atto di nascita – nome del neonato
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atto di nascita – nome del neonato
COMUNE DI MONEGLIA PROVINCIA DI GENOVA CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030 P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104 Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335 www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected] ATTO DI NASCITA – NOME DEL NEONATO – NASCITA ALL’ESTERO Registrazione La nascita di un bambino può essere registrata: - presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura) entro 3 giorni dalla data del parto; - oppure presso il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori risiedano in comuni diversi, ci si può rivolgere indifferentemente al Comune di residenza del padre o della madre) entro 10 giorni dalla data del parto; - o ancora presso il Comune in cui è situato il centro di nascita (ospedale, casa di cura) entro 10 giorni dalla data del parto. Nel caso, ormai infrequente, di parto in abitazione privata, la nascita va registrata esclusivamente presso il Comune in cui è avvenuta, entro 10 giorni dalla data del parto. Se il termine utile per dichiarare la nascita cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo. All’Ufficio di stato civile del Comune di Moneglia possono essere presentate denuncie di nascita di bambini nati a Moneglia oppure nati in altro Comune, purchè uno dei genitori sia residente in Moneglia. Qualora la denuncia non sia resa entro 10 giorni dalla data del parto, occorre giustificare, anche verbalmente, il ritardo. L’atto di nascita viene registrato nella Parte 1 Serie B dei registri di nascita (anziché nella Parte 1 Serie A, come per le nascite dichiarate nel termine prescritto) e viene inviata comunicazione al Procuratore della Repubblica territorialmente competente. Documenti da presentare o allegare Occorre rivolgersi all’Ufficio di Stato civile, portando con sè: * un documento di riconoscimento valido; * l’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria. Per i figli legittimi (nati da persone unite in matrimonio valido agli effetti civili) la denuncia di nascita deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o da altra persona che ha assistito al parto. Per i figli naturali (nati da persone non unite fra loro da vincolo matrimoniale), la denuncia deve essere fatta: * dalla sola madre che intende riconoscere il figlio; * dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio. Se il riconoscimento paterno è successivo a quello materno (e se nel frattempo i genitori non si sono sposati) per il cambio di cognome è competente il Tribunale dei minorenni. Il riconoscimento non può essere fatto da genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età. N.B. Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona al tempo del concepimento. La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni. Per i figli naturali non riconosciuti (nati da persone non unite fra loro da vincolo matrimoniale che non intendono riconoscerli come propri), la denuncia deve essere fatta dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto. Ulteriori informazioni utili COMUNE DI MONEGLIA PROVINCIA DI GENOVA CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030 P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104 Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335 www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected] Quando la denuncia di nascita viene fatta presso il centro di nascita, I genitori che siano residenti in Comuni diversi devono specificare a quale Comune intendano che sia trasmessa (di residenza del padre o della madre), per la trascrizione in quei registri dello Stato civile (nella parte II Serie B). In assenza di indicazioni, la direzione sanitaria provvede ad inviare l’attestazione dell’avvenuta nascita al Comune di residenza della madre. Per quanto riguarda la scelta del NOME è bene ricordare che (art. 34 e 35 DPR n. 396/2000): - è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, nomi indicanti località, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all’ordine pubblico; - i nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome; - se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione di queste prescrizioni, l’Ufficiale di Stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica ai fini della rettificazione; - il NOME imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre (ad esempio: Laura oppure Laura Maria, oppure Laura Maria Anna). In quest’ultimo caso, tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall’Uffiicale dello Stato civile e dall’Uffiicale di anagrafe; - è possibile attribuire ad un maschietto il nome Maria, purchè il primo elemento del nome corrisponda inequivocabilmente al sesso del bambino. - è possibile attribuire il nome Andrea ad una bambina (Vedi: sentenza Cassazione n.20385 del 21/11/2012) Per quanto riguarda il COGNOME: - il bambino nato in Italia da genitori entrambi stranieri, prende il cognome indicato dal genitore, secondo quanto prescrive la legge del proprio stato di appartenenza. - il bambino nato in Italia da genitori che siano uno/a italiano/a e l’altro/a straniero/a, riconosciuto da entrambi, acquista la cittadinanza italiana e assume il cognome paterno. CITTADINO ITALIANO NATO ALL’ESTERO I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia. Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si è verificato l’evento, munito dei seguenti documenti: atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero, debitamente legalizzato e tradotto dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare). In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000). COMUNE DI MONEGLIA PROVINCIA DI GENOVA CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030 P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104 Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335 www.comune.moneglia.ge.it – mailto: [email protected] Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. A chi rivolgersi Ufficio Stato civile del Comune di Moneglia, Corso Libero Longhi n. 25 - 16030 – Moneglia (GE) Tel. 0185/490856 Fax: 0185/490842 Email: [email protected] Norme di riferimento * Art. 30 D.P.R. N. 396 del 03/11/2000 Art. 34 e 35 DPR n. 396/2000 Sentenza Cassazione n.20385 del 21/11/2012 Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 ratificata con Legge 20/12/1966 n. 1253 Convenzione di Vienna dell’8/09/1976 Convenzione di Bruxelles del 25/05/1987 relaiva alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità Europee, ratificata con Legge 24/04/1990 n. 106