disciplina organizzativa per matrimoni con rito civile

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disciplina organizzativa per matrimoni con rito civile
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CON RITO CIVILE
Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n°………. in data …………..………
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE
INDICE GENERALE
Art.
1
-
Oggetto e finalità del provvedimento
Art.
2
-
Funzioni
Art.
3
-
Richiesta della celebrazione di matrimonio in forma civile
Art.
4
-
Celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile
Art.
5
-
Matrimonio con l’ausilio di un interprete
Art.
6
-
Formalità preliminari alla celebrazione
Art.
7
-
Luogo della celebrazione
Art.
8
-
Calendario ed orario di celebrazione
Art.
9
-
Organizzazione del servizio
Art. 10
-
Determinazione tariffe per utilizzo dei luoghi destinati alla celebrazione
Art. 11
-
Allestimento dei luoghi adibiti alla celebrazione e prescrizioni per l’utilizzo
Art. 12
-
Servizi non erogati
Art. 13
-
Disposizioni finali
Art. 14
-
Applicazione della disciplina organizzativa e pubblicità
Allegato A -
Modulo per richiesta di celebrazione di matrimonio con rito civile e
prenotazione luogo di celebrazione
Allegato B -
Modulo per comunicazione dati dei testimoni e scelta del regime
patrimoniale
Allegato C -
Tabella tariffe per utilizzo dei luoghi di celebrazione e per organizzazione
del servizio
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL PROVVEDIMENTO
- Il presente atto disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del
matrimonio civile, così come regolato dalle disposizioni del vigente Codice Civile di cui al Capo III –
Titolo VI, dall’articolo 106 all’art. 116.
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come
previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03.11.2000, n. 396).
ARTICOLO 2 – FUNZIONI
- Il matrimonio civile è celebrato dal Sindaco o dal Vice-Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato
Civile. Per la celebrazione del matrimonio civile il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di
Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato apposito corso
o al Segretario Comunale o ad uno o più Assessori o Consiglieri comunali o a cittadini italiani che
abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a avente i
requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall’art. 1 comma 3
del D.P.R. n. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco con anticipo
di almeno 60 giorni.
Il possesso dei requisiti di cui sopra potrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante
sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le
necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile - per la celebrazione dell’evento
specifico - alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.
ARTICOLO 3 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO IN FORMA CIVILE
- La richiesta di celebrazione di matrimonio in forma civile deve essere presentata all’Ufficio di
Stato Civile compilando apposita domanda - secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio
medesimo (allegato A) - sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco.
L’istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data individuata per la celebrazione
del matrimonio e contenere le generalità dei nubendi, la data e l’ora del matrimonio.
Ai nubendi sarà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della
prenotazione del matrimonio.
Nel caso vi siano più richieste di celebrazione di matrimonio per la stessa data ed ora la priorità
sarà determinata in base al numero di protocollo di ricevimento attribuito a ciascuna richiesta.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio,
come previsto dall’art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000. Qualora queste non avvenissero nei
termini e nei modi stabiliti dalla legge non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione
del matrimonio decadrà automaticamente.
ARTICOLO 4 – CELEBRAZIONE RICHIESTA DA ALTRO UFFICIALE DI STATO CIVILE.
- Ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile l’Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, competente
per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio civile in questo Comune, per motivi di
convenienza e necessità rappresentati dai nubendi.
Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva
richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l’ora scelta nel rispetto dei vincoli
stabiliti dal presente atto, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carpaneto Piacentino, con
anticipo di almeno 60 giorni.
Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre almeno 10
giorni prima della data della celebrazione, salvo diverso accordo con l’Ufficiale di Stato Civile, la
seguente documentazione:
- delega del comune di residenza;
- fotocopia dei propri documenti d’identità;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall’Ufficio.
ARTICOLO 5 – MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE
- Nel caso i nubendi, i testimoni o uno solo di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare
all’Ufficiale dello Stato Civile, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione
del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la
lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. n.
396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed a proprie spese.
L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile con congruo anticipo rispetto
alla data prevista per la celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso
di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità
di effettuare la traduzione richiesta.
ARTICOLO 6 – FORMALITA’ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE
- Nel giorno previsto per la celebrazione del matrimonio civile, per il regolare svolgimento della
stessa, dovranno essere presenti - oltre ai nubendi - due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1
per la sposa), anche parenti degli sposi, muniti di documento d’identità in corso di validità.
Almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno comunicare
all’Ufficio di Stato Civile, mediante compilazione di apposito modulo (Allegato B), le generalità dei
testimoni e consegnare fotocopia del documento di identità in corso di validità dei medesimi.
Con lo stesso modulo i nubendi dovranno altresì indicare il regime patrimoniale scelto.
In caso di variazione dei testimoni o dell’interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime
patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione entro 48 ore prima della celebrazione.
ARTICOLO 7 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
- Secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Codice Civile il matrimonio civile si celebra
pubblicamente nella Casa Comunale sita in Piazza XX Settembre, 1.
Sono individuati dall’Amministrazione Comunale quali luoghi idonei alla celebrazione del
matrimonio con rito civile le seguenti sale: Sala Consiliare, Sala Giunta, Sala BOT.
La collocazione sarà determinata in base alla scelta dei nubendi ed in funzione del numero dei
partecipanti alla celebrazione.
Solo nei casi di impedimento previsti dall’art. 110 del Codice Civile la celebrazione può avvenire
fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati, con la presenza di quattro testimoni.
Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all’Ufficiale di
Stato Civile con congruo anticipo.
ARTICOLO 8 – CALENDARIO ED ORARIO DI CELEBRAZIONE
- La celebrazione del matrimonio, in base alla scelta dei nubendi, si svolge - di norma - durante
l’orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile che si articola dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle
ore 12.00; nella giornata di sabato potrà avvenire anche al di fuori dell’orario d’ufficio, nelle ore
pomeridiane e precisamente dalle ore 15.00 alle ore 18.00. La celebrazione è comunque
subordinata alla disponibilità del Sindaco o di suo delegato nonché alla disponibilità,
compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta.
Fatta eccezione per quanto stabilito al precedente comma non è prevista la celebrazione in orari
diversi o giorni festivi.
Previa domanda degli interessati, per particolari esigenze debitamente motivate e sempre salvo
verifica della disponibilità dell’Ufficiale celebrante e dei locali, sarà possibile derogare alle
suddette prescrizioni.
Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese in occasione delle seguenti festività :
- 1 e 6 gennaio;
- Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell’Angelo);
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1 novembre;
- 8 – 25 – 26 dicembre;
e nelle seguenti altre giornate:
- 9 agosto (festa del Santo Patrono);
- 16 agosto;
- 24 e 31 dicembre al di fuori dell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile.
- sabato e domenica concomitanti con le consultazioni elettorali.
ARTICOLO 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- L’ufficio comunale competente all’organizzazione della cerimonia di celebrazione del matrimonio
civile è l’Ufficio di Stato Civile.
La visita alle sale destinate alla celebrazione del matrimonio civile può essere effettuata da parte
dei richiedenti previo appuntamento con l’Ufficio preposto, al fine di non interferire con eventuali
altre attività istituzionali.
La richiesta relativa all’utilizzo della sala deve essere inoltrata da parte degli sposi - mediante
compilazione di apposito modulo (lo stesso allegato A menzionato all’art. 3) - all’Ufficio dello Stato
Civile almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del matrimonio.
L’Ufficio di Stato Civile accerterà la disponibilità dei luoghi e del Sindaco o di un suo delegato alla
celebrazione e darà comunicazione ai nubendi della conferma di prenotazione ovvero delle ragioni
del mancato accoglimento dell’istanza.
Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta, i
nubendi dovranno provvedere ad effettuare il versamento – ove previsto – di eventuale tariffa
stabilita dall’Amministrazione comunale per l’utilizzo del locale prescelto per la celebrazione del
matrimonio producendo ricevuta dell’avvenuto pagamento all’Ufficio di Stato Civile.
La prenotazione della sala non sarà – quindi - effettiva fino a quando i richiedenti non
consegneranno l’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa stabilita.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la Tesoreria comunale o tramite
bollettino di conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Carpaneto P.no
con indicazione della causale “prenotazione sala per matrimonio civile” .
Il mancato pagamento di quanto eventualmente previsto entro il termine sopra indicato,
costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
ARTICOLO 10 – DETERMINAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO DEI LUOGHI DESTINATI ALLA
CELEBRAZIONE
- Per la celebrazione del matrimonio civile presso una delle Sale del Palazzo Municipale, come
individuate all’art. 7 del presente provvedimento, è previsto il pagamento di una tariffa,
nell’importo vigente al momento della celebrazione, stabilita dalla Giunta Comunale in modo
diversificato in funzione di:
- della residenza o meno nel Comune di Carpaneto P.no di almeno uno dei nubendi,
- della Sala/spazio prescelto in cui svolgere la cerimonia,
- dei giorni e degli orari di celebrazione.
Le tariffe in questione hanno natura di rimborso forfettario al fine di fronteggiare le spese di
gestione e per consumi e sono determinate tenendo conto dei costi dei servizi offerti per la
celebrazione del matrimonio, quali: approntamento e pulizia pre e post cerimonia,
riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica e del costo del personale impegnato
nell’espletamento del servizio.
In sede di prima applicazione l’importo di ciascuna tariffa così determinato è quello riportato nel
prospetto allegato al presente atto (allegato C).
Successivamente dette tariffe potranno essere aggiornate annualmente con provvedimento della
Giunta Comunale in relazione alle spese sostenute per il servizio.
ARTICOLO 11 – ALLESTIMENTO DEI LUOGHI ADIBITI ALLA CELEBRAZIONE E PRESCRIZIONI
PER L’UTILIZZO
- Le sale messe a disposizione dall’Amministrazione comunale per la celebrazione dei matrimoni
civili, sono concesse con gli arredi in esse presenti.
I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala individuata con ulteriori arredi e
addobbi che dovranno essere tempestivamente rimossi – sempre a cura dei richiedenti – al
termine della cerimonia. La sala dovrà - quindi - essere restituita nelle medesime condizioni in cui
è stata concessa per la celebrazione.
Il Comune di Carpaneto Piacentino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia
di detti arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
Non è in alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della sala e/o dell’area
cortilizia interna per rinfreschi, catering, ecc..
All’interno della sala utilizzata per la cerimonia è severamente vietato gettare riso, confetti,
coriandoli, petali o altro materiale.
E’ consentito, come segno beneaugurante, lanciare agli sposi petali di fiori o moderate quantità di
riso esclusivamente all’esterno del locale ove è avvenuta la celebrazione del matrimonio e ciò –
comunque – in modo da non creare situazione di pericolo per soggetti terzi che necessitano di
accedere alla Sede Comunale.
A tal fine, i nubendi-richiedenti sono tenuti ad informare gli invitati alla cerimonia.
Qualora venga disattesa la disposizione sopra enunciata sarà addebitata agli sposi la somma di
Euro 50,00 a titolo di contributo per spese di pulizia aggiuntive.
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio,
l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti
richiedenti.
ARTICOLO 12 – SERVIZI NON EROGATI
- Qualora il servizio non venisse prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si
provvederà alla restituzione totale o parziale dell’eventuale somma corrisposta, se prevista.
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alle
parti richiedenti.
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI
- Per quanto non espressamente analizzato e indicato nel presente atto organizzativo, trovano
applicazione:
- il Codice Civile,
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.,
- lo Statuto Comunale.
ARTICOLO 14 – APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E PUBBLICITA’
- La presente disciplina organizzativa entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività
della deliberazione che ne dispone la approvazione.
In sede di prima applicazione della medesima non saranno assoggettate alle nuove disposizioni le
celebrazioni di matrimonio civile per le quali sia già stata rilasciata autorizzazione.
Lo stesso atto organizzativo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – all’indirizzo
www.comune.carpaneto.pc.it – nella sezione “amministrazione trasparente” al fine di assicurarne
la conoscibilità e l’accesso da parte di chiunque, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 e del D.
Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.