Consultazione informale su Istruzioni Tecniche TISG AEEG DG

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Consultazione informale su Istruzioni Tecniche TISG AEEG DG
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Consultazione informale su Istruzioni Tecniche TISG
AEEG DG Mercati prot. n. 11028 del 20 marzo 2013
Orientamenti di Energia Concorrente
25 marzo 2013
Il presente documento illustra gli orientamenti di Energia Concorrente in
ordine alle questioni aperte alla consultazione informale delle Associazioni di
categoria con nota del Direttore generale della Direzione mercati dell’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas (Autorità) prot. n. 11028 del 20 marzo 2013,
recante Proposta di Istruzioni Tecniche per il corretto svolgimento delle
attività collegate alla definizione della matrice di corrispondenza fra gli utenti
del sistema disciplinata dall’art. 21 del TISG (Proposta).
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Energia Concorrente condivide e apprezza la volontà dell’Autorità di favorire il
più possibile, anche a partire dal mese di aprile 2013, la diminuzione dei casi di
attivazione dei servizi di ultima istanza a causa di mancato completamento dei
passaggi per la costruzione delle filiere commerciali. Tuttavia, si rilevano alcuni
elementi di criticità che caratterizzano lo svolgimento delle attività collegate alla
definizione della matrice di corrispondenza, non risolvibili attraverso le
proposte contenute nelle Istruzioni Tecniche.
L’UdB può acquisire capacità sul trasporto entro 5 giorni dalla richiesta solo nel
caso di subentro al Fornitore Transitorio, dunque solo a valle dell’avvio della
fornitura da parte di quest’ultimo che dunque, in caso di errore sul REMI, non è
evitabile.
Per poter permettere una modifica della filiera commerciale in corso mese ed
evitare l’attivazione del Servizio di Default su Rete di Trasporto, sarebbe a
nostro parere necessario, in aggiunta alle modalità e ai termini previsti dal
Codice di Rete per l’individuazione di un nuovo utente fornitore nel caso di
attivazione del default trasporto e in deroga alle tempistiche attualmente in
vigore per gli altri casi, dare la possibilità agli UdB di concordare una cessione di
capacità e/o richiedere un conferimento di capacità di trasporto ad Anno
Termico avviato durante la riapertura della filiera nei primi giorni del mese, per
la gestione degli errori1.
Per maggiore completezza, è bene evidenziare le cause che possono portare
l’UdB a non disporre della capacità di trasporto sul REMI e, di conseguenza,
all’impossibilità di definire correttamente la filiera commerciale:

il trasferimento di capacità di trasporto a seguito del subentro sulla
fornitura del cliente finale richiede l’identificazione dello shipper (UdB)
uscente. Quando il venditore uscente è a sua volta fornito da un
differente venditore grossista, shipper sulla rete di trasporto, l’identità di
quest’ultimo non è nota al venditore subentrante (paradossalmente,
viene richiesto che il venditore entrante conosca l’identità dei fornitori
del venditore uscente).
Si consideri che questa modalità comporta il pagamento della capacità di trasporto
retroattivamente dall’1 ottobre, e non sarebbe dunque ottimale dal punto di vista economico.
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
Attualmente, la ricerca dello shipper uscente si fonda su una sorta di
“cortesia” tra shippers che, quando interpellati, confermano la loro
identità di shipper uscenti. Ebbene, nel caso di errata comunicazione al
trasportatore dello shipper uscente, il trasferimento di capacità viene
rifiutato e lo shipper subentrante si ritrova senza capacità di trasporto.
La situazione sopra descritta richiede una revisione della procedura di
trasferimento di capacità per subentro nella fornitura che risolva il
paradosso illustrato e rimuova le cause alla base di questa tipologia di
errore;
la richiesta di switching inviata al distributore deve essere accompagnata
da una dichiarazione di disponibilità di gas al punto di consegna (REMI).
L’informazione del codice REMI può essere recuperata o dal cliente
finale in fase di acquisizione (dato che, a sua volta, recupera in fattura)
oppure visualizzando la descrizione della rete del distributore dal sito
internet dello stesso. Entrambe le modalità generano dei costi per l’UdD
e rappresentano degli ostacoli alla concorrenza che potrebbero essere
facilmente mitigati se l’Autorità pubblicasse sul proprio sito internet
anche il dato del REMI riferito a ciascun comune servito, all’interno
dell’anagrafica distributori già disponibile sul sito, e ne garantisse un
aggiornamento tempestivo. Inoltre, le tempistiche di segnalazione di
eventuali errori nella richiesta di switch (tra cui anche l’indicazione del
REMI a cui afferisce il punto di riconsegna) previste dalla Delibera n.
138/04 devono essere rese compatibili con quelle indicate nel Codice di
Rete per la richiesta di subentro nella capacità di trasporto.
Cogliamo l’occasione per sottolineare che tutte le criticità sopra evidenziate
potrebbero essere risolte con il passaggio dell’attività di prenotazione della
capacità di trasporto dagli Utenti del Bilanciamento alle imprese di
distribuzione, modifica normativa da tempo fortemente auspicata dagli
operatori2.
Per quanto riguarda la distribuzione, nel caso in cui un UdD non abbia più
clienti nella sua titolarità su un REMI, segnaliamo che alcuni distributori
chiedono ancora la dichiarazione di cessata disponibilità di gas al REMI e si
basano sull’invio di tale dichiarazione per inserire ed aggiornare, tramite portale
di Snam Rete Gas, l’elenco dei venditori presenti sul punto di consegna della
propria rete. Riteniamo che l’Autorità debba specificare, in coerenza con quanto
indicato all’interno delle stesse Istruzioni Tecniche in merito alle attività che
devono essere portate avanti dall’impresa di distribuzione3, che i distributori
sono tenuti a identificare gli UdD presenti sui propri punti di consegna
Tale modifica potrebbe essere portata avanti dall’Autorità all’interno del procedimento avviato
con delibera 45/2013/R/GAS.
3 A pagina 6 della Proposta l’Autorità sottolinea infatti che “l’Impresa di distribuzione ha anche il
compito di aggiornare la lista degli UdD sul dato punto, comunicando tutte le variazioni ovvero
eliminando i venditori che non risultino più fornire alcun punto di riconsegna servito da quel city
gate”.
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solamente sulla base dell’anagrafica mensile di cui all’articolo 22.3 del TISG, a
prescindere dalla dichiarazione di disponibilità di gas al REMI resa in fase di
primo accesso al punto di consegna. In questo modo si eviterebbero quei casi in
cui l’invalidità delle relazioni di corrispondenza discende semplicemente da
rapporti commerciali inesistenti e i conseguenti effetti negativi sulle attribuzioni
dei volumi di gas prelevato agli UdD da parte dei distributori. Per quanto
riguarda quest’ultimo particolare elemento di criticità, chiediamo che - nel caso
in cui all’interno delle comunicazioni di cui agli articoli 23.1 e 24.1 del TISG i
distributori comunichino dei campi vuoti in relazione a UdD che per il mese
precedente non risultino avere clienti su quel REMI - Snam Rete Gas proceda
automaticamente con la valorizzazione di tale campo a zero, in modo tale da
evitare allocazioni anomale agli altri UdB presenti sul punto di consegna.
Con riferimento alle proposte concrete di gestione degli errori (punto 3 delle
Istruzioni Tecniche) si ritiene che, indipendentemente dalla presenza o meno di
malfunzionamenti di natura tecnica ed informatica, il portale di Snam Rete Gas
debba comunque consentire agli utenti di intervenire nella correzione di
eventuali errori di mappatura commerciale, fino al quarto giorno lavorativo del
mese, attraverso una riapertura del sistema. In particolare, l’accesso alla
correzione esclusivamente tramite PEC potrebbe rappresentare un meccanismo
laborioso che rischierebbe di complicare gli interventi. Per tali ragioni, sarebbe
preferibile un’automatica possibilità di correggere la matrice di corrispondenza
fino al termine previsto, con l’inserimento direttamente a portale della causale
della modifica (malfunzionamento/errore) ed un’adeguata informazione da
parte del RdB di tutti i soggetti interessati e fatte salve le misure destinate ad
evitare comportamenti opportunistici.
Si coglie peraltro l’occasione per sottolineare l’opportunità di prevedere
modalità di comunicazione della filiera commerciale che prediligano le
variazioni rispetto al mese precedente, anziché la ricostruzione completa mese
per mese per ogni singolo PdR; in tal modo, la probabilità che si verifichino
errori e le conseguenti esigenze di correzione potrebbe progressivamente
diminuire.
Infine, riteniamo che lo spostamento del termine di cui al comma 21.4 del TISG
sia una soluzione necessaria ma non sufficiente per poter superare eventuali
situazioni di criticità nella definizione delle relazioni di corrispondenza, pur
salvaguardando la necessità di attivare i servizi di ultima istanza. L’attuale
disegno dell’Autorità prevede infatti che l’assenza di relazioni di corrispondenza
valide produca effetti negativi solamente sugli UdB oppure sugli UdD coinvolti,
senza intaccare in alcun modo l’attività delle imprese distributrici (malgrado
l’errore possa essere loro imputabile). Riteniamo quindi opportuno che
l’Autorità provveda a definire un sistema di incentivi/penali per i distributori, al
fine di rendere maggiormente efficiente l’attività da loro svolta.
In conclusione, riteniamo la proposta presentata dall’Autorità, con le modifiche
suggerite da Energia Concorrente, possa permettere un’effettiva riduzione dei
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casi di attivazione dei servizi di ultima istanza quale conseguenza di errori nella
chiusura delle filiere commerciali.
Milano, 25 marzo 2013
Alessandro Bianco
Segretario generale
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