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1 ALLEGATO “A” REGIONE MARCHE AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI ANCONA ******************** CAPITOLATO GENERALE *************** CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Ambito di applicazione Il presente Capitolato generale disciplina le forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento delle strutture aziendali. Alle norme del presente Capitolato sono pure soggette le vendite di derrate e materiali diversi, mobili, attrezzature tecnico-economali e sanitarie, anche fuori uso. Art. 2 – Condizioni speciali Qualora nelle condizioni speciali (lettera di invito o capitolato speciale) regolanti le forniture siano inserite clausole in contrasto con quelle del presente Capitolato Generale, gli aggiudicatari saranno tenuti all’osservanza delle condizioni speciali, ferme restando le altre condizioni generali. CAPO II APPALTI E STIPULAZIONE CONTRATTI Art. 3 - Appalti Le procedure per l’appalto delle forniture di beni e servizi sono definite, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento dell’indizione dell’appalto, 2 dal “Regolamento Aziendale in materia di contratti di forniture di beni e servizi” adottato con deliberazione n. 1118 del 7.8.2002. Nell’avviso di gara, nella lettera di invito e nel capitolato speciale l’Amministrazione specifica il metodo che intende adottare per l’espletamento della gara, nonché le modalità di aggiudicazione e quelle di esecuzione delle prestazioni richieste. Art. 4 - Accettazione La presentazione dell’offerta in esito all’invito trasmesso dall’Azienda Ospedaliera comporta per gli offerenti l’accettazione di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato e del Capitolato Speciale di gara. I concorrenti, inoltre, per essere ammessi alle gare dovranno presentare i documenti specificati di volta in volta nell’avviso di gara e nella lettera di invito. Art. 5 - Offerte Le offerte, redatte secondo quanto indicato nella lettera di invito, dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte offerenti e contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione e ragione sociale; b) sede legale; c) partita IVA; d) codice attività; e) dichiarazione che l’offerta economica avrà validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data fissata quale termine di presentazione. Il prezzo, da indicare in conformità a quanto stabilito nell’avviso di gara o nella lettera di invito, deve essere espresso in cifre ed in lettere. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo in cifre e il prezzo in lettere, sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera. In caso di errore, l’eventuale rettifica deve essere preceduta dalla formula “diconsi Euro” seguita dal prezzo corretto indicato in cifre e lettere. Detta rettifica deve portare in calce la firma dello stesso sottoscrittore dell’offerta. Art. 6 - Aggiudicazione Le procedure aperte e quelle ristrette sono dichiarate deserte qualora non siano state presentate almeno due offerte valide, ammesse cioè alla valutazione. Si considerano offerte non valutabili le offerte che, per la loro irregolarità, non possono dar luogo a valutazione dei campioni o delle schede tecniche. 3 L’Azienda Ospedaliera si riserva comunque, per ragioni di convenienza e di pubblico interesse, la possibilità di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso in sede di asta pubblica o di licitazione si riscontrassero due offerte identiche (per uguale prezzo nel caso di aggiudicazione secondo la lettera a) dell’art. 16 del D.Lgs. 358/92, o per punteggio complessivo identico nel caso di aggiudicazione secondo la lettera b) dello stesso articolo), si procederà seduta stante come segue: a) i concorrenti che hanno formulato le offerte con uguale prezzo o con uguale punteggio, se presenti, saranno invitati a migliorare immediatamente l’offerta; analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza alla gara di un solo concorrente; b) se nessuno dei concorrenti interessati risulta essere presente o se i presenti rifiutano di effettuare offerta migliorativa, si procederà mediante sorteggio. Art. 7 – Irregolarità dell’offerta Nelle procedure aperte e in quelle ristrette sono ritenute nulle e comunque non valide: a) le offerte pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine utile per la loro presentazione; b) le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, o senza comunicazione di somme; c) le offerte per persone da nominare; d) le offerte condizionate o comunque sottoposte a condizioni non previste o non conformi alle prescrizioni contenute nell’avviso di gara o nel capitolato speciale o nella lettera di invito; e) le offerte non corredate da campioni, nel caso siano stati richiesti; f) le offerte prive della documentazione prescritta dall’avviso di gara o capitolato speciale o lettera di invito. Nel caso di presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente, verrà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera, a meno che questa non sia stata espressamente revocata e sostituita con altra inviata successivamente. Art. 8 - Campioni L’avviso di gara o il capitolato speciale o la lettera di invito possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni di beni da fornire, precisandone la quantità, il confezionamento e la consegna. I campioni non deteriorabili presentati dalla ditta aggiudicataria, o la parte di essi non utilizzata per le prove fisico e/o cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dall’Azienda Ospedaliera, opportunamente sigillati e resi riconoscibili mediante contrassegni, resteranno depositati nei luoghi indicati dall’Azienda Ospedaliera per tutta la durata della fornitura, a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato. 4 Fatto salvo il caso in cui il capitolato speciale o la lettera di invito prevedano espressamente la fornitura di campionatura gratuita, i campioni della/e Ditte aggiudicatarie saranno restituiti a conclusione del rapporto, dopo che sia stata accertata la regolare esecuzione della fornitura. I campioni delle altre Ditte concorrenti alla gara verranno restituiti ad aggiudicazione intervenuta. In ogni caso la restituzione dei campioni sarà effettuata a cura e spese delle Ditte proprietarie, che dovranno ritirarli entro i termini che di volta in volta saranno indicati. Qualora le ditte concorrenti e quelle aggiudicatarie non provvedano al ritiro dei campioni, questi diverranno di proprietà dell’Azienda Ospedaliera. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto: ciò al fine di accertare, direttamente o mediante appropriate perizie od analisi, da affidare ad una persona o Istituto o Ente di sua fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite. I campioni sono sempre prelevati in numero di tre, a caso, uguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono sia la firma dell’incaricato dell’Azienda Ospedaliera, sia quella del fornitore o del suo incaricato, se presenti. Due campioni restano all’Azienda Ospedaliera, il terzo viene posto a disposizione del fornitore. Le spese peritali saranno a carico del fornitore in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti. L’Azienda Ospedaliera può prescrivere che la fornitura sia conforme ai campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso idonea campionatura del bene da fornire, munita del sigillo o marchio dell’Azienda Ospedaliera sarà messa a disposizione, dalla data di spedizione delle lettere di invito, affinché ne sia presa conoscenza ai fini della predisposizione dell’offerta. Art. 9 - Cauzioni Per essere ammessi alla gara la ditta offerente è tenuta a prestare la cauzione provvisoria nella misura indicata nella lettera di invito. Tale cauzione potrà essere prestata nelle seguenti modalità: a) versamento della somma presso il Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera (che sarà indicato nella lettera di invito); b) deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito; c) assegno circolare non trasferibile intestato all’Azienda Ospedaliera; d) stipulazione di fidejussione bancaria o assicurativa contratta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La cauzione, in qualsiasi forma prestata, dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni. La ditta che al momento della costituzione della cauzione si trovasse in stato di credito nei confronti dell’Azienda Ospedaliera per un importo non inferiore a quello richiesto potrà evitare di prestare la stessa richiedendone espressamente la compensazione con fatture non estinte alla data di presentazione dell’offerta. 5 La cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione; sarà restituita alla ditta aggiudicataria al momento della costituzione del deposito cauzionale definitivo. Per la stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA. Le condizioni speciali possono tuttavia prevedere percentuali diverse da quella indicata secondo le circostanze. La cauzione definitiva potrà essere prestata nelle stesse modalità indicate per la cauzione provvisoria. Quando per particolari lavori di riparazione, restauro, riduzione o trasformazione debbano essere affidati agli aggiudicatari materiali o oggetti in dotazione all’Azienda Ospedaliera, agli stessi potrà essere richiesta, oltre all’eventuale cauzione, una idonea cauzione speciale che potrà anche essere fissata fino a garantire l’Azienda dell’intero valore dei beni. Art. 10 – Facoltà di disporre della cauzione La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti da tale adempimento, nonchè del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto rispetto al credito dell’appaltatore, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Amministrazione ha diritto di avvalersi unilateralmente della cauzione. Se la cauzione è costituita mediante deposito di titoli, l’Amministrazione può disporne la vendita a mezzo di agente di cambio senza altra formalità. La cauzione è svincolata dopo che siano stati soddisfatti, da parte dell’aggiudicatario, tutti gli obblighi contrattuali. Art. 11 – Stipulazione del contratto Il contratto si intende perfezionato con la deliberazione di aggiudicazione in caso di trattativa privata e appalto concorso; con la deliberazione di presa d’atto della aggiudicazione operata da apposita Commissione in caso di asta pubblica licitazione privata. Ove la lettera d’invito preveda che l’aggiudicazione non tiene luogo del contratto, si procede alla stipula di questo entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione. Scaduti inutilmente tali termini, l’aggiudicatario è sciolto da ogni impegno, previa la notifica di cui all’art. 114, secondo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.24 n. 827 e successive integrazioni e modificazioni. 6 Qualora l’aggiudicatario non si presenti senza giustificato motivo per la stipula del contratto entro i termini stabiliti, ne è dichiarata la immediata decadenza ed è disposto l’incameramento della cauzione provvisoria. Art. 12 – Cessione del contratto - subappalto Se non prevista in sede di gara e autorizzata dalla Amministrazione, è vietata la cessione di tutto o parte del contratto di fornitura di beni e servizi, a pena di rescissione del contratto medesimo, del risarcimento di ogni conseguente danno nonché della perdita della cauzione. E’ ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti della normativa vigente, se le condizioni speciali non dispongono diversamente. Art. 13 – Successione e cessione della ditta Nel contratto d’opera, in caso di decesso del prestatore d’opera o del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve salvo la facoltà insindacabile del committente di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. Nel contratto di appalto, in caso di decesso dell’appaltatore titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto non si risolve. Il committente, peraltro, può recedere dal contratto soltanto se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso. In caso di cessione dell’azienda aggiudicataria, la prosecuzione del contratto deve essere autorizzata dall’Azienda Ospedaliera. Art. 14 – Spese contrattuali e foro competente Ogni spesa relativa alla stipulazione del contratto, se prevista, sarà a carico dell’aggiudicatario. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dei contratti di fornitura o di servizi, le parti dichiarano che è espressamente competente in via esclusiva il Foro di Ancona. 7 CAPO III ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 15 – Invariabilità dei prezzi I prezzi contrattuali si intendono accettati dall’aggiudicatario a tutto suo rischio e rimangono quindi fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, rimanendo indipendenti da qualsiasi necessità o circostanza che la ditta non abbia tenuto presenti. Restano tuttavia salve le contrarie pattuizioni eventualmente convenute nei singoli contratti nonché le disposizioni di legge in materia. Art. 16 – Termini, modalità e luogo di consegna In caso di contratto di fornitura, il fornitore deve effettuare le consegne a proprio rischio e a proprie spese nel magazzino indicato nella lettera d’ordine, entro i termini e nelle quantità anche rateali - indicati nella stessa lettera d’ordine. Le consegne vanno effettuate durante l’orario di apertura del magazzino, anch’esso comunicato nella lettera d’ordine. In caso di appalto di servizi le prestazioni dovranno essere effettuate nei luoghi indicati dal contratto secondo le norme previste nel capitolato speciale di gara. Per ogni consegna effettuata o per ogni servizio prestato, l’aggiudicatario deve presentare all’addetto dell’Ufficio responsabile la documentazione prevista dalle norme vigenti. La firma attestante la ricevuta del bene consegnato o l’avvenuta prestazione del servizio non impegna l’Amministrazione per quanto riguarda l’accettazione, il collaudo o la regolarità del servizio, riservandosi essa la possibilità di comunicare con apposita nota le osservazioni o le eventuali contestazioni. La consegna deve essere sempre effettuata in porto franco: tutte le spese di imballaggio e di trasporto, i noli, i dazi doganali e i diritti di qualsivoglia natura sono a carico dell’aggiudicatario. Le merci dovranno essere regolarmente imballate secondo le speciali norme in vigore. Art. 17 – Responsabilità del fornitore L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale della ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa, 8 nell’esecuzione del contratto, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è compreso nel corrispettivo del contratto. L’aggiudicatario risponde altresì dei danni alle persone ed alle cose che potessero derivare all’Azienda Ospedaliera per fatto dell’aggiudicatario stesso o dei suoi dipendenti nell’esecuzione del contratto, sollevando pertanto l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. L’aggiudicatario è infine responsabile del buon andamento del servizio o della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero essere eventualmente sopportati dall’Azienda Ospedaliera in conseguenza dell’inosservanza dei suoi obblighi. Art. 18 – Quantità dei beni da fornire Le quantità dei beni da fornire stabilite nelle condizioni speciali del contratto hanno valore indicativo e non tassativo. Di conseguenza l’aggiudicatario sarà tenuto a consegnare quanto richiesto anche in difetto o in eccedenza al quinto di legge, senza poter pretendere modifiche alle altre condizioni contrattuali. L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di acquistare, a suo insindacabile giudizio, sul libero mercato, beni con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del contratto, in misura non superiore al 20% del valore della fornitura, ovvero aderire, senza limiti di ammontare, ad assegnazioni o ad acquisti agevolati, anche in diminuzione dei quantitativi previsti dal contratto. Art. 19 – Proroga del contratto Se, allo scadere del termine naturale del contratto, l’Amministrazione non avrà ancora concluso l’iter necessario all’aggiudicazione del contratto per il periodo successivo, l’aggiudicatario sarà obbligato a continuare la fornitura o la prestazione del servizio per un periodo massimo di mesi sei. Art. 20 – Ritiro dei materiali venduti Salvo diverse pattuizioni, i materiali venduti dall’Azienda Ospedaliera non potranno essere consegnati dal Magazzino in assenza della quietanza comprovante il versamento dell’importo complessivo del contratto di vendita. Art. 21 – Penalità – risoluzione del contratto L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità, salvo denuncia alla competente autorità nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato: 1. quando si renda colpevole di frode; 9 2. quando esegue la provvista o la prestazione posteriormente al termine stabilito, ovvero non sostituisca la merce ritirata o non ripristini le condizioni del servizio entro i termini stabiliti in sede di segnalazione; 3. quando, in caso di vendita, non ritiri dal magazzino la merce acquistata; 4. quando, in caso di servizio, non vengano rispettate una o più clausole del capitolato speciale. Nel primo caso, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, rescisso il contratto incamerando l’intera cauzione. Nel secondo caso l’Amministrazione potrà, senza bisogno di messa in mora, procedere a provviste o prestazioni d’ufficio a carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà rimborsare l’eventuale maggior costo della merce non consegnata o della prestazione non effettuata, qualunque esso sia, aumentato della penale del 10% sull’importo della fornitura o prestazione mancata. Nel terzo caso, l’Amministrazione, trascorso il quindicesimo giorno del termine stabilito per il ritiro, potrà procedere alla vendita, anche a trattativa privata, della merce non ritirata per conto ed a rischio dell’aggiudicatario. Nel quarto caso l’Amministrazione, dopo una prima diffida alla quale deve seguire il ripristino delle condizioni di contratto, applicherà una penale fino al 20% della prestazione mancata. Indipendentemente dall’applicazione delle penalità di cui sopra, scaduto il termine utile fissato dal contratto per la consegna delle provviste (o quello di quindici giorni in caso di vendita) l’Amministrazione, assegnato un termine perentorio da essa insidacabilmente stabilito, avrà facoltà, ove tale termine sia trascorso inutilmente, di dichiarare con semplice atto amministrativo risolto il contratto, incamerando l’intera cauzione o una parte di essa proporzionale alla provvista mancata. La stessa procedura sarà seguita se, in caso di servizio, dopo una seconda diffida le condizioni del contratto non siano ripristinate entro il termine stabilito. Art. 22 – Sospensione dei pagamenti L’Amministrazione ha facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuno, la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al fornitore che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione dei pagamenti può essere attuata indipendentemente dall’applicazione delle penalità di cui all’articolo precedente e senza l’adozione di alcuna formalità: in nessun caso, comunque, il fornitore potrà ritenersi esonerato dall’esecuzione degli obblighi che gli derivano dal contratto. 10 Art. 23 - Pagamenti Il pagamento delle forniture e dei servizi sarà eseguito mediante emissione di mandato da effettuarsi tramite il tesoriere dell’Azienda entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al termine indicato, a partire dal 91° giorno di ritardo e fino al 180°, senza bisogno di costituzione in mora, sono dovuti al fornitore unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno del calendario del semestre in cui il ritardo di pagamento si è verificato. Per i pagamenti effettuati oltre 180 gg. e fino a 360 gg. è dovuto il tasso di mora del 4,5%, mentre per il periodo di ulteriore ritardo è dovuto il tasso di mora del 6,5%”. Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata o corretta”. CAPO IV COLLAUDO ED ACCETTAZIONE Art. 24 – Passaggio di proprietà dei beni forniti I materiali e le derrate non passano in proprietà dell’Azienda Ospedaliera e gli aggiudicatari non acquistano diritto al pagamento del relativo importo se prima non sono stati accettati o collaudati. Le merci consegnate devono presentare i requisiti richiesti dalle condizioni speciali e pari a quelle dei campioni o disegni o sagome richiamate dal contratto. La rispondenza ai requisiti richiesti potrà essere accertata d’ufficio mediante apposita perizia; nel caso di difformità l’Azienda Ospedaliera ha diritto di respingere la fornitura e di ottenere la sostituzione dei beni contestati nei termini specificati nelle condizioni speciali con altrettanti beni corrispondenti alle prescrizioni contrattuali. Nel caso di servizi, questi si intenderanno correttamente prestati quando l’ufficio o la U.O. responsabile avrà apposto apposita dichiarazione sulla documentazione presentata dall’aggiudicatario al termine di ogni prestazione. 11 Art. 25 - Collaudi Il collaudo sarà effettuato nei locali dell’Azienda Ospedaliera entro sei mesi dalla data di consegna del bene da collaudare. Le prove di collaudo saranno eseguite con ogni mezzo e con le più ampie facoltà da uno o più incaricati dell’Amministrazione in contraddittorio con il rappresentante della ditta aggiudicataria: sarà redatto apposito verbale, una copia del quale rimarrà all’aggiudicatario e una copia sarà trattenuta dall’Amministrazione per essere allegata alla documentazione di gara. La liquidazione della fattura relativa alla consegna è subordinata all’acquisizione del verbale di collaudo. Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce al momento dell’arrivo, l’aggiudicatario dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento del bene consegnato quando, all’apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.