06-023 Comodato Ostello Valle Imperina
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06-023 Comodato Ostello Valle Imperina
N. 23/2006 del Reg. Delibere VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Seduta Ordinaria Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Rivamonte Agordino per la concessione in comodato all’Ente Parco, in via sperimentale, per la durata di un anno, del fabbricato denominato “Ostello Imperina”. L’anno duemilasei il giorno 11 del mese di ottobre presso il comando stazione del C.T.A. del Corpo Forestale dello Stato di Candaten – Comune di Sedico, previo invito del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente, composto dai signori: PRESIDENTE DE ZORDO Guido Presente CONSIGLIERI REVISORI DEI CONTI BRAMBILLA Alberto CALDART Gabriele COLLESELLI Alberto DE CIAN Sergio DE FEO Fausta DE MENECH Roger DE ROCCO Roberto FOA’ Augusto LAZZARETTI Roberto MORO Renato SBURLINO Giovanni VACCARI Gianvittore presenti n. 7 assenti n. 6 Presente Presente Presente Presente Presente Presente Assente Assente Assente Assente Assente Assente DI TOMMASO Vincenzo BELLAN Silvana ZATTA Rosanna presenti n. 2 Presente Presente Assente assenti n. 1 Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dell’Ente Parco, dott. V.N. Martino. Partecipa il Presidente della Comunità del Parco, sig. Sergio Reolon. Il prof. Guido De Zordo, in qualità di Presidente dell’organo consiliare, constatata l’esistenza del quorum richiesto dallo Statuto per la validità delle sedute, dichiara aperta la sessione dei lavori ed invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. Dopo il dibattito di cui al relativo verbale, il Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione. Delibera n. 23/2006. Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Rivamonte Agordino per la concessione in comodato all’Ente Parco, in via sperimentale, per la durata di un anno, del fabbricato denominato “Ostello Imperina”. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Premesso che esiste una vasta area sita all’interno del Comune di Rivamonte Agordino a confine con il torrente Cordevole in località “Valle Imperina”, in parte compresa nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, denominata “ex Centro Minerario di Valle Imperina”. Preso atto che l’area così individuata è stata acquisita dal Comune di Rivamonte Agordino in data 22 dicembre 1988 con atto di compravendita rogato dall’allora Segretario Comunale, prot. n. 3273, rep. n. 305, e iscritta al patrimonio disponibile del Comune stesso. Dato atto che tale area, la quale ha rappresentato il principale centro minerario della Serenissima Repubblica di Venezia, riporta i resti di un antico tessuto edilizio-industriale, che ha subito nel corso dei secoli continue trasformazioni connesse all’evolversi dei metodi di estrazione e lavorazione della pirite cuprifera. Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark Considerato che il centro minerario, da tempo dismesso nella sua funzione estrattiva e produttiva, a partire dalla metà dagli anni Novanta è stato oggetto di un rilevante progetto di ristrutturazione, che ha visto il coinvolgimento di numerose pubbliche Amministrazioni (Regione Veneto, Comunità Montana Agordina, Comune di Rivamonte Agordino, Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Genio Civile di Belluno), finalizzato al conseguimento di un duplice obiettivo, culturale ed economico, essendo il recupero del sito di Valle Imperina quale monumento di archeologia industriale importante volano per la crescita turistica del territorio agordino. Dato atto che in dieci anni sono stati realizzati numerosi interventi sugli immobili che compongono il centro minerario, alcuni dei quali sono stati da tempo ultimati, come, per es., quelli concernenti il fabbricato “ex Magazzini”, ora adibito a Ostello della Gioventù, e il fabbricato “ex Centrale Idroelettrica”, ora adibito a Centro Visitatori del Parco. Preso atto che da anni il Comune di Rivamonte Agordino ha dato in gestione l’Ostello predetto, denominato “Ostello Imperina”, all’A.I.G., Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, fino all’ultimo rinnovo annuale datato 19 settembre 2005 e destinato a venire a scadenza il prossimo 20 ottobre. \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 2 Rilevato che di recente il Comune di Rivamonte Agordino ha più volte manifestato l’intenzione di affidare, in via sperimentale, all’Ente Parco la gestione dell’Ostello con la formula del comodato per il momento limitato ad un solo anno, salva la possibilità di rinnovarlo alla scadenza secondo il buon esito dell’esperienza (vedasi lettera prot. n. 3270 del 26.06.2006 e successiva lettera prot. n. 4334 del 14.09.2006), chiedendo all’Ente di predisporre uno schema di contratto da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale. Considerato che tale decisione si inserisce nel quadro di un più ampio disegno volto ad attribuire in futuro all’Ente Parco la gestione dell’intero complesso minerario, tant’è che con una deliberazione di Consiglio comunale di settembre 2006 il Comune di Rivamonte ha votato per l’inserimento di tutta l’area sulla quale insiste il Centro all’interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Visto lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. Ritenuto che esso risponde all’interesse comune delle Amministrazioni contraenti di valorizzare l’immobile oggetto di comodato sia nei suoi aspetti culturali che in quelli più propriamente economici. Preso atto che detto articolato ha incontrato l’approvazione, sia pure non ancora formalizzata con apposita delibera, da adottarsi nella prima seduta utile, dell’Amministrazione comunale di Sovramonte, come comunicato con lettera, a firma del Sindaco, prot. n. 4607 del 5 ottobre 2006. Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 4. Visto lo Statuto dell’Ente Parco. Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark Visto il Regolamento di organizzazione dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 6 del 19 gennaio 2001, art. 3, co. 1, lett. j), secondo il quale il Consiglio Direttivo del Parco “autorizza il Direttore a stipulare con i soggetti proprietari contratti di comodato o di concessione in uso di beni immobili necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente Parco”. Acquisito altresì il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico contabile dell’atto. Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti, delibera \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 3 per le ragioni di cui in premessa, 1. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, per la concessione in comodato all’Ente Parco, in via sperimentale, per la durata di un anno, del fabbricato denominato “Ostello Imperina”, comprese le modifiche formali e le necessarie integrazioni che l’Amministrazione contraente intenderà apportarvi; 2. di trasmettere la presente deliberazione con l’allegato schema di contratto al Comune di Rivamonte Agordino per la sua necessaria approvazione da parte della Giunta comunale; 3. di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco a sottoscrivere il contratto di comodato, una volta intervenuta l’approvazione di cui al punto 2; 4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le verifiche di competenza; 5. di pubblicare la presente deliberazione all’albo dell’Ente Parco per quindici giorni consecutivi. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Visto lo Statuto dell’Ente Parco, art. 11, co. 2, il quale dispone che “Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.”; Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark Considerato che vi è l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire la consegna dell’immobile, necessaria al fine del perfezionamento del contratto di comodato, alla scadenza del precedente contratto con l’A.I.G., che, come specificato in premessa, interviene in data 20 ottobre 2006, quindi in un momento antecedente al normale esaurirsi della fase integrativa dell’efficacia dei provvedimenti del Consiglio Direttivo, coincidente con il sedicesimo giorno dalla pubblicazione delle deliberazioni all’albo dell’Ente. Con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti, delibera 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 4 Allegato alla deliberazione n. 23 del 11 ottobre 2006 SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO Provincia di Belluno Prot. n. _________ Rep. n. _________ OGGETTO: Contratto di concessione in comodato per un anno all’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi del fabbricato ex Magazzini, facente parte del complesso immobiliare denominato “ex Centro Minerario di Valle Imperina”, ora adibito ad Ostello della Gioventù (“Ostello Imperina”). L’anno duemilasei, il giorno ________ del mese di ottobre, alle ore _________, presso _________________________, avanti a me, dott. _____________________, Segretario del Comune di Rivamonte Agordino, autorizzato per legge a ricevere gli atti nell’interesse del Comune, sono personalmente comparsi i sigg.ri: Luigi Fossen, nato a Belluno, il 08.10.1959, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Rivamonte Agordino, in via Roma, 1, il quale agisce in nome per conto ed interesse del Comune di Rivamonte Agordino, che rappresenta quale responsabile del Servizio Tecnico - Cod. Fisc. 00149750259; Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark Vitantonio Martino, nato a Martina Franca (TA), il 31.03.1960, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, p.le A. e L. Zancanaro, 1, Feltre (BL), il quale agisce in nome per conto ed interesse dell’Ente Parco, che rappresenta quale Direttore, giusta nomina disposta con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. DEC/DPN/291 del 25.02.2005 - Cod. Fisc. 91005860258. I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica a contrarre, io Segretario Comunale sono personalmente certo, dichiarano espressamente, d’accordo fra loro e con il mio consenso, di rinunciare all’assistenza dei testimoni. • • • Premesso che esiste una vasta area sita all’interno del Comune di Rivamonte Agordino a confine con il torrente Cordevole in località “Valle Imperina”, in parte compresa nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, denominata “ex Centro Minerario di Valle Imperina”; che l’area così individuata è stata acquisita dal Comune di Rivamonte Agordino in data 22 dicembre 1988 con atto di compravendita rogato dall’allora Segretario Comunale, prot. n. 3273, rep. n. 305, e iscritta al patrimonio disponibile del Comune stesso; che tale area, la quale ha rappresentato il principale centro minerario della Serenissima Repubblica di Venezia, riporta i resti di un antico tessuto edilizio-industriale, che ha subito nel corso dei secoli continue \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 5 • • • • • Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark • • trasformazioni connesse all’evolversi dei metodi di estrazione e lavorazione della pirite cuprifera; che il centro minerario, da tempo dismesso nella sua funzione estrattiva e produttiva, a partire dalla metà dagli anni Novanta è stato oggetto di un rilevante progetto di ristrutturazione, che ha visto il coinvolgimento di numerose pubbliche Amministrazioni (Regione Veneto, Comunità Montana Agordina, Comune di Rivamonte Agordino, Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Genio Civile di Belluno), finalizzato al conseguimento di un duplice obiettivo, culturale ed economico, essendo il recupero del sito di Valle Imperina quale monumento di archeologia industriale importante volano per la crescita turistica del territorio agordino; che in dieci anni sono stati realizzati numerosi interventi sugli immobili che compongono il centro minerario, alcuni dei quali sono stati da tempo ultimati, come, per es., quelli concernenti il fabbricato “ex Magazzini”, ora adibito a Ostello della Gioventù, e il fabbricato “ex Centrale Idroelettrica”, ora adibito a Centro Visitatori del Parco; che da anni il Comune di Rivamonte Agordino ha dato in gestione l’Ostello predetto, denominato “Ostello Imperina”, all’A.I.G., Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, fino all’ultimo rinnovo annuale datato 19 settembre 2005 e destinato a venire a scadenza il prossimo 20 ottobre; che di recente il Comune di Rivamonte Agordino ha più volte manifestato l’intenzione di affidare, in via sperimentale, all’Ente Parco la gestione dell’Ostello con la formula del comodato per il momento limitato ad un solo anno, salva la possibilità di rinnovarlo alla scadenza secondo il buon esito dell’esperienza (vedasi lettera prot. n. 3270 del 26.06.2006 e successiva lettera prot. n. 4334 del 14.09.2006), chiedendo all’Ente di predisporre uno schema di contratto da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale; che tale decisione si inserisce nel quadro di un più ampio disegno volto ad attribuire in futuro all’Ente Parco la gestione dell’intero complesso minerario, tant’è che con deliberazione di Consiglio comunale n. ___ del ____ .09.2006 il Comune di Rivamonte ha votato per l’inserimento di tutta l’area sulla quale insiste il Centro all’interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; che l’Ente Parco, con deliberazione di Consiglio Direttivo n. ____ del 11.10.2006, agli atti dell’Amministrazione, ha accettato l’impegno di assumere la gestione dell’Ostello con lo scopo di valorizzarlo sia nei suoi aspetti culturali che in quelli più propriamente economici, approvando lo schema predetto e dando mandato al Direttore dell’Ente di sottoscrivere il futuro contratto di comodato annuale; che, a sua volta, il Comune di Rivamonte, con deliberazione di Giunta n. _____ del _____ .10.2006, ha approvato lo schema di contratto in questione dando mandato al responsabile del Servizio Tecnico di sottoscriverlo, una volta trasfuso in formale negozio giuridico. Volendosi ora tradurre in forma pubblica amministrativa quanto convenuto e stabilito tra le parti, e nella intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 6 Art. 1 Oggetto del contratto. 1. Il Comune di Rivamonte Agordino, di seguito denominato comodante, nella persona del responsabile del Servizio Tecnico, come sopra emarginato, concede in comodato all’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, di seguito denominato comodatario, che accetta, allo scopo di servirsene per l’uso convenuto, il fabbricato ex Magazzini, facente parte del complesso immobiliare denominato “ex Centro Minerario di Valle Imperina”, ora adibito ad Ostello della Gioventù (“Ostello Imperina”), così individuato: fabbricato censito al NCEU - Partita n. 244, Fg. _____, Mapp. ________, Cat. ______, Vani ______. 2. L’immobile viene consegnato con tutte le pertinenze di cui è dotato, salvo quelle di proprietà della Comunità Montana Agordina, per la disposizione delle quali si rinvia ad apposito accordo con l’Ente proprietario. 3. Dell’avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale in cui si darà atto dello stato di conservazione dell’immobile; al verbale sarà allegato l’inventario delle attrezzature, arredi e altre dotazioni consegnati al comodatario. Art. 2 Destinazione d’uso del bene. 1. L’immobile viene dato in gestione con l’esclusiva destinazione ad Ostello della Gioventù, restando espressamente vietato ogni altro uso incompatibile con la predetta destinazione e salvo diverso accordo con il comodante. 2. È consentito lo svolgimento da parte del comodatario, anche per il tramite di un gestore terzo, di attività culturali, divulgative e promozionali compatibili con le sue finalità istituzionali. 1 Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark 2 Art. 3 Durata. Il presente comodato è stipulato per la durata di 1 (un) anno dalla data del verbale di consegna dell’immobile. Alla scadenza, l’immobile dovrà essere restituito al comodante, salvo rinnovo da concordare prima di tale momento. Le parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, co. 2, del Codice Civile, che il comodante non potrà richiedere la restituzione dell’immobile prima di tale scadenza. Art. 4 Patto di accollo del fortuito e stima del bene. 1. Il rischio del perimento, totale o parziale, del bene concesso in comodato, e delle relative pertinenze, è a carico del comodatario, anche se dovuto a causa allo stesso non imputabile. 2. Ai soli effetti di cui all’art. 1806 del Codice Civile, si conviene che il valore del fabbricato oggetto del presente comodato, comprensivo di tutto il suo contenuto, è pari a euro ______ (_______________________________). 3. Il comodatario potrà, a sua discrezione, assicurare il fabbricato con le pertinenze contro i danni da incendio, scoppio ed altre calamità; in tal caso, la polizza dovrà essere vincolata a favore del comodante, anche agli effetti degli articoli 1259 e 1920 del Codice Civile. \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark Art. 5 Diritti ed obblighi del comodatario. Il comodatario non potrà utilizzare l’immobile concesso in comodato per usi diversi da quelli convenuti; esso ha il diritto di gestire l’Ostello tramite un soggetto terzo, ma non potrà concedere a terzi, a qualunque titolo, il godimento dello stesso, senza il consenso del comodante. Il comodatario ha altresì il diritto di fare propri tutti gli introiti derivanti dalla gestione del bene dato in comodato. Il comodatario dovrà custodire e conservare li bene concesso in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, e mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto; saranno a suo carico le spese di utenza dell’immobile, ed a tal fine il comodatario si obbliga a stipulare al più presto i contratti di somministrazione relativi ai servizi essenziali (acqua, elettricità, gas, telefono, asporto rifiuti), ovvero a chiedere la voltura a suo nome di quelli esistenti, rimborsando comunque al comodante l'importo delle bollette che si riferiscano al periodo successivo alla materiale consegna del bene. Il comodatario avrà altresì l'obbligo di sostenere le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 1808, co. 2, del Codice Civile, cura e custodia del bene dato in comodato, il quale comunque, essendo di recente ristrutturazione, si trova in buono stato di conservazione ed idoneo all'uso per il quale è stato concesso, reputandosi pertanto che le suddette spese saranno di modesta entità in relazione alla durata del comodato stesso e restando escluso in modo tassativo che le prestazioni a carico del comodatario costituiscano corrispettivo dell'attribuzione del godimento dell’immobile. Per la disciplina degli obblighi del comodatario, come sopra assunti, le parti rinviano alle disposizioni del Codice Civile in tema di obbligazioni (artt. 1173 e seguenti). È fatto divieto al comodatario di effettuare addizioni e modifiche sull’immobile; in caso contrario, alla scadenza del contratto il comodante potrà, a sua scelta, o ritenere le addizioni senza pagamento di alcun compenso, ovvero chiedere la rimessione in pristino. Nell'ipotesi in cui siano apportati miglioramenti, si applica il disposto dell'art. 1592 del Codice Civile, al quale le parti fanno espresso rinvio. Art. 6 Diritti ed obblighi del comodante. 1. Il comodante deve permettere al comodatario il godimento dell’immobile in oggetto, ed è tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica sul bene, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del comodatario. Sarà anche tenuto a restituire al comodatario l’immobile, ove questi ne perdesse, per qualsiasi motivo, la detenzione e sia in potere del comodante di ripristinarla. 2. Il comodante non garantisce invece l'idoneità del bene all'uso a cui è destinato; esso dovrà peraltro avvertire il comodatario di eventuali vizi della cosa comodata che siano a sua conoscenza, rispondendo in caso contrario dei danni che ne derivino, ai sensi dell'art. 1812 del Codice Civile. Il comodatario dichiara comunque di aver già preso visione dell’immobile, di averlo riscontrato idoneo all'uso pattuito, e di rinunziare ad ogni garanzia \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 8 3. 4. 5. 6. Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark per i vizi occulti, salvo quanto disposto dall'art. 1812 sopra citato, e salvo il disposto dell'art. 1229 del Codice Civile. Con gli stessi limiti, il comodatario rinunzia altresì a qualsiasi garanzia da parte del comodante per molestie di fatto o di diritto da parte di terzi. In tutti i manifesti, le locandine, i filmati, le riproduzioni fotografiche e multimediali, gli stampati, il materiale divulgativo e scientifico, i libri, i biglietti e i tickets pubblicati e, in genere, in tutte le iniziative che avranno ad oggetto l’Ostello “Imperina” promosse o sponsorizzate dal comodatario dovrà sempre comparire, con le stesse dimensioni e caratteristiche della denominazione e del logo del comodatario, anche la denominazione e lo stemma del Comune di Rivamonte Agordino. In occasione di presentazioni, manifestazioni o eventi in genere che si tengono presso l’Ostello, ovvero altrove ma aventi ad oggetto l’Ostello stesso o, più in generale, il sito di Valle Imperina, dovrà essere invitata l’Amministrazione comunale di Rivamonte Agordino in persona del suo Sindaco pro tempore, o di un suo delegato. Nelle tabelle d’accesso o entrata al sito di Valle Imperina e in tutte le segnalazioni sia esterne che interne al perimetro del sito stesso dovrà essere riportata l’indicazione del nome e dello stemma del Comune di Rivamonte Agordino. In caso di posizionamento di segnali o cartelli su strade e sentieri che collegano l’Ostello con le restanti parti del territorio comunale, questi dovranno contenere l’indicazione del Comune e delle località comunali raggiungibili. In ogni caso, all’interno del sito il comodante potrà installare a sue spese segnali e cartelli, bacheche e indicazioni, dislocati in luoghi di visibilità che saranno concordati con il comodatario, rispettando, per quanto possibile, la uniformità della tipologia della segnaletica adottata. Al comodante è riservata la possibilità di usufruire dell’immobile per riunioni, incontri e convegni, in numero di _______ volte all’anno da concordare con il comodatario, senza corrispettivo per l’uso delle strutture e con rimborso delle sole spese dei consumi. Art. 7 Responsabilità 1. Il comodatario è responsabile dei danni cagionati dalla cosa data in comodato, salva la responsabilità per rovina di edificio di cui all’art. 2053 del Codice Civile, che resta in capo al comodante. 2. Sul comodatario grava ogni responsabilità per mancata osservanza della vigente normativa statale e regionale che disciplina, sotto ogni aspetto (sanitario, commerciale, urbanistico, fiscale), la gestione di strutture ricettive classificate come Ostelli della Gioventù. 3. Il comodatario risponde in solido con il gestore dei danni cagionati agli utenti dell’Ostello per fatto illecito proprio o dei suoi soci, dipendenti o collaboratori. 1 Art. 8 Scioglimento del rapporto. Il comodante potrà recedere anticipatamente dal presente contratto in caso di inadempimento grave del comodatario alle obbligazioni assunte a norma degli articoli precedenti, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni. A seguito del recesso, il comodatario dovrà restituire \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 9 2 3 Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark immediatamente l’immobile, intendendosi decaduto dal beneficio del termine di cui al successivo co. 2. Resta espressamente esclusa, in ogni caso, la disciplina del contratto con prestazioni corrispettive, e, in particolare, l’applicazione dell'art. 1460 del Codice Civile. Il comodatario potrà recedere liberamente dal presente contratto, essendo il termine per la restituzione stabilito a suo esclusivo favore, ai sensi dell'art. 1184 del Codice Civile; in tal caso, il comodante sarà obbligato a ricevere immediatamente la restituzione dell’immobile. Il recesso, sia del comodante che del comodatario, è atto unilaterale recettizio, e dovrà essere comunicato alla controparte, unitamente all'eventuale preavviso con richiesta di restituzione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 9 Controversie. 1. Tutte le controversie relative al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Belluno. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto entro un congruo termine. 2. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale e secondo diritto. Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge. 3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis del Codice di Procedura Civile, il lodo arbitrale pronunciato per la decisione della controversia avrà natura di negozio giuridico privato, e le parti riconoscono sin d'ora la decisione degli arbitri quale manifestazione della loro stessa volontà contrattuale, conferendo ai medesimi arbitri il relativo potere di rappresentanza, e quindi di stipulare, in loro nome e conto, il negozio arbitrale. È escluso in ogni caso il deposito del lodo irrituale in cancelleria. Art. 10 Spese. 1. Tutte le spese del presente atto, comprese quelle di bollatura e di registrazione, sono a carico del comodatario. Art. 11 Norma finale. 1. Per quanto non previsto dal presente contratto si osserva la disciplina del Codice Civile in materia di comodato di bene immobile. Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto che, da me redatto con sistema informatico, occupa n. _____ fogli e quanto del presente di carta resa legale, e viene letto ad alta ed intelligibile voce alle parti, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono in calce e a margine in segno di piena e incondizionata accettazione. \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 10 IL COMODANTE per il Comune di Rivamonte IL RESPONSABILE Geom. Luigi Fossen IL COMODATARIO per l’Ente Parco IL DIRETTORE dott. Vitantonio Martino IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE _________________________________ Piazzale Zancanaro 1 32032 Feltre (BL) C.F. 91005860258 P.IVA 00846670255 Tel. 0439/33.28 Fax 0439/33.29.99 http://dolomitipark.it [email protected] [email protected] presidente@dolomitipark \\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc pag. 11