CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5461
Transcript
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5461
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5461/02 DEFINIZIONI: Aderente/Assicurato: la persona fisica, cliente della Contraente, che ha aderito alla Polizza e per la quale è prestata l’assicurazione. Assicuratore – Compagnia: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Attestato di Assicurazione: documento emesso dalla Compagnia che attesta la conclusione del contratto per effetto del consenso telefonico e l’accesso alla copertura assicurativa. Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione. Contraente: Carrefour Banque S.A. – Succursale Italiana, con sede legale in via Caldera, 21, Milano, Iscritta nell’Elenco Intermediari dell’Unione Europea presso l’IVASS, n. di registrazione stato d’origine 07027516 e che propone l'adesione alle coperture su incarico della Compagnia. Convalescenza: il periodo di tempo, prescritto da un medico (curante o specialista), per il recupero dello stato di salute compromesso da un Infortunio. Data di Decorrenza: la data di adesione telefonica alle coperture assicurative, così come riportata nell’Attestato di Assicurazione. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Istituto di Cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità esclusivamente dietologiche ed estetiche. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente. Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Polizza: la Polizza Collettiva n. 5461/02 stipulata fra Contraente ed Assicuratore. Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Art. 1 Oggetto della copertura L’Assicuratore riconosce all’Assicurato, alle condizioni di cui all’art. 5, le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo: - Diaria da Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio; - Diaria da Convalescenza successiva a Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio. Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa È assicurabile la persona fisica, di età, al momento dell’adesione, non superiore ai 65 anni. Si aderisce alla Polizza prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata di collocamento e scegliendo in quella sede, alternativamente, l’opzione “LIGHT” oppure “PLUS” le quali danno diritto a Prestazioni di differente ammontare. Art. 3 Decorrenza e cessazione delle garanzie Art. 3.1 Decorrenza delle garanzie Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza così come riportato nell’Attestato di Assicurazione. Il primo addebito del Premio non avverrà prima di 30 giorni dalla Data di Decorrenza. Art. 3.2 Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha una durata annuale e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, ove l’Aderente o l’Assicuratore non abbiano manifestato la propria volontà di disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dall’Aderente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della prima annualità, ovvero delle successive scadenze annuali. La Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’indirizzo comunicato dall’Aderente, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima annualità, ovvero delle successive scadenze annuali. Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa ha in ogni caso termine, senza alcun rinnovo automatico: - alla prima scadenza annuale successiva al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato; - alla prima ricorrenza annuale successiva alla cessazione della Polizza Collettiva stipulata tra la Compagnia e la Contraente; - in caso di pagamento del Premio mediante addebito in conto corrente bancario, dalla Data di Decorrenza, ove l’Assicurato non abbia provveduto all’inoltro all’Assicuratore, entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza medesima, del Mandato SDD, debitamente compilato e sottoscritto e della fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità. Art. 4 Diritto di recesso L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione telefonica alla Compagnia al numero indicato sull’Attestato di Assicurazione oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif – Back Office Protezione – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione telefonica o della spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Aderente del Premio eventualmente già corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso. Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative 5.1 Diaria da Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio (a) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (b) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all’art. 6, il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio. (c) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta pari ad un ____________________ Pagina 1 di 4 giorno. (d) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all’art. 8 “Massimali”, l’Assicuratore, perdurando il Ricovero Ospedaliero al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde: • in caso di scelta dell’opzione LIGHT, un'Indennità pari a Euro 50,00 per ogni giorno di Ricovero Ospedaliero; • in caso di scelta dell’opzione PLUS, un'Indennità pari a Euro 80,00 per ogni giorno di Ricovero Ospedaliero. 5.2 Diaria da Convalescenza successiva a Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio (a) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (b) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all’art. 6, il rischio coperto è la necessità di Convalescenza successiva al Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio indennizzabile ai termini del precedente art. 5.1. (c) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a tre giorni. (d) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all’art. 8 “Massimali”, l’Assicuratore, perdurando la Convalescenza al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde: • in caso di scelta dell’opzione LIGHT, un'Indennità pari a Euro 50,00 per ogni giorno di Convalescenza; • in caso di scelta dell’opzione PLUS, un'Indennità pari a Euro 80,00 per ogni giorno di Convalescenza. Art. 6 Esclusioni L’assicurazione non è operante per i Sinistri occorsi nello svolgimento dei seguenti lavori e attività: a) manipolazione di esplosivi o materiale pirotecnico; trasporto di esplosivi; lavoro che preveda il trattamento di materiale radioattivo; lavoro presso raffinerie; b) detenzione, uso o manipolazione di armi, salvo l’uso sportivo o per la caccia, nel rispetto delle norme di legge che ne regolano l’utilizzo; c) lavoro in corpi militari, di polizia e vigili del fuoco, limitatamente ai servizi esterni non d’ufficio; esercitazioni, incarichi o missioni effettuati a seguito di richiamo dal congedo; d) lavoro ad altezze superiori a 20 metri; attività di demolizione di edifici; lavori nel sottosuolo (es. cave, miniere, pozzi, gallerie, ecc.), attività speleologica; lavori su piattaforme off-shore o in alto mare in genere; attività subacquee (es. palombaro, sommozzatore); e) attività circensi, attività acrobatiche e di collaudo di mezzi a motore; f) lavoro di guida di alta montagna; g) attività sportiva professionistica (gare, prove e allenamenti). Tutte le coperture sono inoltre escluse nelle seguenti circostanze o condizioni: h) Infortuni già verificatisi alla Data di Decorrenza dell’assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; i) atti dolosi compiuti o tentati dal Cliente; j) Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata e non, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, l’occupazione militare e l’invasione, salvo che si tratti di Infortuni verificatisi all’estero nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto il Cliente sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; k) Sinistri che siano diretta conseguenza dell’uso di stupefacenti o di medicine per motivi non terapeutici o dello stato di ebbrezza di cui all’art. 186 D.Lgs 285/92 o di ubriachezza; l) Sinistri conseguenti ad incidente aereo, se il Cliente viaggia a bordo di velivolo non di voli di linea regolari, esercitato ad esempio da aeroclubs o società private di lavoro aereo; m) viaggi su aeromobili di società o aziende di lavoro aereo, per voli diversi dal trasporto pubblico e privato passeggeri; uso di aeromobili di aeroclubs; n) Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o radioattività, comunque sviluppatasi; o) Sinistri derivanti da sostanze biologiche o chimiche utilizzate per finalità di terrorismo; p) Sinistri conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora il Cliente possa dimostrare di essere stato, al momento dell’Infortunio, in possesso dei requisiti per il rinnovo; q) Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta (bobsleigh), rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore; r) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: alpinismo con scalate fino al 3° grado della scala UIAA effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado della scala UIAA comunque effettuato, arrampicata libera, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci e snowboard estremo, sci alpinismo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing, canyoning (torrentismo), snowrafting, skeleton e slittino, motoslitta, acquascooter e similari, regate o traversate in alto mare in solitaria; s) pratica di sport aerei in genere e del volo dal diporto e sportivo (es. ultraleggeri, paracadutismo, deltaplano, parapendio, volo a vela); t) partecipazione, anche come passeggero, a gare, corse, esibizioni di velocità o su pista, e relative prove, allenamenti, con qualsiasi mezzo o natante a motore, salvo si tratti di regolarità pura; u) Infortuni che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; v) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche; w) ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. Art. 7 Beneficiari delle prestazioni Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni è l’Aderente/Assicurato. Art. 8 Premi dell'assicurazione 8.1 Premio Il Premio è annuale ed è frazionato in 12 (dodici) rate mensili di pari importo. L’ammontare delle rate mensili, come di seguito indicato è differente in relazione all’opzione prescelta in fase di adesione: OPZIONE PLUS OPZIONE LIGHT 18,00 Euro mensili 15,00 Euro mensili Il Premio mensile è indicato sull’Attestato di Assicurazione ed è ____________________ Pagina 2 di 4 comprensivo delle imposte di assicurazione, attualmente pari al 2,50% del premio imponibile. Il pagamento del Premio avverrà tramite addebito su carta di credito (accettata dalla Compagnia) o, laddove richiesto dall’Aderente, tramite addebito diretto sul conto corrente bancario dell’Aderente stesso. La modalità di pagamento prescelta e le coordinate bancarie fornite al momento dell’adesione non potranno essere modificate in corso di contratto. In caso di mancato buon esito dell’addebito della prima rata di Premio (anche per impossibilità di servirsi del mezzo di pagamento indicato dall’Aderente tra quelli possibili), dopo il termine previsto di 30 giorni, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 della data del pagamento di quanto dovuto. In caso di mancato buon esito, dell’addebito delle rate di Premio successivo al primo, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto. Mancando il pagamento di quanto dovuto, l’assicurazione è risolta di diritto qualora la Compagnia, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei Premi successivi, non agisce per la riscossione. In tal caso la Compagnia ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. 8.2 Clausola di revisione del premio La Compagnia si riserva il diritto di variare l’importo del premio assicurativo qualora, valutando i dati statistici di riferimento, venga accertato un andamento tecnico negativo della Polizza. Le variazioni di premio verranno applicate solo al momento del rinnovo annuale della copertura. La Compagnia invierà all’Assicurato la comunicazione di variazione del premio con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale della copertura. L’Assicurato che non accetti tale variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura alla scadenza annuale. Il recesso deve essere comunicato alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della copertura a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 9 Massimali Per ciascun Assicurato la prestazione massima garantita dall’Assicuratore, come di seguito indicato, è differente in relazione all’opzione prescelta in fase di adesione. - Opzione LIGHT - per la garanzia Diaria da Ricovero Ospedaliero: l’Indennità giornaliera pari a Euro 50,00 viene riconosciuta fino ad un numero massimo di 60 Indennità per anno; - per la garanzia Diaria da Convalescenza: l’Indennità giornaliera pari a Euro 50,00 viene riconosciuta fino ad un numero massimo di 10 Indennità per anno. - Opzione PLUS - per la garanzia Diaria da Ricovero Ospedaliero: l’Indennità giornaliera pari a Euro 80,00 viene riconosciuta fino ad un numero massimo di 60 Indennità per anno; - per la garanzia Diaria da Convalescenza: l’Indennità giornaliera pari a Euro 80,00 viene riconosciuta fino ad un numero massimo di 10 Indennità per anno. Art. 10 Denuncia dei Sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 30329810. L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 02.77224.484 (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00). Ai fini della liquidazione dei sinistri dovrà essere consegnata all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l’Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici. I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'Assicuratore): Ricovero Ospedaliero: lettera di dimissione e copia della cartella clinica relativa al Ricovero Ospedaliero. Convalescenza: certificato medico, rilasciato dal medico curante o dallo specialista, riportante la prescrizione della Convalescenza. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre: sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore medesimo. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Art. 11 Liquidazione dei Sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione. Art. 12 Legge applicabile e lingua del contratto La legge applicabile alla Polizza è quella italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano. Art. 13 Comunicazioni Fatto salvo quanto specificato nell’art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Back Office Protezione – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 30329809. Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato ovvero qualora l’Aderente abbia concesso l’autorizzazione, all’indirizzo e-mail specificato. La Compagnia, nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione. Art. 14 Cessione dei diritti L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Art. 16 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della Polizza, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto. Art. 17 Reclami ____________________ Pagina 3 di 4 Reclami all’Impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo,15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail [email protected] Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito. Reclami all’IVASS I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net); all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banquefrance.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html. Art. 18 Tutela dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Aderente, dell’Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede delle Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffondono i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15, 20132 Milano; e-mail [email protected] ____________________ Pagina 4 di 4