- Centro Studi Malfatti

Transcript

- Centro Studi Malfatti
LA QUESTIONE MARÒ
Una trama ingarbugliata non solo italiana!
Posizione
St. ANTHONY
alla prima raffica
Rlv 338
Distanza 500 metri
PUNTO DI
CADUTA DELLA
I° RAFFICA
ENRICA LEXIE
Rv 330 Vp 14
PUNTO di TIRO
a bordo
Aletta
di
dritta
PUNTO DI
CADUTA DELLA
II° RAFFICA
POSIZIONE
ENRICA
LEXIE
PUNTO DI
CADUTA DELLA
III° RAFFICA
ENRICA
Posizione
disimpegno
St. ANTHONY
LEXIE
SETTORE
di TIRO
della I°
Raffica
ampiezza
8 gradi
St. ANTHONY Rv 150 Vp 6
Posizione
St. ANTHONY
alle raffiche
successive
300 e 100 metri
rispettivamente
Linea tratteggiata
delle succesive
posizioni del
St. Antony dall’inizio
alla conclusione
dell’azione di fuoco
dissuasivo
Tempo di
percorrenza
50 SECONDI
Una indagine esaustiva sulla vicenda dei Marò, tratta dal rapporto “nome in codice
DREADNOUGHT” già da tempo notificato ma mai arrivato al Ministro della Difesa, che:
tutto quello che non è stato detto su precise responsabilità di istituzioni
italiane, sia militari che civili meticolosamente definite ed individuate, a
totale chiarimento della proclamazione di specie del Presidente del Consiglio
“l’incredibile pasticcio combinato per errori grossolani!”.
ACCUSA
i titolari istituzionali che hanno evitato l’espletazione di ben 7 inchieste
amministrative, obbligatorie per legge, sull'evento della Lexie e
sull'uccisione di due pescatori indiani, fornendo all'India una motivazione
legalmente ineccepibile, secondo i dettami del diritto internazionale, per
trattenere prigionieri i nostri fucilieri di Marina e sottoporli a giudizio.
DIMOSTRA la mancata o grossolana valutazione del rischio per la vita umana in mare
nella attivazione delle RUF (Rules for Use of Force) edite dall’Agenzia
Marittima Internazionale (IMO) e la messa in opera delle regole di ingaggio
nazionali edite dal Ministero della Difesa italiano caratterizzate da elementi
critici di “imperizia colposa” e “negligenze contributive” per l’uso di armi da
fuoco nello scenario del contrasto alla pirateria.
RIVELA
la corretta e positiva “exit strategy” che attivi che sviluppi una inchiesta
congiunta italo – indiana tale da acquisire il plauso internazionale e riottenere
la piena e totale dignità dell’Italia a livello internazionale.
DENUNCIA
1
Dedicato alla memoria di Valentine Jelestin e Ajeesh Pink i due pescatori indiani uccisi
per regole di ingaggio “malamente pianificate” e “ancora peggio messe in opera”
da chi aveva la responsabilità della loro emanazione.
Possano la verità e una giustizia legittima restituire la pace al loro riposo eterno.
Verità e giustizia
Dora e Jeen
moglie e figlio di Jelestine
Gli Autori
Capitano di Vascello
Direttore del Tiro
Ingegnere
Perito giudiziario
ABBO Diego
FERRANTE Alfredo
Con il contributo di
ACCAME Falco
GULMINELLI Paolo
Ammiraglio
Presidente Emerito della Commissione Difesa
alla Camera
Capitano di Fregata
Direttore del Tiro
2
PREMESSA
A fine anno 2014, dopo quasi tre anni dall’evento, quello dei marò, che ha innescato una delle più
grosse crisi diplomatiche afferenti un incidente di una missione antipirateria l’esecutivo ha
ammesso l’incapacità e l’inottemperanza dei precedenti governi e di trovarsi in un vicolo cieco
come viene desunto anche dalle dichiarazioni ai media del Presidente Matteo RENZI:
Da: IL TEMPO.it del 23 dicembre 2014
Il premier: "Quello dei due fucilieri è un incredibile pasticcio combinato per errori grossolani
In questi due anni sono stati così tanti gli annunci
che è veramente difficile credere che questa possa
essere la volta buona. Eppure Matteo Renzi si
mostra piuttosto sicuro. Intervistato a Rtl 102.5
sulla questione marò il premier vede un po' di luce
in una pagina decisamente buia della nostra storia.
Quello dei due fucilieri di Marina, spiega Renzi, è
"un incredibile pasticcio combinato per errori
grossolani". Ora, però, qualcosa sembra cambiato.
"Per la prima volta in tre anni il governo indiano ha
espresso il desiderio di una soluzione condivisa con
il governo italiano - aggiunge -: il mio governo è assolutamente impegnato a corrispondere a
questo impegno per una soluzione condivisa. In un clima di rispetto istituzionale stiamo lavorando
con il governo indiano perché possano tornare a casa tutti e due i marò. Ma chiediamo che si
faccia rapidamente''.
Da: IL TEMPO.it del 23 dicembre 2014
Marò, il Colle contro l’India «Scarsa volontà politica di trovare una soluzione» Napolitano parla
al telefono con Salvatore Girone Il fuciliere:
fiducia nelle istituzioni, penso a Latorre
La fiducia nelle istituzioni di Salvatore Girone e la
tenacia del presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Ieri il fuciliere di Marina da Nuova
Delhi ha dialogato con il Quirinale durante la
cerimonia degli auguri ai militari italiani impegnati
nelle missioni internazionali. «Ringrazio il
Presidente: sono ancora fiducioso nelle nostre
istituzioni nonostante tutto quello che è accaduto
negli ultimi tre anni»: queste le parole del fuciliere
barese che ovviamente sono state subito raccolte da
Napolitano, commosso durante il suo ultimo saluto
alle forze armate e soprattutto amareggiato per il protrarsi di questa querelle. «Conto di essere a
colloquio con Renzi che mi darà notizie aggiornate sugli ultimi passi verso le autorità indiane»:
oggi il presidente della Repubblica vedrà il premier per ricevere aggiornamenti sugli sviluppi
diplomatici, stante il rifiuto della Suprema Corte di attenuare le limitazioni della libertà a cui sono
soggetti i due militari italiani. Poi ha rilevato come coltivasse ben altre aspettative e auspicasse
una risoluzione in tempi rapidi della contesa. Aveva ricevuto rassicurazioni di un processo «rapido
e corretto» per i marò durante un colloquio con l’ambasciatore indiano in Italia. Ma la situazione è
3
davvero ancora al punto di partenza: «Ci sono state prove molto negative, scarsa volontà politica
di dare una soluzione equa e un malfunzionamento della giustizia indiana, che non è solo italiana».
Da: QUOTIDIANO.net del 23 dicembre 2014
Marò, Renzi: "Dobbiamo riportarli a casa, India faccia presto". Il premier da Napolitano
"Per la prima volta in tre anni il governo indiano ha
espresso il desiderio di una soluzione condivisa"
Roma, 23 dicembre 2014 - "Noi dobbiamo riportare
tutti e due i marò, uno c'è, l'altro no, in Italia. Se
c'era da fare un processo, sono passati tre anni e
mezzo. Siamo al lavoro con il governo indiano in un
clima di rispetto istituzionale, ma chiediamo di fare
in fretta". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista
radiofonica
Il presidente del Consiglio stamattina ha incontrato
al Quirinale Giorgio Napolitano. Ieri il Capo dello
Stato, in collegamento con il fuciliere di Marina detenuto in India, Salvatore Girone aveva
annunciato l'incontro di oggi con il premier, per avere "notizie aggiornate sugli ultimi passi fatti
con le autorità indiane" sulla vicenda dei marò che Renzi definisce "un incredibile pasticcio
combinato e causato da una serie di errori grossolani".
Il premier parla di spiragli:"Per la prima volta in tre anni – spiega - il governo indiano ha espresso
il desiderio di una soluzione condivisa con il governo italiano: il mio governo è assolutamente
impegnato a corrispondere a questo impegno". E ancora: "Non passa un giorno senza che pensi a
quella vicenda e cerchi di risolverla con i canali della diplomazia. È il momento di non aprir bocca
e di risolvere i problemi".
Da: TGCOM24.MEDIASET.il del 23 dicembre 2014
Marò, Renzi: "India faccia presto" - "Lavoro per portarli a casa entrambi"
09:59 - "Per la prima volta dopo mesi il governo indiano ha espresso il desiderio di una soluzione
condivisa e concertata" sui marò. Così il premier Matteo Renzi. Il governo è "al lavoro con l'India"
per riportarli a casa entrambi "in un clima di rispetto istituzionale, ma chiediamo che si faccia
rapidamente". Questa vicenda, ha aggiunto Renzi, "è un incredibile pasticcio combinato e causato
da una serie di errori grossolani".
La finalità del Rapporto “nome in codice DREADNOUGHT consisteva nel fornire, al Ministro
della Difesa e conseguentemente alle Istituzioni Nazionali preposte, una perizia con valenza
strettamente finalizzata al processo ma espansa nel contempo a nuovi e più adeguati strumenti per
attivare i dovuti correttivi nelle future operazioni di contrasto alla pirateria; il tutto estrapolato da
una disamina approfondita dell’incidente occorso alla Lexie.
L’incidente è stato esaminato da analisi duale. Da un lato la componente dinamica in cui vengono
ricostruite le rotte dell’Enrica Lexie dal suo ingresso nella HRA sino all’attracco nel porto di
Cochin e del St. Anthony da quando è entrato in contatto cinematico con la Lexie sino al suo ritorno
in porto. La componente statica consiste nella ricostruzione delle traiettorie delle raffiche partendo
dalla distribuzione dei colpi sulla tuga del St. Anthony e sulla loro velocità di impatto stimata.
4
Gli autori avevano articolato il campo di applicazione dell’opera su cinque ambiti, ognuno
sviluppato su analisi seriali integrate e concomitanti, che prospettavano un menù di soluzioni
integrate, esaustivo per la migliore gestione di “exit strategy” 1.
a. Il primo ambito è di carattere internazionale concentrato sulla mera sfera processuale. La teoria
dello spiattellamento (rimbalzo dei colpi sull’acqua) poneva le basi, con opportune e mirate
elaborazioni per l’esclusione dell’illiceità del comportamento dei fucilieri di marina accusati
dell’uccisione dei pescatori indiani Valentine Jelestin e Ajeesh Pink.
In effetti le due “certezze processuali ossia quelle del rimbalzo dei proiettili deviati dalla
superficie del mare e quella, comprovata dai reperti fotografici, dell’esclusione del tiro diretto
avrebbe derubricato l’eventuale incriminazione da un fatto illecito di natura dolosa e/o colposa
alla non perseguibilità per la esimente dovuta all’esclusione dell’elemento oggettivo ossia del
comportamento antigiuridico dello stesso fatto.
Una interazione leale con il sistema giudiziario indiano avrebbe sancito l’evidente possibilità di
evocare la “buona fede”.
Infatti si sarebbe stati in grado costringere la macchina inquirente indiana a dover
inequivocabilmente accordare la buona fede dei fucilieri italiani (e quindi a non poterli
perseguire) in ossequio ai risultati balistici (basati sulla prova dello spiattellamento) e all’effetto
di liceità rappresentato dal corretto adempimento delle risoluzioni e raccomandazioni
dell’Agenzia Marittima Internazionale (IMO) nell’applicazione delle procedure anti pirateria.
Qualora l’India avesse negato la buona fede senza elementi certi e probanti avrebbe violato la
propria Costituzione con ovvie e pesanti conseguenze nell’arena internazionale.
Rimane indubitabile che un risultato processuale con l’applicazione della buona fede avrebbe
attivato l’attenzione internazionale sull’eventualità di rivisitazione delle norme anti pirateria.
b. Il secondo ambito è quello riferito ad una corretta valutazione e gestione del rischio di danno
collaterale nella sfera della sicurezza marittima.
Il Rapporto DREADNOUGHT in merito alla valutazione del rischio di eventuali danni
collaterali provocati dalla implementazione delle Regole di ingaggio internazionali (RUF) e delle
migliori pratiche emanate dall’IMO (Best Management Practises for Piracy ) ha applicato sia il
metodo qualitativo che quantitativo.
L’integrazione dei due predetti approcci (qualitativo e quantitativo) riesce a dimostrare che la
vera deterrenza è costituita dalla presenza a bordo degli stessi NMP e che l’analisi di rischio di
danni collaterali deve far rivisitare quasi interamente le RUF nell’ottica di tutela della vita umana
e di migliorare la sicurezza in mare sia dei difensori sia di malcapitati “passanti”.
c. Il terzo ambito è legato interamente alla normativa nazionale e alla sua interazione con le acque
internazionali così come sancisce la convenzione di Montego Bay (UNCLOS ).
Già nel Rapporto DREADNOUGHT originario venivano individuate talune “carenze” nella
determinazione di adeguate informative, e conseguenti regole di ingaggio, in merito ai confini
delle acque internazionali che dovevano essere opportunamente evidenziati, e con adeguata
precisione, su una cartina ben leggibile.
Infatti il Ministero degli esteri doveva già aver assunto le pertinenti informazioni dall’Agenzia
Marittima Internazionale (IMO) dove l’India, tra l’altro, aveva già ratificato la propria zona
economica esclusiva (ZEE) il 29 giugno del 1995 presso la DIVISION of OCEAN AFFAIRS
and the LAW of the SEA delle Nazioni Unite.
Già nel Rapporto DREANOUGHT originario si prospettava inoltre una via di uscita “legalmente
indolore” in quanto c’erano tutti gli estremi, per il Governo Italiano per sia per adire
1
Una sintesi rappresentativa dei 5 domini era contenuta in una relazione inviata per via gerarchica al
Ministro della Difesa Roberta PINOTTI il 19 maggio 2014 dal Capitano di Vascello Diego ABBO.
5
all’autotutela (ius poenitendi), cioè senza ricorrere all’autorità giudiziaria, sia per una
giustificazione politico/diplomatica da rappresentare per via mediatica.
d. Il quarto ambito a sfondo diplomatico attiva, in funzione dei precedenti punti, le possibilità di
sblocco dei rapporti tra Italia e India. Ciò con la prospettiva di riprendere amichevoli rapporti e,
quindi, perseguire l’obiettivo del recupero della interazione a tutti i livelli, non ultimo, quello
commerciale.
e. Il quinto ambito propone un modello di analisi per la risoluzione di crisi di intricata complessità
che, se si dovessero ripetere, non dovranno più richiedere tempi biblici e costi esorbitanti per la
chiusura delle stesse.
Nel prosieguo della stesura dell’opera si sono aggiunti ulteriori dettagliati approfondimenti, per cui
lo stato attuale dell’arte della presente pubblicazione, oltre a definire una risoluzione processuale
del caso strettamente legato alla uccisione dei due pescatori e risolvere la controversia della
giurisdizione, identifica, senza tema di smentita, delle condotte istituzionali che potrebbero essere
penalmente rilevanti in molteplici fattispecie di reato:
Le condotte istituzionali predette si individuano in eventuali comportamenti omissivi da parte di
specificate istituzioni italiane che riguardano il non adempimento di ben 7 inchieste obbligatorie per
legge: l’inchiesta sommaria e quella formale (previste dal codice della navigazione), l’inchiesta di
sicurezza (prevista dalla normativa discendente dalle direttive dell’Unione europea), le inchieste
sommaria e formale (previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83)
l’inchiesta per infortuni sul lavoro (prevista dalla normativa antinfortunistica) e ultima ma non
meno importante l’inchiesta dello Stato di bandiera (prevista dalla Convenzione di Montego Bay –
UNCLOS – recepita dalla Legge 2 dicembre 1994 n. 689).
Infine vengono individuati dei comportamenti dell’Unione Europea non conformi alla sua stessa
normativa afferente la sicurezza marittima e delle risoluzioni delle Nazioni Unite che producano
situazione di elevato rischio per la vita umana in mare.
6
INDICE
PREMESSA
Pagina 03
INDICE
Elenco delle Tabelle
Elenco delle Figure
Pagina 07
Pagina 09
Pagina 09
DEFINIZIONI e ACRONIMI
Pagina 11
1.
SCOPO
Pagina 18
2.
STIMA di IMPATTO
Pagina 18
3.
INTRODUZIONE
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
a.
b.
c.
d.
4.
Il fenomeno della pirateria
La serie storica degli incidenti
Gli aspetti giuridici degli incidenti con danni collaterali
Le norme di contrasto, genesi, valenza giuridica internazionale e campo
di applicazione
LE FONTI E LA GERARCHIA NELLE NORME INTERNAZIONALI Pagina 34
a. La classificazione delle fonti
b. La gerarchia delle norme internazionali
Pagina 34
Pagina 43
5. IL DIRITTO DEL MARE
a.
b.
c.
d.
6.
La codificazione del diritto del mare
Gli elementi geografici e giuridici delle diverse zone
Il regime della navigazione
La giurisdizione per l’attività di repressione della pirateria nell’HRA
FATTI ILLECITI & RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALI
a. Concetto di illecito, responsabilità internazionale, colpa e danno
b. Le cause di esclusione dell’illiceità
c. L’interazione tra ROE e fatti illeciti e responsabilità
7.
LE IMMUNITA’ DEI SOGGETTI INTERNAZIONALI
a. L’origine della norma sull’immunità degli Stati
b. Lo scenario relativo al regime di immunità
8.
18
18
21
21
27
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
47
47
48
59
62
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
65
65
67
72
Pagina 76
Pagina 76
Pagina 78
LA PREVENZIONE E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
INTERNAZIONALI
Pagina 83
a. Il concetto di controversia internazionale
b. I mezzi e i procedimenti di soluzione delle controversie
c. Procedimenti arbitrale e giudiziale
Pagina 83
Pagina 85
Pagina 87
9. LA SICUREZZA MARITTIMA
a. La normativa che disciplina la sicurezza delle navi
b. La metodologia per l’analisi, la valutazione e la gestione del rischio
c. La contestualizzazione operativa delle RUF
10. LA SICUREZZA ESTESA DELLE RUF
a. Valutazioni sull’analisi di rischi collaterali per le RUF
7
Pagina 91
Pagina 91
Pagina 93
Pagina 101
Pagina 108
Pagina 108
b. Le inadeguatezze e le eventuali negligenze contributive delle RUF
Pagina 111
11. L’ITER NAZIONALE DI IMPLEMENTAZIONE
a. La nascita dei Nuclei Militari di Protezione - NMP
b. L’entrata in vigore delle regole di ingaggio - ROE
c. La sicurezza sul lavoro nello scenario di applicazione delle ROE
d. Le responsabilità “ante facto” nella cornice giuridica
Pagina 118
Pagina 118
Pagina 122
Pagina 124
Pagina 127
12. L’INCREDIBILE PASTICCIO “POST FACTO”
a. La nozione di “sinistro marittimo” applicata ad incidenti di pirateria
b. La nozione di inchiesta
c. Le tipologie di inchiesta
Pagina 132
Pagina 132
Pagina 135
Pagina 137
13. CRONOLOGIA DEGLI EVENTI E VERSIONI “OPEN SOURCES”
a. Successione eventi 2012
b. Successione eventi 2013
c. Successione eventi 2014
d. Successione eventi 2015
e. La versione italiana ufficiale
f. La versione indiana ufficiale
g. Le versioni ufficiali sulla giurisdizione e sull'immunità funzionale
Pagina 150
Pagina 150
Pagina 155
Pagina 159
Pagina 165
Pagina 167
Pagina 169
Pagina 171
14. CONSIDERAZIONI - VALUTAZIONI
a. La valenza processuale di una inchiesta congiunta Italia - India
b. Gli errori del terzo convenuto “nel ruolo di datore di ordini”
c. Gli errori del terzo convenuto nel ruolo di “datore di inchieste”
d. Il conflitto di interessi permanente nelle inchieste nazionali
Pagina 178
Pagina 178
Pagina 201
Pagina 207
Pagina 212
15. CONCLUSIONI
Pagina 222
16. RIFERIMENTI
Pagina 224
17. ELENCO ALLEGATI
Pagina 227
8
ELENCO DELLE TABELLE
TABELLE
TITOLO
PAGINA
TABELLA 1
Le tipologie di rischio
93
TABELLA 2
La valutazione del rischio
96
TABELLA 3
La matrice processuale
178
TABELLA 4
Incidente Olympic Flair - Estratto da MSC.4/Circ. 82 - 30/4/12
187
TABELLA 5
La matrice delle responsabilità
213
ELENCO DELLE FIGURE
FIGURE
TITOLO
PAGINA
FIGURA 1
Mappa aggiornata degli attacchi di pirateria nel mondo
20
FIGURA 2
USS Rappahannock
22
FIGURA 3
Global Patriot - IMO 7504627
24
FIGURA 4
L’incidente del St.Anthony
26
FIGURA 5
La distribuzione della raffica sulla tuga del St. Anthony
26
FIGURA 6
HRA – Area ad alto rischio di pirateria
32
FIGURA 7
La sequenza correlata degli eventi
32
FIGURA 8
I principi delle zone dell’UNCLOS
58
FIGURA 9
Le zone giuridiche dell’HRA
63
FIGURA 10
COLREG – Le norme per prevenire gli abbordi in mare
75
FIGURA 11
La matrice di rischio
97
FIGURA 12
Le curve di iso rischio
98
FIGURA 13
Livelli di accettabilità del rischio
100
FIGURA 14
Le sagome stilizzate
109
FIGURA 15
I settori di interdizione al tiro dissuasivo
110
FIGURA 16
La funzione di non danno collaterale - NDC
112
FIGURA 17
Il rischio nel fuoco dissuasivo
113
FIGURA 18
La curva del cane applicata agli abbordaggi
115
FIGURA 19
Tempi per prendere il controllo della nave
116
FIGURA 20
Probabilità di errore in funzione della distanza di tiro
116
FIGURA 21
Zone rossa e gialla
117
FIGURA 22
Identificazione delle zone nella HRA
120
9
FIGURA 23
Parere del MAE per le ROE
121
FIGURA 24
Nuclei Militari di Protezione (NMP) - Iter di formazione,
approvazione ed entrata in vigore delle R.O.E.
122
FIGURA 25
Gli elementi cinematici
180
FIGURA 26
Peschereccio St. Anthony fra 800 e 500 metri
183
FIGURA 27
“Posizioni” del St. Anthony al momento dell’incidente
188
FIGURA 28
La sagoma di rilevazione dei colpi sparati
192
FIGURA 29
Azione di fuoco
193
FIGURA 30
L’evidenza dell’effetto di “tumbling” sul tetto del St.Anthony
195
FIGURA 31
L’impatto con i tessuti molli del corpo umano del 5,56 x 45 mm
196
FIGURA 32
L'angolo di impatto del proiettile risulta essere 46,4° rispetto
all'asse longitudinale del peschereccio St. Antony.
197
FIGURA 33
La precessione girostatica
197
FIGURA 34
Area di spiattellamento delle raffiche di 4 colpi
198
FIGURA 35
Comparazione fra calibri
198
FIGURA 36
Risposta di Violeta Bulc – Commissario UE per i trasporti
204
FIGURA 37
I settori di restrizione al tiro
207
FIGURA 38
Encomio solenne
217
FIGURA 39
La graduatoria delle promozioni
217
10
DEFINIZIONI e ACRONIMI
Alto mare
Atti jure gestionis
Atti jure imperii
Autorità Designata:
Autotutela nel
Diritto
internazionale
Si intendono tutte le acque marine non incluse nella zona economica
esclusiva o nelle acque interne di uno Stato o nelle acque arcipelagiche di
uno Stato-Arcipelago
Convenzione di Montego Bay articolo 86
(o jure privatorum) consistono in attività compiute da organi o funzionari
dello Stato aventi natura privatistica, per le quali lo Stato agisce in qualità di
privato cittadino
sono attività governative di tipo pubblicistico, ovvero poste in essere da uno
Stato nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche
L’organizzazione/i o l’amministrazione/i identificata/e all’interno del
Governo Contraente come responsabile/i dell’implementazione dei
provvedimenti della SOLAS in relazione a quanto riguarda sia la Security
del porto sia quella dell’interfaccia nave-porto, tesa a preservare
prioritariamente la struttura portuale.
Principio in base al quale lo Stato che ritiene di avere subito la lesione di un
proprio diritto (Illecito internazionale) può legittimamente adottare misure
di reazione, a titolo di sanzioni o contromisure (Sanzioni internazionali) nei
confronti dello Stato offensore, onde ottenere la cessazione e la riparazione
dell’illecito.
Il principio è collegato all’assenza nella comunità internazionale di
un’autorità centrale responsabile dell’attuazione coercitiva del diritto; ciò
rende necessario il ‘farsi giustizia da sé’, che nelle collettività nazionali è
invece generalmente vietato ai soggetti dell’ordinamento.
Peraltro, anche nel diritto internazionale l’autotutela si è variamente
configurata nel corso dei secoli.
Anteriormente alla Prima guerra mondiale, essa non assumeva rilievo
specifico, non essendovi limiti giuridici all’uso della forza da parte degli
Stati (cosiddetto ius ad bellum) ed essendo pertanto lecito ad essi perseguire
la reintegrazione dei propri diritti con ogni mezzo. In seguito, il Patto della
Società delle Nazioni (1919) e il Patto Briand-Kellog (1928), ponendo
restrizioni all’uso della forza e affermando il principio della soluzione
pacifica delle controversie tra Stati (Controversia internazionale),
contribuirono alla formazione di regole relative alle condizioni di legittimità
delle rappresaglie armate.
Maggiori sviluppi del diritto consuetudinario sono derivati dalla Carta delle
Nazioni Unite (1945), che pone agli Stati membri il divieto generale e
assoluto della minaccia e dell’uso della forza (art. 2, par. 4) e affida al
Consiglio di sicurezza l’adozione di sanzioni collettive sia economiche sia
militari (cap. VII). Attualmente, il diritto internazionale continua a
considerare legittime le contromisure unilaterali adottate dallo Stato leso e
consistenti nella violazione di un diritto soggettivo dello Stato autore
dell’illecito, purché dette misure rispettino certe condizioni (provvisorietà,
proporzionalità) e non comportino minaccia o uso della forza, né la
violazione di obblighi internazionali in materia di diritti umani (Diritti
umani. Diritto internazionale) e di diritto umanitario
11
BMP 4
Pianificazione e pratiche operative edite dall’IMO e consigliate e per
operatori marittimi, armatori e Comandanti delle navi in transito nelle Area
ad Alto Rischio
C.D.I.
Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite. È un organo
sussidiario permanente delle Nazioni Unite. È stata istituita dall'Assemblea
generale con la risoluzione del 21 novembre 1947 n. 174, che ne ha
approvato lo statuto, per promuovere «lo sviluppo progressivo del diritto
internazionale e la sua codificazione».
COLREG
Convention on the International Regulations for preventing Collisions at
Sea, (1972)
Regolamento per prevenire gli abbordi in mare
Contatto cinematico Si intende l’evoluzione delle rotte di due navi dall’avvistamento, l’una
dell’altra, alla minima distanza (CPA) e al successivo disimpegno sino alla
perdita di contatto
CONVENZIONE
Con il nome Convenzione di Vienna vengono solitamente dette alcune
di VIENNA
convenzioni di diritto internazionale firmate a Vienna. Le principali sono:
• Convenzione sulle relazioni diplomatiche (18 aprile 1961);
• Convenzione sulle relazioni consolari (24 aprile 1963);
• Convenzione sul traffico stradale (8 novembre 1968);
• Convenzione sul diritto dei trattati (23 maggio 1969);
• Convenzione sulla rappresentanza degli Stati nei loro rapporti con le
organizzazioni internazionali di carattere universale (14 marzo 1975);
• Convenzione sulla successione degli Stati rispetto ai trattati (23 agosto
1978);
• Convenzione sulla successione degli Stati rispetto ai beni pubblici, gli
archivi e i debiti pubblici (8 aprile 1983);
• Convenzione sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni
internazionali o tra organizzazioni internazionali (21 marzo 1986);
CPA
Crossing Point of Approach. Si intende la minima distanza a cui passano
due navi in una situazione di rotte incrociate.
Corte
Organo giurisdizionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ha sede
Internazionale
all’Aia. La Corte ha due competenze principali:
di Giustizia (CGI)
competenza contenziosa, relativa alla soluzione di controversie.
internazionali (Controversia internazionale), e competenza consultiva, per la
formulazione di pareri richiesti dagli organi a ciò autorizzati.
La Corte può esercitare giurisdizione speciale (o facoltativa) e giurisdizione
obbligatoria. La prima si ha quando la Corte risolve una controversia già
sorta, che le viene sottoposta dalle parti attraverso un apposito accordo,
detto compromesso. Si ha, invece, giurisdizione obbligatoria quando lo
strumento che la stabilisce attribuisce a ciascuna delle parti il potere di
instaurare unilateralmente il processo di fronte alla Corte
Effetto di liceità
Nel diritto internazionale, si intende la conseguenza giuridica attribuita a
delle raccomandazioni non vincolanti emanate da un'organizzazione
internazionale (ONU, Unione Europea).
Per tale effetto, lo Stato che ottemperi alla raccomandazione non commette
un illecito se con ciò si discosta da impegni precedentemente assunti
mediante accordi oppure ad obblighi derivanti dal diritto internazionale
consuetudinario.
12
ESTREMO
PERICOLO
FATTO ILLECITO
HRA
HARD LAW
IL CASO
FORTUITO
IMO:
Questo effetto deve essere ammesso solo tra Stati membri di tali
organizzazioni sovranazionali, e in riferimento a raccomandazioni legittime.
L’effetto di liceità ha una limitata efficacia giuridica nel senso cioè di
ritenere legittimi i comportamenti assunti in conformità con la
raccomandazione e quindi invertire semmai l’onere della prova.
Distress.
L’estremo pericolo o distress (art. 24 del Progetto di articoli
sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale.) è definibile come la situazione in cui si trova un individuo-organo dello
Stato, costretto a compiere un atto intenzionalmente illecito per salvare la
vita propria o di persone a lui affidate da un pericolo grave e imminente. In
tal caso la violazione di una norma internazionale è compiuta
volontariamente, ma solo in quanto considerata un male minore rispetto alla
perdita di vite umane..
Si ha un illecito internazionale quando vi è un comportamento consistente in
un’azione o omissione attribuibile allo Stato secondo il diritto internazionale
e tale comportamento costituisce una violazione dell’obbligo internazionale
dello Stato.
Gli elementi costitutivi del’illecito sono due:
• Il comportamento contrario al diritto deve essere attribuibile allo Stato
(elemento soggettivo);
• È necessario che sussista la violazione di un obbligo internazionale ossia
l’antigiuridicità del comportamento (elemento oggettivo)
Hight Risk Area. Area ad Alto Rischio di pirateria marittima si definisce
come quell’area dove l'attività di pirateria ha avuto luogo. Ai fini della BMP
4 tale Area ad Alto Rischio delimitata da Suez e lo Stretto di Hormuz al
Nord, l parallelo 10 ° Sud e il meridiano 78 ° Est .
Indica nel linguaggio giuridico una serie di fenomeni di regolazione
connotati dalla produzione di norme con efficacia vincolante diretta. Il
termine è comune nel diritto internazionale, dove non ci sono organi di
governo sovrano. Nel diritto internazionale, hard law include trattati selfexecuting o accordi internazionali, così come le leggi consuetudinarie.
Questi strumenti comportano impegni giuridicamente vincolanti per gli Stati
gli altri soggetti internazionali
Il progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione
del Diritto Internazionale, non fa menzione del caso fortuito come autonoma
causa di esclusione del fatto illecito, ma lo comprendono, sostanzialmente
sotto la forza maggiore. Il caso fortuito, peraltro, si caratterizza per un
avvenimento “esterno” ed imprevedibile che impedisce all’individuo-organo
di uno stato di rendersi che il suo comportamento inconsapevole, tipico
dell’errore scusabile, non è conforme all’obbligo internazionale.
International Maritime Organization. L’IMO è un istituto specializzato delle
Nazioni Unite nato a Ginevra nel 1948 a seguito di una conferenza
diplomatica sul diritto del mare. L’organizzazione ha come obiettivo
principale quello di migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi e di
preservare l’ambiente marino. Tale obiettivo è perseguito:
• formulando raccomandazioni;
• promuovendo l’elaborazione e la conclusione di convenzioni
internazionali;
13
ISPS Code
• organizzando la cooperazione tra i governi al fine di permettere uno
scambio di informazioni destinate a migliorare la sicurezza delle navi.
• La sua opera si basa essenzialmente sulla preparazione di progetti di
convenzione
International Code for the Security of Ships and Port Facilities. Codice
internazionale dell’IMO per la Security di navi e porti. L’ISPS approvato
anche dal nostro governo, è entrato in vigore il 30/06/04. L’ISPS contempla
una organizzazione capillare di sicurezza, nel contesto marittimo, con degli
standard molto elevati e che, di fatto, tagliano fuori dal mercato
internazionale tutte quelle strutture che non si adeguano.
LA FORZA
MAGGIORE
Secondo l’articolo 23 del Progetto di articoli sulla responsabilità
dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale, la forza maggiore
consiste nel verificarsi di una forza irresistibile o di un avvenimento
imprevedibile, fuori dal controllo dello Stato, che ha reso materialmente
impossibile in tale circostanza l’esecuzione dell’obbligo.
Lo Stato di necessità costituisce una causa di esclusione della responsabilità.
E’ però necessario dimostrare che lo Stato non abbia posto in essere
un’azione conscio del rischio di produrre un evento di forza maggiore e che
non abbia contribuito, neanche indirettamente, a produrre la circostanza in
esame (cd. Negligenza contributiva)
LA LEGITTIMA
DIFESA
La legittima difesa (articolo 21 del Progetto di articoli sulla responsabilità
dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale, anche prevista dall’articolo 51 della carta ONU) è la fattispecie che autorizza l’uso della forza
da parte dello Stato che ha subito un attacco armato. La dottrina è unanime
nel ritenere che tale misura rivesta carattere difensivo e non afflittivo, e la
distingue dallo stato di necessità in quanto diretta contro lo Stato autore
dell’illecito che ha scatenato la reazione.
La legittima difesa, al pari delle contromisure rientra nella più generale
fattispecie dell’autotutela, ossia quel complesso di azioni volte a reprimere
un illecito che, per la loro funzione, perdono il carattere dell’antigiuridicità
anche quando si traducono in violazioni del diritto internazionale.
L’articolo 21 del Progetto intende per legittima difesa ogni misura “presa in
conformità con la carta delle Nazioni Unite”; da ciò discende che essa debba
essere:
• Proporzionale all’afflizione (in tal senso la sentenza della Corte
Internazionale di Giustizia del 1986 nel caso tra Nicaragua e Stati Uniti);
• Necessaria (ossia rispondere ad un attacco in corso e non a una mera
minaccia);
• Immediata. Tale requisito non è unanimemente accolto, in quanto allo
Stato attaccato potrebbe occorrere tempo per organizzare la
controffensiva.
La contromisura, detta anche rappresaglia viene definita dall’articolo 22 del
Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del
Diritto Internazionale come l’adozione da parte dello Stato leso, di un
comportamento illecito, ma giustificato dall’aver subito il mancato rispetto
di un obbligo internazionale.
Le contromisure costituiscono annullamento dell'illecito che appartiene alla
categoria delle misure di autotutela di uno Stato. Esse costituiscono la
reazione ad un qualunque atto illecito diverso dall'attacco armato.
LE CONTRO
MISURE
14
LO STATO DI
NECESSITA’
LRIT
MRCC
NMP
Poiché spesso sono state commesse azioni illecite ben più gravi rispetto al
(vero o presunto) danno ricevuto, il Progetto di articoli limita la facoltà di
ricorrere a contromisure imponendo:
• Il divieto di porre in essere contromisure che presuppongono l’uso della
forza, in ossequio allo statuto delle Nazioni Unite;
• L’obbligo di adottare contromisure esclusivamente nei confronti dello
Stato che ha commesso l’illecito internazionale;
• La reversibilità degli effetti prodotti dalle contromisure, nel senso che
esse, avendo lo scopo di reintegrare l’ordine giuridico violato, devono
terminare nel momento in cui lo Stato offensore pone fine all’illecito,
consentendo il ripristino delle normali relazioni internazionali;
• La proporzionalità delle contromisure;
• Il divieto di violare norme operative del diritto internazionale, in
particolare quelle in materia di tutela dei diritti umani e quelle di
carattere umanitario che vietano le rappresaglie.
La figura dello stato di necessità ripresa dal Progetto di articoli
sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale all’art.25 configura anch’essa una situazione di pericolo grave e
imminente, in cui è , però, lo Stato (non l’individuo-organo) a vedersi
costretto a violare un obbligo internazionalmente assunto.
Lo Stato di necessità costituisce una causa di esclusione della responsabilità
internazionale solo in presenza di circostanze ben definite:
• Quando è l’esclusivo e unico mezzo a disposizione dello Stato per
salvaguardare un interesse essenziale di fronte ad un pericolo grave ed
imminente;
• Quando non compromette seriamente un interesse essenziale dello Stato
e degli Stati rispetto ai quali sussiste l’obbligo, o della Comunità
internazionale nel suo complesso.
Il sistema Long Range Identification and Tracking (LRIT) è un sistema
designato dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), progettato
per raccogliere e diffondere informazioni posizione dell'imbarcazione
ricevute dalle navi degli Stati membri di IMO che sono soggette alla
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS ).
Maritime Rescue Coordination Center. Un centro di coordinamento e
soccorso marittimo o MRCC è una struttura di ricerca e soccorso primario
in un paese che è gestito da personale di vigilanza e attrezzata per coordinare
e controllare le operazioni salvataggio.
Nuclei Militari di Protezione. Sono delle unità militari specializzate delle
Forze armate italiane create con l'articolo 5 del d.l. n. 107 del 12 luglio 2011,
e successivamente convertito in legge 2 agosto 2011 n. 130. Dal 1º marzo
2013 sono passati a far parte del 2º Reggimento "San Marco" della Brigata
San Marco.
È previsto l'imbarco su navi mercantili e passeggeri italiane negli spazi
marittimi internazionali a rischio di pirateria, di "Nuclei militari di
protezione (NMP)" della Marina Militare, che può avvalersi anche di
personale delle altre Forze armate italiane.
Al comandante di ciascun NMP ed al personale da esso dipendente sono
attribuite, rispettivamente, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di
agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati sulla pirateria previsti dagli
15
articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione. Gli armatori provvedono
al ristoro dei corrispondenti oneri, mediante versamenti all'entrata del
bilancio dello Stato entro sessanta giorni: il costo per gli armatori è di 500
euro al giorno per ciascun militare, utilizzati per l'addestramento di altre
unità.
Raccomandazione
RUFs
SAGOMA
Equivalente
atto emanato da un'organizzazione internazionale che indica al destinatario
un comportamento da tenere per conseguire determinati risultati ritenuti
desiderabili, ma le cui prescrizioni non danno luogo a sanzione in caso
d'inosservanza.
Rules for use of Force. Regole di ingaggio internazionali da applicarsi per
il contrasto alla pirateria definite anche le regole della Serie 100 sono un
modello standard di riferimento internazionale delle migliori pratiche per
l'uso della forza nei settori della sicurezza e anti-pirateria marittima per
l'applicazione da parte di personale adibito ai Nuclei Armati di Protezione a
bordo delle navi mercantili nelle zone ad alto rischio di pirateria.
E’ un’area che contiene la sagoma reale dell’imbarcazione del potenziale
attaccante, così come è vista dell’osservatore, ed è ottenuta unendo tutti i
punti estremi della lancia del presunto pirata
SAGOMA
di interdizione al
tiro dissuasivo
E’ un’area che contiene la sagoma equivalente dell’imbarcazione del potenziale attaccante allargata di un’area concentrica che tiene conto della distanza stimata di sicurezza come indicato dalla Regole 102 delle RUF
SETTORE di
SAGOMA di
interdizione al
tiro dissuasivo
E’ un settore angolare che ha il vertice nel punto di osservazione/tiro da cui
partono due semirette sul piano orizzontale che uniscono i punti estremi, rispettivamente a destra e a sinistra della SAGOMA di interdizione.
Il settore comprende anche tutto lo spazio aereo sovrastante.
Tale restrizione al fuoco dissuasivo non viene ne contemplato ne
indicato dalla dalla Regole 102 delle RUF
E’ un settore angolare che comprende il SETTORE di SAGOMA maggiorato di due valori angolari uguali sia a destra che a sinistra del predetto settore.
Il settore comprende anche tutto lo spazio aereo sovrastante
Tale restrizione al fuoco dissuasivo non viene ne contemplato ne
indicato dalla dalla Regole 102 delle RUF
E’ un settore angolare che comprende il SETTORE SIMMETRICO maggiorato di un valore angolare dal lato di rotazione del proiettile impressogli
dalla rigatura della canna. Se il proiettile ha una rotazione destrorsa (senso
orario) il settore sarà allargato a sinistra e viceversa
Il settore comprende anche tutto lo spazio aereo sovrastante
Tale restrizione al fuoco dissuasivo non viene ne contemplato ne
indicato dalla dalla Regole 102 delle RUF
Indica nel linguaggio giuridico una serie di fenomeni di regolazione
connotati dalla produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta.
La ragione del ricorso a norme del genere può stare nell'esigenza di creare
un disciplina flessibile, in grado di adattarsi alla rapida evoluzione che
caratterizza certi settori della vita economica o sociale, oppure di recepire
all'interno dell'ordinamento norme di soft law emanate da organizzazioni
internazionali.
International Convention for the Safety of Life at Sea (1974)
SETTORE
SIMMETRICO
di interdizione al
tiro dissuasivo
SETTORE
ASIMMETRICO
di interdizione al
tiro dissuasivo
SOFT LAW
SOLAS
16
SSAS
VDR
SUA ACT
UNCLOS
Convenzione volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con
esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana a bordo.
Ship Alert Security System. Il sistema di allarme di sicurezza della nave
(SSAS) fa parte del codice ISPS ed è un sistema che contribuisce agli sforzi
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per rafforzare la
sicurezza marittima e reprimere gli atti di terrorismo e pirateria contro le
navi. Il sistema è un progetto congiunto tra Cospas-Sarsat e l'IMO. In caso
di tentativo di attacco di pirateria o terroristico, il dispositivo SSAS della
nave faro può essere attivato e allertare le preposte squadre delle forze
dell'ordine e militari possono essere inviate. Un dispositivo SSAS opera con
principi simili al codice di emergenza transponder velivoli 7700.
VDR, è un sistema di registrazione dati progettato per tutte le navi
obbligatorio per conformarsi ai requisiti internazionali Convenzione SOLAS
dell'IMO (IMO Risoluzione A.861 (20)), al fine di raccogliere i dati
provenienti da diversi sensori a bordo della nave. Il dispositivo digitalizza,
comprime e memorizza queste informazioni in una unità di memorizzazione
protetta montata esternamente sulla nave. Il contenitore di protezione è
un'unità antimanomissione progettata per resistere agli shock estremi, dovuti
impatto, pressione e calore, associati incidente marittimi (incendi,
esplosioni, collisioni, affondamenti, ecc).
Suppression of Unlawful Acts. Convenzione per la soppressione di atti
illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Concluso a Roma il
10 Marzo 1988
United Nations Conventions on the Law of the Sea (1982)
Convenzione di Montego Bay
17
SCOPO
a. Chiarire in modo serio ed inequivocabile ciò che veramente accadde in quel funesto
pomeriggio del 15 febbraio 2012. Il punto di arrivo consiste in un’analisi certosina dei dati
accertati (esclusivamente da fonti aperte) sino ad identificare lo scenario possibile o più
probabile, uscendo dagli schemi convenzionali accreditati, in alcuni casi falsamente, da
molti media.
b. Approfondire le carenze di base delle regole che disciplinano le forze, militari e non, di
protezione antipirateria, siano esse di provenienza sovranazionale o nazionale
c. Valutare adeguati correttivi per la prevenzione da incidenti del genere senza per questo
“abbassare la guardia” rispetto al fenomeno della pirateria.
d. Contribuire affinché tra due paesi importanti che fanno parte dell’ONU si diradino le nebbie
di malcontenti ed equivoci, spesso fomentati da correnti mediatiche di “lobby” e si giunga
ad un dialogo serio e leale per individuare le vere responsabilità dell’accaduto
e. Costituire uno strumento valido e accreditato strumento di analisi da fornire alla comunità
internazionale affinché possa trarre validi ammaestramenti per eventuali correttivi da
applicare alle norme di contrasto alla pirateria.
STIMA di IMPATTO
Fornire alle Istituzioni Nazionali e alle comunità internazionale un quadro organico e capillare
finalizzato all’innesco delle doverose azioni risolutive del pregresso ancora inevaso e ai
migliori correttivi per le future operazioni di contrasto alla pirateria e per le investigazioni
correlate.
ALLEGATI
ALLEGATO 1
“Pirateria marittima cala nel 2013”
Edito dalla rivista on line
TRASPORTO EUROPA il 28 gennaio 2014
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/14-marittimo/10086-pirateria-marittima-cala-nel-2013
ALLEGATO 2
“Pirateria Cinque incidenti recenti più noti” Edito dalla rivista THE
TELEGRAPH il 10 aprile 2014
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/piracy/8820960/Piracy-five-most-notorious-recent-incidents.html
ALLEGATO 3
“Piracy and Armed Robbery Recent incidents” Global Integrated Shipping
Information System (GISIS) Edito dall’IMO
http://gisis.imo.org/Public/PAR/Default.aspx
ALLEGATO 4
“Tanker Ransoms” Edito dalla ’IMO C-LEVEL Maritime Risks
http://c-level.us.com/page.htm#2b
ALLEGATO 5
“RAPPAHANNOCK” HINDU 27 luglio 2012
http://www.thehindu.com/news/national/indian-fisherman-killed-in-us-firing/article3646855.ece
ALLEGATO 6
“STEPHEN W. GROVES”’ MARITIME ACCIDENT 26 luglio 2011
18
http://maritimeaccident.org/2011/07/friendly-fire-killed-master-injred-hostages/
ALLEGATO 7
“GLOBAL PATRIOT”’MARITIME ACCIDENT CASEBOOK 30 Agosto
2008
http://maritimeaccident.org/2008/08/suez-shooting-%E2%80%93-wrong-time-wrong-place/
ALLEGATO 8
La vicenda marò bloccata da un illegittimo diniego di accesso agli atti
RINASCITA QUOTIDIANO DI SINISTRA NAZIONALE 13 ottobre 2014
http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=23593
ALLEGATO 9 “Decreto n. 963/2011”del COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO 7 ottobre 2011
http://maritimeaccident.org/2008/08/suez-shooting-%E2%80%93-wrong-time-wrong-place/
ALLEGATO 10 “Marò, encomi solenni, pragmatismo & originalità” RINASCITA
QUOTIDIANO DI SINISTRA NAZIONALE 25 maggio 2013
http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=20899
ALLEGATO 11 “Marina Militare Italiana. L’Invisibile Armada”
QUOTIDIANO DI SINISTRA NAZIONALE 4 giugno 2013
http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=21313
RINASCITA
ALLEGATO 12 “ Sintesi del conferire del 15 maggio del Capitano di Vascello Diego ABBO
con il Capo di Stato Maggiore della Marina
RINASCITA
ALLEGATO 13 “Le vittime dimenticate dell’Invisibile Armada”
QUOTIDIANO DI SINISTRA NAZIONALE 12 giugno 2013
http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=21467
19