- Centro Studi Malfatti
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LA QUESTIONE MARÒ Una trama ingarbugliata non solo italiana! Posizione St. ANTHONY alla prima raffica Rlv 338 Distanza 500 metri PUNTO DI CADUTA DELLA I° RAFFICA ENRICA LEXIE Rv 330 Vp 14 PUNTO di TIRO a bordo Aletta di dritta PUNTO DI CADUTA DELLA II° RAFFICA POSIZIONE ENRICA LEXIE PUNTO DI CADUTA DELLA III° RAFFICA ENRICA Posizione disimpegno St. ANTHONY LEXIE SETTORE di TIRO della I° Raffica ampiezza 8 gradi St. ANTHONY Rv 150 Vp 6 Posizione St. ANTHONY alle raffiche successive 300 e 100 metri rispettivamente Linea tratteggiata delle succesive posizioni del St. Antony dall’inizio alla conclusione dell’azione di fuoco dissuasivo Tempo di percorrenza 50 SECONDI Una indagine esaustiva sulla vicenda dei Marò, tratta dal rapporto “nome in codice DREADNOUGHT” già da tempo notificato ma mai arrivato al Ministro della Difesa, che: tutto quello che non è stato detto su precise responsabilità di istituzioni italiane, sia militari che civili meticolosamente definite ed individuate, a totale chiarimento della proclamazione di specie del Presidente del Consiglio “l’incredibile pasticcio combinato per errori grossolani!”. ACCUSA i titolari istituzionali che hanno evitato l’espletazione di ben 7 inchieste amministrative, obbligatorie per legge, sull'evento della Lexie e sull'uccisione di due pescatori indiani, fornendo all'India una motivazione legalmente ineccepibile, secondo i dettami del diritto internazionale, per trattenere prigionieri i nostri fucilieri di Marina e sottoporli a giudizio. DIMOSTRA la mancata o grossolana valutazione del rischio per la vita umana in mare nella attivazione delle RUF (Rules for Use of Force) edite dall’Agenzia Marittima Internazionale (IMO) e la messa in opera delle regole di ingaggio nazionali edite dal Ministero della Difesa italiano caratterizzate da elementi critici di “imperizia colposa” e “negligenze contributive” per l’uso di armi da fuoco nello scenario del contrasto alla pirateria. RIVELA la corretta e positiva “exit strategy” che attivi che sviluppi una inchiesta congiunta italo – indiana tale da acquisire il plauso internazionale e riottenere la piena e totale dignità dell’Italia a livello internazionale. DENUNCIA 1 Dedicato alla memoria di Valentine Jelestin e Ajeesh Pink i due pescatori indiani uccisi per regole di ingaggio “malamente pianificate” e “ancora peggio messe in opera” da chi aveva la responsabilità della loro emanazione. Possano la verità e una giustizia legittima restituire la pace al loro riposo eterno. Verità e giustizia Dora e Jeen moglie e figlio di Jelestine Gli Autori Capitano di Vascello Direttore del Tiro Ingegnere Perito giudiziario ABBO Diego FERRANTE Alfredo Con il contributo di ACCAME Falco GULMINELLI Paolo Ammiraglio Presidente Emerito della Commissione Difesa alla Camera Capitano di Fregata Direttore del Tiro 2 PREMESSA A fine anno 2014, dopo quasi tre anni dall’evento, quello dei marò, che ha innescato una delle più grosse crisi diplomatiche afferenti un incidente di una missione antipirateria l’esecutivo ha ammesso l’incapacità e l’inottemperanza dei precedenti governi e di trovarsi in un vicolo cieco come viene desunto anche dalle dichiarazioni ai media del Presidente Matteo RENZI: Da: IL TEMPO.it del 23 dicembre 2014 Il premier: "Quello dei due fucilieri è un incredibile pasticcio combinato per errori grossolani In questi due anni sono stati così tanti gli annunci che è veramente difficile credere che questa possa essere la volta buona. Eppure Matteo Renzi si mostra piuttosto sicuro. Intervistato a Rtl 102.5 sulla questione marò il premier vede un po' di luce in una pagina decisamente buia della nostra storia. Quello dei due fucilieri di Marina, spiega Renzi, è "un incredibile pasticcio combinato per errori grossolani". Ora, però, qualcosa sembra cambiato. "Per la prima volta in tre anni il governo indiano ha espresso il desiderio di una soluzione condivisa con il governo italiano - aggiunge -: il mio governo è assolutamente impegnato a corrispondere a questo impegno per una soluzione condivisa. In un clima di rispetto istituzionale stiamo lavorando con il governo indiano perché possano tornare a casa tutti e due i marò. Ma chiediamo che si faccia rapidamente''. Da: IL TEMPO.it del 23 dicembre 2014 Marò, il Colle contro l’India «Scarsa volontà politica di trovare una soluzione» Napolitano parla al telefono con Salvatore Girone Il fuciliere: fiducia nelle istituzioni, penso a Latorre La fiducia nelle istituzioni di Salvatore Girone e la tenacia del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ieri il fuciliere di Marina da Nuova Delhi ha dialogato con il Quirinale durante la cerimonia degli auguri ai militari italiani impegnati nelle missioni internazionali. «Ringrazio il Presidente: sono ancora fiducioso nelle nostre istituzioni nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi tre anni»: queste le parole del fuciliere barese che ovviamente sono state subito raccolte da Napolitano, commosso durante il suo ultimo saluto alle forze armate e soprattutto amareggiato per il protrarsi di questa querelle. «Conto di essere a colloquio con Renzi che mi darà notizie aggiornate sugli ultimi passi verso le autorità indiane»: oggi il presidente della Repubblica vedrà il premier per ricevere aggiornamenti sugli sviluppi diplomatici, stante il rifiuto della Suprema Corte di attenuare le limitazioni della libertà a cui sono soggetti i due militari italiani. Poi ha rilevato come coltivasse ben altre aspettative e auspicasse una risoluzione in tempi rapidi della contesa. Aveva ricevuto rassicurazioni di un processo «rapido e corretto» per i marò durante un colloquio con l’ambasciatore indiano in Italia. Ma la situazione è 3 davvero ancora al punto di partenza: «Ci sono state prove molto negative, scarsa volontà politica di dare una soluzione equa e un malfunzionamento della giustizia indiana, che non è solo italiana». Da: QUOTIDIANO.net del 23 dicembre 2014 Marò, Renzi: "Dobbiamo riportarli a casa, India faccia presto". Il premier da Napolitano "Per la prima volta in tre anni il governo indiano ha espresso il desiderio di una soluzione condivisa" Roma, 23 dicembre 2014 - "Noi dobbiamo riportare tutti e due i marò, uno c'è, l'altro no, in Italia. Se c'era da fare un processo, sono passati tre anni e mezzo. Siamo al lavoro con il governo indiano in un clima di rispetto istituzionale, ma chiediamo di fare in fretta". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista radiofonica Il presidente del Consiglio stamattina ha incontrato al Quirinale Giorgio Napolitano. Ieri il Capo dello Stato, in collegamento con il fuciliere di Marina detenuto in India, Salvatore Girone aveva annunciato l'incontro di oggi con il premier, per avere "notizie aggiornate sugli ultimi passi fatti con le autorità indiane" sulla vicenda dei marò che Renzi definisce "un incredibile pasticcio combinato e causato da una serie di errori grossolani". Il premier parla di spiragli:"Per la prima volta in tre anni – spiega - il governo indiano ha espresso il desiderio di una soluzione condivisa con il governo italiano: il mio governo è assolutamente impegnato a corrispondere a questo impegno". E ancora: "Non passa un giorno senza che pensi a quella vicenda e cerchi di risolverla con i canali della diplomazia. È il momento di non aprir bocca e di risolvere i problemi". Da: TGCOM24.MEDIASET.il del 23 dicembre 2014 Marò, Renzi: "India faccia presto" - "Lavoro per portarli a casa entrambi" 09:59 - "Per la prima volta dopo mesi il governo indiano ha espresso il desiderio di una soluzione condivisa e concertata" sui marò. Così il premier Matteo Renzi. Il governo è "al lavoro con l'India" per riportarli a casa entrambi "in un clima di rispetto istituzionale, ma chiediamo che si faccia rapidamente". Questa vicenda, ha aggiunto Renzi, "è un incredibile pasticcio combinato e causato da una serie di errori grossolani". La finalità del Rapporto “nome in codice DREADNOUGHT consisteva nel fornire, al Ministro della Difesa e conseguentemente alle Istituzioni Nazionali preposte, una perizia con valenza strettamente finalizzata al processo ma espansa nel contempo a nuovi e più adeguati strumenti per attivare i dovuti correttivi nelle future operazioni di contrasto alla pirateria; il tutto estrapolato da una disamina approfondita dell’incidente occorso alla Lexie. L’incidente è stato esaminato da analisi duale. Da un lato la componente dinamica in cui vengono ricostruite le rotte dell’Enrica Lexie dal suo ingresso nella HRA sino all’attracco nel porto di Cochin e del St. Anthony da quando è entrato in contatto cinematico con la Lexie sino al suo ritorno in porto. La componente statica consiste nella ricostruzione delle traiettorie delle raffiche partendo dalla distribuzione dei colpi sulla tuga del St. Anthony e sulla loro velocità di impatto stimata. 4 Gli autori avevano articolato il campo di applicazione dell’opera su cinque ambiti, ognuno sviluppato su analisi seriali integrate e concomitanti, che prospettavano un menù di soluzioni integrate, esaustivo per la migliore gestione di “exit strategy” 1. a. Il primo ambito è di carattere internazionale concentrato sulla mera sfera processuale. La teoria dello spiattellamento (rimbalzo dei colpi sull’acqua) poneva le basi, con opportune e mirate elaborazioni per l’esclusione dell’illiceità del comportamento dei fucilieri di marina accusati dell’uccisione dei pescatori indiani Valentine Jelestin e Ajeesh Pink. In effetti le due “certezze processuali ossia quelle del rimbalzo dei proiettili deviati dalla superficie del mare e quella, comprovata dai reperti fotografici, dell’esclusione del tiro diretto avrebbe derubricato l’eventuale incriminazione da un fatto illecito di natura dolosa e/o colposa alla non perseguibilità per la esimente dovuta all’esclusione dell’elemento oggettivo ossia del comportamento antigiuridico dello stesso fatto. Una interazione leale con il sistema giudiziario indiano avrebbe sancito l’evidente possibilità di evocare la “buona fede”. Infatti si sarebbe stati in grado costringere la macchina inquirente indiana a dover inequivocabilmente accordare la buona fede dei fucilieri italiani (e quindi a non poterli perseguire) in ossequio ai risultati balistici (basati sulla prova dello spiattellamento) e all’effetto di liceità rappresentato dal corretto adempimento delle risoluzioni e raccomandazioni dell’Agenzia Marittima Internazionale (IMO) nell’applicazione delle procedure anti pirateria. Qualora l’India avesse negato la buona fede senza elementi certi e probanti avrebbe violato la propria Costituzione con ovvie e pesanti conseguenze nell’arena internazionale. Rimane indubitabile che un risultato processuale con l’applicazione della buona fede avrebbe attivato l’attenzione internazionale sull’eventualità di rivisitazione delle norme anti pirateria. b. Il secondo ambito è quello riferito ad una corretta valutazione e gestione del rischio di danno collaterale nella sfera della sicurezza marittima. Il Rapporto DREADNOUGHT in merito alla valutazione del rischio di eventuali danni collaterali provocati dalla implementazione delle Regole di ingaggio internazionali (RUF) e delle migliori pratiche emanate dall’IMO (Best Management Practises for Piracy ) ha applicato sia il metodo qualitativo che quantitativo. L’integrazione dei due predetti approcci (qualitativo e quantitativo) riesce a dimostrare che la vera deterrenza è costituita dalla presenza a bordo degli stessi NMP e che l’analisi di rischio di danni collaterali deve far rivisitare quasi interamente le RUF nell’ottica di tutela della vita umana e di migliorare la sicurezza in mare sia dei difensori sia di malcapitati “passanti”. c. Il terzo ambito è legato interamente alla normativa nazionale e alla sua interazione con le acque internazionali così come sancisce la convenzione di Montego Bay (UNCLOS ). Già nel Rapporto DREADNOUGHT originario venivano individuate talune “carenze” nella determinazione di adeguate informative, e conseguenti regole di ingaggio, in merito ai confini delle acque internazionali che dovevano essere opportunamente evidenziati, e con adeguata precisione, su una cartina ben leggibile. Infatti il Ministero degli esteri doveva già aver assunto le pertinenti informazioni dall’Agenzia Marittima Internazionale (IMO) dove l’India, tra l’altro, aveva già ratificato la propria zona economica esclusiva (ZEE) il 29 giugno del 1995 presso la DIVISION of OCEAN AFFAIRS and the LAW of the SEA delle Nazioni Unite. Già nel Rapporto DREANOUGHT originario si prospettava inoltre una via di uscita “legalmente indolore” in quanto c’erano tutti gli estremi, per il Governo Italiano per sia per adire 1 Una sintesi rappresentativa dei 5 domini era contenuta in una relazione inviata per via gerarchica al Ministro della Difesa Roberta PINOTTI il 19 maggio 2014 dal Capitano di Vascello Diego ABBO. 5 all’autotutela (ius poenitendi), cioè senza ricorrere all’autorità giudiziaria, sia per una giustificazione politico/diplomatica da rappresentare per via mediatica. d. Il quarto ambito a sfondo diplomatico attiva, in funzione dei precedenti punti, le possibilità di sblocco dei rapporti tra Italia e India. Ciò con la prospettiva di riprendere amichevoli rapporti e, quindi, perseguire l’obiettivo del recupero della interazione a tutti i livelli, non ultimo, quello commerciale. e. Il quinto ambito propone un modello di analisi per la risoluzione di crisi di intricata complessità che, se si dovessero ripetere, non dovranno più richiedere tempi biblici e costi esorbitanti per la chiusura delle stesse. Nel prosieguo della stesura dell’opera si sono aggiunti ulteriori dettagliati approfondimenti, per cui lo stato attuale dell’arte della presente pubblicazione, oltre a definire una risoluzione processuale del caso strettamente legato alla uccisione dei due pescatori e risolvere la controversia della giurisdizione, identifica, senza tema di smentita, delle condotte istituzionali che potrebbero essere penalmente rilevanti in molteplici fattispecie di reato: Le condotte istituzionali predette si individuano in eventuali comportamenti omissivi da parte di specificate istituzioni italiane che riguardano il non adempimento di ben 7 inchieste obbligatorie per legge: l’inchiesta sommaria e quella formale (previste dal codice della navigazione), l’inchiesta di sicurezza (prevista dalla normativa discendente dalle direttive dell’Unione europea), le inchieste sommaria e formale (previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83) l’inchiesta per infortuni sul lavoro (prevista dalla normativa antinfortunistica) e ultima ma non meno importante l’inchiesta dello Stato di bandiera (prevista dalla Convenzione di Montego Bay – UNCLOS – recepita dalla Legge 2 dicembre 1994 n. 689). Infine vengono individuati dei comportamenti dell’Unione Europea non conformi alla sua stessa normativa afferente la sicurezza marittima e delle risoluzioni delle Nazioni Unite che producano situazione di elevato rischio per la vita umana in mare. 6 INDICE PREMESSA Pagina 03 INDICE Elenco delle Tabelle Elenco delle Figure Pagina 07 Pagina 09 Pagina 09 DEFINIZIONI e ACRONIMI Pagina 11 1. SCOPO Pagina 18 2. STIMA di IMPATTO Pagina 18 3. INTRODUZIONE Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina a. b. c. d. 4. Il fenomeno della pirateria La serie storica degli incidenti Gli aspetti giuridici degli incidenti con danni collaterali Le norme di contrasto, genesi, valenza giuridica internazionale e campo di applicazione LE FONTI E LA GERARCHIA NELLE NORME INTERNAZIONALI Pagina 34 a. La classificazione delle fonti b. La gerarchia delle norme internazionali Pagina 34 Pagina 43 5. IL DIRITTO DEL MARE a. b. c. d. 6. La codificazione del diritto del mare Gli elementi geografici e giuridici delle diverse zone Il regime della navigazione La giurisdizione per l’attività di repressione della pirateria nell’HRA FATTI ILLECITI & RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALI a. Concetto di illecito, responsabilità internazionale, colpa e danno b. Le cause di esclusione dell’illiceità c. L’interazione tra ROE e fatti illeciti e responsabilità 7. LE IMMUNITA’ DEI SOGGETTI INTERNAZIONALI a. L’origine della norma sull’immunità degli Stati b. Lo scenario relativo al regime di immunità 8. 18 18 21 21 27 Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina 47 47 48 59 62 Pagina Pagina Pagina Pagina 65 65 67 72 Pagina 76 Pagina 76 Pagina 78 LA PREVENZIONE E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI Pagina 83 a. Il concetto di controversia internazionale b. I mezzi e i procedimenti di soluzione delle controversie c. Procedimenti arbitrale e giudiziale Pagina 83 Pagina 85 Pagina 87 9. LA SICUREZZA MARITTIMA a. La normativa che disciplina la sicurezza delle navi b. La metodologia per l’analisi, la valutazione e la gestione del rischio c. La contestualizzazione operativa delle RUF 10. LA SICUREZZA ESTESA DELLE RUF a. Valutazioni sull’analisi di rischi collaterali per le RUF 7 Pagina 91 Pagina 91 Pagina 93 Pagina 101 Pagina 108 Pagina 108 b. Le inadeguatezze e le eventuali negligenze contributive delle RUF Pagina 111 11. L’ITER NAZIONALE DI IMPLEMENTAZIONE a. La nascita dei Nuclei Militari di Protezione - NMP b. L’entrata in vigore delle regole di ingaggio - ROE c. La sicurezza sul lavoro nello scenario di applicazione delle ROE d. Le responsabilità “ante facto” nella cornice giuridica Pagina 118 Pagina 118 Pagina 122 Pagina 124 Pagina 127 12. L’INCREDIBILE PASTICCIO “POST FACTO” a. La nozione di “sinistro marittimo” applicata ad incidenti di pirateria b. La nozione di inchiesta c. Le tipologie di inchiesta Pagina 132 Pagina 132 Pagina 135 Pagina 137 13. CRONOLOGIA DEGLI EVENTI E VERSIONI “OPEN SOURCES” a. Successione eventi 2012 b. Successione eventi 2013 c. Successione eventi 2014 d. Successione eventi 2015 e. La versione italiana ufficiale f. La versione indiana ufficiale g. Le versioni ufficiali sulla giurisdizione e sull'immunità funzionale Pagina 150 Pagina 150 Pagina 155 Pagina 159 Pagina 165 Pagina 167 Pagina 169 Pagina 171 14. CONSIDERAZIONI - VALUTAZIONI a. La valenza processuale di una inchiesta congiunta Italia - India b. Gli errori del terzo convenuto “nel ruolo di datore di ordini” c. Gli errori del terzo convenuto nel ruolo di “datore di inchieste” d. Il conflitto di interessi permanente nelle inchieste nazionali Pagina 178 Pagina 178 Pagina 201 Pagina 207 Pagina 212 15. CONCLUSIONI Pagina 222 16. RIFERIMENTI Pagina 224 17. ELENCO ALLEGATI Pagina 227 8 ELENCO DELLE TABELLE TABELLE TITOLO PAGINA TABELLA 1 Le tipologie di rischio 93 TABELLA 2 La valutazione del rischio 96 TABELLA 3 La matrice processuale 178 TABELLA 4 Incidente Olympic Flair - Estratto da MSC.4/Circ. 82 - 30/4/12 187 TABELLA 5 La matrice delle responsabilità 213 ELENCO DELLE FIGURE FIGURE TITOLO PAGINA FIGURA 1 Mappa aggiornata degli attacchi di pirateria nel mondo 20 FIGURA 2 USS Rappahannock 22 FIGURA 3 Global Patriot - IMO 7504627 24 FIGURA 4 L’incidente del St.Anthony 26 FIGURA 5 La distribuzione della raffica sulla tuga del St. Anthony 26 FIGURA 6 HRA – Area ad alto rischio di pirateria 32 FIGURA 7 La sequenza correlata degli eventi 32 FIGURA 8 I principi delle zone dell’UNCLOS 58 FIGURA 9 Le zone giuridiche dell’HRA 63 FIGURA 10 COLREG – Le norme per prevenire gli abbordi in mare 75 FIGURA 11 La matrice di rischio 97 FIGURA 12 Le curve di iso rischio 98 FIGURA 13 Livelli di accettabilità del rischio 100 FIGURA 14 Le sagome stilizzate 109 FIGURA 15 I settori di interdizione al tiro dissuasivo 110 FIGURA 16 La funzione di non danno collaterale - NDC 112 FIGURA 17 Il rischio nel fuoco dissuasivo 113 FIGURA 18 La curva del cane applicata agli abbordaggi 115 FIGURA 19 Tempi per prendere il controllo della nave 116 FIGURA 20 Probabilità di errore in funzione della distanza di tiro 116 FIGURA 21 Zone rossa e gialla 117 FIGURA 22 Identificazione delle zone nella HRA 120 9 FIGURA 23 Parere del MAE per le ROE 121 FIGURA 24 Nuclei Militari di Protezione (NMP) - Iter di formazione, approvazione ed entrata in vigore delle R.O.E. 122 FIGURA 25 Gli elementi cinematici 180 FIGURA 26 Peschereccio St. Anthony fra 800 e 500 metri 183 FIGURA 27 “Posizioni” del St. Anthony al momento dell’incidente 188 FIGURA 28 La sagoma di rilevazione dei colpi sparati 192 FIGURA 29 Azione di fuoco 193 FIGURA 30 L’evidenza dell’effetto di “tumbling” sul tetto del St.Anthony 195 FIGURA 31 L’impatto con i tessuti molli del corpo umano del 5,56 x 45 mm 196 FIGURA 32 L'angolo di impatto del proiettile risulta essere 46,4° rispetto all'asse longitudinale del peschereccio St. Antony. 197 FIGURA 33 La precessione girostatica 197 FIGURA 34 Area di spiattellamento delle raffiche di 4 colpi 198 FIGURA 35 Comparazione fra calibri 198 FIGURA 36 Risposta di Violeta Bulc – Commissario UE per i trasporti 204 FIGURA 37 I settori di restrizione al tiro 207 FIGURA 38 Encomio solenne 217 FIGURA 39 La graduatoria delle promozioni 217 10 DEFINIZIONI e ACRONIMI Alto mare Atti jure gestionis Atti jure imperii Autorità Designata: Autotutela nel Diritto internazionale Si intendono tutte le acque marine non incluse nella zona economica esclusiva o nelle acque interne di uno Stato o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-Arcipelago Convenzione di Montego Bay articolo 86 (o jure privatorum) consistono in attività compiute da organi o funzionari dello Stato aventi natura privatistica, per le quali lo Stato agisce in qualità di privato cittadino sono attività governative di tipo pubblicistico, ovvero poste in essere da uno Stato nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche L’organizzazione/i o l’amministrazione/i identificata/e all’interno del Governo Contraente come responsabile/i dell’implementazione dei provvedimenti della SOLAS in relazione a quanto riguarda sia la Security del porto sia quella dell’interfaccia nave-porto, tesa a preservare prioritariamente la struttura portuale. Principio in base al quale lo Stato che ritiene di avere subito la lesione di un proprio diritto (Illecito internazionale) può legittimamente adottare misure di reazione, a titolo di sanzioni o contromisure (Sanzioni internazionali) nei confronti dello Stato offensore, onde ottenere la cessazione e la riparazione dell’illecito. Il principio è collegato all’assenza nella comunità internazionale di un’autorità centrale responsabile dell’attuazione coercitiva del diritto; ciò rende necessario il ‘farsi giustizia da sé’, che nelle collettività nazionali è invece generalmente vietato ai soggetti dell’ordinamento. Peraltro, anche nel diritto internazionale l’autotutela si è variamente configurata nel corso dei secoli. Anteriormente alla Prima guerra mondiale, essa non assumeva rilievo specifico, non essendovi limiti giuridici all’uso della forza da parte degli Stati (cosiddetto ius ad bellum) ed essendo pertanto lecito ad essi perseguire la reintegrazione dei propri diritti con ogni mezzo. In seguito, il Patto della Società delle Nazioni (1919) e il Patto Briand-Kellog (1928), ponendo restrizioni all’uso della forza e affermando il principio della soluzione pacifica delle controversie tra Stati (Controversia internazionale), contribuirono alla formazione di regole relative alle condizioni di legittimità delle rappresaglie armate. Maggiori sviluppi del diritto consuetudinario sono derivati dalla Carta delle Nazioni Unite (1945), che pone agli Stati membri il divieto generale e assoluto della minaccia e dell’uso della forza (art. 2, par. 4) e affida al Consiglio di sicurezza l’adozione di sanzioni collettive sia economiche sia militari (cap. VII). Attualmente, il diritto internazionale continua a considerare legittime le contromisure unilaterali adottate dallo Stato leso e consistenti nella violazione di un diritto soggettivo dello Stato autore dell’illecito, purché dette misure rispettino certe condizioni (provvisorietà, proporzionalità) e non comportino minaccia o uso della forza, né la violazione di obblighi internazionali in materia di diritti umani (Diritti umani. Diritto internazionale) e di diritto umanitario 11 BMP 4 Pianificazione e pratiche operative edite dall’IMO e consigliate e per operatori marittimi, armatori e Comandanti delle navi in transito nelle Area ad Alto Rischio C.D.I. Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite. È un organo sussidiario permanente delle Nazioni Unite. È stata istituita dall'Assemblea generale con la risoluzione del 21 novembre 1947 n. 174, che ne ha approvato lo statuto, per promuovere «lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione». COLREG Convention on the International Regulations for preventing Collisions at Sea, (1972) Regolamento per prevenire gli abbordi in mare Contatto cinematico Si intende l’evoluzione delle rotte di due navi dall’avvistamento, l’una dell’altra, alla minima distanza (CPA) e al successivo disimpegno sino alla perdita di contatto CONVENZIONE Con il nome Convenzione di Vienna vengono solitamente dette alcune di VIENNA convenzioni di diritto internazionale firmate a Vienna. Le principali sono: • Convenzione sulle relazioni diplomatiche (18 aprile 1961); • Convenzione sulle relazioni consolari (24 aprile 1963); • Convenzione sul traffico stradale (8 novembre 1968); • Convenzione sul diritto dei trattati (23 maggio 1969); • Convenzione sulla rappresentanza degli Stati nei loro rapporti con le organizzazioni internazionali di carattere universale (14 marzo 1975); • Convenzione sulla successione degli Stati rispetto ai trattati (23 agosto 1978); • Convenzione sulla successione degli Stati rispetto ai beni pubblici, gli archivi e i debiti pubblici (8 aprile 1983); • Convenzione sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (21 marzo 1986); CPA Crossing Point of Approach. Si intende la minima distanza a cui passano due navi in una situazione di rotte incrociate. Corte Organo giurisdizionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ha sede Internazionale all’Aia. La Corte ha due competenze principali: di Giustizia (CGI) competenza contenziosa, relativa alla soluzione di controversie. internazionali (Controversia internazionale), e competenza consultiva, per la formulazione di pareri richiesti dagli organi a ciò autorizzati. La Corte può esercitare giurisdizione speciale (o facoltativa) e giurisdizione obbligatoria. La prima si ha quando la Corte risolve una controversia già sorta, che le viene sottoposta dalle parti attraverso un apposito accordo, detto compromesso. Si ha, invece, giurisdizione obbligatoria quando lo strumento che la stabilisce attribuisce a ciascuna delle parti il potere di instaurare unilateralmente il processo di fronte alla Corte Effetto di liceità Nel diritto internazionale, si intende la conseguenza giuridica attribuita a delle raccomandazioni non vincolanti emanate da un'organizzazione internazionale (ONU, Unione Europea). Per tale effetto, lo Stato che ottemperi alla raccomandazione non commette un illecito se con ciò si discosta da impegni precedentemente assunti mediante accordi oppure ad obblighi derivanti dal diritto internazionale consuetudinario. 12 ESTREMO PERICOLO FATTO ILLECITO HRA HARD LAW IL CASO FORTUITO IMO: Questo effetto deve essere ammesso solo tra Stati membri di tali organizzazioni sovranazionali, e in riferimento a raccomandazioni legittime. L’effetto di liceità ha una limitata efficacia giuridica nel senso cioè di ritenere legittimi i comportamenti assunti in conformità con la raccomandazione e quindi invertire semmai l’onere della prova. Distress. L’estremo pericolo o distress (art. 24 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale.) è definibile come la situazione in cui si trova un individuo-organo dello Stato, costretto a compiere un atto intenzionalmente illecito per salvare la vita propria o di persone a lui affidate da un pericolo grave e imminente. In tal caso la violazione di una norma internazionale è compiuta volontariamente, ma solo in quanto considerata un male minore rispetto alla perdita di vite umane.. Si ha un illecito internazionale quando vi è un comportamento consistente in un’azione o omissione attribuibile allo Stato secondo il diritto internazionale e tale comportamento costituisce una violazione dell’obbligo internazionale dello Stato. Gli elementi costitutivi del’illecito sono due: • Il comportamento contrario al diritto deve essere attribuibile allo Stato (elemento soggettivo); • È necessario che sussista la violazione di un obbligo internazionale ossia l’antigiuridicità del comportamento (elemento oggettivo) Hight Risk Area. Area ad Alto Rischio di pirateria marittima si definisce come quell’area dove l'attività di pirateria ha avuto luogo. Ai fini della BMP 4 tale Area ad Alto Rischio delimitata da Suez e lo Stretto di Hormuz al Nord, l parallelo 10 ° Sud e il meridiano 78 ° Est . Indica nel linguaggio giuridico una serie di fenomeni di regolazione connotati dalla produzione di norme con efficacia vincolante diretta. Il termine è comune nel diritto internazionale, dove non ci sono organi di governo sovrano. Nel diritto internazionale, hard law include trattati selfexecuting o accordi internazionali, così come le leggi consuetudinarie. Questi strumenti comportano impegni giuridicamente vincolanti per gli Stati gli altri soggetti internazionali Il progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale, non fa menzione del caso fortuito come autonoma causa di esclusione del fatto illecito, ma lo comprendono, sostanzialmente sotto la forza maggiore. Il caso fortuito, peraltro, si caratterizza per un avvenimento “esterno” ed imprevedibile che impedisce all’individuo-organo di uno stato di rendersi che il suo comportamento inconsapevole, tipico dell’errore scusabile, non è conforme all’obbligo internazionale. International Maritime Organization. L’IMO è un istituto specializzato delle Nazioni Unite nato a Ginevra nel 1948 a seguito di una conferenza diplomatica sul diritto del mare. L’organizzazione ha come obiettivo principale quello di migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi e di preservare l’ambiente marino. Tale obiettivo è perseguito: • formulando raccomandazioni; • promuovendo l’elaborazione e la conclusione di convenzioni internazionali; 13 ISPS Code • organizzando la cooperazione tra i governi al fine di permettere uno scambio di informazioni destinate a migliorare la sicurezza delle navi. • La sua opera si basa essenzialmente sulla preparazione di progetti di convenzione International Code for the Security of Ships and Port Facilities. Codice internazionale dell’IMO per la Security di navi e porti. L’ISPS approvato anche dal nostro governo, è entrato in vigore il 30/06/04. L’ISPS contempla una organizzazione capillare di sicurezza, nel contesto marittimo, con degli standard molto elevati e che, di fatto, tagliano fuori dal mercato internazionale tutte quelle strutture che non si adeguano. LA FORZA MAGGIORE Secondo l’articolo 23 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale, la forza maggiore consiste nel verificarsi di una forza irresistibile o di un avvenimento imprevedibile, fuori dal controllo dello Stato, che ha reso materialmente impossibile in tale circostanza l’esecuzione dell’obbligo. Lo Stato di necessità costituisce una causa di esclusione della responsabilità. E’ però necessario dimostrare che lo Stato non abbia posto in essere un’azione conscio del rischio di produrre un evento di forza maggiore e che non abbia contribuito, neanche indirettamente, a produrre la circostanza in esame (cd. Negligenza contributiva) LA LEGITTIMA DIFESA La legittima difesa (articolo 21 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale, anche prevista dall’articolo 51 della carta ONU) è la fattispecie che autorizza l’uso della forza da parte dello Stato che ha subito un attacco armato. La dottrina è unanime nel ritenere che tale misura rivesta carattere difensivo e non afflittivo, e la distingue dallo stato di necessità in quanto diretta contro lo Stato autore dell’illecito che ha scatenato la reazione. La legittima difesa, al pari delle contromisure rientra nella più generale fattispecie dell’autotutela, ossia quel complesso di azioni volte a reprimere un illecito che, per la loro funzione, perdono il carattere dell’antigiuridicità anche quando si traducono in violazioni del diritto internazionale. L’articolo 21 del Progetto intende per legittima difesa ogni misura “presa in conformità con la carta delle Nazioni Unite”; da ciò discende che essa debba essere: • Proporzionale all’afflizione (in tal senso la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 1986 nel caso tra Nicaragua e Stati Uniti); • Necessaria (ossia rispondere ad un attacco in corso e non a una mera minaccia); • Immediata. Tale requisito non è unanimemente accolto, in quanto allo Stato attaccato potrebbe occorrere tempo per organizzare la controffensiva. La contromisura, detta anche rappresaglia viene definita dall’articolo 22 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale come l’adozione da parte dello Stato leso, di un comportamento illecito, ma giustificato dall’aver subito il mancato rispetto di un obbligo internazionale. Le contromisure costituiscono annullamento dell'illecito che appartiene alla categoria delle misure di autotutela di uno Stato. Esse costituiscono la reazione ad un qualunque atto illecito diverso dall'attacco armato. LE CONTRO MISURE 14 LO STATO DI NECESSITA’ LRIT MRCC NMP Poiché spesso sono state commesse azioni illecite ben più gravi rispetto al (vero o presunto) danno ricevuto, il Progetto di articoli limita la facoltà di ricorrere a contromisure imponendo: • Il divieto di porre in essere contromisure che presuppongono l’uso della forza, in ossequio allo statuto delle Nazioni Unite; • L’obbligo di adottare contromisure esclusivamente nei confronti dello Stato che ha commesso l’illecito internazionale; • La reversibilità degli effetti prodotti dalle contromisure, nel senso che esse, avendo lo scopo di reintegrare l’ordine giuridico violato, devono terminare nel momento in cui lo Stato offensore pone fine all’illecito, consentendo il ripristino delle normali relazioni internazionali; • La proporzionalità delle contromisure; • Il divieto di violare norme operative del diritto internazionale, in particolare quelle in materia di tutela dei diritti umani e quelle di carattere umanitario che vietano le rappresaglie. La figura dello stato di necessità ripresa dal Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale all’art.25 configura anch’essa una situazione di pericolo grave e imminente, in cui è , però, lo Stato (non l’individuo-organo) a vedersi costretto a violare un obbligo internazionalmente assunto. Lo Stato di necessità costituisce una causa di esclusione della responsabilità internazionale solo in presenza di circostanze ben definite: • Quando è l’esclusivo e unico mezzo a disposizione dello Stato per salvaguardare un interesse essenziale di fronte ad un pericolo grave ed imminente; • Quando non compromette seriamente un interesse essenziale dello Stato e degli Stati rispetto ai quali sussiste l’obbligo, o della Comunità internazionale nel suo complesso. Il sistema Long Range Identification and Tracking (LRIT) è un sistema designato dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), progettato per raccogliere e diffondere informazioni posizione dell'imbarcazione ricevute dalle navi degli Stati membri di IMO che sono soggette alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS ). Maritime Rescue Coordination Center. Un centro di coordinamento e soccorso marittimo o MRCC è una struttura di ricerca e soccorso primario in un paese che è gestito da personale di vigilanza e attrezzata per coordinare e controllare le operazioni salvataggio. Nuclei Militari di Protezione. Sono delle unità militari specializzate delle Forze armate italiane create con l'articolo 5 del d.l. n. 107 del 12 luglio 2011, e successivamente convertito in legge 2 agosto 2011 n. 130. Dal 1º marzo 2013 sono passati a far parte del 2º Reggimento "San Marco" della Brigata San Marco. È previsto l'imbarco su navi mercantili e passeggeri italiane negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, di "Nuclei militari di protezione (NMP)" della Marina Militare, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate italiane. Al comandante di ciascun NMP ed al personale da esso dipendente sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati sulla pirateria previsti dagli 15 articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione. Gli armatori provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni: il costo per gli armatori è di 500 euro al giorno per ciascun militare, utilizzati per l'addestramento di altre unità. Raccomandazione RUFs SAGOMA Equivalente atto emanato da un'organizzazione internazionale che indica al destinatario un comportamento da tenere per conseguire determinati risultati ritenuti desiderabili, ma le cui prescrizioni non danno luogo a sanzione in caso d'inosservanza. Rules for use of Force. Regole di ingaggio internazionali da applicarsi per il contrasto alla pirateria definite anche le regole della Serie 100 sono un modello standard di riferimento internazionale delle migliori pratiche per l'uso della forza nei settori della sicurezza e anti-pirateria marittima per l'applicazione da parte di personale adibito ai Nuclei Armati di Protezione a bordo delle navi mercantili nelle zone ad alto rischio di pirateria. E’ un’area che contiene la sagoma reale dell’imbarcazione del potenziale attaccante, così come è vista dell’osservatore, ed è ottenuta unendo tutti i punti estremi della lancia del presunto pirata SAGOMA di interdizione al tiro dissuasivo E’ un’area che contiene la sagoma equivalente dell’imbarcazione del potenziale attaccante allargata di un’area concentrica che tiene conto della distanza stimata di sicurezza come indicato dalla Regole 102 delle RUF SETTORE di SAGOMA di interdizione al tiro dissuasivo E’ un settore angolare che ha il vertice nel punto di osservazione/tiro da cui partono due semirette sul piano orizzontale che uniscono i punti estremi, rispettivamente a destra e a sinistra della SAGOMA di interdizione. Il settore comprende anche tutto lo spazio aereo sovrastante. Tale restrizione al fuoco dissuasivo non viene ne contemplato ne indicato dalla dalla Regole 102 delle RUF E’ un settore angolare che comprende il SETTORE di SAGOMA maggiorato di due valori angolari uguali sia a destra che a sinistra del predetto settore. Il settore comprende anche tutto lo spazio aereo sovrastante Tale restrizione al fuoco dissuasivo non viene ne contemplato ne indicato dalla dalla Regole 102 delle RUF E’ un settore angolare che comprende il SETTORE SIMMETRICO maggiorato di un valore angolare dal lato di rotazione del proiettile impressogli dalla rigatura della canna. Se il proiettile ha una rotazione destrorsa (senso orario) il settore sarà allargato a sinistra e viceversa Il settore comprende anche tutto lo spazio aereo sovrastante Tale restrizione al fuoco dissuasivo non viene ne contemplato ne indicato dalla dalla Regole 102 delle RUF Indica nel linguaggio giuridico una serie di fenomeni di regolazione connotati dalla produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta. La ragione del ricorso a norme del genere può stare nell'esigenza di creare un disciplina flessibile, in grado di adattarsi alla rapida evoluzione che caratterizza certi settori della vita economica o sociale, oppure di recepire all'interno dell'ordinamento norme di soft law emanate da organizzazioni internazionali. International Convention for the Safety of Life at Sea (1974) SETTORE SIMMETRICO di interdizione al tiro dissuasivo SETTORE ASIMMETRICO di interdizione al tiro dissuasivo SOFT LAW SOLAS 16 SSAS VDR SUA ACT UNCLOS Convenzione volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana a bordo. Ship Alert Security System. Il sistema di allarme di sicurezza della nave (SSAS) fa parte del codice ISPS ed è un sistema che contribuisce agli sforzi dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per rafforzare la sicurezza marittima e reprimere gli atti di terrorismo e pirateria contro le navi. Il sistema è un progetto congiunto tra Cospas-Sarsat e l'IMO. In caso di tentativo di attacco di pirateria o terroristico, il dispositivo SSAS della nave faro può essere attivato e allertare le preposte squadre delle forze dell'ordine e militari possono essere inviate. Un dispositivo SSAS opera con principi simili al codice di emergenza transponder velivoli 7700. VDR, è un sistema di registrazione dati progettato per tutte le navi obbligatorio per conformarsi ai requisiti internazionali Convenzione SOLAS dell'IMO (IMO Risoluzione A.861 (20)), al fine di raccogliere i dati provenienti da diversi sensori a bordo della nave. Il dispositivo digitalizza, comprime e memorizza queste informazioni in una unità di memorizzazione protetta montata esternamente sulla nave. Il contenitore di protezione è un'unità antimanomissione progettata per resistere agli shock estremi, dovuti impatto, pressione e calore, associati incidente marittimi (incendi, esplosioni, collisioni, affondamenti, ecc). Suppression of Unlawful Acts. Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Concluso a Roma il 10 Marzo 1988 United Nations Conventions on the Law of the Sea (1982) Convenzione di Montego Bay 17 SCOPO a. Chiarire in modo serio ed inequivocabile ciò che veramente accadde in quel funesto pomeriggio del 15 febbraio 2012. Il punto di arrivo consiste in un’analisi certosina dei dati accertati (esclusivamente da fonti aperte) sino ad identificare lo scenario possibile o più probabile, uscendo dagli schemi convenzionali accreditati, in alcuni casi falsamente, da molti media. b. Approfondire le carenze di base delle regole che disciplinano le forze, militari e non, di protezione antipirateria, siano esse di provenienza sovranazionale o nazionale c. Valutare adeguati correttivi per la prevenzione da incidenti del genere senza per questo “abbassare la guardia” rispetto al fenomeno della pirateria. d. Contribuire affinché tra due paesi importanti che fanno parte dell’ONU si diradino le nebbie di malcontenti ed equivoci, spesso fomentati da correnti mediatiche di “lobby” e si giunga ad un dialogo serio e leale per individuare le vere responsabilità dell’accaduto e. Costituire uno strumento valido e accreditato strumento di analisi da fornire alla comunità internazionale affinché possa trarre validi ammaestramenti per eventuali correttivi da applicare alle norme di contrasto alla pirateria. STIMA di IMPATTO Fornire alle Istituzioni Nazionali e alle comunità internazionale un quadro organico e capillare finalizzato all’innesco delle doverose azioni risolutive del pregresso ancora inevaso e ai migliori correttivi per le future operazioni di contrasto alla pirateria e per le investigazioni correlate. ALLEGATI ALLEGATO 1 “Pirateria marittima cala nel 2013” Edito dalla rivista on line TRASPORTO EUROPA il 28 gennaio 2014 http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/14-marittimo/10086-pirateria-marittima-cala-nel-2013 ALLEGATO 2 “Pirateria Cinque incidenti recenti più noti” Edito dalla rivista THE TELEGRAPH il 10 aprile 2014 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/piracy/8820960/Piracy-five-most-notorious-recent-incidents.html ALLEGATO 3 “Piracy and Armed Robbery Recent incidents” Global Integrated Shipping Information System (GISIS) Edito dall’IMO http://gisis.imo.org/Public/PAR/Default.aspx ALLEGATO 4 “Tanker Ransoms” Edito dalla ’IMO C-LEVEL Maritime Risks http://c-level.us.com/page.htm#2b ALLEGATO 5 “RAPPAHANNOCK” HINDU 27 luglio 2012 http://www.thehindu.com/news/national/indian-fisherman-killed-in-us-firing/article3646855.ece ALLEGATO 6 “STEPHEN W. GROVES”’ MARITIME ACCIDENT 26 luglio 2011 18 http://maritimeaccident.org/2011/07/friendly-fire-killed-master-injred-hostages/ ALLEGATO 7 “GLOBAL PATRIOT”’MARITIME ACCIDENT CASEBOOK 30 Agosto 2008 http://maritimeaccident.org/2008/08/suez-shooting-%E2%80%93-wrong-time-wrong-place/ ALLEGATO 8 La vicenda marò bloccata da un illegittimo diniego di accesso agli atti RINASCITA QUOTIDIANO DI SINISTRA NAZIONALE 13 ottobre 2014 http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=23593 ALLEGATO 9 “Decreto n. 963/2011”del COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 7 ottobre 2011 http://maritimeaccident.org/2008/08/suez-shooting-%E2%80%93-wrong-time-wrong-place/ ALLEGATO 10 “Marò, encomi solenni, pragmatismo & originalità” RINASCITA QUOTIDIANO DI SINISTRA NAZIONALE 25 maggio 2013 http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=20899 ALLEGATO 11 “Marina Militare Italiana. L’Invisibile Armada” QUOTIDIANO DI SINISTRA NAZIONALE 4 giugno 2013 http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=21313 RINASCITA ALLEGATO 12 “ Sintesi del conferire del 15 maggio del Capitano di Vascello Diego ABBO con il Capo di Stato Maggiore della Marina RINASCITA ALLEGATO 13 “Le vittime dimenticate dell’Invisibile Armada” QUOTIDIANO DI SINISTRA NAZIONALE 12 giugno 2013 http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=21467 19