Ferie e permessi retribuiti - "Marconi"
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Ferie e permessi retribuiti - "Marconi"
LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA 21 Ferie e permessi retribuiti di Marco Graziuso Ad anno scolastico ormai inoltrato, permangono ancora dubbi e perplessità circa le modalità di fruizione dei permessi retribuiti e delle ferie da parte del personale docente. Infatti, dal 1° settembre 2013, a se- guito dell’entrata in vigore del D.L. n. 95/06.07.2012 e della Legge di stabilità 2013 n. 228/24.12.2012, alcune parti del CCNL/Scuola del 29.11.2007 non producono più effetti, in quanto disapplicate. CCNL/Scuola del 29.11.2007 Legge n. 228 del 24.12.2012 Art. 13 c. 9: Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. Art. 1 c. 54: Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Art. 15 c. 2: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Art. 19 c. 2: Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. Art. 1 c. 55: All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Art. 1 c. 56: Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. N.3 MARZO 2014 • 22 LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA La comparazione delle norme in esame evidenzia in maniera inequivocabile le parti non più in vigore. La stessa Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Scuola, pubblicata dall’ARAN sul proprio sito nel mese di marzo 2013, segnala, tra le note agli articoli in questione, le norme richiamate, nonché il parere n. 92937 del 6 agosto 2012, espresso in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica e l’informativa del MEF n. 135 del 6 settembre 2012. Problematiche sulle ferie Il D.L. n. 95/2012, all’articolo 5, comma 8, ha posto l’obbligo di fruizione delle ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli. Con riferimento a quanto disposto dal CCNL 29-11-2007, come sopra riportato, risulta quindi disapplicato, in particolare, l’articolo 19, comma 2, terzo periodo, a partire dal 7 luglio 2012. In particolare, sono state disapplicate la facoltà del personale a tempo determinato di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e tutte le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di “monetizzarle”. A decorrere dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del citato D.L. 95/2012, e sino al 31 dicembre 2012, il personale scolastico era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Pertanto, la monetizzazione delle ferie non risultava più, da quella data, una clausola normativamente e contrattualmente prevista nell’ordinamento scolastico (disapplicata ai sensi del comma 56 della Legge n. 228/2012). Successivamente è intervenuta sulla materia la Legge di stabilità per il 2013 che, all’articolo 1, comma 54, ha disposto che il personale docente debba fuire delle ferie • N.3 MARZO 2014 nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Il comma 54 è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, non avendo carattere di retroattività per mancata espressa disposizione in tal senso. Di conseguenza, soltanto nella parte in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal D.L. 95/2012 esplica i suoi effetti dal 1° settembre 2013, ai sensi del successivo comma 56. Quindi, per il personale a tempo determinato, l’efficacia del comma in questione non è differita al 1° settembre 2013. Per quanto riguarda invece il personale a tempo indeterminato, il comma 54 disapplica il contratto vigente, in quanto estende il periodo in cui detto personale può essere posto in ferie, sino a comprendere tutti i periodi di sospensione delle lezioni. Questa disposizione, di conseguenza, è entrata in vigore il 1° settembre 2013, ai sensi del citato comma 56. Per quanto riguarda il personale ATA, la norma non introduce alcuna novità. La Legge di stabilità, all’articolo 1, comma 55, introduce una deroga al principio generale posto dall’articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012 relativo al divieto di “monetizzazione” delle ferie non fruite. Detto divieto era divenuto operativo con l’entrata in vigore del medesimo Decreto Legge, e dunque a decorrere dal 7 luglio 2012, essendo disapplicate dalla medesima data tutte le norme contrattuali contrastanti, tra le quali l’articolo 13, comma 15, e l’articolo 19, comma 2, ultimo periodo, del CCNL 29/11/2007. La deroga introdotta col richiamato articolo 1, comma 55, consente, invece, la monetizzazione delle ferie per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docenze con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla diffe- LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA renza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Tale deroga non contrasta con alcuna norma contrattuale poiché, come detto, alla data di entrata in vigore della stessa, le norme contrattuali che consentivano la monetizzazione delle ferie erano state disapplicate sin dal 7 luglio 2012, con l’entrata in vigore del D.L. n. 95/2012. Si sottolinea che l’articolo 1, comma 55, fa riferimento ai giorni [...] in cui è consentito al personale [...] fruire delle ferie, e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. Ai fini della monetizzazione delle ferie, pertanto, non è affatto rilevante se il dipendente le abbia o meno richieste, ma si dovrà tenere unicamente conto della mera facoltà di fruirle, ovviamente nella misura in cui il dipendente stesso ne abbia diritto. Ne consegue che, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 55, in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, meno quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Per il personale ATA, in particolare quello supplente breve e saltuario, nulla cambia circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29/11/2007; pertanto, allo stesso, a decorrere dal 7 luglio 2012, potrà essere riconosciuta la monetizzazione solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro. Infine, per il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale e sino al temine delle attività didattiche, permane il divieto generale di monetizzazione, posto dall’articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012 nella versione entrata in vigore il 7 luglio 2012. 23 Problematiche sui permessi retribuiti Dato per acquisito il fatto che dal 1° settembre 2013 il personale docente a tempo indeterminato può usufruire dei sei giorni di ferie solo se non vi siano oneri aggiuntivi, in pratica se esista un docente disponibile alla sua sostituzione e che non sia obbligato a sostituire a sua volta altro collega assente per giustificati e legittimi motivi, occorre soffermarsi sulle procedure e modalità di richiesta e attribuzione dei cosiddetti permessi retribuiti, previsti dall’art. 15, c. 2, del CCNL/Scuola del 29.11.2007. Risulta evidente che la concessione del diritto si ottiene a condizione: 1. di produrre regolare domanda, motivandola in ragione delle esigenze personali o familiari; 2. di allegare la corrispondente documentazione; 3. di allegare, in alternativa alla documentazione, la relativa autocertificazione. La domanda può essere presentata anche lo stesso giorno della fruizione, purché si provveda ad allegare la documentazione di cui si dirà in seguito. Quanto al potere discrezionale nella concessione di tali permessi, sono intervenute numerose sentenze di vari Tribunali che, nel dirimere i relativi contenziosi, si sono espressi in termini molto chiari, riassunti, a titolo di esempio, nei dispositivi che seguono, riconoscendo sempre la legittimità dei motivi addotti. N.3 MARZO 2014 • 24 LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA Tribunale di Terni - Sentenza 299/10.05.2011 Tribunale di Monza – Sentenza 288/12.05.2011 Tribunale di Lagonegro – Sentenza 309/04.04.2012 Tribunale di Campobasso – Sentenza 749/27.11.2012 Tribunale di Potenza – Sentenza 544/04.10.2013 L’ istituto del permesso per motivi personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente non possa usufruire di permessi ad altro titolo, purché l’interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo ordinamento giuridico. Ad esempio il dipendente che intenda partecipare al funerale di un congiunto e non abbia diritto ad usufruire di un giorno di permesso per lutto ai sensi dell’art. 15 del CCNL/Scuola per difetto del vincolo di parentela con il deceduto a tal fine richiesto dalla norma, ben potrà chiedere di usufruire di 1 giorno di permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire di 1 giorno di permesso per motivi di studio, essendo tali permessi previsti unicamente per partecipare a concorsi o esami. Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste ipotesi, né gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda e all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda. Non è consentito, tanto meno, porre regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie. Risulta del tutto evidente che le motivazioni personali o familiari possono concretizzarsi in tutte quelle situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il buon senso comune, in quanto attinenti al concetto di benessere dell’individuo, che deve essere assicurato, garantito e sostenuto. Il riferimento ai motivi personali è di tale ampiezza da indurre a ritenere giustificata la richiesta di permesso ogniqualvolta la richiesta sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela. È necessario porre la massima attenzione alla documentazione da allegare alla domanda, in quanto è proprio in questa fase del procedimento che un preciso e puntuale controllo è propedeutico alla definizione del provvedimento finale pienamente legittimo. Infatti, il primo controllo sulla documentazione allegata consente di verificare la coerenza con la motivazione espressa nella domanda. E, soprattutto, va ricordato e sottolineato • N.3 MARZO 2014 che la cosiddetta autocertificazione va effettuata secondo forme e procedure ben definite, nel rispetto degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, laddove si distingue tra Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Come è noto, tutta la documentazione riguardante tali permessi resta agli atti e di fatto non è sottoposta a nessun controllo, ma prima o poi anche un Revisore dei conti potrebbe effettuare delle verifiche a campione, e sarebbe auspicabile non trovarsi di fronte a richieste con la sola indicazione di motivi personali, supportati da documentazione alquanto generica o imprecisa, soprattutto riguardo all’autocertificazione. Vanno ancora una volta ribaditi i dispositivi delle sentenze sopra richiamate, laddove si evidenzia che il controllo è diretto a verificare l’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda. Con riferimento, per esempio, alla giustificazione di un’assenza per assistere un LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA proprio figlio all’Università al di fuori della propria residenza, non potrà essere ammessa una dichiarazione del tipo “dichiaro che il figlio è stato ammalato”, in quanto lo stato di salute non rientra tra le tipologie previste nell’autocertificazione. Se non si vorrà allegare la relativa documentazione medica, si potrà comunque allegare una dichiarazione sullo stato di iscrizione all’Università, oppure altra documentazione a prova del proprio spostamento in altra città. Autocertificazione Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall’art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire, a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. Per rendere più agevole la procedura, l’ufficio di segreteria può mettere a disposizione del personale, anche sul sito della scuola, il collegamento diretto con www. reticiviche.com/servizi/certificati. I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell’autentica della firma sono: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 25 o) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Non sono sostituibili con l’autocertificazione i sotto elencati documenti: 1. certificati medici, sanitari, veterinari; 2. certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; N.3 MARZO 2014 • 26 LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA 3. brevetti e marchi. L’autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari, è ammessa per coloro che sono residenti in Italia, e le cui dichiarazioni siano limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, tale incongruenza viene notificata all’interessato, che è tenuto a regolarizzarla o a completarla. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa perdere i benefici conseguiti col provvedimento adottato. Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000). Si possono, ad esempio, dichiarare: gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l’amministrazione procedente, entro quindici giorni, richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedi• N.3 MARZO 2014 mento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio, non vanno autenticate. Quando sono rivolte a privati, vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di bollo. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste. Non è più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare.