L`assenza di alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi

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L`assenza di alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi
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« Pur in presenza di matrimonio validamente contratto, l’assenza di comunione
materiale e spirituale esclude il riconoscimento dell’assegno di mantenimento»
(Cassazione civile sez. VI, 26 marzo 2015 n. 6164)
separazione dei coniugi - assegno al coniuge separato – comunione materiale e
spirituale
L'assenza di alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi
esclude il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Nel caso di
specie il giudice ha respinto la richiesta di riconoscimento dell'assegno
di mantenimento a fronte di un matrimonio durato meno di cento
giorni e di una convivenza ancora di appena dieci giorni.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore
- Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo
- Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto
- rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo
- Consigliere Dott. ACIERNO Maria
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.F.N., elettivamente domiciliata in Roma, via Ezio 12, presso l'avv.
Gassani Gian Ettore che la rappresenta e difende per mandato a
margine del ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni
relative al processo al fax n. 06/3226916 e all'indirizzo p.e.c.
gegassani-pec.studiolegalegassani.it;
- ricorrente contro
G.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Toscana 10, presso l'avv.
Rizzo Antonio che lo rappresenta e difende per procura a margine
del
controricorso
(n.
06/42814084,
p.e.c. antoniorizzoordineavvocatiroma.org);
- controricorrente avverso la sentenza n. 911/13 della Corte di appello di Bari, emessa
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il 28 giugno 2013 e depositata il 15 luglio 2013, n. R-G. 57/13.
RILEVATO IN FATTO
che in data 30 settembre 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis
c.p.c. che qui si riporta:
1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3906/12, nel giudizio di
separazione fra D.F.N. e G.M., ha respinto le contrapposte domande di
addebito e quella della D. F. di riconoscimento del diritto all'assegno di
mantenimento.
2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello la D. F.
affermando che la breve durata del matrimonio non poteva valere a
precludere il suo diritto all'assegno di mantenimento a fronte di una
marcata sperequazione delle rispettive capacità economiche dei coniugi
e di un elevato tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
3. La Corte di appello di Bari ha respinto l'appello rilevando il difetto
del presupposto dell'instaurazione di una comunione materiale e
spirituale tra i coniugi.
4. Ricorre per cassazione D.F.N. deducendo: a) omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione dell'art. 45
c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c.; c) violazione e
falsa applicazione degli artt. 2697 e 156 c.c. e omesso esame di un fatto
decisivo; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c..
5.
Si
difende
con
controricorso
G.M..
RITENUTO IN DIRITTO
che:
6. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata appare conforme
all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. civ. sezione 1 n.
7295 del 22 marzo 2013) secondo cui in materia di divorzio, la durata
del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno
previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 ma non anche - salvo casi
eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e
spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento dell'assegno. Tale
presupposto negativo è stato infatti riscontrato dalla Corte di appello di
Bari nella durata brevissima del matrimonio (sono intercorsi meno di
cento giorni dalla data del matrimonio al deposito del ricorso per
separazione) e nella ancor più breve durata della convivenza (dieci
giorni) alla fine della quale i coniugi hanno già manifestato la propria
volontà di non instaurare alcun vincolo significativo tra loro e hanno
iniziato a discutere delle condizioni della separazione.
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia
in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà
condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
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La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso vada
respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.100 di cui 100 per
spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Dispone che in caso di
diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli
altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1
bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2015.
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