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Comune di
Abbadia San Salvatore
Comune di
Castel del Piano
Comune di
Seggiano
Comunità Montana
Amiata Grossetano
Comunità Montana
Amiata Val d’Orcia
Provincia di Grosseto
Piano di Sviluppo
dell’Area Sciabile e zone interessate
del Monte Amiata
Consorzio
Amiata Sviluppo
amiata
in...sieme
consorzio operatori turistici
SKIPASS
AMIATA
VALIDO PER TUTTI GLI IMPIANTI DI RISALITA DEL MONTE AMIATA
Provincia di Siena
SOMMARIO DEL PIANO DI SVILUPPO
PREMESSA.........................................................................................................................3
PARTE A - ANALISI DI CONTESTO DEL PIANO DI SVILUPPO ......................................5
PARTE B - AZIONI DEL PIANO DI SVILUPPO................................................................25
ALLEGATI:
“ A” SINTESI PROGETTI E COSTI ........................................................................................... 32
“ B” PROPOSTA DI MODIFICA LEGGE REGIONALE 93/93 IN BASE ALLA 363/03....34
2
PREMESSA
La nostra stazione sciistica è stata oggetto negli ultimi 30 anni di numerosi progetti di
razionalizzazione strutturale ed infrastrutturale, quasi tutti hanno seguito, nella loro
stesura, la logica top-down piuttosto che bottom-up.
La situazione che ne è derivata non ha portato certamente ai risultati attesi o quantomeno
auspicati infatti tutte queste progettualità sono rimaste dei semplici esercizi teorici e mai
attuati.
Le motivazioni che hanno determinato questo stato di cose, oltre alla logica seguita, sono
riferibili a molteplici fattori come la capacità imprenditoriale, le divisioni tra gli operatori, la
convinzione delle istituzioni, l’indifferenza delle comunità di valle, la scarsità di
finanziamenti che può essere stata anche la conseguenza di tale contesto.
Anche l’attuale strumento normativo, ovvero il piano delle aree sciabili della L.R. 93/93,
approvato nel 2002 rimane ad oggi disatteso come tutta la legge regionale nella sua parte
normativa.
La legge nazionale 363/03 sulle norme di sicurezza delle aree sciabili, da un lato e
dall’altro la nascita di una coesione d’intenti degli operatori della montagna, testimoniata
dalla nascita di nuovi strumenti associativi, dovrebbero costituire un nuovo impulso
propositivo e programmatico per il rilancio della nostra stazione.
Soprattutto se si considera una ritrovata attenzione delle istituzioni locali ai problemi della
montagna.
Questa modificata situazione di contesto ed il progressivo disagio del sistema montagna
hanno portato alla volontà di costruire un piano di sviluppo che parte dalla valutazione
degli operatori e dal consenso delle istituzioni locali e soprattutto delle comunità montane
e tale da portare ad un contributo concreto, attraverso le ritrovate sinergie con le altre
stazioni sciistiche toscane ed il supporto dell’UNCEM toscana, come soggetto
presentatore, alla stesura dell’applicazione della 363/03, alla stesura del piano d’indirizzo
della montagna toscana ed alla definizione del Piano Regionale di Sviluppo.
Obiettivo del piano è la promozione di uno sviluppo sostenibile del Monte Amiata vivendo
l’ambiente come risorsa, ovvero il miglioramento economico, sociale e culturale della
comunità tramite il perseguimento di un uso migliore delle risorse, in un quadro di equilibri
attuali e prevedibili nel futuro.
Importante è l’unità, ma soprattutto maturare la consapevolezza che la montagna non è un
bene di pochi ma di tutti, che le sue stagionalità turistiche costituiscono un valore sia per
coloro che vi operano sia per le comunità che vivono alle loro pendici e che lo sviluppo
sostenibile delle attività turistiche non può prescindere dalla tutela dell’ambiente
nell’ambito di una convivenza dinamica e non statica con le attività esistenti.
Altro obiettivo è la qualificazione dell'offerta turistica integrata tramite: la riqualificazione
dell’area sciabile e la sua messa a norma ed in sicurezza, la razionalizzazione ed
rinnovamento degli impianti di risalita esistenti, la funzionalità dei parcheggi, il recupero
delle zone degradate, la formazione di un'offerta integrata e destagionalizzata che tenga
3
conto delle caratteristiche naturali della località e delle specificità, i bacini di prossimità, la
formazione professionale degli operatori, i percorsi per la certificazione dell'offerta turistica,
il marchio di qualità proprio della località, il rinnovo e potenziamento dei percorsi
pedonabili e ciclabili immersi nel patrimonio florofaunistico della nostra montagna in estate
e durante l’inverno con le racchette da neve.
Per la stesura del piano si è tenuto conto del piano delle aree sciabili previsto dalla legge
regionale 93/93 ed approvato in via definitiva nel 2002.
Il piano di sviluppo sarà costituito dall’insieme dei progetti, fondati sui punti formatori del
protocollo d’intesa.
Per ogni punto formatore saranno presenti dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi
con previsione di spesa.
I progetti elaborati da EEPP, in base al loro obiettivo, vedranno forme di
compartecipazione economica privata, fatto salvo la stesura di progetti da parte dei
consorzi misti (pubblico-privato) che hanno tale situazione insita già nella missione
consortile.
I progetti privati insiti nel piano di sviluppo, nei limiti della loro valenza di sviluppo dell’area
interessata, vedranno una loro approvazione istituzionale e saranno presentati come
azioni d’interesse pubblico dagli EEPP.
Altro obiettivo del piano è quello di facilitare l’accesso al credito agevolato, rispettando il
criterio della sostenibilità d’impresa ed in considerazione delle peculiarità delle aree
interessate.
4
PARTE A - ANALISI DI CONTESTO DEL PIANO DI SVILUPPO
SOMMARIO ANALISI DI CONTESTO DEL PIANO DI SVILUPPO
A.1 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE...............................................................6
A.1.1
A.1.2
POSIZIONE E COLLEGAMENTI ..................................................................................................... 6
BACINO D’UTENZA......................................................................................................................... 7
A.2 ANALISI DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE ............................................9
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
AREA SCIABILE .............................................................................................................................. 9
IMPIANTI........................................................................................................................................ 11
VIABILITA’ E PARCHEGGI............................................................................................................ 13
IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE................................................................................. 14
STRUTTURE RICETTIVE.............................................................................................................. 15
A.3 MOVIMENTI TURISTICI.............................................................................................17
A.4 CONCLUSIONI ..........................................................................................................22
A.5 OBIETTIVO ................................................................................................................23
5
A.1
ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
A.1.1 POSIZIONE E COLLEGAMENTI
il Monte Amiata,alto 1738 m, è la cima sovrastante i territori delle Province di Siena,
Grosseto e Viterbo e rappresenta la seconda stazione sciisctica della Toscana.
E’ situato al centro delle depressioni vallive dell’Ombrone, della val di Chiana, del Paglia e
del Fiora.
La superficie, di 934 kmq, è delimitata a Nord dall’area Senese,a nord-Est dalla Val di
Chiana, a Sud-Est dalla Provincia di Viterbo, a sud dalle Colline dell’Albegna e ad Ovest
dall’Area Grossetana.
Il Monte Amiata è accessibile fino alla cima per mezzo di strade asfaltate che salgono dai
Comuni circostanti e precisamente: Abbadia San Salvatore, Seggiano, Castel del Piano,
Arcidosso,Santa Fiora e Piancastagnaio.
I Comuni competenti dell’area alta del Monte Amiata sono: Abbadia San Salvatore, Castel
del Piano e Seggiano.
Le vie d’accesso pur rese difficoltose dalla natura del territorio sono numerose e coprono
ogni direzione.
Le direttrici principali sono:
SR 2 Cassia ( nord-sud)
SS 478 ( Chiusi-Autostrada A1- Umbria- est)
SS 223 e ( area grossetana-ovest ).
I capololuoghi provinciali più prossimi sono:
CAPOLUOGO DI PROVINCIA
Siena
Grosseto
Viterbo
Perugia
Terni
Arezzo
Livorno
Firenze
Roma
DISTANZA IN KM
70
65
80
80
110
80
160
140
160
6
A.1.2 BACINO D’UTENZA
Con questo termine s’intende definire il target dei potenziali utenti dell’area, partendo dalla
popolazione dell’area gravitazionale per arrivare ad una stima dei possibili acquirenti del
“prodotto sci” dell’Amiata, cioè la quantità del mercato coinvolgibile, da confrontare poi con
i clienti acquisiti alla zona.
Da studi in precedenza eseguiti è possibile stimare con un’approssimazione soddisfacente
il bacino d’utenza.
La società Trademarkitalia ha stimato che i praticanti dello sci in Italia sono circa 2 milioni
e 100 mila.
Questi rappresentano quindi circa il 4 % della popolazione.
Il bacino d’utenza viene suddiviso in 3 livelli:
1. il primo è composto dagli sciatori stanziali (residenti nelle Comunità Montane) che
rappresentano la base sicura.
2. il secondo è composto da quelli compresi nel raggio di un’ora circa di automobile
(turismo giornaliero, week-end).
3. il terzo è quello composto da coloro che possono giungere all’ Amiata entro le due
ore di auto (turismo giornaliero, week-end, settimane).
7
PRIMO LIVELLO : utenza stanziale
Zona
AMIATA
TOTALE 1
Abitanti
30558
30558
Praticanti sci
1220
1220
SECONDO LIVELLO: utenza limitrofa ( 1-1,30 ora di auto)
Zona
SIENA*
GROSSETO*
VITERBO
PERUGIA
TOTALE 2
Abitanti
237288
194528
288783
605950
1326548
Praticanti sci
9490
7780
11550
24238
53058
* depurati della zona Amiata
TERZO LIVELLO: utenza prossima ( 2ore di auto)
Zona
TERNI
AREZZO
LIVORNO
FIRENZE
ROMA
TOTALE 3
Abitanti
219876
323288
326444
933860
3700424
5500892
Praticanti sci
8795
12937
13057
37354
148016
220160
BACINO D’UTENZA
Livello
Totale 1
Totale 2
Totale 3
TOTALE GENERALE
Abitanti
30558
1326548
5500892
6857998
Praticanti sci
1220
53058
220160
274438
Nota: i dati sono rilevati dall’ISTAT censimento 2001
Il totale dei praticanti nelle zone di riferimento è di circa 300.000.
Se si considera che il rapporto dei flussi verso le stazioni sciistiche è rappresentato da 1
non sciatore ogni 3, si aggiungono circa 100.000 persone.
In definitiva il bacino d’utenza teorico, di circa 7 milioni di persone, è composto da circa
400.000 persone.
8
A.2
ANALISI DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE
A.2.1 AREA SCIABILE
Il Piano delle aree sciabili del Monte Amiata, redatto sulla base della Legge Regionale
93/93 è stato approvato, in via definitiva, dalla competente Provincia di Grosseto nel 2002.
Il Piano costituisce lo strumento urbanistico delle aree interessate e ad oggi non sono
state emesse prescrizioni di adeguamento dai Comuni competenti per territorio.
L’area sciabile ha un’estensione idi circa 11 Km ed è distribuita su un’area di circa 18.000
ettari.
L’esposizione delle piste è compresa tra Sud-Ovest (polo Contessa), Ovest (polo
Macinaie), Nord (polo Marsiliana-Cantore ) e Nord-Est (poli Primo Rifugio e Montagnola).
Le piste inserite nel piano sono:
denominazione
lunghezza
dislivello
Impianto a servizio
1
Campo scuola "La Marsiliana"
380
40
Skilift "Marsiliana"
2
Campo scuola "Macinaie"
280
15
Skilift "jolly"-Skilift "Asso di Fiori"
3
Campo scuola "Vetta"
350
40
Seggiovia biposto"cantore"
4
"Canalgrande"
740
150
Seggiovia biposto"cantore"
5
"Canalgrande Macinaie"
390
65
Skilift "Nordica" + Seggiovia
biposto "Macinaie"
6
« collegamento Nordica «
750
125
Skilift "Nordica"
7
"Canalgrande Cantore"
1100
145
Skilift "Nordica"
8
"Canalgrande Marsiliana"
760
105
Skilift "Nordica"
9
"Crocicchio-Dedo"
1000
250
Seggiovia biposto "Cantore"
Skilift "Crocicchio-Dedo"
10
"Direttissima"
1700
350
Seggiovia biposto "Macinaie"
11
"Panoramica"
2300
350
Seggiovia biposto "Macinaie"
12
"Bellaria"
800
104
Skilift "Bellaria"
13
"Contessa"
200
30
Skilift "Contessa"
TOTALE
10.750
1769
9
La consistenza dell’area sciabile nel suo complesso appare sufficiente, anche se
evidenzia la vetustà progettuale in relazione a:
•
•
•
•
evoluzione della tipologia dei materiali e delle tecniche di sci
trasformazione dell’utenza e della domanda in riferimento ai nuovi materiali
pubblicazione della legge 363/03 sulle norme di sicurezza delle aree sciabili
previsione di aree dedicate alle nuove discipline (snow-board)
L’insieme di questi fattori rende necessario una serie d’interventi che, anche se minimali,
consentono di adeguare le piste alle mutate condizioni della domanda e delle norme
legislative che la regione Toscana dovrà recepire.
Tale azione dovrebbe consentire anche la possibile omologazione di alcune piste da
destinare alle attività agonistiche.
Anche per le piste da fondo (sci nordico) valgono le stesse considerazioni.
10
A.2.2 IMPIANTI
Ai sensi e per effetti dell’art. 5 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, l’esercizio delle funzioni
amministrative sugli impianti di risalita, esistenti e in previsione, sono esercitate dalle
Amministrazioni Comunali competenti per territorio ed individuate nella seguente tabella:
N.
IMPIANTO
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sciovia Contessa
Sciovia Bellaria
Sciovia Asso di Fiori
Sciovia Jolly
Seggiovia Macinaie
Sciovia Vetta
Sciovia Settebello
Sciovia Marsiliana
Sciovia Nordica
Sciovia Cantore
Sciovia Crocicchio
Sciovia 1° Rifugio
Sciovia Croce
CASTEL DEL PIANO
CASTEL DEL PIANO
CASTEL DEL PIANO
CASTEL DEL PIANO
CASTEL DEL PIANO
CASTEL DEL PIANO
CASTEL DEL PIANO
SEGGIANO
SEGGIANO
ABBADIA SAN SALVATORE
ABBADIA SAN SALVATORE
ABBADIA SAN SALVATORE
ABBADIA SAN SALVATORE
N°
1
2
3
4
IMPIANTO
Bellaria
Asso di Fiori
Jolly
Macinaie
5
6
7
8
9
Vetta*
Settebello
Marsiliana
Nordica
Cantore
10
Croccicchio
11
Croce*
12
Contessa*
13
1° Rifugio*
TOTALE
*da ripristinare
TIPO
sciovia
sciovia
sciovia
Seggiovia
biposto
Sciovia
Sciovia
Sciovia
Sciovia
Seggiovia
biposto
sciovia
sciovia
sciovia
sciovia
LUNGHEZZA
781
531
266
1495
DISLIVELLO
103
74
35
348
PORT/H
900
710
900
1200
592
730
334
949
1226
134
220
40
200
290
540
600
720
900
1000
801
240
200
300
8445
242
40
30
60
1816
710
510
500
500
9690
11
Come per l’area sciabile si evidenzia la senescenza degli impianti sia come realizzazione
progettuale che come qualità degli stessi non ponendoli certamente all’altezza delle
aspettative della domanda.
Per quanto concerne la tipologia, l’evidente prevalenza degli impianti “a terra” non
consente una corretta gestione delle aree in quanto in caso di innevamento scarso non è
possibile provvedere al ripristino del tracciato pertanto sarà necessario prevedere la
progressiva sostituzioni degli impianti a terra con quelli aerei.
Questo tipo d’impianto consente di rendere più comodo l’utilizzo da parte dell’utente e non
comporta la manutenzione del tracciato.
Tale situazione determina la necessità di predisporre un programma di progressivo
rinnovamento tecnologico e qualitativo.
12
A.2.3 VIABILITA’ E PARCHEGGI
Si è già rilevato come la viabilità interna all’area dell’Amiata sia più che sufficiente.
Esistono 4 zone di parcheggio in prossimità dei 4 poli sciistici (la quantità è espressa in
persone, calcolando 40 persone per pullman e 3 persone per autovettura).
POLI
Cantore - Marsiliana
Contessa
Vetta
Macinaie
TOTALE
QUANTITA’ PERSONE
1200
1250
500
2400
5350
Un totale di parcheggi per circa 5400 persone appare chiaramente insufficiente per i
periodi di punta nei quali le persone presenti nell’area toccano circa le 10.000 unità come
quest’anno è successo nel week-end della Befana.
Considerando la sostenibilità degli interventi e la compatibilità ambientale che non
consente ulteriori ampliamenti si rende necessario pensare alla riorganizzazione e
regolamentazione dei flussi.
13
A.2.4 IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE
Gli impianti d’ innevamento artificiale ad oggi coprono circa il 55% dell’area sciabile e molti
di questi hanno una connotazione di ripristino e non di innevamento da zero.
La situazione più grave è costituita dalla mancanza di approvvigionamento idrico
attraverso condotte da bacini a ripristino continuo non pluviale e comunque di acqua non
potabile.
Per tale motivo la Comunità Montana Amiata Val d’Orcia ha in via di realizzazione un
progetto per il risanamento del “lago verde” di Abbadia S.S., sito a quota 890 m, da
destinare a bacino di accumulo sia pluviale che imbrifero dal quale, con la seconda fase
progettuale già in fase esecutiva, sarà possibile portare in quota a 1400 m nell’invaso
interrato della Marsigliana, acqua a flusso continuo da immettere nella rete d’innevamento
artificiale esistente ed in via di progettazione al fine di garantire la copertura di tutta l’area
sciabile e l’approvvigionamento dell’invaso in quota di “ Pratolungo” nel Comune di Castel
del Piano.
La necessità di avere un idoneo impianto di innevamento artificiale è ormai divenuta
improcrastinabile per garantire un offerta di neve credibile alla domanda.
Nonostante l’Amiata sia una montagna con alte precipitazioni nevose riscontra situazioni
di microclima dettate dalla sofferenza di venti provenienti dai quadranti sud che mettono in
difficoltà il mantenimento del manto nevoso.
Proprio a causa di tale situazione e per la ormai consolidata esperienza nell’alta durata
della neve artificiale, risulta quanto mai necessario provvedere all’innevamento dell’area
sciabile nei classici periodi novembre ed inizio dicembre quando la stabilità delle
temperature consente una buona produzione di neve.
PRECIPITAZIONI NEVOSE E TEMPERATURE
Stagione invernale
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
neve caduta
cm. 175
cm. 221
cm. 270
cm. 149
cm. 269
cm. 320
cm. 141
cm. 109
cm. 98
cm. 151
cm. 354
cm. 419
Tmin-Tmax
-11 +11
-13 +10
-13 +8
-17 +8
-11 +10
-16 +10
-8 +12
-14 +11
-13 +14
-14 +11
Dati Gentilmente concessi dal Corpo Forestale dello Stato
14
A.2.5 STRUTTURE RICETTIVE
STRUTTURE ALBERGHIERE
Comuni
Alberghi ****
Posti
Numero Letto
Abbadia San
Salvatore
Arcidosso
Castel del
Piano
Castell'Azzara
Castiglione
d'Orcia
Cinigiano
Piancastagnaio
Radicofani
Roccalbegna
Santa Fiora
Seggiano
Semproniano
TOTALE
Alberghi ***
Alberghi **
Alberghi *
TOTALE
ALBERGHI
Posti
Numero Letto
Posti
Numero Letto
Posti
Numero Letto
TOT Posti
alb Letto
0
1
0
108
19
4
843
284
1
3
25
100
1
0
30
0
21
8
898
492
0
0
0
0
2
0
167
0
4
1
178
66
1
0
14
0
7
1
359
66
2
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
2
5
2
1
61
0
96
0
61
304
56
16
2
0
0
2
0
1
1
1
48
0
0
33
0
46
14
24
1
0
1
0
0
1
1
0
16
0
21
0
0
38
25
0
6
0
4
2
2
7
4
2
157
0
117
33
61
388
95
40
3
140
39
1888
16
534
6
144
64
2706
Case per ferie
Posti
Comuni
Numero Letto
Abbadia San
Salvatore
1
Arcidosso
0
Castel del
Piano
0
Castell'Azzara
0
Castiglione
d'Orcia
2
Cinigiano
0
Piancastagnaio
0
Radicofani
0
Roccalbegna
0
Santa Fiora
0
Seggiano
0
Semproniano
0
TOTALE
3
Residence
CAV
Posti
Numero Letto
Affittacamere
Posti
Numero Letto
Numero
Posti Letto
30
0
0
0
0
0
0
3
0
125
3
1
32
8
0
0
1
0
41
0
1
1
22
15
1
4
9
35
65
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
22
50
0
0
0
0
0
0
2
3
0
1
1
2
2
0
31
54
0
24
10
26
44
0
6
3
2
2
1
2
0
7
48
28
3
10
12
13
0
65
95
3
113
16
351
32
263
15
Rifugi Alpini
B&B
Campeggi
Alloggi Agrituristici
Posti
Posti
Posti
Comuni
Numero Letto
Numero Letto
Numero Letto
Numero
Abbadia San
Salvatore
0
0
0
0
0
0
2
Arcidosso
0
0
0
0
0
0
11
Castel del
Piano
0
0
0
0
1
496
11
Castell'Azzara
0
0
0
0
0
0
2
Castiglione
d'Orcia
0
0
2
12
0
0
35
Cinigiano
0
0
0
0
1
280
23
Piancastagnaio
1
47
0
0
0
0
3
Radicofani
0
0
0
0
0
0
14
Roccalbegna
0
0
0
0
0
0
11
Santa Fiora
0
0
1
10
0
0
4
Seggiano
0
0
0
0
0
0
14
Semproniano
0
0
1
6
0
0
9
TOTALE
1
47
4
28
2
776
139
Posti Letto
12
150
165
21
363
192
22
179
96
41
152
182
1575
TOTALE EXTRA ALBERGHIERI TOTALE GENERALE
Comuni
Abbadia San
Salvatore
Arcidosso
Castel del
Piano
Castell'Azzara
Castiglione
d'Orcia
Cinigiano
Piancastagnaio
Radicofani
Roccalbegna
Santa Fiora
Seggiano
Semproniano
TOTALE
Numero
Posti Letto
Numero
Posti Letto
6
15
74
283
27
23
972
775
15
7
733
71
22
8
1092
137
48
31
6
17
13
9
16
17
541
604
72
213
118
90
196
253
54
31
10
19
15
16
20
19
698
604
189
246
179
478
291
293
200
3248
264
5954
La dotazione complessiva di posti letto, circa 6000 unità, appare soddisfacente ed in
particolare le dotazioni di servizi annessi alle strutture è cresciuta negli ultimi anni
significativamente raggiungendo livelli di qualità in linea con il mercato.
Infatti quasi tutte le strutture hanno effettuato interventi di ristrutturazione straordinaria
innalzando il livello dell’offerta.
16
A.3
MOVIMENTI TURISTICI
I movimenti turistici del Monte Amiata hanno risentito negli ultimi anni delle grandi
trasformazioni culturali, economiche e motivazionali della domanda in linea con
l’andamento del mercato turistico regionale e nazionale.
Per quanto concerne il turismo invernale diventa preponderante, nella definizione
quantitativa dei flussi la variabilità climatica in essere, che comunque nelle passate
stagioni 2004/2005 e 2005/2006 ha fatto registrare un significativo incremento legato alla
consistenza dell’innevamento, quasi ai limiti dell’eccezionalità sia per quantità che per
qualità.
Tale situazione ha garantito nella stagione 2004/2005 94 giornate di apertura della
stazione e nel 2005/2006 117 giornate (comprese in entrambe il mese di dicembre).
In questo contesto si evidenzia dai dati allegati e da quelli dell’osservatorio turistico
toscano un trend in espansione che peraltro investe tutta la stagionalità del Monte Amiata.
Questa conforta la vitalità progettuale che ad oggi pervade l’intera zona con una ritrovata
coesione d’intenti.
Altra trasformazione in atto è quella dell’accoglienza che ricerca sempre di più alle
diversificate esigenze della domanda.
Per quanto concerne i flussi dell’area sciabile nella stagione 2004/2005 si sono registrati
circa 500.000 passaggi ed in quella 2005/2006 circa 600.000.
Dall’analisi degli arrivi degli ultimi due anni appare evidente che, se rapportati al bacino
d’utenza teorico, esistono margini di forte recupero della domanda.
Tale affermazione è supportata anche dalla particolare connotazione geografica, storica,
artistica, culturale ed enogastronomica dei comprensori circostanti (bacini di prossimità).
Infatti l’Amiata è come “un’ isola in una terra ferma” ricca di forti spinte motivazionali per la
domanda del mercato turistico.
Dalla pubblicazione Toscana e Turismo 2005, edita dall’Osservatorio Turistico Regionale,
emerge un dato rilevante ovvero che l’APT dell’Amiata è la seconda APT in Toscana per
crescita di presenze totali tra 2004 e 2005 e quindi passa da APT in difficoltà
congiunturale ad APT in espansione.
Ma nel contempo è il fanalino di coda per totale di presenze per APT in Toscana.
La lettura del combinato disposto di questi dati con la ritrovata coesione d’intenti degli
ultimi anni sancita con la creazione di strumenti di gestione unitaria delle aree, che
privilegiano l’accoglienza, la qualità, l’offerta alternativa e la comunicazione porta
inequivocabilmente ad affermare che ci sono forti possibilità di ulteriore recupero nei
flussi.
Per consentire questo sviluppo è quanto mai necessario trovare delle idonee soluzioni
d’incentivazione del settore.
17
18
ARRIVI E PRESENZE
ALBERGHI
COMUNI
Italiani
Stranieri
51.202
1.281
3.161
9.110
656
Stranieri
Presen.
6.496 17.950
57.698
432
2.752
767
1.989
3.928
11.099
3.872
2.616
53
265
709
2.881
0
39
26
45
26
Totale Si
20.486
62.967
2.127
8.795 22.613
Arcidosso
4.695
14.440
2.515
16.027
Castedelpiano
4.498
20.471
448
2.167
Radicofani
16.669
Presen.
Italiani
Arrivi
Piancastagnaio
Arrivi
Totale
Presen.
Castiglione d'O.
Presen.
EXTRALBERGHIERI
Arrivi
Abbadia S.S.
Arrivi
Castell'Azzara
Roccalbegna
2005
Arrivi
TOTALE
Totale
Italiani
Arrivi
Presen.
Inc. %
su
totale
8.039 18.424
61.993
23,26
9.583
33.742
12,66
1.305
1.372
5.807
2,18
8.765
1.623
11.357
4,26
4.784
29.283 31.002 112.899
42,36
18.861
3.077
21.766
8.842
40.627
15,24
7.843
32.934
4.617
21.863 12.460
54.797
20,56
5.347
558
2.191
451
3.156
1.009
5.347
2,01
Presen.
Arrivi
Presen.
42
1.543
474
13.458
1.783
9.185
5.655
22.643
634
1.886
29
1.040
663
84
71
197
134
3.246
205
71.762
5.009
18.293
1.988
15.014
7.210
30.467
1.070
4.421
562
4.946
22.638
3.345
12.463
0
0
558
Stranieri
Arrivi
Totale
Arrivi
Presen.
Presen.
4.295 17.101
53.954
1.323
7.033
22.568
2.550
11.174
2.926
1.290
4.502
82
3.443
794
2.592
829
6.997
33.307 26.218
83.616
5.739
1.632
10.160
5.765
4.169
19.696
7.514
32.159
2.191
451
3.156
1.009
182
307
152
220
334
527
1.177
3.669
215
1.571
1.392
5.240
1.359
3.976
367
1.791
1.726
5.767
2,16
Santa Fiora
2.787
10.755
325
1.082
3.112
11.837
386
1.444
103
768
489
2.212
3.173
12.199
428
1.850
3.601
14.049
5,27
Seggiano
1.235
2.630
305
766
1.540
3.396
870
3.171
700
5.281
1.570
8.452
2.105
5.801
1.005
6.047
3.110
11.848
4,44
Semproniano
1.016
2.446
283
417
1.299
2.863
6.854
17.628
188
729
7.042
18.357
7.870
20.074
471
1.146
8.341
21.220
7,96
Totale Gr
14.413
51.049
4.028
20.679 18.441
71.728 14.260
44.987
6.388
36.940 20.648
81.927 28.673
96.036
10.416
57.619 39.089 153.655
57,64
Totale Amiata
34.899 114.016
6.155
29.474 41.054 143.490 19.269
63.280
8.376
51.954 27.645 115.234 54.891 179.652
15.200
86.902 70.091 266.554
100,00
2.544
9.283
2.042
15.787
9.283
2.042
Cinigiano (dal 2005)
0
0
4.586
25.070
2.544
15.787
4.586
25.070
TOTALE GR (con Cinigiano)
14.413
51.049
4.028
20.679 18.441
71.728 16.804
54.270
8.430
52.727 25.234 106.997 31.217 105.319
12.458
73.406 43.675 178.725
TOTALE AM (con Cinigiano)
34.899 114.016
6.155
29.474 41.054 143.490 21.813
72.563
10.418
67.741 32.231 140.304 57.435 188.935
17.242 102.689 74.677 291.624
19
ARRIVI E PRESENZE
ALBERGHI
COMUNI
Italiani
Stranieri
1.286
4.893 15.131
48.166
493
1.986
3.018
8.023
896
2.002
3.914
10.025
3.718
483
1.635
40
45
523
1.680
0
0
0
0
0
Totale Si
17.346
52.931
2.222
Arcidosso
7.092
21.004
2.934
Castedelpiano
3.430
17.389
425
1.929
Castell'Azzara
0
0
0
333
891
Santa Fiora
2.816
Seggiano
Totale
Italiani
Stranieri
Arrivi
Presen.
Arrivi
Presen.
91
1.353
584
3.339
14.338
45.259
9.469
1.826
7.112
5.544
16.581
6.736
439
2.482
68
566
507
3.048
0
0
0
0
0
0
6.940 19.568
59.871
4.650
13.937
1.985
9.031
14.294 10.026
35.298
943
4.119
561
3.855
19.318
2.294
9.742
0
0
0
451
172
257
505
1.148
10.724
530
1.429
3.346
1.168
3.178
248
523
909
3.087
271
531
Totale Gr
15.748
56.273
Totale Amiata
33.094
109.204
Semproniano
43.273
Arrivi
TOTALE
Presen.
Roccalbegna
13.845
Stranieri
Presen.
Radicofani *
Presen.
Italiani
Arrivi
Piancastagnaio
Arrivi
Totale
Presen.
Castiglione d'O.
Presen.
EXTRALBERGHIERI
Arrivi
Abbadia S.S.
Arrivi
2004
Arrivi
Totale
Presen.
Incidenza %
Arrivi
Presen.
sul totale
1.377
6.246 15.715
51.505
22,31
17.492
2.722
9.114
9.458
26.606
11,53
922
4.117
108
611
1.030
4.728
2,05
0
883
3.604
821
5.352
1.704
7.956
3,45
6.635
22.968
22.879
70.472
5.028
21.323 27.907
90.795
39,33
5.601
1.504
9.720
8.035
25.123
3.495
19.895 11.530
45.018
19,50
2.439
11.548
4.733
21.290
5.724
27.131
2.864
13.477
8.588
40.608
17,59
1.907
505
3.471
956
5.378
451
1.907
505
3.471
956
5.378
2,33
964
2.677
346
2.184
1.310
4.861
1.297
3.568
518
2.441
1.815
6.009
2,60
12.153
251
925
45
319
296
1.244
3.067
11.649
575
1.748
3.642
13.397
5,80
1.416
3.701
681
2.394
432
3.877
1.113
6.271
1.849
5.572
680
4.400
2.529
9.972
4,32
1.180
3.618
5.626
15.170
292
875
5.918
16.045
6.535
18.257
563
1.406
7.098
19.663
8,52
4.580
18.963 20.328
75.236
11.210
36.934
4.620
27.875 15.830
64.809
26.958
93.207
9.200
46.838 36.158
140.045
60,67
6.802
25.903 39.896
135.107
15.860
50.871
6.605
36.906 22.465
87.777
49.837
163.679
14.228
68.161 64.065
230.840
100,00
20
VARIAZIONI PERCENTUALI 2004 /2005
ALBERGHI
COMUNI
Italiani
Arrivi
Abbadia S.S.
Stranieri
Presen.
Arrivi
EXTRALBERGHIERI
Totale
Presen.
Arrivi
Italiani
Presen.
Arrivi
Stranieri
Presen.
Arrivi
TOTALE
Totale
Presen.
Arrivi
Italiani
Presen.
Arrivi
Stranieri
Presen.
Arrivi
Totale
Presen.
Arrivi
Presen.
20,40
18,32
-0,39
32,76
18,63
19,79
-12,37
38,57
-53,85
14,04
-18,84
28,63
19,27
19,21
-3,92
28,71
17,24
20,36
Castiglione d'O.
4,74
13,55
-14,40
-0,65
0,36
10,71
4,14
42,13
-2,35
29,15
2,00
36,56
4,41
29,02
-6,32
22,60
1,32
26,82
Piancastagnaio
35,82
60,00
32,50
488,89
35,56
71,49
44,42
-24,01
-57,35
83,75
30,77
-4,00
39,91
9,35
-24,07
113,58
33,20
22,82
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-10,08
-28,08
0,97
63,77
-4,75
42,75
Totale Si
18,10
18,96
-4,28
26,73
15,56
19,86
7,72
31,25
0,15
66,25
5,46
45,01
14,59
18,65
-4,85
37,33
11,09
24,34
Arcidosso
-33,80
-31,25
-14,28
12,12
-28,09
-13,69
13,47
7,33
0,18
2,46
8,51
4,53
-28,25
-24,93
-11,96
9,40
-23,31
-9,75
Castedelpiano
31,14
17,72
5,41
12,34
28,30
17,19
45,82
27,93
70,93
70,56
58,76
51,05
37,02
21,39
61,21
62,22
45,09
34,94
Castell'Azzara
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
23,73
14,89
-10,69
-9,08
5,54
-0,58
23,73
14,89
-10,69
-9,08
5,54
-0,58
Roccalbegna
-45,35
-65,54
-11,63
-14,40
-33,86
-54,09
22,10
37,06
-37,86
-28,07
6,26
7,80
4,78
11,43
-29,15
-26,63
-4,90
-4,03
Santa Fiora
-1,03
0,29
-38,68
-24,28
-6,99
-2,60
53,78
56,11
128,89
140,75
65,20
77,81
3,46
4,72
-25,57
5,84
-1,13
4,87
5,74
-17,24
22,98
46,46
8,76
-8,24
27,75
32,46
62,04
36,21
41,06
34,78
13,85
4,11
47,79
37,43
22,97
18,81
Semproniano
11,77
-20,76
4,43
-21,47
10,08
-20,87
21,83
16,20
-35,62
-16,69
18,99
14,41
20,43
9,95
-16,34
-18,49
17,51
7,92
Totale Gr
-8,48
-9,28
-12,05
9,05
-9,28
-4,66
27,21
21,80
38,27
32,52
30,44
26,41
6,36
3,04
13,22
23,02
8,11
9,72
5,45
4,41
-9,51
13,79
2,90
6,20
21,49
24,39
26,81
40,77
23,06
31,28
10,14
9,76
6,83
27,50
9,41
15,47
Radicofani
Seggiano
Totale Amiata
21
A.4
CONCLUSIONI
Da questa analisi di contesto emerge con forza una situazione che presenta dei punti di
forza, delle opportunità, dei punti di debolezza e dei rischi reali.
Punti di forza
•
Il Monte Amiata è una stazione sicuramente a dimensione d’uomo con delle
peculiarità positive legate all’ambiente, al calore dell’accoglienza ai prodotti tipici
alla sua storia e tradizioni ed ai bacini di prossimità che costituiscono di per sé dei
prodotti unici come le strade dei vini del Montecucco, Brunello e Nobile, la Val
d’Orcia (classificata nel 2004 dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità) i
centri storici ed artistici e più in generale il cuore della qualità dell’offerta turistica
Toscana.
•
Pertanto è una zona che si caratterizza ancora per essere composto da stazionivillaggio, piuttosto che da stazioni integrate di tipo industriale. La stazione-villaggio
è un sito storico d’insediamento che possiede una rete di relazioni sociali
indipendenti dal flusso turistico. Questo prodotto sembra essere quello che ha le
maggiori credenziali per sopravvivere (offre in più la possibilità di coinvolgere il
turista entro la dimensione storico-culturale del luogo, elemento fondamentale per
attrarre i turisti meno giovani, che sono in numero crescente, dato il progressivo
invecchiamento della popolazione).
Opportunità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Catturare nuovi flussi turistici dal bacino d’utenza teorico.
Innovare il prodotto turistico (attraverso uno studio sui fattori che permettano di
mantenere la competitività).
Imparare a governare il sistema degli attori delle varie destinazioni.
Investire nell’area sciabile e nella tutela ambientale, che rimangono l’attrattiva
principale, sia con i sistemi di innevamento artificiale,sia con l’ammodernamento
degli impianti che con gli altri servizi anche alternativi allo sci.
Rendere operativi i vari strumenti urbanistici vigenti e crearni alcuni specifici.
Utilizzare i canali delle attività agonistiche per far nascere un mercato degli sport
invernali agonistici.
Utilizzare discipline quali la sociologia e la psicologia collettiva per far leva sugli
aspetti che attraggono il sentimento di coesione e di apparteneza alle comunità ed
al territorio.
Consolidare i nuovi strumenti d’associazione d’impresa in sinergia con il pubblico in
una sorta di project financing.
Consolidare le attività di comunicazione.
Assecondare i nuovi sport sulla neve, quali lo snowboard, le ciaspolate, il freeride.
Assecondare l’invecchiamento della popolazione prevedendo un sempre maggiore
numero di servizi di intrattenimento commerciale,culturale e fitness che attraggono i
clienti meno giovani che non si possono dedicare alle pratiche sportive.
Valorizzare la dimensione storico-culturale del luogo per coinvolgere sempre di più
il turista
22
•
Assecondare la modalità di fruizione dei nuovi sport, praticabili da pochi e soggetti
ad essere solo osservati dalla maggioranza e nuove tendenze come le ciaspolate
che invece privilegiano un maggior contatto con la natura.. Necessario organizzare
dei “teatri” per gli spettatori degli spettacoli offerti dai nuovi sport (snowboardingfreeride).
Punti di debolezza
•
Il maggior punto di debolezza è la difficoltà congiunturale del territorio e di
prospettiva economica di sviluppo che determina un’equilibrio precario della
sostenibilità d’impresa privata ed una conseguente diminuzione sensibile della
capacità d’investimento e di sviluppo.
•
Analoga situazione viene vissuta anche dagli EEPP che vengono penalizzati sia
dalle politiche nazionali che dalle dinamiche economico-sociali della zona.
•
La posizione geografica dell’Amiata in termini di condizioni meteo anche se detiene
un microclima consolidato che la può definire una montagna ad alto innevamento.
Rischi reali
•
Gli attuali cambiamenti climatici che mettono in crisi il settore nell’arco alpino hanno
determinato negli appennini e nel corso delle tre ultime stagioni una miglioramento
significativo dei livelli di innevamento ma sono da considerarsi una minaccia.
•
Le economie di scala.
•
L’abbandono del territorio.
•
Congiuntura economica.
A.5
OBIETTIVO
L’obiettivo di quest’analisi di contesto è quello di supportare con dati statistici e di analisi la
situazione della stazione sciistica del Monte Amiata,al fine di sostenere il protocollo
d’intesa tra soggetti pubblici e privati per un piano di sviluppo delle attività turistiche
dell’area che venga accolto dalla Regione Toscana e formalizzato con un accordo di
programma.
Nel protocollo d’intesa allegato sono elencate tutte le azioni concordate e tradotte in schede
sintetiche progettuali con i relativi costi previsti.
23
PARTE B – AZIONI DEL PIANO DI SVILUPPO
SOMMARIO AZIONI DEL PIANO DI SVILUPPO
1
ADEGUAMENTO PISTE ALLE LEGGI REGIONALE 93/93 E NAZIONALE 363/2003
…………………………………………………………………………………………………25
1.1
MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA......................................................................................... 25
1.2
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA,INERBIMENTO,RIPRISTINO SCARPATE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA......................................................................................................... 25
2
SVILUPPO SOSTENIBILE – L’AMBIENTE COME RISORSA ..................................26
2.1
2.2
RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE .................................................................................... 26
CREAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI NEI TRE COMUNI PER QUALIFICAZIONE AREE
26
2.3
QUALIFICAZIONE DEI POLI MACINAIE-CONTESSA-MARSILGLIANA-1° RIFUGIO-2°RIFUGIO3°RIFUGIO- PER ARREDO URBANO, ATTIVITA’ COMMERCIALI E GESTIONE PARCHEGGI ........... 26
2.4
CREAZIONE DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI ( INFO-POINT, SCUOLE SCI, ATTIVITA’ DI
POLIZIA, SOCCORSO PISTE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI,DEPOSITI SCI A GETTONE ..................... 26
2.5
RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA ,PISTE CICLABILI e PERCORSI ATTREZZATI 26
3
INNEVAMENTO ARTIFICIALE ..................................................................................27
3.1
ADDUZIONE ACQUE, BACINI INTERRATI E/O A CIELO APERTO E CONDOTTE .................. 27
3.2
IMPIANTI DI INNEVAMENTO ( realizzazione ex-novo ed aggiornamento tecnologico degli
esistenti ) ..................................................................................................................................................... 27
4
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RISALITA ................................................................28
4.1
4.2
4.3
5
RIQUALIFICAZIONE DELLA SEGNALETICA PER ATTIVITA’................................28
5.1
5.2
5.3
6
SENTIERISTICA PEDONABILE .................................................................................................... 28
SENTIERISTICA CICLABILE......................................................................................................... 28
AREA SCIABILE ............................................................................................................................ 28
FORMAZIONE ...........................................................................................................29
6.1
6.2
6.3
6.4
7
RINNOVO VITA TECNICA............................................................................................................. 28
SOSTITUZIONE IMPIANTI A TERRA CON QUELLI AEREI......................................................... 28
RAZIONALIZZAZIONE PER QUANTITA’ E QUALITA’ ................................................................. 28
MAESTRI DI SCI............................................................................................................................ 29
PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA,SORVEGLIANZA E SOCCORSO. ........................ 29
OPERATORI DI PEDANA.............................................................................................................. 29
PROFESSIONI TURISTICHE GIÀ RICONOSCIUTE ................................................................... 29
IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE.........................30
7.1
SITI INTERNET e COMUNICAZIONE ........................................................................................... 30
7.2
WEBCAM e CENTRALINE METEO .............................................................................................. 30
7.3
RETE DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ............... 30
7.4
CREAZIONE DI INFOPOINT MULTIMEDIALI NEI CENTRI DEI SINGOLI COMUNI RIFERITI
ALLE ATTIVITA’ DELLA MONTAGNA........................................................................................................ 30
7.5
CONNESSIONE A BANDA LARGA DELL’AREA MONTANA....................................................... 30
8
9
PROMOZIONE DELLA DOMANDA,DELL’OFFERTA E DELL’ACCOGLIENZA......31
PROMOZIONE DELLO SPORT.................................................................................31
9.1
OMOLOGAZIONE DI ALCUNE PISTE PER ATTIVITA’ AGONISTICHE PER SCI ALPINO E DI
FONDO........................................................................................................................................................ 31
9.2
FISI E SCUOLE.............................................................................................................................. 31
24
1
ADEGUAMENTO PISTE ALLE LEGGI REGIONALE 93/93
E NAZIONALE 363/2003
1.1
MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA
1.2
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA,INERBIMENTO,RIPRISTINO
SCARPATE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIF
PROGETTI
1.1
Messa a norma ed in sicurezza delle PISTE DA DISCESA “Canal Grande in ogni sua parte” –
“Crocicchio-DEDO” – in relazione alla L.R. 93/93 e L.N. 363/2003 con tutti gli elementi tecnici relativi
alla realizzazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con
particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla
ricomposizione ambientale,alla segnaletica,alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché,
laddove necessario, agli impianti per la produzione della neve.
1.2
Inerbimento e ripristino scarpate delle piste “Crocicchio Dedo, Nordica, Canalone,Vetta”, assicurando
entro i limiti dell’area vegetazionale la perenne copertura vegetativa e garantendo, attraverso
sistematici controlli ed interventi manutentori, la perfetta efficienza dei drenaggi, la captazione, la
deviazione o il razionale accompagnamento delle acque di superficie. Inerbimento da effettuare con il
moderno sistema dell’idrosemina.
1.1
Messa a norma ed in sicurezza delle PISTE DA DISCESA “PANORAMICA” – “DIRETTISSIMA” –
“ASSO DI FIORI” – “JOLLY” e BELLARIA” in relazione alla L.R. 93/93 e L.N. 363/2003 con tutti gli
elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali
opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici
erbose, alla ricomposizione ambientale,alla segnaletica,alle opere atte a garantire la sicurezza degli
utenti, nonché, laddove necessario, agli impianti per la produzione della neve.
1.2
Inerbimento e ripristino scarpate delle piste “PANORAMICA” – “DIRETTISSIMA” – “ASSO DI FIORI” –
“JOLLY” e BELLARIA”, assicurando entro i limiti dell’area vegetazionale, la perenne copertura
vegetativa e garantendo, attraverso sistematici controlli ed interventi manutentori, la perfetta efficienza
dei drenaggi, la captazione, la deviazione o il razionale accompagnamento delle acque di superficie.
1.2
Sistemazione di parte del tracciato della seggiovia Macinaie per consentire, anche nelle zone più ripide
e disagiate, l'accesso sotto all'impianto di un mezzo dotato di braccio meccanico con cestello porta
persone per consentire un efficace soccorso in linea in caso di guasto, nel rispetto delle prescrizioni di
legge, ed una più agevole ed efficace manutenzione dell'impianto.
1.1,1.2
Sfruttamento di parte del tracciato della seggiovia Macinaie per la realizzazione di una pista da discesa
con caratteristiche espressamente dedicate alla pratica dello "Snow Board" così come indicato dai più
recenti studi nel settore.
25
2
SVILUPPO SOSTENIBILE – L’AMBIENTE COME RISORSA
2.1
RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE
2.2
CREAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI NEI TRE COMUNI PER
QUALIFICAZIONE AREE
2.3
QUALIFICAZIONE DEI POLI MACINAIE-CONTESSA-MARSILGLIANA1° RIFUGIO-2°RIFUGIO-3°RIFUGIO- PER ARREDO URBANO,
ATTIVITA’ COMMERCIALI E GESTIONE PARCHEGGI
2.4
CREAZIONE DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI ( INFO-POINT,
SCUOLE SCI, ATTIVITA’ DI POLIZIA, SOCCORSO PISTE SERVIZI
IGIENICI PUBBLICI,DEPOSITI SCI A GETTONE
2.5
RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA ,PISTE CICLABILI e
PERCORSI ATTREZZATI
RIF
PROGETTI
2.3
Sistemazione aree di sosta ripristino manto bituminoso razionalizzazione e valorizzazione nuova area di sosta
camper in loc. Marsiliana.
Ripristino manto bituminoso e messa a norma parcheggi 1°,2°,3° rifugio.
Sistema di controllo flussi per l’ accesso ai parcheggi dei 3 rifugi e marsilina
Recupero e sistemazione vecchi siti, eliminazione totale vecchi impianti e vecchie linee,
2.1
2.3
2.4
Sistemazione dell’arredo urbano delle zone Marsiliana Cantore e Vetta con adeguamento segnaletica,
parcheggi, bagni pubblici, attrezzature varia a servizio degli utenti (panchine, illuminazione dei poli, raccolta rifiuti,
bagni chimici a gettone, attrezzature per il tempo libero, etc,) e realizzazione di strutture polifunzionali in legno da
destinare a: info-point-scuola di sci,vigilanza,soccorso ecc e/o recupero,con destinazione d’uso a servizi pubblici
e consortili della stazione di partenza ed arrivo seggiovia
2.5
Ripristino della "PISTA DA FONDO Loc. Marsiliana" con uso estivo come pista da Cross Bike, attrezzature
naturali sportive
2.5
Ripristino sentieristica,piazzole ed aree attrezzate
2.2
Predisposizioni piani urbanistici particolareggiati delle aree 1°,2°,3° e marsiliana da inserire nei piani strutturali,
Con l’inserimento nel Piano per l'Area Sciabile Amiatina, e conseguentemente in tutti i Piani strutturali comunali
ed intercomunali, degli interventi previsti dal piano, attualmente non previsti.
2.1
Realizzazione nuovo impianto di depurazione acque nere in località Macinaie
2.5
Sistemazione area Laghetto “Pratolungo” con valorizzazione della ex-lottizzazione attraverso un progetto di
inserimento di attrezzature naturali-sportive dedicate alla fruibilità della montagna da parte dei gruppi di giovani e
studenti.
2.1
Sistemazione dell’arredo urbano delle zone Macinaie – Contessa con adeguamento segnaletica, parcheggi,
bagni pubblici, attrezzature varia a servizio degli utenti (panchine, illuminazione dei poli, raccolta rifiuti, bagni
chimici a gettone, attrezzature per il tempo libero, etc,)
2.4
Riqualificazione delle strutture esistente attualmente non utilizzate o necessarie di ristrutturazione nei poli
Contessa e Macinaie (Vecchio Rifugio, stazione partenza seggiovia Macinaie, Rifugio San Felice.)
2.4
Riqualificazione sistemazione ed aggiornamento delle strutture necessarie ad ospitare servizi o mezzi operativi
nei poli Contessa e Macinaie (Locale per il Pronto Soccorso, rimesse per mezzi battipista, ecc..)
2.3
Area di sosta per camper in loc. Macinatole
26
3
INNEVAMENTO ARTIFICIALE
3.1
ADDUZIONE ACQUE, BACINI INTERRATI E/O A CIELO APERTO E
CONDOTTE
3.2
IMPIANTI DI INNEVAMENTO ( realizzazione ex-novo ed
aggiornamento tecnologico degli esistenti )
RIF
PROGETTI
3.1
Adduzione acqua dal lago verde di Abbadia S.S. all’invaso della marsiliana e collegamento in rete agli impianti
esistenti dell’intera area sciabile
Realizzazione dell’impianto di “innevamento programmato” sulle piste Canal Grande Cantore, Canal Grande
Marsiliana completo di, condotte di servizio, stazioni di pompaggio, eventuale cabina di trasformazione ed
impianti tecnologici per la produzione neve
3.2
3.2
Aggiornamento tecnologico dell’impianto di “innevamento programmato” delle Piste Crocicchio e Vetta per
consentirne l'innevamento, in condizioni di temperatura ottimali, in meno di 48 ore e permettere la fruibilità delle
vacanze natalizie a tutta la stazione. L'intervento consisterà nell’inserimento di impianti tecnologici di nuova
generazione per la produzione neve con aggiornamento ed adeguamento delle attuali condotte di servizio,
stazione di pompaggio e cabina di trasformazione.
3.2
Realizzazione dell’impianto di “innevamento programmato” sulle piste Bellaria e Contessa completo di,
condotte di servizio, stazioni di pompaggio, eventuale cabina di trasformazione ed impianti tecnologici per la
produzione neve
3.2
Aggiornamento tecnologico dell’impianto di “innevamento programmato” delle Piste Panoramica e Direttissima
per consentirne l'innevamento, in condizioni di temperatura ottimali, in meno di 48 ore e permettere la fruibilità
delle vacanze natalizie a tutta la stazione. L'intervento consisterà nell’inserimento di impianti tecnologici di
nuova generazione per la produzione neve con aggiornamento ed adeguamento delle attuali condotte di
servizio, stazione di pompaggio e cabina di trasformazione.
27
4
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RISALITA
4.1
RINNOVO VITA TECNICA
4.2
SOSTITUZIONE IMPIANTI A TERRA CON QUELLI AEREI
4.3
RAZIONALIZZAZIONE PER QUANTITA’ E QUALITA’
RIF
PROGETTI
4.1
Rifacimento impianto sciovia “La Croce”
4.2
Sostituzione sciovia Nordica con seggiovia biposto come disposto dal piano delle aree sciabili approvato nel
2002
4.3
SEGGIOVIA CANTORE: Realizzazione nuova seggiovia biposto ad agganciamento automatico con stazione
intermedia sopra il crocicchio
Realizzazione di "Tapis Roulant" con valenza sia estiva che invernale in località Vetta e Marsigliana.
Rifacimento impianto sciovia “Vetta”
4.3
4.1
4.1
Adeguamento normativo - Manutenzione Straordinaria per rinnovo vita tecnica dell’impianto di risalita esistente
e scaduto denominato “SCIOVIA SETTEBELLO”
4.1
4.3
Adeguamento normativo - Manutenzione Straordinaria per rinnovo vita tecnica dell’impianto di risalita esistente
e scaduto denominato “SCIOVIA CONTESSA”
SEGGIOVIA MACINAIE: Sostituzione della attuale seggiovia biposto che collega la stazione delle “Macinaie”
con la Vetta Amiata, con una seggiovia quadriposto di elevato valore tecnologico, capace, sia di incrementare
notevolmente la portata degli sciatori, sia di ridurre di alcuni minuti il tempo necessario per raggiungere la
Vetta.
4.3
Realizzazione di "Tapis Roulant" con valenza sia estiva che invernale in località Prato della Contessa e Prato
delle Macinaie.
5
RIF
RIQUALIFICAZIONE DELLA SEGNALETICA PER ATTIVITA’
5.1
SENTIERISTICA PEDONABILE
5.2
SENTIERISTICA CICLABILE
5.3
AREA SCIABILE
PROGETTI
5.1,5.2,5.3 Realizzazione della segnaletica nei percorsi,piazzole e panelli riassuntivi nei vari poli con ripristino di
quelli già esistenti nelle vie di accesso alla sentieristica
28
6
FORMAZIONE
RIF
6.1
6.2
6.3
6.4
6.1
MAESTRI DI SCI
6.2
PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA,SORVEGLIANZA E
SOCCORSO.
6.3
OPERATORI DI PEDANA
6.4
PROFESSIONI TURISTICHE GIÀ RICONOSCIUTE
PROGETTI
Corsi di qualificazione,aggiornamento e specializzazione attraverso la costituzione di un fondo specifico
svincolato dal fondo sociale europeo per la formazione con gestione compartecipata del Collegio
regionale maestri di sci e delle province
Corsi di qualificazione,aggiornamento e specializzazione attraverso la costituzione di un fondo specifico
svincolato dal fondo sociale europeo per la formazione con gestione compartecipata della FISPS
Corsi di qualificazione,aggiornamento e specializzazione attraverso la costituzione di un fondo specifico
svincolato dal fondo sociale europeo per la formazione con gestione compartecipata dell’ANEF
Corsi di qualificazione,aggiornamento e specializzazione attraverso la costituzione di un fondo specifico
svincolato dal fondo sociale europeo per la formazione con gestione compartecipata delle province
29
7
RIF
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
7.1
SITI INTERNET e COMUNICAZIONE
7.2
WEBCAM e CENTRALINE METEO
7.3
RETE DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO PANNELLI A MESSAGGIO
VARIABILE
7.4
CREAZIONE DI INFOPOINT MULTIMEDIALI NEI CENTRI DEI SINGOLI
COMUNI RIFERITI ALLE ATTIVITA’ DELLA MONTAGNA
7.5
CONNESSIONE A BANDA LARGA DELL’AREA MONTANA
PROGETTI
Incremento dei servizi offerti dal portale ufficiale della Stazione Invernale www.amiataneve.it e dal portale
promozionale di supporto www.monteamiata.org anche attraverso lo sviluppo di banche dati comuni che
permettano di centralizzare l’informazione, contribuendo ad uniformarla, ed acquistando cosi attendibilità e
fiducia nei confronti dell’utente che deve essere in grado di ricevere notizie corrette, qualsiasi sia la fonte dalla
quale vengono reperite. Questo comporta quindi un’analisi dettagliata del flusso dell’informazione e la sua
gestione continua in collaborazione con APT e Consorzi Turistici.
Incremento delle Webcam presenti con obiettivo finale di rendere la stazione “completamente virtuale” (una
Webcam in ognuno dei 5 poli) in modo da permettere all’utente di viverla anche quando non può essere
presente. Molto importante è anche l’installazione di centraline meteo che consentano la lettura in tempo reale
di temperatura e dati meteo in modo da tenere informato l’appassionato sull’evolvere delle condizioni
Metereologiche e permettergli di poter pianificare le sue giornate di sci. Queste ultime potrebbero far parte di
progettualità in collaborazione con gli enti preposti alla misurazione dei dati meteo Montani come per esempio il
Corpo Forestale dello Stato. Il monitoraggio in modo informatizzato di tali dati sarebbe di ausilio per la
costruzione di modelli particolareggiati sul clima della nostra montagna e per lo sviluppo dei nuovi sistemi di
innevamento programmato.
Installazione di una rete di pannelli a messaggio variabile sui cinque poli e sulle principali strade di connessione
alla montagna per una immediata segnalazione agli utenti delle condizioni stradali e dello stato di apertura di
impianti e servizi nonché di attività di animazione e di promozione della montagna.
Gli infopoint multimediali da installare nei principali centri urbani a valle hanno lo scopo non solo di rendere il
cittadino dei comuni montani partecipe dell’evolvere della situazione della propria montagna e quindi poter
essere punto principale del passaparola che si innesca per la divulgazione di dati e notizie, ma anche per
consentire a turisti di passaggio o che soggiornano in tali località di essere sempre informati sulla situazione
presente nella stazione, ricevendo così una sensazione di organizzazione e pianificazione e non quella
dell’improvvisazione che si ingenera nel cliente quando si incontrano difficoltà nel reperire le informazioni di
interesse. Tale rete di Infopoint avrebbe inoltre il vantaggio di promozione a 360° delle attività locali e
promozionali del territorio. Tali infopoint dovrebbero essere installati, tramite accordi con attività commerciali,
anche nelle vetrine di negozi posti nel centro delle principali città del nostro bacino di utenza come Siena,
Grosseto, Perugia, Viterbo e Roma in modo da tenere informati ed incuriosire anche i nostri utenti cittadini.
Gli infopoint multimediali da installare nei principali centri urbani a valle hanno lo scopo non solo di rendere il
cittadino dei comuni montani partecipe dell’evolvere della situazione della propria montagna e quindi poter
essere punto principale del passaparola che si innesca per la divulgazione di dati e notizie, ma anche per
consentire a turisti di passaggio o che soggiornano in tali località di essere sempre informati sulla situazione
presente nella stazione, ricevendo così una sensazione di organizzazione e pianificazione e non quella
dell’improvvisazione che si ingenera nel cliente quando si incontrano difficoltà nel reperire le informazioni di
interesse. Tale rete di Infopoint avrebbe inoltre il vantaggio di promozione a 360° delle attività locali e
promozionali del territorio. Tali infopoint dovrebbero essere installati, tramite accordi con attività commerciali,
anche nelle vetrine di negozi posti nel centro delle principali città del nostro bacino di utenza come Siena,
Grosseto, Perugia, Viterbo e Roma in modo da tenere informati ed incuriosire anche i nostri utenti cittadini.
30
8
PROMOZIONE DELLA DOMANDA,DELL’OFFERTA E
DELL’ACCOGLIENZA
RIF
PROGETTI
Progettazioni APT e Consorzio Terre di Toscana
9
PROMOZIONE DELLO SPORT
9.1
OMOLOGAZIONE DI ALCUNE PISTE PER ATTIVITA’ AGONISTICHE
PER SCI ALPINO E DI FONDO
9.2
FISI E SCUOLE
RIF
PROGETTI
9.1
Omologazione della Pista Crocicchio Dedo per attività agonistiche con interventi ed attrezzature tecniche e di
sicurezza necessarie
9.1
Omologazione pista di fondo La Marsiliana
9.1
Omologazione della Pista DIRETTISSIMA per attività agonistiche con interventi ed attrezzature tecniche e di
sicurezza necessarie
Realizzazione della "PISTA DA FONDO PRATOLUNGO" con sfruttamento delle strade di lottizzazione esistenti
Promozione dello sci nelle scuole
9.1
9.2
31
Allegato “A”
SINTESI PROGETTI E COSTI
RIF.
DESCRIZIONE
3.1
adduzione acqua lago verde-marsiliana+collegamento impianti
3.2
innevamento Direttissima-Panoramica
3.2
innevamento Bellaria-Contessa
3.2
3.2
innevamento crocicchio-dedo
innevamento canalone
1.2
inerbimento e ripristino scarpate
panoramica,direttissima,bellaria,jolly
1.2
Sistemazione idrogeologica ripristino fondo ed idrosemina piste
crocicchio-canalone-vetta
1.1
tracciato sotto seggiovia macinaie per sicurezza
1.1
messa a norma + sicurezza panoramca,direttissima,asso di
fiori,jolly,bellaria
1.1
messa a norma+sicurezza canalone
9.1
omologazione direttissima
9.1
omlogazione pista crocicchio-dedo
9.1-2.5
omologazione pista da fondo marsiliana
1.1
messa a norma + sicurezza crocicchio
5.1-5.25.3
segnaletica d'informazione poli e piste
4.1
rinnovo skilift contessa
4.1
rinnovo skilift settebello
PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO IMPORTO PUBBLICO PRIVATO
X
1.400.000
X
X
180.000
X
X
X
250.000
X
X
X
200.000
X
X
X
780.000
X
X
37.000
X
X
75.000
X
93.000
X
X
270.000
X
X
80.000
X
X
34.000
X
X
X
80.000
X
X
X
25.000
X
X
X
120.000
X
X
X
15.000
X
X
X
103.000
X
X
X
133.000
X
X
X
X
X
LAVORI IN
CORSO
32
4.3
sostituzione seggiovia macinaie con quadriposto
4.3
4.1
reaizzazione tapi roulant macinaie+contessa
sostituzione skilift croce
4.1
sostituzione skilift vetta
4.2
sostituzione skilift nordica con seggiovia biposto
4.3
realizzazione tapi roulant vetta e marsiliana
4.3
nuova seggiovia cantore biposto ad agganciamento automatico
2.3
ripristino parcheggi 1°-2°-3°rifugio-Marsiliana
9.2-8
promozione
6
formazione
7
progetto di comunicazione multimediale e di banda larga
9.1
realizzazione pista da fondo pratolungo
2.1
recupero e sistemazione vecchi siti
2.3
sistemazione area pratolungo
2.3
sitemazione arredo urbano macinaie-contessa
2.3-2.4
X
3.040.000
X
X
104.000
X
X
X
300.000
X
X
X
200.000
X
X
X
2.000.000
X
X
X
100.000
X
X
X
3.200.000
X
X
300.000
X
X
da definire
X
X
da definire
X
X
200.000
X
X
50.000
X
X
30.000
X
X
168.000
X
X
83.000*
X
X
350.000
X
X
X
X
X
interventi di sistemazione arredo urbano 1°-2°-3°rifugio-marsiliana
TOTALE
14.000.000
Note: da definire
33
ALLEGATO “B”: PROPOSTA DI MODIFICA LEGGE REGIONALE 93/93 IN BASE ALLA 363/03
L.R. 13 dicembre
1993, n. 93
L. 24 dicembre 2003,
n°363
Norme in materia di piste da sci e
impianti a fune ad esse collegati.
"Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo"
Titolo 1
____________________
NORME GENERALI
Art. 01 - Oggetto della legge
1. La presente legge, al fine di riqualificare e
razionalizzare le aree sciistiche e di garantire
la salvaguardia ambientale, nonché migliori
condizioni di sicurezza per l’utente, disciplina
la realizzazione, le modificazioni e l’esercizio
delle piste da sci e degli impianti a fune ad
esse collegati.
2.
Non
possono
essere
rilasciate
autorizzazioni e concessioni per piste e
impianti a fune ad esse collegati non compresi
nelle aree sciistiche attrezzate, ad eccezione di
quelle individuate ai sensi del secondo
comma dell’art. 2.
3. Ai fini della presente legge, per area
sciistica attrezzata si intende l’ambito
territoriale soggetto a prevalente innevamento
naturale in cui si realizza un insieme di piste
da fondo e/o da discesa e di impianti a fune
tra loro integrati.
Art. 02 - Direttive per la formazione
del piano provinciale delle aree
sciistiche attrezzate
1. In conformità al Programma Regionale di
Sviluppo e al Piano Regionale dei Trasporti, il
Consiglio regionale, sentite le Province
interessate, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge (1), provvede a:
a) individuare e perimetrare le aree sciistiche
attrezzate;
Capo I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia
di sicurezza nella pratica non agonistica degli
sport invernali da discesa e da fondo,
compresi i princìpi fondamentali per la
gestione in sicurezza delle aree sciabili,
favorendo lo sviluppo delle attività
economiche nelle località montane, nel
quadro di una crescente attenzione per la
tutela dell’ambiente.
Capo II
GESTIONE DELLE
ATTREZZATE
AREE
SCIABILI
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici
innevate, anche artificialmente, aperte al
pubblico e comprendenti piste, impianti di
risalita e di innevamento, abitualmente
riservate alla pratica degli sport sulla neve
quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la
tavola da neve, denominata «snowboard»; lo
sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport
individuati dalle singole normative regionali.
34
Commento: Ed anche artificiale,
aperto al pubblico e comprendenti
piste, impianti di risalita e di
innevamento, abitualmente
riservate alla pratica degli sport
sulla neve quali: lo sci, nelle sue
varie articolazioni; la tavola da
neve, denominata «snowboard»; lo
sci di fondo; la slitta e lo slittino;
b) dettare direttive cui devono attenersi le
Province nella predisposizione del piano
provinciale delle aree sciistiche attrezzate, con
particolare riferimento ai criteri di tutela e
salvaguardia ambientale anche in relazione al
periodo di non innevamento, nonché alla
realizzazione e utilizzazione di sistemi di
innevamento programmato;
c) individuare la Provincia competente ad
adottare ed approvare il piano delle aree
sciistiche attrezzate, nel caso in cui l’area
sciistica interessi il territorio di più province;
d) stabilire i criteri per la classificazione delle
piste e degli impianti in rapporto alle loro
caratteristiche funzionali e tecniche, per gli
aspetti non disciplinati dalla presente legge;
e) dettare i criteri per l’individuazione
dell’eventuale prevalente interesse comunale
delle aree sciistiche attrezzate, ai fini di cui al
secondo comma, lett. c) dell’art. 3.
2. La Regione detta altresì criteri per la
individuazione da parte della Provincia di
piste da fondo al di fuori delle aree sciistiche
attrezzate.
Art. 03 - Piano provinciale delle aree
sciistiche attrezzate - Contenuti
1. Le Province nel cui territorio ricadono le
aree sciistiche individuate dalla Regione ai
sensi del precedente art. 2, predispongono,
d’intesa con le Comunità Montane
territorialmente
interessate,
il
piano
provinciale delle aree sciistiche attrezzate.
2. Il piano provinciale provvede tra l’altro a:
a) localizzare, compatibilmente con i vincoli e
con gli eventuali usi civici esistenti sul
territorio, le piste da sci e gli impianti a fune
ad esse collegati, nonché altri eventuali spazi
riservati ad attività praticabili sulla neve;
b) classificare le piste da sci e gli impianti a
fune ad esse collegati, secondo i criteri dettati
dalla Regione ai sensi del primo comma, lett.
d) dell’art. 2;
2. Al fine di garantire la sicurezza degli
utenti, sono individuate aree a specifica
destinazione per la pratica delle attività con
attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed
eventualmente di altri sport della neve,
nonchè
le
aree
interdette,
anche
temporaneamente,
alla
pratica
dello
snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono
individuate dalle regioni. L’individuazione da
parte delle regioni equivale di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza alla dichiarazione e
rappresenta il presupposto per la costituzione
coattiva di servitù connesse alla gestione di
tali aree, previo pagamento della relativa
indennità, secondo quanto stabilito dalle
regioni.
4. All’interno delle aree di cui al comma 1,
aventi più di tre piste, servite da almeno tre
impianti di risalita, i comuni interessati
individuano, nelle giornate in cui non si
svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di
pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti
di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui
al presente comma devono essere separate con
adeguate protezioni dalle altre piste e tutti
coloro che le frequentano devono essere
muniti di casco protettivo omologato, ad
eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All’interno delle aree di cui al comma 1,
aventi più di venti piste, servite da almeno
dieci impianti di risalita, i comuni interessati
individuano le aree da riservare alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo
snowboard (snowpark). Le aree di cui al
presente comma devono essere separate con
adeguate protezioni dalle altre piste, devono
essere dotate di strutture per la pratica delle
evoluzioni acrobatiche, devono essere
regolarmente mantenute, e tutti coloro che le
frequentano devono essere dotati di casco
protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi
dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica
delle attività sportive e ricreative in
condizioni di sicurezza, provvedendo alla
35
c) indicare le aree sciistiche attrezzate che
rispondano al prevalente interesse comunale,
ai
fini
dell’individuazione
dell’ente
competente all’esercizio delle funzioni
amministrative di cui all’art. 5.
Art. 04 - Piano provinciale delle aree
sciistiche attrezzate - Procedure di
approvazione
1. Le Province, entro un anno dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle
direttive regionali di cui all’art. 2, adottano,
previa acquisizione del parere delle altre
Province eventualmente interessate, il piano
provinciale delle aree sciistiche attrezzate
tenuto conto del piano pluriennale di sviluppo
socio-economico delle Comunità Montane di
cui all’art. 29 della legge 8 giugno 1990, n.
142 nonché del piano di bacino di cui all’art.
9 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 ed
assicurando comunque la partecipazione di
tutti gli enti locali interessati.
2. Il piano, entro dieci giorni dalla esecutività
della deliberazione di adozione, è depositato
nella segreteria di tutti i Comuni
territorialmente interessati per trenta giorni,
durante i quali chiunque ha facoltà di
prenderne visione. Dell’eseguito deposito è
data immediata notizia al pubblico mediante
pubblici avvisi.
3. Nel termine di trenta giorni di cui al
comma precedente, chiunque può presentare
osservazioni, opposizioni e proposte, che
vengono trasmesse, entro i successivi venti
giorni, dai Comuni alla Provincia unitamente
alle proprie osservazioni e proposte.
4. La Provincia delibera sulle osservazioni,
proposte e opposizioni presentate entro trenta
giorni dal ricevimento e quindi approva il
piano previa acquisizione del nulla osta della
giunta regionale circa la congruità del piano
stesso con le direttive regionali. Il nulla osta si
intende
concesso
salva
diversa
determinazione della giunta regionale da
adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
del piano.
messa in sicurezza delle piste secondo quanto
stabilito dalle regioni. I gestori hanno
l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli
presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di
adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni
della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad
assicurare il soccorso e il trasporto degli
infortunati lungo le piste in luoghi accessibili
dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di
pronto soccorso, fornendo annualmente
all’ente regionale competente in materia
l’elenco analitico degli infortuni verificatisi
sulle piste da sci e indicando, ove possibile,
anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati
raccolti dalle regioni sono trasmessi
annualmente al Ministero della salute a fini
scientifici
e
di
studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione delle disposizioni di cui al primo
periodo del comma 2 comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con
esclusione delle aree dedicate allo sci di
fondo, sono civilmente responsabili della
regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle
piste e non possono consentirne l’apertura al
pubblico senza avere previamente stipulato
apposito contratto di assicurazione ai fini
della responsabilità civile per danni derivabili
agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da
responsabilità del gestore in relazione all’uso
di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato
all’obbligo di cui al comma 1 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la
gestione di nuovi impianti è subordinato alla
stipula del contratto di assicurazione di cui al
comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate
sono sospese fino alla stipula del contratto di
assicurazione, qualora il gestore non vi
36
5. Il piano è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (2).
provveda entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Abrogato (3).
Art. 5.
7. Scaduto il termine di cui al primo comma,
la Giunta regionale diffida la Provincia
inadempiente ad adottare il piano entro un
ulteriore termine, ai sensi dell’art. 9, terzo
comma, della L.R. 30 aprile 1973, n. 30.
Decorso inutilmente tale ultimo termine, la
Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, provvede in via
sostitutiva ai sensi dell’art. 66 dello Statuto.
(Informazione e diffusione delle cautele volte
alla prevenzione degli infortuni)
Art. 05 - Esercizio delle funzioni
amministrative
1. Le funzioni amministrative previste dai
successivi articoli sono esercitate dalla
Provincia.
2. Qualora il piano provinciale individui
un’area sciistica attrezzata di prevalente
interesse di un Comune, le suddette funzioni
amministrative sono esercitate dal Comune.
Titolo 2
PISTE DA SCI
Art. 06 - Definizione e caratteristiche
delle piste
1. Agli effetti della presente legge sono
considerate piste da sci le aree innevate, ad
uso pubblico, appositamente attrezzate e
abitualmente adibite alla circolazione degli
sciatori .
2. Le piste devono essere tracciate in zone
non soggette al pericolo di frane e valanghe, o
comunque protette da tale pericolo, ed idonee
sotto l’aspetto idrogeologico; il tracciato deve
essere privo di ostacoli che possano costituire
una situazione di pericolo, durante il periodo
di normale innevamento e di apertura delle
piste.
1. Per il finanziamento di campagne
informative, a cadenza annuale, volte a
promuovere la sicurezza nell’esercizio degli
sport invernali, è stanziata la somma di
500.000 euro annui, a decorrere dall’anno
2003. Le campagne informative sono definite
e predisposte, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e la federazione sportiva nazionale
competente in materia di sport invernali
riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Ministro per gli affari
regionali, d’intesa con il Ministro della salute.
Le campagne provvedono alla più ampia
informazione dei praticanti gli sport invernali,
anche mediante la diffusione della conoscenza
delle classificazioni delle piste, della
segnaletica e delle regole di condotta previste
dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse
stanziate dal comma 1, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
concorda con la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sport
invernali riconosciuta dal CONI iniziative
volte alla diffusione della conoscenza delle
classificazioni delle piste, della segnaletica e
delle regole di condotta di cui al comma 1,
anche stipulando con essa apposite
convenzioni
e
prevedendo
campagne
informative da realizzare nelle scuole, da
svolgere anche durante il normale orario
scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate
al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle
aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 di
esporre documenti relativi alle classificazioni
delle piste, alla segnaletica e alle regole di
condotta previste dalla presente legge,
garantendone un’adeguata visibilità.
Commento: (Obblighi dei
gestori)
1. I gestori delle aree individuate
ai sensi dell’articolo 2 assicurano
agli utenti la pratica delle attività
sportive e ricreative in condizioni
di sicurezza, provvedendo alla
messa in sicurezza delle piste
secondo quanto stabilito dalle
regioni. I gestori hanno l’obbligo
di proteggere gli utenti da ostacoli
presenti lungo le piste mediante
l’utilizzo di adeguate protezioni
degli stessi e segnalazioni della
situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati
ad assicurare il soccorso e il
trasporto degli infortunati lungo le
piste,con personale qualificato ai
sensi dell’art 13bis, in luoghi
accessibili dai più vicini centri di
assistenza sanitaria o di pronto
soccorso, fornendo annualmente
all’ente regionale competente in
materia l’elenco analitico degli
infortuni verificatisi sulle piste da
sci e indicando, ove possibile,
anche la dinamica degli incidenti
stessi. I dati raccolti dalle regioni
sono trasmessi annualmente al
Ministero della salute a fini
scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca
reato, la violazione delle
disposizioni di cui al primo
periodo del comma 2 comporta
l’applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da 20.000 euro a
200.000 euro.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili
attrezzate, con esclusione delle
aree dedicate allo sci di fondo,
sono civilmente responsabili della
regolarità e della sicurezza
dell’esercizio delle piste e non
possono consentirne l’apertura al
pubblico senza avere previamente
stipulato apposito contratto di
assicurazione ai fini della
responsabilità civile per danni
derivabili agli utenti e ai terzi per
fatti derivanti da responsabilità del
gestore in relazione all’uso di dette
aree.
2. Al gestore che non abbia
ottemperato all’obbligo di cui al
comma 1 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da 20.000 euro a
200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni
per la gestione di nuovi impianti è
subordinato alla stipula del
contratto di assicurazione di cui al
comma 1. Le autorizzazioni già
rilasciate sono sospese fino alla
stipula del contratto di
assicurazione, qualora il gestore
non vi
provveda entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente
... [1]
legge.
Commento: Anche
artificialmente
Commento: E snowboarders
37
3. Le piste, in relazione alle caratteristiche
funzionali e tecniche, si distinguono in:
Art. 6.
(Segnaletica)
a) piste da discesa;
b) piste da fondo.
Art. 07 - Piste da discesa - Requisiti
tecnici
1. Le piste da discesa hanno i seguenti
requisiti tecnici:
a) sono di norma di larghezza non inferiore a
metri 15 e presentano uno spazio libero
sovrastante non inferiore a metri 3,50;
b) non hanno attraversamenti o interferenze
con strade carrozzabili aperte al traffico
invernale e con tracciati utilizzati da sciovie,
slittovie ed altri mezzi di risalita a livello.
2. Qualora le piste da discesa passino su ponti
o siano fiancheggiate da tratti scoscesi
pericolosi, o comunque presentino situazioni
di possibile pericolo, devono essere posti in
essere elementi di protezione idonei a
garantire la sicurezza degli sciatori.
Art. 08 - Piste da fondo - Requisiti
tecnici
1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti
tecnici:
a) una larghezza minima tale che, di norma,
risulti agevole il transito contemporaneo di
due sciatori; larghezze inferiori possono
essere ammesse solo per brevi tratti
normalmente in piano e opportunamente
segnalati;
larghezze
superiori
sono
obbligatorie in presenza di forti pendenze;
b) uno spazio minimo sovrastante, anche con
riferimento ai rami degli alberi, tale da
consentire, in condizioni normali di
innevamento, l’agevole passaggio degli
sciatori;
c) non hanno attraversamenti o interferenze
con altre piste da discesa, sciovie e, di norma,
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la
federazione sportiva nazionale competente in
materia di sport invernali riconosciuta dal
CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente
nazionale italiano di unificazione, determina
l’apposita segnaletica che deve essere
predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a
cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi
dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e
straordinaria manutenzione delle aree stesse,
secondo quanto stabilito dalle regioni,
curando che possiedano i necessari requisiti di
sicurezza e che siano munite della prescritta
segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive
condizioni di fondo, il suo stato deve essere
segnalato. Qualora le condizioni presentino
pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del
fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono
essere rimossi, ovvero la pista deve essere
chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato
della pista o la chiusura della stessa vanno
poste, in modo ben visibile al pubblico,
all’inizio della pista, nonchè presso le stazioni
di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ente
competente o, in via sostitutiva, la regione,
può disporre la revoca dell’autorizzazione.
4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le
piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo
che il fatto costituisca reato, la violazione
dell’obbligo di cui al presente comma
comporta l’applicazione della sanzione
38
Commento: 5. All’interno
delle aree di cui al comma 1,
aventi più di venti piste, servite da
almeno dieci impianti di risalita, i
comuni interessati individuano le
aree da riservare alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e
lo snowboard (snowpark). Le aree
di cui al presente comma devono
essere separate con adeguate
protezioni dalle altre piste, devono
essere dotate di strutture per la
pratica delle evoluzioni
acrobatiche, devono essere
regolarmente mantenute, e tutti
coloro che le frequentano devono
essere dotati di casco protettivo
omologato.
Commento: Slitte,slittino e
snowpark
Commento: Classificazione
piste :blu-rosse-nere
con strade carrozzabili aperte al traffico
invernale;
qualora
giustificati
motivi
richiedano l’attraversamento di strade aperte
al pubblico questo può essere ammesso, caso
per caso, subordinatamente all’adozione di
misure di segnalazione idonee a garantire la
sicurezza degli sciatori.
Art. 09 - Uso delle piste
1. L’uso delle piste da sci è pubblico; nel caso
in cui le piste siano adibite a manifestazioni
sportive, possono essere chiuse al pubblico
per la durata delle stesse e dei relativi
allenamenti preparatori.
2. Lo sciatore è obbligato a rispettare le
indicazioni e la segnaletica presenti sulla pista
nonché a tenere un comportamento specifico
di prudenza e di diligenza in relazione alle
proprie capacità ed alla situazione e
caratteristiche della pista, in modo da non
costituire pericolo od arrecare danno agli altri
sciatori ed a sé stesso.
3. Nel periodo di innevamento è vietato
percorrere le piste a piedi e con mezzi diversi
dagli sci, fatta eccezione per i mezzi
meccanici adibiti al servizio delle piste e degli
impianti. È altresì vietato percorrere con sci
non idonei le piste da fondo.
Art. 10 - Autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio delle piste
1. In conformità alle previsioni del piano
provinciale delle aree sciistiche attrezzate,
l’ente competente ai sensi dell’art. 5 autorizza
la realizzazione di nuove piste, la
modificazione delle piste esistenti e delle
eventuali opere accessorie nonché l’esercizio
delle piste medesime, sulla base di uno
schema di autorizzazione approvato dalla
Giunta regionale.
2. L’autorizzazione per le piste da discesa può
essere rilasciata solo in presenza di impianti
di risalita funzionalmente collegati alla pista
stessa.
amministrativa del pagamento di una somma
da
5.000
euro
a
50.000
euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1,
al fine di realizzare interventi per la messa in
sicurezza delle aree sciabili, da garantire
anche attraverso condizioni di adeguato
innevamento delle piste, è autorizzata la spesa
di 5.000.000 di euro per l’anno 2003. A
decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con proprio
decreto di natura non regolamentare, le risorse
di cui al presente comma, secondo criteri
basati sul numero degli impianti e sulla
lunghezza delle piste. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono
le modalità e i criteri per l’assegnazione e
l’erogazione
dei
contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di
5.000.000 di euro per l’anno 2003, interviene
a sostegno dell’economia turistica degli sport
della neve, mediante la concessione di
finanziamenti a favore delle imprese turistiche
operanti in zone colpite da situazioni di
eccezionale siccità invernale e mancanza di
neve nelle aree sciabili, con particolare
riguardo alla copertura degli investimenti
relativi agli impianti di innevamento
artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. I finanziamenti
sono concessi nel limite del 70 per cento
dell’ammontare complessivo dell’intervento
ammesso a contributo. L’efficacia delle
disposizioni del presente comma è
subordinata
alla
loro
preventiva
comunicazione alla Commissione europea. Le
modalità e i criteri di riparto e di erogazione
dei finanziamenti di cui al presente comma
sono determinati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle attività
produttive, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Art. 11 - Richiesta di autorizzazione
39
Commento: All’interno delle
aree di cui al comma 1, aventi più
di tre piste, servite da almeno tre
impianti di risalita, i comuni
interessati individuano, nelle
giornate in cui non si svolgono
manifestazioni agonistiche, i tratti
di pista da riservare, a richiesta,
agli allenamenti di sci e
snowboard agonistico. Le aree di
cui al presente comma devono
essere separate con adeguate
protezioni dalle altre piste e tutti
coloro che le frequentano devono
essere muniti di casco protettivo
omologato, ad eccezione di chi
svolge il ruolo di allenatore.
Commento: . Nell’esercizio
della pratica dello sci alpino e
dello snowboard è fatto obbligo ai
soggetti di età inferiore ai
quattordici anni di indossare un
casco protettivo omologato
Commento: Art. 9.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una
condotta che, in relazione alle
caratteristiche della pista e alla
situazione ambientale, non
costituisca pericolo per
l’incolumità altrui.
2. La velocità deve essere
particolarmente moderata nei tratti
a visuale non libera, in prossimità
di fabbricati od ostacoli, negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso
di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilità o di affollamento, nelle
strettoie e in presenza di
principianti.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve
mantenere una direzione che gli
consenta di evitare collisioni o
interferenze con lo sciatore a valle.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende
sorpassare un altro sciatore deve
assicurarsi di disporre di uno
spazio sufficiente allo scopo e di
avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere
effettuato sia a monte sia a valle,
sulla destra o sulla sinistra, ad una
distanza tale da evitare intralci allo
sciatore sorpassato.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori
devono dare la precedenza a chi
proviene da destra o secondo le
indicazioni della segnaletica.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano
devono evitare pericoli per gli altri
utenti e portarsi sui bordi della
pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non
fermarsi nei passaggi obbligati, in
prossimità dei dossi o in luoghi
senza visibilità.
3. In caso di cadute o di
incidenti gli sciatori devono
liberare tempestivamente la pista
portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare...la[2]
presenza di un infortunato con
1. Hanno titolo a presentare la richiesta di
autorizzazione di cui al precedente articolo, i
soggetti che abbiano adeguati requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria.
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Il richiedente l’autorizzazione presenta
all’ente competente ai sensi dell’art. 5 il
progetto dell’opera, a firma di un tecnico
abilitato ai sensi della vigente normativa e
controfirmato dal richiedente medesimo, che
deve contenere:
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI
UTENTI DELLE AREE SCIABILI
a) tutti gli elementi tecnici relativi alla
realizzazione
della
pista-comprese
le
descrizioni e gli schemi di eventuali opere
accessorie, con particolare riguardo ai lavori
di disboscamento e preparazione delle
superfici
erbose,
alla
ricomposizione
ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a
garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli
impianti per la produzione della neve;
b) l’indagine geologica, idrogeologica,
geotecnica, floro-faunistica e forestale;
c) la documentazione carto-fotografica dello
stato originario dei luoghi interessati
dall’intervento;
d) la proposta di rimessa in pristino dell’area
in caso di definitiva chiusura della pista con
allegato il computo metrico necessario ai fini
della determinazione dell’ammontare della
cauzione di cui al terzo comma dell’art. 13;
e) la documentazione comprovante la
proprietà e comunque la disponibilità dei
terreni e, qualora manchi la disponibilità dei
terreni, il piano parcellare dei beni e l’elenco
dei proprietari;
f) il piano finanziario da cui risulti
l’ammontare del costo delle opere, le modalità
con cui si intende far fronte alle spese ed il
piano di ammortamento;
g) il programma temporale di esecuzione dei
lavori e l’eventuale individuazione di stralci
funzionali.
Capo III
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i
minori di anni quattordici)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci
alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai
soggetti di età inferiore ai quattordici anni di
indossare un casco protettivo conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il
competente organo del CONI, stabilisce con
proprio decreto le caratteristiche tecniche dei
caschi protettivi di cui al comma 1, e
determina le modalità di omologazione, gli
accertamenti
della
conformità
della
produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione caschi protettivi di tipo
non conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da
5.000
euro
a
100.000
euro.
5. Chiunque commercializza caschi
protettivi di tipo non conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle
caratteristiche prescritte sono sottoposti a
sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5
e 6 si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2005.
40
Art. 12 - Istruttoria della domanda ed
approvazione del progetto
1. L’ente competente ai sensi dell’art. 5
approva il progetto entro sei mesi dalla
presentazione della domanda.
In caso di pluralità di domande l’ente
competente osserva i seguenti criteri di
priorità:
a) raggruppamenti di concessionari degli
impianti a fune funzionalmente collegati alla
pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già
autorizzate che risultino intersecanti, parallele
o comunque interferenti con la pista di cui si
chiede l’autorizzazione;
Art. 9.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta
che, in relazione alle caratteristiche della pista
e alla situazione ambientale, non costituisca
pericolo per l’incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente
moderata nei tratti a visuale non libera, in
prossimità di fabbricati od ostacoli, negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia,
di foschia, di scarsa visibilità o di
affollamento, nelle strettoie e in presenza di
principianti.
Art. 10.
b) concessionario dell’impianto preesistente
funzionalmente collegato alla pista;
(Precedenza)
c) titolari di autorizzazioni all’esercizio delle
piste da sci revocate ai sensi del successivo
art. 21;
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una
direzione che gli consenta di evitare collisioni
o interferenze con lo sciatore a valle.
d)
richiedente
l’autorizzazione
alla
realizzazione della pista unitamente alla
realizzazione e gestione dell’impianto a fune
ad essa collegato;
Art. 11.
e) titolari delle piste già autorizzate che
risultino intersecanti, parallele o comunque
interferenti con la pista per cui si chiede
l’autorizzazione;
f) richiedente che dimostri la disponibilità
della parte prevalente del tracciato misurato
sull’asse della pista;
g) titolari di strutture turistiche presenti sul
territorio;
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un
altro sciatore deve assicurarsi di disporre di
uno spazio sufficiente allo scopo e di avere
sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a
monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra,
ad una distanza tale da evitare intralci allo
sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
h) enti pubblici interessati allo sviluppo del
territorio;
i) altri soggetti privati.
2. L’ente competente, individuato il soggetto
cui rilasciare l’autorizzazione ai sensi del
primo comma:
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la
precedenza a chi proviene da destra o secondo
le indicazioni della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
41
a) verifica la compatibilità del progetto con le
previsioni del piano provinciale delle aree
sciistiche attrezzate;
1. Gli sciatori che sostano devono evitare
pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi
della pista.
b) verifica l’idoneità tecnica della pista e
valuta la compatibilità tra le dimensioni della
pista medesima e quella degli impianti ad essa
collegati;
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi
nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi
o
in
luoghi
senza
visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli
sciatori devono liberare tempestivamente la
pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di
un infortunato con mezzi idonei.
c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari
indicati e la congruenza del piano di
ammortamento;
d) acquisisce dalle altre competenti
amministrazioni pubbliche i pareri, i nulla
osta, le autorizzazioni richieste per la
realizzazione dell’opera in relazione ai vincoli
esistenti sul territorio. A tal fine l’ente
competente può indire una conferenza di
servizi, secondo le procedure e gli effetti di
cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. L’approvazione del progetto costituisce
dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai
fini della costituzione coattiva della servitù di
pista di cui al successivo art. 19.
Contestualmente
all’approvazione
del
progetto,
l’ente
competente autorizza
l’esecuzione dello stesso, stabilendo eventuali
prescrizioni. L’autorizzazione indica le
determinazioni concordate nella conferenza di
servizi eventualmente indetta e gli atti di cui
la stessa tiene luogo. L’inizio dei lavori è
comunque subordinato al rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia, se
necessaria in rapporto alle opere da realizzare.
Art. 13 - Autorizzazione all’esercizio
della pista
1. L’ente competente ai sensi dell’art. 5
verifica la rispondenza dei lavori eseguiti al
progetto approvato ed autorizza l’esercizio
della pista.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il
soggetto interessato è tenuto a presentare
all’ente competente la documentazione
amministrativa e contabile da cui risulti il
costo effettivo dell’investimento realizzato
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo
comma dell’articolo 593 del codice penale,
chiunque nella pratica dello sci o di altro sport
della neve, trovando una persona in difficoltà
non presta l’assistenza occorrente, ovvero non
comunica immediatamente al gestore, presso
qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto
incidente, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le piste da
sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve
tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto
previsto
all’articolo
16,
comma
3.
3. In occasione di gare è vietato agli
estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare
sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi
è normalmente vietata. Essa è ammessa previa
autorizzazione del gestore dell’area sciabile
attrezzata o, in mancanza di tale
autorizzazione, in casi di urgente necessità, e
deve comunque avvenire ai bordi della pista,
avendo cura di evitare rischi per la sicurezza
degli sciatori e rispettando le prescrizioni di
cui alla presente legge, nonchè quelle adottate
dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
42
per la determinazione dell’ammontare
dell’indennizzo di cui al terzo comma dell’art.
21.
Art. 16.
3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato
al versamento di un deposito cauzionale a
gestione patrimoniale obbligazionaria affidata
ad un primario istituto di credito.
L’ammontare di tale deposito è stabilito
dall’ente competente in relazione alla
consistenza delle opere di rimessa in pristino
dell’area necessarie in caso di definitiva
chiusura della pista. Gli interessi medesimi,
eccedenti il tasso di inflazione, sono
corrisposti
annualmente
al
titolare
dell’autorizzazione.
1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo
delle piste da sci, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
4. L’autorizzazione detta le prescrizioni
relative all’esercizio ed alla manutenzione
della pista, nonché all’attività di soccorso agli
utenti. Fra le prescrizioni deve essere
comunque previsto l’obbligo di aprire le piste
al pubblico solo nel caso in cui sussistano
condizioni di sicurezza per l’utente, nonché di
segnalare, alla partenza di ciascuna pista, le
condizioni di percorribilità della pista
medesima. La segnaletica deve essere
conforme alle Norme Italiane Unificate.
Titolo 3
IMPIANTI A FUNE FUNZIONALMENTE
COLLEGATI ALLE PISTE
Art. 14 - Impianti a fune
1. Gli impianti a fune funzionalmente
collegati alle piste sono adibiti al servizio di
trasporto pubblico di persone, di cose o misto.
Tale servizio viene gestito dagli enti
competenti ai sensi dell’art. 5, in una delle
forme di cui al terzo comma dell’art. 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142; le norme del
presente titolo si osservano qualora l’ente
competente deliberi la concessione della
gestione a terzi e, in quanto compatibili, negli
altri casi.
(Mezzi meccanici)
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e
alla manutenzione delle piste e degli impianti
possono accedervi solo fuori dall’orario di
apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e,
comunque, con l’utilizzo di appositi congegni
di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2,
devono dare la precedenza ai mezzi meccanici
adibiti al servizio e alla manutenzione delle
piste e degli impianti e devono consentire la
loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli
impianti di risalita non sono responsabili degli
incidenti che possono verificarsi nei percorsi
fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo
devono munirsi, laddove, per le condizioni
climatiche e della neve, sussistano evidenti
rischi di valanghe, di appositi sistemi
elettronici per garantire un idoneo intervento
di soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e
sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare
ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza
e il migliore utilizzo delle piste e degli
impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare
delle sanzioni amministrative da applicare in
caso di violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a
43
Commento: 5. Fra le
prescrizioni deve essere altresì
previsto l’obbligo di garantire la
presenza di un numero congruo di
pattugliatori che esercitano
nell’area sciistica le funzioni
inerenti gli interventi di soccorso,
sicurezza e sorveglianza di cui al
comma precedente.
Commento: Art. 13 bis
Pattugliatore
1. E’ pattugliatore chi svolge,
anche in modo non esclusivo e
continuativo, la propria attività
lungo le piste da sci e nelle aree
limitrofe al fine di garantire un
servizio di soccorso,
prevenzione,sicurezza e
sorveglianza garantendo la
necessaria operatività dell’area
sciabile. Svolge l’attività, in via
autonoma ed associata, nei
comprensori sciistici e collabora
con le autorità competenti per
territorio.
2. Per l’esercizio dell’attività è
necessario:
- maggiore età;
- assenza di condanne penali che
comportino l’interdizione, anche
temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
- idoneità psico-fisica all’esercizio
dell’attività rilasciato dall’Azienda
USL;
- abilitazione all’esercizio
dell’attività conseguita mediante la
frequenza dei corsi di
qualificazione professionale,
ovvero conseguita in altra regione
o Stato della UE;
-certificazione BLSD e BTLS
- stipula di polizza assicurativa di
responsabilità civile a copertura
dei rischi derivanti alle persone e
dipendenti dall’esercizio
dell’attività;
- presentazione all’ente
competente di cui all’art. 5 di
denuncia di inizio attività
attestante l’esistenza dei suddetti
requisiti.
3. L’ente competente di cui all’art.
5 provvede ai fini della tutela
dell’utente, al rilascio di una
tessera di riconoscimento con
fotografia.
4. La Provincia organizza,in
accordo con la FISPS ( Ente
Certificatore), corsi di
qualificazione e aggiornamento
obbligatorio triennale che si
concludono con un esame e col
rilascio di un attestato. Con
deliberazione della Giunta
Regionale, sentiti i soggetti
competenti nel settore e le
organizzazioni dei consumatori,
sono determinate le materie dei
corsi, il numero delle ore, le
modalità di accesso, la
composizione della commissione
esaminatrice, la quota parte di... [3]
spesa a carico dei partecipanti dei
Art. 15 - Procedimento per il rilascio
della concessione all’esercizio e alla
costruzione dell’impianto
1. L’ente competente ai sensi dell’art. 5,
qualora intenda affidare in concessione a terzi
la gestione di impianti ancora da realizzare, ne
dà notizia mediante avviso da pubblicare per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
e su almeno due organi di stampa quotidiana.
2. I soggetti interessati, entro il termine
indicato nell’avviso di gara, presentano
all’ente competente la domanda di
concessione, allegando un progetto, a firma di
un tecnico abilitato ai sensi della vigente
normativa e controfirmato dal richiedente, che
deve contenere:
a) gli elementi tecnici relativi alla
realizzazione delle opere, comprese le
descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed
eventuali opere accessorie, con particolare
riguardo alla ricomposizione ambientale, alla
segnaletica, alle opere atte a garantire la
sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla
fruibilità degli impianti;
b) le caratteristiche tecniche degli impianti;
c) l’indagine geologica, idrogeologica e
geotecnica, floro-faunistica e forestale;
d) la documentazione carto-fotografica dello
stato originario dei luoghi interessati
dall’intervento;
e) la proposta di rimessa in pristino dell’area
in caso di definitiva chiusura dell’impianto,
con allegato il computo metrico necessario
per la determinazione dell’ammontare della
cauzione di cui al decimo comma del presente
articolo;
f) una relazione concernente la conformità
dell’impianto al piano provinciale, la sua
integrazione con le piste da sci e gli impianti
esistenti e programmati, nonché la coerenza
del medesimo con eventuali piani e
programmi di valorizzazione turistica
invernale ed estiva;
17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un
massimo di 250 euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si
presume, fino a prova contraria, che ciascuno
di essi abbia concorso ugualmente a produrre
gli eventuali danni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA
FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge
per gli sciatori si applicano anche a coloro che
praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa già in
vigore in materia nelle regioni, la Polizia di
Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma
dei carabinieri e il Corpo della guardia di
finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello
svolgimento del servizio di vigilanza e
soccorso nelle località sciistiche, provvedono
al controllo dell’osservanza delle disposizioni
di cui alla presente legge e a irrogare le
relative sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma
1, avvengono, di norma, su segnalazione di
maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge
44
g) la documentazione comprovante la
proprietà e comunque la disponibilità dei
terreni e, qualora manchi tale disponibilità il
piano parcellare dei beni e l’elenco dei
proprietari;
h) il piano finanziario da cui risulti
l’ammontare del costo dell’opera, le modalità
con cui si intende far fronte alla spesa nonché
il piano di ammortamento;
i) le eventuali esperienze tecniche
professionali del soggetto proponente.
e
3. L’ente competente:
a) verifica la compatibilità del progetto con le
previsioni del piano provinciale delle aree
sciistiche attrezzate;
b) valuta le soluzioni progettuali proposte,
anche in rapporto al minore impatto
ambientale delle stesse nonché all’idoneità
degli impianti a garantire un efficiente
servizio di trasporto, tenuto conto delle piste
cui gli impianti stessi sono asserviti;
c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari
indicati e la congruenza del piano di
ammortamento.
4. L’ente competente, entro sei mesi dalla
presentazione delle domande e dei progetti,
predispone una graduatoria degli stessi sulla
base delle valutazioni di cui al precedente
comma e, a parità di soluzioni progettuali
proposte, secondo i seguenti criteri di priorità:
a) titolari delle autorizzazioni all’esercizio
delle piste da sci direttamente collegate agli
impianti e, qualora l’impianto sia direttamente
collegato a più piste, prioritariamente a loro
raggruppamenti;
b) concessionari di impianti esistenti nell’area
sciistica
e
prioritariamente
a
loro
raggruppamenti;
c) titolari di autorizzazioni all’esercizio di
piste comunque presenti nell’area e
prioritariamente a loro raggruppamenti;
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
tenute ad adeguare la propria normativa alle
disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle
che costituiscono princìpi fondamentali in
tema di sicurezza individuale e collettiva nella
pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma
3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, non devono derivare oneri a carico
dei bilanci degli enti territoriali che
partecipano a società o consorzi di gestione,
salva la possibilità di una copertura dei
maggiori costi con un innalzamento delle
tariffe.
3. Le norme della presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano in
quanto compatibili con i rispettivi statuti
speciali e le relative norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a
10.000.000 di euro per l’anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
45
d) concessionari di impianti revocati ai sensi
del successivo art. 21;
e) titolari di strutture turistiche presenti sul
territorio;
f) enti pubblici interessati allo sviluppo del
territorio;
g) altri soggetti privati.
5. L’Ente competente acquisisce, per il
progetto risultante primo nella graduatoria di
cui al precedente comma, il nulla osta di cui al
secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 753 nonché i pareri, le intese,
le autorizzazioni richieste per la realizzazione
dell’opera in relazione ai vincoli esistenti sul
territorio. A tal fine l’ente competente può
indire una conferenza dei servizi, secondo le
procedure e gli effetti di cui all’art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. L’ente competente delibera, sulla base di
uno schema predisposto dalla Giunta
regionale, la concessione all’esercizio e alla
costruzione
dell’impianto
al soggetto
risultante primo nella graduatoria di cui al
quarto comma, approvando contestualmente il
relativo
progetto.
La
durata
della
concessione è di norma commisurata alla vita
tecnica dell’impianto, in conformità a quanto
disposto dal decreto del Ministero dei
Trasporti del 2 gennaio 1985.
7. La concessione detta le prescrizioni relative
all’esercizio
e
alla
manutenzione
dell’impianto nonché all’attività di soccorso
agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere
comunque previsto l’obbligo di segnalare alla
partenza di ciascun impianto le condizioni di
percorribilità delle piste ad esso collegate. La
segnaletica deve essere conforme alle Norme
Italiane Unificate.
8. L’approvazione del progetto costituisce
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità delle opere. La concessione
all’esercizio e alla costruzione dell’impianto
indica le determinazioni concordate nella
46
conferenza di servizi eventualmente indetta e
gli atti di cui la stessa tiene luogo.
9. L’inizio dei lavori è in ogni caso
subordinato al rilascio della concessione
edilizia.
10. Il rilascio della concessione di cui al sesto
comma è subordinato al versamento di un
deposito cauzionale a gestione patrimoniale
obbligazionaria affidata ad un primario
istituto di credito. L’ammontare di tale
deposito è stabilito dall’ente competente ed è
composto da una quota a garanzia della
regolare esecuzione dell’impianto e da una
quota a garanzia della esecuzione delle
eventuali opere di rimessa in pristino delle
aree in caso di definitiva chiusura
dell’impianto stesso. Gli interessi maturati,
eccedenti il tasso di inflazione, sono
corrisposti annualmente al titolare della
concessione. La quota di cauzione a garanzia
dell’esecuzione dell’impianto è liberata ad
avvenuto rilascio dell’autorizzazione di
apertura al pubblico.
Art. 16 - Collaudo
1. Ultimate le opere, devono essere eseguite le
verifiche e le prove funzionali ai fini del
rilascio del nulla-osta del competente ufficio
della M.C.T.C., ai sensi degli artt. 4 e 5 del
DPR 11 luglio 1980, n. 753.
2. Il concessionario, prima dell’apertura al
pubblico dell’impianto, è tenuto a presentare
all’ente competente ai sensi dell’art. 5, la
documentazione amministrativa e contabile da
cui risulti il costo effettivo dell’investimento
realizzato ai fini della determinazione
dell’indennizzo di cui al terzo comma
dell’articolo 21.
Art. 17 - Procedimento per la
realizzazione di varianti degli impianti
1. L’esecuzione delle opere per la
realizzazione di varianti costruttive non
configuranti mero adeguamento tecnico ai fini
della sicurezza è subordinata all’approvazione
47
di un apposito progetto da parte dell’ente
competente ai sensi dell’art. 5.
2. I soggetti che hanno in concessione
l’esercizio degli impianti di cui al precedente
comma presentano il progetto che deve
contenere gli elementi di cui al secondo
comma dell’art. 15.
3. Per l’approvazione del progetto e l’inizio
dei lavori si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 5, terzo, ottavo, nono e
decimo comma. Con il provvedimento di
approvazione del progetto l’ente competente
può dettare ulteriori prescrizioni ad
integrazione di quelle dettate ai sensi del
settimo comma dell’art. 15. Si applica altresì
la disposizione di cui all’art. 16 per quanto
concerne il collaudo delle opere.
Art. 18 - Modalità di esercizio degli
impianti
1. Ad ogni impianto deve essere preposto un
direttore o responsabile dell’esercizio ed
eventualmente un assistente tecnico, secondo
quanto previsto dal Decreto del Ministro dei
Trasporti 5 giugno 1985.
2. Le tariffe per la fruizione degli impianti
sono stabiliti dal concessionario sulla base di
criteri determinati dall’ente competente e
comunicate all’ente medesimo almeno 15
giorni prima della loro adozione.
3. Tariffe, orari e qualsiasi altra disposizione
relativa alla fruizione degli impianti devono
essere esposte al pubblico in modo visibile a
cura del concessionario.
4. Gli utenti sono tenuti a munirsi di valido ed
idoneo titolo per la fruizione degli impianti, a
conservarlo e ad esibirlo a richiesta del
personale di vigilanza.
Titolo 4
NORME COMUNI
48
Art. 19 - Costituzione coattiva di
servitù
1. I titolari dell’autorizzazione alla
realizzazione di piste da sci e della
concessione per gli impianti a fune ad esse
collegati, che non abbiano la disponibilità di
terreni interessati alle opere, possono ottenere
in via coattiva la titolarità della servitù di
pista o di impianto.
2. La costituzione coattiva della servitù è
disposta con atto del presidente della
Provincia o del sindaco, secondo la
competenza individuata ai sensi dell’art. 5.
Con lo stesso atto è altresì determinata
l’indennità che i titolari dell’autorizzazione e
della concessione sono tenuti a corrispondere
al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti
norme in materia.
Art. 20 - Esercizio della servitù
1. La servitù comporta le seguenti facoltà:
a) l’esecuzione delle opere di sbancamento,
livellamento e bonifica, di disboscamento,
taglio di alberi e rami, in conformità al
progetto approvato;
b) la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi
ad uso degli impianti a fune, delle linee e
condutture interrate necessarie, nonché delle
opere di difesa con le relative pertinenze
risultanti dal progetto approvato;
c) l’uso del terreno di sedime della pista o di
quello comunque necessario per la
costruzione e l’utilizzo di manufatti utili
all’esercizio di sistemi di produzione della
neve previsti dal progetto approvato;
d) l’uso del terreno per il passaggio delle
tubazioni di pertinenza delle opere,
comprensive dei relativi pozzetti, con diritto
di accedere ai fondi serventi per le fasi di
impianto e di manutenzione;
e) l’uso del terreno per il passaggio degli
sciatori e degli impianti a fune durante il
periodo di esercizio;
49
f) l’inibizione, nel corso dell’esercizio e
durante i lavori di manutenzione, dell’accesso
alle piste e agli impianti e l’impedimento di
ogni altra attività comunque pregiudizievole
al regolare esercizio della pista e/o
dell’impianto;
g) l’apposizione di cartelli indicatori e di ogni
altro apprestamento di sicurezza.
Art. 21 - Revoca dell’autorizzazione
all’esercizio delle piste da sci e della
concessione per gli impianti a fune
1. L’autorizzazione all’esercizio delle piste da
sci e la concessione per gli impianti a fune
sono revocate per le piste e gli impianti che
non siano più previsti nel piano provinciale
delle aree sciistiche attrezzate.
2. L’autorizzazione e la concessione possono
comunque essere revocate per sopravvenute
ragioni di pubblica incolumità o sicurezza
anche anteriormente alla modifica del
suddetto piano provinciale.
3. Nel caso di cui al primo comma l’ente che
dispone la revoca è tenuto a corrispondere al
titolare della autorizzazione e concessione un
indennizzo per il mancato ammortamento
delle piste e degli impianti. L’ammontare di
tale indennità è pari al costo delle opere,
risultante dalla documentazione presentata ai
sensi del secondo comma dell’articolo 13 e
del secondo comma dell’articolo 16, detratti
gli ammortamenti fiscali maturati alla data del
provvedimento di revoca.
Art. 22 - Decadenza
1. L’ente competente può procedere alla
pronuncia di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio della pista e della concessione
per l’impianto, quando il titolare della
autorizzazione o della concessione:
a) venga a perdere i necessari requisiti di
idoneità tecnica e/o finanziaria;
b) non ottemperi alle disposizioni di legge
concernenti l’esercizio nonché alle
50
prescrizioni stabilite nel provvedimento di
autorizzazione e di concessione;
c) non ottemperi alle altre disposizioni
eventualmente impartite dall’ente competente;
d) non inizi l’esercizio nel termine prefissato
o, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa o
comunque lo effettui con ripetute irregolarità
per cause non dipendenti da forza maggiore;
e) non osservi in modo reiterato i criteri
stabiliti dall’ente competente per la
determinazione delle tariffe per la fruizione
degli impianti.
2. Nei casi di cui ai punti b), c), d) ed e) del
precedente comma la pronuncia di
decadenza è preceduta da una diffida ad
adempiere nei successivi sessanta giorni
intimata ai titolari dell’autorizzazione e della
concessione. In caso di mancato adempimento
entro tale termine è pronunciata la decadenza.
3. La decadenza dell’autorizzazione e dalla
concessione non dà titolo ad alcun
indennizzo.
Art. 23 - Rimessa in pristino
1. In caso di dismissione delle piste e degli
impianti a qualsiasi titolo, il titolare
dell’autorizzazione all’esercizio della pista e
della concessione per l’impianto sono tenuti a
procedere alla rimessa in pristino dell’area a
propria cura e spese.
2. A tal fine i soggetti di cui al precedente
comma presentano all’ente competente, entro
sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio,
il progetto esecutivo di rimessa in pristino
dell’area. L’ente competente approva il
progetto con eventuali modifiche e
prescrizioni. Entro un anno dall’approvazione
del progetto, il titolare della autorizzazione e
della concessione è tenuto a realizzare gli
interventi previsti.
3. Il Comune rilascia la concessione o
l’autorizzazione edilizia se e in quanto
necessarie, ai sensi della normativa vigente, in
51
rapporto alle opere da realizzare in conformità
al progetto di rimessa in pristino.
4. Ultimate le opere di ripristino, l’ente
competente provvede a liberare la cauzione
prestata ai sensi del terzo comma dell’art. 13 e
del decimo comma dell’art. 15.
5. Qualora il titolare dell’autorizzazione
all’esercizio della pista e della concessione
per l’impianto non provvedano alla rimessa in
pristino dell’area, l’ente competente procede
agli adempimenti necessari alla rimessa in
pristino medesima ponendo a carico dei
soggetti inadempienti la relativa spesa, per la
parte eccedente l’ammontare della cauzione
versata.
Titolo 5
VIGILANZA
E
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 24 - Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza
delle disposizioni di cui alla presente legge
sono esercitate dagli enti competenti ai sensi
dell’art. 5.
2. Le funzioni di vigilanza sul comportamento
degli utenti sono altresì esercitate dal
personale a ciò espressamente incaricato dai
titolari dell’autorizzazione all’esercizio della
pista e della concessione per l’impianto,
nonché dai maestri di sci.
Commento: la Polizia di Stato,
il Corpo forestale dello Stato,
l’Arma dei carabinieri e il Corpo
della guardia di finanza, nonchè i
corpi di polizia locali, nello
svolgimento del servizio di
vigilanza ,anche su segnalazioni
dei pattugliatori nelle località
sciistiche, provvedono al controllo
dell’osservanza delle disposizioni
di cui alla presente legge ed a
elevare le relative sanzioni nei
confronti dei soggetti
inadempienti.
3. Il personale di cui al secondo comma deve
essere riconoscibile mediante apposito
tesserino o altro contrassegno distintivo.
Art. 25 - Titolari dell’autorizzazione
all’esercizio della pista e della
concessione per l’impianto a fune Sanzioni
1. Fermo restando quanto disposto dall’art.
22, la violazione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione e nella concessione
52
comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
2. Si applica inoltre la sanzione
amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000
per la violazione degli obblighi previsti al
terzo comma dell’art. 18.
Commento: “o in caso di
esercizio dell’attività di
pattugliatore in mancanza dei
requisiti o prescrizioni di cui al
secondo comma dell’art. 13 bis”
3. Si applica la sanzione amministrativa da L.,
5.000.000 a L. 20.000.000 ai soggetti che
senza autorizzazione o concessione o dopo la
revoca o la decadenza dalle stesse, gestiscono
la pista o l’impianto a fune.
Art. 26 - Utenti delle piste
dell’impianto a fune - Sanzioni
e
1. Agli utenti che violino le disposizioni
contenute nel secondo e terzo comma dell’art.
9, e nel quarto comma dell’art. 18, si applica
una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
300.000.
Commento: ADEGUARE LE
SANZIONI ALLA 363
Commento: la Polizia di Stato,
il Corpo forestale dello Stato,
l’Arma dei carabinieri e il Corpo
della guardia di finanza, nonchè i
corpi di polizia locali, nello
svolgimento del servizio di
vigilanza ,anche su segnalazioni
dei pattugliatori nelle località
sciistiche, provvedono al controllo
dell’osservanza delle disposizioni
di cui alla presente legge ed a
elevare le relative sanzioni nei
confronti dei soggetti
inadempienti.
Art. 27 - Accertamento e applicazione
delle sanzioni - Devoluzione dei
proventi
1. Le violazioni amministrative di cui ai
precedenti articoli sono accertate e contestate,
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
dal personale addetto alla vigilanza ai sensi
dell’art. 24, ferma restando la competenza dei
soggetti cui sono attribuiti poteri di
accertamento e contestazione di illeciti
amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le sanzioni amministrative previste ai
precedenti articoli sono applicate, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal
Comune e dalla Provincia, secondo la
rispettiva competenza in base a quanto
disposto dall’art. 5, i quali introitano i
rispettivi proventi derivanti dalle sanzioni
previste dall’articolo 25.
3. I proventi derivanti dall’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dall’art. 26
sono devoluti:
a) interamente al titolare dell’autorizzazione
della pista o della concessione per l’impianto
53
che ha effettuato l’accertamento, nel caso di
riscossione a seguito di pagamento in misura
ridotta;
b) nella misura del 70% della somma
introitata al titolare dell’autorizzazione o della
concessione che ha effettuato l’accertamento
e del 30% all’ente competente, nel caso di
riscossione a seguito di ordinanzaingiunzione.
Titolo 6
NORME TRANSITORIE
Art. 28 - Adeguamento delle piste e
degli impianti esistenti
1. Entro sei mesi dall’approvazione del piano
provinciale delle aree sciistiche attrezzate di
cui al precedente art. 3, i soggetti, che alla
data di entrata in vigore della presente legge
gestiscono piste da sci ed impianti a fune
presenti nell’area interessata dal piano
medesimo o che agli stessi sono subentrati,
sono tenuti a fornire all’ente competente una
relazione tecnica sullo stato delle piste e degli
impianti corredata da adeguata cartografia.
2. Nei successivi sei mesi l’ente competente
determina le piste e gli impianti conformi alla
presente legge e al piano provinciale e rilascia
ai
rispettivi
gestori
l’autorizzazione
all’esercizio della pista e la concessione per
l’impianto.
3. Entro lo stesso termine previsto dal
secondo comma, l’ente competente individua
le piste e gli impianti non conformi alla
presente legge e al piano provinciale e ne dà
comunicazione ai rispettivi gestori con
l’indicazione dei motivi che determinano la
non conformità.
4. Entro dodici mesi dalla comunicazione di
cui al terzo comma i gestori delle piste e degli
impianti non conformi presentano all’ente
competente il progetto per l’adeguamento
delle piste e degli impianti medesimi alla
presente legge e al piano provinciale.
54
5. I progetti di adeguamento sono approvati
secondo le procedure di cui all’art. 12 e al
terzo, settimo e ottavo comma dell’art. 15 e
devono essere realizzati entro i termini
indicati nell’atto di approvazione del progetto.
6. L’ente competente rilascia l’autorizzazione
all’esercizio delle piste, secondo il disposto di
cui all’art. 13 e la concessione per l’impianto
secondo il disposto di cui al decimo comma
dell’art. 15 e all’art. 16 della presente legge.
7. L’ente competente entro sei mesi
dall’approvazione del piano provinciale
dispone la chiusura delle piste e degli impianti
non ricompresi nell’area interessata dal piano
provinciale stesso.
8. L’ente competente dispone inoltre la
chiusura della pista e dell’impianto in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al
primo, quarto e quinto comma del presente
articolo, nonché nel caso di mancata
approvazione del progetto di adeguamento.
9. Le piste e gli impianti dichiarati non
conformi alla legge e al piano provinciale e
quelli di cui sia stata disposta la chiusura ai
sensi del settimo ed ottavo comma sono
dismessi e l’area ripristinata ai sensi dell’art.
23, rispettivamente a cura del gestore della
pista e dell’impianto. Il progetto di rimessa in
pristino è approvato dall’ente competente.
10. Qualora il gestore non provveda, la
rimessa in pristino è effettuata dall’ente
competente
a
spese
del
soggetto
inadempiente.
11. Per la chiusura delle piste e degli impianti
ai sensi del presente articolo non è dovuto
alcun indennizzo.
12. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sino all’approvazione del piano
provinciale delle aree sciistiche attrezzate non
possono essere rilasciate autorizzazioni e
concessioni per piste da sci e per impianti a
fune ai sensi della presente legge, né
comunque autorizzazioni e concessioni
edilizie per la realizzazione di piste ed
55
impianti a fune ad eccezione degli interventi
indicati al successivo comma.
13. I Comuni, previa autorizzazione della
Provincia competente, possono rilasciare
autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione di interventi volti alla
manutenzione od all’adeguamento tecnico
delle piste e degli impianti esistenti, nonché
alla
realizzazione
di
sistemi
per
l’innevamento programmato.
Commento: FINANZIAMENTI
1. All’onere derivante
dall’attuazione dell’articolo 5,
comma 1, pari a 500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2003,
si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. All’onere derivante
dall’attuazione dell’articolo 7,
commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di
euro per l’anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Note
(1)
Parole soppresse con L.R. 16 gennaio
1995, n. 5, art. 41.
(2)
Frasi abrogate con L.R. 16 gennaio
1995, n. 5, art. 41.
(3)
Comma abrogato con L.R. 16 gennaio
1995, n. 5, art. 41.
56
Pagina 37: [1] Commento
GPintus
21/05/2005 8.37
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle
attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla
messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di
proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni
degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le
piste,con personale qualificato ai sensi dell’art 13bis, in luoghi accessibili dai più vicini centri di
assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in
materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile,
anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al
Ministero
della
salute
a
fini
scientifici
e
di
studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del
comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 euro a 200.000 euro.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono
civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono
consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di
assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti
derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del
contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla
stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi
provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Pagina 39: [2] Commento
GPintus
21/05/2005 8.47
Art. 9.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla
situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità
di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o
interferenze con lo sciatore a valle.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio
sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una
distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le
indicazioni della segnaletica.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della
pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in
luoghi
senza
visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi
ai
margini
di
essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella
pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza
occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di
chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 250 euro a 1.000 euro.
(Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto
all’articolo
16,
comma
3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di
gara
o
percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa
autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi
di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per
la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle
adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia
concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
(Mezzi meccanici)
1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente
articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono
accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con
l’utilizzo
di
appositi
congegni
di
segnaletica
luminosa
e
acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti
al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e
rapida circolazione.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che
possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche
e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un
idoneo intervento di soccorso.
Pagina 43: [3] Commento
Art. 13 bis
GPintus
01/08/2006 2.53
Pattugliatore
1. E’ pattugliatore chi svolge, anche in modo non esclusivo e continuativo, la propria attività lungo le
piste da sci e nelle aree limitrofe al fine di garantire un servizio di soccorso, prevenzione,sicurezza e
sorveglianza garantendo la necessaria operatività dell’area sciabile. Svolge l’attività, in via autonoma ed
associata, nei comprensori sciistici e collabora con le autorità competenti per territorio.
2. Per l’esercizio dell’attività è necessario:
- maggiore età;
- assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- idoneità psico-fisica all’esercizio dell’attività rilasciato dall’Azienda USL;
- abilitazione all’esercizio dell’attività conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione
professionale, ovvero conseguita in altra regione o Stato della UE;
-certificazione BLSD e BTLS
- stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone e
dipendenti dall’esercizio dell’attività;
- presentazione all’ente competente di cui all’art. 5 di denuncia di inizio attività attestante l’esistenza dei
suddetti requisiti.
3. L’ente competente di cui all’art. 5 provvede ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di
riconoscimento con fotografia.
4. La Provincia organizza,in accordo con la FISPS ( Ente Certificatore), corsi di qualificazione e
aggiornamento obbligatorio triennale che si concludono con un esame e col rilascio di un attestato.
Con deliberazione della Giunta Regionale, sentiti i soggetti competenti nel settore e le
organizzazioni dei consumatori, sono determinate le materie dei corsi, il numero delle ore, le
modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a
carico dei partecipanti dei corsi ove non siano finanziati con fondi europei. Fermo restando
l’obbligo dell’esame finale la Provincia può riconoscere crediti formativi a chi dimostri di
possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti del corso. In sede di prima
attuazione sono ammessi all’esame finale anche coloro che abbiano svolto in Toscana attività
riconducibile a quella di pattugliatore per un periodo non inferiore a due anni nell’ultimo
quinquennio,certificabile dai gestori delle aree sciabili o dimostrare di essere in possesso del
brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste da Sci o da altro Ente di Stato.