All` Organismo Pagatore AGEA Ufficio Monocratico Sede All` AVEPA

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All` Organismo Pagatore AGEA Ufficio Monocratico Sede All` AVEPA
AREA COORDINAMENTO
Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770
Prot. N. ACIU.2012.28
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 25 gennaio 2012
All’
Organismo Pagatore AGEA
Ufficio Monocratico
Sede
All’
AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
All’
AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
All’
Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
All’
ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
All’
ARPEA
Via Bogino, 23
10123 Torino
All’
APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
All’
OPPAB
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
All’
ARCEA
Via E.Molè
88100 Catanzaro
Al
Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
E p.c.
Al
C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
Al
C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
Al
CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
Al
Coordinamento CAAGCI
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA
Al
Coordinamento CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma
Al
Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
Al
Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche Comunitarie ed
Internazionali di mercato
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
Alla
A
2
Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
SIN S.P.A.
Via Salandra 13
00187 ROMA
OGGETTO: CIRCOLARE
PROT.
N. ACIU.2011.679
DEL
25
NOVEMBRE
2011. TITOLI
DI
CONDUZIONE
Con la circolare in oggetto sono state apportate alcune modifiche al “Manuale delle procedure del
fascicolo aziendale” allegato alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005.
In particolare, si è ritenuto di dover escludere la possibilità che la conduzione di superfici in affitto
sia dimostrabile con dichiarazioni unilaterali tramite compilazione del modello di registrazione ai
fini fiscali di un contratto di affitto verbale, ovvero con la dichiarazione sostitutiva attestante il
rapporto di affitto verbale e la conseguente allegazione del modello di registrazione ai fini fiscali.
Al riguardo, in relazione ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si conferma che le
disposizioni di cui alla circolare in oggetto non hanno applicazione retroattiva, e quindi sono
applicabili ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l’inserimento nel fascicolo successivamente
alla data della circolare stessa (25 novembre 2011). Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa
data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e
scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto).
In ogni caso, ad ulteriore chiarimento di quanto già riportato nella circolare in oggetto, si ribadisce
che, sulla base della normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici (cfr. articolo 41, legge 3
maggio 1982, n. 203), per i contratti di affitto è sufficiente una scrittura privata e, anche se il
rapporto d’affitto ha durata ultranovennale, tali contratti sono soggetti esclusivamente alla
registrazione ai fini fiscali.
Inoltre, occorre precisare che, per un mero errore, la circolare in oggetto conservava la possibilità di
ricorrere alla dichiarazione sostitutiva per comprovare un rapporto di comodato: ovviamente, anche
tale possibilità è da ritenere abrogata, e così conseguentemente, nell’ambito del Codice 5
(Consistenza territoriale – Comodato) dell’allegato 2 della nota del 20 aprile 2005 sopra richiamata,
è abrogato il Codice 5 – 15 (nel caso di contratto verbale, dichiarazione sostituiva di atto notorio
attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario
comodante), mentre rimane invariato il Codice 5 – 14 (contratto, nel caso di atto scritto).
Infine, dopo ulteriori approfondimenti della materia conseguenti alle segnalazioni di alcuni
Organismi pagatori, Regioni e CAA, si ritiene che, fermo restando quanto sopra esposto e quanto
indicato nella circolare in oggetto, al fine di superare le problematiche evidenziate in materia di
reperibilità di tutti i soggetti interessati, sia possibile comprovare il possesso di un valido titolo di
conduzione di superfici con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei seguenti casi:
a) la conduzione di superfici da parte di un coerede/comproprietario è provata con
dichiarazione del medesimo attestante che la conduzione della superficie in questione è
effettuata con il consenso degli altri comproprietari/coeredi;
b) la conduzione da parte di un terzo di superfici di proprietà di più coeredi/comproprietari è
provata con dichiarazione del conduttore attestante la conduzione della superficie in
questione E: 1) dichiarazione di uno dei coeredi/comproprietari che esprime il consenso alla
conduzione della medesima superficie di tutti i coeredi/comproprietari ovvero 2)
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dichiarazione di uno dei coeredi/comproprietari che attesti l’esercizio della facoltà di uso
della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile.
In tali casi codesti Organismi pagatori registrano nei sistemi informativi anche il codice
fiscale del coerede/comproprietario concedente che effettua una delle dichiarazioni di cui
sopra.
IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
F.to: F. Martinelli
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