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ALLEGATO “A”
REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA OSPEDALI
RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI ANCONA
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CAPITOLATO GENERALE
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente Capitolato generale disciplina le forniture di beni e
servizi occorrenti per il
funzionamento delle strutture aziendali.
Alle norme del presente Capitolato sono pure soggette le vendite di
derrate e materiali
diversi, mobili, attrezzature tecnico-economali e sanitarie, anche
fuori uso.
Art. 2 – Condizioni speciali
Qualora nelle condizioni speciali (lettera di invito o capitolato
speciale) regolanti le forniture
siano inserite clausole in contrasto con quelle del presente
Capitolato Generale, gli
aggiudicatari saranno tenuti all’osservanza delle condizioni
speciali, ferme restando le altre
condizioni generali.
CAPO II
APPALTI E STIPULAZIONE CONTRATTI
Art. 3 - Appalti
Le procedure per l’appalto delle forniture di beni e servizi sono
definite, nel rispetto delle
norme comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento
dell’indizione dell’appalto,
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dal “Regolamento Aziendale in materia di contratti di forniture di
beni e servizi” adottato
con deliberazione n. 1118 del 7.8.2002.
Nell’avviso di gara, nella lettera di invito e nel capitolato
speciale l’Amministrazione
specifica il metodo che intende adottare per l’espletamento della
gara, nonché le modalità di
aggiudicazione e quelle di esecuzione delle prestazioni richieste.
Art. 4 - Accettazione
La presentazione dell’offerta in esito all’invito trasmesso
dall’Azienda Ospedaliera
comporta per gli offerenti l’accettazione di tutte le clausole e
condizioni del presente
Capitolato e del Capitolato Speciale di gara.
I concorrenti, inoltre, per essere ammessi alle gare dovranno
presentare i documenti
specificati di volta in volta nell’avviso di gara e nella lettera di
invito.
Art. 5 - Offerte
Le offerte, redatte secondo quanto indicato nella lettera di invito,
dovranno essere
sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte offerenti e
contenere le seguenti indicazioni:
a) denominazione e ragione sociale;
b) sede legale;
c) partita IVA;
d) codice attività;
e) dichiarazione che l’offerta economica avrà validità di almeno 180
giorni a decorrere
dalla data fissata quale termine di presentazione.
Il prezzo, da indicare in conformità a quanto stabilito nell’avviso
di gara o nella lettera di
invito, deve essere espresso in cifre ed in lettere. Quando in una
offerta vi sia discordanza tra
il prezzo in cifre e il prezzo in lettere, sarà valida l’indicazione
più vantaggiosa per
l’Azienda Ospedaliera.
In caso di errore, l’eventuale rettifica deve essere preceduta dalla
formula “diconsi Euro”
seguita dal prezzo corretto indicato in cifre e lettere. Detta
rettifica deve portare in calce la
firma dello stesso sottoscrittore dell’offerta.
Art. 6 - Aggiudicazione
Le procedure aperte e quelle ristrette sono dichiarate deserte
qualora non siano state
presentate almeno due offerte valide, ammesse cioè alla valutazione.
Si considerano offerte non valutabili le offerte che, per la loro
irregolarità, non possono dar
luogo a valutazione dei campioni o delle schede tecniche.
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L’Azienda Ospedaliera si riserva comunque, per ragioni di convenienza
e di pubblico
interesse, la possibilità di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta
valida.
Nel caso in sede di asta pubblica o di licitazione si riscontrassero
due offerte identiche (per
uguale prezzo nel caso di aggiudicazione secondo la lettera a)
dell’art. 16 del D.Lgs. 358/92,
o per punteggio complessivo identico nel caso di aggiudicazione
secondo la lettera b) dello
stesso articolo), si procederà seduta stante come segue:
a) i concorrenti che hanno formulato le offerte con uguale prezzo o
con uguale punteggio, se
presenti, saranno invitati a migliorare immediatamente l’offerta;
analoga procedura sarà
seguita anche nel caso di presenza alla gara di un solo concorrente;
b) se nessuno dei concorrenti interessati risulta essere presente o
se i presenti rifiutano di
effettuare offerta migliorativa, si procederà mediante sorteggio.
Art. 7 – Irregolarità dell’offerta
Nelle procedure aperte e in quelle ristrette sono ritenute nulle e
comunque non valide:
a) le offerte pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del
termine utile per la loro
presentazione;
b) le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con
semplice riferimento ad
altra offerta, propria o di altri, o senza comunicazione di somme;
c) le offerte per persone da nominare;
d) le offerte condizionate o comunque sottoposte a condizioni non
previste o non conformi
alle prescrizioni contenute nell’avviso di gara o nel capitolato
speciale o nella lettera di
invito;
e) le offerte non corredate da campioni, nel caso siano stati
richiesti;
f) le offerte prive della documentazione prescritta dall’avviso di
gara o capitolato speciale o
lettera di invito.
Nel caso di presentazione di più offerte da parte del medesimo
concorrente, verrà presa in
considerazione quella più vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera, a
meno che questa non sia
stata espressamente revocata e sostituita con altra inviata
successivamente.
Art. 8 - Campioni
L’avviso di gara o il capitolato speciale o la lettera di invito
possono prevedere la
presentazione di idonea quantità di campioni di beni da fornire,
precisandone la quantità, il
confezionamento e la consegna.
I campioni non deteriorabili presentati dalla ditta aggiudicataria, o
la parte di essi non
utilizzata per le prove fisico e/o cliniche e/o tecnico-merceologiche
disposte dall’Azienda
Ospedaliera, opportunamente sigillati e resi riconoscibili mediante
contrassegni, resteranno
depositati nei luoghi indicati dall’Azienda Ospedaliera per tutta la
durata della fornitura, a
garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto
riferimento in caso di contestazione
circa la qualità del bene consegnato.
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Fatto salvo il caso in cui il capitolato speciale o la lettera di
invito prevedano espressamente
la fornitura di campionatura gratuita, i campioni della/e Ditte
aggiudicatarie saranno restituiti
a conclusione del rapporto, dopo che sia stata accertata la regolare
esecuzione della fornitura.
I campioni delle altre Ditte concorrenti alla gara verranno
restituiti ad aggiudicazione
intervenuta. In ogni caso la restituzione dei campioni sarà
effettuata a cura e spese delle
Ditte proprietarie, che dovranno ritirarli entro i termini che di
volta in volta saranno indicati.
Qualora le ditte concorrenti e quelle aggiudicatarie non provvedano
al ritiro dei campioni,
questi diverranno di proprietà dell’Azienda Ospedaliera.
Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l’Azienda
Ospedaliera si riserva la
facoltà di prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna,
campioni dei beni oggetto del
contratto: ciò al fine di accertare, direttamente o mediante
appropriate perizie od analisi, da
affidare ad una persona o Istituto o Ente di sua fiducia, la
corrispondenza di essi alle
condizioni pattuite. I campioni sono sempre prelevati in numero di
tre, a caso, uguali nella
misura ed omogenei nella composizione.
Sugli involucri dei campioni si appongono sia la firma
dell’incaricato dell’Azienda
Ospedaliera, sia quella del fornitore o del suo incaricato, se
presenti. Due campioni restano
all’Azienda Ospedaliera, il terzo viene posto a disposizione del
fornitore.
Le spese peritali saranno a carico del fornitore in caso di mancata
corrispondenza ai requisiti
richiesti.
L’Azienda Ospedaliera può prescrivere che la fornitura sia conforme
ai campioni, modelli o
disegni in uso presso di essa. In questo caso idonea campionatura del
bene da fornire, munita
del sigillo o marchio dell’Azienda Ospedaliera sarà messa a
disposizione, dalla data di
spedizione delle lettere di invito, affinché ne sia presa conoscenza
ai fini della
predisposizione dell’offerta.
Art. 9 - Cauzioni
Per essere ammessi alla gara la ditta offerente è tenuta a prestare
la cauzione provvisoria
nella misura indicata nella lettera di invito. Tale cauzione potrà
essere prestata nelle seguenti
modalità:
a) versamento della somma presso il Tesoriere dell’Azienda
Ospedaliera (che sarà indicato
nella lettera di invito);
b) deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il valore
effettivo al corso del giorno
del deposito;
c) assegno circolare non trasferibile intestato all’Azienda
Ospedaliera;
d) stipulazione di fidejussione bancaria o assicurativa contratta ai
sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
La cauzione, in qualsiasi forma prestata, dovrà avere durata non
inferiore a 180 giorni.
La ditta che al momento della costituzione della cauzione si trovasse
in stato di credito nei
confronti dell’Azienda Ospedaliera per un importo non inferiore a
quello richiesto potrà
evitare di prestare la stessa richiedendone espressamente la
compensazione con fatture non
estinte alla data di presentazione dell’offerta.
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La cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie
entro 30 giorni dalla data
di aggiudicazione; sarà restituita alla ditta aggiudicataria al
momento della costituzione del
deposito cauzionale definitivo.
Per la stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà
prestare cauzione definitiva
nella misura del 5% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA.
Le condizioni speciali
possono tuttavia prevedere percentuali diverse da quella indicata
secondo le circostanze.
La cauzione definitiva potrà essere prestata nelle stesse modalità
indicate per la cauzione
provvisoria.
Quando per particolari lavori di riparazione, restauro, riduzione o
trasformazione debbano
essere affidati agli aggiudicatari materiali o oggetti in dotazione
all’Azienda Ospedaliera,
agli stessi potrà essere richiesta, oltre all’eventuale cauzione, una
idonea cauzione speciale
che potrà anche essere fissata fino a garantire l’Azienda dell’intero
valore dei beni.
Art. 10 – Facoltà di disporre della cauzione
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto, del
risarcimento di danni derivanti da tale adempimento, nonchè del
rimborso delle somme che
l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante
l’appalto rispetto al credito
dell’appaltatore, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso
in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
L’Amministrazione ha diritto di avvalersi unilateralmente della
cauzione.
Se la cauzione è costituita mediante deposito di titoli,
l’Amministrazione può disporne la
vendita a mezzo di agente di cambio senza altra formalità.
La cauzione è svincolata dopo che siano stati soddisfatti, da parte
dell’aggiudicatario, tutti
gli obblighi contrattuali.
Art. 11 – Stipulazione del contratto
Il contratto si intende perfezionato con la deliberazione di
aggiudicazione in caso di
trattativa privata e appalto concorso; con la deliberazione di presa
d’atto della
aggiudicazione operata da apposita Commissione in caso di asta
pubblica licitazione privata.
Ove la lettera d’invito preveda che l’aggiudicazione non tiene luogo
del contratto, si procede
alla stipula di questo entro sessanta giorni dalla data della
deliberazione di aggiudicazione.
Scaduti inutilmente tali termini, l’aggiudicatario è sciolto da ogni
impegno, previa la notifica
di cui all’art. 114, secondo comma, del regolamento di contabilità
generale dello Stato
approvato con R.D. 23.5.24 n. 827 e successive integrazioni e
modificazioni.
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Qualora l’aggiudicatario non si presenti senza giustificato motivo
per la stipula del contratto
entro i termini stabiliti, ne è dichiarata la immediata decadenza ed
è disposto
l’incameramento della cauzione provvisoria.
Art. 12 – Cessione del contratto - subappalto
Se non prevista in sede di gara e autorizzata dalla Amministrazione,
è vietata la cessione di
tutto o parte del contratto di fornitura di beni e servizi, a pena di
rescissione del contratto
medesimo, del risarcimento di ogni conseguente danno nonché della
perdita della cauzione.
E’ ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, se le condizioni
speciali non dispongono diversamente.
Art. 13 – Successione e cessione della ditta
Nel contratto d’opera, in caso di decesso del prestatore d’opera o
del titolare della ditta
individuale aggiudicataria, il contratto si risolve salvo la facoltà
insindacabile del
committente di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi.
Nel contratto di appalto, in caso di decesso dell’appaltatore
titolare della ditta individuale
aggiudicataria, il contratto non si risolve.
Il committente, peraltro, può recedere dal contratto soltanto se gli
eredi dell’appaltatore non
danno affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.
In caso di cessione dell’azienda aggiudicataria, la prosecuzione del
contratto deve essere
autorizzata dall’Azienda Ospedaliera.
Art. 14 – Spese contrattuali e foro competente
Ogni spesa relativa alla stipulazione del contratto, se prevista,
sarà a carico
dell’aggiudicatario.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dei
contratti di fornitura o di
servizi, le parti dichiarano che è espressamente competente in via
esclusiva il Foro di
Ancona.
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CAPO III
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 15 – Invariabilità dei prezzi
I prezzi contrattuali si intendono accettati dall’aggiudicatario a
tutto suo rischio e rimangono
quindi fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura,
rimanendo indipendenti da
qualsiasi necessità o circostanza che la ditta non abbia tenuto
presenti.
Restano tuttavia salve le contrarie pattuizioni eventualmente
convenute nei singoli contratti
nonché le disposizioni di legge in materia.
Art. 16 – Termini, modalità e luogo di consegna
In caso di contratto di fornitura, il fornitore deve effettuare le
consegne a proprio rischio e a
proprie spese nel magazzino indicato nella lettera d’ordine, entro i
termini e nelle quantità anche rateali - indicati nella stessa lettera d’ordine.
Le consegne vanno effettuate durante l’orario di apertura del
magazzino, anch’esso
comunicato nella lettera d’ordine.
In caso di appalto di servizi le prestazioni dovranno essere
effettuate nei luoghi indicati dal
contratto secondo le norme previste nel capitolato speciale di gara.
Per ogni consegna effettuata o per ogni servizio prestato,
l’aggiudicatario deve presentare
all’addetto dell’Ufficio responsabile la documentazione prevista
dalle norme vigenti.
La firma attestante la ricevuta del bene consegnato o l’avvenuta
prestazione del servizio non
impegna l’Amministrazione per quanto riguarda l’accettazione, il
collaudo o la regolarità del
servizio, riservandosi essa la possibilità di comunicare con apposita
nota le osservazioni o le
eventuali contestazioni.
La consegna deve essere sempre effettuata in porto franco: tutte le
spese di imballaggio e di
trasporto, i noli, i dazi doganali e i diritti di qualsivoglia natura
sono a carico
dell’aggiudicatario.
Le merci dovranno essere regolarmente imballate secondo le speciali
norme in vigore.
Art. 17 – Responsabilità del fornitore
L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni,
infortuni o altro che
dovessero occorrere al personale della ditta aggiudicataria, per
qualsiasi causa,
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nell’esecuzione del contratto, intendendosi al riguardo che ogni
eventuale onere è compreso
nel corrispettivo del contratto.
L’aggiudicatario risponde altresì dei danni alle persone ed alle cose
che potessero derivare
all’Azienda Ospedaliera per fatto dell’aggiudicatario stesso o dei
suoi dipendenti
nell’esecuzione del contratto, sollevando pertanto l’Amministrazione
da qualsiasi
responsabilità.
L’aggiudicatario è infine responsabile del buon andamento del
servizio o della fornitura a lui
affidata e degli oneri che dovessero essere eventualmente sopportati
dall’Azienda
Ospedaliera in conseguenza dell’inosservanza dei suoi obblighi.
Art. 18 – Quantità dei beni da fornire
Le quantità dei beni da fornire stabilite nelle condizioni speciali
del contratto hanno valore
indicativo e non tassativo. Di conseguenza l’aggiudicatario sarà
tenuto a consegnare quanto
richiesto anche in difetto o in eccedenza al quinto di legge, senza
poter pretendere modifiche
alle altre condizioni contrattuali.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di acquistare, a suo
insindacabile giudizio, sul
libero mercato, beni con caratteristiche analoghe a quelle oggetto
del contratto, in misura
non superiore al 20% del valore della fornitura, ovvero aderire,
senza limiti di ammontare,
ad assegnazioni o ad acquisti agevolati, anche in diminuzione dei
quantitativi previsti dal
contratto.
Art. 19 – Proroga del contratto
Se, allo scadere del termine naturale del contratto,
l’Amministrazione non avrà ancora
concluso l’iter necessario all’aggiudicazione del contratto per il
periodo successivo,
l’aggiudicatario sarà obbligato a continuare la fornitura o la
prestazione del servizio per un
periodo massimo di mesi sei.
Art. 20 – Ritiro dei materiali venduti
Salvo diverse pattuizioni, i materiali venduti dall’Azienda
Ospedaliera non potranno essere
consegnati dal Magazzino in assenza della quietanza comprovante il
versamento
dell’importo complessivo del contratto di vendita.
Art. 21 – Penalità – risoluzione del contratto
L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità, salvo
denuncia alla competente
autorità nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato:
1. quando si renda colpevole di frode;
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2. quando esegue la provvista o la prestazione posteriormente al
termine stabilito, ovvero
non sostituisca la merce ritirata o non ripristini le condizioni del
servizio entro i termini
stabiliti in sede di segnalazione;
3. quando, in caso di vendita, non ritiri dal magazzino la merce
acquistata;
4. quando, in caso di servizio, non vengano rispettate una o più
clausole del capitolato
speciale.
Nel primo caso, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare, con
semplice atto
amministrativo, rescisso il contratto incamerando l’intera cauzione.
Nel secondo caso l’Amministrazione potrà, senza bisogno di messa in
mora, procedere a
provviste o prestazioni d’ufficio a carico dell’aggiudicatario, il
quale dovrà rimborsare
l’eventuale maggior costo della merce non consegnata o della
prestazione non effettuata,
qualunque esso sia, aumentato della penale del 10% sull’importo della
fornitura o
prestazione mancata.
Nel terzo caso, l’Amministrazione, trascorso il quindicesimo giorno
del termine stabilito per
il ritiro, potrà procedere alla vendita, anche a trattativa privata,
della merce non ritirata per
conto ed a rischio dell’aggiudicatario.
Nel quarto caso l’Amministrazione, dopo una prima diffida alla quale
deve seguire il
ripristino delle condizioni di contratto, applicherà una penale fino
al 20% della prestazione
mancata.
Indipendentemente dall’applicazione delle penalità di cui sopra,
scaduto il termine utile
fissato dal contratto per la consegna delle provviste (o quello di
quindici giorni in caso di
vendita) l’Amministrazione, assegnato un termine perentorio da essa
insidacabilmente
stabilito, avrà facoltà, ove tale termine sia trascorso inutilmente,
di dichiarare con semplice
atto amministrativo risolto il contratto, incamerando l’intera
cauzione o una parte di essa
proporzionale alla provvista mancata.
La stessa procedura sarà seguita se, in caso di servizio, dopo una
seconda diffida le
condizioni del contratto non siano ripristinate entro il termine
stabilito.
Art. 22 – Sospensione dei pagamenti
L’Amministrazione ha facoltà di sospendere, nella misura che riterrà
opportuno, la
liquidazione delle fatture ed i pagamenti al fornitore che, diffidato
o dichiarato in
contravvenzione, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli
obblighi contrattuali.
La sospensione dei pagamenti può essere attuata indipendentemente
dall’applicazione delle
penalità di cui all’articolo precedente e senza l’adozione di alcuna
formalità: in nessun caso,
comunque, il fornitore potrà ritenersi esonerato dall’esecuzione
degli obblighi che gli
derivano dal contratto.
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Art. 23 - Pagamenti
Il pagamento delle forniture e dei servizi sarà eseguito mediante
emissione di mandato da
effettuarsi tramite il tesoriere dell’Azienda entro 90 giorni dalla
data di ricevimento della
fattura.
Nel caso di ritardato pagamento rispetto al termine indicato, a
partire dal 91° giorno di
ritardo e fino al 180°, senza bisogno di costituzione in mora, sono
dovuti al fornitore
unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale
strumento di
rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più
recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno del calendario
del semestre in cui il
ritardo di pagamento si è verificato.
Per i pagamenti effettuati oltre 180 gg. e fino a 360 gg. è dovuto il
tasso di mora del 4,5%,
mentre per il periodo di ulteriore ritardo è dovuto il tasso di mora
del 6,5%”.
Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del
fornitore, i termini
rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta
sia completata o
corretta”.
CAPO IV
COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
Art. 24 – Passaggio di proprietà dei beni forniti
I materiali e le derrate non passano in proprietà dell’Azienda
Ospedaliera e gli aggiudicatari
non acquistano diritto al pagamento del relativo importo se prima non
sono stati accettati o
collaudati.
Le merci consegnate devono presentare i requisiti richiesti dalle
condizioni speciali e pari a
quelle dei campioni o disegni o sagome richiamate dal contratto.
La rispondenza ai requisiti richiesti potrà essere accertata
d’ufficio mediante apposita
perizia; nel caso di difformità l’Azienda Ospedaliera ha diritto di
respingere la fornitura e di
ottenere la sostituzione dei beni contestati nei termini specificati
nelle condizioni speciali
con altrettanti beni corrispondenti alle prescrizioni contrattuali.
Nel caso di servizi, questi si intenderanno correttamente prestati
quando l’ufficio o la U.O.
responsabile avrà apposto apposita dichiarazione sulla documentazione
presentata
dall’aggiudicatario al termine di ogni prestazione.
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Art. 25 - Collaudi
Il collaudo sarà effettuato nei locali dell’Azienda Ospedaliera entro
sei mesi dalla data di
consegna del bene da collaudare.
Le prove di collaudo saranno eseguite con ogni mezzo e con le più
ampie facoltà da uno o
più incaricati dell’Amministrazione in contraddittorio con il
rappresentante della ditta
aggiudicataria: sarà redatto apposito verbale, una copia del quale
rimarrà all’aggiudicatario e
una copia sarà trattenuta dall’Amministrazione per essere allegata
alla documentazione di
gara.
La liquidazione della fattura relativa alla consegna è subordinata
all’acquisizione del verbale
di collaudo.
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce al momento
dell’arrivo, l’aggiudicatario
dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e
confezionamento del bene
consegnato quando, all’apertura dei colli, ne sarà possibile il
controllo.