LOI ANTONELLA liquidazione ferie non godute

Transcript

LOI ANTONELLA liquidazione ferie non godute
COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SCOLASTICO CULTURALE, COMMERCIO
DETERMINAZIONE NR. 197 DEL 15.10.2012
OGGETTO: Pagamento compenso sostitutivo ferie non godute ex dipendente Dr.ssa Loi
Antonella, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Categoria D, Posizione Economica
D1, componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco.
Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 13 del 30/11/2011 veniva nominata componente
dell’Ufficio di staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 47 del
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la Dr.ssa Loi Antonella nata il 02/01/1980
ad Arzana (NU) ed ivi residente, Via Antonio Gramsci n. 3, Codice Fiscale LOINNL80A42A454D,
con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, con decorrenza dal 1/12/2011 e
scadenza al 31/5/2012 e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco;
CONSIDERATO che in data 15/6/2012 si è concluso, a seguito delle Elezioni Amministrative del
10-11 Giugno 2012 e il conseguente rinnovo della carica del Sindaco e del Consiglio Comunale, il
contratto della dipendente su menzionata, nominata fiduciariamente dal Sindaco precedentemente in
carica;
DATO ATTO che alla cessazione del rapporto di lavoro la succitata dipendente doveva ancora
beneficiare di n. 9 giorni di ferie, richieste dalla stessa dipendente, ma la cui fruizione è stata negata
dal Sindaco, come da atti d’ufficio che seppure non allegati a questa determinazione si richiamano
integralmente;
VISTA la normativa vigente in materia di cessazione dei rapporti di lavoro a causa di dimissioni, ed
in particolare l’art. 18 del CCNL EE.LL. 6/7/1995 il quale stabilisce che, all’atto della cessazione
del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale non siano state fruite per esigenze di servizio,
si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;
CONSIDERATO che per quanto concerne le modalità di determinazione del compenso per ferie
non godute occorre rifarsi alla disciplina dell’art. 10 del CCNL EE.LL. del 5.10.2001, secondo la
quale il compenso sostitutivo delle ferie non fruite è determinato, per ogni giornata, con riferimento
all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.
52, comma 2, lett. c) del CCNL EE.LL. del 14/9/2000;
RICHIAMATO altresì il comma 4 del medesimo art. 52 del CCNL EE.LL. del 14/9/2000 sempre
in materia di quantificazione del compenso per ferie non godute;
VISTO da ultimo l’art. 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012, convertito, con
modificazioni, nella Legge 7/8/2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti
al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi
“sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, pensionamento e
raggiungimento del limite di età;
VISTO il parere n. 32937 del 6/8/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale,
riconoscendo che la normativa appena citata non prevede una disciplina transitoria, ritiene che “la
soluzione delle problematiche di carattere intertemporale debba seguire i principi generali, tenuto
conto che l’entrata in vigore della nuova disciplina impatta anche su cessazioni di rapporti di lavoro
verificatesi prima della predetta entrata in vigore e su situazioni già consolidate relative a rapporti
ancora in corso”;
CHE nella medesima nota, la Funzione Pubblica esprime l’avviso che “la preclusione alla
monetizzazione non riguardi i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 in
esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell’entrata in vigore della
predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto
o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione”;
CHE quindi il divieto della monetizzazione delle ferie , previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L.
95/2012, si applica solo a cessazioni intervenute dopo il 7 luglio scorso, ossia dopo la data di entrata
in vigore del suddetto provvedimento e, comunque, dovrebbero essere salve anche le indennità
derivanti da ferie maturate prima del 07.07.2012, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio;
EVIDENZIATO che il Sindaco di Bari Sardo (stante l’assenza, da diverso tempo, in questo Ente,
della figura del Segretario Comunale), non ha concesso alla succitata dipendente, nominata
componente dell’Ufficio di Staff, la fruizione delle ferie richieste e che, pertanto, la stessa non ha
potuto fruire, entro la scadenza del termine contrattuale, di tutti i giorni di ferie spettanti in base al
vigente CCNL EE.LL.;
VERIFICATO dagli atti d’ufficio che la succitata dipendente non ha potuto fruire, entro la
scadenza del termine contrattuale, di tutti i giorni di ferie alla medesima spettanti in base al vigente
CCNL EE.LL.;
CONSIDERATO che la circostanza predetta emerge dalla nota prot. 5888 del 15/6/2012, allegata
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale risultano gg. 9 di ferie non fruite
nonché dai calcoli effettuati in merito dal Servizio Amministrativo;
RITENUTO dover prendere atto delle determinazioni assunte dal Sindaco in ordine alla mancata
concessione delle ferie in favore dell’ex dipendente Loi Antonella e dover conseguentemente
procedere al pagamento delle ferie non godute;
CONSIDERATO che nel caso di specie ricorrono i presupposti che legittimano il pagamento delle
ferie non godute in quanto le stesse sono state maturate prima dell’entrata in vigore della richiamata
normativa
EFFETTUATA la quantificazione della somma spettante all’ex dipendente Loi Antonella a titolo
di ferie non godute e ritenuto dover disporre il pagamento delle stesse per complessive n. 9
giornate;
RITENUTO dover pertanto procedere alla liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie non
godute in favore della Dr.ssa Loi Antonella, per un importo complessivo lordo di € 615,15 (€
1.777,12 stipendio mensile: 26 gg = € 68,35 (stipendio per 1 giorno) moltiplicato per gg. 9 (giorni
di ferie da retribuire)= € 615,15, oltre oneri previsti per legge;
QUANTIFICATA la somma da liquidare con il presente atto in complessivi lordi € 615,15;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 10.01.2012, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l’assegnazione provvisoria di risorse ai
Responsabili dei Servizi per il corrente anno 2012;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 21.9.2012, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
VISTI i Decreti del Sindaco n. 7, 8, 9 del 16/7/2012 con i quali sono stati nominati i responsabili
dei servizi e sono stati conferiti gli incarichi di titolarità di posizioni organizzative per l’anno 2012;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000 e ss.
mm. e int. che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
VERIFICATO a cura del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a)
del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i Decreti del Sindaco n. 7, 8, 9 del 16/7/2012 con i quali sono stati nominati i responsabili
dei servizi e sono stati conferiti gli incarichi di titolarità di posizioni organizzative per l’anno 2012;
PER QUANTO SOPRA
DETERMINA
1) Di dare atto dell’intervenuta cessazione, in data 15 Giugno 2012, del rapporto di lavoro a
tempo pieno e determinato con il Comune di Bari Sardo della Dr.ssa Loi Antonella,
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Categoria D, Posizione Economica D1,
nominata dal Sindaco del Comune di Bari Sardo componente dell’Ufficio di Staff;
2) Di riconoscere in favore del succitato ex dipendente il compenso sostitutivo delle ferie non
godute, calcolato ai sensi dell’art. 10 del CCNL EE. LL. 5.1.2001e ss. mm.;
3) Di precisare che la dipendente in questione non ha beneficiato di una parte delle ferie
spettanti per ragioni di servizio e che la fruizione delle ferie residue spettanti alla medesima
è stata rifiutata, per ragioni di servizio, dal Sindaco del Comune di Bari Sardo, deputato alla
concessione e/o negazione delle ferie nei confronti della succitata dipendente (stante
l’assenza, da diverso tempo, presso questo Ente della figura del Segretario Comunale
titolare) nominato fiduciariamente dal Sindaco, ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. 267/2000 e
dell’art. 47 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, quale componente
dell’Ufficio di Staff;
4) Di prendere atto delle determinazioni assunte dal Sindaco in ordine alla mancata
concessione delle ferie e dover conseguentemente procedere al pagamento delle ferie non
godute in favore dell’ex dipendente Loi Antonella;
5) Di disporre, conseguentemente, la quantificazione della somma spettante all’ex dipendente
Loi Antonella a titolo di ferie non godute e, contestualmente, il pagamento delle stesse per
complessive n. 9 giornate;
6) Di riconoscere, pertanto, in favore della Dr.ssa Loi Antonella, cessato dal servizio presso il
Comune di Bari Sardo a seguito della conclusione del rapporto di lavoro a tempo pieno e
determinato in data 15/6/2012, il compenso sostitutivo delle ferie non godute, calcolato ai
sensi dell’art. 10 del CCNL 5.1.2001, per un numero totale di 9 giorni;
7) Di impegnare e liquidare, pertanto, in favore della Dr.ssa Loi Antonella, l’importo
complessivo lordo di € 615,15 (€ 1.777,12 stipendio mensile : 26 gg= € 68,35 (stipendio per
1 giorno) moltiplicato per gg. 9 (giorni di ferie da retribuire)= € 615,15, oltre oneri previsti
per legge;
di dare atto che la spesa derivante dal presente atto verrà fatta gravare sugli interventi nr.
1.01.01.03 (Capitolo nr. 1000 e nr. 1001) del Bilancio di Previsione del corrente Esercizio
Finanziario 2012, conto competenza, ove esiste la necessaria disponibilità;
8) di procedere alla liquidazione della complessiva somma lorda di € 615,15 in favore della
Dr.ssa Loi Antonella, sopra generalizzata, secondo le modalità conosciute da questo Ente;
9) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti
di competenza;
10) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai fini di pubblicità notizia, sul
sito web del Comune di Bari Sardo.
IL RESP.LE SERV. AMM.VO
( Dr.ssa Emilia Taccori )