Parere su deducibilita contributi consortili

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Parere su deducibilita contributi consortili
PARERE DEL DOTT. VOZZI SULLA DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI CONSORTILI
La sentenza della Commissione Tributaria di II grado è piuttosto chiara e conferma in effetti la situazione
che mi ero prefigurato. Il ragionamento seguito dalla Commissione, per quanto concerne il carattere di
“obbligatorietà” del Consorzio di Casal Palocco è lineare e verosimilmente anche condivisibile.
Tuttavia, da esperienza mia e di altri colleghi di studio, posso dirti che in ambito di verifica - da parte
dell’Agenzia delle Entrate - di dichiarazioni nelle quali gli oneri in questione erano stati portati in
deduzione, non è stato contestato alcun addebito in tal senso.
Ovviamente, ciò non esclude che in altre occasioni – e mi pare di capire che ve ne siano state… - la
deduzione sia stata invece contestata…
Ciò che a mio avviso rileva maggiormente, comunque, è la situazione che è venuta a crearsi a partire
dall’anno d’imposta 2012. L'articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir (DPR 917/1986) prevede che siano
deducibili dal reddito complessivo “(…) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per
legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione (…)”.
Ora, l’introduzione dell’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali
dovute in riferimento ai redditi dei fabbricati non locati. Conseguentemente, per tutti i fabbricati che non
concorrono alla formazione del reddito complessivo, contrariamente a quanto sinora era consentito o
comunque “tollerato” (volendo sposare le tesi più “restrittive”…), non sarà più possibile portare in
deduzione il contributo consortile nella dichiarazione dei redditi dall’anno di imposta 2012 per la prima
casa. Questo è il caso della casa di principale abitazione, proprietà che non concorre a formare il reddito
complessivo.
In buona sostanza, la deducibilità dei contributi c.d. “consortili”, pur volendo prescindere dal concetto di
obbligatorietà del Consorzio così come previsto dalla legislazione fiscale, troverebbe comunque un limite
nella recente normativa IMU…
_________________________________________________
Dott. Pasquale Vozzi
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori contabili
..
CONSORZIO
DI
CASALPALOCCO
00124 ROMA· VIA DI CASALPALOCCO.
6.
n.
Roma , 25 mar z o 1982
TEL. 06 . 6092000
Eg regi o Consorziato,
ponendo fine a l l e incertezze ed all ( disparità di
t rattamento f iscale da par t e de gli Uf f i c i Distrettuali I 1.DD. , 'i l Hi
. n i s t e r o delle Finan z e, all'uopo interes s a t o , ha emanato precise disp~
sizi on i ai predetti Uf fi c i i n mer i t o a lla detraibilità d al reddito comp l e s
sivo dei contr i but i ver s a t i ann u a l me n t e a questo Consorz io.
Gliene rimetto i l t e s t o integrale.
Dist inti s al u t i
IL PRESIDENTE
(On. Av v . G. de MEO)
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ISPETTOR'ATO COMPARTIMENTA L E
D ELLE IM POSTE DIRE TTE
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del D. P.R. 29 settembre 1973 , n . 597 •
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Al 2° Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette di
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198 2, prot. n . 8/721 , trascrivendone , qui di seguito , integralmente il testo , con la quale la Direzlone Generale delle. II .DD. Div . VIII - ha fatto conoscere il proprio parere in merito al
quesito posto dalla S .V . , riguardante l'oggetto:
- 2 -
"" Con documentata istanza in data 11 aprile 1981 il Presidente
del Consorzio in oggetto, nel far presente che a taluni consorziati il competente Ufficio delle imposte non avrebbe riconosciuto ai sensi dell'art. 10, lett e b), del D.P .R. 29 settembre 1973
n. 597, la deducibilità dal re ddito co mplessivo dei contributi
consortili arulualmente versati , ha chiesto alla scrivente di emanare una esplicita pronuncia al riguardo che assicuri una soluzione univoca e definitiva della questione , anche al fine di eliminare le contestazioni pendenti presso le CornlIlissioni tributarie.
In proposito il sudde tto Presidente ha precisato anzitutto che il Consorzio di Casalpalocco trae ori gine dalla Convenzione Urbanistica stipulata tra il COli1une di Roma e la Società Ge":'
nerale I mmobiliare per l 'urbanizzazione del comprensorio di Casalpalocco (rogito Notaio Albertazzi del 2 novembre 1960, n. 3880,registrato il 14 novembre 1960) .=
Gli impegni discendenti da tale Convenzione e tradotti
nella costituzione del Consorzio di Ca sal pa l oc c o sono stati assunti dalla Società Genera1e I rili.'lObiliare , nei confronti del Comune
di Roma, per sè e per i suoi aventi causa, vale a dire per tutti
gl i acquirenti de81i Lmmob Lì, siti nel comprensorio anzidetto, i
qual i , divenendo pro prietari, ent ran o p er ciò stesso a far parte
irrecusabilmente del Consorzio costituito per la g es t i on e dei
servizi comuni del quartiere .=
Le peculiari caratteristiche e finalità di detto Consorzio sono state riconosciute dal Tribunale Civile di Roma ,
Sez. 2 .a, con sentenza n . 48 39 in data 16 marzo-16 maggio 1978 .=
Tale sentenza ha , tra l ' altro , stabilito testualmente
che "la costituzione del Consorzio di Casalpalocco trae origine
da una convenzione con la quale l a Società Generale I~nobiliare,
proprietaria di tutto il comprensorio di Casalpalocco, si obbligava per sè e per i suoi aventi causa , nei confronti del Comune
di Roma alla gestione dei s erv i zi pubblici nel comprensorio stesso, obbligo " trasmesso ai vari acquirenti dei terreni ed edifici ,
che divenendo a loro volta proprietari , aderivano contestualmente al Consorzio costituito obbligatoriamente per la gestione dei
servi zi comuni . Scopo del Consorzio è quello (art. 2 dello Statuto) di provvedere sino a quando non saranno assunti dal Comune,
all'espletamento dei seguenti co mpiti :
a) manutenzione ordinaria e strao rdinaria delle strade e relative fo gnature, con impianti connessi ;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi di
uso o godi ment o c oLl.etrt ì.vo j
c) manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio dell 'impianto di illuminazione st radale ;
d) servizio di nettezza urbana ;
ì
oltre -eventualmente altri servi zi di interesse collettivo •.• . ti
- 3 Sulla base di tale premessa il Tribunale ha concluso
"che scopo del Cons orzio, essendo la gestione dei s ervizi sino
all'assunzione degli stessi da parte del Comune di Roma, risulta
r ea l i z za zi on e , e non mutamento, dello scopo la p ennanenza della
gestione mede sima in capo al Consorzio, in difett o dell'assunzione da lJa r t e del Comune".
Tutto ciò premesso, il suddet to Presidente esprime lo
avviso ch e stanti il carattere obbligatori o e l e finalità di in~
teresse pubblico del Consorzio di Casalpalocco e dei servizi da
esso gestiti, è irrilevante che il Consorzio st esso non abbia .ancora conseguito il riconoscimento formale della sua natura pubblica da parte d el Comune di Roma, e ciò tanto più ove si consideri
che la disposizione di cui alla richiamata lett era b) del l ' a rt i c olo 10 del D. P. H. n. 597 richiede, ai fini della deducibilità dei
contributi della specie, che si tratti di "consorzi obbligatori"
e non anche, neces sariamente , di consorzi di diritto pubblico.=
Al ri guardo devesi anzitutto precisare che la norma
avanti citata condiziona la deducibilità dei contributi consortili inerenti a i beni i~nobili alla natura obbligat oria del Cons orzio, escludendo conseguentemente tale deducibil ità per quei
contributi che, seppure di natura obblieatoria, sono oorrisposti a consorzi mer a men t e volontari.
Pertanto, per ammettere legittimamente in de duzione dal reddito complessivo i contributi della specie, occorre preventivarnente accertare la partecipazi one c oattiva
al Consorzio dei singoli proprietari.=
Soccorre a tal proposito la teoria generale elaborata per gl i enti in argomento , secondo la quale la costituzione di un consorzio assume carattere coattivo quando, anzichè essere lasciata esclusivamente all'iniziat iva de i singoli, viene imposta per meglio assicurare il s oddisfacimento
dei bisogni collettivi indispensabili e naturalmente inscindibili. Viene così ga r a nt i t a la realiz zazione dei vantaggi comuni a favore di una pluralità di soggetti che si trovano nella
stessa situazione obbiettiva , la quale fa insorgere il bisogno
del raggiungimento di un fine di interesse pubblico. E viene
del pari consentita l'attribuzione proporzionale degli oneri
necessari (mezzi economici) alla organizzazione comune e alla
azione consortile.=
Con riferimento al Consorzio in oggetto la scrivente ritiene che la natura coattiva non possa revocarsi in dubbio
per i seguenti motivi:
~
tale natura è esplicitamente enunciata nell'art. 1 dello statuto consortile;
5
stessa qualificazione scaturisce dalla "presa d'att o" delle
parti (e perciò anche d~ Comune di Roma) che hanno sottoscritto la convenzione, atto di diritto pubblico;
- 4 autorevole conf erma p r ov iene da l l a citata sentenza del Tri bunale civile di Roma , in or dine s i a alle finalit à d' i nt er esse pubbl i c o del Cons or z i o e sia all' obbl igo di partecipazione al Consorzio st esso di a l cuni consorziati di s s i dent i. =
Per i sues posti mot ivi i proprietari di Casal Palocco
risultano legittimati , ai s en si d el l a p r ec i t a t a lettera b) dello
art . 10 del D. P.H. n. 597 , a por t a r e in d edu z i on e dal p r op r i o
re ddito co mplessivo i cont r- ì buti loro i mpost i dal Cons or z i o per .
la g es t i on e dei serv i zi co muni , cOl~essialle opere di urbanizzazione .
E ciò, senza a pprofondire se i mez zi economici conferiti dai med es i mi consorziati p er sostenere le s pese necessarie
alla g es t i on e dei predetti servi z i comuni , costituendo pur sempre d egl i obblighi ric a denti sugl i s tes s i contraenti e sui loro aventi causa , rappresent ino o meno on eri reali gr av a nt i sugl i i rillllobili e come t ali d educ i bil i a d altro titolo, sempre in
fo rza della ripetuta lettera b) del l'ar t i c ol o 10.=
.
E' gradito
un cortes e cenn o di ricevuta.=
IL DIRI GENTE ~UPERI O RE
Cl~O DEL~
Ol.\'~ ~ART IMENT O
(G. Tri odo)
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S nteuz a 8 novem re 1984,
n, 174 19
Int egr ale
·' lI.'RT_ - C·ONTRIB1-TT
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'UN ~ O~S C.) 1 \. 7 1 0 DEDUC IBIL ITPi.' - CON'DIZ_O Ti-='
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N el mcd. 740 per l'anno 1977 'lA. indicava fra g li oneri deducib ili lire 183.000 quali con tributi
co nsortili pagati a l Consorzio di Casa! Palocco in Roma . L 'U fficio , ai sensi dell'art, 36 bis, D.? R . n.
600/19 73 nel liquidare la dichiarazione, escludeva tali contrib uti da lle deduzioni.
Rico rr eva il 'LA ., sostenendo la deduci hi ila' dei contri buti in parola in quanto versati ad un con sorzio
obbligatorio, quale a suo dire era il Conso rzio di Casal Palocco, ed esibiva l'atto di acquisto
dell'immobil e sito in quella contra da .
La Com missione tributaria di I grado con decisione dci 13.5.1981 acc oglieva il ricorso.
La decisione e' stata impugnata dall' Ufficio distrettuale de lle I LDD . il qual e osserva che doveva
esclu dersi la qua lifica di consorzio obbligatorio pe r il Con sorzio d' Cas al Palocco. sorto a s gu ito ;' una
libera convenz ione inter corsa fra il Comune di Roma e la soc iera' ...., dante cau sa del ricorrent e; chiede
quindi la riforma della decisione imp ugrrata con il conseguen e ripristino dell'operata iscrizione a ruolo
icll'l rpef corrispondente all'importo della detrazione illegittimamen te operata.
Osser va
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Ai sensi dell'an . l Odc:I·D.P.R. n. 597/ 1973. sono ammessi in detra zione i contributi ve rsati' a consorzi
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is..»lverc hl Cl uestionc in esame,
. giudizio di
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i' Consorzio (1' Casal Palocco sia
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meno un conxorzio obblizmor- o.
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rrnissic nc!a .uestione appare di soluzione che non presenta ò !'{jcolu '
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sorta, e che por:a a conclusioni del t uuo difformi da quelle della dec isione della Comm issione trib nari,
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1 p:-i:d'J ; ma, poiche' esiste, ed c' s a.a esibita dal contribuente, una circolar (Ri sc': u/:it), t? D . 8/7~ 1
': l' ~ 15.1 , 19S2 della - ircziouv (jcn ~r?. b J e
le: I l.PC SLC del \fi ,"sl.c ro delle J. inanzc) ;~ h~ riconosce
SF"cilicLullI:nte '1: consorziati di Casal l'alocco il diritto
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detrarre in sede di dichiarazione d ~ i redditil e
versate per con.ributi al. consorzio, e' necessari o. proprio per confu t...re le argomemaz.oni della
circolare ora richiamata, soffermarsi
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el l'csa rnc del caso 50t;,01'0s o a questa
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Non ùCCOITe peraltro spendere multe parole per rilevare la differenza esistent e
n'a consorzi obbligatori e
consorzi facoltativi. I primi sorgono di imperio. per allo esclusivo dell' Aut orita Am minisrrativa, che si
cs:r:J1SCCa formalmente con un dec reto del Capo dello Sta to, del Pre fetto o de lla Regione: essi non sono
altro che lin:.! assoc iazion co nr iva. imposta dalia legge II dagli organi arnmini trar ivi a cio preposti
l'(.cl:,ione O Stato) c sorgono indipendente mente, c magari contro, la vo lon.a dci singoli, i q uali
vengono ad assurn ere la " este ·i i consociati in virlu' del rapporto esis tente fra loro ed una determin ata
situazione sus ccnibilc. per esclusiva volontà' del potere pubblico, di tu tel a speci fi ca allo scopo di
raggiungere o tutelare interess i pubb lici generalizzati. Consorzi obbligatori possono essere cosuiuiri f:":l
Comun', o fra questi c la Provinc ia (art. 156 del T fJ.ld le Leggi comunali e pro vinciali di CIÙ al R.D .
3.::·.193: n. 383)
.:0 :1 decreto
- a seconde: dei casi, del Prefetto o dci i'.~ i n istro - che l'm l'altro approva lo
statuto e stabil isce la sede del consorzi o. Possono ovv iamente i consorzi obbli gatori interessare anche i
pri vati, ma anche in tal caso la caratteristica discriminarne. ai lini della ques tione che [ui interessa, e' il
loro modo di sorgere, che. ripciesi. perche ' si possa pa rlare di conso rzio "obbligatorio" de ve discend ere
da un atto di i npcrio; que ll'atto di imperio che e' indirettamente richiamato ne l citato art. 156 <1·.::1T.U..
,h...\!.! ~ t:.:
o"
"
•
..'I, con trario, il consorzio facoltativo nasce da un accordo fra gli enti interessati che
PO SSO;1()
essere,
ind ifferen temente, pri vati o pubblici:
nasce cioe' da una manifestazione di volonta' concorde, e libera, degli organi deliberativi degli C Iì ' i. che
intendono creare il conso rzio. per il raggiungimento di Iiui comuni,
Prima fondamentale differenza quind i e' il modo in cui sorge il conso rzio - li bero o coatt ivo· per
<; ,,!bì:ir;le la natura Iac lta.iva od ob bligatoria;
occorrc poi rifarsi all'atto costitutivo, c he p er i conso rzi Iac o h a t iv i e
li 3.
convenzione privata. per i
consorzi obbligatori e' un atto del Prefetto o del M inistro; OCCOI';'C altr esi' ide ntificare il fine per il qual e
sorge il consorzio,
,~ h e
per .ruell i fa co lta tivi consiste nei perseguire in teressi. anche ge neralizza ti, i ~~ a di
:('[:: '::r.1'( ' ;'ò v af js ~ j co , per que lli o b bliga.o r] c ons is te ne l perseguire inte ressi nu bb lici.
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men tre i consorzi obbligatori si sciolgo» solo per scaden.7. .'-!
J-.:' termine eventualmente prefisso ' per esaurimento dd fine. q uelli facoltativi si possono sciogliere
,;I.C; I:..' pe r de lih r,p'ione
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ent i consorzia ti. o per do manda G.:g.i el ti consorziati che J" ' ;1 ; ' r ~'sè l: ti ~ o
::I 11 : ~ l llI
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meta' ':::: i "'onLl"i bu : i , .~
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ce ssazi o ne e' ,
ichiaraiu con decreto Gel P:',,: CC Li ')
fare qualche: esempio, SOIl O conso zi \ \b b l ! ~ ~lI tJr i, di Comuni le com.inita'
"
k S~ c
3.12.197 1. :1.
l l U~ ,
J:W Iì [:i ,K'
(\
(k ! Ivl i ustro . Per
rivolte, secondo l'art.
alla valorizza zione delle zone J l ( I tane. e c le ,: o':lv, \lgono k popol: 7io:11
LÌ c1' e zone interessate al a predisposizione cd a l'au uazione di progran n.i di sviluppo e dei piani
tcrritc riali dei rispett ivi comprensori ai lini di una politica generale d i .icquilibrio economico o so ciale.
sono invece consorzi raco hmivi ,Lll'lIi
p rL v i ~ l i
JJ I codice civile, agìi al t. 8G2 e seguenti consorzi di
bonifica o di miglioramento fondiario; i pri mi enti di dir itto pubblico, i secondi persone giuridiche
pri, a te, 2.11c11.:.: se co n peculiari caratteristiche per quanto a 'tiene all'approvazione del pian genera le di
miglioramcn:o ed ,:1privilegio che assiste i co rtributi.
S dia scorta d ' q ueste indicazioni, non par dubbio che il Co nsorzio di Casal Palocco non rientra frai
consorzi obbligatori, . sso sorse, come c' pacifico, a segu ito di una convenz ione fra la Societ à' ... ed i
C O);l l IIl C
di Roma: la prima era interessata ad ottenere la concessione per l'attuazione d i una vasta zona
re sidenz iale cn n ce ntina ia d i ap pa rtamenti . concess ione che venne su bord ina ta, da parte del Comune di
Roma, all' assunzione degli oneri rappresentati dai servizi pubblici ind ispensabili per la convivenza di
1112n UlCI1 7.i",nc degli spazi verdi di uso collcn ivo, dell'impianto di illumin azione strada le, vigilanza
diurna e notturna e cosi' via),
Dunque , una "convenz ione", come espressamente, e del resto necessariament e, la denom ina il
contribuente:
li
atto volontario, liberamente adottato dana società ' immob iliare per pe rseguire suoi
interessi economici, nei1'::,." tuazione di 'lilla auivita". ne! campo della costruzio le di edifici da porr e in
ven.iira. di na tura esclusivam ente privatistica. f <l Ui . suoi conti, [a soc iel:1.' ... l'il e L'l e conveniente
stipulare con il Comune qu 'Ila con venz ione, dando vita ad un consorz io che si assumeva degli oneri
(quelli innanzi richiamati) che in defini tiva altro non erano se no n il corrispettivo delia possibilit à' a ltrim en ti ine sistente - d i proceder e alla attu az ione di quella atti vita' imprenditoriale, volta, come si e'
::..:~ I o. il
fini di lucro,
Tornando ora alla circo la re m iniste ria le, va rilevato che questa ammett e - e non poteva essere altrimenti
- b . deducibilita' dci contributi esclusivamente per i consorzi obb ligatori; ma cade poi in un evide nte
equivoc o q uando aff erma che "pe rtan to, pe ~' ammettere leg ittimamen te la d eduzio ne dal redd ito dei
contributi, occorre preventivame rnc accert ar el a part ecipazione co atti va al consorzio de i sin go l:
La circo lare cioe' ritiene che la ob bligazio ne I ,"l l':gl:"rè a il conso rzio, per le sue speci fi che
ca~'<'lLlcr; s l i :':1(: che piu so pra si son o es pos te. ma riguar da la partccip: zione d e l COllSOI7:h ; i : :: poiche'
Tribunale di Roma, con
li
a
SèJ 1. C' : 17.a
richiar '13 1,. nella circo lare, afferma l'obbligo dei consorziati di
Casa] Palocco di corri pendere i con.ributi ' tabi ln i ì ::- 1la convenzi .in c intercorsa fra la S( cieia' .... per
il
~~ll:T i'? ) rd:;:',::,
quei contributi. ne d :: SU:l
.~
<ic et simplicitcr che si tr ait: di contribu.i icducibiii. perché
,"sistc b panecipazione coart i. a al consorzio dci singo li proprietari.
~l
ragrona-nento e' viziato da un errore, cd c' in contrasto
~ì.~I:m( () disti ngue fra consorzi
C.{) 11
quanto la stessa circolare l'm;:; arnmcuc ,
f:lco!talivi e co nsorzi oi biiga tori . ed osserva che per questi "I:
costituzione assu me caruuc 'c coatti'1'0 qua ndo, anz iche' essere lascia ta esclusivamente a l'iniziaìiva :ki
singo li, viene imposta p"r meglio assicurare il soddisfacimento dei bisogni co llett ivi e nat uralmen te
inscindi bili''. Sulla scorta di l'I le esa ua imp o stazione . non si comprende poi perche' quello di Casal
Paloc co dive u : un co nso rzio obblig atorio, L;u211do
0:;'
sorto pe r una convenz ione del rutto libera : che po i
si truL:i di contributi obb igatoriamente ovuti - c di cio' non si disc te: 'Vedi . 3. sen: .nza :ÌI: . Tribunale di
Roma innanzi richiamata - 110n snosta la questione su soluzione d ive rsa da que ila ch e si in tende qu i
adottare: ~u lt i i consorziati debbono obbligruoriamc.ue corrispon ere i contributi. ma questo obbligo
non stu aff auo a. signif
'31'( '
che per cio ' solo il conso rzio sia "obbligatorio" , Il contrast lru le
urgumcntazion. de 11 3 ci-coiare a ppare tan ro piu evidcm ' q uando si osserv i che essa rileva giustamente
obbligatoria, son o corri sposti Cl consorzi r l erarncntc volon tar i".
Ed allora . il consorzi o e' sorto 'v olo ntari amente, e Don iussu pr incipis; i contributi so no obbligatori , ma
sono l'equival ente eco iorn ico dei servi zi che il Co mun non in cadev a assumersi: essi pertanto non
sono dedu cibili .
Da .lu mo, la natura coattiva. enuncia a ne' l'art. 1 deli o statuto con sorti le, riguarda - si ripete ancora una
"(l i l:.! non l'origine del consorzio, ma I~ partecipazione coa ttiv a al consor zio dei f utur i acqu irenti delle
abitazioni che !<: Societ à' ... :.1:1' ava
2.
cos tr iire l'atto di diritto . ubblico sot toscr itto Ira le pan i e' tale per
lo. na tura di una di ess e: m a non c ' l'atto di im perio nec essar io per la costit uzione di un corsorzio
oJ:-liliga:torio (ultime argom entazion i c ui si rifa ' la circolare m inisteriale per attribuire al consorzio di
Casal Palocco la ves te cii consorzio obbligatori o). Che poi, CO Ul e as sume il contribu ente, la non
deducihilita' de i contributi si ris olv a in una sperequazione co n a ltri contribuenti, i cu i oneri conso rtili
sono amme ss i in detrazione, e ' un a co nseguen za dell a natura el c i conso rz i, faco ltativi o obblig: tori: e la
giustificazione (1::11a disparità' di tran arne n:o con siste ap punto nella volontarieta' dell a assi nzio nc di
queg li oneri - per ch i, per restare [id caso in
CS2 m e ,
acq uista iil eram ente un appartamento.a Casa l
Pa locco, ad un prezzo che ovv iam e nte tien con to anche deg li one ri per i scr'\'izì com uni - rispetto 21L.!
cosu ruirlo oli imperio .
[n co ncl usion e, ritie ne questa Commissione che il Con so rzio di Casal Palocco non sia un conso rzio
o bbligatori o : n e
-
COn Se2lIC
che i contribu -i vers ati ad
eSSO
co nsorzio dai co nsorzia:' non .nosson o esse n,
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