DG044 - INWIT- atto indirizzo locazione inwit

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DG044 - INWIT- atto indirizzo locazione inwit
COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44
della Giunta comunale
OGGETTO: Infrastrutture Wireless spa “INWIT” – contratto di locazione di immobile ad uso non
abitativo relativo alla porzione di terreno non demaniale contraddistinta dalla p.ed. 755
in C.C. Aldeno in loc. Dosso, per installazione di attrezzature per la telefonia mobile.
Atto di indirizzo.
L’anno duemilaquindici addì venti del mese aprile alle ore 15.00 presso il Municipio di Aldeno, nella
sala riunioni, si è riunita la Giunta comunale.
PRES.
BEOZZO Emiliano – Sindaco
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BEOZZO Oscar
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BRIDI Alessandro
X
CRAMEROTTI Alida
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PLOTEGHER Graziano
X
ASS.
Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Assume la presidenza il Sindaco Emiliano Beozzo.
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di
regolare istruttoria.
Con deliberazione nr. 31 dd. 25.03.2003, esecutiva, la Giunta comunale ha provveduto ad
approvare uno schema di contratto di locazione con Telecom Italia Mobile S.p.A. ed a concedere
in locazione alla T.I.M. S.p.A. una porzione di terreno non demaniale in località Dosso, p.ed. 755
C.C. Aldeno, per l’installazione di attrezzature per la telefonia mobile.
Il contratto di locazione è stato sottoscritto in data 05.06.2003 - Rep/uso nr. 35 –
registrato a Bolzano il 08.09.2003 al n. 6931.
Successivamente, con deliberazione nr. 120 dd. 15.10.2003, esecutiva, la Giunta ha
provveduto a concedere a Telecom Italia Mobile S.p.A. la sublocazione dell’impianto sito in loc.
Dosso alla società H3G S.p.a con sede a Trezzano sul Naviglio (MI).
Con delibera giuntale nr. 78 del 21.06.2010, la Giunta comunale, richiamato il contratto
di locazione Rep/uso nr. 35 dd. 05.06.2003 e la dichiarazione della Conduttrice, ha deciso di
autorizzare la proroga per un periodo di sei anni e precisamente dal 01.07.2010 al 30.06.2016,
come previsto dall’articolo 2 del contratto di locazione Rep/uso nr. 35 dd. 5.6.2003.
Ora, Telecom Italia Spa, con nota prot. 58896 dd. 13.02.2015, a noi pervenuta e
protocollata al n. 1427 dd. 18.02.2015, ha chiesto una rinegoziazione al ribasso del contratto
attualmente in essere, relativamente al canone di locazione oggi fissato in complessivi €
19.418,76.- maggiorato del 75% della rivalutazione ISTAT.
A seguito di incontri e successiva corrispondenza tra le parti Telecom S.p.a. ha proposto
un canone di € 11.000,00 oltre ad € 4.000,00 per la sublocazione a H3G pena, in caso di non
accettazione, la disdetta del contratto e il trasferimento dell’impianto in altro sito; posizione,
questa, non giudicata accettabile dall’amministrazione comunale.
Tra le parti, dunque, a seguito di ulteriori accordi intercorsi nel mese di marzo u.s., si è
finalmente e conclusivamente trovato un punto di incontro che accontentasse entrambi i
contraenti, prevedendo, a fronte di un nuovo contratto di locazione della durata di anni 9 (nove)
prorogabili per ulteriori anni 9 (nove), un canone di locazione per la conduttrice Telecom Italia
Mobile S.p.A. pari a € 18.000,00.- da maggiorarsi di anno in anno del 75% della rivalutazione
ISTAT.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente il beneficio che l’amministrazione comunale
può trarre dalla rinegoziazione in parola, poiché a fronte di una limitata riduzione del canone di
locazione, anticipata di un solo anno rispetto alla scadenza naturale, ha assicurato il protrarsi del
contratto per minimo altri anni 9 (nove), prorogabili per ulteriori anni 9 (nove), potendo così
contare, di questi tempi, su una certa entrata pressoché stabile.
Si consideri inoltre, che il mutato scenario regolamentare del settore delle
telecomunicazioni, che impone una consistente riduzione dei costi di gestione e di locazione dei
siti, potrebbe in effetti spingere l’attuale parte Conduttrice a recedere, con le modalità previste
all’art. 2 del summenzionato contratto, riallocando l’impianto in altro sito.
Con atto del 26.03.2015 Telecom Italia s.p.a. ha scorporato la parte riguardante le stazioni
radio alla nuova società – interamente di proprietà del gruppo Telecom – Infrastrutture Wireless
Italiane SPA (in sigla INWIT s.p.a.), con sede legale in Milano, conferendo a INWIT, con
efficacia dal 01.04.2015, il ramo d’azienda cd. “Tower” composti dall’Infrastruttura passiva e
dagli spazi fisici su cui quest’ultima insiste, nonché dai contratti di locazione e concessione che
regolano l’utilizzo di terreni/porzioni di edifici su cui insistono dette Infrastrutture passive.
Il contratto rep. 33/Uso dd. 30.07.2010, in scadenza al 30.06.2016, stipulato con Telecom
Italia s.p.a. rientra nel conferimento.
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Sull’Infrastruttura e negli spazi fisici relativi al contratto rep. 33/2010, ed in esecuzione
dello stesso, sono stati installati e risultano ivi esistenti apparati di trasmissione di Telecom
nonché di H3G spa.
Alla luce di quanto sopra, appare opportuno approvare il presente atto di indirizzo con il
quale la Giunta autorizza il Segretario comunale e gli uffici alla stiupulazione di un nuovo
contratto di locazione con la ditta Infrastrutture Wireless Italiane Spa con decorrenza 01.07.2015,
alle condizioni di seguito indicate, procedendo al contempo alla risoluzione, a far data dal 30
giugno p.v., del contratto rep. 33/2010:
durata: 01.07.2015 – 30.06.2024, con possibilità di proroga espressa per ulteriori anni 9
canone: € 18.000,00.- (Eurodiciottomila,00) con aggiornamento pari al 75% delle
variazioni ISTAT;
Sublocazione: ammessa previo gradimento del Comune di Aldeno e la corresponsione
all’Amministrazione del canone aggiuntivo da concordarsi tra le parti;
Spese: le spese di registrazione saranno sostenute in parti uguali tra le parti.
Per quanto sopra premesso e rilevato,
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri resi ai
sensi dell’articolo 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L,
riportati in calce;
Ritenuto, per quanto relazionato, necessario ed opportuno procedere alla rinegoziazione
in parola, poiché a fronte di una limitata riduzione del canone di locazione, è assicurato il
prolungamento del contratto per minimo anni 9 (nove), prorogabili per ulteriori anni 9 (nove).
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa essendo questa
fase demandata a successiva determinazione a contrarre;
Ritenuto la proposta meritevole di accoglimento;
Accertata la propria competenza a disporre in base alla deliberazione giuntale n. 255 dd.
31.12.2001, e ss.mm., che ha attuato l’articolo 36 del Testo Unico delle Leggi regionali
sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 2/L;
Visto il Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi
per la telecomunicazione, approvato con deliberazione consigliare n.1 di data 12.02.2002;
Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e segnatamente l’art. 39, terzo comma, che consente la
trattativa diretta nelle cessioni di godimento di beni immobili, per motivate ragioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo
all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere
definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi
causati dal decorrere del tempo,
delibera
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di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
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1. di assumere la presente deliberazione, anche quale atto di indirizzo per gli uffici comunali,
con la quale, per le motivazioni esposte in premessa, si autorizza la stipulazione di contratto di
locazione di immobile ad uso non abitativo relativo alla porzione di terreno non demaniale
contraddistinta dalla p.ed. 755 C.C. Aldeno a favore di Infrastrutture Wireless Italiane Spa (in
sigla INWIT) con sede legale a Milano (MI), alle condizioni di seguito indicate:
durata: 01.07.2015 – 30.06.2024, con possibilità di proroga espressa per ulteriori anni 9
canone di locazione: € 18.000,00.- (Eurodiciottomila,00) con aggiornamento pari al 75%
delle variazioni ISTAT;
Sublocazione: ammessa previo gradimento del Comune di Aldeno e la corresponsione
all’Amministrazione del canone aggiuntivo da concordarsi tra le parti;
Spese: le spese di registrazione saranno sostenute in parti uguali tra le parti.
2. di autorizzare il Segretario Comunale ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti il
presente atto di indirizzo, inclusa la sottoscrizione del relativo contratto di locazione;
3. di dare atto che le spese di registrazione saranno sostenute in parti eguali dal Comune e della
Società Telecom Italia s.p.a. e che la spesa di competenza del Comune sarà impegnata con
determinazione del Segretario comunale;
4. di notiziare della presente, Telecom Italia S.p.a, la Società Infrastrutture Wireless Italiane Spa
mediante PEC all’indirizzo [email protected] e H3G spa mediante PEC
all’indirizzo [email protected] in quanto sublocataria dell’impianto oggetto di locazione ed
a Telecom Italia Spa mediante PEC all’indirizzo [email protected];
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed
unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi regionali
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con
DPReg 01.02.2005 n. 3/L, di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una
tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art.76 del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento
dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
97, comma 9, del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; • Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO – AMMINISTRATIVO
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti tutti gli elementi di giudizio e vista la normativa vigente
in materia, attesta che l’istruttoria è stata correttamente condotta ed esprime parere favorevole relativamente alla
regolarità tecnica ed amministrativa dell’atto, come richiesto dall’art. 81 del Testo unico delle Leggi regionali
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n.
3/L.
Addì, 20 aprile 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Emiliano Beozzo
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 79 del Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento
dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, ed è
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno,
dal 24.04.2015 al 04.05.2015, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza
Addì, 24 aprile 2015
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