attrezzatura di lavoro

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attrezzatura di lavoro
Modulo D
-Attrezzature di lavoro;
-Direttiva
Direttiva Macchine.
Macchine
Aggiornato a settembre 2011
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D.Lgs. 81/2008
Titolo III
Capo I
Uso delle Attrezzature di lavoro
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DEFINIZIONI
(art 69 D.
(art.
D lgs.81/08)
lgs 81/08)
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto,
p
, inteso come il complesso
p
di macchine,, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato
ad essere usato durante il lavoro;
Pertanto la definizione data al termine “attrezzatura di lavoro” dal D.Lgs.
p
sostanzialmente la totalità degli
g strumenti di lavoro,
81/08, ricomprende
dalla
semplice
chiave
inglese
alla
più
complessa
e
costosa
apparecchiatura scientifica.
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DEFINIZIONI
(art 69 D.
(art.
D lgs.81/08)
lgs 81/08)
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa
ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la
pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno, ovvero in prossimità, di una
attrezzatura di lavoro
l
nella
ll quale
l la
l presenza di un lavoratore
l
costituisce
i i
un
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore
l
t
esposto:
t qualsiasi
l i i lavoratore
l
t
che
h sii trovi
t i interamente
i t
t o in
i parte
t in
i
una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell
dell'uso
uso di una attrezzatura di lavoro.
lavoro
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
( t 71 D.
(art.
D lgs
l 81/08)
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature idonee al lavoro da svolgere ai fini della sicurezza e
della salute.
salute
- Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che
possano essere utilizzate p
per operazioni
p
e
dette attrezzature p
secondo condizioni per le quali non sono adatte.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(art 71 D.
(art.
D lgs 81/08)
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell
nell'ambiente
ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi
i hi derivanti
d i
i da
d interferenze
i
f
con le
l altre
l
attrezzature già
ià
in uso
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
( t 71 D.
(art.
D lgs
l 81/08)
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
A) le attrezzature di lavoro siano:
1 installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d
1.
d’uso;
uso;
2.oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
t
tempo
l rispondenza
la
i
d
aii requisiti
i iti di sicurezza;
i
3.assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza;
)
curati la tenuta e l’aggiornamento
gg
del registro
g
di controlli
B)siano
delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è tenuto
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
(art. 20 D. lgs 81/08)
Art. 20 lett. h. I lavoratori si sottopongono ai programmi di
formazione o di addestramento eventualmente organizzati
g
dal
datore di lavoro.
Art 20 lett.
lett c.
c I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione conformemente all'informazione, alla
formazione ed all'addestramento ricevuti.
- I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o
al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato
nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
disposizione.
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Nuova Direttiva Macchine:
Con D.lgs
D lgs 17/2010 è entrata in vigore
vigore, a partire
dal 6/03/2010, anche in Italia la nuova
Direttiva macchine 2006/42/CE
2006/42/CE.
Tra gli argomenti di maggiore rilievo della
Direttiva va sottolineato il significato della
Marcatura CE
CE.
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OBBLIGO DEL FABBRICANTE O DI CHI IMMETTE
la MACCHINA NEL MERCATO EUROPEO
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate
tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza
(o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell
nell'
Unione Europea.
Il simbolo CE significa "Conformité Européenne", ed indica che il prodotto che lo
porta è conforme ai requisiti
p
q
essenziali p
previsti da Direttive in materia di sicurezza,,
sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.
Possono essere commercializzate e messe in servizio solamente le macchine per
le quali il fabbricante attesti la conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva
Macchine e di tutte le altre Direttive applicabili alla macchina stessa.
Tale attestazione avviene tramite:
-la redazione della Dichiarazione di conformità
- Marcatura CE
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La dichiarazione di conformità
-E’ il documento ufficiale con cui il costruttore dichiara la conformità della macchina interessata
ai requisiti essenziali delle Direttive macchine e delle eventuali altre Direttive pertinenti,
richiamandole con completezza e, possibilmente, con le indicazioni dei recepimenti legislativi
nazionali;
-può
ò essere redatta
d tt solo
l quando
d sia
i stato
t t costituito
tit it il FASCICOLO TECNICO DELLA
COSTRUZIONE;
- deve essere redatta nella stessa lingua
g
della Istruzione p
per l’uso e q
quando necessario deve
essere accompagnata da una traduzione nella lingua dell’utilizzatore;
-è essenziale che venga indicato chiaramente il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo
mandatario;
-deve inoltre contenere le informazioni di carattere generale della fornitura, i dati identificativi e
tecnici della macchina, nonché la dichiarazione del costruttore;
-è il documento in completa la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ la data e la firma;
- rappresenta una formale assunzione di responsabilità della conformità della macchina ai
requisiti essenziali applicabili da parte del fabbricante o del suo mandatario.
mandatario
Una eccezione esiste per le macchine ad alto rischio, per le quali è necessario l'intervento di
un organismo notificato esterno che ne attesti la conformità.
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Marcatura CE
All’interno dell’Unione Europea un macchinario nuovo,
anche se di provenienza extracomunitaria, può essere
commercializzato
i li
t e messo in
i servizio
i i solo
l se provvisto
i t
della marcatura CE
Una macchina priva della marcatura CE
NON PUO’ ESSERE MESSA IN SERVIZIO
Il marchio
hi CE d
deve essere sempre b
ben visibile
i ibil ed
dè
assolutamente vietato apporre altri marchi che possano
indurre in errore circa il significato e/o la forma grafica
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OBBLIGHI DELLE IMPRESE
INSTALLATRICI
Chi installa, trasforma, amplia e fa la manutenzione, deve essere
abilitato cioè possedere i
requisiti tecnico-professionali previsti per legge
Le imprese installatrici hanno l’obbligo di eseguire
gli impianti a regola d’arte e di rilasciare al committente la
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CONFORMITÀ.
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Un lavoro è fatto a “regola
“regola d’arte”
d’arte” quando sono state seguite le
norme UNI e CEI
CEI,, oltre la legislazione tecnica vigente
vigente..
Per ciascuna tipologia di impianto, le relative norme tecniche
fissano i requisiti necessari ai fini del mantenimento della
sicurezza, tra cui:
- materiali
- caratteristiche di progettazione e di esecuzione
- tempistica e modalità della manutenzione
manutenzione, della quale va
tenuta documentazione.
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UNI
-Ente Nazionale italiano di UnificazioneE’ l’organismo nazionale
na ionale italiano di normazione
norma ione
Svolge attività di normazione in tutti i settori industriali,
commerciali e del terziario
ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza
del
CEI –Comitato elettrotecnico italiano-
CEI
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