nota interpretativa

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nota interpretativa
Forest Stewardship Council
Gruppo FSC-Italia
Dicembre 2011
Oggetto: nota interpretativa per l’applicazione del requisito 1.6 dello standard FSC-STD-40-004 V1-2,
proposta e concordata con gli enti di certificazione operanti in Italia, previa notifica ad FSC-IC.
Il requisito è applicabile per tutte le organizzazioni con almeno 1 lavoratore (oltre al datore di lavoro)
Appointed representative for occupational health and safety
Indicare il nome del Datore di Lavoro o di eventuale delegato ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 81/08.
Tale scelta deriva da quanto previsto dal D. LGS 81/08, che all’art.2 (definizioni) cita:
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Qualora il datore di lavoro intenda delegare le funzioni richieste da tale decreto, l’unica possibilità è
quella prevista dall’art.16 del D.Lgs 81/08, che cita:
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti
limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Tali figure possono quindi essere considerate come rappresentanti dell’organizzazione per gli aspetti di
salute e sicurezza. Non si ritiene sufficiente l’indicazione della persona che svolge il ruolo di RSPP, a
meno che la nomina non contempli tutte le condizioni previste dall’art.16 sopra citato.
Con riferimento al req. 1.1.1 dello standard CoC 40-004 si ritiene quindi ammissibile la presenza di due
rappresentanti (uno per la CoC e uno per la sicurezza), qualora il rappresentante nominato per la
catena di custodia non sia una delle due figure sopra citate.
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Company procedure(s) for occupational health and safety
Indicare data di aggiornamento dei seguenti documenti:
•
Documento di valutazione dei rischi
Per aziende fino a 10 lavoratori (Art.29 D.Lgs 81/08, comma 5). In alternativa, fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
•
Documento di gestione dell'emergenza in caso di incendio (piano di emergenza),
obbligatorio per imprese con più di 10 lavoratori (vedi Art 5 D. DM 10/03/1998)
Tale scelta deriva dal fatto che l’impianto normativo in vigore relativamente alla sicurezza individua
come cardini i documenti sopra citati, sia dal punto di vista dell’organizzazione che da quello della
gestione, contenendo quindi anche le principali procedure adottate dall’organizzazione.
Il D. LGS 81/08 all’art.28 (oggetto della valutazione dei rischi) cita infatti:
…… il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (NDR: documento di valutazione dei rischi), redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati,
a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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Il DM 10/03/1998 all’art.5 (oggetto della valutazione dei rischi) cita infatti:
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di
cui all'allegato VII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono
occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma
restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio.
La presenza dei documenti citati, obbligatori ferme restando le eccezioni sopra evidenziate, risponde
quindi alla necessità di avere procedure in materia di salute e sicurezza, e soddisfa anche il requisito
dello standard 40-004 con riferimento al req. 1.2.2 relativamente al personale
Training of staff on health and safety procedures
Indicare date di svolgimento (Art.37 D.Lgs 81/08) di:
-
Formazione effettuata per i nuovi assunti negli ultimi 12 mesi (se presenti nuovi assunti)
Formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze e del primo soccorso
Prova di evacuazione svolta negli ultimi 12 mesi (All. VII, punto 7.4 DM 10/03/1998)
Ultimo aggiornamento triennale/formazione per addetti primo soccorso (Art.3 e 37 D.M 388/03)
Il D.Lgs 81/08 richiede che venga effettuata obbligatoriamente formazione per i lavoratori, in particolare
l’art.15 (misure generali di tutela) cita:
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Sono stati quindi indicati alcuni contenuti formativi, contenuti in ulteriori articoli del D. Lgs 81/08 e in
altre normative, ai quali l’organizzazione deve adempiere obbligatoriamente, che consentono quindi di
evidenziare l’impegno nell’erogazione della formazione; possono poi essere presenti ulteriori attività
formative, legate a rischi specifici (es: rischio rumore, agenti cancerogeni, etc.).
Non è richiesto che la documentazione citata, o le informazioni e registrazioni in esso riportate,
vengano duplicate ed inserite nella documentazione della COC al fine di evidenziare il rispetto dei
requisiti dello standard 40-004; è però richiesto che la documentazione gestionale presente per la COC
faccia riferimento a tale documentazione e registrazioni, da conservare per almeno 5 anni (req. 1.4.2
dello standard 40-004), e che tutto il personale con ruoli di rilievo dimostri consapevolezza delle
procedure riportate e competenza nell’implementazione di quanto richiesto (req. 1.2.2 dello standard
40-004).
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