capitolato barriere stradali

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capitolato barriere stradali
INDICE
PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
3
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO................................................................................ 3
Art. 01.01.01 - Oggetto dell’appalto .......................................................................................................... 3
Art. 01.01.02 - Ammontare dell’appalto .................................................................................................... 3
Art. 01.01.03 – Designazione sommaria delle opere ................................................................................. 3
Art. 01.01.04 – Variazioni delle opere progettate...................................................................................... 4
Art. 01.01.05 - Modalità di stipulazione del contratto ............................................................................... 4
Art. 01.01.06 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili........................................... 4
Art. 01.01.07- Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili......................................................... 5
DISCIPLINA CONTRATTUALE................................................................................................ 6
Art. 01.02.01 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto .................................... 6
Art. 01.02.02 - Documenti che fanno parte del contratto........................................................................... 6
Art. 01.02.03 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ................................................................... 6
Art. 01.02.04 - Fallimento dell’Appaltatore............................................................................................... 7
Art. 01.02.05 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere ................................. 7
Art. 01.02.06 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione................................ 7
Art. 01.02.07 - Denominazione in valuta ................................................................................................... 7
TERMINI PER L’ESECUZIONE................................................................................................ 8
Art. 01.03.01 - Consegna e inizio dei lavori .............................................................................................. 8
Art. 01.03.02 - Durata del contratto ........................................................................................................... 8
Art. 01.03.03 - Sospensioni e proroghe...................................................................................................... 8
Art. 01.03.04 - Penali in caso di ritardo ..................................................................................................... 9
Art. 01.03.05 - Programma esecutivo dei lavori ........................................................................................ 9
Art. 01.03.06 - Inderogabilità dei termini di esecuzione............................................................................ 9
Art. 01.03.07 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini............................................. 10
DISCIPLINA ECONOMICA ..................................................................................................... 11
Art. 01.04.01 - Anticipazione................................................................................................................... 11
Art. 01.04.02 - Pagamenti in acconto....................................................................................................... 11
Art. 01.04.03 - Conto finale e collaudo.................................................................................................... 12
Art. 01.04.04 - Prezzi ............................................................................................................................... 12
Art. 01.04.05 - Revisione prezzi .............................................................................................................. 13
Art. 01.04.06 - Nuovi prezzi..................................................................................................................... 13
Art. 01.04.07 - Cessione del contratto e cessione dei crediti ................................................................... 13
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI................................................ 14
Art. 01.05.01 - Lavori a misura................................................................................................................ 14
Art. 01.05.02 - Lavori in economia.......................................................................................................... 14
CAUZIONI E GARANZIE........................................................................................................ 14
Art. 01.06.01 - Cauzione provvisoria....................................................................................................... 14
Art. 01.06.02 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .................................................................... 15
Art. 01.06.03 - Riduzione delle garanzie ................................................................................................. 15
Art. 01.06.04 - Assicurazione a carico dell’Impresa................................................................................ 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ..................................................................... 17
Art. 01.07.01 - Norme di sicurezza generali ............................................................................................ 17
Art. 01.07.02 - Sicurezza sul luogo di lavoro........................................................................................... 17
Art. 01.07.03 - Piani di sicurezza ............................................................................................................. 17
Art. 01.07.04 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza................................................................ 18
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ........................................................................................... 19
Art. 01.08.01 - Subappalto ....................................................................................................................... 19
Art. 01.08.02 - Responsabilità in materia di subappalto.......................................................................... 20
1
Art. 01.08.03 - Pagamento dei subappaltatori.......................................................................................... 20
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ...................................... 22
Art. 01.09.01 - Controversie..................................................................................................................... 22
Art. 01.09.02 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ....................................................... 22
Art. 01.09.03 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori............................................. 23
NORME FINALI ......................................................................................................................... 24
Art. 01.10.01 – Norme per il controllo dei lavori. ................................................................................... 24
Art. 01.10.02 - Ultimazione dei lavori. .................................................................................................... 24
Art. 01.10.03 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore ...................................................................... 24
Art. 01.10.04 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore..................................................................... 28
Art. 01.10.05 - Custodia del cantiere ....................................................................................................... 29
Art. 01.10.06 - Spese contrattuali, imposte, tasse .................................................................................... 29
Art. 01.10.07 –Proprietà dei materiali di scavo, di demolizione e/o rimozione ...................................... 29
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE
30
PRESCRIZIONI TECNICHE .................................................................................................... 30
Art. 02.01.01 –Designazione sommaria delle opere ................................................................................ 30
Art. 02.01.02 –Modalità di esecuzione dei lavori .................................................................................... 30
Art. 02.01.03 –Qualità e provenienza dei materiali ................................................................................. 31
Art. 02.01.04 –Barriere di sicurezza ........................................................................................................ 34
Art. 02.01.04 -Rimozione di barriere stradali di sicurezza ...................................................................... 37
Art. 02.01.05 –Manutenzione di parapetti e barriere stradali di sicurezza in acciaio.............................. 37
Art. 02.01.06 –Tracciamenti .................................................................................................................... 37
Art. 02.01.07 –Scavi e rilevati in genere.................................................................................................. 37
Art. 02.01.08 –Scavi di fondazione.......................................................................................................... 38
Art. 02.01.09 –Malte ................................................................................................................................ 38
Art. 02.01.10 –Calcestruzzi...................................................................................................................... 38
Art. 02.01.11 –Muratura di pietrame in malta di cemento e sabbia......................................................... 39
Art. 02.01.12 –Paramento delle murature di pietrame o di calcestruzzo ................................................. 40
Art. 02.01.13 –Opere in cemento armato – Opere d’arte in genere ......................................................... 40
Art. 02.01.14 –Acciaio per cementi armati .............................................................................................. 41
Art. 02.01.15 –Esecuzione o ripristino di dispositivi di smaltimento dell’acqua in corrispondenza
dell’impalcato dei ponti.................................................................................................. 42
Art. 02.01.16 –Conglomerati bituminosi ................................................................................................. 42
Art. 02.01.17 –Cordonata a raso in calcestruzzo ..................................................................................... 52
Art. 02.01.18 –Prove materiali ................................................................................................................. 53
Art. 02.01.19 –Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli ...................................................... 53
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PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
DELL’APPALTO
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 01.01.01 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria delle barriere stradali di sicurezza
delle strade provinciali – Anno 2012, della Provincia di Vercelli.
I lavori, le prestazioni, le forniture e i noli, necessari per l’esecuzione dell’appalto, saranno svolti
mediante l’attivazione di cantieri mobili o fissi di lavoro.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori , le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.
A tal proposito l’appaltatore, avendo esaminato il progetto, lo riconosce sufficiente ai fini della
realizzazione delle opere.
Art. 01.01.02 - Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori a misura, inclusi gli oneri per la sicurezza, ammonta presuntivamente a
€. 118.645,54 (diconsi Euro centodiciottomilaseicentoquarantacinque/54) ed è ripartito come segue:
A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA
€
116.045,54
C IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA
€
116.045,54
D ONERI PER LA SICUREZZA
€
2.600,00
E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€
118.645,54
B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO
Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso di gara, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 131, comma 3, del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dell’art. 100 del decreto legislativo
81/2008 e s.m.i.
Le cifre relative ai lavori a misura indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori e
potranno variare in più o in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco che fa
seguito, purché l’importo complessivo resti entro i limiti dell’articolo 12 del Capitolato Generale.
Art. 01.01.03 – Designazione sommaria delle opere
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in appresso, salvo quelle speciali
prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
3
-
oneri per impianto e mantenimento della disciplina del traffico nella fase operativa;
rimozione o smontaggio di vecchie barriere in ferro o in acciaio;
demolizione di cordoli e scavo a sezione obbligata;
realizzazione di tratti di cordolo in calcestruzzo armato;
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza in acciaio e in acciaio-legno.
Art. 01.01.04 – Variazioni delle opere progettate
Per le opere a misura le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto
debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire.
Per le stesse opere, all'atto esecutivo l'Amministrazione e per essa la Direzione Lavori si riserva
perciò, nei limiti di quanto disposto dall’art. 132 del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., l'insindacabile
facoltà di introdurre tutte quelle variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura, entità e specie che
riterrà opportune sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, nell'interesse della buona
riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'Impresa possa trarne argomento o ragione per avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato e prezzi diversi
da quelli di Elenco ad esso allegato.
Pertanto l’Amministrazione si riserva la possibilità di ordinare interventi urgenti non
modificativi della natura dell’appalto non previsti nel progetto.
Eventuali varianti in corso d’opera saranno possibili esclusivamente nei casi previsti dal D.L.vo n.163
del 12/04/2006 .
N.B.: prima di eseguire la fornitura dei materiali la Ditta Appaltatrice dovrà concordare
preventivamente la tipologia delle barriere con la Direzione Lavori che potrà approvare o meno le
barriere proposte dalla Ditta appaltatrice. Le barriere, una volta posate, non dovranno eccedere
l’altezza di 125 cm (centoventicinque centimetri) da filo asfalto.
Art. 01.01.05 - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato «a misura» ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.L.vo n° 163 del 12/04/2006 e
s.m.i..
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di
cui all’articolo 01.02 lettera a) previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.L.vo n.163 del
12/04/2006 e s.m.i., e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
L’importo contrattuale è determinato dall’importo dei lavori al netto del ribasso d’aggiudicazione
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere, non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 131, comma 3, del D.L.vo
n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dell’articolo 100, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 01.01.06 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato
con DPR 25 gennaio 2000 n. 34 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opere OS 12-A “Barriere stradali di sicurezza”.
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Tabella A
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Lavori di manutenzione
1
Barriere stradali di
sicurezza
Categoria ex allegato A
D.P.R. n. 34 del 2000
Prevalente
OS 12-A
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI
Euro
116.045,54
% importo
lavori
Incidenza
manodopera
100,00
12 %
116.045,54
Art. 01.01.07- Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, della D.lgs 163/2006 e s.m.i.,
all’articolo 43 e all’articolo 184 del d.P.R. 207/2010, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale
d’appalto (D.M. 145/2000), sono indicati nella tabella «B», sotto riportata.
TABELLA B
n.
1
2
Designazione delle categorie omogenee dei
lavori
Barriere stradali di sicurezza
Manutenzione corpo stradale e relative
pertinenze
(movimenti
di
materie,
bitumature, opere d'arte, ecc.)
Sommano lavori a base di gara (a corpo e a
misura)
Lavori a base di gara complessivi (A+B)
Oneri per la sicurezza
- (A)
116.045,54
2.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
118.645,54
a corpo
Euro
%
a misura
Euro
%
116.045,54
100,00%
0,00
5
0,00%
116.045,54 (B)
DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 01.02.01 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
In caso di discordanza tra gli elaborati relativi a ciascun intervento, si applica la soluzione più aderente
agli scopi per i quali il lavoro è finalizzato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati nell’ambito di ciascun
intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 01.02.02 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale d’Appalto dei
Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, anche se non materialmente allegato, i seguenti
elaborati:
il presente Capitolato speciale d’appalto;
la planimetria;
l’elenco prezzi unitari;
interventi di segnaletica speciale
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del
2008 e successive modificazioni e integrazioni e le eventuali proposte integrative al predetto piano
di cui all’articolo 131 del D.vo. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
il piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera
c), del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle quali
si elencano le principali:
- il D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il regolamento del sistema unico di qualificazione ex art. 8 della legge 109/1994, approvato con
DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 19/4/2000, n. 145;
- i decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e
integrazioni;
- prezziario Regione Piemonte 2012.
Art. 01.02.03 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto.
6
Art. 01.02.04 - Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 140 del D.Lvo n. 163
del 12/04/2006 e s.m.i.Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di
un’Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento
generale.
Art. 01.02.05 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. In sede di stipulazione del contratto, l’Impresa è tenuta ad indicare il nominativo del Direttore
Tecnico di cantiere.
Art. 01.02.06 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato, nonché nelle modalità contenute in ciascun ordine di esecuzione.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e
17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 01.02.07 - Denominazione in valuta
Tutti i rapporti contrattuali e dipendenti dal contratto, compresa la contabilità dei lavori, i pagamenti,
le penali e ogni altro valore monetario, sono espressi in Euro, con arrotondamento alla seconda cifra
decimale.
7
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 01.03.01 - Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula
formale del contratto aperto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le
modalità previste dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l’Appaltatore
ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, comma 2, e 338 della legge n. 2248
del 1865, e ai sensi dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento di attuazione del D.L.vo 163/2006
(d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini
per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art. 01.03.02 - Durata del contratto
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di mesi n. 2 pari a giorni 60 (sessanta) naturali,
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Art. 01.03.03 - Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e
s.m.i..
Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale
d’appalto.
L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla
direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
8
Art. 01.03.04 - Penali in caso di ritardo
La penale pecuniaria di cui all’articolo 22 del Capitolato Generale rimane stabilità nella misura di €
100,00 (diconsi euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Comunque le penali da applicare complessivamente non dovranno superare il 10% dell'ammontare netto
contrattuale, ai sensi dell’art. 145 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro inscritti negli
stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'Impresa e spetterà al Responsabile del Procedimento, a
suo insindacabile giudizio, stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.
L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 01.03.05 - Programma esecutivo dei lavori
Entro 20 giorni dalla data di consegna dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore
dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un proprio
programma esecutivo dei lavori, come previsto dall’art. 43 comma 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.
Tale programma deve riportare le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori. I lavori saranno comunque eseguiti nel rispetto degli
ordini di servizio predisposti dalla Stazione appaltante.
Qualora l’Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra
assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento
ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine
all’Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento
per i provvedimenti di competenza.
Eventuali aggiornamenti del programma, conseguenti a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore
e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei
lavori, subordinatamente all’accertamento della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto
delle suddette scadenze contrattuali.
Art. 01.03.06 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle singole lavorazioni, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti
dal Capitolato Speciale d’Appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
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Art. 01.03.07 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione delle lavorazioni esplicitamente
fissati nel programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 136 del D.L.vo n. 163 del
12/04/2006.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.
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DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 01.04.01 - Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 01.04.02 - Pagamenti in acconto
1. L’impresa avrà diritto a pagamento in acconto in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito raggiunga
la cifra di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00), al netto del ribasso di gara e della ritenuta di
cui al comma 2 di questo articolo.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (ai sensi dell’art. 7,
comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette,
entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il ……………………» con l’indicazione della data.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni.
5. Qualora i singoli lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.
7. Il pagamento degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) verrà corrisposto in
un'unica soluzione contestualmente al pagamento dell’ultima rata di acconto.
8. E' fatto obbligo tassativo all'Impresa di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la
contabilità dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione dei Lavori. Quando l'Impresa
ritenga di aver raggiunto con l'avanzamento dei lavori l'importo contrattuale, dovrà sospendere i lavori
stessi dandone avviso immediato alla Direzione dei Lavori, la quale peraltro ne potrà ordinare per
iscritto la ripresa sotto la sua responsabilità; in difetto di quest'ultimo ordine, in nessun caso (neppure in
quello di errori materiali di contabilizzazione) l'Impresa avrà diritto a reclamare il pagamento di somme
eccedenti l'importo netto contrattuale.
9. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accertati dalla Direzione dei Lavori,
verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale compresi negli stati di avanzamento dei
lavori per i pagamenti suddetti. L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della
conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo impiego e la Direzione dei Lavori avrà la facoltà
insindacabile di rifiutare l'impiego e la messa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere
qualora, all'atto dell'impiego stesso, risultassero deteriorati o resi inservibili.
10. Ai sensi del D. Lgs. 31 luglio 2007, n.113, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti a subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
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Art. 01.04.03 - Conto finale e collaudo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori, accertata con
2.
3.
4.
5.
6.
7.
apposito verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col
conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai
sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 01.04.02, comma 2, nulla ostando,
è pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.
Ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., il pagamento della
rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria della durata di anni due a far tempo
dall'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, questo dev’essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori. Nel caso in cui non si potesse effettuare la visita di collaudo entro tale
periodo di tempo a causa di nevicate o di altre circostanze eccezionali; la suddetta visita sarà rimandata
a tempo opportuno e l'Impresa non potrà avanzare per tale ritardo richiesta di compensi non previsti nel
presente capitolato. I termini d’inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque
rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché le disposizioni dell’art. 141,
comma 1 del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. Per le verifiche da eseguirsi nell’ambito delle
operazioni di collaudo la ditta appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione della Direzione dei Lavori
uomini e mezzi, apparecchi e strumenti di misura ove occorrenti, senza che ciò possa costituire diritto a
compenso alcuno. Fino al collaudo suddetto incombe all'Impresa l'obbligo di provvedere, a sue cure e
spese, alla conservazione e alla regolare manutenzione delle opere appaltate in modo tale da presentarle
all'atto del certificato di Collaudo in perfetto stato.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
previsto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 01.04.04 - Prezzi
I lavori a misura oggetto del presente appalto sono da liquidarsi con l’applicazione dei prezzi unitari al
netto del ribasso di gara per ogni lavorazione.
Il prezziario di riferimento è il “Prezzario della Regione Piemonte edizione 2012”(Aggiornamento
dicembre 2011) approvato ed adottato con D.G.R. 28 Marzo 2012, n. 9-3610 – B.U.R. n. 13 del 29/3/2012.
Sia che si utilizzi l’Elenco Prezzi Unitari che il Prezzario della Regione Piemonte, sui prezzi sarà
applicato lo stesso ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara. Detti prezzi si intendono fissi ed
invariabili per tutta la durata del contratto.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:
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a)
b)
c)
d)
per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, sprechi, perdite, nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché la quota per le assicurazioni contro gli infortuni, previdenza sociale e malattie,
l'eventuale trasporto operai sul luogo di impiego, il beneficio per l'Impresa, nonché nel caso di
lavoro notturno, anche le spese per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti per il loro uso,
accessori, ecc. tutto come sopra;
per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, tutte le
forniture occorrenti, la loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantieri,
di strade di accesso, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, carichi e trasporto e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza,
a tutto suo rischio e sono quindi fissi ed invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata
dell’appalto.
Ai sensi del D. Lgs. 31 luglio 2007, n.113, l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 01.04.05 - Revisione prezzi
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., è esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 01.04.06 - Nuovi prezzi
Limitatamente ai lavori a misura, nel caso di mancanza di prezzi di riferimento nell’elenco dei prezzi
unitari e nel “Prezzario della Regione Piemonte 2012 (aggiornamento dicembre 2011)”, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136
del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 01.04.07 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del
D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
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CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 01.05.01 - Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente
poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.
Per i lavori a misura l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare
qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall’aggiudicatario nella «lista». Qualora tale «lista» non contempli
il lavoro, l’opera, le prestazioni o la fornitura da eseguire, si applicheranno i prezzi unitari dell’elenco prezzi
integrativo allegato al contratto, al netto del ribasso di gara.
In mancanza di indicazioni anche su quest’ultimo documento si farà riferimento al “Prezzario della
Regione Piemonte” approvato ed adottato con D.G.R. n. 36-2315 del 06.03.2006 (B.U.R. n. 11 del
16.03.2006), sempre al netto del ribasso di gara.
Art. 01.05.02 - Lavori in economia
Le opere in economia dovranno essere di volta in volta preventivamente autorizzate dalla Direzione
Lavori.
Le opere che, a causa della loro particolare natura, dovessero eseguirsi parte a misura e parte in economia
dovranno svolgersi in modo tale da non causare interferenze tra le diverse operazioni cercando, per quanto
possibile, di sempre ben separarle, anche agli effetti della loro individuazione, misurazione e
contabilizzazione.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti di necessari
attrezzi e dovranno essere regolarmente assicurati.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità per il loro regolare
funzionamento. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 01.06.01 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., all’offerente è richiesta una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare al momento della partecipazione alla
gara, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
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Art. 01.06.02 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., è richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione
con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al benificio della preventiva
escussione del debitore principale ed è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è
presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., la garanzia fideiussoria è
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell’iniziale importo, mentre il residuo 25% dell’iniziale importo garantito permane fino alla scadenza del
termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore
di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo originario.
Art. 01.06.03 - Riduzione delle garanzie
L'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall’art. 75 e
dall’art. 113, comma 1 del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., è ridotto del 50 per cento per i concorrenti
in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi
dell'articolo 40, comma 7, del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., purché riferiti univocamente alla
tipologia di lavori della categoria prevalente.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui sopra sia comprovato dall’Impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti
tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’Impresa
singola.
Art. 01.06.04 - Assicurazione a carico dell’Impresa
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da una compagnia di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, copia di tale polizza dev’essere trasmessa alla Stazione
Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono
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inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una
somma assicurata non inferiore all'importo dell’appalto al lordo dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprietà o in possesso dell’Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e
crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato
che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a €. 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori,
il personale tecnico che svolge il servizio di reperibilità, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 37, comma 5, del D.L.vo
n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 01.07.01 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza,
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 01.07.02 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.
Art. 01.07.03 - Piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante, ai sensi del D.L.vo 09.04.08 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.
L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rifiuto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
In nessun caso gli adempimenti e le misure proposte dall’Impresa per garantire la sicurezza dei lavori
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti o dei ribassi formulati in sede di gara.
Si richiamano qui integralmente tutte le disposizioni relative agli obblighi dell’Appaltatore e dei datori di
lavoro previste dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli n. 94, 95 e 96, e dall’art.
131 del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.In particolare, l’Impresa appaltatrice, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio
dei lavori, redige e consegna all’Amministrazione appaltante un Piano Operativo di Sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
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coordinamento; il Piano Operativo di Sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell'Impresa
esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 19/09/1994 n.
626 e successive modifiche ed integrazioni.
.
Art. 01.07.04 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 626/1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e
96 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’Impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’Impresa appaltatrice ed eventualmente le singole imprese subappaltatrici sono le uniche responsabili
dell’attuazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.
L’Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice e gli eventuali lavoratori autonomi sono tenuti ad
attuare integralmente, senza eccezione alcuna, le disposizioni previste nei Piani di Sicurezza.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n.626/94, in caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria deve
verificare l’idoneità delle imprese subappaltatrici, deve fornire a queste ultime dettagliate informazioni sui
rischi legati all’ambiente di lavoro e sulle misure di sicurezza, deve attivare la cooperazione e il
coordinamento delle imprese presenti, fermo restando che l’obbligo di cooperare e di coordinarsi fa capo
anche alle singole imprese, deve inoltre, se ritenuto necessario, richiedere adeguate modifiche al piano di
sicurezza e di coordinamento.
L’Appaltatore procederà di volta in volta, per ogni singolo lavoro, ad adeguare il Piano Operativo di
Sicurezza
Il piano operativo di sicurezza ed il piano sostitutivo, predisposti dall’Impresa, devono considerarsi
documenti integranti e sostanziali del contratto d’appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 01.08.01 - Subappalto
1. Il subappalto è disciplinato dalle vigenti norme di legge con particolare richiamo a quanto segue:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente
per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa
categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a
tale fine indicati nel bando possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità,
alle condizioni di cui al presente articolo;
c) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., è vietato il subappalto
o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui
all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, qualora ciascuno di essi sia di importo superiore
al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all’art. 107 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso in cui non siano di importo
superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto, purché in ogni caso di importo superiore al
10% dell’importo totale ovvero a 150.000 Euro, devono essere obbligatoriamente subappaltati,
qualora l’Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione dell’indicazione sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
l’Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società
di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del
contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione
Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia
di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere
dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
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4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo
all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 01.08.02 - Responsabilità in materia di subappalto
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.
Il Direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del
subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 01.08.03 - Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
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pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.
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CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 01.09.01 - Controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori
e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90
giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione
Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano
inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne
fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
5. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’Appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi dell’art. 241 del D.L.vo n.163 del
12/04/2006 e s.m.i, nonché agli articoli 149 e 150 del regolamento generale e degli articoli 33 e 34 del
capitolato generale di appalto.
6. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle
spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 01.09.02 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
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all’Impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione
Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 01.09.03 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui all’art. 01.07.03 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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NORME FINALI
Art. 01.10.01 – Norme per il controllo dei lavori.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l’operato dell’impresa
aggiudicataria e l’effettiva agibilità delle strade incluso il corretto utilizzo dei mezzi individuati e dichiarati
in sede di gara. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dei lavori che si avvarrà della collaborazione
del personale territoriale e dei tecnici dell’Amministrazione Provinciale.
Art. 01.10.02 - Ultimazione dei lavori.
Al termine dei lavori ed in seguito a comunicazione scritta dell’Impresa appaltatrice di intervenuta
ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, previo accertamento sommario della regolarità delle
opere eseguite in contraddittorio con l’Appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori.
Art. 01.10.03 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto dai piani di sicurezza, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
1. Far predisporre da un tecnico qualificato e consegnare alla Stazione
Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, un elaborato progettuale relativo alle opere
complementari dei punti da proteggere indicati nel progetto esecutivo. Tale
elaborato dovrà essere redatto in base al Decreto Ministeriale n.223/1992 e
alla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 agosto
2004 e s.m.i.
2. Redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori:
il Piano di Sicurezza Operativo, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.L.vo n.163
del 12/04/2006 e s.m.i.;
il piano di sicurezza sostitutivo al P.S.C. quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.L.
81/08 e s.m.i.-
3. Verificare, prima dell’esecuzione dei lavori, la presenza di sottoservizi,
occuparsi della gestione degli accertamenti con gli enti e/o privati proprietari
dei sottoservizi, farsi carico di tutto ciò che concerne la risoluzione delle
problematiche inenerenti alle interferenze dei sottoservizi durante le
lavorazioni, usando la massima attenzione al fine di non arrecare danni agli
stessi. Resta inteso che l’Amministrazione appaltante resta sollevata da
qualsiasi controversia possa insorgere, per danni arrecati ai sottoservizi,
durante ed a causa dell’esecuzione dei lavori, anche nel caso in cui siano state
adottate tutte le necessarie cautele del caso da parte della ditta appaltante,
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restando l’Impresa l’unica responsabile nei confronti dei terzi, proprietari
e/o gestori dei sottoservizi.
4. Eseguire fedelmente il progetto e gli ordini impartiti, per quanto di competenza, dalla direzione lavori ed
attuare in modo rigoroso, senza eccezione alcuna, tutte le prescrizioni contenute nei “Piani di
Sicurezza”, redatto ai sensi del D. L.vo 81/2008 e s.m.i.;
5. Adottare tutte le misure per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori
previste dalle leggi in vigore, nonché quelle specificatamente individuate nel Piano Operativo di
Sicurezza predisposto dall’Impresa aggiudicataria.
L’Impresa per dare esecuzione agli obblighi contrattuali che le competono, si avvale di un Direttore di
cantiere, il cui nominativo deve essere comunicato all’Amministrazione all’atto della stipula del
contratto.
Al Direttore di cantiere compete:
- vigilare sull’osservanza dei piani di sicurezza da parte del personale lavorativo insieme al
Coordinatore in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze;
- la cura dell’organizzazione del cantiere;
- la cura della disciplina del cantiere e quindi anche l’allontanamento di coloro che si rendessero
colpevoli di insubordinazione e disonestà vietando l’accesso in cantiere alle persone non addette ai
lavori e non autorizzate dal Direttore dei lavori;
- l’osservanza delle disposizioni di Legge atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi,
rimanendo responsabile con l’Appaltatore di quanto omesso, in quanto viene espressamente
delegato a questo scopo dall’Amministrazione e dal Direttore dei lavori;
- rispettare e far rispettare le disposizioni della Legge Antimafia n. 939 del 23/12/1982, n. 55 del
19/3/1990 e successivamente modifiche;
- controllare che il personale destinato ai lavori sia, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, in
concomitanza alla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti ed Enti
assistenziali, previdenziali o di categoria; a tutto ciò è espressamente delegato il Direttore del cantiere.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere, ai sensi del D. L.vo n. 626/94, D. L.vo n. 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni e Leggi in materia di sicurezza;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale
che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed
agli impianti di cantiere (ai sensi del D.L.vo n. 626/94).
6. Provvedere alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, l'invalidità e vecchiaia in conformità alle vigenti disposizioni ed a quelle che potranno
intervenire in corso di appalto.
7. Corrispondere agli operai le tariffe sindacali vigenti, in particolare si precisa che:
a)
Poiché in sede di analisi dei prezzi l'Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano
d'opera, sulle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa si obbliga di attuare nei confronti dei
lavoratori dipendenti nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, e, se cooperative, anche
nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nelle località in cui si
svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in
genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga
successivamente stipulato. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati
contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano
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l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da
esse.
b)
c)
d)
L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme di cui
alla precedente lettera "a)" da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti anche nel caso in cui il rapporto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto
che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui alla lettera
precedente cioè senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. Non sono in ogni
caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:
- per la fornitura dei materiali;
- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili, che si eseguono
a mezzo di ditte specializzate.
L'Impresa appaltatrice deve osservare con particolare scrupolo le norme della legge 23/10/1960
n°1369 che fanno divieto di intermediazione e di interposizione di prestazioni d'opera
nell'esecuzione degli appalti, allo scopo di eludere le norme sul trattamento economico dei
lavoratori mediante evasione del carico per contribuzioni previdenziali e sociali. Restano ferme le
discipline consuete riguardanti i lavori che richiedono l'intervento di imprese specializzate, salva in
ogni caso l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.
In caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra accertata dalla Stazione Appaltante o a questa
segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunica alla Impresa e
anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione
del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione dei pagamenti del saldo se i lavori sono ultimati.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato fino a
quanto l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto
loro è dovuto ovvero che la vertenza è stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante, né a titolo di risarcimento di danni.
6. Osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante
l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera in genere.
7. Prendere opportuni accordi con le Autorità ed Uffici competenti per l'assunzione della mano d'opera
occorrente.
8. Prestarsi a sue spese a tutte le esperienze e saggi dei materiali da costruzione per la loro accettazione ed
alle prove dei campioni da prelevarsi a giudizio insindacabile della D.L. sottostante a tutte le spese di
prelevamento, imballaggio, spedizioni dei campioni al Laboratorio Ufficiale individuato, nonché al
pagamento delle competenze di quest'ultimo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso
l'Ufficio Tecnico Provinciale, munendoli di sigilli e di firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei
modi più adatti a garantire l'autenticità.
9. Apporre e mantenere i cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e i dispositivi che assicurino la
visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada
(D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;
10. Assicurare il transito lungo le strade su cui si svolgono i lavori ed a mantenere aperti i passaggi pubblici
o privati che venissero intersecati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo
all'uopo a sue spese, con opere provvisionali e con le segnalazioni diurne o notturne prescritte dal
vigente Codice della Strada.
11. Sgomberare entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori dalle strade e pertinenze i cantieri,
i materiali residuati i macchinari ed impianti di sua proprietà, nonché a provvedere a proprie spese alla
manutenzione dei lavori eseguiti fino al giorno dalla visita di collaudo.
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12. Provvedere alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso e alla pulizia continua
degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere medesimo.
13. L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla manutenzione di tutte le opere eseguite nel periodo
tra l'ultimazione ed il collaudo e, ove non si provveda, la Direzione dei Lavori, previa diffida,
provvederà direttamente addebitando la spesa in contabilità. In tale onere manutentorio sono compresi,
oltre lo spurgo delle cunette e dei tombini, il rifacimento di stilature nelle murature ed il rifacimento di
quelle opere che comunque dovessero dimostrare deficienze esecutive imputabili all'Impresa, nonché i
ricarichi dei rilevati, la regolarizzazione dei tagli e degli sbancamenti. La riparazione della carreggiata,
affinché all'atto del collaudo venga riscontrata la perfetta livellatura e le scarpate prescritte.
14. Pagare le spese per l'esecuzione e la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori. In
particolare l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la
loro esecuzione.
15. Assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori in modo che gli stessi possano essere
condotti con perizia e celerità secondo le direttive della Direzione Lavori.
16. Fornire e tenere in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori sul cantiere strumenti geodetici, canne
metriche, rolline, paline e biffe ed eventualmente anche un laboratorio per analisi e prove delle terre
costituenti il corpo stradale, a disposizione della Direzione dei Lavori. Nei baraccamenti e nelle
carovane della ditta, verrà previsto, a disposizione della Direzione Lavori un locale con tavolo e sedie ad
uso ufficio.
17. Fornire gli operai occorrenti per i rilievi, tracciamenti, misurazioni relative alle operazioni di consegna,
verifica e contabilità dei lavori.
18. Provvedere a proprie spese alla pesatura su peso pubblico, dei diversi materiali, quali: ferro, bitume,
emulsione bituminosa, ecc. che venisse ordinata dalla D.L. per controlli.
19. Fornire di acqua potabile gli operai addetti ai lavori.
20. Far compilare a proprie cure e spese da un Ingegnere specialista i progetti esecutivi corredati dai relativi
calcoli (secondo le norme vigenti) delle strutture in c.a.
21. Provvedere alle prove di carico statiche e dinamiche dei singoli manufatti prima dell'apertura del
traffico.
22. Pagare le tasse per diritti di estrazione di materiali da fiume o da cave ed in generale per diritti di
qualsiasi natura.
23. E' fatto assolutamente divieto all'Impresa di dare ordini e disposizioni ai cantonieri e loro aiuto e Capi
Cantonieri e ai Capi Area e di servirsi della loro opera in qualunque modo e per qualunque ragione.
24. L'Impresa avrà l'obbligo, subito dopo avvenuta la consegna dei lavori, di impiantare degli efficienti
cantieri e di procedere in contraddittorio con la Direzione dei Lavori al tracciamento delle opere in
modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi per svolgersi secondo le disposizioni
che la Direzione suddetta crederà di dare.
25. Durante l’esecuzione dei lavori e dei servizi, sarà obbligo dell’impresa appaltatrice adottare i
provvedimenti e le cautele necessarie e ritenute più idonee per non arrecare danni alle opere d’arte, alle
strutture, ai manufatti, alla segnaletica e ai delineatori di margine esistenti sulle strade e relative
pertinenze oggetto del presente appalto.
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26. Assicurare continuità del transito e segnalazione
Durante lo svolgimento di tutti i lavori l'Impresa è tenuta a garantire sempre la continuità e sicurezza del
transito. Pertanto durante lo svolgimento dei lavori è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti
cautelativi atti a scongiurare incidenti di sorta sia agli operai addetti ai lavori sia a terzi e sia ai mezzi in
transito sulla zona di piano viabile che deve rimanere costantemente libera. Lo scarico dei materiali da
impiegare nei lavori tutti dovrà essere sempre effettuato al di fuori dell'attuale carreggiata. Tutti i
materiali occorrenti per la costruzione di qualsiasi opera prevista nell'Appalto, i mezzi d'opera ed i
macchinari necessari dovranno essere posti fuori sede durante le sospensioni saltuarie dei lavori e
durante le ore notturne. In conseguenza dell'obbligo di mantenere la continuità del transito l'Impresa è
tenuta alla assoluta osservanza delle norme che regolano la sicurezza del traffico, apponendo i prescritti
segnali di lavoro in corso a distanza regolamentare e muniti di lanterne rosse a luce propria nelle ore
notturne. E' pure preciso suo obbligo di apporre in tutti i punti ove sia necessario, le segnalazioni
prescritte dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare quelle previste dal vigente Codice della
Strada relative alle segnalazioni dei cantieri di lavori stradali.
Ove sia il caso essa è altresì obbligata ad istituire su ogni cantiere di lavoro, alle due estremità delle
tratte in cui il transito dovrà svolgersi in senso unico alternato un servizio di segnalazione diurna e
notturna mediante impianto semaforico o a mezzo di due operai fissi, muniti di appositi segnali a disco
aventi una faccia verniciata di colore rosso e l'altra di colore verde. Tali dischi che nelle ore notturne
dovranno essere muniti di lanterna a luce propria aventi in correlazione col disco rosso un vetro rosso e
col disco verde un vetro verde, dovranno essere alternativamente manovrati dagli operai addetti al
pilotaggio in relazione al senso di corsa da dare agli autoveicoli in procinto di immettersi nella strada a
senso unico.
Si precisa che l'onere derivante all'Impresa per il mantenimento dell’impianto semaforico o dei guardiani
fissi che, in qualunque numero essi siano, dovranno essere esclusivamente addetti al servizio di
pilotaggio alle estremità di ogni tratto in cui il traffico dovrà svolgersi con limitazione ed ogni altro
onere sopraccitato, è stato considerato e deve intendersi compensato con i prezzi elementari delle
singole categorie di lavoro.
Le predette disposizioni e quelle che in corso di lavoro si riserva di dare la Direzione dei Lavori a suo
insindacabile giudizio importano da parte dell'Impresa la piena responsabilità delle conseguenze
derivanti dalla loro inosservanza. In particolare si precisa che qualsiasi incidente o vertenza possa
derivare all'Amministrazione ed al personale addetto alla Direzione dei Lavori in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, agli utenti della strada ed alla viabilità in genere, dovuta
alla non perfetta osservanza delle norme sopraddette, sarà chiamata a rispondere l'Impresa stessa ed il
suo legale rappresentante e Direttore Tecnico dei Lavori.
27. Per effettuare alcune lavorazioni, qualora sia necessaria la chiusura al transito di una strada o
l’istituzione di senso unico alternato deve pervenire all’Amministrazione appaltante la richiesta di
emissione di ordinanza almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori che necessitano la chiusura e
almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori che necessitano un restringimento della carreggiata.
Nei casi in cui la chiusura totale al transito riguardi una strada, che è anche l’unica via di accesso
per alcuni centri abitati, la richiesta circa le modalità di interruzione al transito deve pervenire
almeno 25 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Art. 01.10.04 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal
Direttore dei lavori;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal Direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;
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d) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.
Art. 01.10.05 - Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 01.10.06 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
le spese contrattuali;
le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
In particolare l’Appaltatore si dovrà occupare della vidimazione del registro di contabilità presso l’ufficio
competente.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
-
Art. 01.10.07 –Proprietà dei materiali di scavo, di demolizione e/o rimozione
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
I materiali ferrosi provenienti dalla demolizione e/o rimozione di barriere esistenti sono e restano
di proprietà della Stazione Appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti da escavazioni o
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso i depositi dell’Amministrazione
Provinciale o presso le pubbliche discariche, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi,
demolizioni e/o rimozioni. La decisione se i materiali dovranno essere condotti a pubbliche discariche o
presso depositi dell’Amministrazione spetta, ad insindacabile giudizio, alla Direzione Lavori.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE
PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 02.01.01 –Designazione sommaria delle opere
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in appresso, salvo quelle speciali
prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
- Oneri per impianto e mantenimento della disciplina del traffico nella fase operativa;
- rimozione di vecchie barriere in acciaio o in ferro;
- fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza in acciaio.
Art. 02.01.02 –Modalità di esecuzione dei lavori
In genere l’Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non
risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
I lavori da eseguirsi per la manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza lungo le strade
provinciali consistono in sintesi nelle sotto elencate voci:
1) Tracciamento dei lavori
Immediatamente dopo la consegna dei lavori l'Impresa dovrà tracciare le opere da eseguire e
consegnare alla Direzione Lavori una planimetria riportante il tracciamento effettuato.
2) Individuazione di eventuali sottoservizi
Nella zona dove saranno posati i tratti di barriere di sicurezza in acciaio, l’Impresa dovrà
verificare la presenza di interferenze sotterranee che non dovranno essere danneggiate durante
le operazioni di posa.
Sarà pertanto a carico dell’impresa l’onere di contattare tutti gli enti interessati per
individuare la posizione esatta dei sottoservizi e se ritenuto necessario richiedere l’assistenza
tecnica durante le lavorazioni.
3) Esecuzione e mantenimento per tutta la durata dei lavori di regolare segnaletica di cantiere a
norma del Codice della Strada.
4) Demolizione di barriere in muratura esistenti
L’impresa, dove è previsto dovrà demolire tratti di barriera stradale in muratura.
5) Rimozione di barriere in acciaio
L’impresa, dove è previsto dovrà rimuovere tratti di barriera stradale in acciaio.
6) Scavo
Per l’esecuzione dei cordoli in C.A. l’impresa dovrà eseguire lo scavo a sezione ristretta.
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7) Esecuzione cordoli in C.A.
Dove è previsto l’Impresa dovrà realizzare dei cordoli in calcestruzzo armato.
8) Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza
Si richiamano le condizioni previste nel precedente Art. 02.01.04.
9) Ripristino del piano viabile bitumato
L’impresa dove si renderà necessario dovrà ripristinare il manto bitumato precedentemente
demolito per la costruzione del cordolo.
Nel caso in cui venga richiesta, da parte dell’Ente gestore della
autostrada, l’esecuzione di alcune lavorazioni in notturna, i lavori
dovranno essere effettuati durante gli orari prestabiliti dal suddetto Ente,
in tal caso non sarà ammesso alcun riconoscimento per maggiori spese.
Art. 02.01.03 –Qualità e provenienza dei materiali
I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, qualunque sia la loro
provenienza, saranno della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente
quando ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati
per natura, qualità, idoneità, durata ed applicazione.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da
cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrà
accampare quindi alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio di essi o di
esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc.; i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti,
ovvero venissero a mancare ad essa e fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in località diversa od a
diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in
elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali.
Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista, perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponde ai requisiti voluti, ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e
spese dell'appaltatore. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni
degli artt. 15-16 del Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione di essi saranno a seconda dei casi
applicate le norme ufficiali in vigore.
a) ACQUA - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose;
b) LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o
lenta presa, da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni previste
dalle normative tecniche in vigore.
c) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA - La ghiaia, i pietrischi e le sabbie da impiegarsi nella formazione
dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato semplice ed armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie e i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce
resistenti il più possibile escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica,
facilmente sfaldabili e rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature e nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da
materie terrose e organiche e ben lavata. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza
variabile da mm. 1 a mm. 5.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori
in base alla destinazione al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa
dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
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Per i lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a
consentire alla Direzione Lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie,
queste dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quelle 71 UNI
n° 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazioni, muri di sostegno da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti da
crivello UNI 40 e passanti da quello 60 UNI n° 2334) se si tratta di volti, di getti di un certo spessore, da
mm. 25 a mm. 40 (trattenuti da crivello 25 UNI e passanti da quello 40 UNI n° 2334) se si tratta di volti o
getti di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o
rivestite da incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o
calcari puri durissimi di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno
spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee.
Sono escluse le rocce marnose. Pertanto il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia saranno
esclusivamente di frantoio o proverranno o dal miglior materiale di alveo. La stessa provenienza di cui
sopra è richiesta anche per le ghiaie miste a sabbia (ghiaie naturali).
Qualora la roccia provenga da cave nuove e non accreditate da esperienze specifiche di Enti
Pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario
effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove
di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la
formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché da ciottoloni
o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi, dovranno corrispondere alle norme di accettazione
prescritte dall' ultima edizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli UNI 2334 i
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25 UNI, i pietrischetti quelli
passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI, le graniglie quelle passanti dal crivello 10
UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI 2332.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm. ovvero da 40 a 60 mm. se ordinato, per la costruzione di massicciate
all'acqua cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm. (eccezionalmente da 15 a 30 mm. granulometria non unificata) per
l'esecuzione dei ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate
(mezzanella);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm. per esecuzione dei ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti
pietrischetti bitumati;
superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e
5) graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico compenso della Direzione
Lavori per trattamento superficiale; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per
conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della
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prescelta pezzatura, purché, peraltro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo e non
siano oltre il 10% inferiori al limite minino della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
d) PIETRAME - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno
essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento, senza
screpolature, peli venature, interclusioni, adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza
proporzionata all'entità della sollecitazione cui dovranno essere assoggettate. Sarà escluso l'impiego di
quelle di forma rotonda e arrotondata. Le dimensioni non saranno inferiori ai cm. 20x25x30.
e) MATTONI - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari a spigoli vivi, di grana fine,
compatti ed omogenei, presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla
percussione e non vetrificati: essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla
buona riuscita delle murature, aderire fortemente alle malte, essere resistenti alla cristallizzazione dei
solfati alcalini, non contenere solfati solubili od ossidi alcalini, terrosi, ed infine non essere
eccessivamente assorbenti. I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza
doppia della larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata
immersione nell'acqua una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 kg. per cm².
f) MATERIALI FERROSI - I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, di laminazione,
trafilatura, fucinatura o simili.
1) FERRO: il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
2) ACCIAIO DOLCE LAMINATO: l'acciaio extra dolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo e a
caldo; senza presentare screpolature ed alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di
prendere la tempera. Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto serico.
3) ACCIAI SPECIALI (tondi e/o di forma speciale tipo) saranno conformi alle caratteristiche
richieste dalle norme in vigore.
4) ACCIAIO FUSO IN GETTI: l'acciaio in getti, per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi
altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
5) GHISA: la ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,
sbavature, asperità ed altri difetti da menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente
modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
g) LEGNAME: I legnami, da impiegarsi in opera, stabili e provvisori e di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provveduti fra le
più scelte qualità della categoria prescritta e non devono presentare difetti incompatibili con l'uso cui
sono destinati.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte affinché le fibre non riescano mozze
dalla sega o si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi, o pali, dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami,
sufficientemente diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto dal palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie,
la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due
diametri.
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Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerando l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del
lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati o squadrati a sega, con le diverse facce
esattamente allineate, senza rientranza o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né
smussi di sorta.
h) BITUMI: I bitumi debbono soddisfare alle " Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali " del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
I bitumi liquidi debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi
stradali" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del
clima.
Le emulsioni bituminose debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
La polvere asfaltica deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce
asfaltiche per pavimentazioni stradali" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Art. 02.01.04 –Barriere di sicurezza
Per le barriere di sicurezza la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
- D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;
- D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996, “Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante
istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di
sicurezza”;
- D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”;
- D.M. LL.PP. 11 giugno 1999, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”;
- D.M. 4 maggio 1990, “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo dei ponti stradali”;
- Circ. LL.PP. 11 luglio 1987, n. 2337;
- Circ. LL.PP. 9 giugno 1995, n. 2595;
- Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357 (e successive modifiche);
- Circ. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 4622;
- Circ. LL.PP. 06/04/2000;
- D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 21 giugno 2004;
- Direttiva 25 agosto 2004 Min. Infrastrutture e dei Trasporti;
- D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 28 giugno 2011;
- UNI EN 1317;
- Ogni ulteriori e successive integrazioni e/o modifiche.
L’impresa che si aggiudica i lavori dovrà presentare una dichiarazione di
conformità dei prodotti alle specifiche tecniche del presente capitolato e
secondo i criteri che assicurino la qualità della fabbricazione ai sensi delle
norme vigenti, rilasciata all’Impresa aggiudicataria direttamente dal
produttore o fornitore (dichiarazione di conformità).
Inoltre l’Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori prima della posa
delle stesse il “Certificato di omologazione” ai sensi del D.M. n° 2367
del 21.06.2004 o barriere che abbiano superato il crash test eseguito
34
secondo le norme UNI EN 1317 presso un centro prove certificato”
con allegato lo schema di installazione fornito dalla ditta produttrice, oltre a
ciò l’Impresa dovrà presentare alla D.L. documentazione attestante
l’avvenuta verifica di tenuta dell’adattamento alla sede stradale dei singoli
dispositivi utilizzati, con riferimento ai terreni di supporto, ai sistemi di
fondazione, allo smaltimento delle acque e alle zone di approccio e di
transizione delle casistiche riscontrate durante le lavorazioni.
Successivamente alla posa, l’Impresa dovrà fornire alla D.L. la
Dichiarazione di Conformità di Installazione nella quale il Direttore
Tecnico dell’Impresa installatrice garantirà la rispondenza dell’
“eseguito” alle prescrizioni tecniche descritte nel “Certificato di
Omologazione”. Tali adempimenti dovranno essere eseguiti per ogni
singolo cantiere e per ogni classe di barriera utilizzata nel cantiere
stesso.
Le barriere stradali posate dovranno avere un ASI<1 e una classe
del livello di larghezza utile minore o uguale a W5. La scelta della
classe di livello di larghezza utile sarà comunque ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori e l’Impresa Appaltatrice non potrà
chiedere maggiori oneri in relazione alle indicazioni impartitegli.
I terminali dovranno essere omologati e quindi analoghi a quelli
adottati nei crash-test della barriera utilizzata.
Le barriere stradali di sicurezza dovranno essere attuate con dispositivi che abbiano conseguito il
certificato di idoneità tecnica, ovvero l’omologazione, rilasciata dal Min. LL.PP. – Ispettorato Generale per
la Circolazione e la Sicurezza Stradale. L’omologazione della barriera di sicurezza stradale dovrà
corrispondere alla classe richiesta nell’elaborato progettuale, o con ordine di servizio dalla Direzione
Lavori. Ove richiesta di omologazione sia stata inoltrata ma non sia stata rilasciata la certificazione di
omologazione dal Min. LL.PP., la Ditta fornitrice, tramite l’Impresa appaltatrice, dovrà presentare prima
dell’inizio effettivo dei lavori i relativi certificati di prova sul manufatto e sui materiali, per il tipo e classe
di barriera richiesto nel lavoro in oggetto.
La conformità delle barriere e dei dispositivi dovrà rispondere ai termini di legge posti dal D.M. LL.PP. 3
giugno 1998, art. 5 dell’allegato (dichiarazione di conformità nella produzione e per l’installazione) e
successive integrazioni e/o modifiche.
A seconda della loro destinazione ed ubicazione le barriere si dividono nei seguenti tipi:
- Barriere centrali di spartitraffico;
- Barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo;
- Barriere per opere d’arte, ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.;
- Barriere per punti singolari quali zone di approccio opere d’arte, ostacoli fissi e simili.
La classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali, in relazione al “livello di
contenimento”, risulta essere la seguente:
Classe
Contenimento
N1
N2
H1
H2
H3
H4
Minimo
Medio
Normale
Elevato
Elevatissimo
Per tratti ad altissimo rischio
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Qualora nell’elenco prezzi si riporti oltre la descrizione della barriera anche la classe di appartenenza ai
sensi del D.M. LL.PP. 3 giugno 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, con la dicitura: “………. o
equivalente alla classe ………..”; gli elementi geometrici e le caratteristiche dei materiali introdotti nella
descrizione si intendono come valori o dati di riferimento, ma sarà tassativo dimostrare, da parte del
fornitore, con il certificato di omologazione o di prova la rispondenza della barriera da installare alla classe
indicata nell’elenco prezzi.
A)
BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO
Le barriere, costituite da sostegni verticali (paletto di sostegno) e da fascia orizzontale (nastro) con
elementi distanziatori, saranno installate ai margini della piattaforma stradale, ed eventualmente come
spartitraffico centrale nelle strade a più sensi di marcia, in tratti discontinui secondo gli elaborati
progettuali e/o gli ordinativi, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a
Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia e nel
rispetto della normativa UNI 5744/96.
Le fasce saranno fissate ai sostegni con il bordo superiore che dovrà trovarsi ad un’altezza non
minore di 70 cm dalla pavimentazione, mentre la faccia lato strada si troverà a non meno di 15 cm dal
filo dei sostegni lato strada.
Ciascun tratto dovrà essere delimitato da un elemento terminale curvo o interrato.
La bulloneria di collegamento sarà a testa tonda, ad alta resistenza, con piastina copriasola
antisfilamento di mm 45x100 e spessore mm 4.
Ogni tre fasce sarà installato un dispositivo rifrangente con superficie normale all’asse stradale.
Le barriere per lo spartitraffico centrale saranno a doppia fila, con elementi terminali tondi o
interrati.
B)
BARRIERE DI SICUREZZA IN LEGNO - ACCIAIO
Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale in legno di conifera ed acciaio con corrimano
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con materiali
di pregio, derivata dalla rispettiva barriera OMOLOGATA in conformità con il D.M. del Ministero
LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi (livello di contenimento Lc adeguato alla classe di
appartenenza e Indice ASI minore di 1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da
elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. Le modifiche
riguardano esclusivamente le parti in legno ed in particolare il guscio di rivestimento del montante,
che viene aumentato in altezza, e la presenza di un corrimano in legno lamellare.
La barriera in acciaio legno dovrà essere costituita da:
Fasce di protezione costituite da elementi in legno ed in acciaio, opportunamente accoppiati
e resi solidali;
Montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno appositamente
lavorati fino a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato
sulla testa per limitare ogni infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque
meteoriche;
Corrimano ( per quanto riguarda la barriera tipo bordo ponte) con esclusiva funzione di
parapetto pedonale, non sottoposto a prove di crash test, realizzato in legno lamellare di idonea
sezione e posto ad una altezza dal piano viabile di almeno 1000 mm;
Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI
3740:1988;
Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati
per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.
Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle
norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed
inorganici di tipo “ecologico” privi di Cromo ed Arsenico.
Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l’utilizzabilità in classe di
rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).
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Al fine di evitare la degradazione strutturale del legno sottoposto all’azione dei raggi UV e al
tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali caratteristiche estetiche, tutte gli
elementi in legno dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale a base di resine e
pigmenti metallici.
Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza
migliorata alla corrosione atmosferica.
Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere
documentate ed eseguite in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.
Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria
necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto
in opera.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Art. 02.01.04 -Rimozione di barriere stradali di sicurezza
Art. 02.01.05 –Manutenzione di parapetti e barriere stradali di sicurezza in acciaio
La struttura metallica, delle barriere utilizzate per la manutenzione dei tratti di barriera esistente, deve
presentare un elevato grado di deformabilità elastica tale da assorbire e dissipare l'energia indotta dall'urto
dei veicoli. Le parti metalliche della barriera devono essere conformi alle prescrizioni dettate dalla circolare
Ministero LL. PP. 11/7/1987 e dal Decreto LL. PP. 18/2/1992 n.223 e successive aggiornamenti ed
integrazioni.
In particolare tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non
inferiore a Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 gr/m2 per ciascuna faccia e
nel rispetto della normativa UNI 5744/66, ed avere le seguenti caratteristiche minime:
- nastro : spessore minimo 3 mm, profilo a doppia onda, altezza effettiva non inferiore a 300 mm,
sviluppo non inferiore a 475 mm, modulo di resistenza non inferiore a 25 kg/cm3;
- paletti di sostegno, se aventi profilo a C, di dimensioni non inferiori a 80x120x80 mm e spessore non
inferiore a 5mm;
- distanziatori : altezza 30 cm, profondità, salvo casi particolari autorizzati dalla D.L., non inferiore a cm
15, spessore minimo 2,5 mm ;
- bulloneria : a testa tonda ed ad alta resistenza;
- piastrine : copri asola antisfilamento di dimensioni 45x100 mm e spessore 4 mm,
- i nastri devono avere una sovrapposizione non inferiore a 32 cm.
Art. 02.01.06 –Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori riguardanti opere d'arte o di sterro o di riporto, l'Impresa è obbligata
ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei
riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette
e dei fossi di guardia.
Art. 02.01.07 –Scavi e rilevati in genere
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi,
accessi, passaggi, rampe e simili o per costruzione opere d'arte, saranno eseguiti conformemente alle
previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione dei Lavori e dovrà
essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare le banchine, nel configurare le
scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale.
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Per la formazione di drenaggi verranno impiegate ghiaie naturali e ciottoli secondo le prescrizioni che
verranno indicate dalla Direzione Lavori.
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Art. 02.01.08 –Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di
cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità che si trovano indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e
l'Amministrazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente,
senza che ciò possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo, egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondità da raggiungere.
E' vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accertato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadano sopra a
falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini od anche con
determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà,
occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiatura, restando a suo carico ogni danno alle
cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove
ragioni speciali non le vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per
le fondazioni dell'opera, e l'Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del
vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario
costipamento di quest'ultimo.
Art. 02.01.09 –Malte
Le malte che verranno usate nell'esecuzione dei lavori saranno esclusivamente cementizie. Salvo
speciale prescrizione esse verranno ad avere le seguenti proporzioni:
a) malta per murature
ql. 4,00 di cemento tipo 325 Kg/ m³ 1,000 di sabbia
b) malta per stilature
ql. 6,00 di cemento tipo 325 Kg/ m³ 1,000 di sabbia
I componenti le malte saranno misurati con casse di legno senza fondo, che l'Impresa dovrà provvedere a
tenere costantemente in tutte le aie destinate alla manipolazione.
Il miscuglio dei materiali dovrà essere convenientemente confezionato sopra apposite aree murate e sopra
tavolati, con adatti attrezzi sino a che si sia ottenuto un impasto che non presenti alcuna alterazione dei
componenti.
Nella confezione dell'impasto si impiegherà quella sola quantità di acqua che sarà necessaria per ottenere
una malta perfettamente omogenea.
Dovranno essere trasportati a rifiuto ed allontanati dal cantiere gli impasti non adoperati nella giornata.
Art. 02.01.10 –Calcestruzzi
Per i calcestruzzi, la classe e le quantità minime di cemento saranno quelle stabilite dalle voci
dell'Elenco Prezzi e riferite alla mescolanza di mc. 0,800 di ghiaia, pietrisco e pietrischetto e m³ 0,400 di
sabbia.
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Il dosaggio dei componenti si farà in apposite casse metriche di misura aggiungendo la quantità di acqua
assolutamente necessaria per conferire all'impasto la consistenza di terra appena umida.
E' assolutamente vietato di adoperare nella mescolanza misto di sabbia e ghiaia allo stato naturale anche
per i calcestruzzi riferentisi alle fondazioni delle opere d'arte.
L'impasto ed il versamento del calcestruzzo, nelle casseforme dovrà farsi sollecitamente con l'impiego di
operai specializzati a mezzo di appositi macchinari, senza interruzioni, usando tutte quelle avvertenze
suggerite dall'arte, affinché non avvenga la separazione della malta dal pietrisco, il quale dovrà restare in
essa sempre uniformemente distribuito, e non si verifichi il dilavamento nel caso di getto in acqua.
I calcestruzzi saranno regolarmente ed accuratamente distesi, pilonati o vibrati, in maniera che non
risultino vani nella massa e sulle superfici.
Essi saranno lasciati in riposo per il tempo che occorrerà per dare una conveniente presa ed indurire.
Per le murature in calcestruzzo, il cui getto debba eseguirsi entro apposite casseforme, l'Impresa dovrà
porre la medesima cura nella esecuzione delle casseforme stesse, affinché queste, specie nelle superfici
corrispondenti alle facce che debbano risultare in vista, siano eseguite a regola d'arte con ogni cura e
precisione ed in guisa da assecondare perfettamente le forme e le dimensioni che le strutture murarie
debbono avere ad opera finita.
Per i conglomerati cementizi in opera in cemento armato la distribuzione granulometrica degli inerti, il
tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto
ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Gli inerti, in difetto di studi granulometrici particolari, avranno la granulometria secondo i diagrammi di
cui all'art. 7 delle Norme Ufficiali - R.D. 16.11.1939 n° 2229, restando inteso che alla parola " ghiaia " delle
Norme stesse dovrà sempre intendersi quella di " pietrischetto di frantoio ".
Meglio ancora, tale granulometria potrà essere così fissata:
25% in peso di sabbia fine di fiume (fino a 2 mm.)
15% di sabbia grossa granita di fiume (da 1 a 7 mm.)
30% di pietrischetto da 8 a 15 mm. proveniente da frantoi autorizzati
30% di pietrischetto da 15 a 30 mm. proveniente da frantoi autorizzati.
Dopo la rimozione delle casseforme dovrà procedersi al raschiamento delle eventuali piccole sbavature
ed alla ripresa diligente di eventuali piccole cavità per dare le facce viste regolarmente spianate.
Tanto gli oneri per la costruzione e rimozione delle casseforme, quanto il lavoro di rifinitura suindicato si
intendono compensati con i prezzi delle varie categorie di calcestruzzi, senza alcun altro speciale
corrispettivo.
Art. 02.01.11 –Muratura di pietrame in malta di cemento e sabbia
La muratura ordinaria con pietrame e malta dovrà essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori
dimensioni possibili, e ad ogni modo non inferiori a cm. 25 in senso orizzontale e cm. 20 in senso verticale e
cm. 30 in profondità.
Nelle fondazioni e negli spigoli saranno messi quelli più grossi e regolari.
Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente pulite e, ove occorra, a
giudizio della Direzione Lavori, lavate.
Nella costruzione della muratura le pietre dovranno essere battute e rinzeppate diligentemente con
scaglie e con abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano o
interstizio.
Tanto nel caso in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto
nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate pietre delle dimensioni maggiori possibili con le facce
esterne piane e regolari, disponendole di punta per il migliore collegamento con la parte interna del muro.
I muri si elevano a strati orizzontali disponendo le pietre in modo da evitare la corrispondenza delle
connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.
Le facce tutte della muratura saranno rinzaffate a pietra rasa con malta della stessa natura di quella
impiegata per il collocamento delle pietre.
Speciali cure dovrà avere l'Impresa nella rabboccatura del paramento contro terra delle murature.
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Nei prezzi delle murature in pietrame e malta si intende compresa la formazione degli occorrenti scolatoi
d'acqua della sezione di cm. 10x15 nel numero che all'atto esecutivo sarà ritenuto necessario dalla Direzione
dei Lavori.
Art. 02.01.12 –Paramento delle murature di pietrame o di calcestruzzo
Qualora venga ordinato il paramento delle murature, sia in pietrame che in calcestruzzo, le facce
viste dovranno essere eseguite con pietrame a corsi regolari od a mosaico regolare secondo le disposizioni
della Direzione dei Lavori.
Nel paramento suddetto a mosaico o a corsi regolari il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il
migliore, la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie perfettamente piana, le pareti
esterne dei muri dovranno risultare bene allineate, e alla prova del regolo, non presentare rientranze o
sporgenze maggiori di mm. 25. La rientranza minima delle pietre di paramento non dovrà essere mai
inferiore a cm. 25 e le connessure esterne non dovranno avere spessore maggiore di mm. 20.
Quando la muratura avrà fatto conveniente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere
accuratamente stuccate previa scarnitura delle stesse fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta,
dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, lavandola a gran acqua e riempiendo quindi le
connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta curando che questa penetri bene addentro,
comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contatto dei conci sui fronti del paramento a
lavoro finito si disegni nettamente e senza sbavature.
Il nucleo delle murature in pietrame o in calcestruzzo di cemento dovrà essere costruito
contemporaneamente al rivestimento esterno, in perfetto collegamento elevato regolarmente per corsi
orizzontali accuratamente spianati.
Art. 02.01.13 –Opere in cemento armato – Opere d’arte in genere
Nella esecuzione delle opere in cemento armato, l'appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le
norme contenute nei DD.MM. 9.1.1996 e 16.1.1996 ed a quelle che potranno essere successivamente
emanate.
Tutte le opere in C.A. e le opere d'arte in genere (muri in conglomerato cementizio, pietrame, di sostegno
ecc.) facenti parte dell'opera appaltata, anche se già progettate dall'Amministrazione Appaltante, saranno
eseguite in base ai calcoli di verifica della stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il
tutto redatto e firmato da un Ingegnere specialista ( Il nominativo dell'Ingegnere specialista scelto
dall'Impresa dovrà essere tempestivamente segnalato all'Amministrazione Appaltante che si riserva la facoltà
di approvare o meno la designazione dell'Impresa ); e che l'Appaltatore dovrà a sue cure e spese presentare
alla Direzione Lavori entro il termine che verrà prescritto, attendendosi agli schemi e disegni facenti parte
del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della
consegna dei lavori.
Ai sensi dell'art. 24 della legge 4.3.1958 n° 179 e dell'art. 6 del D.P.R. 31.3.1961 n° 521, l'Appaltatore
dovrà effettuare il pagamento del contributo alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e gli
Architetti per le prestazioni che richiederà all'Ingegnere Professionista di cui sopra.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere,
eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione rimane unico e completo
responsabile delle opere sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione, calcolo e relative risultanze,
forme e dimensioni, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà
rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di qualunque natura, importanza e conseguenza,
essi potranno risultare.
L'Impresa ha l'obbligo di non eseguire alcun getto di conglomerato nelle casseforme sino a che
l'incaricato della Direzione dei Lavori non abbia eseguito la verifica dei ferri. L'Impresa inoltre dovrà far uso
di vibratore ogni qual volta questo sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
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Nelle giunzioni dei ferri:
a) se effettuate per saldature si dovrà considerare una riduzione della sezione resistente in
conformità alle norme in vigore sulle saldature;
b) se effettuate con manicotto filettato, la tensione del nucleo non dovrà superare quella
ammissibile nella barra fuori della filettatura.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Gli inerti, in difetto di studi granulometrici particolari, avranno la granulometria secondo i diagrammi di
cui all'art. 7 delle Norme Ufficiali R.D. 16.11.1939 n° 2229, restando inteso che alla parola " ghiaia " delle
Norme stesse dovrà sempre intendersi quella di " pietrischetto di frantoio ".
Meglio ancora tale granulometria potrà essere così fissata:
25% in peso di sabbia fine di fiume fino a 2 mm.
15% di sabbia grossa granita di fiume da 2 a 7 mm.
30% di pietrischetto da 8 a 15 mm. proveniente da frantoi autorizzati
30% di pietrischetto da 15 a 30 mm. proveniente da frantoi autorizzati.
Si fa presente che i calcoli di stabilità relativi ai manufatti di qualsiasi tipo, dovranno essere eseguiti sulla
base dei carichi fissati per le strade di 1ª Categoria con D.M. 4.5.1990 salvo disposizioni diverse che
potranno essere date dalla Direzione Lavori, viste le direttive che avranno all'uopo impartite l'Autorità
Tecniche dello Stato e il Comando Genio Militare della Regione Militare Nord-Ovest.
Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di opere in cemento armato precompresso dovranno essere
osservate le norme sancite con D.M. 9.1.1996.
Art. 02.01.14 –Acciaio per cementi armati
Gli acciai per armature di cemento armato debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche previste
dalle norme tecniche, emanate in applicazione all’articolo 21 della legge 05/11/1971, numero 1086 e nel
D.M. 14/02/1992, nella Circolare del M. LL.PP. n. 37406/STC (G.U 16/08/1993 n. 191 – suppl.), D.M.
09/01/1996 (norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale e
precompresso e per le strutture metalliche), D.M. 16/01/1996 (norme tecniche relative ai criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), D.M. 16/01/1996 (norme tecniche per
la costruzione in zone sismiche), circolare del M. LL.PP. 04/07/1996 n. 156AA.GG/STC, circolare del M.
LL.PP. 15/10/1996 n. 252 ed eventuali e successive integrazioni, modifiche o sostituzioni.
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M.
14/02/1992 e D.M. 09/01/1996 (norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in
c.a., normale e precompresso e per le strutture metalliche), circolare del M. LL.PP. 04/07/1996 n.
156AAA.GG./STC, circolare del M. LL.PP. 15/10/1996 n. 252 sopracitati.
In particolare, per l’accertamento delle proprietà meccaniche, vale quanto indicato nella EN 10002/1a
(marzo 90), UNI 564/60 e UNI 6407/69, salvo indicazioni contrarie o complementari.
Gli acciai per armature di cemento armato saranno costituiti da:
- Acciaio in barre ad aderenza migliorata Feb 38k e Feb 44k;
- Reti elettrosaldate;
- Fili di acciaio trafilato.
Ogni partita sarà sottoposta a controllo in cantiere. I campioni saranno prelevati in contraddittorio
con l’Impresa ed inviati ad un Laboratorio ufficiale.
Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera di ciascuna partita soltanto dopo che avrà
ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l’esito positivo.
Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 14/02/1992, D.M. 09/01/1996
(norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale e precompresso
e per le strutture metalliche) ed eventuali e successive integrazioni o modifiche o sostituzioni.
41
Art. 02.01.15 –Esecuzione o ripristino di dispositivi di smaltimento dell’acqua in
corrispondenza dell’impalcato dei ponti
Il dispositivo di smaltimento delle acque meteoriche è costituito dall’insieme di: bocchettone, tubo di
allontanamento delle acque e griglia di protezione.
Si definisce bocchettone il tratto di tubazione inserita in un foro appositamente realizzato nell’impalcato
in corrispondenza al punto di raccolta delle acque e sporgente al di sotto dell’intradosso per una lunghezza
minima sufficiente ad innestare il tubo di raccolta delle acque.
Ogni bocchettone dovrà essere costituito da una parte tubolare saldata in pezzo unico ad una piastra
incollata mediante stucchi epossidici ad un incavo appositamente predisposto all’estradosso della soletta in
corrispondenza dei fori.
Al di sopra della piastra dovrà essere saldata l’impermeabilizzazione dell’impalcato. Sarà quindi posta in
opera una griglia carreggiabile in ghisa sferoidale delle dimensioni di cm 20 x 20 (classe minima C 250)
prodotta in conformità alle normative di riferimento (UNI ISO 1083, UNI EN 124, et.) e munita di
certificazione di qualità ai sensi delle norme ISO 9001 e ISO 9002.
Il perimetro della griglia dovrà essere accuratamente sigillato mediante mastice di asfalto colato a caldo
od altro materiale ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Art. 02.01.16 –Conglomerati bituminosi
1) MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE
A) Legante
Il legante deve essere costituito da bitume semisolido del tipo, a seconda della zona e del periodo di
impiego, 50/70 oppure 80/100 con le caratteristiche indicate nella Tabella 1.A.1, con preferenza per il 50/70
per le temperature più elevate.
Tabella 1.A.1
Parametro
Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento
Punto di rottura (Fraass)
Solubilità
Viscosità dinamica a 160°C, γ=10s
Valori dopo RTFOT
Volatilità
Penetrazione residua a 25 °C
Incremento del punto di
rammollimento
Bitume
Normativa
EN1426, CNR24/71
EN1427, CNR35/73
CNR43/74
EN 12592
PrEN 13072-2
EN12607-1
CNR54/77
EN1426, CNR24/71
EN1427, CNR35/73
Unità di misura
dmm
°C
°C
%
Pa•s
tipo 50/70
50-70
46-56
≤ -8
≥ 99
≥ 0,15
tipo 80/100
80-100
40-44
≤ -8
≥ 99
≥ 0,10
%
%
°C
≤ 0,5
≥ 50
≤9
≤ 0,5
≥ 50
≤9
Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio della posa in opera, l’Impresa è tenuta a predisporre la
qualificazione del legante tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sarà
rilasciata dal Produttore o da un Laboratorio che opera per c/terzi.
B) Additivi
Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume, consentono di
migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.
42
Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l’adesione bitume-aggregato, sono
additivi utilizzati per migliorare la curabilità all’acqua delle miscele bituminose.
Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a seconda delle
condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.
La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche
di resistenza allo spogliamento e di curabilità all’azione dell’acqua riportate nelle Tabelle 1.C.1, 1.D.2,
1.D.3, in ogni caso, l’attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo
anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).
L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da
garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso.
La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume potranno essere verificati sulla miscela
sfusa o sulle carote mediante la prova di separazione cromatografica su strato sottile (prova colorimetrica).
Per la taratura del sistema di prova, prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa è tenuta ad inviare al Laboratorio
individuato dall’Ente Appaltante un campione dell’attivante d’adesione che intende utilizzare.
C) Aggregati
Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi risultano
composti dall’insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5), degli aggregati fini e del filler
che può essere proveniente dalla frazione fina o di attivazione.
L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da
elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumatii, da elementi naturali a spigoli
vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purchè, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 1.C.1
Tabella 1.C.1
AGGREGATO GROSSO
Trattenuto al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualità
Strato di pavimentazione
parametro
Normativa
Unità di musura
Base
Binder
Usura
Los Angeles (*)
CNR 34/73
%
≤ 30
≤ 30
≤ 20
Micro Deval Umida CNR 109/85
%
≤ 25
≤ 25
≤ 15
(*)
Quantità di frantumato
%
≥ 70
≥ 80
100
Dimensione max
CNR 23/71
mm
40
30
20
Sensibilità al gelo
CNR 80/80
%
≤ 30
≤ 30
≤ 30
Spogliamento
CNR 138/92
%
≤5
≤5
0
Passante allo 0,075
CNR 75/80
%
≤1
≤1
≤1
Indice appiattimento
CNR 95/84
%
≤ 30
≤ 20
Porosità
CNR 65/78
%
≤ 1,5
≤ 1,5
CLA
CNR 140/92
%
≥ 40
(*) Uno dei due valori dei coefficienti Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare maggiore (fino a
due punti) rispetto al limite indicato, purchè la loro somma risulti inferiore o uguale alla somma dei
valori limite indicati.
L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione.
Gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo devono possedere le caratteristiche riassunte nella
Tabella 1.C.2
Tabella 1.C.2
i
un granulo si intende frantumato quando presenta meno del 20% di superficie arrotondata
43
AGGREGATO FINO
Passante al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualità
Strato di pavimentazione
parametro
Normativa
Unità di musura
Base
Binder
Usura
Equivalente in sabbia CNR 27/72
%
≥ 50
≥ 60
≥ 70
Indice plasticità
CNR-UNI
%
N.P.
10014
Limite liquido
CNR-UNI
%
≤ 25
10014
Passante allo 0,075
CNR 75/80
%
≤2
≤2
Quantità di frantumato CNR 109/85
%
≥ 40
≥ 50
Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 20%
qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore CLA ≤ 42.
Il filler, frazione passante al setaccio 0,075 mm, proviene dalla frazione fina degli aggregati oppure può
essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica,
polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il filler per conglomerati bituminosi a caldo deve soddisfare i
requisiti indicati in Tabella 1.C.3.
Tabella 1.C.3
FILLER
Indicatori di qualità
Normativa
CNR 138/92
CNR 23/71
CNR 75/80
CNR-UNI
10014
Vuoti Rigden
CNR 123/88
Stiffening Power
CNR 122/88
Rapporto filler/bitume =
1,5
parametro
Spogliamento
Passante allo 0.18
Passante allo 0,075
Indice plasticità
Unità di musura
%
%
%
%
∆PA
Strato di pavimentazione
Base
Binder
Usura
≤5
≤5
≤5
100
100
100
≥ 80
≥ 80
≥ 80
N.P.
N.P.
N.P.
30-45
≥5
30-45
≥5
30-45
≥5
Ai fini dell’accettazione, almeno 15 giorni prima della posa in opera, l’Impresa è tenuta a predisporre la
qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve
essere di norma rilasciata da un laboratorio che opera per c/terzi
D) Miscele
La miscela degli aggregati da adottarsi per i diversi strati, deve avere una composizione granulometrica
contenuta nei fusi riportati in Tabella 1.D.1.
La percentuale di legante totale, riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti
indicati nella stessa Tabella 1.D.1
Tabella 1.D.1
Serie crivelli e setacci
UNI
Crivello
40
Base
100
Binder
44
A
-
Usura
B
-
C
-
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
30
25
15
10
5
2
0,4
0,18
0,075
% di bitume
80 - 100
70 – 95
45 – 70
35 – 60
25 – 50
20 – 35
6 – 20
4 – 14
4–8
4,0 – 5,0
100
65 – 85
55 – 75
35 – 55
25 – 38
10 – 20
5 – 15
4–8
4,5 - 5,5
100
90 – 100
70 – 90
40 – 55
25 – 38
11 – 20
8 – 15
6 – 10
4,8 – 5,8
100
70 – 90
40 – 60
25 – 38
11 – 20
8 – 15
6 – 10
5,0 – 6,0
100
45 – 65
28 – 45
13 – 25
8 – 15
6 – 10
5,2 – 6,2
Per i tappeti di usura il fuso A è da impiegare per spessori superiori a 4 cm, il fuso B per spessori di 3÷4
cm, il fuso C per spessori inferiori a 3 cm.
La quantità di bitume di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con
metodo Marshall; in alternativa, quando possibile, si potrà utilizzare il metodo volumetrico.
Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder ed il tappeto di usura sono riportate in Tabella
1.D.2 ed in Tabella 1.D.3.
Tabella 1.D.2
METODO MARSHALL
Condizioni di prova
Unità di misura
Costipamento
Risultati richiesti
Stabilità Marshall
Kn
Rigidezza Marshall
Kn/mm
Vuoti residui (*)
%
Perdita di stabilità Marshall dopo 15
%
giorni di immersione in acqua
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C
N/mm²
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C
N/mm²
(*) La densità Marshall viene indicata nel seguito con DM
Strato pavimentazione
Base
Binder
Usura
75 colpi x faccia
8
> 2,5
4–7
≤ 25
10
3 - 4,5
4–6
≤ 25
11
3 – 4,5
3–6
≤ 25
> 0,7
> 70
Tabella 1.D.3
METODO VOLUMETRICO
Condizioni di prova
Unità di misura
Angolo di rotazione
Velocità di rotazione
Rotazioni/min
Pressione verticale
Kpa
Diametro del provino
Mm
Risultati richiesti
Vuoti a 10 rotazioni
%
Vuoti a 100 rotazioni (*)
%
Vuoti a 180 rotazioni
%
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C
N/mm
(**)
Coefficiente di trazione indirettaii a 25 °C
N/mm²
(**)
ii
Coefficiente di trazione indiretta
45
Strato pavimentazione
Base
Binder
Usura
1,25° ± 0,02
30
600
150
10 – 14
3–5
>2
10 – 14
3–5
>2
10 – 14
4–6
>2
> 0,6
> 50
Perdita di resistenza a trazione indiretta a
%
≤ 25
≤ 25
≤ 25
25°C dopo 15 giorni di immersione in
acqua
(*) La densità ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria viene indicata nel seguito con DG
(**) Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria
2) ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L’impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell’inizio della posa in
opera e per ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna
composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati.
Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio della miscela proposto l’Impresa deve
attenervisi rigorosamente.
Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell’aggregato grosso di
± 5 per lo strato di base e di ± 3 per gli strati di binder ed usura; sono ammessi scostamenti dell’aggregato
fine (passante al crivello UNI n. 5) contenuti in ± 2; scostamenti del passante al setaccio UNI 0,075 mm
contenuti in ± 1,5.
Per la percentuale di bitume è tollerato uno scostamento di ± 0,25.
Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate alla stesa, come pure dall’esame
delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantità teorica del bitume di ancoraggio.
3) CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il
perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una
idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche impianti
continui (tipo drum-mixer) purchè il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante
idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata.
L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele
rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità
uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.
La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente sistemata
per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura
tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essicatore non deve superare lo 0,25% in peso.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 160 °C e 180 °C e
quella del legante tra 150 °C e 170 °C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per le verifiche delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
CTI = π/2 DRt/Dc
dove
D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino
Dc = deformazione a rottura
Rt = resistenza a trazione indiretta
46
4) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA
La posa in opera dei conglomerati bituminosi su tutta la larghezza della sede stradale dovrà essere
preceduta dalla pulizia della superficie stradale, dalla rimozione di radici erbose e di terriccio a margine
della carreggiata; l’eventuale uso di lame o grader per la pulizia e rimozione di terriccio e radici dal limite
carreggiata non dovrà lasciare irregolarità, depositi o creste di materiali di alcun genere a lato carreggiata
sulle banchine stradali, eventuali depositi o creste, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori,
dovranno essere rimossi, trasportati in discarica e/o spianati in banchina. La pulizia, la rimozione lo
spianamento ecc. resta a cura e spese della ditta appaltatrice rimanendo compensato con i singoli prezzi di
fornitura e stesa dei conglomerati.
Prima della realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso è necessario preparare la superficie di
stesa allo scopo di garantire una adeguata adesione all’interfaccia mediante l’applicazione, con dosaggi
opportuni, di emulsioni bituminose aventi caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di supporto sia
in misto granulare oppure in conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prenderà il nome
rispettivamente di mano di ancoraggio e mano d’attacco.
Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità, applicata
sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso.
Scopo di tale lavorazione è quello di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la parte
superficiale fornendo al contempo una migliore adesione per l’ancoraggio del successivo strato in
conglomerato bituminoso.
Il materiale da impiegare a tale fine è rappresentato da una emulsione bituminosa cationica, le cui
caratteristiche sono riportate in Tabella 4.1, applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1,0
Kg/m².
Tabella 4.1
Indicatore di qualità
Polarità
Contenuto di acqua % peso
Contenuto di bitume + flussante
Flussante (%)
Viscosità Engler a 20 °C
Sedimentazione a 5 g
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento
Normativa
CNR 99/84
CNR 101/84
CNR 100/84
CNR 100/84
CNR 102/84
CNR 124/88
Unità di misura
%
%
%
°E
%
Cationica 55%
Positiva
45 ± 2
55 ± 2
1-6
2-6
<5
CNR 24/71
CNR 35/73
Dmm
°C
> 70
> 30
Per mano d’attacco si intende una emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione
delle condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della
realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi aumentando
l’adesione all’interfaccia.
Le caratteristiche ed il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che l’applicazione riguardi
la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione.
Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare è rappresentato da una emulsione bituminosa
cationica (al 60 % oppure al 65 % di legante), le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 4.2, dosata in
modo che il bitume residuo risulti pari a 0,30 Kg/m².
Tabella 4.2
Indicatore di qualità
Polarità
Contenuto di acqua % peso
Normativa
Unità di
misura
CNR 99/84
CNR 101/84
%
47
Cationica
60 %
positiva
40 ± 2
Cationica
65%
positiva
35 ± 2
Contenuto di bitume + flussante
Flussante (%)
Viscosità Engler a 20 °C
Sedimentazione a 5 g
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento
CNR 100/84
CNR 100/84
CNR 102/84
CNR 124/88
%
%
°E
%
60 ± 2
1-4
5-10
<8
65 ± 2
1-4
15-20
<8
CNR 24/71
CNR 35/73
Dmm
°C
> 70
> 40
> 70
> 40
Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente la Direzione Lavori potrà
ordinare l’utilizzo di una emulsione bituminosa modificata, avente le caratteristiche riportate in Tabella 4.3,
dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0,35 Kg/m².
Prima della stesa della mano d’attacco l’Impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti e provvedere
alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l’impiego di una malta bituminosa sigillante.
Tabella 4.3
Indicatore di qualità
Polarità
Contenuto di acqua % peso
Contenuto di bitume + flussante
Flussante (%)
Viscosità Engler a 20 °C
Sedimentazione a 5 g
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento
Ritorno elastico
Normativa
CNR 99/84
CNR 101/84
CNR 100/84
CNR 100/84
CNR 102/84
CNR 124/88
Unità di misura
%
%
%
°E
%
Modificata 70%
Positiva
30 ± 1
70 ± 1
0
> 20
<5
CNR 24/71
CNR 35/73
EN 133/98
Dmm
°C
%
50-70
> 65
> 75
Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, è ammesso
l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino ad un massimo del
55% di bitume residuo) a condizione che gli indicatori di qualità (valutati sul bitume residuo) e le
prestazioni richieste rispettino gli stessi valori riportati rispettivamente nella Tabella 4.2 e nella Tabella
4.3.
Ai fini dell’accettazione del legante per mani d’attacco, prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa è tenuta a
predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati ed a produrre
copia dello studio prestazionale eseguito con il metodo ASTRA rilasciato dal produttore.
5) POSA IN OPERA DELLE MISCELE
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in
perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con emulsione
bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.
48
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due
fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura
per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140 °C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell’Impresa.
La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza interruzioni.
Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati,
di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle
massime densità ottenibili.
Per lo strato di usura può essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 15t.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni.
Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve
aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.
La miscela bituminosa dello strato di base verrà stesa dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori
la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve essere
rimossa, per garantire l’ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione stesa
precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di stesa in doppio strato essi devono
essere sovrapposti nel più breve tempo possibile. Qualora la seconda stesa non sia realizzata entro le 24 ore
successive tra i due strati deve essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di
0,3 Kg/m² di bitume residuo.
La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato sottostante
dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota,
sagoma, densità e portanza indicati in progetto.
A stesa completata la Direzione Lavori potrà richiedere lo spandimento di polvere asfaltica o filler
in ragione di un chilogrammo per m² su tutta la superficie oggetto dell’intervento senza che l’Impresa
possa richiedere ulteriori compensi, intendendosi la stessa compensata con i singoli prezzi di fornitura
e stesa dei conglomerati bituminosi.
6) CONTROLLI
La consegna dei materiali dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto
riportante il nominativo della ditta fornitrice, il tipo di conglomerato bituminoso, il quantitativo di
materiale di che trattasi (peso netto). Eventuali mezzi sprovvisti del documento di cui sopra prima di
scaricare il materiale dovranno recarsi al più vicino peso pubblico ed effettuare le necessarie pesature
(peso lordo, tara); i costi sostenuti per la pesatura dei mezzi sono a carico dell’Appaltatore. Il rifiuto
di provvedere alla pesatura comporterà il rifiuto automatico del materiale in consegna. Eventuali
materiali consegnati, scaricati ed usati senza il documento di trasporto prima citato e/o in mancanza
delle pesature di verifica, qualora richieste dalla Direzione dei Lavori, non verranno conteggiati in
contabilità.
I quantitativi di conglomerato bituminoso (spessori del manto) nei vari tipi da impiegarsi verranno
stabiliti all'atto della consegna e durante il corso dei lavori dalla Direzione Lavori. I controlli
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effettuati dal personale dell'Ufficio Tecnico o dagli Agenti Stradali hanno lo scopo di accertare se
l'impresa impiega i quantitativi prescritti. Per un preventivo calcolo dei quantitativi impiegati e degli
importi si fa riferimento a quanto esposto nel successivo articolo 02.02.10. Conseguentemente
l'Impresa dovrà farsi parte diligente e prendere giornalmente visione presso l'Ufficio Tecnico dei
riepiloghi dei materiali impiegati risultanti dalle annotazioni e comunque non oltre 48 ore dalla date
degli accertamenti. Si precisa che la Direzione Lavori non prenderà in considerazione osservazioni
pervenute oltre i limiti di tempo sopraindicati.
Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere effettuato
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela e sulle carote estratte dalla
pavimentazione e con prove in sito.
L’ubicazione dei prelievi delle prove e le massime frequenze di controllo sono indicate nella Tabella 6.1.
Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni: un campione viene utilizzato per i controlli, l’altro
resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive.
Le prove saranno eseguite presso un Laboratorio indicato dall’Ente Appaltante.
Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilità.
Sulla miscela vengono determinate: la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la quantità
di attivante d’adesione e vengono inoltre effettuate prove Marshall per la determinazione di: peso di volume
(DM), stabilità e rigidezza (CNR 40/73), percentuale dei vuoti residui (CNR 39/73), perdita di stabilità dopo
15 giorni di immersione in acqua (CNR 121/87), resistenza alla trazione indiretta (Prova Brasiliana – CNR
134/91).
Dopo la stesa la Direzione Lavori preleverà delle carote per il controllo delle caratteristiche del
conglomerato e la verifica degli spessori.
Sulle carote vengono determinati: la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la quantità
di attivante d’adesione, il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui.
Lo spessore dello strato verrà determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media delle
misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione, scartando i valori di
spessore in eccesso, rispetto a quello di progetto, di oltre il 5%.
Per gli spessori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione del 5 % del prezzo di elenco per ogni mm di materiale mancante; spessori medi superiori a quelli
di progetto non comporteranno aumento di prezzo o altri compensi.
Carenze superiori al 20 % dello spessore di progetto comporteranno la rimozione dello strato e la
successiva ricostruzione a spese dell’Impresa.
Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori a quelli massimi previsti nella Tabella 1.D.2 verrà
applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:
% di detrazione = 0,5 v²
dove v è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote rispetto ai valori limite
della Tabella 1.D.2. Per i tratti stradali con pendenza superiore al 6% il valore limite (accettabile senza
detrazione) per la percentuale dei vuoti residui (sulle carote) è innalzato di un punto percentuale.
Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a
spese dell’Impresa.
Per carenze nella quantità di bitume, riscontrata con le prove di laboratorio, verrà applicata, per tutto il
tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:
% di detrazione= 25 b²
Dove b è il valore dello scostamento di bitume (arrotondata allo 0,1%) dal valore previsto nello studio
della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela si farà riferimento al
valore medio dell’intervallo indicato nella Tabella 1.D.1 (ultima riga).
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Per l’eventuale presenza di aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5) di natura carbonatica verrà
applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:
% di detrazione = 0,2 c²
dove c è la percentuale in peso degli inerti di natura carbonatica trattenuti al crivello UNI n. 5, rispetto al
peso totale degli inerti, anche quelli passanti al crivello UNI n. 5 compreso il filler.
Per difformità nell’analisi granulometrica degli aggregati verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo,
una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:
% di detrazione = 0,02 a²
dove a è la somma delle differenze tra le percentuali prescritte e la percentuale, in più o in meno,
corrispondente ai crivelli e ai setacci ove la curva è uscita dal fuso. La suddetta detrazione è ammessa solo
se il totale delle differenze di percentuale riscontrate sui singoli setacci risulterà inferiore al valore di 30,00
punti percentuali. La differenza misurata su ogni singolo setaccio non dovrà comunque superare il valore di
15,00 punti percentuali. Oltre tali limiti il lavoro sarà considerato non idoneo e comporterà la rimozione
dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa.
Per la carenza nella quantità di attivante d’adesione effettivamente impiegato verrà applicata, per tutto il
tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:
% di detrazione = 0,15 ds
dove ds è lo scostamento percentuale della quantità di attivante d’adesione, riscontrata con le prove di
laboratorio, rispetto a quella prevista indicata nello studio della miscela presentato dall’Impresa.
Per carenze nel valore di stabilità Marshall, riscontrato con le prove di laboratorio, rispetto ai valori
della Tabella 1.D.2 verrà applicata la seguente detrazione:
% di detrazioneiii = sm² x 0,6
dove sm è la differenza tra il valore di stabilità prescritto e quello riscontrato in Laboratorio. Differenze
superiori al 40% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa.
Per carenze nel valore di rigidezza Marshall, riscontrato con le prove di laboratorio, rispetto ai valori
della Tabella 1.D.2 verrà applicata la seguente detrazione:
% di detrazioneiv = rm² x 20
dove rm è la differenza tra il valore di rigidezza minimo o massimo, prescritto e quello riscontrato in
Laboratorio, in difetto o in eccesso. Differenze superiore al 20% del valore medio in più o in meno dei limiti
minini o massimi comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa.
Nel periodo compreso fra 6 e 12 mesi dall’ultimazione della stesa del tappeto di usura potrà essere inoltre
misurata l’aderenza (resistenza di attrito radente) con lo Skid Tester secondo la norma CNR 105/85. in
alternativa potrà essere determinato il Coefficiente di Aderenza Trasversale (CAT) con l’apparecchiatura
SCRIM (CNR 147/92).
Per valori di BPN (British Pendulum Number), inferiori a 60 (oppure in alternativa per valori del CAT
inferiori a 0,60) verrà applicata una detrazione dell’1% del prezzo di elenco per ogni unità in meno.
Valori del BPN (British Pendulum Number), inferiori a 45 (oppure in alternativa per valori del CAT
inferiori a 0,45) comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa.
Per il mancato spandimento, qualora ordinato dalla Direzione Lavori, di polvere asfaltica o filler in
ragione di un chilogrammo per m² di superficie verrà applicata, per tutta la superficie non trattata, una
detrazione del 6% del prezzo di elenco.
iii
iv
Arrotondata alla 2ª cifra decimale
Arrotondata alla 2ª cifra decimale
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Le detrazioni precedentemente indicate sono comulabili e non escludono ulteriori detrazioni per
difetto dei materiali costituenti della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o
della sua posa in opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilità e non
pregiudichino la funzionalità dell’opera.
Tabella 6.1
Controllo dei materiali e verifica prestazionale
STRATO
TIPO DI
CAMPIONE
Bitume
UBICAZIONE
PRELIEVO
Cisterna
Aggregato grosso
Impianto
Aggregato fino
Impianto
Filler
Impianto
Conglomerato
sfuso
Vibrofinitrice
Usura
Conglomerato
sfuso
Vibrofinitrice
Usura
Carote
pavimentazione
Base,binder,usura
Carote per spessori
Pavimentazione
Base, binder,
usura
Base,binder
Carote per densità
in sito
Carote per modulo
Pavimentazione
Pavimentazione
Pavimentazione
Base, binder,
usura
Base, binder,
usura
Base, binder,
usura
Base, binder,
usura
Base, binder
Usura
Pavimentazione
FREQUENZA
PROVE
Settimanale, oppure
ogni 2500 m³
Settimanale, oppure
ogni 2500 m³
Settimanale, oppure
ogni 2500 m³
Settimanale, oppure
ogni 2500 m³
Giornaliera, oppure
ogni 5000 m² di
stesa
Giornaliera, oppure
ogni 10.000 m² di
stesa
Ogni 500 m di
fascia di stesa
Ogni 200 m di
fascia di stesa
Ogni 500 m di
fascia di stesa
Ogni 500 m di
fascia di stesa
Ogni 100 m di
fascia di stesa
REQUISITI
RICHIESTI
Riferimento
Tabella 1.A.1
Riferimento
Tabella 1.C.1
Riferimento
Tabella 1.C.2
Riferimento
Tabella 1.C.3
Caratteristiche
risultanti dallo
studio della miscela
Caratteristiche
risultanti dallo
studio della miscela
% bitume, attivante
d’adesione, % vuoti
Spessore previsto
in progetto
90% del valore
previsto in progetto
90% del valore
previsto in progetto
BPN ≥ 60
CAT ≥ 0,6
Art. 02.01.17 –Cordonata a raso in calcestruzzo
Ai bordi delle carreggiate potranno essere costruite cordonate in calcestruzzo allo stesso livello
dell'adiacente pavimentazione se ordinate dalla Direzione dei Lavori. La confezione del calcestruzzo, verrà
eseguita con le stesse prescrizioni e modalità già descritte. Verrà confezionato con Kg. 250 di cemento ogni
metro cubo di calcestruzzo finito avente tutte le caratteristiche di resistenza del comune cemento idraulico
tipo 325.
Il costipamento del materiale verrà ottenuto usando speciali vibratori a piastra atti ad assicurare il
perfetto consolidamento dell'intero spessore del calcestruzzo.
A vibrazione ultimata la superficie delle banchine dovrà presentare un leggero strato di malta affiorata
per effetto delle stesse vibrazioni.
Prima che sia iniziata la presa la superficie verrà striata trasversalmente con una scopa di saggina e gli
spigoli esterni della striscia leggermente arrotondati.
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La larghezza della cordonata ed il suo spessore saranno stabiliti dai tipi di progetto. Verranno pure
costruiti giunti di dilatazione a contrazione distanziati fra di loro secondo quanto verrà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.
Art. 02.01.18 –Prove materiali
In correlazione a quanto è prescritto dai precedenti articoli circa la qualità e le caratteristiche dei
materiali, per la loro accettazione l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle analisi ed alle prove
dei materiali impiegati, o da impiegarsi, al prelievo dei campioni in opera sottostando a tutte le spese di
prelevamento, di invio e di esperimento presso i Laboratori Ufficiali che verranno indicati dalla Direzione
Lavori.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio, munendoli di sigilli a
firma del Direttore dei Lavori o di un suo delegato e dell'Impresa nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
E' pure fatto obbligo all'Impresa a sua cura e spese a prestarsi alle prove di qualsiasi entità e specie
delle terre costituenti il corpo stradale.
Art. 02.01.19 –Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Per tutti gli altri lavori diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei
precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno tutte le migliori norme dettate dalla tecnica per
poter dare ogni lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Vercelli, 14/12/2012
IL PROGETTISTA
(Ing. Marco SCAGLIOTTI)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Marco ACERBO)
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