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Comune di Abbadia San Salvatore Comune di Castel del Piano Comune di Seggiano Comunità Montana Amiata Grossetano Comunità Montana Amiata Val d’Orcia Provincia di Grosseto Piano di Sviluppo dell’Area Sciabile e zone interessate del Monte Amiata Consorzio Amiata Sviluppo amiata in...sieme consorzio operatori turistici SKIPASS AMIATA VALIDO PER TUTTI GLI IMPIANTI DI RISALITA DEL MONTE AMIATA Provincia di Siena SOMMARIO DEL PIANO DI SVILUPPO PREMESSA.........................................................................................................................3 PARTE A - ANALISI DI CONTESTO DEL PIANO DI SVILUPPO ......................................5 PARTE B - AZIONI DEL PIANO DI SVILUPPO................................................................25 ALLEGATI: “ A” SINTESI PROGETTI E COSTI ........................................................................................... 32 “ B” PROPOSTA DI MODIFICA LEGGE REGIONALE 93/93 IN BASE ALLA 363/03....34 2 PREMESSA La nostra stazione sciistica è stata oggetto negli ultimi 30 anni di numerosi progetti di razionalizzazione strutturale ed infrastrutturale, quasi tutti hanno seguito, nella loro stesura, la logica top-down piuttosto che bottom-up. La situazione che ne è derivata non ha portato certamente ai risultati attesi o quantomeno auspicati infatti tutte queste progettualità sono rimaste dei semplici esercizi teorici e mai attuati. Le motivazioni che hanno determinato questo stato di cose, oltre alla logica seguita, sono riferibili a molteplici fattori come la capacità imprenditoriale, le divisioni tra gli operatori, la convinzione delle istituzioni, l’indifferenza delle comunità di valle, la scarsità di finanziamenti che può essere stata anche la conseguenza di tale contesto. Anche l’attuale strumento normativo, ovvero il piano delle aree sciabili della L.R. 93/93, approvato nel 2002 rimane ad oggi disatteso come tutta la legge regionale nella sua parte normativa. La legge nazionale 363/03 sulle norme di sicurezza delle aree sciabili, da un lato e dall’altro la nascita di una coesione d’intenti degli operatori della montagna, testimoniata dalla nascita di nuovi strumenti associativi, dovrebbero costituire un nuovo impulso propositivo e programmatico per il rilancio della nostra stazione. Soprattutto se si considera una ritrovata attenzione delle istituzioni locali ai problemi della montagna. Questa modificata situazione di contesto ed il progressivo disagio del sistema montagna hanno portato alla volontà di costruire un piano di sviluppo che parte dalla valutazione degli operatori e dal consenso delle istituzioni locali e soprattutto delle comunità montane e tale da portare ad un contributo concreto, attraverso le ritrovate sinergie con le altre stazioni sciistiche toscane ed il supporto dell’UNCEM toscana, come soggetto presentatore, alla stesura dell’applicazione della 363/03, alla stesura del piano d’indirizzo della montagna toscana ed alla definizione del Piano Regionale di Sviluppo. Obiettivo del piano è la promozione di uno sviluppo sostenibile del Monte Amiata vivendo l’ambiente come risorsa, ovvero il miglioramento economico, sociale e culturale della comunità tramite il perseguimento di un uso migliore delle risorse, in un quadro di equilibri attuali e prevedibili nel futuro. Importante è l’unità, ma soprattutto maturare la consapevolezza che la montagna non è un bene di pochi ma di tutti, che le sue stagionalità turistiche costituiscono un valore sia per coloro che vi operano sia per le comunità che vivono alle loro pendici e che lo sviluppo sostenibile delle attività turistiche non può prescindere dalla tutela dell’ambiente nell’ambito di una convivenza dinamica e non statica con le attività esistenti. Altro obiettivo è la qualificazione dell'offerta turistica integrata tramite: la riqualificazione dell’area sciabile e la sua messa a norma ed in sicurezza, la razionalizzazione ed rinnovamento degli impianti di risalita esistenti, la funzionalità dei parcheggi, il recupero delle zone degradate, la formazione di un'offerta integrata e destagionalizzata che tenga 3 conto delle caratteristiche naturali della località e delle specificità, i bacini di prossimità, la formazione professionale degli operatori, i percorsi per la certificazione dell'offerta turistica, il marchio di qualità proprio della località, il rinnovo e potenziamento dei percorsi pedonabili e ciclabili immersi nel patrimonio florofaunistico della nostra montagna in estate e durante l’inverno con le racchette da neve. Per la stesura del piano si è tenuto conto del piano delle aree sciabili previsto dalla legge regionale 93/93 ed approvato in via definitiva nel 2002. Il piano di sviluppo sarà costituito dall’insieme dei progetti, fondati sui punti formatori del protocollo d’intesa. Per ogni punto formatore saranno presenti dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi con previsione di spesa. I progetti elaborati da EEPP, in base al loro obiettivo, vedranno forme di compartecipazione economica privata, fatto salvo la stesura di progetti da parte dei consorzi misti (pubblico-privato) che hanno tale situazione insita già nella missione consortile. I progetti privati insiti nel piano di sviluppo, nei limiti della loro valenza di sviluppo dell’area interessata, vedranno una loro approvazione istituzionale e saranno presentati come azioni d’interesse pubblico dagli EEPP. Altro obiettivo del piano è quello di facilitare l’accesso al credito agevolato, rispettando il criterio della sostenibilità d’impresa ed in considerazione delle peculiarità delle aree interessate. 4 PARTE A - ANALISI DI CONTESTO DEL PIANO DI SVILUPPO SOMMARIO ANALISI DI CONTESTO DEL PIANO DI SVILUPPO A.1 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE...............................................................6 A.1.1 A.1.2 POSIZIONE E COLLEGAMENTI ..................................................................................................... 6 BACINO D’UTENZA......................................................................................................................... 7 A.2 ANALISI DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE ............................................9 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 AREA SCIABILE .............................................................................................................................. 9 IMPIANTI........................................................................................................................................ 11 VIABILITA’ E PARCHEGGI............................................................................................................ 13 IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE................................................................................. 14 STRUTTURE RICETTIVE.............................................................................................................. 15 A.3 MOVIMENTI TURISTICI.............................................................................................17 A.4 CONCLUSIONI ..........................................................................................................22 A.5 OBIETTIVO ................................................................................................................23 5 A.1 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE A.1.1 POSIZIONE E COLLEGAMENTI il Monte Amiata,alto 1738 m, è la cima sovrastante i territori delle Province di Siena, Grosseto e Viterbo e rappresenta la seconda stazione sciisctica della Toscana. E’ situato al centro delle depressioni vallive dell’Ombrone, della val di Chiana, del Paglia e del Fiora. La superficie, di 934 kmq, è delimitata a Nord dall’area Senese,a nord-Est dalla Val di Chiana, a Sud-Est dalla Provincia di Viterbo, a sud dalle Colline dell’Albegna e ad Ovest dall’Area Grossetana. Il Monte Amiata è accessibile fino alla cima per mezzo di strade asfaltate che salgono dai Comuni circostanti e precisamente: Abbadia San Salvatore, Seggiano, Castel del Piano, Arcidosso,Santa Fiora e Piancastagnaio. I Comuni competenti dell’area alta del Monte Amiata sono: Abbadia San Salvatore, Castel del Piano e Seggiano. Le vie d’accesso pur rese difficoltose dalla natura del territorio sono numerose e coprono ogni direzione. Le direttrici principali sono: SR 2 Cassia ( nord-sud) SS 478 ( Chiusi-Autostrada A1- Umbria- est) SS 223 e ( area grossetana-ovest ). I capololuoghi provinciali più prossimi sono: CAPOLUOGO DI PROVINCIA Siena Grosseto Viterbo Perugia Terni Arezzo Livorno Firenze Roma DISTANZA IN KM 70 65 80 80 110 80 160 140 160 6 A.1.2 BACINO D’UTENZA Con questo termine s’intende definire il target dei potenziali utenti dell’area, partendo dalla popolazione dell’area gravitazionale per arrivare ad una stima dei possibili acquirenti del “prodotto sci” dell’Amiata, cioè la quantità del mercato coinvolgibile, da confrontare poi con i clienti acquisiti alla zona. Da studi in precedenza eseguiti è possibile stimare con un’approssimazione soddisfacente il bacino d’utenza. La società Trademarkitalia ha stimato che i praticanti dello sci in Italia sono circa 2 milioni e 100 mila. Questi rappresentano quindi circa il 4 % della popolazione. Il bacino d’utenza viene suddiviso in 3 livelli: 1. il primo è composto dagli sciatori stanziali (residenti nelle Comunità Montane) che rappresentano la base sicura. 2. il secondo è composto da quelli compresi nel raggio di un’ora circa di automobile (turismo giornaliero, week-end). 3. il terzo è quello composto da coloro che possono giungere all’ Amiata entro le due ore di auto (turismo giornaliero, week-end, settimane). 7 PRIMO LIVELLO : utenza stanziale Zona AMIATA TOTALE 1 Abitanti 30558 30558 Praticanti sci 1220 1220 SECONDO LIVELLO: utenza limitrofa ( 1-1,30 ora di auto) Zona SIENA* GROSSETO* VITERBO PERUGIA TOTALE 2 Abitanti 237288 194528 288783 605950 1326548 Praticanti sci 9490 7780 11550 24238 53058 * depurati della zona Amiata TERZO LIVELLO: utenza prossima ( 2ore di auto) Zona TERNI AREZZO LIVORNO FIRENZE ROMA TOTALE 3 Abitanti 219876 323288 326444 933860 3700424 5500892 Praticanti sci 8795 12937 13057 37354 148016 220160 BACINO D’UTENZA Livello Totale 1 Totale 2 Totale 3 TOTALE GENERALE Abitanti 30558 1326548 5500892 6857998 Praticanti sci 1220 53058 220160 274438 Nota: i dati sono rilevati dall’ISTAT censimento 2001 Il totale dei praticanti nelle zone di riferimento è di circa 300.000. Se si considera che il rapporto dei flussi verso le stazioni sciistiche è rappresentato da 1 non sciatore ogni 3, si aggiungono circa 100.000 persone. In definitiva il bacino d’utenza teorico, di circa 7 milioni di persone, è composto da circa 400.000 persone. 8 A.2 ANALISI DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A.2.1 AREA SCIABILE Il Piano delle aree sciabili del Monte Amiata, redatto sulla base della Legge Regionale 93/93 è stato approvato, in via definitiva, dalla competente Provincia di Grosseto nel 2002. Il Piano costituisce lo strumento urbanistico delle aree interessate e ad oggi non sono state emesse prescrizioni di adeguamento dai Comuni competenti per territorio. L’area sciabile ha un’estensione idi circa 11 Km ed è distribuita su un’area di circa 18.000 ettari. L’esposizione delle piste è compresa tra Sud-Ovest (polo Contessa), Ovest (polo Macinaie), Nord (polo Marsiliana-Cantore ) e Nord-Est (poli Primo Rifugio e Montagnola). Le piste inserite nel piano sono: denominazione lunghezza dislivello Impianto a servizio 1 Campo scuola "La Marsiliana" 380 40 Skilift "Marsiliana" 2 Campo scuola "Macinaie" 280 15 Skilift "jolly"-Skilift "Asso di Fiori" 3 Campo scuola "Vetta" 350 40 Seggiovia biposto"cantore" 4 "Canalgrande" 740 150 Seggiovia biposto"cantore" 5 "Canalgrande Macinaie" 390 65 Skilift "Nordica" + Seggiovia biposto "Macinaie" 6 « collegamento Nordica « 750 125 Skilift "Nordica" 7 "Canalgrande Cantore" 1100 145 Skilift "Nordica" 8 "Canalgrande Marsiliana" 760 105 Skilift "Nordica" 9 "Crocicchio-Dedo" 1000 250 Seggiovia biposto "Cantore" Skilift "Crocicchio-Dedo" 10 "Direttissima" 1700 350 Seggiovia biposto "Macinaie" 11 "Panoramica" 2300 350 Seggiovia biposto "Macinaie" 12 "Bellaria" 800 104 Skilift "Bellaria" 13 "Contessa" 200 30 Skilift "Contessa" TOTALE 10.750 1769 9 La consistenza dell’area sciabile nel suo complesso appare sufficiente, anche se evidenzia la vetustà progettuale in relazione a: • • • • evoluzione della tipologia dei materiali e delle tecniche di sci trasformazione dell’utenza e della domanda in riferimento ai nuovi materiali pubblicazione della legge 363/03 sulle norme di sicurezza delle aree sciabili previsione di aree dedicate alle nuove discipline (snow-board) L’insieme di questi fattori rende necessario una serie d’interventi che, anche se minimali, consentono di adeguare le piste alle mutate condizioni della domanda e delle norme legislative che la regione Toscana dovrà recepire. Tale azione dovrebbe consentire anche la possibile omologazione di alcune piste da destinare alle attività agonistiche. Anche per le piste da fondo (sci nordico) valgono le stesse considerazioni. 10 A.2.2 IMPIANTI Ai sensi e per effetti dell’art. 5 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, l’esercizio delle funzioni amministrative sugli impianti di risalita, esistenti e in previsione, sono esercitate dalle Amministrazioni Comunali competenti per territorio ed individuate nella seguente tabella: N. IMPIANTO AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sciovia Contessa Sciovia Bellaria Sciovia Asso di Fiori Sciovia Jolly Seggiovia Macinaie Sciovia Vetta Sciovia Settebello Sciovia Marsiliana Sciovia Nordica Sciovia Cantore Sciovia Crocicchio Sciovia 1° Rifugio Sciovia Croce CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL PIANO SEGGIANO SEGGIANO ABBADIA SAN SALVATORE ABBADIA SAN SALVATORE ABBADIA SAN SALVATORE ABBADIA SAN SALVATORE N° 1 2 3 4 IMPIANTO Bellaria Asso di Fiori Jolly Macinaie 5 6 7 8 9 Vetta* Settebello Marsiliana Nordica Cantore 10 Croccicchio 11 Croce* 12 Contessa* 13 1° Rifugio* TOTALE *da ripristinare TIPO sciovia sciovia sciovia Seggiovia biposto Sciovia Sciovia Sciovia Sciovia Seggiovia biposto sciovia sciovia sciovia sciovia LUNGHEZZA 781 531 266 1495 DISLIVELLO 103 74 35 348 PORT/H 900 710 900 1200 592 730 334 949 1226 134 220 40 200 290 540 600 720 900 1000 801 240 200 300 8445 242 40 30 60 1816 710 510 500 500 9690 11 Come per l’area sciabile si evidenzia la senescenza degli impianti sia come realizzazione progettuale che come qualità degli stessi non ponendoli certamente all’altezza delle aspettative della domanda. Per quanto concerne la tipologia, l’evidente prevalenza degli impianti “a terra” non consente una corretta gestione delle aree in quanto in caso di innevamento scarso non è possibile provvedere al ripristino del tracciato pertanto sarà necessario prevedere la progressiva sostituzioni degli impianti a terra con quelli aerei. Questo tipo d’impianto consente di rendere più comodo l’utilizzo da parte dell’utente e non comporta la manutenzione del tracciato. Tale situazione determina la necessità di predisporre un programma di progressivo rinnovamento tecnologico e qualitativo. 12 A.2.3 VIABILITA’ E PARCHEGGI Si è già rilevato come la viabilità interna all’area dell’Amiata sia più che sufficiente. Esistono 4 zone di parcheggio in prossimità dei 4 poli sciistici (la quantità è espressa in persone, calcolando 40 persone per pullman e 3 persone per autovettura). POLI Cantore - Marsiliana Contessa Vetta Macinaie TOTALE QUANTITA’ PERSONE 1200 1250 500 2400 5350 Un totale di parcheggi per circa 5400 persone appare chiaramente insufficiente per i periodi di punta nei quali le persone presenti nell’area toccano circa le 10.000 unità come quest’anno è successo nel week-end della Befana. Considerando la sostenibilità degli interventi e la compatibilità ambientale che non consente ulteriori ampliamenti si rende necessario pensare alla riorganizzazione e regolamentazione dei flussi. 13 A.2.4 IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE Gli impianti d’ innevamento artificiale ad oggi coprono circa il 55% dell’area sciabile e molti di questi hanno una connotazione di ripristino e non di innevamento da zero. La situazione più grave è costituita dalla mancanza di approvvigionamento idrico attraverso condotte da bacini a ripristino continuo non pluviale e comunque di acqua non potabile. Per tale motivo la Comunità Montana Amiata Val d’Orcia ha in via di realizzazione un progetto per il risanamento del “lago verde” di Abbadia S.S., sito a quota 890 m, da destinare a bacino di accumulo sia pluviale che imbrifero dal quale, con la seconda fase progettuale già in fase esecutiva, sarà possibile portare in quota a 1400 m nell’invaso interrato della Marsigliana, acqua a flusso continuo da immettere nella rete d’innevamento artificiale esistente ed in via di progettazione al fine di garantire la copertura di tutta l’area sciabile e l’approvvigionamento dell’invaso in quota di “ Pratolungo” nel Comune di Castel del Piano. La necessità di avere un idoneo impianto di innevamento artificiale è ormai divenuta improcrastinabile per garantire un offerta di neve credibile alla domanda. Nonostante l’Amiata sia una montagna con alte precipitazioni nevose riscontra situazioni di microclima dettate dalla sofferenza di venti provenienti dai quadranti sud che mettono in difficoltà il mantenimento del manto nevoso. Proprio a causa di tale situazione e per la ormai consolidata esperienza nell’alta durata della neve artificiale, risulta quanto mai necessario provvedere all’innevamento dell’area sciabile nei classici periodi novembre ed inizio dicembre quando la stabilità delle temperature consente una buona produzione di neve. PRECIPITAZIONI NEVOSE E TEMPERATURE Stagione invernale 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 neve caduta cm. 175 cm. 221 cm. 270 cm. 149 cm. 269 cm. 320 cm. 141 cm. 109 cm. 98 cm. 151 cm. 354 cm. 419 Tmin-Tmax -11 +11 -13 +10 -13 +8 -17 +8 -11 +10 -16 +10 -8 +12 -14 +11 -13 +14 -14 +11 Dati Gentilmente concessi dal Corpo Forestale dello Stato 14 A.2.5 STRUTTURE RICETTIVE STRUTTURE ALBERGHIERE Comuni Alberghi **** Posti Numero Letto Abbadia San Salvatore Arcidosso Castel del Piano Castell'Azzara Castiglione d'Orcia Cinigiano Piancastagnaio Radicofani Roccalbegna Santa Fiora Seggiano Semproniano TOTALE Alberghi *** Alberghi ** Alberghi * TOTALE ALBERGHI Posti Numero Letto Posti Numero Letto Posti Numero Letto TOT Posti alb Letto 0 1 0 108 19 4 843 284 1 3 25 100 1 0 30 0 21 8 898 492 0 0 0 0 2 0 167 0 4 1 178 66 1 0 14 0 7 1 359 66 2 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 5 2 1 61 0 96 0 61 304 56 16 2 0 0 2 0 1 1 1 48 0 0 33 0 46 14 24 1 0 1 0 0 1 1 0 16 0 21 0 0 38 25 0 6 0 4 2 2 7 4 2 157 0 117 33 61 388 95 40 3 140 39 1888 16 534 6 144 64 2706 Case per ferie Posti Comuni Numero Letto Abbadia San Salvatore 1 Arcidosso 0 Castel del Piano 0 Castell'Azzara 0 Castiglione d'Orcia 2 Cinigiano 0 Piancastagnaio 0 Radicofani 0 Roccalbegna 0 Santa Fiora 0 Seggiano 0 Semproniano 0 TOTALE 3 Residence CAV Posti Numero Letto Affittacamere Posti Numero Letto Numero Posti Letto 30 0 0 0 0 0 0 3 0 125 3 1 32 8 0 0 1 0 41 0 1 1 22 15 1 4 9 35 65 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 22 50 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 2 2 0 31 54 0 24 10 26 44 0 6 3 2 2 1 2 0 7 48 28 3 10 12 13 0 65 95 3 113 16 351 32 263 15 Rifugi Alpini B&B Campeggi Alloggi Agrituristici Posti Posti Posti Comuni Numero Letto Numero Letto Numero Letto Numero Abbadia San Salvatore 0 0 0 0 0 0 2 Arcidosso 0 0 0 0 0 0 11 Castel del Piano 0 0 0 0 1 496 11 Castell'Azzara 0 0 0 0 0 0 2 Castiglione d'Orcia 0 0 2 12 0 0 35 Cinigiano 0 0 0 0 1 280 23 Piancastagnaio 1 47 0 0 0 0 3 Radicofani 0 0 0 0 0 0 14 Roccalbegna 0 0 0 0 0 0 11 Santa Fiora 0 0 1 10 0 0 4 Seggiano 0 0 0 0 0 0 14 Semproniano 0 0 1 6 0 0 9 TOTALE 1 47 4 28 2 776 139 Posti Letto 12 150 165 21 363 192 22 179 96 41 152 182 1575 TOTALE EXTRA ALBERGHIERI TOTALE GENERALE Comuni Abbadia San Salvatore Arcidosso Castel del Piano Castell'Azzara Castiglione d'Orcia Cinigiano Piancastagnaio Radicofani Roccalbegna Santa Fiora Seggiano Semproniano TOTALE Numero Posti Letto Numero Posti Letto 6 15 74 283 27 23 972 775 15 7 733 71 22 8 1092 137 48 31 6 17 13 9 16 17 541 604 72 213 118 90 196 253 54 31 10 19 15 16 20 19 698 604 189 246 179 478 291 293 200 3248 264 5954 La dotazione complessiva di posti letto, circa 6000 unità, appare soddisfacente ed in particolare le dotazioni di servizi annessi alle strutture è cresciuta negli ultimi anni significativamente raggiungendo livelli di qualità in linea con il mercato. Infatti quasi tutte le strutture hanno effettuato interventi di ristrutturazione straordinaria innalzando il livello dell’offerta. 16 A.3 MOVIMENTI TURISTICI I movimenti turistici del Monte Amiata hanno risentito negli ultimi anni delle grandi trasformazioni culturali, economiche e motivazionali della domanda in linea con l’andamento del mercato turistico regionale e nazionale. Per quanto concerne il turismo invernale diventa preponderante, nella definizione quantitativa dei flussi la variabilità climatica in essere, che comunque nelle passate stagioni 2004/2005 e 2005/2006 ha fatto registrare un significativo incremento legato alla consistenza dell’innevamento, quasi ai limiti dell’eccezionalità sia per quantità che per qualità. Tale situazione ha garantito nella stagione 2004/2005 94 giornate di apertura della stazione e nel 2005/2006 117 giornate (comprese in entrambe il mese di dicembre). In questo contesto si evidenzia dai dati allegati e da quelli dell’osservatorio turistico toscano un trend in espansione che peraltro investe tutta la stagionalità del Monte Amiata. Questa conforta la vitalità progettuale che ad oggi pervade l’intera zona con una ritrovata coesione d’intenti. Altra trasformazione in atto è quella dell’accoglienza che ricerca sempre di più alle diversificate esigenze della domanda. Per quanto concerne i flussi dell’area sciabile nella stagione 2004/2005 si sono registrati circa 500.000 passaggi ed in quella 2005/2006 circa 600.000. Dall’analisi degli arrivi degli ultimi due anni appare evidente che, se rapportati al bacino d’utenza teorico, esistono margini di forte recupero della domanda. Tale affermazione è supportata anche dalla particolare connotazione geografica, storica, artistica, culturale ed enogastronomica dei comprensori circostanti (bacini di prossimità). Infatti l’Amiata è come “un’ isola in una terra ferma” ricca di forti spinte motivazionali per la domanda del mercato turistico. Dalla pubblicazione Toscana e Turismo 2005, edita dall’Osservatorio Turistico Regionale, emerge un dato rilevante ovvero che l’APT dell’Amiata è la seconda APT in Toscana per crescita di presenze totali tra 2004 e 2005 e quindi passa da APT in difficoltà congiunturale ad APT in espansione. Ma nel contempo è il fanalino di coda per totale di presenze per APT in Toscana. La lettura del combinato disposto di questi dati con la ritrovata coesione d’intenti degli ultimi anni sancita con la creazione di strumenti di gestione unitaria delle aree, che privilegiano l’accoglienza, la qualità, l’offerta alternativa e la comunicazione porta inequivocabilmente ad affermare che ci sono forti possibilità di ulteriore recupero nei flussi. Per consentire questo sviluppo è quanto mai necessario trovare delle idonee soluzioni d’incentivazione del settore. 17 18 ARRIVI E PRESENZE ALBERGHI COMUNI Italiani Stranieri 51.202 1.281 3.161 9.110 656 Stranieri Presen. 6.496 17.950 57.698 432 2.752 767 1.989 3.928 11.099 3.872 2.616 53 265 709 2.881 0 39 26 45 26 Totale Si 20.486 62.967 2.127 8.795 22.613 Arcidosso 4.695 14.440 2.515 16.027 Castedelpiano 4.498 20.471 448 2.167 Radicofani 16.669 Presen. Italiani Arrivi Piancastagnaio Arrivi Totale Presen. Castiglione d'O. Presen. EXTRALBERGHIERI Arrivi Abbadia S.S. Arrivi Castell'Azzara Roccalbegna 2005 Arrivi TOTALE Totale Italiani Arrivi Presen. Inc. % su totale 8.039 18.424 61.993 23,26 9.583 33.742 12,66 1.305 1.372 5.807 2,18 8.765 1.623 11.357 4,26 4.784 29.283 31.002 112.899 42,36 18.861 3.077 21.766 8.842 40.627 15,24 7.843 32.934 4.617 21.863 12.460 54.797 20,56 5.347 558 2.191 451 3.156 1.009 5.347 2,01 Presen. Arrivi Presen. 42 1.543 474 13.458 1.783 9.185 5.655 22.643 634 1.886 29 1.040 663 84 71 197 134 3.246 205 71.762 5.009 18.293 1.988 15.014 7.210 30.467 1.070 4.421 562 4.946 22.638 3.345 12.463 0 0 558 Stranieri Arrivi Totale Arrivi Presen. Presen. 4.295 17.101 53.954 1.323 7.033 22.568 2.550 11.174 2.926 1.290 4.502 82 3.443 794 2.592 829 6.997 33.307 26.218 83.616 5.739 1.632 10.160 5.765 4.169 19.696 7.514 32.159 2.191 451 3.156 1.009 182 307 152 220 334 527 1.177 3.669 215 1.571 1.392 5.240 1.359 3.976 367 1.791 1.726 5.767 2,16 Santa Fiora 2.787 10.755 325 1.082 3.112 11.837 386 1.444 103 768 489 2.212 3.173 12.199 428 1.850 3.601 14.049 5,27 Seggiano 1.235 2.630 305 766 1.540 3.396 870 3.171 700 5.281 1.570 8.452 2.105 5.801 1.005 6.047 3.110 11.848 4,44 Semproniano 1.016 2.446 283 417 1.299 2.863 6.854 17.628 188 729 7.042 18.357 7.870 20.074 471 1.146 8.341 21.220 7,96 Totale Gr 14.413 51.049 4.028 20.679 18.441 71.728 14.260 44.987 6.388 36.940 20.648 81.927 28.673 96.036 10.416 57.619 39.089 153.655 57,64 Totale Amiata 34.899 114.016 6.155 29.474 41.054 143.490 19.269 63.280 8.376 51.954 27.645 115.234 54.891 179.652 15.200 86.902 70.091 266.554 100,00 2.544 9.283 2.042 15.787 9.283 2.042 Cinigiano (dal 2005) 0 0 4.586 25.070 2.544 15.787 4.586 25.070 TOTALE GR (con Cinigiano) 14.413 51.049 4.028 20.679 18.441 71.728 16.804 54.270 8.430 52.727 25.234 106.997 31.217 105.319 12.458 73.406 43.675 178.725 TOTALE AM (con Cinigiano) 34.899 114.016 6.155 29.474 41.054 143.490 21.813 72.563 10.418 67.741 32.231 140.304 57.435 188.935 17.242 102.689 74.677 291.624 19 ARRIVI E PRESENZE ALBERGHI COMUNI Italiani Stranieri 1.286 4.893 15.131 48.166 493 1.986 3.018 8.023 896 2.002 3.914 10.025 3.718 483 1.635 40 45 523 1.680 0 0 0 0 0 Totale Si 17.346 52.931 2.222 Arcidosso 7.092 21.004 2.934 Castedelpiano 3.430 17.389 425 1.929 Castell'Azzara 0 0 0 333 891 Santa Fiora 2.816 Seggiano Totale Italiani Stranieri Arrivi Presen. Arrivi Presen. 91 1.353 584 3.339 14.338 45.259 9.469 1.826 7.112 5.544 16.581 6.736 439 2.482 68 566 507 3.048 0 0 0 0 0 0 6.940 19.568 59.871 4.650 13.937 1.985 9.031 14.294 10.026 35.298 943 4.119 561 3.855 19.318 2.294 9.742 0 0 0 451 172 257 505 1.148 10.724 530 1.429 3.346 1.168 3.178 248 523 909 3.087 271 531 Totale Gr 15.748 56.273 Totale Amiata 33.094 109.204 Semproniano 43.273 Arrivi TOTALE Presen. Roccalbegna 13.845 Stranieri Presen. Radicofani * Presen. Italiani Arrivi Piancastagnaio Arrivi Totale Presen. Castiglione d'O. Presen. EXTRALBERGHIERI Arrivi Abbadia S.S. Arrivi 2004 Arrivi Totale Presen. Incidenza % Arrivi Presen. sul totale 1.377 6.246 15.715 51.505 22,31 17.492 2.722 9.114 9.458 26.606 11,53 922 4.117 108 611 1.030 4.728 2,05 0 883 3.604 821 5.352 1.704 7.956 3,45 6.635 22.968 22.879 70.472 5.028 21.323 27.907 90.795 39,33 5.601 1.504 9.720 8.035 25.123 3.495 19.895 11.530 45.018 19,50 2.439 11.548 4.733 21.290 5.724 27.131 2.864 13.477 8.588 40.608 17,59 1.907 505 3.471 956 5.378 451 1.907 505 3.471 956 5.378 2,33 964 2.677 346 2.184 1.310 4.861 1.297 3.568 518 2.441 1.815 6.009 2,60 12.153 251 925 45 319 296 1.244 3.067 11.649 575 1.748 3.642 13.397 5,80 1.416 3.701 681 2.394 432 3.877 1.113 6.271 1.849 5.572 680 4.400 2.529 9.972 4,32 1.180 3.618 5.626 15.170 292 875 5.918 16.045 6.535 18.257 563 1.406 7.098 19.663 8,52 4.580 18.963 20.328 75.236 11.210 36.934 4.620 27.875 15.830 64.809 26.958 93.207 9.200 46.838 36.158 140.045 60,67 6.802 25.903 39.896 135.107 15.860 50.871 6.605 36.906 22.465 87.777 49.837 163.679 14.228 68.161 64.065 230.840 100,00 20 VARIAZIONI PERCENTUALI 2004 /2005 ALBERGHI COMUNI Italiani Arrivi Abbadia S.S. Stranieri Presen. Arrivi EXTRALBERGHIERI Totale Presen. Arrivi Italiani Presen. Arrivi Stranieri Presen. Arrivi TOTALE Totale Presen. Arrivi Italiani Presen. Arrivi Stranieri Presen. Arrivi Totale Presen. Arrivi Presen. 20,40 18,32 -0,39 32,76 18,63 19,79 -12,37 38,57 -53,85 14,04 -18,84 28,63 19,27 19,21 -3,92 28,71 17,24 20,36 Castiglione d'O. 4,74 13,55 -14,40 -0,65 0,36 10,71 4,14 42,13 -2,35 29,15 2,00 36,56 4,41 29,02 -6,32 22,60 1,32 26,82 Piancastagnaio 35,82 60,00 32,50 488,89 35,56 71,49 44,42 -24,01 -57,35 83,75 30,77 -4,00 39,91 9,35 -24,07 113,58 33,20 22,82 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -10,08 -28,08 0,97 63,77 -4,75 42,75 Totale Si 18,10 18,96 -4,28 26,73 15,56 19,86 7,72 31,25 0,15 66,25 5,46 45,01 14,59 18,65 -4,85 37,33 11,09 24,34 Arcidosso -33,80 -31,25 -14,28 12,12 -28,09 -13,69 13,47 7,33 0,18 2,46 8,51 4,53 -28,25 -24,93 -11,96 9,40 -23,31 -9,75 Castedelpiano 31,14 17,72 5,41 12,34 28,30 17,19 45,82 27,93 70,93 70,56 58,76 51,05 37,02 21,39 61,21 62,22 45,09 34,94 Castell'Azzara #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 23,73 14,89 -10,69 -9,08 5,54 -0,58 23,73 14,89 -10,69 -9,08 5,54 -0,58 Roccalbegna -45,35 -65,54 -11,63 -14,40 -33,86 -54,09 22,10 37,06 -37,86 -28,07 6,26 7,80 4,78 11,43 -29,15 -26,63 -4,90 -4,03 Santa Fiora -1,03 0,29 -38,68 -24,28 -6,99 -2,60 53,78 56,11 128,89 140,75 65,20 77,81 3,46 4,72 -25,57 5,84 -1,13 4,87 5,74 -17,24 22,98 46,46 8,76 -8,24 27,75 32,46 62,04 36,21 41,06 34,78 13,85 4,11 47,79 37,43 22,97 18,81 Semproniano 11,77 -20,76 4,43 -21,47 10,08 -20,87 21,83 16,20 -35,62 -16,69 18,99 14,41 20,43 9,95 -16,34 -18,49 17,51 7,92 Totale Gr -8,48 -9,28 -12,05 9,05 -9,28 -4,66 27,21 21,80 38,27 32,52 30,44 26,41 6,36 3,04 13,22 23,02 8,11 9,72 5,45 4,41 -9,51 13,79 2,90 6,20 21,49 24,39 26,81 40,77 23,06 31,28 10,14 9,76 6,83 27,50 9,41 15,47 Radicofani Seggiano Totale Amiata 21 A.4 CONCLUSIONI Da questa analisi di contesto emerge con forza una situazione che presenta dei punti di forza, delle opportunità, dei punti di debolezza e dei rischi reali. Punti di forza • Il Monte Amiata è una stazione sicuramente a dimensione d’uomo con delle peculiarità positive legate all’ambiente, al calore dell’accoglienza ai prodotti tipici alla sua storia e tradizioni ed ai bacini di prossimità che costituiscono di per sé dei prodotti unici come le strade dei vini del Montecucco, Brunello e Nobile, la Val d’Orcia (classificata nel 2004 dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità) i centri storici ed artistici e più in generale il cuore della qualità dell’offerta turistica Toscana. • Pertanto è una zona che si caratterizza ancora per essere composto da stazionivillaggio, piuttosto che da stazioni integrate di tipo industriale. La stazione-villaggio è un sito storico d’insediamento che possiede una rete di relazioni sociali indipendenti dal flusso turistico. Questo prodotto sembra essere quello che ha le maggiori credenziali per sopravvivere (offre in più la possibilità di coinvolgere il turista entro la dimensione storico-culturale del luogo, elemento fondamentale per attrarre i turisti meno giovani, che sono in numero crescente, dato il progressivo invecchiamento della popolazione). Opportunità • • • • • • • • • • • • Catturare nuovi flussi turistici dal bacino d’utenza teorico. Innovare il prodotto turistico (attraverso uno studio sui fattori che permettano di mantenere la competitività). Imparare a governare il sistema degli attori delle varie destinazioni. Investire nell’area sciabile e nella tutela ambientale, che rimangono l’attrattiva principale, sia con i sistemi di innevamento artificiale,sia con l’ammodernamento degli impianti che con gli altri servizi anche alternativi allo sci. Rendere operativi i vari strumenti urbanistici vigenti e crearni alcuni specifici. Utilizzare i canali delle attività agonistiche per far nascere un mercato degli sport invernali agonistici. Utilizzare discipline quali la sociologia e la psicologia collettiva per far leva sugli aspetti che attraggono il sentimento di coesione e di apparteneza alle comunità ed al territorio. Consolidare i nuovi strumenti d’associazione d’impresa in sinergia con il pubblico in una sorta di project financing. Consolidare le attività di comunicazione. Assecondare i nuovi sport sulla neve, quali lo snowboard, le ciaspolate, il freeride. Assecondare l’invecchiamento della popolazione prevedendo un sempre maggiore numero di servizi di intrattenimento commerciale,culturale e fitness che attraggono i clienti meno giovani che non si possono dedicare alle pratiche sportive. Valorizzare la dimensione storico-culturale del luogo per coinvolgere sempre di più il turista 22 • Assecondare la modalità di fruizione dei nuovi sport, praticabili da pochi e soggetti ad essere solo osservati dalla maggioranza e nuove tendenze come le ciaspolate che invece privilegiano un maggior contatto con la natura.. Necessario organizzare dei “teatri” per gli spettatori degli spettacoli offerti dai nuovi sport (snowboardingfreeride). Punti di debolezza • Il maggior punto di debolezza è la difficoltà congiunturale del territorio e di prospettiva economica di sviluppo che determina un’equilibrio precario della sostenibilità d’impresa privata ed una conseguente diminuzione sensibile della capacità d’investimento e di sviluppo. • Analoga situazione viene vissuta anche dagli EEPP che vengono penalizzati sia dalle politiche nazionali che dalle dinamiche economico-sociali della zona. • La posizione geografica dell’Amiata in termini di condizioni meteo anche se detiene un microclima consolidato che la può definire una montagna ad alto innevamento. Rischi reali • Gli attuali cambiamenti climatici che mettono in crisi il settore nell’arco alpino hanno determinato negli appennini e nel corso delle tre ultime stagioni una miglioramento significativo dei livelli di innevamento ma sono da considerarsi una minaccia. • Le economie di scala. • L’abbandono del territorio. • Congiuntura economica. A.5 OBIETTIVO L’obiettivo di quest’analisi di contesto è quello di supportare con dati statistici e di analisi la situazione della stazione sciistica del Monte Amiata,al fine di sostenere il protocollo d’intesa tra soggetti pubblici e privati per un piano di sviluppo delle attività turistiche dell’area che venga accolto dalla Regione Toscana e formalizzato con un accordo di programma. Nel protocollo d’intesa allegato sono elencate tutte le azioni concordate e tradotte in schede sintetiche progettuali con i relativi costi previsti. 23 PARTE B – AZIONI DEL PIANO DI SVILUPPO SOMMARIO AZIONI DEL PIANO DI SVILUPPO 1 ADEGUAMENTO PISTE ALLE LEGGI REGIONALE 93/93 E NAZIONALE 363/2003 …………………………………………………………………………………………………25 1.1 MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA......................................................................................... 25 1.2 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA,INERBIMENTO,RIPRISTINO SCARPATE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA......................................................................................................... 25 2 SVILUPPO SOSTENIBILE – L’AMBIENTE COME RISORSA ..................................26 2.1 2.2 RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE .................................................................................... 26 CREAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI NEI TRE COMUNI PER QUALIFICAZIONE AREE 26 2.3 QUALIFICAZIONE DEI POLI MACINAIE-CONTESSA-MARSILGLIANA-1° RIFUGIO-2°RIFUGIO3°RIFUGIO- PER ARREDO URBANO, ATTIVITA’ COMMERCIALI E GESTIONE PARCHEGGI ........... 26 2.4 CREAZIONE DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI ( INFO-POINT, SCUOLE SCI, ATTIVITA’ DI POLIZIA, SOCCORSO PISTE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI,DEPOSITI SCI A GETTONE ..................... 26 2.5 RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA ,PISTE CICLABILI e PERCORSI ATTREZZATI 26 3 INNEVAMENTO ARTIFICIALE ..................................................................................27 3.1 ADDUZIONE ACQUE, BACINI INTERRATI E/O A CIELO APERTO E CONDOTTE .................. 27 3.2 IMPIANTI DI INNEVAMENTO ( realizzazione ex-novo ed aggiornamento tecnologico degli esistenti ) ..................................................................................................................................................... 27 4 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RISALITA ................................................................28 4.1 4.2 4.3 5 RIQUALIFICAZIONE DELLA SEGNALETICA PER ATTIVITA’................................28 5.1 5.2 5.3 6 SENTIERISTICA PEDONABILE .................................................................................................... 28 SENTIERISTICA CICLABILE......................................................................................................... 28 AREA SCIABILE ............................................................................................................................ 28 FORMAZIONE ...........................................................................................................29 6.1 6.2 6.3 6.4 7 RINNOVO VITA TECNICA............................................................................................................. 28 SOSTITUZIONE IMPIANTI A TERRA CON QUELLI AEREI......................................................... 28 RAZIONALIZZAZIONE PER QUANTITA’ E QUALITA’ ................................................................. 28 MAESTRI DI SCI............................................................................................................................ 29 PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA,SORVEGLIANZA E SOCCORSO. ........................ 29 OPERATORI DI PEDANA.............................................................................................................. 29 PROFESSIONI TURISTICHE GIÀ RICONOSCIUTE ................................................................... 29 IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE.........................30 7.1 SITI INTERNET e COMUNICAZIONE ........................................................................................... 30 7.2 WEBCAM e CENTRALINE METEO .............................................................................................. 30 7.3 RETE DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ............... 30 7.4 CREAZIONE DI INFOPOINT MULTIMEDIALI NEI CENTRI DEI SINGOLI COMUNI RIFERITI ALLE ATTIVITA’ DELLA MONTAGNA........................................................................................................ 30 7.5 CONNESSIONE A BANDA LARGA DELL’AREA MONTANA....................................................... 30 8 9 PROMOZIONE DELLA DOMANDA,DELL’OFFERTA E DELL’ACCOGLIENZA......31 PROMOZIONE DELLO SPORT.................................................................................31 9.1 OMOLOGAZIONE DI ALCUNE PISTE PER ATTIVITA’ AGONISTICHE PER SCI ALPINO E DI FONDO........................................................................................................................................................ 31 9.2 FISI E SCUOLE.............................................................................................................................. 31 24 1 ADEGUAMENTO PISTE ALLE LEGGI REGIONALE 93/93 E NAZIONALE 363/2003 1.1 MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA 1.2 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA,INERBIMENTO,RIPRISTINO SCARPATE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIF PROGETTI 1.1 Messa a norma ed in sicurezza delle PISTE DA DISCESA “Canal Grande in ogni sua parte” – “Crocicchio-DEDO” – in relazione alla L.R. 93/93 e L.N. 363/2003 con tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale,alla segnaletica,alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché, laddove necessario, agli impianti per la produzione della neve. 1.2 Inerbimento e ripristino scarpate delle piste “Crocicchio Dedo, Nordica, Canalone,Vetta”, assicurando entro i limiti dell’area vegetazionale la perenne copertura vegetativa e garantendo, attraverso sistematici controlli ed interventi manutentori, la perfetta efficienza dei drenaggi, la captazione, la deviazione o il razionale accompagnamento delle acque di superficie. Inerbimento da effettuare con il moderno sistema dell’idrosemina. 1.1 Messa a norma ed in sicurezza delle PISTE DA DISCESA “PANORAMICA” – “DIRETTISSIMA” – “ASSO DI FIORI” – “JOLLY” e BELLARIA” in relazione alla L.R. 93/93 e L.N. 363/2003 con tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale,alla segnaletica,alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché, laddove necessario, agli impianti per la produzione della neve. 1.2 Inerbimento e ripristino scarpate delle piste “PANORAMICA” – “DIRETTISSIMA” – “ASSO DI FIORI” – “JOLLY” e BELLARIA”, assicurando entro i limiti dell’area vegetazionale, la perenne copertura vegetativa e garantendo, attraverso sistematici controlli ed interventi manutentori, la perfetta efficienza dei drenaggi, la captazione, la deviazione o il razionale accompagnamento delle acque di superficie. 1.2 Sistemazione di parte del tracciato della seggiovia Macinaie per consentire, anche nelle zone più ripide e disagiate, l'accesso sotto all'impianto di un mezzo dotato di braccio meccanico con cestello porta persone per consentire un efficace soccorso in linea in caso di guasto, nel rispetto delle prescrizioni di legge, ed una più agevole ed efficace manutenzione dell'impianto. 1.1,1.2 Sfruttamento di parte del tracciato della seggiovia Macinaie per la realizzazione di una pista da discesa con caratteristiche espressamente dedicate alla pratica dello "Snow Board" così come indicato dai più recenti studi nel settore. 25 2 SVILUPPO SOSTENIBILE – L’AMBIENTE COME RISORSA 2.1 RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE 2.2 CREAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI NEI TRE COMUNI PER QUALIFICAZIONE AREE 2.3 QUALIFICAZIONE DEI POLI MACINAIE-CONTESSA-MARSILGLIANA1° RIFUGIO-2°RIFUGIO-3°RIFUGIO- PER ARREDO URBANO, ATTIVITA’ COMMERCIALI E GESTIONE PARCHEGGI 2.4 CREAZIONE DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI ( INFO-POINT, SCUOLE SCI, ATTIVITA’ DI POLIZIA, SOCCORSO PISTE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI,DEPOSITI SCI A GETTONE 2.5 RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA ,PISTE CICLABILI e PERCORSI ATTREZZATI RIF PROGETTI 2.3 Sistemazione aree di sosta ripristino manto bituminoso razionalizzazione e valorizzazione nuova area di sosta camper in loc. Marsiliana. Ripristino manto bituminoso e messa a norma parcheggi 1°,2°,3° rifugio. Sistema di controllo flussi per l’ accesso ai parcheggi dei 3 rifugi e marsilina Recupero e sistemazione vecchi siti, eliminazione totale vecchi impianti e vecchie linee, 2.1 2.3 2.4 Sistemazione dell’arredo urbano delle zone Marsiliana Cantore e Vetta con adeguamento segnaletica, parcheggi, bagni pubblici, attrezzature varia a servizio degli utenti (panchine, illuminazione dei poli, raccolta rifiuti, bagni chimici a gettone, attrezzature per il tempo libero, etc,) e realizzazione di strutture polifunzionali in legno da destinare a: info-point-scuola di sci,vigilanza,soccorso ecc e/o recupero,con destinazione d’uso a servizi pubblici e consortili della stazione di partenza ed arrivo seggiovia 2.5 Ripristino della "PISTA DA FONDO Loc. Marsiliana" con uso estivo come pista da Cross Bike, attrezzature naturali sportive 2.5 Ripristino sentieristica,piazzole ed aree attrezzate 2.2 Predisposizioni piani urbanistici particolareggiati delle aree 1°,2°,3° e marsiliana da inserire nei piani strutturali, Con l’inserimento nel Piano per l'Area Sciabile Amiatina, e conseguentemente in tutti i Piani strutturali comunali ed intercomunali, degli interventi previsti dal piano, attualmente non previsti. 2.1 Realizzazione nuovo impianto di depurazione acque nere in località Macinaie 2.5 Sistemazione area Laghetto “Pratolungo” con valorizzazione della ex-lottizzazione attraverso un progetto di inserimento di attrezzature naturali-sportive dedicate alla fruibilità della montagna da parte dei gruppi di giovani e studenti. 2.1 Sistemazione dell’arredo urbano delle zone Macinaie – Contessa con adeguamento segnaletica, parcheggi, bagni pubblici, attrezzature varia a servizio degli utenti (panchine, illuminazione dei poli, raccolta rifiuti, bagni chimici a gettone, attrezzature per il tempo libero, etc,) 2.4 Riqualificazione delle strutture esistente attualmente non utilizzate o necessarie di ristrutturazione nei poli Contessa e Macinaie (Vecchio Rifugio, stazione partenza seggiovia Macinaie, Rifugio San Felice.) 2.4 Riqualificazione sistemazione ed aggiornamento delle strutture necessarie ad ospitare servizi o mezzi operativi nei poli Contessa e Macinaie (Locale per il Pronto Soccorso, rimesse per mezzi battipista, ecc..) 2.3 Area di sosta per camper in loc. Macinatole 26 3 INNEVAMENTO ARTIFICIALE 3.1 ADDUZIONE ACQUE, BACINI INTERRATI E/O A CIELO APERTO E CONDOTTE 3.2 IMPIANTI DI INNEVAMENTO ( realizzazione ex-novo ed aggiornamento tecnologico degli esistenti ) RIF PROGETTI 3.1 Adduzione acqua dal lago verde di Abbadia S.S. all’invaso della marsiliana e collegamento in rete agli impianti esistenti dell’intera area sciabile Realizzazione dell’impianto di “innevamento programmato” sulle piste Canal Grande Cantore, Canal Grande Marsiliana completo di, condotte di servizio, stazioni di pompaggio, eventuale cabina di trasformazione ed impianti tecnologici per la produzione neve 3.2 3.2 Aggiornamento tecnologico dell’impianto di “innevamento programmato” delle Piste Crocicchio e Vetta per consentirne l'innevamento, in condizioni di temperatura ottimali, in meno di 48 ore e permettere la fruibilità delle vacanze natalizie a tutta la stazione. L'intervento consisterà nell’inserimento di impianti tecnologici di nuova generazione per la produzione neve con aggiornamento ed adeguamento delle attuali condotte di servizio, stazione di pompaggio e cabina di trasformazione. 3.2 Realizzazione dell’impianto di “innevamento programmato” sulle piste Bellaria e Contessa completo di, condotte di servizio, stazioni di pompaggio, eventuale cabina di trasformazione ed impianti tecnologici per la produzione neve 3.2 Aggiornamento tecnologico dell’impianto di “innevamento programmato” delle Piste Panoramica e Direttissima per consentirne l'innevamento, in condizioni di temperatura ottimali, in meno di 48 ore e permettere la fruibilità delle vacanze natalizie a tutta la stazione. L'intervento consisterà nell’inserimento di impianti tecnologici di nuova generazione per la produzione neve con aggiornamento ed adeguamento delle attuali condotte di servizio, stazione di pompaggio e cabina di trasformazione. 27 4 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RISALITA 4.1 RINNOVO VITA TECNICA 4.2 SOSTITUZIONE IMPIANTI A TERRA CON QUELLI AEREI 4.3 RAZIONALIZZAZIONE PER QUANTITA’ E QUALITA’ RIF PROGETTI 4.1 Rifacimento impianto sciovia “La Croce” 4.2 Sostituzione sciovia Nordica con seggiovia biposto come disposto dal piano delle aree sciabili approvato nel 2002 4.3 SEGGIOVIA CANTORE: Realizzazione nuova seggiovia biposto ad agganciamento automatico con stazione intermedia sopra il crocicchio Realizzazione di "Tapis Roulant" con valenza sia estiva che invernale in località Vetta e Marsigliana. Rifacimento impianto sciovia “Vetta” 4.3 4.1 4.1 Adeguamento normativo - Manutenzione Straordinaria per rinnovo vita tecnica dell’impianto di risalita esistente e scaduto denominato “SCIOVIA SETTEBELLO” 4.1 4.3 Adeguamento normativo - Manutenzione Straordinaria per rinnovo vita tecnica dell’impianto di risalita esistente e scaduto denominato “SCIOVIA CONTESSA” SEGGIOVIA MACINAIE: Sostituzione della attuale seggiovia biposto che collega la stazione delle “Macinaie” con la Vetta Amiata, con una seggiovia quadriposto di elevato valore tecnologico, capace, sia di incrementare notevolmente la portata degli sciatori, sia di ridurre di alcuni minuti il tempo necessario per raggiungere la Vetta. 4.3 Realizzazione di "Tapis Roulant" con valenza sia estiva che invernale in località Prato della Contessa e Prato delle Macinaie. 5 RIF RIQUALIFICAZIONE DELLA SEGNALETICA PER ATTIVITA’ 5.1 SENTIERISTICA PEDONABILE 5.2 SENTIERISTICA CICLABILE 5.3 AREA SCIABILE PROGETTI 5.1,5.2,5.3 Realizzazione della segnaletica nei percorsi,piazzole e panelli riassuntivi nei vari poli con ripristino di quelli già esistenti nelle vie di accesso alla sentieristica 28 6 FORMAZIONE RIF 6.1 6.2 6.3 6.4 6.1 MAESTRI DI SCI 6.2 PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA,SORVEGLIANZA E SOCCORSO. 6.3 OPERATORI DI PEDANA 6.4 PROFESSIONI TURISTICHE GIÀ RICONOSCIUTE PROGETTI Corsi di qualificazione,aggiornamento e specializzazione attraverso la costituzione di un fondo specifico svincolato dal fondo sociale europeo per la formazione con gestione compartecipata del Collegio regionale maestri di sci e delle province Corsi di qualificazione,aggiornamento e specializzazione attraverso la costituzione di un fondo specifico svincolato dal fondo sociale europeo per la formazione con gestione compartecipata della FISPS Corsi di qualificazione,aggiornamento e specializzazione attraverso la costituzione di un fondo specifico svincolato dal fondo sociale europeo per la formazione con gestione compartecipata dell’ANEF Corsi di qualificazione,aggiornamento e specializzazione attraverso la costituzione di un fondo specifico svincolato dal fondo sociale europeo per la formazione con gestione compartecipata delle province 29 7 RIF 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 7.1 SITI INTERNET e COMUNICAZIONE 7.2 WEBCAM e CENTRALINE METEO 7.3 RETE DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 7.4 CREAZIONE DI INFOPOINT MULTIMEDIALI NEI CENTRI DEI SINGOLI COMUNI RIFERITI ALLE ATTIVITA’ DELLA MONTAGNA 7.5 CONNESSIONE A BANDA LARGA DELL’AREA MONTANA PROGETTI Incremento dei servizi offerti dal portale ufficiale della Stazione Invernale www.amiataneve.it e dal portale promozionale di supporto www.monteamiata.org anche attraverso lo sviluppo di banche dati comuni che permettano di centralizzare l’informazione, contribuendo ad uniformarla, ed acquistando cosi attendibilità e fiducia nei confronti dell’utente che deve essere in grado di ricevere notizie corrette, qualsiasi sia la fonte dalla quale vengono reperite. Questo comporta quindi un’analisi dettagliata del flusso dell’informazione e la sua gestione continua in collaborazione con APT e Consorzi Turistici. Incremento delle Webcam presenti con obiettivo finale di rendere la stazione “completamente virtuale” (una Webcam in ognuno dei 5 poli) in modo da permettere all’utente di viverla anche quando non può essere presente. Molto importante è anche l’installazione di centraline meteo che consentano la lettura in tempo reale di temperatura e dati meteo in modo da tenere informato l’appassionato sull’evolvere delle condizioni Metereologiche e permettergli di poter pianificare le sue giornate di sci. Queste ultime potrebbero far parte di progettualità in collaborazione con gli enti preposti alla misurazione dei dati meteo Montani come per esempio il Corpo Forestale dello Stato. Il monitoraggio in modo informatizzato di tali dati sarebbe di ausilio per la costruzione di modelli particolareggiati sul clima della nostra montagna e per lo sviluppo dei nuovi sistemi di innevamento programmato. Installazione di una rete di pannelli a messaggio variabile sui cinque poli e sulle principali strade di connessione alla montagna per una immediata segnalazione agli utenti delle condizioni stradali e dello stato di apertura di impianti e servizi nonché di attività di animazione e di promozione della montagna. Gli infopoint multimediali da installare nei principali centri urbani a valle hanno lo scopo non solo di rendere il cittadino dei comuni montani partecipe dell’evolvere della situazione della propria montagna e quindi poter essere punto principale del passaparola che si innesca per la divulgazione di dati e notizie, ma anche per consentire a turisti di passaggio o che soggiornano in tali località di essere sempre informati sulla situazione presente nella stazione, ricevendo così una sensazione di organizzazione e pianificazione e non quella dell’improvvisazione che si ingenera nel cliente quando si incontrano difficoltà nel reperire le informazioni di interesse. Tale rete di Infopoint avrebbe inoltre il vantaggio di promozione a 360° delle attività locali e promozionali del territorio. Tali infopoint dovrebbero essere installati, tramite accordi con attività commerciali, anche nelle vetrine di negozi posti nel centro delle principali città del nostro bacino di utenza come Siena, Grosseto, Perugia, Viterbo e Roma in modo da tenere informati ed incuriosire anche i nostri utenti cittadini. Gli infopoint multimediali da installare nei principali centri urbani a valle hanno lo scopo non solo di rendere il cittadino dei comuni montani partecipe dell’evolvere della situazione della propria montagna e quindi poter essere punto principale del passaparola che si innesca per la divulgazione di dati e notizie, ma anche per consentire a turisti di passaggio o che soggiornano in tali località di essere sempre informati sulla situazione presente nella stazione, ricevendo così una sensazione di organizzazione e pianificazione e non quella dell’improvvisazione che si ingenera nel cliente quando si incontrano difficoltà nel reperire le informazioni di interesse. Tale rete di Infopoint avrebbe inoltre il vantaggio di promozione a 360° delle attività locali e promozionali del territorio. Tali infopoint dovrebbero essere installati, tramite accordi con attività commerciali, anche nelle vetrine di negozi posti nel centro delle principali città del nostro bacino di utenza come Siena, Grosseto, Perugia, Viterbo e Roma in modo da tenere informati ed incuriosire anche i nostri utenti cittadini. 30 8 PROMOZIONE DELLA DOMANDA,DELL’OFFERTA E DELL’ACCOGLIENZA RIF PROGETTI Progettazioni APT e Consorzio Terre di Toscana 9 PROMOZIONE DELLO SPORT 9.1 OMOLOGAZIONE DI ALCUNE PISTE PER ATTIVITA’ AGONISTICHE PER SCI ALPINO E DI FONDO 9.2 FISI E SCUOLE RIF PROGETTI 9.1 Omologazione della Pista Crocicchio Dedo per attività agonistiche con interventi ed attrezzature tecniche e di sicurezza necessarie 9.1 Omologazione pista di fondo La Marsiliana 9.1 Omologazione della Pista DIRETTISSIMA per attività agonistiche con interventi ed attrezzature tecniche e di sicurezza necessarie Realizzazione della "PISTA DA FONDO PRATOLUNGO" con sfruttamento delle strade di lottizzazione esistenti Promozione dello sci nelle scuole 9.1 9.2 31 Allegato “A” SINTESI PROGETTI E COSTI RIF. DESCRIZIONE 3.1 adduzione acqua lago verde-marsiliana+collegamento impianti 3.2 innevamento Direttissima-Panoramica 3.2 innevamento Bellaria-Contessa 3.2 3.2 innevamento crocicchio-dedo innevamento canalone 1.2 inerbimento e ripristino scarpate panoramica,direttissima,bellaria,jolly 1.2 Sistemazione idrogeologica ripristino fondo ed idrosemina piste crocicchio-canalone-vetta 1.1 tracciato sotto seggiovia macinaie per sicurezza 1.1 messa a norma + sicurezza panoramca,direttissima,asso di fiori,jolly,bellaria 1.1 messa a norma+sicurezza canalone 9.1 omologazione direttissima 9.1 omlogazione pista crocicchio-dedo 9.1-2.5 omologazione pista da fondo marsiliana 1.1 messa a norma + sicurezza crocicchio 5.1-5.25.3 segnaletica d'informazione poli e piste 4.1 rinnovo skilift contessa 4.1 rinnovo skilift settebello PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO IMPORTO PUBBLICO PRIVATO X 1.400.000 X X 180.000 X X X 250.000 X X X 200.000 X X X 780.000 X X 37.000 X X 75.000 X 93.000 X X 270.000 X X 80.000 X X 34.000 X X X 80.000 X X X 25.000 X X X 120.000 X X X 15.000 X X X 103.000 X X X 133.000 X X X X X LAVORI IN CORSO 32 4.3 sostituzione seggiovia macinaie con quadriposto 4.3 4.1 reaizzazione tapi roulant macinaie+contessa sostituzione skilift croce 4.1 sostituzione skilift vetta 4.2 sostituzione skilift nordica con seggiovia biposto 4.3 realizzazione tapi roulant vetta e marsiliana 4.3 nuova seggiovia cantore biposto ad agganciamento automatico 2.3 ripristino parcheggi 1°-2°-3°rifugio-Marsiliana 9.2-8 promozione 6 formazione 7 progetto di comunicazione multimediale e di banda larga 9.1 realizzazione pista da fondo pratolungo 2.1 recupero e sistemazione vecchi siti 2.3 sistemazione area pratolungo 2.3 sitemazione arredo urbano macinaie-contessa 2.3-2.4 X 3.040.000 X X 104.000 X X X 300.000 X X X 200.000 X X X 2.000.000 X X X 100.000 X X X 3.200.000 X X 300.000 X X da definire X X da definire X X 200.000 X X 50.000 X X 30.000 X X 168.000 X X 83.000* X X 350.000 X X X X X interventi di sistemazione arredo urbano 1°-2°-3°rifugio-marsiliana TOTALE 14.000.000 Note: da definire 33 ALLEGATO “B”: PROPOSTA DI MODIFICA LEGGE REGIONALE 93/93 IN BASE ALLA 363/03 L.R. 13 dicembre 1993, n. 93 L. 24 dicembre 2003, n°363 Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" Titolo 1 ____________________ NORME GENERALI Art. 01 - Oggetto della legge 1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, nonché migliori condizioni di sicurezza per l’utente, disciplina la realizzazione, le modificazioni e l’esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati. 2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste e impianti a fune ad esse collegati non compresi nelle aree sciistiche attrezzate, ad eccezione di quelle individuate ai sensi del secondo comma dell’art. 2. 3. Ai fini della presente legge, per area sciistica attrezzata si intende l’ambito territoriale soggetto a prevalente innevamento naturale in cui si realizza un insieme di piste da fondo e/o da discesa e di impianti a fune tra loro integrati. Art. 02 - Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate 1. In conformità al Programma Regionale di Sviluppo e al Piano Regionale dei Trasporti, il Consiglio regionale, sentite le Province interessate, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge (1), provvede a: a) individuare e perimetrare le aree sciistiche attrezzate; Capo I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente. Capo II GESTIONE DELLE ATTREZZATE AREE SCIABILI Art. 2. (Aree sciabili attrezzate) 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. 34 Commento: Ed anche artificiale, aperto al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; b) dettare direttive cui devono attenersi le Province nella predisposizione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, con particolare riferimento ai criteri di tutela e salvaguardia ambientale anche in relazione al periodo di non innevamento, nonché alla realizzazione e utilizzazione di sistemi di innevamento programmato; c) individuare la Provincia competente ad adottare ed approvare il piano delle aree sciistiche attrezzate, nel caso in cui l’area sciistica interessi il territorio di più province; d) stabilire i criteri per la classificazione delle piste e degli impianti in rapporto alle loro caratteristiche funzionali e tecniche, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge; e) dettare i criteri per l’individuazione dell’eventuale prevalente interesse comunale delle aree sciistiche attrezzate, ai fini di cui al secondo comma, lett. c) dell’art. 3. 2. La Regione detta altresì criteri per la individuazione da parte della Provincia di piste da fondo al di fuori delle aree sciistiche attrezzate. Art. 03 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti 1. Le Province nel cui territorio ricadono le aree sciistiche individuate dalla Regione ai sensi del precedente art. 2, predispongono, d’intesa con le Comunità Montane territorialmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate. 2. Il piano provinciale provvede tra l’altro a: a) localizzare, compatibilmente con i vincoli e con gli eventuali usi civici esistenti sul territorio, le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, nonché altri eventuali spazi riservati ad attività praticabili sulla neve; b) classificare le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, secondo i criteri dettati dalla Regione ai sensi del primo comma, lett. d) dell’art. 2; 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L’individuazione da parte delle regioni equivale di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alla dichiarazione e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni. 4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. 5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato. Art. 3. (Obblighi dei gestori) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla 35 c) indicare le aree sciistiche attrezzate che rispondano al prevalente interesse comunale, ai fini dell’individuazione dell’ente competente all’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’art. 5. Art. 04 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione 1. Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle direttive regionali di cui all’art. 2, adottano, previa acquisizione del parere delle altre Province eventualmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate tenuto conto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane di cui all’art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché del piano di bacino di cui all’art. 9 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 ed assicurando comunque la partecipazione di tutti gli enti locali interessati. 2. Il piano, entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione, è depositato nella segreteria di tutti i Comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante pubblici avvisi. 3. Nel termine di trenta giorni di cui al comma precedente, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi venti giorni, dai Comuni alla Provincia unitamente alle proprie osservazioni e proposte. 4. La Provincia delibera sulle osservazioni, proposte e opposizioni presentate entro trenta giorni dal ricevimento e quindi approva il piano previa acquisizione del nulla osta della giunta regionale circa la congruità del piano stesso con le direttive regionali. Il nulla osta si intende concesso salva diversa determinazione della giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del piano. messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. 2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori) 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi 36 5. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (2). provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Abrogato (3). Art. 5. 7. Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida la Provincia inadempiente ad adottare il piano entro un ulteriore termine, ai sensi dell’art. 9, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1973, n. 30. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede in via sostitutiva ai sensi dell’art. 66 dello Statuto. (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni) Art. 05 - Esercizio delle funzioni amministrative 1. Le funzioni amministrative previste dai successivi articoli sono esercitate dalla Provincia. 2. Qualora il piano provinciale individui un’area sciistica attrezzata di prevalente interesse di un Comune, le suddette funzioni amministrative sono esercitate dal Comune. Titolo 2 PISTE DA SCI Art. 06 - Definizione e caratteristiche delle piste 1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci le aree innevate, ad uso pubblico, appositamente attrezzate e abitualmente adibite alla circolazione degli sciatori . 2. Le piste devono essere tracciate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe, o comunque protette da tale pericolo, ed idonee sotto l’aspetto idrogeologico; il tracciato deve essere privo di ostacoli che possano costituire una situazione di pericolo, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste. 1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell’esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. 2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico. 3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un’adeguata visibilità. Commento: (Obblighi dei gestori) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. 2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste,con personale qualificato ai sensi dell’art 13bis, in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. (Responsabilità civile dei gestori) 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ... [1] legge. Commento: Anche artificialmente Commento: E snowboarders 37 3. Le piste, in relazione alle caratteristiche funzionali e tecniche, si distinguono in: Art. 6. (Segnaletica) a) piste da discesa; b) piste da fondo. Art. 07 - Piste da discesa - Requisiti tecnici 1. Le piste da discesa hanno i seguenti requisiti tecnici: a) sono di norma di larghezza non inferiore a metri 15 e presentano uno spazio libero sovrastante non inferiore a metri 3,50; b) non hanno attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello. 2. Qualora le piste da discesa passino su ponti o siano fiancheggiate da tratti scoscesi pericolosi, o comunque presentino situazioni di possibile pericolo, devono essere posti in essere elementi di protezione idonei a garantire la sicurezza degli sciatori. Art. 08 - Piste da fondo - Requisiti tecnici 1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici: a) una larghezza minima tale che, di norma, risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per brevi tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati; larghezze superiori sono obbligatorie in presenza di forti pendenze; b) uno spazio minimo sovrastante, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l’agevole passaggio degli sciatori; c) non hanno attraversamenti o interferenze con altre piste da discesa, sciovie e, di norma, 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. 3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell’autorizzazione. 4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione 38 Commento: 5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato. Commento: Slitte,slittino e snowpark Commento: Classificazione piste :blu-rosse-nere con strade carrozzabili aperte al traffico invernale; qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento di strade aperte al pubblico questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee a garantire la sicurezza degli sciatori. Art. 09 - Uso delle piste 1. L’uso delle piste da sci è pubblico; nel caso in cui le piste siano adibite a manifestazioni sportive, possono essere chiuse al pubblico per la durata delle stesse e dei relativi allenamenti preparatori. 2. Lo sciatore è obbligato a rispettare le indicazioni e la segnaletica presenti sulla pista nonché a tenere un comportamento specifico di prudenza e di diligenza in relazione alle proprie capacità ed alla situazione e caratteristiche della pista, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli altri sciatori ed a sé stesso. 3. Nel periodo di innevamento è vietato percorrere le piste a piedi e con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti. È altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo. Art. 10 - Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle piste 1. In conformità alle previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, l’ente competente ai sensi dell’art. 5 autorizza la realizzazione di nuove piste, la modificazione delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie nonché l’esercizio delle piste medesime, sulla base di uno schema di autorizzazione approvato dalla Giunta regionale. 2. L’autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solo in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alla pista stessa. amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2003. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi. 6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Art. 11 - Richiesta di autorizzazione 39 Commento: All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. Commento: . Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato Commento: Art. 9. (Velocità) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. (Precedenza) 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. (Sorpasso) 1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. (Incrocio) 1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. (Stazionamento) 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. 3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare...la[2] presenza di un infortunato con 1. Hanno titolo a presentare la richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo, i soggetti che abbiano adeguati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria. regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il richiedente l’autorizzazione presenta all’ente competente ai sensi dell’art. 5 il progetto dell’opera, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente medesimo, che deve contenere: NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI a) tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista-comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve; b) l’indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale; c) la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento; d) la proposta di rimessa in pristino dell’area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell’ammontare della cauzione di cui al terzo comma dell’art. 13; e) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi la disponibilità dei terreni, il piano parcellare dei beni e l’elenco dei proprietari; f) il piano finanziario da cui risulti l’ammontare del costo delle opere, le modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento; g) il programma temporale di esecuzione dei lavori e l’eventuale individuazione di stralci funzionali. Capo III Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici) 1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. 2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni. 4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. 5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005. 40 Art. 12 - Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto 1. L’ente competente ai sensi dell’art. 5 approva il progetto entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In caso di pluralità di domande l’ente competente osserva i seguenti criteri di priorità: a) raggruppamenti di concessionari degli impianti a fune funzionalmente collegati alla pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista di cui si chiede l’autorizzazione; Art. 9. (Velocità) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Art. 10. b) concessionario dell’impianto preesistente funzionalmente collegato alla pista; (Precedenza) c) titolari di autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci revocate ai sensi del successivo art. 21; 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. d) richiedente l’autorizzazione alla realizzazione della pista unitamente alla realizzazione e gestione dell’impianto a fune ad essa collegato; Art. 11. e) titolari delle piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista per cui si chiede l’autorizzazione; f) richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull’asse della pista; g) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio; (Sorpasso) 1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. Art. 12. (Incrocio) h) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio; i) altri soggetti privati. 2. L’ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l’autorizzazione ai sensi del primo comma: 1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. Art. 13. (Stazionamento) 41 a) verifica la compatibilità del progetto con le previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate; 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. b) verifica l’idoneità tecnica della pista e valuta la compatibilità tra le dimensioni della pista medesima e quella degli impianti ad essa collegati; 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. 3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento; d) acquisisce dalle altre competenti amministrazioni pubbliche i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell’opera in relazione ai vincoli esistenti sul territorio. A tal fine l’ente competente può indire una conferenza di servizi, secondo le procedure e gli effetti di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. L’approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai fini della costituzione coattiva della servitù di pista di cui al successivo art. 19. Contestualmente all’approvazione del progetto, l’ente competente autorizza l’esecuzione dello stesso, stabilendo eventuali prescrizioni. L’autorizzazione indica le determinazioni concordate nella conferenza di servizi eventualmente indetta e gli atti di cui la stessa tiene luogo. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria in rapporto alle opere da realizzare. Art. 13 - Autorizzazione all’esercizio della pista 1. L’ente competente ai sensi dell’art. 5 verifica la rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato ed autorizza l’esercizio della pista. 2. Per i fini di cui al precedente comma, il soggetto interessato è tenuto a presentare all’ente competente la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato Art. 14. (Omissione di soccorso) 1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro. Art. 15. (Transito e risalita) 1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3. 3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata. 42 per la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo di cui al terzo comma dell’art. 21. Art. 16. 3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligazionaria affidata ad un primario istituto di credito. L’ammontare di tale deposito è stabilito dall’ente competente in relazione alla consistenza delle opere di rimessa in pristino dell’area necessarie in caso di definitiva chiusura della pista. Gli interessi medesimi, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare dell’autorizzazione. 1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 4. L’autorizzazione detta le prescrizioni relative all’esercizio ed alla manutenzione della pista, nonché all’attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere comunque previsto l’obbligo di aprire le piste al pubblico solo nel caso in cui sussistano condizioni di sicurezza per l’utente, nonché di segnalare, alla partenza di ciascuna pista, le condizioni di percorribilità della pista medesima. La segnaletica deve essere conforme alle Norme Italiane Unificate. Titolo 3 IMPIANTI A FUNE FUNZIONALMENTE COLLEGATI ALLE PISTE Art. 14 - Impianti a fune 1. Gli impianti a fune funzionalmente collegati alle piste sono adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, di cose o misto. Tale servizio viene gestito dagli enti competenti ai sensi dell’art. 5, in una delle forme di cui al terzo comma dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; le norme del presente titolo si osservano qualora l’ente competente deliberi la concessione della gestione a terzi e, in quanto compatibili, negli altri casi. (Mezzi meccanici) 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione. Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo) 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) 1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 43 Commento: 5. Fra le prescrizioni deve essere altresì previsto l’obbligo di garantire la presenza di un numero congruo di pattugliatori che esercitano nell’area sciistica le funzioni inerenti gli interventi di soccorso, sicurezza e sorveglianza di cui al comma precedente. Commento: Art. 13 bis Pattugliatore 1. E’ pattugliatore chi svolge, anche in modo non esclusivo e continuativo, la propria attività lungo le piste da sci e nelle aree limitrofe al fine di garantire un servizio di soccorso, prevenzione,sicurezza e sorveglianza garantendo la necessaria operatività dell’area sciabile. Svolge l’attività, in via autonoma ed associata, nei comprensori sciistici e collabora con le autorità competenti per territorio. 2. Per l’esercizio dell’attività è necessario: - maggiore età; - assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; - idoneità psico-fisica all’esercizio dell’attività rilasciato dall’Azienda USL; - abilitazione all’esercizio dell’attività conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale, ovvero conseguita in altra regione o Stato della UE; -certificazione BLSD e BTLS - stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone e dipendenti dall’esercizio dell’attività; - presentazione all’ente competente di cui all’art. 5 di denuncia di inizio attività attestante l’esistenza dei suddetti requisiti. 3. L’ente competente di cui all’art. 5 provvede ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia. 4. La Provincia organizza,in accordo con la FISPS ( Ente Certificatore), corsi di qualificazione e aggiornamento obbligatorio triennale che si concludono con un esame e col rilascio di un attestato. Con deliberazione della Giunta Regionale, sentiti i soggetti competenti nel settore e le organizzazioni dei consumatori, sono determinate le materie dei corsi, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di... [3] spesa a carico dei partecipanti dei Art. 15 - Procedimento per il rilascio della concessione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto 1. L’ente competente ai sensi dell’art. 5, qualora intenda affidare in concessione a terzi la gestione di impianti ancora da realizzare, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due organi di stampa quotidiana. 2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell’avviso di gara, presentano all’ente competente la domanda di concessione, allegando un progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente, che deve contenere: a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla fruibilità degli impianti; b) le caratteristiche tecniche degli impianti; c) l’indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, floro-faunistica e forestale; d) la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento; e) la proposta di rimessa in pristino dell’area in caso di definitiva chiusura dell’impianto, con allegato il computo metrico necessario per la determinazione dell’ammontare della cauzione di cui al decimo comma del presente articolo; f) una relazione concernente la conformità dell’impianto al piano provinciale, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione turistica invernale ed estiva; 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro. Art. 19. (Concorso di colpa) 1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA Art. 20. (Snowboard) 1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard. Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo) 1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. 2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci. Art. 22. (Adeguamento alle disposizioni della legge 44 g) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità il piano parcellare dei beni e l’elenco dei proprietari; h) il piano finanziario da cui risulti l’ammontare del costo dell’opera, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa nonché il piano di ammortamento; i) le eventuali esperienze tecniche professionali del soggetto proponente. e 3. L’ente competente: a) verifica la compatibilità del progetto con le previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate; b) valuta le soluzioni progettuali proposte, anche in rapporto al minore impatto ambientale delle stesse nonché all’idoneità degli impianti a garantire un efficiente servizio di trasporto, tenuto conto delle piste cui gli impianti stessi sono asserviti; c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento. 4. L’ente competente, entro sei mesi dalla presentazione delle domande e dei progetti, predispone una graduatoria degli stessi sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma e, a parità di soluzioni progettuali proposte, secondo i seguenti criteri di priorità: a) titolari delle autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci direttamente collegate agli impianti e, qualora l’impianto sia direttamente collegato a più piste, prioritariamente a loro raggruppamenti; b) concessionari di impianti esistenti nell’area sciistica e prioritariamente a loro raggruppamenti; c) titolari di autorizzazioni all’esercizio di piste comunque presenti nell’area e prioritariamente a loro raggruppamenti; 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione. Art. 23. (Copertura finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 45 d) concessionari di impianti revocati ai sensi del successivo art. 21; e) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio; f) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio; g) altri soggetti privati. 5. L’Ente competente acquisisce, per il progetto risultante primo nella graduatoria di cui al precedente comma, il nulla osta di cui al secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 nonché i pareri, le intese, le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell’opera in relazione ai vincoli esistenti sul territorio. A tal fine l’ente competente può indire una conferenza dei servizi, secondo le procedure e gli effetti di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. L’ente competente delibera, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale, la concessione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto al soggetto risultante primo nella graduatoria di cui al quarto comma, approvando contestualmente il relativo progetto. La durata della concessione è di norma commisurata alla vita tecnica dell’impianto, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero dei Trasporti del 2 gennaio 1985. 7. La concessione detta le prescrizioni relative all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto nonché all’attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere comunque previsto l’obbligo di segnalare alla partenza di ciascun impianto le condizioni di percorribilità delle piste ad esso collegate. La segnaletica deve essere conforme alle Norme Italiane Unificate. 8. L’approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. La concessione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto indica le determinazioni concordate nella 46 conferenza di servizi eventualmente indetta e gli atti di cui la stessa tiene luogo. 9. L’inizio dei lavori è in ogni caso subordinato al rilascio della concessione edilizia. 10. Il rilascio della concessione di cui al sesto comma è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligazionaria affidata ad un primario istituto di credito. L’ammontare di tale deposito è stabilito dall’ente competente ed è composto da una quota a garanzia della regolare esecuzione dell’impianto e da una quota a garanzia della esecuzione delle eventuali opere di rimessa in pristino delle aree in caso di definitiva chiusura dell’impianto stesso. Gli interessi maturati, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare della concessione. La quota di cauzione a garanzia dell’esecuzione dell’impianto è liberata ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione di apertura al pubblico. Art. 16 - Collaudo 1. Ultimate le opere, devono essere eseguite le verifiche e le prove funzionali ai fini del rilascio del nulla-osta del competente ufficio della M.C.T.C., ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 11 luglio 1980, n. 753. 2. Il concessionario, prima dell’apertura al pubblico dell’impianto, è tenuto a presentare all’ente competente ai sensi dell’art. 5, la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato ai fini della determinazione dell’indennizzo di cui al terzo comma dell’articolo 21. Art. 17 - Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti 1. L’esecuzione delle opere per la realizzazione di varianti costruttive non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza è subordinata all’approvazione 47 di un apposito progetto da parte dell’ente competente ai sensi dell’art. 5. 2. I soggetti che hanno in concessione l’esercizio degli impianti di cui al precedente comma presentano il progetto che deve contenere gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 15. 3. Per l’approvazione del progetto e l’inizio dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5, terzo, ottavo, nono e decimo comma. Con il provvedimento di approvazione del progetto l’ente competente può dettare ulteriori prescrizioni ad integrazione di quelle dettate ai sensi del settimo comma dell’art. 15. Si applica altresì la disposizione di cui all’art. 16 per quanto concerne il collaudo delle opere. Art. 18 - Modalità di esercizio degli impianti 1. Ad ogni impianto deve essere preposto un direttore o responsabile dell’esercizio ed eventualmente un assistente tecnico, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dei Trasporti 5 giugno 1985. 2. Le tariffe per la fruizione degli impianti sono stabiliti dal concessionario sulla base di criteri determinati dall’ente competente e comunicate all’ente medesimo almeno 15 giorni prima della loro adozione. 3. Tariffe, orari e qualsiasi altra disposizione relativa alla fruizione degli impianti devono essere esposte al pubblico in modo visibile a cura del concessionario. 4. Gli utenti sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo per la fruizione degli impianti, a conservarlo e ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. Titolo 4 NORME COMUNI 48 Art. 19 - Costituzione coattiva di servitù 1. I titolari dell’autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e della concessione per gli impianti a fune ad esse collegati, che non abbiano la disponibilità di terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva la titolarità della servitù di pista o di impianto. 2. La costituzione coattiva della servitù è disposta con atto del presidente della Provincia o del sindaco, secondo la competenza individuata ai sensi dell’art. 5. Con lo stesso atto è altresì determinata l’indennità che i titolari dell’autorizzazione e della concessione sono tenuti a corrispondere al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti norme in materia. Art. 20 - Esercizio della servitù 1. La servitù comporta le seguenti facoltà: a) l’esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato; b) la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti a fune, delle linee e condutture interrate necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze risultanti dal progetto approvato; c) l’uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l’utilizzo di manufatti utili all’esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato; d) l’uso del terreno per il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere, comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione; e) l’uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune durante il periodo di esercizio; 49 f) l’inibizione, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell’accesso alle piste e agli impianti e l’impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell’impianto; g) l’apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza. Art. 21 - Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune 1. L’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e la concessione per gli impianti a fune sono revocate per le piste e gli impianti che non siano più previsti nel piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate. 2. L’autorizzazione e la concessione possono comunque essere revocate per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità o sicurezza anche anteriormente alla modifica del suddetto piano provinciale. 3. Nel caso di cui al primo comma l’ente che dispone la revoca è tenuto a corrispondere al titolare della autorizzazione e concessione un indennizzo per il mancato ammortamento delle piste e degli impianti. L’ammontare di tale indennità è pari al costo delle opere, risultante dalla documentazione presentata ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 e del secondo comma dell’articolo 16, detratti gli ammortamenti fiscali maturati alla data del provvedimento di revoca. Art. 22 - Decadenza 1. L’ente competente può procedere alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto, quando il titolare della autorizzazione o della concessione: a) venga a perdere i necessari requisiti di idoneità tecnica e/o finanziaria; b) non ottemperi alle disposizioni di legge concernenti l’esercizio nonché alle 50 prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e di concessione; c) non ottemperi alle altre disposizioni eventualmente impartite dall’ente competente; d) non inizi l’esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore; e) non osservi in modo reiterato i criteri stabiliti dall’ente competente per la determinazione delle tariffe per la fruizione degli impianti. 2. Nei casi di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente comma la pronuncia di decadenza è preceduta da una diffida ad adempiere nei successivi sessanta giorni intimata ai titolari dell’autorizzazione e della concessione. In caso di mancato adempimento entro tale termine è pronunciata la decadenza. 3. La decadenza dell’autorizzazione e dalla concessione non dà titolo ad alcun indennizzo. Art. 23 - Rimessa in pristino 1. In caso di dismissione delle piste e degli impianti a qualsiasi titolo, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto sono tenuti a procedere alla rimessa in pristino dell’area a propria cura e spese. 2. A tal fine i soggetti di cui al precedente comma presentano all’ente competente, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell’area. L’ente competente approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni. Entro un anno dall’approvazione del progetto, il titolare della autorizzazione e della concessione è tenuto a realizzare gli interventi previsti. 3. Il Comune rilascia la concessione o l’autorizzazione edilizia se e in quanto necessarie, ai sensi della normativa vigente, in 51 rapporto alle opere da realizzare in conformità al progetto di rimessa in pristino. 4. Ultimate le opere di ripristino, l’ente competente provvede a liberare la cauzione prestata ai sensi del terzo comma dell’art. 13 e del decimo comma dell’art. 15. 5. Qualora il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto non provvedano alla rimessa in pristino dell’area, l’ente competente procede agli adempimenti necessari alla rimessa in pristino medesima ponendo a carico dei soggetti inadempienti la relativa spesa, per la parte eccedente l’ammontare della cauzione versata. Titolo 5 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 24 - Vigilanza 1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti ai sensi dell’art. 5. 2. Le funzioni di vigilanza sul comportamento degli utenti sono altresì esercitate dal personale a ciò espressamente incaricato dai titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto, nonché dai maestri di sci. Commento: la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza ,anche su segnalazioni dei pattugliatori nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed a elevare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. 3. Il personale di cui al secondo comma deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo. Art. 25 - Titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto a fune Sanzioni 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 22, la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nella concessione 52 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. 2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per la violazione degli obblighi previsti al terzo comma dell’art. 18. Commento: “o in caso di esercizio dell’attività di pattugliatore in mancanza dei requisiti o prescrizioni di cui al secondo comma dell’art. 13 bis” 3. Si applica la sanzione amministrativa da L., 5.000.000 a L. 20.000.000 ai soggetti che senza autorizzazione o concessione o dopo la revoca o la decadenza dalle stesse, gestiscono la pista o l’impianto a fune. Art. 26 - Utenti delle piste dell’impianto a fune - Sanzioni e 1. Agli utenti che violino le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell’art. 9, e nel quarto comma dell’art. 18, si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000. Commento: ADEGUARE LE SANZIONI ALLA 363 Commento: la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza ,anche su segnalazioni dei pattugliatori nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed a elevare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. Art. 27 - Accertamento e applicazione delle sanzioni - Devoluzione dei proventi 1. Le violazioni amministrative di cui ai precedenti articoli sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal personale addetto alla vigilanza ai sensi dell’art. 24, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. 2. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti articoli sono applicate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Comune e dalla Provincia, secondo la rispettiva competenza in base a quanto disposto dall’art. 5, i quali introitano i rispettivi proventi derivanti dalle sanzioni previste dall’articolo 25. 3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 26 sono devoluti: a) interamente al titolare dell’autorizzazione della pista o della concessione per l’impianto 53 che ha effettuato l’accertamento, nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta; b) nella misura del 70% della somma introitata al titolare dell’autorizzazione o della concessione che ha effettuato l’accertamento e del 30% all’ente competente, nel caso di riscossione a seguito di ordinanzaingiunzione. Titolo 6 NORME TRANSITORIE Art. 28 - Adeguamento delle piste e degli impianti esistenti 1. Entro sei mesi dall’approvazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate di cui al precedente art. 3, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono piste da sci ed impianti a fune presenti nell’area interessata dal piano medesimo o che agli stessi sono subentrati, sono tenuti a fornire all’ente competente una relazione tecnica sullo stato delle piste e degli impianti corredata da adeguata cartografia. 2. Nei successivi sei mesi l’ente competente determina le piste e gli impianti conformi alla presente legge e al piano provinciale e rilascia ai rispettivi gestori l’autorizzazione all’esercizio della pista e la concessione per l’impianto. 3. Entro lo stesso termine previsto dal secondo comma, l’ente competente individua le piste e gli impianti non conformi alla presente legge e al piano provinciale e ne dà comunicazione ai rispettivi gestori con l’indicazione dei motivi che determinano la non conformità. 4. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al terzo comma i gestori delle piste e degli impianti non conformi presentano all’ente competente il progetto per l’adeguamento delle piste e degli impianti medesimi alla presente legge e al piano provinciale. 54 5. I progetti di adeguamento sono approvati secondo le procedure di cui all’art. 12 e al terzo, settimo e ottavo comma dell’art. 15 e devono essere realizzati entro i termini indicati nell’atto di approvazione del progetto. 6. L’ente competente rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle piste, secondo il disposto di cui all’art. 13 e la concessione per l’impianto secondo il disposto di cui al decimo comma dell’art. 15 e all’art. 16 della presente legge. 7. L’ente competente entro sei mesi dall’approvazione del piano provinciale dispone la chiusura delle piste e degli impianti non ricompresi nell’area interessata dal piano provinciale stesso. 8. L’ente competente dispone inoltre la chiusura della pista e dell’impianto in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo, nonché nel caso di mancata approvazione del progetto di adeguamento. 9. Le piste e gli impianti dichiarati non conformi alla legge e al piano provinciale e quelli di cui sia stata disposta la chiusura ai sensi del settimo ed ottavo comma sono dismessi e l’area ripristinata ai sensi dell’art. 23, rispettivamente a cura del gestore della pista e dell’impianto. Il progetto di rimessa in pristino è approvato dall’ente competente. 10. Qualora il gestore non provveda, la rimessa in pristino è effettuata dall’ente competente a spese del soggetto inadempiente. 11. Per la chiusura delle piste e degli impianti ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun indennizzo. 12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino all’approvazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste da sci e per impianti a fune ai sensi della presente legge, né comunque autorizzazioni e concessioni edilizie per la realizzazione di piste ed 55 impianti a fune ad eccezione degli interventi indicati al successivo comma. 13. I Comuni, previa autorizzazione della Provincia competente, possono rilasciare autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di interventi volti alla manutenzione od all’adeguamento tecnico delle piste e degli impianti esistenti, nonché alla realizzazione di sistemi per l’innevamento programmato. Commento: FINANZIAMENTI 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Note (1) Parole soppresse con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, art. 41. (2) Frasi abrogate con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, art. 41. (3) Comma abrogato con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, art. 41. 56 Pagina 37: [1] Commento GPintus 21/05/2005 8.37 (Obblighi dei gestori) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. 2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste,con personale qualificato ai sensi dell’art 13bis, in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. (Responsabilità civile dei gestori) 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Pagina 39: [2] Commento GPintus 21/05/2005 8.47 Art. 9. (Velocità) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. (Precedenza) 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. (Sorpasso) 1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. (Incrocio) 1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. (Stazionamento) 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. 3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. (Omissione di soccorso) 1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro. (Transito e risalita) 1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3. 3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata. (Concorso di colpa) 1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. (Mezzi meccanici) 1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione. (Sci fuori pista e sci-alpinismo) 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. Pagina 43: [3] Commento Art. 13 bis GPintus 01/08/2006 2.53 Pattugliatore 1. E’ pattugliatore chi svolge, anche in modo non esclusivo e continuativo, la propria attività lungo le piste da sci e nelle aree limitrofe al fine di garantire un servizio di soccorso, prevenzione,sicurezza e sorveglianza garantendo la necessaria operatività dell’area sciabile. Svolge l’attività, in via autonoma ed associata, nei comprensori sciistici e collabora con le autorità competenti per territorio. 2. Per l’esercizio dell’attività è necessario: - maggiore età; - assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; - idoneità psico-fisica all’esercizio dell’attività rilasciato dall’Azienda USL; - abilitazione all’esercizio dell’attività conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale, ovvero conseguita in altra regione o Stato della UE; -certificazione BLSD e BTLS - stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone e dipendenti dall’esercizio dell’attività; - presentazione all’ente competente di cui all’art. 5 di denuncia di inizio attività attestante l’esistenza dei suddetti requisiti. 3. L’ente competente di cui all’art. 5 provvede ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia. 4. La Provincia organizza,in accordo con la FISPS ( Ente Certificatore), corsi di qualificazione e aggiornamento obbligatorio triennale che si concludono con un esame e col rilascio di un attestato. Con deliberazione della Giunta Regionale, sentiti i soggetti competenti nel settore e le organizzazioni dei consumatori, sono determinate le materie dei corsi, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti dei corsi ove non siano finanziati con fondi europei. Fermo restando l’obbligo dell’esame finale la Provincia può riconoscere crediti formativi a chi dimostri di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti del corso. In sede di prima attuazione sono ammessi all’esame finale anche coloro che abbiano svolto in Toscana attività riconducibile a quella di pattugliatore per un periodo non inferiore a due anni nell’ultimo quinquennio,certificabile dai gestori delle aree sciabili o dimostrare di essere in possesso del brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste da Sci o da altro Ente di Stato.