Casa carissima casa
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I CONTROLLI DA FARE PRIMA DI COMPRARE CASA Casa carissima casa Comprare casa è un percorso difficile, nel quale non mancano i rischi. Tutte le precauzioni da prendere dal compromesso fino al rogito. urbanistiche…) della casa e prendere tutte le precauzioni per evitare brutte sorprese. Della ricerca della casa e del rapporto con l’agenzia immobiliare abbiamo già parlato così come di tutte le agevolazioni per chi compra la prima casa (SD 72, settembre 2003). Aggiungiamo un ulteriore importante tassello per avere tutte le informazioni necessarie per districarvi al meglio nel complicato vespaio immobiliare. I controlli prima di compromettersi La casa è spesso l’acquisto di una vita, soprattutto per l’impegno economico che ne deriva. Per questo non ci si può permettere di sbagliare e non bisogna trascurare i particolari. Catasto, Registro Immobiliare, Ufficio Tecnico del Comune, Amministratore del condominio sono tra le tappe obbligate del percorso di controlli da fare prima di arrivare alla firma del contratto preliminare (più noto come “compromesso”), che impegna venditore e acquirente a stipulare il contratto di compravendita definitivo (il “rogito”). In teoria chi si serve di un’agenzia immobiliare dovrebbe stare più tranquillo, perché i controlli dovrebbero essere già stati fatti. Purtroppo non è sempre così. La nostra inchiesta di qualche mese fa (SD 72, settembre 2003) ha rivelato una scarsa affidabilità delle agenzie immobiliari che, troppo spesso, mantengono il silenzio sulle magagne delle case in vendita (impianti non in regola, documenti catastali non aggiornati…), si perdono in lungaggini burocratiche inutili e non sempre sono trasparenti su un aspetto fondamentale: le condizioni di diritto della casa (per esempio, si ”dimenticano” di comunicare che la casa è gravata da ipoteca). Per questo il nostro consiglio è di rivolgersi comunque a un notaio di fiducia per tutti i controlli necessari. ▲ Follia immobiliare. Così i giornali descrivono il boom dei prezzi delle case che si registra nelle principali città italiane. Lo sforzo economico di chi vuole comprare casa è cresciuto talmente tanto, da prosciugare tutti i risparmi delle famiglie senza lasciare spazio a nient’altro. Basti pensare che, secondo i dati dell’Osservatorio dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), per comprare casa in una grande città, la famiglia media italiana deve sostenere un onere economico pari a 8,14 annualità di reddito contro le 6,37 necessarie nel 1998. Quindi il potere di acquisto diminuisce e, nonostante la forte riduzione del costo dei mutui, il traguardo dell’acquisto della casa sembra sempre più lontano. Quando, poi, finalmente, si riesce a raggiungere il traguardo e la casa da acquistare è stata individuata, la corsa non è finita. Bisogna fare tutti i controlli sulle condizioni di fatto (impianti, muri, pavimenti, tetto…) e di diritto (ipoteche, diritti di usufrutto, conformità alle norme SOLDI & DIRITTI Nº 74 GENNAIO 2004 29 A CIASCUNO IL SUO Tutti i controlli da fare se si acquista da un privato o da un’impresa oppure se la casa è 30 SE COMPRATE DA UN PRIVATO SE C’È ANCORA L’INQUILINO SE IL VENDITORE È UN IMPRENDITORE Se riuscite a fare a meno dell’intermediazione di un’agenzia immobiliare l’acquisto risulta più semplice ed economico. Anche quando il venditore è un privato, ci sono una serie di controlli di routine che è meglio fare. E cioè: – al Catasto (o Ufficio tecnico erariale): chiedere la visura catastale per avere un quadro generale della situazione dell’immobile (chi è il proprietario, da quanti vani è costituito). Se le caratteristiche della casa sono diverse dai disegni delle mappe catastali (la piantina deve essere sempre aggiornata con lo stato di fatto) bisogna chiedere al venditore i documenti relativi al condono o alle autorizzazioni alle opere interne; – all’Ufficio del Registro Immobiliare: controllare l’esistenza di ipoteche o di diritti di usufrutto che gravino sulla casa; – all’Ufficio Tecnico del Comune: verificare che la casa sia in regola con le norme edilizie e urbanistiche e che non ci siano vincoli o previsioni di uso specifico, come piani per l’edilizia economica o convenzionata. Se ci sono aspetti poco chiari chiedete l’intervento di un tecnico di fiducia (geometra, ingegnere…). Attenzione: la legge vieta la commercializzazione dell’immobile costruito abusivamente e mai condonato, per cui il contratto che ne trasferisce la proprietà è nullo; – all’Amministratore del condominio: chiedere una dichiarazione scritta che il venditore ha saldato tutte le spese condominiali e che non ci sono residui. Inoltre è bene chiedere di vedere i verbali delle assemblee dell’anno in corso, per verificare che non siano stati deliberati lavori particolarmente costosi. Infatti, chi compra una casa in condominio diventa responsabile, insieme al vecchio proprietario, delle spese condominiali da questi dovute per l’anno in corso e per quello precedente alla vendita (art. 63, 2° comma disposizioni di attuazione del codice civile). • Attenzione, se ci sono più proprietari, la promessa di acquisto deve essere firmata da tutti. Per esempio, se il venditore è sposato in regime di comunione dei beni, il contratto deve essere firmato anche dal coniuge. Lo stesso discorso vale se la casa è stata ereditata da più persone. In ogni caso, è una buona norma di prudenza chiedere di vedere una copia del vecchio rogito da cui risultano tutti gli eventuali proprietari della casa. • Leggere sempre il regolamento condominiale, per non trovarsi di fronte a brutte sorprese. È importante verificare le disposizioni riguardanti la ripartizione delle spese e la presenza di specifici divieti o ammissioni di uso e di destinazione dell’immobile. Tutte informazioni da avere in mano prima di decidere di comprare. • Quando la casa da comprare è affittata, il rischio è che l’inquilino si dichiari disposto a liberare l’appartamento per il nuovo acquirente ma poi rifiuti di farlo, chiedendo una “buona uscita” (una somma di denaro) a chi ha comprato la casa. Anche qui, carta canta. È meglio non fidarsi delle promesse verbali del venditore e far inserire nel compromesso una clausola che preveda la consegna dell’immobile libero da persone e cose. • Se comprate un negozio o un immobile adibito a uso diverso dall’abitazione, strutturato per i rapporti con il pubblico (ad esempio, uno studio dentistico), accertatevi che l’inquilino non possa esercitare il diritto di riscatto chiedendo l’annullamento della vendita. In questo caso non solo chi compra perde la proprietà, ma dovrà rincorrere il venditore per riavere i soldi della casa e le spese per notaio, imposte…Il proprietario, infatti, ha l’obbligo di fare l’offerta all’inquilino prima che a chiunque altro e solo se questi rifiuta di acquistare al prezzo richiesto dal proprietario allora questi può vendere ad altri per quello stesso prezzo o per un prezzo superiore. Se tutto questo non avviene, l’inquilino può esercitare il diritto di riscatto, chiedendo l’annullamento della vendita. In questo caso non solo chi ha comprato perde la proprietà, ma dovrà rincorrere il venditore per avere indietro i soldi della vendita e le spese affrontate per notaio e imposte. La precauzione da prendere è chiedere al venditore la documentazione che dimostri che l’offerta di acquisto è stata fatta al vecchio inquilino. E per non avere nessuna brutta sorpresa è meglio dichiarare nell’atto di compravendita una somma uguale o superiore a quella del prezzo chiesto all’inquilino. Meglio essere prudenti e non rischiare di vedersi annullare l’acquisto. Occorre qualche cautela in più, perché eventuali difficoltà finanziarie dell’impresa incidono su tutto il suo patrimonio, compresa la casa che intendete comprare. • In caso di fallimento dell’impresa, se avete comprato la casa rischiate di subire l’azione revocatoria da parte del tribunale fallimentare. In pratica, entro due anni dall’acquisto, all’acquirente può essere richiesto di rendere l’immobile acquistato per soddisfare i creditori dell’impresa in fallimento. A questo punto non potrete opporvi, ma solo inserirvi a vostra volta nella procedura fallimentare, in coda con gli altri creditori, per cercare di recuperare i soldi sborsati per l’acquisto della casa. Il rischio che si corre è di rimanere con un pugno di mosche in mano: niente casa e niente soldi. Una precauzione da prendere per ridurre questo rischio è dichiarare nel preliminare un prezzo vicino a quello di mercato evitando la tentazione di inserire una cifra molto minore per pagare meno tasse. Così non solo potete recuperare quanto realmente sborsato per comprare la casa, ma dimostrare anche di non avere approfittato della situazione di insolvenza del venditore e, quindi, non dare la possibilità alle autorità di revocare la vendita. Insomma, meglio non rischiare. Un’altra importante precauzione è la trascrizione del preliminare. In pratica è l’unico sistema capace di garantire l’acquirente dal rischio che, nel tempo che intercorre tra il compromesso e il rogito, il venditore venda ad altri oppure iscriva un’ipoteca sulla casa. L’effetto della trascrizione del preliminare è di congelare la situazione dell’immobile fino al rogito: tutto ciò che dovesse venire a gravare sulla casa (ipoteche, sequestri...) in questo periodo non avrebbe effetti su chi compra. Se, ad esempio, il venditore vende la stessa casa a più persone, acquista la proprietà il primo che trascrive l’atto. Come si trascrive il preliminare. Il contratto deve essere fatto per atto pubblico (redatto da un notaio) oppure con scrittura privata autenticata (dal notaio) o accertata giudizialmente. Il contratto va registrato presso l’Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’imposta di trascrizione è di 129,11 euro. In più si paga il 3% dell’acconto versato al preliminare e lo 0,5% dell’eventuale caparra confirmatoria. Questi importi in più vengono detratti dalle imposte che si pagheranno al momento di trascrivere il rogito. • Per non correre rischi è meglio informarsi prima sulle condizioni finanziarie dell’impresa. Basta chiedere una visura alla Camera di Commercio per scoprire se è già in atto un fallimento (servono nome e indirizzo dell’impresa). • Potete anche informarvi presso l’amministratore dello stabile: un grosso arretrato di spese condominiali può essere indice di un cattivo stato patrimoniale. SOLDI & DIRITTI Nº 74 GENNAIO 2004 ▲ affittata. SE LA CASA NON C’È Se la casa che volete acquistare è ancora in costruzione, le verifiche e i controlli da fare sono molti e ancora più necessari. In questo caso, infatti, bisogna avere più informazioni possibili sul costruttore (che sarà un’impresa) per escludere rischi di fallimento e per assicurarsi che i lavori siano eseguiti con professionalità. Valgono le stesse precauzioni che abbiamo elencato per chi acquista da un’impresa, soprattutto per la registrazione del preliminare. Ma ci sono altri controlli da fare. Quando si decide di comprare Per la stipula del contratto preliminare è meglio farsi assistere da un notaio. • Prima di firmare chiedete di vedere il capitolato d’opera, documento che deve contenere la descrizione precisa delle caratteristiche dell’immobile in costruzione. Fatelo esaminare da una persona esperta (geometra, ingegnere). È parte integrante del contratto di acquisto e non può essere modificato senza il vostro consenso. • La consegna è spesso un tasto dolente per chi compra una casa in costruzione o addirittura ancora da costruire. Proprio perché il ritardo rispetto alla consegna prevista nel contratto è la regola, conviene far trascrivere sul contratto una data precisa e insistere che tale data sia indicata come “termine essenziale”, oltre a stabilire una penale in caso di ritardo. • La clausola di revisione del prezzo compare spesso nei contratti di acquisto delle case in costruzione. Chi compera si impegna ad accettare un aumento del prezzo proporzionato all’aumento dei costi dei materiali e della manodopera verificatosi tra la firma del contratto e la data di consegna. Una clausola rischiosa, che può tradursi in un aumento cospicuo del prezzo di acquisto. Per evitare di correre questo rischio, preoccupatevi che nel contratto venga specificato che l’adeguamento del prezzo potrà essere preteso solo nel caso in cui gli aumenti del costo dei materiali e della manodopera siano imprevedibili e solo se incidono per oltre il 10% del prezzo inizialmente pattuito. • Se dopo aver aspettato tanto finalmente entrate nella nuova casa e vi accorgete che non è stata fatta a regola d’arte, ma ci sono difetti gravi potete rivalervi sul costruttore purché ve ne accorgiate entro 10 anni dall’acquisto e lo denunciate entro un anno dalla scoperta del difetto. Per difetti gravi, secondo la giurisprudenza, si intendono, ad esempio, l’inefficienza dell’impianto di riscaldamento... • Nel contratto fate inserire la dicitura il prezzo deve intendersi a misura. Così vi tutelate nel caso in cui le dimensioni della casa una volta costruita siano inferiori a quelle previste. Nel linguaggio comune si definisce “compromesso”: è l’accordo tra venditore e compratore che impegna le parti a stipulare il contratto definitivo, il “rogito”. Senza notaio. Può essere stipulato senza l’intervento del notaio, ma è meglio farlo solo quando si compra casa da persone di cui si ha fiducia e se l’acquisto non presenta particolari problemi. In questo caso potete usare il modello di preliminare che abbiamo pubblicato su SD 72, settembre 2003. Naturalmente, non si può fare un preliminare che vada bene per tutti, ogni singolo acquisto ha le sue esigenze specifiche. Per questo vi illustriamo i rischi più frequenti, i relativi rimedi e le clausole da fare inserire nel preliminare per cautelarsi (o da far eliminare, soprattutto quando il contratto è già predisposto dal venditore). Ecco gli elementi indispensabili che il preliminare deve contenere: – nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale di entrambe le parti; nel caso di società, ragione sociale e qualità legale di chi sottoscrive l’atto; – l’immobile deve essere descritto trascrivendo i dati della scheda catastale, confini e numero civico. Devono essere descritti tutti i vani, compresi solai, cantine e box. La planimetria deve corrispondere allo stato della casa, in caso contrario chiedete che siano fatte le modifiche necessarie; – se l’immobile è in costruzione o ancora da costruire è necessaria, oltre alla planimetria, la descrizione delle opere e quindi il riferimento al capitolato; – prezzo e forma di pagamento; – data di consegna dell’immobile, eventualmente prevedendo penali per il ritardo; – dichiarazione del venditore che l’immobile rispetta le leggi e i regolamenti urbanistici vigenti e che non è gravato da servitù, diritti di terzi o privilegi di imposte di qualsiasi genere e che tutte le spese condominiali sono state pagate. La registrazione del preliminare. Se il venditore non vi ispira fiducia o se è un imprenditore, meglio affidarsi a un notaio e far trascrivere il preliminare (vedi a pag. 30 Se il venditore è un imprenditore). È l’unico modo per non correre il rischio fino al rogito, per esempio, che il venditore venda ad altri. ▲ Prima di acquistare • Verificare che il venditore sia anche proprietario del terreno. • Cercare di accertare che l’imprenditore non si trovi in cattive condizioni economiche per evitare di trovarsi coinvolti, entro due anni dalla vendita, dalla revocatoria fallimentare. In pratica entro due anni dall’acquisto della casa, all’acquirente può essere richiesto di restituirla per soddisfare i creditori dell’impresa in fallimento. • Informarsi su quali altri stabili sono stati già costruiti dal venditore e fare un sopralluogo: è il modo migliore per rendersi conto della qualità degli immobili. In questo modo si possono anche chiedere informazioni sulla serietà dell’impresa alle persone che hanno comprato la casa dallo stesso costruttore. • Controllare in Comune che ci siano le autorizzazioni edilizie e verificare che siano fatte le opere ingiunte dal Comune o dai Vigili del fuoco per concedere l’abitabilità e il nullaosta prevenzione incendi. • Se il venditore è una cooperativa bisogna verificare che il terreno su cui costruisce non sia di proprietà del Comune e non sia stato concesso solo in diritto di superficie. In questo caso, infatti, chi compra l’immobile non diventa proprietario anche del suolo, che resta di proprietà del Comune. Questo significa che, allo scadere di un certo lasso di tempo (di solito 90 anni), il Comune può chiedere un determinato importo per il rinnovo della concessione o per l’acquisto della proprietà. Una casa costruita in diritto di superficie non ha lo stesso valore di una proprietà piena, quindi potete chiedere di pagare un prezzo che tenga conto di questo handicap. Se proprio volete comprare una casa in diritto di superficie, prendete qualche precauzione: – chiedete al proprietario la copia della convenzione con il Comune, per controllare che non ci siano ostacoli alla vendita e che non siano dovuti conguagli per la concessione del terreno in superficie; – controllate che la concessione non stia per scadere, perché in questo caso bisogna pagare ancora un prezzo per riscattare la proprietà o per il rinnovo della concessione stessa (sempre se il Comune ha intenzione di rinnovare la concessione o di offrire la possibilità di riscatto). Il contratto preliminare SOLDI & DIRITTI Nº 74 GENNAIO 2004 31 LE IMPOSTE CHE PAGA CHI COMPRA CASA IMPOSTE Imposta di registro Imposta catastale e ipotecaria IVA Acquisto prima casa da un privato Acquisto prima casa da un’impresa 3% 129,11 euro (ciascuna) — 129,11 euro 129,11 euro (ciascuna) — Acquisto seconda casa da privato Acquisto seconda casa da impresa 7% 3% 129,11 euro 129,11 euro (ciascuna) 10% (20% per le abitazioni di lusso) — ATTENTI AL FISCO Le imposte che paga l’acquirente. Sono tre: di registro, ipotecaria e catastale (l’importo è riportato nella tabella qui sopra). Se la casa appartiene a un’impresa si paga anche l’Iva. • Le imposte che paga il venditore. Dal primo gennaio 2002 il venditore non deve più pagare l’INVIM (Imposta sull’incremento di valore degli immobili). Tuttavia ai fini Irpef, chi vende un immobile acquistato da non più di cinque anni deve indicare nella dichiarazione dei redditi la differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e quello di acquisto. • Chi vende per riacquistare. Dal primo gennaio 1999 chi ha goduto delle agevolazioni prima casa e vende l’abitazione per riacquistarne ▲ L’atto finale: il rogito La stipulazione del contratto definitivo (rogito) determina il passaggio di proprietà dell’immobile e l’obbligo di pagamento dell’intero prezzo di vendita. Tra la firma del preliminare e il rogito dovrebbe trascorrere il tempo necessario per fare le ricerche sul venditore e sulla proprietà e per chiedere il mutuo. Il rogito si stipula obbligatoriamente in presenza del notaio. Il suo contenuto deve essere conforme a quanto stabilito dalle parti nel compromesso. Tutte le spese sono a carico di chi compra. Il notaio, trascorso un mese dalla registrazione trascrive il passaggio di proprietà al Catasto. A questo punto il notaio deve darvi copia dell’atto completo. • Il prezzo può essere indicato nel contratto “a misura” (è riferito alla superficie in metri quadrati o alla cubatura, come ad esempio 3 milioni a metro quadrato) o “a corpo” (è globale senza indicazione del costo per unità di misura). Solo se il prezzo è indicato a misura, il compratore ha diritto di 32 SOLDI & DIRITTI Nº 74 GENNAIO 2004 un’altra, entro un anno dalla vendita della prima, avrà diritto a un credito, pari all’imposta di registro o all’Iva al 4% pagata sul precedente acquisto. In pratica, dalle imposte che deve pagare sulla casa appena acquistata viene detratto l’importo versato in occasione del primo acquisto. Per beneficiare del credito di imposta, il rogito della nuova casa deve riportare oltre alle dichiarazioni necessarie per godere delle agevolazioni per “prima casa” anche l’espressa richiesta del credito d’imposta. Attenzione, però, non potrà godere di questa agevolazione chi ha acquistato la sua prima casa da un’impresa edile o da una società immobiliare (pagando un’Iva del 4%) prima del 23 maggio 1993. chiederne la riduzione nel caso in cui le dimensioni reali della casa siano inferiori rispetto a quelle dichiarate. Se, invece, il prezzo è a corpo non è possibile nessuna revisione del costo, sempre che la misura reale non sia inferiore (o superiore) di un ventesimo a quella risultante dal contratto. In questo caso si può recedere. • Per pagare meno tasse è diffusa la prassi di dichiarare nel rogito un prezzo molto inferiore a quello effettivamente pagato. Un giochetto che non conviene affatto all’acquirente. Prima di tutto perché il fisco potrebbe insospettirsi e decidere di accertare l’effettivo valore dell’immobile e far pagare il relativo supplemento di imposta. In secondo luogo, perché se l’immobile è venduto da un costruttore edile o da un imprenditore ci si espone al rischio di revocatoria fallimentare (vedi riquadro a pag. 31 Se la casa non c’è). Infine, se il prezzo di vendita è troppo basso correte anche il rischio di vedervi revocare la vendita dalle autorità se non riuscite a dimostrare di non aver approfittato della situazione di difficoltà del venditore. ■ Meglio controllare Quando si decide di comprare una casa è importante fare tutti i controlli necessari per non avere poi brutte sorprese. Dal costruttore che fallisce al privato poco onesto che nasconde le magagne, quando ci sono dubbi e qualcosa non torna è meglio affidarsi ai professionisti: al notaio per tutte le questioni giuridiche (ipoteche, successioni...) e a un geometra o ingegnere per quelle di fatto (impianti, muri...). Nei contratti immobiliari si possono anche trovare clausole vessatorie espressamente vietate dalla legge, quindi inefficaci. Ecco le più frequenti. • Il costruttore limita la sua responsabilità rispetto ai danni provocati. • Il professionista o il costruttore limitano le azioni o i diritti del consumatore nei loro confronti. • Mentre l’esecuzione della prestazione di impresa dipende esclusivamente dalla sua volontà, chi compra assume invece un impegno definitivo. • Consentire all’impresa di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto, senza reciprocità. Cioè senza stabilire il diritto di chi compra di esigere il doppio della somma versata nel caso sia l’impresa a non concludere il contratto. • Imporre al consumatore risarcimenti eccessivi in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento. • Stabilire che il prezzo di beni o servizi sia deciso alla consegna. • Consentire di aumentare il prezzo senza che chi compra possa recedere se il prezzo finale è troppo alto rispetto a quello convenuto. • Limitare la responsabilità dell’impresa rispetto agli obblighi derivanti dal contratto (ad esempio, non rispondere dei danni provocati dalla ritardata consegna della casa).