TASSA AUTOMOBILISTICA MOD. RISPOSTA CONTRIBUENTE

Transcript

TASSA AUTOMOBILISTICA MOD. RISPOSTA CONTRIBUENTE
REGIONE MARCHE
Servizio Risorse finanziarie
e politiche comunitarie
Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona
TASSA AUTOMOBILISTICA
MOD. RISPOSTA CONTRIBUENTE
CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RISPOSTA DEL CONTRIBUENTE
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti in modo chiaro, possibilmente in stampatello e deve
obbligatoriamente riportare la firma autografa, pena la non validità della richiesta.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il modulo di risposta e gli eventuali allegati potranno essere inoltrati alla Regione Marche con una delle
seguenti modalità:
- a mezzo fax al numero 071 806 2802;
- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo
Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie
Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo dovrà essere presentato entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di Avviso Bonario.
CASI AMMISSIBILI A RETTIFICA DELL’IRREGOLARITÀ SEGNALATA
VERSAMENTO CORRETTO: il pagamento della tassa automobilistica è stato eseguito correttamente oppure
eseguito a favore di una Regione diversa dalle Marche in quanto competente sul veicolo nel periodo
d’imposta di cui al presente avviso. La scadenza riportata nella ricevuta deve coincidere con quella indicata
nella colonna “periodo” della tabella di calcolo di cui all’avviso.
Es. in caso di omesso pagamento dell’annualità 2011 (decorrenza 05/2011 e scadenza 04/2012) la ricevuta
dovrà riportare come scadenza 04/2012. Un versamento con scadenza 04/2011 si riferisce all’annualità
precedente.
ERRORE REGIONE BENEFICIARIA: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato indicando
erroneamente come Regione Beneficiaria una Regione diversa dalla Regione Marche, competente sul
veicolo nel periodo d’imposta di cui al presente avviso. L’errore potrebbe aver comportato un pagamento
inferiore al dovuto.
ERRORE TARGA: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato indicando la targa errata.
L’errore potrebbe aver comportato un pagamento inferiore al dovuto.
ERRORE SCADENZA: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato indicando la scadenza
errata.
ERRORI DATI TECNICI DEL VEICOLO: nel caso in cui i dati tecnici riportati nell’avviso bonario risultino diversi
da quelli indicati nella carta di circolazione.
EVENTI LEGATI AL VEICOLO:
In caso di rottamazione o esportazione allegare copia del certificato di proprietà da cui risulti annotazione
al PRA della demolizione o esportazione. In caso di veicolo consegnato per la demolizione, allegare copia
autentica del certificato di presa in carico da parte del demolitore.
1/3
REGIONE MARCHE
Servizio Risorse finanziarie
e politiche comunitarie
Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona
TASSA AUTOMOBILISTICA
MOD. RISPOSTA CONTRIBUENTE
CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE
In caso di vendita del veicolo allegare copia del certificato di proprietà da cui risulti annotazione della
vendita. Qualora l’acquirente non abbia provveduto alla trascrizione presso il pubblico registro della
intestazione del veicolo, sarà necessario, a seconda del caso:
- richiedere al PRA la formalità di perdita di possesso, se il veicolo non risulta radiato, ovvero
- richiedere il riconoscimento della perdita di possesso da parte del Giudice di Pace.
In caso di furto allegare copia del certificato di proprietà attestante l’annotazione della perdita di possesso
per furto al PRA.
In caso di consegna del veicolo al rivenditore autorizzato, qualora la consegna sia avvenuta
antecedentemente all’anno 2011, allegare fotocopia della comunicazione, nonché del relativo versamento,
inviati dal rivenditore all’Ufficio delle Entrate e da cui risulti che il veicolo di cui trattasi è stato posto in
esenzione dal pagamento. Non inviare procura a vendere.
In caso confisca e/o sequestro allegare copia dei relativi provvedimenti nonché copia del certificato di
proprietà dal quale risulti l’annotazione dell’evento al PRA.
VEICOLO IN ESENZIONE: in caso di pagamento non dovuto per esenzione (disabilità, veicolo d’interesse
storico, ecoincentivo, etc) è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento
dell’esenzione.
Veicolo d’interesse storico:
in caso di autobus immatricolato da 20 a 29 anni produrre attestazione ASI di riconoscimento di particolare
interesse storico nonché copia conforme della carta di circolazione attestante che è consentito l’utilizzo
solo ai fini di collezionismo o in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse storico oppure
l’azzeramento del numero di posti; se immatricolato da trenta anni non occorre l’attestazione ASI.
-in caso di autocarro o autoveicolo speciale soggetto al pagamento in base alla portata immatricolato da
20 a 29 anni, di peso complessivo superiore a Kg 3500, produrre attestazione ASI nonché copia carta
circolazione dalla quale risulti che il veicolo non è autorizzato ad effettuare alcun tipo di trasporto oppure
l’azzeramento della portata ove presente; se immatricolato da trenta anni non occorre l’attestazione ASI.
-in caso di autocarro o autoveicolo speciale soggetto al pagamento in base alla portata immatricolato da
20 a 29 anni, di peso complessivo fino a Kg 3500, produrre attestazione ASI nonché dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante che il mezzo non viene utilizzato per trasporto a fini di lucro; se
immatricolato da trenta anni non occorre l’attestazione ASI.
Esenzione disabili:
Allegare fotocopia del documento rilasciato dal competente Ufficio attestante l’esenzione dal pagamento e
fotocopia carta di circolazione.
Esenzione ecoincentivi:
allegare dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rivenditore dalla quale si evincono i requisiti del veicolo
acquistato in regime di ecoincentivo nonché le caratteristiche del veicolo rottamato; copia della carta di
circolazione del nuovo veicolo interessato al presente accertamento e copia della carta di circolazione del
veicolo rottamato.
DECESSO DEL PROPRIETARIO
In caso di decesso del proprietario l’onere del pagamento della tassa auto ricade sugli eredi, che devono,
nell’ipotesi di accettazione dell’eredità, provvedere al passaggio di proprietà del veicolo.
Ai sensi del D.L. n. 472/1997, se il decesso è avvenuto successivamente all'annualità non corrisposta – ad
es. tassa per il periodo 2012, decesso nel 2013 – gli eredi dovranno pagare soltanto la tassa con gli interessi
2/3
REGIONE MARCHE
Servizio Risorse finanziarie
e politiche comunitarie
Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona
TASSA AUTOMOBILISTICA
MOD. RISPOSTA CONTRIBUENTE
CONTRIBUENTE CONTRIBUENTE
ma non le sanzioni. A tal fine va prodotta una dichiarazione d’atto notorio attestante lo status di erede/i
dell’obbligato al pagamento, destinatario dell’avviso di accertamento sig.___, e la data del decesso (in caso
di coeredi allegare copia di idonea certificazione anagrafica o autocertificazione con l’indicazione dei dati
anagrafici, codice fiscale di tutti gli eredi).
L’obbligo del pagamento della tassa auto non è dovuto nel caso di rinuncia all’eredità; in tale ipotesi è
necessario produrre relativo atto di rinuncia del tribunale o del notaio e, in caso di coeredi, allegare copia di
idonea certificazione anagrafica o autocertificazione con l’indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale di
tutti gli eredi.
Ulteriori precisazioni
Le esenzioni, le sospensioni dei concessionari e le perdite di possesso dei veicoli annotate al PRA, hanno
validità dal periodo fisso tributario successivo.
Per informazioni
· Assistenza telefonica: 071/8062495, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9:00 alle 17:00.
· Sito internet www.tributi.regione.marche.it
3/3