tribunale - EUR-Lex

Transcript

tribunale - EUR-Lex
C 186/18
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
25.6.2011
TRIBUNALE
Sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 — Buczek
Automotive/Commissione
Sentenza del Tribunale 16 maggio 2011 —
Transport/UAMI — Atlas Air (ATLAS)
Atlas
(Causa T-1/08) (1)
(Causa T-145/08) (1)
(«Aiuti di Stato — Ristrutturazione dell’industria siderurgica
polacca — Recupero di crediti pubblici — Decisione che di­
chiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e che ne
dispone il recupero — Ricorso di annullamento — Interesse
ad agire — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato —
Criterio del creditore privato»)
(2011/C 186/32)
[«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio
comunitario denominativo ATLAS — Marchio Benelux figu­
rativo anteriore atlasair — Requisiti di forma — Presenta­
zione di una memoria contenente i motivi del ricorso — So­
spensione del procedimento amministrativo — Art. 59 del
regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 60 del regolamento
(CE) n. 207/2009] — Regola 20, n. 7, del regolamento (CE)
n. 2868/95»]
Lingua processuale: il polacco
(2011/C 186/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia)
(rappresentanti: inizialmente T. Gackowski, successivamente D.
Szlachetko-Reiter e infine J. Jurczyk, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente
K. Gross, M. Kaduczak, A. Stobiecka-Kuik e K. Herrmann, suc­
cessivamente A. Stobiecka-Kuik, K. Herrmann e T. Maxian Ru­
sche, agenti)
Parte interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia
(rappresentanti: M. Niechciała, successivamente M. Krasnodęb­
ska-Tomkiel e M. Rzotkiewicz, agenti)
Oggetto
Annullamento parziale della decisione della Commissione 23
ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all’aiuto di Stato C 23/06
(ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di
acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26).
Dispositivo
1) L’art. 1 della decisione della Commissione 23 ottobre 2007,
2008/344/CE, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex
NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di
acciaio Gruppo Technologie Buczek, è annullato.
2) L’art. 3, nn. 1 e 3, e gli artt. 4 e 5 della decisione 2008/344
sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Buczek Automotive
sp. z o.o.
3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle
sostenute dalla Buczek Automotive, incluse quelle relative al pro­
cedimento sommario.
Parti
Ricorrente: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Germania) (rap­
presentanti: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus,
avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider,
agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, in­
terveniente dinanzi al Tribunale: Atlas Air, Inc. (Wilmington, De­
laware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente R. Dissmann,
successivamente R. Dissmann e J. Guhn, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione
di ricorso dell’UAMI 24 gennaio 2008 (procedimento
R 1023/2007-1), relativa a un procedimento di nullità tra
l’Atlas Air, Inc. e l’Atlas Transport GmbH
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) L’Atlas Transport GmbH è condannata a sopportare le proprie
spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e quelle dell’Atlas
Air Inc.
4) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 64 dell’8.3.2008.
(1) GU C 158 del 21.6.2008.