Ferie e permessi retribuiti - "Marconi"

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Ferie e permessi retribuiti - "Marconi"
LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA
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Ferie e permessi
retribuiti
di Marco Graziuso
Ad anno scolastico ormai inoltrato, permangono ancora dubbi e perplessità circa
le modalità di fruizione dei permessi retribuiti e delle ferie da parte del personale
docente.
Infatti, dal 1° settembre 2013, a se-
guito dell’entrata in vigore del D.L. n.
95/06.07.2012 e della Legge di stabilità
2013 n. 228/24.12.2012, alcune parti del
CCNL/Scuola del 29.11.2007 non producono più effetti, in quanto disapplicate.
CCNL/Scuola del 29.11.2007
Legge n. 228 del 24.12.2012
Art. 13 c. 9: Le ferie devono essere fruite dal personale docente
durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante
la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla
condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche
per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
Art. 1 c. 54: Il personale docente di tutti i gradi di istruzione
fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti
dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale
che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Art. 15 c. 2: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno
scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali
o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli
stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie
durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Art. 19 c. 2: Le ferie del personale assunto a tempo determinato
sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la
fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato
nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato
che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
rapporto.
Art. 1 c. 55: All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione
di fruire delle ferie».
Art. 1 c. 56: Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013.
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La comparazione delle norme in esame
evidenzia in maniera inequivocabile le
parti non più in vigore.
La stessa Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Scuola,
pubblicata dall’ARAN sul proprio sito nel
mese di marzo 2013, segnala, tra le note
agli articoli in questione, le norme richiamate, nonché il parere n. 92937 del 6
agosto 2012, espresso in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica e l’informativa del MEF n. 135 del 6 settembre
2012.
Problematiche sulle ferie
Il D.L. n. 95/2012, all’articolo 5, comma 8,
ha posto l’obbligo di fruizione delle ferie,
secondo quanto previsto dal rispettivo
ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli. Con riferimento a quanto disposto dal
CCNL 29-11-2007, come sopra riportato,
risulta quindi disapplicato, in particolare,
l’articolo 19, comma 2, terzo periodo, a
partire dal 7 luglio 2012.
In particolare, sono state disapplicate la
facoltà del personale a tempo determinato di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e tutte
le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di “monetizzarle”.
A decorrere dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del citato D.L. 95/2012,
e sino al 31 dicembre 2012, il personale
scolastico era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle
lezioni.
Pertanto, la monetizzazione delle ferie
non risultava più, da quella data, una clausola normativamente e contrattualmente
prevista nell’ordinamento scolastico (disapplicata ai sensi del comma 56 della
Legge n. 228/2012).
Successivamente è intervenuta sulla materia la Legge di stabilità per il 2013 che,
all’articolo 1, comma 54, ha disposto che il
personale docente debba fuire delle ferie
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nei giorni di sospensione delle lezioni, ad
esclusione di quelli destinati agli scrutini,
agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno,
purché ciò non comporti nuovi o maggiori
oneri per le finanze pubbliche.
Il comma 54 è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, non avendo carattere di retroattività per mancata espressa disposizione in tal senso.
Di conseguenza, soltanto nella parte in cui
disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal D.L. 95/2012 esplica i suoi
effetti dal 1° settembre 2013, ai sensi del
successivo comma 56.
Quindi, per il personale a tempo determinato, l’efficacia del comma in questione
non è differita al 1° settembre 2013.
Per quanto riguarda invece il personale a
tempo indeterminato, il comma 54 disapplica il contratto vigente, in quanto estende il periodo in cui detto personale può
essere posto in ferie, sino a comprendere
tutti i periodi di sospensione delle lezioni.
Questa disposizione, di conseguenza, è
entrata in vigore il 1° settembre 2013, ai
sensi del citato comma 56.
Per quanto riguarda il personale ATA, la
norma non introduce alcuna novità.
La Legge di stabilità, all’articolo 1, comma
55, introduce una deroga al principio generale posto dall’articolo 5, comma 8, del
Decreto Legge 95/2012 relativo al divieto
di “monetizzazione” delle ferie non fruite.
Detto divieto era divenuto operativo con
l’entrata in vigore del medesimo Decreto
Legge, e dunque a decorrere dal 7 luglio
2012, essendo disapplicate dalla medesima data tutte le norme contrattuali contrastanti, tra le quali l’articolo 13, comma
15, e l’articolo 19, comma 2, ultimo periodo, del CCNL 29/11/2007.
La deroga introdotta col richiamato articolo 1, comma 55, consente, invece, la monetizzazione delle ferie per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docenze con
contratto fino al termine delle lezioni o delle
attività didattiche, limitatamente alla diffe-
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renza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in
cui è consentito al personale in questione di
fruire delle ferie.
Tale deroga non contrasta con alcuna
norma contrattuale poiché, come detto,
alla data di entrata in vigore della stessa,
le norme contrattuali che consentivano
la monetizzazione delle ferie erano state
disapplicate sin dal 7 luglio 2012, con l’entrata in vigore del D.L. n. 95/2012.
Si sottolinea che l’articolo 1, comma 55, fa
riferimento ai giorni [...] in cui è consentito
al personale [...] fruire delle ferie, e non a
quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite.
Ai fini della monetizzazione delle ferie, pertanto, non è affatto rilevante se il dipendente le abbia o meno richieste, ma si dovrà tenere unicamente conto della mera
facoltà di fruirle, ovviamente nella misura
in cui il dipendente stesso ne abbia diritto.
Ne consegue che, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 55,
in questione, e quindi a decorrere dal 1°
gennaio 2013, è consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale
docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, meno
quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Per il personale ATA, in particolare quello
supplente breve e saltuario, nulla cambia
circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29/11/2007; pertanto, allo
stesso, a decorrere dal 7 luglio 2012, potrà essere riconosciuta la monetizzazione
solo qualora la fruizione delle ferie risulti
incompatibile con la durata del rapporto
di lavoro.
Infine, per il personale docente ed ATA a
tempo indeterminato e per il personale
ATA supplente annuale e sino al temine
delle attività didattiche, permane il divieto
generale di monetizzazione, posto dall’articolo 5, comma 8, del Decreto Legge
95/2012 nella versione entrata in vigore il
7 luglio 2012.
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Problematiche sui permessi retribuiti
Dato per acquisito il fatto che dal 1° settembre 2013 il personale docente a tempo indeterminato può usufruire dei sei
giorni di ferie solo se non vi siano oneri
aggiuntivi, in pratica se esista un docente disponibile alla sua sostituzione e che
non sia obbligato a sostituire a sua volta
altro collega assente per giustificati e legittimi motivi, occorre soffermarsi sulle
procedure e modalità di richiesta e attribuzione dei cosiddetti permessi retribuiti,
previsti dall’art. 15, c. 2, del CCNL/Scuola
del 29.11.2007.
Risulta evidente che la concessione del diritto si ottiene a condizione:
1. di produrre regolare domanda, motivandola in ragione delle esigenze
personali o familiari;
2. di allegare la corrispondente documentazione;
3. di allegare, in alternativa alla documentazione, la relativa autocertificazione.
La domanda può essere presentata anche
lo stesso giorno della fruizione, purché si
provveda ad allegare la documentazione
di cui si dirà in seguito.
Quanto al potere discrezionale nella concessione di tali permessi, sono intervenute numerose sentenze di vari Tribunali
che, nel dirimere i relativi contenziosi, si
sono espressi in termini molto chiari, riassunti, a titolo di esempio, nei dispositivi
che seguono, riconoscendo sempre la legittimità dei motivi addotti.
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Tribunale di Terni - Sentenza 299/10.05.2011
Tribunale di Monza – Sentenza 288/12.05.2011
Tribunale di Lagonegro – Sentenza 309/04.04.2012
Tribunale di Campobasso – Sentenza 749/27.11.2012
Tribunale di Potenza – Sentenza 544/04.10.2013
L’ istituto del permesso per motivi personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente non possa usufruire di
permessi ad altro titolo, purché l’interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo ordinamento giuridico. Ad esempio il
dipendente che intenda partecipare al funerale di un congiunto
e non abbia diritto ad usufruire di un giorno di permesso per
lutto ai sensi dell’art. 15 del CCNL/Scuola per difetto del vincolo
di parentela con il deceduto a tal fine richiesto dalla norma,
ben potrà chiedere di usufruire di 1 giorno di permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire
di 1 giorno di permesso per motivi di studio, essendo tali permessi previsti unicamente per partecipare a concorsi o esami.
Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste ipotesi, né gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate, ma avrà solo
un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della
domanda e all’idoneità della documentazione a dimostrare la
sussistenza delle ragioni poste a base della domanda.
Non è consentito, tanto meno, porre regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei
permessi o delle ferie.
Risulta del tutto evidente che le motivazioni personali o familiari possono concretizzarsi in tutte quelle situazioni meritevoli
di apprezzamento e di tutela secondo il
buon senso comune, in quanto attinenti
al concetto di benessere dell’individuo,
che deve essere assicurato, garantito e
sostenuto.
Il riferimento ai motivi personali è di tale
ampiezza da indurre a ritenere giustificata la richiesta di permesso ogniqualvolta
la richiesta sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela.
È necessario porre la massima attenzione alla documentazione da allegare alla
domanda, in quanto è proprio in questa
fase del procedimento che un preciso e
puntuale controllo è propedeutico alla
definizione del provvedimento finale pienamente legittimo.
Infatti, il primo controllo sulla documentazione allegata consente di verificare la coerenza con la motivazione espressa nella
domanda.
E, soprattutto, va ricordato e sottolineato
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che la cosiddetta autocertificazione va effettuata secondo forme e procedure ben
definite, nel rispetto degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, laddove si distingue tra Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Come è noto, tutta la documentazione riguardante tali permessi resta agli atti e di
fatto non è sottoposta a nessun controllo, ma prima o poi anche un Revisore dei
conti potrebbe effettuare delle verifiche a
campione, e sarebbe auspicabile non trovarsi di fronte a richieste con la sola indicazione di motivi personali, supportati da
documentazione alquanto generica o imprecisa, soprattutto riguardo all’autocertificazione.
Vanno ancora una volta ribaditi i dispositivi delle sentenze sopra richiamate, laddove si evidenzia che il controllo è diretto a
verificare l’idoneità della documentazione a
dimostrare la sussistenza delle ragioni poste
a base della domanda.
Con riferimento, per esempio, alla giustificazione di un’assenza per assistere un
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proprio figlio all’Università al di fuori della
propria residenza, non potrà essere ammessa una dichiarazione del tipo “dichiaro che il figlio è stato ammalato”, in quanto lo stato di salute non rientra tra le tipologie previste nell’autocertificazione.
Se non si vorrà allegare la relativa documentazione medica, si potrà comunque
allegare una dichiarazione sullo stato di
iscrizione all’Università, oppure altra documentazione a prova del proprio spostamento in altra città.
Autocertificazione
Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall’art. 46 del DPR 445/2000), che
consentono al cittadino di sostituire, a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta,
certificazioni amministrative relative a
stati, qualità personali e fatti.
Per rendere più agevole la procedura, l’ufficio di segreteria può mettere a disposizione del personale, anche sul sito della
scuola, il collegamento diretto con www.
reticiviche.com/servizi/certificati.
I certificati che possono essere sostituiti
da una dichiarazione in carta semplice e
senza necessità dell’autentica della firma
sono:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
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o) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l’indicazione dell’ammontare
corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di
pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato
civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione
o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri
d’ufficio.
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i sotto elencati documenti:
1. certificati medici, sanitari, veterinari;
2. certificati di origine e conformità
alle norme comunitarie;
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3. brevetti e marchi.
L’autocertificazione è consentita anche ai
cittadini comunitari.
Relativamente ai cittadini extracomunitari, è ammessa per coloro che sono residenti in Italia, e le cui dichiarazioni siano
limitate a stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
tale incongruenza viene notificata all’interessato, che è tenuto a regolarizzarla o a
completarla.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione
fa perdere i benefici conseguiti col provvedimento adottato.
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non
autocertificabili possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000).
Si possono, ad esempio, dichiarare: gli
eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende
nel proprio interesse può riguardare anche
stati, fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure)
e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui
gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l’amministrazione procedente, entro quindici
giorni, richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedi• N.3 MARZO 2014
mento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio, non
vanno autenticate.
Quando sono rivolte a privati, vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di bollo.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste.
Non è più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può
firmare.