caratteristiche strutturali delle imprese di costruzione e - CCC-Acam

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caratteristiche strutturali delle imprese di costruzione e - CCC-Acam
Caratteristiche strutturali delle imprese di costruzione e del loro SGQ
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE
E DEL LORO SGQ
Ogni organizzazione, per rispettare la filosofia alla base delle norme ISO 9000:2000, deve
realizzare un sistema di gestione per la qualità il cui ambito di applicazione sia congruente con le
proprie caratteristiche strutturali; può sembrare una affermazione scontata, ma, come vedremo nel
seguito, è un principio che merita ancora qualche approfondimento nel contesto italiano delle
imprese di costruzione.
Come è noto, il sistema di qualificazione per la esecuzione di lavori pubblici prevede come
requisito cogente il possesso della certificazione del sistema qualità secondo la norma ISO 9000 (o,
nel transitorio, della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di sistema
qualità, ex allegato C del DPR 34/2000): l’esperienza ha evidenziato sovrapposizioni e distonie fra
le regole della certificazione e quelle della qualificazione.
I diversi attori del settore (la consulenza, gli enti di certificazione, le Stazioni Appaltanti, il Sincert e
per conseguenza le stesse imprese), nello sforzo di meglio recepire le prescrizioni del legislatore,
hanno in talune occasioni assunto posizioni, o dato interpretazioni, contraddittorie che si sono
stratificate e consolidate fino a generare confusione e ad indebolire la congruenza fra le
caratteristiche strutturali delle imprese e le caratteristiche del sistema gestionale per la qualità
realizzato.
La recente Determinazione n° 11/2003 (14 maggio 2003) dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, avente per oggetto Certificazione di sistema di qualità e dichiarazione della presenza di
elementi significativi e correlati del sistema di qualità, auspicata e condivisa dalle principali
asssociazioni di categoria, contribuisce a riportare chiarezza nella materia e stimola ANCE ed
ANCPL a dare un ulteriore contributo alla discussione, affrontando la problematica relativa alle
caratteristiche strutturali delle imprese di costruzione con un approccio globale, congruente con
quello già da tempo consolidato a livello Europeo.
1. La situazione prima della Determinazione 11/2003 dell’Autorità per la vigilanza sui LLPP
La legge quadro sui lavori pubblici e il DPR 34/2000 hanno istituito, per l’accesso alla esecuzione
di lavori pubblici, un sistema di qualificazione obbligatorio basato sull’attestazione rilasciata da una
SOA con riferimento a specifiche categorie di lavorazioni (generali e/o speciali) e classifiche
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(dimensione economica delle stesse).
Condizione necessaria, a regime, per il rilascio dell’attestazione da parte di una SOA (per
classifiche maggiori o uguali alla III) è in ogni caso il possesso da parte dell’impresa di un
certificato ISO 9000 che il legislatore prescrive come relativo “agli aspetti gestionali dell’impresa
nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.
Il Sincert, nella predisposizione del documento RT-05 Prescrizioni per la valutazione e la
certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di
impianti e servizi (sett. EA 28) Rev. 5, ritenendo di meglio allineare le regole della certificazione a
quelle della qualificazione, ha di fatto equiparato le categorie (OG e OS) previste dall’allegato A del
DPR 34/2000 a specifiche linee di prodotto e per conseguenza ha vincolato gli enti certificazione:
− A pianificare una verifica in cantiere per ciascuna categoria/macrocategoria da inserire
nel certificato (con la possibilità di vedere più categorie nello stesso cantiere)
− Ad indicare chiaramente tali categorie (esplicitando anche il riferimento OG od OS) sul
certificato ISO 9000 rilasciato
L’ipotesi, in più circostanze ribadita dal Sincert, era che le SOA e le Stazioni Appaltanti dovessero
applicare i benefici della certificazione esclusivamente alle categorie esplicitamente incluse nel
certificato ISO 9000 rilasciato alla singola impresa.
Tale posizione, assunta dal Sincert con il conforto della quasi totalità degli enti di certificazione
accreditati nel Settore EA 28 ma senza alcun coinvolgimento delle Associazioni di categoria delle
imprese del settore, ha prodotto le seguenti conseguenze negative, la criticità delle quali è
aumentata nel tempo:
a) Gli operatori del settore (la consulenza, gli enti di certificazione e per conseguenza le stesse
imprese) hanno perso la fondamentale consapevolezza che il prodotto dell’impresa di
costruzione è l’opera civile oggetto di appalto, per la realizzazione della quale vengono
utilizzate tutte le lavorazioni (categorie) previste dal singolo progetto. Il sistema gestionale di
una impresa di costruzione, cioè la sua capacità organizzativa e gestionale finalizzata alla
qualità, deve essere congruente con le caratteristiche strutturali della singola impresa (come
vedremo nel seguito impresa generale di costruzione, impresa specializzata di costruzione,
consorzio ammesso ai pubblici appalti): tale SGQ può essere certificabile o non certificabile
come conforme alla norma ISO 9000, ma certamente non può essere certificabile con
riferimento a specifiche lavorazioni/categorie.
b) Alcune Stazioni Appaltanti hanno adottato ed esplicitato nei bandi di gara comportamenti non
conformi allo spirito e alla lettera della legge: è stata in particolare contestata la validità, ai fini
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del diritto alla riduzione del 50% delle fideiussioni ovvero ai fini della stessa partecipazione alla
singola gara, di certificati ISO 9000 nei quali non comparivano in modo esplicito le specifiche
categorie indicate nel bando di gara
c) Alcune SOA, pur se vincolate da chiare delibere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici a considerare valide le certificazioni ISO 9000 indipendentemente dalle categorie in
esse riportate, hanno fatto “pressione” sulle imprese perché il certificato ISO 9000 fosse il più
completo ed analitico possibile con riferimento alle categorie ex DPR 34/2000
d) Le imprese, pressate dalle SOA e dalle Stazioni Appaltanti, hanno a loro volta fatto pressione
sugli Enti di certificazione per veder riportate sul certificato ISO 9000 tutte le categorie alle
quali ritenevano di poter aspirare in sede di attestazione SOA
e) Gli Enti di certificazione, costretti dalle prescrizioni del documento Sincert RT-05 e dalle
pressanti richieste delle Imprese, hanno rilasciato certificati ISO 9000 sempre più simili ad una
fotocopia dell’attestazione SOA, concentrando le verifiche ispettive più su aspetti tecnici di
scarsa o nulla rilevanza (la presenza in cantiere di una specifica lavorazione da inserire
nell’oggetto della certificazione) che sulla verifica che il SGQ realizzato fosse congruente con le
caratteristiche strutturali e gestionali della singola impresa.
La situazione complessiva, considerata dalle associazioni di categoria assolutamente inaccettabile e
contraria alla volontà del legislatore, è stata l’oggetto del quesito posto all’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici.
2. La Determinazione 11/2003 dell’Autorità per la vigilanza sui LLPP
La determinazione in oggetto ha affrontato due diverse problematiche.
La prima, non oggetto di questa memoria, è relativa al ruolo del Sincert come elemento garante
dell’uniformità di valutazione dei certificati ISO 9000 e delle dichiarazioni della presenza di
elementi significativi e correlati del sistema qualità quando tali certificati/dichiarazioni sono
rilasciati da organismi non accreditati dal Sincert, ma appartenenti all’accordo di muto
riconoscimento tra gli enti di accreditamento europeo (accordo MLA EA).
La seconda affronta la tematica dell’oggetto delle certificazioni.
L’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici fa proprie le posizioni espresse da tutte le
associazioni di categoria (ANCE, ANIEM, AGI e ANCPL), dal Ministero Infrastrutture e Trasporti
e dal Ministero Attività Produttive, così come ribadite dalla Commissione Consultiva della stessa
Autorità: il riferimento nel certificato ISO 9000 a specifiche categorie di cui all’allegato A al DPR
34/2000 non è inerente allo spirito ed alla prassi della normazione tecnica di settore.
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A valle di un’ulteriore approfondimento con il Sincert, l’Autorità, di concerto con il Sincert stesso,
ha stabilito che:
− Le certificazioni devono riportare dizioni del tipo “Sistema di gestione per la qualità
conforme alla norma ISO 9001:2000, valutato secondo le prescrizioni del documento
Sincert RT-05” e l’affermazione categorica “La presente certificazione si intende riferita
agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della
qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 8 della legge 109/1994 e del
DPR 34/2000”
− Il documento Sincert RT-05 deve essere modificato per tener conto della prescrizione
precedente e deve diventare vincolante, sotto il controllo del Sincert, anche per gli enti di
certificazione non italiani, purché accreditati da un ente firmatario degli accordi MLA EA
− Analoghe prescrizioni si applicano alla dichiarazione dell’esistenza di elementi
significativi e correlati di sistema qualità ex allegato C del DPR 34/2000 e al documento
Sincert RT-08
− Le certificazioni e le dichiarazioni contenenti dizioni che indichino la loro validità solo per
alcune categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000 devono essere modificate a cura
degli organismi di certificazione entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese
titolari, con inserimento delle dizioni sopra esposte.
Nulla si dice, e questa è forse la maggiore carenza della deliberazione, sulle modalità di gestione
dell’inevitabile transitorio e sui limiti di tempo entro i quali il Sincert avrebbe dovuto adeguare i
documenti RT 05 e RT 08.
3. Le caratteristiche strutturali delle imprese di costruzione in Europa
La Commissione dell’Unione Europea (DG III - Imprese) nel 1999, con un bando di gara
internazionale, ha commissionato uno studio sulla Qualità nel settore delle Costruzioni ad un
raggruppamento costituito dalla società di consulting WS Atkins e dall’Università di Navarra, con
l’obiettivo esplicito di favorire lo sviluppo di efficaci sistemi qualità in un settore nel quale il
massimo ribasso è tuttora il principale fattore di acquisizione dei contratti.
La sintesi e le principali conclusioni dello studio sono da qualche tempo disponibili sul sito internet
della Comunità Europea (http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/quality/qualhome.htm);
lo studio ha analizzato un significativo campione di imprese operanti in nove stati dell’Unione,
utilizzando come riferimento sia il modello EFQM che il Final Dis delle norme ISO 9000:2000; la
principale conclusione del lavoro è la constatazione che il Settore delle Costruzioni è un caso
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speciale, caratterizzato da fattori strutturali unici.
Sempre secondo lo studio citato, i principali fattori che caratterizzano il settore, rilevanti fino al
punto di rendere complesso il trasferimento alle costruzioni del concetto di miglioramento
continuativo che deriva dal settore manifatturiero, sono:
a) La relazione Cliente/fornitore: le Stazioni Appaltanti per lo più acquistano separatamente i
diversi servizi che costituiscono il progetto di opere civili (progettazione e direzione lavori,
forniture chiave e attività di costruzione) e tali acquisti avvengono sulla base di gare ad elevata
competitività (massimo ribasso)
b) La frammentazione delle competenze professionali: la tradizionale separazione della
progettazione dalla costruzione ha impoverito tecnicamente il settore
c) I subappalti: la rilevanza dimensionale del subappalto rende temporaneo il rapporto con il
personale in produzione e rende più difficile coinvolgerlo in iniziative relative alla qualità.
A questo si aggiunge che la maggior parte dell’attività viene svolta in un sito del Cliente, cosa
che allunga la catena di comunicazione fra l’impresa di costruzione e i suoi subappaltatori.
d) Unicità del progetto: ogni commessa/progetto è sostanzialmente un caso unico, e l’assenza di
standardizzazione rende più complesso il trasferimento di esperienza ad altri progetti di
costruzione. Solo nel caso dell’edilizia abitativa e delle imprese ad elevata specializzazione
esiste spazio per attività ripetitive e per un significativo accumulo di esperienza.
e) Soddisfazione del Cliente: è meno evidente e molto più difficile da conseguire a causa della
natura stessa del “prodotto della costruzione”, manca infatti una identificazione univoca del
Cliente (la catena con il Cliente include un numero elevato di stakeholders e di interfacce) e
alcuni dei fattori più significativi della qualità attesa (velocità di deterioramento dell’opera
realizzata e sua manutenibilità) sono così differiti nel tempo da risultare praticamente
inutilizzabili.
f) La rilevanza dei Piani di Qualità di commessa: il PdQ di commessa rappresenta il principale
adattamento dei sistemi qualità al settore delle costruzioni, ed è una valida soluzione, a
condizione che sia specifico per la commessa, adeguatamente sviluppato ed approfondito e,
soprattutto, si applichi sia al titolare del contratto che ai suoi subfornitori, non necessariamente
dotati di un SGQ
g) Rischi e incertezze: il settore delle costruzioni è caratterizzato da andamenti ciclici e stagionali
con elevata “mortalità” delle imprese; questo non favorisce l’approccio a SGQ finalizzati al
miglioramento anche attraverso l’investimento in risorse umane e tecnologiche
h) Costi della non qualità: non sembra esistere nel settore la percezione che l’aumento dei costi
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di controllo e prevenzione può portare benefici economici attraverso significative riduzioni dei
costi legati alla difettosità.
Altra rilevante conclusione dello studio presentato dall’Unione Europea
è che le imprese di
costruzione possono essere strutturalmente classificate in due gruppi, sulla base della diversa
rilevanza assunta dagli otto fattori sopra analizzati:
•
Le imprese generali di costruzione che operano prevalentemente coordinando subfornitori
specializzati e debbono pertanto realizzare un SGQ ad elevata flessibilità, capace di
adattarsi alle diverse esigenze di ciascun nuovo contratto
•
Le imprese specializzate di costruzione che tendono ad avere modalità operative ripetitive
ed hanno potuto sviluppare famiglie di procedure operative che richiedono solo
aggiustamenti minori in occasione di ciascun nuovo contratto. Queste ultime (ad esempio
imprese impiantiste specializzate, imprese per perforazione gallerie, imprese di dragaggio)
sono più simili, nel loro modo di operare, alle imprese manifatturiere.
La prima tipologia di imprese (le imprese generali di costruzione) deve analizzare con attenzione le
proprie caratteristiche strutturali, al fine di sviluppare un efficace schema di gestione per la qualità.
Le conclusioni dello studio affermano che le ISO 9000 rappresentano un eccellente modello, ma
debbono essere adattate al settore delle costruzioni; viene fra l’altro suggerito che le imprese di
costruzione:
− Definiscano categorie di commesse sulla base della loro dimensione economica ed identifichino
per ciascuna di esse le metodologie gestionali più adeguate
− Identifichino le attività/processi che compaiono in tutte le commesse e le regolamentino con
adeguate procedure a livello di impresa; tali attività/processi sono, nel caso di una impresa
generale di costruzione: lancio della commessa, approvvigionamenti, subappalti, gestione delle
attività di cantiere e collaudo/consegna
− Sviluppino PdQ capaci di integrare, per ciascuna commessa, i processi sviluppati e codificati a
livello di impresa
4. Le caratteristiche strutturali del settore italiano delle costruzioni
Le imprese di costruzione in Italia hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche delle imprese
oggetto dello studio della Unione Europea, anche se il mercato italiano è caratterizzato da un
numero molto elevato di imprese, con conseguente dimensione ridotta delle stesse.
Una larga parte delle imprese italiane, indipendentemente dalle dimensioni, opera prevalentemente
come impresa generale di costruzione, coordinando dei subappaltatori; la caratteristica di impresa
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generale di costruzione può facilmente essere desunta, oltre che dalle modalità operative della stessa
impresa, da un parametro di facile determinazione come il rapporto fra fatturato e numero medio di
dipendenti nell’anno: sembra sostenibile che a fatturati procapite superiori ai 150.000 Euro
corrisponda una quota di subappalti superiore al 50% del fatturato e quindi sostanzialmente una
impresa generale di costruzione.
Essere impresa generale di costruzione è una caratteristica strutturale che condiziona il modo di
operare e non può in alcun modo essere correlata alla tipologia di lavorazioni effettuate o, ancor
meno, alle categorie comprese nell’attestazione rilasciata dalla SOA: esistono imprese generali di
costruzione che operano in settori ad elevata specializzazione (esempio, impiantistica elettrica) ed
imprese specializzate di costruzione che operano nello stesso settore, anche come subappaltatori
dell’impresa generale di costruzione.
Occorre precisare che l’impresa generale di costruzione non deve essere confusa con il Contraente
generale previsto dalla legge obiettivo, anche se ovviamente il Contraente generale è una impresa
generale di costruzione dotata di particolari caratteristiche dimensionali, tecniche e finanziarie..
Ulteriore elemento strutturale del settore delle costruzioni in Italia è l’esistenza dei consorzi
ammessi ai pubblici appalti, non presenti nelle altre legislazioni europee e pertanto non inclusi nello
studio della Comunità Europea citato al punto precedente.
Tali consorzi (Legge 109/94, Art. 10 comma 1), tutti costituiti sulla base di leggi speciali, sono:
− i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 422/1909
− i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985
− i consorzi stabili introdotti nel nostro ordinamento dall’Art. 12 della Legge 109/1994
Volendo schematizzare le modalità operative che accomunano tutte e tre le tipologie di consorzi:
− Concorrono in prima persona alle procedure di affidamento di lavori pubblici, assumendo
la titolarità giuridica dell’appalto in caso di acquisizione.
− La struttura attraverso la quale garantiscono l’esecuzione delle lavorazioni e delle altre
prestazioni oggetto del contratto è quella costituita dall’insieme delle società consorziate,
considerate parte organica della struttura consortile.
− Il coinvolgimento dell’impresa consorziata inizia fin dalla fase di offerta (la consorziata per
la quale il consorzio concorre deve essere indicata in sede di offerta)
− Il trasferimento alla consorziata della responsabilità per l’esecuzione del contratto avviene
attraverso un atto specifico, l’assegnazione, che non costituisce né giuridicamente né
sostanzialmente un subappalto.
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− La società consorziata assegnataria si assume il rischio e il beneficio imprenditoriale
derivante dall’appalto, mentre il consorzio, si assume il rischio di garantirne in ogni caso la
corretta esecuzione, anche a fronte dell’eventuale sopravvenuta impossibilità della
consorziata ad adempiere.
− I consorzi, essendo gli appaltatori, sono titolari dei certificati di buona esecuzione dei lavori
ed hanno accesso diretto al sistema di qualificazione previsto dal DPR 34/2000.
Nell’analizzare le caratteristiche strutturali delle imprese di costruzione in Italia dovremo quindi
analizzare, separatamente
− Le imprese generali di costruzione
− Le imprese specializzate di costruzione
− I consorzi ammessi ai pubblici appalti
5. Le modifiche da apportare ai criteri del documento Sincert RT-05 Rev. 5
Secondo ANCE e ANCPL la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che
prescrive nel certificato ISO 9001:2000 il riferimento agli aspetti gestionali dell’impresa nel loro
complesso rende necessaria una rielaborazione del documento Sincert RT-05 Rev. 5 che veda:
− l’abbandono di qualsiasi criterio che faccia riferimento alle categorie di cui all’allegato A
al DPR 34/2000
− un approfondimento sugli aspetti gestionali, e quindi sugli aspetti strutturali delle diverse
tipologie di imprese di costruzione.
In modo congruente con quanto esposto negli altri punti di questa nota, riteniamo che il nuovo
documento RT-05 dovrebbe prescrivere agli enti di certificazione:
a) Di identificare prima della verifica di certificazione le caratteristiche strutturali e gestionali della
singola impresa da certificare (impresa generale di costruzione, impresa specializzata di
costruzione, consorzio ammesso ai pubblici appalti), al fine di meglio orientare la verifica
stessa.
b) Per le imprese generali di costruzione, di considerare come aspetti “particolarmente critici” per
la congruenza del sistema gestionale per la qualità alla norma ISO 9001:2000:
− L’organizzazione e la pianificazione della singola commessa (esistenza di PdQ estesi
a tutte le attività del cantiere, incluse quelle dei subappaltatori)
− La progettazione, quando presente
− Il processo di valutazione dei fornitori e di approvvigionamento delle materie prime
− Il processo di subappalto (qualificazione, contrattualistica, requisiti di SGQ richiesti
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ai subappaltatori)
− La gestione delle attività di controllo in cantiere (predisposizione ed uso dei PCQ, sia
diretta che da parte dei subappaltatori)
− La gestione dei collaudi finali
c) Per le imprese specializzate di costruzione, di considerare come aspetti “particolarmente critici”
per la congruenza del sistema gestionale per la qualità alla norma ISO 9001:2000:
− La progettazione, quando presente
− Il processo di valutazione dei fornitori e di approvvigionamento delle materie prime
− Le procedure di esecuzione dei processi tecnici caratterizzanti l’impresa e la
validazione degli stessi
− La pianificazione della singola commessa, quando la stessa non sia esaurientemente
coperta dalla procedura di esecuzione
d) Per i consorzi ammessi ai pubblici appalti, di considerare come aspetti “particolarmente critici”
per la congruenza del sistema gestionale per la qualità alla norma ISO 9001:2000:
− La natura giuridica del consorzio (consorzi di natura diversi da quelli elencati nella
Legge 109/1994 debbono essere equiparati ad una impresa singola in termini di
requisiti del SGQ)
− Le procedure di interfaccia che regolamentano le modalità di coinvolgimento e
valutazione delle associate utilizzate nella fase commerciale dell’attività e i
successivi rapporti con il consorzio nella fase di realizzazione dell’opera.
− Le modalità di gestione e monitoraggio delle commesse assegnate alle associate e
l’efficacia di tali attività
− Le modalità di intervento a fronte dell’eventuale sopravvenuta impossibilità della
consorziata ad adempiere.
− La gestione della progettazione e delle attività di controllo in cantiere, qualora il
Consorzio non si sia vincolato ad operare esclusivamente con associate dotate di
SGQ già certificato come conforme alla norma ISO 9000.
Vale probabilmente la pena ricordate che i consorzi stabili, tutti costituiti di recente ed ancora
sostanzialmente non operativi, debbono ancora realizzare e far certificare il loro sistema
gestionale per la qualità, essendo evidente che le attuali prescrizioni legislative che estendono i
benefici della certificazione al consorzio quando è certificata ISO 9000 almeno una delle
associate non equivalgono in alcun modo ad una certificazione del sistema gestionale del
consorzio stesso (che, come detto prima, ha caratteristiche strutturali diverse da quelle delle
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singole imprese), ma debbono essere considerate solo una norma transitoria finalizzata a
falicilitare la costituzione dei consorzi stabili.
Appare tra l’altro non certo il fatto che tale
facilitazione possa essere estesa ai consorzi stabili che aspirano ad essere qualificati come
contraenti generali.
Nel caso in cui l’impresa, o un consorzio, operi con modalità diverse su diverse commesse, le
prescrizioni dovrebbero essere integrate fra loro.
Lo scopo della certificazione potrebbe, ferme restando le specifiche richieste dell’Autorità per la
vigilanza sui LLP, essere del tipo:
− Impresa generale di costruzione: progettazione, costruzione e manutenzione di opere di
ingegneria civile (e/o impiantistica, e/o elettrica)
− Impresa specializzata di costruzione: progettazione e realizzazione di (eventuali
specializzazioni richieste dall’impresa in quanto qualificanti)
− Consorzio ammesso ai pubblici appalti: acquisizione e gestione di appalti aventi per oggetto
la progettazione e la realizzazione, da parte delle associate, di opere di ingegneria civile (e/o
impiantistica, e/o elettrica)
Si tornerebbe in questo modo ad un certificato ISO 9000 che, oltre a rispettare le esigenze del
committente pubblico, fornisce anche le informazioni utili alla committenza privata ed allinea il
certificato stesso agli standard europei.
Il documento emesso dal Sincert in data 24 giugno 2003, a seguito della già citata determinazione
dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, si limita a recepirne le prescrizioni formali, senza
affrontare nel merito le più sostanziali tematiche trattate nella presente memoria; ANCE e ANCPL
intendono manifestare la propria disponibilità a partecipare in modo costruttivo a un “tavolo delle
regole” che non sia espressione esclusiva degli enti di certificazione, ma veda coinvolte tutte le parti
interessate, incluse le Associazioni di categoria e i Ministeri competenti.
Dino Bogazzi Consorzio Cooperative Costruzioni-ANCPL, Nicola Massaro ANCE
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