Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140 – Attuazione

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Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140 – Attuazione
Cattedra di diritto commerciale
Prof. Gian Domenico Mosco
NOVITÀ LEGISLATIVE
Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140 – Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale (G.U. n. 82 del 7 aprile 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2004,
ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano
le modalità ed i criteri della delega al
Governo per l'attuazione delle direttive
comunitarie comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B della legge medesima;
Visto l'allegato B della predetta legge, che
include, tra le direttive da attuare ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva
2004/48/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, recante protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante
ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al
trasferimento al Ministero per i beni e le
attività culturali delle competenze esercitate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di diritto d'autore e disciplina della
proprietà letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, recante riordinamento del sistema degli
enti pubblici nazionali, a norma degli articoli
11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed
in particolare l'articolo 7, relativo alla Società
italiana autori ed editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante
nuove norme sul diritto d'autore;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, recante attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell'informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al
commercio elettronico;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il Codice della proprietà industriale di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n.
1369, recante approvazione del regolamento
per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n.
633, per la protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
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Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23
febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e dei Ministri per i beni e le
attività culturali e delle attività produttive, di
concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
tale violazione può agire in giudizio per
ottenere che il suo diritto sia accertato e sia
vietato il proseguimento della violazione.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione
o inosservanza successivamente constatata o
per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Emana
il seguente decreto legislativo:
3. L'azione e' regolata dalle norme di questa
sezione e dalle disposizioni del codice di
procedura civile.».
Art. 1.
Art. 3.
Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile
1941 n. 633, del Capo VII-bis e dell'articolo
99-bis
Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella
legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo il capo VII e' inserito il seguente:
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo
156 e' inserito il seguente:
«Capo VII-bis - Titolarità dei diritti connessi Art. 99-bis. - 1. E' reputato titolare di un
diritto connesso, salvo prova contraria, chi,
nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei
materiali protetti, ovvero e' annunciato come
tale
nella
recitazione,
esecuzione,
rappresentazione
o
comunicazione
al
pubblico.».
«Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia
fornito seri elementi dai quali si possa
ragionevolmente desumere la fondatezza delle
proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o informazioni detenuti
dalla controparte che confermino tali indizi,
essa può ottenere che il giudice ne disponga
l'esibizione oppure che richieda le
informazioni alla coniroparte. Può ottenere
altresì, che il giudice ordini alla controparte di
fornire gli elementi per l'identificazione dei
soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che
costituiscono violazione dei diritti di cui alla
presente legge.
Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22
aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la
violazione di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante in virtù di questa
legge
oppure
intende
impedire
la
continuazione o la ripetizione di una
violazione già avvenuta sia da parte
dell'autore della violazione che di un
intermediario i cui servizi sono utilizzati per
2. In caso di violazione commessa su scala
commerciale il giudice può anche disporre, su
richiesta di parte, l'esibizione della
documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della
controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di
cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a
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garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite
interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle
risposte che le parti danno e dal rifiuto
ingiustificato di ottemperare agli ordini.».
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione
specifica delle persone da interrogare e dei
fatti sui quali ognuna di esse deve essere
interrogata.
Art. 4.
Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge
22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo
156-bis e' inserito il seguente:
«Art. 156-ter. - 1. L'autorità giudiziaria sia nei
giudizi cautelari che di merito può ordinare,
su istanza giustificata e proporzionata del
richiedente, che vengano fornite informazioni
sull'origine e sulle reti di distribuzione di
merci o di prestazione di servizi che violano
un diritto di cui alla presente legge da parte
dell'autore della violazione e da ogni altra
persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci
oggetto di violazione di un diritto, su scala
commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala
commerciale servizi utilizzati in attività di
violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle
lettere a) o b) come persona implicata nella
produzione, fabbricazione o distribuzione di
tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono
tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei
produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei
fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e
dei dettaglianti, nonche' informazioni sulle
quantità prodotte, fabbricate, consegnate,
ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei
prodotti o servizi in questione.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio,
richiede ai soggetti di cui al comma 1 le
informazioni indicate dalla parte; può altresì
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte,
tutte le domande che ritiene utili per chiarire
le circostanze sulle quali si svolge
l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255
e 257, primo comma, del codice di procedura
civile.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 158 della legge 22
aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 158. - 1. Chi venga leso nell'esercizio di
un diritto di utilizzazione economica a lui
spettante può agire in giudizio per ottenere,
oltre al risarcimento del danno che, a spese
dell'autore della violazione, sia distrutto o
rimosso lo stato di fatto da cui risulta la
violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e'
liquidato secondo le disposizioni degli articoli
1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro
cessante e' valutato dal giudice ai sensi
dell'articolo 2056, secondo comma, del codice
civile, anche tenuto conto degli utili realizzati
in violazione del diritto. Il giudice può altresì
liquidare il danno in via forfettaria sulla base
quanto meno dell'importo dei diritti che
avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l'autore della violazione avesse chiesto al
titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del
diritto.
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3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali
ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22
aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 e'
sostituito dal seguente:
6. I provvedimenti della distruzione e della
aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o
le copie contraffatte acquistati in buona fede
per uso personale.
7. L'applicazione delle misure di cui al
presente articolo deve essere proporzionata
alla gravità della violazione e tenere conto
degli interessi dei terzi.».
Art. 7.
«Art. 159. - 1. La rimozione o la distruzione
prevista nell'articolo 158 non può avere per
oggetto che gli esemplari o copie
illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli
apparecchi impiegati per la riproduzione o
diffusione che non sono prevalentemente
adoperati per diversa riproduzione o
diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi
di cui al comma 1 sono suscettibili, previa
adeguata modifica, di una utilizzazione
legittima da parte dell'autore della violazione,
può essere disposto dal giudice il loro ritiro
temporaneo dai commercio con possibilità di
un loro reinserimento a seguito degli
adeguamenti imposti a garanzia del rispetto
del diritto.
3. Se una parte dell'esemplare, della copia o
dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere
impiegata per una diversa riproduzione o
diffusione, l'interessato può chiedere, a sue
spese, la separazione di questa parte nel
proprio interesse.
4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o
l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la
distruzione hanno singolare pregio artistico o
scientifico, il giudice ne può ordinare di
ufficio il deposito in un pubblico museo.
5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli
esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti
alla distruzione gli siano aggiudicati per un
determinato prezzo in conto del risarcimento
dovutogli.
Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22
aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941,
e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 161. - 1. Agli effetti dell'esercizio delle
azioni previste negli articoli precedenti,
nonche' della salvaguardia delle prove relative
alla contraffazione, possono essere ordinati
dall'Autorità giudiziaria la descrizione,
l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò
che si ritenga costituire violazione del diritto
di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai
procedimenti d'istruzione preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle
opere che risultano dal contributo di più
persone, salvo i casi di particolare gravità o
quando la violazione del diritto di autore e'
imputabile a tutti i coautori.
3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare,
in casi particolarmente gravi, il sequestro dei
proventi dovuti all'autore dell'opera o del
prodotto contestato.
4. Le disposizioni della presente sezione si
applicano a chi mette in circolazione in
qualsiasi modo o detiene per scopi
commerciali copie non autorizzate di
programmi e qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratore.».
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Art. 8.
Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge
22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo
162 e' inserito il seguente:
«Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare
il provvedimento cautelare, non stabilisce il
termine entro cui le parti devono iniziare il
giudizio di merito, quest'ultimo deve essere
iniziato entro il termine di venti giorni
lavorativi o di trentuno giorni di calendario,
qualora questi rappresentino un periodo più
lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in
udienza
o,
altrimenti,
dalla
sua
comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel
termine perentorio di cui al comma 1 ovvero
se successivamente al suo inizio si estingue, il
provvedimento cautelare perde la sua
efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano ai provvedimenti di urgenza emessi
ai sensi dell'articolo 700 del codice di
procedura civile ed agli altri provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della
sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte
può iniziare il giudizio di merito.».
Art. 9.
Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge
22 aprile 1941, n. 633
procedura civile il sequestro conservativo di
beni mobili e immobili del presunto autore
della violazione fino alla concorrenza del
presumibile ammontare del danno, compreso
il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni.
A tale fine, nei casi di violazioni commesse su
scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può
disporre
la
comunicazione
delle
documentazioni bancarie, finanziarie o
commerciali, o l'appropriato accesso alle
pertinenti informazioni.».
Art. 10.
Modifiche all'articolo 163 della legge 22
aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941,
e successive modificazioni, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un
diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di
qualsiasi attività, ivi comprese quelle
costituenti servizi prestati da intermediari, che
costituisca violazione del diritto stesso
secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.».
Art. 11.
Modifiche all'articolo 164 della legge 22
aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941,
l'alinea e' sostituita dalla seguente: «Se le
azioni previste in questa sezione e nella
seguente sono promosse dall'ente di diritto
pubblico indicato nell'articolo 180 si
osservano le regole seguenti:».
Art. 12.
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo
162-bis e' inserito il seguente:
«Art. 162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia
valere l'esistenza di circostanze atte a
pregiudicare il pagamento del risarcimento
del danno, l'autorità giudiziaria può disporre
ai sensi dell'articolo 671 del codice di
Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22
aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 e'
sostituito dal seguente:
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«Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione
economica riconosciuti da questa legge
possono
anche
essere
fatti
valere
giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei
diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del
titolare dei diritti.».
Art. 13.
Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella
legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo
171-octies e' inserito il seguente:
«Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si rifiuti
senza giustificato motivo di rispondere alle
domande del giudice ai sensi dell'articolo
156-ter ovvero fornisce allo stesso false
informazioni e' punito con le pene previste
dall'articolo 372 del codice penale, ridotte
della metà.».
Art. 14.
Modifiche all'articolo 121 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 121 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: «il giudice ordini», sono inserite le
seguenti: «alla controparte»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2bis. In caso di violazione commessa su scala
commerciale mediante atti di pirateria di cui
all'articolo 114, il giudice può anche disporre,
su richiesta di parte, l'esibizione della
documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della
controparte.».
Art. 15.
Introduzione dell'articolo 121-bis nel decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Al Codice della proprietà industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
dopo l'articolo 121 e' inserito il seguente:
«Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1.
L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari
che di merito può ordinare, su istanza
giustificata e proporzionata del richiedente,
che vengano fornite informazioni sull'origine
e sulle reti di distribuzione di merci o di
prestazione di servizi che violano un diritto di
cui alla presente legge da parte dell'autore
della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci
oggetto di violazione di un diritto, su scala
commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala
commerciale servizi utilizzati in attività di
violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle
lettere a) o b) come persona implicata nella
produzione, fabbri-cazione o distribuzione di
tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono
tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei
produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei
fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e
dei dettaglianti, nonche' informazioni sulle
quantità prodotte, fabbricate, consegnate,
ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei
prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite
interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione
specifica delle persone da interrogare e dei
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fatti sui quali ognuna di esse deve essere
interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio,
richiede ai soggetti di cui al comma 1 le
informazioni indicate dalla parte; può altresì
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte,
tutte le domande che ritiene utili per chiarire
le circostanze sulle quali si svolge
l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255
e 257, primo comma, del codice di procedura
civile.».
oppongono motivi particolari, a spese
dell'autore della violazione. Non può essere
ordinata la distruzione della cosa e l'avente
diritto può conseguire solo il risarcimento dei
danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i
prodotti costituenti violazione dei diritti di
proprietà industriale sono suscettibili, previa
adeguata modifica, di una utilizzazione
legittima, può essere disposto dal giudice, in
luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal
commercio, con possibilità di reinserimento a
seguito degli adeguamenti imposti a garanzia
del rispetto del diritto.»;
Art. 16.
Modifiche all'articolo 124 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 124 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nell'applicazione delle sanzioni
l'autorità giudiziaria tiene conto della
necessaria proporzione tra la gravità delle
violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse
dei terzi.».
Art. 17.
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Misure correttive e sanzioni civili»;
Sostituzione dell'articolo 125 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Con la sentenza che accerta la violazione di
un diritto di proprietà industriale possono
essere disposti l'inibitoria della fabbricazione,
del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di
ritiro definitivo dal commercio delle
medesime cose nei confronti di chi ne sia
proprietario o ne abbia comunque la
disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere
emessi anche contro ogni intermediario, che
sia parte del giudizio ed i cui servizi siano
utilizzati per violare un diritto di proprietà
industriale.»;
1. L'articolo 125 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo n. 30
del 2005, e' sostituito dal seguente:
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
Con la sentenza che accerta la violazione di
un diritto di proprietà industriale può essere
ordinata la distruzione di tutte le cose
costituenti la violazione, se non vi si
«Art. 125 (Risarcimento del danno e
restituzione dei profitti dell'autore della
violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al
danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227
del codice civile, tenuto conto di tutti gli
aspetti pertinenti, quali le conseguenze
economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i
benefici realizzati dall'autore della violazione
e, nei casi appropriati, elementi diversi da
quelli economici, come il danno morale
arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento
dei danni può farne la liquidazione in una
somma globale stabilita in base agli atti della
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causa e alle presunzioni che ne derivano. In
questo caso il lucro cessante e' comunque
determinato in un importo non inferiore a
quello dei canoni che l'autore della violazione
avrebbe dovuto pagare, qualora avesse
ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può
chiedere la restituzione degli utili realizzati
dall'autore della violazione, in alternativa al
risarcimento del lucro cessante o nella misura
in cui essi eccedono tale risarcimento.».
Art. 18.
Modifiche all'articolo 127 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 127 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo n. 30
del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza
giustificato motivo di rispondere alle
domande del giudice ai sensi dell'articolo
121-bis ovvero fornisce allo stesso false
informazioni e' punito con le pene previste
dall'articolo 372 del codice penale, ridotte
della metà.».
Art. 19.
Modifiche all'articolo 131 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 131 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo n. 30
del 2005, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
titolare di un diritto di proprietà industriale
può chiedere che sia disposta l'inibitoria di
qualsiasi violazione imminente del suo diritto
e del proseguimento o della ripetizione delle
violazioni in atto, ed in particolare può
chiedere che siano disposti l'inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell'uso delle
cose costituenti violazione del diritto, e
l'ordine di ritiro dal commercio delle
medesime cose nei confronti di chi ne sia
proprie-tario o ne abbia comunque la
disponibilità, secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal
commercio possono essere chiesti, sugli stessi
presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi
siano utilizzati per violare un diritto di
proprietà industriale.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Se il giudice nel rilasciare il
provvedimento cautelare non stabilisce il
termine entro cui le parti devono iniziare il
giudizio di merito, quest'ultimo deve essere
iniziato entro il termine di venti giorni
lavorativi o di trentuno giorni di calendario
qualora questi rappresentino un periodo più
lungo. Il temine decorre dalla pronuncia
dell'ordinanza se avvenuta in udienza o,
altrimenti, dalla sua comunicazione.
1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato
nel termine perentorio di cui al comma 1,
ovvero se successivamente al suo inizio si
estingue, il provvedimento cautelare perde la
sua efficacia.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1ter non si applicano ai provvedimenti di
urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del
codice di procedura civile ed agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
gli effetti della sentenza di merito. In tali casi
ciascuna parte può iniziare il giudizio di
merito.».
Art. 20.
Introduzione dell'articolo 144-bis nel decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 144 del Codice della
proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo n. 30 del 2005, e' inserito il
seguente:
Cattedra di diritto commerciale
Prof. Gian Domenico Mosco
NOVITÀ LEGISLATIVE
«Art. 144-bis (Sequestro conservativo). - 1.
Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza
di circostanze atte a pregiudicare il
soddisfacimento del risarcimento del danno,
l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi
dell'articolo 671 del codice di procedura
civile, il sequestro conservativo dei beni
mobili ed immobili del preteso autore della
violazione, compreso il blocco dei suoi conti
bancari e di altri beni fino alla concorrenza
del presumibile ammontare del danno. A tale
fine l'autorità giudiziaria può disporre la
comunicazione
della
documentazione
bancaria, finanziaria o commerciale oppure
autorizzare
l'accesso
alle
pertinenti
informazioni.».
Art. 21.
Introduzione dell'articolo 85-bis nel testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1. Nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, dopo l'articolo 85 e' inserito il
seguente:
«Art. 85-bis. - 1. E' vietato introdurre,
installare o comunque utilizzare abusivamente
nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi
od apparati che consentono la registrazione, la
riproduzione, la trasmissione o comunque la
fissazione su supporto audio, video od
audiovideo, in tutto od in parte, delle opere
dell'ingegno che vengono ivi realizzate o
diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di
pubblico spettacolo deve dare avviso del
divieto di cui al primo comma mediante
affissione, all'interno del luogo ove avviene la
rappresentazione, di un numero idoneo di
cartelli che risultino ben visibili a tutto il
pubblico.
3. Restano comunque ferme le norme poste a
tutela dei diritti di autore, in conformità alle
leggi speciali che regolamentano la materia.».