Revisione del diritto contabile svizzero

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Revisione del diritto contabile svizzero
Revisione del diritto contabile svizzero
Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove norme sul diritto contabile svizzero, che prevedono un periodo transitorio di due anni. Scopo principale della riforma è creare una normativa
contabile unitaria applicabile a tutte le forme giuridiche di diritto privato.
Idea di base. Il nuovo diritto contabile prevede una normativa applicabile a tutte le forme giuridiche di diritto privato. Le norme contabili, come ora disposto dal 32esimo titolo del Codice delle
Obbligazioni svizzero (CO), sono quindi uguali per tutte le forme giuridiche. Per contro, le norme
da rispettare si differenziano in base all’importanza economica della società. Così, le piccole società possono approfittare di alcune agevolazioni, mentre quelle grandi o i gruppi dovranno ottemperare a ulteriori requisiti.
Campo d’applicazione. Le nuove norme si applicano alle società di persone e alle ditte individuali con una cifra d’affari di almeno CHF 500.000 e a tutte le persone giuridiche (società per
azioni, società a garanzia limitata ecc.). Le forme giuridiche non comprese devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio, pur sempre però nel rispetto dei principi della tenuta regolare dei conti (contabilità regolare).
Piccole e medie imprese. Per quanto concerne le piccole e medie imprese (PMI), che non superano i valori fissati per la revisione ordinaria dei conti, ovvero una somma di bilancio di CHF 20
milioni, un fatturato di CHF 40 milioni e/o 250 posti di lavoro a tempo pieno, non vi sono dei cambiamenti sostanziali. Delle novità interessano l’articolazione minima del bilancio e del conto economico, come ad esempio: (i) le spese di costituzione, d’aumento di capitale e d’organizzazione
non possono più essere iscritte all’attivo; (ii) le quote del proprio capitale detenute dalla società
stessa sono da iscriversi al passivo quale posta negativa; e (iii) le attribuzioni di diritti di partecipazioni o d’opzioni all’organo superiore di direzione e di amministrazione sono da registrare. Anche per l’allegato al conto economico vi sono determinate novità, come ad esempio: (i)
l’eliminazione della registrazione delle variazioni (aumento o riduzione) di capitale; (ii) lo spostamento della valutazione dei rischi nella relazione annuale, e (iii) l’introduzione dei dati sui principi
contabili applicati e sul numero dei dipendenti. Per facilitare le società internazionali, inoltre, la
contabilità può essere tenuta in una delle lingue nazionali (tedesco, francese, italiano) o in inglese e oltre ai CHF sono ammesse altre valute – determinanti per l’attività dell’impresa, come ad
esempio gli Euro o USD, con indicazione però dei valori anche in CHF.
Le PMI sono esonerate dalla stesura della relazione annuale (e di conseguenza dalla valutazione
dei rischi) e del conto dei flussi di tesoreria. Tali strumenti però hanno un ruolo fondamentale per
l’analisi aziendale, il controllo interno e la pianificazione di liquidità. Vista la loro importanza, viene riconosciuto ai soci che detengono almeno il 10 %del capitale sociale il diritto di chiedere che i
conti siano presentati conformemente alle disposizioni sulla revisione ordinaria, obbligando così
la società alla stesura della relazione annuale e del conto dei flussi di tesoreria.
Grandi imprese, società quotate in borsa e gruppi. Le grandi imprese sono sottoposte alla revisione ordinaria dei conti e quindi devono adempiere ulteriori requisiti rispetto alle PMI. Esse sono tenute a fornire indicazioni supplementari nell’allegato al conto economico; a integrare nel
mc_2013_Revisione_del_diritto_contabile_svizzero.doc
conto economico un conto dei flussi di tesoreria e a redigere una relazione annuale. Le società
quotate in borsa hanno inoltre l’obbligo di redigere i conti secondo una normativa contabile riconosciuta in Svizzera (ad esempio IFRS o Swiss GAAP FER). L’obbligo di allestire un conto di
gruppo, ovvero un conto economico consolidato dell’intero gruppo delle società controllate, si basa su una nuova definizione di controllo e non dipende dalla forma giuridica (mentre prima era
previsto unicamente per le società anonime).
Valutazione. La trasparenza dei conti (fair presentation) è stata messa in dubbio, difatti nonostante la modifica di legge è ancora concessa la costituzione di riserve di valutazione, le cosiddette riserve latenti. Da ora, gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o
di produzione. Diversamente, però, gli attivi quotati in borsa o con un altro prezzo di mercato rilevabile in un mercato attivo potranno essere valutati al corso o al prezzo di mercato della data di
chiusura del bilancio.
Come si è già visto, le nuove norme di diritto contabile si applicano sì a tutte le forme giuridiche,
ma differenziano alcuni requisiti in base alla misura della società. Nonostante il periodo transitorio concesso alle imprese per adattare la propria contabilità, è vivamente consigliato iniziare a
pianificare e prevedere i necessari adeguamenti.
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