IT - European Central Bank

Transcript

IT - European Central Bank
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 15.3.2005
COM(2005) 88 definitivo
2005/0016 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere
(presentata dalla Commissione)
IT
IT
RELAZIONE
1.
Contesto
La globalizzazione dell’economia ha forti ripercussioni sulle imprese; è indispensabile
pertanto disporre di statistiche appropriate al fine di assistere i responsabili politici nazionali e
comunitari nella formulazione di politiche adeguate e di aiutare le imprese a valutare gli
sviluppi in corso. Dati statistici sono necessari inoltre in molti altri ambiti, ad esempio con
riguardo al funzionamento del mercato interno o all’attuazione del GATS1.
La raccolta su base volontaria di dati sulla struttura e sull’attività delle consociate estere negli
Stati membri ha dimostrato la fattibilità di tale rilevazione. Statistiche sulle imprese a
controllo estero residenti nel paese (Inward FATS) sono state elaborate nel quadro delle
statistiche strutturali sulle imprese, tramite la disaggregazione per nazionalità delle imprese
esercitanti il controllo estero. Tali statistiche sono state compilate anche nel quadro delle
statistiche di bilancia dei pagamenti, attraverso la generazione di dati per il sottogruppo nel
quale gli investimenti diretti esteri hanno raggiunto un livello corrispondente al controllo
estero. I dati per le statistiche sulle imprese a controllo nazionale residenti all’estero
(Outward FATS) sono rilevati su base strettamente volontaria nel quadro della bilancia dei
pagamenti. Essi si basano anche su ampliamenti delle variabili rilevate per gli investimenti
diretti esteri, per le consociate estere controllate dall’investitore diretto.
Nonostante la fornitura, in uno o l’altro dei vari ambiti statistici, di dati per le statistiche
Inward FATS da parte di tutti gli Stati membri dell’UE a 15 paesi, la definizione di aggregati
a livello UE-15 è risultata impossibile a causa della difformità di copertura e delle diverse
variabili e metodologie utilizzate. Poiché la disponibilità di aggregati a livello UE è di utilità
per tutti gli utenti, si è reso necessario armonizzare la rilevazione dei dati per le statistiche
Inward FATS al fine di creare un quadro comune per la produzione di statistiche sulle
consociate estere (FATS) coerenti. Per le statistiche Outward FATS, solo 9 Stati membri
rilevano dati su base volontaria.
Il regolamento proposto precisa i dati statistici richiesti lasciando alla discrezione dello Stato
membro la decisione sul modo migliore in cui ottenerli.
La proposta in merito alle statistiche FATS, sostenuta dalla grande maggioranza degli Stati
membri, è il frutto di numerose consultazioni e riunioni con questi.
2.
Contenuto del regolamento
Il regolamento comprende due moduli comuni: per le statistiche Inward FATS (allegato 1) e
per le statistiche Outward FATS (allegato 2).
Il modulo comune per le statistiche Inward FATS (allegato 1) si basa in gran parte sui dati
rilevati in virtù del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese. La rilevazione delle caratteristiche consente di misurare l’entità e
l’intensità della globalizzazione nel mercato interno e fornisce informazioni sui movimenti di
capitali, sugli investimenti diretti e sulle tecnologie. La relazione diretta con le statistiche
strutturali sulle imprese permette una comparazione tra imprese a controllo estero ed imprese
1
IT
Accordo generale sugli scambi di servizi
2
IT
a controllo nazionale e una più agevole analisi delle differenze a livello di produttività,
prestazioni e redditività, così come degli effetti sulle prestazioni economiche misurati in
termini di crescita, di occupazione e di ricerca e sviluppo.
La disaggregazione per attività effettuata sulla base della NACE2 fornisce informazioni sulla
distribuzione del controllo estero nell’economia del paese di rilevazione dei dati e sulla
rispettiva competitività internazionale di taluni settori. L’articolazione secondo il paese
controllante evidenzia il ruolo di taluni paesi quali sede di imprese che controllano consociate
negli Stati membri dell’UE e l’attrattiva dei singoli Stati membri.
Il modulo comune per le statistiche Outward FATS (allegato 2) comprende anche una
disaggregazione per paese di ubicazione e per attività delle consociate controllate all’estero. Il
dettaglio per le caratteristiche proposte è identico a quello utilizzato per gli investimenti diretti
esteri nel progetto di regolamento per le statistiche di bilancia dei pagamenti. Lo sfavore con
cui gli Stati membri hanno accolto una precedente versione presentata al CPS nel settembre
del 2003 comporta l’assoggettamento a studi pilota di tutte le caratteristiche per le statistiche
Outward FATS definite nell’allegato II.
Per le statistiche Inward FATS, poiché le informazioni richieste dagli utenti esulano dal
campo di applicazione del progetto di regolamento, è in programma il ricorso a studi pilota
per valutare la fattibilità della rilevazione di dati al fine di ottenere informazioni aggiuntive.
Riguardo alle statistiche Outward FATS, in conseguenza dell’atteggiamento sfavorevole degli
Stati membri nei confronti della precedente versione presentata al CPS nel settembre 2003,
l’intero allegato 2 è ora oggetto di studi pilota.
Il regolamento è stato approfonditamente discusso con i rappresentanti degli Stati membri e
dei paesi candidati in seno al gruppo di lavoro congiunto FATS. Quest’ultimo riunisce
entrambi i gruppi di fornitori di dati: gli istituti nazionali di statistica che rilevano dati FATS
nell’ambito delle statistiche strutturali sulle imprese e le banche centrali che forniscono dati
nel quadro delle statistiche di bilancia dei pagamenti. La proposta è stata discussa con gli Stati
membri e con i paesi candidati anche in seno al CMFB3 e al BSDG4, ed è stata accolta con
favore. Entrambi i moduli sono stati redatti dopo approfondite consultazioni con gli Stati
membri, i quali approvano sia il contenuto sia gli elenchi.
2
3
4
IT
Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee
Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti
Gruppo dei direttori delle statistiche delle imprese
3
IT
2005/0016 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione5,
dopo aver consultato la Banca centrale europea conformemente all’articolo 105, paragrafo 4,
del trattato6,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato7,
considerando quanto segue:
(1)
La regolare disponibilità di statistiche comunitarie di buona qualità in tema di struttura
e di attività delle consociate estere nel complesso dell’economia sono fondamentali ai
fini di un’adeguata valutazione dell’incidenza delle imprese a controllo estero
sull’economia dell’Unione europea. Questo faciliterebbe anche il monitoraggio
dell’efficacia del mercato interno e della graduale integrazione delle economie nel
contesto della globalizzazione. In tale ambito un ruolo preminente compete alle
imprese multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese possono essere
interessate da un controllo estero.
(2)
L’attuazione e la revisione dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e
dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
(TRIP) nonché gli attuali e i futuri negoziati su ulteriori accordi rendono
indispensabile disporre delle pertinenti informazioni statistiche quale ausilio in sede di
negoziazione.
(3)
Ai fini dell’elaborazione di politiche economiche, della concorrenza, delle imprese,
della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’occupazione nel contesto del processo
di liberalizzazione risulta necessario disporre di statistiche sulle consociate estere allo
scopo di misurare gli effetti diretti e indiretti del controllo estero sull’occupazione,
sulle retribuzioni e sulla produttività in determinati paesi e settori.
5
GU C del , pag. .
GU C […] del […], pag. […].
GU C del , pag. .
6
7
IT
4
IT
(4)
Le informazioni fornite nel quadro della normativa comunitaria esistente o disponibili
negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per
costituire una base affidabile per le attività della Commissione.
(5)
Il regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio8 istituisce un
quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla
bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti
esteri. In considerazione della copertura solo parziale dei dati inclusi nell’accordo
GATS da parte delle statistiche di bilancia dei pagamenti, è indispensabile provvedere
con regolarità all’elaborazione di statistiche dettagliate sulle consociate estere.
(6)
Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo
alle statistiche strutturali sulle imprese9 e il regolamento (CEE) n. 696/93 del
Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi
del sistema produttivo nella Comunità10 istituiscono un quadro comune per la raccolta,
l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla
struttura e sull’attività delle imprese nella Comunità.
(7)
Per poter procedere all’elaborazione di conti nazionali conformemente al regolamento
(CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei
conti nazionali e regionali nella Comunità11 è necessario disporre di statistiche
comparabili, complete e attendibili sulle consociate estere.
(8)
Collettivamente il manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi delle
Nazioni Unite, il manuale della bilancia dei pagamenti (quinta edizione) del Fondo
monetario internazionale, la definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri
e il manuale sugli indicatori della globalizzazione economica dell’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) definiscono le norme generali per
l’elaborazione di statistiche internazionali comparabili sulle consociate estere.
(9)
L’elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni
del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio12.
(10)
Poiché l’obiettivo dell’azione prevista, ossia la creazione di standard statistici comuni
ai fini dell’elaborazione di statistiche comparabili sulle consociate estere, non può
essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello
comunitario, la Comunità può adottare disposizioni in virtù del principio di
sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di
proporzionalità di cui allo stesso articolo il presente regolamento non va al di là di
quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
8
GU L del , pag. .
GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003
(GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).
GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.
GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
9
10
11
12
IT
5
IT
(11)
Le misure necessarie ai fini dell’esecuzione del presente regolamento sono da adottare
conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 13.
(12)
Il comitato del programma statistico e il comitato delle statistiche monetarie,
finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono stati consultati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di
statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
13
IT
(a)
“consociata estera”: un’impresa residente nel paese di rilevazione dei dati
controllata da un’unità istituzionale non residente in tale paese, oppure
un’impresa non residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da
un’unità istituzionale residente in tale paese;
(b)
“controllo”: la capacità di determinare la politica generale di una impresa
attraverso, se necessario, la scelta degli amministratori più idonei; l’impresa A
è controllata da un’unità istituzionale B allorché B controlla - direttamente o
indirettamente - più della metà dei diritti di voto degli azionisti o più della metà
delle azioni;
(c)
“controllo estero”: il controllo nel caso in cui l’unità istituzionale controllante è
residente in un paese diverso da quello in cui risiede l’unità istituzionale da
essa controllata;
(d)
“filiali”: le unità locali senza personalità giuridica distinta che dipendono da
imprese di proprietà estera; esse sono trattate come quasi-imprese;
(e)
“statistiche sulle consociate estere” (“FATS”): le statistiche che descrivono
l’attività complessiva delle consociate estere;
(f)
“statistiche sulle consociate estere residenti nel paese” (“Inward FATS”): le
statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti nel paese di
rilevazione dei dati;
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
6
IT
(g)
“statistiche sulle consociate estere residenti all’estero” (“Outward FATS”): le
statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti all’estero
controllate dall’economia che rileva i dati;
(h)
“unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera”: l’unità
istituzionale che si colloca all’ultimo anello della catena di controllo di una
consociata estera e non risulta controllata da nessuna altra unità istituzionale.
(i)
“impresa”, “unità locale” e “unità istituzionale”: il significato attribuito a
ciascuna di queste espressioni nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio,
del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del
sistema produttivo nella Comunità14.
Articolo 3
Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tramite Eurostat, i dati sulle consociate estere
per le caratteristiche, le attività economiche e la disaggregazione geografica di cui agli
allegati I, II e III.
Articolo 4
Fonti di dati
1.
Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni in merito alla qualità di cui
all’articolo 6, possono raccogliere le informazioni contemplate dal presente
regolamento ricorrendo alle fonti da essi ritenute più idonee.
2.
Le persone fisiche e giuridiche che devono fornire le informazioni sono tenute a
rispettare, nel fornire la loro risposta, i termini di tempo e le definizioni stabilite dalle
istituzioni nazionali preposte al rilevamento dei dati all’interno degli Stati membri in
conformità al presente regolamento.
3.
In caso di impossibilità di rilevazione dei dati richiesti a un costo ragionevole,
possono essere trasmesse le migliori stime disponibili.
Articolo 5
Studi pilota
1.
14
IT
La Commissione redige un programma di studi pilota alla cui esecuzione
provvederanno su base volontaria le autorità nazionali nell’accezione di cui
all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio al fine di verificare la
fattibilità e i costi della rilevazione di dati su variabili e disaggregazioni aggiuntive
per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese (Inward FATS) e della
GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.
7
IT
rilevazione di dati per le statistiche sulle consociate estere residenti all’estero
(Outward FATS).
2.
Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con gli allegati I e II.
3.
Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione adotta le necessarie
misure di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10,
paragrafo 2.
4.
Gli studi pilota sono effettuati al massimo entro tre anni dall’entrata in vigore del
presente regolamento.
Articolo 6
Norme di qualità e relazioni
1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati
trasmessi in conformità a norme comuni di qualità.
2.
Gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite Eurostat, una relazione sulla
qualità dei dati trasmessi (in appresso “relazioni sulla qualità”).
3.
Le norme comuni di qualità nonché il contenuto delle relazioni sulla qualità sono
precisati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10,
paragrafo 2.
4.
La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi sulla base delle relazioni sulla
qualità presentate dagli Stati membri e ne stabilisce il calendario di presentazione.
Articolo 7
Manuale di raccomandazioni
La Commissione pubblica, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di
raccomandazioni contenente indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie
elaborate in virtù del presente regolamento.
Articolo 8
Calendario e deroghe
IT
1.
Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato
nell’allegato I.
2.
Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di
riferimento, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri nel caso in cui
i sistemi statistici nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti.
8
IT
Articolo 9
Misure di esecuzione
Le misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate conformemente alla
procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In particolare esse comprendono disposizioni in
tema di:
(a)
adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di
elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei
risultati;
(b)
adeguamento delle definizioni, se necessario, in funzione degli sviluppi
economici e metodologici;
(c)
adeguamento del grado di dettaglio richiesto negli allegati I, II e III;
(d)
definizione di opportune norme comuni di qualità e del contenuto delle
relazioni sulla qualità;
(e)
indicazione del formato e delle procedure appropriate per la trasmissione dei
risultati da parte degli Stati membri;
(f)
attuazione dei risultati degli studi pilota.
Articolo 10
Comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla
decisione 89/382/CEE, Euratom15.
2.
Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di
regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto
di quanto disposto all’articolo 8 della stessa.
Il termine cui è fatto riferimento all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è di tre mesi.
3.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono partecipare alle
riunioni del comitato in veste di osservatori.
15
IT
GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
9
IT
Articolo 11
Cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei
pagamenti
In sede di esecuzione del presente regolamento la Commissione sente il parere del comitato
delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione
91/115/CEE del Consiglio16 su tutte le questioni che rientrano nelle competenze di tale
comitato, segnatamente tutte le disposizioni in tema di adeguamento agli sviluppi tecnici ed
economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione
e di trasmissione dei risultati.
Articolo 12
Relazione sull’applicazione
Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. In particolare, tale
relazione dovrà:
(a)
valutare la qualità delle statistiche elaborate;
(b)
valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli
Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in
rapporto ai loro costi;
(c)
valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione;
(d)
individuare potenziali miglioramenti e gli emendamenti ritenuti necessari alla
luce dei risultati ottenuti e dei costi implicati.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
16
IT
GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51
dell’1.3.1996, pag. 48).
10
IT
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
IT
Per il Consiglio
Il Presidente
11
IT
ALLEGATO I
MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE
RESIDENTI NEL PAESE (“INWARD FATS”)
Sezione 1
Unità statistiche
Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali assoggettate a controllo estero ai sensi
delle definizioni di cui all’articolo 2.
Sezione 2
Caratteristiche
Vanno forniti dati per le seguenti caratteristiche definite nell’allegato al regolamento (CE)
n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle
caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese17 :
Codice
11 11 0
Numero di imprese
12 11 0
Fatturato
12 12 0
Valore della produzione
12 15 0
Valore aggiunto al costo dei fattori
13 11 0
Acquisti complessivi di beni e servizi
13 12 0
Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto
13 31 0
Costi del personale
15 11 0
Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0
Numero di persone occupate
22 11 0
Spesa complessiva per R&S intra-muros (*)
22 12 0
Numero complessivo del personale R&S (*)
17
(*)
(**)
IT
Designazione
GU L 344 del 18.12.1998. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU
L 244 del 29.9.2003, pag. 74).
I dati per le variabili 22 11 0 e 22 12 0 vanno trasmessi ogni due anni. Se in una divisione della NACE
Rev. 1.1, sezioni C-E, l'importo complessivo del fatturato o il numero di persone occupate
rappresentano in uno Stato membro meno dell’1% del totale comunitario, non occorre procedere alla
rilevazione ai fini del presente regolamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione di
statistiche in merito alle caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0. Qualora le esigenze della politica comunitaria
lo rendessero necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure di cui all'articolo 10,
paragrafo 2, del presente regolamento, chiedere la rilevazione ad hoc di tali dati.
Per la divisione 65 della NACE Rev. 1.1 il fatturato è sostituito dal valore della produzione.
12
IT
Qualora non siano disponibili dati per il numero di persone occupate possono essere forniti
dati per il numero di dipendenti (codice 16 13 0).
Per le variabili “Spesa complessiva per R&S intra-muros” (codice 22 11 0) e “Numero
complessivo del personale R&S” (codice 22 12 0) sono da fornire dati soltanto per le attività
delle sezioni C, D, E e F della NACE.
Per la sezione J della NACE vanno forniti dati solo per il numero di imprese, il fatturato(**) e
il numero di persone occupate (o il numero di dipendenti).
Sezione 3
Grado di dettaglio
I dati sono forniti conformemente al concetto di “unità istituzionale controllante ultima”
combinando il livello 2-IN della disaggregazione geografica con il livello 3 della
disaggregazione per attività come specificato nell’allegato III e il livello 3 della
disaggregazione geografica con il totale delle attività.
Sezione 4
Primo anno di riferimento e periodicità
1.
Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate statistiche annuali è l’anno
civile di entrata in vigore del presente regolamento.
2.
Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo.
Sezione 5
Trasmissione dei risultati
I risultati sono trasmessi entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
Sezione 6
Relazioni e studi pilota
IT
1.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alla
definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del
presente modulo comune.
2.
Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi
pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui
all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio conformemente
all’articolo 5 del presente regolamento.
3.
Gli studi pilota sono eseguiti nell’intento di valutare la fattibilità della raccolta di
dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai
costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.
13
IT
4.
Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:
Codice
Designazione
Esportazioni di beni e servizi
Importazioni di beni e servizi
Esportazioni di beni e servizi intragruppo
Importazioni di beni e servizi intragruppo
5.
IT
Saranno avviati studi pilota anche per valutare la fattibilità dell’elaborazione di dati
per le attività delle sezioni M, N e O della NACE e dell’elaborazione delle variabili
“Spesa complessiva per R&S intra-muros” (codice 22 11 0) e “Numero complessivo
del personale R&S” (code 22 12 0) per le attività delle sezioni G, H, I, J, K, M, N e
O della NACE. Saranno condotti anche studi pilota per valutare l’opportunità, la
fattibilità e i costi della disaggregazione dei dati come specificato nella sezione 2 in
classi di dimensioni misurate in termini di numero di persone occupate.
14
IT
ALLEGATO II
MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE
RESIDENTI ALL’ESTERO (“OUTWARD FATS”)
Sezione 1
Unità statistiche
Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali all’estero controllate da un’unità
istituzionale residente nel paese che rileva i dati conformemente alle definizioni di cui
all’articolo 2.
Sezione 2
Studi pilota
Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla
cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio conformemente all’articolo 5 del presente
regolamento.
Gli studi pilota sono condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta
di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di
rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.
Sezione 3
Caratteristiche
Oggetto degli studi pilota sarà la rilevazione di dati per le seguenti caratteristiche definite
nell’allegato al regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998,
relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese18:
Codice
12 11 0
16 13 0
11 11 0
13 31 0
12 15 0
15 11 0
18
IT
Designazione
Fatturato
Numero di dipendenti
Numero di imprese
Costi del personale
Esportazioni di beni e servizi
Importazioni di beni e servizi
Esportazioni di beni e servizi intragruppo
Importazioni di beni e servizi intragruppo
Valore aggiunto al costo dei fattori
Investimenti lordi in beni materiali
GU L 344 del 18.12.1998.
15
IT
Sezione 4
Grado di dettaglio
I dati sono forniti dettagliati per paese di ubicazione e per tipo di attività della consociata
estera specificati nell’allegato III. I livelli di dettaglio per paese di ubicazione e per tipo di
attività sono combinati come segue:
- livello 1 della disaggregazione geografica combinato con il livello 2 della disaggregazione
per attività;
- livello 2-OUT della disaggregazione geografica combinato con il livello 1 della
disaggregazione per attività;
- livello 3 della disaggregazione geografica combinato esclusivamente con i dati sul totale
delle attività.
IT
16
IT
ALLEGATO III
LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA E PER ATTIVITÀ DELLE
INFORMAZIONI
IT
LIVELLI
DI
DISAGGREGAZIO
NE GEOGRAFICA
Livello 1
D5
Extra-UE 25
CH
Svizzera
RU
Federazione russa
CA
US
Canada
Stati Uniti d’America
BR
Brasile
CN
HK
IN
Cina
Hong Kong
India
JP
Giappone
D6
W5
C4
Paesi candidati
Extra UE-25 non attribuiti
Centri finanziari offshore
Livello 2-OUT
(livello 1 + 34 paesi)
17
D5
IS
LI
NO
CH
BG
HR
RO
RU
TR
EG
MA
NG
ZA
CA
US
MX
AR
BR
CL
UY
VE
IL
CN
HK
IN
ID
JP
KR
MY
PH
SG
TW
TH
AU
NZ
Extra-UE 25
Islanda
Liechtenstein
Norvegia
Svizzera
Bulgaria
Croazia
Romania
Federazione russa
Turchia
Egitto
Marocco
Nigeria
Sudafrica
Canada
Stati Uniti
Messico
Argentina
Brasile
Cile
Uruguay
Venezuela
Israele
Cina
Hong Kong
India
Indonesia
Giappone
Corea del Sud
Malaysia
Filippine
Singapore
Taiwan
Thailandia
Australia
Nuova Zelanda
W5
C4
Extra UE-25 non attribuiti
Centri finanziari offshore
IT
Livello 2-IN
IT
A1
Z9
A2
Totale mondiale (tutte le entità compreso il paese di rilevazione dei dati )
Resto del mondo (escluso il paese di rilevazione dei dati )
Controllata dal paese di rilevazione dei dati
D3
BE
CZ
DK
DE
EE
GR
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK
UE-25 (Intra-UE-25) escluso il paese di rilevazione dei dati
Belgio
Repubblica ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Slovenia
Repubblica slovacca
Finlandia
Svezia
Regno Unito
D5
AU
BG
CA
CH
CN
HK
IL
IS
JP
LI
NO
NZ
RO
RU
TR
US
Extra-UE 25
Australia
Bulgaria
Canada
Svizzera
Cina
Hong Kong
Israele
Islanda
Giappone
Liechtenstein
Norvegia
Nuova Zelanda
Romania
Federazione russa
Turchia
Stati Uniti
C4
W5
Centri finanziari offshore
Extra-UE25 non attribuiti
18
IT
Livello 3
AD
AE
Andorra
Emirati arabi uniti
EE
EG
Estonia*
Egitto
KZ
LA
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
Afghanistan
Antigua e Barbuda
Anguilla
Albania
Armenia
Antille olandesi
Angola
Antartide
Argentina
Samoa americane
Austria*
Australia
Aruba
Azerbaigian
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GG
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MD
MG
MH
BA
Bosnia-Erzegovina
GH
Eritrea
Spagna*
Etiopia
Finlandia*
Figi
Isole Falkland (Malvine)
Stati federati di Micronesia
Faer Øer
Francia*
Gabon
Regno Unito*
Grenada
Georgia
Guernsey (nessun codice paese ufficiale ISO
3166-1, elementi di codice riservati in via
eccezionale)
Ghana
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
Barbados
Bangladesh
Belgio*
Burkina-Faso
Bulgaria
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei Darussalam
Bolivia
Brasile
Bahama
Bhutan
Isola di Bouvet
Botswana
Bielorussia
Belize
Canada
Isole Cocos (Keeling)
Repubblica democratica del
Congo
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IM
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
CF
CG
Repubblica centrafricana
Congo
IN
IO
Gibilterra
Groenlandia
Gambia
Guinea
Guinea equatoriale
Grecia*
Isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud
Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hong Kong
Isole Heard e McDonald
Honduras
Croazia
Haiti
Ungheria*
Indonesia
Irlanda*
Israele
Isola di Man (nessun codice paese ufficiale ISO
3166-1, elementi di codice riservati in via
eccezionale)
India
Territorio britannico dell’Oceano Indiano
Ex
repubblica
iugoslava
Macedonia
Mali
Myanmar
Mongolia
Macao
Marianne settentrionali
Martinica
Mauritania
Montserrat
Malta*
Maurizio
Maldive
Malawi
Messico
Malaysia
Mozambico
Namibia
Nuova Caledonia
Niger
Isola Norfolk
Nigeria
Nicaragua
NL
NO
CH
CI
CK
CL
Svizzera
Côte d’Ivoire
Isole Cook
Cile
IQ
IR
IS
IT
Iraq
Repubblica islamica dell’Iran
Islanda
Italia*
CM
Camerun
JE
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
Cina
Colombia
Costa Rica
Cuba
Capo Verde
Isola Christmas
Cipro*
Repubblica ceca*
Germania*
Gibuti
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
DK
DM
DO
DZ
EC
A2
Danimarca*
Dominica
Repubblica dominicana
Algeria
Ecuador
Controllata dal paese
rilevazione dei dati
KR
KW
KY
Jersey (nessun codice paese ufficiale ISO
3166-1, elementi di codice riservati in via
eccezionale)
Giamaica
Giordania
Giappone
Kenya
Kirghizistan
Cambogia (Kampuchea)
Kiribati
Comore
Saint Kitts e Nevis
Repubblica democratica popolare di Corea
(Corea del Nord)
Repubblica di Corea (Corea del Sud)
Kuwait
Isole Cayman
W5
Extra UE-25 non attribuiti
19
IT
di
QA
RO
Qatar
Romania
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
Federazione russa
Ruanda
Arabia Saudita
Isole Salomone
Seicelle
Sudan
Svezia
Singapore
Sant’Elena
Slovenia
Slovacchia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
SO
Somalia
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
Suriname
São Tomé e Príncipe
Salvador
Repubblica araba siriana
Swaziland
Isole Turks e Caicos
Ciad
Togo
Thailandia
Tagikistan
Tokelau
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
Timor est
Turchia
Trinidad e Tobago
Tuvalu
Taiwan, Provincia della Cina
Repubblica unita di Tanzania
Ucraina
Paesi Bassi*
Norvegia
UG
UM
NP
NR
NU
NZ
Nepal
Nauru
Niue
Nuova Zelanda
US
UY
UZ
VA
OM
Oman
VC
Uganda
Isole minori lontane degli
Stati Uniti
Stati Uniti
Uruguay
Uzbekistan
Santa Sede (Città del
Vaticano)
Saint Vincent e Grenadine
PA
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PN
PR
PS
Panama
Perù
Polinesia francese
Papua Nuova Guinea
Filippine
Pakistan
Polonia
Pitcairn
Portorico
Territorio palestinese occupato
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
CS
Venezuela
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini americane
Vietnam
Vanuatu
Wallis e Futuna
Samoa
Yemen
Mayotte
Serbia e Montenegro
PT
PW
PY
Portogallo
Palau
Paraguay
ZA
ZM
ZW
Sudafrica
Zambia
Zimbabwe
MK19
Kazakistan
Repubblica democratica popolare del
Laos
Libano
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Gran Giamahiria araba libica
Marocco
Repubblica moldova
Madagascar
Isole Marshall
di
* = solo per Inward FATS
"Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a
conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite".
19
IT
LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE PER ATTIVITÀ
Livello 1
TOTALE DELLE ATTIVITÀ
ESTRAZIONE DI MINERALI
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie
plastiche
Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi
radiotelevisivi e app. per le comunicazioni
Veicoli e altri mezzi di trasporto
ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
COSTRUZIONI
TOTALE SERVIZI
COMMERCIO E RIPARAZIONI
ALBERGHI E RISTORANTI
TRASPORTI, MAGAZZ. E COMUNICAZIONI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
RICERCA E SVILUPPO
ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
Livello 2
ICFA
TOTALE DELLE ATTIVITÀ
ESTRAZIONE DI MINERALI
di cui:
Estrazione di petrolio e di gas
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Industrie alimentari
Industrie tessili e dell’abbigliamento
Industria del legno, stampa e editoria
TOTALE industrie tessili + industria del legno
Raffinerie di petrolio e altri trattamenti
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche
Prodotti in metallo
Macchine ed apparecchi meccanici
TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici
Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici
Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni
TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e
apparecchiature per le comunicazioni
Autoveicoli
Altri mezzi di trasporto
TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto
Attività manifatturiere n.c.a.
ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
COSTRUZIONI
TOTALE SERVIZI
COMMERCIO E RIPARAZIONI
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al
dettaglio di carburanti per autotrazione
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli
esclusi
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli;
riparazione di beni personali e per la casa
ALBERGHI E RISTORANTI
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
Trasporti e magazzinaggio
Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte
Trasporti marittimi e per vie d’acqua
Trasporti aerei
Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio
Poste e telecomunicazioni
Attività postali e di corriere
Telecomunicazioni
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi
pensione)
Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni
ATTIVITÀ IMMOBILIARI
NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA
OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
RICERCA E SVILUPPO
ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza
Attività degli studi legali e notarili
Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia
fiscale
Studi di mercato e sondaggi di opinione
Consulenza amministrativo-gestionale
Amministrazione di imprese
Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
Pubblicità
Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.
ISTRUZIONE
20
IT
NACE Rev. 1.120
Sezioni C-O
(esclusa L)
Sezione C
Divisione 11
Sezione D
Sottosezione DA
Sottosezione DB
Sottosezioni DD &
DE
Divisione 23
Divisione 24
Divisione 25
Sottosezione DJ
Divisione 29
Divisione 30
Divisione 32
Divisione 34
Divisione 35
Sezione E
Sezione F
Sezione G
Divisione 50
Divisione 51
Divisione 52
Sezione H
Sezione I
Div. 60, 61, 62, 63
Divisione 60
Divisione 61
Divisione 62
Divisione 63
Divisione 64
Gruppo 641
Gruppo 642
Sezione J
Divisione 65
Divisione 66
Divisione 67
Sezione K, Div. 70
Sezione K, Div. 71
Sezione K, Div. 72
Sezione K, Div. 73
Sezione K, Div. 74
Gruppo 741
Classe 7411
Classe 7412
Classe 7413
Classe 7414
Classe 7415
Gruppo 742
Gruppo 744
Gruppi 743, 745,
746, 747, 748
Sezione M
Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica
delle attività economiche nelle Comunità europee e regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione,
del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla
classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.
20
IT
ATTIVITÀ RICREATIVE,
SPORTIVE
IT
CULTURALI
E
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO
E SIMILI
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.
ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
Sezione N
Sezione O, Div. 90
Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e
divertimento
Attività delle agenzie di stampa
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
Attività sportive e ricreative
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
Non attribuite
Gruppi 921, 922,
923
Gruppo 924
Gruppo 925
Gruppi 926, 927
Sezione O, Div. 93
21
Sezione O, Div. 91
Sezione O, Div. 92
IT
Livello 3 (NACE Rev. 1.1)
Titolo
Livello di dettaglio richiesto
Totale delle attività
Sezioni C-K
Estrazione di minerali
Sezione C
Attività manifatturiere
Sezione D
Tutte le sottosezioni DA-DN
Tutte le divisioni 15-37
Aggregati:
Alta tecnologia (HIT)
24.4, 30, 32, 33, 35.3
Tecnologia medio alta (MHT)
24 tranne 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5
Tecnologia medio bassa (MLT)
23, 25-28, 35.1
Bassa tecnologia (LOT)
15-22, 36, 37
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di
gas e acqua
Sezione E
Costruzioni
Sezione F (Divisione 45)
Tutte le divisioni (40 e 41)
Tutti i gruppi (45.1-45.5)
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione
di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per
la casa
Sezione G
Tutte le divisioni (50-52)
Gruppi 50.1+50.2+50.3, 50.4, 50.5, 51.1-51.7
Gruppi 52.1-52.7
Sezione H (Divisione 55)
Alberghi e ristoranti
Gruppi 55.1-55.5
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Sezione I
Tutte le divisioni
Gruppi 60.1, 60.2, 60.3, 63.1+63.2, 63.3, 64.1, 64.2
Sezione J
Attività finanziarie
Tutte le divisioni
Attività immobiliari, noleggio,
ricerca, servizi alle imprese
informatica,
Sezione K
Divisione 70
Divisione 71, gruppi 71.1+71.2, 71.3 e 71.4
Divisione 72, gruppi 72.1-72.6
Divisione 73
Divisione 74, aggregati 74.1-74.4 e 74.5-74.8
IT
22
IT
LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
Policy area(s): Statistics, Internal Market, Trade, Competition
Activit(y/ies): Structural Business Statistics, Balance of Payments Statistics
TITLE
1.
OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL (EC) NO ../.. ON COMMUNITY STATISTICS AND ACTIVITY OF FOREIGN
AFFILIATES
BUDGET LINE(S) + HEADING(S)
29 02 01 Statistical Information Policy
2.
OVERALL FIGURES
2.1.
Total allocation for action (Part B): € 2.150 million for the period 2005-2007
2.2.
Period of application:
Yearly data collection and compilation starting from the year after entry into force of
the regulation.
2.3.
Overall multiannual estimate of expenditure:
(a)
Schedule of commitment appropriations/payment
intervention) (see point 6.1.1)
appropriations
(financial
€ million (to three decimal places)
Commitments
2005
0.450
2006 2007
0.850 0.850
Total
2.150
Payments
(b)
Technical and administrative assistance and support expenditure is 0.
Subtotal a+b
Commitments
2005
2006
2007
Total
0.450
0.850
0.850
2.150
Payments
(c)
Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure
(see points 7.2 and 7.3)
TOTAL a+b+c
Commitments
2005
2006
2007
Total
0.450
0.850
0.850
2.150
Payments
IT
23
IT
2.4.
Compatibility with financial programming and financial perspective
Proposal is compatible with existing financial programming.
Financial impact on revenue:21
2.5.
Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding
implementation of a measure)
3.
BUDGET CHARACTERISTICS
Type of expenditure
Non-comp
Diff/
Non-diff
New
EFTA
contribution
Contributions
form applicant
countries
Heading in
financial
perspective
NO
YES
YES
No 3
Internal
Policies
4.
LEGAL BASIS
–
Council Regulation (EC) No. 322/97 on Community Statistics.
–
Decision No. 2367/2002/EC of the European Parliament and of the Council of the 16
December 2002 on the Community Statistical Programme 2003 to 2007.
5.
DESCRIPTION AND GROUNDS
5.1.
Need for Community intervention 22
5.1.1.
Objectives pursued
This Council Regulation aims to make available harmonised statistical information on
foreign-controlled affiliates in the reporting country (inward FATS). The feasibility of
collecting harmonised statistical information on foreign affiliates controlled by the reporting
country (outward FATS) will be tested in pilot studies. The information is needed for drawing
up, monitoring and evaluating Community policies, in particular concerning the internal
market as well as economic, trade, employment, research and development, competition and
enterprise policies. Furthermore, international treaties such as that instituting the General
Agreements on Trade in Services (GATS) require harmonised statistics in this area.
5.1.2.
Measures taken in connection with ex ante evaluation
The feasibility of collecting the data, taking into account the benefits of the availability of the
data in relation to the costs of collection and the burden of businesses was tested for the
inward FATS part since reference year 1996 in yearly pilot studies on a voluntary basis.
21
22
IT
For further information, see separate explanatory note.
For further information, see separate explanatory note.
24
IT
The legal basis for the pilot studies was Annex 1 Section 10 of Council Regulation No 58/97
of 20 December 1996 concerning structural business statistics, also known as the SBS
Regulation.23 Up to now, 12 Member States participated and are participating in the project,
providing data for several reference years (up to 2001). The scope of the pilot studies was
extended over the years while introducing additional variables and increasing the level of
country detail.
The pilot studies for inward FATS have proven that a breakdown of structural business
statistics by ultimate controlling institutional unit of a foreign affiliate is possible. It has been
shown convincingly that the data can be collected, that the statistics can be produced in a
cost-effective way, and that the results are of great interest to users inside and outside the
European Commission. It has been shown that it is possible accurately to compare the impact
on foreign controlled affiliates not only with their nationally controlled counterparts, but also
with the FATS of other countries.
Several publications presenting the results of the data collection so far have been produced. A
publication and several Statistics in Focus on foreign-controlled enterprises have been
published so far. Data are also available in Eurostat’s reference database, New Cronos, Theme
4, SBS Domain, FATS Collection.
The main limitation is the lack of coverage of all Member States. To evaluate the
implementation of the GATS and the functioning of the Internal Market it is essential to have
data for all EU Member States.
The benefits of the availability of the data have been measured against the costs of collection
and the burden on businesses for the pilot studies. The burden on businesses was difficult to
quantify, because there are not data existing in the Member States quantifying it. But it can be
appreciated that it is not very heavy, because existing data are generally used for processing
the FATS data sets and the data collection is based on already existing data collections.
Therefore, the additional costs of FATS to business outside normal national statistics activity
is restricted to occasional contact for clarification of ownership and control, or to a few
additional questions on that theme in ongoing surveys.
The costs to the Member States of data collection and processing are also not very high,
because existing registers are used and most of the data used to calculate FATS are available
as part of the regular surveys. The only additional data collection necessary is for the
allocation of control. Therefore, the costs to the Member States are restricted mainly to
administrative and computer services expenses.
The implementation of new statistics always involves set-up costs as well as costs for the
research and development of the data process in the implementation phase. If FATS can be
produced automatically as part of an inquiry results process, for example, the costs will be
restricted to register and inquiry analysis time. For the pilot studies the Commission
contributed financial support to help cover the costs of the Member States.
The benefits of FATS are also difficult to quantify in figures. However, in the past few years
the Member States and Eurostat have registered a growth in the number of requests for FATS-
23
IT
Council Regulation (EC, EURATOM) No. 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business
statistics (OJ No. L 14, 17.1.97)
25
IT
type statistics on both the services and manufacturing sectors from international organisations
such as the OECD and UNCTAD as well as from economists, banks, foreign embassies,
academics and other statistical offices.
5.1.3.
Measures taken following ex post evaluation
According to article 12 of the proposed regulation it is envisaged that a report on the
implementation of this regulation will be submitted within five years of the entry into force of
the regulation, to the European Parliament and the Council. In particular, the report shall also
assess the benefits accruing to the Community, the Member States, the providers and users of
statistical information of the statistics produced in relation to the costs.
5.2.
Action envisaged and budget intervention arrangements
The proposed Regulation describes the legal framework within which Member States’
National Statistical Offices or Central Banks will provide the FATS data. Both this regulation
and future implementing regulations will be output measures, defining the statistical variables
to be provided, but leaving Member States full flexibility in how to obtain the variables. In
practice, many Member States will use existing data sources to obtain the results required.
The contribution from the Commission budget with respect to the work by the national
statistical institutes or other national authorities responsible for Commission statistics
represents only part of the total of the statistical work undertaken by the national authorities.
In principle production and transmission of regular statistics, which form an integral part of
the statistical programme, will be based on the subsidiarity principle, and the operational and
administrative costs are borne by the national authorities. The regular data collection is based
on existing administrative sources, but for pilot studies co-financing would be necessary to
test the feasibility of the collection of the data requested by our main users but difficult to
collect.
The Commission contribution will take the form of grants awarded on the basis of grant
applications submitted by Member States in advance, which will include estimated cost
statements. The pilot studies will be funded via the existing Community Statistical
Programme 2003 to 2007. There will be no Community funding on the basis of the proposed
Regulation after the year 2007. This funding only concerns co-financing of pilot studies. The
population who should get budgetary help are the national authorities. According to Article 2
of Council Regulation (CE) No 322/97 on Community Statistics24 national authorities shall
mean national statistical institutes and other bodies responsible in each Member State for
producing Community statistics. They should directly be given to the data processing
institutes, namely statistical institutes and central banks.
Work by Eurostat to develop and document the Community methodology and to process,
analyse and disseminate data will be covered in full. Additional costs are expected to be
marginal.
Data will be provided annually. Eurostat will maintain a database for the data, and will
publish FATS annually.
24
IT
OJ L 52, 22.02.1997.
26
IT
5.3.
Methods of implementation
Management of the grants procedure and all data handling will be carried out by permanent
Commission staff, with no externalisation.
6.
FINANCIAL IMPACT
6.1.
Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)
(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by
the breakdown in Table 6.2. )
6.1.1.
Financial intervention
Commitments (in € million to three decimal places)
Breakdown
2005
Grants to national authorities
2006
2007
Total
0.450
0.850
0.850
2.150
0.450
0.850
0.850
2.150
for pilot studies
TOTAL
7.
IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE
7.1.
Impact on human resources
Staff to be assigned to management of the
action using existing resources
Description of tasks deriving from the
action
Types of post
Total
Number of
permanent posts
Officials
or
temporary staff
A
2
B
3
Number of
temporary posts
2
1
4
C
A-grades for implementation of the
Regulation and methodological work,
B-grades for data treatment and the
maintenance of the informatics system.
Other human resources
Total
7.2.
5
6
Overall financial impact of human resources
Type of human resources
Amount (€)
Officials
648.000
Method of calculation *
6x108.000
Temporary staff
Other human resources
(specify budget line)
Total
648.000
Existing human resources will be reallocated for the management and the needs of the
programme, no other resources are necessary.
IT
27
IT
7.3.
Other administrative expenditure deriving from the action
No or only marginal increase in other administrative expenditure is foreseen. Expenditure on
working groups and missions etc. are expected to continue at the current level.
8.
FOLLOW-UP AND EVALUATION
8.1.
Follow-up arrangements
The implementation of this Regulation will be treated in a comitology procedure. As specified
in article 9 of this Regulation, Commission Regulations will be developed in relation to
–
the adjustment to economic and technical developments in the collection and
statistical processing of data, as well as the processing and transmission of results,
–
the adjustment of the definitions, if necessary, according to economic and
methodological developments,
–
for adaptation of the level of detail listed in Annexes I, II and III of the proposed
Regulation,
–
for the definition of the proper common quality standards and the contents of the
quality reports,
–
to setting out the appropriate format and procedure for the transmission of results by
Member States
–
and to the implementation of the results of the pilot studies.
8.2.
Arrangements and schedule for the planned evaluation
Each Member State will take all measures necessary to ensure the quality of the data
transmitted according to common quality standards. Member States will supply the
Commission with a report on the quality of the data transmitted. The common quality
standards as well as the content of the quality reports will be specified by the Commission by
comitology. The Commission shall assess the quality of the data transmitted on the basis of
the quality reports transmitted by Member States, and shall define the periodicity of such
exercise.
The Commission will, within five years of the entry into force of this Regulation, submit a
report to the European Parliament and the Council on the implementation of this Regulation.
In particular, this report will assess the quality of the statistics produced, assess the benefits
accruing to the Community, the Member States, the providers and users of statistical
information of the statistics produced in relation to the costs, assess the progress of the pilot
studies and their implementation and identify areas for potential improvement and
amendments considered necessary in light of the results obtained and the costs involved.
IT
28
IT
9.
ANTI-FRAUD MEASURES
A revised system of internal management and control was put in place following the
Commission’s Reform initiative on financial management. This system included a reinforced
internal audit capacity.
Annual monitoring of progress with implementation of the Commission’s Internal Control
Standards is designed to give assurance on the existence and functioning of procedures for
prevention and detection of fraud and irregularities.
New rules and procedures have been adopted for the principal budgetary process: calls for
tenders, grants, commitments, contracts and payments. The manual of procedures are made
available to all those intervening in financial acts with a view to clarify responsibilities,
simplify workflows and indicate key control points. Training on their use is provided. The
manuals are subject to regular review and updating.
IT
29
IT
IMPACT ASSESSMENT FORM
THE IMPACT OF THE PROPOSAL ON BUSINESS WITH SPECIAL REFERENCE
TO SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES( SMEs)
TITLE OF PROPOSAL
Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on Community
Statistics on the Structure and Activity of Foreign Affiliates.
DOCUMENT REFERENCE NUMBER
THE PROPOSAL
1.
Taking account of the principle of subsidiarity, why is Community legislation
necessary in this area and what are its main aims?
Community legislation on statistics on the structure and activity of foreign affiliates
is needed to set common statistical standards for data, with a high degree of
comparability between data colleted in different Member States. Such comparability
is requested by all users, not only at Community level, but also within Member
States.
The aim of the proposed regulation is to establish common rules for the production
of Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates. The
regulation defines a set of relevant statistical data, together with the most important
definitions needed to ensure the comparability of the statistics. This is essential, for
the calculation of EU aggregates, which are in great demand by users.
THE IMPACT ON BUSINESS
2.
Who will be affected by the proposal?
– which sectors of business
NACE section C to K
– which sizes of business (what is the concentration of small and medium-sized
firms)
As foreign control is exerted in general in big enterprises, the impact on small and
medium-sized firms will be relatively small.
– are there particular geographical areas of the Community where these businesses
are found
No.
IT
30
IT
3.
What will business have to do to comply with the proposal?
In general, data for inward FATS can be collected from existing administrative
sources, e.g. Structural Business Statistics, or statistical business registers in the
Member States. Therefore the additional burden for businesses should be small.
For outward FATS, resident owners should supply information on the activity of
their affiliates located in extra-EU countries. Additional variables should be supplied
with respect to FDI surveys, although FATS only consider controlled affiliates while
FDI considers affiliates with more than 10% of equity capital.
4.
What economic effects is the proposal likely to have?
– on employment
None.
– on investment and the creation of new businesses
The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises
in finding attractive destinations for setting-up foreign affiliates. This Regulation
may therefore help businesses in investment decisions.
– on the competitiveness of businesses
The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises
who wish to benchmark their operations against the industry average. This
Regulation may therefore help to promote the competitiveness of businesses.
5.
Does the proposal contain measures to take account of the specific situation of small
and medium-sized firms (reduced or different requirements etc)?
Pilot studies have shown that foreign-controlled affiliates are rather big enterprises.
Thus, small and medium-sized firms are less concerned by the data collection.
CONSULTATION
6.
List the organisations which have been consulted about the proposal and outline their
main views.
The National Statistical Offices, the National Central Banks and other competent
national authorities responsible for data collections have been consulted on many
occasions during the preparation of this text. A draft of a legal act was first presented
to a FATS Task Force in September 2002 and was then presented and discussed at
the meetings of the FATS Joint Working Group in January 2003, where both groups
of data providers, National Statistical Institutes and Central Banks, were present.
Based on the discussions in this working group meeting, a revised version was
drafted and sent for written consultation to the FATS contacts in March 2003. The
draft proposal was amended on the basis of written consultation and a revised version
was presented to the BSDG and the CMFB in June 2003. There was general support
in both groups for the regulation. The draft Regulation was discussed at the meeting
IT
31
IT
of the SPC on 17 September 2003. Several delegations supported the proposal. The
main areas of concern for some delegations were especially outward FATS,
exchange of individual data and the level of detail requested. A series of
consultations with Member States were conducted; specifically, discussions in the
SBS Steering Group in November 2003 and in the CMFB in January 2004 and three
written consultations of the members of the FATS Joint Working Group in
November 2003, January and March 2004 and one written consultation. These
resulted in revisions of the act, and finally the agreed text of the present proposal. In
particular, the article on exchange of individual data has been deleted, outward FATS
are now planned as pilot studies and the level of detail of inward FATS has been
reduced. The draft Regulation was presented to the SPC for opinion in May 2004.
The members of the SPC generally supported the proposal.
IT
32
IT