Consultazione informale su Istruzioni Tecniche TISG AEEG DG
Transcript
Consultazione informale su Istruzioni Tecniche TISG AEEG DG
1 Consultazione informale su Istruzioni Tecniche TISG AEEG DG Mercati prot. n. 11028 del 20 marzo 2013 Orientamenti di Energia Concorrente 25 marzo 2013 Il presente documento illustra gli orientamenti di Energia Concorrente in ordine alle questioni aperte alla consultazione informale delle Associazioni di categoria con nota del Direttore generale della Direzione mercati dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Autorità) prot. n. 11028 del 20 marzo 2013, recante Proposta di Istruzioni Tecniche per il corretto svolgimento delle attività collegate alla definizione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema disciplinata dall’art. 21 del TISG (Proposta). *** Energia Concorrente condivide e apprezza la volontà dell’Autorità di favorire il più possibile, anche a partire dal mese di aprile 2013, la diminuzione dei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza a causa di mancato completamento dei passaggi per la costruzione delle filiere commerciali. Tuttavia, si rilevano alcuni elementi di criticità che caratterizzano lo svolgimento delle attività collegate alla definizione della matrice di corrispondenza, non risolvibili attraverso le proposte contenute nelle Istruzioni Tecniche. L’UdB può acquisire capacità sul trasporto entro 5 giorni dalla richiesta solo nel caso di subentro al Fornitore Transitorio, dunque solo a valle dell’avvio della fornitura da parte di quest’ultimo che dunque, in caso di errore sul REMI, non è evitabile. Per poter permettere una modifica della filiera commerciale in corso mese ed evitare l’attivazione del Servizio di Default su Rete di Trasporto, sarebbe a nostro parere necessario, in aggiunta alle modalità e ai termini previsti dal Codice di Rete per l’individuazione di un nuovo utente fornitore nel caso di attivazione del default trasporto e in deroga alle tempistiche attualmente in vigore per gli altri casi, dare la possibilità agli UdB di concordare una cessione di capacità e/o richiedere un conferimento di capacità di trasporto ad Anno Termico avviato durante la riapertura della filiera nei primi giorni del mese, per la gestione degli errori1. Per maggiore completezza, è bene evidenziare le cause che possono portare l’UdB a non disporre della capacità di trasporto sul REMI e, di conseguenza, all’impossibilità di definire correttamente la filiera commerciale: il trasferimento di capacità di trasporto a seguito del subentro sulla fornitura del cliente finale richiede l’identificazione dello shipper (UdB) uscente. Quando il venditore uscente è a sua volta fornito da un differente venditore grossista, shipper sulla rete di trasporto, l’identità di quest’ultimo non è nota al venditore subentrante (paradossalmente, viene richiesto che il venditore entrante conosca l’identità dei fornitori del venditore uscente). Si consideri che questa modalità comporta il pagamento della capacità di trasporto retroattivamente dall’1 ottobre, e non sarebbe dunque ottimale dal punto di vista economico. 1 2 Attualmente, la ricerca dello shipper uscente si fonda su una sorta di “cortesia” tra shippers che, quando interpellati, confermano la loro identità di shipper uscenti. Ebbene, nel caso di errata comunicazione al trasportatore dello shipper uscente, il trasferimento di capacità viene rifiutato e lo shipper subentrante si ritrova senza capacità di trasporto. La situazione sopra descritta richiede una revisione della procedura di trasferimento di capacità per subentro nella fornitura che risolva il paradosso illustrato e rimuova le cause alla base di questa tipologia di errore; la richiesta di switching inviata al distributore deve essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità di gas al punto di consegna (REMI). L’informazione del codice REMI può essere recuperata o dal cliente finale in fase di acquisizione (dato che, a sua volta, recupera in fattura) oppure visualizzando la descrizione della rete del distributore dal sito internet dello stesso. Entrambe le modalità generano dei costi per l’UdD e rappresentano degli ostacoli alla concorrenza che potrebbero essere facilmente mitigati se l’Autorità pubblicasse sul proprio sito internet anche il dato del REMI riferito a ciascun comune servito, all’interno dell’anagrafica distributori già disponibile sul sito, e ne garantisse un aggiornamento tempestivo. Inoltre, le tempistiche di segnalazione di eventuali errori nella richiesta di switch (tra cui anche l’indicazione del REMI a cui afferisce il punto di riconsegna) previste dalla Delibera n. 138/04 devono essere rese compatibili con quelle indicate nel Codice di Rete per la richiesta di subentro nella capacità di trasporto. Cogliamo l’occasione per sottolineare che tutte le criticità sopra evidenziate potrebbero essere risolte con il passaggio dell’attività di prenotazione della capacità di trasporto dagli Utenti del Bilanciamento alle imprese di distribuzione, modifica normativa da tempo fortemente auspicata dagli operatori2. Per quanto riguarda la distribuzione, nel caso in cui un UdD non abbia più clienti nella sua titolarità su un REMI, segnaliamo che alcuni distributori chiedono ancora la dichiarazione di cessata disponibilità di gas al REMI e si basano sull’invio di tale dichiarazione per inserire ed aggiornare, tramite portale di Snam Rete Gas, l’elenco dei venditori presenti sul punto di consegna della propria rete. Riteniamo che l’Autorità debba specificare, in coerenza con quanto indicato all’interno delle stesse Istruzioni Tecniche in merito alle attività che devono essere portate avanti dall’impresa di distribuzione3, che i distributori sono tenuti a identificare gli UdD presenti sui propri punti di consegna Tale modifica potrebbe essere portata avanti dall’Autorità all’interno del procedimento avviato con delibera 45/2013/R/GAS. 3 A pagina 6 della Proposta l’Autorità sottolinea infatti che “l’Impresa di distribuzione ha anche il compito di aggiornare la lista degli UdD sul dato punto, comunicando tutte le variazioni ovvero eliminando i venditori che non risultino più fornire alcun punto di riconsegna servito da quel city gate”. 2 3 solamente sulla base dell’anagrafica mensile di cui all’articolo 22.3 del TISG, a prescindere dalla dichiarazione di disponibilità di gas al REMI resa in fase di primo accesso al punto di consegna. In questo modo si eviterebbero quei casi in cui l’invalidità delle relazioni di corrispondenza discende semplicemente da rapporti commerciali inesistenti e i conseguenti effetti negativi sulle attribuzioni dei volumi di gas prelevato agli UdD da parte dei distributori. Per quanto riguarda quest’ultimo particolare elemento di criticità, chiediamo che - nel caso in cui all’interno delle comunicazioni di cui agli articoli 23.1 e 24.1 del TISG i distributori comunichino dei campi vuoti in relazione a UdD che per il mese precedente non risultino avere clienti su quel REMI - Snam Rete Gas proceda automaticamente con la valorizzazione di tale campo a zero, in modo tale da evitare allocazioni anomale agli altri UdB presenti sul punto di consegna. Con riferimento alle proposte concrete di gestione degli errori (punto 3 delle Istruzioni Tecniche) si ritiene che, indipendentemente dalla presenza o meno di malfunzionamenti di natura tecnica ed informatica, il portale di Snam Rete Gas debba comunque consentire agli utenti di intervenire nella correzione di eventuali errori di mappatura commerciale, fino al quarto giorno lavorativo del mese, attraverso una riapertura del sistema. In particolare, l’accesso alla correzione esclusivamente tramite PEC potrebbe rappresentare un meccanismo laborioso che rischierebbe di complicare gli interventi. Per tali ragioni, sarebbe preferibile un’automatica possibilità di correggere la matrice di corrispondenza fino al termine previsto, con l’inserimento direttamente a portale della causale della modifica (malfunzionamento/errore) ed un’adeguata informazione da parte del RdB di tutti i soggetti interessati e fatte salve le misure destinate ad evitare comportamenti opportunistici. Si coglie peraltro l’occasione per sottolineare l’opportunità di prevedere modalità di comunicazione della filiera commerciale che prediligano le variazioni rispetto al mese precedente, anziché la ricostruzione completa mese per mese per ogni singolo PdR; in tal modo, la probabilità che si verifichino errori e le conseguenti esigenze di correzione potrebbe progressivamente diminuire. Infine, riteniamo che lo spostamento del termine di cui al comma 21.4 del TISG sia una soluzione necessaria ma non sufficiente per poter superare eventuali situazioni di criticità nella definizione delle relazioni di corrispondenza, pur salvaguardando la necessità di attivare i servizi di ultima istanza. L’attuale disegno dell’Autorità prevede infatti che l’assenza di relazioni di corrispondenza valide produca effetti negativi solamente sugli UdB oppure sugli UdD coinvolti, senza intaccare in alcun modo l’attività delle imprese distributrici (malgrado l’errore possa essere loro imputabile). Riteniamo quindi opportuno che l’Autorità provveda a definire un sistema di incentivi/penali per i distributori, al fine di rendere maggiormente efficiente l’attività da loro svolta. In conclusione, riteniamo la proposta presentata dall’Autorità, con le modifiche suggerite da Energia Concorrente, possa permettere un’effettiva riduzione dei 4 casi di attivazione dei servizi di ultima istanza quale conseguenza di errori nella chiusura delle filiere commerciali. Milano, 25 marzo 2013 Alessandro Bianco Segretario generale 5