repubblica italiana bollettinoufficiale della regione calabria
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Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 2 al n. 17 del 16 settembre 2004 Parti I e II - Anno XXXV REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, lunedì 20 settembre 2004 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29 Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate: Il 1o e il 16 di ogni mese: PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE SEZIONE I ◆ ◆ ◆ Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE II ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II ◆ ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI ◆ ◆ Annunzi legali Avvisi di concorso 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 REGIONE 18245 CALABRIA − PRESIDENZA BOLLETTINO UFFICIALE A V V I S O Con delibera di Giunta Regionale n. 245 del 26 aprile 2004, pubblicata nel B.U.R. Calabria n. 9 del 15 maggio 2004 sono stati aggiornati i prezzi di abbonamento e di vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria per come sotto specificati: Parti I e II — Abbonamento annuale .................................. C 75,00 — Prezzo del singolo fascicolo ordinario ......... C 2,00 — Prezzo del singolo fascicolo ordinario arretrato.......................................................... C 4,00 — Per i fascicoli di supplemento o edizione straordinaria, prezzo di copertina, in ragione di C 1,50 ogni 32 pagine; Parte III — Abbonamento annuale .................................. C 35,00 — Prezzo singolo fascicolo ................................ C 1,50 — Prezzo singolo fascicolo arretrato ................ C 3,00 Nel costo dell’abbonamento annuale Parte I e II sono compresi i supplementi straordinari. Il prezzo dell’abbonamento ad internet è fissato in C 7,50 mensili e il servizio sarà fornito gratuitamente a tutti gli abbonati al B.U.R. Calabria in forma cartacea. Per quanto riguarda le inserzioni la suddetta delibera prevede quanto segue: — C 2,00 a rigo o frazione di rigo dattiloscritto. — Le inserzioni devono essere scritte su carta bollata da C 10,33, salvo le eccezioni previste dalla legge, ed il costo di pubblicazione sarà dovuto anche nell’ipotesi di asta deserta. Le nuove tariffe per le inserzioni hanno decorrenza dalla data di pubblicazione della predetta delibera. 18246 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA SOMMARIO DECRETO n. 10665 dell’8 luglio 2004 Liquidazione del contributo retta ai Comuni per l’affidamento familiare di minori privi di ambiente familiare idoneo – Anno 2003 pag. 18271 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETO n. 10666 dell’8 luglio 2004 DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA L.R. n. 8/2003 – Contributi una tantum in favore di Fondazioni, Associazioni, Istituti, Enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale e del volontariato – Associazione Arcipesca Fisa di Gerace (RC) per attività di volontariato pag. 18272 Dipartimento OBIETTIVI STRATEGICI DECRETO n. 10668 dell’8 luglio 2004 DECRETO n. 9743 del 23 giugno 2004 POR Calabria 2000/2006 Misura 5.2.B – Impegno e liquidazione parziale competenze beneficiari di cui alla Misura 5.2 B del P.O.R. Calabria 2000/2006 – Annualità 2003/2004, determinazioni conseguenti di cui al D.D.G. n. 1924 del 3/3/ 2004 pag. 18266 Liquidazione in favore di «Istituto MIDES» s.r.l. e Colorcom srl, per forniture e servizi resi per la partecipazione della Regione Calabria al FORUM sulla P.A. 2004 – D.G.R. n. 194/2004 pag. 18273 DECRETO n. 10670 dell’8 luglio 2004 DECRETO n. 10010 del 25 giugno 2004 Approvazione progetto socio-assistenziale avente carattere di urgenza pag. 18267 DECRETO n. 10663 dell’8 luglio 2004 «Contributo alle Sezione Provinciali dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del lavoro, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, delle vittime civili di guerra ed al Comitato Regionale Calabria dell’Associazione nazionale ciechi di guerra» pag. 18268 Liquidazione fattura per acquisto videoproiettore di fascia alta Hitachi CPX 328W – Ditta Hitachi Europe srl. pag. 18274 DECRETO n. 10671 dell’8 luglio 2004 L.R. n. 18/95 – Iscrizione nel Registro regionale del Volontariato dell’Associazione di volontariato «Sorgente di Vita Onlus» con sede in Cetraro (CS) pag. 18275 DECRETO n. 10672 dell’8 luglio 2004 DECRETO n. 10664 dell’8 luglio 2004 Liquidazione del contributo retta all’Associazione Papa Giovanni 23o con sede in Rimini per l’affidamento familiare di minori privi di ambiente familiare idoneo – Anno 2003 pag. 18270 D.M. n. 470 del 13/12/01 – D.G.R. n. 414 del 21/5/02 e D.G.R. n. 519 del 18/6/02 – Progetto «Dopo di noi» – Soc. Coop. a r.l. C.O.R.I.S.S. con sede in Sarrottino – Tiriolo – Liquidazione primo acconto pag. 18276 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18247 DECRETO n. 10673 dell’8 luglio 2004 DECRETO n. 10980 del 12 luglio 2004 Contributo rette a strutture socio-assistenziale della Regione per l’ospitalità di adulti, donne in difficoltà e minore fuori regione – Saldo competenze acconto 1o trimestre 2004 e saldo 2003 pag. 18277 Impegno di spesa della somma di C 9.225,99 per rimborso alle emittenti radiotelevisive per le elezioni politiche e amministrative del 13/5/2001 – L. n. 28/2000 pag. 18285 DECRETO n. 11057 del 13 luglio 2004 DECRETO n. 10690 dell’8 luglio 2004 D.D.G. n. 8738 del 10/6/2004 – Integrazione pag. 18286 Liquidazione fattura n. CZ-04-3 del 25 maggio 2004 alla Società Anemos ICT pag. 18278 DECRETO n. 11058 del 13 luglio 2004 DECRETO n. 10693 dell’8 luglio 2004 Esecuzione pagamenti Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.» pag. 18278 Integrazione Tavolo di Orientamento Strategico (TOS) – Modifica Decreto dirigenziale n. 18356 del 9/12/2003 pag. 18287 DECRETO n. 11062 del 13 luglio 2004 DECRETO n. 10694 dell’8 luglio 2004 Esecuzione pagamenti Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.» pag. 18279 Impegno di spesa per acquisto pagina su l’Agenda del giornalista pag. 18287 DECRETO n. 11064 del 13 luglio 2004 PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Cibi Meridiani, Monumenti Paralleli» – Trasferta in Tunisia pag. 18280 Impegno di spesa della somma di C 704,96 per rimborso all’emittente radiofonica «Radio RC International» – Radio Touring Piccola Soc. Coop. a r.l. per le elezioni politiche e amministrative del 13/5/2001 – L. n. 28/2000 pag. 18288 DECRETO n. 10918 del 12 luglio 2004 DECRETO n. 11307 del 14 luglio 2004 Liquidazione acconto 50% progetti relativi alla «Tutela della maternità delle donne non occupate» di cui alla L.R. 7/2001 e D.G.R. n. 323 del 18/5/2004 pag. 18282 Programma Operativo Regionale 2000/2006 della Regione Calabria – Misura 6.3 «Società dell’Informazione» – Promozione della Società dell’Informazione – Liquidazione a favore della Brutium Service pag. 18289 DECRETO n. 10900 del 9 luglio 2004 DECRETO n. 10919 del 12 luglio 2004 Servizio di informazione in tempo reale agli Enti Locali – Liquidazione spesa alla Abramotel s.r.l. per il periodo 1 aprile 2004/30 giugno 2004 pag. 18283 DECRETO n. 11308 del 14 luglio 2004 POR Calabria 2000-2006 – Misura 6.3 «Società dell’Informazione» – Liquidazione compenso ai Professionisti nominati per l’attuazione degli interventi previsti nella Misura pag. 18289 DECRETO n. 10937 del 12 luglio 2004 Legge regionale 3 agosto 1999 n. 20 – Istituzione Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – ARPACAL – Adempimenti ed atti conseguenti – Accredito fondi annualità 2004 pag. 18283 DECRETO n. 10978 del 12 luglio 2004 Proroga termini di scadenza del Programma di Interventi denominato «Il Sole in Cento Scuole» pag. 18284 DECRETO n. 11309 del 14 luglio 2004 Manifestazione di interesse con invito a presentare «Programmi di piccole e medie imprese operanti in Calabria, mirati a realizzare nuovi prodotti /servizi/soluzioni tramite iniziative innovative, basate sulle tecnologie digitali e le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC)», nell’ambito della Misura 6.3 «Società dell’Informazione» del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000/2006 Azione 6.3.d «Diffusione della Società dell’Informazione nei sistemi produttivi» – Nomina Commissione di valutazione pag. 18290 18248 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11428 del 15 luglio 2004 DECRETO n. 11483 del 15 luglio 2004 L.R. n. 21/90 – Interventi in favore delle opere di culto – Fondi 2004 – 2o elenco pag. 18291 Nomina Commissione collaudo di cui alla Misura 5.2c P.O.R. Calabria 2000/2006 – Associazione «Aias» con sede in Cosenza pag. 18299 DECRETO n. 11429 del 15 luglio 2004 Contributo alla «Fivol – Fondazione Italiana per il volontariato» con sede in Roma, via Nazionale, 39, per la pubblicazione del «Rapporto Regionale del Volontariato» in Calabria pag. 18291 DECRETO n. 11484 del 15 luglio 2004 Nomina Commissione collaudo di cui alla Misura 5.2c P.O.R. Calabria 2000/2006 – Comune di Reggio Calabria pag. 18300 DECRETO n. 11430 del 15 luglio 2004 D.G.R. n. 546 del 21 luglio 2003 – Interventi in materia di opere di culto e di ministero pastorale – Liquidazione seconda trance Chiesa Maria SS. Annunziata in Cosenza pag. 18292 DECRETO n. 11468 del 15 luglio 2004 Programma Comunitario Interreg IIIB Medocc – Progetto «Ruralmed – Forum permanente e rete di centri per lo sviluppo rurale nel Mediterraneo» – Liquidazione all’ARSS per Organizzazione Seminario divulgativo – Integrazione pag. 18293 Dipartimento BILANCIO − FINANZE − PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DECRETO n. 11707 del 21 luglio 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento Trasporti Settore 46 Via Milano n. 28 Catanzaro pag. 18301 DECRETO n. 11708 del 21 luglio 2004 DECRETO n. 11471 del 15 luglio 2004 L. 104/92 – Servizio di aiuto alla persona – Liquidazione contributi ai comuni – Quarta Annualità pag. 18294 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Approvazione bando. Conferimento Incarico di Consulenza Professionale» – Misura 1.10 – Impegno spesa e liquidazione fatture pag. 18304 DECRETO n. 11478 del 15 luglio 2004 Posizione Organizzativa, tipologia «in-line»: incarico al Dipendente Pietro Romeo, matricola 710000 pag. 18295 DECRETO n. 11709 del 21 luglio 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Monitoraggio Ambientale Prevenzione Inquinamento» – Misura 1.9. Impegno spesa e liquidazione fatture pag. 18305 DECRETO n. 11479 del 15 luglio 2004 Posizione Organizzativa, tipologia «in-line»: incarico al Dipendente Lamberti Rocco, matricola 416500 pag. 18296 DECRETO n. 11711 del 21 luglio 2004 DECRETO n. 11480 del 15 luglio 2004 Strutture protette nella Regione Calabria – Liquidazione quote sociali dicembre 2000 – Casa protetta ex «Maria SS. del Rosario, ora «Anni Azzurri» di Monterosso Calabro (VV) pag. 18297 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Contributi Aiuti Educazione Ambientale in Calabria» – Misura 1.10 – Progetto INFEA – Impegno spesa e liquidazione fatture pag. 18307 DECRETO n. 11712 del 21 luglio 2004 DECRETO n. 11482 del 15 luglio 2004 Strutture protette della Regione Calabria – Liquidazione quote sociali 2003 e acconto primo semestre 2004 alla Casa protetta Papa Giovanni XXIII di Girifalco pag. 18298 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione Avviso Pubblico per l’individuazione delle ASL e dei Presidi Ospedalieri interessati alla rimozione amianto – Misura 1.8b – Impegno spesa e liquidazione fatture pag. 18309 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11714 del 21 luglio 2004 18249 DECRETO n. 11665 del 20 luglio 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Selezione Esperti nel Campo dell’Educazione Ambientale» – Misura 1.10 – Impegno spesa e liquidazione fatture pag. 18311 Dott. Foti Raimondo – Comando pag. 18321 DECRETO n. 11666 del 20 luglio 2004 Dott. Melissari Luigi A.M.. Concessione nulla-osta Mobilità Esterna pag. 18321 DECRETO n. 11802 del 22 luglio 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale» – Misura 1.10 - Impegno spesa e liquidazione fatture pag. 18313 DECRETO n. 11667 del 20 luglio 2004 Dipendente Guglielmo Grillo – Adempimenti pag. 18322 DECRETO n. 11804 del 22 luglio 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando di gara per l’erogazione di incentivi «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole Misura 1.10b – Impegno spesa e liquidazione fatture pag. 18315 DECRETO n. 11669 del 20 luglio 2004 Dip. Francesco Le Pera – Assegnazione di mansioni superiori ai sensi del D.Lgs. 165/01 pag. 18322 DECRETO n. 11671 del 20 luglio 2004 Dipartimento ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DECRETO n. 11678 del 20 luglio 2004 DECRETO n. 11658 del 20 luglio 2004 Prof. Barbera Gianfranco – Assegnazione Dipendente Caiola Claudio − Proroga affidamento mansioni superiori pag. 18323 pag. 18318 Dipendente Pedace Chiara – nata il 29/5/1958 – Diniego riconoscimento aggravamento infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio pag. 18324 DECRETO n. 11659 del 20 luglio 2004 Dipendente regionale Crescibene Rosa Maria – Mobilità Interna pag. 18318 DECRETO n. 11682 del 20 luglio 2004 Legge n. 97/94. Fondo nazionale montagna acconto 01. Liquidazione alla C. Montana Versante Jonico pag. 18324 DECRETO n. 11660 del 20 luglio 2004 Struttura Ausiliaria Dipartimento Ambiente – Assegnazione Componente pag. 18319 DECRETO n. 11684 del 20 luglio 2004 Dip. Santagata Fulvia – Assegnazione di mansioni superiori ai sensi del D.Lgs. 165/01 pag. 18324 DECRETO n. 11661 del 20 luglio 2004 Dipendente regionale Arch. Astorino Antonio Francesco – Attribuzione responsabilità Ufficio 395 pag. 18319 DECRETO n. 11685 del 20 luglio 2004 Legge regionale n. 4/99, art. 55. Fondo regionale 02. Liquidazione alla C. Montana Alto Jonio pag. 18325 DECRETO n. 11662 del 20 luglio 2004 Sig. Fago Pasquale – Assegnazione pag. 18320 DECRETO n. 11697 del 20 luglio 2004 Revoca decreto dirigenziale n. 10012/04 pag. 18326 DECRETO n. 11664 del 20 luglio 2004 Dipendenti regionali Barreca Domenico e Ripepi Salvatore – Assegnazione pag. 18320 DECRETO n. 11698 del 20 luglio 2004 Sig. Samà Vito – Proroga comando pag. 18326 18250 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11699 del 20 luglio 2004 Sig. Pirri Pierpaolo – Proroga comando DECRETO n. 11834 del 22 luglio 2004 pag. 18327 Avv. Bernardo Bordino, nato a Catanzaro il 23/4/1956 – Componente Comitato Consultivo per le Problematiche in materia di Demanio Marittimo – Liquidazione compenso periodo marzo-aprile e maggio 2004 pag. 18332 DECRETO n. 11701 del 20 luglio 2004 Dipendente regionale Schirripa Pasquale – Mobilità Interna pag. 18328 DECRETO n. 11702 del 20 luglio 2004 Avv. Marco Stigliani Messuti, nato l’8/11/1962 – Consulente c/o Assessorato ai LL.PP. di cui alla D.G.R. n. 1039 del 16/10/2003 – Capitolo 1002108 – Liquidazione periodo: 1/1/ 2004-31/3/2004 pag. 18328 DECRETO n. 11854 del 23 luglio 2004 Avv. Luigi Paternostro, nato a Catanzaro il 12/8/1936 – Componente Comitato Consultivo per le Problematiche in materia di Demanio Marittimo – Liquidazione compenso periodo marzo-aprile e maggio 2004 pag. 18333 DECRETO n. 12260 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 11704 del 21 luglio 2004 Comune di Anoia – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale pag. 18333 Sig. Siclari Gaspare nato l’1/7/1937 matr. 770115 – Mantenimento in servizio pag. 18329 DECRETO n. 12262 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 11705 del 21 luglio 2004 Comune di Melissa – Approvazione Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio pag. 18334 Sig. Buonsanti Michele nato il 12/1/1946 matr. 98900 – Liquidazione indennità ferie non godute art. 18 c. 16 CCNL pag. 18330 DECRETO n. 12265 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 11706 del 21 luglio 2004 Comune di Verzino – Approvazione Variante parziale al Regolamento Edilizio pag. 18335 Avv. Sergio Tassone − Liquidazione compenso sostitutivo ferie non godute. pag. 18330 DECRETO n. 12267 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 11833 del 22 luglio 2004 Comune di Zambrone – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale pag. 18336 Dipendente regionale sig. Edoardo Santilli – Mobilità Interna pag. 18331 DECRETO n. 12271 del 28 luglio 2004 Dipartimento URBANISTICA Comune di Marano Principato – Approvazione Variante parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione pag. 18337 DECRETO n. 11244 del 14 luglio 2004 Avv. Bernardo Bordino, nato a Catanzaro il 23/4/1956 – Componente Comitato Consultivo per le Problematiche in materia di Demanio Marittimo – Liquidazione compenso periodo novembre e dicembre 2003 pag. 18332 DECRETO n. 11245 del 14 luglio 2004 Avv. Luigi Paternostro, nato a Catanzaro il 12/8/1936 – Componente Comitato Consultivo per le Problematiche in materia di Demanio Marittimo – Liquidazione compenso periodo novembre e dicembre 2003 pag. 18332 DECRETO n. 12301 del 28 luglio 2004 Ditta: Carina Angelo – Marina Grande Comune di Scilla – Licenza concessione demaniale marittima pag. 18338 DECRETO n. 12303 del 28 luglio 2004 Ditta: Amoroso Mariarosaria – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 18341 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18251 DECRETO n. 12304 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12321 del 28 luglio 2004 Ditta: Amoroso Mariarosaria – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 18342 Ditta: Veltri Francesco – Comune di Belmonte Calabro – Concessione demaniale marittima pag. 18361 DECRETO n. 12306 del 28 luglio 2004 Ditta: Romeo Salvatore – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 18343 DECRETO n. 12325 del 28 luglio 2004 Ditta: Faraldo Maddalena – Comune di Rocca Imperiale – Concessione demaniale marittima pag. 18363 DECRETO n. 12327 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12308 del 28 luglio 2004 Ditta: Mungo Silvio – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 18344 Ditta: Colla Stefania – Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima pag. 18365 DECRETO n. 12309 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12328 del 28 luglio 2004 Ditta: Marina di Rossano Club srl – Comune di Rossano – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 18346 Ditta: Filareti Antonio – Comune di Cariati – Concessione demaniale marittima pag. 18367 DECRETO n. 12311 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12329 del 28 luglio 2004 Ditta: Maritato Rosina – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 18348 Ditta: Gulino Maurizio – Comune di Trebisacce – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 18369 DECRETO n. 12313 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12332 del 28 luglio 2004 Ditta: La Banca Stella – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 18350 Ditta: Furlanetto Claudio – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 18372 DECRETO n. 12314 del 28 luglio 2004 Ditta: Lo Bianco Giuseppe – Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima pag. 18352 DECRETO n. 12316 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12333 del 28 luglio 2004 Ditta: Villaggio Torre Ruffa s.a.s. – Comune di Ricadi (V.V.) – Concessione demaniale marittima (licenza di subingresso) pag. 18374 Ditta: Mungo Silvio – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 18355 DECRETO n. 12334 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12317 del 28 luglio 2004 Ditta: Cavaliere Annarita – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima pag. 18357 Ditta: Cascasi Francesco – Comune di Briatico (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva) pag. 18376 DECRETO n. 12338 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12320 del 28 luglio 2004 Ditta: Perrone Ciro – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 18359 Ditta: Vinci Annunziata – Comune di Pizzo (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva) pag. 18379 18252 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12341 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 11622 del 20 luglio 2004 Ditta: Green Beach s.n.c. di Bonavita Giuseppe Armando ed Accorinti Antonio – Comune di Briatico (VV) – Concessione demaniale marittima (licenza di subingresso) pag. 18381 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Chiaramonte Caterina, Convenzione rep. n. pag. 18401 2417 del 2/4/2004 – 1a tranche DECRETO n. 12343 del 28 luglio 2004 Ditta: Buffone Laura – Comune di Pizzo (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva) pag. 18382 DECRETO n. 12345 del 28 luglio 2004 Ditta: Incoronato Francesco – Comune di Ricadi (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva) pag. 18384 DECRETO n. 12347 del 28 luglio 2004 Ditta: Pirrone Pasqualino – Comune di Vibo Valentia (VV) – Rinnovo concessioni demaniali marittime pag. 18386 DECRETO n. 11623 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Rombolà Annunziata, Convenzione rep. n. 2710 pag. 18402 del 15/4/2004 – 1a tranche DECRETO n. 11624 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Bottega Artigiana «La Giara» di Pantano Tullio, Convenzione rep. n. 2399 del 2/4/2004 – 1a tranche pag. 18403 DECRETO n. 12348 del 28 luglio 2004 Ditta: La Sorba Mercurio – Comune di Ricadi (V.V.) – Concessione demaniale marittima pag. 18388 DECRETO n. 12350 del 28 luglio 2004 Ditta: Bikini Club s.n.c. – Comune di Tropea (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva) pag. 18391 DECRETO n. 11625 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Caridi Antonia, Convenzione rep. n. 2404 del pag. 18404 2/4/2004 – 1a tranche DECRETO n. 11626 del 20 luglio 2004 DECRETO n. 12351 del 28 luglio 2004 Ditta: Riente Andrea Davide – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima pag. 18395 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Adilardi Rosanna, Convenzione rep. n. 2452 del pag. 18405 6/4/2004 – 1a tranche DECRETO n. 12353 del 28 luglio 2004 Ditta: Foti Gioacchino (rapp. legale) – Comune di Reggio Calabria – Concessione demaniale marittima pag. 18397 Dipartimento AMBIENTE DECRETO n. 11627 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Sofi Salvatore, Convenzione rep. n. 2415 del 2/4/ pag. 18407 2004 – 1a tranche DECRETO n. 11621 del 20 luglio 2004 DECRETO n. 11914 del 23 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Vita Rurale Piccola Cooperativa a r.l., Convenzione rep. n. 2123 del 22/3/2004 – 1a tranche pag. 18400 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 1076 del 29/10/2003 – Beneficiario Comune di Reggio Calabria – Laboratorio Territoriale – Quota POR pag. 18408 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18253 DECRETO n. 11918 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11938 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 746 del 28/7/2003 – Beneficiario Comune di Castelsilano – Centro di Esperienza – Quota POR pag. 18409 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 753 del 31/7/2003 – Beneficiario Protema Associazione Ecologica – Centro di Esperienza – Quota POR pag. 18414 DECRETO n. 11920 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11939 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 745 del 28/7/2003 – Beneficiario Prometeo – Centro di Esperienza – Quota POR pag. 18410 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 767 del 31/7/2003 – Beneficiario GAL Alta Locride – Centro di Esperienza – Quota POR pag. 18415 DECRETO n. 11921 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11943 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 766 del 31/7/2003 – Beneficiario Neophron – Centro di Esperienza – Quota POR pag. 18410 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 752 del 31/7/2003 – Beneficiario Associazione Loisir – Centro di Esperienza – Quota POR pag. 18416 DECRETO n. 11929 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11946 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 754 del 31/7/2003 – Beneficiario Gal Kroton – Laboratorio Territoriale – Quota POR pag. 18411 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 949 del 23/9/2003 – Beneficiario Crati s.c.r.l. – Laboratorio Territoriale – Quota POR pag. 18417 DECRETO n. 11932 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 775 del 4/8/2003 – Beneficiario COGAL Monte Poro Serre – Laboratorio Territoriale – Quota POR pag. 18412 DECRETO n. 11948 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 774 del 4/8/2003 – Beneficiario COGAL Monte Poro Serre – Centro di Esperienza – Quota POR pag. 18417 DECRETO n. 11949 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11935 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 797 del 31/7/2003 – Beneficiario GAL Valle del Crocchio – Centro di Esperienza – Quota POR pag. 18413 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 1326 del 17/2/2004 – Beneficiario A.S.T.E.C. Facoltà di Architettura dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – Centro di Esperienza – Quota POR pag. 18418 18254 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11951 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 12133 del 27 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 798 del 21/8/2003 – Beneficiario Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Laboratorio Territoriale – Quota POR pag. 18419 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione Sportiva Riccardo Sala, Convenpag. 18426 zione rep. n. 2119 del 22/3/2004 – 1a tranche DECRETO n. 12136 del 27 luglio 2004 DECRETO n. 12081 del 27 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Viapiana Salvatore, Convenzione rep. n. 2453 del 6/4/2004 – 1a tranche pag. 18420 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione Falegno, Convenzione rep. n. 2410 pag. 18427 del 2/4/2004 – 1a tranche DECRETO n. 12184 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12123 del 27 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Gratteri Maria Carmela, Convenzione rep. n. 2451 del 6/4/2004 – 1a tranche pag. 18421 DECRETO n. 12127 del 27 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Azienda Agricola Suraci Angelo, Convenzione rep. n. 2820 del 26/4/2004 – 1a tranche pag. 18422 DECRETO n. 12129 del 27 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Altipiani Eventi e Turismo di Ivan Franco Vigna, Convenzione rep. n. 2198 del 24/3/2004 – 1a tranche pag. 18424 POP Calabria 1994/99 – Misura 4.3 – Attività di Divulgazione Ambientale – Progetti attuati da scuole dell’obbligo e medie superiori attive sul territorio calabrese. Istituto Professionale per Odontotecnici «Nuova Tommaso Campanella» – Cod. 43 – I bando – Importo finanziato di C 25.822,84 (L. 50.000.000) – Chiusura convenzione pag. 18428 DECRETO n. 12202 del 28 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Tiris Diving Center di Bocci Laura – Correzione convenzione pag. 18430 DECRETO n. 12203 del 28 luglio 2004 Progetto pilota APE Sud «l’Appennino meridionale ed il latifondo agrario, ivi compresa la via Istmica e antica Lucania» – Delibera CIPE 1/2/2001 – D.G.R. n. 259 del 27/3/ 2001 e successive – Decreto D.G. 5o Dipartimento Ambiente n. 1101 del 7/11/01 e successivi – Accredito fondi Ente attuatore «C.F.S. Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. Catanzaro» – Convenzione Rep. n. 181/03 del 17/2/2003 – 1a anticipazione – Quota POR pag. 18430 DECRETO n. 12204 del 28 luglio 2004 Bando a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare e definitiva di interventi pilota di risanamento acustico per la successiva realizzazione degli stessi a cura di R.F.I. S.p.A. – Nomina Commissione Giudicatrice pag. 18432 DECRETO n. 12131 del 27 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Cooperativa Sociale a r.l. Mistya, Convenzione rep. n. 2200 del 24/3/2004 – 1a tranche pag. 18425 DECRETO n. 12206 del 28 luglio 2004 Autorizzazione regionale ai sensi del D.P.R. del 24/5/88 n. 203. Attività: Trasformazione e riciclaggio di pneumatici in granulati di gomma. Ditta: Riparazioni Gomme Caruso Vittorio – Sede: Svincolo Autostrada SA/RC n. 125 – Falerna pag. 18433 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18255 DECRETO n. 12208 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12226 del 28 luglio 2004 Autorizzazione regionale ai sensi del D.P.R. del 24/5/88 n. 203. Attività: Produzione conglomerati bituminosi – Ditta: Vincenzo Restuccia Costruzioni S.r.l. – Comune: Zungri – Loc. Gentilara pag. 18434 Comune Diamante (CS) – Ditta Pagano Tonino – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18439 DECRETO n. 12228 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12211 del 28 luglio 2004 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 – Riconoscimento del Sig. Oliva Geom. Carmelo nato l’11 marzo 1978 a Praia a Mare (CS), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico» pag. 18435 Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Lamanna Franco – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18440 DECRETO n. 12229 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12213 del 28 luglio 2004 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 – Riconoscimento del Sig. Cataldo Rosario nato il 25 marzo 1978 a Catanzaro (CZ), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico» pag. 18435 Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Sepe Angelina – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18441 DECRETO n. 12230 del 28 luglio 2004 Comune Paola (CS) – Ditta Torino Biagio – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18442 DECRETO n. 12218 del 28 luglio 2004 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 – Riconoscimento del Sig. Esposito Geom. Roberto nato il 16 settembre 1958, a Mirabella Eclano (AV), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico» pag. 18436 DECRETO n. 12232 del 28 luglio 2004 Comune Condofuri (RC) – Ditta Zuccalà Antonia – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18443 DECRETO n. 12219 del 28 luglio 2004 Comune S. Maria del Cedro – Ditta: Lauria Pino – Rettifica Decreto n. 7178 del 25/5/2004 pag. 18436 DECRETO n. 12233 del 28 luglio 2004 Comune Melito Porto Salvo – Ditta Ceravolo Santo – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18444 DECRETO n. 12222 del 28 luglio 2004 Comune S. Stefano in Aspromonte – Ditta Caridi Giuseppe Rocco − Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 18437 DECRETO n. 12223 del 28 luglio 2004 Comune Cosenza – Ditta Eredi Lavorato Ippolito – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 18438 DECRETO n. 12225 del 28 luglio 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Rigo Andrea – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 18439 DECRETO n. 12236 del 28 luglio 2004 Comune Paola (CS) – Ditta Irace Annamaria – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18444 DECRETO n. 12237 del 28 luglio 2004 Comune Melito Porto Salvo (RC) – Ditta Ranieri Luciano – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/ 1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18445 DECRETO n. 12239 del 28 luglio 2004 Comune S. Ferdinando – Ditta Arena Eleonora – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18446 18256 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12243 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12293 del 28 luglio 2004 Comune Scilla (RC) – Ditta Serraino Emilio Rosario – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18447 POR Calabria 2000-2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.9 azione 1.9b – Prevenzione dell’inquinamento – Deliberazione G.R. n. 27 del 14 gennaio 2003 – Convenzione n. 748 del 28/7/2003. Beneficiario: Buonafede s.r.l., amministratore unico Buonafede Filippo pag. 18454 DECRETO n. 12244 del 28 luglio 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Alampi Antonia – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18448 DECRETO n. 12245 del 28 luglio 2004 DECRETO n. 12294 del 28 luglio 2004 POR Calabria 2000-2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.9 azione 1.9b – Prevenzione dell’inquinamento – Deliberazione G.R. n. 27 del 14 gennaio 2003 – Convenzione n. 749 del 28/7/2003. Beneficiario: Chiurco Renato Tiberio pag. 18455 Comune S. Ferdinando – Ditta Timpano Antonino – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18449 DECRETO n. 12518 del 30 luglio 2004 DECRETO n. 12246 del 28 luglio 2004 Comune Villa San Giovanni R.C. – Ditta Cardillo F. e Cicco C. – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18449 DECRETO n. 12248 del 28 luglio 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Minniti Mario – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85 pag. 18450 DECRETO n. 12287 del 28 luglio 2004 POR Calabria 2000-2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.9 azione 1.9b – Prevenzione dell’inquinamento – Deliberazione G.R. n. 27 del 14 gennaio 2003 – Convenzione n. 804 del 21/8/2003. Beneficiario: F.lli Lofaro s.n.c. di Lofaro Rocco, Valentino, Giuseppe pag. 18451 DECRETO n. 12289 del 28 luglio 2004 POR Calabria 2000-2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.9 azione 1.9b – Prevenzione dell’inquinamento – Deliberazione G.R. n. 27 del 14 gennaio 2003 – Convenzione n. 709/03 del 22/7/2003. Beneficiario: De Sarro & Torchia s.r.l. pag. 18452 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 1076 del 29/10/2003 – Beneficiario Comune di Reggio Calabria – Laboratorio Territoriale – Quota Regione Calabria pag. 18456 DECRETO n. 12519 del 30 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 746 del 28/7/2003 – Beneficiario Comune di Castelsilano – Centro di Esperienza – Quota Regione Calabria pag. 18457 DECRETO n. 12520 del 30 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 745 del 28/7/2003 – Beneficiario Prometeo – Centro di Esperienza – Quota Regionale pag. 18458 DECRETO n. 12521 del 30 luglio 2004 DECRETO n. 12291 del 28 luglio 2004 POR Calabria 2000-2006 – Asse I Risorse Naturali – Misura 1.9 azione 1.9b – Prevenzione dell’inquinamento – Deliberazione G.R. n. 27 del 14 gennaio 2003 – Convenzione n. 710 del 22/7/2003. Beneficiario: Coop. C.O.B.O. a r.l. pag. 18453 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 766 del 31/7/2003 – Beneficiario Neophron – Centro di Esperienza – Quota Regione Calabria pag. 18459 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18257 DECRETO n. 12525 del 30 luglio 2004 DECRETO n. 12531 del 2 agosto 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 775 del 4/8/2003 – Beneficiario COGAL Monte Poro Serre – Laboratorio Territoriale – Quota Regione Calabria pag. 18460 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 774 del 4/8/2003 – Beneficiario COGAL Monte Poro Serre – Centro di Esperienza – Quota Regione Calabria pag. 18465 DECRETO n. 12526 del 30 luglio 2004 DECRETO n. 12532 del 2 agosto 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 797 del 31/7/2003 – Beneficiario GAL Valle del Crocchio – Centro di Esperienza – Quota Regione Calabria pag. 18460 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 1326 del 17/2/2004 – Beneficiario A.S.T.E.C. Facoltà di Architettura dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – Centro di Esperienza – Quota Regionale pag. 18466 DECRETO n. 12527 del 2 agosto 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 753 del 31/7/2003 – Beneficiario Protema Associazione Ecologica – Centro di Esperienza – Quota Regione Calabria pag. 18461 DECRETO n. 12533 del 2 agosto 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 798 del 21/8/2003 – Beneficiario Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Laboratorio Territoriale – Quota Regione Calabria pag. 18467 DECRETO n. 12528 del 2 agosto 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 767 del 31/7/2003 – Beneficiario GAL Alta Locride – Centro di Esperienza – Quota Regionale pag. 18462 DECRETO n. 12551 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Garbatello Elvira, Convenzione rep. n. 2447 del 6/4/2004 – 1a tranche pag. 18468 DECRETO n. 12529 del 2 agosto 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 752 del 31/7/2003 – Beneficiario Associazione Loisir – Centro di Esperienza – Quota Regione Calabria pag. 18463 DECRETO n. 12552 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Laoraft Servizi Turistici di Francesca Galiano, Convenzione rep. n. 2210 del 24/5/2004 – 1a tranche pag. 18469 DECRETO n. 12530 del 2 agosto 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologiogiogiogiogiogiogiogiogiogica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 949 del 23/9/2003 – Beneficiario Crati s.c.r.l. – Laboratorio Territoriale – Quota Regione Calabria pag. 18464 DECRETO n. 12553 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Andirivieni Travel, Convenzione rep. n. 2095 del pag. 18470 22/3/2004 – 1a tranche 18258 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12554 del 2 agosto 2004 DECRETO n. 12569 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario B&B Il Belvedere di Colace Gianluca, Convenzione rep. n. 2408 del 2/4/2004 – 1a tranche pag. 18471 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Tiris Diving Center di Bocci Laura, Convenzione rep. n. 2213 del 24/3/2004 – 1a tranche pag. 18478 DECRETO n. 12570 del 2 agosto 2004 DECRETO n. 12561 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Piccola Cooperativa sociale Le Ginestre, Convenzione rep. n. 2108 del 22/3/2004 – 1a tranche pag. 18472 DECRETO n. 12562 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione di promozione sociale CTG Filadelphia, Convenzione rep. n. 2708 del 15/4/2004 – 1a tranche pag. 18473 DECRETO n. 12565 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Il Centro di Galeotti Patrizia, Convenzione rep. n. 2412 del 2/4/2004 – 1a tranche pag. 18475 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Falsetta Francesco, Convenzione rep. n. 2414 del 2/4/2004 – 1a tranche pag. 18479 DECRETO n. 12571 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Le Ceramiche di Francesca Ciliberti, Convenzione rep. n. 2223 del 24/3/2004 – 1a tranche pag. 18480 DECRETO n. 12572 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione per il riconoscimento dell’IGP (Castagna della Presila Catanzarese), Convenzione rep. n. pag. 18481 2113 del 22/3/2004 – 1a tranche DECRETO n. 12702 del 3 agosto 2004 D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto sperimentale per l’allevamento del tonno rosso «Thunnus thinnus» Località «Bivona» del Comune di Vibo Valentia – Proponente: Cooperativa S. Francesco di Paola pag. 18483 DECRETO n. 12566 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Scalzo Mascia, Convenzione rep. n. 2109 del 22/3/ 2004 – 1a tranche pag. 18476 DECRETO n. 12568 del 2 agosto 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Ape Regina s.n.c. di Falcone Antonio & C., Convenzione rep. n. 2105 del 22/3/2004 – 1a tranche pag. 18477 DECRETO n. 12703 del 3 agosto 2003 D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per la realizzazione di un approdo turistico in località «Baia di Fella» del Comune di Bonifati (CS). Proponente: Amministrazione Comunale di Bonifati pag. 18483 Dipartimento LAVORI PUBBLICI ED ACQUE DECRETO n. 11256 del 14 luglio 2004 Lavori sistemazione idraulica del fiume Esaro dal ponte Stazione al ponte San Francesco con spostamento del collettore fognario. Determinazione indennità provvisoria pag. 18485 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18259 DECRETO n. 11838 del 22 luglio 2004 DECRETO n. 10951 del 12 luglio 2004 Legge regionale n. 23/2002 integrata con legge regionale n. 14/2004. Interventi di edilizia agevolata per l’acquisto e il recupero della prima casa di cui alla deliberazione di G.R. n. 699/2003. Sorteggio a mezzo Notaio delle domande pervenute in pari data pag. 18486 Autorizzazione trasferimento Concessione da «Fallimento Oasis S.p.A.» al comune di Spezzano Albanese pag. 18488 DECRETO n. 10971 del 12 luglio 2004 L.R. 28/3/1985 n. 13 – Quadro comunitario di sostegno – POP Calabria 1994/99 – Sottoprogramma 3 Turismo Misura 3.1 – Incentivi a favore della Industria Alberghiera – Ditta IN.TOUR S.r.l. di Menechini Alessandra & C. – Con sede in Catanzaro via Madonna dei Cieli, 40 – Cancellazione vincolo di destinazione d’uso pag. 18488 Dipartimento ATTIVITA v PRODUTTIVE DECRETO n. 10784 del 9 luglio 2004 POR Calabria Asse IV Misura 4.3 in esecuzione al D.D.G. n. 235 del 16/1/2004 – Provvedimenti pag. 18488 DECRETO n. 10786 del 9 luglio 2004 POR Calabria Asse IV Misura 4.3 Acquisto spazi pubblicitari dalla Soc. Arge – Impegno di spesa pag. 18488 DECRETO n. 10976 del 12 luglio 2004 POR Calabria 2000/2006 – Misura 4.4 Azione 4.4.d integrata con la Misura 4.3.a. – Ditta: Costa del Sole di Posca Immacolata & C. S.a.s. – Sede: Loc. Nigrello – Satriano – Iniziativa: Ristrutturazione e Arredamento ristorante. Cambio intestazione ditta da «Posca Immacolata» a «Costa del Sole di Posca Immacolata & C. S.a.s.» pag. 18488 DECRETO n. 10977 del 12 luglio 2004 DECRETO n. 10797 del 9 luglio 2004 POR Calabria Asse IV Misura 4.3 – bando di gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione di un programma di comunicazione integrata per la promozione del turismo nella Regione Calabria – Impegno di spesa pag. 18488 L.R. n. 8/1989. Liquidazione compensi spettanti ai componenti le commissioni regionale e provinciali per l’artigianato per partecipazione alle sedute svoltesi nel 2o semestre 2003 pag. 18488 DECRETO n. 10988 del 12 luglio 2004 DECRETO n. 10942 del 12 luglio 2004 Marketing & Management – Liquidazione contributo Fiera Informatica Cosenza «Tecno Calabri@ Expo» pag. 18488 POR Calabria 2000/2006 – Asse IV Sistemi Locali di Sviluppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica Azione 4.4a – Progetti integrati di qualificazione della ricettività turistica esistente – Tipologia 4.4a1 – Anticipazione 20% – Ditta: Solstizio S.r.l. pag. 18488 DECRETO n. 10993 del 12 luglio 2004 DECRETO n. 10945 del 12 luglio 2004 Associazione per il Commercio Estero mezzogiorno d’Italia – Repubblica di Polonia – Liquidazione contributo pag. 18488 DECRETO n. 10949 del 12 luglio 2004 Programma Operativo Regionale – POR 2000-2006 Asse IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica azione 4.4.a – Progetti integrati di qualificazione della ricettività turistica esistente; Tipologia 4.4.a.1. Ditta Talarico Francesco con sede in Taverna in via E. Mancuso Località Villaggio Mancuso – Finanziamento opere di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e arredamento albergo. Da eseguirsi nel comune di Taverna in via E. Mancuso loc. Villaggio Mancuso pag. 18488 Ditta Luigi Pellegrini Editore – Pagamento Fattura n. 3 del 20 gennaio 2004 pag. 18488 DECRETO n. 10996 del 12 luglio 2004 DECRETO n. 10950 del 12 luglio 2004 Liquidazione contributo a Ente Fiera Cosenza pag. 18488 POR Calabria 2000/2006 – Asse IV Sistemi Locali di Sviluppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica Azione 4.4a – Progetti integrati di qualificazione della ricettività turistica esistente – Tipologia 4.4a1 – Differenza dell’anticipazione 20% sul totale contributo – Ditta Futur S.r.l. pag. 18488 18260 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 10998 del 12 luglio 2004 DECRETO n. 11037 del 12 luglio 2004 POR Calabria 2000/2006 – Asse IV Sistemi Locali di Sviluppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica Azione 4.4b – Creazione di nuova Ricettività di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta turistica – Tipologia 4.4b1 – Anticipazione 20% – Ditta: Vulnera S.r.l. pag. 18489 L.R. n. 13 del 10/4/1995 – Agenzie di Viaggio. Autorizzazione regionale ai sensi della L.R. 13/95 per la nomina della sig.ra Rosa Anna Allotta ad Amministratore Unico dell’Agenzia di Viaggi e Turismo denominata «Uniglobe Adacta Travel» sita in Rende (CS) pag. 18489 DECRETO n. 11015 del 12 luglio 2004 Legge regionale n. 13/85 – Art. 65 Comma n. 3 – Liquidazione Istituti scolastici – Turismo scolastico montano 2003/ 2004 pag. 18489 DECRETO n. 11063 del 13 luglio 2004 L.R. n. 13 del 10/4/1995 – Agenzie di Viaggio. Autorizzazione regionale ai sensi della L.R. 13/95 per l’apertura di un’Agenzia di Viaggi denominata «Nosside – Servizi Turistici» da ubicare nel comune di Cortale Contrada Vardari. Titolare e Direttore tecnico: sig.ra Scalfaro Gabriella pag. 18489 DECRETO n. 11017 del 12 luglio 2004 Legge regionale n. 13/85 – Art. 65 Comma n. 3 – Liquidazione Istituti scolastici – Turismo scolastico montano 2003/ 2004 pag. 18489 DECRETO n. 11019 del 12 luglio 2004 Legge regionale n. 13/85 – Art. 65 Comma n. 3 – Liquidazione Istituti scolastici – Turismo scolastico montano 2003/ 2004 pag. 18489 DECRETO n. 11065 del 13 luglio 2004 L.R. n. 13 del 10/4/1995 – Agenzie di Viaggio. Autorizzazione regionale ai sensi della L.R. 13/95 per l’apertura di un’Agenzia di Viaggi denominata «Perrone Viaggi e Turismo» da ubicare nel comune di Fagnano Castello (CS). Amministratore Unico: sig. Luigi Perrone – Direttore Tecnico: sig.ra Katya Pasquina Fiorenza pag. 18489 DECRETO n. 11247 del 14 luglio 2004 DECRETO n. 11026 del 12 luglio 2004 L.R. n. 13 del 10/4/1995 – Agenzie di viaggio. Autorizzazione regionale ai sensi della L.R. 13/95 per il trasferimento sede dell’Agenzia di Viaggi denominata «Nelson Travel Agency» sita in Cosenza, da via P. Rossi n. 2 in via P. Rossi pal. Cava dello stesso Comune pag. 18489 POR Calabria 2000/2006 Misura 4.3 – Programma Esecutivo attività Promozionale Manifestazioni Fieristiche 2004 – Liquidazione pag. 18489 DECRETO n. 11250 del 14 luglio 2004 DECRETO n. 11029 del 12 luglio 2004 L.R. n. 13 del 10/4/1995 – Agenzie di Viaggio. Autorizzazione regionale ai sensi della L.R. 13/95 per il trasferimento sede dell’Agenzia di Viaggi denominata «Andirivieni Travel» sita in Rossano, da V.le Margherita n. 220 a V.le Margherita n. 218 dello stesso Comune pag. 18489 POR Calabria 2000/2006 Misura 4.3 – Programma Esecutivo attività Promozionale Manifestazioni Fieristiche 2004 – Liquidazione pag. 18489 DECRETO n. 11252 del 14 luglio 2004 Legge regionale 28/3/1985 n. 13 – Iscrizione Albo regionale Guide Turistiche di Pentimalli Rianice nato/a a Gioia Tauro il 26/4/78 pag. 18489 DECRETO n. 11030 del 12 luglio 2004 L.R. n. 13 del 10/4/1995 – Agenzie di Viaggio. Autorizzazione regionale ai sensi della L.R. 13/95 per la nomina della sig.ra Pratticò Emanuela a Direttore Tecnico dell’Agenzia di Viaggi denominata «I Viaggi del Calabrone» sita in Gioia Tauro pag. 18489 DECRETO n. 11032 del 12 luglio 2004 L.R. n. 13 del 10/4/1995 – Agenzie di viaggio. Autorizzazione regionale ai sensi della L.R. 13/95 per la nomina del sig. Caputo Vincenzo ad Amministratore Unico dell’Agenzia di Viaggi e Turismo «Vivatours S.r.l.» sita in Rende (CS) alla via Kennedy n. 1 pag. 18489 DECRETO n. 11255 del 14 luglio 2004 POR Calabria Asse IV Misura 4.3 Acquisto Spazi Pubblicitari – Liquidazione pag. 18490 DECRETO n. 11376 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione secondo 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’UNPLI Comitato Regionale – D.D.G. 3711/03 pag. 18490 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18261 DECRETO n. 11377 del 15 luglio 2004 DECRETO n. 11391 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Gimigliano pag. 18490 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Basile pag. 18490 DECRETO n. 11378 del 15 luglio 2004 DECRETO n. 11393 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Giovanni di Gerace pag. 18490 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Cutro pag. 18490 DECRETO n. 11380 del 15 luglio 2004 DECRETO n. 11397 del 15 luglio 2004 L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero». Piano di riparto 2003 – Liquidazione contributi pag. 18490 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Soverato pag. 18490 DECRETO n. 11381 del 15 luglio 2004 L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero». Piano di riparto 2003 – Liquidazione contributi pag. 18490 DECRETO n. 11399 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Gimigliano pag. 18490 DECRETO n. 11382 del 15 luglio 2004 L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo Sviluppo dello Sport e del tempo Libero». Piano di riparto 2003 – Liquidazione contributi pag. 18490 DECRETO n. 11401 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione secondo 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’UNPLI Comitato Regionale – D.D.G. 10882/03 pag. 18490 DECRETO n. 11383 del 15 luglio 2004 L.R. n. 13/85 art. 65 – D.D.G. n. 10064/04 – Liquidazione contributi Associazione Calabrifornia – Manifestazione «Esilarante» pag. 18490 DECRETO n. 11384 del 15 luglio 2004 DECRETO n. 11402 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco «San Salvatore» di Reggio Calabria – D.D.G. 10882/03 pag. 18491 L.R. n. 13/85 art. 65 – D.D.G. n. 11742/03 – Liquidazione contributi Associazione Calabrifornia – Manifestazione «Esilarante» pag. 18490 DECRETO n. 11405 del 15 luglio 2004 DECRETO n. 11385 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Soverato pag. 18490 DECRETO n. 11388 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Figline Vegliaturo pag. 18490 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova – D.D.G. 10882/03 pag. 18491 DECRETO n. 11406 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Bisignano – D.D.G. 10882/03 pag. 18491 18262 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11408 del 15 luglio 2004 DECRETO n. 11583 del 19 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Vibo Marina – D.D.G. 10882/03 pag. 18491 Programma Operativo Regionale – POR 2000-2006 Asse IV – Sistemi Locali di Sviluppo Misura: 4.4 – Reti e Sistemi Locali di Offerta Turistica Azione 4.4.a – Progetti integrati di qualificazione della ricettività turistica esistente: Tipologia 4.4.a.1. − Ditta Agetur S.a.s. di Delfino Benevento & C. con sede in Rossano in via Pantelleria, 5 – Finanziamento opere di Ampliamento, riqualificazione, ristrutturazione ed arredamento villaggio turistico con sistemazione esterna e costruzione piscina – Da eseguirsi nel comune di Rossano in contrada seggio pag. 18491 DECRETO n. 11410 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Giovanni in Fiore – D.D.G. 10882/03 pag. 18491 DECRETO n. 11585 del 19 luglio 2004 DECRETO n. 11412 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Giovanni di Gerace – D.D.G. 10882/03 pag. 18491 Legge 556/88 e 237/93 – Intervento di ammodernamento ed adeguamento del Motel Agip di Catanzaro – Contributo in conto interessi Ditta: Benny Hotel S.r.l. – con sede in Catanzaro – Rettifica parziale del D.D.S. 9373 del 18/6/2004 pag. 18491 DECRETO n. 11587 del 19 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Figline Vegliaturo pag. 18491 POR Calabria 2000/2006 – Asse IV Sistemi Locali di Sviluppo Misura 4.4 – Reti e sistemi locali di offerta turistica Azione 4.4b – Creazione di nuova Ricettività di qualità all’interno delle reti e dei sistemi locali di offerta turistica – Tipologia 4.4b1 – Anticipazione 20% – Ditta: GRI.PI.FE S.r.l. pag. 18491 DECRETO n. 11416 del 15 luglio 2004 DECRETO n. 11713 del 21 luglio 2004 DECRETO n. 11415 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Basile – D.D.G. 10882/03 pag. 18491 Decreto n. 4327 del 15/4/04 – Pagamenti vari pag. 18492 DECRETO n. 11715 del 21 luglio 2004 POR Calabria 2000/2006 Misura 4.3 a – Liquidazione a favore dell’E.N.I.T pag. 18492 DECRETO n. 11418 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Cutro – D.D.G. 10882/03 pag. 18491 DECRETO n. 11720 del 21 luglio 2004 L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero». Piano di riparto 2003 – Liquidazione contributi pag. 18492 DECRETO n. 11420 del 15 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Liquidazione del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore dell’UNPLI Comitato Regionale – D.D.G. 19956/03 pag. 18491 DECRETO n. 11422 del 15 luglio 2004 L.R. n. 38 del 3/5/95 – Liquidazione contributo a favore della Compagnia Balletti «Alfonso Rendano» di Cosenza pag. 18491 DECRETO n. 11721 del 21 luglio 2004 L.R. n. 31 del 12/11/84, «Interventi per la Formazione e lo Sviluppo dello Sport e del Tempo Libero». Piano di riparto 2003 – Liquidazione contributi pag. 18492 DECRETO n. 11737 del 21 luglio 2004 L.R. n. 13/85 art. 65 – D.D.G. n. 11742/03 – Liquidazione contributi ad Enti, Associazioni ed Organismi Privati pag. 18492 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18263 DECRETO n. 11738 del 21 luglio 2004 DECRETO n. 11821 del 22 luglio 2004 L.R. n. 13/85 art. 65 – D.D.G. n. 4692/04 – Liquidazione contributi ad Enti, associazioni ed Organismi Privati pag. 18492 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione I 50% del contributo per iniziative e manifestazioni turistiche anno 2003 a favore della Pro Loco di Civita – D.D.G. 8482/04 pag. 18492 DECRETO n. 11741 del 21 luglio 2004 DECRETO n. 11822 del 22 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Liquidazione del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore della Pro Loco di Bova – D.D.G. 19956/03 pag. 18492 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione I 50% del contributo per iniziative e manifestazioni turistiche anno 2003 a favore della Pro Loco di Castrovillari – D.D.G. 8482/04 pag. 18492 DECRETO n. 11749 del 21 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Liquidazione del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore della Pro Loco di Vallefiorita – D.D.G. 19956/03 pag. 18492 DECRETO n. 11823 del 22 luglio 2004 LL.RR. 13/85 e 5/95 – Erogazione I 50% del contributo per iniziative e manifestazioni turistiche anno 2004 a favore della Pro Loco di San Giorgio Albanese -- D.D.G. 8482/04 pag. 18493 DECRETO n. 11750 del 21 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore della Pro Loco di Vallefiorita – D.D.G. 3711/03 pag. 18492 DECRETO n. 11824 del 22 luglio 2004 DECRETO n. 11751 del 21 luglio 2004 LL.RR. 13/85 e 5/95 – Erogazione I 50% del contributo per iniziative e manifestazioni turistiche anno 2004 a favore dell’U.N.P.L.I. Comitato Regionale – D.D.G. 8482/04 pag. 18493 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore della Pro Loco di Civita – D.D.G. 3711/03 pag. 18492 DECRETO n. 11825 del 22 luglio 2004 DECRETO n. 11752 del 21 luglio 2004 LL.RR. 13/85 e 5/95 – Erogazione I 50% del contributo per iniziative e manifestazioni turistiche anno 2004 – Elenco allegato – D.D.G. 8482/04 pag. 18493 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore della Pro Loco di Laino Castello – D.D.G. 10882/03 pag. 18492 DECRETO n. 11753 del 21 luglio 2004 DECRETO n. 11826 del 22 luglio 2004 LL.RR. 13/85 e 5/95 – Erogazione I 50% del contributo per iniziative e manifestazioni turistiche anno 2004 – Elenco allegato – D.D.G. 8482/04 pag. 18493 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore della Pro Loco di Civita – D.D.G. 10882/03 pag. 18492 DECRETO n. 11844 del 22 luglio 2004 DECRETO n. 11754 del 21 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore della Pro Loco di Laino Borgo – D.D.G. 10882/03 pag. 18492 Legge 215/92 – IV Bando – Progetto Sidi – Liquidazione fattura n. 60 del 22/6/2004 – Ditta Tipografia BRUMAR» di Bruno Martino – Viale dei Normanni – 88100 Catanzaro pag. 18493 DECRETO n. 11864 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11820 del 22 luglio 2004 LL.RR. 13/85 – 5/95 – Erogazione II 50% del contributo per iniziative e manifestazioni anno 2003 a favore della Pro Loco di Vallefiorita – D.D.G. 10882/03 pag. 18492 Legge 215/92 – Decreto n. 3402 del 28 marzo 2002 – Erogazione Seconda quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta Regina Romina – Via P. Longo, 45 – 87028 Praia a Mare (CS) – Posizione in graduatoria n. 100 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18493 18264 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11867 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11911 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – Decreto n. 3455 del 28 marzo 2002 – Erogazione Seconda Quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta Paese Maria Antonia – Via La Dote n. 16 – 87050 Trenta – CS Posizione in graduatoria n. 173 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18493 Legge 215/92 – Decreto n. 3445 del 28 marzo 2002 – Erogazione Seconda Quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta Malfone Elisabetta – Via F. Lo Gozzo, 2/1 – 89042 Gioiosa Jonica – RC Posizione in graduatoria n. 133 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18493 DECRETO n. 11869 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11912 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – Decreto n. 2886 del 22 marzo 2002 – Erogazione Seconda Quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta Elise Divani di Scerbo Elisabetta – Località Ventarola – 88841 Isola Capo Rizzuto KR − Posizione in graduatoria n. 15 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18493 Legge 215/92 – Decreto n. 3096 del 26 marzo 2002 – Erogazione Seconda Quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta: Centro Formazione Sviluppo di Simonetta Paola – Via Gaspare del Fosso, 56 – 89100 Reggio Calabria – Posizione in graduatoria n. 8 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18494 DECRETO n. 11870 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – Decreto n. 2888 del 22 marzo 2002 – Erogazione Seconda Quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta Garzia Maria Angela – Via Basso la Motta n. 30 – 87040 Mendicino CS − Posizione in graduatoria n. 17 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18493 DECRETO n. 11922 del 23 luglio 2004 Liquidazione fatt. n. 58 del 21/6/2004 – Ditta Nima Ufficio – Viale Emilia, 58 – 88100 Catanzaro pag. 18494 DECRETO n. 11925 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11903 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – Decreto n. 3238 del 27 marzo 2002 – Erogazione Seconda Quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta De Sossi Alessandra – Via Rocco Chinnici – 87100 Cosenza – Posizione in graduatoria n. 74 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18493 Legge 215/92 – IV Bando – Progetto Sidi – Liquidazione fatture Fornitori diversi pag. 18494 DECRETO n. 11927 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – IV Bando Progetto Sidi – Liquidazione fatt. n. 21 del 17/6/2004 – Ditta Green Line S.r.l. – Via Comparni, 99 – 89652 Paravati (VV) pag. 18494 DECRETO n. 11904 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – Decreto n. 3376 del 28 marzo 2002 – Erogazione Seconda Quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta Morrone Angela Maria – C.da Verticelli, 3 – 87050 Casole Bruzio – CS – Posizione in graduatoria n. 114 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18493 DECRETO n. 11928 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – IV Bando – Progetto Sidi – Liquidazione fatture n. 169 – 170 – del 4/6/2004 – Ditta legatoria – Tipografia Cartotecnica «Lorenzo Alberto» Via Carlo V n. 41 – 88100 Catanzaro pag. 18494 DECRETO n. 11907 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – Decreto n. 3269 del 27 marzo 2002 – Erogazione Seconda Quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta Softime di Conversa Marina – Via Armando Diaz – 89015 Palmi – RC Posizione in graduatoria n. 43 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18493 DECRETO n. 11931 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – D.P.R. 314/00 − Progetto regionale – Art. 6 – Convenzione IPI – Regione Calabria – 3a Erogazione a saldo pag. 18494 DECRETO n. 11908 del 23 luglio 2004 DECRETO n. 11934 del 23 luglio 2004 Legge 215/92 – Decreto n. 3097 del 26 marzo 2002 – Erogazione Seconda Quota di finanziamento a titolo di saldo alla ditta Coperativa Sociale Serenità – Via Giovanni XXIII – Gioia Tauro – Posizione in graduatoria n. 9 – D.D.G./7 n. 62 del 9/1/2002 pag. 18493 Legge 215/92 – IV Bando – Progetto Sidi – Liquidazione fatture n. 50-51 dell’8/6/2004 – Ditta Mirfak di Mallamaci Maria Montagna – Salita Motta Lazzaro – 89100 Reggio Calabria pag. 18494 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Dipartimento SANITÀ 18265 DECRETO n. 11940 del 23 luglio 2004 D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. – Corso di formazione specifica in medicina generale 2004/2006 – Decadenza del dott. Giovanni Mazzitello pag. 18497 DECRETO n. 7120 del 25 maggio 2004 Servizio di Elisoccorso nella Regione Calabria – Nomina Commissione per la predisposizione Capitolato d’Appalto per l’affidamento del servizio pag. 18494 DECRETO n. 11930 del 23 luglio 2004 D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. – Corsi di formazione specifica in medicina generale 2004/2006 – Presa atto trasferimento dott. Barillà Santo presso la Regione Piemonte pag. 18495 DECRETO n. 11933 del 23 luglio 2004 D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. – Corsi di formazione specifica in medicina generale 2004/2006 – Decadenza della dott.ssa Cama Elena per sopraggiunta incompatibilità pag. 18495 DECRETO n. 11942 del 23 luglio 2004 D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. – Corsi di formazione specifica in medicina generale 2004/2006 – Decadenza del dott. Romano Carmelo pag. 18498 DECRETO n. 12152 del 27 luglio 2004 D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. – Corso di formazione specifica in medicina generale 2004/2006 – Decadenza del dott. Giovanni Carnovale pag. 18498 Dipartimento FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ECONOMATO DECRETO n. 11936 del 23 luglio 2004 D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. – Corsi di formazione specifica in medicina generale 2004/2006 – Decadenza della dott.ssa Franceschi Tiziana pag. 18496 DECRETO n. 12031 del 26 luglio 2004 Iniziativa Comunitaria Equal – Costituzione Comitato di valutazione pag. 18499 DECRETO n. 11937 del 23 luglio 2004 D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. – Corsi di formazione specifica in medicina generale 2004/2006 – Decadenza del dott. Conforto Stefano pag. 18497 18266 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA Dipartimento OBIETTIVI STRATEGICI 2004 per la Misura 5.2. B uno stanziamento pari ad un importo complessivo di C 3.452.070,00 (tremilioniquattrocentocinquantaduemilasettanta/00); VISTO lo stanziamento previsto sul capitolo di uscita n. 2521202 U.P.B. 3.1.02.01.02 del bilancio 2004; CONSIDERATO che a seguito delle procedure attivate sono stati individuati i soggetti beneficiari di finanziamento di cui alla Misura 5.2 B per come assunto con D.D.G. n. 1924 del 3/3/2004 pubblicata in B.U.R.C. supplemento straordinario n. 1 al n. 6 dell’1/14/2004; CHE successivamente sono state avviate e concluse le procedure amministrative successive e conseguenti; DECRETO n. 9743 del 23 giugno 2004 POR Calabria 2000/2006 Misura 5.2.B – Impegno e liquidazione parziale competenze beneficiari di cui alla Misura 5.2 B del P.O.R. Calabria 2000/2006 – Annualità 2003/2004, determinazioni conseguenti di cui al D.D.G. n. 1924 del 3/3/ 2004. IL DIRIGENTE DI SETTORE VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTO la D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93» e successive integrazioni e modificazioni; VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTO il D.D.G. n. 4260, del 7/4/2003 con il quale il dott. Antonino Bonura viene delegato all’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali ivi compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; CHE i soggetti beneficiari hanno sottoscritto convenzione con l’Ente Regione per la realizzazione delle attività previste nel progetto approvato; RITENUTO OPPORTUNO procedere all’erogazione del finanziamento assegnato ai beneficiari per come descritto negli allegati elenchi parte integrante e sostanziale del presente atto; RILEVATO, pertanto che a seguito delle procedure sopra richiamate, occorre liquidare la somma di C 1.092.750,00 (unmilionenovantaduemilasettecentocinquanta/00) secondo le determinazioni specificate negli allegati «A» e «B»; ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 2521202 U.P.B. 3.1.02.01.02 del bilancio 2004 relativo alle annualità 2003/2004; CONSIDERATO che bisogna impegnare la somma di C 1.092.750,00 (unmilionenovantaduemilasettecentocinquanta/00) da erogare ai beneficiari di cui agli allegati elenchi; VISTO che si sono realizzate le condizioni di cui alla L.R. n. 8/01; SU CONFORME PROPOSTA del funzionario responsabile del procedimento dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dallo stesso Dirigente. DECRETA VISTA la L.R. n. 8 del 4/2/2002; VISTA la deliberazione di G.R. n. 1 dell’8/1/2002, avente ad oggetto: «Approvazione Bando per l’individuazione di un soggetto specializzato per la progettazione partecipata del Centro Regionale per l’Economia Sociale in attuazione dell’Azione 5.2.a del P.O.R. Calabria e Linee Guida Azioni 5.2.b – Ristrutturazione, adeguamento e creazione di infrastrutture e attrezzature a sostegno dei Servizi alla Persona e alla Comunità – e 5.2.c – Patti per il Sociale; CONSIDERATO che, con il predetto atto deliberativo, la Giunta Regionale ha delegato per gli atti successivi e conseguenti il Dirigente Generale del Dipartimento n. 2 Obiettivi Strategici o suo delegato; CONSIDERATO che per l’attuazione della Misura 5.2 il Complemento di Programmazione prevede per il periodo 2003/ Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1. di impegnare la somma di C 1.092.750,00 (unmilionenovantaduemilasettecentocinquanta/00) sul capitolo n. 2521202 U.P.B. 3.1.02.01.02 del bilancio 2004 che ne ha la necessaria disponibilità; 2. di liquidare la somma di C 1.092.750,00 (unmilionenovantaduemilasettecentocinquanta/00) secondo le modalità specificate negli allegati «A» e «B» che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di provvedere all’invio di originale in quattro copie del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 4. di dare mandato al Settore Ragioneria per le successive e conseguenti determinazioni; — di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC. Catanzaro, lı̀ 23 giugno 2004 Dott. Antonino Bonura REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Programmazione PARERE (L.R. n. 7/2001) VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria 2000/2006; VISTO l’art. 37 bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTA la proposta di decreto avente per oggetto «POR Calabria 2000/2006 Misura 5.2 B Impegno e liquidazione parziale competenze beneficiari di cui alla Misura 5.2 B del P.O.R. Calabria 2000/2006 – Annualità 2003/2004, determinazioni conseguenti di cui al D.D.G. n. 1924 del 3/3/2004». Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale formula il seguente PARERE Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile. Dott. Beniamino Tenuta REGIONE CALABRIA Dipartimento «Obiettivi Strategici» PARERE (L.R. n. 7/2001) VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria 2000/2006; VISTO l’art. 37 bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTA la proposta di decreto avente per oggetto «POR Calabria 2000/2006 Misura 5.2 B Impegno e liquidazione parziale competenze beneficiari di cui alla Misura 5.2 B del P.O.R. Calabria 2000/2006 – Annualità 2003/2004, determinazioni conseguenti di cui al D.D.G. n. 1924 del 3/3/2004». Il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento «Obiettivi Strategici» formula il seguente PARERE Si esprime parere favorevole circa la coerenza programmatica ed amministrativa, nonché il rispetto dei regolamenti e decisioni comunitarie. Dott. Antonino Bonura 18267 DECRETO n. 10010 del 25 giugno 2004 Approvazione progetto socio-assistenziale avente carattere di urgenza. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/1999, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 dell’8 novembre 2000, nell’ambito della quale, all’art. 1, la Repubblica assicura a tutti i cittadini e alle famiglie, forme di intervento dirette a eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione; VISTA la Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 che, richiamando i principi e le finalità della predetta legge quadro n. 328/2000, prevede all’art. 7, comma 2, lett. a), b), f), g), l’attuazione di forme di aiuto e misure di contrasto alla povertà e di sostegno, anche economico, nonché interventi per la piena integrazione delle persone disabili idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, e pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli (comma 1o); VISTA l’istanza dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – Sezione Provinciale, con sede in Catanzaro alla via Luigi Pascali n. 6, in cui si chiede alla Regione Calabria il finanziamento di un progetto finalizzato alla creazione di un servizio socio-assistenziale rivolto agli invalidi civili della città di Catanzaro; RITENUTO di dover sostenere la predetta iniziativa, destinando a favore della stessa un contributo adeguato; VISTO l’impegno di spesa n. 3595, del 25/9/2003, assunto con Decreto n. 23856 del 30 settembre 2003, sul cap. n. 4331105 per l’esercizio finanziario 2003; VISTO l’art. 45 della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8 recante «ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria; 18268 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2 lettera b. della citata legge reg. 8/2002; SU CONFORME proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente — di assegnare all’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Sezione provinciale di Catanzaro, un contributo di C 5.000,00 (cinquemila/00), per il finanziamento delle attività rivolte agli invalidi civili del Comune di Catanzaro; — di imputare la complessiva spesa di C 5.000,00 (cinquemila/00) sul cap. 4331105 dell’esercizio finanziario 2003 (impegno n. 3595 del 25/9/2003); — di fare obbligo all’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Sezione Provinciale, con sede in Catanzaro alla via Luigi Pascali n. 6 di trasmettere alla Regione Calabria Settore Politiche Sociali, una relazione informativa e il rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione del progetto; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento; — di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale e agli uffici di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza; — di autorizzare il competente Settore a dare attuazione al presente decreto. Catanzaro, lı̀ 25 giugno 2004 VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la Legge regionale n. 14 del 18/6/1984 recante «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» la quale prevede l’erogazione di provvidenze economiche per le Associazioni predette «allo scopo di favorire il potenziamento dell’attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro nell’ambito della Regione Calabria»; VISTA la legge regionale n. 15 del 7/7/1988 che, all’art. 18 prevede che le provvidenze di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14, sono estese, con le stesse modalità in essa previste alle sedi provinciali dell’Associazione Nazionale dei Mutilati ed invalidi di Guerra, dell’Associazione Nazionale dei Mutilati ed invalidi per causa di servizio, dell’Associazione Nazionale delle vittime civili di guerra; VISTA la legge regionale n. 2 del 9/11/1989 che, all’art. 18, secondo comma, prescrive che all’art. 18, secondo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «e dell’associazione dei grandi invalidi ciechi di guerra»; VISTA la legge regionale n. 33 del 29/11/1996 che, all’art. 1, estende i benefici della legge regionale n. 14/86 alle cinque sedi provinciali calabresi, ed all’art. 2 prevede che «la somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all’art. 1, viene ripartita .... in base al fenomeno della disabilità delle diverse categorie sul territorio provinciale»; Dott. Antonino Bonura DECRETO n. 10663 dell’8 luglio 2004 «Contributo alle Sezione Provinciali dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del lavoro, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, delle vittime civili di guerra ed al Comitato Regionale Calabria dell’Associazione nazionale ciechi di guerra». IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354»; VISTO il Bilancio di previsione Regionale, per l’anno 2004 che, al cap. 4341101 (UPB 6.2.01.03.01), prevede uno stanziamento di 200.000,00 C, quali «Contributi alle Associazioni dei Mutilati ed Invalidi civili, del lavoro, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, delle vittime civili di guerra e del Comitato Regionale Associazione Ciechi di Guerra (L.R. 18/6/84, n. 14 art. 18 L.R. 7/7/1988, n. 15 e L.R. 29/11/96, n. 33); CONSIDERATO che il Settore proponente ha fatto presente di avere esaminati i programmi di attività, per l’anno 2004, rimessi dalle Sezioni Provinciali dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C.), dell’Associazione Mutilati ed Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.), dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G. dell’Associazione Nazionale Vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.) e del Comitato Regionale Calabria dell’Associazione Ciechi di Guerra, con i quali le Associazioni hanno evidenziato la necessità di un intervento economico della Regione Calabria per continuare a far fronte alle esigenze dei loro associati; TENUTO CONTO che lo stesso Settore ha evidenziato: — che i mutilati ed invalidi del lavoro sono n. 6.141 per la Provincia di Catanzaro, n. 14.635 per la Provincia di Cosenza, n. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 2.900 per la Provincia di Crotone, n. 11.647 per la Provincia di Reggio Calabria e n. 2.436 per la Provincia di Vibo Valentia; — che i mutilati ed invalidi civili sono 24.018 per la Provincia di Catanzaro, n. 45.413 per la Provincia di Cosenza, n. 7.978 per la Provincia di Crotone, n. 33.548 per la Provincia di Reggio Calabria e n. 8.377 per la Provincia di Vibo Valentia; — che i mutilati ed invalidi per servizio sono n. 9.750 per la Provincia di Catanzaro, n. 8.900 per la Provincia di Cosenza e n. 8.400 per la Provincia di Reggio Calabria; — che i mutilati ed invalidi di guerra sono n. 2.313 per la Provincia di Catanzaro, n. 2.515 per la provincia di Cosenza, n. 950 per la Provincia di Crotone, n. 2.500 per la Provincia di Reggio Calabria e n. 950 per la Provincia di Vibo Valentia; — che le vittime civili di guerra sono n. 1.970 per la provincia di Catanzaro, n. 3.631 per la provincia di Cosenza e n. 2.500 per la provincia di Reggio Calabria; — che i ciechi di guerra della Calabria sono n. 395; — che gli invalidi civili del lavoro, per servizio, di guerra ed i ciechi di guerra della Calabria fanno continuamente ricorso agli uffici amministrativi delle Associazioni suddette per il disbrigo delle loro pratiche di avviamento al lavoro, di qualificazione ed aggiornamento professionale, di assistenza saltuaria, di pensionamento, di profilassi e di cura; RILEVATO che la somma annualmente stanziata in bilancio deve essere ripartita tra le sedi provinciali dell’A.N.M.I.L., dell’A.N.M.I.C., dell’U.N.M.S., dell’A.N.M.I.G., dell’A.N.V.C.G. e dell’A.N.C.G. in rapporto al numero dei mutilati residenti nelle rispettive provincie; TENUTO conto che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002. SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente 1) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 7.450,70 (settemilaquattrocentocinquanta/70) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro di Catanzaro; 2) di concedere, per l’anno 2004, un contributo, di C 12.041,48 (dodicimilaquarantuno/48) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro di Cosenza; 18269 5) di concedere, per l’anno 2004, un contributo, di C 5.448,25 (cinquemilaquattrocentoquarantotto/25) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro di Vibo Valentia; 6) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 17.112,73 (diciasettemilacentododici/73) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Catanzaro; 7) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 28.676,14 (ventottomilaseicentosettantasei/14) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Cosenza; 8) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 8.443,55 (ottomilaquattrocentoquarantatre/55) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Crotone; 9) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 22.263,44 (ventiduemiladuecentosessantatre/44) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Reggio Calabria; 10) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 8.659,20 (ottomilaseicentocinquantanove/20) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Vibo Valentia; 11) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 9.401,27 (novemilaquattrocentouno/27) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi per causa di Servizio di Catanzaro; 12) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 8.941,87 (ottomilanovecentoquarantuno/87) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi per causa di Servizio di Cosenza; 13) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 8.671,63 (ottomilaseicentosettantuno/63) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi per causa di Servizio di Reggio Calabria; 14) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 5.381,77 (cinquemilatrecentottantuno/77) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra di Catanzaro; 15) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 5.490,95 (cinquemilaquattrocentonovanta/95) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di Cosenza; 16) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 4.645,11 (quattromilaseicentoquarantacinque/11) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Invalidi di Guerra di Crotone; 3) di concedere, per l’anno 2004, un contributo, di C 5.699,03 (cinquemilaseicentonovantanove/03) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro di Crotone; 17) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 5.482,84 (cinquemilaquatrocentottantadue/84) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di Reggio Calabria; 4) di concedere, per l’anno 2004, un contributo, di C 10.426,54 (diecimilaquattrocentoventisei/54) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro di Reggio Calabria; 18) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 4.645,11 (quattromilaseicentoquarantacinque/11) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di Vibo Valentia; 18270 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 19) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 5.196,39 (cinquemilacentonovantasei/39) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Catanzaro; 20) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 6.094,12 (seimilanovantaquattro/12) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Cosenza; 21) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 5.482,84 (cinquemilaquattrocentottantadue/84) alla Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Reggio Calabria; 22) di concedere un contributo, per l’anno 2004, di C 4.345,04 (quattromilatrecentoquarantacinque/04) al Comitato Regionale dell’Associazione Nazionale Ciechi di Guerra; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto n. 4260 del 7/4/2003, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la L.R. del 5/12/03 n. 23; — di imputare la spesa di C 200.000,00 sul cap. 4341101 (UPB 6.2.01.03.01) del bilancio 2004 che presente la necessaria disponibilità, giusta impegno di spesa n. 1590, del 18/5/2004, assunto con D.D.G. n. 7600 del 28/5/2003; VISTA la Legge 184/83 e 149/2001 recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»; — di dare atto che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 43 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002; CHE la provincia di Catanzaro, non avendo più competenza, ha chiesto a questo Dipartimento di subentrare al pagamento della retta della minore Recinta Antonia Margherita, abbandonata fin dalla nascita, affetta da grave patologia che la rendono totalmente invalida e affidata attualmente all’Associazione Papa Giovanni 23o con sede in Rimini; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi ordinativi di pagamento; — di fare carico agli Enti beneficiari di relazionare al Dipartimento Servizi Sociali e Politiche della Famiglia sull’utilizzo delle somme stanziate, inviando apposito rendiconto corredato dai documenti giustificativi di spesa; — di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale per gli adempimenti di propria competenza; — di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — di autorizzare il Settore Politiche Sociali a dare attuazione al presente decreto. CONSIDERATO: CHE dalla relazione dell’Assistente Sociale della provincia di Catanzaro risulta che il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro ha emesso in data 15/3/1999 decreto di dichiarazione di adottabilità della minore e di affido della stessa alla Associazione suddetta; CHE il Comune di Soveria Mannelli competente per residenza ha autorizzato la prosecuzione dell’affido chiedendo contemporaneamente l’assunzione dell’onere della retta da parte di questo Dipartimento; CHE l’Associazione Papa Giovanni 23o di Rimini ha comunicato che la prestazione erogata per la minore è di tipo socioassistenziale e che l’importo per la retta dell’anno 2003 è di C 76,78 giornaliero; Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Dott. Antonino Bonura DECRETO n. 10664 dell’8 luglio 2004 Liquidazione del contributo retta all’Associazione Papa Giovanni 23o con sede in Rimini per l’affidamento familiare di minori privi di ambiente familiare idoneo – Anno 2003. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; CHE la tutrice dott.ssa Tiziana Pirelli ha comunicato che la minore percepisce a titolo di indennità di accompagnamento la somma di C 431,19 mensili che verrà trasferita all’Associazione quale compartecipazione alla retta; CHE è acquisita agli atti e verificata dall’Ufficio competente la documentazione amministrativo-contabile relativa ai provvedimenti di affidamento di minori in difficoltà, disposti dai Comuni ai sensi della L.R. n. 8 del 4/2/2002 art. 45 comma 2 lettera b; CHE, pertanto occorre procedere alla liquidazione all’Associazione Papa Giovanni 23o di Rimini – P.I. 01433850409 dell’importo di C 22.850,42 tramite conto bancario n. 07400001633S ABI 06385 CAB 24201 per competenze economiche spettanti a titolo di contributo retta anno 2003 detratta la quota dell’indennità di accompagnamento e salvo conguaglio attivo o passivo; CHE l’importo complessivo da liquidare è di C 22.850,42 e graverà sul Capitolo 4331103, giusta impegno di spesa n. 152, del 23/2/2004, assunto con decreto n. 1692, del 26/2/2004, che presenta la necessaria disponibilità; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 FERMO restando la responsabilità degli stessi Enti Locali titolari delle funzioni Socio-Assistenziali degli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia; SU CONFORME proposta del Funzionario competente, responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; 18271 VISTO il decreto n. 4260 del 7/4/2003, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; DECRETA VISTO l’art. 36 della L.R. n. 23 del 5/12/03; Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riconfermate — di liquidare all’Associazione Papa Giovanni 23o con sede in Rimini, la somma complessiva di C 22.850,42, salvo conguaglio attivo o passivo, per la retta a favore della minore Recinta Antonia Margherita, per competenze economiche anno 2003; — di imputare la suddetta somma sul capitolo 4331103, giusta impegno di spesa n. 152 del 23/2/2004, assunto con Decreto del 26/2/2004, n. 1692, che presenta la necessaria disponibilità; — di dare atto che sono state realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. 8/2002; — di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei relativi mandati di pagamento; — di provvedere all’invio in originale e in duplice copia del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; — di dare mandato al Settore competente ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 VISTA la Legge 184/83 e 149/2001 recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»; VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 10 giugno 2002 che determina la nuova misura del contributo retta e fissa criteri e modalità di erogazione; CONSIDERATO: CHE è acquisita agli atti e verificata dall’Ufficio competente la documentazione amministrativo-contabile relativa ai provvedimenti di affidamento familiare di minori in difficoltà, affidati a famiglia di parenti e/o terzi disposta dai Comuni di cui agli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente Decreto, ai sensi della L.R. n. 8 del 4/2/2002 art. 45 comma 2 lettera b; CHE occorre procedere alla liquidazione ai Comuni individuati, dell’importo indicato a fianco di ciascun beneficiario, per la somma complessiva di C 81.899,24 per competenze economiche spettanti a titolo di contributo retta anno 2003, salvo conguaglio attivo o passivo; CHE l’importo complessivo da liquidare di C 81.899,24 graverà sul Capitolo 4331103, giusta impegno di spesa n. 152, del 23/2/2004, assunto con Decreto n. 1692 del 26/2/2004; CHE resta ferma la responsabilità degli stessi Enti Locali titolari delle funzioni socio-assistenziali degli adempimenti tecnicoamministrativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia; Bonura SU CONFORME proposta del Funzionario competente, responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETO n. 10665 dell’8 luglio 2004 Liquidazione del contributo retta ai Comuni per l’affidamento familiare di minori privi di ambiente familiare idoneo – Anno 2003. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riconfermate — di liquidare ai Comuni titolari e gestori dei servizi aperti «Affidamenti familiari» di cui agli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente decreto, gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, per la somma complessiva di C 81.899,24 salvo conguaglio attivo o passivo, per contributo retta a favore dei minori affidati a famiglia di parenti e/o di terzi, per competenze economiche anno 2003; — di imputare la suddetta somma sul capitolo 4331103, giusta impegno di spesa n. 152 del 23/2/2004, assunto con Decreto del 26/2/2004, n. 1692, che presenta la necessaria disponibilità; — di dare atto che sono state realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. 8/2002; — di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei relativi mandati di pagamento; 18272 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — di provvedere all’invio in originale e in duplice copia del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale; sul cap. n. 62010712 dell’anno 2003 – impegno n. 2236 del 17/ 7/2003 – per le specifiche finalità di cui alla predetta L.R. n. 8/2003, art. 14, commi 11 e 12; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 21/ 7/2003 contenente l’elenco delle organizzazioni beneficiarie degli interventi previsti dalla suddetta legge Regionale n. 8/2003, art. 14, con i rispettivi importi; — di dare mandato al Settore competente ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Bonura DECRETO n. 10666 dell’8 luglio 2004 L.R. n. 8/2003 – Contributi una tantum in favore di Fondazioni, Associazioni, Istituti, Enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale e del volontariato – Associazione Arcipesca Fisa di Gerace (RC) per attività di volontariato. CONSIDERATO CHE la predetta Deliberazione n. 542/2003 autorizza il competente Dipartimento «Obiettivi strategici» a dare attuazione al programma di finanziamenti suddetto, ed in particolare, a provvedere con proprio atto alla liquidazione delle somme in favore dei beneficiari, secondo le indicazioni contenute nell’atto deliberativo medesimo; VISTA la nota n. 11751 del 26 settembre 2003, a firma del Dirigente Generale Vicario del Dipartimento Obiettivi Strategici, con la quale è stato chiesto ai Comuni interessati di contattare le associazioni sopradette, al fine di predisporre la documentazione necessaria alla liquidazione dei contributi di che trattasi; CONSIDERATO che l’Associazione «Arcipesca Fisa di Gerace (RC) ha prodotto la documentazione richiesta, al fine della erogazione del contributo; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/99, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/1999, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la L.R. n. 8/2003, art. 14 – commi 11 e 12 – che autorizza la Giunta Regionale a concedere contributi una tantum in favore di Fondazioni, Associazioni, Istituti, Enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale e del volontariato, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento complessivo di 760.000,00 C sul cap. 62010712 (UPB 6.2.01.07) nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003; VISTO il Decreto n. 10095 del 21/7/2003 con il quale si è provveduto ad impegnare la suddetta somma di C 760.000,00, CHE, pertanto, alla stessa organizzazione può essere erogato il finanziamento di C 2.500,00 disposto nella predetta deliberazione n. 542/2003; VISTO l’art. 45 della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria; CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2, lett. b) della citata Legge reg. n. 8/2002; SU CONFORME proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di liquidare in favore dell’Associazione Arcipesca Fisa di Gerace (RC) – C.F. n. 90012500808 un finanziamento di 2.500,00 C per come previsto dalla L.R. n. 8/2003, art. 14 – commi 11 e 12, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 21/7/2003, di cui in premessa; — di imputare la somma di C 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul cap. 62010712 dell’anno 2003 – impegno n. 2236 del 17/7/2003; — di dare atto che per i pagamenti suddetti si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2, lett. b) della citata Legge Reg. n. 8/2002; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale per gli adempimenti di propria competenza; 18273 VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni; — di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento. VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 354 del 24/6/1999; Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con delibera di G.R. n. 9/2003, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; DECRETO n. 10668 dell’8 luglio 2004 Liquidazione in favore di «Istituto MIDES» s.r.l. e Colorcom srl, per forniture e servizi resi per la partecipazione della Regione Calabria al FORUM sulla P.A. 2004 – D.G.R. n. 194/2004. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: CHE la Giunta Regionale con delibera n. 194 del 13/4/2004 ha disposto la partecipazione della Regione Calabria al FORUM della Pubblica Amministrazione, tenutosi a Roma dal 10 al 14 maggio 2004; che con D.D.R. n. 6401 del 17/5/2004, è stata impegnata la somma di C 45.000,00 per le spese di forniture di beni e servizi necessari per la predetta partecipazione della Regione, in favore dell’Istituto MIDES srl, Società organizzatrice del FORUM P.A. e della COLORCOM srl, Ditta appaltatrice dei servizi fieristici del Dipartimento Attività Produttive; VISTO il regolamento generale regolarmente sottoscritto con l’Istituto Mides s.r.l., con sede in Roma, per la partecipazione del FORUM P.A.; VISTE le fatture dell’Istituto Mides s.r.l. n. 948 e 949 del 24/ 5/2004, inerenti alle forniture ed ai servizi resi per la partecipazione della Regione Calabria al FORUM già citato, per un importo complessivo di C 39.660,38 compreso I.V.A. (25.740,38 + 13.920,00); VISTA la fattura della ditta COLORCOM relativa alla fornitura di materiale pubblicitario ed immagini fotografiche, per l’importo di C 3.600,00 compreso I.V.A.; CONSIDERATO che nella fattura n. 949 di C 13.920,00 della MIDES srl, è stata compresa la spesa di C 3.900 compreso I.V.A. per la stampa di n. 5.000 copie di volumetti, richieste ed ordinate dal Settore «Politiche Sociali» del medesimo Dipartimento Obiettivi Strategici, per essere distribuiti dal FORUM; RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione della spesa per il saldo delle fatture sopra indicate per l’importo complessivo di C 43.260,38 di cui, C 39.360,38 compreso I.V.A. a carico del Settore «Comunicazione Istituzionale, sul capitolo 1004102 – impegno n. 1357 del 7/5/2004, e per C 3.900,00 compreso I.V.A. a carico del Settore Politiche Sociali, sul capitolo 4331105 impegno n. 3595 del 25/9/2003; VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/2002, con il quale il dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto «Struttura Organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/ 2003», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto n. 16848 del 19/11/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», con il quale sono stati nominati il dott. Luigi Bulotta Dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale» ed il dott. Antonino Bonura Dirigente del Settore Politiche Sociali; VISTO il decreto n. 18358 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» con il quale il dr. Luigi Bulotta viene attribuita la delega all’adozione, sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Settore compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; SU PROPOSTA del Dirigente del competente Servizio eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo, di concerto con il Dirigente del Settore Politiche Sociali; DECRETA Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati: — di liquidare la somma complessiva di C 39.660,38 compreso I.V.A in favore di «Istituto Mides srl» con sede in Roma, a saldo delle fatture n. 948 e 949 del 24/5/2004 per le forniture ed i servizi resi per la partecipazione della Regione Calabria al Forum sulla P.A. tenutosi a Roma dal 10 al 14 maggio 2004; — di liquidare la somma di C 3.600,00 compreso I.V.A. in favore della Ditta Colorcom – Allestimenti fieristici, con sede in Santorso (VI), a saldo della fattura n. 1 del 25/6/2004 per la fornitura di materiale pubblicitario ed immagini fotografiche; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere, giusta documentazione in atti, i relativi mandati di pagamento, per C 39.660,38 in favore della Mides srl mediante accredito su c/c n. 000000000042 – ABI 05428 – CAB 03208 presso Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – Fil. 127 Roma, e per C 3.600,00 in 18274 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 favore della Colorcom srl mediante accredito su c/c n. 000051002638 – ABI 03067 – CAB 04599 presso Banca Carime – Agenzia 4 di Catanzaro; — di gravare la spesa di C 39.360,38 sul capitolo n. 1004102 del bilancio regionale 2004, impegno n. 1357 del 2004, giusto D.D.R. n. 6401 del 17/5/2004, e per C 3.900,00 compreso I.V.A. sul capitolo 4331105 – residui 2003, impegno n. 3595 del 25/9/ 2003, giusto D.D.R. n. 13856 del 30/9/2003, i quali recano le sufficienti disponibilità; — di attestare che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002; — di dare atto che la somma di C 5.639,62 costituisce economia di spesa rispetto all’impegno assunto n. 1357/2004 di C 45.000,00. Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura DECRETO n. 10670 dell’8 luglio 2004 Liquidazione fattura per acquisto videoproiettore di fascia alta Hitachi CPX 328W – Ditta Hitachi Europe srl. VISTO il decreto n. 16848 del 19/11/03 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», con il quale il dr. Luigi Bulotta è stato nominato dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»; VISTO il decreto n. 18358 del 9/12/03 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» con il quale al dr. Luigi Bulotta viene attribuita la delega all’adozione, sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra nominato Settore; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 15752 del 4/11/2003 con il quale è stata impegnata la somma di C 370.000,00 sul capitolo 12040211 del bilancio 2003 (impegno n. 4190 del 3/11/2003) anche al fine di dotare il Settore Comunicazione Istituzionale delle strumentazioni informatiche necessarie per l’espletamento delle funzioni inerenti alla Legge n. 150/2000; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 19241 del 16/12/2003 con il quale si provvedeva ad individuare le attrezzature da richiedere alla CONSIP S.p.A., quantificate in un importo complessivo di C 65.023,78 da imputare sul capitolo 12040211 del bilancio 2003, giusto impegno n. 4190 del 3/11/2003; CONSIDERATO che, tra le altre attrezzature, si è proceduto all’acquisto tramite CONSIP che ha affidato la fornitura alla Ditta Hitachi Europe srl di Milano di un videoproiettore di fascia alta Hitachi CPX 328W di costo pari a C 1.220,00 + I.V.A. (20%) per un totale di C 1.464,00 e che lo stesso è stato regolarmente fornito, installato e collaudato e che si presenta privo di vizi e rispondente alle caratteristiche richieste; IL DIRIGENTE DI SETTORE VISTA la L.R. 7/96 recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e s.m.i.»; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 354/99»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/02 con la quale è stato indicato il dott. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/03 avente ad oggetto «Struttura Organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/03», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre servizi; CONSIDERATO inoltre che la ditta Hitachi Europe srl di Milano – via Gulli, 39 ha presentato regolare fattura n. 200401633 del 25/2/2004 di C 1.220,00 + I.V.A. (20%) per un totale di C 1.464,00; RITENUTO di liquidare la somma di C 1.464,00 alla ditta Hitachi Europe srl di Milano con pagamento a mezzo di bonifico bancario; VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002; Tutto ciò premesso SU PROPOSTA del Dirigente del competente Servizio eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo; DECRETA — di liquidare la somma di C 1.220,00 + I.V.A. (20%) per complessivi C 1.464,00 alla ditta Hitachi Europe srl di Milano – via Gulli, 39 per la fornitura di un videoproiettore di fascia alta Hitachi CPX 328W, con pagamento a mezzo di bonifico bancario presso la CITIBANK N.A. Filiale di Milano Foro Bonaparte, 16 – CIN O – ABI 03566 – CAB 01600 – C/C n. 000117656012; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento; — di gravare la spesa di C 1.464,00 sul capitolo 12040211 del bilancio 2003 (impegno n. 4190 del 3/11/2003) che ne reca la sufficiente disponibilità; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — di attestare che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002; — di riservarsi la liquidazione delle altre forniture non appena in possesso della merce richiesta e delle relative fatture. Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Luigi Bulotta DECRETO n. 10671 dell’8 luglio 2004 L.R. n. 18/95 – Iscrizione nel Registro regionale del Volontariato dell’Associazione di volontariato «Sorgente di Vita Onlus» con sede in Cetraro (CS). 18275 VISTA la Legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 che prevede, all’art. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7 il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale in conformità al principio di sussidiarietà sancito dalla Legge Quadro per i Servizi Sociali n. 328/2000; RILEVATO CHE con istanza acquisita agli atti del Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici il Presidente dell’Associazione «Sorgente di Vita Onlus» con sede in Cetraro (CS) Corso S. Benedetto, 6 ha avanzato richiesta di iscrizione della medesima nel Registro del Volontariato; CHE l’organizzazione medesima, come si può evidenziare dallo Statuto e dalla documentazione allegata alla domanda, opera senza scopo di lucro e gratuitamente con l’obiettivo di promuovere l’affermazione dei valori della famiglia e della vita, in conformità ai principi espressi dalla legislazione vigente in materia di volontariato, mediante l’organizzazione di attività socioeducative, assistenziali, socio-sanitarie e formative; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni; VISTO il D.P.G.R., n. 354, del 24/6/99, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/1999, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002 nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la Legge Quadro sul Volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991, artt. 2, 3, 4 e 6. VISTA la Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge Regionale n. 10 del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. n. 18/95. VISTA la deliberazione n. 204 del 9 febbraio 1998, che istituisce il Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della predetta Legge Regionale n. 18/95; VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato trasmesso a tutte le Regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23 giugno 1992 della Presidenza del Consiglio di Ministri, allo scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato. CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95; CHE SUSSISTONO, pertanto, le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 della Legge Quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991 e agli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995, per l’iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4, Legge regionale n. 18/95); SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di iscrivere l’Organizzazione «Sorgente di Vita Onlus» con sede in Cetraro (CS), citata in premessa, al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 e della Legge 11 agosto 1991 n. 266; — di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale per gli adempimenti di propria competenza; — di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Dott. Antonino Bonura 18276 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 10672 dell’8 luglio 2004 D.M. n. 470 del 13/12/01 – D.G.R. n. 414 del 21/5/02 e D.G.R. n. 519 del 18/6/02 – Progetto «Dopo di noi» – Soc. Coop. a r.l. C.O.R.I.S.S. con sede in Sarrottino – Tiriolo – Liquidazione primo acconto. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale e successive modificazioni»; VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21/6/1999, recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354, del 24/6/99, del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.D.G. n. 4260 del 7/4/03, con il quale il dott. Antonino Bonura, viene delegato all’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali, ivi compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. 8/2002; VISTO il decreto Ministeriale 13/12/01 n. 470 «Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della legge 23/12/2000 n. 388; VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 414 del 21/5/02 «Approvazione modalità e criteri per la presentazione dei progetti di interventi a favore di soggetti in situazione di handicap grave ai sensi del D.M. 13/12/01 n. 470»; VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 519 del 18/6/02 a rettifica ed integrazione alla Delibera della Giunta Regionale n. 414 del 21/5/02; VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16/4/02 con il quale è stata assegnata la somma di 1.951.333,83, di cui all’art. 81 della legge 23/12/2000 n. 388; VISTA la graduatoria definitiva e la relativa proposta di finanziamento, ai soggetti proponenti, dei progetti presentati, approvata con decreto del Dirigente Generale n. 2314 del 10/3/03; CONSIDERATO: — che all’Ente non profit operante nel Terzo settore denominato «Soc. Coop. a r.l. C.O.R.I.S.S.», P. I.V.A. 00936310796, con sede in via Carlo Levi Sarrottino Tiriolo, è stato assegnato un contributo di C 137.520,00, quale quota di finanziamento, per la realizzazione del progetto «Dopo di noi»; — che in data 16/10/03, per l’affidamento del beneficio di cui al progetto su richiamato, è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Calabria e l’Ente non profit, registrata col n. 1008 del 16/10/03; — CHE con Decreto Dirigenziale n. 16671 del 17/11/03 è stata liquidata, alla «Soc. Coop. a r.l. C.O.R.I.S.S.» un’anticipazione pari al 20% del contributo concesso, corrispondente ad C 27.504,00; — CHE l’art. 12 della Convenzione prevede la liquidazione al Beneficiario un importo pari al 50% della somma accordata, quale primo acconto, alla presentazione della documentazione comprovante il raggiungimento del 50% della spesa ammissibile; — che la documentazione richiesta è pervenuta al protocollo del Dipartimento il 13/5/04 col n. 5639; — che l’Ufficio competente ha verificato la rispondenza della documentazione a quanto richiesto dalla Convenzione stipulata; RITENUTO: — che sulla scorta di quanto premesso occorre liquidare all’Ente non profit operante nel «Terzo settore» denominato «Soc. Coop. a r.l. C.O.R.I.S.S.», P. I.V.A. 00936310796, con sede in Sarrottino Tiriolo, è da liquidarsi l’importo di C 55.008,00 quale primo acconto pari al 50% della somma accordata detratto il 50% dell’anticipazione già corrisposta, per come dal seguente quadro riassuntivo: — 50% contributo C 68.760,00 — quota anticipazione da detrarre C 13.752,00 -– importo primo acconto C 55.008,00 TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 della L.R. 4/2/2002 n. 8; VISTA la nota DPSP/II/6679/8/5B del 29/11/02 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento delle Politiche Sociali e previdenziali – comunica il trasferimento della quota parziale di C 1.498.351,20, differendo l’erogazione di quanto ancora dovuto nel corso dell’esercizio finanziario 2003; VISTA la circolare n. 1154 del 10/4/2002 del 3o Dipartimento Bilancio e Finanze; VISTA la disponibilità della corrispondente somma di C 1.498.351,20 sul capitolo 62010506 del bilancio Regionale 2003, giusta deliberazione G.R. n. 1283 del 27/12/02; DECRETA VISTO il decreto n. 10097 del 21/7/2003 con il quale si impegna la somma di C 1.498.351,20 sul capitolo 62010506 del Bilancio 2003, per le finalità di cui al D.M. n. 470 del 13/12/ 2001; SU CONFORME proposta del funzionario responsabile, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1. di autorizzare la Ragioneria alla liquidazione in favore dell’Ente non profit operante nel «Terzo settore» denominato 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 «Soc. COOP. a r.l. C.O.R.I.S.S.» P. I.V.A. 00936310796, con sede in Sarrottino Tiriolo, dell’importo di C 55.008,00, quale prima anticipazione del contributo concesso con decreto del Dirigente Generale n. 2314 del 10/3/03, per come previsto all’art. 12 della Convenzione stipulata n. 1008 del 16/10/03; 18277 Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; CONSIDERATO che il Settore competente ha riferito; 2. di imputare la spesa sul capitolo 62010506 del Bilancio regionale 2003 giusta impegno n. 2235 del 17/7/2003, assunto con decreto n. 10097 del 21/7/03; 3. di accreditare la somma di C 55.008,00 presso la Carime – sede Catanzaro ABI 03067 – CAB 04400 conto corrente n. 51010188/67; 4. di dare atto che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa, art. 45 della L.R. n. 8/2002; 5. di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta regionale; 6. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; 7. di autorizzare il competente Settore a dare attuazione al presente decreto. Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura VISTE le istanze motivate dai gestori dei servizi assistenziali per adulti, donne in difficoltà e minori fuori regione, volta ad ottenere i contributi retta per le prestazioni fornite agli utenti ospiti nelle strutture socio assistenziali; ACCERTATO che agli atti dell’ufficio risultano acquisiti i provvedimenti autorizzativi di competenza dei Comuni di residenza; CHE, l’importo complessivo da liquidare è di C 113.089,00, che graverà sul capitolo 4331103 del bilancio 2004, giusto impegno di spesa n. 1058 dell’16/4/2004, assunto con decreto n. 5006 del 27/4/2004; CHE, conseguentemente occorre procedere alla liquidazione, in favore delle strutture socio-assistenziali ed organismi di cui agli uniti elenchi, che fanno parte integrante del presente Decreto, della somma indicata a fianco di ciascun beneficiario, a titolo di acconto rette spettanti per il primo trimestre 2004 e saldo 2003, per la somma complessiva di C 113,089,00, salvo conguaglio attivo o passivo; CHE si sono realizzate le condizioni per il pagamento della spesa; VISTA la legge regionale n. 23/2003, ed in particolare l’art. 36; DECRETO n. 10673 dell’8 luglio 2004 Contributo rette a strutture socio-assistenziale della Regione per l’ospitalità di adulti, donne in difficoltà e minore fuori regione – Saldo competenze acconto 1o trimestre 2004 e saldo 2003. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/99, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; SU CONFORME proposta del Funzionario competente, responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di liquidare alle strutture socio-assistenziali per adulti, donne in difficoltà e minori fuori regione, di cui agli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente decreto, l’importo indicato a fianco di ciascun beneficiario, per la somma complessiva di C 113.089,00, salvo conguaglio attivo o passivo, quale acconto rette spettanti per il primo trimestre 2004 e saldo 2003; — di imputare la somma complessiva di C 113.089,00 sul capitolo 4331103 del bilancio 2004, giusta impegno di spesa del 16/4/2004, n. 1058, assunto con decreto del 27/4/2004 n. 5006, che presenta la necessaria disponibilità; — di dare atto che sono state realizzate le condizioni di cui all’art. 45, della L.R. n. 8/2002; VISTA la D.G.R. n. 9 del 14/1/2003; VISTO il decreto del 7/4/2003 n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/1999, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del — di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, secondo le modalità indicate negli elenchi allegati; — di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale; 18278 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C.; — di dare mandato al Settore competente di eseguire il presente decreto. verifiche tecniche effettuate, i moduli in questione sono stati installati e risultano perfettamente funzionanti secondo le specifiche prescritte nel contratto stipulato in data 31 luglio 2003, repertorio n. 765; RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento della summenzionata fattura alla Società Anemos ICT; Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura VISTO l’articolo 30 della Legge Regionale 13 maggio 1996; VISTI gli artt. 43 e 45 della Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8; DECRETO n. 10690 dell’8 luglio 2004 Liquidazione fattura n. CZ-04-3 del 25 maggio 2004 alla Società Anemos ICT. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 13 novembre 2002; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21 giugno 1999; DECRETA 1. di liquidare a favore della Società Anemos ICT s.r.l. con sede in via Butera, 14 – 88100 Catanzaro P.I. 02284600794, la fattura n. CZ-04-3 del 25 maggio 2004 dell’importo di C 2.318,40 I.V.A. compresa per quanto in premessa specificato; 2. di gravare la predetta spesa, pari a C 2.318,40, sul capitolo 1006101, del bilancio regionale, esercizio finanziario 2004, a fronte dell’impegno n. 4922 dell’1 dicembre 2003, assunto con decreto n. 18.386/2003; 3. il Settore Ragioneria Generale è autorizzato all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore della Società ANEMOS ICT s.r.l. − Via Butera n. 14 − 88100 Catanzaro mediante accreditamento a mezzo bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena – filiale di Catanzaro – c/c 5727.70 – ABI 1030 – CAB 04400. Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Dott. Luigi Filippo Mamone VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il decreto n. 4263 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» di conferimento dell’incarico ai Dirigenti dei Settori del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto n. 4261 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» di delega dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore: «Sistema Informatico, Statistico e New Economy»; VISTO il proprio decreto n. 10.555 del 28/7/2003 con il quale è stato approvato il disciplinare per la realizzazione degli interventi evolutivi sul sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti POR (Rendiconta); VISTO il contratto stipulato in data 31 luglio 2003 tra la Regione Calabria e la Società ANEMOS ICT, repertoriato al n. 765/ 2003, per la realizzazione di interventi evolutivi sul sistema di monitoraggio dei progetti POR denominato «Rendiconta»; VISTA la fattura n. CZ-04-3 del 25 maggio 2004 della Società Anemos ICT, dell’importo di C 2.318,40 I.V.A. compresa, relativa agli interventi evolutivi sul Sistema «Rendiconta» (domanda di pagamento e colloquio con la contabilità finanziaria), acquista agli atti in data 26 maggio 2004, prot. n. 901; VISTA l’attestazione dell’ing. Corrado Zoccali – componente della SOG e responsabile dell’attivazione del Servizio Informatico di Monitoraggio dei Programmi Comunitari – rilasciata in data 11 giugno 2004 dalla quale si evince che, sulla base delle DECRETO n. 10693 dell’8 luglio 2004 Esecuzione pagamenti Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.». IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/99, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354; VISTA la legge regionale 16/3/2004 n. 9 che approva il bilancio di previsione 2004; VISTA la legge regionale 4/2/2002 n. 8 che contiene norme in materia di bilancio e contabilità; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003 n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al dott. Antonino Bonura, Diri- 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 gente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; PREMESSO che con decreto n. 6477 del 17/5/04 il Dirigente del Dipartimento Obiettivi Strategici ha autorizzato la liquidazione della somma di euro 2.067.228,86 per contributo rette ai servizi residenziali case di riposo, comunità alloggio e centri diurni per l’ospitalità di persone anziane, saldo; 18279 — di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della giunta Regionale; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; — di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente Decreto. Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura CONSIDERATO che tra i beneficiari da liquidare risulta inclusa la Casa di riposo «Le Magnolie» di Bovalino; ATTESO che, la Tesoreria della Regione Calabria banca Carime agenzia n. 4 di Catanzaro ha provveduto ad emettere l’assegno n. 3800008335-06 C 5.544,00 a favore della suddetta ditta; DECRETO n. 10694 dell’8 luglio 2004 Esecuzione pagamenti Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.». CONSIDERATO che l’assegno intestato al beneficiario di cui sopra non risponde all’esatta ragione sociale; IL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCERTATO che la Regione Sociale esatta risulta essere Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.», con sede sociale in via S. Elena, 123/a 89034 Bovalino (RC); VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CONSIDERATO che si rende necessario incamerare la somma di C 5.544,00 destinata alla Casa di Riposo «Le Magnolie» emettendo reversale d’incasso con imputazione sul cap. 6102111/2004; VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/99, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; RITENUTO dover provvedere al pagamento dell’importo di C 5.544,00 spettante alla Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.», con sede sociale in via S. Elena, 123/a 89034 Bovalino (RC); VISTI gli art. 43 e 45 legge Regionale n. 4/2/2002 n. 8; SU CONFORME proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di liquidare la somma di C 5.544,00 spettante alla Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.», con sede sociale in via S. Elena, 123/a 89034 Bovalino (RC) utilizzando le coordinate bancarie ABI 08492 – CAB 81300 – C/C 850124; — di impegnare la spesa sul cap. 9102111 del corrente esercizio 2004 delle partite di giro; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento; — di dare atto che si sono create le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa cosı̀ come previsto dall’art. 45 L.R. n. 8 del 4/2/2002; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354; VISTA la legge regionale 16/3/2004 n. 9 che approva il bilancio di previsione 2004; VISTA la legge regionale 4/2/2002 n. 8 che contiene norme in materia di bilancio e contabilità; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003 n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; PREMESSO che con decreto n. 3152 del 25/3/2004 il Dirigente del Dipartimento Obiettivi Strategici ha autorizzato la liquidazione della somma di C 596.574,19 per contributo rette ai servizi residenziali case di riposo, comunità alloggio e centri diurni per l’ospitalità di persone anziane, saldo; CONSIDERATO che tra i beneficiari da liquidare risulta inclusa la Casa di riposo «Le Magnolie» di Bovalino; 18280 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 ATTESO che, la Tesoreria della Regione Calabria banca Carime agenzia n. 4 di Catanzaro ha provveduto ad emettere l’assegno n. 4101269869-08 C 7.912,08 a favore della suddetta ditta; CONSIDERATO che l’assegno intestato al beneficiario di cui sopra non risponde all’esatta ragione sociale; ACCERTATO che la Regione Sociale esatta risulta essere Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.», con sede sociale in via S. Elena, 123/a 89034 Bovalino (RC); CONSIDERATO che si rende necessario incamerare la somma di C 7.912,08 destinata alla Casa di Riposo «Le Magnolie» emettendo reversale d’incasso con imputazione sul cap. 6102111/2004; RITENUTO dover provvedere al pagamento dell’importo di C 7.912,08 spettante alla Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.», con sede sociale in via S. Elena, 123/a 89034 Bovalino (RC); VISTI gli art. 43 e 45 legge Regionale n. 4/2/2002 n. 8; SU CONFORME proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di liquidare la somma di C 7.912,08 spettante alla Cooperativa Sociale e di Servizi a r.l. «A.S.T.E.R.», con sede sociale in via S. Elena, 123/a 89034 Bovalino (RC) utilizzando le coordinate bancarie ABI 08492 – CAB 81300 – C/C 850124; — di impegnare la spesa sul cap. 9102111 del corrente esercizio 2004 delle partite di giro; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento; — di dare atto che si sono create le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa cosı̀ come previsto dall’art. 45 L.R. n. 8 del 4/2/2002; — di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della giunta Regionale; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; — di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente Decreto. Catanzaro, lı̀ 8 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura DECRETO n. 10900 del 9 luglio 2004 PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Cibi Meridiani, Monumenti Paralleli» – Trasferta in Tunisia. IL DIRIGENTE PREMESSO CHE la Regione Calabria ha aderito al P.I.C. Interreg III Programma Operativo 2000/2006 giusta Delibera n. 3513 del 22/11/ 1999 e partecipato ai bandi di selezione indetti nell’anno 2002 nell’ambito della Sezione B – Spazio Medocc per ottenere il finanziamento a valere sul FESR di proposte progettuali presentate come capofila e partner, giusta Delibera n. 472 del 10/6/ 2002; CHE con decisione del 18/12/2002 il Comitato di Programmazione ha valutato positivamente ed ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto denominato «Cibi Meridiani, Monumenti Paralleli» presentato come capofila dalla Regione Calabria nell’Asse 4, misura 4.2 dell’anzidetto programma operativo, al quale partecipano come partner finanziari i seguenti organismi: Gal Crati, comune di Bologna, Regioni Sicilia e Sardegna, governo delle Isole Balneari, città di Melilla e Camera Municipale di Portiamo e come partner osservatore la Città di Hammam Sousse della Tunisia; CHE a seguito di tale approvazione, la Regione Calabria come capofila transnazionale del progetto, ha stipulato apposita convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Unica di Gestione del Programma e istituito apposito capitolo di bilancio e impegnato la somma assegnata per la realizzazione delle attività di propria competenza, nonché l’intera quota FESR dell’indicato Progetto, per un totale di C 1.091.250 imputato sul capitolo n. 26030101 anno 2003 impegno di spesa n. 2686 del 5/8/2003, del bilancio regionale, esercizio finanziario anno 2003, che presenta la necessaria disponibilità, giusto decreto Dirigenziale n. 11325 del 6 agosto 2003; CONSIDERATO che il progetto prevede due organismi di gestione, il Comitato di Pilotaggio e il Comitato Tecnico Scientifico che si riuniscono dietro convocazione della Regione Calabria quale capofila del progetto, periodicamente in sedi diverse, in Italia e all’estero, individuate, di volta in volta, da tutti i partners di progetto, al fine di coordinare, controllare e indirizzare l’attività progettuale sia sotto il profilo amministrativofinanziario che tecnico-scientifico; CHE il Comitato di Pilotaggio nell’ultima riunione ha individuato quale sede per il prossimo incontro del Comitato Tecnico Scientifico, la città di Hammam Sousse in Tunisia, al fine di aumentare il coinvolgimento del partner del paese terzo nelle attività di progetto in vista dell’evento finale del progetto e del festival gastronomico che si terranno in Calabria nel mese di settembre e di operare una verifica dei prodotti comuni in corso di realizzazione, giusta nota prot. n. 528 dell’1/7/2004; CHE la partecipazione della Regione Calabria, capofila di progetto, ai lavori del sopraindicato Comitato Tecnico Scientifico, è solitamente garantita dal dott. Rocco Mercurio, Responsabile del progetto e dalla dott.ssa Evelina Rizzo, Segretaria del Comitato Tecnico Scientifico; RITENUTO necessario, per una buona riuscita della riunione avvalersi di un servizio di interpretariato dalla lingua italiana alla lingua francese e viceversa per assicurare la totale comprensione linguistica tra i rappresentanti degli organismi partenrs in seno al Comitato Tecnico Scientifico ed il Presidente della città di Hammam Sousse; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 CONSIDERATO che tali competenze tecniche professionali non sono reperibili all’interno dell’amministrazione regionale; RITENUTO potere individuare tale professionalità, per la provata competenza dimostrata, tra i componenti il gruppo di lavoro del Liceo Linguistico Internazionale «Bruno Leoni» – via Gelso Bianco n. 4, 88100 di Catanzaro, aggiudicatario della gara per la fornitura del servizio di traduzione ed interpretariato alla Regione Calabria nell’ambito del programma Interreg; RILEVATA la disponibilità della professoressa Stefania Cinzia Scozzafava a recarsi in trasferta in Tunisia per assicurare il servizio di interpretariato nel corso dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico che si svolgeranno nei giorni 12 e 13 luglio 2004; TENUTO CONTO che alla professionista di cui sopra sarà corrisposto il compenso per le sole ore di interpretariato svolto durante le due riunioni ufficiali che non supereranno le sette ore giornaliere; CHE la stessa non chiederà la corresponsione per eventuali ulteriori ore di interpretariato al di fuori delle due riunioni; CONSIDERATO che le condizioni economiche stabilite per tale servizio con l’aggiudicazione della gara sono da ritenersi congrue in relazione ai costi di mercato e alle prestazioni richieste per cui il compenso sarà pari a C 245,00 al giorno per un totale complessivo di C 490,00 per le due riunioni più eventuali oneri fiscali e previdenziali a carico del committente, oltre alle spese di viaggio, vitto e di sistemazione alberghiera per le quali si applicheranno le tariffe stabilite per le trasferte all’estero dei funzionari regionali; TENUTO CONTO che la comunicazione della Commissione Europea C(2000) 143/08 del 20/4/2000 che fissa gli orientamenti del programma Interreg III, ha ammesso la partecipazione dei Paesi Terzi ma ha stabilito, nel contempo, che le spese all’uopo sostenute con fondi FESR, riguardanti trasferte o altre attività di progetto in tali Paesi, sono da ritenersi ammissibili solo se i relativi titoli giustificativi di spesa siano emessi nel territorio europeo; CHE, conseguentemente, per assicurare, ai sopraccitati delegati, tutta l’assistenza necessaria per l’organizzazione della trasferta in Tunisia e l’emissione dei documenti di spesa relativi a viaggio e alloggio, è stata incaricata l’agenzia di Viaggi Vaiolet Coast Travel sita in Lamezia Terme via del Mare – 88040 – P.I. 00986520799, avendo la stessa già prestato tali servizi in modo eccellente anche nella precedente fase di programmazione Interreg IIC; CHE le spese di biglietteria aerea e sistemazione alberghiera dei partecipanti alla riunione di Hammam Sousse, saranno liquidate all’Agenzia di cui sopra, a seguito di presentazione di regolare fattura; TENUTO CONTO che le spese per la trasferta in argomento, rientrano tra quelle eleggibili del progetto «Cibi Meridiani, Monumenti Paralleli» e che sussiste la dotazione finanziaria necessaria per la relativa liquidazione; VISTA la legge regionale n. 8/2002 art. 45, comma 2, lett. B); VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale e successive modificazioni»; 18281 VISTA la deliberazione G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93» e successive integrazioni e modificazioni; VISTO il decreto n. 354 del 24/6/1999, del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002 con la quale il dott. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la delibera G.R. n. 212 dell’11 marzo 2003, che ha assegnato il programma comunitario Interreg (PIC) all’Unità Organizzativa Autonoma del Dipartimento Obiettivi Strategici; VISTO il D.D.G. n. 8073 del 16/6/2003, con il quale il dott. Francesco Simonetti è stato nominato responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma sopracitata; DECRETA Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: — di autorizzare la delegazione composta dal dott. Rocco Mercurio, Responsabile del progetto, dott.ssa Evelina Rizzo, Segretaria del Comitato Tecnico Scientifico e dalla Professoressa Stefania Cinzia Scozzafava del Liceo Linguistico Internazionale «Bruno Leoni» – via Gelso Bianco n. 4, 88100 di Catanzaro a recarsi in trasferta ad Hammam Sousse in Tunisia dal 10 luglio al 14 luglio 2004, per i lavori del Comitato Tecnico Scientifico del progetto comunitario «Cibi Meridiani, Monumento Paralleli» che si svolgeranno in Tunisia ad Hammam Sousse; — di provvedere a liquidare il compenso, più eventuali oneri fiscali e previdenziali a carico del committente, per la prestazione della prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava, a seguito di presentazioni di regolare fattura o altro documento contabile equipollente che comprenderà, anche, le spese di vitto sostenute e debitamente documentate, che non dovranno superare l’importo di C 28,94 a pasto, pari all’indennità di pasto stabilita per il funzionario regionale; — di autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare le spese di viaggio e sistemazione alberghiera per la suddetta delegazione, composta dal dott. Rocco Mercurio, dalla dott.ssa Evelina Rizzo e dalla prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava, dietro presentazione di regolare fattura e di altri titoli di spesa all’Agenzia di Viaggi Vaiolet Coast Travel con sede a Lamezia Terme, via del Mare – 88040 – P.I. 00986520799, che si è resa disponibile a prestare i suddetti servizi, mediante bonifico su conto corrente bancario n. 275/2 presso la Banca CREDEM – piazza S. Francesco Lamezia Terme – 88048, intestato all’Agenzia di Viaggi Vaiolet Coast Travel cod. ABI n. 03032, cod. CAB n. 42841 – CIN S; — di autorizzare il Dipartimento del Personale – Settore Economico, Ufficio missioni a liquidare, a favore di Rocco Mercurio, Responsabile del progetto, ed Evelina Rizzo, Segretaria del Comitato di Pilotaggio, il rimborso delle altre spese di missione e le indennità dovute nel rispetto della normativa vigente; 18282 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — di fare gravare le relative somme sul capitolo n. 26030101, impegno di spesa n. 2686 del 5/8/2003, del bilancio regionale, esercizio finanziario anno 2003, in conto residui, istituito per il progetto «Cibi Meridiani, Monumenti Paralleli», che presenta la necessaria disponibilità. Catanzaro, lı̀ 9 luglio 2004 Il Dirigente Francesco Simonetti dei progetti finanziati, attraverso gli strumenti e le modalità che il Dipartimento riterrà più opportune tra cui l’acquisizione di relazioni semestrali da parte dei Comuni beneficiari dei finanziamenti, nonché delle rendicontazioni esaustive della destinazione delle somme liquidate; ACCERTATO che agli atti dell’ufficio risultano acquisiti i dati richiesti con nota n. 05877 del 24/5/2004 ed avente per oggetto progetti «Tutela della maternità delle donne non occupate, L.R. 7/2001 e D.G.R. n. 323 del 18/5/2004; CONSIDERATO che il Settore competente ha riferito; DECRETO n. 10918 del 12 luglio 2004 Liquidazione acconto 50% progetti relativi alla «Tutela della maternità delle donne non occupate» di cui alla L.R. 7/2001 e D.G.R. n. 323 del 18/5/2004. IL DIRIGENTE DI SETTORE VISTO la D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 9 del 14/1/2003; VISTO il D.D.G. n. 4260, del 7/4/2003 con il quale il dott. Antonino Bonura viene delegato all’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il settore Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali ivi compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. 8/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la L.R. n. 7 del 2 maggio 2001 pubblicata in BURC n. 41 del 9 maggio 2001; VISTO il decreto n. 20412 del 29/12/2003 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di C 6.620.823,17 sul cap. 62010508 del bilancio 2003 con riserva di avviare, con successivo atto, le procedure necessarie per l’erogazione dei fondi di che trattasi; VISTA la delibera di G.R. n. 323 del 18/5/2004 allegato A punto C capoverso 1 «Interventi per la tutela della maternità delle donne non occupate – L.R. 7/2001»; VISTA la disponibilità finanziaria di C 6.620.823,17, impegnata sul cap. 62010508 del bilancio 2003, Decreto n. 20412 del 29/12/2003; RITENUTO opportuno, in questa prima fase, liquidare ai Comuni beneficiari dei finanziamenti l’importo ad essi destinato nella misura del 50% pari ad C 583.817,11, procedendo successivamente al saldo delle spettanze previa verifica dell’andamento CHE l’importo complessivo da liquidare, ai Comuni di C 583.817,11 (cinquecentottantotreottocentodiciassette/11), che graverà sul capitolo 62010508 del bilancio 2003, giusto impegno di spesa n. 6229 del 23/12/2003; VISTA la disponibilità dell’importo richiesto sul capitolo 62010508; VISTO che si sono determinate le condizioni di cui all’art. 45 della L. 8/2002; SU CONFORME proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio iteressato; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: — di liquidare agli Enti individuati di cui agli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente decreto, l’importo indicato a fianco di ciascun beneficiario per la somma complessiva di C 583.817,11 (cinquecentoottantatreottocentodiciassette/ 11), quale acconto del 50%; — di imputare la somma complessiva di C 583.817,11, sul cap. n. 62010508 dell’esercizio finanziario 2003, giusto impegno di spesa n. 6229 del 23/12/2003 ed assunto con decreto n. 20412 del 29/12/2003 che presenta la necessaria disponibilità; — di autorizzare il Settore Ragioneria all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento secondo le modalità indicate negli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente decreto; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi ordinativi di pagamento; — di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della giunta Regionale; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. Catanzaro, lı̀ 12 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 10919 del 12 luglio 2004 Servizio di informazione in tempo reale agli Enti Locali – Liquidazione spesa alla Abramotel s.r.l. per il periodo 1 aprile 2004/30 giugno 2004. IL DIRIGENTE DI SETTORE 18283 Settore Comunicazione Istituzionale l’adozione dei provvedimenti finali del procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; SU PROPOSTA del Dirigente del competente servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo; PREMESSO CHE DECRETA — il bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2004, prevede fra le spese correnti allocate all’UPB 1.2.04.02 capitolo 1008104 – le «spese per la realizzazione progetto di informazioni in tempo reale per gli Enti Locali attraverso anche l’utilizzo dei servizi internet di ANCITEL» con uno stanziamento di C 500.000,00; — che il servizio di cui sopra, con la convenzione stipulata in data 13 ottobre 1998 – rep. 2395, registrata a Catanzaro il 16/10/ 1998, al n. 4981/1 Serie 3a, è stato affidato alla Abramotel s.r.l. con sede in Roma, in quanto soggetto che ne ha l’esclusiva in Calabria, per un corrispettivo di lire 1.500.000 annue, I.V.A. compresa, pari oggi ad C 774.685,34; — che con D.D.R. n. 4259 del 15/4/2004 è stata impegnata la somma di C 500.000,00 in favore della ditta Abramotel s.r.l., impegno 759 del 31/3/2004 sul capitolo 1008104 del bilancio del corrente esercizio 2004, per far fronte alle spese di che trattasi, con riserva di liquidare con successivi atti i corrispettivi dovuti; — che in data 25 maggio 2004, rep. n. 3083 è stato stipulato il nuovo contratto in base allo schema approvato con il Decreto dirigenziale n. 6182 del 13 maggio 2004; VISTA la fattura n. 011 del 30/6/2004 di C 187.500,00 compreso I.V.A. in ragione del 4% relativa al periodo aprile-giugno 2004, trasmessa dalla Abramotel s.r.l. con nota n. A.T. 042/2004; — la narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta; — di liquidare in favore della società Abramotel s.r.l., con sede legale in Roma, la somma complessiva di C 187.500,00 (centottantasettemilacinquecento/00) I.V.A. compresa, quale saldo per i servizi di informazione in tempo reale agli Enti Locali, forniti nel periodo 1 aprile 2004-30 giugno 2004, come da convenzione regolarmente stipulata; — di gravare la spesa di C 187.500,00 sul capitolo 1008104 – UPB 1.2.04.02 del bilancio regionale esercizio 2004 – impegno n. 759 del 31/3/2004, giusto DDR n. 4259 del 15/4/2004; — di autorizzare la Ragioneria regionale ad emettere il relativo mandato di pagamento; — di attestare che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002; — il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 12 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Bulotta ATTESO che si sono verificate le condizioni previste dall’articolo 45 della L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. 21/6/99 n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto quattro del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con delibera della G.R. n. 9/2003, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; DECRETO n. 10937 del 12 luglio 2004 Legge regionale 3 agosto 1999 n. 20 – Istituzione Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – ARPACAL – Adempimenti ed atti conseguenti – Accredito fondi annualità 2004. IL DIRIGENTE VISTA la L.R. 7/96 recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e s.m.i.»; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato indicato il dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 354/99»; VISTO il decreto n. 18358 del 9/12/2003 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», a norma dell’art. 1, punto 2 del D.P.G.R. 354/99, delega al Dirigente del VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; 18284 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO la D.G.R. n. 945, del 15/10/02, con la quale è stato indicato il dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/03 avente per oggetto «Struttura Organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera di G.R. n. 219/2003», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Enti Strumentali e Politiche Sociali», articolato in cinque Servizi, compreso il Servizio Enti Strumentali e Partecipati; VISTO il decreto n. 18360 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», con il quale viene conferito al dott. Giuseppe Bianco l’incarico di Dirigente del Servizio Enti Strumentali e Partecipati, nonché viene attribuita la delega all’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi di competenza del sopra richiamato Servizio, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; RILEVATO — che con L.R. 20/1999 è stata istituita l’agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (ARPACal); — che con D.P.G.R. n. 25/2000 in ossequio alla L.R. 20/99 è stata costituita l’ARPACal., definendo la composizione del Comitato Regionale di Indirizzo, il Collegio dei Revisori e la nomina del Direttore generale; — che con delibera della G.R. n. 1176/2001 è stato approvato il regolamento dell’ARPACal., predisposto ai sensi dell’art. 13 della citata L.R. 20/99, previo parere favorevole del Comitato Regionale d’Indirizzo; RITENUTO di dover liquidare la somma di C 6.000.000,00, pari ai 6/12 dello stanziamento di bilancio in favore dell’A.R. P.A.Cal. per assicurare i servizi istituzionali dell’Agenzia; VISTA la L.R. n. 9/2004; VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8/2002; SU PROPOSTA del Dirigente del competente servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente medesimo; DECRETA — la narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta; — di liquidare la somma di C 6.000.000,00, pari ai 6/12 dello stanziamento in bilancio in favore dell’A.R.P.A.Cal. con accredito sul C.C. n. 000/151343/68 c/o Banca Carime S.p.A. Agenzia centrale di Catanzaro – ABI 3067, CAB 4400 via Indipendenza n. 44; — di far gravare la spesa sul cap. 2131103 del bilancio regionale 2004 – impegno n. 1582 del 18/5/2004 – D.D.R. n. 7409 del 26/5/2004; — di attestare che si sono verificate le condizioni stabilite dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002; — di riservarsi, con successivo decreto di corrispondere all’ARPACal. la restante quota dello stanziamento previsto per il corrente esercizio 2004. Catanzaro, lı̀ 12 luglio 2004 Il Dirigente Dr. Giuseppe Bianco — che con delibera della G.R. n. 370/2002, tra l’altro, sono state approvate modifiche al regolamento ARPACal.; — che con D.P.G.R. n. 24 del 22/1/2002, confermato con D.P.G.R. n. 100 del 24/6/2002, è stato disposto il commissariamento dell’ARPACal. e nominato il Commissario; — che con L.R. n. 9 del 16/3/2004 è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2004, che reca sul capitolo n. 2131103 dello stato di previsione della spesa lo stanziamento di C 12.000.000,00 destinato alle spese di istituzione e funzionamento dell’ARPACal.; — che con D.D.R. n. 7409 del 16 maggio 2004 è stata impegnata la somma di C 12.000.000,00 sul precitato capitolo 2131103 del bilancio 2004, impegno n. 1582 del 18/5/2004, per le finalità sopra indicate; CONSIDERATO che con nota n. 3654/04 del 24/6/2004 l’ARPACal. ha trasmesso il Bilancio di previsione 2004 ed il pluriennale 2004/2006, approvato con decreto Commissariale n. 163 del 31/3/2004, al Dipartimento Bilancio, al Comitato di Indirizzo ed al Dipartimento Obiettivi Strategici per il previsto parere di competenza e la successiva approvazione; — che con nota n. 3871/04 del 5/7/2004, acquisita agli atti con prot. n. 531 del 5/7/2004, l’ARPACal. ha richiesto il trasferimento delle risorse disponibili al fine di sopperire alle esigenze di cassa e garantire lo svolgimento delle attività dell’Agenzia previste dalla citata L.R. n. 20/99; DECRETO n. 10978 del 12 luglio 2004 Proroga termini di scadenza del Programma di Interventi denominato «Il Sole in Cento Scuole». IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che la Giunta Regionale: — con deliberazione n. 460/2003, ha approvato il programma di Interventi «Il sole in Cento Scuole»; — con deliberazione n. 195/04 ha riapprovato il suddetto Programma di interventi relativo bando e riapertura termini, con scadenza di presentazione delle domande da parte dei soggetti pubblici interessati al 29/6/2004; CONSIDERATO CHE: — sono pervenute da parte di diverse Amministrazioni Comunali, richiesta di proroga della data di scadenza (29/6/2004) del bando di cui alla citata deliberazione della G.R. n. 195/04, in quanto, gli uffici preposti, essendo stati impegnati nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, non hanno potuto presentare la documentazione richiesta dal bando con l’assunzione dell’impegno di cofinanziabilità di ciascuno intervento; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — con la citata deliberazione n. 195/2004 è stato conferito mandato allo scrivente per i successivi provvedimenti; RITENUTO di poter accogliere le richieste di proroghe dei termini di scadenza di ulteriori 30 giorni; VISTO il D.D.G. n. 4262 del 7/4/2003 con il quale lo scrivente è stato delegato ad assumere, sotto forma di decreto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. 354/99 e s.m.i., per i provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore Energia, Piani commerciali Telecomunicazioni del Dipartimento Obiettivi Stretegici, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; SU conforme proposta del Dirigente del Servizio Energia di concerto con il responsabile del procedimento amministrativo del bando in questione. DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa, di: a) prorogare i termini per la presentazione delle domande, del Programma di Interventi «il Sole in Cento Scuole», di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 195/04 di ulteriori 30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nel B.U.R.C., fermo restando tutte le altre indicazioni e richieste previste nella suddetta deliberazione; b) pubblicare nel B.U.R.C. il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 12 luglio 2004 Dr. Domenico Lemma 18285 nistero delle Comunicazioni l’importo da rimborsare per le elezioni politiche e amministrative dell’anno 2001, pari ad C 174.446,23; — che con delibera n. 639 del 17/10/2002 avente ad oggetto: «Variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2002. Assegnazione di fondi dallo Stato da destinare alle emittenti radiotelevisive locali (art. 4, comma 5, della legge 22/2/2000, n. 28)», si è proceduto ad apportare le relative variazioni ai capitoli di entrata e di spesa a seguito della comunicazione dell’accreditamento delle somme relative ai rimborsi dei messaggi elettorali autogestiti riferiti, tra l’altro, alle lezioni politiche e amministrative del 2001; ACCERTATO — che il Ministero delle Comunicazioni ha materialmente accreditato in favore della Regione Calabria le somme necessarie per il pagamento dei rimborsi alle emittenti aventi diritto, e tra l’altro, quelli per le elezioni politiche e amministrative dell’anno 2001, giusta quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n. 1000 del 24/6/2002, di importo pari ad C 174.446,23; — che il bilancio regionale 2004, esercizio 2004, sul capitolo 1008109 reca uno stanziamento finalizzato al pagamento dei rimborsi di che trattasi; — che nessun pagamento è stato ad oggi effettuato alle emittenti indicate nell’elenco allegato al presente decreto (allegato «A») creditrici per le elezioni politiche e amministrative del 13/ 5/2001; — che le emittenti radiotelevisive di seguito elencate hanno presentato formale richiesta per ricevere il rimborso ad esse spettanti; RITENUTO DECRETO n. 10980 del 12 luglio 2004 Impegno di spesa della somma di C 9.225,99 per rimborso alle emittenti radiotelevisive per le elezioni politiche e amministrative del 13/5/2001 – L. n. 28/2000. — di doversi procedere all’impegno della somma di C 9.225,99 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive, di cui all’allegato elenco, che hanno trasmesso i messaggi autogestiti in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche e amministrative dell’anno 2001; VISTA la legge 28 febbraio 2000, n. 28; IL DIRIGENTE DI SETTORE CONSIDERATO — che la legge 28/2/2000 n. 28 ed il D.M. 3 aprile 2002 prevedono la concessione di rimborsi a favore delle emittenti radiotelevisive che hanno trasmesso messaggi elettorali autogestiti in occasione della campagna elettorale relativa alle elezioni politiche e amministrative del 13/5/2001; VISTA la L.R. 7/96 recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e s.m.i.»; — che il CORECOM Calabria ha trasmesso alla Giunta Regionale, con nota n. 2259 del 27/11/01 l’elenco delle emittenti radiotelevisive che hanno trasmesso messaggi elettorali autogestiti in occasione della campagna elettorale amministrativa e referendaria dell’anno 2001; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; — che dalla predetta documentazione risulta che le emittenti televisive e radiofoniche di cui all’allegato elenco (allegato «A») sono dovute le somme a fianco di ciascuna indicate per le elezioni politiche e amministrative del 13/5/2001; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; — che con nota del Dipartimento Presidenza, Settore Affari Istituzionali, n. 12183 del 30/12/2001 è stato comunicato al Mi- VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 354/99»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002 con la quale è stato indicato il dott. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; 18286 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/03 avente ad oggetto «struttura Organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/03», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre servizi; VISTO il decreto n. 16848 del 19/11/03 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», con il quale il dr. Luigi Bulotta è stato nominato dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»; VISTO il decreto n. 18358 del 9/12/03 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» con il quale al dr. Luigi Bulotta viene attribuita la delega all’adozione, sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra nominato settore compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; SU PROPOSTA del Dirigente del competente Servizio eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo; DECRETA Per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati: — di impegnare la somma di C 9.225,99 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive, di cui all’allegato elenco (allegato «A»), che hanno trasmesso i messaggi autogestiti in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche e amministrative dell’anno 2001, sul capitolo 1008109 del bilancio regionale – esercizio 2004; — di riservarsi con successivo atto alla liquidazione del rimborso alle emittenti sopra indicate; — di attestare che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 43 della L.R. n. 8/2002. Catanzaro, lı̀ 12 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Luigi Bulotta VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTI i decreti n. 8738 del 10/6/2004 e n. 9781 del 23/6/2004, con i quali è stata nominata la Commissione per le autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio sanitarie; CONSIDERATO che alla luce dell’entità del lavoro ed al fine di realizzare in tempi brevi l’iter delle pratiche la Commissione di cui trattasi dovrà essere integrata con un altro componente; CHE il nuovo componente è stato individuato nella persona del signor Nicola Capicotto, in servizio presso il Settore politiche Sociali, che nello specifico vanta una notevole esperienza maturata nella Commissione per le autorizzazioni al funzionamento in vigore fino all’approvazione della L.R. 23/2003; RITENUTO pertanto necessario integrare la Commissione di cui ai decreti n. 8738, del 10/6/2004, e n. 9781, del 23/6/2004, con un nuovo componente individuato nella persona del signor Nicola Capicotto, fermi restando tutti gli altri contenuti di cui ai citati provvedimenti; SU CONFORME proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono ripetute e confermate per costituire parte integrante e sostanziale del presente decreto — di integrare la Commissione tecnico-amministrativa regionale per le autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociosanitarie, di cui ai decreti n. 8738, del 10/6/2004, e n. 9781 del 23/6/2004, con un nuovo componente individuato nella persona del signor Nicola Capicotto, in servizio presso il Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici; — di dare atto che la Commissione risulta pertanto cosı̀ composta: − sig. Anania Andrea: presidente; DECRETO n. 11057 del 13 luglio 2004 D.D.G. n. 8738 del 10/6/2004 – Integrazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, avente per oggetto: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione», modificato nell’articolo 4 dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; − dott. Donati Giuseppe: componente; − geometra Rotundo Luigi: componente; − sig. Capicotto Nicola: componente − arch. Vavalà Eleonora: segretario; — di dare atto che restano validi tutti gli altri contenuti e quanto disposto con il decreto n. 8738 del 10/6/2004, ribaditi con il D.D.G. n. 9781 del 23/6/2004; — di provvedere all’invio del presente Decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta Regionale; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; — di autorizzare il Dipartimento Obiettivi Strategici ad eseguire il presente Decreto. Catanzaro, lı̀ 13 luglio 2004 Dott. Antonino Bonura 18287 giusto rilievo l’importanza che rivestono le «community networks, ovvero le reti civiche che favoriscono e facilitano l’interscambio con i cittadini; CONSIDERATO che questa Regione sta cercando di valorizzare il sito internet come strumento di comunicazione e di informazione ai cittadini in attuazione dell’apposito regolamento sulla comunicazione web e multicanale; RITENUTO, pertanto, opportuno acquistare uno spazio di mezza pagina su detta pubblicazione al fine di promuovere la conoscenza dello stesso sito, provvedendo al necessario impegno di spesa; DECRETO n. 11058 del 13 luglio 2004 Integrazione Tavolo di Orientamento Strategico (TOS) – Modifica Decreto dirigenziale n. 18356 del 9/12/2003. RILEVATO che il costo per 1/2 pagina di quadricromia è di C 800, oltre I.V.A.; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni»; VISTO il proprio decreto n. 18356 del 9/12/2003 con il quale è stato costituito il Tavolo di Orientamento Strategico per le Politiche di Internazionalizzazione (TOS) MAE-MAP-Regione; RILEVATO che per mero errore materiale non risulta tra i componenti l’Autorità di Gestione del POR Calabria; CHE l’Autorità di Gestione del POR Calabria rappresenta un componente fondamentale per la programmazione regionale; CHE pertanto, necessita integrare il Tavolo di Orientamento Strategico con l’inserimento dell’Autorità di Gestione del POR Calabria, cosı̀ come concordato con i rappresentanti del MAEDGIE e del MAP; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto quattro del D.P.G.R. n. 354/99»; VISTA la delibera della G.R. n. 944 del 15/10/02, modificata con delibera della G.R. n. 9/2003 e n. 884/2003, con la quale è stata adeguata la Struttura della Giunta regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; DECRETA — per i motivi espressi in premessa di integrare il Tavolo di Orientamento Strategico per le Politiche di Internazionalizzazione (TOS), costituito con decreto Dirig. n. 18356 del 9/12/ 2003, con il Dirigente, Autorità di Gestione del POR Calabria; — di demandare al Dirigente dell’U.O.A. tutti i consequenziali adempimenti, derivanti dal presente provvedimento; — di trasmettere il presente decreto al Ministero Affari Esteri e al Ministero Attività Produttive. VISTI la delibera G.R. n. 945, del 15/10/02, e il D.P.G.R. n. 173, del 4/11/02, con cui il dr. Francesco Morelli viene rispettivamente indicato e nominato Dirigente Generale del dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto n. 18358 in data 9 dicembre 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. 354/99, delega al Dirigente del Settore «Comunicazione istituzionale», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi di competenza del suddetto Settore; Catanzaro, lı̀ 13 luglio 2004 VISTA la legge regionale n. 8/2002; Francesco Morelli SU PROPOSTA del competente Servizio, il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità dell’atto sulla base dell’istruttoria compiuta dalla struttura; DECRETO n. 11062 del 13 luglio 2004 Impegno di spesa per acquisto pagina su l’Agenda del giornalista. IL DIRIGENTE DI SETTORE PREMESSO che il Centro di Documentazione Giornalistica, con nota del 12 maggio 2004, ha proposto l’acquisto di uno spazio nella settima edizione di Internet mediasurfer, terzo volume dell’Agenda del Giornalista; — che nella suddetta nota è evidenziato che in tale pubblicazione viene dedicata attenzione alla comunicazione pubblica con una speciale sezione per le Regioni italiane, confermando con il DECRETA — di acquistare, per i motivi di cui in premessa, mezza pagina in quadricromia sulla settima edizione di Internet mediasurfer, terzo volume dell’Agenda del Giornalista, edita dal Centro di Documentazione Giornalistica con sede in Roma; — di imputare la spesa sul capitolo 120.40.211 UPB 1.2.04.02 del corrente bilancio impegnando la somma di C 960,00; — di autorizzare la ragioneria a procedere al relativo impegno; 18288 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — di demandare al competente Servizio l’adozione di ogni necessario provvedimento per la fornitura del servizio di che trattasi; — che il bilancio regionale 2004, esercizio 2004, sul capitolo 1008109 reca uno stanziamento finalizzato al pagamento dei rimborsi di che trattasi; — il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. — che nessun pagamento è stato ad oggi effettuato all’emittente «Radio RC International» – Radio Touring Piccola Soc. Coop. a r.l. di Reggio Calabria (RC), creditrice per le elezioni politiche e amministrative del 13/5/2001; Catanzaro, lı̀ 13 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Bulotta — che l’emittente radiofonica «Radio RC International» – Radio Touring Piccola Soc. Coop. a r.l. di Reggio Calabria (RC) ha presentato formale richiesta per ricevere il rimborso ad essa spettante; RITENUTO DECRETO n. 11064 del 13 luglio 2004 Impegno di spesa della somma di C 704,96 per rimborso all’emittente radiofonica «Radio RC International» – Radio Touring Piccola Soc. Coop. a r.l. per le elezioni politiche e amministrative del 13/5/2001 – L. n. 28/2000. IL DIRIGENTE DI SETTORE CONSIDERATO — che la legge 28/2/2000 n. 28 ed il D.M. 3 aprile 2002 prevedono la concessione di rimborsi a favore delle emittenti radiotelevisive che hanno trasmesso messaggi elettorali autogestiti in occasione della campagna elettorale relativa alle elezioni politiche e amministrative del 13/5/2001; — che il CORECOM Calabria ha trasmesso alla Giunta Regionale, con nota n. 2259 del 27/11/01 l’elenco delle emittenti radiotelevisive che hanno trasmesso messaggi elettorali autogestiti in occasione della campagna elettorale amministrativa e referendaria dell’anno 2001; — che dalla predetta documentazione risulta che l’emittente radiofonica «Radio RC International» – Radio touring Piccola Soc. Coop. a r.l. di Reggio Calabria (RC) sono dovuti C 704,96 per le elezioni politiche e amministrative del 13/5/2001; — che con nota del Dipartimento Presidenza, Settore Affari Istituzionali, n. 12183 del 30/12/2001 è stato comunicato al Ministero delle Comunicazioni l’importo da rimborsare per le elezioni politiche e amministrative dell’anno 2001, pari ad C 174.446,23; — che con delibera n. 639 del 17/10/2002 avente ad oggetto: «Variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2002. Assegnazione di fondi dallo Stato da destinare alle emittenti radiotelevisive locali (art. 4, comma 5, della legge 22/2/2000, n. 28)», si è proceduto ad apportare le relative variazioni ai capitoli di entrata e di spesa a seguito della comunicazione dell’accreditamento delle somme relative ai rimborsi dei messaggi elettorali autogestiti riferiti, tra l’altro, alle elezioni politiche e amministrative del 2001; ACCERTATO — che il Ministero delle Comunicazioni ha materialmente accreditato in favore della Regione Calabria le somme necessarie per il pagamento dei rimborsi alle emittenti aventi diritto, e tra l’altro, quelli per le elezioni politiche e amministrative dell’anno 2001, giusta quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n. 1000 del 24/6/2002, di importo pari ad C 174.446,23; — di doversi procedere all’impegno della somma di C 704,96 in favore dell’emittente radiofonica «Radio RC International» – Radio Touring Piccola Soc. Coop. a r.l. di Reggio Calabria (RC), che ha trasmesso i messaggi autogestiti in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche e amministrative dell’anno 2001; VISTA la legge 28 febbraio 2000, n. 28; VISTA la L.R. 7/96 recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e s.m.i.»; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 354/99»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002 con la quale è stato indicato il dott. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/03 avente ad oggetto «struttura Organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/03», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre servizi; VISTO il decreto n. 16848 del 19/11/03 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», con il quale il dr. Luigi Bulotta è stato nominato dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»; VISTO il decreto n. 18358 del 9/12/03 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» con il quale al dr. Luigi Bulotta viene attribuita la delega all’adozione, sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18289 concernenti le attività di competenza del sopra nominato settore compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; VISTA la fattura n. 12/a dell’1/7/2004 dell’importo di C 229.663,20 (IVA compresa) trasmessa dalla Società Brutium Service relativa al periodo : giugno 2004; SU PROPOSTA del Dirigente del competente Servizio eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo; CONSIDERATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 43-45 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8); DECRETA DECRETA Per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati: Per le motivazioni nelle premesse indicate — di impegnare la somma di C 704,96 in favore dell’emittente radiofonica «Radio RC International» – Radio Touring Piccola Soc. Coop. a r.l. – avente sede in Reggio Calabria via Calveri, 121 sul capitolo 1008109 del bilancio regionale – esercizio 2004; — è liquidato a favore della Società Brutium Service da Lamezia Terme l’importo di C 229.663,20 (I.V.A. compresa) – a saldo della fattura: n. 12/a dell’1/7/2004 relativa alle spettanze afferenti al contratto rep. 953 del 24/9/2003 – periodo: giugno 2004; — di riservarsi con successivo atto alla liquidazione del rimborso all’emittente sopra indicata; — il relativo onere graverà sui fondi del capitolo 2532201 del bilancio 2004, giusta impegno di spesa n. 3531 del 19/9/2003; — di attestare che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 43 della L.R. n. 8/2002. — Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 13 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Luigi Bulotta DECRETO n. 11307 del 14 luglio 2004 Catanzaro, lı̀ 14 luglio 2004 Dott. Francesco Morelli DECRETO n. 11308 del 14 luglio 2004 Programma Operativo Regionale 2000/2006 della Regione Calabria – Misura 6.3 «Società dell’Informazione» – Promozione della Società dell’Informazione – Liquidazione a favore della Brutium Service. POR Calabria 2000/2006 – Misura 6.3 «Società dell’Informazione» – Liquidazione compenso ai Professionisti nominati per l’attuazione degli interventi previsti nella Misura. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 31/1/ 2003 con la quale è stata attribuita la responsabilità delle operazioni afferenti alla Misura 6.3 «Società dell’Informazione» al Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e le successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la delibera della G.R. n. 945 del 15/10/2002 con la quale il dott. Francesco Morelli è stato nominato quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto dirigenziale n. 3604 dell’1 aprile 2004, che ha modificato ed integrato il precedente decreto n. 13380 del 22 settembre 2003; CONSIDERATO che con il citato decreto 3604/2004 si è provveduto ad approvare il nuovo schema di contratto sostitutivo di quello precedentemente sottoscritto in data 24 settembre 2003, rep. 953/2003, risolto per mutuo consenso; VISTO il contratto stipulato con la menzionata Società Brutium Service da Lamezia Terme repertoriato al n. 2365 del 2 aprile 2004; VISTO il proprio decreto n. 9317 del 9 luglio 2003 con il quale si è proceduto all’approvazione del piano di riorganizzazione della Misura; ATTESTO che con proprio decreto n. 15975 del 6/11/2003 sono stati nominati i professionisti necessari per dare piena e compiuta attuazione alle azioni previste nella misura stessa attingendo i relativi nominativi dall’Albo dei Professionisti; CONSIDERATO che gli stessi hanno avanzato richiesta di liquidazione del compenso pattuito e relativo al periodo aprile 2004-giugno 2004; CONSIDERATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 43-45 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8); 18290 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA — di liquidare a favore dei sotto indicati professionisti il compenso agli stessi dovuto in relazione all’incarico conferito ed espletato nel periodo aprile 2004-giugno 2004 per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato: — 2) dott. Capocasale Francesco – P.M. sottomisura 6.3.d (contratto repertorio n. 1145/2003) C 3.041,50 (C 2775 per compenso periodo: aprile 2004 ed C 266,5 per rimborsi spese di missione); — 3) dott. Spadafora Giuseppe P.M. sottomisura 6.3.d (contratto repertorio n. 1140/2003) C 8.325,00 (periodo: aprilegiugno 2004); — 4) Caccuri Baffa Rosario P.M. sottomisura 6.3.d (contratto repertorio n. 1143/2003) C 11.772,84 (C 10.800 per compenso periodo: aprile-giugno 2004 ed C 972,84 per rimborsi spese di missione); — imputare la complessiva spesa di C 23139, 34 sui fondi del capitolo 2532201 del corrente bilancio 2004 giusta impegno di spesa di n. 1973/2004; — disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. TENUTO CONTO CHE il Piano di Innovazione Digitale (PID) – con il quale il Governo ha definito un quadro certo di priorità e di linee di intervento a favore delle imprese per la diffusione della Società dell’Informazione – ed il Piano di Sviluppo della Larga Banda nelle Aree Meridionali, la Regione Calabria si prefiggono di supportare iniziative di investimento capaci di migliorare in modo significativo il posizionamento competitivo del sistema delle PMI regionali anche tramite lo sviluppo di prodotti/sistemi «abilitanti», cioè capaci di rendere fruibili – da cittadini, imprese, istituzioni – applicazioni/servizi innovativi (applicazioni di sicurezza, di informazione di infomobilità etc); ATTESO CHE le politiche comunitarie con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione avente ad oggetto «Politica dell’innovazione: aggiornate l’approccio dell’Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona» (COM(2003) 112 def.), considerano l’innovazione come: «il rinnovo e l’ampliamento della gamma di prodotti e dei servizi, nonché dei mercati ad essi associati»; VISTO il decreto dirigenziale n. 8408 dell’8 giugno 2004 ad oggetto: Manifestazione in interesse con invito a presentare «Programmi di Piccole e Medie imprese operanti in Calabria, mirati a realizzare nuovi prodotti/servizi/soluzioni tramite iniziative innovative, basate sulle tecnologie digitali e le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC)», nell’ambito della Misura 6.3 «società dell’Informazione» del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000/2006 Azione 6.3.d «diffusione della Società dell’Informazione nei sistemi produttivi»; Catanzaro, lı̀ 14 luglio 2004 Dott. Francesco Morelli CONSIDERATO che occorre, procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali; DECRETA Per quanto in premessa: DECRETO n. 11309 del 14 luglio 2004 Manifestazione di interesse con invito a presentare «Programmi di piccole e medie imprese operanti in Calabria, mirati a realizzare nuovi prodotti /servizi/soluzioni tramite iniziative innovative, basate sulle tecnologie digitali e le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC)», nell’ambito della Misura 6.3 «Società dell’Informazione» del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000/2006 Azione 6.3.d «Diffusione della Società dell’Informazione nei sistemi produttivi» – Nomina Commissione di valutazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 945 del 18 ottobre 2002; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 70 del 31/ 1/2003 con la quale è stata attribuita la responsabilità delle operazioni afferenti alla Misura 6.3 «Società dell’Informazione» al Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000/2006 relativamente a quanto in esso previsto per l’attuazione della Azione 6.3.d «Diffusione della Società dell’Informazione nei sistemi produttivi»; — è costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali nelle persone di: − prof. Antonio Perrelli (Presidente) − ing. Pierluigi Leone (componente effettivo) − Prof. Vittorio Sorge (componente effettivo) − dr. Antonio Sciumbata (dirigente regionale − componente effettivo) − avv. Nino Gimigliano (componente effettivo) − avv. Gemma Conforto (componente supplente) − dr. Giuseppe Spadafora d.ssa Angela Gatto (segretario); (componente supplente) — ai componenti esterni all’Amministrazione regionale sarà corrisposto lo stesso compenso previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 465/2000 per attività di analoga tipologia; — le spese relative al compenso dovuto ai membri della Commissione e quelle relative alla pubblicizzazione della «manifestazione d’Interesse» oggetto del presente atto gravano sulla misura 7.1 del POR Calabria 2000/2006. Catanzaro, lı̀ 14 luglio 2004 Dott. Francesco Morelli 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18291 L.R. n. 21/90 – Interventi in favore delle opere di culto – Fondi 2004 – 2o elenco. SU CONFORME proposta del Dirigente responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture, interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; IL DIRIGENTE DEL SETTORE DECRETA VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: DECRETO n. 11428 del 15 luglio 2004 VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/99, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/1999, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; CONSIDERATO CHE con legge Regionale 12/4/1990, n. 21 la Giunta Regionale è stata autorizzata a concedere contributi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale; VISTE le istanze presentate, relative all’annualità 2004, ai sensi della L.R. n. 21/90 dai soggetti indicati negli elenchi che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, e che sono state considerate, da parte della commissione istruttoria, meritevoli di finanziamento; RITENUTO di dover liquidare, in favore delle stesse, le somme a fianco di ciascuna indicate, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori necessari e la piena realizzazione del diritto di accesso, da parte dei cittadini interessati, alle attività di culto svolte nel territorio dalle parrocchie medesime, per come indicato dalla commissione istruttoria; CHE le somme liquidate con il presente decreto corrispondono al 50% di quanto previsto in favore dei rispettivi beneficiari e che il Settore Politiche Sociali si riserva di erogare il restante 50% dopo aver acquisito la documentazione attestante l’avvio dei lavori nonché il rendiconto delle spese sostenute; VISTO l’art. 45 della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria; CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2, lett. b) della citata Legge reg. n. 8/2002; — di liquidare, per le finalità di cui in premessa, in favore degli Enti indicati in allegato, i contributi, a fianco di ciascuno indicati e corrispondenti al 50% di quanto previsto in favore dei rispettivi beneficiari; — di liquidare, agli stessi beneficiari, con successivi atti, il restante 50%, dopo aver acquisito la documentazione attestante l’avvio dei lavori nonché il rendiconto delle spese sostenute; — di imputare la complessiva somma di C 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00) sul cap. 2323204 dell’anno 2004 – impegno n. 1402 dell’11/5/2004 assunto con Decreto n. 7275 del 26/5/2004; — di dare atto che per i pagamenti suddetti si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2, lett. b) della citata Legge Reg. n. 8/2002; — di provvedere, all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale per gli adempimenti di propria competenza; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura DECRETO n. 11429 del 15 luglio 2004 Contributo alla «Fivol – Fondazione Italiana per il volontariato» con sede in Roma, via Nazionale, 39, per la pubblicazione del «Rapporto Regionale del Volontariato» in Calabria. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/99, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354»; 18292 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/1999, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 dell’8 novembre 2000, e in particolare, l’art. 1, 4o comma e 5° comma, che disciplina il ruolo e la partecipazione delle organizzazioni no profit, nella gestione e nell’offerta dei servizi sociali con lo scopo, tra l’altro di promuovere la solidarietà sociale e di valorizzare le iniziative promosse dalla solidarietà organizzata nelle sue varie forme; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di erogare alla Organizzazione Fivol – Fondazione Italiana per il Volontariato con sede in Roma, via Nazionale 39, (Cod. Fiscale n. 97077640585 – c.c. n. 90005/34 Banca di Roma S.p.A. ag. 114 via Nazionale, 40 Roma ABI 03002, CAB 03258) un contributo di 2.000 (duemila/00) euro finalizzato all’acquisto di n. 1.000 copie della pubblicazione «Rapporto Regionale del Volontariato» in Calabria, di cui in premessa; — di imputare la spesa di 2000,00 (duemila/00) euro sul cap. 4331101 del bilancio 2002 – impegno n. 3984 dell’1/10/2002; — di dare atto che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002; — di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale e agli uffici di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza; VISTA la Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 che, all’art. 1, comma 3o, prevede la promozione, da parte della Regione, di «iniziative di studio inerenti al volontariato sociale»; — di autorizzare il competente Settore a dare attuazione al presente decreto. VISTA la richiesta della Fivol – Fondazione Italiana per il Volontariato – con sede in Roma, via Nazionale 39, volta ad ottenere un contributo per la copertura dei costi relativi alla pubblicazione del «Rapporto Regionale del Volontariato», contenente i risultati di una ricerca condotta in tutte le Regioni d’Italia, ed anche in Calabria, e confluiti in una «mappa del volontariato»; Dr. Antonino Bonura CONSIDERATO che la predetta iniziativa editoriale è uno strumento di conoscenza di grande utilità per le organizzazioni no-profit e gli Enti Locali e di grande interesse per la Regione Calabria, in quanto può essere utilizzata quale base di conoscenza per la programmazione degli interventi in favore delle organizzazioni solidaristiche operanti sul territorio; CHE la Fondazione Fivol è una organizzazione nazionale riconosciuta, già nota alla Regione Calabria per le iniziative promosse in campo solidaristico, tra cui la pubblicazione della «Rivista del Volontariato», a tiratura nazionale; CHE appare, ciò stante, opportuno, ai fini del perseguimento degli obiettivi di politica sociale della Regione Calabria, per le motivazioni sopra esposte, acquisire il predetto «Rapporto Regionale del Volontariato», – Regione Calabria – in un numero di copie pari a mille unità, sufficienti, almeno in una prima fase, a garantire la divulgazione sul territorio delle informazioni in essa contenuti; VISTO l’art. 45 della Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria; CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2, lett. b) della citata Legge reg. n. 8/2002; Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 DECRETO n. 11430 del 15 luglio 2004 D.G.R. n. 546 del 21 luglio 2003 – Interventi in materia di opere di culto e di ministero pastorale – Liquidazione seconda trance Chiesa Maria SS. Annunziata in Cosenza. IL DIRIGENTE DI SETTORE VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/1/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.D.G. n. 4260 del 7/4/03 con il quale il dott. Antonino Bonura viene delegato all’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali ivi compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; VISTA la D.G.R. n. 9 del 14/1/2003; SU CONFORME proposta del Dirigente competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; VISTO l’art. 14, commi 1 e 2, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 che autorizza la Giunta Regionale a concedere alle parrocchie contributi una tantum in conto capitale per interventi di costru- 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 zione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale – anche in deroga alle procedure stabilite dalla L.R. 12 aprile 1990 n. 21 – per una spesa complessiva di 2.150.000,00 C, allocata all’UPB 5.2.03.01 (capitolo 52030110) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003; VISTA la D.G.R. 546/2003 che individua le strutture beneficiarie degli interventi di che trattasi, con i rispettivi importi; CONSIDERATO che, tra le strutture beneficiarie elencate nelle predetta Deliberazione, figura per un importo di 20.000,00 euro, la Chiesa Maria SS. Annunziata, in Cosenza, anche denominata «Chiesa di S. Giovanni Gerosolimitano», ubicata nella piazza omonima; CHE in favore della Arciconfraternita «Maria SS. dell’Annunziata», per i lavori di ristrutturazione della suddetta chiesa è stato già liquidato il 50% della somma spettante, pari a 10.000,00 euro; CHE la stessa ha inviato regolare rendiconto delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori; VISTA la nota n. 222/04 a firma del Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, con la quale si invita la Regione a voler provvedere per la liquidazione del restante 50% del contributo, di cui trattasi, accreditando la somma relativa alla predetta Arciconfraternita Maria SS. dell’Annunziata; RITENUTO, pertanto, di dover disporre per la liquidazione della somma medesima alla predetta Arciconfraternità, per come richiesto dalla Arcidiocesi di Cosenza; VISTO l’art. 45 della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria; CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2, lett. b) della citata Legge reg. n. 8/2002; SU CONFORME proposta del Dirigente responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e di legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di liquidare alla Arciconfraternità Maria SS. dell’Annunziata, con sede in – Cosenza, via Parrasio 1 (C.F. n. 98016360780 – c.c.b. n. 66015/05 – coordinate bancarie: IT06/W/08847/ 81000/000000566015) la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) a saldo del contributo previsto nella delib. della G.R. n. 546/2003; — di imputare la predetta somma sul capitolo 52030110, giusta impegno n. 2111 dell’11/7/2003 assunto con DDG n. 9921 del 17/7/2003; 18293 — di provvedere all’invio del presente provvedimento al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale e agli uffici di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza; — di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura DECRETO n. 11468 del 15 luglio 2004 Programma Comunitario Interreg IIIB Medocc – Progetto «Ruralmed – Forum permanente e rete di centri per lo sviluppo rurale nel Mediterraneo» – Liquidazione all’ARSS per Organizzazione Seminario divulgativo – Integrazione. IL DIRIGENTE VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5461 del 3 maggio 2004; CONSIDERATO che l’A.R.SS.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Servizi in Agricoltura, P.I. 00121900781, ha realizzato quanto previsto all’art. 1 della convenzione stipulata con la Regione Calabria in data 6 agosto 2003, numero di repertorio n. 780 del 6/8/2003, giusto Decreto dirigenziale n. 11327 del 6/8/ 2003 per lo svolgimento di alcune attività del progetto «Ruralmed – Forum permanente e rete di centri per lo sviluppo rurale nel mediterraneo» – Asse 2, Misura 2.1, Programma Comunitario Interreg IIIB, al quale la Calabria partecipa come partner; CHE con Decreti Dirigenziali n. 13726 del 29/9/2003 e n. 1719 del 27/2/2004 si è proceduto a liquidare e trasferire all’Agenzia Regionale sopraindicata, la somma complessiva di C 20.000,00 conformemente a quanto indicato ai punti 1 e 2 dell’art. 5, II comma, della convenzione, a seguito di valutazione positiva della rendicontazione delle spese sostenute dall’ARSSA da parte dell’Autorità di Gestione del programma; TENUTO CONTO che per rispondere all’esigenza di dare ampia diffusione ai risultati conseguiti con le attività di progetto, tra le attività assegnate all’ARSS, è stato previsto un seminario divulgativo da organizzarsi di concerto con il responsabile del progetto per la Regione Calabria; CHE l’organizzazione di tale seminario, tenuto il 26 e 27 marzo a Cosenza presso l’Hotel Europa, ha richiesto spese concordate con la Regione Calabria che non si sono potute coprire con l’assegnazione finanziaria stabilita nella convenzione sopraccitata e pari ad un importo complessivo di C 4.500,00, per come risulta dal rendiconto presentato dall’ARSSA e conservato agli atti d’ufficio; — di dare atto che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002; VISTA la nota prot. n. 184 del 15 marzo 2004 a firma del Dirigente del Settore «Divulgazione» dell’ARSSA, competente a svolgere le attività di progetto assegnate con la convenzione di cui sopra, con la quale è stato chiesto un contributo finanziario per l’organizzazione del sopradescritto seminario; — di fare obbligo alle parrocchie, di cui all’allegato elenco, di rendicontare le somme liquidate; RILEVATO che sussiste la disponibilità finanziaria sul capitolo n. 26020102, impegno di spesa n. 2715 del 5/8/2003 del 18294 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 bilancio regionale, esercizio finanziario anno 2003, istituito per il progetto «Ruralmed – Forum permanente e rete di centri per lo sviluppo rurale nel Mediterraneo» con Decreto Dirigenziale n. 11327 del 6/8/2003; ATTESTATO che si sono verificate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa, giusta L.R. n. 8/2002, art. 45, comma 2, lett. B); — di fare gravare la somma complessiva di C 4.500,00 sul capitolo n. 26020102, impegno di spesa n. 2715 del 5/8/2003, del bilancio regionale, esercizio finanziario anno 2003, istituito con Decreto dirigenziale n. 11327 del 6/8/2003, per il progetto «Ruralmed – Forum permanente e rete di centri per lo sviluppo rurale nel Mediterraneo» che presenta la necessaria disponibilità. Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 Il Dirigente Francesco Simonetti VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale e successive modificazioni; VISTA la deliberazione G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il decreto n. 354 del 24/6/1999, del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002 con la quale il dott. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la delibera G.R. n. 212 dell’11 marzo 2003, che ha assegnato il programma comunitario Interreg (PIC) all’Unità Organizzativa Autonoma del Dipartimento Obiettivi Strategici; VISTO il D.D.G. n. 8073 del 16/6/2003, con il quale il dott. Francesco Simonetti è stato nominato responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma sopracitata; DECRETA Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: — di assegnare all’ARSSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei servizi in Agricoltura, con sede legale in Cosenza cap. 87100 Viale Trieste n. 93, P.I. 00121900781, l’ulteriore somma di C 4.500,00 a totale copertura delle spese sostenute per l’organizzazione del Seminario divulgativo sui risultati delle attività del Progetto Comunitario «Ruralmed – Forum permanente e rete di centri per lo sviluppo rurale nel Mediterraneo» – Interreg IIIB, al quale la Regione Calabria partecipa come partner; — di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Calabria a liquidare e trasferire all’A.R.SS.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Servizi in Agricoltura, la somma sopraindicata, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 60/22/67 intestato all’A.R.SS.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Servizi in Agricoltura, presso la Banca Carime, agenzia n. 1 via XXIV maggio – Cosenza, CAB 16201 – ABI 03067; DECRETO n. 11471 del 15 luglio 2004 L. 104/92 – Servizio di aiuto alla persona – Liquidazione contributi ai comuni – Quarta Annualità. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R., n. 2661, del 21 giugno 1999, «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003 n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art. 1, del D.P.G.R. n. 354/1999, delega al Dr. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8, del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTO l’art. 39, comma 2, lettere 1 bis e ter della legge 104/92, introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. c) della legge 162/98 che assegna alle Regioni il compito di programmare e disciplinare le modalità di intervento in favore delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, per come precisato all’art. 3, comma 3 della predetta legge 104/92; VISTA la deliberazione della G.R. n. 237 dell’1 aprile 2003 con la quale sono stati stabiliti criteri procedure e modalità per la predisposizione dei progetti da presentare all’ente Regione al fine di ottenere i contributi da destinare al servizio di aiuto alla persona con handicap grave; ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. 4331114 del Bilancio Regionale 2002, determinata in C 1.388.989,49 e regolarmente impegnata con Decreto n. 11642 del 20/9/2002 – impegno n. 3681 del 18/9/2002; CONSIDERATO che a conclusione dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio competente, sono risultati ammissibili i progetti presentati dagli Enti indicati nell’allegato al presente Decreto; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 CHE, pertanto, agli stessi possono essere liquidati i contributi indicati nel medesimo allegato; VISTO l’art. 45 della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria; CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2, lett. b) della citata legge reg. n. 8/2002; SU CONFORME PROPOSTA del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di erogare agli enti elencati che formano parte integrante del presente Decreto le somme a fianco di ciascuno indicate, quale contributo per l’attuazione dei rispettivi progetti, di cui in premessa; — di imputare la spesa complessiva di C 1.242.360,00 sul cap. 4331114 del Bilancio Regionale 2002 – impegno n. 3681/ 2002; — di dare atto che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002; — di inviare copia del presente Decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale, e agli uffici di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza; — di autorizzare la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento. 18295 VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 944 del 15/ 10/2002, di adeguamento della struttura regionale ed istituzione del Dipartimento «Obiettivi Strategici» e successiva integrazione e modifica; VISTA la deliberazione della G.R. n. 651/01 – attuazione delle Linee di indirizzo e direttive straordinarie di cui alla deliberazione di G.R. n. 198 del 6/3/2001 – Provvedimenti – cosı̀ come modificata ed integrata con D.G.R. n. 737/02; VISTO il decreto 15779 del 4 novembre 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto: DGR n. 651/01 – Redistribuzione Posizioni Organizzative «in staff» e Posizioni Organizzative «in line» che individua in particolare per quanto concerne il dipartimento Obiettivi Strategici, tre Posizioni Organizzative in «staff» e otto Posizioni Organizzative «in line»; VISTO il decreto n. 15780 del 4/11/2003 del succitato Dipartimento come modificato e integrato dal successivo provvedimento n. 17115 del 21/11/2003, con il quale sono stati stabiliti i criteri per la copertura delle predette Posizioni Organizzative; RITENUTO necessario procedere al conferimento dell’incarico relativo al conferimento delle Posizioni Organizzative tipologia «in line» istituita presso questo Dipartimento; RITENUTO, altresı̀, in relazione a quanto sopra e d’intesa con il Dirigente del Settore attribuire una Posizione Organizzativa «in line» al Funzionario Pietro Romeo, matricola 710000, categoria D, posizione economica D4, in servizio presso il settore «Politiche Sociali – Enti subregionali» sito in via P. Orsi, 1; CONSIDERATO che il funzionario Pietro Romeo è responsabile dell’Ufficio «Interventi a sostegno della famiglia» con sede in Catanzaro; RITENUTO, quindi, in accoglimento della proposta formulata dal Dirigente del Settore competente, di conferire al funzionario Pietro Romeo l’incarico della Posizione Organizzativa «in line» assegnata al Settore Politiche Sociali – Enti subregionali; DATO ATTO che in ossequio a quanto stabilito dal decreto 15780 del 4 novembre 2003, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31/ 3/99, al dipendente incaricato verrà corrisposta la seguente retribuzione: — retribuzione di posizione = C 10.000,00, annui lordi per tredici mensilità; Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura DECRETO n. 11478 del 15 luglio 2004 Posizione Organizzativa, tipologia «in-line»: incarico al Dipendente Pietro Romeo, matricola 710000. IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTA il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354; — retribuzione di risultato fino ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione che sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale; DARE ATTO che detto trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste per il vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001; RITENUTO ancora fissare in 14 mesi la durata di detto incarico e di stabilire che la revoca dello stesso può avvenire in casi con le garanzie previste dall’art. 9 del CCNL 31/3/199; VISTI gli artt. 8, 9, 10 del CCNL 31/3/199; VISTI i decreti 15779/2003 e 15780/2003 del Dipartimento «Organizzazione e Personale»; VISTA la legge regionale 7/96. 18296 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA 1. di conferire al dipendente Pietro Romeo – Categoria D, posizione economica D4 – su proposta del Dirigente del Settore, l’incarico della P.O. tipologia «in line» istituita presso questo Dipartimento e descritta nella scheda allegata al presente decreto; 2. di stabilire che il presente incarico è conferito secondo le modalità, i termini e le condizioni fissate in narrativa del presente atto che qui si intende integralmente trascritta; 3. di incaricare il competente ufficio per la notifica del presente atto al Dipartimento «Organizzazione e Personale», Settore Amministrazione del Personale, e all’interessato; 4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. limitatamente alla parte dispositiva. Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura SCHEDA PER IL CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE VISTA la deliberazione della G.R. n. 651/01 – attuazione delle Linee di indirizzo e direttive straordinarie di cui alla deliberazione di G.R. n. 198 del 6/3/2001 – Provvedimenti – cosı̀ come modificata ed integrata con D.G.R. n. 737/02; VISTO il decreto 15779 del 4 novembre 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto: DGR n. 651/01 – Redistribuzione Posizioni Organizzative «in staff» e Posizioni Organizzative «in line» che individua in particolare per quanto concerne il dipartimento Obiettivi Strategici, tre Posizioni Organizzative in «staff» e otto Posizioni Organizzative «in line»; VISTO il decreto n. 15780 del 4/11/2003 del succitato Dipartimento come modificato e integrato dal successivo provvedimento n. 17115 del 21/11/2003, con il quale sono stati stabiliti i criteri per la copertura delle predette Posizioni Organizzative; RITENUTO necessario procedere al conferimento dell’incarico relativo al conferimento delle Posizioni Organizzative tipologia «in line» istituita presso questo Dipartimento; RITENUTO, altresı̀, in relazione a quanto sopra e d’intesa con il Dirigente del Settore attribuire una Posizione Organizzativa «in line» al Funzionario Lamberti Rocco, categoria D, posizione economica D5, in servizio presso il settore «Politiche Sociali – Enti subregionali» sito in via P. Orsi, 1; Dip. Pietro Romeo, Matr. 710000 Dipartimento: Obiettivi Strategici Settore: Politiche Sociali – Enti Subregionali Servizio: Politiche della Famiglia – anziani – disabili – emarginazione sociale Tipologia P.O.: «in line» Descrizione attività assegnate: In stretta collaborazione con il Dirigente del Servizio espleta attività di coordinamento delle strutture organizzative interne. È responsabile delle attività di studio, monitoraggio e sviluppo di procedure relative agli interventi a favore delle famiglie. Coordina, inoltre le attività di mediazione sociale, in particolare quelle di mediazione penale minorile e di mediazione familiare. Coordina le attività per la realizzazione di progetti sperimentali relativamente. CONSIDERATO che il funzionario Lamberti Rocco è responsabile dell’Ufficio «Minori – Minori a rischio di attività criminose» con sede in Catanzaro; RITENUTO, quindi, in accoglimento della proposta formulata dal Dirigente del Settore competente, di conferire al funzionario Lamberti Rocco l’incarico della Posizione Organizzativa «in line» assegnata al Settore Politiche Sociali – Enti subregionali; DATO ATTO che in ossequio a quanto stabilito dal decreto 15780 del 4 novembre 2003, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31/ 3/99, al dipendente incaricato verrà corrisposta la seguente retribuzione: — retribuzione di posizione = C 10.000,00, annui lordi per tredici mensilità; — retribuzione di risultato fino ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione che sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale; DECRETO n. 11479 del 15 luglio 2004 IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO DARE ATTO che detto trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste per il vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; RITENUTO ancora fissare in 14 mesi la durata di detto incarico e di stabilire che la revoca dello stesso può avvenire in casi con le garanzie previste dall’art. 9 del CCNL 31/3/199; Posizione Organizzativa, tipologia «in-line»: incarico al Dipendente Lamberti Rocco, matricola 416500. VISTA il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/200 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 944 del 15/ 10/2002, di adeguamento della struttura regionale ed istituzione del Dipartimento «Obiettivi Strategici» e successiva integrazione e modifica; VISTI gli artt. 8, 9, 10 del CCNL 31/3/199; VISTI i decreti 15779/2003 e 15780/2003 del Dipartimento «Organizzazione e Personale»; VISTA la legge regionale 7/96. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18297 VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354; DECRETA 1. di conferire al dipendente Lamberti Rocco – Categoria D, posizione economica D5 – su proposta del Dirigente del Settore, l’incarico della P.O. tipologia «in line» istituita presso questo Dipartimento e descritta nella scheda allegata al presente decreto; 2. di stabilire che il presente incarico è conferito secondo le modalità, i termini e le condizioni fissate in narrativa del presente atto che qui si intende integralmente trascritta; 3. di incaricare il competente ufficio per la notifica del presente atto al Dipartimento «Organizzazione e Personale», Settore Amministrazione del Personale, e all’interessato; 4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. limitatamente alla parte dispositiva. Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003 n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/1999, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTO l’art. 1 – comma 1 della Legge n. 241, del 7/8/1990, che testualmente recita: «L’attività amministrativa è retta da criteri di economicità.....»; CONSIDERATO che il Settore competente ha riferito; SCHEDA PER IL CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Dip. Lamberti Rocco, Matr. 416500 Dipartimento: Obiettivi Strategici Settore: Politiche Sociali – Enti Subregionali Servizio: Politiche della Famiglia – anziani – disabili – emarginazione sociale Tipologia P.O.: «in line» Descrizione attività assegnate: In stretta collaborazione con il Dirigente del Servizio espleta attività di coordinamento delle strutture organizzative interne. È responsabile delle attività di studio, monitoraggio e sviluppo di procedure relative ai Minori. Istruisce procedure di verifica e controllo sulle contabilità per l’acquisizione di servizi secondo le normative regionali vigenti. Coordina, le attività per la realizzazione di progetti sperimentali relativamente ai Minori. CHE a seguito di apposita richiesta da parte dei rappresentanti legali di alcune strutture protette della Regione Calabria, sono state liquidate alle stesse le quote sociali per i servizi erogati nel mese di dicembre 2000 non corrisposte dall’Assessorato regionale alla Sanità, all’epoca competente in materia; CHE la suddetta liquidazione è stata effettuata sulla base del riscontro in atti dell’effettivo credito delle strutture e della rinuncia da parte dei titolari delle strutture della corresponsione degli interessi e rivalutazione legale come per legge dei crediti e di qualsiasi forma di opposizione nelle sedi legali; CHE con nota del 30/6/2004, prot. n. 7034, il legale rappresentante della Casa protetta «Anni azzurri», ex «Maria SS. del Rosario», con sede in Monterosso Calabro (VV), ha chiesto la liquidazione di C 17.426,14 quale residuo delle quote sociali maturate per il mese di dicembre 2000 non ancora accreditate; CHE con la stessa nota il legale rappresentante della struttura ha rinunciato alla corresponsione degli interessi legali e ad ogni altro corrispettivo avente natura risarcitoria, qualora ottenga in breve il pagamento del credito di cui sopra; CHE in atti risulta un credito da parte della Casa protetta «Anni Azzurri», per il mese di dicembre 2000, di Lire 33.741.710, pari ad C 17.426,14; DECRETO n. 11480 del 15 luglio 2004 Strutture protette nella Regione Calabria – Liquidazione quote sociali dicembre 2000 – Casa protetta ex «Maria SS. del Rosario, ora «Anni Azzurri» di Monterosso Calabro (VV). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/99, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; CHE la suddetta somma trova la necessaria disponibilità sul cap. n. 4331105/2002, giusto impegno di spesa n. 3680 del 18/9/ 2002, assunto con D.D.G. n. 11643 del 20/9/2002; CHE alla luce della richiesta formulata dal rappresentante legale della struttura si è verificato l’auspicato risparmio per la Regione, in sintonia anche con la citata Legge 241/90 e quindi si può procedere a liquidare le spettanze maturate nel mese di dicembre 2000; CHE si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa cosı̀ come previsto dall’art. 45 L.R. n. 8/2002; SU CONFORME proposta del Funzionario responsabile del procedimento formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; 18298 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di liquidare alla Casa protetta «Anni Azzurri» ex «Maria SS. del Rosario», con sede in Monterosso Calabro (VV), con mandato di pagamento sul C/C n. 86701 – ABI 0/1005 – CAB 04400, intestato alla C.E. & J. presso la Banca Nazionale del Lavoro, la somma di C 17.426,14, quale pagamento delle quote sociali relative al mese di dicembre 2000; — di imputare la spesa di C 17.426,14 sul cap. n. 4331105/ 2002, giusto impegno di spesa n. 3680 del 18/9/2002, assunto con D.D.G. n. 11643 del 20/9/2002; — di dare atto che nessuna altra somma è dovuta dalla Regione Calabria al legale rappresentante della struttura di cui trattasi per le prestazioni fornite nel mese di dicembre 2000; — di dare atto che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa cosı̀ come previsto dall’art. 45 L.R. n. 8/2002; — di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Calabria alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento; — di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta regionale; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; — di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 dimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; CHE sul territorio della Regione Calabria esistono alcune strutture pubbliche e private regolarmente autorizzate che provvedono alla ospitalità di anziani e disabili non autosufficienti; VISTA la D.G.R. n. 685 del 30/7/2002 «Approvazione tipologia e linee guida per case protette per anziani e per disabili mentali. Modificazioni integrazioni precedenti deliberazioni della Giunta regionale»; CHE con D.D.G. n. 3832, del 6/4/2004, è stato accreditato alle Case Protette della Regione Calabria per le quali è pervenuta la rendicontazione riassuntiva da parte delle AA.SS.LL., competenti territorialmente, il saldo delle quote sociali per il secondo semestre 2003, salvo conguaglio attivo o passivo; CHE successivamente è pervenuta da parte dell’ASL n. 7 di Catanzaro, la rendicontazione relativa alle quote sociali maturate dalla Casa protetta Papa Giovanni XXIII di Girifalco relativamente al 2003; CHE al netto delle quote sociali precedentemente liquidate, per quanto riguarda il 2003 la struttura di cui trattasi risulta creditrice di C 157.413,70, salvo conguaglio attivo o passivo; CHE su richiesta dei legali rappresentanti delle strutture, allo scopo di far fronte agli impegni finanziari affrontati quotidianamente, con D.D.G. n. 7061, del 24/5/2004, è stato liquidato alle case protette della Regione Calabria un acconto sul primo semestre 2004; Dr. Antonino Bonura CHE, pertanto, è necessario liquidare anche alla Casa protetta Villa Papa Giovanni XXIII di Girifalco, un acconto per il primo semestre 2004 che, sulla base della rendicontazione relativa al secondo semestre 2003, risulta di C 80.894,55; DECRETO n. 11482 del 15 luglio 2004 Strutture protette della Regione Calabria – Liquidazione quote sociali 2003 e acconto primo semestre 2004 alla Casa protetta Papa Giovanni XXIII di Girifalco. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE la somma totale da liquidare alla Casa protetta Villa Papa Giovanni XXIII di Girifalco è, pertanto, di C 238.308,25, salvo conguaglio attivo o passivo; PRESO ATTO che la rendicontazione pervenuta dall’ASL n. 7 per la Casa protetta Villa Papa Giovanni XXIII relativa al secondo semestre 2003 è regolarmente in atti; VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354; CHE la somma complessiva di C 238.308,25 da liquidare alla Casa protetta Villa Papa Giovanni XXIII di Girifalco, quale saldo 2003 per C 157.413,70 e acconto primo semestre 2004 per C 80.894,55, trova la necessaria disponibilità sul cap. 4331105/03 giusto impegno di spesa n. 3595 del 25/9/2003, assunto con D.D.G. n. 3856 del 30/9/2003; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; PRESO ATTO che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa cosı̀ come previsto dall’art. 45 L.R. n. 8/2002; VISTO il decreto del 7/4/2003 n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/1999, delega al dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei proce- VISTA la legge regionale n. 23/03; SU CONFORME proposta del Funzionario responsabile del procedimento formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: 18299 VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002 con la quale il dott. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 9/2003; — di liquidare alla Casa protetta Villa Papa Giovanni XXIII di Girifalco, con mandato di pagamento sul C/C n. 86532 – ABI 0/1005 – CAB 04440, presso la Banca Nazionale del Lavoro, la somma complessiva di C 238.308,25, quale saldo 2003 per C 157.413,70 e acconto primo semestre 2004 per C 80.894,55 salvo conguaglio attivo o passivo; VISTO il D.D.G. n. 4260 del 7/4/2003, con il quale il dott. Antonino Bonura, viene delegato all’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali, ivi compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. 8/2002; — di imputare la spesa sul capitolo 4331105/03 giusto impegno di spesa n. 3595 del 25/9/2003, assunto con D.D.G. n. 13856 del 30/9/2003; VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354; — di dare atto che sono state realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa cosı̀ come previsto dall’art. 45 L.R. n. 8/2002; — di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Calabria alla conseguente emissione dell’ordinativo di pagamento; — di provvedere all’invio in duplice copia di cui una in originale del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale; — di autorizzare la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento; — di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura DECRETO n. 11483 del 15 luglio 2004 Nomina Commissione collaudo di cui alla Misura 5.2c P.O.R. Calabria 2000/2006 − Associazione «Aias» con sede in Cosenza. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni; VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la deliberazione di G.R. n. 1 dell’8/1/2002, avente ad oggetto: «Approvazione Bando per l’individuazione di un soggetto specializzato per la progettazione partecipata del Centro Regionale per l’Economia Sociale in attuazione dell’Azione 5.2.a del P.O.R. Calabria e Linee Guida Azioni 5.2.b – Ristrutturazione, adeguamento e creazione di infrastrutture e attrezzature a sostengo dei Servizi alla Persona e alla Comunità – e 5.2.c – Patti per il sociale; CONSIDERATO che per l’attuazione della Misura 5.2 il Complemento di Programmazione prevede per il periodo 2000/ 2006 collaudi tecnico amministrativi relativi alle azioni finanziate ai soggetti beneficiari individuati nell’ambito delle azioni b e c della stessa misura; CONSIDERATO che, sono state espletate le procedure relative all’assegnazione delle risorse finanziarie della Misura 5.2 B giusto decreto n. 1919 del 27/3/2003; VISTO che con nota ricevuta al prot. 6607 del 15/6/2004 l’Associazione Aias beneficiaria di finanziamento di cui al decreto relativo alla misura 5.2 c sopraccitata ha concluso la prima fase relativa al 50% delle risorse attribuite; VISTO che le tipologie di attività finanziate all’Associazione afferiscono all’area degli interventi strutturali; CONSIDERATO che a seguito delle procedure attivate bisogna procedere alla costituzione delle Commissioni di collaudo per come stabilito nel decreto n. ..... del....; CHE ai componenti della Commissione verrà riconosciuto compenso pari allo 0,90 (zero virgola novanta) del finanziamento complessivo del progetto oltre le spese di trasporto che verrà ripartito in eguali quota tra i componenti delle singole commissioni e che verrà attribuito ai componenti dai soggetti beneficiari alla formale chiusura del verbale di collaudo; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di costituire la Commissione di collaudo di cui alla Azione B della Misura 5.2 del P.O.R. Calabria 2000/2006 per un numero di 4 componenti cosı̀ come di seguito definita: − ing. Carioti Gianluigi – Presidente − dott. Posca Vincenzo – Componente − A.S. Lobello Saveria – componente 18300 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 − dott. Parente Angelo – componente; — di riconoscere ai componenti della Commissione un compenso pari a 0,90% (zero virgola novanta per cento) del finanziamento complessivo del progetto assegnato al beneficiario oltre alle spese di trasporto che lo stesso avrà l’obbligo di liquidare ai componenti; — di provvedere all’invio di originale in duplice copia del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale; — di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC. Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura razione, adeguamento e creazione di infrastrutture e attrezzature a sostengo dei Servizi alla Persona e alla Comunità – e 5.2.c – Patti per il sociale; CONSIDERATO che per l’attuazione della Misura 5.2 il Complemento di Programmazione prevede per il periodo 2000/ 2006 collaudi tecnico amministrativi relativi alle azioni finanziate ai soggetti beneficiari individuati nell’ambito delle azioni b e c della stessa misura; CONSIDERATO che, sono state espletate le procedure relative all’assegnazione delle risorse finanziarie della Misura 5.2C giusto decreto n. 1919 del 27/3/2003; VISTO che con nota ricevuta al prot. 6161 del 3/6/2004 il Comune di Reggio Calabria beneficiario di finanziamento di cui al decreto relativo alla misura 5.2 c sopraccitata ha concluso la prima fase relativa al 50% delle risorse attribuite; VISTO che le tipologie di attività finanziate all’Associazione afferiscono all’area degli interventi strutturali; DECRETO n. 11484 del 15 luglio 2004 Nomina Commissione collaudo di cui alla Misura 5.2c P.O.R. Calabria 2000/2006 – Comune di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni; VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; CONSIDERATO che a seguito delle procedure attivate bisogna procedere alla costituzione delle Commissioni di collaudo per come stabilito nel decreto n. ..... del....; CHE ai componenti della Commissione verrà riconosciuto compenso pari allo 0,90 (zero virgola novanta) del finanziamento complessivo del progetto oltre le spese di trasporto che verrà ripartito in eguali quota tra i componenti delle singole commissioni e che verrà attribuito ai componenti dai soggetti beneficiari alla formale chiusura del verbale di collaudo; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di costituire la Commissione di collaudo di cui alla Azione B della Misura 5.2 del P.O.R. Calabria 2000/2006 per un numero di 4 componenti cosı̀ come di seguito definita: − arch. Carioti Salvatore – Presidente VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; − dott. Barberio Maurizio – componente − sig. Lamberti Rocco – componente VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002 con la quale il dott. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 9/2003; VISTO il D.D.G. n. 4260 del 7/4/2003, con il quale il dott. Antonino Bonura, viene delegato all’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali, ivi compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. 8/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354; VISTA la deliberazione di G.R. n. 1 dell’8/1/2002, avente ad oggetto: «Approvazione Bando per l’individuazione di un soggetto specializzato per la progettazione partecipata del Centro Regionale per l’Economia Sociale in attuazione dell’Azione 5.2.a del P.O.R. Calabria e Linee Guida Azioni 5.2.b – Ristruttu- − sig. Rocca Fausto – componente; — di riconoscere ai componenti della Commissione un compenso pari a 0,90% (zero virgola novanta per cento) del finanziamento complessivo del progetto assegnato al beneficiario oltre alle spese di trasporto che lo stesso avrà l’obbligo di liquidare ai componenti; — di provvedere all’invio di originale in duplice copia del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale; — di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC. Catanzaro, lı̀ 15 luglio 2004 Dr. Antonino Bonura 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Dipartimento BILANCIO − FINANZE − PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DECRETO n. 11707 del 21 luglio 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento Trasporti Settore 46 Via Milano n. 28 Catanzaro. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha rilevato che presso i locali del Dipartimento Trasporti Settore 46 Via Milano n. 28 Catanzaro, si trovano depositati beni mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2/94; VISTA la Legge regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina dei beni in proprietà della Regione»; VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994; 18301 CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2 della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono essere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione, alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso; DECRETA I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati fuori uso; I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/94; Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94 e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/94. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 Il Dirigente Mauro Pantaleo 18302 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18303 18304 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11708 del 21 luglio 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Approvazione bando. Conferimento Incarico di Consulenza Professionale» – Misura 1.10 – Impegno spesa e liquidazione fatture. VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, novellato con Reg. (CE) 448/2004; VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; ATTESO CHE: — con Decreto n. 6365 del 15/5/2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 11 del 16/6/2003, Supplemento straordinario n. 1 del 17/6/2003 veniva emesso Bando per «Conferimento incarico di consulenza professionale» – Misura 1.10 in esecuzione della D.G.R. n. 402 del 22/5/2002; VISTA la nota n. 7084 del 17/11/2003, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. 3699 del 17/11/2003, con la quale il Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali ha trasmesso complessivamente n. 2 fatture concernenti le avvenute pubblicazioni del bando sopra richiamato, come da prospetto seguente: Spese e liquidazione per pubblicazione bandi di gara Mis. 1 2 Società PUBLIKOMPASS Via Mario Greco, 78 Catanzaro PUBLISTAR Via Monte delle Piche, 34 Roma Testata Gazzetta del Sud Secolo d’Italia Data pubbl. 19/6/2003 19/6/2003 Fattura n. S06813 245 Data RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture, secondo gli importi sopra esposti, a favore delle Società di pubblicità creditrici, per un ammontare complessivo di C 5.247,24 impegnando l’importo relativo sul capitolo 6421101 POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1, del Bilancio regionale esercizio 2004; ACQUISITI i pareri: Ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: — alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; — alla regolarità amministrativa; Accredit. Coord. Bancarie 25/6/2003 Bonifico bancario c/o Banca Nazionale del 4.167,24 Lavoro Ag. 16 Milano c/c n. 10342 Abi 01005 Cab 01616 19/6/2003 Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 1.080,00 14 Via Camillo Serafini, 100 c/c n. 15660/43 Cab 02205 Abi 08327 Totale da liquidare C ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, le Società di pubblicità hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti; Importo C 5.247,24 Ai sensi dell’art. 44 L.R. n. 8/2002, in ordine: — alla regolarità contabile; VISTO l’art. 25, nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002; SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente, DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto forniture servizi pubblicità sopra riportato ammontante ad C 5.247,24 dando atto che le Società infrascritte hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti. 2. È impegnata la somma complessiva occorrente pari ad C 5.247,24 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, relativo alla Misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 3. È liquidata la somma di C 5.247,24 a favore delle società creditrici per la fornitura di pubblicazione bando su stampa a fronte delle rispettive fatture, come da prospetto sopra menzionato, sull’impegno che si assume con il presente decreto. 18305 REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico IL DIRIGENTE GENERALE 4. Il Settore della Ragioneria regionale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge, previo monitoraggio da eseguirsi a cura dell’unità organizzativa POR competente. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Approvazione Bando Conferimento Incarico di Consulenza Professionale”. Misura 1.10 − Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/ 10/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002; Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Settore Programmazione e Sviluppo Economico Interventi Comunitari IL DIRIGENTE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Approvazione Bando Conferimento Incarico di Consulenza Professionale”. Misura 1.10 − Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA la Misura 7.1; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la deliberazione G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari. Dr. Renzo Turatto VISTA la Misura 7.1; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTO l’art. 43 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; DECRETO n. 11709 del 21 luglio 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Monitoraggio Ambientale Prevenzione Inquinamento» – Misura 1.9. Impegno spesa e liquidazione fatture. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.; favorevole circa la regolarità amministrativa. Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003; 18306 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, novellato con Reg. (CE) 448/2004; ATTESO CHE: — con D.G.R. n. 27 del 14/1/2003, è stato approvato il bando di gara concernente gli interventi di prevenzione dell’inquinamento di cui alla Misura 1.9b; VISTA la nota n. 7084 del 17/11/2003, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. 3699 del 17/11/2003, con la quale il Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali ha trasmesso complessivamente n. 5 fatture concernenti le avvenute pubblicazioni del bando sopra richiamato, come da prospetto seguente: Spese e liquidazione per pubblicazione bando di gara N. Società Testata 1 R.C.S. Pubblicità Via Mecenate, 87/4 Milano Corsera 2 MEDIATAG S.r.l. Loc. Serramonda Marcellinara CZ Il Domani 3 Sole 24 Ore Via Raffaelli, 34 Catanzaro Sole 24 Ore 4 PUBLIKOMPASS Via Mario Greco, 78 Catanzaro 5 PUBLIFAST Pubblicità di Manzoni & C. s.p.a. Via Rossini, 2 Castrolibero Gazzetta del Sud Il Quotidiano di Calabria Data pubbl. Fattura n. Data Importo C Accredit. Coord. Bancarie 14/2/2003 2003025266 8/4/2003 5.520,00 Banca Intesa Caripl35Mi c/c n. 15600124 Abi 03069 Cab 09537 32 28/2/2003 4.228,42 Istituto San Paolo IMI Ag. 213 di CZ c/c n. 5001 Abi 01025 Cab 09557 23034398 18/2/2003 9.648,00 Intesa BCI Rete Cariplo Ag. 45 di Milano c/c n. 24000197 Abi 03069 Cab 09557 7.508,23 Bonifico bancario c/o Banca Nazionale del Lavoro Ag. 16 Milano c/c n. 10342 Abi 01005 Cab 01616 3.423,00 Bonifico bancario c/o BCC dei due Mari Sede di Terranova di Sibari (CS) c/c n. 0/72199/31 Abi 08892 Cab 81060 13/2/2003 2/4/2003 14/2/2003 S03828 300039 10/4/2003 20/2/2003 Totale da liquidare C 30.327,65 ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, le Società di pubblicità hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti; RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture, secondo gli importi sopra esposti, a favore delle Società di pubblicità creditrici, per un ammontare complessivo di C 30.327,65 impegnando l’importo relativo sul capitolo 6421101 POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1, del Bilancio regionale esercizio 2004; ACQUISITI i pareri: Ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: — alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; — alla regolarità amministrativa; Ai sensi dell’art. 44 L.R. n. 8/2002, in ordine: — alla regolarità contabile; VISTO l’art. 25, nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002; SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente, DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto forniture servizi pubblicità sopra riportato ammontante ad C 30.327,65 dando atto che le Società infrascritte hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti. 2. È impegnata la somma complessiva occorrente pari ad C 30.327,65 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, relativo alla Misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006. 3. È liquidata la somma di C 30.327,65 a favore delle società creditrici per la fornitura di pubblicazione bando su stampa a fronte delle rispettive fatture, come da prospetto sopra menzionato, sull’impegno che si assume con il presente decreto. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 4. Il Settore della Ragioneria regionale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge, previo monitoraggio da eseguirsi a cura dell’unità organizzativa POR competente. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna 18307 VISTA la delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/ 10/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA la Misura 7.1; REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Settore Programmazione e Sviluppo Economico Interventi Comunitari VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000; IL DIRIGENTE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Monitoragio Ambientale Prevenzione Inquinamento” – Misura 1.9 Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la deliberazione G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari. Dr. Renzo Turatto VISTA la Misura 7.1; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTO l’art. 43 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: favorevole circa la regolarità amministrativa. Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico DECRETO n. 11711 del 21 luglio 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Contributi Aiuti Educazione Ambientale in Calabria» – Misura 1.10 – Progetto INFEA – Impegno spesa e liquidazione fatture. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Monitoraggio Ambientale Prevenzione Inquinamento”. Misura 1.10 – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; 18308 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, novellato con Reg. (CE) 448/2004; ATTESO CHE: — con D.G.R. n. 370 del 20/5/2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 11 del 16/6/2002, Supplemento straordinario n. 1 del 17/6/2003, veniva emesso Bando per «Contributi Aiuti Educazione Ambientale in Calabria» in esecuzione della D.G.R. n. 402 del 21/5/2002, in attuazione della Misura 1.10 – progetto INFEA; — VISTA la nota n. 7084 del 17/11/2003, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. 3699 del 17/11/2003, con la quale il Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali ha trasmesso complessivamente n. 3 fatture concernenti le avvenute pubblicazioni del bando sopra richiamato, come da prospetto seguente: Spese e liquidazione per pubblicazione bandi di gara N. 1 Società PUBLISTAR Via Monte delle Piche, 34 Roma 2 PUBLIKOMPASS Via Mario Greco, 78 Catanzaro 3 PUBLIFAST Pubblicità di Manzoni & C. s.p.a. Via Rossini, 2 Castrolibero Testata Secolo d’Italia Gazzetta del Sud Il Quotidiano di Calabria Data pubbl. 19/6/2003 19/6/2003 19/6/2003 Fattura n. 243 S06815 300261 Data Importo C Accredit. Coord. Bancarie 19/6/2003 Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 1.080,00 14 Via Camillo Serafini, 100 c/c n. 15660/43 Cab 03205 Abi 08327 25/6/2003 Bonifico bancario c/o Banca Nazionale del 4.167,24 Lavoro Ag. 16 Milano c/c n. 10342 Abi 01005 Cab 01616 30/6/2003 Bonifico bancario c/o BCC dei due Mari Sede di 1.803,00 Terranova di Sibari (CS) c/c n. 0/72199/31 Abi 08892 Cab 81060 Totale da liquidare C 7.050,24 ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, le Società di pubblicità hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti; RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture, secondo gli importi sopra esposti, a favore delle Società di pubblicità creditrici, per un ammontare complessivo di C 7.050,24 impegnando l’importo relativo sul capitolo 6421101 POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1, del Bilancio regionale esercizio 2004; ACQUISITI i pareri: Ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: — alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; — alla regolarità amministrativa; Ai sensi dell’art. 44 L.R. n. 8/2002, in ordine: — alla regolarità contabile; VISTO l’art. 25, nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002; SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente, DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto forniture servizi pubblicità sopra riportato ammontante ad C 7.050,24 dando atto che le Società infrascritte hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti. 2. È impegnata la somma complessiva occorrente pari ad C 7.050,24 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, ancorché provvisoriamente autorizzato, relativo alla Misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006. 3. È liquidata la somma di C 7.050,24 a favore delle società creditrici per la fornitura di pubblicazione bando su stampa a fronte delle rispettive fatture, come da prospetto sopra menzionato, sull’impegno che si assume con il presente decreto. 4. Il Settore della Ragioneria regionale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge, previo monitoraggio da eseguirsi a cura dell’unità organizzativa POR competente. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Settore Programmazione e Sviluppo Economico Interventi Comunitari IL DIRIGENTE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Contributi Aiuti Educazione Ambientale in Calabria” – Misura 1.10 – Progetto INFEA – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la deliberazione G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; 18309 VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA la Misura 7.1; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; VISTA la Misura 7.1; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari. VISTO l’art. 43 e 45 L.R. n. 8/2002; Dr. Renzo Turatto VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; DECRETO n. 11712 del 21 luglio 2004 Esprime il seguente parere sull’atto in esame: favorevole circa la regolarità amministrativa. Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione Avviso Pubblico per l’individuazione delle ASL e dei Presidi Ospedalieri interessati alla rimozione amianto – Misura 1.8b – Impegno spesa e liquidazione fatture. IL DIRIGENTE DEL SETTORE REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Contributi Aiuti Educazione Ambientale in Calabria” Misura 1.10 – Progetto INFEA – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/ 10/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; 18310 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, novellato con Reg. (CE) 448/2004; ATTESO CHE: — con D.G.R. n. 371 del 20/5/2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 1 del 17/6/2003, Supplemento straordinario al n. 11 del 16/6/2003, veniva emesso Bando per l’individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei Presidi Ospedalieri della Calabria che intendono realizzare interventi progettuali di rimozione dell’amianto dagli edifici delle strutture Ospedaliere; VISTA la nota n. 7084 del 17 novembre 2003, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. 3699 del 17 novembre 2003, con la quale il Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali ha trasmesso complessivamente n. 3 fatture concernenti le avvenute pubblicazioni del bando sopra richiamato, come da prospetto seguente: Spese e liquidazione per pubblicazione bandi di gara Mis. Società Testata 1 PUBLIKOMPASS Via Gazzetta del Carducci, 29 20123 Milano Sud 2 PUBLISTAR SAS Via Monte delle Piche, 34 00148 Roma 3 PUBLIFAST Pubblicità di Manzoni & C. s.p.a. Via Rossini, 2 Castrolibero Secolo d’Italia Il Quotidiano di Calabria Data pubbl. 19/6/2003 19/6/2003 19/6/2003 Fattura n. S06814 244 300260 Totale da liquidare C VISTA la nota n. 1090 del 29/4/2004, con la quale il Dipartimento Ambiente ha provveduto ad integrare la documentazione carente, su richiesta dell’Ufficio; ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, le Società di pubblicità hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti; RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture, secondo gli importi sopra esposti, a favore delle Società di pubblicità creditrici, per un ammontare complessivo di C 7.050,24 impegnando l’importo relativo sul capitolo 6421101 POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1, del Bilancio regionale esercizio 2004; ACQUISITI i pareri: Ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: — alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; — alla regolarità amministrativa; Ai sensi dell’art. 44 L.R. n. 8/2002, in ordine: — alla regolarità contabile; Data Importo C Accredit. Coord. Bancarie 25/6/2003 Bonifico bancario c/o Banca Nazionale del 4.167,24 Lavoro Ag. 16 Milano c/c n. 10342 Abi 01005 Cab 01616 19/6/2003 Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 1.080,00 14 Via Camillo Serafini, 100 c/c n. 15660/43 Cab 03205 Abi 08327 30/6/2003 Bonifico bancario c/o BCC dei due Mari Sede di 1.083,00 Terranova di Sibari (CS) c/c n. 0/72199/31 Abi 08892 Cab 81060 7.050,24 VISTO l’art. 25, nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002; SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente, DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto forniture servizi pubblicità sopra riportato ammontante ad C 7.050,24 dando atto che le Società infrascritte hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti. 2. È impegnata la somma complessiva occorrente pari ad C 7.050,24 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, relativo alla Misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006. 3. È liquidata la somma di C 7.050,24 a favore delle società creditrici per la fornitura di pubblicazione bando su stampa a fronte delle rispettive fatture, come da prospetto sopra menzionato, sull’impegno che si assume con il presente decreto. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 4. Il Settore della Ragioneria regionale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge, previo monitoraggio da eseguirsi a cura dell’unità organizzativa POR competente. 18311 REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico IL DIRIGENTE GENERALE 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione Avviso Pubblico per l’individuazione delle ASL e dei Presidi Ospedalieri interessati alla rimozione amianto – Misura 1.8b – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/ 10/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002; REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Settore Programmazione e Sviluppo Economico Interventi Comunitari IL DIRIGENTE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione Avviso Pubblico per l’individuazione delle ASL e dei Presidi Ospedalieri interessati alla rimozione amianto – Misura 1.8b – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la deliberazione G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA la Misura 7.1; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari. VISTA la Misura 7.1; Il Dirigente Generale Dr. Renzo Turatto VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; DECRETO n. 11714 del 21 luglio 2004 VISTO l’art. 43 e 45 L.R. n. 8/2002; POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Selezione Esperti nel Campo dell’Educazione Ambientale» – Misura 1.10 – Impegno spesa e liquidazione fatture. VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.; favorevole circa la regolarità amministrativa. Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003; 18312 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, novellato dal Reg. (CE) 448/2004; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; — con Decreto n. 6217 del 12/5/2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 11 del 16/6/2003, Supplemento straordinario n. 1 del 17/6/2003 veniva emesso Bando per «Selezione Esperti nel Campo dell’Educazione Ambientale» – Misura 1.10 in esecuzione della D.G.R. n. 402 del 22/5/2002; VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; ATTESO CHE: VISTA la nota n. 7084 del 17/11/2003, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. 3699 del 17/11/2003, con la quale il Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali ha trasmesso complessivamente n. 2 fatture concernenti le avvenute pubblicazioni del bando sopra richiamato, come da prospetto seguente: Spese e liquidazione per pubblicazione bando di gara N. Società 1 PUBLIKOMPASS Via Mario Greco, 78 Catanzaro 2 PUBLISTAR SAS Via Monte delle Piche, 34 00148 Roma Testata Gazzetta del Sud Secolo d’Italia Data pubbl. 19/6/2003 19/6/2003 Fattura n. S06812 246 Totale da liquidare C ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, le Società di pubblicità hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti; RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture, secondo gli importi sopra esposti, a favore delle Società di pubblicità creditrici, per un ammontare complessivo di C 5.247,24 impegnando l’importo relativo sul capitolo 6421101 POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1, del Bilancio regionale esercizio 2004; ACQUISITI i pareri: Ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: — alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; — alla regolarità amministrativa; Ai sensi dell’art. 44 L.R. n. 8/2002, in ordine: — alla regolarità contabile; Data Importo C Accredit. Coord. Bancarie 25/6/2003 Bonifico bancario c/o Banca Nazionale del 4.167,24 Lavoro Ag. 16 Milano c/c n. 10342 Abi 01005 Cab 01616 19/6/2003 Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 1.080,00 14 Via Camillo Serafini, 100 c/c n. 15660/43 Cab 03205 Abi 08327 5.247,24 DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto forniture servizi pubblicità sopra riportato ammontante ad C 5.247,24 dando atto che le Società infrascritte hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti. 2. È impegnata la somma complessiva occorrente pari ad C 5.247,24 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, relativo alla Misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006. 3. È liquidata la somma di C 5.247,24 a favore delle società creditrici per la fornitura di pubblicazione bando su stampa a fronte delle rispettive fatture, come da prospetto sopra menzionato, sull’impegno che si assume con il presente decreto. 4. Il Settore della Ragioneria regionale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge, previo monitoraggio da eseguirsi a cura dell’unità organizzativa POR competente. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 VISTO l’art. 25, nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002; SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente, Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Settore Programmazione e Sviluppo Economico Interventi Comunitari IL DIRIGENTE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Selezione Esperti nel Campo dell’Educazione Ambientale” – Misura 1.10 – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la deliberazione G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; 18313 VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA la Misura 7.1; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; VISTA la Misura 7.1; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari. VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; Dr. Renzo Turatto VISTO l’art. 43 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: favorevole circa la regolarità amministrativa. Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna DECRETO n. 11802 del 22 luglio 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando «Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale» – Misura 1.10 - Impegno spesa e liquidazione fatture. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico VISTA la deliberazione della G.R. n. 1062 del 13/11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Selezione Esperti nel Campo dell’Educazione Ambientale” – Misura 1.10 – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/ 10/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; 18314 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, novellato dal Reg. (CE) 448/2004; ATTESO CHE: — con delibera n. 136 del 18/2/2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, Supplemento straordinario n. 3 del 5/3/2003 veniva emesso Bando per «Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale»; VISTA la nota n. 7084 del 17 novembre 2003, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. 3699 del 17 novembre 2003, con la quale il Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali ha trasmesso complessivamente n. 5 fatture concernenti le avvenute pubblicazioni del bando sopra richiamato, come da prospetto seguente: Spese e liquidazione per pubblicazione bandi di gara N. Società Testata 1 R.C.S. Pubblicità Via Mecenate, 87/4 Milano Corsera 2 MEDIATAG S.r.l. Loc. Serramonda Marcellinara CZ Il Domani 3 Sole 24 Ore Via Raffaelli, 34 Catanzaro Sole 24 Ore 4 PUBLISTAR Via Monte delle Piche, 34 00148 Roma 5 PUBLIFAST Pubblicità di Manzoni & C. s.p.a. Via Rossini, 2 Castrolibero Secolo d’Italia Il Quotidiano di Calabria Data pubbl. Fattura n. Data Importo C Accredit. Coord. Bancarie 13/3/2003 2003039357 20/5/2003 7.728,00 Banca Intesa Caripl35Mi c/c n. 15600124 Abi 03069 Cab 09537 33 31/3/2003 4.294,86 Istituto San Paolo IMI Ag. 213 di CZ c/c n. 5001 Abi 01025 Cab 09557 23036942 13/3/2003 12.060,00 Intesa BCI Rete Cariplo Ag. 45 di Milano c/c n. 24000197 Abi 03069 Cab 09557 2.400,00 Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 14 Via Camillo Serafini, 100 c/c n. 15660/43 Cab 03205 Abi 08327 4.107,00 Bonifico bancario c/o BCC dei due Mari Sede di Terranova di Sibari (CS) c/c n. 0/72199/31 Abi 08892 Cab 81060 13/3/2003 13/3/2003 13/3/2003 101 300092 27/3/2003 18/3/2003 Totale da liquidare C 30.589,86 ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, le Società di pubblicità hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti; RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture, secondo gli importi sopra esposti, a favore delle Società di pubblicità creditrici, per un ammontare complessivo di C 30.589,86 impegnando l’importo relativo sul capitolo 6421101 POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1, del Bilancio regionale esercizio 2004; ACQUISITI i pareri: Ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: — alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; — alla regolarità amministrativa; Ai sensi dell’art. 44 L.R. n. 8/2002, in ordine: — alla regolarità contabile; VISTA la L.R. del 16/3/04, n. 9, concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2004; VISTO l’art. 25, nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002; SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente, DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto forniture servizi pubblicità sopra riportato ammontante ad C 30.589,86 dando atto che le Società infrascritte hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 2. È impegnata la somma complessiva occorrente pari ad C 30.589,86 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, relativo alla Misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006. REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico 3. È liquidata la somma di C 30.589,86 a favore delle società creditrici per la fornitura di pubblicazione bando su stampa a fronte delle rispettive fatture, come da prospetto sopra menzionato, sull’impegno che si assume con il presente decreto. IL DIRIGENTE GENERALE 4. Il Settore della Ragioneria regionale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge, previo monitoraggio da eseguirsi a cura dell’unità organizzativa POR competente. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 luglio 2004 Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna 18315 VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale” – Misura 1.10 – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/ 10/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Settore Programmazione e Sviluppo Economico Interventi Comunitari IL DIRIGENTE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando “Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale” – Misura 1.10 – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la Misura 7.1; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la deliberazione G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari. Dr. Renzo Turatto VISTA la Misura 7.1; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTO l’art. 43 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: favorevole circa la regolarità amministrativa. Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna DECRETO n. 11804 del 22 luglio 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando di gara per l’erogazione di incentivi «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole Misura 1.10b – Impegno spesa e liquidazione fatture. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; 18316 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, novellato con Reg. (CE) 448/2004; ATTESO CHE: — con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 6 dell’1/8/2003, Supplemento straordinario n. 14 dell’1/8/2003, veniva approvato Bando per l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole; VISTA la nota n. 7084 del 17/11/2003, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. 3699 del 17/11/2003, con la quale il Dipartimento Ambiente e Beni Ambientali ha trasmesso complessivamente n. 3 fatture concernenti le avvenute pubblicazioni del bando sopra richiamato, come da prospetto seguente: Spese e liquidazione per pubblicazione bandi di gara Mis. Società Testata Data pubbl. Fattura n. Data Gazzetta del Sud 13/8/2003 20/8/2003 S09899 S09900 29/8/2003 29/8/2003 329 22/8/2003 300350 300351 23/8/2003 23/8/2003 1 PUBLIKOMPASS Via Carducci, 29 20123 Milano 2 PUBLISTAR SAS Via Monte delle Piche, 34 00148 Roma Secolo d’Italia 12/8/2003 20/8/2003 3 PUBLIFAST Pubblicità di Manzoni & C. s.p.a. Via Rossini, 2 Castrolibero Il Quotidiano di Calabria 19/8/2003 12/8/2003 Importo C Accredit. Coord. Bancarie Bonifico bancario c/o Banca 4.167,24 Nazionale del Lavoro Ag. 16 2.500,34 Milano c/c n. 10342 Abi 01005 (6.667,58) Cab 01616 1.468,80 Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 14 Via Camillo Serafini, 100 c/c n. 15660/43 Cab 03205 Abi 08327 Bonifico bancario c/o BCC dei 1.371,00 due Mari Sede di Terranova di 2.739,00 Sibari (CS) c/c n. 0/72199/31 (4.110,00) Abi 08892 Cab 81060 Totale da liquidare C 12.246,38 ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, le Società di pubblicità hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti; RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture, secondo gli importi sopra esposti, a favore delle Società di pubblicità creditrici, per un ammontare complessivo di C 12.246,38 impegnando l’importo relativo sul capitolo 6421101 POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1, del Bilancio regionale esercizio 2004; ACQUISITI i pareri: Ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: — alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; VISTO l’art. 25, nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002; SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente, DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto forniture servizi pubblicità sopra riportato ammontante ad C 12.246,38 dando atto che le Società infrascritte hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i tempi previsti. 2. È impegnata la somma complessiva occorrente pari ad C 12.246,38 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, relativo alla Misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006. — alla regolarità amministrativa; Ai sensi dell’art. 44 L.R. n. 8/2002, in ordine: — alla regolarità contabile; 3. È liquidata la somma di C 12.246,38 a favore delle società creditrici per la fornitura di pubblicazione bando su stampa a fronte delle rispettive fatture, come da prospetto sopra menzionato, sull’impegno che si assume con il presente decreto. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 4. Il Settore della Ragioneria regionale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge, previo monitoraggio da eseguirsi a cura dell’unità organizzativa POR competente. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Settore Programmazione e Sviluppo Economico Interventi Comunitari IL DIRIGENTE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando di gara per l’erogazione di incentivi “de minimis”, a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole» – Misura 1.10b – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la deliberazione G.R. n. 949 del 2/12/2003; 18317 REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria, Misura 7.1 – Pubblicazione bando per l’erogazione di incentivi “de minimis”, a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole» – Misura 1.10b – Impegno spesa e liquidazione fatture». VISTA la delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/ 10/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTA la Misura 7.1; VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001; VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTA la Misura 7.1; VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7; VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002; VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002; VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; VISTO l’art. 43 e 45 L.R. n. 8/2002; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004; Esprime il seguente parere sull’atto in esame: favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari. favorevole circa la regolarità amministrativa. Dr. Renzo Turatto Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna 18318 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Dipartimento ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DECRETO n. 11658 del 20 luglio 2004 Prof. Barbera Gianfranco – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che — con delibera della Giunta Regionale n. 944 del 15/10/2002, avente ad oggetto: «Adeguamento Struttura Giunta Regionale», è stata istituita, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 della legge regionale 31/2002, l’Unità Organizzativa Autonoma «Servizi Ispettivi, D.Lgs. 626/94 – Logistica»; — con delibera della Giunta Regionale n. 512 dell’8/7/2003, avente ad oggetto: «Servizio Ispettivo – Legge 23/12/1996, n. 662, articolo 1, commi da 56 a 65 – Adempimenti», è stato approvato il Regolamento per la Costituzione del Servizio Ispettivo; — con nota in data 7/7/2004 il Prof. Barbera Gianfranco, già operante in posizione di comando presso la Struttura Speciale dell’Assessore al Personale, ha chiesto di essere assegnato all’Unità di cui sopra. RITENUTO dover provvedere al riguardo. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. DECRETO n. 11659 del 20 luglio 2004 Dipendente regionale Crescibene Rosa Maria – Mobilità Interna. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che — con delibera della Giunta Regionale n. 944 del 15/10/2002, avente ad oggetto: «Adeguamento Struttura Giunta Regionale», è stata istituita, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 della Legge regionale 31/2002, l’Unità Organizzativa Autonoma «Servizi Ispettivi, D.Lgs. 626/94 – Logistica»; — con delibera della Giunta Regionale n. 512 dell’8/7/2003, avente ad oggetto: «Servizio Ispettivo – Legge 23/12/1996, n. 662, articolo 1, commi da 56 a 65 – Adempimenti», è stato approvato il Regolamento per la Costituzione del Servizio Ispettivo; — con note in data 30/6/2004, pervenuta al protocollo l’1/7/ 2004 al n. 16863 la sig.ra Crescibene Rosa Maria, matricola 217000, in servizio presso gli Uffici Servizi Sociali di Cosenza, ha chiesto di essere assegnata all’Unità di cui sopra. VISTI i nulla-osta alla mobilità in argomento, del Dirigente Generale Vicario del Dipartimento «Obiettivi Strategici», nonché del Dirigente dell’Unità Organizzativa Autonoma Servizi Ispettivi D.Lgs. 626/94 – Logistica. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: Assegnare, a decorrere dalla data di presa servizio, all’Unità Organizzativa Autonoma Servizi Ispettivi D.Lgs. 626/94 – Logistica – Catanzaro, il Prof. Barbera Gianfranco, nato a Messina il 12/12/1944, residente a Crotone in vico Chiuso Suriano n. 6, dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Docente – in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto. Assegnare, in via provvisoria, per le finalità di cui sopra e comunque fino al tempo necessario per l’espletamento dei lavori, all’Unità Organizzativa Autonoma Servizi Ispettivi D.Lgs. 626/94 – Logistica – Uffici di Cosenza, la sig.ra Crescibene Rosa Maria, nata a Dipignano il 29/10/1947, residente a Cosenza in Corso d’Italia 115, dipendente regionale, matricola 217000, Cat. C. Autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia dello stesso al suddetto e a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti n. 2 – Catanzaro. Autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia dello stesso alla suddetta, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11660 del 20 luglio 2004 Struttura Ausiliaria Dipartimento Ambiente – Assegnazione Componente. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 con la quale la G.R. ha deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera – a – del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno. VISTA la nota n. 5968 del 7/7/2004, pervenuta al protocollo in pari data, acquisita al n. 17248, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento «Ambiente», ha comunicato il nominativo del sig. Manduca Pasquale, matricola n. 477750 da assegnare alla propria Struttura Ausiliaria, in qualità di Componente, a decorrere dal 12 luglio 2004, in sostituzione della sig.ra Cimbalo Adriana, nata a Nocera Terinese il 22/12/1962 ed ivi residente in via L. Sturzo n. 21, matricola n. 176800, Cat. A. RITENUTO prendere atto di quanto sopra rappresentato dal Dirigente Generale del predetto Dipartimento, Avv. Giuseppe Mazzitello. VISTA la L.R. n. 7/96. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R n. 27 del 14/3/2003. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati: Prendere atto della nota n. 5968 del 7/7/2004, del Dirigente Generale del Dipartimento «Ambiente». 18319 Notificare il presente decreto agli interessati e a tutte le Strutture competenti. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 11661 del 20 luglio 2004 Dipendente regionale Arch. Astorino Antonio Francesco – Attribuzione responsabilità Ufficio 395. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il proprio decreto n. 9156 del 16/6/2004, con il quale sono state affidate al dipendente regionale Arch. Astorino Antonio Francesco, nato a San Giovanni in Fiore il 3/4/1953 e residente a Rende via Fratelli Bandiera n. 31, matricola n. 43530 – Cat. C posizione economica C4, le mansioni superiori riconducibili alla Cat. D1, a seguito di rappresentate esigenze di servizio da parte del Dirigente Generale del Dipartimento di che trattasi, per la durata di mesi sei. VISTA la nota n. 9677 del 28/5/2004, pervenuta al protocollo il 9/7/2004 ed acquisita al n. 17378, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento all’Agricoltura, in considerazione di quanto precedentemente attribuito al dipendente in argomento, propone allo stesso, la responsabilità dell’Ufficio n. 395 «Anagrafe Aziende Agricole», con sede a Catanzaro. RITENUTO di dover provvedere al riguardo. VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Assegnare, a decorrere dal 12 luglio 2004, alla Struttura Ausiliaria del Dipartimento «Ambiente», in qualità di Componente il sig. Manduca Pasquale, nato a Monterosso Calabro il 10/1/1942, residente a Vibo Valentia in viale Accademie Vibonesi, 8, dipendente regionale, matricola 477750, Cat. C, in sostituzione della sig.ra Cimbalo Adriana, matricola 176800, la quale in tale data, riprenderà servizio al Dipartimento «Organizzazione e Personale», ufficio di appartenenza. Statuire che il presente provvedimento, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni del dirigente Generale del Dipartimento «Ambiente» e, comunque fino alla cessazione dell’incarico conferito al suddetto Dirigente. Il Settore Economico del Personale provvederà ad indicare l’ammontare dell’indennità di Struttura, tenendo conto del livello retributivo dell’interessato, nonché delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 47 del 15/1/2002 e n. 837 del 24/9/ 2002. Autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — prendere atto della nota del Dirigente Generale del Dipartimento all’Agricoltura n. 9677 del 28/5/2004, pervenuta al protocollo il 9/7/2004; — attribuire, con decorrenza immediata, al dipendente regionale Arch. Astorino Antonio Francesco, matricola n. 43530 – Cat. C – posizione economica C4, in atto incaricato allo svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla Cat. D1, la responsabilità dell’Ufficio n. 395 «Anagrafe Aziende Agricole» del Dipartimento all’Agricoltura, con sede a Catanzaro; — statuire che il presente decreto, con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni e, comunque, non oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla data di presa di servizio con le mansioni superiori, in relazione al Decreto Dirigenziale n. 9156 del 16/6/2004; — notificare il presente provvedimento all’Arch. Astorino Antonio Francesco, alla Segreteria Operativa per la Comunica- 18320 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 zione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale» sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate. — Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 DECRETO n. 11664 del 20 luglio 2004 Dipendenti regionali Barreca Domenico e Ripepi Salvatore – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 11662 del 20 luglio 2004 Sig. Fago Pasquale – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il proprio decreto n. 5728 del 7/5/2004, con il quale il sig. Fago Pasquale, nato a S. Marco Argentano il 5/12/1953 ed ivi residente in via C.da Bonavita n. 6, appartenente al personale posto in mobilità dai Consorzi Agrari di Catanzaro – Cosenza – Reggio Calabria, è stato assegnato al Dipartimento della Formazione Professionale – Patrimonio ed Economato», presso il Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come previsto dal contratto individuale a tempo determinato, stipulato con lo stesso – Rep. n. 2755 del 21/4/2004. VISTA l’istanza in data 17/6/2004, pervenuta al protocollo stessa data al n. 15664, con la quale il Sig. Fago Pasquale chiede, in relazione alle proprie mansioni svolte precedentemente presso i Consorzi Agrari, di essere trasferito all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Cosenza. RITENUTO, a parziale integrazione del decreto di cui sopra, provvedere al riguardo. VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: ASSEGNARE, con decorrenza immediata, il sig. Fago Pasquale, nato a S. Marco Argentano il 5/12/1953 ed ivi residente alla via C.da Bonavita n. 6, al Dipartimento all’Agricoltura – Servizio Provinciale di Cosenza. Notificare il presente provvedimento al Sig. Fago Pasquale, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale» sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano — con nota in atti, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, a seguito delle istanze dei dipendenti Barreca Domenico e Ripepi Salvatore, i quali hanno manifestato la volontà di continuare a prestare la propria attività lavorativa nell’ambito del suddetto Dipartimento, ha espresso parere favorevole al riguardo. CONSIDERATO che i dipendenti Barreca Domenico, matricola 58770 e Ripepi Salvatore, matricola 697000, hanno dichiarato la propria disponibilità ad essere utilizzati nell’ambito del Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Calabria. VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio preposto. VISTA la L.R. n. 7/96. RITENUTO poter provvedere al riguardo. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: Assegnare, al Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, Settore Affari Generali – Coordinamento, Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Calabria i seguenti dipendenti regionali: — Barreca Domenico, nato a Reggio Calabria l’1/5/1956 ed ivi residente in via Croce Valanidi n. 124, matricola 58770, Cat. C; — Ripepi Salvatore, nato a Reggio Calabria l’8/7/1943 ed ivi residente in viale Moro Trav. II Nicolò 5, matricola 697000, Cat. C. Statuire che il presente atto ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni. Stabilire, che ai sensi della Legge Regionale n. 7/96, provvederà il Dirigente preposto, all’assegnazione dello stesso in uno degli Uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore. Autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia dello stesso ai sig.ri Barreca Domenico, Ripepi Salvatore, a tutte le 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 11665 del 20 luglio 2004 Dott. Foti Raimondo – Comando. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA l’istanza prodotta dal Dr. Raimondo Foti, dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio, assegnato alla Filiale di Reggio Calabria – posizione economica C3, con la quale chiede il nulla-osta per un suo eventuale trasferimento presso la Regione Calabria. VISTA la Legge 24/12/2003, n. 350 ed in particolare l’art. 3 comma 71, che ha definitivamente sancito l’effettiva possibilità del trasferimento del personale dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio, presso altre Pubbliche Amministrazioni. VISTO il proprio decreto n. 1315 del 17/2/2004, con il quale è stato concesso il nulla-osta al trasferimento presso la Regione Calabria del dr. Raimondo Foti, notificato all’Agenzia del Demanio – Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione – Roma, in data 25/2/2004. VISTA la nota n. 16587 del 30/4/2004, dell’Agenzia del Demanio – Direzione Personale e Relazioni Sindacali, la quale, evidenziando che, la problematica riguardante specificatamente il dipendente Raimondo Foti, è stata sottoposta all’attenzione del Dipartimento per la Funzione Pubblica, per una eventuale soluzione, comunque non immediata, ha espresso la disponibilità ad una transitoria assegnazione in forma di comando. 18321 DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: Disporre il comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Settore Demanio, Servizio Demanio Area Meridionale, Uffici di Reggio Calabria, del dr. Raimondo Foti, nato a Reggio Calabria il 15/3/1946 ed ivi residente in viale Pio XI Dir. Privata n. 5, dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio, posizione economica in godimento C3, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di presa di servizio. Dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Amministrazione di appartenenza. Imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spesa per il rimborso agli Enti di provenienza degli stipendi dovuti al personale comandato presso la Regione» per l’esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai sensi dell’art. 43, commi 7 e 8 della Legge Regionale n. 8/2002. Con la procedura degli stipendi si provvederà all’impegno e alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni. Autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale di adottare gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente decreto al dott. Raimondo Foti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, Servizio Centrale del Personale, Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni – Servizio per la Mobilità, Corso Vittorio Emanuele II – 00187 ROMA, all’Agenzia del Demanio – Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, via del Quirinale n. 30 – 00187 Roma, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, Catanzaro. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano CONSIDERATA la specifica professionalità acquisita nel corso dell’attività dal dr. Raimondo Foti. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. DECRETO n. 11666 del 20 luglio 2004 VISTO l’art. 43, commi 7 e 8 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002. Dott. Melissari Luigi A.M.. Concessione nulla-osta Mobilità Esterna. VISTA la Legge Regionale n. 29 del 29/12/1993 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2004». VISTA la deliberazione della G.R. n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente; IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che: — il dott. Melissari Luigi A.M., nato a Catona il 13/8/1949, residente a Reggio Calabria in Frazione Salice, via Sabauda 96, dipendente della Giunta Regionale, matricola 531125, Cat. D, opera in posizione di comando presso il Consiglio Regionale della Calabria, quale Vice-Capo di Gabinetto del Presidente, On.le Luigi Fedele, sin dal 25/9/2000; — con decreto dirigenziale n. 10018 del 25/6/2004, è stata disposta la proroga del comando in argomento fino al 30 giugno 2004; 18322 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — il Consiglio Regionale della Calabria – Dipartimento Gestione, con note n. 3219/7a Leg. del 9/6/2004 e n. 3395/7a Leg del 17/6/2004, ha manifestato la volontà di procedere al trasferimento del medesimo nei propri ruoli e a tal fine ha chiesto il nulla-osta al riguardo; — il dott. Melissari Luigi A.M. ha espresso il prescritto atto di assenso al trasferimento. CONSIDERATO che il predetto trasferimento comporta una notevole riduzione di spesa per il Bilancio della Giunta Regionale. RITENUTO per quanto sopra rappresentato, poter accogliere la richiesta in argomento. del dipendente in questione a decorrere dal 12/3/1993 e la riammissione in servizio dello stesso dal 29/3/1993, data di ripresa di servizio. Vista la sentenza n. 51/98 emessa dal Tribunale di Locri in data 27/7/1998 e depositata agli atti del fascicolo personale del dipendente, con la quale il giudice ha assolto il sig. Guglielmo Grillo dal reato ascrittogli. Ritenuto pertanto che, in applicazione del CCNL Area Dirigenza, il dipendente ha diritto al rimborso delle quote di stipendio trattenute dall’ente durante il periodo di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio e dallo stipendio, oltre accessori nella misura di legge. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. Vista la sentenza n. 51/98 emessa dal Tribunale di Locri. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002. Visto il D.P.G.R. n 354/99; DECRETA VISTO il D.P.G.R n. 27 del 14/3/2002. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati: Rilasciare dall’1 luglio 2004, il nulla-osta al trasferimento presso il Consiglio Regionale della Calabria, del dott. Melissari Luigi A.M., nato a Catona il 13/8/1949, residente a Reggio Calabria – Sabauda 96 Salice, dipendente della Giunta Regionale, matricola 531125, Cat. D, (ex VII q.f. – Istruttore Direttivo), posizione economica D4. L’interessato, a seguito della effettiva immissione in servizio presso il Consiglio Regionale della Calabria, sarà inquadrato nei ruoli del suddetto Ente, con conseguente cancellazione dai ruoli della Giunta Regionale. Di riconoscere al dipendente Grillo Guglielmo, in applicazione del CCNL Area Dirigenza, il diritto al rimborso delle quote di stipendio trattenute dall’ente durante il periodo di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio e dallo stipendio, oltre accessori nella misura di legge. Di demandare al Settore Gestione Economica e Previdenziale l’adozione degli atti consequenziali preordinati al pagamento delle spettanze dovute al dipendente. Di dare incarico al competente ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento al sig. Guglielmo Grillo residente a Stilo in via G. Giusti, 34 ed al Settore Gestione Economica e Previdenziale. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano Notificare il presente Decreto al dott. Melissari Luigi A.M. e a tutte le Strutture interessate. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 11669 del 20 luglio 2004 Dip. Francesco Le Pera – Assegnazione di mansioni superiori ai sensi del D.Lgs. 165/01. IL DIRIGENTE DEL SETTORE GIURIDICO DECRETO n. 11667 del 20 luglio 2004 Dipendente Guglielmo Grillo – Adempimenti. IL DIRIGENTE Vista la richiesta avanzata dal dipendente Guglielmo Grillo diretta ad ottenere il rimborso delle trattenute operate sullo stipendio dalla Regione Calabria durante il periodo compreso tra il 12 e il 26 marzo 1993. Richiamate le deliberazioni n. 2138 e n. 2139 del 18/5/1993 con le quali la Giunta regionale ha disposto rispettivamente la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio e dallo stipendio Premesso che, il sig. Le Pera Francesco, nato a Catanzaro il 23/3/1946, e residente a Catanzaro in via Teano n. 65 – è dipendente regionale, inquadrato nella categoria C posizione economica C4, matricola 433000, titolo di studio: maturità classica. Dato atto che il dipendente precisato risulta assegnato dal 1977 presso l’Ufficio n. 26, al Dipartimento Presidenza. Vista la nota del 3 giugno 2004 n. 2962, acquisita agli atti di questo Settore al numero di Prot. 16202 del 29/6/04 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, al fine di far fronte ad esigenze di servizio derivanti dalla vacanza del posto in organico di categoria D relativo all’ufficio n. 26, chiede l’affidamento temporaneo di mansioni superiori al sig. Le Pera Francesco, della categoria D posizione economica D1. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Considerato che ai sensi dell’art. 56 comma 5, D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 165/01, l’assegnazione del dipendente allo svolgimento di mansioni superiori è possibile per le esigenze di servizio rassegnate nella nota precitata e comunque per non più di sei mesi e sempre relativamente al posto vacante sopra specificato, fatta salva l’eventuale anticipata revoca nell’ipotesi sopravvenuta copertura del posto vacante con personale di corrispondente categoria. Dato atto che per la posizione d’inquadramento giuridico ed economico del dipendente interessato, l’assegnazione per mansioni superiori appartenenti alla categoria D posizione economica D1, non comporta in atto nessuna variazione del trattamento economico tabellare. Ritenuto, pertanto, di affidare, al dipendente sig. Le Pera Francesco, le mansioni superiori corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento e per la durata di mesi sei. Vista la L.R. 7/96. Visto il D.P.G.R. 354/99; DECRETA Per le motivazioni enunciate in premessa e che s’intendono riportate e trascritte, — di affidare, al sig. Le Pera Francesco, nato a Catanzaro il 23/3/46 – dipendente regionale inquadrato nella categoria C posizione economica C4, ex sesta Q.F. – in conseguenza della vacanza del posto presso la Struttura precitata, le mansioni superiori riconducibili alla categoria D, posizione economica D1, per la durata di mesi sei e con decorrenti dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 56 del D.L.gs 29/93, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs 165/01; — di dare atto che per la posizione d’inquadramento giuridico ed economico del dipendente interessato (Categoria C – posizione economica C4) all’assegnazione di mansioni superiori appartenenti alla categoria D posizione economica D1, non comporta in atto nessuna variazione del trattamento economico tabellare; 18323 DECRETO n. 11671 del 20 luglio 2004 Dipendente Caiola Claudio − Proroga affidamento mansioni superiori. IL DIRIGENTE Premesso che il Sig. Caiola Claudio nato a Catanzaro, il 10/ 6/61 – dipendente regionale inquadrato nella Cat. C – posizione economica C4 – con decreto n. 19923 del 19/12/2003, del Dirigente del Settore Giuridico del personale in relazione alle motivate esigenze del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, sono state assegnate le mansioni immediatamente superiori appartenenti alla Cat. D. – posizione economica D1 fino al 18/6/ 2004. Vista la nota n. 15697 del 21/6/2004, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura ha rappresentato «che essendo rimaste invariate le esigenze evidenziate nella nota n. 21513 del 18/11/2003», chiede a norma del D.Lgs. n. 165/01, la proroga per altri sei mesi dell’assegnazione di mansioni superiori al Sig. Caiola Claudio. Dato atto che in esecuzione alle Deliberazioni di Giunta rispettivamente n. 651/01 e 737/02 il Dirigente del Settore di Dipartimento Organizzazione e Personale ha pubblicato, sul BUR n. 5 del 26/6/2003, le selezioni per la copertura dei posti di Cat D1 mediante «verticalizzazione». Ritenuto, sussistere i presupposti di legge per prorogare di ulteriori 6 mesi, l’affidamento delle mansioni superiori già affidate con decreto n. 19923 del 18/6/2004 ricadono nella ipotesi di discrezionalità consentito dall’art. 52 comma 2 lett.(a) del D.Lgs. 165/01. Dato atto, comunque, che suddetto affidamento di mansioni superiori di ulteriori 6 mesi cessa di produrre effetti nella ipotesi di copertura del relativo posto a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra. Vista la L.R. 7/96. Visto il D.P.G.R. 354/99; — di demandare al Settore Economico l’adozione degli atti consequenziali; DECRETA — di incaricare la competente Struttura del Settore Giuridico per la notifica del presente atto al Settore Economico, al dipendente interessato e al Dipartimento Presidenza; Per le motivazioni enunciate in premessa e che si intendono riportate e trascritte, — di riservarsi, comunque, la revoca del presente atto anche prima della scadenza dell’incarico di cui trattasi nell’ipotesi di sopravvenuta copertura del posto vacante con personale di corrispondente categoria; — di prorogare di ulteriori 6 mesi l’affidamento delle mansioni superiori già attribuite con decreto n. 19923 del 18/6/04 al Sig. Caiola Claudio nato il 10/6/1961 a Catanzaro ai sensi dell’art. 52 comma 2 lett. (a) del D.Lgs. 165/01; — di dichiarare la decadenza automatica del presente decreto e del pedissequo incarico alla scadenza dello stesso senza necessità di alcuna preventiva o formale comunicazione; — di stabilire che alla scadenza il dipendente Sig. Le Pera Francesco è, pertanto automaticamente reintegrato nella posizione economica giuridica di pregressa di appartenenza; — di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Avv. Cesare Carlo Romano — di dare atto che la posizione d’inquadramento giuridico ed economico del dipendente interessato alla proroga dell’affidamento di mansioni superiori appartenenti alla categoria D – posizione economica D1, non comporta in atto nessuna variazione del trattamento economico tabellare; — di demandare al Settore Economico l’adozione degli atti consequenziali; — di riservarsi, altresı̀, la revoca del presente atto anche prima della scadenza dell’incarico di cui trattasi nell’ipotesi di sopravvenuta copertura del posto vacante con personale di corrispondente categoria od a seguito di espletamento delle procedure afferenti le progressioni verticali di cui in narrativa; 18324 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — di dichiarare la decadenza automatica del presente decreto e del pedissequo incarico alla scadenza dello stesso senza necessità di alcuna preventiva o formale comunicazione; — di stabilire che alla scadenza o a seguito di revoca, il dipendente sig. Caiola Claudio verrà automaticamente reintegrato nella posizione economica giuridica di pregressa appartenenza; — di incaricare la competente Struttura del Settore Giuridico per la notifica del presente atto al Settore Economico, al dipendente interessato e al Dipartimento Agricoltura; — di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul BUR Calabria. DECRETA Di liquidare a favore della Comunità Montana Versante Ionico la somma di C 57.694,00, autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. Di imputare la somma di C 57.694,00 sul capitolo 2232203, residui 2002, impegno n. 6708 del 27/12/2002. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 11684 del 20 luglio 2004 DECRETO n. 11678 del 20 luglio 2004 Dipendente Pedace Chiara – nata il 29/5/1958 – Diniego riconoscimento aggravamento infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio. DECRETO n. 11682 del 20 luglio 2004 Legge n. 97/94. Fondo nazionale montagna acconto 01. Liquidazione alla C. Montana Versante Jonico. IL DIRIGENTE Visti i decreti dirigenziali (n. 9237 del 22/7/02, n. 15572 del 24/9/03 e n. 13571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001, legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Versante Jonico la somma di C 221.160,00. Visti i decreti dirigenziali n. 16343 e n. 16344 del 4/12/02, con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, legge regionale n. 4/1999 per un importo complessivo di C 2.466.471,00, attribuendo alla Comunità Montana Versante Jonico la somma di C 67.308,00. Vista la deliberazione di giunta regionale n. 819 dell’8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi. Considerato che già si è provveduto a liquidare a favore della Comunità Montana la somma di C 230.774,00, pari all’80% della somma complessiva assegnata di C 288.468,00. Che la Comunità Montana Versante Jonico ha presentato il rendiconto relativo all’intera somma assegnata, per cui come previsto dalla citata deliberazione, si può procedere alla liquidazione della differente somma di C 57.694,00. Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2004. Dato atto che per la liquidazione si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/02. Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; Dip. Santagata Fulvia – Assegnazione di mansioni superiori ai sensi del D.Lgs. 165/01. IL DIRIGENTE DEL SETTORE GIURIDICO Premesso che, la sig.ra Santagata Fulvia, nata a Catanzaro il 24/1/1958, e residente a Santa Maria di Catanzaro in viale Isonzo n. 18B – è dipendente regionale, inquadrata nella categoria C posizione economica C4, matricola 736120, titolo di studio: diploma di Ragioniere. Dato atto che la succitata dipendente, a seguito della disposizione di trasferimento n. 2391 del 15/6/2001 del Dirigente Generale pro-tempore, presta ininterrottamente servizio presso il Settore Industria. Vista la nota del 13 maggio 2004 n. 2240, acquisita agli atti di questo Settore al numero di Prot. 13210 del 19/5/04 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive, al fine di far fronte ad esigenze di servizio derivanti dalla vacanza del posto in organico di categoria D relativo all’ufficio n. 312, chiede l’affidamento temporaneo di mansioni superiori alla sig.ra Santagata Fulvia, della categoria D posizione economica D1. Considerato che ai sensi dell’art. 56 comma 5, D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 165/01, l’assegnazione della dipendente allo svolgimento di mansioni superiori è possibile per le esigenze di servizio rassegnate nella nota precitata e comunque per non più di sei mesi e sempre relativamente al posto vacante sopra specificato, fatta salva l’eventuale anticipata revoca nell’ipotesi sopravvenuta copertura del posto vacante con personale di corrispondente categoria. Dato atto che per la posizione d’inquadramento giuridico ed economico della dipendente interessata, l’assegnazione per mansioni superiori appartenenti alla categoria D posizione economica D1, non comporta in atto nessuna variazione del trattamento economico tabellare. Ritenuto, pertanto, di affidare, alla dipendente Sig.ra Santagata Fulvia, le mansioni superiori corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento e per la durata di mesi sei. Vista la L.R. 7/96. Visto il D.P.G.R. 354/99; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA Per le motivazioni enunciate in premessa e che s’intendono riportate e trascritte, — di affidare, alla sig.ra Santagata Fulvia, nata a Catanzaro il 24/1/58 – dipendente regionale inquadrata nella categoria C posizione economica C4, ex sesta Q.F. – in conseguenza della vacanza del posto presso la Struttura precitata, le mansioni superiori riconducibili alla categoria D, posizione economica D1, per la durata di mesi sei, decorrenti dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 29/93, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 165/01; — di dare atto che per la posizione d’inquadramento giuridico ed economico della dipendente interessata (Categoria C – posizione economica C4) all’assegnazione di mansioni superiori appartenenti alla categoria D posizione economica D1, non comporta in atto nessuna variazione del trattamento economico tabellare; 18325 nale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C 36.764,00 pari al 50% della somma assegnata di C 73.528,00. Che il piano operativo annuale prevede la realizzazione di una serie di interventi. Che risultano conformi alle finalità della legge n. 97/94 e della legge regionale n. 4/99, gli interventi di cui all’allegato «A», parte integrante del presente decreto. Vista la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04. Dato atto che per la liquidazione si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/02. Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; — di demandare al Settore Economico l’adozione degli atti consequenziali; DECRETA — di incaricare la competente Struttura del Settore Giuridico per la notifica del presente atto al Settore Economico, alla dipendente interessata e al Dipartimento Attività Produttive; Di liquidare a favore della Comunità Montana Alto Jonio la somma di C 36.764,00, autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. — di riservarsi, comunque, la revoca del presente atto anche prima della scadenza dell’incarico di cui trattasi nell’ipotesi di sopravvenuta copertura del posto vacante con personale di corrispondente categoria; Di imputare la somma di C 36.764,00 sul capitolo 2232204, residui 2002, impegno n. 5515 del 3/12/2002. — di dichiarare la decadenza automatica del presente decreto e del pedissequo incarico alla scadenza dello stesso senza necessità di alcuna preventiva o formale comunicazione; — di stabilire che alla scadenza la dipendente sig.ra Santagata Fulvia è, pertanto automaticamente reintegrata nella posizione economica giuridica di pregressa di appartenenza; Di stabilire che la somma di C 73.528,00 dovrà essere utilizzata per la realizzazione degli interventi indicati nell’allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 — di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul BUR Calabria. Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Avv. Cesare Carlo Romano Allegato A C 5.000,00 2) La valorizzazione di beni storici ed artistici C 4.000,00 3) Iniziative per lo sviluppo agricoltura C 9.000,00 4) La difesa suolo e forestazione C 12.000,00 5) La tutela ambientale C 4.000,00 6) Lo sviluppo economico C 4.717,16 7) Centri di assistenza giovanile C 25.822,84 8) Promozione turistica C 10.000,00 9) Settore sociale C 4.000,00 10) Recupero tradizioni popolari C 4.000,00 Totale C 78.540,00 1) La biblioteca comprensoriale DECRETO n. 11685 del 20 luglio 2004 Legge regionale n. 4/99, art. 55. Fondo regionale 02. Liquidazione alla C. Montana Alto Jonio. IL DIRIGENTE Visto il decreto dirigenziale n. 16344 del 4/12/2002, con il quale si è ripartito il fondo regionale per la montagna 2002, attribuendo alla Comunità Montana Alto Jonio la somma di C 73.528,00. Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 819 dell’8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite al citato fondo. Accertato che la Comunità Montana Alto Jonio ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della legge regio- 18326 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11697 del 20 luglio 2004 Revoca decreto dirigenziale n. 10012/04. Notificare il presente decreto ai suddetti, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture competenti. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. PREMESSO che: — con decreto dirigenziale n. 10012 del 25/6/2004, è stata disposta la proroga del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze della Struttura Ausiliaria del Dipartimento «Foreste Forestazione e Protezione Civile», quale Componente, fino al 2/7/2004, del sig. Colistro Giovanni, nato a Cosenza il 16/011941 ed ivi residente in via Montegrappa n. 31, dipendente dell’Azienda Sanitaria n. 1 di Paola; Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 11698 del 20 luglio 2004 — con decreto dirigenziale n. 3696 del 2/4/2004, era stata determinata la Composizione della predetta Struttura, nella quale, con decorrenza 1/4/2004, il sig. Carmine Nania, dipendente regionale, matricola 578460, è subentrato al sig. Colistro Giovanni. Sig. Samà Vito – Proroga comando. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che: RITENUTO quindi dover revocare il citato decreto dirigenziale n. 10012/04 e, contestualmente, disporre la rideterminazione a decorrere dall’1/4/2004, della Struttura Ausiliaria del Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile». VISTA la L.R. n. 7/96. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 4/11/2002. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 15/1/ 2002. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 837 del 24/ 9/2002. VISTO il D.P.G.R n. 27 del 14/3/2002. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; — con decreto dirigenziale n. 10219 del 12/8/2002, è stato disposto il comando presso la Regione Calabria, per le esigenze dell’ex Dipartimento n. 15 «Delegazione di Roma e Servizi Sociali», del sig. Samà Vito, nato a Catanzaro l’8/3/1962 ed ivi residente in via Genova n. 13, dipendente del Comune di Lamezia Terme, con la qualifica di «Assistente Sociale», Cat. D, per il periodo di un anno a decorrere dall’1 settembre 2002; — con decreto dirigenziale n. 11934 del 25/8/2003, è stata disposta la proroga del comando in argomento fino al 31/8/2004; — con nota n. 962 del 12/7/2004, pervenuta al protocollo il 13/7/2004 al n. 17722, il Dirigente del Settore Politiche Sociali ed il Dirigente Generale del «Dipartimento Obiettivi Strategici», hanno rappresentato che intendono continuare ad avvalersi, in posizione di comando, della suddetta collaborazione, in relazione alla «Figura Professionale» rivestita dal sig. Samà Vito, il quale è impegnato nelle attività finalizzate all’istruzione delle pratiche e alla gestione dei fondi di cui al T.U. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi di bilancio regionale, attinenenti la materia dell’immigrazione. È altresı̀ impegnato nella gestione della contabilità e dei ricoveri delle strutture protette per anziani, per disabili mentali ed inoltre segue i lavori e fa parte di varie Commissioni di rilevante impegno e responsabilità, per cui le competenze professionali del suddetto, sono condizione indispensabile per il prosieguo delle attività in corso; DECRETA Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: Revocare il decreto dirigenziale n. 10012 del 25/6/2004. Statuire, cosı̀ come disposto con decreto dirigenziale n. 3696 del 2/4/2004, che il dipendente regionale, Carmine Nania, matricola n. 578460, subentra al sig. Colistro Giovanni, come sopra generalizzato, nella Struttura di che trattasi, a far data dall’1/4/ 2004. Revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente. Autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. — atteso, che l’individuazione e l’importanza di quanto sopra detto, è condizione necessaria alla continuità del servizio; — il Comune di Lamezia Terme, con nota Prot. 39274/04, ha trasmesso la determinazione n. 1165 del 7/7/2004, con la quale ha autorizzato la proroga del comando in argomento, per la durata di mesi dodici a decorrere dall’1 settembre 2004; — il sig. Samà Vito, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTO l’art. 43, commi 7 e 8 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002. VISTA la Legge Regionale n. 29 del 29/12/1993 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2004». 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA Per quanto espresso in premessa e qui si intende confermato: Disporre, fino al compimento dei lavori e progetti di cui in premessa e, comunque, per la durata non superiore ad ulteriori dodici mesi, con scadenza il 31 agosto 2005, la proroga del comando presso la Regione Calabria per le esigenze del «Dipartimento Obiettivi Strategici», Settore Politiche Sociali, con sede a Catanzaro, del sig. Samà Vito, nato a Catanzaro l’8/3/1962 ed ivi residente in via Genova n. 13, dipendente del Comune di Lamezia Terme, con la qualifica di «Assistente Sociale», Cat. D – posizione economica D3. Dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dal Comune di Lamezia Terme. Imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spese per il rimborso agli Enti di Provenienza degli stipendi dovuti al personale comandato presso la Regione» per l’esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai sensi dell’art. 43, commi 7 e 8 della L.R. n. 8/2002. Con la procedura degli stipendi si provvederà all’impegno e alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni. Autorizzare il Settore Giuridico del Personale di adottare gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente decreto al sig. Samà Vito, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano 18327 — con Decreto Dirigenziale n. 106 del 25/7/2001, è stata disposta l’assegnazione del medesimo presso il Settore Protezione Civile di Cosenza, dove ha preso servizio il 26 luglio 2001; — con successivo dispositivo del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, il sig. Pirri Pierpaolo è stato assegnato al Dipartimento Delegazione di Roma – Settore Servizi Sociali, Uffici di Cosenza, dove ha preso servizio in data 3 settembre 2001; — con Decreti Dirigenziali n. 8599 dell’8/7/2002 e n. 11523 dell’11/8/2003 è stata disposta la proroga del comando in argomento, per le esigenze del Dipartimento «Obiettivi Strategici», «Settore Politiche Sociali», Uffici di Cosenza, fino al 14 luglio 2004; — con nota n. 148 del 18/6/2004, il Dirigente del Settore Politiche Sociali, ha comunicato che intende continuare ad avvalersi, in posizione di comando, della suddetta collaborazione, in relazione alla specifica preparazione professionale che lo stesso ha dimostrato nell’espletamento del lavoro conferitogli. Ha altresı̀ evidenziato che il sig. Pirri Pierpaolo ha già in precedenza prestasto la sua opera presso la Prefettura di Cosenza − Settore Invalidi Civili, unitamente al gruppo di funzionari provenienti dal Ministero degli Interni per il disbrigo delle pratiche relative all’istruttoria e alla liquidazione degli Invalidi Civili aventi diritto, dimostrando impegno e responsabilità, per cui le competenze professionali del suddetto, sono condizione indispensabile per il prosieguo delle attività in corso; — atteso, che l’individuazione e l’importanza di quanto sopra detto, è condizione necessaria alla continuità del servizio, con nota n. 17044 del 7/7/2004, è stato chiesto al Comune di Dipignano il relativo nulla-osta alla proroga di che trattasi, a decorrere dal 15 luglio 2004; — con nota Prot. n. 4387/04, pervenuta al protocollo il 13/7/ 2004 al n. 17730, il Comune di Dipignano ha autorizzato la proroga del comando presso la Regione Calabria del dipendente Pirri Pierpaolo, fino al 14 luglio 2005; — il sig. Pirri Pierpaolo, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTO l’art. 43, commi 7 e 8 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002. VISTA la Legge Regionale n. 29 del 29/12/1993 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2004». VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. DECRETO n. 11699 del 20 luglio 2004 SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; Sig. Pirri Pierpaolo – Proroga comando. DECRETA IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che — con decreto dirigenziale n. 6776 dell’11/7/2001, è stato disposto il comando, presso la Regione Calabria per le esigenze del Dipartimento della Presidenza – Settore Protezione Civile del sig. Pirri Pierpaolo, dipendente del Comune di Dipignano, con la qualifica di «Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale», per il periodo di un anno, a decorrere dal 15 luglio 2001; Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: Disporre, fino al compimento dei lavori e progetti in corso di svolgimento e, comunque, per la durata non superiore ad ulteriori dodici mesi, con scadenza il 14 luglio 2005, la proroga del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Obiettivi Strategici», Settore «Politiche Sociali», Uffici di Cosenza, del sig. Pirri Pierpaolo, nato a Cosenza il 14 maggio 1965, residente a Dipignano in via Cappuccini s.n.c., 18328 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 dipendente del Comune di Dipignano, con la qualifica di «Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale e Locale» – Cat. D – posizione economica D2. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. Dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dal Comune di Dipignano. Imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spese per il rimborso agli Enti di Provenienza degli stipendi dovuti al personale comandato presso la Regione» per l’esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai sensi dell’art. 43, commi 7 e 8 della L.R. n. 8/2002. Con la procedura degli stipendi si provvederà all’impegno e alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni. Autorizzare il Settore Giuridico del Personale di adottare gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente decreto al sig. Pirri Pierpaolo, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in Via Alberti n. 2 – Catanzaro. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: Disporre, con decorrenza immediata e in via provvisoria, l’assegnazione presso il Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca», Settore «Affari Generali e Coordinamento Risorse», Servizio «Provinciale Agricoltura Reggio Calabria», Ufficio Agricolo di Zona di Caulonia Marina, del sig. Schirripa Pasquale, nato a Placanica il 3/9/1948 ed ivi residente in via S. Rocco n. 4/A, matricola 755250, Cat. A. Statuire che il presente atto ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni. Autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia dello stesso al sig. Schirripa Pasquale, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. DECRETO n. 11701 del 20 luglio 2004 Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Dipendente regionale Schirripa Pasquale – Mobilità Interna. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che — con nota in data 13/7/2004, pervenuta al protocollo il 19/ 7/2004, acquisita al n. 17936, il sig. Schirripa Pasquale, dipendente regionale, matricola 755250, Cat. A, in servizio presso il Settore «Segreteria di Giunta», Servizio «Relazioni e Cooperazione Internazionale Politiche dell’Emigrazioni», Uffici siti in Palazzo Europa – Santa Maria di Catanzaro, ha chiesto per motivi di famiglia di essere trasferito presso il Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca», Settore «Affari Generali e Coordinamento Risorse», Servizio «Provinciale Agricoltura Reggio Calabria», Ufficio Agricolo di Zona di Caulonia Marina. CONSIDERATO che il suddetto, usufruisce dei benefici previsti dall’art. 33 della Legge n. 104 del 5/2/1992, per assistere il coniuge. VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore «Segreteria di Giunta». VISTO il nulla-osta, in via provvisoria, del Dirigente del Settore «Affari Generali e Coordinamento Risorse», nonché del Dirigente del Servizio preposto. RITENUTO poter provvedere al riguardo. DECRETO n. 11702 del 20 luglio 2004 Avv. Marco Stigliani Messuti, nato l’8/11/1962 – Consulente c/o Assessorato ai LL.PP. di cui alla D.G.R. n. 1039 del 16/10/2003 – Capitolo 1002108 − Liquidazione periodo: 1/1/ 2004-31/3/2004. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Leg. n. 165/2001 e successive modificazioni. VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13/5/1996 e successive modificazioni. VISTO il decreto P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15 dicembre 2002. CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96. VISTA la L.R. n. 13/96. VISTA la D.G.R. n. 1039 del 16/12/2003, con la quale l’avv. Marco Stigliano Messuti, nato a Catanzaro l’8/11/1962, è stato nominato consulente esterno dell’Assessore Giovanni Grumaldi. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18329 VISTO l’art. 130 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi. CONSIDERATO che nella stessa D.G.R. è stato stabilito che le prestazioni professionali degli esperti restano regolate nei termini ed alle condizioni di cui ai relativi contratti. ATTESTATO che si sono verificate le condizioni dettate dall’art. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002 e che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto del creditore; VISTO il contratto di che trattasi sottoscritto in data 10/3/2004 dove è stato stabilito che l’incarico decorre dalla data dell’1 gennaio 2004 ed avrà la durata di mesi dodici o, in ogni caso, termine con la cessazione dalla carica dell’Assessore Giovanni Grimaldi e di corrispondere all’Avv. Marco Stigliano Messuti, nato a Catanzaro l’8/11/1962, per l’attività dallo stesso svolta, un compenso lordo annuo di C 37.800,00 omnicomprensivi oltre ai contributi previsti per legge a carico dell’Ente Regione se dovuti ed al rimborso delle spese di viaggio in quanto residente fuori regione, previa consegna dei relativi documenti giustificativi. DECRETA 1. di liquidare all’Avv. Marco Stigliano Messuti, nato a Catanzaro 1’8/11/1962, la somma lorda di C 11.374,97 comprensiva dei contributi previsti per legge a carico dell’Ente Regione relativa al compenso spettante alla stessa per il periodo: 1/1/ 2004-31/3/2004, per come risultante dall’allegato prospetto contabile, redatto dal competente ufficio del Settore Economico dell’Assessorato al Personale e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; VISTA la nota dell’Assessore Giovanni Grimaldi con la quale si attesta che il consulente ha svolto l’attività di consulenza come previsto nella convenzione, nel periodo: 1/1/2004-31/3/2004. 2. di gravare la spesa complessiva di C 11.374,97 sull’apposito capitolo 1002108 del bilancio regionale, giusto impegno n. 2305 del 22/6/2004 – D.d.s. n. 9907 del 25/6/2004. RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all’Avv. Marco Stigliano Messuti, nato a Catanzaro l’8/11/1962, la somma lorda di C 11.374,97 comprensiva dei contributi previsti per legge a carico dell’Ente Regione relativa al compenso spettante allo stesso per il periodo: 1/1/2004-31/3/2004, per come risultante dall’allegato prospetto contabile, redatto dal competente ufficio del Settore Economico dell’Assessorato al Personale e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il presente provvedimento sarà pubblicato interamente sul BUR. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Dott. Giuseppe Longo RILEVATO che l’impegno della citata spesa va assunto sul capitolo 1002108, n. 2305 del 22/6/2004 – D.d.s. n. 9907 del 25/6/2004. Scheda contabile consulenti di cui alla L.R. 13/96 – Delibera di nomina n. 1039 del 16/10/2003 – Capitolo: 1002108 – Periodo: 1/1/2004-31/3/2004. N. Cognome e Nome Data di nascita CF Compenso lordo Rimborsi vari Totale Lordo Imponibile Previdenziale Ritenute c/Ente Ritenuta Irap Somma da Liquidare 1 Stigliano Messuti Marco 8/11/62 STGMRC62S08C352F 9.450,00 — 9.450,00 9.450,00 1.121,72 803,25 11.374,97 Totali Generali 9.450,00 — 9.450,00 9.450,00 1.121,72 803,25 11.374,97 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Longo DECRETO n. 11704 del 21 luglio 2004 Sig. Siclari Gaspare nato l’1/7/1937 matr. 770115 – Mantenimento in servizio. IL DIRIGENTE DI SETTORE PREMESSO che con istanza del 9/7/04 acquisita col prot. 17362, il sig. Siclari Gaspare, nato a Reggio Calabria l’1/7/1937, dipendente regionale matr. n. 770115 Cat. B, in servizio presso il CRFP di Reggio Calabria, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore triennio sino al raggiungimento del limite massimo previsto e comunque non oltre il settantesimo (70) anno di età. VISTO l’art. 61 comma 2 della L.R. n. 9 del 28 marzo 1975, che prevede per il dipendente che abbia compiuto il 65o anno di età senza aver maturato il diritto al trattamento minimo di pensione, il mantenimento in servizio fino al 70o anno di età. VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni. Alla luce di un attento esame dei riferimenti legislativi e giurisprudenziali senza trascurare l’emergente indirizzo nazionale che tende ad aumentare l’età per l’entrata in quiescenza. VISTA la D. di G.R. n. 1013 del 4/11/2002. RITENUTO pertanto, di dover accogliere l’istanza del dipendente Siclari Gaspare, trattenendolo in servizio, sino al raggiungimento del limite massimo previsto e comunque non oltre il 70o anno di età. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati: 18330 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DISPORRE il mantenimento in servizio presso la Regione Calabria sino al raggiungimento del limite massimo previsto e comunque non oltre il settantesimo (70) anno di età, del dipendente Siclari Gaspare, nato a Reggio C. l’1/7/1937 – matr. 770115 in atto in servizio presso il CRFP via Pio XI di Reggio Calabria. STATUIRE che il presente ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni. NOTIFICARE il presente provvedimento al sig. Siclari Gaspare, residente in via S. Anna n. 66 Trunca Reggio Calabria e al Settore Economico Servizio Previdenziale e Assistenziale per l’esecuzione dei successivi adempimenti. Dare mandato al Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza. Notificare il presente Decreto al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, e all’interessato sig. Buonsanti Michele, residente in vico Posta n. 13 – 89100 Reggio Calabria. Pubblicare il presente decreto in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano PROVVEDERE alla pubblicazione in formato integrale del presente provvedimento sul BUR Calabria. DECRETO n. 11706 del 21 luglio 2004 Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Sergio Tassone − Liquidazione compenso sostitutivo ferie non godute. IL DIRIGENTE DEL SETTORE DECRETO n. 11705 del 21 luglio 2004 Sig. Buonsanti Michele nato il 12/1/1946 matr. 98900 – Liquidazione indennità ferie non godute art. 18 c. 16 CCNL. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Premesso che, il sig. Buonsanti Michele, nato il 12/1/46, ex dipendente regionale, matr. 98900 veniva collocato a riposo con decorrenza 1/4/2004 ai sensi della L.R. 7/02. VISTA l’istanza con la quale il sig. Buonsanti Michele, chiede la liquidazione delle ferie non godute nell’anno 2003 per indifferibili esigenze di servizio e del rateo maturato nell’anno 2004. ACCERTATO che, lo stesso dipendente all’1/4/2004, data di collocamento a riposo, non ha goduto per indifferibili esigenze di servizio, giorni 16 di ferie relative all’anno 2003, e di gg. 7 relativi all’anno 2004, cosı̀ come si evince dall’attestazione prot. 527 del 16/2/04, rilasciata dal Dirigente del Settore Economato – Provveditorato di Catanzaro. VISTO l’art. 18 comma 16 del vigente CCNL Regioni Enti Locali – che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, qualora le stesse, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non siano state fruite per esigenze di servizio. VISTA l’istanza, acquisita agli atti di questo Dipartimento con il prot. 14282, con la quale l’avv. Sergio Tassone chiedeva la corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute relative all’anno 2003. VISTA la nota n. 36641/03 del 3/6/04 con la quale il Dirigente del Settore Giuridico motivava la non concessione delle ferie per l’anno 2003 per inderogabili necessità d’ufficio. CHE la mancata fruizione è stata determinata da indifferibili esigenze di servizio, in quanto ciò emerge dalla circostanza che l’avv. Sergio Tassone è l’unico soggetto abilitato all’istruttoria ed alla predisposizione del provvedimento finale afferente la gestione del contenzioso di cui è responsabile, circostanza che ha imposto allo stesso presenza quotidiana e costante. CONSIDERATO che il diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute ha carattere non risarcitorio bensı̀ retributivo (Cass. civ. – Sez. Lavoro 16/2/89, n. 927). CONSIDERATO inoltre che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda l’indennità, direttamente dal mancato godimento allorché sia certo che detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore (TAR – Calabria, Catanzaro, 1 ottobre 1998, n. 844). VISTA la Delibera di G.R n. 1013 del 22/11/2002. RITENUTO dover provvedere a riguardo. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate Liquidare al sig. Buonsanti Michele, già dipendente regionale matr. 98900, collocato a riposo l’1/4/2004 ai sensi della L.R. 7/02, una somma pari alla retribuzione complessiva per gg. 16 di congedo ordinario non goduto nell’anno 2003 e gg. 7 nell’anno 2004, per indifferibili esigenze di servizio, cosı̀ come previsto dall’art. 18 c. 16 del vigente CCNL Regioni Enti Locali. CHE il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di norma espressa, che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 della Costituzione. ACCERTATO il diritto del dipendente de quo al compenso sostitutivo delle ferie non godute in quanto la mancanza del godimento non è dipeso dalla volontà del lavoratore, ma da reali esigenze di servizio evidenziate dal Dirigente del Settore di appartenenza del dipendente (sentenza C.S. Sez. IV, 3 ottobre 2000, n. 5248). RITENUTO dover procedere alla liquidazione del credito vantato onde evitare l’aggravio di spese legali e di interessi a carico dell’Amministrazione qualora la stessa non ottemperasse a quanto richiesto; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: Riconoscere il diritto dell’avv. Sergio Tassone Responsabile dell’Ufficio n. 150, nonché titolare della Posizione Organizzativa « in Staff», al pagamento del compenso sostitutivo delle ferie non godute per improcrastinabili esigenze di servizio pari a gg. 20 per l’anno 2003. Autorizzare il Settore Gestione Economica del Personale alla liquidazione del credito vantato dandone comunicazione al dipendente. Notificare il presente provvedimento al Settore Economico e al dipendente avv. Sergio Tassone. Catanzaro, lı̀ 21 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano 18331 VISTO il D.Legs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria, compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa Assegnare il dipendente regionale Sig. Edoardo Santilli, nato a S. Pietro Avellana (IS) l’11/3/1943 e residente a Catanzaro Lido in via Vasco De Gama n. 20, matr. 737680, Categ. B, al Dipartimento «Foreste Forestazione – Protezione Civile», Settore «Protezione Civile». Statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni. DECRETO n. 11833 del 22 luglio 2004 Dipendente regionale sig. Edoardo Santilli – Mobilità Interna. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che: Con istanza dell’1/7/2004 pervenuta al protocollo in data 12/ 7/2004 ed acquisita al n. 17518, il dipendente regionale Sig. Edoardo Santilli, nato a S. Pietro Avellana (IS) l’11/3/1943 e residente a Catanzaro Lido in via Vasco De Gama n. 20, matr. 737680, Categ. B, in atto in servizio presso l’Autoparco Regionale di Catanzaro, ha chiesto di essere trasferito al Dipartimento «Foreste Forestazione – Protezione Civile», Settore «Protezione Civile». VISTI i pareri favorevoli espressi dai dirigenti preposti. RITENUTO dover provvedere al riguardo. Stabilire, che ai sensi della Legge Regionale n. 7/96, provvederà il suddetto Settore, all’assegnazione dello stesso in uno degli Uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore. Notificare il presente decreto al Sig. Edoardo Santilli, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate. Il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti. Provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 luglio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano 18332 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Dipartimento URBANISTICA DECRETO n. 11244 del 14 luglio 2004 Avv. Bernardo Bordino, nato a Catanzaro il 23/4/1956 – Componente Comitato Consultivo per le Problematiche in materia di Demanio Marittimo – Liquidazione compenso periodo novembre e dicembre 2003. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la delibera della Giunta regionale n. 655 del 26/8/2003 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 13/96, di costituire un Comitato Consultivo per le problematiche in materia di Demanio Marittimo; PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento si è provveduto alla nomina dell’avv. Bernardo Bordino quale componente del Comitato; VISTA la nota n. 932-934/CC del 16/2/2004 con la quale l’Ufficio n. 159 «Adempimenti Fiscali» del Dipartimento Organizzazione e Personale ha trasmesso la scheda contabile relativa al compenso da corrispondere all’avv. Bernardo Bordino per il mese di novembre e dicembre 2003; ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall’art. 45 della legge regionale n. 8/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento si è provveduto alla nomina dell’avv. Luigi Paternostro quale componente del Comitato; VISTA la nota n. 936-938 del 16/2/04 con la quale l’Ufficio n. 159 «Adempimenti Fiscali» del Dipartimento Organizzazione e Personale ha trasmesso la scheda contabile relativa al compenso da corrispondere all’avv. Luigi Paternostro per il mese di novembre e dicembre 2003; ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall’art. 45 della legge regionale n. 8/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; DECRETA — di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa all’avv. Luigi Paternostro nato a Catanzaro il 12/8/1936 – C.F. PTRLGU36M12C352C la somma di C 5.925,00 al lordo delle ritenute di legge per le prestazioni rese nel mese di novembre e dicembre 2003; — di imputare la relativa spesa di C 5.925,00, sul capitolo 1002108, esercizio finanziario anno 2003, giusta impegno n. 3446 del 17/9/2003 assunto con delibera della Giunta Regionale n. 655 del 26/8/2003; — di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento a favore dell’avv. Luigi Paternostro, secondo modalità e termini richiesti. Catanzaro, lı̀ 14 luglio 2004 DECRETA — di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa all’avv. Bernardo Bordino nato a Catanzaro il 23/4/1956 – C.F. BRD BNR 56D23 C352M – Partita I.V.A. 00951180793 la somma di C 6.120,00 al lordo delle ritenute di legge per le prestazioni rese nel mese di novembre e dicembre 2003; Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 11834 del 22 luglio 2004 — di imputare la relativa spesa di C 6.120,00, sul capitolo 1002108, esercizio finanziario anno 2003, giusta impegno n. 3446 del 17/9/2003 assunto con delibera della Giunta Regionale n. 655 del 26/8/2003; — di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento a favore dell’avv. Bernardo Bordino, secondo modalità e termini richiesti. Catanzaro, lı̀ 14 luglio 2004 Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 11245 del 14 luglio 2004 Avv. Luigi Paternostro, nato a Catanzaro il 12/8/1936 – Componente Comitato Consultivo per le Problematiche in materia di Demanio Marittimo – Liquidazione compenso periodo novembre e dicembre 2003. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la delibera della Giunta regionale n. 655 del 26/8/2003 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 13/96, di costituire un Comitato Consultivo per le problematiche in materia di Demanio Marittimo; Avv. Bernardo Bordino, nato a Catanzaro il 23/4/1956 – Componente Comitato Consultivo per le Problematiche in materia di Demanio Marittimo – Liquidazione compenso periodo marzo-aprile e maggio 2004. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la delibera della Giunta regionale n. 655 del 26/8/2003 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 13/96, di costituire un Comitato Consultivo per le problematiche in materia di Demanio Marittimo; PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento si è provveduto alla nomina dell’avv. Bernardo Bordino quale componente del Comitato; VISTA la nota prot. n. 14823-14811/CC dell’1/7/2004 con la quale l’Ufficio n. 159 «Adempimenti Fiscali» del Dipartimento Organizzazione e Personale ha trasmesso la scheda contabile relativa al compenso da corrispondere all’avv. Bernardo Bordino per i mesi di marzo-aprile e maggio 2004; ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall’art. 45 della legge regionale n. 8 del 4/2/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA — di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa all’avv. Bernardo Bordino nato a Catanzaro il 23/4/1956 – C.F. BRD BNR 56D23 C352M – Partita I.V.A. 00951180793 la somma di C 9.180,00 al lordo delle ritenute di legge per le prestazioni rese nei mesi di marzo-aprile e maggio 2004; — di imputare la relativa spesa di C 9.180,00, sul capitolo 1002108, esercizio finanziario anno 2003, giusta impegno n. 3446 del 17/9/2003 assunto con delibera della Giunta Regionale n. 655 del 26/8/2003; — di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento a favore dell’avv. Bernardo Bordino, secondo modalità e termini richiesti. Catanzaro, lı̀ 14 luglio 2004 Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 11854 del 23 luglio 2004 Avv. Luigi Paternostro, nato a Catanzaro il 12/8/1936 – Componente Comitato Consultivo per le Problematiche in materia di Demanio Marittimo – Liquidazione compenso periodo marzo-aprile e maggio 2004. 18333 — di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento a favore dell’avv. Luigi Paternostro, secondo modalità e termini richiesti. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 12260 del 28 luglio 2004 Comune di Anoia – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani; VISTA la d.g.r. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la delibera della Giunta regionale n. 655 del 26/8/2003 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 13/96, di costituire un Comitato Consultivo per le problematiche in materia di Demanio Marittimo; PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento si è provveduto alla nomina dell’avv. Luigi Paternostro quale componente del Comitato; VISTA la nota prot. n. 14819-14821 dell’1/7/2004 con la quale l’Ufficio n. 159 «Adempimenti Fiscali» del Dipartimento Organizzazione e Personale ha trasmesso la scheda contabile relativa al compenso da corrispondere all’avv. Luigi Paternostro per i mesi di marzo-aprile e maggio 2004; ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall’art. 45 della legge regionale n. 8 del 4/2/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; DECRETA — di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa all’avv. Luigi Paternostro nato a Catanzaro il 12/8/1936 – C.F. PTR LGU 36M12 C352C la somma di C 8.887,50 al lordo delle ritenute di legge per le prestazioni rese nei mesi di marzo-aprile e maggio 2004; — di imputare la relativa spesa di C 8.887,50, sul capitolo 1002108, esercizio finanziario anno 2003, giusta impegno n. 3446 del 17/9/2003 assunto con delibera della Giunta Regionale n. 655 del 26/8/2003; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; PREMESSO che il comune di Anoia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 1117 del 30/5/90; CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/ 9/03 è stata adottata una Variante Generale al Piano Regolatore Generale, redatta dall’Amministrazione Comunale; CHE gli atti e gli elaborati della Variante Generale al Piano Regolatore Generale sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge sono state presentate n. 3 osservazioni, alle quali il Consiglio Comunale ha controdedotto con deliberazione n. 8 del 12/2/04; CHE con nota n. 2639 del 12/4/04 il Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74; CHE il Comune di Anoia con nota n. 1066 del 19/2/04, acquisita al protocollo in data 26/2/04, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 1/4/04; CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 21/4/04 parere favorevole con le seguenti prescrizioni: a) venga ridotto da 2,20 mc/mq a 2,00 mc/mq l’indice di fabbricabilità fondiaria nelle Z.T.O. di tipo B; 18334 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 b) venga ridotto da 1,20 mc/mq a 1,00 mc/mq l’indice di fabbricabilità territoriale nelle Z.T.O. di tipo C; c) vengano recepite in fase di controdeduzione, le norme prescrittive contenute nella legge urbanistica regionale n. 19 del 16/ 4/02, ovvero gli art. 49-51-52-56-57; — ed a condizione che vengano rispettate le indicazioni dettate dal Servizio Rischio Sismico ed Idrogeologico della provincia di R.C. nel parere n. 2632 del 12/4/01 a seguito del raffronto tra il PAI e la zonizzazione del P.R.G.; — le osservazioni restano definite per come deliberato dal C.C. con atto n. 8 del 12/2/04; CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 569 del 26/4/04, è stato notificato al Comune, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr. CHE essendo decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; CHE con deliberazione n. 459 del 13/7/04 la Giunta Regionale ha approvato la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Anoia secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02; DECRETA È approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Anoia, adottata con deliberazione consiliare n. 31 del 30/ 9/03, con le seguenti prescrizioni: a) venga ridotto da 2,20 mc/mq a 2,00 mc/mq l’indice di fabbricabilità fondiaria nelle Z.T.O. di tipo B; b) venga ridotto da 1,20 mc/mq a 1,00 mc/mq l’indice di fabbricabilità territoriale nelle Z.T.O. di tipo C; c) vengano recepite in fase di controdeduzione, le norme prescrittive contenute nella legge urbanistica regionale n. 19 del 16/ 4/02, ovvero gli art. 49-51-52-56-57; — ed a condizione che vengano rispettate le indicazioni dettate dal Servizio Rischio Sismico ed Idrogeologico della provincia di R.C. nel parere n. 2632 del 12/4/01 a seguito del raffronto tra il PAI e la zonizzazione del P.R.G.; — le osservazioni restano definite per come deliberato dal C.C. con atto n. 8 del 12/2/04; il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 12262 del 28 luglio 2004 Comune di Melissa – Approvazione Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani; VISTA la d.g.r. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; PREMESSO che il comune di Melissa è dotato di Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio approvato con D.P.G.R. n. 1040 del 21/9/89; CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9/7/03 è stato adottato il Piano regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio, redatti dall’Amministrazione Comunale; CHE gli atti e gli elaborati del Piano Regolatore Generale sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge sono state presentate n. 6 osservazioni, alle quali il Consiglio Comunale ha controdedotto con deliberazione n. 3 del 28/ 1/04; CHE con nota n. 606 del 19/1/04 il Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile di Catanzaro) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74; CHE il Comune di Melissa con nota n. 639 del 12/2/04, acquisita al protocollo in data 17/2/04, ha trasmesso lo strumento urbanistico di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 31/3/04; CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 21/4/04 parere favorevole all’approvazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio con le seguenti prescrizioni: 1. vengano osservate tutte le prescrizioni contenute nella nota del Genio Civile – Settore Geologico di Catanzaro, 6o Dipartimento, e quanto scaturito dal raffronto con il P.A.I.; Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Dott. Giancarlo Perani 2. le osservazioni presentate al Piano restano definite per come controdedotte dal Comune; 3. art. 177 – Ambito Territoriale «B» – punto 7.6 Ambito «B3» – gli interventi previsti per il completamento degli edifici 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 esistenti in deroga agli indici fondiari per la dotazione di servizi ed impianti, è ammesso soltanto un incremento della cubatura fino al 10% e non al 20% come previsto; 4. art. 179 – Ambito Territoriale «D» – punto 3.3 Ambito «D2» – l’intervento diretto si attua dopo l’approvazione del previsto P.I.P. con la riduzione dell’indice di fabbricabilità fondiaria da 3 mc/mq a 2 mc/mq; 18335 DECRETO n. 12265 del 28 luglio 2004 Comune di Verzino – Approvazione Variante parziale al Regolamento Edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE 5. le Z.T.O. di tipo B2.2 in loc. «Campo», non possedendo i requisiti per l’intervento diretto sia edificata solo previa predisposizione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 495 del 26/4/04, è stato notificato al Comune, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr. VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani; CHE con deliberazione n. 29 del 25/5/2004 il Consiglio Comunale di Melissa ha accolto le prescrizioni della C.U.R. sopra richiamate; VISTA la d.g.r. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE con deliberazione n. 453 del 13/7/04 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio di Melissa secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; PREMESSO che il comune di Verzino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 251 del 25/2/1994; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02; DECRETA È approvato il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio di Melissa adottato da quel Comune con atto consiliare n. 25 del 9/7/03, con le seguenti prescrizioni: 1. vengano osservate tutte le prescrizioni contenute nella nota del Genio Civile – Settore Geologico di Catanzaro, 6o Dipartimento, e quanto scaturito dal raffronto con il P.A.I.; 2. le osservazioni presentate al Piano restano definite per come controdedotte dal Comune; 3. art. 177 – Ambito Territoriale «B» – punto 7.6 Ambito «B3» – gli interventi previsti per il completamento degli edifici esistenti in deroga agli indici fondiari per la dotazione di servizi ed impianti, è ammesso soltanto un incremento della cubatura fino al 10% e non al 20% come previsto; 4. art. 179 – Ambito Territoriale «D» – punto 3.3 Ambito «D2» – l’intervento diretto si attua dopo l’approvazione del previsto P.I.P. con la riduzione dell’indice di fabbricabilità fondiaria da 3 mc/mq a 2 mc/mq; 5. le Z.T.O. di tipo B2.2 in loc. «Campo», non possedendo i requisiti per l’intervento diretto sia edificata solo previa predisposizione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata; il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Dott. Giancarlo Perani CHE con deliberazione n. 33 del 19/12/03 il Consiglio Comunale del predetto comune ha adottato la Variante parziale al Regolamento Edilizio del vigente Piano Regolatore Generale, concernente la parziale modifica dell’art. 5, comma 2 e comma 17; CHE il Comune di Verzino con nota n. 626 del 13/2/04, acquisita al protocollo in data 26/2/04 ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 5/4/04; CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 21/4/04 parere favorevole all’approvazione della Variante di cui trattasi; CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 572 del 26/4/04 è stato notificato al Comune ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE con nota n. 2226 del 19/5/04, acquisita al protocollo dell’Assessorato all’urbanistica in data 24/5/04 n. 1429, il comune di Verzino ha comunicato di non avere nulla da eccepire in merito e, in ogni caso, sono decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, per cui la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; CHE con deliberazione n. 458 del 13/7/04 la Giunta regionale ha approvato la Variante parziale al Regolamento Edilizio di Verzino secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02; 18336 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA È approvata la Variante parziale al Regolamento Edilizio, redatta dall’Amministrazione Comunale ed adottata dal Comune di Verzino con deliberazione consiliare n. 33 del 19/12/03; il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 12267 del 28 luglio 2004 Comune di Zambrone – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani; VISTA la d.g.r. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; PREMESSO che il comune di Zambrone è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 723 del 16/ 10/95; CHE con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 dell’8/ 9/03 è stata adottata una Variante Generale al Piano Regolatore Generale, redatta degli ingg. Colaci Gaetano e Domenico; CHE gli atti e gli elaborati della Variante Generale al Piano Regolatore Generale sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge sono state presentate n. 50 osservazioni, alle quali il Commissario ad Acta ha controdedotto con atto n. 1 del 4/2/04; CHE con nota n. 105 del 7/7/03 il Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile di Catanzaro) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74; CHE il Comune di Zambrone con nota n. 367 del 9/2/04, acquisita al protocollo in data 13/2/04, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 5/4/04; CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 21/4/04 parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 1) siano rispettate le prescrizioni dettate dal Settore Geologico Regionale ai sensi dell’art. 13 della legge 2/2/74, n. 64 con nota n. 105 del 7/7/03 e quelle contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico Regionale; 2) nella fascia alberata, larga ml 30,00, prescritta dall’art. 18 della N.T.A. corrente dal limite dell’arenile è ammessa unicamente la realizzazione di strutture precarie a carattere stagionale da destinare ad attività di servizio nei limiti di copertura di 0,10 mq/mq ed altezza massima ml 3,50 per come previsto dalle stesse N.T.A. A tale edificazione non possono essere asservite aree già utilizzate per la realizzazione di altra edificazione; 3) l’indice di utilizzazione fondiaria per la Z.T.O. di tipo F3 – Parco Pubblico Urbano sia ridotto da 0,20 a 0,10 mq/mq; 4) resta stralciata dalle N.T.A. la normativa in contrasto con quella prevista dalla legge regionale 19/02 (legge urbanistica regionale) relativamente alle edificabilità nelle zone agricole; 5) sono fatte salve le destinazioni ad attrezzature previste da piani attuativi approvati e convenzionati; 6) le fasce di rispetto cimiteriale, previste in ml 100, siano di ml 200 salvo che non esistano o non intervengano appositi provvedimenti di riduzione assentiti dell’Autorità Sanitaria competente; 7) l’area perimetrata in blu sulla tavola di azzonamento Z6 in scala da 1:2.000 (Azzonamento Marina) sia declassata da Z.T.O. B2 a Z.T.O. C3; 8) l’utilizzazione delle Z.T.O. di C1 e C3 avvenga a mezzo di piani attuativi con superficie minima di intervento pari a mq 10.000; 9) l’edificazione sulle aree poste in prossimità di picchi o costoni elevati sul mare sia arretrate di ml 50 dai cigli anche al fine di proteggere aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico; 10) le osservazioni presentate restano definite come segue: a) restano definitivamente accolte nei limiti di cui alla delibera di controdeduzione del Commissario ad Acta n. 1 del 4/2/04 le seguenti osservazioni: n. 2, 6, 10, 13, 18, 23, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50; b) restano definitivamente accolte parzialmente nei limiti di cui alla delibera di controdeduzione del Commissario ad Acta n. 1 del 4/2/04 le seguenti osservazioni: n. 1, 14, 15, 17, 19, 24, 31, 39; c) restano definitivamente respinte le seguenti osservazioni negativamente controdedotte dal Commissario ad Acta: n. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 30 35, 36, 38, 44, 47, 48; d) l’osservazione n. 33 presentata dalla sig.ra Vizzone Francesca accolta parzialmente dal Commissario ad Acta con riferimento a planimetrie non allegate all’atto deliberativo ed alla stessa osservazione, quindi in modo indefinito, resta invece totalmente accolta con la destinazione di tutta la proprietà della ricorrente a Pp in modo da garantire la salvaguardia di un’area di grande pregio ambientale. All’interno di tale area è ammessa unicamente la conservazione dell’edificazione esistente; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 467 del 26/4/04, è stato notificato al Commissario ad Acta, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. Modif. ed integr.; CHE con deliberazione n. 2 del 19/5/04 il Commissario ad Acta ha controdedotto alle prescrizioni della C.U.R. accogliendole tutte ad eccezione di quella di cui al punto 7 per la quale allega alla deliberazione, richiesta a firma del sindaco per il suo rigetto nonché certificazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico da cui si evince che la zona declassata a «C» ha le caratteristiche previste dall’art. 2 del D.I. 1444/68 per essere confermata quale zona di complemento di tipo B2; CHE al riguardo si ritiene di poter accogliere le controdeduzioni deliberate dal Commissario ad Acta e pertanto di confermare tutte le prescrizioni della C.U.R. con esclusione di quella di cui al punto 7; CHE con deliberazione n. 455 del 13/7/04 la Giunta Regionale ha approvato la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Zambrone secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, con esclusione della prescrizione di cui al punto 7 che è stata accolta conformemente a quanto controdedotto dal Commissario ad Acta con la deliberazione di cui sopra, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02; 18337 8) l’edificazione sulle aree poste in prossimità di picchi o costoni elevati sul mare sia arretrate di ml 50 dai cigli anche al fine di proteggere aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico; 9) le osservazioni presentate restano definite come segue: a) restano definitivamente accolte nei limiti di cui alla delibera di controdeduzione del Commissario ad Acta n. 1 del 4/2/04 le seguenti osservazioni: n. 2, 6, 10, 13, 18, 23, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50; b) restano definitivamente accolte parzialmente nei limiti di cui alla delibera di controdeduzione del Commissario ad Acta n. 1 del 4/2/04 le seguenti osservazioni: n. 1, 14, 15, 17, 19, 24, 31, 39; c) restano definitivamente respinte le seguenti osservazioni negativamente controdedotte dal Commissario ad Acta: n. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 30 35, 36, 38, 44, 47, 48; d) l’osservazione n. 33 presentata dalla sig.ra Vizzone Francesca accolta parzialmente dal Commissario ad Acta con riferimento a planimetrie non allegate all’atto deliberativo ed alla stessa osservazione e quindi in modo indefinito, resta invece totalmente accolta con la destinazione di tutta la proprietà della ricorrente a Pp in modo da garantire la salvaguardia di un’area di grande pregio ambientale. All’interno di tale area è ammessa unicamente la conservazione dell’edificazione esistente; il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETA Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 È approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Zambrone, adottata da quel Comune con deliberazione commissariale n. 1 dell’8/9/03, con le seguenti prescrizioni: 1) siano rispettate le prescrizioni dettate dal Settore Geologico Regionale ai sensi dell’art. 13 della legge 2/2/74, n. 64 con nota n. 105 del 7/7/03 e quelle contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico Regionale; 2) nella fascia alberata, larga ml 30,00, prescritta dall’art. 18 delle N.T.A. corrente dal limite dell’arenile è ammessa unicamente la realizzazione di strutture precarie a carattere stagionale da destinare ad attività di servizio nei limiti di copertura di 0,10 mq/mq ed altezza massima ml 3,50 per come previsto dalle stesse N.T.A. A tale edificazione non possono essere asservite aree già utilizzate per la realizzazione di altra edificazione; 3) l’indice di utilizzazione fondiaria per la Z.T.O. di tipo F3 – Parco Pubblico Urbano sia ridotto da 0,20 a 0,10 mq/mq; 4) resta stralciata dalle N.T.A. la normativa in contrasto con quella prevista dalla legge regionale 19/02 (legge urbanistica regionale) relativamente alle edificabilità nelle zone agricole; 5) sono fatte salve le destinazioni ad attrezzature previste da piani attuativi approvati e convenzionati; 6) le fasce di rispetto cimiteriale, previste in ml 100, siano di ml 200 salvo che non esistano o non intervengano appositi provvedimenti di riduzione assentiti dell’Autorità Sanitaria competente; 7) l’utilizzazione delle Z.T.O. di C1 e C3 avvenga a mezzo di piani attuativi con superficie minima di intervento pari a mq 10.000; Il Dirigente Generale Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 12271 del 28 luglio 2004 Comune di Marano Principato – Approvazione Variante parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani; VISTA la d.g.r. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; 18338 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 PREMESSO che il comune di Marano Principato è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, approvato con D.P.G.R. n. 898/74, già integrato nelle sue N.T.A. con Variante approvata con D.D.G. n. 418 del 9/11/2000; CHE con deliberazione n. 7 del 5/7/2003 il Consiglio Comunale del predetto comune ha adottato la Variante parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Programma di Fabbricazione, concernente la modifica e l’integrazione agli artt. 46, 49 e 58 del R.E. e agli artt. 4 e 6 delle N.T.A.; 2) che i «Piani Quadro», previsti nell’integrazione all’art. 6 della N.T.A., siano sottoposti alla procedura di formazione e attuazione vigente per i Piani Particolareggiati; il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Dott. Giancarlo Perani CHE il Comune di Marano Principato con nota n. 132 del 12/1/04 e con successiva nota integrativa n. 1084 del 17/3/04, acquisita al protocollo in data 26/3/04, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; DECRETO n. 12301 del 28 luglio 2004 CHE il Servizio regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 5/4/04; Ditta: Carina Angelo – Marina Grande Comune di Scilla – Licenza concessione demaniale marittima. CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 21/4/04 parere favorevole all’approvazione con le seguenti prescrizioni: IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1) che l’art. 58 – Parcheggi privati del R.E. venga adeguato alla normativa vigente in materia, che impone 1 mq di spazio riservato a parcheggi privati ogni 10 mc di costruzione; 2) che i «Piani Quadro», previsti nell’integrazione all’art. 6 della N.T.A., siano sottoposti alla procedura di formazione e attuazione vigente per i Piani Particolareggiati; VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 878/105 del 26/4/04 è stato notificato al Comune ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184/2004; CHE essendo decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; CHE con deliberazione n. 460 del 13/7/04 la Giunta Regionale ha approvato la Variante Parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione di Marano Principato secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02; DECRETA È approvata la Variante parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di attuazione del Programma di Fabbricazione di Marano Principato, redatta dall’Amministrazione Comunale ed adottata da quel Comune con deliberazione consiliare n. 7 del 5/7/03, con le seguenti prescrizioni: VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Carina Angelo (C.F. CRNNG67E24Z126J) ha presentato istanza in data 27/9/2002, presso il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 15,00 località Marina Grande nel Comune di Scilla; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio in data 23/5/2003, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 15,00 località Marina Grande del Comune di Scilla; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA 1) che l’art. 58 – Parcheggi privati del R.E. venga adeguato alla normativa vigente in materia, che impone 1 mq di spazio riservato a parcheggi privati ogni 10 mc di costruzione; È approvata la concessione n. 317 del 9/6/2003 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Carina Angelo, per l’oc- 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 cupazione di un’area demaniale marittima di mq. 15,00 situata nel Comune di Scilla, foglio di mappa n. 8, particella n. 379, allo scopo di: posizionare n. 3 pedalò e n. 2 canoe. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 18339 VISTA la quietanza in data 5/6/2003 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 169,40 per il periodo 1/6/2003-30/9/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. 53/010 del 5/6/2003 di C 16,94 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza n. D03094 Soc. I.F.M.. CONCEDE N. 317 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 105 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia Via T. Panella, 20 Reggio Calabria VISTA l’istanza presentata in data 27/9/2002 dal sig. Carina Angelo, nato a Amsterdam (Olanda) il 24/5/1967 e residente a Bagnara Calabra (R.C.), via Pavia n. 3; VISTA la nota n. 1389/Dem datata 23/5/2003 con la quale il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota prot. n. 7255/03 CR 3o del 28 maggio 2003; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Scilla con nota prot. n. 8277/02 del 22/5/2003; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di................................................................................................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.........., dall’amministrazione Provinciale di ..........................................., VISTA la ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali con nota n.................. del.................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; Al sig. Carina Angelo – codice fiscale (CRNNGL67E24Z126J); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 15,00, situata nel comune di Scilla, foglio di mappa n. 8 – p.lla n. 379 e precisamente in località Marina Grande, allo scopo di: posizionare n. 3 pedalò e n. 2 canoe. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2003 al 31/12/2008 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/2003 al 30/9/2003. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n................................................; Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- 18340 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del Documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto; La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett F) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Carina Angelo La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Pavia n. 3 Bagnara Calabra (RC). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia Reggio Calabria, lı̀ 10 giugno 2003 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Meduri I Testimoni F.to: Illeggibile Il Concessionario Carina Angelo 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12303 del 28 luglio 2004 Ditta: Amoroso Mariarosaria – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Cammarota Antonia, in data 22/ 9/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 60/03 alla ditta Amoroso Mariarosaria; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla Ditta Amoroso Mariarosaria, in data 22/9/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 60/03, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.850, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 1.850 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 181/2004, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Amoroso Mariarosaria, di un’area demaniale marittima di mq. 1.850 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo 18341 REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA LICENZA DI SUBINGRESSO n. 181 del 2004 – rep. 699 OGGETTO: Ditta: Amoroso Mariarosaria – Legale rappresentante – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Cassano allo Ionio – Foglio di mappa n. 58 particella n. 33. VISTA la concessione demaniale marittima n. 60 rilasciata in data 17/4/03, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio registrata all’Ufficio delle Entrate di Cosenza l’8/5/03 al n. 2885, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Cammarota Antonia, legale rappresentante .................................................... per la durata dall’1/1/02 al 31/12/07 l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 1850 situata nel Comune di Cassano allo Ionio da adibire a posa ombrelloni e sdraio previo pagamento del canone annuo di C 619,42 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 22/9/03 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Amoroso Mariarosaria legale rappresentante ..... nata a Pozzuoli il 22/11/65, con sede in Cassano allo Ionio – via Trento, 35 – Lauropoli; VISTA l’istanza in data 22/9/03, con la quale la Ditta Amoroso Mariarosaria, legale rappresentante ............................................. chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Amoroso Mariarosaria, legale rappresentante ............................................. la quale dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 60 del 17/4/03 valevole per il periodo dall’1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della Ditta Cammarota Antonia (concessionario) legale rappresentante .............................................................................................. a favore della ditta Amoroso Mariarosaria (subentrante) legale rappresentante ............................................................................. dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. Data, 10 giugno 2004 18342 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 60 del 17/4/03 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Cammarota Antonia gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest’atto in........................ via........................ n......................... DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 182/2004, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Amoroso Mariarosaria, di un’area demaniale marittima di mq. 2.450 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo Mariarosaria Amoroso Ditta: Amoroso Mariarosaria – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso). REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE LICENZA DI SUBINGRESSO n. 182 del 2004 – rep. 700 DECRETO n. 12304 del 28 luglio 2004 VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Cammarota Antonia, in data 22/ 9/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 28/03 alla ditta Amoroso Mariarosaria; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla Ditta Amoroso Mariarosaria, in data 22/9/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 28/03, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.450, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 2.450 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; OGGETTO: Ditta: Amoroso Mariarosaria – Legale rappresentante – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Cassano allo Ionio – Foglio di mappa n. 58 particella n. 33. VISTA la concessione demaniale marittima n. 28 rilasciata in data 17/4/03, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio registrata all’Ufficio delle Entrate di Cosenza il 13/ 5/03 al n. 3078, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Cammarota Antonia, legale rappresentante ............................................. per la durata dall’1/1/03 al 31/12/08 l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2450 situata nel Comune di Cassano allo Ionio da adibire a posa ombrelloni e sdraio previo pagamento del canone annuo di C 836,56 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 22/9/03 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Amoroso Mariarosaria legale rappresentante ..... nata a Pozzuoli il 22/11/65, con sede in Cassano allo Ionio – via Trento, 35 – Lauropoli; VISTA l’istanza in data 22/9/03, con la quale la Ditta Amoroso Mariarosaria, legale rappresentante ............................................. chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; AUTORIZZA VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Amoroso Mariarosaria, legale rappresentante ............................................. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 la quale dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 28 del 17/4/03 valevole per il periodo dall’1/1/03 al 31/12/08 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della Ditta Cammarota Antonia (concessionario) legale rappresentante .............................................................................................. a favore della ditta Amoroso Mariarosaria (subentrante) legale rappresentante ............................................................................. dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. Data, 10 giugno 2004 Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 28 del 17/4/03 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Cammarota Antonia gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest’atto in........................ via........................ n......................... Mariarosaria Amoroso DECRETO n. 12306 del 28 luglio 2004 Ditta: Romeo Salvatore – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso). 18343 n. 434/03, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 500, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 500 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 122/2004, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Romeo Salvatore, di un’area demaniale marittima di mq. 500 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 5, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE LICENZA DI SUBINGRESSO n. 122 del 2004 – rep. 687 VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Smiriglia Massimiliano, in data 4/3/04, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 434/03 alla ditta Romeo Salvatore; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla Ditta Romeo Salvatore, in data 4/3/04, che chiede il subingresso nella concessione OGGETTO: Ditta: Romeo Salvatore – Legale rappresentante – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Cassano allo Ionio – Foglio di mappa n. 27 particella n. 5. VISTA la concessione demaniale marittima n. 434 rilasciata in data 29/1/04, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio registrata all’Ufficio delle Entrate di Cosenza il 19/ 2/04 al n. 1401, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Smiriglia Massimiliano, legale rappresentante ........................................... per la durata dall’1/1/02 al 31/12/07 l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 500 situata nel Comune di Cassano allo Ionio da adibire a posa ombrelloni e sdraio previo pagamento del canone annuo di C 277,85 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 4/3/04 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Romeo Salvatore legale rappresentante ...................... nato a Cassano allo Ionio il 16/6/79, con sede in Castrovillari – via SS. Medici, 99; 18344 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA l’istanza in data 4/3/04, con la quale la Ditta Romeo Salvatore, legale rappresentante................................................... chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Romeo Salvatore, legale rappresentante................................................... la quale dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 434 del 29/1/04 valevole per il periodo dall’1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della Ditta Smiriglia Massimiliano (concessionario) legale rappresentante ........................................... a favore della ditta Romeo Salvatore (subentrante) legale rappresentante .................................. dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. Data, 10 giugno 2004 Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 434 del 29/1/04 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Smiriglia Massimiliano gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. PREMESSO che la ditta Mungo Silvio (C.F. MNGSLV31A27C002V), ha presentato istanza in data 21/11/03, per il rinnovo della concessione n. 89/00 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 630, situata nel comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, e dalle norme di legge in esse riportate; VISTA la concessione n. 123/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 123/2004, che è parte integrante del presente decreto relativa al rinnovo dell’atto n. 89/00 per l’utilizzo da parte della Ditta Mungo Silvio dell’area demaniale marittima di mq. 630, sita nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest’atto in........................ via........................ n......................... Romeo Salvatore n. 123 del registro Concessioni – Anno 2004 DECRETO n. 12308 del 28 luglio 2004 Ditta: Mungo Silvio – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; n. 688 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 21/11/03 di Mungo Silvio nato/a il 27/1/31 a Cassano allo Ionio e residente in Cassano allo Ionio (CS) – via C. Alvaro, 5; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di. con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione Provinciale di ..................; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 89/00 del...............................; VISTA l’attestazione n. 41 del 20/1/04 comprovante il versamento del canone di C 282,16, per il periodo dall’1/6/04 al 30/ 9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 5760001 del 5/2/04 di C 8.000,00. CONCEDE A Mungo Silvio – codice fiscale (MNGSLV31A27C002V); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 630, situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 33, e precisamente in località...., allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti 18345 dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/04 al 30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il pe- 18346 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 riodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. DECRETO n. 12309 del 28 luglio 2004 Ditta: Marina di Rossano Club srl – Comune di Rossano – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Marina di Rossano Club srl (C.F. 02150390785), ha presentato istanza in data 30/9/02, per il rinnovo della concessione n. 17/00 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 2246, situata nel comune di Rossano; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in esse riportate; VISTA la concessione n. 179/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .............................................................................................. DECRETA La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................... via ..................... n. ..................... È approvato l’atto concessorio n. 179/2004, che è parte integrante del presente decreto relativa al rinnovo dell’atto n. 17/00 per l’utilizzo da parte della Ditta Marina di Rossano Club srl dell’area demaniale marittima di mq. 2.246, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 8, particella n. 1-3, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lı̀; 10 giugno 2004 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Concessionario Mungo Silvio Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18347 La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: n. 179 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 697 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Cianni Bernardina nato/a l’1/11/51 a Santa Caterina Albanese e residente in Rossano (CS) – c.da Leuca – legale rappresentante della Marina di Rossano Club srl con sede in Rossano (CS) – c.da Leuca; L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTA la nota n. 1607 datata 9/4/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5295 del 15/4/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n. 5458 del 2/10/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione Provinciale di ..................; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 17/00 del...............................; VISTA l’attestazione n. 80920 del 13/4/04 comprovante il versamento del canone di C 1.526,36, per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 49 del 13/4/04 di C 3.052,71 CONCEDE A Marina di Rossano Club srl – codice fiscale (02150390785); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.246, situata nel comune di Rossano, foglio di mappa n. 8 – p.lla n. 1-3, e precisamente in località....., allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 1.526,36 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6/03 al 30/9/03 per il restante quinquennio. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. 18348 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................... via ..................... n. ..................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lı̀, 10 giugno 2004 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Marina di Rossano Club srl Bernardina Cianni Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 12311 del 28 luglio 2004 Ditta: Maritato Rosina – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .............................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Maritato Rosina (C.F. MRTRSN66P60C002A), ha presentato istanza in data 29/8/03, per il rinnovo della concessione n. 101/00 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 80, situata nel comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, e dalle norme di legge in esse riportate; VISTA la concessione n. 128/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 128/2004, che è parte integrante del presente decreto relativa al rinnovo dell’atto n. 101/00 per l’utilizzo da parte della Ditta Maritato Rosina dell’area demaniale marittima di mq. 80, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a posa tavoli e sedie. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo CONCEDE A Maritato Rosina – codice fiscale (MRTRSN66P60C002A); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 80, situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 33, e precisamente in località...., allo scopo di adibirla a: posa tavoli e sedie di cui al canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. n. 128 del registro Concessioni – Anno 2004 18349 n. 693 del repertorio La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 29/8/03 di Maritato Rosina nato/a il 20/9/66 a Cassano allo Ionio e residente in Cassano allo Ionio (CS) – contrada Spadelle, 13; VISTA la nota n. 5941 datata 2/12/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione Provinciale di ..................; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 101/00 del.............................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 29/1/04 comprovante il versamento del canone di C 287,10, per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 149 del 3/2/04 di C 1.000,00. Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei 18350 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. .............................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................... via ..................... n. ..................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lı̀; 10 giugno 2004 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Maritato Rosina Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 12313 del 28 luglio 2004 Ditta: La Banca Stella – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta La Banca Stella (C.F. LBNSLL64C57Z133J), ha presentato istanza in data 12/3/04, per il rinnovo della concessione n. 44/01 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.800, situata nel comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, e dalle norme di legge in esse riportate; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la concessione n. 120/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; 18351 VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 120/2004, che è parte integrante del presente decreto relativa al rinnovo dell’atto n. 44/01 per l’utilizzo da parte della Ditta La Banca Stella dell’area demaniale marittima di mq. 1.800, sita nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 11, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo VISTA la precedente licenza n. 44/2001 del...........................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 18/3/04 comprovante il versamento del canone di C 626,55, per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 144 del 18/3/04 di C 3.000,00. CONCEDE A La Banca Stella – codice fiscale (LBNSLL64C57Z133J); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.800, situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 – p.lla n. 11, e precisamente in località...., allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 626,55 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. n. 120 del registro La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Concessioni – Anno 2004 n. 685 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 12/3/04 di La Banca Stella nato/a il 17/3/64 a Svizzera e residente in Cassano allo Ionio (CS) – C.da Bruscata Grande – Sibari; VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione Provinciale di ..................; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. 18352 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. .............................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................... via ..................... n. ..................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lı̀; 10 giugno 2004 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario La Banca Stella Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 12314 del 28 luglio 2004 Ditta: Lo Bianco Giuseppe – Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co- VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 PREMESSO che la ditta Lo Bianco Giuseppe (C.F. LBNGPP65B03F537K) ha presentato istanza in data 22/8/2001, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.100,00 situata nel Comune di Amantea, Fg 5, Part. 27; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 117 del 24 marzo 2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.100,00 situata nel comune di Amantea, Fg. 5, Part. 27; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 117 del 24 marzo 2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Lo Bianco Giuseppe per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.100,00, situata nel Comune di Amantea, foglio di mappa n. 5 particella n. 27, da adibire a posa sdraio e ombrelloni – sosta ed alaggio pedalò. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001 e dalle successive. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo 18353 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del....................... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. ................ del ................ della Capitaneria di Porto di........................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA la nota prot. 4185 del 4/7/2001 a firma del Dirigente del Settore Francesco Nucaro con la quale il Settore Demanio comunicava alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia l’approvazione della concessione annotata al n. 182 del registro delle concessioni demaniali marittime; CONSIDERATO, pertanto, che tutto l’iter amministrativo afferenti il rilascio della concessione per come richiesto dalla ditta Lo Bianco, è stato concluso e che pertanto può procedersi al rilascio della predetta concessione; VISTO l’atto già predisposto dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia; VISTA l’attestazione n. Banca Carime del 10/5/04 comprovante il versamento del canone di C 383,16 per il periodo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0057 del 7/5/04 di C 54,00. n. 117 del registro CONCEDE Concessioni – Anno 2004 n. 673 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 22/8/2001 di Lo Bianco Giuseppe nato/a il 3/2/1965 a Vibo Valentia e residente in Vibo Valentia – Frazione Marina – via Alessandria, 116; VISTA la nota n. 5331 datata 22/8/2001 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di. con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di .......................... con nota n........................................... del..........................................; A Lo Bianco Giuseppe – codice fiscale (LBNGPP65B03FS37K); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.100 situata nel comune di Amantea, foglio di mappa n. 5 – p.lla n. 27 e precisamente in località Spiaggia di Amantea, allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni – sosta ed alaggio pedalò di cui al canone di C 383,16 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. 18354 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .............................................................................................. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Vibo Valentia – via Alessandria. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Lo Bianco Giuseppe 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 AUTENTIFICAZIONE DI FIRMA (art. 21 D.P.R. 445/2000) Attesto che il sig./sig.ra Lo Bianco Giuseppe nato in Vibo Valentia (CZ) il 3/2/1965, residente in Vibo Valentia in via Alessandria, 2, identificato mediante cid. AJ7273341 del 13/4/2004 – Vibo Marina, ha apposto la sottoscrizione che precede in mia presenza. 18355 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo lı̀ 30/4/2004 Il Funzionario incaricato F.to Illeggibile n. 119 del registro Concessioni – Anno 2004 DECRETO n. 12316 del 28 luglio 2004 Ditta: Mungo Silvio – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; n. 684 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Mungo Silvio nato/a il 27/1/31 a Cassano allo Ionio e residente in Cassano allo Ionio (CS) – via C. Alvaro, 5; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Mungo Silvio (C.F. MNGSLV31A27C002V) ha presentato istanza in data 30/9/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 3.420 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA la nota n. 6006 datata 10/12/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 2105 dell’11/2/04; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 19105 del 17/12/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione Provinciale di ..................; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 3.420 situata nel comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 119/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Mungo Silvio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 3.420, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58 particella n. 33, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 123 del 18/3/04 comprovante il versamento del canone di C 1.190,44 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 125 del 18/3/04 di C 8.000,00. CONCEDE A Mungo Silvio – codice fiscale (MNGSLV31A27C002V); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della super- 18356 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 ficie di metri quadrati 3420 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58 – p.lla n. 33 e precisamente in località....., allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 1.190,44 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI 18357 VISTA la concessione n. 205 del 10/5/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; .............................................................................................. DECRETA La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n ..................... Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. È approvato l’atto concessorio n. 205 del 10/5/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Cavaliere Annarita per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.840, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 7 part. n. 2(parte), sita in zona FPv, da adibire a posa parcheggio in area da destinare a parco verde secondo le disposizioni e le prescrizioni del vigente PUA. lı̀ 10 giugno 2004 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Mungo Silvio Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere n, 8/2002 e 184/2004. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 12317 del 28 luglio 2004 Ditta: Cavaliere Annarita – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Cavaliere Annarita residente in Diamante (CS) (C.F. CVLNRT68M49I489A) ha presentato istanza in data 13 novembre 2001, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.840 situata nel Comune di Diamante, identificata al Fg. 7, part.lla 2, in area FPv Parchi Verdi, posta a monte, e tra, i lotti n. 28 e 29 per la posa di parcheggio in area da destinare a parco verde secondo le disposizioni e prescrizioni del vigente PUA; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della Giunta Regionale e dalle norme di legge in essa riportate; n. 205 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 667 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 13 novembre 2001, presentata dalla ditta Cavaliere Annarita nata a Scalea (CS) il 9 agosto 1968 e residente in c.da Monaca, Diamante, C.F. CVLNRT68M49I489A; CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi riguarda un’area localizzata in zona FPv (parchi verdi) a monte, e tra, i lotti n. 28 e 29 del PUA vigente (Fg. 7, part. 2 (parte) ) per gli usi prescritti dal vigente PUA del comune di Diamante giuste determinazioni adottate dagli Enti interessati nella Conferenza dei Servizi del 4 maggio 2000, adottate in via definitiva dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 33 del 2000; VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29 marzo 2003 con la quale l’Amministrazione adotta le determinazioni in variante della Conferenza dei Servizi del 19 febbraio 2003; CONSIDERATO che il lotto di cui trattasi ha una superficie pari mq 1.840; CHE l’utilizzazione disposta dalle richiamate Conferenze dei Servizi prevede l’uso a Parco Verde con parcheggio; VISTO il parere di conformità al vigente PUA (Piano di Spiaggia) espresso dal Comune di Diamante con nota n. 1721 del 31 marzo 2004, con la quale la medesima Amministrazione, esprime parere favorevole; 18358 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, la D.G.R. n. 8 dell’8/1/ 2002 e la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004, che modifica la citata D.G.R. 614/2001; VISTA l’attestazione n. Banca Carime del 24/5/04 comprovante il versamento del canone di C 640,56, per il periodo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0109 del 24/5/04 di C 52,00. CONCEDE Alla ditta Cavaliere Annarita di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.840 situata nel comune di Diamante, foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 2 (parte), posta a monte, e tra, i lotti n. 28 e 29, situata in area FPv (parco verde) da adibire a parco verde con parcheggio, secondo le prescrizioni decise dalle richiamate Conferenze dei Servizi, di cui al canone di C 640,65 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La ditta concessionaria dovrà sottoscrivere preliminare atto di sottomissione con l’Amministrazione comunale di Diamante secondo quanto prescritto dalle richiamate Conferenze dei Servizi, prima di prendere possesso dell’area assegnata. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in C.da Monaca, Diamante. VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Perrone Ciro (C.F. PRRCRI72P18A773P), ha presentato istanza in data 8/3/2004, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 500 situata nel Comune di Belvedere Marittimo; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, n. 8/2002 e n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 500 situata nel comune di Belvedere Marittimo; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 245/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Perrone Ciro per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 500, situata nel Comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1 particella n. 162, da adibire a posa sdraio, ombrelloni e pedalò. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente Dott. Emilio Surace 18359 Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario Cavaliere Annarita n. 245 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 665 del repertorio DECRETO n. 12320 del 28 luglio 2004 Ditta: Perrone Ciro – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza rinnovo, protocollata in data 8/3/2004 di Perrone Ciro nato/a il 18/9/1972 a Belvedere Marittimo e residente in Belvedere Marittimo (CS) – via Piano La Donna; VISTA la nota n. 733 datata 8/3/2004 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di .......................... con nota n........................................... del..........................................; 18360 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del ... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 135 del 2000; VISTA l’attestazione n. 80710 del 22/4/04 comprovante il versamento del canone di C 287,09, per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0173 del 16/4/04 di C 52,00. CONCEDE A Perrone Ciro – codice fiscale (PRRCRI72P18A773P); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 500, situata nel comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 162, e precisamente in località Loc. Belvedere Marittimo, allo scopo di adibirla a: per posa sdraio, ombrelloni e pedalò di cui al canone di C 287,09 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/6/04 al 31/5/2009 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgombe- rare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Belvedere Marittimo, via Piano La Donna. 18361 VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Veltri Francesco (C.F. VLTFNC74M04G317L) ha presentato istanza in data 18/9/2002, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200 situata nel Comune di Belmonte Calabro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200 situata nel comune di Belmonte Calabro; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 114/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Veltri Francesco per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Belmonte Calabro, foglio di mappa n. 34 particella n. 78 lotto n. 4, da adibire a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario Perrone Ciro n. 114 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 613 del repertorio DECRETO n. 12321 del 28 luglio 2004 Ditta: Veltri Francesco – Comune di Belmonte Calabro – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 18/9/2002 di Veltri Francesco nato/a il 4/8/1974 a Paola e residente in San Pietro in Amantea (CS) in via Garibaldi, 25; VISTA la nota n. 5258 datata 18/9/2002 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 12377 del 3/11/2003; 18362 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Belmonte Calabro con nota n........................................................... del 13/10/2003; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del ...................................... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTO il PUA vigente del Comune di Belmonte Calabro; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; CONSIDERATO che il lotto richiesto è individuato nel suddetto PUA con lotto n. 4; VISTA l’attestazione n. ..................... dell’11/3/2004 comprovante il versamento del canone di C 431,29, per il periodo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 4030301019 del 3/3/2004 di C 80,00. CONCEDE A Veltri Francesco – codice fiscale (VLTFNC74M04G317L); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Belmonte Calabro, foglio di mappa n. 34 – p.lla n. 78 lotto n. 4 PUA vigente e precisamente in località spiaggia di Belmonte Calabro, allo scopo di: adibirla a stabilimento balneare di cui al canone di C 431,29 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. 18363 DECRETO n. 12325 del 28 luglio 2004 Ditta: Faraldo Maddalena – Comune di Rocca Imperiale – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. PREMESSO che la ditta Faraldo Maddalena (C.F. FRLMDL57L47G663N) ha presentato istanza in data 18/4/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 816,33 situata nel Comune di Rocca Imperiale; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .............................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in San Pietro in Amantea, via Garibaldi, 25. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. VISTO il Codice della Navigazione; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 816,33 situata nel comune di Rocca Imperiale; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 436/2003, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Faraldo Maddalena per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 816,33, situata nel Comune di Rocca Imperiale, foglio di mappa n. 33 particella n. 41. da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Francesco Veltri Ing. Claudio Bertullo 18364 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: n. 436 del registro Concessioni – Anno 2003 n. 421 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 18/4/02 di Faraldo Maddalena nato/a il 7/7/57 a Pignola e residente in Rocca Imperiale (CS) – c.da Tavolaro; VISTA la nota n. 1437 datata 1/4/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4784 del 30/4/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Rocca Imperiale con nota n. DGM 109 del 17/6/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione Provinciale di ..................; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 80890 del 18/7/03 comprovante il versamento del canone di C 282,16, per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 402 del 9/7/03 di C 86,00. CONCEDE A Faraldo Maddalena – codice fiscale (FRLMDL57L47G663N); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 816,33 situata nel comune di Rocca Imperiale, foglio di mappa n. 33 – p.lla n. 41 e precisamente in località...., allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI 18365 espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....................., via ..................... n...................... Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lı̀ 28 luglio 2003 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Maddalena Faraldo Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 12327 del 28 luglio 2004 Ditta: Colla Stefania – Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Colla Stefania (C.F. CLLSFN69R53A253Z) ha presentato istanza in data 1 marzo 2004, prot. 538, per il rilascio della concessione relativa al rinnovo della licenza n. 17/2001 avente scadenza il 31 maggio 2004, concessa per l’occupazione dell’area demaniale marittima, sita nel comune di Amantea (CS), di mq. 450, di cui mq 200 di arenile da destinare a posa sdraio e ombrelloni e mq 250 di specchio d’acqua da destinare ad ormeggio natanti, in località spiaggia di Amantea di cui catastalmente al FG 18, part. 1 per l’arenile, ed a fronte part. 1 per lo specchio d’acqua; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, n. 8/2002 e n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 252 del 28 maggio 2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima di cui trattasi; .............................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 18366 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA CONCEDE È approvato l’atto concessorio n. 252 del 28 maggio 2004 che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Colla Stefania per l’occupazione dell’area demaniale marittima sita nel Comune di Amantea (CS), di mq. 450, di cui mq 200 di arenile da destinare a posa sdraio e ombrelloni e mq 250 di specchio d’acqua da destinare ad ormeggio natanti, in località spiaggia di Amantea di cui catastalmente al FG 18, part. 1 per l’arenile, ed a fronte part. 1 per lo specchio d’acqua. Alla ditta Colla Stefania – codice fiscale (CLLSFN69R53A253Z); di occupare un’area di suolo demaniale marittimo di mq. 450, di cui mq 200 da destinare a posa sdraio e ombrelloni e mq 250 di specchio d’acqua da destinare ad ormeggio natanti, localizzata catastalmente al FG 18, part. 1 e a fronte part. 1 per lo specchio d’acqua; il tutto situato in località spiaggia di Amantea di cui al canone di C 287 (canone minimo per l’anno 2004) per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno e successivi. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Ing. Claudio Bertullo n. 252 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 668 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza presentata al Servizio Demanio dalla Ditta Colla Stefania, C.F. CLLSFN69R53A253Z, nata ad Amantea (CS) il 13 novembre 1969 e residente in Amantea, via Stromboli, 215, relativa al rinnovo della concessione n. 17 del 12 marzo 2001, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, per l’uso di una superficie di mq. 450, di cui mq 200 di arenile da destinare a posa sdraio e ombrelloni e mq 250 di specchio d’acqua da destinare ad ormeggio di natanti, in località spiaggia di Amantea, avente scadenza il 31 maggio 2004, il tutto localizzato catastalmente nel FG 18, part. 1, per l’arenile ed a fronte part. 1 per lo specchio d’acqua; CONSIDERATO che il Servizio Demanio ha avviato l’istruttoria afferente il rinnovo della suddetta concessione; VISTI i pagamenti effettuati per l’anno 2003 e 2004; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002 e la 184 del marzo 2004 di modifica della prima delibera; VISTE la richiamata licenza n. 17 del 12 marzo 2001; VISTO l’attestato n. 80600 del 7/5/04 comprovante il versamento del canone di C 287,00 (canone minimo per l’anno 2004) per il periodo dall’1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0092 del 7/5/04 di C 102,00. Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero 18367 di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .............................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Amantea via Stromboli, 215. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Stefania Colla DECRETO n. 12328 del 28 luglio 2004 Ditta: Filareti Antonio – Comune di Cariati – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Filareti Antonio (C.F. FLRNTN51L07B774L) ha presentato istanza in data 13/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.040 situata nel Comune di Cariati; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.040 situata nel comune di Cariati; 18368 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA l’attestazione n. 26/7/03 del 26/7/03 comprovante il versamento del canone di C 720,23 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 471/2003, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Filareti Antonio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2.040, situata nel Comune di Cariati, foglio di mappa n. 16 particella n. 1, da adibire a posa tavoli e sedie – locale deposito – tettoia – area giochi – gazebo – torretta soccorso – posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo n. 471 del registro Concessioni – Anno 2003 n. 425 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 13/11/01 di Filareti Antonio nato/a il 7/7/51 a Cariati e residente in Cariati (CS) – via S. Pietro 39; VISTA la nota n. 1667 datata 15/4/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5369 del 16/4/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 4237 del 24/7/03; VISTO il parere espresso dal Comune di Cariati con nota n. 690 del 29/4/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio di Calabria con nota n. 7084 dell’8/5/02; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 7281 del 16/ 5/02, dall’Amministrazione Provinciale di Cariati; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 7374812 del 28/7/03 di C 80,00. CONCEDE A Filareti Antonio – codice fiscale (FLRNTN51L07B774L); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.040 situata nel comune di Cariati, foglio di mappa n. 16 – p.lla n. 1 e precisamente in località...., allo scopo di adibirla a: a posa tavoli e sedie – locale deposito – tettoia – area giochi – gazebo – torretta soccorso – posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 720,23 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. 18369 L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .............................................................................................. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. ..................... Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lì, 7 agosto 2003 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Filareti Antonio Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 12329 del 28 luglio 2004 Ditta: Gulino Maurizio – Comune di Trebisacce – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; 18370 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il parere espresso dal Comune di Trebisacce con nota n............................................... del..............................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Gulino Maurizio (C.F. GLNMRZ47E21A056J), ha presentato istanza in data 18/1/02 per il rinnovo della concessione n. 16/01 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 300 situata nel Comune di Trebisacce; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 66/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione Provinciale di ..................; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 16/01 del 26/2/01; È approvato l’atto concessorio n. 66/2002, che è parte integrante del presente decreto relativa al rinnovo dell’atto n. 16/01 per l’utilizzo da parte della Ditta Gulino Maurizio dell’area demaniale marittima di mq. 300, situata nel Comune di Trebisacce, foglio di mappa n. 33 particella n. 373, da adibire a: posa giostre e autoscontro. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo n. 66 del registro Concessioni – Anno 2002 VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; n. 574 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario – Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33 Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza presentata in data 18/1/02 da Gulino Maurizio nato/a il 21/5/47 a Adrano e residente in Cassano allo Ionio (CS) – via Cassano, 36; VISTA l’attestazione n. 80660 del 23/4/02 comprovante il versamento del canone di C 277,85, per il periodo dall’1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 9035 del 29/4/02 e di C 80,00. CONCEDE A Gulino Maurizio – Codice fiscale (GLNMRZ47E21A056J); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 300, situata nel comune di Trebisacce, foglio di mappa n. 33 – p.lla n. 373, e precisamente in località ....., allo scopo di adibirla a: posa giostre e autoscontro di cui al canone di C 277,85 per il periodo dall’1/6/02 al 30/9/02. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTA la nota n. ........... datata ........... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 18371 d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. ..................... . Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02 al 30/9/02 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo .............................................................................................. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. lı̀ 5 maggio 2002 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Concessionario Gulino Maurizio 18372 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12332 del 28 luglio 2004 n. 73 del registro Ditta: Furlanetto Claudio – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; n. 545 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTA l’istanza protocollata in data 6/2/04 di Furlanetto Claudio nato/a il 10/3/52 a Ancona e residente in Ancona (AN) – via Brandolini; VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. ............................... del ...............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n........................................... del..........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Belvedere M.mo con nota n........................................... del..........................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Furlanetto Claudio (C.F. FRLCLD52C10D271B), ha presentato istanza in data 6/2/04, per il rinnovo della concessione n. 122/00 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 420,00 situata nel Comune di Belvedere Marittimo; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n.......................... del.........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del ... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTA la concessione n. 73/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 73/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 122/00 per l’utilizzo da parte della Ditta Furlanetto Claudio dell’area demaniale marittima di mq. 420,00, situata nel Comune di Belvedere Marittimo, foglio n. 7, part. n. 4, da adibire a: posa sdraio e ombrelloni e chiosco (lotto n. 11). Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la precedente licenza n. 122/00 del 20/7/00; VISTA l’attestazione n. 81020 del 12/2/04 comprovante il versamento del canone di C 282,16, per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0072 del 12/2/04 di C 52,00. CONCEDE A Furlanetto Claudio – Codice fiscale (FRLCLD52C10D271B); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 420,00, situata nel comune di Belvedere M., foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 4, e precisamente in località loc. Santa Litterata, allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni e chiosco bar (lotto n. 11) di cui al canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 18373 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. 18374 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 .............................................................................................. tima di mq. 100,00 situata nel Comune di Ricadi, foglio di mappa n. 8, particella n. 87, allo scopo di adibirla a posa sedie a sdraio e ombrelloni. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. ..................... Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario Furlanetto Claudio IL DIRIGENTE DEL SETTORE REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Direzione Generale (ex Dipartimento n. 3) Settore Demanio – Politiche del mare Navigazione e Porti Lacuali Servizio Demanio Area Meridionale Ufficio Provinciale di Vibo Valentia VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; LICENZA DI SUBINGRESSO n. 279 del 10 giugno 2004 − Rep. n. 34 DECRETO n. 12333 del 28 luglio 2004 Ditta: Villaggio Torre Ruffa s.a.s. – Comune di Ricadi (V.V.) – Concessione demaniale marittima (licenza di subingresso). VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Villaggio Torre Ruffa s.a.s., ha presentato istanza in data 5/4/2004, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il subingresso nella concessione n. 319/2002, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 100,00, situata nel Comune di Ricadi; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 279/04 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria-Vibo Valentia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; OGGETTO: Ditta: Villaggio Torre Ruffa s.a.s. di Miceli Michele & C. – Concessione di un’area demaniale marittima nel Comune di Ricadi (VV) per la posa di sedie a sdraio e ombrelloni – Foglio di mappa n. 8, particella n. 87 (parte). VISTO la Concessione Demaniale Marittima n. 319/02 dell’11/9/2002, e registrata all’Ufficio delle Entrate di Vibo Valentia il 6/8/2003 al n. 1544 serie 3a, che in copia resa conforme viene allegata alla presente mediante la quale venne concesso alla ditta Gay Emilio per la durata di mesi 67 (sessantasette) l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 100 (cento) situata nel Comune di Ricadi (VV) da adibire a posa di sedie a sdraio e ombrelloni, previo pagamento del canone annuo di C 166,71 (centosessantasei/71) corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 5/4/2004 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla ditta Villaggio Torre Ruffa s.a.s. di Miceli Michele & C., con sede legale in San Nicolò di Ricadi (VV) Loc. Torre Ruffa s.n.c. – P.I. n. 02479470797; VISTA l’istanza, in data 5/4/2004, con la quale la ditta Villaggio Torre Ruffa s.a.s. di Miceli Michele & C., chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO l’art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. DECRETA AUTORIZZA È approvata la licenza di subingresso n. 279 del 10/6/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Villaggio Torre Ruffa s.a.s. per l’occupazione di un’area demaniale marit- Il subingresso nella concessione predetta della ditta Villaggio Torre Ruffa s.a.s. di Miceli Michele & C. la quale dovrà rispon- 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 dere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 319/02 valevole per il periodo 1/6/2002-31/12/2007 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la concessione da parte della ditta Gay Emilio (concessionario) a favore della ditta Villaggio Torre Ruffa s.a.s. di Miceli Michele & C. (subentrante) dei diritti inerenti alla concessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Catanzaro entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione Accertata completezza e regolarità Il Funzionario Pietro Telesa Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 319/02 dell’11/9/2002 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Gay Emilio e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest’atto in San Nicolò di Ricadi (VV) Loc. Torre Ruffa s.n.c. F.to Illeggibile Regione Calabria – Visto per l’autenticità della firma posta in mia presenza – Il Responsabile dell’Istruttoria – geom. Angelo Colaci 18375 VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ........., dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTE le precedenti licenze n. 14/2000 del 24/2/2000; VISTA l’attestazione Banca Antoniana popolare Veneta del 6/5/2002 comprovante il versamento del canone di C 166,71 (centosessantasei,71) per il periodo 1/6-30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione FIBA giusta quietanza n. 021271694190001 del 7/5/02 di C 80,00. CONCEDE Alla ditta Gay Emilio – codice fiscale (GYAMLE33B02F531O), di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 100 (cento), situata nel comune di Ricadi (VV), foglio di mappa n. 8 – p.lla n. 87 (parte) e precisamente in località Torre Ruffa, allo scopo di adibirla: (uso) posa sedie a sdraio e ombrelloni. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall’1 giugno 2002 al 31 dicembre 2007, con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: N. 319 del registro Concessioni – Anno 2002 N. 69 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario Patrimonio – Demanio Regionale VISTA l’istanza presentata in data 15/2/2002 dalla Ditta Gay Emilio nato a Mondovı̀ (CN), il 2/2/1933 e residente in località Torre Ruffa a Ricadi (VV); VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n ........................... dell’ ...........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di .......................... con nota n........................................... del..........................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’ .............. rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà 18376 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in località Torre Ruffa di Ricadi (VV). La presente licenza è stata approvata con decreto n. 8207 dell’11 giugno 2003. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Pietro Telesa Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giu. 2002 al 30 set. 2002, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall’1 giu. al 30 set., dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Dirigente del Servizio Dott. Saverio Costantino Il Concessionario F.to: Illeggibile Regione Calabria – Visto per l’autenticità della firma posta in mia presenta – Il Funzionario: Pietro Telesa DECRETO n. 12334 del 28 luglio 2004 Ditta: Cascasi Francesco – Comune di Briatico (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; 18377 VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Briatico con le note nn. 2606 del 13/4/04 e 3181 del 6/5/04; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Cascasi Francesco ha presentato istanza in data 28/5/2004, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il rilascio della licenza suppletiva alla concessione n. 111/01, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 875,00, situata nel Comune di Briatico (V.V.); CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’ .............. rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del.............. dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la concessione n. 278/04 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la precedente licenza n. 111/2001 che la presente sostituisce ed abroga; DECRETA È approvata la licenza suppletiva n. 278 del 10/6/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Cascasi Francesco per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 875,00, situata nel Comune di Briatico (VV), foglio di mappa n. 6, particella n. 512 (parte), allo scopo di adibirla a: chiosco-bar, WC chimici, posa sedie a sdraio, ombrelloni e sosta natanti. VISTA l’attestazione Banca Naz. del Lavoro dell’11/21/2004 comprovante il versamento del canone di C 241,14 (duecentoquarantuno/14) per il periodo 1/6-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione S.I.B. giusta quietanza n. 0064 del 25/2/2004 di C 52,00. CONCEDE Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo Alla ditta Cascasi Francesco – codice fiscale (CSCFNC58A21C581Y); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 875,00 (ottocentosettantacinque), situata nel comune di Briatico (VV), foglio di mappa n. 6 – p.lla n. 512 (parte), e precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibirla: (uso) chiosco-bar, WC, chimici, posa sedie a sdraio – ombrelloni e sosta natanti. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 43 dall’1 giugno 2004 al 31 dicembre 2007, con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno. N. 278 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 33 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia Ufficio Provinciale di Vibo Valentia LICENZA SUPPLETIVA ALLA LICENZA N. 111/2001 VISTA l’istanza presentata in data 28/5/2004 dal sig. Cascasi Francesco, nata a Cessaniti (VV), il 21/1/1958 e ivi residente al viale Kennedy, 19; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n............................. del............................; Per il rimanente triennio verserà il corrispettivo canone annuo di C 241,14 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. 18378 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giugno 2004 al 30 settembre 2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall’1 giugno al 30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio al viale Kennedy, 19 Cessaniti (VV). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato Il Funzionario Pietro Telesa lı̀ 10 giugno 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Francesco Cascasi 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12338 del 28 luglio 2004 N. 262 del registro Ditta: Vinci Annunziata – Comune di Pizzo (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva). Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; 18379 N. 30 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia Ufficio Provinciale di Vibo Valentia LICENZA SUPPLETIVA ALLA LICENZA N. 431/2002 VISTA l’istanza presentata in data 16/2/2004 dalla sig.ra Vinci Annunziata, nata a Pizzo (VV), l’11/11/1960 e ivi residente alla via Pescatori, 1; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n............................. del............................; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ con nota ........................................ del ........................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Vinci Annunziata ha presentato istanza in data 16/2/2004, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il rilascio della licenza suppletiva alla concessione n. 431/02, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 200,00, situata nel Comune di Pizzo (V.V.); CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 262/04 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza suppletiva n. 262 del 4/6/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Vinci Annunziata per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 200,00, situata nel Comune di Pizzo (VV), foglio di mappa n. 17, particella n. 15 (parte), allo scopo di adibirla a: posa sedie a sdraio e ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di................... con nota n.................... del...................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del............................. dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 431/2002 del 26/9/2002 che la presente sostituisce ed abroga; VISTA l’attestazione Banca Carime dell’8/4/2004 comprovante il versamento del canone di C 172,58 (centosettantadue/58) per il periodo 1/6-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione FIBA giusta quietanza n. 4041503130 del 15/4/2004 di C 85,00. CONCEDE Alla ditta Vinci Annunziata – codice fiscale (VNCNNZ60S51G722S); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 200,00 (duecento), situata nel comune di Pizzo (VV), foglio di mappa n. 17 – p.lla n. 15 (parte), e precisamente in località Fungia-Galia, allo scopo di adibirla: (uso) posa sedie a sdraio e ombrelloni. 18380 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 43 dall’1 giugno 2004 al 31 dicembre 2007, con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno. Per il rimanente triennio verserà il corrispettivo canone annuo di C 172,58 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giugno 2004 al 30 settembre 2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi stagionali dall’1 giugno al 30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Pescatori, 1 Pizzo (VV). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Pietro Telesa lı̀ 4 giugno 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Vinci Annunziata 18381 DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 261 del 4/6/2004, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Green Beach s.n.c. di Bonavita Giuseppe Armando ed Accorinti Antonio, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 500,00 situata nel Comune di Briatico (VV), foglio di mappa n. 5, particella n. 50 (parte), allo scopo di adibirla a ormeggio natanti da diporto. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 REGIONE CALABRIA – Visto per l’autenticità della firma posta in mia presenza – Il Responsabile dell’Istruttoria: Geom. Angelo Colaci DECRETO n. 12341 del 28 luglio 2004 Ditta: Green Beach s.n.c. di Bonavita Giuseppe Armando ed Accorinti Antonio − Comune di Briatico (VV) – Concessione demaniale marittima (licenza di subingresso). Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti Lacuali Servizio Demanio Area Meridionale Ufficio Provinciale di Vibo Valentia IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001 per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la Ditta Green Beach s.n.c. di Bonavita Giuseppe Armando ed Accorinti Antonio, ha presentato istanza, in data 26/3/2004, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il subingresso nella concessione n. 153/2001, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 500,00, situata nel Comune di Briatico (VV); CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 261/04 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; LICENZA DI SUBINGRESSO n. 261 del 4 giugno 2004 – rep. 29 OGGETTO: Ditta: Green Beach s.n.c. – Concessione di un’area demaniale marittima nel Comune di Briatico (VV) per ormeggio natanti da diporto – Foglio di mappa n. 5 particella n. 50 (parte). VISTA la concessione demaniale marittima n. 153/01 del 2/8/ 2001 e registrata all’Ufficio delle Entrate di Vibo Valentia il 3/8/ 2001 al n. 1219 serie 1a, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Napoli Cosimina nata a Briatico il 3/5/1944 e ivi residente alla via Margherita n. 112, per la durata di anni 4 (quattro) l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 500,00 (cinquecento,00) situata nel Comune di Briatico (VV) da adibire a ormeggio natanti da diporto, previo pagamento del canone annuo di lire 319.00 (trecentodiciannove) pari a C 164,75, corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 26/3/2004 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Green Beach s.n.c. di Bonavita Giuseppe Armando ed Accorinti Antonio, con sede in Briatico (VV) alla via della Vittoria, 1 – C.F. 02077990790; VISTA l’istanza in data 26/3/2004, con la quale la Ditta Green Beach s.n.c. chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; 18382 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Green Beach s.n.c. di Bonavita Giuseppe Armando ed Accorinti Antonio, la quale dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 153/2001 valevole per il periodo 1/6/2001-31/5/2005 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la concessione da parte della Ditta Napoli Cosimina (concessionario) a favore della ditta Green Beach s.n.c. (subentrante) dei diritti inerenti alla concessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Catanzaro entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Accertata completezza e regolarità. Il Funzionario Pietro Telesa Il Dirigente del Servizio Dott. Santo Miduri Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 153/2001 del 2/8/2001 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Napoli Cosimina e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest’atto in Vibo Valentia (VV) alla via Margherita, 112. PREMESSO che la ditta Buffone Laura ha presentato istanza in data 2/2/2004, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il rilascio della licenza suppletiva alla concessione n. 141/03, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.700,00, situata nel Comune di Pizzo (V.V.); CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 260/04 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza suppletiva n. 260 del 4/6/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Buffone Laura per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2.700,00, situata nel Comune di Pizzo (VV), foglio di mappa n. 17, particella n. 15 e 519 (parte), allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Green Beach s.n.c. F.to Illeggibile Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 12343 del 28 luglio 2004 N. 260 del registro Ditta: Buffone Laura – Comune di Pizzo (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva). Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; N. 28 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia Ufficio Provinciale di Vibo Valentia LICENZA SUPPLETIVA ALLA LICENZA N. 141/2003 VISTA l’istanza presentata in data 2/2/2004 dalla sig.ra Buffone Laura, nata a Pizzo (VV), il 25/8/1968 e ivi residente alla via Riviera Prangi – III Deviazione n. 4; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n............................. del............................; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n. 216/04 del 23/4/2004; VISTO il parere espresso dal Comune di Pizzo (VV) con nota n. 9120 del 3/5/2004; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di................... con nota n.................... del...................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 38 del 2/7/2002, del Comune di Pizzo (VV); VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTO il P.A.B. del Comune di Pizzo; VISTE le attestazioni Banca Credem del 26/4/2004 e 24/5/ 2004 comprovante il versamento del canone di C 3.436,00 (tremilaquattrocentotrentasei/00) per il periodo 1/6-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione Lloyd Adriatico giusta quietanza n. 700971692 del 28/5/2004 di C 108,00. CONCEDE Alla ditta Buffone Laura – codice fiscale (BFFLRA68M65G722X); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.700,00 (duemilasettecento), situata nel comune di Pizzo (VV), foglio di mappa n. 17 – p.lla n. 15 e 519 (parte), e precisamente in località Fungia-Galia, allo scopo di adibirla: (uso) stabilimento balneare (loc. bar-ristoro mq 61,99; veranda mq 106,43; parcheggi coperti 237,37; doccie 3,89; cabine-spogliatoi 38,80; locale polifunz.pronto soccorso mq 15,99; area piscina mq 380,28; area libera asservita mq 1.830,30). Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 43 dall’1 giugno 2004 al 31 dicembre 2007. Per il rimanente triennio verserà il corrispettivo canone annuo di C 3.436,00 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, ri- 18383 sarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giugno 2004 al 30 settembre 2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall’1 gennaio al 31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo 18384 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Riviera Prangi – III Deviazione n. 4, Pizzo (VV). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Pietro Telesa lı̀ 4 giugno 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Buffone Laura REGIONE CALABRIA – Visto per l’autenticità della firma posta in mia presenza – Il Responsabile dell’Istruttoria: Geom. Angelo Colaci DECRETO n. 12345 del 28 luglio 2004 Ditta: Incoronato Francesco – Comune di Ricadi (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Incoronato Francesco ha presentato istanza in data 6/2/2004, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il rilascio della licenza suppletiva alla concessione n. 80/02, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 100,00, situata nel Comune di Ricadi (V.V.); CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 259/04 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza suppletiva n. 259 del 4/6/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Incoronato Francesco per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 100,00, situata nel Comune di Ricadi (VV), foglio di mappa n. 14, particella n. 229 (parte), allo scopo di adibirla a: posa sedie a sdraio e ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 N. 259 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 27 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario Patrimonio – Demanio Regionale LICENZA SUPPLETIVA ALLA LICENZA N. 80/02 VISTA l’istanza presentata in data 6/2/2004 dal sig. Incoronato Francesco, nato a S. Nicolò di Ricadi (VV), il 24/2/1959 e ivi residente in località Grotticelle snc; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n............................. del............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di................................. con nota ........................................ del ........................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’..... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di..... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del.............. dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTE le precedenti licenze n. 80/02 del 22/5/2002; VISTA l’attestazione Banca Antonveneta dell’1/3/2004 comprovante il versamento del canone di C 174,43 (centosettantaquattro/43) per il periodo 1/6-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione FIBA giusta quietanza n. 040571939350001 del 26/2/2004 di C 83,50. CONCEDE Alla ditta Incoronato Francesco – codice fiscale (NCRFNC59B24H271F); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 100 (cento) 10x10 fronte mare, situata nel comune di Ricadi (VV), foglio di mappa n. 14 – p.lla n. 229 (parte), e precisamente in località Grotticelle, allo scopo di adibirla: (uso) posa sedie e sdraio e ombrelloni. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 55 dall’1 giugno 2004 al 31 maggio 2008, con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno. 18385 Per il rimanente quadriennio verserà il corrispettivo canone annuo di C 173,00 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 18386 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giugno 2004 al 30 settembre 2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall’1 giugno al 30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in località Grotticelle a S. Nicolò di Ricadi (VV). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Pietro Telesa lı̀ 4 giugno 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Incoronato Francesco REGIONE CALABRIA – Visto per l’autenticità della firma posta in mia presenza – Il Responsabile dell’Istruttoria: Geom. Angelo Colaci DECRETO n. 12347 del 28 luglio 2004 Ditta: Pirrone Pasqualino – Comune di Vibo Valentia (VV) – Rinnovo concessioni demaniali marittime. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Pirrone Pasqualino (C.F. PRRPQL73R22F537D) ha presentato istanza in data 9/2/2004, per il rinnovo delle concessioni nn. 79/2000 del 16/2/2000 ed 126/01 del 26/6/2001 relative all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 232,00 situata nel Comune di Vibo Valentia; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 258/2004 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale di Reggio Calabria, Vibo Valentia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 258/04 del 4/6/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti nn. 79/00 e 126/01 per l’utilizzo da parte della Ditta Pirrone Pasqualino dell’area demaniale marittima di mq. 232,00, situata nel Comune di Vibo Valentia, foglio di mappa n. 10, p.lla n. 382 (parte), da adibire a chiosco bar con zona d’ombra (mq 32,00); sdraio-ombrelloni e sosta natanti da diporto/moto d’acqua (mq. 200,00). Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA l’attestazione E.T.R. del 26/5/2004 comprovante il versamento del canone di C 173,00 (centosettantatre/00) per il periodo 1/6-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione S.I.B. giusta quietanza n. 0065 del 27/5/2004 di C 100,00. CONCEDE Alla ditta Pirrone Pasqualino – codice fiscale (PRRPQL73R22F537D); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 232,00 (duecentotrentadue), situata nel comune di Vibo Valentia (VV), foglio di mappa n. 10 – p.lla n. 382 (parte) e precisamente in località Lungomare allo scopo di: adibirla: (uso) chiosco bar con zona d’ombra mq 32,00; sdraio-ombrelloni e sosta natanti da diporto/moto d’acqua (mq 200,00). Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall’1 giugno 2004 al 31 dicembre 2009, con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno. Per il rimanente triennio verserà il corrispettivo canone annuo di C 173,00 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. N. 258 del registro Concessioni – Anno 2004 18387 N. 26 del repertorio La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia Ufficio provinciale di Vibo Valentia VISTA l’istanza presentata in data 9/2/2004 dal sig. Pirrone Pasqualino nato a Vibo Valentia (VV), il 22/10/1973 e ivi residente alla via Cordopatri, 34; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n............................. del............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di................................. con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’..... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di..... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del.............. dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTE le precedenti licenze n. 79/2000 del 16/2/2000 e 126/ 2001 del 26/6/2001; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. 18388 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giugno 2004 al 30 settembre 2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall’1 giugno al 30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Cordopatri, 4 – 89900 Vibo Valentia (VV). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Pietro Telesa lı̀ 4 giugno 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Pirrone Pasqualino REGIONE CALABRIA – Visto per l’autenticità della firma posta in mia presenza – Il Responsabile dell’Istruttoria: Geom. Angelo Colaci DECRETO n. 12348 del 28 luglio 2004 Ditta: La Sorba Mercurio – Comune di Ricadi (V.V.) – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il parere espresso dal Comune di Ricadi (VV) con nota n............................................... del..............................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’..... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di..... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta La Sorba Mercurio (C.F. LSRMCR45L31H271A) ha presentato istanza in data 25/10/ 2000, presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq. 201,00, situata nel Comune di Ricadi (V.V.); CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 201,00 situata nel Comune di Ricadi; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 235 del 18/5/04 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta La Sorba Mercurio per l’occupazione di uno specchio acqueo di mq. 201,00, situata nel Comune di Ricadi, foglio di mappa n. 6, particella n. 66, allo scopo di adibirla a: sosta natanti da diporto. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del.............. dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTO l’art. 542 del Regolamento d’esecuzione al Codice della Navigazione (parte prima); VISTA l’attestazione Postale n. 0067 del 14/5/2004 comprovante il versamento del canone di C 173,00 (centosettantatre/00) per il periodo 1/6-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione UNIPOL giusta quietanza n. 96/37356481 dell’11/5/2003 di C 88,89. CONCEDE Alla ditta La Sorba Mercurio – codice fiscale (LSRMCR45L31H271A); di occupare uno specchio acqueo della superficie di metri quadrati 201,00 (duecentouno), situata nel comune di Ricadi (VV), foglio di mappa n. 6 – p.lla n. 66 (parte), e precisamente in località «Torria» o «Cala di Volpe», allo scopo di adibirla: (uso) sosta natanti da diporto. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall’1/6/2004 al 31/12/2009, con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno. Per il rimanente quinquennio verserà il corrispettivo canone annuo di C 173,00 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. N. 235 del registro Concessioni – Anno 2004 18389 N. 23 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia Ufficio Prov.le di Vibo Valentia VISTA l’istanza presentata alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina in data 25/10/2000 dalla ditta La Sorba Mercurio, nato a Ricadi (VV), il 31/7/1945 e ivi residente alla F/ne San Nicolò di Ricadi (VV), loc. Torre Marino; La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. .......................... dell’ ..........................; L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il 18390 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via F/ne San Nicolò di Ricadi (VV) loc. Torre Marino. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giugno 2004 al 30 settembre 2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall’1/6 al 30/9, dovranno essere Il Funzionario Pietro Telesa lı̀ 18 maggio 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario La Sorba Mercurio REGIONE CALABRIA – Visto per l’autenticità della firma posta in mia presenza – Il Responsabile dell’Istruttoria: Geom. Angelo Colaci 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12350 del 28 luglio 2004 N. 236 del registro Ditta: Bikini Club s.n.c. – Comune di Tropea (V.V.) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva). Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Bikini Club s.n.c. ha presentato istanza in data 21/5/2003, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il rilascio della licenza suppletiva alla concessione n. 05/02, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 600, situata nel Comune di Tropea; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 236/04 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza suppletiva n. 236 del 18/5/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Bikini Club s.n.c. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 600,00 situata nel Comune di Tropea, foglio di mappa n. 3, particella n. 3, allo scopo di adibirla a mantenimento annuale di stabilimento balneare, mq. 120 e posa sedie a sdraio e ombrelloni mq. 480 a carattere stagionale. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente di Settore Ing. Claudio Bertullo 18391 N. 24 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia Ufficio Provinciale di Vibo Valentia LICENZA SUPPLETIVA ALLA LICENZA N. 05/2002 VISTA l’istanza presentata in data 21/5/2003 con la quale la ditta Bartone Stefano chiedeva la voltura della concessione d.m. n. 05/2002 del 6/2/2002 a favore della ditta Bikini Club s.n.c., di Cotronea Pantaleo nato a S. Domenica di Ricadi (VV), il 25/4/ 1966 residente in via Santa Barbara e Matalone Rosa nata a Tropea (VV), il 12/10/1942 e ivi res.te alla via degli Orti; VISTE le istanze del 3/2/2004 e 2/4/2004, relative al mantenimento della struttura per l’intero anno solare; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. .......................... dell’ ..........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Tropea con nota n. 3807 del 15/3/2004; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’..... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di..... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del.............. dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. nn. 614 del 9/7/2001, 8 dell’8/1/2002 e 184 del 30/3/2004; VISTA la precedente licenza n. 5/2002 del 6/2/2002 da surrogarsi a favore della ditta Bikini Club snc; VISTA le attestazioni Postali nn. 3 dell’8/4/2004 e 39 del 14/ 5/2004 comprovante il versamento del canone di C 377,00 (trecentosettantasette/00) per il periodo 1/6-31/12/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB giusta quietanza n. 0068 del 7/5/2004 di C 52,00. CONCEDE Alla ditta Bikini Club – codice fiscale (02531180798); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 600 (seicento), situata nel comune di Tropea (VV), foglio di mappa n. 3 – p.lla n. 3 (parte), e precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibirla: (uso) mantenimento annuale di stabilimento balneare, di mq. 120,00 (chiosco – bar mq. 6,50, manufatto servizi mq. 2,30, manufatto spogliatoio mq. 18392 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 2,30, docce mq. 0,25, area coperta giochi bambini mq. 44,00, pedana in legno e servizio manufatti 64,65), posa sdraio e ombrelloni di mq. 480,00, a carattere stagionale. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 43 dall’1 giugno 2004 al 31 dicembre 2007. Per il rimanente triennio verserà il corrispettivo canone annuo di C 377,00 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giugno 2004 al 31 dicembre 2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall’1 gennaio al 31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18393 da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, che attesta la regolarità dell’atto secondo le norme vigenti; La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via G. Bruno, 17 – 89861 Tropea (VV). DECRETA Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Pietro Telesa lı̀ 18 maggio 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri p. Il Concessionario Snc Bikini Club di Cotronea P. e Matalone R. Cotronea Pantaleo È approvata la licenza suppletiva n. 5 del 21 gennaio 2002, parte integrante del presente decreto, alla Ditta Bartone Stefano di un area demaniale marittima di mq. 600, situata nel Comune di Tropea, foglio di mappa n. 03, particella n. 3 (parte) da utilizzare per chiosco-bar (mq. 6,50), Manufatto servizi (mq 2,30), manufatto spogliatoi (mq. 2,30), docce (mq. 0,25), area coperta giochi bambini (mq. 44,00), pedana in legno a servizio manufatti (mq. 64,65) e posa sdraio (mq. 480). Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio provinciale di Catanzaro, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 REGIONE CALABRIA – Visto per l’autenticità della firma posta in mia presenza – Il Funzionario: Pietro Telesa Francesco Nucaro N. 5 del registro DECRETO n. 1058 dell’1 febbraio 2002 Concessioni -- Anno 2002 Ditta: Bartone Stefano – Comune di Tropea (VV) – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; N. 4/2002 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario Patrimonio – Demanio Regionale LICENZA SUPPLETIVA ALLA LICENZA N. 308/98 VISTA l’istanza presentata in data 16 febbraio 1999 dal sig. Bartone Stefano, nato a Vibo Valentia (VV), il 3/5/1968 e residente a Tropea c/da Campo; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la nota n. V/2/11882 dem datata 24/5/1999 con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha avviato l’iter istruttorio; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Bartone Stefano ha presentato istanza in data 16 febbraio 1999, presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, per il rilascio della licenza suppletiva nella concessione n. 308/98 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 600, situata nel Comune di Tropea; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provinciale di Catanzaro, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 600 situata nel comune di Tropea; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio di Catanzaro con nota n. 15296 del 6/10/1999; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n. 017 del 9/2/2000; VISTO il parere espresso dal Comune di Tropea con nota n. 11607/UTC prot. n. 13788 del 25/10/1999; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 15296 del 6/10/1999; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 9519 del 2/7/ 2001, dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; 18394 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la ricevuta di versamento del 12/7/2001 c/o Banca Carime di Vibo Marina comprovante il versamento del canone di L. 326.000 (C 168,36) per il periodo 1/6/2001-30/9/2001 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB – Sez. V.V.M. giusta quietanza n. 13167 del 12/7/2001 di L. 100.000 (C 51,65). CONCEDE Al sig. Bartone Stefano – codice fiscale (BRTSFN68E03F537W); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 600,00 (seicento); situata nel comune di Tropea (VV), foglio di mappa n. 03 – p.lla n. 3 (parte) e precisamente in località Marina dell’Isola, allo scopo di adibirla (uso) per chiosco-bar (mq. 6,50), manufatto servizi (mq. 2,30), manufatto spogliatoi (mq. 2,30), docce (mq. 0,25) area coperta giochi bambini (mq. 44,00), pedana in legno a servizio manufatti (mq. 64,65) e posa sdraio (mq. 480). Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/6/2001 al 31/5/2007, con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/2001 al 30/9/2001 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per gli anni successivi. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2001-30/9/2001, significando che le restanti rate, riferite ai periodi stagionali dall’1/6 al 30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Per accettazione delle condizioni speciali VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Riente Andrea Davide, residente in Diamante (CS) (C.F. RNTNRD75R12G975J) ha presentato istanza in data 27 settembre 2002, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 900+800 nel Comune di Diamante, identificata al Fg. 1, part.lla 102 in area adiacente al lotto n. 6 del vigente PUA da adibire ad alaggio imbarcazioni e specchio d’acqua, rispettivamente per le superficie sopra indicate; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della Giunta regionale e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 353/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Bartone Stefano La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Tropea (VV), via Marina dell’Isola s.n.c.. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. F.to Illeggibile Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente F.to Illeggibile Il Concessionario Bartone Stefano Sottoscritta in mia presenta – Geom. Salvatore Gallelli. 18395 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 353/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Riente Andrea Davide per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 900+800, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 1 particelle n. 102, adiacente al lotto n. 6 del PUA vigente, da adibire, rispettivamente per le superfici suindicate ad alaggio imbarcazioni e specchio d’acqua secondo le prescrizioni ed indicazioni del vigente PUA. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere n. 8/2002 e 184/2004. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 12351 del 28 luglio 2004 Ditta: Riente Andrea Davide – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima. n. 553 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 720 del repertorio IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza presentata il 27 settembre 2002 dalla ditta Riente Andrea Davide nato il 12 ottobre 1975 a Praia a Mare (CS) (C.F. RNTNRD75R12G975J) e residente in via Vittorio Veneto 192 Diamante; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la nota n. 3438 datata 19 giugno 2003 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; 18396 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 CONSIDERATO che la richiesta afferisce il lotto adiacente al lotto n. 6 del PUA vigente nel comune di Diamante per essere utilizzato per alaggio imbarcazioni e specchio d’acqua delle superfici rispettive di mq. 900 e di mq. 800; VISTO il PUA vigente nel comune di Diamante in cui il lotto di cui trattasi appare in aderenza al lotto n. 6 catastalmente Fg. 1, part. 102, con annesso specchio d’acqua delle superfici ivi riportate pari a mq. 900 ed a mq. 800; VISTO il parere di conformità al vigente PUA espresso con nota n. 6821 del 17 giugno 2004 dall’Amministrazione comunale di Diamante; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e n. 184 del 30 marzo 2004; VISTA l’attestazione n. 0150 del 28/5/04 comprovante il versamento del canone di C 592,73 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione FIBA giusta quietanza n. 667 del 28/6/04 di C 80,00. CONCEDE Alla ditta Riente Andrea Davide, nato il 12 ottobre 1975 a Praia a Mare (CS) – codice fiscale (RNTNRD75R12G975J) e residente in via Vittorio Veneto, 192, Diamante di occupare una area di suolo demaniale marittimo adiacente al lotto n. 6, cosı̀ come identificato nel PUA di Diamante ed una area di specchio d’acqua delle dimensioni rispettive di mq. 900 e mq 800 da adibire ad alaggio imbarcazioni e specchio d’acqua, catastalmente Fg. 1, part. 102 secondo le prescrizioni del medesimo PUA di cui al canone di C 592,73. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il pe- 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 riodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. 18397 DECRETO n. 12353 del 28 luglio 2004 Ditta: Foti Gioacchino (rapp. legale) – Comune di Reggio Calabria – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .............................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante, via V. Veneto, n. 192. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Riente Andrea Davide PREMESSO che la ditta Foti Gioacchino (rapp. legale) (C.F. 02083370805) ha presentato istanza in data 12/5/2003, presso l’Ufficio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Reggio Calabria; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Reggio Calabria; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 339 del 21/6/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Foti Gioacchino (rapp. legale) per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Reggio Calabria, foglio di mappa n. 125, particella n. 278 e 501, allo scopo di adibirla alla posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 18398 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 N. 339 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 142 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia Via T. Panella, 20 REGGIO CALABRIA VISTA l’istanza presentata in data 12/5/2003 dal sig. Foti Gioacchino nella qualità di rappresentante legale, della «Foti – A – s.n.c. il Papero» nato a Reggio Calabria il 23/1/1969 ed residente in Catona R.C. via Casa Savoia dr. Pensabene n. 13 – 89100 Reggio Cal.; VISTA la nota prot. n. 734/dem datata 5/4/2004 con ila quale il Servizio Demanio provinciale di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota prot. n. 5440 del 21/4/2004; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Reggio Calabria con nota prot. n. 5190 del 22/4/2004; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Cal. con nota n. 7725 del 25/5/2004; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................., dall’Amministrazione Provinciale di .................. e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............. del .............; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA la quietanza in data 21/6/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 201,92 per il periodo 1/6/2004-30/9/2009 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. VCY 0865 del 21/6/2004 di C 20,19 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione all’assicurazione Reale Mutua polizza n. 4735. CONCEDE Al sig. Foti – A – s.n.c. il Papero con sede in Reggio Cal. – codice fiscale (02083370805); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.000,00, situata nel comune di Reggio Calabria, foglio di mappa n. 125 – p.lla n. 278 e 501 e precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibirla alla posa ombrelloni e sdraio. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2004 al 31/12/2009, con limitazione d’uso del suolo dall’1 luglio al 30 settembre per il primo anno e dall’1 giugno al 30 settembre per le restanti annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18399 allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/7/2004-30/9/2004, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20, copia del Documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett F) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Foti Gioacchino La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio (sede legale) in via Marina B/TO n. 29 – 89053 Catona (RC). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Reggio Calabria, lı̀ 21 giugno 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Meduri Il Concessionario Foti Gioacchino 18400 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Dipartimento AMBIENTE DECRETO n. 11621 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Vita Rurale Piccola Cooperativa a r.l., Convenzione rep. n. 2123 del 22/3/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Vita Rurale Piccola Cooperativa a r.l.; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 22 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 2123 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 94.675,64 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Il Bello delle Serre»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Vita Rurale Piccola Cooperativa a r.l., pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 25/6/2004, prot. 5641/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 30/4/2004, acquisita agli atti il 10/5/2004 prot. 4430, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 30/4/2004; — con nota del 13/5/2004, acquisita agli atti il 13/5/2004 Prot. 4591, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 28.402,69 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA 18401 VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 28.402,69 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2123 del 22/3/ 2004, al beneficiario Vita Rurale Piccola Cooperativa a r.l., quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Il Bello delle Serre», sul c/c n. 1076 ABI 01010 CAB 42740 CIN E. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 11622 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Chiaramonte Caterina, Convenzione rep. n. 2417 del 2/4/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Chiaramonte Caterina; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 2 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2417 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 99.909,81 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Soggiorno in natura a Ricadi»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Chiaramonte Caterina, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota da- 18402 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 tata 25/6/2004, prot. 5641/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 12/5/2004, acquisita agli atti il 13/5/2004 prot. 4582, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 12/5/2004; — con nota del 12/5/2004, acquisita agli atti il 13/5/2004 Prot. 4581, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 29.972,94 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; DECRETA VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; Per quanto in premessa, VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 29.972,94 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2417 del 2/4/ 2004, al beneficiario Chiaramonte Caterina, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Soggiorno in natura a Ricadi», sul c/c n. 46362364 ABI 07601 CAB 04400, presso Ufficio Postale di Ricadi frazione S. Nicolò. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; DECRETO n. 11623 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Rombolà Annunziata, Convenzione rep. n. 2710 del 15/4/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Rombolà Annunziata; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 15 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2710 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 88.395,00 per l’effettuazione dell’intervento denominato «B & B Rombolà»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Rombolà Annunziata, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 25/6/2004, prot. 5641/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 18/5/2004, acquisita agli atti il 27/5/2004 prot. 5073, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 3/3/2004; — con nota del 12/5/2004, acquisita agli atti il 12/5/2004 Prot. 4528, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 26.518,50 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; DECRETA 18403 DECRETO n. 11624 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Bottega Artigiana «La Giara» di Pantano Tullio, Convenzione rep. n. 2399 del 2/4/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; Per quanto in premessa, VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 26.518,50 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2710 del 15/4/ 2004, al beneficiario Rombolà Annunziata, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «B & B Rombolà», sul c/c n. 53042206 ABI 07601 CAB 04400 CIN W, presso Bancoposta. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività 18404 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Bottega Artigiana «La Giara» di Pantano Tullio; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 2 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2399 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 48.000,00 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Bottega Artigiana La Giara»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Bottega Artigiana «La Giara» di Pantano Tullio, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 14.400,00 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2399 del 2/4/ 2004, al beneficiario Bottega Artigiana «La Giara» di Pantano Tullio, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Bottega Artigiana La Giara», sul c/c n. 151763/97 ABI 03067 CAB 42820 CIN F, presso la Banca Carime Filiale di Tropea. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 11625 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Caridi Antonia, Convenzione rep. n. 2404 del 2/4/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 25/6/2004, prot. 5641/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: — con nota del 30/4/2004, acquisita agli atti il 6/5/2004 prot. 4267, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 30/4/2004; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — con nota dell’11/5/2004, acquisita agli atti l’11/5/2004 Prot. 4460, ha trasmesso la polizza fideiussoria; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 14.400,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; 18405 tata 25/6/2004, prot. 5641/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 19/4/2004, acquisita agli atti il 14/5/2004 prot. 4633, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 19/4/2004; — con nota del 24/4/2004, acquisita agli atti il 17/5/2004 Prot. 4708, ha trasmesso la polizza fideiussoria; VISTA la Legge regionale 16/91; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 30.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; CONSIDERATO: RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 30.000,00 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2404 del 2/4/ 2004, al beneficiario Caridi Antonia, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Fengari», sul c/c n. 41135/00 ABI 1030-6 CAB 16300-6 CIN W, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Caridi Antonia; DECRETO n. 11626 del 20 luglio 2004 CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 2 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2404 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Fengari»; POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Adilardi Rosanna, Convenzione rep. n. 2452 del 6/4/2004 – 1a tranche. CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Caridi Antonia, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota da- IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 18406 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Adilardi Rosanna; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 6 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2452 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Ospitalità diffusa nel Palazzetto dell’orologio»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Adilardi Rosanna, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 25/6/2004, prot. 5641/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 15/4/2004, acquisita agli atti il 20/4/2004 prot. 3086, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 15/4/2004; — con nota del 26/5/2004, acquisita agli atti il 26/5/2004 Prot. 5029, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 30.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 30.000,00 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2452 del 6/4/ 2004, al beneficiario Adilardi Rosanna, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Ospitalità diffusa nel Palazzetto dell’orologio», sul c/c n. 18386 ABI 1030-6 CAB 41810-3, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Monterosso Calabro. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11627 del 20 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Sofi Salvatore, Convenzione rep. n. 2415 del 2/4/ 2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; 18407 il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Sofi Salvatore; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 2 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2415 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 32.893,00 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Ambiente Vacanza»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Sofi Salvatore, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 25/6/2004, prot. 5641/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 29/4/2004, acquisita agli atti il 9/6/2004 prot. 5343, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 3/5/2004; — con nota del 28/5/2004, acquisita agli atti il 28/5/2004 Prot. 4757, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 9.867,90 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; 18408 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 9.867,90 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2415 del 2/4/2004, al beneficiario Sofi Salvatore, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Ambiente Vacanza», sul c/c n. 10995 Q ABI 50-40-1 CAB 81400-4, presso la Banca Antonveneta Filiale di Laureana di Borrello. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 10321 del 2/7/04; n. 10319 del 2/7/04, n. 9926 del 25/6/04, concernenti l’erogazione a favore di Comune di Reggio Calabria del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 10321 del 2/7/04; n. 10319 del 2/7/04; n. 9926 del 25/6/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: DECRETO n. 11914 del 23 luglio 2004 — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 1076 del 29/10/2003 – Beneficiario Comune di Reggio Calabria – Laboratorio Territoriale – Quota POR. — omissis... IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 120.000,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 12.000,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 5.880,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; — C 480,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; — C 5.640,00 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 5.880,00, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2004, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 1076/03, al beneficiario Comune di Reggio Calabria, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Laboratorio 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 Territoriale Mediterraneo» sul c/c n. 64218 ABI 011000 CAB 016300 c/o Banca d’Italia Tesoreria Provinciale di Reggio Calabria. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 18409 PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7154 del 25/5/04; n. 3623 dell’1/4/04; n. 3684 del 2/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; DECRETO n. 11918 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 746 del 28/7/2003 – Beneficiario Comune di Castelsilano – Centro di Esperienza – Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 57.500,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 5.750,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 2.817,50 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; — C 230,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; — C 2.702,59 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7154 del 25/5/04; n. 3623 dell’1/4/04, n. 3684 del 2/4/04, concernenti l’erogazione a favore del Comune di Castelsilano del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 2.817,50, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 746/03, al beneficiario Comune di Castelsilano, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Centro di esperienza Villa Daino» sul c/c n. 60/19/40 ABI 3067 CAB 80960 c/o Banca Carime Ag. San Giovanni in Fiore. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 18410 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11920 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 745 del 28/7/2003 – Beneficiario Prometeo – Centro di Esperienza – Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 57.500,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 5.750,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 2.817,50 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; — C 230,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; — C 2.702,59 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 2.817,50, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 745/03, al beneficiario Prometeo, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Centro di esperienza Gaia» sul c/c n. 2938/3 ABI 03032 CAB 16300 CREDEM. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7247 del 26/5/04; n. 7239 del 26/5/04, n. 7266 del 26/5/04, concernenti l’erogazione a favore di PROMETEO del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; DECRETO n. 11921 del 23 luglio 2004 PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7247 del 26/5/04; n. 7239 del 26/5/04; n. 7266 del 26/5/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 766 del 31/7/2003 – Beneficiario Neophron – Centro di Esperienza – Quota POR. RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: IL DIRIGENTE GENERALE — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; — omissis... Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18411 VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; — C 228,82 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; — C 2.688,59 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 2.803,00, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 766/03, al beneficiario Neophron, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Centro di esperienza Progettiamo il futuro sostenibile del marchesato» sul c/c n. 02001596 ABI 8907 CAB 88770 c/o Banca Credito Cooperativo di Scandale. VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7143 del 25/5/04; n. 3677 del 2/4/04, n. 3617 dell’1/4/04, concernenti l’erogazione a favore di NEOPHRON del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7143 del 25/5/04; n. 3677 del 2/4/04; n. 3617 dell’1/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 11929 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 754 del 31/7/2003 – Beneficiario Gal Kroton – Laboratorio Territoriale – Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 57.204,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 5.720,40, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 2.803,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; 18412 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7147 del 25/5/04; n. 3679 del 2/4/04, n. 3619 dell’1/4/04, concernenti l’erogazione a favore del GAL Kroton del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA − Programma 2002/2003; mento della somma di C 5.880,00, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 754/03, al beneficiario Gal Kroton, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Laboratorio Territoriale Aqui-ter» sul c/c n. 01002549 ABI 8907 CAB 42730 c/o Banca Credito Cooperativo di Scandale. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 11932 del 23 luglio 2004 PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7147 del 25/5/04; n. 3679 del 2/4/04; n. 3619 dell’1/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 775 del 4/8/2003 – Beneficiario COGAL Monte Poro Serre – Laboratorio Territoriale – Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 120.000,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 12.000,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 5.880,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; — C 480,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; — C 5.640,00 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di paga- VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7133 del 25/5/04; n. 3612 dell’1/4/04, n. 3673 del 2/4/04, concernenti l’erogazione a favore di COGAL Monte Poro Serre del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7133 del 25/5/04; n. 3612 dell’1/4/04; n. 3673 del 2/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; 18413 DECRETO n. 11935 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 797 del 31/7/2003 – Beneficiario GAL Valle del Crocchio – Centro di Esperienza – Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 120.000,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 12.000,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 5.880,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; — C 480,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; — C 5.640,00 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 5.880,00, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 775/03, al beneficiario COGAL Monte Poro Serre, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Laboratorio Territoriale» sul c/c n. 1090/1 ABI 88872-2 CAB 42710-4 c/o Credito Cooperativo San Calogero. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7151 del 25/5/04; n. 3622 dell’1/4/04, n. 3682 del 2/4/04, concernenti l’erogazione a favore del GAL Valle del Crocchio del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7151 del 25/5/04; n. 3622 dell’1/4/04; n. 3682 del 2/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; — omissis... 18414 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 57.500,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 5.750,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 2.817,50 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; — C 230,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; — C 2.702,59 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 2.817,50, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 797/03, al beneficiario Gal Valle del Crocchio, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Centro di esperienza Valle del Crocchio» sul c/c n. 1464 ABI 8258 CAB 42960 c/o Banca Credito Cooperativo Centro Calabria. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7157 del 25/5/04; n. 3627 dell’1/4/04, n. 3685 del 2/4/04, concernenti l’erogazione a favore di Protema Associazione Ecologica del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7157 del 25/5/04; n. 3627 dell’1/4/04; n. 3685 del 2/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; DECRETO n. 11938 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 753 del 31/7/2003 – Beneficiario Protema Associazione Ecologica – Centro di Esperienza – Quota POR. — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 57.500,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 5.750,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — C 2.817,50 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; IL DIRIGENTE GENERALE 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — C 230,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; — C 2.702,59 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 2.817,50, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 753/03, al beneficiario Protema Associazione Ecologica, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Centro di esperienza PRO.TE.MAR» sul c/c n. 849802 ABI 5256 CAB 80921 c/o Banca Popolare di Crotone – Ag. di Rossano Scalo. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 18415 VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7243 del 26/5/04; n. 7251 del 26/5/04, n. 7268 del 26/5/04, concernenti l’erogazione a favore del GAL Alta Locride del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA − Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7243 del 26/5/04; n. 7251 del 26/5/04; n. 7268 del 26/5/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; DECRETO n. 11939 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 767 del 31/7/2003 – Beneficiario GAL Alta Locride – Centro di Esperienza – Quota POR. — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 57.500,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 5.750,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — C 2.817,50 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; — C 230,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; — C 2.702,59 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di paga- 18416 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 mento della somma di importo pari ad C 2.817,50, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 767/03, al beneficiario GAL Alta Locride, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Centro di esperienza Gal Alta Locride» sul c/c n. 10344 Z – ABI 05040 CAB 81520 c/o Banca Antoniana Popolare Veneta filiale di Roccella Jonica. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7128 del 25/5/04; n. 3665 del 2/4/04; n. 3610 dell’1/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; DECRETO n. 11943 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 752 del 31/7/2003 – Beneficiario Associazione Loisir – Centro di Esperienza – Quota POR. — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 57.500,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 5.750,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — C 2.817,50 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; — C 230,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; — C 2.702,59 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7128 del 25/5/04; n. 3665 del 2/4/04, n. 3610 dell’1/4/04, concernenti l’erogazione a favore dell’Associazione Loisir del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 2.817,50, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 752/03, al beneficiario Associazione Loisir, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Centro di esperienza Parco Nazionale della Sila», sul c/c n. 4299840 ABI 02008 CAB 4400 c/o Unicredit di Catanzaro. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 11946 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 949 del 23/9/2003 – Beneficiario Crati s.c.r.l. – Laboratorio Territoriale – Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 18417 RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 100.000,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 10.000,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 4.900,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; — C 400,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; — C 4.700,00 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 4.900,00, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 949/03, al beneficiario Crati s.c.r.l., quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Laboratorio Territoriale – CEDAM» sul c/c n. 52/1/20 ABI 3067 CAB 80884 c/o Banca Carime Agenzia 4 – Rende. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7149 del 25/5/04; n. 3620 dell’1/4/04, n. 3681 del 2/4/04, concernenti l’erogazione a favore di CRATI scrl del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA − Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7149 del 25/5/04; n. 3620 dell’1/4/04; n. 3681 del 2/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; — omissis... Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 11948 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 774 del 4/8/2003 – Beneficiario COGAL Monte Poro Serre – Centro di Esperienza – Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 18418 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; — C 230,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; — C 2.702,59 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7129 del 25/5/04; n. 3664 del 2/4/04, n. 3609 dell’1/4/04, concernenti l’erogazione a favore di COGAL Monte Poro Serre del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7129 del 25/5/04; n. 3664 del 2/4/04; n. 3609 dell’1/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 57.500,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 5.750,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 2.817,50 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 2.817,50, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 774/03, al beneficiario COGAL Monte Poro Serre, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Centro di esperienza Capo Vaticano» sul c/c n. 1090/1 ABI 88872-2 CAB 42710-4 c/o Credito Cooperativo San Calogero. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 11949 del 23 luglio 2004 IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 1326 del 17/2/2004 – Beneficiario A.S.T.E.C. Facoltà di Architettura dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – Centro di Esperienza – Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; 18419 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7263 del 26/5/04; n. 7245 del 26/5/04, n. 7236 del 26/5/04, concernenti l’erogazione a favore dell’A.S.T.E.C. Facoltà di Architettura dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7263 del 26/5/04; n. 7245 del 26/5/04; n. 7236 del 26/5/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 2.817,50, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 1326/04, al beneficiario A.S.T.E.C. Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Centro di esperienza Habitat Città» sul c/c n. 61/77/68 ABI 03067 CAB 16300 c/o Banca Carime Ag. Centrale di Reggio Calabria. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 11951 del 23 luglio 2004 RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e successive modifiche ed integrazioni – 1a Anticipazione. Convenzione n. 798 del 21/8/2003 – Beneficiario Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Laboratorio Territoriale – Quota POR. — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; IL DIRIGENTE GENERALE — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 57.500,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 5.750,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 2.817,50 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; — C 230,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; — C 2.702,59 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; 18420 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; RICHIAMATI i Decreti Dirigenziali n. 7137 del 25/5/04; n. 3676 del 2/4/04, n. 3615 dell’1/4/04, concernenti l’erogazione a favore di Amministrazione Provinciale di Catanzaro del 30% del contributo concesso in virtù del DDG n. 5855 del 5/5/03 col quale è stata approvata la graduatoria del bando «concessione di contributi per progetti ed azioni di informazione ed educazione ambientale da realizzarsi da parte di Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali esistenti e di nuova costituzione, da inserire nella rete regionale INFEA – Programma 2002/2003; ciale di Catanzaro, quale 1a anticipazione sul progetto «INFEA – Laboratorio Territoriale» sul c/c n. 46099 ABI 10025 CAB 04400 c/o San Paolo Banco di Napoli – Agenzia di Catanzaro. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12081 del 27 luglio 2004 PROCEDUTO al riesame dei richiamati Decreti n. 7137 del 25/5/04; n. 3676 del 2/4/04; n. 3615 dell’1/4/04, anche a seguito di sollecitazioni avanzate dagli interessati i quali hanno evidenziato che la somma che avrebbe dovuto essere erogata, a titolo d’anticipazione, è pari al 40% e non al 30%, del totale finanziato, per come invece disposto con i suddetti decreti; RILEVATO che, in effetti, a norma del bando, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 20/5/03, pubblicato nel BURC del 17/6/03 supplemento straordinario n. 1 al n. 11 del 16/6/03, il contributo di che trattasi va erogato con le seguenti modalità: POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Viapiana Salvatore, Convenzione rep. n. 2453 del 6/4/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: — il 40% entro 45 giorni dalla stipula della convenzione; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — omissis... RILEVATO che, peraltro, le indicate modalità di erogazione del contributo sono state pedissequamente riportate nello schema di convenzione approvato con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 9012 del 30/6/2003; RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore 10% del contributo dovuto (C 120.000,00) per ciascun fondo di finanziamento (come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e della Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «iter procedurale decreti»), ad integrazione del 30% già erogato con i suddetti provvedimenti, e che tale somma risulta essere pari ad C 12.000,00, cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: — C 5.880,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002; — C 480,00 a valere sul capitolo n. 2135201 – UPB 4.4.04, bilancio 2002, impegno di spesa 6705 del 27/12/2002; — C 5.640,00 a valere sul capitolo n. 32010130 – UPB 4.4.04, bilancio 2003; DATO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie sul capitolo 2135201/2002 Regione Calabria, sul capitolo 2512204/ 2002 POR Calabria Misura 1.10 e sul capitolo 32010130 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 risorse Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per INFEA; DECRETA Ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, di autorizzare il settore Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento della somma di importo pari ad C 5.880,00, capitolo 2512204 – UPB 4.6.01 – bilancio 2002, impegno di spesa 6719 del 27/12/2002, Misura 1.10 RER, in conformità alla convenzione Rep. n. 798/03, al beneficiario Amministrazione Provin- VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; 18421 TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 28.596,60 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2453 del 6/4/ 2004, al beneficiario Viapiana Salvatore, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero Antica Palazzina di Dipignano», sul c/c n. 01/003757 ABI 08531 CAB 80720, presso la Banca di Credito Cooperativo di Dipignano Piazza dei Martiri. CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello Catanzaro, lı̀ 27 luglio 2004 CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Viapiana Salvatore; DECRETO n. 12123 del 27 luglio 2004 CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 6 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2453 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 95.321,99 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Recupero Antica Palazzina di Dipignano»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Viapiana Salvatore, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 12/7/2004, prot. 6058/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 12/5/2004, acquisita agli atti il 12/5/2004 prot. 4525, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 12/5/2004; — con nota del 18/6/2004, acquisita agli atti il 18/5/2004 Prot. 5508, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 28.596,60 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Gratteri Maria Carmela, Convenzione rep. n. 2451 del 6/4/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; 18422 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 12/7/2004, prot. 6058/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 7/5/2004, acquisita agli atti il 17/5/2004 prot. 4741, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 7/5/2004; — con nota del 10/7/2004, acquisita agli atti il 12/7/2004 Prot. 6056, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 26.295,77 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 26.295,77 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2451 del 6/4/ 2004, al beneficiario Gratteri Maria Carmela, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Casa vacanze Bellavista», sul c/c n. 0027/1802 ABI 1010 CAB 81410. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 27 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; DECRETO n. 12127 del 27 luglio 2004 CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Gratteri Maria Carmela; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 6 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2451 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 87.652,55 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Casa Vacanze Bellavista»; POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Azienda Agricola Suraci Angelo, Convenzione rep. n. 2820 del 26/4/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Gratteri Maria Carmela, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 18423 VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Azienda Agricola Suraci Angelo; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 26 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2820 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 97.297,80 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Alece»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Azienda Agricola Suraci Angelo, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 12/7/2004, prot. 6058/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 3/5/2004, acquisita agli atti l’11/5/2004 prot. 4491, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 3/5/2004; — con nota del 6/7/2004, acquisita agli atti il 6/7/2004 Prot. 5897, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 28.289,34 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 28.289,34 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2820 del 26/4/ 2004, al beneficiario Azienda Agricola Suraci Angelo, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Alece», sul c/c n. 0027011699 ABI 01010 CAB 16300-Z, presso la Banca di San Paolo Banco di Napoli. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 27 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 18424 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12129 del 27 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Altipiani Eventi e Turismo di Ivan Franco Vigna, Convenzione rep. n. 2198 del 24/3/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Altipiani Eventi e Turismo di Ivan Franco Vigna; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 24 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 2198 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 47.982,00 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Viaggi e Miraggi»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Altipiani Eventi e Turismo di Ivan Franco Vigna, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 9/7/2004, prot. 5949/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 3/5/2004, acquisita agli atti il 10/5/2004 prot. 4431, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 3/5/2004; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” — con nota del 28/6/2004, acquisita agli atti il 28/6/2004 Prot. 5709, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 14.394,60 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA 18425 VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; Per quanto in premessa, VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 14.394,60 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2198 del 24/3/ 2004, al beneficiario Altipiani Eventi e Turismo di Ivan Franco Vigna, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Viaggi e Miraggi», sul c/c n. 856772 ABI 05256 CAB 80960, CIN C, presso la Banca Popolare di Crotone, Agenzia di San Giovanni in Fiore. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; Catanzaro, lı̀ 27 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; DECRETO n. 12131 del 27 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Cooperativa Sociale a r.l. Mistya, Convenzione rep. n. 2200 del 24/3/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Cooperativa Sociale a r.l. Mistya; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 24 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 2200 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 26.306,67 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Animazione Ambientale e Turistica»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Cooperativa Sociale a r.l. Mistya, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 12/7/2004, prot. 6058/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 10/5/2004, acquisita agli atti il 20/5/2004 prot. 4882, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 10 maggio 2004; 18426 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — con nota del 29/6/2004, acquisita agli atti il 30/6/2004 Prot. 5766, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 7.892,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; DECRETA VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 7.892,00 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2100 del 22/3/2004, al beneficiario Cooperativa Sociale a r.l. Mistya, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Animazione Ambientale e Turistica», sul c/c n. 100932 ABI 5018 CAB 12100, presso la Banca Popolare Etica s.c.r.l. di Padova. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: Catanzaro, lı̀ 27 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12133 del 27 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione Sportiva Riccardo Sala, Convenzione rep. n. 2119 del 22/3/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Associazione Sportiva Riccardo Sala; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 22 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 2119 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 46.501,00 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Potamos»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Associazione Sportiva Riccardo Sala, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 12/7/2004, prot. 6058/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 19/4/2004, acquisita agli atti il 13/5/2004 prot. 4625, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 19/4/2004; — con nota del 18/5/2004, acquisita agli atti il 18/5/2004 Prot. 4785, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 13.950,30 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; 18427 DECRETO n. 12136 del 27 luglio 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione Falegno, Convenzione rep. n. 2410 del 2/4/2004 – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999; DECRETA VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 13.950,30 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2119 del 22/3/ 2004, al beneficiario Associazione Sportiva Riccardo Sala, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Potamos», sul c/c n. 41640.54 ABI 1030 CAB 16300, CIN O. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 27 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la Legge regionale 16/91; CONSIDERATO: CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, 18428 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.10 azione B, conto impegno n. 3736 del 30/9/03; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari ad C 30.000,00 capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003, Misura 1.10 azione b, Rete Ecologica Regionale, in conformità alla convenzione Rep. n. 2410 del 2/4/ 2004, al beneficiario Associazione Falegno, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Turismo Sostenibile e Recupero del Territorio: Una Proposta per Ferruzzano», sul c/c n. 000065412837 ABI 03002 CAB 42830, presso la Banca di Roma Filiale di Vibo Valentia. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 27 luglio 2004 CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Associazione Falegno; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 2 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2410 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento denominato «Turismo Sostenibile e Recupero del Territorio: Una Proposta per Ferruzzano»; CHE l’art. 8 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore del beneficiario Associazione Falegno, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 12/7/2004, prot. 6058/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota del 17/5/2004, acquisita agli atti il 17/5/2004 prot. 4739, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l’attività in data 17/5/2004; — con nota del 6/7/2004, acquisita agli atti il 6/7/2004 Prot. 5898, ha trasmesso la polizza fideiussoria; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 30.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1a tranche, del suddetto contributo POR; DECRETO n. 12184 del 28 luglio 2004 POP Calabria 1994/99 – Misura 4.3 – Attività di Divulgazione Ambientale – Progetti attuati da scuole dell’obbligo e medie superiori attive sul territorio calabrese. Istituto Professionale per Odontotecnici «Nuova Tommaso Campanella» – Cod. 43 – I bando – Importo finanziato di C 25.822,84 (L. 50.000.000) – Chiusura convenzione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; PREMESSO: CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 3136 del 7/9/99, avente ad oggetto «Provvedimenti atti a favorire la Formazione della Coscienza Ecologica» è stato stabilito: TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); a) di approvare i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi diretti a favorire la formazione della coscienza ambientale; VISTA la L.R. 29/03 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2004; b) di autorizzare il Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente – per gli ulteriori adempimenti; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — che con delibera di Giunta regionale n. 3749 del 29/12/99 si è stabilito di utilizzare, per gli interventi di divulgazione ambientali, punto 2.A della misura 4.3 Ambiente POP Calabria 94/99, l’importo di C 2.478.993,12 nei termini del progetto allegato alla stessa deliberazione a firma dell’On. Pappaterra; — che è stato pubblicato sul BUR n. 43 del 7/11/2000 il bando per l’affidamento di progetti di informazioni e di divulgazione ambientale a scuole dell’obbligo e medie superiori attive sul territorio calabrese; — che con decreto Dirigente Generale n. 275 del 30/12/1999 per interventi di Divulgazione ed Informazione Ambientale, punto 2.A della Misura 4.3 – Ambiente – POP 1994/99, è stata impegnata la somma complessiva di L. 4.800.000.000 (C 2.478.993,12), cosı̀ distinta per capitoli ed importi nell’anno 1999; Capitolo Impegno Lire Euro N. 2262204 6550 del (quota Stato) 31/12/99 1.219.452.000 N. 2262205 6549 del (quota U.E.) 31/12/99 2.880.000.000 1.487.395,87 N. 2262206 6548 del (quota 31/12/99 Regione) TOTALE 700.548.000 629.794,40 361.802,85 4.800.000.000 2.478.993,12 — che con decreto Dirigente Generale n. 52 del 22/2/2000 è stata costituita la commissione di monitoraggio e controllo per la divulgazione ambientale; 18429 — pertanto si rende necessario procedere al pagamento ed alla liquidazione della rimanente somma in favore dell’Istituto Professionale per Odontotecnici di C 2.475,77 (L. 4.793.759) imputando la spesa secondo la seguente ripartizione: Capitolo 7003201/03 Ex-Impegno Euro N. 2262204 6550 del (quota Stato) 31/12/99 Lire 678,36 1.313.490 N. 2262205 (quota U.E.) 6549 del 31/12/99 1.485,46 2.876.255 N. 2262206 (quota Regione) 6548 del 31/12/99 311,95 604.014 2.475,77 4.793.759 TOTALE TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa, art. 45 della L.R. 4/2/2002 n. 8; VISTA la circolare n. 1154 del 10/4/2002 del 3o Dipartimento Bilancio e Finanze; VISTA la legge 22/5/1978 n. 5 art. 68; RISCONTRATA dall’ufficio competente la regolarità degli atti; VISTO il D.L. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge regionale n. 5/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99; CONSIDERATO: — che la commissione di monitoraggio e controllo, su verifica dei progetti presentati, ha espresso giudizio valutativo con la formulazione della graduatoria, di cui alla presa d’atto D.D.G. n. 251 del 7/7/2000 per un importo totale di C 1.335.461,06 (L. 2.585.813.200); — che la somma di L. 2.585.813.200 trova capienza nei fondi di cui al decreto Dirigente Generale n. 275 del 30/12/99 per interventi di Divulgazione ed Informazione Ambientale, punto 2.A della Misura 4.3 – Ambiente – POP 1994/99; — che, in tale ambito, è stato assegnato all’Istituto Professionale per Odontotecnici un contributo finanziario nella misura di C 25.822,84 e conseguentemente alla stessa, con Decreto del D.G. n. 504 del 4/12/2000 è stata erogata una prima anticipazione di lire 30.000.000 (C 15.493,71) e successivamente con Decreto del D.G. n. 8026 del 10/8/01 la somma di L. 15.000.000 (C 7.746,85) quale seconda anticipazione; DECRETA Per quanto in premessa esposto che qui di seguito s’intende integralmente riportato: 1. è autorizzato l’impegno, il pagamento e la liquidazione in favore dell’Istituto Professionale per Odontotecnici della somma complessiva di C 2.475,77 quale chiusura convenzione del finanziamento concesso, imputando la spesa secondo la seguente ripartizione: Capitolo 7003201/03 Ex Impegno Euro (quota Stato) 6550 del 31/12/99 678,36 (quota U.E.) 6549 del 31/12/99 1.485,46 (quota Regione) 6548 del 31/12/99 311,95 TOTALE 2.475,77 — che con nota n. 840 del 12/2/2001, acquisita agli atti il 26/2/2001 con prot. n. 2261, l’Istituto Nazionale di Istruzione Mimmo Lopilato ha comunicato il cambio di Gestione e quindi ora denominato Istituto Professionale per Odontotecnici «Nuova Tommaso Campanella»; 2. di autorizzare il Settore Ragioneria – Assessorato al Bilancio della Regione Calabria all’accredito della somma di C 2.475,77 presso Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Soverato – sul c/c n. 2601 intestato all’Istituto Professionale per Odontotecnici – ABI 1005 – CAB 42770. — che l’Istituto Professionale per Odontotecnici «Nuova Tommaso Campanella» ha provveduto a documentare la spesa effettuata in conto al completamento del progetto finanziato fornendo copie del lavoro prodotto; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria. — che dalla nota prot. n. 530 del 7/7/2004 si è riscontrata un’economia di C 106,51 (206.239) sul progetto finanziato di C 25.822,84 (L. 50.000.000); Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 18430 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12202 del 28 luglio 2004 CHE nell’oggetto della citata convenzione è stato erroneamente indicato come intervento il «Club House il Mulino» invece del «Tiris Diving Center»; POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 azione b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Tiris Diving Center di Bocci Laura – Correzione convenzione. RITENUTO di dover provvedere alla correzione del suddetto errore; IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: — di dare atto del suddetto errore relativo all’oggetto della convenzione rep. 2213 del 24/3/2004, nel senso che l’oggetto esatto è «Tiris Diving Center» e non «Club House il Mulino» come erroneamente riportato. a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/03 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell’8/8/2000 n. C(2000) 2345 ed il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/2003 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000-2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato, in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime “de minimis” soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Ditta Tiris Diving Center di Bocci Laura; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 24/3/2004, Rep. n. 2213 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la realizzazione dell’intervento assentito; Per quanto in premessa, Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12203 del 28 luglio 2004 Progetto pilota APE Sud «l’Appennino meridionale ed il latifondo agrario, ivi compresa la via Istmica e antica Lucania» – Delibera CIPE 1/2/2001 – D.G.R. n. 259 del 27/3/ 2001 e successive – Decreto D.G. 5o Dipartimento Ambiente n. 1101 del 7/11/01 e successivi – Accredito fondi Ente attuatore «C.F.S. Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. Catanzaro» – Convenzione Rep. n. 181/03 del 17/2/2003 – 1a anticipazione – Quota POR. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente al Dott. Giuseppe Mazzitello; VISTA la delibera G.R. n. 2661 del 21/6/99 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; PREMESSO che l’1/4/1999 è stato sottoscritto l’accordo di Programma per APE da parte del Ministero dell’Ambiente e della Regione Abruzzo, in qualità di capofila delle Regioni territorialmente interessate; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 CHE in data 24/1/2001, l’Assessore all’Ambiene protempore, per conto della Regione Calabria e in qualità di capofila delle Regioni dell’area Sud di APE, ha sottoscritto l’intesa col Ministero dell’Ambiente, le altre due Regioni capofila Toscana e Abruzzo, l’UPI, l’UNCEM e la Federparchi avente per oggetto: APE – Appennino Parco d’Europa – Programma d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino; CHE detta intesa approvata dal CIPE con deliberazione dell’1/ 2/2001 prevede per il progetto pilota APE Sud la somma di C 7.617.739,24 (Lire 14.750.000.000) a valere sulla medesima delibera CIPE; CHE con deliberazione n. 259 del 27/3/2001 la Giunta regionale, nel prendere atto della sopracitata intesa, ha approvato la scheda progettuale relativa al programma di azione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino Meridionale, «il monachesimo ed il latifondo agrario ivi compresa la via Istmica e antica Lucania – una rete di tratturi, luoghi di posa, monasteri, borghi e castelli per antichi e moderni viandanti», finanziato per l’importo di L. 14.750.000.000 (C 7.617.739,26) con fondi di cui alla Delibera CIPE del 4 agosto 2000 e successive per l’importo di L. 25.000.000.000 (C 12.911.422,48) a valere sui fondi regionali, comunitari e altri enti locali e/o enti parco; 18431 dicembre 2003 sono state richieste delle proroghe in merito al tempo di consegna dei lavori da parte del C.F.S. – ex A.S.F.D. Catanzaro; CHE inoltre il C.F.S. Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. Catanzaro con nota del 17/5/2004, prot. n. 1895, acquisita agli atti del Settore Ambiente l’1/7/04 prot. n. 5803, nel comunicare la consegna dei lavori, ha chiesto l’accredito della prima anticipazione, pari ad C 150.598,83 giusto art. 13 della convenzione Rep. n. 181/03; cosı̀ ripartita: C 119.611,42 a valere sul capitolo 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002 (POR) Misura 1.10; C 30.987,41 a valere sul capitolo 32010133 – UPB 3.2.01.01, bilancio 2003 (CIPE); CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 citata convenzione le somme dovranno essere trasferite all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro con l’esclusivo scopo di assumere la funzione di Ente pagatore nei confronti del soggetto attuatore giusta comunicazione prot. n. 2112 del 28 luglio 2003 da parte del C.F.S. – ex A.S.F.D. Catanzaro; CHE è stato programmato per il cofinanziamento di tale progetto in ambito regionale l’importo di C 17.000.000.000 (C 8.779.767,28) a valere sui fondi della Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – POR Calabria, capitolo 2512204/UPB 4.6.1 − conto impegno n. 6184 del 10/12/2002 – Delibera G.R. n. 1156 del 16/12/2002; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso quale 1a tranche, per ciascun fondo del finanziamento come richiesto rispettivamente dal Dipartimento Bilancio e dalla Presidenza Regione Calabria con nota prot. n. 233/SG del 13/2/2004 recante ad oggetto: «Iter Procedurale Decreti»; CHE con Decreto D.G. 5o Dipartimento Urbanistica e Ambiente n. 11101 del 7/11/2001, trasmesso al competente Ministero e regolarmente pubblicato sul BURC Calabria, è stato approvato l’elenco delle azioni progettuali selezionate pervenute dagli Enti interessati sopracitati; CHE il 20% pari ad C 150.598,83 è cosı̀ ripartito per fondi di finanziamento: CHE sul bilancio regionale esercizio finanziario 2003 al capitolo 32010133 – UPB 3.2.01.01, è stato previsto uno stanziamento pari ad C 2.560.592,58 risorse finanziate delibera CIPE 1/2/2001 per il progetto APE; CHE con Decreto D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori del progetto APE; CHE il C.F.S. Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. Catanzaro, ha trasmesso alla Regione Calabria il progetto esecutivo «Progetto per la realizzazione di un centro studio sulla biodiversità del Mediterraneo e di un centro per la Formazione e la Didattica Ambientale. Progetto APE – Appennino Parco d’Europa» unitamente al provvedimento di approvazione e validazione del medesimo come previsto dalla Legge 109/94 e ss. mod, e int. in materia di LL.PP. nonché le attestazioni di conformità al Complemento di Programmazione (CdP) della Misura 1.10 e al Regolamento UE n. 1685/2000, protocollo n. 6719 del 24 settembre 2002; CHE il predetto C.F.S. Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. Catanzaro ha stipulato, in data 17/2/2003 Rep. n. 181/03, con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente la convenzione per la concessione dei finanziamenti di che trattasi; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede la 1a anticipazione a favore dell’Ente attuatore, pari al 20% dell’importo concesso, ad avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota dell’8 aprile 2003, prot. n. 1071 e nota n. 2871 del 12 settembre 2003 e successiva nota prot. n. 4213 del 23 — C 119.611,42 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002 – POR Calabria fondi strutturali 2000-2006 – Misura 1.10; — C 30.987,42, a valere sul capitolo 32010133 – UPB – 3.2.01.01 bilancio 2003 Delibera CIPE; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche del contributo pubblico, fondi POR Misura 1.10 Rete Ecologica Regionale, pari ad C 119.611,42 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002; VISTI il POR Calabria approvato con Decisione CE dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345 e le relative deliberazioni di G.R. n. 648/2000 e 735/2001, nonché Misura 1.10 e relativo C.d.P.; VISTA la delibera CIPE 1/2/01; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante «disposizioni generali sui fondi strutturali»; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione recante «disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali»; VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1000 del 4/11/2002 recante «Approvazione linee di indirizzo Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale – POR 2000-2006. Misura 1.10»; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 5 L.R. n. 8 del 4/2/2002); 18432 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA Per i motivi di cui in narrativa, — è autorizzato il settore di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento pari ad C 119.611,42 sul capitolo n. 2512204 – UPB 4.6.01, bilancio 2002 – POR Calabria fondi strutturali 2000-2006 – Misura 1.10 Rete Ecologica Regionale, in conformità alle convenzioni Rep. n. 181/03, al C.F.S. Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. Catanzaro, quale prima anticipazione di cui al «Progetto per la realizzazione di un centro studio sulla biodiversità del Mediterraneo e di un centro per la Formazione e la Didattica Ambientale. Progetto APE – Appennino Parco d’Europa». — Tale somma dovrà essere trasferita all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro con l’esclusivo scopo di assumere la funzione di Ente pagatore nei confronti del C.F.S. Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. Catanzaro, mediante accredito sul c/c 46099 ABI 01010 CAB 04405 San Paolo – Banco di Napoli Succursale 2 – Catanzaro. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. — che con proprio decreto n. 3091 del 25 marzo 2004 è stato approvato il «Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione di interventi pilota di risanamento acustico lungo la Rete Ferroviaria Calabrese di R.F.I. S.p.A., in attuazione del protocollo d’intesa tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Regione Calabria – Assessorato Ambiente, sottoscritto in data 11 settembre 2003», con i relativi allegati, confermando l’impegno di C 500.000,00 già assunto con il precedente decreto n. 20782 del 31/12/2003 per far fronte ai conseguenti oneri di spesa nonché a quelli connessi all’espletamento di tutti gli adempimenti di gara e di esecuzione del servizio (Commissione di gara, RUP, collaboratori RUP, rilievi aggiuntivi, ecc.) anche utilizzando l’eventuale ribasso d’asta, e stabilendo infine di utilizzare eventuali somme aggiuntive per l’attuazione di ulteriori interventi, in continuità del programma già avviato e nel rispetto di tutto quanto stabilito dal succitato Protocollo d’intesa, come previsto dalla D.G.R. n. 541 del 21/7/ 2003; — che il surriferito decreto n. 3091 del 25 marzo 2004, il bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 21 aprile 2004 – Supplemento straordinario n. 2 al n. 7 del 16 aprile 2004; VISTO che sono scaduti i termini fissati per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti; Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello RITENUTO, pertanto, di costituire la Commissione giudicatrice di cui al dispositivo seguente; VISTO l’art. 55 del DPR n. 554/1999; DECRETA DECRETO n. 12204 del 28 luglio 2004 Bando a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare e definitiva di interventi pilota di risanamento acustico per la successiva realizzazione degli stessi a cura di R.F.I. S.p.A. – Nomina Commissione Giudicatrice. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO: — che con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 21/7/2003 è stato approvato lo schema del Protocollo d’Intesa tra la Regione Calabria e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la realizzazione di interventi prioritari di risanamento acustico del rumore prodotto dall’esercizio ferroviario, dando mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente per l’attuazione delle fasi successive e conseguenti annesse e connesse alla esecuzione dello stesso Protocollo; — che in data 11 settembre 2003 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo d’Intesa e in base all’esito dei sopralluoghi nonché alla pianificazione elaborata da R.F.I. S.p.A. la Regione Calabria ha concordato con R.F.I. S.p.A. gli interventi pilota da realizzare, suddivisi in tre lotti, nei comuni di Belvedere Marittimo (lotto A); di Guardia Piemontese e Fuscaldo (lotto B); di Amantea, Lamezia Terme e Vibo Valentia (lotto C); — che con decreto n. 20782 del 31/12/2003 è stata impegnata la somma complessiva di C 500.000,00 sul capitolo 32010131 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003 per far fronte alle spese per il cofinanziamento nei limiti del 10% per la realizzazione di interventi per il risanamento acustico del rumore prodotto dall’esercizio ferroviario da attuare sulla base del richiamato Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione Calabria e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente: — di nominare la Commissione giudicatrice della gara a procedura aperta, indetta in virtù del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente n. 3091 del 25 marzo 2004, per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione di interventi pilota di risanamento acustico lungo la Rete Ferroviaria Calabrese di R.F.I. S.p.A., in attuazione del protocollo d’intesa tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Regione Calabria – Assessorato Ambiente, sottoscritto in data 11 settembre 2003, composta come di seguito: Componenti: − Avv. Giuseppe Mazzitello, con funzioni di Presidente; − Dott. Giuseppe Alvaro; − Dott. Ing. Francesco Ferdinando Basile; − Dott. Ing. Mariangela Cristofaro; − Avv. Francesco Grossi; − Dott. Arch. Orsola Reillo; − Sig.ra Emanuela Democrito, con funzioni di Segretario; — di stabilire che ai suddetti componenti della Commissione verrà corrisposto il compenso desunto dalla circolare prot. n. 1289/U.L. del 31 luglio 1984 del Ministero dei Lavori Pubblici; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 — di imputare la spesa complessiva al capitolo 32010131 del bilancio regionale esercizio finanziario 2003, giusta impegno già assunto con precedente decreto n. 20782 del 31/12/2003, confermato con decreto n. 3091 del 25 marzo 2004; — Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle strutture interessate e alla Ragioneria Generale per quanto di competenza. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 18433 mazione e riciclaggio di pneumatici in granulati di gomma ubicato nel Comune di Falerna, assunta con prot. n. 4825 del 3/9/ 2003 dell’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria; — il decreto dirigenziale n. 15340 del 29/10/2003 con cui l’Assessorato all’Ambiente ha rilasciato alla ditta Riparazioni Gomme Caruso Vittorio l’autorizzazione provvisoria per un periodo di centottanta giorni per le emissioni prodotte durante il ciclo di lavoro di un impianto di produzione di trasformazione e riciclaggio di pneumatici in granulati di gomma ai sensi del D.P.R. 24/5/1988 n. 203; CONSIDERATO che: Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello — la ditta ha osservato ed adempiuto a tutte le prescrizioni stabilite nella prefata autorizzazione provvisoria; — i valori risultanti dalle certificazioni di analisi prodotte dalla ditta istante sono conformi ai limiti dal D.M. 12/7/1990. DECRETO n. 12206 del 28 luglio 2004 VISTO il D.P.R. 203/88; Autorizzazione regionale ai sensi del D.P.R. del 24/5/88 n. 203. Attività: Trasformazione e riciclaggio di pneumatici in granulati di gomma. Ditta: Riparazioni Gomme Caruso Vittorio – Sede: Svincolo Autostrada SA/RC n. 125 – Falerna. VISTO il D.M. del 12/7/1990; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; PREMESSO CHE: — il D.P.R. 24/5/88 n. 203 «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/883, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali», attribuisce le relative autorizzazioni alla competenza delle Regioni; — con il Decreto Ministeriale del 12 luglio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 30 luglio 1990, il Ministero dell’Ambiente ha approvato le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, nonché i metodi di campionamento dell’impianto esistente; VISTA: — l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del D.P.R. 24/5/1988 n. 203, ad immettere in atmosfera le emissioni prodotte durante il ciclo di lavoro di un impianto per la trasfor- DECRETA — Ai sensi del D.P.R. n. 203/88, di autorizzare in via definitiva la ditta Riparazioni Gomme Caruso Vittorio alle emissioni derivanti dall’impianto di trasformazione e riciclaggio di pneumatici in granulati di gomma; — di stabilire che: 1) la validità della presente autorizzazione all’emissione in atmosfera di fumi dichiarati derivanti dal processo industriale è subordinata all’ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella all’esercizio rilasciata dall’Autorità competente; 2) di stabilire, che le emissioni devono rispettare i limiti del D.M. 12/7/1990 e le prescrizioni di cui al D.P.R. 25/7/1991; 3) dalla ricezione del presente decreto la ditta deve certificare ogni centoventi giorni, che i valori delle emissioni inquinanti sono conformi ai limiti di accettabilità vigenti per la qualità dell’aria mediante determinazioni analitiche effettuate da un laboratorio chimico autorizzato e in possesso di documentata e specifica competenza, comunicandone, con la stessa cadenza temporale, i risultati a questo assessorato ed al seguente indirizzo: Regione Calabria – Assessorato Ambiente, Via Cosenza – Catanzaro Lido; 4) per quanto riguarda i controlli tecnici devono essere rispettati i metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni previsti nell’art. 4 del D.M. del 12/7/1990; 5) i settori Chimico e Fisico-Ambientale dell’ARPACAL (ex P.M.P.) effettuino almeno due controlli tecnici annui dei valori delle emissioni e delle altre indicazioni tecniche riportate nel D.M. del 12/7/1990, comunicandone immediatamente i risultati all’Assessorato Regionale all’Ambiente – Dipartimento Ambiente; 6) la verifica del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza è demandata al Settore Impiantistico dell’ARPACAL (ex P.M.P.); 7) all’Amministrazione Provinciale è demandata la competenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 203/88; 18434 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 8) il presente atto sia notificato, mediante raccomandata A.R.: — alla ditta Riparazioni Gomme Caruso Vittorio; — al Sindaco del Comune di Falerna; — all’ARPACAL; — al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. di conglomerati bituminosi ubicato nel Comune di Zungri, assunta con prot. n. 14551 del 21/7/1989 dell’Assessorato all’Ambiente – Regione Calabria; — il decreto dirigenziale cui l’Assessorato all’Ambiente ha rilasciato alla ditta Vincenzo Restuccia S.r.l. l’autorizzazione provvisoria per un periodo di centottanta giorni per le emissioni prodotte durante il ciclo di lavoro di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi ai sensi del D.P.R. 24/5/1988 n. 203; CONSIDERATO CHE: Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello — La ditta ha osservato ed adempiuto a tutte le prescrizioni stabilite nella prefata autorizzazione provvisoria; — I valori risultanti dalle certificazioni di analisi prodotte dalla ditta istante sono conformi ai limiti prescritti dal D.M. 12/ 7/1990; VISTO il D.P.R. 203/88; DECRETO n. 12208 del 28 luglio 2004 Autorizzazione regionale ai sensi del D.P.R. del 24/5/88 n. 203. Attività: Produzione conglomerati bituminosi – Ditta: Vincenzo Restuccia Costruzioni S.r.l. – Comune: Zungri – Loc. Gentilara. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; PREMESSO CHE: — il D.P.R. 24/5/88 n. 203 «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/883, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali», attribuisce le relative autorizzazioni alla competenza delle Regioni; — con il Decreto Ministeriale del 12 luglio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 30 luglio 1990, il Ministero dell’Ambiente ha approvato le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, nonché i metodi di campionamento dell’impianto esistente; VISTA: — l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del D.P.R. 24/5/1988 n. 203, ad immettere in atmosfera le emissioni prodotte durante il ciclo di lavoro di un impianto di produzione VISTO il D.M. del 12/7/1990; VISTO il D.P.R. del 25/7/1991; DECRETA — Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 203/88, di autorizzare in via definitiva la ditta Vincenzo Restuccia Costruzioni s.r.l., alle emissioni derivanti dall’impianto di produzione di conglomerati bituminosi ubicato nel Comune di Zungri; — di stabilire che: 1) la validità della presente autorizzazione all’emissione in atmosfera di fumi dichiarati derivanti dal processo industriale è subordinata all’ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella all’esercizio rilasciata dall’Autorità competente; 2) di stabilire, che le emissioni devono rispettare i limiti del D.M. 12/7/1990 e le prescrizioni di cui al D.P.R. 25/7/1991; 3) dalla ricezione del presente decreto la ditta deve certificare ogni centoventi giorni, che i valori delle emissioni inquinanti sono conformi ai limiti di accettabilità vigenti per la qualità dell’aria mediante determinazioni analitiche effettuate da un laboratorio chimico autorizzato e in possesso di documentata e specifica competenza, comunicandone, con la stessa cadenza temporale, i risultati a questo assessorato ed al seguente indirizzo: Regione Calabria – Assessorato Ambiente, Via Cosenza – Catanzaro Lido; 4) per quanto riguarda i controlli tecnici devono essere rispettati i metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni previsti nell’art. 4 del D.M. del 12/7/1990; 5) i settori Chimico e Fisico-Ambientale dell’ARPACAL (ex P.M.P.) effettuino almeno due controlli tecnici annui dei valori delle emissioni e delle altre indicazioni tecniche riportate nel D.M. del 12/7/1990, comunicandone immediatamente i risultati all’Assessorato Regionale all’Ambiente – Dipartimento Ambiente; 6) la verifica del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza è demandata al Settore Impiantistico dell’ARPACAL (ex P.M.P.); 7) all’Amministrazione Provinciale è demandata la competenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 203/88; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 8) il presente atto sia notificato, mediante raccomandata A.R.: — Ditta Vincenzo Restuccia Costruzioni S.r.l.; — al Sindaco del Comune di Zungri; 18435 CONSIDERATO che, nella seduta del 29 gennaio 2004, la Commissione di Valutazione di cui alla citata Delibera, ha esaminato, con parere favorevole, la documentazione presentata dal sig. Oliva Geom. Carmelo, nato l’11 marzo 1978, a Praia a Mare (CS), al fine di essere riconosciuto «Tecnico competente in rilevamento acustico», che è corrispondente a quanto previsto nel richiamato deliberato; — all’ARPACAL; — al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia. DATO ATTO che il presente Decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello Il Sig. Oliva Geom. Carmelo è riconosciuto Tecnico competente in materia di rilevamento acustico, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 2 della Legge n. 447 del 26/10/1985; DI DARE atto che il presente Decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 127/97. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 12211 del 28 luglio 2004 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 – Riconoscimento del Sig. Oliva Geom. Carmelo nato l’11 marzo 1978 a Praia a Mare (CS), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico». Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 12213 del 28 luglio 2004 VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 – Riconoscimento del Sig. Cataldo Rosario nato il 25 marzo 1978 a Catanzaro (CZ), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico». IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente al Dott. Avv. Giuseppe Mazzitello; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 354 del 24/6/ 1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – «Legge quadro sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della Costituzione; VISTI i commi 6 e 7 dell’art. 2 della prefata Legge che definisce Tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3937 del 6 agosto 1997, con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i requisiti necessari per essere riconosciuti Tecnici competenti in materia di Rilevamento Acustico; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente al Dott. Avv. Giuseppe Mazzitello; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 354 del 24/6/ 1999 recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – «Legge quadro sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della Costituzione; VISTI i commi 6 e 7 dell’art. 2 della prefata Legge che definisce Tecnico competente la figura professionale idonea ad effet- 18436 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 tuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3937 del 6 agosto 1997, con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i requisiti necessari per essere riconosciuti Tecnici competenti in materia di Rilevamento Acustico; CONSIDERATO che, nella seduta del 29 gennaio 2004, la Commissione di Valutazione di cui alla citata Delibera, ha esaminato, con parere favorevole, la documentazione presentata dal sig. Cataldo Rosario, nato il 25 marzo 1978, a Catanzaro (CZ), al fine di essere riconosciuto «Tecnico competente in rilevamento acustico», che è corrispondente a quanto previsto nel richiamato deliberato; DATO ATTO che il presente Decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA Il Sig. Cataldo Rosario è riconosciuto Tecnico competente in materia di rilevamento acustico, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 2 della Legge n. 447 del 26/10/1985; DI DARE atto che il presente Decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 127/97. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – «Legge quadro sull’inquinamento acustico» – che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’Ambiente esterno e dell’Ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della Costituzione; VISTI i commi 6 e 7 dell’art. 2 della prefata Legge che definisce Tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3937 del 6 agosto 1997, con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i requisiti necessari per essere riconosciuti Tecnici competenti in materia di Rilevamento Acustico; CONSIDERATO che, nella seduta del 29 gennaio 2004, la Commissione di Valutazione di cui alla citata Delibera, ha esaminato, con parere favorevole, la documentazione presentata dal sig. Esposito Geom. Roberto, nato il 16 settembre 1958, a Mirabella Eclano (AV), al fine di essere riconosciuto «Tecnico competente in rilevamento acustico», che è corrispondente a quanto previsto nel richiamato deliberato; DATO ATTO che il presente Decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA Il Sig. Esposito Geom. Roberto è riconosciuto Tecnico competente in materia di rilevamento acustico, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 2 della Legge n. 447 del 26/10/1985; DI DARE atto che il presente Decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 127/97. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 12218 del 28 luglio 2004 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – commi 6 e 7 – Riconoscimento del Sig. Esposito Geom. Roberto nato il 16 settembre 1958, a Mirabella Eclano (AV), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico». IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente al Dott. Avv. Giuseppe Mazzitello; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 354 del 24/6/ 1999 recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12219 del 28 luglio 2004 Comune S. Maria del Cedro – Ditta: Lauria Pino – Rettifica Decreto n. 7178 del 25/5/2004. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del Decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 164 del T.U. titolo II del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490; VISTO il proprio decreto n. 7178 del 25/5/2004; RILEVATO che in data 30/4/2004 la Commissione Danno Ambientale ha stabilito, per la pratica relativa alla realizzazione di una recinzione in ferro con la base in cemento e n. 5 vasche interrate per impianto di depurazione, in assenza di C.E. in Ditta Lauria Pino, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima per un importo pari ad C 774,69; CONSIDERATO che per mero errore materiale nel suddetto Decreto, è stata riportata erroneamente una cifra diversa rispetto a quella stabilita dalla predetta commissione di Valutazione; RITENUTO quindi di dover rettificare il decreto n. 7178 del 25/5/2004; Per quanto in premessa, DECRETA Di rettificare il proprio precedente Decreto n. 7178 del 25/5/ 2004, relativamente all’importo che la Ditta Lauria Pino, residente in S. Maria del Cedro è tenuta a versare, nel senso che la cifra è di C 774,69 e non di C 10.834,73 come erroneamente indicato nel su citato Decreto del Dirigente Generale n. 7178 del 25/5/2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 18437 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662; VISTO il D.M. 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di S. Stefano in Aspromonte ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla ditta Caridi Giuseppe Rocco per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato Dlgs. per la realizzazione di un fabbricato in c.a. a due piani f.t. comprendenti due abitazioni, con copertura a tetto con falde inclinate, e due locali esterni annessi, per una volumetria abusiva di m.c. 764,00 senza alcuna autorizzazione; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 18/4/2001 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.L.»; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, Dlgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; DECRETO n. 12222 del 28 luglio 2004 Comune S. Stefano in Aspromonte – Ditta Caridi Giuseppe Rocco − Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta Commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 5.587,13, per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; 18438 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e naturali nella seduta del 2/7/04; La Ditta Caridi Giuseppe Rocco è tenuta al pagamento della somma di C 5.587,13 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 490 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. della L.R. n. 3/95 in data 18/9/2003 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.L.»; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, Dlgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12223 del 28 luglio 2004 Comune Cosenza – Ditta Eredi Lavorato Ippolito – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta Commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 6.072,02, per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; DECRETA VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662; Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e naturali nella seduta del 2/7/04; La Ditta Eredi Lavorato Ippolito è tenuta al pagamento della somma di C 6.072,02 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 490 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. VISTO il D.M. 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Cosenza ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla ditta Eredi Lavorato Ippolito per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato Dlgs. per la realizzazione di un fabbricato, precisamente di un corpo che occupa parte del piano terra e del primo piano per una volumetria abusiva di mc. 935,74 senza alcuna autorizzazione; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12225 del 28 luglio 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Rigo Andrea – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 18439 RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e naturali nella seduta del 2/7/04; La Ditta Rigo Andrea è tenuta al pagamento della somma di C 963,80 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 490 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662; VISTO il D.M. 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla ditta Rigo Andrea per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per la realizzazione di un fabbricato con struttura in c.a. ad una elevazione, per una volumetria abusiva di mc 158,00 senza alcuna autorizzazione; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 3/1/2003 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della Legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.L.»; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, Dlgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta Commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 963,80, per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12226 del 28 luglio 2004 Comune Diamante (CS) – Ditta Pagano Tonino – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; 18440 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Diamante ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Pagano Tonino per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per aver realizzato nella facciata est di un fabbricato delle finestre con una diversa ubicazione rispetto al progetto originario, in difformità alla C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota comunale n. 3773 del 24/4/2003, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del D.L. 22/1/ 2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, D.L. del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/2004; La Ditta Pagano Tonino è tenuta al pagamento della somma di C 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del pre- sente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio di Tesoreria indennità risaritoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12228 del 28 luglio 2004 Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Lamanna Franco – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Lamanna Franco per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per la realizzazione di un muro di cinta, in assenza di C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota comunale n. 3069/1 del 29/3/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del D.L. 22/1/ 2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, D.L. del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 516,46 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; 18441 DECRETO n. 12229 del 28 luglio 2004 Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Sepe Angelina – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/2004; La Ditta Lamanna Franco è tenuta al pagamento della somma di C 516,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio di Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Sepe Angelina per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per la realizzazione di una pavimentazione esterna, installazione di due cancelli scorrevoli, realizzazione di muri divisori, installazione di una ringhiera, installazione di un gazebo removibile, in assenza di C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota comunale n. 3303/1 del 19/6/2003, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del D.L. 22/1/ 2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, D.L. del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; 18442 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/2004; La Ditta Sepe Angelina è tenuta al pagamento della somma di C 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio di Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12230 del 28 luglio 2004 Comune Paola (CS) – Ditta Torino Biagio – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Paola ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Torino Biagio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per la realizzazione di modifiche prospettiche su di un fabbricato per civile abitazione, in difformità alla C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota comunale n. 7936 del 14/4/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del D.L. 22/1/ 2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, D.L. del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/2004; La Ditta Torino Biagio è tenuta al pagamento della somma di C 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio di Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 18443 fabbricato in c.a. ad un piano f.t. oltre piano cantinato, ad uso residenziale in assenza di C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota comunale n. 307529/A del 28/10/2003, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del D.L. 22/1/ 2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, D.L. del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12232 del 28 luglio 2004 Comune Condofuri (RC) – Ditta Zuccalà Antonia – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Condofuri ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Zuccalà Antonia per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per lavori di costruzione di un VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 5.007,13 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/2004; La Ditta Zuccalà Antonia è tenuta al pagamento della somma di C 5.007,13 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio di Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 18444 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 DECRETO n. 12233 del 28 luglio 2004 Comune Melito Porto Salvo – Ditta Ceravolo Santo – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Melito Porto Salvo ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Ceravolo Santo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per variante in corso d’opera relativa ai lavori eseguiti in corrispondenza del pozzo luce ubicato al primo piano di un fabbricato in c.a., mediante copertura con solaio piano in difformità alla C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota comunale n. 5354 del 31/3/200, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del D.L. 22/1/ 2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, D.L. del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 387,34 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/2004; La Ditta Ceravolo Santo è tenuta al pagamento della somma di C 387,34 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio di Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12236 del 28 luglio 2004 Comune Paola (CS) – Ditta Irace Annamaria – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42; 18445 La Ditta Irace Annamaria è tenuta al pagamento della somma di C 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio di Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO che il Comune di Paola ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Irace Annamaria per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato Decreto Legislativo per lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in totale difformità, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 DECRETO n. 12237 del 28 luglio 2004 VISTA la nota comunale n. 8369 del 20/4/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, Decreto Legislativo del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Comune Melito Porto Salvo (RC) – Ditta Ranieri Luciano – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/ 1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/2004; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Melito Porto Salvo ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Ranieri Luciano per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato Decreto Legislativo per lavori di costruzione di un manufatto ad una elevazione, in assenza di C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; 18446 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 VISTA la nota comunale n. 14151 del 29/9/2003, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, Decreto Legislativo del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; DECRETO n. 12239 del 28 luglio 2004 Comune S. Ferdinando – Ditta Arena Eleonora – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 651,24 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/2004; La Ditta Ranieri Luciano è tenuta al pagamento della somma di C 651,24 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio di Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di S. Ferdinando ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Arena Eleonora per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato Decreto Legislativo per lavori di realizzazione di un fabbricato a due piani f.t. c.a., in assenza di C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota comunale n. 3541 del 6/4/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, Decreto Legislativo del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; 20-9-2004 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 17 del 16 settembre 2004 RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 4.022,03 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/2004; La Ditta Arena Eleonora è tenuta al pagamento della somma di C 4.022,03 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria Servizio di Tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 luglio 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 12243 del 28 luglio 2004 Comune Scilla (RC) – Ditta Serraino Emilio Rosario – Applicazione sanzione art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 Legge 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 18447 VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/1991; VISTO l’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Scilla ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Serraino Emilio Rosario per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato Decreto Legislativo per la realizzazione di un gazebo in legno ad un piano, in assenza di C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota comunale n. 4462 del 26/5/2004 e nota n. 140 del 3/6/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della Legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/1991, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: Art. 167, Decreto Legislativo del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 2/7/2004 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria,