Regolamento acque Villa S.Maria 2016
Transcript
Regolamento acque Villa S.Maria 2016
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE SEZIONE PROVINCIALE DI CHIETI Casella postale n. 42, 66100 Chieti - Via Maiella n. 52, 66100 Chieti Tel e fax 0871 381612 - [email protected] ACQUE CONVENZIONATE DEL FIUME SANGRO IN PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA FIUME SANGRO (Villa S. Maria) dalla località “Pilo” - sita al confine del comune di Borrello fino al ponte Madonna In Basilico La pesca è consentita agli associati alla FIPSAS nei giorni di mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festività infrasettimanali, dall'ultima Domenica di Febbraio alla prima Domenica di Ottobre (come da calendario ittico regionale) - Per i non associati solo il mercoledì di ogni settimana, previo versamento del contributo di ripopolamento di € 2,00 per ogni giornata di pesca o frazione di essa; I pescatori dovranno dotarsi del tesserino segna catture della Regione Abruzzo o Provincia di Chieti o FIPSAS valevole un anno ed indispensabile per l'esercizio della pesca nel tratto convenzionato. Attrezzi consentiti: una sola canna con o senza mulinello, armata con un solo amo sono consentite canne di scorta - l’uso del guadino è consentito solo per il recupero delle prede allamate. Il tratto di fiume è suddiviso in zone: 1) 2) La zona A comprende il tratto di fiume dalla località Pilo al confine del comune di Borrello, fino al ponte sul fiume Sangro, al centro dell’abitato di Villa S. Maria; La zona B (ZRS - Zona a Regolamentazione Speciale) comprende il tratto di fiume dal ponte al centro dell’abitato di Villa S. Maria, a scendere per circa 460 metri, fino a 200 metri a valle della confluenza del fiume Turcano - i limiti della zona B sono delimitati con tabelle sulle due sponde del fiume Sangro, sia a monte che a valle; 1 3) La zona C comprende il tratto di fiume compreso tra il confine a valle della zona B ed il ponte nei pressi della Chiesa di Santa Maria in Basilico. Tecniche di pesca consentite nelle zone A e C a) b) c) d) e) Mosca artificiale lanciata con coda di topo - è vietato l’uso di streamers, ninfe piombate e pesciolini; Utilizzo di esche artificiali metalliche (solo cucchiaini); Pesca a fondo, mezzo fondo o con galleggiante - le esche consentite sono quelle autorizzate dalla Legge Regionale nelle acque di categoria A; Possibilità di trattenere n° 5 ( cinque) trote adulte per giornata di pesca, di lunghezza consentita dalla Legge Regionale. E’ fatto obbligo ai pescatori di ritirare presso i centri di distribuzione il tesserino segna catture distribuito dalla Regione o dalla provincia di Chieti o dalla FIPSAS (Sezione Provinciale Di Chieti), su cui annotare le catture - dopo l’annotazione della 5^ cattura, il pescatore dovrà chiudere gli attrezzi ed abbandonare il tratto di fiume in convenzione. Nelle zone A e C potranno organizzarsi gare di pesca con prelievo di fauna autorizzate dalla FIPSAS, anche sociali e/o di interesse ricreativo. ZONA B - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA "ZRS FIPSAS" FIUME SANGRO IN LOCALITA' VILLA SANTA MARIA Sul tratto indicato sarà consentito effettuare solo la pesca NO KILL - Keach and relaise con l'applicazione del presente regolamento: ART.1 - Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca nel tratto di fiume Sangro ricadente nella concessione FIPSAS Chieti in cui è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinati e sono previste specifiche modalità di prelievo. ART.2 - La ZRS (Zona a Regolamento Speciale) si estende dal ponte al centro dell’abitato di Villa S. Maria, a scendere per circa 500 metri, fino a 200 metri a valle della confluenza del fiume Turcano, ricadente nel tratto del fiume Sangro in concessione FIPSAS nel comune di Villa S. Maria (Ch). ART.3 - Nella zona ZRS la pesca è consentita dall’ultima domenica di Febbraio alla prima domenica di Ottobre nei giorni di mercoledì, venerdì, sabato, Domenica e festività infrasettimanali, dall'ultima Domenica di Febbraio alla prima Domenica di Ottobre (come da calendario ittico regionale) - Per i non associati solo il mercoledì di 2 ogni settimana, previo versamento del contributo di ripopolamento di € 2,00 per ogni giornata di pesca o frazione di essa. ART.4 - Nella zona ZRS la pesca è consentita ai pescatori muniti di regolare licenza, dello specifico tesserino segna catture e di tessera FIPSAS. ART.5 - Nella zona ZRS la pesca è consentita esclusivamente NO KILL, con le seguenti tecniche così regolamentate: - A Spinning con esche metalliche, minnow, esche siliconiche con monoamo privo di ardiglione (NO ancorette, NO ardiglione schiacciato). La pesca dovrà essere esercitata senza piombatura sulla lenza e con ami piombati nel caso delle esche siliconiche; - A Mosca con coda di Topo con amo privo di ardiglione (NO ardiglione schiacciato). E’ consentito l’utilizzo di massimo 2 artificiali che siano mosche secche, sommerse, ninfe o streamer. E’ fatto divieto di utilizzare imitazioni dell’uovo di salmone. - A fondo o mezzo fondo, con galleggiante o senza, con Esche Naturali e con una sola canna utilizzando esclusivamente camole e/o vermi allo stato naturale. Vige il divieto assoluto di pasturazione, d’uso e detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino o cagnotto); può essere utilizzato un solo amo di apertura minima 1 cm. OBBLIGATORIAMENTE SENZA ARDIGLIONE (NO ardiglione schiacciato). ART.6 - Tutti i pesci catturati dovranno essere IMMEDIATAMENTE rilasciati evitando di arrecare loro alcun danno. La slamatura va effettuata o in acqua o con mani bagnate avendo l’accortezza di tenere il pesce fuori dall’acqua il minor tempo possibile, nel caso la slamatura sia difficoltosa si dovrà procedere al taglio del terminale a 2 cm dall’apparato boccale del salmonide ART.7 - A discrezione della FIPSAS - Sezione Prov. di CHIETI, la ZRS potrà essere chiusa alla pesca libera per poter organizzare Gare Federali con ogni tecnica e prelievo e asportazione delle catture effettuate. Solo ed esclusivamente per la durata della gara si potrà effettuare il prelievo dei salmonidi. Al termine di ogni manifestazione con prelievo, sul tratto di fiume si potrà esercitare solo pesca NO KILL. ART.8 - E’ fatto OBBLIGO alle società organizzatrici degli eventi a prelievo effettuare, 3 prima della gara, un ripopolamento di salmonidi congruo al numero di partecipanti (ripopolamento minimo di circa 3 Kg di salmonidi a concorrente). ART.9 - SANZIONI L’inosservanza del presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7-bis comma 1 del d. lgs. n.267/2000, secondo le modalità di cui alla legge n.689/1981 e Legge Regionale vigente al momento dell'inflazione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento saranno utilizzati per il finanziamento dei progetti e delle attività ivi previste dalla federazione. Ripopolamenti: Saranno effettuati con trote provenienti da allevamenti nazionali previa comunicazione alla Provincia di Chieti e/o altri Enti preposti. =%=%=%=%=%= 4