n. 44 del 21/07/2009

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n. 44 del 21/07/2009
N. 44
COMUNE DI CAGLIARI
Sessione ordinaria Convocazione 2ª Seduta pubblica
ventuno del mese di luglio dell’anno duemilanove
duemilanove in
Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini
dell’art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo
Comune e sono intervenuti i Signori:
Sindaco:
Floris Emilio
PRES. ASS. … Consiglieri:
X
Consiglieri:
X
Masia Francesco
X
Adamo Giorgio
X
Mereu Alessio
X
Angius Giorgio
X
Mereu Salvatore
X
Ballero Francesco
X
Perra Raimondo
X
Petrini Maria Rita
X
Piras Marco Fausto
X
Ben Amara Radhouan
Bistrussu Raffaele
COMUNE DI CAGLIAARI
PRES. ASS.
Macciotta Giuseppe
X
X
Businco Ettore
X
Pireddu Efisio
X
Casu Paolo
X
Porcelli Maurizio
X
Corsini Sandro
X
Sabiu Giandomenico
Cozzolino Lorenzo
X
Scano Andrea
X
Cugusi Claudio
X
Schirru Stefano
X
Cugusi Giorgio
X
Selis Gian Mario
X
Depau Goffredo
X
Serra Alessandro
X
X
Depau Marisa
X
Storelli Ugo
X
Espa Marco
X
Tavolacci Massimiliano
X
Tocco Edoardo
X
Fiori Francesco
X
Floris Antonello
X
Tumatis Claudio
X
Floris Giovanni Gialeto
X
Vargiu Sandro
X
Lai Aurelio
X
Zedda Massimo
X
Loche Fernanda
X
Zuncheddu Claudia
X
Presenti:
33
Assenti
P r e s i e d e i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o Sandro Corsini
con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Battista Vargiu
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OGGETTO:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggi
All.:
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Variante
al
Regolamento
Edilizio
–
Integrazione
dell’art.72 –
definitiva.
Approvazione
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 21/07/2009
O G G E T T O : Variante
al
Regolamento
Edilizio
–
Integrazione
dell’art.72
–
Approvazione definitiva.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il Consiglio Comunale con la deliberazione dell’11.11.2008 n. 61, regolarmente esecutiva,
ha adottato la Variante al Regolamento Edilizio relativa all’art. 72;
- che la variante suddetta è stata adottata su segnalazione dei Servizi Attività Produttive ed Edilizia
Privata, i quali nell’espletamento delle attività di loro competenza inerenti la verifica dei
requisiti igienico-sanitari riguardanti le attività di ristorazione e preparazione dei cibi in genere,
hanno rilevato la necessità di introdurre delle modifiche ed integrazioni al testo dell’art. 72 del
Regolamento Edilizio vigente che disciplina la materia inerente alla “Distribuzione ed uso del
gas combustibile, canne fumarie”;
Atteso:
- che si è proceduto a dar corso all’iter di pubblicazione della stessa a termini di legge.
A tal fine ai sensi dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989, n° 45, mediante pubblicazione di un avviso
sul quotidiano “L’Unione Sarda” in data 09.01.2009, con l’affissione di manifesti in luoghi
pubblici della città e del municipio di Pirri e, infine, con il deposito presso la Segreteria Generale
del Comune, Ufficio Messi, sono stati invitati gli interessati a presentare eventuali osservazioni
entro il termine di 30 giorni successivi alla data del 07.02.2009;
- che, a seguito della pubblicazione della Variante è stata presentata, entro il termine una
osservazione pervenuta in data 04.02.2009, P.G. n. 30472 del 10.02.2009, di cui si allega copia,
dalla Società Musanti & C.snc, sede sociale in Cagliari via Is Maglias n. 43, la quale rileva
quanto segue:
OSSERVAZIONE:
-
la Società Musanti & C.snc chiede: “la modifica ed integrazione all’art. 72 del R.E. al fine di
uniformarlo alla Normativa Regionale del 15.06.2004, Determinazione n. 1431/II, in quanto
non coerente con la stessa che classifica e diversifica le diverse attività che producono fumi
da lavorazione; tale normativa è già stata recepita dagli altri enti interessati quali: Azienda
USL e R.A.S. Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica”.
che, l’osservazione suddetta viene motivata dalla Società Musanti & C.snc, con le
argomentazioni di seguito riportate:
• Vista la Determinazione n. 1431/II del 15.06.2004 contenente disposizioni specifiche in
materia di antinquinamento atmosferico e acustico (allegata);
• Visto all’allegato n. 3 (art. 7 e 8) della Determinazione sopra citata in cui vengono
evidenziate le caratteristiche della canna fumaria;
• Dimostrato, con l’elaborato Grafico Tavola 1, il rispetto della Determinazione sopra citata;
• Considerato che la Società sopra citata ha dichiarato di avvalersi dell’Autorizzazione in via
generale, per attività a ridotto inquinamento atmosferico come stabilito dalla
Determinazione n. 1431/II all’art. 4 e ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. del 25.07.1991, mediante
notifica inviata in data 02.03.05 alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Tutela
Ambiente, alla Provincia di Cagliari – Assessorato Tutela dell’Ambiente, al Presidio
Multizonale di Prevenzione – Area Chimica USL 8, Al Sindaco di Cagliari;
• Visto il N.O. Regionale di compatibilità paesaggistica del 23.10.2007 Determinazione n.
195/RE esprimendo “parere favorevole”;
• Vista la modifica dell’art. 72, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61
dell’11.11.2008, che non contempla quanto disposto dalla Determinazione n. 1431/II del
15.06.2008, in materia di attività a ridotto inquinamento atmosferico;
Controdeduzione:
-
L’osservazione sopra riportata non riguarda le disposizioni dell’articolo 72 introdotte con la
variante oggetto della adozione pubblicata, pertanto si ritiene non pertinente;
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Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 21/07/2009
-
Tuttavia, nel merito, si può rilevare che: “il ricorrente cita i punti 7) e 8) dell’allegato n° 3 –
PRESCRIZIONI GENERALI della Determinazione n. 1431/II del 15/06/2004 a firma del
Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell’Assessorato Regionale alla
Difesa dell’Ambiente, nei quali si dettano le prescrizioni riguardanti le altezze e le distanze delle
canne fumarie dai fabbricati adiacenti e dalle relative aperture. Tali prescrizioni nel risultare
meno restrittive, per gli aspetti sopracitati, rispetto a quelle dettate dall’art. 72 del vigente
Regolamento Edilizio, ribadiscono peraltro che “Le caratteristiche strutturali dei camini
dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni
disposte dall’Amministrazione Comunale”;
Vista la Relazione Tecnica, Allegato. “A”, elaborata dagli Uffici del Servizio Pianificazione del
Territorio dell’11.06.2009;
VISTA la deliberazione G.C. n. 131 del 18.06.2009, avente ad oggetto: “Variante al
Regolamento Edilizio – Integrazione dell’art.72 – Approvazione definitiva - Proposta al Consiglio
Comunale”;.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
“Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, firmato Ing. Michele Casula”;
VISTO il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, in
data 03.07.2009;
UDITO il dibattito riportato nel verbale generale della seduta;
VISTO il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 33,
votanti 29, voti favorevoli 29, voti contrari nessuno, astenuti 4 (Cozzolino, Cugusi C., Selis,
Zuncheddu);
DELIBERA
-
di approvare in via definitiva la Variante al Regolamento Edilizio, relativa alla modifica ed
all’integrazione dell’art. 72, adottata dal Consiglio Comunale con la deliberazione
dell’11.11.2008 n. 61, che per effetto della suddetta variante l’art. 72 viene così modificato ed
integrato:
ART. 72
DISTRIBUZIONE ED USO DEL GAS COMBUSTIBILE, CANNE FUMARIE
E’ vietato costruire canne da fumo applicate alla parete esterna od anche incassate nei muri
prospicienti la pubblica via; potranno tollerarsi solo quando venga applicata, per il loro intero
sviluppo, una controcanna in modo che vi sia un’intercapedine di almeno 3 cm nella quale possa
circolare l’aria.
Ogni camino, forno, stufa o cucina dovrà avere sede sopra materiali incombustibili e dovrà essere
fornito di un condotto per la eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi.
Tali condotti potranno essere comuni a più apparecchi di riscaldamento e dovranno essere
realizzati secondo tecnologie tali da garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti.
Essi dovranno emergere oltre il tetto non meno di un metro o non meno di due metri sulle
terrazze ove non siano abitazioni; di metri 2,50 se sul terrazzo si elevino costruzioni abitabili, o
di quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni o giudicate necessarie
dal Dirigente, in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni ed il fumo abbiano a recare
danno o molestia o pericolo agli edifici vicini.
Non dovranno mai essere addossati a travi, a pareti di legno, ad impalcature, ma dovranno da
questa essere separati mediante un massiccio di muro dello spessore minimo di 20 cm e
nell’attraversare i solai e le soffitte dovranno essere difesi da una controcanna che li recinga
completamente in maniera da creare un’intercapedine non minore di 3 cm.
Ogni cucina dovrà essere munita di adeguato sistema di aspirazione capace di allontanare i
prodotti della combustione, i gas, i vapori, gli odori provenienti dalla cottura delle vivande.
Laddove non sia possibile realizzare condotte di emissione canalizzate in canne fumarie,
potranno essere adottati sistemi di abbattimento dei fumi, dei prodotti gassosi e degli odori
dotati di idonei sistemi di filtraggio e di espulsione, con esclusione degli impianti di cottura
alimentati a legna e carbone vegetale, i quali dovranno essere comunque provvisti di canna
fumaria.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 21/07/2009
Qualora vengano adottati sistemi di filtraggio, questi dovranno:
• essere sottoposti a preventivo parere della ASL;
• essere sottoposti a regolare manutenzione secondo modalità e periodicità indicati dal
fabbricante;
• essere provvisti di registro di manutenzione nel quale dovranno essere indicate le operazioni
effettuate.
Va comunque fatta salva l’assenza di danno, molestia o disturbo per gli occupanti gli edifici
vicini.
Le condotte da fumo di forni, panifici, grossi apparecchi di riscaldamento, di qualsiasi
apparecchio, dove si sviluppi grandi quantità di calore, saranno separate dalle abitazioni con
camera d’aria ventilata sufficientemente onde impedire incomode irradiazioni e dovranno essere
posizionati a distanza non inferiore a 70 cm da aperture di altre unità immobiliari. Gli sbocchi
dei grossi apparecchi da fumo dovranno trovarsi a non meno di tre metri distanti da qualsiasi
finestra e dovranno elevarsi di almeno tre metri sopra il tetto più alto che si trovi entro un
raggio di 25 m.
I fumaioli dovranno essere solidamente costruiti e posti in opera in modo da evitare i pericoli di
caduta.
Le colonne montanti di distribuzione del gas di città dovranno rispondere a criteri di armonico
inserimento negli edifici con particolare riferimento al decoro della facciata, alla conservazione
di modanature, cornicioni e non dovranno alterare i fregi e le decorazioni esistenti.
Non sono consentite diramazioni della colonna montante visibili sulla facciata principale.
Qualora non sia installato un impianto di distribuzione ed uso del gas di città, in ogni alloggio si
deve installare almeno un attacco per la cucina a gas combustibile liquefatto e compresso in
bombola e si deve realizzare un vano esterno per la disposizione della bombola.
Le reti di distribuzione ed uso del gas combustibile devono essere progettate e realizzate secondo le
disposizioni della L. 46/90 e del regolamento d'attuazione di cui al DPR 447/91.
Ai sensi dell'articolo 1 della L. 1083/71, tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere
realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
Per effetto dell'articolo 3 della stessa legge, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico realizzati secondo le norme
specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'ente nazionale di unificazione UNI-CIG, si
considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
Inoltre, per il controllo di idoneità dei materiali impiegati nella costruzione si applica il
regolamento di cui al DPR 246/93.
-
di non accogliere, in quanto non pertinente, l’osservazione pervenuta in data 04.02.2009, P.G. n.
30472 del 10.02.2009, di cui si allega copia, dalla Società Musanti & C.snc, sede sociale in
Cagliari via Is Maglias n. 43, perché non inerente alle disposizioni dell’articolo 72 introdotte con
la variante oggetto dell’ adozione pubblicata;
-
di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrate.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Giovanni Battista Vargiu )
IL PRESIDENTE
(Sandro Corsini)
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