IT - European Central Bank
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 15.3.2005 COM(2005) 88 definitivo 2005/0016 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (presentata dalla Commissione) IT IT RELAZIONE 1. Contesto La globalizzazione dell’economia ha forti ripercussioni sulle imprese; è indispensabile pertanto disporre di statistiche appropriate al fine di assistere i responsabili politici nazionali e comunitari nella formulazione di politiche adeguate e di aiutare le imprese a valutare gli sviluppi in corso. Dati statistici sono necessari inoltre in molti altri ambiti, ad esempio con riguardo al funzionamento del mercato interno o all’attuazione del GATS1. La raccolta su base volontaria di dati sulla struttura e sull’attività delle consociate estere negli Stati membri ha dimostrato la fattibilità di tale rilevazione. Statistiche sulle imprese a controllo estero residenti nel paese (Inward FATS) sono state elaborate nel quadro delle statistiche strutturali sulle imprese, tramite la disaggregazione per nazionalità delle imprese esercitanti il controllo estero. Tali statistiche sono state compilate anche nel quadro delle statistiche di bilancia dei pagamenti, attraverso la generazione di dati per il sottogruppo nel quale gli investimenti diretti esteri hanno raggiunto un livello corrispondente al controllo estero. I dati per le statistiche sulle imprese a controllo nazionale residenti all’estero (Outward FATS) sono rilevati su base strettamente volontaria nel quadro della bilancia dei pagamenti. Essi si basano anche su ampliamenti delle variabili rilevate per gli investimenti diretti esteri, per le consociate estere controllate dall’investitore diretto. Nonostante la fornitura, in uno o l’altro dei vari ambiti statistici, di dati per le statistiche Inward FATS da parte di tutti gli Stati membri dell’UE a 15 paesi, la definizione di aggregati a livello UE-15 è risultata impossibile a causa della difformità di copertura e delle diverse variabili e metodologie utilizzate. Poiché la disponibilità di aggregati a livello UE è di utilità per tutti gli utenti, si è reso necessario armonizzare la rilevazione dei dati per le statistiche Inward FATS al fine di creare un quadro comune per la produzione di statistiche sulle consociate estere (FATS) coerenti. Per le statistiche Outward FATS, solo 9 Stati membri rilevano dati su base volontaria. Il regolamento proposto precisa i dati statistici richiesti lasciando alla discrezione dello Stato membro la decisione sul modo migliore in cui ottenerli. La proposta in merito alle statistiche FATS, sostenuta dalla grande maggioranza degli Stati membri, è il frutto di numerose consultazioni e riunioni con questi. 2. Contenuto del regolamento Il regolamento comprende due moduli comuni: per le statistiche Inward FATS (allegato 1) e per le statistiche Outward FATS (allegato 2). Il modulo comune per le statistiche Inward FATS (allegato 1) si basa in gran parte sui dati rilevati in virtù del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese. La rilevazione delle caratteristiche consente di misurare l’entità e l’intensità della globalizzazione nel mercato interno e fornisce informazioni sui movimenti di capitali, sugli investimenti diretti e sulle tecnologie. La relazione diretta con le statistiche strutturali sulle imprese permette una comparazione tra imprese a controllo estero ed imprese 1 IT Accordo generale sugli scambi di servizi 2 IT a controllo nazionale e una più agevole analisi delle differenze a livello di produttività, prestazioni e redditività, così come degli effetti sulle prestazioni economiche misurati in termini di crescita, di occupazione e di ricerca e sviluppo. La disaggregazione per attività effettuata sulla base della NACE2 fornisce informazioni sulla distribuzione del controllo estero nell’economia del paese di rilevazione dei dati e sulla rispettiva competitività internazionale di taluni settori. L’articolazione secondo il paese controllante evidenzia il ruolo di taluni paesi quali sede di imprese che controllano consociate negli Stati membri dell’UE e l’attrattiva dei singoli Stati membri. Il modulo comune per le statistiche Outward FATS (allegato 2) comprende anche una disaggregazione per paese di ubicazione e per attività delle consociate controllate all’estero. Il dettaglio per le caratteristiche proposte è identico a quello utilizzato per gli investimenti diretti esteri nel progetto di regolamento per le statistiche di bilancia dei pagamenti. Lo sfavore con cui gli Stati membri hanno accolto una precedente versione presentata al CPS nel settembre del 2003 comporta l’assoggettamento a studi pilota di tutte le caratteristiche per le statistiche Outward FATS definite nell’allegato II. Per le statistiche Inward FATS, poiché le informazioni richieste dagli utenti esulano dal campo di applicazione del progetto di regolamento, è in programma il ricorso a studi pilota per valutare la fattibilità della rilevazione di dati al fine di ottenere informazioni aggiuntive. Riguardo alle statistiche Outward FATS, in conseguenza dell’atteggiamento sfavorevole degli Stati membri nei confronti della precedente versione presentata al CPS nel settembre 2003, l’intero allegato 2 è ora oggetto di studi pilota. Il regolamento è stato approfonditamente discusso con i rappresentanti degli Stati membri e dei paesi candidati in seno al gruppo di lavoro congiunto FATS. Quest’ultimo riunisce entrambi i gruppi di fornitori di dati: gli istituti nazionali di statistica che rilevano dati FATS nell’ambito delle statistiche strutturali sulle imprese e le banche centrali che forniscono dati nel quadro delle statistiche di bilancia dei pagamenti. La proposta è stata discussa con gli Stati membri e con i paesi candidati anche in seno al CMFB3 e al BSDG4, ed è stata accolta con favore. Entrambi i moduli sono stati redatti dopo approfondite consultazioni con gli Stati membri, i quali approvano sia il contenuto sia gli elenchi. 2 3 4 IT Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti Gruppo dei direttori delle statistiche delle imprese 3 IT 2005/0016 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione5, dopo aver consultato la Banca centrale europea conformemente all’articolo 105, paragrafo 4, del trattato6, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato7, considerando quanto segue: (1) La regolare disponibilità di statistiche comunitarie di buona qualità in tema di struttura e di attività delle consociate estere nel complesso dell’economia sono fondamentali ai fini di un’adeguata valutazione dell’incidenza delle imprese a controllo estero sull’economia dell’Unione europea. Questo faciliterebbe anche il monitoraggio dell’efficacia del mercato interno e della graduale integrazione delle economie nel contesto della globalizzazione. In tale ambito un ruolo preminente compete alle imprese multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese possono essere interessate da un controllo estero. (2) L’attuazione e la revisione dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIP) nonché gli attuali e i futuri negoziati su ulteriori accordi rendono indispensabile disporre delle pertinenti informazioni statistiche quale ausilio in sede di negoziazione. (3) Ai fini dell’elaborazione di politiche economiche, della concorrenza, delle imprese, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’occupazione nel contesto del processo di liberalizzazione risulta necessario disporre di statistiche sulle consociate estere allo scopo di misurare gli effetti diretti e indiretti del controllo estero sull’occupazione, sulle retribuzioni e sulla produttività in determinati paesi e settori. 5 GU C del , pag. . GU C […] del […], pag. […]. GU C del , pag. . 6 7 IT 4 IT (4) Le informazioni fornite nel quadro della normativa comunitaria esistente o disponibili negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per costituire una base affidabile per le attività della Commissione. (5) Il regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio8 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti esteri. In considerazione della copertura solo parziale dei dati inclusi nell’accordo GATS da parte delle statistiche di bilancia dei pagamenti, è indispensabile provvedere con regolarità all’elaborazione di statistiche dettagliate sulle consociate estere. (6) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese9 e il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità10 istituiscono un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle imprese nella Comunità. (7) Per poter procedere all’elaborazione di conti nazionali conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità11 è necessario disporre di statistiche comparabili, complete e attendibili sulle consociate estere. (8) Collettivamente il manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite, il manuale della bilancia dei pagamenti (quinta edizione) del Fondo monetario internazionale, la definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri e il manuale sugli indicatori della globalizzazione economica dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) definiscono le norme generali per l’elaborazione di statistiche internazionali comparabili sulle consociate estere. (9) L’elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio12. (10) Poiché l’obiettivo dell’azione prevista, ossia la creazione di standard statistici comuni ai fini dell’elaborazione di statistiche comparabili sulle consociate estere, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni in virtù del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. 8 GU L del , pag. . GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74). GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. 9 10 11 12 IT 5 IT (11) Le misure necessarie ai fini dell’esecuzione del presente regolamento sono da adottare conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 13. (12) Il comitato del programma statistico e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono stati consultati, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 13 IT (a) “consociata estera”: un’impresa residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un’impresa non residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale residente in tale paese; (b) “controllo”: la capacità di determinare la politica generale di una impresa attraverso, se necessario, la scelta degli amministratori più idonei; l’impresa A è controllata da un’unità istituzionale B allorché B controlla - direttamente o indirettamente - più della metà dei diritti di voto degli azionisti o più della metà delle azioni; (c) “controllo estero”: il controllo nel caso in cui l’unità istituzionale controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l’unità istituzionale da essa controllata; (d) “filiali”: le unità locali senza personalità giuridica distinta che dipendono da imprese di proprietà estera; esse sono trattate come quasi-imprese; (e) “statistiche sulle consociate estere” (“FATS”): le statistiche che descrivono l’attività complessiva delle consociate estere; (f) “statistiche sulle consociate estere residenti nel paese” (“Inward FATS”): le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati; GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). 6 IT (g) “statistiche sulle consociate estere residenti all’estero” (“Outward FATS”): le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti all’estero controllate dall’economia che rileva i dati; (h) “unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera”: l’unità istituzionale che si colloca all’ultimo anello della catena di controllo di una consociata estera e non risulta controllata da nessuna altra unità istituzionale. (i) “impresa”, “unità locale” e “unità istituzionale”: il significato attribuito a ciascuna di queste espressioni nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità14. Articolo 3 Trasmissione dei dati Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tramite Eurostat, i dati sulle consociate estere per le caratteristiche, le attività economiche e la disaggregazione geografica di cui agli allegati I, II e III. Articolo 4 Fonti di dati 1. Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 6, possono raccogliere le informazioni contemplate dal presente regolamento ricorrendo alle fonti da essi ritenute più idonee. 2. Le persone fisiche e giuridiche che devono fornire le informazioni sono tenute a rispettare, nel fornire la loro risposta, i termini di tempo e le definizioni stabilite dalle istituzioni nazionali preposte al rilevamento dei dati all’interno degli Stati membri in conformità al presente regolamento. 3. In caso di impossibilità di rilevazione dei dati richiesti a un costo ragionevole, possono essere trasmesse le migliori stime disponibili. Articolo 5 Studi pilota 1. 14 IT La Commissione redige un programma di studi pilota alla cui esecuzione provvederanno su base volontaria le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio al fine di verificare la fattibilità e i costi della rilevazione di dati su variabili e disaggregazioni aggiuntive per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese (Inward FATS) e della GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. 7 IT rilevazione di dati per le statistiche sulle consociate estere residenti all’estero (Outward FATS). 2. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con gli allegati I e II. 3. Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. 4. Gli studi pilota sono effettuati al massimo entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 6 Norme di qualità e relazioni 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi in conformità a norme comuni di qualità. 2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite Eurostat, una relazione sulla qualità dei dati trasmessi (in appresso “relazioni sulla qualità”). 3. Le norme comuni di qualità nonché il contenuto delle relazioni sulla qualità sono precisati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. 4. La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi sulla base delle relazioni sulla qualità presentate dagli Stati membri e ne stabilisce il calendario di presentazione. Articolo 7 Manuale di raccomandazioni La Commissione pubblica, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate in virtù del presente regolamento. Articolo 8 Calendario e deroghe IT 1. Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato nell’allegato I. 2. Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di riferimento, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri nel caso in cui i sistemi statistici nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti. 8 IT Articolo 9 Misure di esecuzione Le misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In particolare esse comprendono disposizioni in tema di: (a) adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei risultati; (b) adeguamento delle definizioni, se necessario, in funzione degli sviluppi economici e metodologici; (c) adeguamento del grado di dettaglio richiesto negli allegati I, II e III; (d) definizione di opportune norme comuni di qualità e del contenuto delle relazioni sulla qualità; (e) indicazione del formato e delle procedure appropriate per la trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri; (f) attuazione dei risultati degli studi pilota. Articolo 10 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom15. 2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 8 della stessa. Il termine cui è fatto riferimento all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatori. 15 IT GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. 9 IT Articolo 11 Cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti In sede di esecuzione del presente regolamento la Commissione sente il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 91/115/CEE del Consiglio16 su tutte le questioni che rientrano nelle competenze di tale comitato, segnatamente tutte le disposizioni in tema di adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei risultati. Articolo 12 Relazione sull’applicazione Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. In particolare, tale relazione dovrà: (a) valutare la qualità delle statistiche elaborate; (b) valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in rapporto ai loro costi; (c) valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione; (d) individuare potenziali miglioramenti e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti e dei costi implicati. Articolo 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 16 IT GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell’1.3.1996, pag. 48). 10 IT Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Il Presidente IT Per il Consiglio Il Presidente 11 IT ALLEGATO I MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE (“INWARD FATS”) Sezione 1 Unità statistiche Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali assoggettate a controllo estero ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2. Sezione 2 Caratteristiche Vanno forniti dati per le seguenti caratteristiche definite nell’allegato al regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese17 : Codice 11 11 0 Numero di imprese 12 11 0 Fatturato 12 12 0 Valore della produzione 12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori 13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi 13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto 13 31 0 Costi del personale 15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali 16 11 0 Numero di persone occupate 22 11 0 Spesa complessiva per R&S intra-muros (*) 22 12 0 Numero complessivo del personale R&S (*) 17 (*) (**) IT Designazione GU L 344 del 18.12.1998. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74). I dati per le variabili 22 11 0 e 22 12 0 vanno trasmessi ogni due anni. Se in una divisione della NACE Rev. 1.1, sezioni C-E, l'importo complessivo del fatturato o il numero di persone occupate rappresentano in uno Stato membro meno dell’1% del totale comunitario, non occorre procedere alla rilevazione ai fini del presente regolamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione di statistiche in merito alle caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0. Qualora le esigenze della politica comunitaria lo rendessero necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, chiedere la rilevazione ad hoc di tali dati. Per la divisione 65 della NACE Rev. 1.1 il fatturato è sostituito dal valore della produzione. 12 IT Qualora non siano disponibili dati per il numero di persone occupate possono essere forniti dati per il numero di dipendenti (codice 16 13 0). Per le variabili “Spesa complessiva per R&S intra-muros” (codice 22 11 0) e “Numero complessivo del personale R&S” (codice 22 12 0) sono da fornire dati soltanto per le attività delle sezioni C, D, E e F della NACE. Per la sezione J della NACE vanno forniti dati solo per il numero di imprese, il fatturato(**) e il numero di persone occupate (o il numero di dipendenti). Sezione 3 Grado di dettaglio I dati sono forniti conformemente al concetto di “unità istituzionale controllante ultima” combinando il livello 2-IN della disaggregazione geografica con il livello 3 della disaggregazione per attività come specificato nell’allegato III e il livello 3 della disaggregazione geografica con il totale delle attività. Sezione 4 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate statistiche annuali è l’anno civile di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo. Sezione 5 Trasmissione dei risultati I risultati sono trasmessi entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Sezione 6 Relazioni e studi pilota IT 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune. 2. Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio conformemente all’articolo 5 del presente regolamento. 3. Gli studi pilota sono eseguiti nell’intento di valutare la fattibilità della raccolta di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese. 13 IT 4. Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche: Codice Designazione Esportazioni di beni e servizi Importazioni di beni e servizi Esportazioni di beni e servizi intragruppo Importazioni di beni e servizi intragruppo 5. IT Saranno avviati studi pilota anche per valutare la fattibilità dell’elaborazione di dati per le attività delle sezioni M, N e O della NACE e dell’elaborazione delle variabili “Spesa complessiva per R&S intra-muros” (codice 22 11 0) e “Numero complessivo del personale R&S” (code 22 12 0) per le attività delle sezioni G, H, I, J, K, M, N e O della NACE. Saranno condotti anche studi pilota per valutare l’opportunità, la fattibilità e i costi della disaggregazione dei dati come specificato nella sezione 2 in classi di dimensioni misurate in termini di numero di persone occupate. 14 IT ALLEGATO II MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL’ESTERO (“OUTWARD FATS”) Sezione 1 Unità statistiche Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali all’estero controllate da un’unità istituzionale residente nel paese che rileva i dati conformemente alle definizioni di cui all’articolo 2. Sezione 2 Studi pilota Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio conformemente all’articolo 5 del presente regolamento. Gli studi pilota sono condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese. Sezione 3 Caratteristiche Oggetto degli studi pilota sarà la rilevazione di dati per le seguenti caratteristiche definite nell’allegato al regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese18: Codice 12 11 0 16 13 0 11 11 0 13 31 0 12 15 0 15 11 0 18 IT Designazione Fatturato Numero di dipendenti Numero di imprese Costi del personale Esportazioni di beni e servizi Importazioni di beni e servizi Esportazioni di beni e servizi intragruppo Importazioni di beni e servizi intragruppo Valore aggiunto al costo dei fattori Investimenti lordi in beni materiali GU L 344 del 18.12.1998. 15 IT Sezione 4 Grado di dettaglio I dati sono forniti dettagliati per paese di ubicazione e per tipo di attività della consociata estera specificati nell’allegato III. I livelli di dettaglio per paese di ubicazione e per tipo di attività sono combinati come segue: - livello 1 della disaggregazione geografica combinato con il livello 2 della disaggregazione per attività; - livello 2-OUT della disaggregazione geografica combinato con il livello 1 della disaggregazione per attività; - livello 3 della disaggregazione geografica combinato esclusivamente con i dati sul totale delle attività. IT 16 IT ALLEGATO III LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA E PER ATTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI IT LIVELLI DI DISAGGREGAZIO NE GEOGRAFICA Livello 1 D5 Extra-UE 25 CH Svizzera RU Federazione russa CA US Canada Stati Uniti d’America BR Brasile CN HK IN Cina Hong Kong India JP Giappone D6 W5 C4 Paesi candidati Extra UE-25 non attribuiti Centri finanziari offshore Livello 2-OUT (livello 1 + 34 paesi) 17 D5 IS LI NO CH BG HR RO RU TR EG MA NG ZA CA US MX AR BR CL UY VE IL CN HK IN ID JP KR MY PH SG TW TH AU NZ Extra-UE 25 Islanda Liechtenstein Norvegia Svizzera Bulgaria Croazia Romania Federazione russa Turchia Egitto Marocco Nigeria Sudafrica Canada Stati Uniti Messico Argentina Brasile Cile Uruguay Venezuela Israele Cina Hong Kong India Indonesia Giappone Corea del Sud Malaysia Filippine Singapore Taiwan Thailandia Australia Nuova Zelanda W5 C4 Extra UE-25 non attribuiti Centri finanziari offshore IT Livello 2-IN IT A1 Z9 A2 Totale mondiale (tutte le entità compreso il paese di rilevazione dei dati ) Resto del mondo (escluso il paese di rilevazione dei dati ) Controllata dal paese di rilevazione dei dati D3 BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK UE-25 (Intra-UE-25) escluso il paese di rilevazione dei dati Belgio Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Slovenia Repubblica slovacca Finlandia Svezia Regno Unito D5 AU BG CA CH CN HK IL IS JP LI NO NZ RO RU TR US Extra-UE 25 Australia Bulgaria Canada Svizzera Cina Hong Kong Israele Islanda Giappone Liechtenstein Norvegia Nuova Zelanda Romania Federazione russa Turchia Stati Uniti C4 W5 Centri finanziari offshore Extra-UE25 non attribuiti 18 IT Livello 3 AD AE Andorra Emirati arabi uniti EE EG Estonia* Egitto KZ LA AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AZ Afghanistan Antigua e Barbuda Anguilla Albania Armenia Antille olandesi Angola Antartide Argentina Samoa americane Austria* Australia Aruba Azerbaigian ER ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GG LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MD MG MH BA Bosnia-Erzegovina GH Eritrea Spagna* Etiopia Finlandia* Figi Isole Falkland (Malvine) Stati federati di Micronesia Faer Øer Francia* Gabon Regno Unito* Grenada Georgia Guernsey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale) Ghana BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CD Barbados Bangladesh Belgio* Burkina-Faso Bulgaria Bahrein Burundi Benin Bermuda Brunei Darussalam Bolivia Brasile Bahama Bhutan Isola di Bouvet Botswana Bielorussia Belize Canada Isole Cocos (Keeling) Repubblica democratica del Congo GI GL GM GN GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IM ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI CF CG Repubblica centrafricana Congo IN IO Gibilterra Groenlandia Gambia Guinea Guinea equatoriale Grecia* Isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud Guatemala Guam Guinea-Bissau Guyana Hong Kong Isole Heard e McDonald Honduras Croazia Haiti Ungheria* Indonesia Irlanda* Israele Isola di Man (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale) India Territorio britannico dell’Oceano Indiano Ex repubblica iugoslava Macedonia Mali Myanmar Mongolia Macao Marianne settentrionali Martinica Mauritania Montserrat Malta* Maurizio Maldive Malawi Messico Malaysia Mozambico Namibia Nuova Caledonia Niger Isola Norfolk Nigeria Nicaragua NL NO CH CI CK CL Svizzera Côte d’Ivoire Isole Cook Cile IQ IR IS IT Iraq Repubblica islamica dell’Iran Islanda Italia* CM Camerun JE CN CO CR CU CV CX CY CZ DE DJ Cina Colombia Costa Rica Cuba Capo Verde Isola Christmas Cipro* Repubblica ceca* Germania* Gibuti JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP DK DM DO DZ EC A2 Danimarca* Dominica Repubblica dominicana Algeria Ecuador Controllata dal paese rilevazione dei dati KR KW KY Jersey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale) Giamaica Giordania Giappone Kenya Kirghizistan Cambogia (Kampuchea) Kiribati Comore Saint Kitts e Nevis Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) Repubblica di Corea (Corea del Sud) Kuwait Isole Cayman W5 Extra UE-25 non attribuiti 19 IT di QA RO Qatar Romania RU RW SA SB SC SD SE SG SH SI SK SL SM SN Federazione russa Ruanda Arabia Saudita Isole Salomone Seicelle Sudan Svezia Singapore Sant’Elena Slovenia Slovacchia Sierra Leone San Marino Senegal SO Somalia SR ST SV SY SZ TC TD TG TH TJ TK TM TN TO TP TR TT TV TW TZ UA Suriname São Tomé e Príncipe Salvador Repubblica araba siriana Swaziland Isole Turks e Caicos Ciad Togo Thailandia Tagikistan Tokelau Turkmenistan Tunisia Tonga Timor est Turchia Trinidad e Tobago Tuvalu Taiwan, Provincia della Cina Repubblica unita di Tanzania Ucraina Paesi Bassi* Norvegia UG UM NP NR NU NZ Nepal Nauru Niue Nuova Zelanda US UY UZ VA OM Oman VC Uganda Isole minori lontane degli Stati Uniti Stati Uniti Uruguay Uzbekistan Santa Sede (Città del Vaticano) Saint Vincent e Grenadine PA PE PF PG PH PK PL PN PR PS Panama Perù Polinesia francese Papua Nuova Guinea Filippine Pakistan Polonia Pitcairn Portorico Territorio palestinese occupato VE VG VI VN VU WF WS YE YT CS Venezuela Isole Vergini britanniche Isole Vergini americane Vietnam Vanuatu Wallis e Futuna Samoa Yemen Mayotte Serbia e Montenegro PT PW PY Portogallo Palau Paraguay ZA ZM ZW Sudafrica Zambia Zimbabwe MK19 Kazakistan Repubblica democratica popolare del Laos Libano Saint Lucia Liechtenstein Sri Lanka Liberia Lesotho Lituania Lussemburgo Lettonia Gran Giamahiria araba libica Marocco Repubblica moldova Madagascar Isole Marshall di * = solo per Inward FATS "Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite". 19 IT LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE PER ATTIVITÀ Livello 1 TOTALE DELLE ATTIVITÀ ESTRAZIONE DI MINERALI ATTIVITÀ MANIFATTURIERE Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e app. per le comunicazioni Veicoli e altri mezzi di trasporto ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA COSTRUZIONI TOTALE SERVIZI COMMERCIO E RIPARAZIONI ALBERGHI E RISTORANTI TRASPORTI, MAGAZZ. E COMUNICAZIONI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE RICERCA E SVILUPPO ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE Livello 2 ICFA TOTALE DELLE ATTIVITÀ ESTRAZIONE DI MINERALI di cui: Estrazione di petrolio e di gas ATTIVITÀ MANIFATTURIERE Industrie alimentari Industrie tessili e dell’abbigliamento Industria del legno, stampa e editoria TOTALE industrie tessili + industria del legno Raffinerie di petrolio e altri trattamenti Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche Prodotti in metallo Macchine ed apparecchi meccanici TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni Autoveicoli Altri mezzi di trasporto TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto Attività manifatturiere n.c.a. ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA COSTRUZIONI TOTALE SERVIZI COMMERCIO E RIPARAZIONI Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa ALBERGHI E RISTORANTI TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI Trasporti e magazzinaggio Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte Trasporti marittimi e per vie d’acqua Trasporti aerei Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio Poste e telecomunicazioni Attività postali e di corriere Telecomunicazioni INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni ATTIVITÀ IMMOBILIARI NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE RICERCA E SVILUPPO ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza Attività degli studi legali e notarili Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale Studi di mercato e sondaggi di opinione Consulenza amministrativo-gestionale Amministrazione di imprese Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici Pubblicità Altre attività di servizi alle imprese n.c.a. ISTRUZIONE 20 IT NACE Rev. 1.120 Sezioni C-O (esclusa L) Sezione C Divisione 11 Sezione D Sottosezione DA Sottosezione DB Sottosezioni DD & DE Divisione 23 Divisione 24 Divisione 25 Sottosezione DJ Divisione 29 Divisione 30 Divisione 32 Divisione 34 Divisione 35 Sezione E Sezione F Sezione G Divisione 50 Divisione 51 Divisione 52 Sezione H Sezione I Div. 60, 61, 62, 63 Divisione 60 Divisione 61 Divisione 62 Divisione 63 Divisione 64 Gruppo 641 Gruppo 642 Sezione J Divisione 65 Divisione 66 Divisione 67 Sezione K, Div. 70 Sezione K, Div. 71 Sezione K, Div. 72 Sezione K, Div. 73 Sezione K, Div. 74 Gruppo 741 Classe 7411 Classe 7412 Classe 7413 Classe 7414 Classe 7415 Gruppo 742 Gruppo 744 Gruppi 743, 745, 746, 747, 748 Sezione M Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee e regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee. 20 IT ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE IT CULTURALI E SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A. ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE Sezione N Sezione O, Div. 90 Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento Attività delle agenzie di stampa Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali Attività sportive e ricreative ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI Non attribuite Gruppi 921, 922, 923 Gruppo 924 Gruppo 925 Gruppi 926, 927 Sezione O, Div. 93 21 Sezione O, Div. 91 Sezione O, Div. 92 IT Livello 3 (NACE Rev. 1.1) Titolo Livello di dettaglio richiesto Totale delle attività Sezioni C-K Estrazione di minerali Sezione C Attività manifatturiere Sezione D Tutte le sottosezioni DA-DN Tutte le divisioni 15-37 Aggregati: Alta tecnologia (HIT) 24.4, 30, 32, 33, 35.3 Tecnologia medio alta (MHT) 24 tranne 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5 Tecnologia medio bassa (MLT) 23, 25-28, 35.1 Bassa tecnologia (LOT) 15-22, 36, 37 Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua Sezione E Costruzioni Sezione F (Divisione 45) Tutte le divisioni (40 e 41) Tutti i gruppi (45.1-45.5) Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa Sezione G Tutte le divisioni (50-52) Gruppi 50.1+50.2+50.3, 50.4, 50.5, 51.1-51.7 Gruppi 52.1-52.7 Sezione H (Divisione 55) Alberghi e ristoranti Gruppi 55.1-55.5 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Sezione I Tutte le divisioni Gruppi 60.1, 60.2, 60.3, 63.1+63.2, 63.3, 64.1, 64.2 Sezione J Attività finanziarie Tutte le divisioni Attività immobiliari, noleggio, ricerca, servizi alle imprese informatica, Sezione K Divisione 70 Divisione 71, gruppi 71.1+71.2, 71.3 e 71.4 Divisione 72, gruppi 72.1-72.6 Divisione 73 Divisione 74, aggregati 74.1-74.4 e 74.5-74.8 IT 22 IT LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT Policy area(s): Statistics, Internal Market, Trade, Competition Activit(y/ies): Structural Business Statistics, Balance of Payments Statistics TITLE 1. OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EC) NO ../.. ON COMMUNITY STATISTICS AND ACTIVITY OF FOREIGN AFFILIATES BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 29 02 01 Statistical Information Policy 2. OVERALL FIGURES 2.1. Total allocation for action (Part B): € 2.150 million for the period 2005-2007 2.2. Period of application: Yearly data collection and compilation starting from the year after entry into force of the regulation. 2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: (a) Schedule of commitment appropriations/payment intervention) (see point 6.1.1) appropriations (financial € million (to three decimal places) Commitments 2005 0.450 2006 2007 0.850 0.850 Total 2.150 Payments (b) Technical and administrative assistance and support expenditure is 0. Subtotal a+b Commitments 2005 2006 2007 Total 0.450 0.850 0.850 2.150 Payments (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3) TOTAL a+b+c Commitments 2005 2006 2007 Total 0.450 0.850 0.850 2.150 Payments IT 23 IT 2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective Proposal is compatible with existing financial programming. Financial impact on revenue:21 2.5. Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure) 3. BUDGET CHARACTERISTICS Type of expenditure Non-comp Diff/ Non-diff New EFTA contribution Contributions form applicant countries Heading in financial perspective NO YES YES No 3 Internal Policies 4. LEGAL BASIS – Council Regulation (EC) No. 322/97 on Community Statistics. – Decision No. 2367/2002/EC of the European Parliament and of the Council of the 16 December 2002 on the Community Statistical Programme 2003 to 2007. 5. DESCRIPTION AND GROUNDS 5.1. Need for Community intervention 22 5.1.1. Objectives pursued This Council Regulation aims to make available harmonised statistical information on foreign-controlled affiliates in the reporting country (inward FATS). The feasibility of collecting harmonised statistical information on foreign affiliates controlled by the reporting country (outward FATS) will be tested in pilot studies. The information is needed for drawing up, monitoring and evaluating Community policies, in particular concerning the internal market as well as economic, trade, employment, research and development, competition and enterprise policies. Furthermore, international treaties such as that instituting the General Agreements on Trade in Services (GATS) require harmonised statistics in this area. 5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation The feasibility of collecting the data, taking into account the benefits of the availability of the data in relation to the costs of collection and the burden of businesses was tested for the inward FATS part since reference year 1996 in yearly pilot studies on a voluntary basis. 21 22 IT For further information, see separate explanatory note. For further information, see separate explanatory note. 24 IT The legal basis for the pilot studies was Annex 1 Section 10 of Council Regulation No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics, also known as the SBS Regulation.23 Up to now, 12 Member States participated and are participating in the project, providing data for several reference years (up to 2001). The scope of the pilot studies was extended over the years while introducing additional variables and increasing the level of country detail. The pilot studies for inward FATS have proven that a breakdown of structural business statistics by ultimate controlling institutional unit of a foreign affiliate is possible. It has been shown convincingly that the data can be collected, that the statistics can be produced in a cost-effective way, and that the results are of great interest to users inside and outside the European Commission. It has been shown that it is possible accurately to compare the impact on foreign controlled affiliates not only with their nationally controlled counterparts, but also with the FATS of other countries. Several publications presenting the results of the data collection so far have been produced. A publication and several Statistics in Focus on foreign-controlled enterprises have been published so far. Data are also available in Eurostat’s reference database, New Cronos, Theme 4, SBS Domain, FATS Collection. The main limitation is the lack of coverage of all Member States. To evaluate the implementation of the GATS and the functioning of the Internal Market it is essential to have data for all EU Member States. The benefits of the availability of the data have been measured against the costs of collection and the burden on businesses for the pilot studies. The burden on businesses was difficult to quantify, because there are not data existing in the Member States quantifying it. But it can be appreciated that it is not very heavy, because existing data are generally used for processing the FATS data sets and the data collection is based on already existing data collections. Therefore, the additional costs of FATS to business outside normal national statistics activity is restricted to occasional contact for clarification of ownership and control, or to a few additional questions on that theme in ongoing surveys. The costs to the Member States of data collection and processing are also not very high, because existing registers are used and most of the data used to calculate FATS are available as part of the regular surveys. The only additional data collection necessary is for the allocation of control. Therefore, the costs to the Member States are restricted mainly to administrative and computer services expenses. The implementation of new statistics always involves set-up costs as well as costs for the research and development of the data process in the implementation phase. If FATS can be produced automatically as part of an inquiry results process, for example, the costs will be restricted to register and inquiry analysis time. For the pilot studies the Commission contributed financial support to help cover the costs of the Member States. The benefits of FATS are also difficult to quantify in figures. However, in the past few years the Member States and Eurostat have registered a growth in the number of requests for FATS- 23 IT Council Regulation (EC, EURATOM) No. 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics (OJ No. L 14, 17.1.97) 25 IT type statistics on both the services and manufacturing sectors from international organisations such as the OECD and UNCTAD as well as from economists, banks, foreign embassies, academics and other statistical offices. 5.1.3. Measures taken following ex post evaluation According to article 12 of the proposed regulation it is envisaged that a report on the implementation of this regulation will be submitted within five years of the entry into force of the regulation, to the European Parliament and the Council. In particular, the report shall also assess the benefits accruing to the Community, the Member States, the providers and users of statistical information of the statistics produced in relation to the costs. 5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements The proposed Regulation describes the legal framework within which Member States’ National Statistical Offices or Central Banks will provide the FATS data. Both this regulation and future implementing regulations will be output measures, defining the statistical variables to be provided, but leaving Member States full flexibility in how to obtain the variables. In practice, many Member States will use existing data sources to obtain the results required. The contribution from the Commission budget with respect to the work by the national statistical institutes or other national authorities responsible for Commission statistics represents only part of the total of the statistical work undertaken by the national authorities. In principle production and transmission of regular statistics, which form an integral part of the statistical programme, will be based on the subsidiarity principle, and the operational and administrative costs are borne by the national authorities. The regular data collection is based on existing administrative sources, but for pilot studies co-financing would be necessary to test the feasibility of the collection of the data requested by our main users but difficult to collect. The Commission contribution will take the form of grants awarded on the basis of grant applications submitted by Member States in advance, which will include estimated cost statements. The pilot studies will be funded via the existing Community Statistical Programme 2003 to 2007. There will be no Community funding on the basis of the proposed Regulation after the year 2007. This funding only concerns co-financing of pilot studies. The population who should get budgetary help are the national authorities. According to Article 2 of Council Regulation (CE) No 322/97 on Community Statistics24 national authorities shall mean national statistical institutes and other bodies responsible in each Member State for producing Community statistics. They should directly be given to the data processing institutes, namely statistical institutes and central banks. Work by Eurostat to develop and document the Community methodology and to process, analyse and disseminate data will be covered in full. Additional costs are expected to be marginal. Data will be provided annually. Eurostat will maintain a database for the data, and will publish FATS annually. 24 IT OJ L 52, 22.02.1997. 26 IT 5.3. Methods of implementation Management of the grants procedure and all data handling will be carried out by permanent Commission staff, with no externalisation. 6. FINANCIAL IMPACT 6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) (The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2. ) 6.1.1. Financial intervention Commitments (in € million to three decimal places) Breakdown 2005 Grants to national authorities 2006 2007 Total 0.450 0.850 0.850 2.150 0.450 0.850 0.850 2.150 for pilot studies TOTAL 7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 7.1. Impact on human resources Staff to be assigned to management of the action using existing resources Description of tasks deriving from the action Types of post Total Number of permanent posts Officials or temporary staff A 2 B 3 Number of temporary posts 2 1 4 C A-grades for implementation of the Regulation and methodological work, B-grades for data treatment and the maintenance of the informatics system. Other human resources Total 7.2. 5 6 Overall financial impact of human resources Type of human resources Amount (€) Officials 648.000 Method of calculation * 6x108.000 Temporary staff Other human resources (specify budget line) Total 648.000 Existing human resources will be reallocated for the management and the needs of the programme, no other resources are necessary. IT 27 IT 7.3. Other administrative expenditure deriving from the action No or only marginal increase in other administrative expenditure is foreseen. Expenditure on working groups and missions etc. are expected to continue at the current level. 8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 8.1. Follow-up arrangements The implementation of this Regulation will be treated in a comitology procedure. As specified in article 9 of this Regulation, Commission Regulations will be developed in relation to – the adjustment to economic and technical developments in the collection and statistical processing of data, as well as the processing and transmission of results, – the adjustment of the definitions, if necessary, according to economic and methodological developments, – for adaptation of the level of detail listed in Annexes I, II and III of the proposed Regulation, – for the definition of the proper common quality standards and the contents of the quality reports, – to setting out the appropriate format and procedure for the transmission of results by Member States – and to the implementation of the results of the pilot studies. 8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation Each Member State will take all measures necessary to ensure the quality of the data transmitted according to common quality standards. Member States will supply the Commission with a report on the quality of the data transmitted. The common quality standards as well as the content of the quality reports will be specified by the Commission by comitology. The Commission shall assess the quality of the data transmitted on the basis of the quality reports transmitted by Member States, and shall define the periodicity of such exercise. The Commission will, within five years of the entry into force of this Regulation, submit a report to the European Parliament and the Council on the implementation of this Regulation. In particular, this report will assess the quality of the statistics produced, assess the benefits accruing to the Community, the Member States, the providers and users of statistical information of the statistics produced in relation to the costs, assess the progress of the pilot studies and their implementation and identify areas for potential improvement and amendments considered necessary in light of the results obtained and the costs involved. IT 28 IT 9. ANTI-FRAUD MEASURES A revised system of internal management and control was put in place following the Commission’s Reform initiative on financial management. This system included a reinforced internal audit capacity. Annual monitoring of progress with implementation of the Commission’s Internal Control Standards is designed to give assurance on the existence and functioning of procedures for prevention and detection of fraud and irregularities. New rules and procedures have been adopted for the principal budgetary process: calls for tenders, grants, commitments, contracts and payments. The manual of procedures are made available to all those intervening in financial acts with a view to clarify responsibilities, simplify workflows and indicate key control points. Training on their use is provided. The manuals are subject to regular review and updating. IT 29 IT IMPACT ASSESSMENT FORM THE IMPACT OF THE PROPOSAL ON BUSINESS WITH SPECIAL REFERENCE TO SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES( SMEs) TITLE OF PROPOSAL Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on Community Statistics on the Structure and Activity of Foreign Affiliates. DOCUMENT REFERENCE NUMBER THE PROPOSAL 1. Taking account of the principle of subsidiarity, why is Community legislation necessary in this area and what are its main aims? Community legislation on statistics on the structure and activity of foreign affiliates is needed to set common statistical standards for data, with a high degree of comparability between data colleted in different Member States. Such comparability is requested by all users, not only at Community level, but also within Member States. The aim of the proposed regulation is to establish common rules for the production of Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates. The regulation defines a set of relevant statistical data, together with the most important definitions needed to ensure the comparability of the statistics. This is essential, for the calculation of EU aggregates, which are in great demand by users. THE IMPACT ON BUSINESS 2. Who will be affected by the proposal? – which sectors of business NACE section C to K – which sizes of business (what is the concentration of small and medium-sized firms) As foreign control is exerted in general in big enterprises, the impact on small and medium-sized firms will be relatively small. – are there particular geographical areas of the Community where these businesses are found No. IT 30 IT 3. What will business have to do to comply with the proposal? In general, data for inward FATS can be collected from existing administrative sources, e.g. Structural Business Statistics, or statistical business registers in the Member States. Therefore the additional burden for businesses should be small. For outward FATS, resident owners should supply information on the activity of their affiliates located in extra-EU countries. Additional variables should be supplied with respect to FDI surveys, although FATS only consider controlled affiliates while FDI considers affiliates with more than 10% of equity capital. 4. What economic effects is the proposal likely to have? – on employment None. – on investment and the creation of new businesses The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises in finding attractive destinations for setting-up foreign affiliates. This Regulation may therefore help businesses in investment decisions. – on the competitiveness of businesses The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises who wish to benchmark their operations against the industry average. This Regulation may therefore help to promote the competitiveness of businesses. 5. Does the proposal contain measures to take account of the specific situation of small and medium-sized firms (reduced or different requirements etc)? Pilot studies have shown that foreign-controlled affiliates are rather big enterprises. Thus, small and medium-sized firms are less concerned by the data collection. CONSULTATION 6. List the organisations which have been consulted about the proposal and outline their main views. The National Statistical Offices, the National Central Banks and other competent national authorities responsible for data collections have been consulted on many occasions during the preparation of this text. A draft of a legal act was first presented to a FATS Task Force in September 2002 and was then presented and discussed at the meetings of the FATS Joint Working Group in January 2003, where both groups of data providers, National Statistical Institutes and Central Banks, were present. Based on the discussions in this working group meeting, a revised version was drafted and sent for written consultation to the FATS contacts in March 2003. The draft proposal was amended on the basis of written consultation and a revised version was presented to the BSDG and the CMFB in June 2003. There was general support in both groups for the regulation. The draft Regulation was discussed at the meeting IT 31 IT of the SPC on 17 September 2003. Several delegations supported the proposal. The main areas of concern for some delegations were especially outward FATS, exchange of individual data and the level of detail requested. A series of consultations with Member States were conducted; specifically, discussions in the SBS Steering Group in November 2003 and in the CMFB in January 2004 and three written consultations of the members of the FATS Joint Working Group in November 2003, January and March 2004 and one written consultation. These resulted in revisions of the act, and finally the agreed text of the present proposal. In particular, the article on exchange of individual data has been deleted, outward FATS are now planned as pilot studies and the level of detail of inward FATS has been reduced. The draft Regulation was presented to the SPC for opinion in May 2004. The members of the SPC generally supported the proposal. IT 32 IT