a) legge regionale per l`efficientamento dei sistemi di illuminazione

Transcript

a) legge regionale per l`efficientamento dei sistemi di illuminazione
TECNICA EDILIZIA
URBANISTICA
A) LEGGE REGIONALE PER L’EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI
ILLUMINAZIONE ESTERNA
B) SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PRERP 20142016
A) Legge regionale per l’efficientamento dei sistemi di illuminazione
esterna
Il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 settembre
2015 ha approvato la Legge Regionale n. 31/2015 recante: “Misure di
efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di
risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41, Supplemento Ordinario, del 9
ottobre 2015.
La norma regionale, approvata in conformità alle Direttive
Comunitarie in materia di efficienza energetica e al D.Lgs. 102/2014 di
recepimento delle stesse nell’ordinamento italiano, persegue:
l’efficientamento degli impianti di illuminazione esterna
attraverso l’impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate
prestazioni illuminotecniche;
il risparmio energetico mediante il contenimento
dell’illuminazione artificiale, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle
zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso;
la riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio
regionale, nell’interesse della tutela della salute umana dei cittadini, della
biodiversità e degli equilibri ecologici.
La Legge ha inoltre la finalità di ottimizzare e innovare i servizi
pubblici di illuminazione mediante azioni di promozione, di sostegno e di
incentivazione all’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie.
Il provvedimento (cfr. articolo 3) si applica a tutti gli impianti di
illuminazione esterna sia pubblici sia privati (giardini di proprietà, rampe di
garage o comunque gli ambiti non ricompresi nell’illuminazione pubblica),
che a decorrere dall’entrata in vigore della legge (24 ottobre 2015)
dovranno essere progettati e installati secondo quanto previsto dalla
Legge Regionale stessa e dal Regolamento di attuazione (cfr. articolo 4,
comma 2) che sarà approvato dalla Giunta regionale. In particolare, gli
apparecchi di illuminazione esterna dovranno garantire:
la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano
dell’orizzonte;
Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia
Via Ugo Foscolo, 6 - 25128 Brescia
Tel. 030 399133 r.a. - Fax 030 381798
[email protected] - www.ancebrescia.it
1 di 4
i requisiti di prestazione energetica, così come definiti dal
Regolamento;
i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica, così come
definiti dal Regolamento
la non alterazione del ritmo circadiano;
il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi
equilibri biologici.
Gli impianti di illuminazione esterna dovranno inoltre rispondere a
specifici requisiti di prestazione energetica e garantire efficienza sotto il
profilo costi-benefici. Gli impianti dovranno essere provvisti di dispositivi
in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto al pieno regime di
operatività ed essere realizzati in modo che le superfici illuminate non
presentino eccessivi sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di
luminanza media mantenuta, previsto dalle norme tecniche di riferimento.
Un passaggio importante, ai fini della programmazione pubblica,
deriva dall’obbligo (cfr. articolo 3, comma 5) per gli impianti di pubblica
illuminazione esterna realizzati successivamente all’entrata in vigore della
legge, che dovranno essere di proprietà pubblica.
La Giunta regionale approva il Regolamento, sopra richiamato,
entro aprile 2016 e con esso stabilisce le norme tecniche di attuazione
della Legge ed in particolare quelle riguardanti le prestazioni energetiche
minime, la dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell’orizzonte, il
sovradimensionamento rispetto al livello minimo di luminanza degli
impianti di illuminazione, le modalità d’impiego degli impianti di
illuminazione dedicati alle attività sportive, all’illuminazione dei
monumenti, alle insegne e ad altri ambiti specifici. Lo stesso
Regolamento dispone le specifiche prescrizioni che i Comuni dovranno
seguire per la redazione del Documento di analisi dell’illuminazione
esterna (DAIE) che consiste nel censimento degli impianti di illuminazione
esterna, di individuazione delle criticità, delle opportunità e delle modalità
di riqualificazione ai fini del risparmio energetico e di riduzione
dell’inquinamento luminoso.
L’articolo 6 del provvedimento disciplina le funzioni dei Comuni in
materia che consistono, essenzialmente, nel determinare le misure e le
azioni per assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
impianti di pubblica illuminazione esterna, con conseguente riduzione
dell’inquinamento luminoso. I Comuni inoltre svolgono i compiti di
vigilanza e controllo sul rispetto della Legge e dispongono l’adeguamento
degli apparecchi o degli impianti di illuminazione esterna, indicando
2 di 4
anche il termine per l’adeguamento alle norme regionali inapplicate. Fino
all’avvenuto adeguamento, gli apparecchi o gli impianti devono rimanere
spenti o, in caso di possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza,
devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso.
I Comuni entro 2 anni dall’entrata in vigore del Regolamento di
attuazione approvano il Documento di analisi dell’illuminazione esterna DAIE, che viene aggiornato al fine di tener conto di significative variazioni
della consistenza degli impianti di illuminazione esterna e dell’affermarsi
di nuove tecnologie. Se i Comuni sono già dotati del Piano
dell’illuminazione previsto dalla L.R. 12/2000, il termine per
l’approvazione del DAIE è di cinque anni dall’entrata in vigore del
Regolamento. La concessione di benefici economici regionali di settore ai
singoli Comuni sarà condizionata all’adozione del DAIE o del Piano
dell’illuminazione.
L’articolo 9 individua le zone di particolare tutela dall’inquinamento
luminoso: gli osservatori astronomici possono infatti richiedere alla
Regione la definizione di un’area di tutela che può estendersi per un
raggio massimo di 25 km dall’osservatorio stesso. Costituiscono inoltre
zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso i parchi nazionali, i
siti di Rete Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree
regionali protette di cui alla L.R. 86/1983.
All’articolo 10 vengono previste, inoltre, delle sanzioni legate a
specifici inadempimenti al dettato normativo: le sanzioni potranno
riguardare anche impianti di illuminazione privati, ma in questa caso i
riferimenti da rispettare saranno indicati nel Regolamento di cui all’articolo
4, comma 2, per cui la sanzione è nei fatti da rimandarsi al momento
dell’approvazione del Regolamento.
*************
B) Secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016
Si segnala che sul Bollettino Ufficiale n. 42 – Serie Ordinaria – del
14 ottobre 2015 è stata pubblicata la DGR n. 4142 del 8 ottobre 2015
recante “Approvazione del secondo programma annuale di attuazione del
PRERP 2014/2016 approvato con d.c.r. 30 luglio 2014 n. 456”.
Il provvedimento stabilisce in € 140.802.814,00 le risorse messe a
disposizione per l’attuazione del secondo programma del PRERP,
3 di 4
provenienti dal bilancio regionale e ripartiti tra le diverse linee di azione
individuate dal provvedimento in oggetto.
Si ritiene opportuno segnalare le diverse linee di intervento previste
soffermandosi su quelle di interesse per le imprese di costruzione.
Linea di azione A
Interventi di completamento dei programmi di rimozione
dell’Amianto dagli immobili di edilizia residenziale pubblica delle ALER (€
15.152.814,00)
Linea di azione B
Interventi per il sostegno alla realizzazione di piani di manutenzione
straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle ALER (€
106.500.000,00) Le risorse saranno ripartite tra le ALER (ALER BS-CRMN: € 14.619.180,05);
Linea di azione C
Interventi di installazione di sistemi di video-sorveglianza finalizzati
in particolare a scoraggiare il fenomeno delle occupazioni abusive (€
3.500.000,00);
Linea di azione D
Interventi di completamento dei programmi di investimento previsti
con strumenti di programmazione negoziata
Linea di azione E
Interventi per l’adeguamento dell’offerta abitativa pubblica alla
domanda, a completamento di investimenti previsti in strumenti di
programmazione negoziata (€ 4.717.000,00).
Il Direttore
Francesco Zanframundo
4 di 4