prospetto informativo della polizza di responsabilita` civile dei medici
Transcript
prospetto informativo della polizza di responsabilita` civile dei medici
PROSPETTO INFORMATIVO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MEDICI E DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITARIO PREMESSA GENERALE La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha rappresentato una vera e propria rivoluzione del mercato assicurativo delle polizze a copertura della cosiddetta “colpa grave”. L’articolo 3 comma 59 di tale Legge, recita infatti: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.” La norma è stata oggetto di diversi pareri tecnici da parte della dottrina, nonché di circolari interpretative da parte degli organismi dello Stato (vedasi in particolare il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 26 marzo 2008). Giunti ormai al 30 giugno 2008, data limite fissata dalla Legge Finanziaria per regolarizzare le posizioni assicurative, pena la sanzione prevista dall’articolo sopra riportato, il quadro interpretativo non era affatto certo. Successivamente la Deliberazione n° 57 del 22 luglio 2008 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia e la Deliberazione n° 3 del 27 gennaio 2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Emilia-Romagna hanno fornito autorevoli chiarimenti in ordine all’interpretazione della norma ed indicazioni sull’impostazione delle coperture assicurative della Responsabilità Patrimoniale, secondo il seguente schema: - - La norma si applica agli Enti ed anche alle Aziende di diritto privato a partecipazione pubblica superiore al 50%. La norma si applica limitatamente alla Responsabilità Amministrativa del dipendente / amministratore; resta fermo invece che la Responsabilità Civile dell’Ente Pubblico è assicurabile alle stesse previgenti condizioni. La norma non stabilisce l'inassicurabilità assoluta della Responsabilità Amministrativa che è invece assicurabile, purchè con oneri a carico degli assicurati stessi e nel caso degli Amministratori, attraverso un contratto separato di cui l'Ente di Appartenenza non sia neppure Contraente. 1 - - La nullità del contratto e le sanzioni pecuniarie conseguenti si applicherebbero esclusivamente agli Amministratori propriamente detti anche se, a prescindere da ciò, ogni possibile commistione nel medesimo contratto di interessi riconducibili ai diversi soggetti (Pubblica Amministrazione da un lato, Amministratori e Dipendenti dall’altro) deve essere scongiurata. La norma sancirebbe la nullità assoluta del contratto. Per tale ragione la Compagnia potrebbe eccepire la nullità del contratto in caso di sinistro, restituendo il premio incassato, ma rifiutando di assumere la gestione della vertenza di danno e di tenere indenne l’Assicurato. Le posizioni sopra espresse sono state oggetto anche di alcune sentenze (vedasi in particolare Corte dei Conti dell’Emilia Romagna n° 895/2006 del 9 novembre 2005, depositata il 1° agosto 2006, confermata in sede di Appello dalla Corte dei Conti Sezione I Centrale n° 394/2008/A del 17 giugno 2008 depositata il 2 settembre 2008) che affrontano la tematica dell’illegittimità della copertura dei rischi derivanti da colpa grave degli Amministratori e Dirigenti Pubblici, anche in relazione a contratti assicurativi diversi dall’Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale. Le nuove pronunce sopra indicate riconfermano, in relazione ad ogni tipo di contratto assicurativo fatta salva la sola Assicurazione RCA, l’illegittimità delle coperture assicurative stipulate dagli Enti per danni cagionati alle finanze pubbliche con condotte contraddistinte da dolo e colpa grave dei propri amministratori e dipendenti: condotte per le quali gli stessi potrebbero essere chiamati a rispondere dinanzi la Corte dei Conti, così da sollevare i medesimi da ogni forma di Responsabilità Amministrativa. A fronte di tale contesto normativo, la copertura della responsabilità amministrativa e contabile appare possibile, solo attraverso la stipula di contratti individuali direttamente da parte di dipendenti e amministratori (che quindi risultano contraenti delle proprie polizze); questo a prescindere da chi paga il premio. 2 SOLUZIONE ASSICURATIVA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CONVENZIONE Stante la situazione venutasi a creare a seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, alla luce delle diverse interpretazioni provenienti dal mondo della dottrina e della Pubblica Amministrazione e soprattutto alla situazione di criticità che sta attraversando il Comparto sanitario in materia di copertura assicurativa professionale, in qualità di Broker sempre attento a fornire soluzioni assicurative che prevengano il problema, la Morganti Insurance Brokers ha attivato in esclusiva per gli Associati di ANAAO ASSOMED con alcuni Sottoscrittori dei LLOYD’S di Londra una convenzione per la stipula della polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Medici e del Personale del Comparto Sanitario con le seguenti caratteristiche: - - Possibilità di adesione da parte di tutti gli associati ANAAO ASSOMED dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (Dirigenti Medici, Dirigenti Sanitari non Medici, medici in Formazione Specialistica, Pensionati). Contraenza diretta da parte del singolo Associato. Copertura ritagliata sul singolo, che dunque si vede garantito anche in caso di passaggio da un Ente all’altro. Pagamento del premio direttamente al Broker senza alcuna attività di collettore da parte dell’Ente di appartenenza. Massimale di € 5.000.000,00.- per persona, per sinistro e/o sinistri in serie e per anno assicurativo; La Polizza non prevede alcuna franchigia. Retroattività fino a 10 anni precedenti alla data di decorrenza della Polizza. La Convenzione decorre dal 01.10.2010, avrà durata sino al 31.12.2013. Al termine di ogni annualità l’Assicurato dovrà manifestare nuovamente la propria volontà di rinnovare la copertura assicurativa. L’adesione alla presente Convenzione potrà avvenire esclusivamente on-line. NOTA: le informazioni contenute nel presente documento rappresentano unicamente una guida alla conoscenza di massima della convenzione, fermo restando che il testo del contratto è l’unico documento valido e utilizzabile per determinare l’esatta portata della copertura. Per la presa visione del documento nel suo complesso invitiamo l’Assicurato a scaricare il contratto e a leggerlo attentamente. 3 POLIZZA “AZIONE DI RIVALSA – COLPA GRAVE” COSA ASSICURA LA POLIZZA “AZIONE DI RIVALSA - COLPA GRAVE” ? Verso pagamento del premio convenuto la Copertura Assicurativa tiene indenne l’Assicurato per azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione in genere nei suoi confronti, a seguito di errori od omissioni compiuti con “Colpa Grave” nell’ambito di tutte le mansioni svolte alle dipendenze della Struttura Sanitaria, ivi compresa l’attività professionale intramoenia e i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici. PRINCIPALI ESCLUSIONI Sono escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento : 1. riconducibili ad attività non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non é applicabile all’attività intramuraria ed al primo soccorso prestato per motivi deontologici. 2. attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo; 3. riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; 4. in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale o licenziato per giusta causa; 5. per danni che siano imputabili ad assenza del consenso informato; 6. per danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato; 7. basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato; 8. relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages); 4 9. che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all’attività professionale esercitata; 10. derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente; 11. che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale di Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere e medico. MASSIMALI E FRANCHIGIE Massimale: € 5.000.000,00 per persona, per sinistro e/o sinistri in serie e per anno assicurativo La polizza non prevede franchigia. GARANZIA POSTUMA Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo. Inoltre, con effetto dalla stessa data di scadenza, alle stesse condizioni e per la durata di 2 (due) anni, senza nessun premio aggiuntivo, entra automaticamente in vigore l’estensione alla copertura di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi durante il Periodo di Efficacia, purché le conseguenti richieste di risarcimento siano fatte per la prima volta contro l’Assicurato e da lui debitamente denunciate agli Assicuratori nel corso di tale durata di due anni. GARANZIA POSTUMA PENSIONATI Mediante l’adesione alla specifica sezione “Pensionati” , sarà concessa agli assicurati che cessano la loro attività di acquistare anno per anno la garanzia postuma con possibilità di estenderla sino a 7 (sette) anni. 5 PREMIO ANNUO LORDO CATEGORIA ASSICURATA A B C D QUALIFICA DIRIGENTE MEDICO DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PENSIONATO PREMIO ANNUO LORDO € 444,00.€ 363,00.€ 202,00.€ 188,00.- QUAL E’ L’EFFICACIA TEMPORALE DELLA COPERTURA ? La garanzia della responsabilità civile vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato all’Assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere fino a dieci anni precedenti alla data di decorrenza e non siano state ancora presentate all’Assicurato. Relativamente alla categoria del “Medico in Formazione Specialistica” la garanzia vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato all’Assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere entro la data di inizio del corso di specializzazione, con il massimo di 5 anni e non siano state ancora presentate all’Assicurato. Il periodo di efficacia dell’Assicurazione è quello indicato nell’apposito certificato che l’Assicuratore trasmette all’Assicurato a conferma della conclusione del contratto di assicurazione. La data di effetto è quella indicata dall’Assicurato all’atto di registrazione on-line della propria adesione; la data di scadenza sono le ore 24 del 31 dicembre successivo. 6 FUNZIONAMENTO DELL’ADESIONE ON-LINE Fermo restando che il meccanismo di adesioni on-line guidato dovrebbe facilitare l’attività di registrazione da parte dell’Associato (di seguito indicato come utente del servizio), riportiamo di seguito alcune note esplicative circa le modalità di funzionamento della procedura informatica. EFFETTO DELL’ADESIONE Il software consente all’utente del servizio di scegliere la data di effetto della propria copertura all’interno di uno spazio temporale compreso tra i 90 giorni antecedenti la data di registrazione e i 30 giorni successivi, il sistema non riporta una data fissa e obbligatoria. Qualora l’utente del servizio non indicasse alcuna data il sistema prende in automatico la data preimpostata. STAMPA DEI MODULI DI ADESIONE E INVIO Una volta ultimata la procedura elettronica di adesione, attraverso la quale l’utente del servizio dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali e della modulistica pre-contrattuale, il sistema invia automaticamente all’utente del servizio via e-mail i moduli di adesione da sottoscrivere e inviare a mezzo fax alla Morganti Insurance Brokers utilizzando il numero riportato nell’accompagnatoria. Prima dell’invio i moduli ovviamente dovranno essere sottoscritti dall’utente del servizio, il quale attraverso tali moduli dichiara di non essere a conoscenza di fatti e circostanze pregresse alla data di effetto della propria adesione. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA L’invio dei moduli di adesione consente agli Assicuratori la valutazione degli stessi, verificandone altresì la validità. A seguito di valutazione positiva della richiesta di adesione, l’utente del servizio riceverà successivamente tramite apposita e-mail gli estremi per il pagamento del premio, che dovrà essere pagato entro 7 giorni dalla ricezione mediante bonifico bancario. IN ASSENZA DI PAGAMENTO DEL PREMIO, LA COPERTURA ASSICURATIVA RIMANE INEFFICACE (Art. 1901 Codice Civile). 7 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO Successivamente al pagamento del premio, l’assicurato riceverà a mezzo e-mail copia del contratto assicurativo. RINNOVO DELLA COPERTURA Come indicato precedentemente, la convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, ma i singoli aderenti dovranno rinnovare la propria adesione anno per anno, non operando nei loro confronti il tacito rinnovo. Pertanto, qualora l’assicurato voglia mantenere in vita la propria copertura assicurativa, dovrà manifestare la propria volontà di rinnovare la copertura seguendo la procedura indicata nell’apposita email che riceveranno in occasione delle scadenze annuali; ATTENZIONE: Gli Assicurati che alla data del rinnovo avranno dei sinistri aperti o liquidati sulla polizza convenzione potranno rinnovare la copertura, previo parere positivo della Compagnia, che potrebbe richiedere un maggior premio e/o modifiche del contratto. I singoli assicurati che si trovano in questa situazione verranno contattati in data antecedente il rinnovo per le opportune comunicazioni al riguardo. 8 SINISTRI L'Assicurato deve far denuncia scritta alla Morganti Insurance Brokers di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia scritta di ogni fatto o circostanza da cui possano derivare danni risarcibili da questa assicurazione. Tale denuncia, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione. La denuncia sinistro andrà inoltrata alla Morganti Insurance Brokers srl Fax: +390341286644 – Tel +390341287278/286446 [email protected] Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Prima di denunciare un sinistro suggeriamo di prendere contatto con il Broker ai riferimenti sottostanti, onde poter istruire la pratica in modo corretto: MORGANTI INSURANCE BROKERS SRL Viale Dante ,17 -23900 Lecco Italy Tel. +390341 287278 / 286446 Fax +390341 286684 [email protected] 9