L`assenza di alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi
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L`assenza di alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi
www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 « Pur in presenza di matrimonio validamente contratto, l’assenza di comunione materiale e spirituale esclude il riconoscimento dell’assegno di mantenimento» (Cassazione civile sez. VI, 26 marzo 2015 n. 6164) separazione dei coniugi - assegno al coniuge separato – comunione materiale e spirituale L'assenza di alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi esclude il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Nel caso di specie il giudice ha respinto la richiesta di riconoscimento dell'assegno di mantenimento a fronte di un matrimonio durato meno di cento giorni e di una convivenza ancora di appena dieci giorni. *** LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere Dott. ACIERNO Maria - Consigliere ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: D.F.N., elettivamente domiciliata in Roma, via Ezio 12, presso l'avv. Gassani Gian Ettore che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/3226916 e all'indirizzo p.e.c. gegassani-pec.studiolegalegassani.it; - ricorrente contro G.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Toscana 10, presso l'avv. Rizzo Antonio che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso (n. 06/42814084, p.e.c. antoniorizzoordineavvocatiroma.org); - controricorrente avverso la sentenza n. 911/13 della Corte di appello di Bari, emessa www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 il 28 giugno 2013 e depositata il 15 luglio 2013, n. R-G. 57/13. RILEVATO IN FATTO che in data 30 settembre 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3906/12, nel giudizio di separazione fra D.F.N. e G.M., ha respinto le contrapposte domande di addebito e quella della D. F. di riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento. 2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello la D. F. affermando che la breve durata del matrimonio non poteva valere a precludere il suo diritto all'assegno di mantenimento a fronte di una marcata sperequazione delle rispettive capacità economiche dei coniugi e di un elevato tenore di vita goduto nel corso del matrimonio. 3. La Corte di appello di Bari ha respinto l'appello rilevando il difetto del presupposto dell'instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi. 4. Ricorre per cassazione D.F.N. deducendo: a) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione dell'art. 45 c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c.; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 156 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.. 5. Si difende con controricorso G.M.. RITENUTO IN DIRITTO che: 6. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata appare conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. civ. sezione 1 n. 7295 del 22 marzo 2013) secondo cui in materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 ma non anche - salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento dell'assegno. Tale presupposto negativo è stato infatti riscontrato dalla Corte di appello di Bari nella durata brevissima del matrimonio (sono intercorsi meno di cento giorni dalla data del matrimonio al deposito del ricorso per separazione) e nella ancor più breve durata della convivenza (dieci giorni) alla fine della quale i coniugi hanno già manifestato la propria volontà di non instaurare alcun vincolo significativo tra loro e hanno iniziato a discutere delle condizioni della separazione. 7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso. 2 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso vada respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.100 di cui 100 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2015. 3