tribunale - EUR-Lex
Transcript
tribunale - EUR-Lex
C 186/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.6.2011 TRIBUNALE Sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 — Buczek Automotive/Commissione Sentenza del Tribunale 16 maggio 2011 — Transport/UAMI — Atlas Air (ATLAS) Atlas (Causa T-1/08) (1) (Causa T-145/08) (1) («Aiuti di Stato — Ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca — Recupero di crediti pubblici — Decisione che di chiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e che ne dispone il recupero — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Criterio del creditore privato») (2011/C 186/32) [«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo ATLAS — Marchio Benelux figu rativo anteriore atlasair — Requisiti di forma — Presenta zione di una memoria contenente i motivi del ricorso — So spensione del procedimento amministrativo — Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 60 del regolamento (CE) n. 207/2009] — Regola 20, n. 7, del regolamento (CE) n. 2868/95»] Lingua processuale: il polacco (2011/C 186/33) Lingua processuale: il tedesco Parti Ricorrente: Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentanti: inizialmente T. Gackowski, successivamente D. Szlachetko-Reiter e infine J. Jurczyk, avvocati) Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Gross, M. Kaduczak, A. Stobiecka-Kuik e K. Herrmann, suc cessivamente A. Stobiecka-Kuik, K. Herrmann e T. Maxian Ru sche, agenti) Parte interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Niechciała, successivamente M. Krasnodęb ska-Tomkiel e M. Rzotkiewicz, agenti) Oggetto Annullamento parziale della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26). Dispositivo 1) L’art. 1 della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek, è annullato. 2) L’art. 3, nn. 1 e 3, e gli artt. 4 e 5 della decisione 2008/344 sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Buczek Automotive sp. z o.o. 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Buczek Automotive, incluse quelle relative al pro cedimento sommario. Parti Ricorrente: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Germania) (rap presentanti: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus, avvocati) Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente) Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, in terveniente dinanzi al Tribunale: Atlas Air, Inc. (Wilmington, De laware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente R. Dissmann, successivamente R. Dissmann e J. Guhn, avvocati) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1), relativa a un procedimento di nullità tra l’Atlas Air, Inc. e l’Atlas Transport GmbH Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Atlas Transport GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e quelle dell’Atlas Air Inc. 4) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. (1) GU C 64 dell’8.3.2008. (1) GU C 158 del 21.6.2008.