Regolamento affidamento incarichi legali

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Regolamento affidamento incarichi legali
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1420 del 19/12/2013
OGGETTO: Regolamento per l'affidamento di incarichi legali.
Il Direttore della SC Legale e Assicurazioni riferisce:
Questa Azienda Ospedaliera di Padova si è dotata di un proprio “Ufficio
Legale interno” nell’ambito dell’organizzazione delle struttura di supporto
all’attività istituzionale.
S i è r a v v i s a t o l a ne c e s s i t à d i r e go l a m e n t a r e l ’ a t t i v i t à d i p a t r o c i n i o
dell’azienda in conformità alle vigenti disposizioni normative che regolano
d a u n l a t o l a p r o fe s s i o n e f o r e n s e e d a l l ’ a l t r o l e m o d a l i t à d i c o n f e r i m e n t o
d e l m a n d a t o a d i f e n d e r e l ’ E n t e , i n co n f o r m i t à a n c h e d e l l e d i s p o s i z i o n i
normative in materia di trasparenza.
C o n s i d e r a t o c h e c i so n o c i r c o s t a n z e e s i t u a z i o n i c h e de t e r m i n a n o l a
necessità di ricorrere anche a legali esterni è necessario fare una
p r e m e s s a s u l l a n a t u r a g i u r i d i c a d e l l ’ i n c a r i c o p r o fe s s i o n a l e a g l i s t e s s i .
L a S e z i o n e R e g i o n a l e d i C o n t r o l l o d e l l a C o r t e d e i C o n t i p e r i l V e ne t o , co n
deliberazione n. 35 del 19.06.2008, ha escluso che il conferimento
d e l l ’ i n c a r i c o d i r a p p r e s e n t a n z a i n g i u d i z i o de l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e p o s s a
r i c o n d u r s i a l l e “ c o l l a b o r a z i o n i co o r d i n a t e e c o n t i n u a t i v e ” a i se n s i d e l
c o m m a 6 de l l ’ a r t . 7 d e l D . L g s 1 6 5 / 2 0 0 1 p e r l a s e m p l i c e r a g i o n e c h e t a l e
a t t i v i t à n o n r i e n t r a n e i c o m p i t i i s t i t u z i o n a l i de l l ’ e n t e , e t a l e e s c l u s i o n e è
ampiamente
co n d i v i s a
dalla
dottrina
e
dalla
giurisprudenza
amministrativa.
Per quanto riguarda la riconduzione o meno dell’atto di conferimento del
singolo incarico di patrocinio legale nella categoria dei “Servizi legali” di
c u i a l l ’ a l l e g a t o I I B n . 2 1 d e l co d i c e de i co n t r a t t i p u b b l i c i , l a S e z i o n e
r e g i o n a l e d i C o n t r o l l o de l l a C o r t e d e i C o n t i p e r i l V e n e t o e u n a p r i m a
g i u r i s p r u d e n z a a m m i n i s t r a t i v a s o s t e ne v a c h e l ’ a t t o d i c o n f e r i m e n t o de l
s i n g o l o i n c a r i c o l e g a l e r ie n t r a s s e n e l l a p r e d e t t a c a t e g o r i a .
La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Basilicata e
l a g i u r i s p r u d e n z a d e l C o n s i g l i o d i S t a t o , c o s ì c o me so s t e n u t o d a l l a
d o t t r i n a , r i t e n g o n o c he i l co n f e r i m e n t o d e l s i n g o l o i n c a r i c o e p i s o d i c o ,
l e g a t o a l l a n e c e s s i t à c o n t i n g e n t e , n o n c o s t i t u i s c a a p p a l t o d i se r v i z i l e g a l i
m a i n t e g r i u n co n t r a t t o d ’ o p e r a i n t e l l e t t u a l e c h e e s u l a d a l l a d i s c i p l i n a
c o d i c i s t i c a i n m a t e r i a d i p r o ce d u r e d i e v i d e n z a p u b b l i c a .
L ’ e s c l u s i o n e d e l c o n t r a t t o d i p a t r o c i n i o l e g a l e d a l n o v e r o de i “ Se r v i z i
legali” è statuita anche dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con
l a d e t e r m i n a z i o n e n . 4 d e l 7 .7 . 2 0 1 1 se c o n d o l a q u a l e i l p a t r o c i n i o l e g a l e
è inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale.
I l S e r v i z i o L e g a l e , p e r e s se r e o g g e t t o d i a p p a l t o , r i c h i e d e u n e l e m e n t o d i
specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla
mera prestazione di patrocinio legale. L’affidamento di servizi legali è,
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q u i n d i , c o n f i g u r a b i l e q u a n d o l ’ o g g e t t o d e l se r v i z i o n o n s i e s a u r i s c a n e l
p a t r o c i n i o l e g a l e a f a v o r e d e l l ’ E n t e , m a s i co n f i g u r i q u a l e m o d a l i t à
o r g a n i z z a t i v a d i u n se r v i z i o , a f f i d a t o a p r o f e s s i o n i s t i e s t e r n i , p i ù
complesso e articolato, che può anche ricomprendere la difesa giudiziale
ma in essa non si esaurisce.
S i e v i d e n z i a c h e s u l p i a n o n o r m a t i v o , l ’ a r t . 6 8 d e l co d i c e d e i c o n t r a t t i
p u b b l i c i p r e s cr i v e c h e i l c o m m i t t e n t e i n d i c h i p e r l ’ a f f i d a m e n t o d i t a l i
servizi le specifiche tecniche che consentono di definire l’oggetto
dell’appalto e le modalità della prestazione. Ciò assume una concreta
v a l e n z a s e l e t t i v a d e l l e o f fe r t e p r e s e n t a t e p r o p r i o n e l l ’ a m b i t o d i u n
servizio organizzato e strutturato.
L a g i u r i s p r u d e n z a de l C o n s i g l i o d i S t a t o ( s e n t e n z e n . 6 5 0 / 2 0 1 2 e n .
2730/2012) afferma che il contratto di conferimento del singolo e
puntuale
incarico
legale,
presidiato
dalle
specifiche
disposizioni
c o m u n i t a r i e vo l t e a t u t e l a r e l a l i b e r t à d i s t a b i l i m e n t o d e l p r e s t a t o r e i n
q u a n t o l a v o r a t o r e , n o n p u ò s o g g i a c e r e , ne a n c h e n e i c a s i d i c u i a l l ’ a r t . 2 7
d e l c o d i c e d e i co n t r a t t i p u b b l i c i , a d u n a p r o c e d u r a co n c o r s u a l e d i s t a m p o
selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie
contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio,
d a l l a n o n p r e d e t e r m i n a b i l i t à de g l i a s p e t t i t e m p o r a l i , e c o n o m i c i e
sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive
s u l l a s c o r t a d e l l a q u a l i f i s s a r e i c r i t e r i d i v a l u t a z i o n e n e ce s s a r i i n fo r z a
della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.
I l c r i t e r i o p e r l a s c e l t a d e l l ’ a v v o c a t o e s t e r n o c u i co n f e r i r e l ’ i n c a r i c o d i
patrocinio legale è, quindi, di carattere essenzialmente fiduciario basato
s u l l ’ i n t u i t u s p e r s o n a e d i u n p r o fe s s i o n i s t a a d o pe r a d e l D i r e t t o r e G e n e r a l e
d e l l ’ A z i e n d a s a n i t a r i a n e l l ’ a m b i t o de l l a r e s p o n s a b i l i t à m a n a g e r i a l e d i
D i r e z i o ne d i u n ’ A z i e n d a s a n i t a r i a .
I l c o n f e r i m e n t o d e l l ’ i n c a r i c o a l l a d i f e s a i n g i u d i z i o f a s o r g e r e u n co n t r a t t o
d i p a t r o c i n i o l e g a l e r i c o n d u c i b i l e a l l ’ a m b i t o d e l co n t r a t t o d ’ o p e r a
i n t e l l e t t u a l e r e g o l a t o d a l l ’ a r t . 2 2 3 0 d e l co d i c e c i v i l e .
L ’ a r t . 9 c o m m a 1 de l de c r e t o - l e g g e 2 4 .1 . 2 0 1 2 n . 1 , c o n v e r t i t o c o n
modificazioni, dalla legge 24.3.2012 n. 27 ha espressamente abrogato le
tariffe professionali forensi. Il comma 4 del citato art. 9 prevede che “il
c o m p e n s o p e r l e p r e s t a z i o n i p r o fe s s i o n a l i è p a t t u i t o , n e l l e fo r m e p r e v i s t e
dall’ordinamento,
al
momento
del
conferimento
dell’incarico
p r o f e s s i o n a l e . A l l e g a l e e s t e r n o , c h e v i e n e s c e l t o p e r l ’ i n c a r i c o , ve n g o n o
i n f a t t i fo r n i t i t u t t i g l i e l e m e n t i d e l c o n t e n d e r e e s u l l a b a s e d i t a l i
e l e m e n t i l o s t e s s o e s p r i m e u n p r e ve n t i v o d i m a s s i m a c h e d e v e e s s e r e
a d e g u a t o a l l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ o p e r a . L a c o n g r u i t à de l l a m i s u r a d e l
compenso previsto in misura di massima, quindi, nel contratto in oggetto
è riconducibile all’importanza dell’”opera”.
Si propone, pertanto, l’adozione dell’allegato regolamento di affidamento
di incarichi legali che disciplina il funzionamento dell’Ufficio Legale
interno e l’affidamento degli incarichi a legali esterni.
deliberazione n. 1420 del 19/12/2013 pagina 2 di 9
I L DI R E T T O R E G E N E R A L E
PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della
SC Legale e Assicurazioni ha attestato la regolarità amministrativa
della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
nazionale e regionale ;
R I T E N U T O d i d o v e r a d o t t a r e i n m e r i t o i p r o v v e d i m e n t i n e ce s s a r i ;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive
modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 220 del 29.12.2012.
DELIBERA
1 . d i a p p r o v a r e i l r e go l a m e n t o d i a f f i d a m e n t o d i i n c a r i c h i l e g a l i a l l e g a t o
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Dario
deliberazione n. 1420 del 19/12/2013 pagina 3 di 9
Regolamento per l’affidamento di incarichi legali
Art. 1 – Istituzione.
L’Ufficio Legale istituito provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell’Azienda
sanitaria secondo le norme contenute nel presente regolamento.
Al personale assegnato all’Ufficio Legale, iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo
degli avvocati, in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 247 del 31.12.2012, è attribuita
la trattazione degli affari legali dell’Azienda sanitaria. Agli avvocati interni è assicurata
l’indipendenza e l’autonomia di giudizio intellettuale e tecnica secondo quanto prescrive
l’art. 23 della Legge 247
Art. 2 - Attività dell’Ufficio Legale:
A) Gestione del contenzioso
Gli avvocati dipendenti dell’azienda sanitaria rappresentano, assistono e difendono l’Ente
di appartenenza in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le
Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell’Ente,
opposizione alla richiesta di archiviazione in relazione a querela proposta nell’interesse
dell’Azienda sanitaria ecc.), amministrative e, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni
altro organo giurisdizionale.
L’azione, la resistenza, la costituzione in giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono
autorizzati dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, su indicazione del Dirigente della
Struttura che gestisce la materia del contendere.
Il mandato è conferito dal Direttore Generale per ogni singolo grado di giudizio e
comprende il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione
allo sviluppo della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati
all’Azienda Ospedaliera quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, ecc..
Qualora la causa sia instaurata presso un tribunale fuori sede, l’Ufficio Legale propone la
domiciliazione fuori foro indicando un libero professionista di fiducia al quale dovrà essere
chiesto un preventivo di massima per la domiciliazione. Con la deliberazione di
costituzione in giudizio il Direttore Generale autorizza la domiciliazione e la relativa spesa.
B) Consulenza legale e formulazione di pareri
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L’Ufficio Legale fornisce supporto giuridico di natura consultiva o interpretativa alle
strutture aziendali richiedenti che, nell’ambito della propria autonomia decisionale,
assumono le determinazioni di competenza anche in termini difformi da quanto espresso
dall’Ufficio Legale.
Le strutture aziendali chiedono il supporto dell’Ufficio Legale a mezzo del proprio
Dirigente/Responsabile o un suo delegato.
Le richieste di parere sono formulate per iscritto e possono pervenire a mezzo e-mail
all’indirizzo istituzionale dell’Ufficio Legale: [email protected] oppure
con nota protocollata ed inoltrata in formato elettronico.
Nell’ambito delle attività di collaborazione richiesta all’Ufficio Legale le strutture richiedenti
forniscono ogni elemento utile, conoscitivo o documentale ai fini dell’inquadramento della
problematica.
La richiesta deve contenere una completa relazione in punto di fatto, l’indicazione delle
disposizioni normative e amministrative di riferimento nonché l’indicazione dell’eventuale
termine entro il quale il procedimento amministrativo sotteso alla richiesta deve essere
concluso.
La richiesta di collaborazione può riguardare la redazione di progetti di regolamenti interni,
di contratti o convenzioni di particolare complessità, d’intesa e con la fattiva collaborazione
dei Settori interessati.
I pareri scritti sono atti interni e non devono essere divulgati a terzi, ma possono essere
richiamati dai Dirigenti negli atti adottati.
In caso d’urgenza, l’assistenza legale può essere fornita verbalmente al Dirigente ovvero
ad un funzionario dallo stesso delegato con le modalità ed i tempi concordati tra le parti.
I pareri di cui al presente articolo saranno resi, in via normale, entro 30 giorni dalla
richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale
nei casi di estrema urgenza.
Qualora il Direttore di Struttura necessiti di predisporre proposte di transazioni, lo stesso
richiede il supporto dell’Ufficio Legale, fornendo allo stesso ogni utile elemento anche
economico, dando conto dell’interesse dell’Azienda alla transazione del conflitto
L’Ufficio Legale suggerisce l’adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte
concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l’insorgere di una
lite.
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L’Ufficio Legale, su formale richiesta delle singole Strutture o Servizi che a tale scopo
devono fornire adeguata documentazione, provvede al recupero dei crediti vantati
dall’Azienda.
Art. 3 - Avvocati del Libero Foro, esperti e consulenti tecnici di parte.
La rappresentanza in giudizio, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Ente possono
essere attribuite dal Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, ad uno o più legali esterni
appartenenti al libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari, in caso di:
- controversie di particolare complessità o su questioni giuridiche di particolare specificità
o che richiedono competenza settoriale;
- eccessivo carico di lavoro ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di
personale e/o di avvocati dell’Ufficio Legale interno;
- incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l’inopportunità nella difesa da parte degli
avvocati dell’Ente;
Qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale dell’Azienda, su proposta del
Dirigente del Settore interessato alla vertenza, provvede a nominare periti, esperti o
consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che stragiudiziale, individuandoli in via
preferenziale fra il personale dell’Azienda Sanitaria, e solo, qualora ciò non sia possibile
per carenza di professionalità o eccesso di carico di lavoro, fra professionisti esterni.
Art. 4 - Modalità di conferimento incarichi agli avvocati esterni.
L’incarico di patrocinio legale è un incarico di carattere essenzialmente fiduciario basato
sull’intuitus personae di un professionista ad opera del Direttore Generale.
L’affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce un contratto di patrocinio
legale riconducibile all’ambito del contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 del
codice civile.
L’Ufficio Legale, su indicazione della Direzione Generale, invita il legale scelto ad
esprimere la disponibilità ad assumere il patrocinio dell’Azienda Sanitaria, inviando oltre
all’eventuale atto giudiziario notificato, ogni utile elemento per comprendere la complessità
della causa, e lo invita a formulare la prevedibile misura del compenso della prestazione e
a rendere noto gli estremi della propria polizza assicurativa.
deliberazione n. 1420 del 19/12/2013 pagina 6 di 9
Il preventivo dovrà essere compilato secondo i nuovi parametri di cui al DM 140/2012, per
singole fasi del procedimento dovrà distinguere gli oneri, spese e compenso forfetario, e
indicare l’eventuale necessità di domiciliazione e la relativa spesa.
L’accettazione del compenso proposto avviene con la deliberazione del Direttore Generale
di affidamento dell’incarico, cha sarà trasmesso a cura dell’Ufficio Legale al professionista
incaricato.
Quando il valore della causa sia elevato, l’Ufficio Legale può chiedere preventivamente
all’ordine degli avvocati di esprimere un parere di congruità della misura del compenso
proposto dal professionista.
L’incarico professionale è oggetto di pubblicazione secondo le norme dell’art. 15 del D.
Lgs 14/03/2013 n. 33.
Art. 5 - Rapporti con i legali esterni.
L’Ufficio Legale, per le cause affidate o già affidate ad avvocati del libero foro, segue
l’evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dalla Direzione
e/o dai Settori competenti, vigila sulla corretta gestione delle vertenze.
L’ufficio Legale provvede all’erogazione del fondo spese al legale incaricato e al termine
delle prestazioni istruisce la proposta di liquidazione delle competenze professionali
maturate dal/i professionisti officiati dall’Ente, nel rispetto dell’accordo raggiunto ed
approvato con deliberazione di affidamento dell’incarico.
Quando l’importo del compenso sia di un certo valore l’Ufficio Legale può invitare il legale
incaricato ad acquisire il visto di congruità dell’ordine degli avvocati competente.
La liquidazione dei compensi relativi all’attività di patrocinio dell’Ente è pubblicata nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33.
Art. 6 - Dovere di Collaborazione dei Settori e Servizi.
I singoli Servizi o Strutture sono tenuti a fornire all’Ufficio Legale entro i tempi dallo stesso
indicato tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e ogni elemento utile,
conoscitivo o documentale ai fini dell’inquadramento della problematica necessario per
l’adempimento dei compiti istituzionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio,
al fine di evitare di incorrere in decadenze processuali.
deliberazione n. 1420 del 19/12/2013 pagina 7 di 9
Art. 7 - Atti e documenti sottratti all’accesso.
I pareri espressi dai legali interni ed acquisiti da legali esterni sono atti interni sottratti al
diritto di accesso a terzi.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda
Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal
Il Direttore
S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)
___________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2013
Il Direttore
S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)
___________________________________________________________________________
Copia composta di n9 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 1420 del 19/12/2013
firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso
Infocert S.p.a.
Padova, li
Il Direttore
S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)
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deliberazione n. 1420 del 19/12/2013 pagina 9 di 9