica (termine in seguito spesso sostituito dal sinonimo “biodiversità”): “la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi”. Convenzione di Washington La Convenzione di Washington, conosciuta anche come CITES firmata a Washington il 03.03.73, è il documento che regolamenta a livello internazionale il commercio delle specie di flora e fauna in pericolo di estinzione. L’Italia ha ratificato l’attuazione del Regolamento CEE n° 3626/82 che concerne l’applicazione della Convenzione di Washington nella Comunità Europea con D.M. del 31.12.83. NORMATIVA EUROPEA I due strumenti legislativi di riferimento per la conservazione della natura nei Paesi dell’Unione Europea sono la Direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nota come “Direttiva Uccelli”, e la Direttiva 92/43/EU, nota come “Direttiva Habitat”. Queste due leggi comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri; in particolare, contengono in allegato le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari, ovvero maggiormente minacciati. Le due direttive, che risultato coerenti anche con quanto stabilito dalla Convenzione sulla Biodiversità (Rio de Janeiro, 1992), prevedono la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat individuati. Tali aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) se identificate in base alle specie e agli habitat della “Direttiva Habitat”. Ad oggi, molti dei Paesi membri dell’Unione Europea hanno proposto la lista dei siti individuati; in Italia la lista è stata redatta dalle Regioni e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano nell’ambito del progetto BioItaly, coordinato dal Ministero dell’Ambiente. Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici ‐ ex Direttiva 79/409/CE (Birds) Concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Risulta composta dai seguenti Allegati: • Allegato I: Specie per cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat; • Allegato II/1: Specie per cui può essere permessa la caccia nella zona geografica in cui si applica la direttiva 79/409 CEE; • Allegato II/2: Specie che possono essere cacciate solo in Italia e negli stati per i quali esse sono menzionate; •
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Allegato III/1: Specie per cui la vendita, il trasporto per la vendita, l’offerta in vendita di esemplari vivi o morti non è vietata. Allegato III/2: Specie per cui la vendita, il trasporto per la vendita, l’offerta in vendita di esemplari vivi o morti può essere permessa negli stati in cui si applica la Direttiva. Direttiva 92/43/CEE (Habitat) relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica” La sua azione di salvaguardia si esplica proteggendo direttamente talune categorie di habitat elencate in allegato A e, contemporaneamente, imponendo agli Stati membri di adottare misure di protezione diretta di specie animali e vegetali (allegati B, D, E), o indirettamente di proteggere gli habitat che le ospitano. La Direttiva è stata ratificata dall’Italia con il D.P.R. n° 357 del 08.09.97, successivamente modificato ed integrato dal DPR n. 120/2003; i relativi allegati A e B sono stati modificati dal D.M. del 20.01.99. Successivamente, a partire dalle liste nazionali proposte dagli Stati membri, la Commissione Europea ha adottato con proprie Decisioni, per ogni regione biogeografica, le liste di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che diventano parte della rete Natura 2000. Tali liste possono essere periodicamente aggiornate in base alle banche dati che vengono annualmente inviate dai singoli Stati. Il territorio della Sardegna risulta inserito nella Regione biogeografica mediterranea. Decisione della Commissione Europea del 19.07.06: adozione, a norma della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, dell’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la Regione biogeografica mediterranea. Decisione della Commissione Europea del 10.01.11: adozione, sempre a norma della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del quarto aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la Regione biogeografica mediterranea. NORMATIVA NAZIONALE Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e ss.mm.ii. Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" (Suppl. Ord. n. 41 G.U. n. 46 del 25.2.1992), con cui viene regolato l’esercizio dell’attività venatoria. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inoltre provveduto, con propri Decreti, a redigere le misure minime di conservazione che, secondo la Direttiva Habitat, individuano quel complesso di misure necessarie a ripristinare e a mantenere gli habitat naturali di popolazione di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente. In particolare si richiamano i seguenti Decreti: D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i. D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”. D.M. Ambiente del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i. Sempre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato, con propri decreti, le liste dei SIC e delle ZPS italiani per ogni regione biogeografica considerando le banche dati a sua disposizione. D.M. Ambiente 14 aprile 2011 "Quarto Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE". D.M. Ambiente 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE". NORMATIVA REGIONALE L. R. n.31/89 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”. Rappresenta l’atto con cui la Regione istituisce aree protette a livello regionale. Con l’art.4 stabilisce che “in sede di prima applicazione della presente legge le aree protette dal sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono individuate con una perimetrazione provvisoria e classificate nell’allegato A". L. R. n. 21 del 18.05.94 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina” La legge promuove nel territorio regionale un’adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l’uomo e con l’ambiente; a tal fine, la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie e prevede interventi contro il randagismo. L. R. n. 23 del 29.07.98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” Con essa la Regione Autonoma della Sardegna ha recepito i principi generali della Legge n. 157/92 e dei principi contenuti nelle fonti di disciplina internazionali ed ha attribuito alle Province i compiti di pianificazione, di tutela dell’ambiente e della fauna. Ad esse viene anche attribuita la competenza di predisporre la proposta del Piano provinciale faunistico‐
venatorio, finalizzato al conseguimento della densità ottimale della fauna selvatica ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. L’art.22 introduce un obiettivo per l’estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica (comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali); esso “non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro ‐ silvo ‐ pastorale della Regione”. L.R. n.9 del 12.06.06 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” La norma introduce un significativa innovazione sul piano del conferimento di funzioni e compiti agli enti locali da parte della Regione Sardegna. In particolare, l’art.5, comma 3, attribuisce in via esclusiva alle Province le funzioni e compiti nell’ambito della tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità (lettera a), protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali (lettera e), caccia e pesca nelle acque interne (lettera f). Per ciò che concerne le Aree protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, vengono attribuite alle Province (art.47, comma 1) le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE D.G.P. n.141 del 06.11.09: presa d’atto del “Piano Faunistico Venatorio Provinciale” della Provincia Olbia Tempio