06-023 Comodato Ostello Valle Imperina

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06-023 Comodato Ostello Valle Imperina
N. 23/2006
del Reg. Delibere
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
Seduta Ordinaria
Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Rivamonte
Agordino per la concessione in comodato all’Ente Parco, in via sperimentale, per la
durata di un anno, del fabbricato denominato “Ostello Imperina”.
L’anno duemilasei il giorno 11 del mese di ottobre presso il comando stazione del C.T.A. del Corpo
Forestale dello Stato di Candaten – Comune di Sedico, previo invito del Presidente, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’Ente, composto dai signori:
PRESIDENTE
DE ZORDO Guido
Presente
CONSIGLIERI
REVISORI DEI CONTI
BRAMBILLA Alberto
CALDART Gabriele
COLLESELLI Alberto
DE CIAN Sergio
DE FEO Fausta
DE MENECH Roger
DE ROCCO Roberto
FOA’ Augusto
LAZZARETTI Roberto
MORO Renato
SBURLINO Giovanni
VACCARI Gianvittore
presenti n. 7
assenti n. 6
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
DI TOMMASO Vincenzo
BELLAN Silvana
ZATTA Rosanna
presenti n. 2
Presente
Presente
Assente
assenti n. 1
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dell’Ente Parco, dott. V.N. Martino.
Partecipa il Presidente della Comunità del Parco, sig. Sergio Reolon.
Il prof. Guido De Zordo, in qualità di Presidente dell’organo consiliare, constatata l’esistenza del
quorum richiesto dallo Statuto per la validità delle sedute, dichiara aperta la sessione dei lavori ed
invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
Dopo il dibattito di cui al relativo verbale, il Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione.
Delibera n. 23/2006.
Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di
Rivamonte Agordino per la concessione in comodato all’Ente Parco, in via
sperimentale, per la durata di un anno, del fabbricato denominato “Ostello
Imperina”.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che esiste una vasta area sita all’interno del Comune di Rivamonte
Agordino a confine con il torrente Cordevole in località “Valle Imperina”, in parte
compresa nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi,
denominata “ex Centro Minerario di Valle Imperina”.
Preso atto che l’area così individuata è stata acquisita dal Comune di
Rivamonte Agordino in data 22 dicembre 1988 con atto di compravendita
rogato dall’allora Segretario Comunale, prot. n. 3273, rep. n. 305, e iscritta al
patrimonio disponibile del Comune stesso.
Dato atto che tale area, la quale ha rappresentato il principale centro minerario
della Serenissima Repubblica di Venezia, riporta i resti di un antico tessuto
edilizio-industriale, che ha subito nel corso dei secoli continue trasformazioni
connesse all’evolversi dei metodi di estrazione e lavorazione della pirite
cuprifera.
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Considerato che il centro minerario, da tempo dismesso nella sua funzione
estrattiva e produttiva, a partire dalla metà dagli anni Novanta è stato oggetto di
un rilevante progetto di ristrutturazione, che ha visto il coinvolgimento di
numerose pubbliche Amministrazioni (Regione Veneto, Comunità Montana
Agordina, Comune di Rivamonte Agordino, Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, Genio Civile di Belluno), finalizzato al conseguimento di un duplice
obiettivo, culturale ed economico, essendo il recupero del sito di Valle Imperina
quale monumento di archeologia industriale importante volano per la crescita
turistica del territorio agordino.
Dato atto che in dieci anni sono stati realizzati numerosi interventi sugli
immobili che compongono il centro minerario, alcuni dei quali sono stati da
tempo ultimati, come, per es., quelli concernenti il fabbricato “ex Magazzini”,
ora adibito a Ostello della Gioventù, e il fabbricato “ex Centrale Idroelettrica”,
ora adibito a Centro Visitatori del Parco.
Preso atto che da anni il Comune di Rivamonte Agordino ha dato in gestione
l’Ostello predetto, denominato “Ostello Imperina”, all’A.I.G., Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù, fino all’ultimo rinnovo annuale datato 19
settembre 2005 e destinato a venire a scadenza il prossimo 20 ottobre.
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Rilevato che di recente il Comune di Rivamonte Agordino ha più volte
manifestato l’intenzione di affidare, in via sperimentale, all’Ente Parco la
gestione dell’Ostello con la formula del comodato per il momento limitato ad un
solo anno, salva la possibilità di rinnovarlo alla scadenza secondo il buon esito
dell’esperienza (vedasi lettera prot. n. 3270 del 26.06.2006 e successiva lettera
prot. n. 4334 del 14.09.2006), chiedendo all’Ente di predisporre uno schema di
contratto da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale.
Considerato che tale decisione si inserisce nel quadro di un più ampio
disegno volto ad attribuire in futuro all’Ente Parco la gestione dell’intero
complesso minerario, tant’è che con una deliberazione di Consiglio comunale
di settembre 2006 il Comune di Rivamonte ha votato per l’inserimento di tutta
l’area sulla quale insiste il Centro all’interno del territorio del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi.
Visto lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante ed essenziale.
Ritenuto che esso risponde all’interesse comune delle Amministrazioni
contraenti di valorizzare l’immobile oggetto di comodato sia nei suoi aspetti
culturali che in quelli più propriamente economici.
Preso atto che detto articolato ha incontrato l’approvazione, sia pure non
ancora formalizzata con apposita delibera, da adottarsi nella prima seduta
utile, dell’Amministrazione comunale di Sovramonte, come comunicato con
lettera, a firma del Sindaco, prot. n. 4607 del 5 ottobre 2006.
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 4.
Visto lo Statuto dell’Ente Parco.
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Visto il Regolamento di organizzazione dell’Ente, approvato con deliberazione
di Consiglio Direttivo n. 6 del 19 gennaio 2001, art. 3, co. 1, lett. j), secondo il
quale il Consiglio Direttivo del Parco “autorizza il Direttore a stipulare con i
soggetti proprietari contratti di comodato o di concessione in uso di beni
immobili necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente
Parco”.
Acquisito altresì il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità
tecnico contabile dell’atto.
Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti,
delibera
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per le ragioni di cui in premessa,
1. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento,
del quale costituisce parte integrante ed essenziale, per la concessione in
comodato all’Ente Parco, in via sperimentale, per la durata di un anno, del
fabbricato denominato “Ostello Imperina”, comprese le modifiche formali e
le necessarie integrazioni che l’Amministrazione contraente intenderà
apportarvi;
2. di trasmettere la presente deliberazione con l’allegato schema di contratto
al Comune di Rivamonte Agordino per la sua necessaria approvazione da
parte della Giunta comunale;
3. di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco a sottoscrivere il contratto di
comodato, una volta intervenuta l’approvazione di cui al punto 2;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare per le verifiche di competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione all’albo dell’Ente Parco per quindici
giorni consecutivi.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto lo Statuto dell’Ente Parco, art. 11, co. 2, il quale dispone che “Nei casi di
urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.”;
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Considerato che vi è l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, al fine di consentire la consegna dell’immobile,
necessaria al fine del perfezionamento del contratto di comodato, alla
scadenza del precedente contratto con l’A.I.G., che, come specificato in
premessa, interviene in data 20 ottobre 2006, quindi in un momento
antecedente al normale esaurirsi della fase integrativa dell’efficacia dei
provvedimenti del Consiglio Direttivo, coincidente con il sedicesimo giorno
dalla pubblicazione delle deliberazioni all’albo dell’Ente.
Con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti,
delibera
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Allegato alla deliberazione n. 23 del 11 ottobre 2006
SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO
Provincia di Belluno
Prot. n. _________
Rep. n. _________
OGGETTO: Contratto di concessione in comodato per un anno all’Ente
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi del fabbricato ex Magazzini, facente parte
del complesso immobiliare denominato “ex Centro Minerario di Valle Imperina”,
ora adibito ad Ostello della Gioventù (“Ostello Imperina”).
L’anno duemilasei, il giorno ________ del mese di ottobre, alle ore _________,
presso
_________________________,
avanti
a
me,
dott.
_____________________, Segretario del Comune di Rivamonte Agordino,
autorizzato per legge a ricevere gli atti nell’interesse del Comune, sono
personalmente comparsi i sigg.ri:
Luigi Fossen, nato a Belluno, il 08.10.1959, domiciliato per la carica presso la
sede del Comune di Rivamonte Agordino, in via Roma, 1, il quale agisce in
nome per conto ed interesse del Comune di Rivamonte Agordino, che
rappresenta quale responsabile del Servizio Tecnico - Cod. Fisc.
00149750259;
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Vitantonio Martino, nato a Martina Franca (TA), il 31.03.1960, domiciliato per la
carica presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, p.le A. e L.
Zancanaro, 1, Feltre (BL), il quale agisce in nome per conto ed interesse
dell’Ente Parco, che rappresenta quale Direttore, giusta nomina disposta con
decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n.
DEC/DPN/291 del 25.02.2005 - Cod. Fisc. 91005860258.
I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica a contrarre, io
Segretario Comunale sono personalmente certo, dichiarano espressamente,
d’accordo fra loro e con il mio consenso, di rinunciare all’assistenza dei
testimoni.
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•
Premesso
che esiste una vasta area sita all’interno del Comune di Rivamonte
Agordino a confine con il torrente Cordevole in località “Valle Imperina”, in
parte compresa nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi,
denominata “ex Centro Minerario di Valle Imperina”;
che l’area così individuata è stata acquisita dal Comune di Rivamonte
Agordino in data 22 dicembre 1988 con atto di compravendita rogato
dall’allora Segretario Comunale, prot. n. 3273, rep. n. 305, e iscritta al
patrimonio disponibile del Comune stesso;
che tale area, la quale ha rappresentato il principale centro minerario della
Serenissima Repubblica di Venezia, riporta i resti di un antico tessuto
edilizio-industriale, che ha subito nel corso dei secoli continue
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trasformazioni connesse all’evolversi dei metodi di estrazione e
lavorazione della pirite cuprifera;
che il centro minerario, da tempo dismesso nella sua funzione estrattiva e
produttiva, a partire dalla metà dagli anni Novanta è stato oggetto di un
rilevante progetto di ristrutturazione, che ha visto il coinvolgimento di
numerose pubbliche Amministrazioni (Regione Veneto, Comunità Montana
Agordina, Comune di Rivamonte Agordino, Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, Genio Civile di Belluno), finalizzato al conseguimento di un
duplice obiettivo, culturale ed economico, essendo il recupero del sito di
Valle Imperina quale monumento di archeologia industriale importante
volano per la crescita turistica del territorio agordino;
che in dieci anni sono stati realizzati numerosi interventi sugli immobili che
compongono il centro minerario, alcuni dei quali sono stati da tempo
ultimati, come, per es., quelli concernenti il fabbricato “ex Magazzini”, ora
adibito a Ostello della Gioventù, e il fabbricato “ex Centrale Idroelettrica”,
ora adibito a Centro Visitatori del Parco;
che da anni il Comune di Rivamonte Agordino ha dato in gestione l’Ostello
predetto, denominato “Ostello Imperina”, all’A.I.G., Associazione Italiana
Alberghi per la Gioventù, fino all’ultimo rinnovo annuale datato 19 settembre
2005 e destinato a venire a scadenza il prossimo 20 ottobre;
che di recente il Comune di Rivamonte Agordino ha più volte manifestato
l’intenzione di affidare, in via sperimentale, all’Ente Parco la gestione
dell’Ostello con la formula del comodato per il momento limitato ad un solo
anno, salva la possibilità di rinnovarlo alla scadenza secondo il buon esito
dell’esperienza (vedasi lettera prot. n. 3270 del 26.06.2006 e successiva
lettera prot. n. 4334 del 14.09.2006), chiedendo all’Ente di predisporre uno
schema di contratto da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale;
che tale decisione si inserisce nel quadro di un più ampio disegno volto ad
attribuire in futuro all’Ente Parco la gestione dell’intero complesso
minerario, tant’è che con deliberazione di Consiglio comunale n. ___ del
____ .09.2006 il Comune di Rivamonte ha votato per l’inserimento di tutta
l’area sulla quale insiste il Centro all’interno del territorio del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi;
che l’Ente Parco, con deliberazione di Consiglio Direttivo n. ____ del
11.10.2006, agli atti dell’Amministrazione, ha accettato l’impegno di
assumere la gestione dell’Ostello con lo scopo di valorizzarlo sia nei suoi
aspetti culturali che in quelli più propriamente economici, approvando lo
schema predetto e dando mandato al Direttore dell’Ente di sottoscrivere il
futuro contratto di comodato annuale;
che, a sua volta, il Comune di Rivamonte, con deliberazione di Giunta n.
_____ del _____ .10.2006, ha approvato lo schema di contratto in
questione dando mandato al responsabile del Servizio Tecnico di
sottoscriverlo, una volta trasfuso in formale negozio giuridico.
Volendosi ora tradurre in forma pubblica amministrativa quanto convenuto e
stabilito tra le parti, e nella intesa che la narrativa che precede formi parte
integrante e sostanziale del presente contratto,
si conviene e si stipula quanto segue:
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Art. 1
Oggetto del contratto.
1. Il Comune di Rivamonte Agordino, di seguito denominato comodante, nella
persona del responsabile del Servizio Tecnico, come sopra emarginato,
concede in comodato all’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, di
seguito denominato comodatario, che accetta, allo scopo di servirsene per
l’uso convenuto, il fabbricato ex Magazzini, facente parte del complesso
immobiliare denominato “ex Centro Minerario di Valle Imperina”, ora adibito
ad Ostello della Gioventù (“Ostello Imperina”), così individuato: fabbricato
censito al NCEU - Partita n. 244, Fg. _____, Mapp. ________, Cat. ______,
Vani ______.
2. L’immobile viene consegnato con tutte le pertinenze di cui è dotato, salvo
quelle di proprietà della Comunità Montana Agordina, per la disposizione
delle quali si rinvia ad apposito accordo con l’Ente proprietario.
3. Dell’avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale in cui si darà atto
dello stato di conservazione dell’immobile; al verbale sarà allegato
l’inventario delle attrezzature, arredi e altre dotazioni consegnati al
comodatario.
Art. 2
Destinazione d’uso del bene.
1. L’immobile viene dato in gestione con l’esclusiva destinazione ad Ostello
della Gioventù, restando espressamente vietato ogni altro uso
incompatibile con la predetta destinazione e salvo diverso accordo con il
comodante.
2. È consentito lo svolgimento da parte del comodatario, anche per il tramite
di un gestore terzo, di attività culturali, divulgative e promozionali compatibili
con le sue finalità istituzionali.
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Art. 3
Durata.
Il presente comodato è stipulato per la durata di 1 (un) anno dalla data del
verbale di consegna dell’immobile. Alla scadenza, l’immobile dovrà essere
restituito al comodante, salvo rinnovo da concordare prima di tale
momento.
Le parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, co. 2, del
Codice Civile, che il comodante non potrà richiedere la restituzione
dell’immobile prima di tale scadenza.
Art. 4
Patto di accollo del fortuito e stima del bene.
1. Il rischio del perimento, totale o parziale, del bene concesso in comodato, e
delle relative pertinenze, è a carico del comodatario, anche se dovuto a
causa allo stesso non imputabile.
2. Ai soli effetti di cui all’art. 1806 del Codice Civile, si conviene che il valore
del fabbricato oggetto del presente comodato, comprensivo di tutto il suo
contenuto, è pari a euro ______ (_______________________________).
3. Il comodatario potrà, a sua discrezione, assicurare il fabbricato con le
pertinenze contro i danni da incendio, scoppio ed altre calamità; in tal caso,
la polizza dovrà essere vincolata a favore del comodante, anche agli effetti
degli articoli 1259 e 1920 del Codice Civile.
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Art. 5
Diritti ed obblighi del comodatario.
Il comodatario non potrà utilizzare l’immobile concesso in comodato per
usi diversi da quelli convenuti; esso ha il diritto di gestire l’Ostello tramite un
soggetto terzo, ma non potrà concedere a terzi, a qualunque titolo, il
godimento dello stesso, senza il consenso del comodante.
Il comodatario ha altresì il diritto di fare propri tutti gli introiti derivanti dalla
gestione del bene dato in comodato.
Il comodatario dovrà custodire e conservare li bene concesso in comodato
con la diligenza del buon padre di famiglia, e mantenerlo in stato da servire
all'uso convenuto; saranno a suo carico le spese di utenza dell’immobile,
ed a tal fine il comodatario si obbliga a stipulare al più presto i contratti di
somministrazione relativi ai servizi essenziali (acqua, elettricità, gas,
telefono, asporto rifiuti), ovvero a chiedere la voltura a suo nome di quelli
esistenti, rimborsando comunque al comodante l'importo delle bollette che
si riferiscano al periodo successivo alla materiale consegna del bene.
Il comodatario avrà altresì l'obbligo di sostenere le spese di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 1808,
co. 2, del Codice Civile, cura e custodia del bene dato in comodato, il quale
comunque, essendo di recente ristrutturazione, si trova in buono stato di
conservazione ed idoneo all'uso per il quale è stato concesso, reputandosi
pertanto che le suddette spese saranno di modesta entità in relazione alla
durata del comodato stesso e restando escluso in modo tassativo che le
prestazioni a carico del comodatario costituiscano corrispettivo
dell'attribuzione del godimento dell’immobile.
Per la disciplina degli obblighi del comodatario, come sopra assunti, le parti
rinviano alle disposizioni del Codice Civile in tema di obbligazioni (artt. 1173
e seguenti).
È fatto divieto al comodatario di effettuare addizioni e modifiche
sull’immobile; in caso contrario, alla scadenza del contratto il comodante
potrà, a sua scelta, o ritenere le addizioni senza pagamento di alcun
compenso, ovvero chiedere la rimessione in pristino. Nell'ipotesi in cui
siano apportati miglioramenti, si applica il disposto dell'art. 1592 del Codice
Civile, al quale le parti fanno espresso rinvio.
Art. 6
Diritti ed obblighi del comodante.
1. Il comodante deve permettere al comodatario il godimento dell’immobile in
oggetto, ed è tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione
materiale o giuridica sul bene, ed in genere da turbative di fatto o di diritto
che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del comodatario.
Sarà anche tenuto a restituire al comodatario l’immobile, ove questi ne
perdesse, per qualsiasi motivo, la detenzione e sia in potere del
comodante di ripristinarla.
2. Il comodante non garantisce invece l'idoneità del bene all'uso a cui è
destinato; esso dovrà peraltro avvertire il comodatario di eventuali vizi della
cosa comodata che siano a sua conoscenza, rispondendo in caso
contrario dei danni che ne derivino, ai sensi dell'art. 1812 del Codice Civile.
Il comodatario dichiara comunque di aver già preso visione dell’immobile, di
averlo riscontrato idoneo all'uso pattuito, e di rinunziare ad ogni garanzia
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per i vizi occulti, salvo quanto disposto dall'art. 1812 sopra citato, e salvo il
disposto dell'art. 1229 del Codice Civile. Con gli stessi limiti, il comodatario
rinunzia altresì a qualsiasi garanzia da parte del comodante per molestie di
fatto o di diritto da parte di terzi.
In tutti i manifesti, le locandine, i filmati, le riproduzioni fotografiche e
multimediali, gli stampati, il materiale divulgativo e scientifico, i libri, i biglietti
e i tickets pubblicati e, in genere, in tutte le iniziative che avranno ad
oggetto l’Ostello “Imperina” promosse o sponsorizzate dal comodatario
dovrà sempre comparire, con le stesse dimensioni e caratteristiche della
denominazione e del logo del comodatario, anche la denominazione e lo
stemma del Comune di Rivamonte Agordino.
In occasione di presentazioni, manifestazioni o eventi in genere che si
tengono presso l’Ostello, ovvero altrove ma aventi ad oggetto l’Ostello
stesso o, più in generale, il sito di Valle Imperina, dovrà essere invitata
l’Amministrazione comunale di Rivamonte Agordino in persona del suo
Sindaco pro tempore, o di un suo delegato.
Nelle tabelle d’accesso o entrata al sito di Valle Imperina e in tutte le
segnalazioni sia esterne che interne al perimetro del sito stesso dovrà
essere riportata l’indicazione del nome e dello stemma del Comune di
Rivamonte Agordino. In caso di posizionamento di segnali o cartelli su
strade e sentieri che collegano l’Ostello con le restanti parti del territorio
comunale, questi dovranno contenere l’indicazione del Comune e delle
località comunali raggiungibili. In ogni caso, all’interno del sito il comodante
potrà installare a sue spese segnali e cartelli, bacheche e indicazioni,
dislocati in luoghi di visibilità che saranno concordati con il comodatario,
rispettando, per quanto possibile, la uniformità della tipologia della
segnaletica adottata.
Al comodante è riservata la possibilità di usufruire dell’immobile per
riunioni, incontri e convegni, in numero di _______ volte all’anno da
concordare con il comodatario, senza corrispettivo per l’uso delle strutture
e con rimborso delle sole spese dei consumi.
Art. 7
Responsabilità
1. Il comodatario è responsabile dei danni cagionati dalla cosa data in
comodato, salva la responsabilità per rovina di edificio di cui all’art. 2053
del Codice Civile, che resta in capo al comodante.
2. Sul comodatario grava ogni responsabilità per mancata osservanza della
vigente normativa statale e regionale che disciplina, sotto ogni aspetto
(sanitario, commerciale, urbanistico, fiscale), la gestione di strutture
ricettive classificate come Ostelli della Gioventù.
3. Il comodatario risponde in solido con il gestore dei danni cagionati agli
utenti dell’Ostello per fatto illecito proprio o dei suoi soci, dipendenti o
collaboratori.
1
Art. 8
Scioglimento del rapporto.
Il comodante potrà recedere anticipatamente dal presente contratto in caso
di inadempimento grave del comodatario alle obbligazioni assunte a norma
degli articoli precedenti, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli
eventuali danni. A seguito del recesso, il comodatario dovrà restituire
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immediatamente l’immobile, intendendosi decaduto dal beneficio del
termine di cui al successivo co. 2. Resta espressamente esclusa, in ogni
caso, la disciplina del contratto con prestazioni corrispettive, e, in
particolare, l’applicazione dell'art. 1460 del Codice Civile.
Il comodatario potrà recedere liberamente dal presente contratto, essendo
il termine per la restituzione stabilito a suo esclusivo favore, ai sensi
dell'art. 1184 del Codice Civile; in tal caso, il comodante sarà obbligato a
ricevere immediatamente la restituzione dell’immobile.
Il recesso, sia del comodante che del comodatario, è atto unilaterale
recettizio, e dovrà essere comunicato alla controparte, unitamente
all'eventuale preavviso con richiesta di restituzione, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 9
Controversie.
1. Tutte le controversie relative al presente contratto, comprese quelle
inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica
esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri,
saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre
membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite,
ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto,
dal Presidente del Tribunale di Belluno. Lo stesso Presidente del Tribunale
nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto entro un
congruo termine.
2. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale e secondo diritto. Gli arbitri
potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, fatte
salve le disposizioni inderogabili di legge.
3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis del Codice di Procedura
Civile, il lodo arbitrale pronunciato per la decisione della controversia avrà
natura di negozio giuridico privato, e le parti riconoscono sin d'ora la
decisione degli arbitri quale manifestazione della loro stessa volontà
contrattuale, conferendo ai medesimi arbitri il relativo potere di
rappresentanza, e quindi di stipulare, in loro nome e conto, il negozio
arbitrale. È escluso in ogni caso il deposito del lodo irrituale in cancelleria.
Art. 10
Spese.
1. Tutte le spese del presente atto, comprese quelle di bollatura e di
registrazione, sono a carico del comodatario.
Art. 11
Norma finale.
1. Per quanto non previsto dal presente contratto si osserva la disciplina del
Codice Civile in materia di comodato di bene immobile.
Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto che, da me redatto
con sistema informatico, occupa n. _____ fogli e quanto del presente di carta
resa legale, e viene letto ad alta ed intelligibile voce alle parti, le quali,
riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono in
calce e a margine in segno di piena e incondizionata accettazione.
\\Ntserver1\rete\Users \Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2006\06-023 Comodato Ostello Valle Imperina.doc
pag.
10
IL COMODANTE
per il Comune di Rivamonte
IL RESPONSABILE
Geom. Luigi Fossen
IL COMODATARIO
per l’Ente Parco
IL DIRETTORE
dott. Vitantonio Martino
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
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pag.
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