Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

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Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
Università degli Studi di Cassino
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea Magistrale in:
Economia (Classe LM 56 – Classe delle lauree magistrali in Scienze
dell'economia)
Global Economy and Business (Classe LM 56 – Classe delle lauree
magistrali in Scienze dell'economia)
Economia e Diritto d'Impresa (Classe LM 77 – Classe delle lauree magistrali
in Scienze economico-aziendali)
Economia, management e Finanza d'Impresa (Classe LM 77 – Classe delle
lauree magistrali in Scienze economico-aziendali)
Art. 1
Definizione e Finalità
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d’insegnamento nonché dei diritti e doveri
dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi dei corsi di laurea magistrale in Economia, Global
Economy and Business, Economia e Diritto d'Impresa ed Economia, Management e Finanza
d'Impresa, di seguito denominati “Corsi di laurea magistrale”, in conformità con lo Statuto di Ateneo,
con il Regolamento didattico di Ateneo e con le altre disposizioni regolamentari vigenti presso
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Per quanto non previsto nel presente
regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
Art. 2
Elenco delle attività formative, docenti dei Corsi di laurea magistrale e modalità di
presentazione del piano di studi
1. Le attività didattico-formative previste nell’ambito dei Corsi di laurea magistrale sono suddivise in:
a) corsi di insegnamento (lezioni frontali);
b) esercitazioni pratiche, attività di laboratorio, seminari, visite tecniche guidate;
c) stage e tirocini;
d) altre attività formative, non incluse nelle tipologie precedenti.
Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni
insegnamento o di altra attività formativa.
2. L'allegato n. 1 riporta l’elenco delle attività formative, dei relativi crediti, e, per i corsi di
insegnamento che rientrano nell’ambito delle tipologie di cui all’art. 10 comma 1 lettera a) e b) e all’art.
10 comma 5 lettera b) e d) del D.M. 22 ottobre 2004, n° 270, l’indicazione dei settori disciplinari di
riferimento.
3. Le propedeudicità attualmente in vigore per i Corsi di laurea magistrale sono riportate nell’allegato
n. 2.
4. Le informazioni relative all’organizzazione delle attività formative sono pubblicizzate sul sito web dei
Corsi di laurea magistrale.
5. Lo studente deve presentare il piano delle attività formative.
Il piano di studi è compilato on line dallo studente, accedendo ai servizi informatici GISS. La conferma
del piano di studio da parte del sistema operativo equivale ad approvazione dello stesso. Gli studenti
che si iscrivano in corso d’anno, all’esito di procedure di trasferimento da altri Atenei, passaggi da
altro corso di laurea del Dipartimento o per il conseguimento del secondo titolo, devono presentare
copia cartacea del PAF presso l'Ufficio per la Didattica dell'area economico-giuridica,
successivamente alla conclusione della procedura di riconoscimento dei crediti formativi universitari.
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6. Gli studenti avranno la possibilità di presentare il piano delle attività formative nelle seguenti finestre
temporali: 1° ottobre – 30 novembre e 1° marzo – 31 marzo.
Art. 3
Obiettivi formativi specifici
Gli obiettivi dei corsi di laurea magistrale di cui al presente Regolamento sono quelli fissati nei relativi
Ordinamenti Didattici.
Art. 4
Regole di presentazione del piano individuale delle attività formative (PAF)
1. Lo studente può presentare un Piano delle Attività Formative individuale.
Nel caso in cui lo studente indichi attività formative attivate in altri Dipartimenti dell’Ateneo di Cassino
o di altri Atenei italiani o stranieri con i quali esistono specifiche convenzioni o nell’ambito di
programmi di cooperazione internazionale attivati dall’Ateneo di Cassino, le attività formative attivate a
scelta libera in questione dovranno essere sottoposte all’approvazione della Commissione Didattica
del Corso di laurea magistrale di appartenenza ai fini della coerenza con gli obiettivi formativi e
professionali del Corso di laurea magistrale medesimo.
La Commissione Didattica del Corso di laurea magistrale può indicare attività formative svolte al di
fuori del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza per le quali il riconoscimento dei relativi crediti è
automatico.
Art. 5
Tipologia delle forme didattiche degli esami e modalità di valutazione del profitto
1. Le tipologie delle forme didattiche di verifica del profitto delle attività formative incluse nel Manifesto
dei Corsi di laurea magistrale prevedono esami e giudizi di idoneità.
2. La verifica del profitto delle attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe
(art. 10, comma 1, lettera b) del D.M. 270/2004), nonché delle attività formative autonomamente scelte
dallo studente e delle attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi (art.10, comma
5, lettere a) e b) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) è svolta mediante esame in forma scritta e/o orale.
Ai fini del superamento dell’esame è necessario perseguire un punteggio minimo di 18 punti. In
aggiunta al punteggio massimo di 30 punti è possibile attribuire la lode. Il superamento dell’esame
comporta l’attribuzione dei relativi crediti.
3. La verifica del profitto delle attività formative riguardanti la prova finale per il conseguimento del
titolo di studio (art. 10, comma 5, lettera c) del D.M. 270/2004), e i tirocini di orientamento (art. 10,
comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004), nonché delle attività formative riguardanti stages o tirocini
presso imprese, enti pubblici o privati, ordini e collegi professionali sulla base di apposite convenzioni
(art. 10, comma 5, lettera e) del D.M. 270/2004) è svolta con modalità diversa dall’esame, con
attribuzione dei relativi crediti subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità.
4. Ai fini della validità delle verifiche di profitto lo studente deve: essere regolarmente iscritto all’anno
di corso in cui l’esame è previsto e la relativa didattica deve essere stata erogata; deve essere in
regola con il versamento delle tasse e dei contributi; deve avere osservato le propedeuticità se
previste. Gli esami sostenuti in difformità da quanto statuito nel presente comma saranno annullati con
Decreto del Rettore.
5. La valutazione del profitto dello studente è affidata al docente responsabile dell’attività formativa, il
quale accerta l’acquisizione dei corrispondenti crediti formativi.
6. Le prove di valutazione del profitto effettuate mediante esami e/o altre modalità diverse dall’esame
(giudizio di idoneità) si svolgono in periodi differenti da quelli dedicati alle attività formative.
7. Le date di svolgimento delle prove di verifica del profitto sono stabilite con congruo anticipo,
pubblicate nell’albo del Dipartimento e inserite nel sito web all’inizio del trimestre.
8. Gli studenti, previa prenotazione, possono sostenere l’esame di profitto relativo ad un corso
nell’appello fissato al termine dello stesso (appello ordinario) e in uno degli altri quattro appelli fissati
dal Dipartimento, per un totale di cinque appelli per anno accademico. L’appello ordinario di un corso
ultimato nel terzo trimestre si distanzia di non meno di dieci giorni utili dai restanti quattro appelli fissati
dal Dipartimento.
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9. Gli studenti sono ammessi a sostenere le prove di verifica del profitto a condizione di aver superato
le prove di verifica relative alle attività formative ad esse propedeutiche.
10. Per le attività formative in cui la verifica del profitto individuale è effettuata mediante un esame, la
valutazione finale è espressa in trentesimi da una commissione formata dal docente responsabile
dell’attività formativa e da un altro docente o ricercatore, appartenente allo stesso settore scientificodisciplinare o a settore affine, ovvero da un cultore della materia. È, inoltre, possibile nominare fino a
un massimo di tre cultori della materia, la cui nomina deve essere proposta dal presidente della
Commissione di esami al Direttore del Dipartimento (previa verifica del possesso dei requisiti
necessari per l’attribuzione di tale qualifica). Tale proposta viene vagliata ed accettata dal Direttore
previo parere del Consiglio di Dipartimento.
11. La definizione del voto di merito finale è determinata tramite accertamenti del profitto effettuati
nelle forme scritte e/o orali. Le prove d’esame, anche quando previste solo in forma scritta, devono
essere verbalizzate in presenza di una Commissione regolarmente costituita. Gli studenti, in ogni
caso, devono potersi avvalere della facoltà di integrare con una prova orale l’esame scritto.
Per le attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata con modalità diverse dall’esame,
l’attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità.
Art. 6
Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza
1. Per ciascuna attività formativa, eventuali obblighi di frequenza sono deliberati dalla Commissione
Didattica del Corso di laurea magistrale, sentito il docente responsabile. Tali obblighi decorrono
dall’anno accademico a cui si riferisce il manifesto delle attività formative in cui sono riportati.
2. Per ciascuna attività formativa, l’accertamento degli obblighi di frequenza è a cura del docente
responsabile.
Art. 7
Accesso al Corso di laurea magistrale
1. Nel rispetto delle norme generali per l’immatricolazione e l’iscrizione ai corsi di studio di cui agli artt.
6 e 7 del Regolamento didattico di Ateneo, l’immatricolazione al corso di laurea magistrale è
subordinata al possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
L’immatricolazione al corso di laurea magistrale sarà consentita, se previsto da specifico decreto
ministeriale, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
L’iscrizione al corso di laurea magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in
tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle disposizioni regolamentari.
2. L’immatricolazione è in ogni caso subordinata alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e
dell’adeguatezza della personale preparazione
3. Il possesso dei requisiti curriculari si ritiene automaticamente verificato se l’immatricolando abbia
conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
Titoli di studio
Ordinamento didattico di riferimento dei titoli di studio
Laurea appartenente alla classe L-33 (Scienze economiche)
Laurea appartenente alla classe L-18 (Scienze dell’economia e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
della gestione aziendale)
Laurea appartenente alla classe 28 (Scienze economiche)
Laurea appartenente alla classe 17 (Scienze dell’economia e della D.M. 3 novembre 1999, n. 509
gestione aziendale)
Diploma di laurea (DL) quadriennale (V.O.) rilasciato dai Corsi di
laurea delle Facoltà di Economia
Legge 19 novembre 1990 n. 341
Diploma Universitario (DU) di durata triennale(V.O.) rilasciato dai
Corsi di Diploma delle Facoltà di Economia
Diploma di laurea (DL) quadriennale (V.V.O.O.) in Economia e Ordinamento previgente alla legge 19 novembre 1990 n.
Commercio e titoli equipollenti
341
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4. In alternativa ai requisiti curriculari di cui al precedente comma è sufficiente che lo studente in
possesso di una laurea triennale in una classe diversa da quelle sopra riportate abbia acquisito prima
dell’immatricolazione un totale di 30 (trenta) CFU in almeno tre diversi settori scientifico- disciplinari
indicati nella tabella seguente:
Ambito disciplinare
Giuridico
Economico
Aziendale
Statistico- matematico
Settore scientifico disciplinare
IUS/01
IUS/04
IUS/09
SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-P/03
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/11
SECS-S/01
SECS-S/06
MAT/05
MAT/09
Diritto privato
Diritto commerciale
Diritto pubblico
Economia politica
Politica economica
Scienze delle finanze
Economia aziendale
Economia e gestione dell’impresa
Economia degli intermediari finanziari
Statistica
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Analisi matematica
Ricerca operativa
5. Nel caso in cui lo studente non raggiunga il numero di crediti richiesti nel punto precedente
presenta alla Commssione Didattica dei corso di laurea magistrale motivata domanda di
riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti in settori disciplinari e attività formative
che possano essere considerati affini ai settori scientifico disciplinari indicati nella precedente tabella.
6. L’adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso in cui il
titolo di studio sia stato conseguito in un numero di anni inferiore od eguale al doppio della durata
nominale del corso di studio e con un punteggio superiore o uguale a 90/110. Qualora uno dei due
requisiti non sia soddisfatto, dovrà essere accertata l’adeguatezza della personale preparazione.
7. L’adeguatezza della personale preparazione è accertata con una prova di verifica d’accesso.
Le modalità di svolgimento e la valutazione delle prove di verifica d’accesso sono affidate alla
Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale.
8. Per gli studenti stranieri residenti all’estero, l’adeguatezza della personale preparazione è accertata
dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale sulla base della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla nota ministeriale prot. n. 602 del 18 maggio 2011,
attestati dal Diploma Supplement ove adottato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana
competente.
Art. 8
Riconoscimento di crediti formativi universitari precedentemente acquisiti
1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell’immatricolazione
o dell’iscrizione al corso di laurea magistrale è subordinato, nel rispetto della normativa vigente e delle
convenzioni e/o degli accordi internazionali, alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi e
professionali del corso di laurea magistrale ed è deliberato dalla Commissione Didattica del corso di
laurea magistrale.
2. Possono essere inoltre riconosciuti, totalmente o parzialmente, i crediti relativi a conoscenze e
abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia o di altre conoscenze e
abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione
l’università abbia concorso. Il numero di tali riconoscimenti non può essere superiore a 12 (dodici)
crediti e ricomprende sia le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa
vigente in materia (Nota 1063 del 29/04/2011), sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività di
livello post-secondario. Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari
nell’ambito dei corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi
nell’ambito dei corsi di laurea magistrale.
3. Nel caso in cui lo studente trasferito sia proveniente da corsi di laurea magistrale appartenenti alla
medesima classe, la quota di crediti formativi relativi al medesimo settore scientifico disciplinare
direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati se sostenuti nella
medesima lingua del Corso di Laurea Magistrale e al 25% se sostenuti in altra lingua.
Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza le quote minime di cui sopra
sono riconosciute solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del Regolamento
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Ministeriale di cui all’art. 2 comma 148 del D.L .3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24
novembre 2006 n. 286.
4. I crediti formativi acquisiti, per ciascun settore scientifico-disciplinare, nei corsi di master
universitario attivati dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e/o da altri Diapartimenti
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, se coerenti con gli obiettivi formativi del
Corso di laurea magistrale, sono riconosciuti fino al limite massimo previsto dall’ordinamento didattico
dello stesso Corso di laurea magistrale per ciascun settore scientifico-disciplinare indicato nei vari
ambiti disciplinari corrispondenti alle varie tipologie di attività formative. La Commissione Didattica del
Corso di laurea magistrale procede alla valutazione dell’eventuale riconoscimento parziale o totale su
istanza dello studente. Se i crediti sono stati conseguiti in una lingua diversa da quella del corso di
laurea, i crediti riconosciuti non possono superare il 25% di quelli sostenuti.
5. I crediti formativi acquisiti hanno validità per 8 anni. Trascorso tale periodo, su richiesta
dell’interessato la Commissione Didattica del corso di laurea magistrale può deliberare l’eventuale non
obsolescenza totale o parziale dei crediti acquisiti definendone nel contempo, sentiti i responsabili
delle attività formative, i programmi e le modalità delle prove integrative che lo studente dovrà
sostenere. La Commissione Didattica del corso di laurea magistrale convalida, con delibera, i crediti
formativi acquisiti con la prova integrativa; se la relativa attività didattica prevede una votazione, quella
precedentemente conseguita potrà essere variata su proposta della commissione d’esame della prova
integrativa.
Nel caso di studenti che abbiano formalmente rinunciato al proseguimento della carriera universitaria
e che intendano procedere ad una nuova immatricolazione, la verifica dell’obsolescenza dei crediti
formativi maturati antecedentemente alla rinuncia va comunque effettuata, indipendentemente dalla
data di acquisizione degli stessi.
6. La Commissione Didattica del Corso di laurea magistrale, tenuto conto dell’ammontare dei CFU
riconoscibili, può deliberare l’abbreviazione del Corso di laurea magistrale, ammettendo gli interessati:
a)
al secondo anno di corso nel caso di riconoscimento di almeno 30 CFU;
b)
al primo anno negli altri casi.
Art. 9
Stato di studente non a tempo pieno
1. Lo studente può chiedere, al momento dell'immatricolazione o dell’iscrizione, di essere iscritto con
la qualifica di studente non a tempo pieno.
2. Un regime particolare vige per lo studente a tempo parziale, che prevede una durata concordata
degli studi di 4 anni con un percorso formativo predisposto dal Corso di laurea magistrale, che
prevede l'acquisizione di 30 CFU per ciascun anno accademico (Allegato n. 3).
Art. 10
Prova finale per il conseguimento del titolo di studio
1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio è volta ad accertare il raggiungimento degli
obiettivi formativi qualificanti previsti dalla corrispondente classe delle lauree magistrali e,
specificamente, le competenze acquisite nelle attività formative incluse negli ambiti disciplinari indicati
nell’ordinamento didattico del medesimo corso di laurea magistrale.
2. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di una tesi scritta
con caratteristiche di originalità, elaborata sotto la guida di un relatore, relativa ad almeno una delle
attività formative incluse nell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale.
3. Previo accordo tra lo studente ed il relatore, è possibile definire l’argomento della tesi oggetto della
prova finale nel corso del secondo anno e comunque non prima che lo studente abbia acquisito 60
CFU sul totale di 120 necessari per il conseguimento del titolo di studio.
La tesi consisterà in un’approfondita dissertazione scritta idonea a dimostrare l’acquisizione di
conoscenze e competenze specialistiche, oltre che la capacità di elaborazione autonoma e critica
dello studente.
4. Lo studente dovrà presentare alla Segreteria didattica del Dipartimento il modulo di assegnazione
della tesi firmato dal relatore e dallo stesso studente. Il modulo dovrà essere presentato almeno 6
mesi prima della data prevista per la discussione della tesi.
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5. La prova di verifica finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione della
tesi davanti ad un’apposita Commissione, di cui fanno parte i docenti relatori e correlatori assegnati ai
candidati, nominata dal Direttore di Dipartimento, che designa altresì il Presidente di Commissione.
La Commissione, composta da almeno 5 componenti, può attribuire al candidato, oltre al massimo dei
voti, all’unanimità la lode, tenuto conto dell’intera carriera dello studente all’interno del corso di laurea
magistrale, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni
di merito relative alle attività formative precedenti, nonché della qualità della tesi e della sua
presentazione-discussione in sede di verifica finale.
Determinano la qualità della tesi i suoi contenuti formali (bibliografia, sintassi, ortografia, chiarezza,
leggibilità e organicità) e sostanziali (originalità, innovatività, grado di approfondimento, conoscenze di
base, strumenti metodologici, esperienze ed applicazioni, utilizzo di letteratura specialistica nazionale
ed internazionale). Determinano, invece, la qualità della presentazione-discussione della tesi, in sede
di verifica finale, la chiarezza e l’efficacia espositiva, la capacità di sintesi, la prontezza di risposta e
l’utilizzo di linguaggio corretto ed appropriato.
6. La Commissione esprime la propria votazione in centodecimi, e all’unanimità può attribuire al
candidato, oltre al massimo dei voti, la lode. I criteri che concorrono alla votazione riguardano la
qualità dell’elaborato e della sua presentazione, nonché la carriera dello studente. I criteri sono i
seguenti:
 qualità della tesi: 0-4 punti;
 presentazione/discussione della tesi: 0-2 punti;
 tempo impiegato per il conseguimento della LM: 2 punti conseguimento in 2 anni.;
 Internazionalizzazione: 2 punti se il candidato ha svolto attività formative all'estero nell'ambito
di accordi internazionali di Dipartimento e/o di Ateneo.
 la richiesta di lode può essere presentata dal docente relatore solo per punteggi
uguali/superiori a 100.
Art. 11
Orientamento e tutorato
1. Il Corso di laurea magistrale organizza un’attività di tutorato riservata agli studenti iscritti al fine di
fornire l’assistenza necessaria a rendere gli stessi studenti attivamente partecipi del processo
formativo e a rimuovere gli ostacoli alla proficua frequenza del Corso di laurea magistrale, venendo
incontro alle attitudini ed alle esigenze dei singoli in modo da prevenire la dispersione ed il ritardo
negli studi.
2. L’attività di tutorato può essere svolta da tutti i professori e ricercatori titolati di attività formative del
Corso di laurea magistrale.
3. L’attività di tutorato è avviata in seguito all’assegnazione di un tutor ad ogni studente immatricolato.
Art. 12
Attività di tirocinio
1. Definizione. Il tirocinio, parte integrante del percorso formativo svolto nel Corso di laurea magistrale,
consiste in un’esperienza di inserimento lavorativo, o di ricerca supervisionata, da espletarsi presso
aziende, imprese, enti pubblici e privati, strutture didattiche e/o di ricerca, anche del Dipartimento.
2. Obiettivi e caratteristiche. - Il tirocinio costituisce lo strumento attraverso il quale lo studente è posto
in condizione di osservare e comprendere le logiche del mondo lavorativo, e di applicare a realtà
operative le competenze e le conoscenze apprese nel proprio percorso formativo.
3. Tutorato. L’attività di tirocinio è supervisionata e valutata da un tutore designato dalla struttura
ospitante, eventualmente da un docente del Dipartimento su designazione del Corso di laurea
magistrale, e da un tutore accademico, strutturato o a contratto. Lo studente ha facoltà di proporre,
previo accordo con lo stesso, il tutore accademico.
Il tutore accademico provvederà (di concerto con il tutore aziendale) a concordare con lo studente il
progetto formativo ed a vigilare sul suo corretto e proficuo sviluppo, nonché assisterà il tirocinante o
stagista nella stesura di una relazione finale.
4. Requisiti. La domanda di tirocinio è presentata al Coordinatore del Corso di laurea magistrale dallo
studente, non prima di avere maturato 40 crediti, e dovrà contenere la proposta di un progetto
formativo e potrà essere indicata anche la struttura presso la quale si intende svolgere l’attività. Nel
progetto formativo dovranno essere indicati tempi e modalità dell’attività formativa, incluse le mansioni
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svolte e le conoscenze che si prevede di acquisire. Il progetto, concordato con il tutore aziendale di
concerto con quello accademico, dovrà essere firmato dallo studente, dai due tutor e dal Coordinatore
del Corso di laurea magistrale.
5. Durata e frequenza. La durata minima del tirocinio è di 125/250 ore, ripartite in un periodo massimo
di sei mesi. La frequenza alle attività previste dal progetto formativo, nei modi e nei tempi concordati
con la struttura ospitante, è obbligatoria e deve essere certificata dal tutore aziendale.
6. Relazione finale e valutazione. Al termine del tirocinio lo studente redige una relazione finale che
sottopone al tutore accademico. Alla relazione, che deve descrivere l’attività svolta e il grado di
raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto formativo, lo studente allega la certificazione relativa
alla frequenza delle attività di tirocinio. La documentazione costituisce oggetto di valutazione da parte
del tutore accademico, il quale esprime il proprio giudizio apponendo nella scheda relativa la dizione
“approvato” o “non approvato”, e la propria firma. L’approvazione della documentazione, firmata anche
dal Coordinatore del Corso di laurea magistrale, dà luogo al conferimento dei crediti riservati al
tirocinio. Il Coordinatore trasmetterà la documentazione all'Ufficio per la Didattica dell'area economicogiuridica. La registrazione del tirocinio nei curricula degli studenti non comporta una valutazione in
trentesimi come per gli altri esami, ma una mera indicazione di “idoneo”. In caso di non approvazione
da parte del tutore accademico, la documentazione è trasmessa alla Commissione Didattica del Corso
di laurea magistrale che delibera in merito.
7. Convalida dell’attività lavorativa e di attività formative presso istituzioni accreditate.
Lo studente che svolga abitualmente un’attività lavorativa, con posizione di dipendente, da almeno sei
mesi, presso un’azienda o Ente pubblico o privato, con mansioni congruenti con gli obiettivi formativi e
professionali del Corso di laurea magistrale, ha la facoltà di presentare istanza di riconoscimento alla
Segreteria Studenti presso il Rettorato; tale istanza deve essere indirizzata al Coordinatore del Corso
di laurea magistrale.
L’istanza deve essere corredata:
i)
da una dettagliata descrizione dell’attività lavorativa, con le indicazioni dettagliate delle
mansioni svolte;
ii)
dalla certificazione del datore di lavoro attestante l’inquadramento aziendale dello
studente ed il periodo lavorativo.
La Commissione Didattica del Corso di laurea magistrale, valutata la congruità dell’attività lavorativa
svolta con gli obiettivi formativi e professionali del Corso di laurea magistrale, attribuisce fino ad un
massimo di 10 CFU.
Identica facoltà è attribuita allo studente che svolga attività lavorativa autonoma congrua con gli
obiettivi formativi e professionali del corso, purché la stessa attività comporti l’obbligo di iscrizione ad
albo professionale con conseguente attribuzione di partita IVA.
In tal caso, l’istanza deve essere corredata:
c) da una dettagliata descrizione dell’attività lavorativa autonoma svolta;
d) dalla certificazione d’iscrizione all’Albo professionale o comunque della partita IVA;
e) dalla copia della ricevuta di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi.
8. Convenzioni. L’attività di promozione delle convenzioni con strutture di cui all’art.1 può essere
promossa dai Corsi di laurea magistrale, dalle altre strutture didattiche del Dipartimento, dai singoli
docenti o dagli studenti, nella fase di richiesta del tirocinio.
Si applicano al riguardo le modalità previste dai vigenti Regolamenti. Sarà compito dei competenti
uffici del Rettorato provvedere alla richiesta di un certificato camerale di esistenza in vita e di una
certificazione antimafia, nei casi in cui il Corso di laurea magistrale convenzioni la stipula della
convenzione all’esito positivo di tale accertamento.
9. Pubblicità delle strutture convenzionate. Il Corso di laurea magistrale provvede a pubblicare e a
curare l’aggiornamento, con cadenza almeno trimestrale, dell’elenco delle strutture convenzionate
nelle apposite aree informatiche loro riservate.
Art. 13
Forme di pubblicità e trasparenza
1. La Commissione Didattica del Corso di laurea magistrale, nel rispetto di quanto disciplinato dal
D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 sulla definizione dei requisiti dei Corsi di laurea magistrale afferenti alle
classi ridefinite con i DD. MM. 16 marzo 2007, con particolare riguardo ai requisiti di trasparenza,
rende disponibile qualsiasi informazione riguardante le caratteristiche del Corso di laurea magistrale e
la programmazione e gestione delle relative attività didattiche, con pubblicazione sul sito web dello
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stesso Corso di laurea magistrale, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i
soggetti interessati.
Art. 14
Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento è deliberato e modificato dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea
magistrale e dal Consiglio di Dipartimento ed è emanato dal Rettore previa approvazione del Senato
Accademico.
2. La Commissione Didattica del Corso di laurea magistrale assicura revisioni periodiche del presente
regolamento didattico.
3. Le modifiche di cui al precedente comma hanno validità dall’inizio dell’anno accademico successivo
alla data di emanazione.
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